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Pag. 1 S.r.l. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008 e della Legge199/2016 Integrato con il PIANO DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs 39/2013 e del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016) Adozione Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2017

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Pag. 1

S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE

E CONTROLLO Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008 e della

Legge199/2016

Integrato con il

PIANO DI TRASPARENZA E PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs 39/2013 e del DECRETO

LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

Adozione Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2017

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INDICE GENERALE

Model lo d i ges t ione a i s ens i de l d . Lgs . 231/2001

PARTE GENERALE

I n d ic e

P a g . 3

P A R T E S P E C I A L E

C r i t e r i O p e r a t i v i - I n t r o d uz i o n e P a g . 4 5

S EZI O N E I : L e t i p o l o g i e d i r e a t i a i

s e ns i d e l d . l g s . 2 3 1 /2 0 0 1

P a g . 4 6

S EZI O N E I I

Aree di r i sc h i o i nd i v i dua t e a l l ' i n t e r no d e l l a

So s t a r e s . r . l .

Mode l l i di c omp or t a me nt o ob b l i ga t or i

(m.c .o . ) per la p r e ve nz i one di f a t t i sp e c i e

c r i mi nose n e l l e aree di a t t i v i t a ' di r i sc h i o P a g . 1 1 8

ALLEGATO :

A . Piano Prevenz ione Del la Corruz ione E Del la Trasparenza

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P A R T E G E N E R A L E

I NDI C E

1. INTRODUZIONE Pag. 5

DEFINIZIONI 10

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 14

2.1 AMBITO SOGGETTIVO: GLI ENTI DESTINATARI DEL DECRETO 15

2.2 I REATI PRESUPPOSTO 15

2.3 I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOCIETÀ 17

2.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO ORGANIZZATIVO 19

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SOSTARE S.R.L. 21

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI, SCELTA E FINALITA' 21

3.2 L'APPROCCIO ADOTTATO E LA STRUTTURA DEL MODELLO 22

3.3. IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO 23

3.4 I REATI PRESUPPOSTO E LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATI 23

3.5 L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DELMODELLO 25

4. ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA 26

4.1 I REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 27

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 29

4.3 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL’ORGANISMO DI

VIGILANZA

32

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 34

5.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI 34

5.2 SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI 37

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5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 40

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI 41

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO

AZIENDALE ED ALL' ESTERNO

42

6.1 COMUNICAZIONE INIZIALE 42

6.2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI 42

6.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E FORNITORI 43

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INTRODUZIONE

L’8 giugno 2001 è stato emanato (Legge delega ex art. 11 della Legge nr. 300 del

29/9/2000) il Dgls. n. 231 da cui il nome della procedura: “Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il predetto Decreto deriva dalla necessità di adeguare la normativa interna allo

Stato Italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni

internazionali:

Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità Europee;

Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

Tale decreto, come modificato ed integrato dal:

- D.Lgs. 11 aprile 2002 n-61;

-Legge 14 gennaio 2003, n. 7;

-Legge 11 agosto 2003, n. 228;

-Legge 18 aprile 2005, n. 62;

-Legge 28 dicembre 2005, n. 262;

-Legge 9 gennaio 2006, n. 7;

-Legge 27 maggio 2015, n. 69 e

-Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

ha introdotto in concetto della responsabilità amministrativa della società ( e/o delle

sue estensioni organizzative costituite sotto forma di società commerciali) per una

elencazione di reati (vedi più avanti) reati commessi nell’interesse o a vantaggio

proprio da soggetti riconducibili alle rispettive governance.

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Il legislatore ha così introdotto una responsabilità personale ed autonoma della

società e/o delle sue derivazioni organizzative, distinguendola da quella della

persona fisica che commette materialmente il reato, attraverso la quale ne risponde

con conseguenze di natura amministrativa e patrimoniale.

Restano esclusi dalle predette responsabilità gli illeciti commessi dagli autori a

titolo personale e a vantaggio di loro medesimi.

I reati sono espressi in due differenti tipologie:

a) reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25, 25-bis)

che comprendono:

truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’U.E.;

frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

malversazione in danno dello Stato o dell’Unione Europea;

indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’U.E.;

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

concussione;

corruzione per un atto d’ufficio;

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;

corruzione in atti giudiziari;

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

istigazione alla corruzione;

falsità in monete, carte di credito e valori in bollo.

b) reati societari e di natura finanziaria (articoli 25/ter e 25-sexies del decreto

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legislativo 231/2001, artt. 184 e 185 L.62/2005 e L. 262/2005), che comprendono:

false comunicazioni sociali;

falso in prospetto;

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

impedito controllo;

formazione fittizia del capitale;

indebita restituzione dei conferimenti;

illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

operazioni in pregiudizio dei credito;

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

illecita influenza sull’assemblea;

aggiotaggio;

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanz.

abuso di informazioni privilegiate;

manipolazione del mercato;

omessa comunicazione del conflitto d’interessi.

Sono previste delle condizioni che determinano l’esonero dalla responsabilità,

distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso

del reato commesso da loro sottoposti.

Nei reati commessi da soggetti in posizione apicale la società non può essere

ritenuta responsabile nel caso in cui dimostri che:

l’organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a

prevenire reati della specie di quello verificatosi;

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abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e

l’aggiornamento del Modello ad un organismo della società dotato di

autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di

organizzazione e gestione adottato:

non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’organismo

deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo

dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza,

amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di

autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto,

esercitano la gestione e il controllo della società (membri del consiglio di

amministrazione o di altri organi previsti dallo statuto).

Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, la società è ritenuta responsabile

qualora l’illecito sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di

direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono tutti i soggetti che nell’ambito della loro autonomia

d’azione, sia essa derivante da rapporto di lavoro subordinato o da parasubordinato,

rispondono a soggetti di livello superiore.

Il Modello di Organizzazione deve rispondere a determinati requisiti:

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano

commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

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commissione di tali reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;

introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il presente documento, che costituisce la Parte Generale del Modello:

● comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001;

● descrive l'approccio adottato e la struttura del Modello adottato;

● articola il sistema disciplinare e sanzionatorio;

● descrive le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;

● disciplina le modalità di diffusione del Modello nel contesto aziendale e

all'esterno.

Il Modello è inoltre costituito dai seguenti documenti che sono parte integrante del

Modello stesso:

● i Principi etici di comportamento (Codice Etico e di comportamento);

● le Parti Speciali, articolate per ciascuna tipologia di reato ritenuta rilevante;

● le norme e le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione ai sensi di

quanto previsto nella Legge n. 190/2012.

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DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il

significato di seguito indicato:

“Società”: la “SOSTARE S.R.L.”

“D. Lgs. 231/2001”, “Decreto 231” o “Decreto”: il Dgls. 8 giugno 2001, n. 231,

recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11

della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19

giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

“L. 190/2012” o “Legge Anticorruzione”: La Legge 6 novembre 2012, n. 190

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione.”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre

2012, nella parte in cui tali disposizioni risultano applicabili alle società in controllo

pubblico;

“Piano Nazionale Anticorruzione” o “PNA”: il Piano elaborato a livello nazionale

dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri ed approvato dalla CIVIT (ora ANAC) sulla base dei principi indicati nella “L.

190/2012).

“Piano di prevenzione della corruzione”: Le misure di prevenzione della corruzione

adottate dall’Azienda secondo le linee guida del “Piano Nazionale Anticorruzione”; tali

misure costituiscono parte di una specifica sezione del “Modello 231” sulla base di

quanto indicato dal “Piano Nazionale Anticorruzione”

“D. Lgs. 33/2013” o “Decreto sulla trasparenza”: il Decreto Legislativo 14 marzo

2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

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amministrazioni”

“Obblighi di trasparenza”: gli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs.

33/2013 che devono essere osservati dalle società appartenenti al SOSTARE S.R.L.

“ANAC”: L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT)

“D. Lgs. 39/2013”: il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 avente per oggetto le

“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o

“Modello 231” o “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo

ritenuto dagli Organi Sociali, predisposti alla sua adozione, idoneo a prevenire i Reati.

“Attività / condotte sensibili”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di

operazioni e atti, che possono esporre le persone che operano nell’interesse e per conto

della Società al rischio di commissione di un reato previsto dal “Decreto 231”.

“Codice Etico”: il documento, approvato dal vertice della Società quale esplicazione

della politica aziendale delle società del SOSTARE S.R.L., che contiene i principi

generali cui i “Destinatari” devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

“Destinatari”: Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dirigenti, Dipendenti

(Lavoratori e Preposti), Consulenti ed altri soggetti con cui la Società entri in contatto

nello svolgimento della propria attività.

“Organi Sociali”: l’Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale della Società.

“Personale”: tutte le persone fisiche (ossia i dirigenti, dipendenti, i lavoratori

parasubordinati e/o altri collaboratori) che prestano la loro attività lavorativa a beneficio

della Società.

“Personale Apicale”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del “Decreto”,

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ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

e funzionale;

“Personale sottoposto ad altrui direzione”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,

lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale (lavoratori dipendenti, collaboratori,

stagisti) che opera sotto la direzione o la vigilanza del” Personale Apicale”.

“Processo”: insieme di attività collegate fra loro per il raggiungimento di uno scopo

ben definito. Un singolo processo può riguardare aspetti legati all’organizzazione

dell’azienda, all’amministrazione, alla gestione della qualità, della sicurezza e

dell’ambiente.

“Protocolli”: Documenti che descrivono, per ciascun processo, i comportamenti da

tenere e i controlli da effettuare

“Procedure”: Documenti che descrivono nel dettaglio un processo suddividendolo in

fasi e/o attività e identificano le relative responsabilità (“chi fa cosa”) e le eventuali

registrazioni (documenti e/o evidenze) delle attività e dei controlli effettuati. Possono

indicare anche il luogo e le modalità di conservazione della documentazione relativa.

