Statuto

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO “INSIEME PER URBINO” Art. 1 - Denominazione e sede 1. E’ costituita una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37, 38 del Codice civile denominata Movimento “Insieme per Urbino”, d’ora in avanti detta Movimento, con sede in Urbino, via Battista Sforza n. 235, C.F. 91020840418. Art. 2 - Scopi, natura, compiti 1. Il Movimento, che è apartitico, è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-economica e politica e di formulazione di proposte e progetti per la salvaguardia e lo sviluppo della città di Urbino e del suo territorio. 2. Il Movimento si propone per la salvaguardia della salute, dell'integrità e delle libertà dell'essere umano. 3. Il Movimento non ha scopo di lucro. 4. Il Movimento può promuovere incontri, manifestazioni, convegni, studi e ricerche su temi di interesse per la città di Urbino e per il territorio, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti o Istituzioni. Art. 3 Durata 1. La durata del Movimento è a tempo indeterminato. Art. 4 - Soci 1. I Soci del Movimento si distinguono in : a) Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo del Movimento; b) Soci ordinari: coloro che condividono gli scopi del Movimento, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano la quota associativa. 2. I Soci del Movimento si ispireranno a comportamenti etici, al rispetto delle idee altrui e si adopereranno per il superamento delle contrapposizioni in favore di condivisione e partecipazione. Art. 5 - Ammissione dei Soci 1. L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Comitato Direttivo a seguito della richiesta scritta presentata dall'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno del Movimento. 2. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Comitato Direttivo. 3. La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno un anno. 4. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente il Movimento. 5. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento. Art. 6 - Diritti dei Soci 1. Tutti i Soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività sociali; b) a ricevere le pubblicazioni edite dal Movimento; c) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

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Nuovo statuto dell'Associazione Insieme per Urbino pubblicato nel febbraio 2011

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MOVIMENTO “INSIEME PER URBINO”

Art. 1 - Denominazione e sede 1. E’ costituita una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37, 38 del Codice

civile denominata Movimento “Insieme per Urbino”, d’ora in avanti detta Movimento, con sede in Urbino, via Battista Sforza n. 235, C.F. 91020840418.

Art. 2 - Scopi, natura, compiti 1. Il Movimento, che è apartitico, è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-economica e

politica e di formulazione di proposte e progetti per la salvaguardia e lo sviluppo della città di Urbino e del suo territorio.

2. Il Movimento si propone per la salvaguardia della salute, dell'integrità e delle libertà dell'essere umano.

3. Il Movimento non ha scopo di lucro. 4. Il Movimento può promuovere incontri, manifestazioni, convegni, studi e ricerche su temi di

interesse per la città di Urbino e per il territorio, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti o Istituzioni.

Art. 3 Durata

1. La durata del Movimento è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci 1. I Soci del Movimento si distinguono in :

a) Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo del Movimento; b) Soci ordinari: coloro che condividono gli scopi del Movimento, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano la quota associativa.

2. I Soci del Movimento si ispireranno a comportamenti etici, al rispetto delle idee altrui e si adopereranno per il superamento delle contrapposizioni in favore di condivisione e partecipazione.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Comitato Direttivo a seguito della richiesta scritta presentata dall'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno del Movimento.

2. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Comitato Direttivo.

3. La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno un anno.

4. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente il Movimento.

5. Il recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento. Art. 6 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività sociali; b) a ricevere le pubblicazioni edite dal Movimento; c) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

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2. Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

1. Il Movimento trae i mezzi per finanziare la propria attività: a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati; b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dal Movimento;

2. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali

1. Sono organi del Movimento: a) l’Assemblea dei soci; b) il Comitato Direttivo; c) il Rappresentante Legale; d) il Tesoriere.

2. Il Comitato Direttivo, il Rappresentante Legale, il Tesoriere, sono eletti per un periodo di due anni e possono essere riconfermati. Per il primo biennio il Comitato Direttivo è eletto dai Soci fondatori.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea si riunisce in sedute Ordinarie e Straordinarie. 1. E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; c) la nomina dei componenti il Comitato Direttivo; d) l'approvazione dei Regolamenti Interni; e) l'approvazione del valore della quota associativa proposta dal Comitato Direttivo; f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;

2. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria: a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto del Movimento; b) la devoluzione del fondo comune; c) lo scioglimento del Movimento, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

3. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, ed è convocata dal Rappresentante Legale che determina l’ordine del giorno.

4. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

5. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/4 (un quarto) dei soci ne faccia richiesta scritta al Rappresentante Legale indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.

6. L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

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Art. 10 – Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Rappresentante Legale.

2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: - in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti i soci iscritti al libro soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei voti dei soci presenti o rappresentati.

3. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque a scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno il 50% dei presenti.

Art. 11 – Svolgimento dei lavori dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante Legale o dal Vice Rappresentante Legale o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età, presente nel Comitato Direttivo.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

3. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

4. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

5. Ogni Socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di 2 (due) deleghe; il Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 12 - Comitato Direttivo 1. Il Movimento è amministrato da un Comitato Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da

un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) soci. Il Comitato Direttivo è eletto per un periodo di 2 anni e può essere riconfermato. Per il primo biennio il Comitato Direttivo è eletto dai soci fondatori.

2. Nella sua prima adunanza il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente che è anche il Rappresentate Legale del Movimento avrà il compito di convocare e presiedere il Comitato Direttivo medesimo.

3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Comitato Direttivo ritenga volergli delegare.

5. Il Comitato può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.

6. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

7. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo.

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8. Il Comitato Direttivo può cooptare fino ad un massimo di tre membri per dare rappresentanza a realtà sociali, produttive, professionali, territoriali, culturali non presenti tra i soci al momento della elezione del Comitato Direttivo.

Art. 13 – Convocazione del Comitato Direttivo e sue deliberazioni

1. Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Rappresentante Legale (suo presidente), o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età tra i consiglieri, una volta ogni 2 (due) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) consiglieri.

2. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Comitato Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o tramite e-mail almeno 2 (due) giorni prima.

3. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 (due /terzi) dei componenti il Comitato stesso.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Rappresentante Legale.

5. Per ogni seduta del Comitato Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Comitato Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Attribuzioni al Comitato Direttivo

1. Al Comitato Direttivo spetta: a) la gestione del Movimento e l'approvazione dei programmi di attività dello stesso; b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi; c) deliberare sull'ammissione dei soci; d) predisporre i Regolamenti Interni per il corretto funzionamento del Movimento da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione; e) convocare l'Assemblea; f) determinare il valore delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) la predisposizione, su proposta del Tesoriere, dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; h) la predisposizione, su proposta del Tesoriere, dello schema del conto consuntivo e della relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i) nominare eventuali comitati tecnici e scientifici o commissioni per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; l) l'affidamento di eventuali incarichi in determinate materie a singoli soci; m) controllare l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci; n) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per il Movimento.

Art. 15 - Il Rappresentante Legale 1. Il Rappresentante Legale del Movimento è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi

componenti. 2. Il Rappresentante Legale rappresenta legalmente il Movimento nei confronti di terzi ed in

giudizio ha la firma sociale, convoca il Comitato Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

3. Il Vice Rappresentante Legale (Vice Presidente del Comitato Direttivo) sostituisce il Rappresentante Legale in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Rappresentante Legale può delegare la rappresentanza ad altri soci per determinate materie o per singoli atti.

Art. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo.

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2. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Movimento. Egli ha facoltà di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di effettuare incassi e pagamenti correnti, di tenere rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il buon funzionamento del Movimento e quant'altro il Comitato Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Art.17 - Esercizio sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L’Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Comitato Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale; - il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

3. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18 - Fondo comune

1. Per far fronte alle spese necessarie all’attuazione dei suoi scopi, il Movimento si avvale del Fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali, da contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche, da eventuali proventi derivanti da iniziative promosse dal Movimento.

Art.19 - Devoluzione del fondo comune

1. In caso di cessazione dell’attività del Movimento, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 20 – Libri sociali e registri contabili 1. I libri sociali ed i registri contabili essenziali che il Movimento deve tenere sono:

a) il libro dei soci; b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; d) il libro giornale della contabilità sociale; e) il libro degli inventari.

2. Tali libri, prima di essere messi in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Rappresentante legale.

3. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 21 – Revisione dello Statuto e scioglimento

1. Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento del Movimento e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta Straordinaria.

2. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure di generale o pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.