Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale n° 1 del ... C.U. 1... · 3 del Regolamento del...
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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE
Via Antonino Caponnetto, 9 – 88900 Crotone TEL.. 0962 25856 - FAX. 0962 21390
e-mail: [email protected] Posta Certificata: [email protected]
ATTIVITA’ GIOVANILE
Stagione Sportiva 2019/2020
Comunicato Ufficiale n° 1 del 5 Luglio 2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. Si comunica che a partire dal 1° luglio 2019 le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:
1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA; 2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018; 3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su; 4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni; 5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
dovranno essere effettuate dalla società tramite il Portale Servizi FIGC, raggiungibile all'indirizzo http://portaleservizi.figc.it Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società. Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: [email protected]
Allegati Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 53 delle N.O.I.F.. COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 2 aprile 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 53 comma 5 delle N.O.I.F.. COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
Comunicato Ufficiale Sgs n. 1 del 5 Luglio 2019
3
COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 17 maggio 2019, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regalomantari in materia di tesseramento per per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le società del settore dilettantistico. COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica degli artt. 101, 102, 103, 103bs, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F.. COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica dell' art. 66 delle N.O.I.F.. COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente i contributi di accesso alla giusitizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giusitizia Sportiva. deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del codice di Giustizia Sportiva. COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente i termini e le modalità della deroga all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2019/2020.
2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 NAZIONALE Si informa che sul sito del C.R. Calabria è consultabile e scaricabile il C.U. n. 1 Nazionale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.
3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE Mario Ferraggina Giuseppe Talarico
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE IL 5 LUGLIO 2019
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 155 /A
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F.
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato
sub A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
PRESIDENTE
Gabriele Gravina
All. A)
VECCHIO TESTO
Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie”
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata
minima pari a quella che intercorre tra i due
periodi dei trasferimenti ed una durata
massima di una stagione sportiva.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile
possono limitare il numero di calciatori e
calciatrici che ogni società può tesserare per
trasferimento a titolo temporaneo e ne
possono disciplinare modalità d’impiego e
limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo di calciatori “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e
calciatrici “non professionisti” e “giovani
dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di
mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo
accordo tra le parti interessate, può essere
esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal
Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo di calciatori “giovani di serie” è
consentito, a favore della società cessionaria,
il diritto di opzione per l’acquisizione
definitiva del calciatore, a condizione: a) che
la pattuizione risulti nello stesso accordo di
trasferimento; b) che sia precisato l’importo
convenuto; c) che la scadenza del particolare
vincolo sportivo del calciatore non sia
antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato
il diritto di opzione. Nello stesso accordo può
NUOVO TESTO
Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie”
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata
minima pari a quella che intercorre tra i due
periodi dei trasferimenti ed una durata
massima di una stagione sportiva.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile
possono limitare il numero di calciatori e
calciatrici che ogni società può tesserare per
trasferimento a titolo temporaneo e ne
possono disciplinare modalità d’impiego e
limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo di calciatori “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e
calciatrici “non professionisti” e “giovani
dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di
mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. In tal caso, sono
dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti
nell’originario accordo di trasferimento
temporaneo, che sono nel frattempo
maturati.
Detto diritto, previo accordo tra le parti
interessate, può essere esercitato nei periodi
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo di calciatori “giovani di serie” è
consentito, a favore della società cessionaria,
il diritto di opzione per l’acquisizione
definitiva del calciatore, a condizione: a) che
la pattuizione risulti nello stesso accordo di
trasferimento; b) che sia precisato l’importo
convenuto; c) che la scadenza del particolare
vincolo sportivo del calciatore non sia
antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato
il diritto di opzione. Nello stesso accordo può
essere previsto per la società cedente un
eventuale diritto di controopzione, con la
precisazione dell’importo corrispettivo, da
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione
da parte della cessionaria.
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
da Società dilettantistiche a Società
professionistiche è consentito, a favore della
Società cessionaria il diritto di opzione per
l’acquisizione definitiva del calciatore, a
condizione: a) che la pattuizione risulti nello
stesso accordo di trasferimento; b) che sia
precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo possono essere inserite clausole
che prevedano premi e/o indennizzi per le
società contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio Federale, attraverso la Lega
competente, nella stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art.
95 comma 2, è consentito, il trasferimento a
titolo temporaneo del calciatore “giovane di
serie” già oggetto di altro trasferimento
temporaneo, anche nello stesso periodo della
campagna trasferimenti, con l’espresso
consenso della originaria società cedente. In
tal caso le clausole relative, alla opzione e
controopzione, eventualmente inserite
nell’originario accordo di trasferimento
temporaneo, sono risolte di diritto, né possono
esserne inserite di nuove nella seconda
cessione temporanea. Salvo espresso patto
contrario tra le società interessate, i premi e/o
gli indennizzi inseriti nell’originario accordo
di trasferimento temporaneo vengono
considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei
diritti di cui ai precedenti commi sono
stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal
Consiglio Federale.
essere previsto per la società cedente un
eventuale diritto di controopzione, con la
precisazione dell’importo corrispettivo, da
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione
da parte della cessionaria.