Nella nozione di “Procedure”, quando fanno parte dei sistemi di controllo previsti dal

“Modello 231”, rientrano anche tutte le procedure interne.

“Istruzioni operative”: Documenti che descrivono nel dettaglio le modalità pratiche

di esecuzione di attività rilevanti per la prevenzione dei reati / rischi, nel caso in cui non

sia necessario elaborare un “procedura” oppure per dettagliare di alcune attività (o fasi)

regolate da una “procedura”. Nella nozione di “Istruzioni operative”, quando fanno

parte dei sistemi di controllo previsti dal “Modello 231”, rientrano anche tutte le

procedure interne già definite dalle società del SOSTARE S.R.L.

“Reati” o il “Reato”: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs.

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231/2001

“Organismo di Vigilanza” od “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del “Decreto”,

avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di

organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

“Sistema Disciplinare”: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di

violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;

“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria applicabili ai dirigenti

e ai dipendenti della “Società”.

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2. IL DE CRE TO L E G IS L A TI V O 231/2001

Come sopra accennato il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la

responsabilità amministrativa degli enti collettivi avente natura sostanzialmente

penale, volta a sanzionare la società medesimo a seguito della commissione dei reati

espressamente previsti dalla normativa, da parte di soggetti operanti all'interno della

società in posizione apicale e/o subordinata.

Le principali caratteristiche della normativa possono sintetizzarsi nei punti che

seguono:

a) la commissione di determinati reati, espressamente previsti dalla normativa, da

parte degli amministratori o dei dipendenti subordinati, determina l'insorgere di due

distinte responsabilità la prima, di natura penale, grava direttamente sull'autore

materiale del reato, la seconda, di natura amministrativa, grava invece sulla società;

b) entrambe le suddette responsabilità vengono accertate dal giudice nell'ambito di un

procedimento penale;

c) la responsabilità della società si fonda sulla c.d. colpa da organizzazione;

d) l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale, nonché il

controllo e la vigilanza sull'effettiva applicazione del modello stesso, costituiscono

un'esimente all'insorgere di responsabilità della società.

Nell'ottica del legislatore del 2001, la funzione del sistema dei modelli organizzativi e

dei relativi controlli è segnatamente preventiva e muove dal presupposto che soltanto

idonee e precise regole di organizzazione interna possano contrastare i fenomeni di

criminalità imprenditoriale e garantire quindi che l'eventuale presenza dei medesimi

costituisca un ipotesi eccezionale e sporadica.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è, ad oggi, facoltativa;

pertanto la sua mancata adozione non comporta alcuna sanzione, ma espone

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certamente la società al rischio di assoggettamento alle gravi sanzioni previste dalla

normativa in questione.

2.1 AMBITO SOGGETTIVO: GLI ENTI DESTINATARI DEL DECRETO

Il D. Lgs. 231/2001 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa con

riferimento agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche

prive di personalità giuridica, ovvero con l'esclusione dello Stato, degli enti pubblici

territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono

funzioni di rilievo costituzionale.

In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto: le società di capitali e

cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti

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privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le

società di persone, i consorzi e i comitati. Quindi sono ricomprese nel novero della

231 anche le società con partecipazione o controllo pubblico come Sostare s.r.l., società

unipersonale soggetta a coordinamento e controllo da parte del socio Comune di Catania

2.2 I REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa della società non consegue alla realizzazione di un

qualsivoglia illecito penale.

Difatti, la normativa collega l'insorgere della responsabilità della società collettivo alla

commissione di uno degli illeciti ricompresi nel “catalogo” previsto dalla stessa: solo la

commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgenza della responsabilità.

Il Decreto (e s.m.i.) si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la

Pubblica Amministrazione, ovvero in connessione con lo svolgimento dell'attività della

società; in particolare si ripropongono, seppur con diversa articolazione, di diverse

fattispecie:

(a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

(b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);

(c) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter);

(d) delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o

segni di riconoscimento (art. 25-bis);

(e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1.);

(f) reati societari (art. 25-ter);

(g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-

quater);

(h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);

(i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

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(j) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-

sexies);

(k) reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

(l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita (art. 25-octies);

(m)delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);

(n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);

(o) reati ambientali (art. 25-undecies);

(p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

(q) reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle

Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 L. 16 marzo 2006, n.14614).

L'elenco dei c.d. reati presupposto ha subito modifiche nel corso del tempo a

seguito di vari adeguamenti normativi. Da ultimo è necessario evidenziare come

l’entrata in vigore della L. 190/2012 in tema di Anticorruzione abbia inciso e

modificato alcune disposizione del Decreto. L'evoluzione della normativa, nonché

delle diverse prassi applicativa, potranno portare il Legislatore ad ampliare il novero

dei reati presupposto così come già accaduto dall'entrata in vigore del Decreto fino

ad oggi. Ciò vincola la società a procedere ad un costante aggiornamento ed

adeguamento alle nuove fattispecie di reato che potranno comportare l'insorgere

della responsabile della società. A tale proposito, in considerazione della natura

giuridica della società Sostare s.r.l. e della normativa da ultimo citata, è stata inserita

un'apposita sezione del presente Modello rubricata come Piano Anticorruzione che

deve intendersi parte integrante e specifica del Modello 231.

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2.3 I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOCIETÀ

La realizzazione di uno dei reati presupposto sopra indicati non è di per sé sufficiente

per far sorgere la responsabilità della società.

Il Decreto richiede, altresì, la sussistenza di un Requisito di natura ogget tiva ossia

la realizzazione del reato nell'interesse e/o a vantaggio della società.

Ne consegue che la responsabilità della società rimane esclusa qualora l'interesse o il

vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto o

ad un terzo.

Inoltre, la riferibilità del reato alla società presuppone che lo stesso sia commesso da

un soggetto cosiddetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla

sua direzione o vigilanza (così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto) e come

sopra descritti.

Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale, l'espressione va intesa in senso

ampio, con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di

funzioni di rappresentanza e direzione della società nel suo complesso o anche di

una unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi

rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché

espressamente dotati dei necessari poteri decisionali.

Il soggetto apicale può anche essere un soggetto di fatto, che esercita le funzioni anzidette

in assenza di una investitura formale.

Quanto ai soggetti "subordinati" o sottoposti ad altrui direzione, è da ritenersi che non sia

necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per la loro individuazione si debba

aver riguardo alla cosiddetta teoria funzionale, incentrata non sulla qualifica formale

ma sul ruolo concretamente svolto.

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2.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Nell'ottica del legislatore, il presupposto della responsabilità della società è la c.d. colpa

di organizzazione, ovvero la sua attitudine a favorire la realizzazione del reato.

La colpa di organizzazione risulta esclusa se la società dimostra l'idonea adozione

e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Al riguardo, l'art. 6, comma 2, del Decreto indica alcuni contenuti essenziali in base ai

quali i modelli devono essere strutturati, in modo da:

(a) individuare l'ambito delle attività che possono dar luogo alla commissione dei reati

contemplati dalla normativa;

(b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione

delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

(c) individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad

impedire la commissione di reati;

(d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;

(e) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate nel modello.

Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto apicale , la

responsabilità della società si integra automaticamente, considerato che lo stesso

determina la politica di impresa e manifesta la volontà propria della società; quindi, in

tal caso, sarà essa a dover provare:

- di aver efficacemente adottato ed attuato il modello di gestione e controllo

dolosamente eluso dall'autore del reato;

- di aver vigilato sull'operatività del modello e sull'osservanza dello stesso avvalendosi

a tal fine di apposita struttura costituita al proprio interno.

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Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione

subordinata , la responsabilità della società non è presunta ed il relativo onere

probatorio grava, secondo i criteri ordinari, sull'organo dell'accusa.

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3. L ' A DOZ I ONE DEL MODE L LO DA PARTE DI SO STAR E S.R .L .

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI, SCELTE E FINALITÀ

SOSTARE S.R.L . esaminate e recepite le prescrizioni del Decreto è sensibile

all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione

della propria attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere

all’adozione e all’attuazione del presente Modello. Ciò consente alla Società di

raggiungere un sempre più elevato livello di correttezza anche nei rapporti con i terzi,

a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma, coinvolti nell'attività di impresa.

Il Modello costituisce, infatti, uno strumento attraverso il quale tutti i soggetti interni

ed esterni che partecipano alla gestione aziendale possano tenere comportamenti

corretti e quindi conformi all'esigenza di prevenire il rischio della commissione dei

reati contemplati dalla normativa.

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti i soggetti che operano per la Società, la consapevolezza di poter

incorrere in un illecito passibile di sanzioni in tutti i casi di violazione delle previsioni

contenute nel Modello;

- ribadire che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dalla Società,

in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la Società

intende attenersi nell'espletamento della propria attività;

- sottolineare come la predetta inosservanza comporti l'applicazione di sanzioni penali

sia in capo al soggetto persona fisica sia nei confronti della Società;

- consentire alla Società, attraverso una costante attività di verifica, la tempestiva

individuazione dei possibili rischi di reato, in modo da attivarsi immediatamente per

provvedere alla relativa eliminazione ed eventualmente applicare le misure

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disciplinari previste dallo stesso Modello.

