STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e...

24
1 STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE È costituita una Fondazione denominata “ATTUA”, con sede in Napoli in via dei Fiorentini n. 10. La Fondazione è regolata dal presente Statuto. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. ARTICOLO 2 – DELEGAZIONI E UFFICI Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, europeo e internazionale. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento nella necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. ARTICOLO 3 – FINALITA’ La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al

Transcript of STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e...

Page 1: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

1

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“ATTUA”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata “ATTUA”, con sede in

Napoli in via dei Fiorentini n. 10.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della

Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere

di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire

utili.

ARTICOLO 2 – DELEGAZIONI E UFFICI

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale

e nazionale, europeo e internazionale. Delegazioni e uffici

potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde

svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità

della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e

incremento nella necessaria rete di relazioni nazionali e

internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 – FINALITA’

La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo

patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al

Page 2: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

2

conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo

schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito

del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli

14 e seguenti del codice civile e dell’articolo 1 comma 1 del

D.P.R. 361/2000.

La Fondazione persegue la finalità generale di favorire pratiche

di organizzazione di comunità e lo sviluppo e attuazione di

progetti di welfare comunitario e di valorizzazione sociale e

ambientale di assets territoriali attraverso la più ampia

partecipazione delle persone alla loro formulazione, proposta e

attuazione. La Fondazione promuove, altresì, iniziative

legislative, finalizzate a migliorare i servizi di comunità e

la coesione sociale nei territori del Mezzogiorno e, più in

generale, in Italia e in ambito Euro-mediterraneo.

La Fondazione persegue conseguentemente, in relazione alle

dinamiche, ai bisogni e alle politiche pubbliche per lo sviluppo

del benessere sostenibile sociale, economico e ambientale delle

comunità, le finalità di:

• promozione e attuazione, in collaborazione con stakeholder

territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di

sviluppo locale equo e sostenibile;

• assistenza e supporto ai cittadini, agli Enti del Terzo

Settore, come individuati dalla nuova riforma del Terzo

Settore, e alle imprese, per analizzare, individuare e

predisporre idee e progetti che contribuiscano a migliorare

Page 3: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

3

le condizioni di vita delle comunità territoriali;

• promozione di analisi e valutazioni di politiche pubbliche e

di interventi volti a conseguire risultati socialmente

misurabili a livello territoriale o nazionale;

• studio e ricerca su fenomeni, dinamiche e impatti delle

politiche locali, nazionali e internazionali di sviluppo

locale, welfare comunitario e forme organizzate di

partecipazione civica;

• formazione di classi dirigenti politiche, amministrative e

imprenditoriali per la diffusione di competenze

nell’organizzazione di comunità e la progettazione e

attuazione di interventi di sviluppo sociale orientati a

risultati misurabili;

• promozione di eventi e pubblicazioni sui temi di interesse,

anche al fine di attivare reti informative e di network che

consentano la circolazione delle informazioni, la loro

condivisione e comparazione.

La Fondazione opera sulla base di piani quadriennali con i

seguenti obiettivi:

• contribuire ad aumentare la conoscenza di azioni e pratiche

di successo, volte all’affermazione di un nuovo paradigma del

welfare di comunità e delle forme di coinvolgimento

comunitario per lo sviluppo locale su una maggiore coesione

sociale e un minor consumo di risorse;

• favorire l’incontro fra soggetti protagonisti di nuove

Page 4: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

4

pratiche innovative nel settore dell’organizzazione di

comunità e di pratiche di welfare comunitario, quali opinion

leader, studiosi e attori locali, in particolare per favorire

una più compiuta dimensione di cittadinanza europea e

mediterranea;

• promuovere azioni innovative attraverso progetti, occasioni

di confronto e di apprendimento, soprattutto con un più

adeguato coinvolgimento dei giovani;

• divulgare i risultati delle attività e dei progetti promossi

e partecipare alla diffusione dei nuovi filoni di

approfondimento e ricerca a livello internazionale;

• sostenere le azioni di sistematizzazione e di diffusione di

pratiche virtuose e di esperienze significative che

favoriscano l’apprendimento collettivo e contribuiscano a

rafforzare scelte e comportamenti individuali e collettivi;

• stabilire organici rapporti con altre fondazioni, movimenti,

associazioni ed ETS aventi finalità simili o integrate;

• partecipare, direttamente o per il tramite di soggetti a tale

fine costituiti, e anche in partenariato con altri soggetti

pubblici e/o privati, a procedure di evidenza pubblica, bandi

tematici comunali, regionali, nazionali, europei e

internazionali indetti per l’aggiudicazione di risorse o

servizi, funzionali al raggiungimento delle finalità della

Fondazione.

