Sponsorizzazioni negli enti locali - Regolamento Comune Bologna

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Sponsorizzazioni negli enti locali Il regolamento delle sponsorizzazioni nel Comune di Bologna

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Sponsorizzazioni

negli enti locali

Il regolamento delle sponsorizzazioninel Comune di Bologna

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Silvia Porretta

Questo regolamento fa ordine e chiarezza riguardo le modalità operative sulla ricerca, l’acquisizione e l’utilizzo di tale strumento, ancora poco conosciuto (se non addirittura temuto) dai vari settori, uffici, dirigenti e operatori dell’amministrazione pubblica.

L'Amministrazione ha inserito, all'interno dello stesso regolamento, l'indicazione e lo sprono ad utilizzare e agevolare l'intervento degli sponsor.Le disposizioni presenti vanno interpretate ed applicate ne nel significato più favorevole alla possibilità di un stringere accordi di questo tipo.

Nel 2007 il Comune di Bologna decide di rendere più accessibile, tramite regolamento comunale, l’utilizzo della sponsorizzazione,

che viene vista come strumento nuovo e funzionale ad alleggerire l’onere finanziario delle attività dell’amministrazione.

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● al miglioramento della qualità del vivere urbano

● alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale

● alla realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo-sperimentale.

La sponsorizzazione è vista come un mezzo per raggiungere miglioramenti apprezzabili a livello economico che l’Amministrazione può utilizzare:

- rispetto la qualità dei servizi erogati

- come supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture

- a sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative

- per l’ottimizzazione della spesa

Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate in particolare:

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PRINCIPI GENERALI

a) la sponsorizzazione deve perseguire interessi pubblici

b) non devono esistere conflitti d'interesse tra attività pubblica e attività privata

c) la sponsorizzazione deve portare ad una ottimizzazione della spesa

sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere

che non trovano copertura finanziaria ordinaria (ossia immettendo risorse nei budget di progetti,

interventi o opere che si trovano nella condizione di essere troppo onerose per le sole casse pubbliche e che altrimenti non sarebbero

potute essere portate a compimento)

sia attraverso la realizzazione di economie

sulle poste iscritte nel bilancio comunale

(ossia “risparmiando” denaro che sarebbe dovuto uscire

dalle casse dell'amministrazione)

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DEFINIZIONI ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: è un contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale l’Amministrazione comunale offre, nell’ambito di proprie iniziative ed attività ad un terzo, denominato sponsor, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi e simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto.Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a pagare un corrispettivo in denaro, ad eseguire lavori, a fornire beni o a prestare servizi

SPONSOR: è il soggetto privato (persona fisica o giuridica), o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune

Il Comune, in questo caso è lo sponsee, ossia il soggetto che riceve la sponsorizzazione

SPAZIO PUBBLICITARIO: è lo spazio utilizzato per veicolare le attività pubblicitarie e promozionali dello sponsor (può essere fisico, digitale o di qualsiasi altra tipologia di supporto)

Il regolamento rimarca che non costituisce sponsorizzazione l’OFFERTA, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione (somme di danaro, beni o servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi)

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I Quartieri cittadini hanno piena facoltà di reperire sponsor per interventi ed eventi di carattere locale (pur con l'obbligo di mantenere e seguire le indicazioni del Regolamento comunale)

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Anche le Istituzioni costituite dal Comune di Bologna, in quanto forme a gestione autonoma, possono ricercare sponsorizzazioni in modo indipendente, ma si devono comunque attenere a quanto previsto dalla disciplina che le regola (il proprio Statuto) ed alle disposizioni del regolamento

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Secondo il regolamento, l'Amministrazione è libera di affidare l'incarico di reperimento sponsorizzazioni a soggetti esterni, ma solo se questo risulta più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale.