3.2 L'APPROCCIO ADOTTATO E LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è stato adottato secondo le seguenti fasi principali:

- individuazione delle tipologie di reato potenzialmente fonte di responsabilità

amministrativa e delle relative aree ed attività aziendali ritenute a rischio reato

(cosiddette aree di rischio );

- predisposizione delle azioni necessarie al miglioramento del sistema dei controlli e

degli adeguamenti ritenuti necessari, in coerenza con gli scopi perseguiti dal Decreto,

nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti, della verificabilità

delle operazioni aziendali e della possibilità di documentarne il controllo;

- definizione dei principi / protocolli di comportamento cui devono uniformarsi tutte

le condotte tenute dai soggetti apicali e dai soggetti subordinati.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la

soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da

non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi

del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato

la decisione.

Il modello prevede l'istituzione di u n Organismo di Vigilanza (O.D.V.) di fiducia

dell’organo cui compete la nomina, al quale sarà affidato il compito di verificarne la

corretta attuazione e di proporre eventualmente l'adeguamento.

Sono stati infine previsti specifici meccanismi formativi ed informativi sul

Modello rivolti a tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nell'attività

aziendale e finalizzati ad informare la condotta dei medesimi a criteri di correttezza e

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responsabilità.

3.3 IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenute nel Modello si integrano con quelle espresse nel Codice

Etico della Società.

La scelta adottata dalla Società è stata quella di affiancare il Codice Etico, di portata

piùgenerale, e il Modello di Organizzazione e gestione, specificamente pensato e

redatto alla luce delle disposizione contenute nel D.lgs 231/2001 e ai vari testi di

legge ivi richiamati (codice penale, codice civile, D.lgs. 81/2008, Legge in materia

di diritto d'autore ecc.).

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma, allegato al

presente Modello, e destinato a un'applicazione sul piano generale da parte delle

Società avente lo scopo di esprimere una serie di principi di etica che SOSTARE

S.R.L. riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i

dipendenti e di tutti coloro che operano al perseguimento dei fini aziendali tenuto conto

anche della valenza pubblica che viene rappresentata.

Anche all'interno del Modello sono contenuti alcuni principi di comportamento che

rispondono, invece, alle specifiche prescrizioni del D.lgs 231/2001 e sono finalizzati a

prevenire, in particolare, la commissione dei reati presupposto previsti dallo stesso,

costituendo una porzione del più ampio insieme di principi, doveri e responsabilità

contemplati nel Codice Etico.

3.4 I REATI PRESUPPOSTO E LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATI NELLA SOCIETA'

SOSTARE S .R .L.

Per effetto dell'analisi svolta nella predisposizione del Modello sui reati presupposto

ovvero quelli contemplati dal Decreto sono emerse le seguenti tipologie di reato che

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potrebbero impegnare potenzialmente la responsabilità della Società:

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione

B. Reati societari;

C. Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

lavoro;

D. Reati in violazione del diritto d'autore;

E. Reati ambientali

F. Reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ai fini della predisposizione del Modello, si è dunque proceduto per ognuna delle

categorie di reati potenzialmente ricompresi nel perimetro di interesse della Società ad

effettuare la mappatura delle attività sensibili, ovvero quelle nel cui ambito è possibile la

commissione dei reati previsti dal Decreto.

Per ognuna di tali categorie di reato sono state definiti principi generali di

comportamento e protocolli di controllo finalizzati alla loro prevenzione, raccolti nella

Parte Speciale del Modello.

Per quanto riguarda le restanti categorie di “ reati presupposto” si è ritenuto che, alla

luce dell'attività principale svolta dalla Società, non siano presenti profili di rischio tali da

rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a

vantaggio della stessa. Si ritiene pertanto adeguato il richiamo ai Principi etici di

comportamento e in particolare ai principi etici generali e fondamentali.

La Società si impegna comunque a valutare nel tempo la rilevanza di tutti i reati

attualmente previsti dal Decreto e gli eventuali ulteriori reati introdotti da successive

integrazioni allo stesso, anche in ragione di possibili future modifiche

dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società.

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3.5 L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DEL MODELLO

L ‘art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di

emanazione dell'organo dirigente. L’adozione dello stesso è dunque di competenza

dell’organo amministrativo che lo adotta mediante delibera.

Qualsiasi futura modifica o integrazione del Modello dovrà essere adottata dall’organo

amministrativo che dovrà darne tempestiva comunicazione a tutti i propri collaboratori.

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4. OR G A NISMO DI C ON TR O L L O E VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, che pone come condizione per la

concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa che il compito di vigilare

sul funzionamento e l'osservanza del Modello sia affidato ad un organismo dotato di

autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’O.D.V. sarà coadiuvato dalle singole funzioni aziendali e potrà essere supportato da

uno staff dedicato.

Esso è composto da soggetti esterni da scegliersi tra professionisti del settore

economico giuridico con comprovata esperienza nel settore professionale e nel

campo della costruzione del modello 231.

L’organo amministrativo dovrà valutare periodicamente la composizione e l'adeguatezza

dell'Organismo, tenendo conto dell'evoluzione della complessità organizzativa della

Società, del progressivo adeguamento del sistema di governo societario e

dell'implementazione del sistema di controllo interno, oltre che delle eventuali future

evoluzioni normative

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell’organo Amministrativo e resta in

carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

La nomina deve rispettare requisiti di eleggibilità in ordine all’onorabilità e indipendenza

dei singoli componenti. A tal fine, la carica di Organismo di Vigilanza non può essere

ricoperta da coloro che:

(a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi

gli effetti della riabilitazione;

(b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della

riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e

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tributaria;

- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e

nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la

Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l ordine pubblico e l

economia pubblica;

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non

colposo;

(c) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti

come presupposto della responsabilità amministrativa della società;

(d) si trovino in relazione di parentela o affinità con i soggetti apicali della Società o di

altre società collegate o controllate.;

(e) siano legati alla Società o all’organo Amministrativo , oppure ad altre società

collegate o controllate da SOSTARE S.R.L. da funzioni di controllo, interessi

economici o da qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interesse. All'atto

della nomina, l’organo Amministrativo dovrà prevedere gli emolumenti spettanti ai

membri dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per:

– rinuncia;

– sopravvenuta incapacità;

– decadenza.

Quest’ultima ricorre e può essere deliberata dell’organo Amministrativo

esclusivamente nei seguenti casi:

(a) grave inadempimento agli obblighi di vigilanza;

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(b) mancanza dei requisiti di onorabilità e moralità;

(c) irrogazione, nei confronti della Società, di una sanzione interdittiva, a causa

dell'inattività dei componenti;

(d) subentro, dopo la nomina, di una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La decadenza dalla carica per una qualunque delle suddette ragioni comporta la non

rieleggibilità del componente.

Nei casi di cessazione del proprio ruolo di uno dei membri dell'Organismo di

Vigilanza, per cause diverse dalla decadenza, il Presidente o altro componente, ne dà

comunicazione tempestiva all’organo Amministrativo, al fine di prendere senza

indugio le decisioni del caso.

4.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza,

nel suo complesso, deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza.

La posizione all'interno della Società dell'Organismo di Vigilanza deve garantire

l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento

da parte di qualunque componente della società. A tale fine, l'Organismo di Vigilanza

riporta a livello gerarchico al Consiglio di Amministrazione. Ciò consente e garantisce di

svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti

controllati.

Esso non deve inoltre essere coinvolto in alcun modo in attività operative, né

partecipare ad attività di gestione che ne minaccerebbero l'obiettività di giudizio nello

svolgimento delle proprie attività di verifica.

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b) Professionalità.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche

necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste competenze di

natura giuridica, economica, aziendale ed organizzativa, nonché la conoscenza delle

tecniche di analisi e valutazione dei rischi, e delle metodologie per l'individuazione di

frodi, del campionamento statistico connesso, anche all’analisi dei dati e indici di bilancio

da cui rilevare anomalie e criticità attribuibili alle ipotesi di reato.

L'Organismo di Vigilanza deve prevedere una struttura dedicata, tale da garantire un

impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo. Per tale scopo può avvalersi -

sotto la propria responsabilità - anche del supporto di strutture interne della Società o di

consulenti esterni.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, all'Organismo di

Vigilanza sono attribuiti le funzioni ed i poteri ivi descritti.

A) FUNZIONI:

a) Vigilanza e controllo sul Modello adottato. In particolare, l'Organismo ha il compito

di verificare:

- il rispetto delle procedure previste dal Modello e segnalare all'organo

amministrativo quelle violazioni che possano comportare l'insorgere di una

responsabilità in capo alla società;

- l'adeguatezza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione

dei reati previsti dal Decreto.

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b) Formulazione di proposte all’organo Amministrativo per gli eventuali

aggiornamenti del Modello che si dovessero rendere necessari in ragione di:

- significative violazioni dello stesso;

- di modifiche dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività della

Società;

- di modifiche normative, in particolare, di integrazione dei reati presupposto

all'interno del Decreto.

c) Monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della

comprensione del Modello stesso, nonché di vigilare sulla diffusione, comprensione e

attuazione dei Principi etici di comportamento adottati, proponendo al Consiglio di

Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento dei principi stessi.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve relazionare all’organo Amministrativo ed al

Collegio Sindacale in merito agli esiti delle proprie attività. In particolare:

- periodicamente, su base almeno annuale, al fine di relazionare sulle verifiche

compiute e sulle eventuali criticità emerse sotto il profilo dell'adeguatezza ed efficacia

del Modello, nonché sulle proposte di adeguamento dello stesso;

- all'occorrenza, per la segnalazione di eventuali significative violazioni del Modello,

in ordine alla potenziale insorgenza di una responsabilità in capo alla Società, al fine di

consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dai

suddetti organi in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

B) POTERI:

Al fine di consentire lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza

sono assegnati i seguenti principali poteri:

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a) definizione delle procedure operative interne, ovvero di un proprio regolamento

che disciplini le modalità di funzionamento ed organizzazione delle attività di

vigilanza, dei controlli e della loro documentazione;

b) libero accesso, senza necessità di preventivo consenso, a tutte le funzioni della

Società per ottenere ogni dato e informazione necessari per lo svolgimento dei propri

compiti;

c) ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Società necessari per esigenze

specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto

la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono inoltre ad

ogni segnalazione, di natura occasionale e di qualsiasi genere, relativa all'attuazione

del Modello ed al rispetto delle previsioni del Decreto, fra le quali sono stabilite

obbligatoriamente:

- l'insorgere di nuove tipologie di rischi-reato per le aree di attività da parte dei

relativi responsabili;

- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali

delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da

qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di

indagine per i reati di cui al Decreto;

- l'informazione su presunti casi di ipotesi di reato o violazioni di specifici principi di

comportamento o protocolli di controllo, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto

con riferimento ai reati presupposti previsti dal Decreto, da parte di soggetti interni od

esterni che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette

sensibili per conto o nell'interesse della Società;

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- le notizie relative ad eventuali sanzioni disciplinari applicate in relazione ad

inadempienze previste dal Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei

procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni.

