Storia delle istituzioni politiche - UniBG Storia Istituzioni... · PENSIERO POLITICO E ISTITUZIONI...
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Storia delle istituzioni politiche
Corso di laurea triennale in filosofia
a.a. 2013-2014
Lezione prima
PENSIERO POLITICO E ISTITUZIONI NEL BASSO MEDIOEVO
Lo Stato moderno
XIV – XX secolo - Territorio - Signore con poteri di imperium a) esercizio della giustizia b) chiamata alle armi c) esazione di tributi d) difesa - Assemblea - Diritto
= GOVERNO
Lo Stato moderno
Definizione
Lo Stato come governo di un territorio, che opera
in modo sempre più disciplinato e regolato, con l’intento di consociare le forze operanti su quel territorio, di ricondurle a una prospettiva comune
[Fioravanti 2002, p. 6]
Lo Stato moderno nel Medioevo: caratteri distintivi
- Pluralismo istituzionale
- Particolarismo giuridico
Che cosa succede in Europa al passaggio dal XIII al XIV secolo?
- crisi dell’UNIVERSALISMO politico-religioso
- affermazione di soggetti terzi (regni, principati, città) con pretese di sovranità [superiorem non recognoscentes] e dotati degli elementi tipici della “statualità”
Questioni poste dalla statualità basso-medievale
- relazione fra sfera politica e sfera religiosa
- natura della legge
- relazione fra signore e comunità
- relazioni fra soggetti politici collettivi [universitates]
- fondamenti di legittimità dei poteri di imperium del signore
- limiti dei poteri di imperium del signore
FONTI del pensiero politico medievale (a)
XII secolo - GLOSSATORI: Irnerio, Accursio [scoperta e studio
del Corpus Iuris Civilis dell’imperatore romano d’Oriente Giustiniano] Università di Bologna
→ inizio dell’elaborazione del diritto pubblico europeo / ora a beneficio dell’ Impero
- Graziano, Decretum / raccolta delle norme che
disciplinano la Chiesa → inizio dell’elaborazione del diritto canonico
FONTI del pensiero politico medievale (b)
XIII secolo 1240 ARISTOTELE, Etica Nicomachea / traduzione latina dal
greco 1260 ARISTOTELE, Politica / traduzione latina dal greco [Guglielmo di Moerbeke] 1265 circa TOMASO, Summa theologiae 1270 circa TOMASO, De regno ad regem Cypri [De regimine principum]
FONTI del pensiero politico medievale (c)
XIV secolo 1312-13 DANTE, De monarchia 1302 EGIDIO ROMANO, De ecclesiastica potestate [per Bonifacio VIII] 1324 MARSILIO DA PADOVA [1285-1343] Defensor pacis (Parigi) 1340 circa BARTOLO DA SASSOFERRATO [Scuola del COMMENTO al Corpus Iuris Civilis] / a beneficio dei Comuni italiani
Tommaso d’Aquino De regimine principum, 1270
INDICE (vd. edizione Marietti, Joseph Mathis curante, reimpressio 1971)
Tommaso d’Aquino De regimine principum, 1270 (1)
Debito verso il pensiero politico di Aristotele:
a) antropologia positiva
b) naturalità della società
c) naturalità del governo
d) riconoscimento di una pluralità di forme associative
e) classificazione delle forme di governo
Tommaso d’Aquino De regimine principum, 1270 (2)
IPOTESI
- superamento dell’universalismo politico
- riconoscimento della razionalità della politica
- relazione di omogeneità e contiguità fra ragione e fede
Tommaso d’Aquino De regimine principum, 1270 (3)
Ordinamenti riconosciuti:
a) lex aetherna
b) lex naturalis
c) lex civilis
Tommaso d’Aquino De regimine principum (4)
Fine del potere:
il BONUM COMMUNE
- concetto di bene comune centrale
- il bene comune include il bene particolare di ciascuno
- determinazioni del bene comune: la principale è che ciascun suddito sia disposto alla virtù
Tommaso d’Aquino De regimine principum (5)
Forma del governo:
MONARCHIA
[la forma che assicura meglio il bene comune]
Tommaso d’Aquino De regimine principum (6)
Limiti del potere del monarca: - AUTOLIMITAZIONE
[il monarca riconosce il bene comune come fine e limite alla propria volontà, uniformandosi alla legge naturale e divina e aspirando al premio della salvezza dopo la morte]
- RESISTENZA (“sedizione”) [se il monarca viola il bene comune e diventa tiranno i sudditi possono ribellarsi]
Tommaso d’Aquino De regimine principum (7)
Relazione monarca - comunità:
auspicata l’istituzione di ASSEMBLEE che rappresentino il popolo nelle sue forme di auto-organizzazione di fronte al sovrano
Tommaso d’Aquino
Summa theologiae Partes II-II, Quaestio 42: de seditione ed. La Somma teologica: testo latino dell'edizione leonina, traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani, 33 voll., XVI, ESD, Bologna 1984 oppure: http://www.mysticreader.eu/Somma%20Teologica/Somma_Teologica1/Parte%20II-II%5CQuestione%2042.html
San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, parte II-II QUESTIONE 42: LA SEDIZIONE [1]
Dobbiamo ora parlare della sedizione. Sull'argomento si pongono due quesiti: 1. Se sia un peccato speciale; 2. Se sia un peccato mortale. Articolo 1: Se la sedizione sia un peccato speciale distinto dagli altri […]
San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, parte II-II QUESTIONE 42: LA SEDIZIONE [2]