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti”
da Società dilettantistiche a Società
professionistiche è consentito, a favore della
Società cessionaria il diritto di opzione per
l’acquisizione definitiva del calciatore, a
condizione: a) che la pattuizione risulti nello
stesso accordo di trasferimento; b) che sia
precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo possono essere inserite clausole
che prevedano premi e/o indennizzi per le
società contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio Federale, attraverso la Lega
competente, nella stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art.
95 comma 2, è consentito, il trasferimento a
titolo temporaneo del calciatore “giovane di
serie” già oggetto di altro trasferimento
temporaneo, anche nello stesso periodo della
campagna trasferimenti, con l’espresso
consenso della originaria società cedente. In
tal caso le clausole relative, alla opzione e
controopzione, eventualmente inserite
nell’originario accordo di trasferimento
temporaneo, sono risolte di diritto, né possono
esserne inserite di nuove nella seconda
cessione temporanea. Salvo espresso patto
contrario tra le società interessate, i premi e/o
gli indennizzi inseriti nell’originario accordo
di trasferimento temporaneo vengono
considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei
diritti di cui ai precedenti commi sono
stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal
Consiglio Federale.
Art. 102
Le cessioni di contratto
1. Tra le società associate alle Leghe
Professionistiche è ammessa, in pendenza di
rapporto, la cessione del contratto stipulato con
calciatore professionista a condizione che
questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo
e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione
di cui al punto 4 che segue possono avvenire
soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal
Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del
contratto a titolo definitivo può avere scadenza
diversa da quella del rapporto costituito con
contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di
contratto, la società cedente che trasferisce il
diritto alle prestazioni sportive del calciatore e
la società cessionaria che acquisisce detto
diritto possono contestualmente prevedere il
diritto di opzione a favore della società cedente
al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di
riacquisire a titolo definitivo il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore trasferito a
condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo
convenuto per la concessione del diritto di
opzione, nonché il corrispettivo o i
corrispettivi, anche legati al verificarsi di
particolari condizioni, convenuti per
l’eventuale riacquisizione del diritto alla
prestazione sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a
pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con
espressa dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un
contratto economico della durata minima di
due stagioni sportive conteggiate a partire dalla
stagione sportiva successiva a quella nel corso
della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore
un contratto economico della durata minima di
Art. 102
Le cessioni di contratto
1. Tra le società associate alle Leghe
Professionistiche è ammessa, in pendenza di
rapporto, la cessione del contratto stipulato con
calciatore professionista a condizione che
questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo
e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione
di cui al punto 4 che segue possono avvenire
soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal
Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del
contratto a titolo definitivo può avere scadenza
diversa da quella del rapporto costituito con
contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di
contratto, la società cedente che trasferisce il
diritto alle prestazioni sportive del calciatore e
la società cessionaria che acquisisce detto
diritto possono contestualmente prevedere il
diritto di opzione a favore della società cedente
al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di
riacquisire a titolo definitivo il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore trasferito a
condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo
convenuto per la concessione del diritto di
opzione nonché il corrispettivo, anche legato
al verificarsi di particolari condizioni,
convenuto per l’eventuale riacquisizione del
diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a
pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con
espressa dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un
contratto economico decorrente dalla seconda
stagione sportiva successiva a quella in cui è
avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore
un contratto economico della durata minima di
tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato o
rinunciato solo ed esclusivamente nel primo
giorno del periodo di trasferimenti estivo della
seconda stagione sportiva successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta la cessione
definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali
plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto
precede decorrono dal momento dell’esercizio
o della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di
contratto possono essere inserite clausole che
prevedano dei premi e/o indennizzi per le
società contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve diverse
disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio Federale, attraverso la Lega
competente, dalla stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste.
6. Il Consiglio Federale determina le modalità
ed i limiti per la cessione dei contratti. Un
calciatore professionista proveniente da
Federazione estera può essere tesserato solo a
seguito di accordo diretto fra la società
cedente e la società cessionaria. Le Leghe
professionistiche possono limitare il numero
dei calciatori che ogni società può avere in
organico, a titolo di cessione temporanea di
contratto.
Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1. La cessione temporanea del contratto con il
calciatore “professionista” ha una durata
minima pari a quella che intercorre tra i due
periodi dei trasferimenti ed una durata
massima mai eccedente quella del contratto
economico e mai superiore a due stagioni
sportive.