Relativamente alle modalità di invio e gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti

sia interni, sia esterni alla Società, si prevede che:

- debbano essere effettuate per iscritto utilizzando l'indirizzo di posta elettronica o,

anche in forma anonima, inviandole all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso

la Società;

- l'Organismo di Vigilanza deve garantire la riservatezza circa l'identità degli autori

delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o

delle persone accusate erroneamente o in mala fede;

- i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza

relativamente agli obblighi informativi, consentendo la raccolta di tutte le ulteriori

informazioni ritenute necessarie per una loro adeguata valutazione;

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità i

flussi informativi e le segnalazioni ricevute, essendo di sua competenza il giudizio sui

singoli casi portati alla sua attenzione e sull'opportunità di intraprendere ulteriori

attività di verifica, di proporre eventuali azioni disciplinari e di inoltrare le

informazioni ottenute all'organo amministrativo;

- quanto ricevuto dall'Organismo di Vigilanza è conservato in uno specifico archivio

di natura informatica e/o cartacea, il cui accesso, conservazione e protezione è curato

dell'Organismo stesso, nel rispetto della normativa vigente.

4.3 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza esercita i poteri attribuiti, persegue le proprie finalità ed

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effettua le proprie valutazioni in completa autonomia ed indipendenza di

iniziativa e di controllo rispetto ad ogni struttura aziendale.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza è dotato delle risorse finanziarie sufficienti per

consentire l'adeguato svolgimento del proprio ruolo operativo. Qualora le predette

risorse risultino insufficienti, l'Organismo di Vigilanza può chiedere ed ha il diritto,

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di ottenere dall’organo amministrativo

le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Il budget iniziale e di periodo è preventivamente deliberato dall’organo

Amministrativo , sulla base di apposita relazione in merito al piano delle attività del

periodo predisposta dall'Organismo di Vigilanza. Di tali risorse economiche

l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, dandone rendicontazione

sull'utilizzo almeno su base annuale, in occasione della relazione periodica.

Infine, per l'espletamento delle relative funzioni, sono messi a disposizione

dell'Organismo di Vigilanza adeguate risorse di segreteria e i mezzi tecnici necessari.

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5. IL SISTEMA DI SC IP L INA R E E SA N ZIONA TOR IO

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un

adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta

esposte nello stesso.

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall’esito di un’eventuale azione penale

non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e

comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs.231/01.

5.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione ai Principi etici ed ai

principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di

informazione verso l'Organismo di Vigilanza sono definiti come illeciti disciplinari. Con

riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei soggetti che operano con

rapporto di lavoro dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema

disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto

delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, l'applicazione di dette sanzioni deve essere disposta e graduata nel modo

di seguito indicato:

(a) incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali

di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in

generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per inosservanza

delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con

scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere;

(b) incorre nel provvedimento di ammonizione scritta , il dipendente che:

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- tolleri consapevolmente le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi

etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di

controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di

informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua

direzione sanzionabili con l'ammonizione verbale;

- in generale, commetta infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili

con l'ammonizione verbale, o le commetta con reiterazione;

(c) incorre nel provvedimento di multa fino ad un importo equivalente a

due ore dell'elemento retributivo nazionale, il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali

di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in

generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per negligente

inosservanza delle disposizioni di servizio;

- in generale, commetta Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili

con l'ammonizione scritta, o le commetta con reiterazione;

(d) incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro per un massimo di

tre giorni, il dipendente che:

- tolleri con negligenza le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici

di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di

controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di

informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua

direzione sanzionabili con la multa fino ad un importo equivalente a due ore

dell'elemento retributivo nazionale;

- in generale, commetta, con negligenza e causando pregiudizio alla Società o ad altri

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destinatari, i nfrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con multa

fino ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale, o le

commetta con reiterazione;

- in particolare abbia, con negligenza, compiuto un Infrazione di tale rilevanza da

integrare, anche in via puramente astratta, gli estremi di una delle fattispecie di reato

contemplate dal D.Lgs. 231/2001;

(e) incorre, infine, nel licenziamento individuale , il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, con dolo o con colpa grave e causando grave

pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, i Principi etici di comportamento, i

principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali

del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;

- tolleri con dolo o colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri

Destinatari, le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di

comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo

di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di informazione verso

l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili

con il licenziamento individuale;

- in generale, commetta, con grave negligenza e causando grave pregiudizio alla

Società o ad altri Destinatari, infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle

sanzionabili con la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, o le commetta

con reiterazione;

- in particolare abbia, con grave negligenza o con dolo, compiuto un'infrazione di tale

rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle

fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, prescindendo dall'avvio o

dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società.

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Fermo quanto sopra, per quanto concerne la posizione degli impiegati e/o quadri

muniti di apposita procura , si rileva che gli stessi, oltre all'avvio del procedimento

disciplinare volto all'applicazione di una delle predette sanzioni, potranno essere

prudenzialmente altresì soggetti, nei casi più gravi e previa apposita delibera

dell’organo Amministrativo , alla sospensione dall'esercizio dei poteri contemplati

dalla procura, ovvero alla revoca della procura medesima, rispettivamente per l'ipotesi

di cui alle precedenti lettere (d) ed (e).

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di

irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere

irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva

comunicazione all'Organismo di Vigilanza. I comportamenti che non costituiscono

una violazione del Modello restano disciplinati dalla normativa in vigore e dalle

procedure correnti senza il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della

sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni

provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente

capitolo.

5.2 SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura eminentemente

fiduciaria.

Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma

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anche all'esterno.

Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente

Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto nel Modello stesso, è

elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed

esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare

rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema

disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari

ritenuti più idonei al singolo caso, nel rispetto dei principi generali di gradualità e di

proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse

nonché compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del

fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta

espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti

gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso,

comportamenti che possano essere qualificati come Infrazioni.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di Infrazioni di maggiore

gravità sono i seguenti:

(a) licenziamento con preavviso , nel caso di infrazioni di particolare gravità

nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere

determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;

(b) licenziamento senza preavviso , nel caso di infrazioni di particolare gravità

che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal

Decreto. In ogni caso, l'infrazione è connotata da un grado di maggiore gravità rispetto

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a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso ed è tale da concretizzare

una grave negazione dell'elemento fiduciario, così da non consentire la prosecuzione

neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo

presupposto fondamentale.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie

penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l'esercizio

dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima

dell'erogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello di organizzazione,

gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei

responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque

a l l a p a r z i a l e retribuzione entro il limite del 40%;

- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da

parte del dirigente, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai

casi di infrazioni di maggiore gravità.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella

procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel

senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un

dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza. Tale

coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione

provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni

provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente

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40

paragrafo.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere

da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque

l'immagine verso i dipendenti, gli utenti, il mercato e il pubblico.

I principi etici devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro

che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro

che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione,

gestione e controllo adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, nonché, nello specifico, l'inosservanza degli obblighi di direzione e

vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso ad opera degli Amministratori devono

tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di

Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L’organo Amministrativo è competente per la valutazione dell'Infrazione e per

l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che

hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, l ’organo Amministrativo è

coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni,

sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ.,

sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione,

se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.

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La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di

eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere da parte dei collaboratori, dei consulenti, dei

soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi in

contrasto con i Principi etici di comportamento, con i principi generali di

comportamento e con i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello e

tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, può

determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei

contratti di appalto, di fornitura, di prestazione d'opera o nelle lettere di incarico, la

risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta

salva l’ eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino

danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in

via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione competente, verifica che

siano adottate procedure specifiche per comunicare ai Soggetti Esterni, e per ottenerne

accettazione, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento e

i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello in coerenza con la

rilevanza specifica delle diverse misure di presidio del rischio nei casi di specie e

verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla

violazione degli stessi.

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6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED

ALL'ESTERNO

6.1. COMUNICAZIONE INIZIALE

L’adozione del Modello sarà tempestivamente comunicata a tutti i dipendenti, i

fornitori, i collaboratori e gli organi sociali.

Ai soggetti che verranno assunti saranno consegnati, oltre ai documenti di regola

consegnati al momento dell’assunzione, il Codice Etico e di Comportamento, il

Modello di organizzazione, gestione e controllo e il D.lgs. 231/2001, in modo da

assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

6.2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, la formazione e l’informativa verso il

personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d’intesa con l’Organismo di

Vigilanza, dovranno essere gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto

coordinamento con l’Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’informazione del

personale in merito al contenuto del D.Lgs. 231/01 ed ai suoi obblighi relativamente

all’attuazione dello stesso, dovranno essere costantemente realizzate attraverso i vari

strumenti a disposizione della Società.