Il regolamento, però, specifica che questi “soggetti esterni” devono essere soggetti operanti nel campo pubblicitario

La formulazione di questo articolo evidenzia come in Italia l'ambito de reperimento fondi si stia evolvendo velocemente, rendendo presto superate concezioni anche recenti. Di fatto attualmente questo articolo escluderebbe, seppur in modo ingenuo, tutti i soggetti che nascono e operano esclusivamente nel campo della comunicazione, dell'organizzazione eventi e del fundraising. Buon senso invece vuole che proprio queste tipologie di soggetti possano risultare le più adeguate a tale incarico. Chi si occupa di fundraising, specialmente, ha come proprio core business l'intermediazione e la veicolazione di finanziamenti a progetti specifici: ragionevolmente il soggetto più adatto a tale scopo

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- l’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor

- oppure può accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati

In particolare, le iniziative sono:

a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale (quindi ad un “risparmio” rispetto a quanto preventivato)

b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all’attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di bilancio (ossia della disponibilità di qualche “risparmio” dell’Amministrazione da reinvestire all’interno delle sue attività)

c) conseguenti a proposte definite in corso d’anno dalla Giunta o dai Consigli di Quartiere, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico

Come si individuano le iniziative che possono essere sponsorizzate ?

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L’indentificazione dello sponsor deve avvenire nel rispetto dei princìpi di:

- ECONOMICITÀ

- EFFICACIA

- IMPARZIALITÀ

- PARITÀ DI TRATTAMENTO

- TRASPARENZA

- PROPORZIONALITÀ

* Per garantire il rispetto di tali princìpi, l’Amministrazione deve dare massima comunicazione e pubblicità utilizzando tutti gli strumenti comunicativi e relazionali che, in relazione all’oggetto della sponsorizzazione, alle specificità e all’ambito in cui è proposta, risultano più adatti a stimolare l’interesse e l’eventuale confronto tra i potenziali sponsorIl regolamento, sottolineando questo aspetto, sottintende la volontà di perseguire anche il principio di PUBBLICITÀ

Sono gli stessi princìpi guida che regolano i procedimenti amministrativi e la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione

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All’Amministrazione è dato il compito di definire il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che ha intenzione di attivare, tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa o dell’intervento.

*

Il corrispettivo può essere erogato in

DENARO

SERVIZI, LAVORI e FORNITUREche devono comunque rispettare tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le P.A.

viene incassato dal Comune che successivamente pagherà i fornitori

non transita nelle casse comunali, ma lo sponsor salderà direttamente le fatture (totalmente o in parte) dei fornitori utilizzati

In questo caso l’individuazione dello sponsor è preceduta da invito ad almeno 5 soggetti interessati (se compatibile con l’oggetto del contratto) oppure, se si ritiene che l’iniziativa possa attrarre molteplici ed eterogenei interlocutori, tramite avviso promozionale al quale viene data idonea pubblicità (con pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e reso disponibile presso gli uffici di relazione con il pubblico)

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Sia l’invito che l’avviso devono contenere:

● l’elenco degli interventi sui quali l’Amministrazione intende aprire una stipula di contratto di sponsorizzazione

● con l’indicazione degli elementi essenziali per la formulazione delle proposte, tra i quali:

a) le principali caratteristiche dell’attività, progetto o iniziativa

b) l’individuazione dello spazio pubblicitario e la durata del periodo di suo utilizzo da parte dello sponsor (che devono essere, quando necessario, preventivamente concordati con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, anche solo con un’intesa di massima tra questa e il Comune)

c) l’eventuale diritto di esclusiva (che può essere ‘assoluta’, per ‘settore economico’, ecc...)

d) l’importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione

e) i criteri per la valutazione delle proposte

Se non viene specificata questa opzione, in caso di proposte concorrenti, l’Amministrazione ha la facoltà di valutare e favorire co-sponsorizzazioni

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ELENCO SPONSOR ACCREDITATI: (non è una graduatoria, ma un semplice elenco)l’Amministrazione, tramite procedura aperta, può selezionare candidati a cui proporre, per un arco temporale non superiore a 3 anni, le occasioni di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate. Questa procedura può essere attivata anche da più Settori e Quartieri congiuntamente.

