Storia delle istituzioni e delle idee politiche … Istituzioni...Gasperi) e una sinistra proiettata...
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CORSO DI LAUREA IN LETTEREA.A. 2015-2016
Storia delle istituzioni e delle idee politiche
LEZIONE 5
L’ASSEMBLEA COSTITUENTE2
L’Assemblea costituente
556 deputati
Democrazia Cristiana 207 seggi
Partito Socialista Italiano (PSIUP) 115 seggi
Partito Comunista Italiano 104 seggi
Unione Democratica Nazionale (lista liberale) 41 seggi
Fronte Uomo Qualunque 30 seggi
Partito Repubblicano Italiano 23 seggi
Blocco Nazionale Libertà (lista conservatrice) 16 seggi
Partito d’Azione (lista radicale) 7 seggi
Composizione dell’Assemblea4
I partiti dell’arco costituzionale: maggiori
Dc ha un rapporto ambivalente con l’esperienza del disciolto Partito Popolare, in parte compromesso con il fascismo; si riparte in una destra ancora simpatizzante per le forme autoritarie, un centro antifascista (De Gasperi) e una sinistra proiettata verso la democrazia sociale (Dossetti);
PSIUP (Partito socialista italiano di unità proletaria), partito antifascista, con una componente massimalista (Nenni) e una moderata (Saragat;)
PCI – E’ stata la formazione più precocemente attiva nell’antifascismo; Togliatti vuole trasformare il partito da avanguardia rivoluzionaria a partito di massa, capace di operare in via temporanea nel quadro di una democrazia borghese; è una strategia criticata ma che dà risultati; sostiene l’alleanza con il PSIUP
I partiti dell’arco costituzionale: medi e minori
Fronte Uomo qualunque: coltiva atteggiamento anti-politico, si dichiara antifascista e anticomunista; ha seguito nell’elettorato fra 46 e 48, ma non riesce a formulare un programma di governo convincente; ha vita breve [Guglielmo Giannini]
Gruppi liberali, divisi fra democratici (es. Bozzi, Croce, Einaudi, Orlando) e conservatori, non riescono ad avere progettualità, ma restano ancorati all’esperienza liberale fra ottocento e primo novecento; l’opinione antifascista ritiene i liberali responsabili dell’avvento del fascismo (Lucifero);
Partito d’Azione, nato nel 1942, antifascista, discende dall’esperienza di Giustizia e libertà, movimento creato da Carlo Rosselli, che vuole proiettarsi oltre il passato prefascista; è emarginato però dall’alleanza fra comunisti e socialisti; il PdA si richiama all’esperienza della militanza mazziniana; non riesce però ad aggregare e si esaurirà; in Assemblea gli esponenti del Partito d’azione si raccolgono nel gruppo degli Autonomisti [Calamandrei, Lussu]
PRI si ricollega al repubblicanesimo risorgimentale. Molto attivi nella lotta clandestina antifascista; nel 43 restano fuori dall’accordo delle forze che fanno capo al CLN perché pongono una pregiudiziale repubblicana; assorbe la destra del Partito di azione, quando questo si scioglie (La Malfa, Parri);
Partito democratico del lavoro [Cevolotto, Ruini]
Gruppi parlamentari in Assemblea
Costituente7
NB VARIABILITA’
Ci sono variazioni significative nei gruppi parlamentari fra l’inizio e la fine dei lavori:
- alcuni gruppi scompaiono o cambiano nome (v. Partito d’Azione, Fronte dell’Uomo Qualunque)
- altri si formano (v. gruppo Autonomista e gruppo Misto) per fuoruscite da altri gruppi
- altri si espandono (Democrazia del Lavoro)
- altri si contraggono (Unione Democratica Nazionale)
- altri si dividono (Partito Socialista).
I gruppi più stabili sono quello Comunista, quello Repubblicano e quello Democristiano.