L’attività di formazione e di informazione dovrà riguardare tutto il personale,

compreso quello direttivo e prevedere, oltre ad una specifica informativa all’atto

dell’assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di

garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

L'adozione del Modello prevede un percorso di formazione e informazione ai

Destinatari finalizzato, in generale, a far sì che sia effettivamente conosciuto, applicato

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e risulti efficace al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di fattispecie fonte di

responsabilità amministrativa e, in particolare, ad escludere che i Destinatari possano

giustificare la propria condotta invocando l'ignoranza delle regole di condotta adottate

dalla Società.

La diffusione del Modello, che deve articolarsi in un piano formalizzato, è articolata e

differenziata per categoria di Destinatari, sulla base dei seguenti principi:

(a) comunicazione ai dipendenti della Società dell'adozione del Modello e dei

successivi aggiornamenti, anche attraverso la pubblicazione sulla rete intranet

aziendale, ove esistente, di una sezione specifica, di carattere informativo e formativo,

a cura dell'Organismo di Vigilanza;

(b) pubblicazione sul sito internet della Società di una informativa dedicata al

Modello adottato dalla Società;

(c) organizzazione di periodiche sessioni formative rivolte ai principali

Destinatari del Modello, ovvero ai dipendenti con funzioni direttive e/o di

rappresentanza della Società, finalizzate ad illustrare gli aspetti rilevanti del D.Lgs.

231/2001 e del Modello adottato;

(d) promozione di adeguate attività informative relative al Modello e ai Principi etici

di comportamento nonché, se necessario nei casi di specie, dei principi di

comportamento e dei protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello.

6.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E FORNITORI

I responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con collaboratori e fornitori,

sotto il coordinamento dell’Organismo di Vigilanza, dovranno fornire a questi apposite

informative sulle politiche e le procedure adottate dalla società., sulla base del

Modello di organizzazione, gestione e controllo, sul Codice Etico, nonché sulle

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conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente

possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

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P A R T E S P E C I A L E

CRITERI OPERATIVI

I NT R ODUZ I O NE

Dopo una prima analisi, effettuata nella parte generale del presente Modello,

introduttiva dei contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e delle sue finalità,

nonché descrittiva del Modello adottato dalla SOSTARE S.R.L . ., dell'Organismo di

vigilanza istituito e delle procedure di verifica e sanzionatorie, la parte speciale sarà

dedicata all'approfondimento di aspetti concreti, mediante l'analisi di tre elementi

fondamentali:

1) elencazione delle diverse fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. n.

231/2001, con una breve analisi della loro portata giuridica;

2) individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti e sanzionate ai sensi del

D.lgs. n. 231/2001 che risultano a maggior rischio di verificazione all'interno

della struttura di SOSTARE S.R.L. e relativa determinazione delle aree di

attività che presentano maggiore potenzialità di verificazione delle suddette

fattispecie di reato;

3) previsione dei modelli di comportamento obbligatori, cui dovranno attenersi

tutti i soggetti che agiscono all'interno della società, per prevenire la

commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

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SEZIONE I: LE T I POL OGI E DI REATI AI SENSI DEL D.L GS.231/2001

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 a) Corruzione e concussione

1 b) Truffa aggravata ai danni dello Stato

1 c) Frode Informatica

1 d) Reati in tema di erogazioni pubbliche

2. REATI SOCIETARI

2 a) False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o

dei creditori – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di

revisione

2 b) Impedito controllo

2 c) Formazione fittizia del capitale

2 d) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

2 e) Illecita influenza sull'Assemblea

2 f) Aggiotaggio

2 g) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

2 h) Indebita restituzione dei conferimenti – Illegale ripartizione degli utili e delle

riserve – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante

2 i) Operazioni in pregiudizio dei creditori 3.

3 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

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4 a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

monete falsificate

3 b) Alterazione di monete

3 c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

3 d) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione

o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

3 e) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di

pubblico credito o di valori di bollo

3 f) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

3 g) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

3 h) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di

prodotti industriali

3 i) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsificati

4. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE

DELL' ORDINE DEMOCRATICO

4 a) Associazioni sovversive

4 b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico

4 c) Assistenza agli associati

4.d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

4 e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

4 f) Condotte con finalità di terrorismo

5. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

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5 a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

5 b) Prostituzione minorile

5 c) Pornografia minorile

5 d) Detenzione di materiale pornografico

5 e) Pornografia virtuale

5 f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

5 g) Tratta di persone

6. ABUSI DI MERCATO

6 a) Abuso di informazioni privilegiate

6 b) Manipolazione di mercato

7. REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

7 a) Omicidio colposo

7 b) Lesioni personali colpose

8. REATI CONTRO IL PATRIMONIO

8 a) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

8 b) Ricettazione

8 c) Riciclaggio

8 d) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

9. REATI INFORMATICI

9 a) Documenti informatici

9 b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

9 c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e

telematici

9 d) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema

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informatico

9 e) Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

informatiche e telematiche

9 f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche

9 g) Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici

9 h) Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

9 i) Danneggiamento di sistemi informatici

9 l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

9 m) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica

10. REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

10 a) Associazione per delinquere

10 b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere

10 c) Scambio elettorale politico-mafioso

10 d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

11. REATI CONTRO L' ECONOMIA PUBBLICA, L' INDUSTRIA E IL

COMMERCIO

11 a) Turbata libertà dell'industria e del commercio

11 b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza

11 c) Frodi contro le industrie nazionali

11 d) Frode nell'esercizio del commercio

11 e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

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11 f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

11 g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà

industriale

11 h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di

prodotti agroalimentari

12. REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

12 a) art. 171 L. 633/1941 – Reati

12 b) art. 171 bis L. 633/1941 – Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi

per elaborare e banche dati

12 c) art. 171 ter L. 633/1941 - Altri reati

12 d) art. 171 septies L. 633/1941 – Campo di applicazione delle pena di cui all'art.

171 ter

12 e) art. 171 octies L. 633/1941- Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini

fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

accesso condizionato

13. REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

13 a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria

14. REATI AMBIENTALI

14 a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette

14 b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

14 c) Art. 137 D.lgs 152/2006 – Sanzioni penali

14 d) Art. 256 D.lgs 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

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14 e) Art. 257 D.lgs 152/2006 – Bonifica dei siti

14 f) Art. 258 c. 4 D.lgs 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

14 g) Art. 259 D.lgs 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

14 h) Art. 260 D.lgs 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

14 i) Art. 260 bis c. 6, 7 e 8 D.lgs 152/2006 - Sistema informatico di controllo della

tracciabilità dei rifiuti

14 l) Art. 279 D.lgs 152/2006 Sanzioni

14 m) Altre norme

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'

IRREGOLARE

15 a) Art. 22 D.lgs. 286/1998 commi 12, 12-bis e 12-ter - Lavoro subordinato a

tempo determinato e indeterminato

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T I P O L O G I E DI R E A T I AI S E N S I DEL D. L G S . 231/2001

Di seguito, l'esame delle fattispecie criminose previste dal D.lgs. 231/2001 secondo

l'ordine seguito dal legislatore.

1) REATI CONTRO LA PUBBLICA A MMI NISTR A ZION E

1a) Concussione e Corruzione1

Art. 317 c.p. Concussione: “Il pubblico ufficiale2

che, abusando della sua qualità o

dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un

terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Osservazioni : Rispetto a SOSTARE S.R.L. tale ipotesi di reato è suscettibile sia di

applicazione diretta che a titolo di concorso e la sua consumazione potrebbe

ipotizzarsi in due casi:

– quando un soggetto riferibile alla Società rivesta al di fuori della stessa il ruolo

di Pubblico Ufficiale e commetta il reato a vantaggio della SOSTARE S.R.L.

– quanto un soggetto riferibile alla Società concorra nel reato commesso da un

Pubblico Ufficiale estraneo alla Società a vantaggio della stessa.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione: “Il pubblico ufficiale che, per

1

Artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322 e 322 bis codice penale, così come

novellat dall'artcolo 1 della L. 6 Novembre 2012 n. 190

2

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o

privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico,

formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri

autoritativi o certificatvi.

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l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un

terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno

a cinque anni”.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: “Il pubblico ufficiale

che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito

con la reclusione da quattro a otto anni”.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: “La pena è aumentata se il fatto di cui

all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o

la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il

pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319

sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o

amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque

anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della

reclusione da sei a venti anni”.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità: “Salvo che il fatto

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costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da

tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito

con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio: “Le disposizioni

degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio3.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo

318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in

relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od

altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: “Chiunque offre o promette denaro od altra

utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,

per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo

3 Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività

disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tpici di questa,

purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestano opera meramente materiale.

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55

comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare

un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa

non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Osservazioni : Rispetto a SOSTARE S.R.L. tale ipotesi di reato sono suscettibili sia di

applicazione diretta che a titolo di concorso e la loro consumazione potrebbe

ipotizzarsi in due casi:

– quando un soggetto riferibile alla Società commetta il reato a vantaggio della

stessa;

– quanto un soggetto riferibile alla Società concorra nel reato a vantaggio della

stessa.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: “Le disposizioni degli

articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,

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della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

funzionari o agenti delle Comunità europee;

3) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le

Comunità europee;

4) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un

pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e

secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o

promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare

a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero

al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri

casi”.