Articolo 2: Se la sedizione sia sempre un peccato mortale Sembra che la sedizione non sia sempre un peccato mortale. Infatti: 1. La sedizione, come dice la Glossa già riferita [a. prec.], implica "un tumulto che prepara al combattimento". Ma combattere non sempre è peccato mortale, anzi, talora è giusto e lecito, come si è visto sopra [q. 40, a. 1; q. 41, a. 1]. Perciò a maggior ragione può essere senza peccato mortale la sedizione. 2. La sedizione è una certa discordia, come si è detto [a. prec., ad 3]. Ma la discordia può essere senza peccato mortale, e persino senza alcun peccato. Quindi anche la sedizione. 3. Vengono lodati coloro che liberano il popolo da un potere tirannico. Ma ciò non può essere fatto facilmente senza una divisione del popolo: poiché mentre una parte cerca di conservare il tiranno, l'altra cerca di scacciarlo. Perciò la sedizione può essere fatta senza peccato. In contrario: L'Apostolo [2 Cor 12, 20], fra le altre opere che sono peccati mortali, proibisce le sedizioni. Quindi la sedizione è un peccato mortale. Rispondo: La sedizione, come si è detto [a. prec.], si contrappone all'unione di una collettività, cioè di un popolo, di una città, o di un regno. Ora, S. Agostino [De civ. Dei 2, 21] fa notare che i sapienti considerano popolo "non tutto l'insieme di una collettività, ma il gruppo organizzato che nasce dal consenso a un'unica legge e a una comune utilità". È quindi evidente che l'unione contrastante con la sedizione è l'unione nella legge e nella comune utilità. Per cui risulta chiaro che la sedizione si contrappone alla giustizia e al bene comune. Essa quindi nel suo genere è un peccato mortale: e tanto più grave quanto più il bene comune, compromesso dalla sedizione, è superiore al bene privato, compromesso dalla rissa. Però il peccato di sedizione va attribuito principalmente a coloro che promuovono la sommossa, i quali peccano in maniera gravissima. In secondo luogo va poi attribuito a quelli che li seguono, turbando il bene comune. Coloro che invece fanno loro resistenza, per difendere il bene comune, non devono essere chiamati sediziosi: come neppure sono detti rissosi quelli che difendono se stessi, come si è già notato [q. 41, a. 1].
San Tommaso d'Aquino, Somma teologica, parte II-II QUESTIONE 42: LA SEDIZIONE [3]
[Articolo 2] Soluzione delle difficoltà: 1. Il combattimento è lecito quando è affrontato per il bene comune, come sopra [q. 40, a. 1] si è spiegato. Invece la sedizione è contro il bene del popolo. Perciò è sempre un peccato mortale. 2. La discordia su cose che non sono buone in modo evidente può anche essere senza peccato, ma non può esserlo se si tratta di cose evidentemente buone. Ora, la sedizione è una discordia di questo genere, in quanto si oppone al benessere del popolo, che è un bene evidente. 3. Il regime tirannico non è giusto: poiché non è ordinato al bene comune, ma al bene personale di chi governa, come spiega il Filosofo [Polit. 3, 5]. Perciò scuotere tale regime non ha natura di sedizione; a meno che non si turbi talmente tale regime da procurare al popolo un danno maggiore di quello sofferto per il regime tirannico. È invece piuttosto il tiranno che è sedizioso, provocando nel popolo sottoposto discordie e sedizioni per dominare con più sicurezza. Infatti questo è un modo di agire tirannico, essendo ordinato al bene di chi comanda, con danno del popolo.
Egidio Romano De ecclesiastica potestate (1302)
Monaco agostiniano (1242 – 1316) o supporto al papa Bonifacio VIII contro le pretese del re
Filippo il Bello di Francia [Bolla Unam sanctam, 1302]
o teorizzazione della IEROCRAZIA: a) superiorità del potere spirituale sul temporale b) plenitudo potestatis del papa / sul clero, sui principati,
sui singoli e loro beni → modello concettuale
Dante Alighieri Monarchia 1312-13
Concezione aristotelico-tomistica della società e della politica Constatazione della pluralità dei soggetti politici e dello stato di guerra che ne deriva → necessità di un potere superiore che assicuri la pace → restaurazione del potere della MONARCHIA UNIVERSALE come arbitro in una compagine pluralistica → necessità dell’ indipendenza dell’Impero dalla Chiesa e sua piena competenza sulla politica
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)
Applicazione delle norme del diritto pubblico imperiale romano al regno e alla città-stato:
→ prima teorizzazione giuridica della sovranità
REX - in regno suo est imperator
CIVITAS
- superiorem non recognoscit - sibi princeps est
Testi utilizzati
Maurizio Fioravanti, Stato e costituzione, in Id. (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Laterza, Roma-Bari 2002
Carlo Galli (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2001
Carlo Galli (a cura di), I grandi testi del pensiero politico. Antologia, Il Mulino, Bologna 2003
Divi Thomae Aquinatis, De regimine principum, Marietti, Torino 1971