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2FAltre%5FSezioniSM%2F304%2F5291%2F5292%2Fdocumentoxml%2EASP%3FGruppo%3D181
Deputate della Costituente
21 elette [4%], di cui:
- 9 PCI
- 9 DC
- 2 PSIUP
- 1 Uomo Qualunque
5 siedono nelle Commissione per la Costituzione (7%):
Angela Gotelli / Dc
Maria Federici / Pci
Nilde Iotti / Pci
Angelina Merlin / Psi
Teresa Noce / Pci
[Giulia Pezzella, LE DONNE E L'ASSEMBLEA COSTITUENTE, in http://www.treccani.it/scuola/tesine/assemblea_costituente/5.html]
Il tema costituzionale - 1
- il tema costituzionale è tradizionalmente debole in Italia
- Il Ministero per la Costituente raccoglie materiali preparatori
- Sensibile alla questione e già attivo nel periodo che precede la formazione della Costituente è Giuseppe Dossetti (sinistra democristiana)
- il giurista Costantino Mortati sensibilizza l’opinione pubblica guardando in particolare al modello costituzionale della Repubblica di Weimar e a quello USA
- importante contributo dialettico da Piero Calamandrei, Partito d’Azione, giurista, che sostiene modello inglese
Il tema costituzionale - 2
- La Costituente è vincolata:
a) alla forma di governo repubblicana dal mandato popolare
b) alla forma di Stato democratica dalla precondizione posta dagli Alleati e dal CLN
- Il retaggio dell’età liberale [e lo Statuto albertino] è stato spazzato via dal fascismo e dalla guerra;
- Restano sul campo ‘mattoni’ prodotti dal crollo dello Stato fascista, che saranno in parte riutilizzati (Pombeni)
11
Giuseppe SARAGATPSIUP
Presidente della AC
giu 1946 - feb 1947
12
Umberto TERRACINIPCI
Presidente della AC
feb 1947 – feb 1948
Giuseppe DossettiGenova 1913 – 1996
DC
13
Piero Calamandrei
Firenze 1889 – 1956
P d’A
14
15
Palmiro Togliatti
Genova 1893 – Yalta 1964
PCI
Costantino Mortati
Calabria 1891 – 1985
DC16
I lavori dell’Assemblea Costituente / 1
L’Assemblea Costituente:
inizia i lavori il 25 giugno 1946
elegge presidente Giuseppe Saragat (25/6/46)
delega l’elaborazione della bozza a una
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE (o ‘dei
75’), delegando il presidente Saragat alla sua
formazione rispettando proporzioni fra i gruppi
parlamentari
18
I lavori dell’Assemblea Costituente / 2
La COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE:
Elegge come proprio presidente Meuccio Ruini
Su proposta di Dossetti (v. odg) si divide in 3
SOTTOCOMMISSIONI:
a) Prima: diritti e doveri dei cittadini (pres. Tupini, DC)
b) Seconda: organizzazione dello Stato (pres. Terracini, PCI)
c) Terza: diritti e doveri economico-sociali (p. Ghidini, PCI)
I lavori dell’Assemblea Costituente / 3
Le SOTTOCOMMISSIONI
lavorano separatamente nella seconda metà 1946
ciascuna suddivide la materia di sua competenza per temi e ne affida l’analisi a uno o più relatori
Si avvalgono anche di materiali preparatori raccolti dall’ufficio di Presidenza (per esempio prospettive comparate per tema con altri testi costituzionali vigenti)
I relatori presentano le loro relazioni, con una proposta di articolato
Le relazioni sono discusse, confrontate, integrate, tagliate o respinte
Le sottocommissioni elaborano degli articoli e li mettono ai voti
Trasmettono quanto elaborato a un COMITATO DI REVISIONE (o dei 18)
I lavori dell’Assemblea Costituente / 4
Il COMITATO DI REVISIONE (o dei 18) coordina e
integra le parti e redige la bozza del testo
costituzionale in articoli
La BOZZA è discussa dalla COMMISSIONE PER
LA COSTITUZIONE in adunanza plenaria
(gennaio 1946) e, dopo emendamenti, è
approvata
I lavori dell’Assemblea Costituente / 5
La BOZZA APPROVATA dalla Commissione per la
Costituzione è sottoposta alla ASSEMBLEA
COSTITUENTE, con:
- relazione generale di presentazione del presidente
della Commissione Ruini
- discussione in Assemblea plenaria articolo per
articolo, sotto la presidenza di Umberto Terracini
(febbraio-dicembre 1947), con emendamenti
I lavori dell’Assemblea Costituente / 6
Il TESTO EMENDATO viene sottoposto a
votazione complessiva e finale il 22 dicembre
1947
L’Assemblea lo approva con
- 453 voti favorevoli
- 62 contrari
- 49 assenti o astenuti
Il capo dello Stato Enrico De Nicola firma il testo della Costituzione
appena approvato dall’Assemblea, 22 dicembre 1947
24
25
Promulgazione
La Costituzione votata dall’Assemblea costituente è
promulgata dal presidente della Repubblica
provvisorio Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947
Entra in vigore il 1 gennaio 1948
Comitato di revisione:
Ruini, Terracini, Tupini, Ghidini, Grassi, Marinaro,
Perassi [ufficio di presidenza della commissione dei 75];
Ambrosini, Dossetti, Fanfani, Fuschini, Moro [DC];
Canevari, Paolo Rossi [Psi];
Grieco, Togliatti [Pci];
Calamandrei [PdA]
Cevolotto [Democrazia del Lavoro].