Page 5: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

5

ARTICOLO 4 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà

tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

• stipula di atti o contratti con soggetti pubblici o privati

considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli

scopi della Fondazione;

• partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni,

organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di

scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

• costituzione, o concorso alla costituzione, sempre in via

accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al

perseguimento degli scopi istituzionali, di società di

persone e/o capitali, nonché partecipare a società del

medesimo tipo;

• promozione di forme di cooperazione e scambio tra soggetti

pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore

interessato dalla attività della Fondazione;

• volgimento di ogni altra attività idonea al perseguimento

degli scopi istituzionali.

Le attività conseguenti alla elaborazione e predisposizione di

proposte, progetti, disegni di legge sono frutto di indicazioni

e idee derivanti dall’ascolto dei partecipanti e sono eseguite,

in caso di bisogno, utilizzando apposite donazioni ricevute da

persone e/o organismi attraverso modalità di fundraising e

Page 6: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

6

crowdfunding, gestite direttamente o attraverso l’accordo con

enti terzi, e dagli eventuali utili di gestione annuale della

Fondazione stessa.

È compito del Consiglio dei Fondatori di cui all’articolo 14,

su proposta della Consiglio di Amministrazione, definire i

termini di riferimento di ogni iniziativa, le modalità di azione

ed elaborazione, le risorse occorrenti e gli strumenti per

l’eventuale finanziamento, i termini e i tempi di avvio e di

conclusione delle attività.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in

proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni

mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il

perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della

costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai

Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio da organismi e

istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Page 7: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

7

ARTICOLO 6 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito

destinato all’attuazione degli scopi statutari e non

espressamente destinato all’incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle

attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,

strumentali e connesse;

- dai finanziamenti per la progettazione di idee e proposte per

il benessere comune acquisiti solo attraverso elargizioni e

donazioni senza alcun interesse diretto da parte di persone

fisiche e giuridiche.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per

il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione

dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l’Assemblea dei Partecipanti approva

il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il

30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive

competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni

Page 8: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

8

nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti

dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del

Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono

eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali

avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la

ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito

della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle

attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali

per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché

di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili di gestione sono destinati alle attività di

promozione, progettazione, ricerca e studi secondo le finalità

di cui all’articolo 3.

ARTICOLO 8 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori

- Fondatori

- Partecipanti

ARTICOLO 9 – FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori i soggetti che hanno costituito il

Page 9: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

9

“Comitato promotore della Fondazione di partecipazione

denominata ATTUA”, che sono:

Gianni Pittella, nato a Lauria (PZ) il 16 novembre 1958 ed ivi

residente in Via Rosa 134, CF PTTGNN58S19E483C;

Mario Caputo, Castelluccio Inferione (PZ) il 10 maggio 1966 e

residente a Roma (RM) in Via dei Sabelli 211, CF

CPTMRA66E10C199O;

Claudio Cipollini, nato a Roma (RM) il 20 dicembre 1953 ed ivi

residente in Via Luca Marenzio 4, CF CPLCLD53T20H501I;

Carmine Nino, nato a Cosenza (CS) il 09 agosto 1984 ed ivi

residente in Via Don Silvestro Marano 5, CF NNICMN84M09D086S;

Domenico Pittella, nato a Maratea (PZ) il 09 settembre 1986 e

residente a Lauria (PZ) in via Rosa 134, CF PTTDNC86P09E919B;

Ludovica Pittella, nata a Maratea (PZ) il 15 giugno 1988 e

residente a Lauria in Via R. Scotellaro 85, CF PTTLVC88H55E919M;

Rossella Cantoni, nata a Castelnovo di Sotto (RE) il 25 marzo

1957 e residente a Gattatico (RE) in Via Dante Alighieri 33, CF

CNTRSL57C65C218N;

Vanio Balzo, nato a Cerea (VR) l’11 marzo 1959 e residente a

Roma (RM) in Via dei Quintili 184, CF BLZVNA59C11C498M;

Livio Falcone, nato a Napoli (NA) il 08 settembre 1983 ed ivi

residente in Via Nilo 15, CF FLCLVI83P08F839U.

ARTICOLO 10 – FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti, aventi cittadinanza italiana o

Page 10: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

10

estera, che hanno aderito in qualità di soci al Comitato

promotore della Fondazione.

Sono Fondatori tutti coloro che abbiano contribuito, entro la

data della costituzione della Fondazione, al Fondo di dotazione

o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata

nel minimo dal Consiglio del Comitato Promotore.

