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Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino 1 Le principali novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 193/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le risposte fornite dall’Agenzia in tema di ravvedimento operoso, la proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma di agosto, l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione e la sentenza della Corte di Giustizia sulla mancata indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA, ulteriori approfondimenti sulle modifiche introdotte al Jobs Act. Il Decreto Fiscale 193/2016 approda in Gazzetta il 24 ottobre ed entra subito in vigore, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 42/E fornisce utili chiarimenti operativi in materia di ravvedimento operoso, la sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto viene prorogata, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia emettono sentenze in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione e in tema di mancata indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA, ulteriori approfondimenti sulle modifiche introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act e l’ultimo chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul lavoro intermittente: questi i principali temi trattati nella circolare. In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016. Il decreto affronta i seguenti principali temi: 1. soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017; 2. disposizioni in materia di riscossione locale e potenziamento della riscossione; 3. disposizioni per il recupero dell'evasione: viene modificato dal 2017 lo spesometro che avrà cadenza trimestrale, nonché soppressi alcuni adempimenti periodici o annuali tra cui la comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black List; 4. dichiarazione integrativa a favore: viene esteso il termine per la presentazione entro i termini previsti per l'accertamento dell'imposta. Attualmente la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro la scadenza per la dichiarazione dell'esercizio successivo; 5. definizione agevolata:il contribuente può estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora maturati. Il versamento potrà essere effettuato in una soluzione ovvero al massimo in quattro rate; 6. riapertura dei termini per l'adesione alla collaborazione volontaria ai fini del rientro dei capitali dall'estero: dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2017. Soppressione di Equitalia L’art. 1 del Decreto in oggetto riguarda la soppressione di Equitalia. A partire dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Saranno cancellate d’ufficio

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Page 1: Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino · In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino

1

Le principali novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 193/2016 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale, le risposte fornite dall’Agenzia in tema di ravvedimento

operoso, la proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal

sisma di agosto, l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sulla deducibilità

delle spese di sponsorizzazione e la sentenza della Corte di Giustizia sulla

mancata indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA,

ulteriori approfondimenti sulle modifiche introdotte al Jobs Act.

Il Decreto Fiscale 193/2016 approda in Gazzetta il 24 ottobre ed entra subito in vigore,

l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 42/E fornisce utili chiarimenti operativi in materia

di ravvedimento operoso, la sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma

del 24 agosto viene prorogata, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia emettono

sentenze in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione e in tema di mancata

indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA, ulteriori

approfondimenti sulle modifiche introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act e l’ultimo

chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul lavoro intermittente:

questi i principali temi trattati nella circolare.

In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016,

recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze

indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016.

Il decreto affronta i seguenti principali temi:

1. soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017;

2. disposizioni in materia di riscossione locale e potenziamento della riscossione;

3. disposizioni per il recupero dell'evasione: viene modificato dal 2017 lo spesometro

che avrà cadenza trimestrale, nonché soppressi alcuni adempimenti periodici o

annuali tra cui la comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black List;

4. dichiarazione integrativa a favore: viene esteso il termine per la presentazione entro

i termini previsti per l'accertamento dell'imposta. Attualmente la dichiarazione

integrativa a favore può essere presentata entro la scadenza per la dichiarazione

dell'esercizio successivo;

5. definizione agevolata:il contribuente può estinguere i debiti iscritti a ruolo senza

corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora maturati. Il versamento potrà essere

effettuato in una soluzione ovvero al massimo in quattro rate;

6. riapertura dei termini per l'adesione alla collaborazione volontaria ai fini del rientro

dei capitali dall'estero: dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2017.

Soppressione di Equitalia

L’art. 1 del Decreto in oggetto riguarda la soppressione di Equitalia. A partire

dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Saranno cancellate d’ufficio

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dal registro delle imprese ed estinte. Dalla data di entrata in vigore del d.l. 193/2016

(vale a dire a partire dal 24/10/2016), è fatto divieto di effettuare assunzioni di

personale.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene

istituito l’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”. Tale

ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di

entrata in vigore del decreto viene trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-

Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed

economica maturata alla data del trasferimento, previo superamento di apposita

procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di

trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Viene inoltre precisato che il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente

da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica

originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima

di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale,

mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 d.lgs 165/2001 e nel

rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di

personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle

dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà

assunzionali disponibili.