2. A favore della società cessionaria è
consentito il diritto di opzione per trasformare
la cessione temporanea del contratto in
cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risulti
tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato o
rinunciato solo ed esclusivamente nel primo
giorno del periodo di trasferimenti estivo della
seconda stagione sportiva successiva a quella
in cui è avvenuta la cessione definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali
plusvalenze derivanti da quanto precede
decorrono dal momento della rinuncia del
diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di
contratto possono essere inserite clausole che
prevedano dei premi e/o indennizzi per le
società contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve diverse
disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio Federale, attraverso la Lega
competente, dalla stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste.
6. Il Consiglio Federale determina le modalità
ed i limiti per la cessione dei contratti. Un
calciatore professionista proveniente da
Federazione estera può essere tesserato solo a
seguito di accordo diretto fra la società cedente
e la società cessionaria. Le Leghe
professionistiche possono limitare il numero
dei calciatori che ogni società può avere in
organico, a titolo di cessione temporanea di
contratto.
Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1 La cessione temporanea del contratto con il
calciatore “professionista” ha una durata
minima pari a quella che intercorre tra i due
periodi dei trasferimenti ed una durata
massima mai eccedente quella del contratto
economico e mai superiore a due stagioni
sportive.
2. A favore della società cessionaria è
consentito il diritto di opzione per trasformare
la cessione temporanea del contratto in
cessione definitiva, a condizione:
nell’accordo di cessione temporanea, di cui
deve essere indicato il corrispettivo
convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia
antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato
il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di
opzione stipuli con il calciatore un contratto
economico la cui scadenza non sia
antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato
il diritto di opzione. La clausola relativa
all’opzione, a pena di nullità, deve essere
consentita dal calciatore con espressa
dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti
di opzione da parte della società cessionaria.
Nello stesso accordo può essere previsto per
la società cedente un eventuale diritto di
controopzione, precisandone il corrispettivo,
da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione
da parte della cessionaria.
2. bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea
possono essere inserite clausole che
prevedano premi e/o indennizzi per le società
contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio federale, attraverso la Lega
competente, nella stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste. E’
altresì consentito pattuire, negli accordi di
cessione temporanea, il pagamento di un
premio in favore della società cessionaria da
effettuarsi, indipendentemente
dall’individuazione di specifici criteri,
attraverso la Lega competente, secondo le
modalità e le scadenze previste per le
liquidazioni dei rapporti intervenuti nel
secondo periodo di campagna trasferimenti in
ambito professionistico.
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di
contratto si può convenire l’obbligo di
trasformare la cessione temporanea in
definitiva, al verificarsi di condizioni sportive
specificatamente definite e sempreché:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo
di cessione temporanea, di cui deve essere
indicato il corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia
antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato
il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di
opzione stipuli con il calciatore un contratto
economico la cui scadenza non sia antecedente
al termine della prima stagione successiva a
quella in cui può essere esercitato il diritto di
opzione. La clausola relativa all’opzione, a
pena di nullità, deve essere consentita dal
calciatore con espressa dichiarazione di
accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio
o meno dei diritti di opzione da parte della
società cessionaria.
Nello stesso accordo può essere previsto per la
società cedente un eventuale diritto di
controopzione, precisandone il corrispettivo,
da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione
da parte della cessionaria.
2. bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea
possono essere inserite clausole che
prevedano premi e/o indennizzi per le società
contraenti, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal
Consiglio federale, attraverso la Lega
competente, nella stagione successiva a quella
in cui si verificano le condizioni previste. E’
altresì consentito pattuire, negli accordi di
cessione temporanea, il pagamento di un
premio in favore della società cessionaria da
effettuarsi, indipendentemente
dall’individuazione di specifici criteri,
attraverso la Lega competente, secondo le
modalità e le scadenze previste per le
liquidazioni dei rapporti intervenuti nel
secondo periodo di campagna trasferimenti in
ambito professionistico.
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di
contratto si può convenire l’obbligo di
trasformare la cessione temporanea in
definitiva, al verificarsi di condizioni sportive
specificatamente definite e sempreché:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di
cessione temporanea, con l’indicazione del
corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella
stagione successiva a quella in cui va
esercitato l’obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il
calciatore un contratto che scada almeno nella
stagione successiva a quella in cui va
esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di
riscatto, a pena di nullità, deve essere
sottoscritto dal calciatore.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei
diritti di cui ai precedenti comma sono
stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal
Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei
calciatori che ogni società può tesserare per
cessione temporanea di contratto e ne possono
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art.