Osservazioni : Tale reato si caratterizza unicamente per la qualifica dei soggetti

passivi e/o concorrenti, ovvero i membri degli organi delle Comunità Europee,

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57

funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Considerazioni generali:

Quelle sinora analizzate rappresentano tipologie di reato che possono essere realizzate

in diverse aree di SOSTARE S.R.L. ed a tutti i livelli organizzativi.

E' opportuno ricordare che la consumazione del reato di corruzione è ipotizzabile

anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri e che in taluni casi

possono verificarsi sia corruzioni c.d. Attive (il soggetto agente riferibile alla

Societàcorrompe un P.U. per far ottenere alla società una certa utilità), sia come

corruzioni c.d. Passive (il soggetto agente riferibile alla Società riceve denaro per

compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio), meno frequenti delle prime.

Per tali ipotesi di reati si veda in proposito la sezione apposita in tema di

Anticorruzione di cui all'allegato A

1b) Truffa aggravata ai danni dello stato

Art. 640 c.p. Truffa: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto

di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero

5).

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58

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: “

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Osservazioni : Si tratta di fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in tutti gli

ambiti di attività della Società anche se, concretamente, di improbabile realizzazione

avuto riguardo alle concrete modalità con cui SOSTARE S.R.L esercita la propria

attività e alla posizione ricoperta sul mercato.

1c) Frode informatica

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto

con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la

multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro

1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma

dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore

del sistema.

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Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Osservazioni : Si tratta di fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in tutti gli

ambiti di attività della Società, soprattutto avuto riguardo alle posizioni del personale

amministrativo anche se, concretamente, di improbabile realizzazione avuto riguardo

alle concrete modalità con cui SOSTARE S.R.L. esercita la propria attività.

1d) Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: “Chiunque, estraneo alla

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle

Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico

interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni”.

Osservazioni : Il reato si consuma nel momento in cui il denaro erogato è

effettivamente destinato ad altro scopo, ossia malversato. Il reato può configurarsi

anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano

destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: “Salvo che il

fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero

mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per

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altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle

Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si

applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del

beneficio conseguito”.

Osservazioni : Tale ipotesi, a differenza della fattispecie precedente, si realizza nel

momento in cui il finanziamento è illecitamente ottenuto, non rilevando il concreto

utilizzo che ne venga fatto. Si tratta in ogni caso di una fattispecie residuale rispetto

all'ipotesi prevista dall'articolo 640 bis, ossia alla truffa ai danni dello Stato.

Considerazioni generali : Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrenti. Tali

fattispecie mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sotto due profili

temporali: nel momento della loro erogazione e nel successivo momento della loro

utilizzazione.

Si tratta, infine, di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree di

SOSTARE S.R.L. e a tutti i livelli organizzativi.

In tutte le fattispecie relative alle erogazioni di denaro pubblico la SOSTARE

S.R.L dovrà necessariamente, attraverso le persone delegate ed incaricate,

rigorosamente rendicontare le somme anticipate, spese od oggetto di spesa al fine di

garantire un controllo dettagliato delle singole voci che possano giustificare

l'erogazione pubblica, ciò sia nel caso in cui l'erogazione sia richiesta direttamente che

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indirettamente attraverso eventuali società di consulenza che, comunque, dovranno

rispettare i parametri del presente MOG e de l Codice Etico.

2) REATI S OC I E TA R I

2a) False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno

dei soci o dei creditori

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali: “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622,

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla

legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore

i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o

le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo

delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non

superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,

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62

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da

quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono

irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni

altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei

creditori: “ Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla

legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al

vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad

indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno

patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a

danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia

commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del

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63

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il

delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un

grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori

superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT

ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità

complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in

cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto

di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le

omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa

appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano

una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non

superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per

cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da

quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono

irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

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dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni

altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Considerazioni generali : Il bilancio e la relazione dei revisori che lo correda sono

documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità

generale. In realtà sono molteplici le voci che necessitano di stime, che comportano

inevitabilmente margini di soggettività non eliminabili.

Inoltre, la funzione amministrativa non deve essere considerata l'unica protagonista

dell'elaborazione del bilancio. E' vero che questa funzione è la detentrice dei saldi

contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono solo il punto di partenza del processo,

nel quale intervengono molte figure facenti capo ad altre funzioni, che si conclude con

l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose voci (es. crediti, rimanenze,

fondi rischi, ecc...).

E' altrettanto vero che la funzione amministrativa è detentrice delle norme tecniche

per la formazione e le valutazioni di bilancio (c.d. Principi contabili), ma la loro

conoscenza non impedisce un'errata indicazione degli importi nel bilancio o un'errata

esposizione dei fatti nella nota integrativa, se le informazioni che devono pervenire da

altre funzioni sono errate per colpa o dolo.

E' evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è

responsabile di questi documenti, ovvero l'Organo Amministrativo, che redige il

bilancio. Però è altrettanto vero che spesso tale Organo non ha né il tempo né gli

strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza dell'enorme numero di

valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di delegati.

E' possibile, inoltre, che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei

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responsabili di funzione, dotati di potere discrezionale circoscritto. In tal caso, il reato

potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti in

possesso della qualifica richiesta dalla fattispecie criminosa. Se non vi è tale

partecipazione cosciente e volontaria da parte di tali soggetti, non solo questi non

potranno essere ritenuti responsabili ma il reato non sarà neppure configurabile.

Trattandosi, infatti, di reati propri, è indispensabile quantomeno la partecipazione di

un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge.

Peraltro, esperienza insegna che spesso i reati commessi dai subalterni sono commessi

nel loro specifico interesse e non nell'interesse della Società, venendo pertanto meno il

presupposto per l'applicabilità della responsabilità amministrativa della società.

Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata da un subordinato, su indicazione

dell'amministratore, la responsabilità della Società non potrà essere esclusa.

2b) Impedito controllo

Art. 2625 c.c. Impedito controllo: “Gli amministratori che, occultando documenti o

con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle

attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti

con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un

anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58”.

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Osservazioni : la fattispecie prevista dal secondo comma è la sola che può

comportare una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e solo se il fatto viene realizzato

nell'interesse della società.

L'elemento oggettivo è qui costituito da qualsiasi comportamento commissivo o

omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte dei revisori

o dei soci, mentre l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

2c) Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale: “Gli amministratori e i soci conferenti

che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante

attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare

del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della

società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi di reato è configurabile con riferimento all'attività di SOSTARE S.R.L .

2d) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: “I

liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori

sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno

ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi

a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

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2e) Illecita influenza sull' Assemblea

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea: “Chiunque, con atti simulati o

fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o

ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Osservazioni : La responsabilità di SOSTARE S.R.L. è configurabile solo quando

a condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società.

E’ bene tenere presente che a seguito della riforma intervenuta con il D.lgs.

61/2002 il suddetto reato è stato trasformato da proprio a comune, pertanto è

considerato meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non

rivestono la qualifica di amministratori.

La condotta è stata maggiormente determinata, richiedendosi atti simulati o

fraudolenti ed è, inoltre, richiesto un risultato lesivo, strumentale al conseguimento

della finalità di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

2 f) Aggiotaggio

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere

operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile

alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,

ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella

stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della

reclusione da uno a cinque anni”.

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68

Osservazioni : La nuova figura di reato accorpa le fattispecie contenute nel codice

civile (art. 2628) nel TUIF (art. 181), nel TU bancario (art. 138), peraltro di non

frequente applicazione.

Relativamente alla fattispecie, si ravvisa divulgazione quando le notizie siano state

diffuse o rese pubbliche e non anche quando siano state dirette solo a poche persone.

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di

fatto e questa sarà considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della

realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso di

prezzi non regolare.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal

verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Tale ipotesi di reato non sembra essere suscettibile di applicazione con riferimento

all'attività di SOSTA RE S.R.L .

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69

2g) Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi

nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base

alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso

fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione

da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di

società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di

vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche

omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne

ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58”.

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70

Osservazioni : La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare e

armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi di falsità nelle

comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di

omesse comunicazioni alle autorità medesime. In questo modo viene completata,

secondo il legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria.

Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di

SOSTARE S.R.L

2h) Indebita restituzione dei conferimenti – Illegale ripartizione degli

utili e delle riserve – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o

della società controllante

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti: “Gli amministratori che, fuori dei

casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i

conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la

reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: “Salvo che il fatto non

costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili

non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere

distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto

per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

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71

controllante: “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,

acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione

all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono

puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla

legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in

essere la condotta, il reato è estinto”.

Osservazioni : Anche in questo caso si è abbandonato il reato di mero pericolo

presunto, privilegiando il reato di danno.

Il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dall'integrità del capitale sociale e delle

riserve non distribuibili per legge.

La condotta punibile deve essere di carattere doloso, quantomeno nel limite minino di

accettazione del rischio che si realizzi l'evento dannoso, ossia il c.d. dolo eventuale.

Si tratta di una reato proprio, che assume rilevanza solo se commesso dagli

amministratori e la responsabilità della Società è configurabile solo se la condotta è

realizzata nel suo interesse e non nell'interesse privato del soggetto agente.

E' stata introdotta una causa di estinzione del reato, consistente nell'eliminazione del

danno.

Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di Sostare

s.r.l.

2 i) Operazioni in pregiudizio dei creditori

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Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori: “Gli amministratori che, in

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del

capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Osservazioni : Ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla

condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte,

sia conseguentemente connesso in danno ai creditori La procedibilità è a querela

della persona offesa ed è prevista una causa di estinzione del reato consistente nel

risarcimento del danno ai creditori prima che inizi il giudizio.