Fino alla data di soppressione di Equitalia (01/07/2017), l’attività di riscossione

prosegue nel regime giuridico vigente. Entro il 30/04/2017 con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia viene nominato

commissario straordinario per l’adozione dello Statuto dell’Ente e per la vigilanza e la

gestione della fase transitoria.

Al via lo spesometro trimestrale dal 2017

In particolare l'art.4 del decreto ha modificato l'art.21 del Dl 78/2010 in materia di

spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento

annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese

successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

dati della controparte;

data e numero fattura;

base imponibile;

aliquota applicata;

ammontare dell'imposta;

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tipologia di operazione.

Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si

intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti

informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia

delle entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia

delle entrate.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le

liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a

credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della

compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali

incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso

dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle

sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni

periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o

all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non

vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d'imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel

2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per

l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in

compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2017. La prima scadenza utile

ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31

maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del

'nuovo spesometro'. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni

effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti

adempimenti:

1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e

dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio

(art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);

2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti

intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro

dell'UE;

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3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da

1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni

effettuate nel periodo d'imposta 2016.

La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l'Iva dovuta per il

2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017.

Trasmissione dei corrispettivi da parte dei gestori dei distributori

automatici

Il decreto legge 193/2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il

finanziamento di esigenze indifferibili, all’art. 4 oltre ad introdurre novità in materia di

spesometro, affronta anche la novità relativa alla trasmissione dei corrispettivi per i

distributori automatici.

A partire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi diventano obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano

cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Al fine dell'assolvimento di quest’obbligo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con

provvedimento indica soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale

funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali

tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati

dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate inoltre possono essere stabiliti termini differiti, in relazione alle

caratteristiche dei distributori automatici rispetto al 1° aprile 2017, per l’entrata in

vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi.

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione e che hanno optato

per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31/12/2016 viene previsto che

tale opzione resta valida fino al 31/12/2017.

Rottamazione cartelle, seppur parziale

In particolare l'art.6 del decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle

esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali

debiti tramite il pagamento:

delle somme relative a capitale ed interessi;

delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle

somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di

rimborso delle spese di notifica

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I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle

sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già

pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere,

risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della

riscossione recanti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b),

della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come

riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno

2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti

e sentenze penali di condanna;

5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione

agevolata si applica solo agli interessi)

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro

il 90° giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una

dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale

intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi

pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione

comporta:

la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi

oggetto di tale dichiarazione;

l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero

iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero

coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il

primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di

assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione

dei crediti pignorati

Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante non solo la modulistica

utile al rilascio della dichiarazione suddetta, ma anche le informazioni in merito alla

modalità di presentazione della stessa all'agente di riscossione.

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Quest'ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente

l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello

delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la

scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle

prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di

riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di

riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha

indicato il proprio IBAN).

Nuove regole per la presentazione della dichiarazione integrativa a

favore

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 introduce, tra le altre, diverse novità riguardanti la

disciplina della dichiarazione integrativa: in particolare, l’articolo 5 del D.L. 193/2016

riscrive i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR 322/1998.

Il nuovo comma 8 introduce la possibilità di modificare i dati indicati nella dichiarazioni

dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta presentando una dichiarazione integrativa, sia

a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell’accertamento;

resta l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del

ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

Il novellato comma 8-bis, invece, concede al contribuente la possibilità di utilizzare in

compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;

qualora l’integrativa sia presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione

riferita al periodo d’imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente

per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo

a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Anche ai fini IVA viene introdotta l’opportunità di presentare una dichiarazione

integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di

accertamento (nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998). Il credito che emerge

dalla dichiarazione integrativa a favore, presentata entro il termine di presentazione

della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è utilizzabile in

compensazione, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di

dichiarazione annuale o, eventualmente, si può richiedere a rimborso previa verifica dei

requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/1972. Invece, in caso di presentazione della

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dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione

riferita al periodo successivo, il credito IVA emergente deve essere utilizzato fuori

dichiarazione, in quanto tale ipotesi non è contemplata nel nuovo comma 6-ter, art. 8

del DPR 322/1998.

Infine, è stata introdotta un’importante novità riguardante gli effetti della presentazione

della dichiarazione integrativa: dalla data di presentazione di tale dichiarazione,

vengono postergati i termini di decadenza dell’azione di accertamento, per i soli

elementi oggetto dell’integrazione.