95 comma 2, è consentita la cessione
temporanea del contratto con il calciatore
“professionista”, già oggetto di altra cessione
temporanea anche nello stesso periodo della
campagna trasferimenti, con l’espresso
consenso della originaria società. In tal caso le
clausole relative ad obbligo di riscatto,
opzione e contro-opzione eventualmente
inserite nell’originaria cessione di contratto
temporanea sono risolte di diritto, né possono
esserne inserite di nuove nella seconda
cessione temporanea. Salvo espresso patto
contrario tra le Società interessate, premi e/o
gli indennizzi inseriti nell’originale accordo di
trasferimento temporaneo vengono considerati
come non apposti.
7. Ferma la durata minima e massima previste
nel comma 1, la Società cessionaria può
unilateralmente prolungare la durata della
cessione temporanea per un’ulteriore stagione
sportiva, a condizione che al momento della
stipula dell’originaria cessione temporanea
tale facoltà, da esercitarsi nei periodi
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale,
sia stata espressamente prevista, con
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di
cessione temporanea, con l’indicazione del
corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella
stagione successiva a quella in cui va
esercitato l’obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il
calciatore un contratto che scada almeno nella
stagione successiva a quella in cui va
esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di
riscatto, a pena di nullità, deve essere
sottoscritto dal calciatore.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei
diritti di cui ai precedenti comma sono
stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal
Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei
calciatori che ogni società può tesserare per
cessione temporanea di contratto e ne possono
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art.
95 comma 2, è consentita la cessione
temporanea del contratto con il calciatore
“professionista”, già oggetto di altra cessione
temporanea anche nello stesso periodo della
campagna trasferimenti, con l’espresso
consenso della originaria società. In tal caso:
a) le clausole relative ad obbligo di riscatto,
con condizione non ancora verificatasi,
opzione e contro-opzione eventualmente
inserite nell’originaria cessione di contratto
temporanea sono risolte di diritto, né
possono essere inserite di nuove nella
seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi
previsti nell’originaria cessione
temporanea, che sono nel frattempo
maturati.
7. Ferma la durata minima e massima previste
nel comma 1, la Società cessionaria può
unilateralmente prolungare la durata della
cessione temporanea per un’ulteriore stagione
sportiva, a condizione che al momento della
stipula dell’originaria cessione temporanea
tale facoltà, da esercitarsi nei periodi
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale,
sia stata espressamente prevista, con
dichiarazione di accettazione da parte del
calciatore di ogni conseguenza derivante
dall’esercizio o meno della stessa facoltà.
8. In costanza di cessione temporanea, e
comunque nel rispetto della regolamentazione
sui trasferimenti, la società cedente e quella
cessionaria possono, d’accordo tra loro e con
il consenso del calciatore, convertire la
cessione temporanea in definitiva nei periodi
annualmente fissati dal Consiglio Federale.
Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e
delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e
dei “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche o di
cessione di contratto a titolo temporaneo di
calciatori professionisti possono essere risolti
con il consenso delle due società e del
calciatore, mediante la compilazione, a pena di
nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei
termini fissati annualmente dal Consiglio
Federale, presso la Lega od il Comitato di
appartenenza della Società nella quale il
calciatore rientra entro cinque giorni dalla data
di stipulazione e comunque non oltre il termine
previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si
ripristinano i rapporti con l’originaria Società
cedente e le clausole relative ad obbligo di
riscatto, opzione e controopzione
eventualmente inserite nell’originario
trasferimento o cessione di contratto
temporanea sono risolte di diritto. Salvo
espresso patto contrario tra le Società
interessate, i premi e/o indennizzi inseriti
nell’originario accordo di trasferimento
temporaneo vengono considerati come non
apposti. Ripristinati così i rapporti con
dichiarazione di accettazione da parte del
calciatore di ogni conseguenza derivante
dall’esercizio o meno della stessa facoltà.
8. In costanza di cessione temporanea, e
comunque nel rispetto della regolamentazione
sui trasferimenti, la società cedente e quella
cessionaria possono, d’accordo tra loro e con
il consenso del calciatore, convertire la
cessione temporanea in definitiva nei periodi
annualmente fissati dal Consiglio Federale.
In tal caso:
a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto
è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi
previsti nell’originaria cessione
temporanea, che sono nel frattempo
maturati.
Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e
delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani di serie”
fra società professionistiche, dei“ giovani di
serie” da società professionistiche a società
dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da
società dilettantistiche a società
professionistiche o gli accordi di cessione di
contratto a titolo temporaneo di calciatori
professionisti possono essere risolti con il
consenso delle due società e del calciatore,
mediante la compilazione, a pena di nullità,
dell’apposito modulo, da depositare, nei
termini annualmente fissati dal Consiglio
Federale presso la Lega od il Comitato di
appartenenza della Società nella quale il
calciatore rientra entro cinque giorni dalla
data di stipulazione e comunque non oltre il
termine previsto dal Consiglio Federale. In tal
caso:
a) si ripristinano i rapporti con l’originaria
Società cedente e la clausola relativa ad
obbligo di riscatto, con condizione non
ancora verificatasi, è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi
previsti nell’originario accordo di
trasferimento temporaneo o di cessione di
l'originaria società cedente, il calciatore può
essere dalla stessa utilizzato nelle gare
dell'attività ufficiale immediatamente
successive.