Le singole sponsorizzazioni vengono dapprima proposte

agli iscritti in elenco

Manifestazione d’interesseNessuno manifesta interesse

C'è un solo interessatoCi sono più interessati

Confronto competitivo fra gli interessati

Scelta dello sponsor

Stipulazione contratto sponsorizzazione

Invito o avviso pubblico promozionale

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L’Amministrazione può recepire offerte spontanee formulate da soggetti interessati a sponsorizzare la realizzazione di interventi o di attività di interesse pubblico

Se il corrispettivo della sponsorizzazione proposta consiste in servizi, lavori e forniture (acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor) si devono comunque avviare le procedure competitive presenti nel regolamento per l’individuazione dello sponsor, ossia l’invito ad almeno 5 soggetti o l’avviso promozionale pubblico

Nel caso in cui la tempistica che scandisce la proposta non consenta il materiale esperimento delle procedure competitive, si può effettuare direttamente l’assegnazione al soggetto promotore. Tale procedura deve essere adeguatamente motivata e la proposta deve risultare ragionevolmente congrua ed economicamente sostenibile

Se il corrispettivo della sponsorizzazione consiste in una somma di denaro il dirigente competente, prima di sottoscrivere il contratto, valuta la congruità della proposta in relazione ai valori di mercato

Se la proposta originaria non è adeguata ai valori di mercato, l’Amministrazione può formulare e sottoporre al soggetto promotore una controproposta che ritiene più confacente

Se il soggetto promotore accetta l’adeguamento, si aggiudica automaticamente la sponsorizzazione senza ulteriori passaggi

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Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:

1) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario

2) le specifiche condizioni relative all’eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali

3) gli obblighi assunti a carico dello sponsor (compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto), nonché l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario

4) la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo

5) la disciplina dettagliata dell’uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor, nonché dell’attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitabile

6) l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor

7) l'onere delle spese contrattuali

8) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze

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Adempimenti contabili e fiscali

Che interessano lo sponsor:per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il valore della sponsorizzazione corrisponde esclusivamente all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro dei lavori, servizi o forniture dallo stesso eseguiti o prestati

Che interessano il Comune:nella stesura del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), si devono evidenziare le entrate tempo per tempo acquisite, anche ove non siano espresse da un materiale flusso di denaro

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Agevolazioni tributarie a vantaggio dello sponsor in relazione alle sponsorizzazioni attivate

Non è dovuto il pagamento: - del canone di occupazione del suolo pubblico - del canone di concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali

È dovuta nella misura ridotta del 50%:- l’imposta sulla pubblicità

L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi dal Comune, deve essere necessariamente inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione

Nel caso di un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna, lo sponsor è esentato dal pagare l’imposta sulla pubblicità per gli impianti pubblicitari che realizza sulle aree in oggetto

I soggetti che hanno stipulato un contratto di sponsorizzazione di lavori pubblici per interventi di restauro e manutenzione, hanno la riduzione del 90% dell’imposta sulla pubblicità installata a ridosso di beni sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. Questa agevolazione è valevole per il tempo massimo di durata degli interventi e non può essere superiore al corrispettivo (al netto degli oneri fiscali) della sponsorizzazione.Al fine di usufruire della suddetta riduzione, lo sponsor deve presentare al Settore Lavori Pubblici l’idonea documentazione in cui risulti la tipologia e il costo degli interventi

Riduzioni ed esenzioni particolari

*

*

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A garanzia del corretto rapporto fra le parti, nello stendere il regolamento, l'Amministrazione ha prudentemente inserito delle clausole di salvaguardia

Queste clausole servono a tutelarsi da circostanze che possano ledere l'integrità o creare una cattiva immagine dell'Amministrazione o della città

- ritene che dall'accordo possa derivare una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata

- ravvisa che nel messaggio pubblicitario ci sia un possibile pregiudizio o un possibile danno alla sua immagine o alle proprie iniziative

- reputa che la sponsorizzazione sia inaccettabile per motivi d’opportunità generale

L'Amministrazione, infatti, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o di recedere da un contratto già sottoscritto se:

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a) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico

b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia

c) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria (es: deve essere chiaramente riconoscibile come messaggio pubblicitario; non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente; non deve essere ingannevole; ecc...)