E’ sempre presente Costantino Mortati.
Il testo costituzionale28
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI art. 1-12
PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti civili art. 13-28
Titolo II: Rapporti etico-sociali art. 29-34
Titolo III: Rapporti economici art. 35-47
Titolo IV: Rapporti politici art. 48-54
PARTE II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I: Il Parlamento art. 55-82
Sezione I: Le Camere
Sezione II: La formazione delle leggi
Titolo II: Il Presidente della Repubblica art. 83-91
Titolo III: Il Governo art. 92-100
Sezione I: Il Consiglio dei Ministri
Sezione II: La pubblica amministrazione
Sezione III: Gli organi ausiliari
Titolo IV: La Magistratura art. 101-113
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla giurisdizione
Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni art. 114-133
Titolo VI:Garanzie costituzionali art. 134-139
Sezione I: La Corte costituzionale
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI disp. I-XVIII
Scelte fondamentali dell’Assemblea Costituente:
I PRINCIPI FONDAMENTALI A PREMESSA
1. Volontà maggioritaria di attribuire un carattere anche programmatico alla Costituzione, che istituisca una serie di obbligazioni a procedere a carico del legislatore, e non soltanto dei limitiall’azione di questo e degli altri poteri dello Stato;
2. La carta deve prefigurare lo Stato non solo nelle sue linee giuridiche, ma anche in ordine a principi, indirizzi e fini.
3. Questa scelta, sostenuta tanto dalla sinistra DC (Dossetti), quanto dal PC (Togliatti) e dai socialisti, è avversata da azionisti (Calamandrei) e liberali (Lucifero), che la accusano di “costruttivismo” e di genericità, preferendo l’essenzialità e l’adozione di norme esclusivamente “azionabili” in sede giudiziale.
Scelte fondamentali dell’Assemblea Costituente:
LA PRIORITA’ DEI DIRITTI DEI CITTADINI
enfasi sulla Carta dei diritti, concepita come fondamento della costituzione;
centralità dell’individuo pensato come ‘persona’ e affermazione della natura originaria dei diritti della persona;
non si tratta però di riproposizione dell’individualismo liberale: la persona è socializzata → valorizzazione della dimensione relazionale della vita umana e della responsabilità.