2. Le società potranno convenire, al momento
della risoluzione consensuale, il pagamento di
un corrispettivo sia in favore della cedente sia
in favore della cessionaria inserendolo nel
predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e
nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo
di calciatori professionisti, le due società
possono prevedere il recesso anticipato da
parte della società cedente, previo pagamento
di un corrispettivo in favore della società
cessionaria. La clausola relativa al diritto di
recesso deve, a pena di nullità, essere
sottoscritta dal calciatore con espressa
dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza derivante dall’esercizio del diritto
di recesso.
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale
esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2
e 3 che precedono possono avvenire soltanto
nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì
consentita per i trasferimenti a titolo
temporaneo, intervenuti fra società
dilettantistiche. Detta facoltà può essere
esercitata nel periodo compreso fra il 1°
settembre e il termine ultimo del periodo
stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive; gli
accordi, formalizzati dalle tre parti interessate,
possono essere depositati presso le Leghe, le
Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i
Comitati Regionali e Provinciali competenti,
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali
contratto temporanea, che sono nel
frattempo maturati.
Ripristinati i rapporti con la originaria
società cedente, il calciatore può essere
dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività
ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento
della risoluzione consensuale, il pagamento di
un corrispettivo sia in favore della cedente sia
in favore della cessionaria inserendolo nel
predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e
nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo
di calciatori professionisti, le due società
possono prevedere, il recesso anticipato da
parte della società cedente, nonché il
pagamento di un corrispettivo in favore della
società cessionaria, da versarsi al suo
esercizio. La clausola relativa al diritto di
recesso deve, a pena di nullità, essere
sottoscritta dal calciatore con espressa
dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza derivante dall’esercizio dello
stesso. In caso di esercizio del recesso, la
clausola relativa ad obbligo di riscatto, con
condizione non ancora verificatasi, è risolta
di diritto.
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale
esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2
e 3 che precedono possono avvenire soltanto
nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì
consentita per i trasferimenti a titolo
temporaneo, intervenuti fra società
dilettantistiche. Detta facoltà può essere
esercitata nel periodo compreso fra il 1°
settembre e il termine ultimo del periodo
stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive; gli
accordi, formalizzati dalle tre parti interessate,
possono essere depositati presso le Leghe, le
Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i
Comitati Regionali e Provinciali competenti, le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali
competenti o spediti a mezzo plico
competenti o spediti a mezzo plico
raccomandata così come previsto dall'art. 39,
punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così
i rapporti con l'originaria società cedente, il
calciatore può essere dalla stessa utilizzato
nelle gare dell'attività ufficiale
immediatamente successive. Il calciatore
medesimo può essere altresì oggetto di
ulteriore e successivo trasferimento, sia a
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo
previsto per i trasferimenti e le cessioni
suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia
stato formalizzato e depositato (o spedito a
mezzo plico raccomandata) entro il giorno che
precede l'inizio del secondo periodo stabilito
per le cessioni e i trasferimenti medesimi.
Tale ulteriore e successivo trasferimento per il
“giovane dilettante”, rientrato nella sua
originaria società dilettantistica, può essere
consentito sia a favore di società
professionistica sia a favore di società
dilettantistica.
Art. 105
Gli accordi preliminari
Le società possono stipulare accordi
preliminari, con natura di contratti ad efficacia
differita, aventi ad oggetto trasferimenti,
cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi
di contratti relativi alle prestazioni sportive
dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto
cessioni di contratto o trasferimenti di
calciatori, possono essere stipulati nei periodi
annualmente fissati dal Consiglio Federale su
moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità
purché tali accordi non interessino società e
calciatori dello stesso campionato e/o dello
stesso girone in costanza di svolgimento dei
campionati stessi. Tali termini hanno valore
anche per i calciatori provenienti da
Federazione estera. A pena di nullità, il
deposito degli accordi preliminari deve
avvenire nei venti giorni dalla stipulazione
presso la Lega o il Comitato di competenza.
raccomandata così come previsto dall'art. 39,
punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così
i rapporti con l'originaria società cedente, il
calciatore può essere dalla stessa utilizzato
nelle gare dell'attività ufficiale
immediatamente successive. Il calciatore
medesimo può essere altresì oggetto di
ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo
temporaneo che definitivo, nel periodo
previsto per i trasferimenti e le cessioni
suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia
stato formalizzato e depositato (o spedito a
mezzo plico raccomandata) entro il giorno che
precede l'inizio del secondo periodo stabilito
per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale
ulteriore e successivo trasferimento per il
“giovane dilettante”, rientrato nella sua
originaria società dilettantistica, può essere
consentito sia a favore di società
professionistica, sia a favore di società
dilettantistica.