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

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Ciò comporta che l'Amministrazione non può1) comunicare allo sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni o delle comunicazioni istituzionali dell'ente2) inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali (neanche come allegati)3) utilizzare i dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali. Non può dunque manipolare i dati personali in proprio possesso in modo da segmentare la popolazione (dividere in target) allo scopo di agevolare la comunicazione dello sponsor

può invece inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, ma sempre in conformità alle disposizioni vigenti

Il contratto di sponsorizzazione deve comunque sottostare all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali

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Odg. n. 204Pg. n.: 132958/2007Data Seduta: 19/11/2007Data inizio vigore: 19/11/2007

Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni

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Art. 1 Oggetto, finalità e principi generali1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale alla sponsorizzazione come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.2. L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione al fine di ottenere miglioramenti economicamenteapprezzabili della qualità dei servizi erogati, supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture, sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative, nonché per l’ottimizzazione della spesa.3. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo-sperimentale.4. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:a) il perseguimento di interessi pubblici;b) l’esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;c) l’ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.5. Allo scopo di agevolare l’intervento degli sponsor nel finanziamento delle attività dell’Ente, le disposizioni del presente regolamento vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla sponsorizzazione.

Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione1. Ai fini del presente regolamento si intende:a) per “contratto di sponsorizzazione” il contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale l’Amministrazione comunale offre, nell’ambito di proprie iniziative ed attività ad un terzo, denominato sponsor, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi e simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto. Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a pagare un corrispettivo in denaro, ad eseguire lavori, a fornire beni o a prestare servizi;b) per “sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica), o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;c) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale, e ogni altro supporto utilizzato per veicolare le attività pubblicitarie e promozionali dello sponsor.2. Ai fini del presente Regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.3. I Quartieri cittadini hanno facoltà di reperire sponsor, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Regolamento, in relazione ad interventi ed eventi di carattere locale.4. Alle Istituzioni costituite dal Comune di Bologna si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina che le regola.5. L’Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare incarico professionale di reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti operanti nel campo pubblicitario.

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Art. 3 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione1. Al fine di ampliare le potenzialità promozionali della sponsorizzazione, l’Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati. In particolare le iniziative sono:a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale; in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all’attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a;c) conseguenti a proposte definite in corso d’anno dalla Giunta o dai Consigli di Quartiere, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.2. L’Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa o dell’intervento.

Art. 4 Corrispettivo della sponsorizzazione1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:a) in una somma di danaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazionedell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure; al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor";b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.

Art. 5 Scelta dello sponsor1. L’individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.2. L’amministrazione si avvale di tutti gli strumenti comunicativi e relazionali, anche di quelli non espressamente disciplinati dal presente regolamento, che, in relazione all’oggetto della sponsorizzazione e alle specificità dell’ambito in cui è proposta, appaiano più idonei a stimolare l’interesse e l’eventuale confronto tra i potenziali sponsor.3. Quando la sponsorizzazione ha ad oggetto servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor L’individuazione dello sponsor è preceduta da invito ad almeno cinque soggetti interessati se compatibile con l’oggetto del contratto.4. l’Amministrazione, qualora lo ritenga più vantaggioso in relazione alle potenzialità attrattive dell’iniziativa, in alternativa all’invito di cui al precedente comma 3 predispone avviso promozionale al quale viene data idonea pubblicità. L'avviso è comunque pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e reso disponibile presso gli uffici di relazione con il pubblico.5. L’invito e l’avviso di cui ai precedenti commi 3 e 4 contengono l’elenco degli interventi in relazione ai quali l’Amministrazione intende pervenire alla stipula del contratto di sponsorizzazione, con l’indicazione degli elementi essenziali per la formulazione delle proposte, tra i quali:a) le principali caratteristiche dell’attività, progetto o iniziativa;b) l’individuazione dello spazio pubblicitario e la durata del periodo di suo utilizzo da parte dello sponsor, previa intesa di massima con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, quando necessaria;c) l’eventuale diritto di esclusiva;d) l’importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;e) i criteri per la valutazione delle proposte.6. Nel caso di proposte concorrenti, l’Amministrazione valuta l’opportunità di favorire co-sponsorizzazioni.

