Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino · In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato...
Transcript of Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino · In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato...
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
1
Le principali novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 193/2016 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, le risposte fornite dall’Agenzia in tema di ravvedimento
operoso, la proroga della sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal
sisma di agosto, l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sulla deducibilità
delle spese di sponsorizzazione e la sentenza della Corte di Giustizia sulla
mancata indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA,
ulteriori approfondimenti sulle modifiche introdotte al Jobs Act.
Il Decreto Fiscale 193/2016 approda in Gazzetta il 24 ottobre ed entra subito in vigore,
l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 42/E fornisce utili chiarimenti operativi in materia
di ravvedimento operoso, la sospensione dei versamenti per i Comuni colpiti dal sisma
del 24 agosto viene prorogata, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia emettono
sentenze in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione e in tema di mancata
indicazione del numero di identificazione IVA nelle cessioni INTRA, ulteriori
approfondimenti sulle modifiche introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act e l’ultimo
chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul lavoro intermittente:
questi i principali temi trattati nella circolare.
In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016.
Il decreto affronta i seguenti principali temi:
1. soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017;
2. disposizioni in materia di riscossione locale e potenziamento della riscossione;
3. disposizioni per il recupero dell'evasione: viene modificato dal 2017 lo spesometro
che avrà cadenza trimestrale, nonché soppressi alcuni adempimenti periodici o
annuali tra cui la comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black List;
4. dichiarazione integrativa a favore: viene esteso il termine per la presentazione entro
i termini previsti per l'accertamento dell'imposta. Attualmente la dichiarazione
integrativa a favore può essere presentata entro la scadenza per la dichiarazione
dell'esercizio successivo;
5. definizione agevolata:il contribuente può estinguere i debiti iscritti a ruolo senza
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora maturati. Il versamento potrà essere
effettuato in una soluzione ovvero al massimo in quattro rate;
6. riapertura dei termini per l'adesione alla collaborazione volontaria ai fini del rientro
dei capitali dall'estero: dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2017.
Soppressione di Equitalia
L’art. 1 del Decreto in oggetto riguarda la soppressione di Equitalia. A partire
dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Saranno cancellate d’ufficio
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
2
dal registro delle imprese ed estinte. Dalla data di entrata in vigore del d.l. 193/2016
(vale a dire a partire dal 24/10/2016), è fatto divieto di effettuare assunzioni di
personale.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene
istituito l’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”. Tale
ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto viene trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-
Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed
economica maturata alla data del trasferimento, previo superamento di apposita
procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Viene inoltre precisato che il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente
da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica
originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima
di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale,
mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 d.lgs 165/2001 e nel
rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di
personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle
dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà
assunzionali disponibili.
Fino alla data di soppressione di Equitalia (01/07/2017), l’attività di riscossione
prosegue nel regime giuridico vigente. Entro il 30/04/2017 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia viene nominato
commissario straordinario per l’adozione dello Statuto dell’Ente e per la vigilanza e la
gestione della fase transitoria.
Al via lo spesometro trimestrale dal 2017
In particolare l'art.4 del decreto ha modificato l'art.21 del Dl 78/2010 in materia di
spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento
annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.
I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:
dati della controparte;
data e numero fattura;
base imponibile;
aliquota applicata;
ammontare dell'imposta;
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
3
tipologia di operazione.
Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia
delle entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate.
Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le
liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a
credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).
Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della
compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali
incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso
dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle
sanzioni.
Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o
all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non
vengano meno le predette condizioni di esonero.
Il decreto prevede anche un credito d'imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel
2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per
l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in
compensazione dal 2018.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2017. La prima scadenza utile
ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31
maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del
'nuovo spesometro'. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.
La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti
adempimenti:
1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e
dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio
(art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro
dell'UE;
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
4
3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da
1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni
effettuate nel periodo d'imposta 2016.
La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l'Iva dovuta per il
2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017.
Trasmissione dei corrispettivi da parte dei gestori dei distributori
automatici
Il decreto legge 193/2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili, all’art. 4 oltre ad introdurre novità in materia di
spesometro, affronta anche la novità relativa alla trasmissione dei corrispettivi per i
distributori automatici.
A partire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi diventano obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Al fine dell'assolvimento di quest’obbligo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con
provvedimento indica soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale
funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati
dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate inoltre possono essere stabiliti termini differiti, in relazione alle
caratteristiche dei distributori automatici rispetto al 1° aprile 2017, per l’entrata in
vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi.
Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione e che hanno optato
per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31/12/2016 viene previsto che
tale opzione resta valida fino al 31/12/2017.
Rottamazione cartelle, seppur parziale
In particolare l'art.6 del decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle
esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali
debiti tramite il pagamento:
delle somme relative a capitale ed interessi;
delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle
somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
rimborso delle spese di notifica
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
5
I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle
sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.
La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già
pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere,
risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b),
della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come
riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti
e sentenze penali di condanna;
5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione
agevolata si applica solo agli interessi)
Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro
il 90° giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una
dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale
intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi
pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione
comporta:
la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di tale dichiarazione;
l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione
dei crediti pignorati
Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante non solo la modulistica
utile al rilascio della dichiarazione suddetta, ma anche le informazioni in merito alla
modalità di presentazione della stessa all'agente di riscossione.