CIRCOLARE 42/E: RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI

RAVVEDIMENTO

In data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare

n. 42/E, in materia di ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con

errori o presentate in ritardo.

La circolare fornisce risposte ad alcuni quesiti presentati da contribuenti ed associazioni

di categoria all'Agenzia stessa.

Ravvedimento del modello 730

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella

dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior

debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, il quale può essere

presentato:

entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini): nessuna sanzione è dovuta

per l’infedeltà dichiarativa ed il contribuente è tenuto solo a versare, in caso di

maggior debito, il relativo tributo, gli interessi e le sanzioni eventualmente

ridotte da ravvedimento operoso in base alla data di versamento;

entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno

successivo (dichiarazione integrativa)

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata

la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del

1998)

Nei casi di cui al secondo e terzo punto si applicano le disposizioni previste per le

violazioni dichiarative entro ed oltre i 90 giorni dalla scadenza.

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Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico

mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle

liquidazioni periodiche successive

La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle

sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre

successivo a quello violato.

A tal fine, tuttavia, è necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e

38-bis del DPR 633/1972 e preventivamente destinato alla compensazione mediante

presentazione del modello IVA TR.

Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000

euro non occorre il visto di conformità in quanto l'apposizione dello stesso sul modello

IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.

In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il

ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in

compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

A tal fine, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal

1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione.

Dal punto di vista dichiarativo la compensazione con il credito Iva (trimestrale o

annuale) viene così rappresentata:

l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della

presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29

della dichiarazione Iva;

l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel

rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero

nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito

annuale.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I COMUNI

COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

In data 18 ottobre 2016 con GU n. 244 è stato pubblicato il decreto legge 189/2016 in

materia di Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto

2016.

I Comuni interessati dalle agevolazioni sono quelli elencati nell'allegato 1 del decreto.

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Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei

Comuni colpiti dal sisma, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31

dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi

successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e

2545-duodecies del codice civile.

I contributi e gli indennizzi ricevuti dai soggetti aventi sede o unità locali nei suddetti

Comuni non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed

IRAP.

Il decreto MEF del 1°settembre 2016 aveva già sospeso i termini per i versamenti ed

adempimenti tributari scadenti tra la data del sisma (24 agosto 2016) ed il 16 dicembre

2016 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi alla data del sisma la propria

residenza, la propria sede legale o operativa nel territorio danneggiato.

Il nuovo decreto stabilisce che:

la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute

effettuate tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore

del presente decreto) in ottemperanza al decreto di settembre, sono regolarizzati

entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi

la sospensione fino al 31 dicembre 2016 del versamento del diritto annuale, dei

contributi consortili di bonifica, dei canoni di concessione e locazione relativi a

immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti

pubblici, ovvero adibiti ad uffici pubblici, delle sanzioni amministrative per le

imprese che presentano in ritardo, ma entro il 31 maggio 2017, le domande di

iscrizione alle camere di commercio, delle rate dei mutui e dei finanziamenti

la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti

verso le PPAA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano

sede o operino nei Comuni colpiti dal sisma, per conto di aziende e clienti non

operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci

residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale

sociale

la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per la notifica delle cartelle

di pagamento e per la riscossione

la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dell'esecuzione dei provvedimenti di

rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso

abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo

nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro non trovano

applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di

assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza

nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016

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le persone fisiche (residenti o domiciliate in tale territorio) sono esentate dal

pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica

amministrazione fino al 31 dicembre 2016

i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto

di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017,

in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del

reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità

dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017;

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in

scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Gli adempimenti

e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione

di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di 18

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

LE SPESE PER L’ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE SONO

INTERAMENTE DEDUCIBILI?

La Cassazione torna sulla distinzione tra spese di rappresentanza e di pubblicità in

merito alla deducibilità fiscale delle operazioni di sponsorizzazione.

Parlare di spese di rappresentanza e di spese di pubblicità, ai fini della deducibilità

fiscale, non significa parlare del medesimo concetto giuridico, sebbene il limite tra le

due tipologie di spesa sia, in realtà, sottilissimo e non sempre facile da definire. In

questo senso, ricorrono in aiuto del professionista e dell’impresa, la normativa e la

giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n. 20154 del 7 ottobre scorso, è

ritornata sul punto, con specifico riferimento alle spese sostenute nell’attività di

sponsorizzazione di terzi, offrendo maggiori chiarimenti in materia.