Art. 105
Gli accordi preliminari
Le società possono stipulare accordi
preliminari, con natura di contratti ad efficacia
differita, aventi ad oggetto trasferimenti,
cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi
di contratti relativi alle prestazioni sportive
dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto
cessioni di contratto o trasferimenti di
calciatori, possono essere stipulati nei periodi
annualmente fissati dal Consiglio Federale su
moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità
purché tali accordi non interessino società e
calciatori dello stesso campionato e/o dello
stesso girone in costanza di svolgimento dei
campionati stessi. Per i calciatori
provenienti da Federazione estera, la
stipulazione di preliminari è consentita dal
giorno successivo alla chiusura del secondo
periodo di campagna trasferimenti. A pena
di nullità, il deposito degli accordi preliminari
deve avvenire nei venti giorni dalla
stipulazione presso la Lega o il Comitato di
competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti
accordi preliminari scritti tra società e
calciatori “professionisti” per essa tesserati
per la stipula di un successivo contratto. Tali
accordi devono essere redatti su moduli
predisposti dalle Leghe, che contengono
comunque tutti gli elementi essenziali del
contratto. Essi devono essere depositati presso
la Lega competente entro la stessa stagione
nella quale sono posti in essere ed acquistano
efficacia, ad ogni effetto, dalla data del
deposito.
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a
titolo definitivo possono stipulare, dall’età di
16anni anagraficamente compiuti, con la
società di appartenenza, accordi preliminari di
contratto che acquisiscono efficacia dalla
stagione successiva alla stipula dell’accordo
stesso acquisendo così lo status di
“professionista” dalla data di decorrenza del
contratto. Tali accordi devono essere redatti
sui moduli predisposti dalle Leghe e devono
essere depositati presso la Lega competente
entro la stessa stagione nella quale sono posti
in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a
pena di nullità i moduli predisposti dalle
Leghe, col calciatore “professionista”
tesserato per altra società, un accordo
preliminare soltanto nella stagione sportiva al
cui termine scade il contratto che regola il
rapporto del calciatore con l’altra società. Tali
accordi possono essere stipulati nei sei mesi
precedenti la scadenza del contratto in corso
tra il calciatore e la società ed i relativi moduli
hanno valore anche per i calciatori provenienti
da Federazione estera. I contratti stipulati con
calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di
consenso della società dilettantistica, hanno
valore di accordo preliminare con efficacia
differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società
professionistiche e tra società e calciatori
professionisti prevalgono, in relazione agli
adempimenti previsti dalla normativa di
controllo, sui contratti sopravvenuti nel
periodo ordinario di contrattazione
immediatamente successivo. Essi sono
3. In costanza di rapporto sono consentiti
accordi preliminari scritti tra società e
calciatori “professionisti” per essa tesserati
per la stipula di un successivo contratto. Tali
accordi devono essere redatti su moduli
predisposti dalle Leghe, che contengono
comunque tutti gli elementi essenziali del
contratto. Essi devono essere depositati presso
la Lega competente entro la stessa stagione
nella quale sono posti in essere ed acquistano
efficacia, ad ogni effetto, dalla data del
deposito.
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a
titolo definitivo possono stipulare, dall’età di
16anni anagraficamente compiuti, con la
società di appartenenza, accordi preliminari di
contratto che acquisiscono efficacia dalla
stagione successiva alla stipula dell’accordo
stesso acquisendo così lo status di
“professionista” dalla data di decorrenza del
contratto. Tali accordi devono essere redatti
sui moduli predisposti dalle Leghe e devono
essere depositati presso la Lega competente
entro la stessa stagione nella quale sono posti
in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a
pena di nullità i moduli predisposti dalle
Leghe, col calciatore “professionista”
tesserato per altra società, un accordo
preliminare soltanto nella stagione sportiva al
cui termine scade il contratto che regola il
rapporto del calciatore con l’altra società. Tali
accordi possono essere stipulati nei sei mesi
precedenti la scadenza del contratto in corso
tra il calciatore e la società ed i relativi moduli
hanno valore anche per i calciatori provenienti
da Federazione estera. I contratti stipulati con
calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di
consenso della società dilettantistica, hanno
valore di accordo preliminare con efficacia
differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società
professionistiche e tra società e calciatori
professionisti prevalgono, in relazione agli
adempimenti previsti dalla normativa di
controllo, sui contratti sopravvenuti nel
periodo ordinario di contrattazione
immediatamente successivo. Essi sono
soggetti al visto di esecutività. A pena di
nullità, devono essere depositati entro 20
giorni dalla stipula del contratto e, comunque,
entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione
sportiva.