PRINCIPI FONDAMENTALI / 1
STABILISCONO:
- rispetto allo Stato: la forma di Stato e di governo (art.1);
- rispetto alla persona: il riconoscimento di una sfera di diritti inviolabili dell’uomo, che ha come corrispettivo l’adempimento di doveri inderogabili (art.2);
- rispetto alla persona: il principio di eguaglianza giuridica e l’obbligazione della repubblica a perseguire l’eguaglianza sostanziale (art.3);
- rispetto alla persona e alla collettività: il riconoscimento speciale del diritto al lavoro (art.4);
- rispetto al territorio: l’unità e l’indivisibilità; il riconoscimento delle autonomie locali; il decentramento dei servizi (art.5);
- rispetto alle etnie: la tutela delle minoranze linguistiche (art.6);
PRINCIPI FONDAMENTALI/2
STABILISCONO:
- rispetto ai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica: l’indipendenza dei 2 soggetti e il riconoscimento dei Patti lateranensi [non costituzionalizzati però] (art.7);
- rispetto alle altre confessioni religiose: il riconoscimento della libertà e dell’eguaglianza delle confessioni (art.8);
- rispetto ai valori culturali: l’impegno a promuovere e a tutelare (art.9);
- rispetto alle persone straniere: il riconoscimento delle norme del diritto internazionale; la garanzia del diritto d’asilo (art. 10);
- rispetto alle relazioni internazionali: il riconoscimento delle norme del diritto internazionale; l’impegno a non ricorrere alla guerra offensiva; l’impegno a contribuire alla costruzione di un ordinamento sovrastatuale a presidio della pace (art.11);
- rispetto all’emblema dello Stato: l’adozione del tricolore (art.12).
Ordine del giorno Dossetti, 9 settembre 1946, sui
principi ispiratori
"La sottocommissione [prima], esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo;
"esclusa quella che si ispira ad una visione soltanto individualistica;
“esclusa quella che si ispiri ad una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;
"ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:
a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella;
b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale; anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità famigliari, territoriali, professionali, religiose, ecc) e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato".
Togliatti sul valore storico-programmatico della
Costituzione repubblicana e sulla sua funzione di garanzia
del futuro nazionale
“… Si afferma in questo momento il principio della responsabilità dei popoli per la loro storia e per il loro destino … Tenendo conto di quello che è accaduto, cioè tirando le somme di un processo storico e politico che si è concluso con una catastrofe nazionale … in pari tempo del fallimento di una classe dirigente … come classe non più nazionale, perché nazionale è soltanto quella classe che quando difende le proprie posizioni e afferma se stessa, difende e afferma gli interessi di tutti gli uomini … Garanzie per l’avvenire. Vogliamo che quello che è avvenuto una volta non possa più ripetersi”.
[in Pombeni, La Costituente, p. 132]
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / 0
PARLAMENTO E POTERE LEGISLATIVO
Bicameralismo: scelta di continuità, ricerca di
equilibro e di ponderazione
Referendum: inteso a bilanciare il ruolo
rilevante dei partiti, con il rilancio della
sovranità popolare rappresentato dall’esercizio
della democrazia diretta
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / 1
GOVERNO PARLAMENTARE
La scelta della forma di governo è combattuta:
- si temono gli eccessi del parlamentarismo, che rendono il governo ostaggio del legislativo,
- si teme la possibile deriva autoritaria di un governo forte, [per esempio a legittimazione popolare diretta tramite elezione, oppure protetto da tempi fissi di durata della legislatura];
In II sottocommissione dopo lunga discussione si adotta l’odgPerassi – PRI [05/09/1946] con 22 voti e 6 astensioni:
- si accoglie il REGIME PARLAMENTARE ma
- “da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo”
Il dispositivo è la funzione arbitrale affidata al Presidente della Repubblica.
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / 3
GOVERNO PARLAMENTARE
3) Discorso di Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, in assemblea plenaria:
“Si sono evitati due opposti sistemi.
Innanzitutto: il primato dell’esecutivo che ebbe nel fascismo l’espressione più spinta. Non si può dire che appartenga a questo tipo il sistema presidenziale, che fa buona prova negli Stati Uniti d’America, con un capo dello Stato che è anche capo del governo ed ha ampi poteri, ma non sembra poter essere trasferito da noi, che non abbiamo la forma federale, né altri elementi – d’equilibrio col Congresso, d’avvicendamento di due grandi partiti – che accompagnano quel sistema nella repubblica dalla bandiera stellata. Vi è in Europa una resistenza irreducibile al governo presidenziale, per il temuto aspetto del cesarismo, ed anche per il convincimento (noi non dobbiamo abbandonarlo, ma valorizzarlo) che il governo di gabinetto abbia diretta radice nel governo parlamentare. [prosegue]
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / 4
GOVERNO PARLAMENTARE
[Ruini in assemblea plenaria]:
“Si è d’altra parte evitato il pericolo di mettersi sul piano inclinato del governo di Assemblea. Ha l’apparenza di un sillogismo la tesi che, poiché la sorgente di sovranità è unica nel popolo, ed unica deve esserne la delegazione, ogni potere si concentra nel parlamento, e gli altri organi, il governo, il capo dello Stato, la magistratura, ne sono il comitato o i commessi ed agenti d’esecuzione. Si nega con ciò la possibilità di forme molteplici e diverse di espressione della sovranità popolare; e si lascia cadere quel tessuto costituzionale di ripartizione ed equilibrio dei poteri, che – anche se la formula di Montesquieuè in parte superata – ha costituito una conquista ed un presidio di libertà”.