Differenza in termini fiscali tra spese di rappresentanza e di pubblicità

Il riferimento normativo, in materia di differenziazione tra spese di rappresentanza e

pubblicità ai fini della deducibilità fiscale, è l’art. 108 comma 2 e 3 del Tuir (ex art. 74,

modificato dalla L. 24/12/2007 n. 244), in base al quale, mentre le spese di pubblicità e

propaganda sono deducibili interamente nell’esercizio in cui sono state sostenute o in

quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi, le spese di rappresentanza sono

deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, solo se rispondenti ai requisiti di

inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi

dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale della stessa. Sono

comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario

non superiore a euro 50. L’Iva è detraibile nella misura del 50%.

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In altre parole, secondo la disposizione normativa del TUIR, le spese di pubblicità e

propaganda sono interamente deducibili (al 100%) nell’esercizio in cui sono sostenute,

mentre le spese di rappresentanza sono deducibili solo parzialmente dal reddito e solo

quando ricorrono i requisiti di inerenza e congruità con l’attività d’impresa.

Questa la differenza sulla deducibilità delle due tipologie di spesa, maggiori precisazioni

sulla difformità concettuale tra spese di pubblicità o propaganda e spese di

rappresentanza sono invece fornite dall’ R.M. n°148 del 17/09/1998 dell’Agenzia delle

Entrate.

Nel suddetto provvedimento, l’AGE spiega che ricorrono operazioni di pubblicità o

propaganda ogni qual volta si realizzino iniziative tese a portare a conoscenza dei

consumatori l’offerta del prodotto/ servizio, al fine di intensificarne la domanda, mentre

sono da ricondurre alla rappresentanza le operazioni tese ad offrire al pubblico una

immagine positiva dell’impresa e della sua attività, in termini di organizzazione e di

efficienza, sempre che siano inerenti con l’attività svolta.

Sui concetti di “inerenza”, “gratuità” e “controprestazione”

Il DMEF del 19 novembre 2008 precisa poi il concetto di inerenza, specificando che si

considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di

pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione

dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero

sia coerente con pratiche commerciali di settore. Inoltre, il medesimo decreto afferma

che il carattere fondamentale delle spese di rappresentanza, rispetto a quelle di

pubblicità, è costituito dall’assenza di un corrispettivo o di una specifica

controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. Pertanto, devono

concretamente essere ritenute spese di rappresentanza (in cui rientrano anche le

attività di pubbliche relazioni), quelle sostenute per viaggi turistici, in occasione dei

quali siano pianificate e concretamente realizzate attività tese alla promozione di beni o

di servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività propria

dell’impresa o anche le spese per feste o ricevimenti organizzati, in occasione di

ricorrenze aziendali, inaugurazioni di nuovi uffici, sedi, ecc, spese sostenute per

organizzare mostre, fiere, seminari o convegni dove sono esposti o presentati i

prodotti/servizi dell’impresa. Sono tuttavia escluse dalle spese di rappresentanza,

quelle relative a viaggio, vitto, alloggio, sostenute per ospitare i clienti, potenziali clienti

o altri soggetti interessati, in occasione di eventi, fiere, esposizioni o manifestazioni

organizzate al fine di promuovere l’impresa o i suoi prodotti/servizi, come sono escluse

quelle di vitto, alloggio, viaggio sostenute direttamente dall’imprenditore in tali

occasioni.

I chiarimenti relativi alle spese di pubblicità sono offerti dalla Circolare del 2009 n.

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34/E dell’AGE, in base alla quale, mentre le spese di rappresentanza si caratterizzano

per la loro naturale gratuità, quindi assenza di una controprestazione da parte dei

destinatari dell’operazione svolta, quelle di pubblicità o propaganda, per essere

inquadrate fiscalmente come tali, devono basarsi su un contratto a prestazioni

corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di

pubblicizzare/propagandare – a fronte di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto

dell’impresa, al fine di suscitarne l’acquisto.

In sintesi dunque si può affermare che:

1. le spese relative alla rappresentanza sono quelle affrontate per accrescere

meramente l’immagine e il prestigio della società;

2. le spese di pubblicità (o propaganda) sono quelle destinate alla realizzazione di

iniziative, tendenti prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi o servizi

comunque inerenti l’attività svolta dall’impresa per indurre il potenziale

acquirente all’acquisto.