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Art. 6 Sponsor accreditati1. L’Amministrazione ha facoltà di selezionare, con procedura aperta, candidati a cui proporre, per un arco temporale non superiore ad un triennio, le occasioni di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate.2. La procedura di cui al precedente comma 1 è attivabile anche congiuntamente da parte di più Settori e Quartieri.3. Le singole sponsorizzazioni vengono prioritariamente proposte agli iscritti all’elenco che abbiano manifestato il loro interesse ed assegnate a seguito di confronto competitivo fra gli stessi.4. Qualora non vi siano soggetti interessati alla sponsorizzazione la stessa sarà affidata ai sensi del precedente art. 5.

Art. 7 Recepimento di offerte spontanee1. L’Amministrazione può recepire offerte spontanee formulate da soggetti interessati a sponsorizzare la realizzazione di interventi o di attività che risultino rispondenti all’interesse pubblico.2. Se il corrispettivo della sponsorizzazione consiste in una somma di denaro il dirigente competente, prima di sottoscrivere il contratto, valuta la congruità della proposta in relazione ai valori di mercato.3. Se il corrispettivo della sponsorizzazione proposta consiste in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor si applicano i commi 3 e 4 del precedente art. 5 tranne nei casi, adeguatamente motivati, in cui la tempistica che scandisce la proposta non consenta il materiale esperimento delle procedure competitive e la proposta stessa appaia comunque congrua ed economicamente sostenibile.4. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dall’Amministrazione a seguito delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione.

Art. 8 Contratto di sponsorizzazione1. Il rapporto di sponsorizzazione viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario e le specifiche condizioni relative all’eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali;b) gli obblighi assunti a carico dello sponsor ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario.c) la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;d) la disciplina dettagliata dell’uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell’attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitabile.e) l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor;f) l'onere delle spese contrattuali;g) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

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Art. 9 Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, si applicano i principi per la scelta dello sponsor, come elencati al precedente art. 5, comma 1, nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.2. Nel caso in cui l’individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà risultare qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.3. Qualora le imprese edili e le imprese da esse collegate o controllate rivestano la qualità di sponsor dell’amministrazione attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.4. L’Amministrazione impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori ed esercita i poteri di alta sorveglianza procedurale al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.5. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 10 Adempimenti contabili e fiscali1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto il valore della sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro dei lavori, servizi o forniture dallo stesso eseguiti o prestati.2. Il Bilancio ed il Piano Esecutivo di Gestione evidenziano le entrate tempo per tempo acquisite, anche ove non siano espresse da un materiale flusso di denaro.

Art. 11 Agevolazioni tributarie1. In relazione alle sponsorizzazioni attivate ai sensi del presente regolamento non è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali. L’imposta di pubblicità è dovuta nella misura ridotta del 50%.2. L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione.3. Restano salvi gli ulteriori benefici previsti ai commi 4 bis e 4 ter dell’art. 29 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, O.d.G. n. 207 del 27.06.1994.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioniArt. 29 Riduzioni ed esenzioni […]4 bis. E' esentata dal pagamento dell'imposta la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna all'interno di tali aree.4 ter. L'imposta per la pubblicità installata a ridosso di beni sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio è ridotta sino ad un massimo del 90% a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione di lavori pubblici per interventi di restauro e manutenzione, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli interventi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore allo stesso risparmio di imposta e di altre agevolazioni comunali; a tal fine lo sponsor dovrà presentare idonea documentazione al Settore Lavori Pubblici, da cui risulti la tipologia ed il costo degli interventi.

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Art. 12 Clausole di salvaguardia1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta o di recedere dal contratto sottoscritto qualora:a) ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;c) la reputi inaccettabile per motivi d’opportunità generale.2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:a) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici e materiale pornografico;b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;c) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

Art. 13 Protezione dei dati personali1. L’esecuzione dei contratti di sponsorizzazione avviene nell’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.2. Fatta salva la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, l’Amministrazione si astiene:a) dal comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'ente;b) dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;c) dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

Art. 14 Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

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Silvia PorrettaPromozione eventi culturaliCineteca del Comune di BolognaVia Riva di Reno 72, Bologna

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