Possono divenire altresì Fondatori e componenti del Consiglio

dei Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza

semplice dei presenti dal Consiglio medesimo, le persone fisiche

e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie, italiane

o estere, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo

di gestione nelle forme e nella misura determinata annualmente

nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’articolo 14 del

presente Statuto.

I Fondatori, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l’adesione alla

Fondazione mediante il versamento di una quota minima stabilita

annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato

rinnovo annuale per due anni consecutivi, i Fondatori perdono,

o non possono assumere, eventuali cariche esecutive, pur

mantenendo ruolo e funzioni stabilite dal presente Statuto;

detta condizione di esclusione sarà sempre revocabile qualora

il socio Fondatore provveda a versare le quote pregresse non

corrisposte.

Page 11: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

11

ARTICOLO 11 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di

delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e

giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni,

italiane o estere, che contribuiscano agli scopi della

Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella

stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e

servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con

regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei

Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla

Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità

dell'apporto e in funzione della natura pubblica o privata dei

soggetti. Segnatamente, ai soggetti pubblici Partecipanti potrà

essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione la qualifica

di Partecipanti Istituzionali.

Possono divenire Partecipanti anche soggetti aventi cittadinanza

o sede all’estero.

I Partecipanti, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l’adesione

alla Fondazione mediante il versamento di una quota minima

stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso

di mancato rinnovo annuale per due anni consecutivi, i

Page 12: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

12

Partecipanti perdono, o non possono assumere, eventuali cariche

esecutive, pur mantenendo ruolo e funzioni stabilite dal

presente Statuto; detta condizione di esclusione sarà sempre

revocabile qualora il socio Partecipante provveda a versare le

quote pregresse non corrisposte.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio dei Fondatori decide a maggioranza semplice

l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente

Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le

altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non

patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo

anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche

stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla

Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo

restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Page 13: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

13

ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio dei Fondatori

- il Presidente

- il Consiglio di Amministrazione

- il Comitato Tecnico-Scientifico

- il Revisore dei Conti

- il Direttore Generale

- l'Assemblea Generale

- il Collegio dei Garanti

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DEI FONDATORI

Il Consiglio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la

deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione

e al raggiungimento dei suoi scopi.

È composto dai Fondatori Promotori e dai soci Fondatori che ne

fanno parte per tutta la vita della Fondazione fino a volontaria

rinuncia all'incarico o decesso da parte dei membri.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce, secondo le proposte formulate dall’Assemblea dei

Partecipanti, le linee generali delle attività della Fondazione

secondo un piano di durata quadriennale, sottoposto

all’approvazione dell’Assemblea Generale, per il perseguimento

delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della

Page 14: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

14

qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi degli articoli

10 e 11;

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- elegge il Revisore dei Conti;

- approva i regolamenti della Fondazione, predisposti dal

Consiglio di Amministrazione;

- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

Delibera altresì sulla nomina del Presidente della Fondazione e

sulle eventuali modifiche del presente Statuto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei

presenti, ad eccezione:

- della nomina del Presidente della Fondazione, per cui occorre

il voto favorevole del cinquanta percento più uno del Consiglio

dei Fondatori;

- della modifica dello Statuto, per la quale occorre il voto

favorevole dei due terzi del Consiglio dei Fondatori;

- dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, per

cui è richiesto il parere favorevole dei tre quarti del Consiglio

dei Fondatori.

È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in

teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da

tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

Page 15: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

15

degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a

tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel

relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera

comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il

Segretario.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio dei Fondatori, il Consiglio di

Amministrazione e l'Assemblea Generale.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali

e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a

sostegno delle attività della Fondazione.

In caso di dimissioni del Presidente, un consigliere delegato

dal Consiglio dei Fondatori ne assume le funzioni e la

rappresentanza legale fino alla nomina di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri eletti

dal Consiglio dei Fondatori tra i suoi membri, di cui 7

individuati tra i Fondatori Promotori e 8 tra i Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo

quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un

Page 16: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

16

quadriennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte

dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

I componenti il Consiglio di Amministrazione provvedono, secondo

le rispettive deleghe se previste, all'amministrazione ordinaria

e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di

economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione

del piano quadriennale di attività deliberato dal Consiglio dei

Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il

bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Provvede a predisporre gli schemi dei regolamenti della

Fondazione da sottoporre al Consiglio dei Fondatori per

l'approvazione e delibera in merito alle singole iniziative di

predisposizione di idee, proposte e progetti secondo i termini

di cui all’articolo 3.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato

Tecnico-Scientifico.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a

maggioranza dei presenti.