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1.Nel caso in cui la società non prenda parte al
Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne
venga esclusa, o ad essa sia revocata
l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la
stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali
riconosciuti dal Presidente Federale, sono
svincolati d'autorità. II provvedimento è
pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe
Professionistiche, della Divisione Calcio
Femminile o dei Comitati competenti della
Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma
si verificano a Campionato già iniziato, i
calciatori/calciatrici svincolati/e possono
tesserarsi per altre società subito dopo la
pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già
disputato anche una sola gara del girone di
ritorno del Campionato, cui partecipa la prima
squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione
delle squadre di riserva o di squadre minori,
non comporta per la società la perdita del
vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale
Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile
non partecipa alle attività organizzate dal
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i
calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che
al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°
soggetti al visto di esecutività. A pena di
nullità, devono essere depositati entro 20
giorni dalla stipula del contratto e, comunque,
entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione
sportiva.
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al
Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne
venga esclusa, o ad essa sia revocata
l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la
stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali
riconosciuti dal Presidente Federale, sono
svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il
calciatore:
a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta
società, verrà ripristinato l’originario
rapporto con la società cedente;
b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da
detta società, il tesseramento temporaneo
terminerà alla sua scadenza naturale. II
provvedimento è pubblicato in comunicato
ufficiale delle Leghe Professionistiche, della
Divisione Calcio Femminile o dei Comitati
competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma
si verificano a Campionato già iniziato, i
calciatori/calciatrici svincolati/e possono
tesserarsi per altre società subito dopo la
pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già
disputato anche una sola gara del girone di
ritorno del Campionato, cui partecipa la prima
squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione
delle squadre di riserva o di squadre minori,
non comporta per la società la perdita del
vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale
Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile
non partecipa alle attività organizzate dal
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i
calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che
al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°
anno di età, sono svincolati d'autorità. Per
ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere
entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata
diretta alla società e inviata in copia anche alla
Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato
competente, di essere inclusi in “lista di
svincolo". La ricevuta della raccomandata
diretta alla società deve essere allegata alla
copia della lettera indirizzata alla Lega,
Divisione, Dipartimento o Comitato
competente. La Lega, Divisione, Dipartimento
o Comitato competente, accertato il diritto dei
calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo
con decorrenza dal 15° giorno dalla data della
raccomandata, dandone notizia mediante
pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti
interessate, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, possono proporre reclamo al
Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con
l'osservanza delle norme del Codice di
Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per
società della Lega Nazionale Dilettanti che
partecipano esclusivamente alle attività minori
di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi
limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal
fine devono inviare istanza a mezzo
raccomandata alla società e copia della stessa,
unendo in allegato ricevuta della raccomandata,
al Comitato Regionale competente. Questo,
accertato il diritto allo svincolo, provvede in
conformità. Le modalità, la decorrenza e i
termini per lo svincolo, nonché per la
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al
comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati
con vincolo annuale o biennale per società
partecipanti esclusivamente alle attività
organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile
e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per
inattività nel caso che la società, prima del 31
gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia
esclusa. Tale disposizione non si applica se la
società ha titolo per partecipare ad altri
Campionati. I calciatori e le calciatrici delle
categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno
diritto di essere svincolati se le società per le
quali sono tesserati non si iscrivono alle
relative attività entro il 30 marzo.
anno di età, sono svincolati d'autorità. Per
ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere
entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata
diretta alla società e inviata in copia anche alla
Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato
competente, di essere inclusi in “lista di
svincolo". La ricevuta della raccomandata
diretta alla società deve essere allegata alla
copia della lettera indirizzata alla Lega,
Divisione, Dipartimento o Comitato
competente. La Lega, Divisione, Dipartimento
o Comitato competente, accertato il diritto dei
calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo
con decorrenza dal 15° giorno dalla data della
raccomandata, dandone notizia mediante
pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti
interessate, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, possono proporre reclamo al
Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con
l'osservanza delle norme del Codice di
Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per
società della Lega Nazionale Dilettanti che
partecipano esclusivamente alle attività minori
di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi
limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal
fine devono inviare istanza a mezzo
raccomandata alla società e copia della stessa,
unendo in allegato ricevuta della raccomandata,
al Comitato Regionale competente. Questo,
accertato il diritto allo svincolo, provvede in
conformità. Le modalità, la decorrenza e i
termini per lo svincolo, nonché per la
proposizione di reclamo, sono quelle di cui al
comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati
con vincolo annuale o biennale per società
partecipanti esclusivamente alle attività
organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile
e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per
inattività nel caso che la società, prima del 31
gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia
esclusa. Tale disposizione non si applica se la
società ha titolo per partecipare ad altri
Campionati. I calciatori e le calciatrici delle
categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno
diritto di essere svincolati se le società per le
quali sono tesserati non si iscrivono alle
relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici
“giovani”, nelle ipotesi di cui al comma
precedente, è automatico e dello stesso
provvedono a dare atto i Comitati Regionali
con pubblicazione in propri comunicati
ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della
stagione sportiva, possono disporre la revoca
di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici
“giovani” delle categorie “pulcini” ed
“esordienti” quando sia provato il
trasferimento dei medesimi, unitamente ai
rispettivi nuclei familiari, in località, anche
della stessa città, che non consentano lo
svolgimento dell'attività presso la società
titolare del tesseramento.