[Pombeni, 152]
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / 6
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [Mortati]
- necessità di un potere neutrale e moderatore,
- compito: “accertare la corrispondenza degli orientamenti popolari con quelli degli organi rappresentativi e di questi ultimi fra loro, onde mantenere una costante armonia” (Pombeni 150). In questo senso il Presidente della Repubblica diventa la CHIAVE DEL SISTEMA DEMOCRATICO
missione: trovare un equilibrio fra il parlamentarismo classico (con il suo deficit di governabilità) e un sistema a governo forte (con rischio di deriva autoritaria)
Critiche:
Orlando lo giudica un “fannullone”; inoltre scarsamente legittimato: dovrebbe essere eletto dal popolo;
Ruini lo difende, ritiene che l’elezione popolare lo renderebbe più adeguato, ma capisce che “Vi è contro …, precisa lo stesso Ruini facendo eco a un collega, lo spettro di Cesare, di Bonaparte, di Hitler, ed è una preoccupazione che in molti prevale su ogni altra” (137).
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
CORTE COSTITUZIONALE
- guarda al modello USA (sindacato di costituzionalità ‘diffuso’) e a quello austriaco (sindacato ‘accentrato’ con istanza di giudizio unica)
- proposta in origine da Calamandrei, voluta dai democristiani (Leone),
- avversata da molti liberali (Einaudi, Orlando, Nitti), dai socialisti (Nenni), dai comunisti (Togliatti),
- precisata nei suoi poteri e nella forma dal contributo determinante del giurista liberale Perassi, e da vari interventi dei democristiani Mortati e Leone
- Ruini la definisce un organo tecnico, necessario a chiudere il circolo della natura rigida della costituzione, che implica l’esistenza di un’istanza di giudizio in ordine alla conformità delle leggi ordinarie alla legge costituzionale (Pombeni, p. 137).
Corte costituzionale: scelte definitive
- organo accentrato e speciale [modello Austria 1920]
- pronunce efficaci erga omnes [c.s.]
- accesso per rilievo incidentale da parte del giudice impegnato in un procedimento [L. cost. 1/1948 // modello americano del judicial review oflegislation]
- nomina dei giudici da parte dei diversi ‘ordini’ [soluzione originale]
→ Corte organo di garanzia, collocato a metà strada fra legislazione e giurisdizione
42
ASSETTI TERRITORIALI
a) La questione più controversa è l’adozione
dell’istituto della REGIONE.
- essa è avversata dai liberali (cfr. i discorsi in
Assemblea plenaria di Nitti e di Orlando), dai
socialisti (Nenni), dai comunisti (Togliatti).
- voluta dai democristiani; già nei programmi del
Partito popolare di Sturzo
b) principio di sussidiarietà
Alcuni rilievi critici alla Costituzione
Massimo Severo Giannini:
«Costituzione splendida nella prima parte
… banale nella seconda»
44
BIBLIOGRAFIA
P. Pombeni, La Costituente, Bologna, Il Mulino, 1995
La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori
dell’Assemblea Costituente, a cura di S.M. Cicconetti,
M. Cortese, G. Torcolini, S. Traversa, 8 voll., Camera
dei Deputati – Segretariato generale, Roma, Edigraf,
1970
Le donne e la Costituzione: atti del convegno promosso
dall'Associazione degli ex-parlamentari, Roma, 22-23
marzo 1988, Roma: Camera dei deputati, c1989