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
6
Quest'ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello
delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la
scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle
prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.
Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di
riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di
riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha
indicato il proprio IBAN).
Nuove regole per la presentazione della dichiarazione integrativa a
favore
Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 introduce, tra le altre, diverse novità riguardanti la
disciplina della dichiarazione integrativa: in particolare, l’articolo 5 del D.L. 193/2016
riscrive i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR 322/1998.
Il nuovo comma 8 introduce la possibilità di modificare i dati indicati nella dichiarazioni
dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta presentando una dichiarazione integrativa, sia
a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell’accertamento;
resta l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del
ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.
Il novellato comma 8-bis, invece, concede al contribuente la possibilità di utilizzare in
compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
qualora l’integrativa sia presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione
riferita al periodo d’imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente
per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Anche ai fini IVA viene introdotta l’opportunità di presentare una dichiarazione
integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di
accertamento (nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998). Il credito che emerge
dalla dichiarazione integrativa a favore, presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è utilizzabile in
compensazione, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di
dichiarazione annuale o, eventualmente, si può richiedere a rimborso previa verifica dei
requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/1972. Invece, in caso di presentazione della
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
7
dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione
riferita al periodo successivo, il credito IVA emergente deve essere utilizzato fuori
dichiarazione, in quanto tale ipotesi non è contemplata nel nuovo comma 6-ter, art. 8
del DPR 322/1998.
Infine, è stata introdotta un’importante novità riguardante gli effetti della presentazione
della dichiarazione integrativa: dalla data di presentazione di tale dichiarazione,
vengono postergati i termini di decadenza dell’azione di accertamento, per i soli
elementi oggetto dell’integrazione.
CIRCOLARE 42/E: RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI
RAVVEDIMENTO
In data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare
n. 42/E, in materia di ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con
errori o presentate in ritardo.
La circolare fornisce risposte ad alcuni quesiti presentati da contribuenti ed associazioni
di categoria all'Agenzia stessa.
Ravvedimento del modello 730
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior
debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, il quale può essere
presentato:
entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini): nessuna sanzione è dovuta
per l’infedeltà dichiarativa ed il contribuente è tenuto solo a versare, in caso di
maggior debito, il relativo tributo, gli interessi e le sanzioni eventualmente
ridotte da ravvedimento operoso in base alla data di versamento;
entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno
successivo (dichiarazione integrativa)
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del
1998)
Nei casi di cui al secondo e terzo punto si applicano le disposizioni previste per le
violazioni dichiarative entro ed oltre i 90 giorni dalla scadenza.
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
8
Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico
mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle
liquidazioni periodiche successive
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle
sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre
successivo a quello violato.
A tal fine, tuttavia, è necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e
38-bis del DPR 633/1972 e preventivamente destinato alla compensazione mediante
presentazione del modello IVA TR.
Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000
euro non occorre il visto di conformità in quanto l'apposizione dello stesso sul modello
IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il
ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in
compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
A tal fine, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione.
Dal punto di vista dichiarativo la compensazione con il credito Iva (trimestrale o
annuale) viene così rappresentata:
l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della
presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29
della dichiarazione Iva;
l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel
rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero
nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito
annuale.
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I COMUNI
COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
In data 18 ottobre 2016 con GU n. 244 è stato pubblicato il decreto legge 189/2016 in
materia di Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016.
I Comuni interessati dalle agevolazioni sono quelli elencati nell'allegato 1 del decreto.
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
9
Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei
Comuni colpiti dal sisma, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi
successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e
2545-duodecies del codice civile.
I contributi e gli indennizzi ricevuti dai soggetti aventi sede o unità locali nei suddetti
Comuni non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed
IRAP.
Il decreto MEF del 1°settembre 2016 aveva già sospeso i termini per i versamenti ed
adempimenti tributari scadenti tra la data del sisma (24 agosto 2016) ed il 16 dicembre
2016 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi alla data del sisma la propria
residenza, la propria sede legale o operativa nel territorio danneggiato.
Il nuovo decreto stabilisce che:
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute
effettuate tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore
del presente decreto) in ottemperanza al decreto di settembre, sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi
la sospensione fino al 31 dicembre 2016 del versamento del diritto annuale, dei
contributi consortili di bonifica, dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti
pubblici, ovvero adibiti ad uffici pubblici, delle sanzioni amministrative per le
imprese che presentano in ritardo, ma entro il 31 maggio 2017, le domande di
iscrizione alle camere di commercio, delle rate dei mutui e dei finanziamenti
la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti
verso le PPAA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano
sede o operino nei Comuni colpiti dal sisma, per conto di aziende e clienti non
operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci
residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale
sociale
la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per la notifica delle cartelle
di pagamento e per la riscossione
la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo
nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro non trovano
applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di
assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza
nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
10
le persone fisiche (residenti o domiciliate in tale territorio) sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2016
i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017,
in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017;
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in
scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Gli adempimenti
e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di 18
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
LE SPESE PER L’ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE SONO
INTERAMENTE DEDUCIBILI?