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con
calciatori “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con
i calciatori “professionisti”, determina la
decadenza del tesseramento dal giorno in cui i
competenti Organi Federali ne prendono o ne
danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può
avvenire consensualmente o nei casi previsti
dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da
Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni
annualmente emanate dal Consiglio Federale,
nel caso di risoluzione del rapporto
contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed
anche in caso di risoluzione consensuale
risultante da atto scritto depositato presso la
lega di appartenenza della Società, il calciatore
professionista può tesserarsi per altra Società
unicamente durante i periodi annualmente
stabiliti per le cessioni di contratto, fermo
quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle
N.O.I.F. Gli atti comprovanti le risoluzioni
consensuali sono validi ed efficaci unicamente
se depositati entro cinque giorni lavorativi
dalla data di sottoscrizione.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici
“giovani”, nelle ipotesi di cui al comma
precedente, è automatico e dello stesso
provvedono a dare atto i Comitati Regionali
con pubblicazione in propri comunicati
ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della
stagione sportiva, possono disporre la revoca di
tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici
“giovani” delle categorie “pulcini” ed
“esordienti” quando sia provato il trasferimento
dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei
familiari, in località, anche della stessa città,
che non consentano lo svolgimento dell'attività
presso la società titolare del tesseramento.
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con
calciatori “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i
calciatori “professionisti” determina la
decadenza del tesseramento dal giorno in cui i
componenti Organi Federali ne prendono o ne
danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può
avvenire consensualmente o nei casi previsti
dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da
Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni
annualmente emanate dal Consiglio Federale,
nel caso di risoluzione del rapporto
contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed
anche in caso di risoluzione consensuale
risultante dalla documentazione depositata
presso la lega di appartenenza della Società, il
calciatore professionista può tesserarsi per altra
Società unicamente durante i periodi
annualmente stabiliti per le cessioni di
contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95,
comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la
documentazione comprovante la risoluzione
consensuale del rapporto contrattuale,
formalizzata nel rispetto delle previsioni di
cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere
depositata presso la lega di appartenenza
della società entro 5 giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione.
4. Il calciatore “non professionista” che nel
corso della stessa stagione sportiva e nei
periodi stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale, stipuli un contratto da
“professionista” e ne ottenga – per qualsiasi
ragione – la risoluzione, non può richiedere un
nuovo tesseramento da “non professionista”
fino al termine della stagione sportiva in corso,
fatta eccezione per il caso di cui al precedente
art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un
calciatore professionista consegue di diritto
alla retrocessione della Società dal
Campionato Serie C al Campionato Nazionale
Serie D ma non determina la decadenza del
tesseramento che prosegue per la stessa
Società con l’assunzione della qualifica di
“non professionista”. Il calciatore già tesserato
come “professionista” e quello già tesserato
come “giovane di serie”, al quale sia stato
offerto dalla Società il primo contratto,
possono tuttavia tesserarsi – stipulando
apposito contratto – per altre Società delle
Leghe Professionistiche, nella stagione
sportiva successiva a quella di retrocessione
unicamente durante i periodi annualmente
stabilite per le cessioni di contratto.
4. Il calciatore “non professionista” che nel
corso della stessa stagione sportiva e nei
periodi stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale, stipuli un contratto da
“professionista” e ne ottenga – per qualsiasi
ragione – la risoluzione, non può richiedere un
nuovo tesseramento da “non professionista”
fino al termine della stagione sportiva in corso,
fatta eccezione per il caso di cui al precedente
art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore
professionista consegue di diritto alla
retrocessione della Società dal Campionato
Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma
non determina la decadenza del tesseramento
che prosegue per la stessa Società con
l’assunzione della qualifica di “non
professionista”. Il calciatore già tesserato come
“professionista” e quello già tesserato come
“giovane di serie”, al quale sia stato offerto
dalla Società il primo contratto, possono
tuttavia tesserarsi – stipulando apposito
contratto – per altre Società delle Leghe
Professionistiche, nella stagione sportiva
successiva a quella di retrocessione unicamente
durante i periodi annualmente stabilite per le
cessioni di contratto.