La condotta deve essere dolosa, anche a titolo di dolo eventuale, costituita

dall'intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento

delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione, scissione societaria,

accompagnata almeno dalla mera accettazione della possibilità che l'evento ai

creditori si verifichi.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori.

Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di Sostare

s.r.l.

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REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

a) Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

concerto, di monete falsificate: “E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la

multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o

fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di

un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di

concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio

dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o

alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi

le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

b) Art. 454 c.p. Alterazione di monete: “Chiunque altera monete della qualità

indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero,

rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e

4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

da euro 103 a euro 516”.

c) Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

falsificate: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce

nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di

metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione,

soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

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d) Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: “Chiunque

spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui

ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a

euro 1.032”.

e) Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: “Le disposizioni degli

articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori

di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa

in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di

un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta

bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi

speciali”.

f) Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di

carte di pubblico credito o di valori di bollo: “Chiunque contraffà la carta filigranata

che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di

bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non

costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da

euro 309 a euro 1.032”.

g) Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: “ Chiunque fabbrica,

acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati

esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di

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carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro

516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad

oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la

protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

h) Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: “Chiunque, non essendo

concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o

alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo

457, ridotta di un terzo”.

i) Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere

dell'ingegno o di prodotti industriali: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del

titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o

esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o

alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500

a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro

3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,

fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle

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convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

l) Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi:

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da

uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel

territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Considerazioni generali : Le fattispecie sopra esaminate puniscono la

contraffazione, la falsificazione, la spendita, la messa in circolazione, l'introduzione

nello Stato, l'uso in buona o in male fede di monete, sigilli, bolli, filigrana, strumenti o

segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

Tali ipotesi di reato sono difficilmente ipotizzabili con riferimento all'attività svolta da

SOSTARE S.R.L

3) REATI CON F I NA L I TA ' DI TE R R OR I S MO E DI E V E R S I ON E

DE L L ' OR DINE DE MOCR A TI CO

a) Art. 270 c.p. Associazioni sovversive: “Chiunque nel territorio dello Stato

promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire

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violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a

sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con

la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la

reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o

forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo

scioglimento”.

b) Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di

eversione dell'ordine democratico: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige

o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con

finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la

reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di

violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo

internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

c) Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati: “Chiunque, fuori dei casi di concorso

nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle

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associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a

quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

d) Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale:

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone

per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,

con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un

organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

e) Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale: “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o

comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di

armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o

batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il

compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un

organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa

pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

f) Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo: “Sono considerate con

finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono

compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi

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atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,

economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le

altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da

convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Considerazioni generali : I reati di terrorismo e il nuovo reato di terrorismo

internazionale puniscono le attività eversive dell'ordine democratico. Anche con

riferimento a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.

Considerata la struttura, l'organizzazione e la posizione di mercato in cui opera

SOSTARE S.R.L. le fattispecie in esame non sembrano essere di possibile

realizzazione nell'ambito della Società.

4) REATI CONTRO LA P E R SONA L I TA ' INDIV IDUA L E

a) Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: “Chiunque esercita

su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque

riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola

a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni

che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta

è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento

di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o

mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha

autorità sulla persona.

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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

b) Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile : “È punito con la reclusione da sei a

dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di

età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un

minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo

in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei

anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

c) Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile3

: “È punito con la reclusione da sei a

dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici

ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli

pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo

comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con

qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o

pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o

divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento

3 Articolo inizialmente modificato ad opera della L. 38/2006 e successivamente novellato dalla L.

172/2012

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sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede

ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

4 Artcolo così sosttuito dall'art. 4 L. 172/2012

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Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non

eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli

pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni

rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in

attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli

organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

d) Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico: “Chiunque, al di

fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o

detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto

sia di ingente quantità”.

e) Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: “Le disposizioni di cui agli articoli 600-

ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta

immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti

di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di

rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

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f) Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile: “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla

fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale

attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e

euro 154.937”.

g) Art. 601 c.p. Tratta di persone: “Chiunque commette tratta di persona che si trova

nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui

al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe

mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione

di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o

mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona

che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio

dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

h) Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi: “Chiunque, fuori dei casi indicati

nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle

condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni

diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di

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personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste

dall'articolo 25 quinquies del D.lgs. 231/2001, successivamente inserito dall'art. 5

comma 1 della L. 228/2003.

Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da

SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della

Società appare assolutamente remota.

6) ) ABUSI DI ME RCAT O

a) Art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria) – Abuso di informazioni privilegiate: “E' punito con la

reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni

chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità

di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,

della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività

lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per

conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni

medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,

della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle

operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di

informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività

delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

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3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci

volte il prodotto o

il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal

reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro

centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli

strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno

strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

b) Art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria) – Manipolazione del mercato: “1. Chiunque diffonde

notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente

idonei a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la

multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci

volte il prodotto o

il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal

reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,

comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a

euro cento-tremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

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Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di

personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste

dall'articolo 25 sexies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 9 comma 3 della L.

62/2005.

Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da

SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della

Società appare remota.

7) REATI CONTRO LA VITA E L ' INC OL UM ITA ' IN DIV IDUA L E

a) Art. 589 c.p. Omicidio colposo: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una

persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della

reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera

c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

quindici”.

b) Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una

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lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro

309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro

123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa

da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione

da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se

il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo

186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,

la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le

lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della

reclusione non può superare gli anni

cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano

determinato una malattia professionale”.

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Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di

personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste

dall'articolo 25 septies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 9 della L. 123/2007 e

sostituito dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro.

Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da

SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società

appare possibile, limitatamente al profilo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tale ragione la Società rispetta rigorosamente le normative di cui al D.Lgs

81/2008 rimettendo la valutazione dei rischi al Datore di Lavoro in collaborazione

con RSPP ed applicando le misure effettive a tutela dei lavoratori maggiormente esposti

e comunque vs. ogni fonte di rischio. Lo strumento principale cui si fa riferimento è il

DVR che periodicamente viene aggiornato. Verrà richiesto al RSPP di effettuare

maggiori controlli a campione per il rispetto delle misure preventive.

8) REATI CONTRO IL P A TR IMON IO

a) Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione6: “Chiunque

sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo,

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

6 La Corte Costtuzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità

costtuzionale del presente artcolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso

comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o

circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il

fatto risulti di lieve entità."

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89

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto

passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo

della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il

soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è

della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del

caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo

comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più

circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può

essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a

quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

b) Art. 648 c.p. Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di

procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose

provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,

ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da

euro 516 a euro 10.329.

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90

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto

è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da

cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando

manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

c) Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da

quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività

professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il

quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si

applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

d) Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: “ Chiunque,

fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti

da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro

1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività

professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica

l'ultimo comma dell'articolo 648”.

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Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di

personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste

dall'articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 63 comma 3 del D.lgs 21

novembre 2007 n. 231.

Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da

SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società

appare assolutamente remota.

9) REATI INF OR MA TI C I

a) Art. 491 bis c.p. Documenti informatici: “Se alcuna delle falsità previste dal

presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia

probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli

atti pubblici e le scritture private”.

b) Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: “Chiunque

abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di

sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto

di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o

al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero

se è palesamene armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione

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totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei

dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o

telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica

o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;

negli altri casi si procede d'ufficio”.

c) Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a

sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde,

comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione

sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro

10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma

dell'articolo 617-quater”.

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d) Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso

contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o

l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,

diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione

fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

e) Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque fraudolentemente intercetta

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la

stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al

pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è

commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro

ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con

abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

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f) Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, fuori

dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire

o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma

dell'articolo 617- quater”.

g) Art. 635 bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: “

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,

altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a

tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo

635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la

pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

h) Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: “Salvo

che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la

reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento,

la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei

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programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena

è aumentata”.

i) Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: “Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo

635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con

la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena

è aumentata”.

l) Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di

pubblica utilità: “Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere,

danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici

di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile,

la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena

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è aumentata”.

m) Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di

certificazione di firma elettronica: “Il soggetto che presta servizi di certificazione di

firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto

ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi

previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di

personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste

dall'articolo 25 bis del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 7 comma 1 della L. 18 marzo

2008 n. 48.

Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da

SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società

appare remota. In ogni caso la società si d o v r à dotare di un disciplinare ad uso

interno circa l'utilizzazione degli strumenti elettronici e di internet e della posta

elettronica e forte è la sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti circa un corretto

uso di tali strumenti.

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10) REATI CONTRO L' OR DINE PUBBLICO

a) Art. 416 c.p. Associazione per delinquere: “Quando tre o più persone si associano

allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette

anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque

anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si appl ica la

esclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601

e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo

comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,

600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è

commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-

octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-

undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo

comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

b) Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso: “Chiunque fa parte di un'associazione

di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici

anni.

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Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per

ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti

per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni

nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal

secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se

occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il

controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla

‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche

straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono

scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

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c) Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso: “La pena stabilita dal primo

comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti

prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di

denaro”.

d) Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di

commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73, chi promuove, costituisce,

dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non

inferiore a venti anni.

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti

vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può

essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a

dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti

hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in

luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art.

80.

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art.

73, si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si

sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre

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100

all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’art. 75 della legge 22

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,

n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Osservazioni : Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e

l'attività svolta da SOSTARE S .R.L . ., la realizzazione delle fattispecie suddette

nell'ambito della Società appare assolutamente remota.

11) REATI CONTRO L ' E C ONOMIA P UB BL IC A , L ' INDUS TR IA E

IL C OMM E R C IO

a) Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio: “Chiunque adopera

violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di

un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro

103 a euro 1.032”.

b) Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza: “Chiunque

nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie

atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei

anni.