La Cassazione torna sulla distinzione tra spese di rappresentanza e di pubblicità in
merito alla deducibilità fiscale delle operazioni di sponsorizzazione.
Parlare di spese di rappresentanza e di spese di pubblicità, ai fini della deducibilità
fiscale, non significa parlare del medesimo concetto giuridico, sebbene il limite tra le
due tipologie di spesa sia, in realtà, sottilissimo e non sempre facile da definire. In
questo senso, ricorrono in aiuto del professionista e dell’impresa, la normativa e la
giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n. 20154 del 7 ottobre scorso, è
ritornata sul punto, con specifico riferimento alle spese sostenute nell’attività di
sponsorizzazione di terzi, offrendo maggiori chiarimenti in materia.
Differenza in termini fiscali tra spese di rappresentanza e di pubblicità
Il riferimento normativo, in materia di differenziazione tra spese di rappresentanza e
pubblicità ai fini della deducibilità fiscale, è l’art. 108 comma 2 e 3 del Tuir (ex art. 74,
modificato dalla L. 24/12/2007 n. 244), in base al quale, mentre le spese di pubblicità e
propaganda sono deducibili interamente nell’esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi, le spese di rappresentanza sono
deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, solo se rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale della stessa. Sono
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario
non superiore a euro 50. L’Iva è detraibile nella misura del 50%.
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
11
In altre parole, secondo la disposizione normativa del TUIR, le spese di pubblicità e
propaganda sono interamente deducibili (al 100%) nell’esercizio in cui sono sostenute,
mentre le spese di rappresentanza sono deducibili solo parzialmente dal reddito e solo
quando ricorrono i requisiti di inerenza e congruità con l’attività d’impresa.
Questa la differenza sulla deducibilità delle due tipologie di spesa, maggiori precisazioni
sulla difformità concettuale tra spese di pubblicità o propaganda e spese di
rappresentanza sono invece fornite dall’ R.M. n°148 del 17/09/1998 dell’Agenzia delle
Entrate.
Nel suddetto provvedimento, l’AGE spiega che ricorrono operazioni di pubblicità o
propaganda ogni qual volta si realizzino iniziative tese a portare a conoscenza dei
consumatori l’offerta del prodotto/ servizio, al fine di intensificarne la domanda, mentre
sono da ricondurre alla rappresentanza le operazioni tese ad offrire al pubblico una
immagine positiva dell’impresa e della sua attività, in termini di organizzazione e di
efficienza, sempre che siano inerenti con l’attività svolta.
Sui concetti di “inerenza”, “gratuità” e “controprestazione”
Il DMEF del 19 novembre 2008 precisa poi il concetto di inerenza, specificando che si
considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per
erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di
pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione
dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero
sia coerente con pratiche commerciali di settore. Inoltre, il medesimo decreto afferma
che il carattere fondamentale delle spese di rappresentanza, rispetto a quelle di
pubblicità, è costituito dall’assenza di un corrispettivo o di una specifica
controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. Pertanto, devono
concretamente essere ritenute spese di rappresentanza (in cui rientrano anche le
attività di pubbliche relazioni), quelle sostenute per viaggi turistici, in occasione dei
quali siano pianificate e concretamente realizzate attività tese alla promozione di beni o
di servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività propria
dell’impresa o anche le spese per feste o ricevimenti organizzati, in occasione di
ricorrenze aziendali, inaugurazioni di nuovi uffici, sedi, ecc, spese sostenute per
organizzare mostre, fiere, seminari o convegni dove sono esposti o presentati i
prodotti/servizi dell’impresa. Sono tuttavia escluse dalle spese di rappresentanza,
quelle relative a viaggio, vitto, alloggio, sostenute per ospitare i clienti, potenziali clienti
o altri soggetti interessati, in occasione di eventi, fiere, esposizioni o manifestazioni
organizzate al fine di promuovere l’impresa o i suoi prodotti/servizi, come sono escluse
quelle di vitto, alloggio, viaggio sostenute direttamente dall’imprenditore in tali
occasioni.
I chiarimenti relativi alle spese di pubblicità sono offerti dalla Circolare del 2009 n.
Studio effemme srl Corso Tortona, 17 Torino
12
34/E dell’AGE, in base alla quale, mentre le spese di rappresentanza si caratterizzano
per la loro naturale gratuità, quindi assenza di una controprestazione da parte dei
destinatari dell’operazione svolta, quelle di pubblicità o propaganda, per essere
inquadrate fiscalmente come tali, devono basarsi su un contratto a prestazioni
corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di
pubblicizzare/propagandare – a fronte di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto
dell’impresa, al fine di suscitarne l’acquisto.
In sintesi dunque si può affermare che:
1. le spese relative alla rappresentanza sono quelle affrontate per accrescere
meramente l’immagine e il prestigio della società;
2. le spese di pubblicità (o propaganda) sono quelle destinate alla realizzazione di
iniziative, tendenti prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi o servizi
comunque inerenti l’attività svolta dall’impresa per indurre il potenziale
acquirente all’acquisto.