È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in

teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i

Page 17: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

17

partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da

tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a

tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel

relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera

comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il

Segretario.

ARTICOLO 17 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo interno della

Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio dei

Fondatori in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione

e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle

attività.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione

in funzione delle specifiche competenze possedute nei settori

di interesse della Fondazione, e si organizzano in sottogruppi

in relazione ai temi rilevanti e agli ambiti di intervento della

Fondazione. È presieduto da una personalità di particolare

rilievo proposta dal Presidente della Fondazione al Comitato

medesimo.

La funzione di coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico è

svolta da uno dei suoi membri individuato a maggioranza al suo

Page 18: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

18

interno.

I suoi componenti restano in carica per un quadriennio, decadono

insieme al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza dei

presenti.

ARTICOLO 18 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio dei Fondatori.

Resta in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

Può essere revocato per giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla

gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo

e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua

verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso è determinato all’atto della nomina per l’intero

periodo di durata dell’incarico.

ARTICOLO 19 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione

fra una rosa di esperti predisposta dal Consiglio di

Page 19: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

19

Amministrazione. Il Direttore generale resta in carica per un

quadriennio ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale può assumere la rappresentanza legale

della Fondazione di fronte a terzi, se delegata dal Presidente.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri eventualmente

delegati ai sensi del presente Statuto, può assumere piena

autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell’ambito

dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli

stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della

medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione,

partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei

Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali

della Fondazione.

Il Direttore Generale, in particolare:

- provvede alla gestione operativa e amministrativa della

Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle

singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari

per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei

risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle

deliberazioni del Consiglio dei Fondatori, nonché degli atti del

Presidente;

- cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei

Page 20: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

20

Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;

- predispone budget previsionali;

- nomina esperti per settori di intervento, ovvero comitati

tecnico/operativi.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA GENERALE

È costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai

Partecipanti.

L'Assemblea formula proposte, idee e progetti sulle attività,

programmi e obiettivi della Fondazione, e approva il piano

quadriennale.

L’Assemblea delibera in ordine al Codice Etico ed elegge i

componenti del Collegio dei Garanti.

L’Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata

almeno due volte l'anno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

È consentito l’intervento a mezzo di collegamento in

teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da

tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a

tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel

relativo verbale.

Page 21: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

21

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera

comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il

Segretario.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la carica di

Presidente onorario a un’eminente personalità che, per ruoli

ricoperti, per riconosciuto prestigio, per attività svolte,

impersoni i principi e le finalità della Fondazione. Tale carica

viene conferita a titolo onorifico e non implica alcun ruolo

direttivo o esecutivo.

Il Presidente onorario non partecipa alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione.

ARTICOLO 22 – CODICE ETICO E COLLEGIO DEI GARANTI

La Fondazione si dota e approva il Codice Etico redatto secondo

i principi e le finalità della stessa.

L’Assemblea nomina un Collegio dei Garanti, che dura in carica

quattro anni ed è rieleggibile, costituito da tre a cinque

personalità esterne alla Fondazione e individuate per le

peculiari caratteristiche personali e professionali.

Il Collegio dei Garanti ha la funzione specifica di dirimere

qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi della

Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, nonché dare,

a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.

Page 22: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

22

Il Collegio dei Garanti si esprime, altresì, sulla coerenza

degli atti programmatici della Fondazione con i suoi fini ed

esprime valutazione di merito sulle istanze di scioglimento

della Fondazione.

ARTICOLO 23 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione

esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i

poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice

civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e

dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di favorire e rendere concreto l'esercizio dei poteri

di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette

annualmente al Prefetto le delibere e gli atti rilevanti

concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo

25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata

istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti

dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel

verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di costituzione

della Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli

amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello

scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate

violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero

Page 23: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

23

un terzo dei componenti del Consiglio dei Fondatori o del

Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva

informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti,

provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del

codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione

al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini

dell'adozione del provvedimento di scioglimento

dell'amministrazione di cui all'articolo 25 del codice civile.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa,

il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio

dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto,

ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini

di pubblica utilità.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione

in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche

di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata

costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di

scioglimento è rimessa alla valutazione del Collegio dei

Garanti.

Sono fatte salve le norme di legge in materia.

Page 24: STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATTUA” · territoriali, di iniziative innovative e sperimentali di ... partecipazione civica; • formazione di classi dirigenti politiche,

24

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese

quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità,

saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei

quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di

Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente

del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina

dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto

costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice

civile e le altre norme vigenti.