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101

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto

o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

c) Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali: “Chiunque, ponendo in vendita o

mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento

all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

d) Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio: “Chiunque, nell'esercizio di

un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna

all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto,

con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa

non inferiore a euro 103”.

e) Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: “Chiunque

pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non

genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

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102

f) Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: “Chiunque pone in

vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o

del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione

di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

g) Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di

proprietà industriale: “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,

potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o

adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati

usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito,

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a

euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o

mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e

517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Osservazioni: Tali ipotesi di reato non sono particolarmente rilevanti e suscettibili di

applicazione con riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . , dato il tipo di

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103

attività svolta e le modalità con cui viene effettuata.

12) REATI IN MATERIA DI DIR ITTO D' AUTORE

a) Art. 171 L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Reati: “Salvo quanto previsto dall'articolo 171

ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne

diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o

pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia

reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti

all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o

parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od

aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione

musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica

dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali

inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante

azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di

elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di

esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto

rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi

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analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così

fatte all'estero]7;

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi

fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o

smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso

a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del

decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della

pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del

procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire

1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata

alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne

risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68

comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di

riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da

due a dieci milioni di lire”.

b) Articolo 171 Bis L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Duplicazione ed altre azioni illecite su

programmi per elaboratore e su banche dati: “Chiunque abusivamente duplica, per

trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,

distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana

degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre

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anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si

applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o

facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a

protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a

due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante

gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE

riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in

pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca

di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena

della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta

milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire

trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

c) Art. 171 ter L. 22 Aprile 1941 n. 633 – Altri reati: “E' punito, se il fatto è

commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la

multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento;

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b) abusivamente riproduce, tra smette o diffonde in pubblico, con qualsiasi

procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in

opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel

territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone

in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in

pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a

mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di

cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della

televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche

o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della

Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o

dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con

qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

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f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza

per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso

commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere

possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure

medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad

accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di

provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102

quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o

per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a

trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola

in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,

vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e

da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

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c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai

precedenti commi sono versati alla società nazionale di previdenza ed assistenza per i

pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

d) Articolo 171 Septies L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Campo di applicazione della pena

di cui all'art 171-ter: “La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui

all'articolo 18 1 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data

di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari

alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della

presente legge”.

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e) Articolo 171 Octies L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Pene relative a fattispecie di utilizzo

a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

accesso condizionato: “Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire

cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in

vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

accesso condizionato effettuate via etere. via satellite, via cavo, in forma sia

analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali

audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli

stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che

effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone

per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il

fatto è di rilevante gravità”.

Osservazioni : Tali ipotesi di reato sono astrattamente suscettibili di applicazione con

riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L.

13) REATI CONTRO L ' A MMINISTR A ZIONE DELLA G IUS TI ZIA

a) Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra

utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

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giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Osservazioni : Considerata la struttura e l'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . , la

realizzazione delle fattispecie di cui sopra appare remota.

14) REATI A MBI E NTA L I

Le fattispecie criminose prese in considerazione dal D.lgs 231/2001 in materia

ambientale sono le seguenti:

Codice Penale

a) Articolo 727 Bis c.p.Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: “Salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta

e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i

casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino

a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della

specie”.

b) Articolo 733 Bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di

un sito protetto: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat

all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di

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conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non

inferiore a 3. 000 euro”.

Codice dell' ambiente D. lgs 152 /2006

c) Articolo 137 Sanzioni penali: “1 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi

di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o

mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è

punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento

euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi

di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a

norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due

anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli

in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo

131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue

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industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,

nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu'

restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente

a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con

l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite

fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica

l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a cento-ventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di

trattamento delle acque

reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo

stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di

comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i

divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad

un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non

pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila

euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del

soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo

che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a

due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del

controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli

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articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo

113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai

sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con

l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito

con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88,

commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di

qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai

provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a

quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle

acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i

quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni

contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi

fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in

presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di

vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole

e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle

procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione

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dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro

millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si

applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle

procedure di cui alla normativa vigente”.

d) Articolo 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: “1. Chiunque effettua

una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi

1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena

dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda

da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,

anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la

confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino

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dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non

consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti

sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma

1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena

dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro

per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi

12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da

ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di

corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo

234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di

cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione

effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli

obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

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e) Articolo 257 Bonifica dei siti: “1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un

anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non

provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità

competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di

mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è

punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a

ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da

sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio

della sospensione condizionale della pena può ambientale. L'osservanza dei progetti

approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità

per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la

stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

f) Articolo 258 c. 4 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei

registri obbligatori e dei formulari: “4. Le imprese che raccolgono e trasportano i

propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono,

su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di

cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il

formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti

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o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro

a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a

chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a

chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

g) Articolo 259 - Traffico illecito di rifiuti: “1. Chiunque effettua una spedizione di

rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°

febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del

citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma

3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La

pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

h) Articolo 260 D.lgs 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) Attività organizzate per il

traffico illecito di rifiuti: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con

più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la

reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto

anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e

32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. II giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444

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del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può

subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del

danno o del pericolo per l'ambiente”.

i) Art. 260 bis c. 6, 7 e 8 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di

un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da

fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia

cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla

base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le

caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in

caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la

pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La

pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

l) Articolo 279 Sanzioni: “1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in

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assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione

scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a

due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi

sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista

dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non

sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è

assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui

irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta

del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo

271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente

titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a

1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina

tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne

dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai

sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con

l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi

dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino

a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno

se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei

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valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure

necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la

pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non

sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle

prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

quindicimilaquattrocentonovantatré euro a cento

cinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione

provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689

la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle

autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

m) Oltre al codice penale e al codice dell'ambiente, il D.lgs 231/2001 menziona anche

altre normative specifiche che, non essendo di diretto interesse rispetto all'attività

svolta dalla “Sostare s.r.l. “ vengono sintetizzate come segue:

1) Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in

Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in

via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre

1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni,

nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di

mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità

pubblica”, relativamente ai seguenti articoli:

- trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari,

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di

animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate

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all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo

difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la

detenzione, l’utilizzo per scopi di lucro, l’acquisto, la vendita, l’esposizione o la

detenzione per la vendita o per fini commerciali, l’offerta in vendita o comunque la

cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di

piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi

di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano

pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4); o falsificazione o

alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,

comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato,

di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste

dall’art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).

2) Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 “Misure a tutela dell'ozono

stratosferico e dell' ambiente” , art. 3, comma 6: produzione, consumo,

importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione

dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell’ozono

stratosferico e dell’ambiente (art 3 comma 6);

3) Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 “Attuazione della

direttiva 2005/ 35/CE relativa all' inquinamento provocato dalle navi e

conseguenti sanzioni ”

Osservazioni: Tali ipotesi di reato non sono particolarmente rilevanti e suscettibili

di applicazione con riferimento all'attività svolta della società.

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15) REATI C ONS E G UE N T I A L L' I M PI E G O DI CI TT A DI NI DI

PAESI TERZI IL CUI SOG G IOR NO E' IR R EG OLA R E

a) Art. 22 D.lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato,

commi 12, 12-bis e 12-ter: “12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente

articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei

termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa

accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto

illegalmente”.

Osservazioni : Tali ipotesi di reato sono astrattamente suscettibili di applicazione con

riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L .

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S E Z I ON E II:

AREE DI R I SC H I O I N D I V I D UA T E A L L ' I N T E R N O

DE L L A S O S T A R E S . R . L .

M OD E L L I DI C O M P O R T A M E N T O O B B L I G A T O R I

(M.C .O. )

PER LA P R E V E N ZI O N E DI F A T T I SP E C I E C R I M I N O S E

NE L L E AREE DI A T T I V I T A ' DI R I SC H I O

SOSTARE S.R.L. è società a prevalente partecipazione pubblica i cui scopi sono ben

dettagliati all'interno del proprio Statuto che è possibile visionare anche on line

all'indirizzo web della società www.sostare.it

Gli obiettivi che si perseguono sono sempre più ambizioni e richiedono una cura e una

dedizione che da anni contraddistingue la società e i suoi amministratori.

Particolare attenzione è posta al massimo rispetto della legalità e della correttezza

aziendale, interna e con i Fornitori e Utenti, cercando di garantire massima

trasparenza ed equilibrio.

Passando adesso ad analizzare le fattispecie criminose considerate nella precedente

sezione, soffermandoci su quelle tipologie di reato che vengono individuate come

possibili all'interno del contesto aziendale e, precisamente, nelle c.d. aree di rischio,

individuate all'interno dell'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . .

I reati che vengono in rilievo in questa analisi sono i seguenti:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANTICORRUZIONE

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REATI SOCIETARI

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO E CONTRO L'ECONOMIA

PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

REATI AMBIENTALI

REATI CONSEGUENTI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI

SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Successivamente, passeremo ad individuare e formalizzare i Modelli di

Comportamento Obbligatori (M.O.C.) cui dovranno attenersi tutti i soggetti operanti

nella Società e potenzialmente coinvolti nelle attività di rischio individuate, al fine di

impedire il compimento di atti criminosi da parte dei soggetti stessi.

L'analisi e la definizione dei M.O.C. avverrà attraverso l'individuazione dei soggetti che

potenzialmente potrebbero compiere l'attività delittuosa (avuto riguardo alla struttura

e all'organigramma della SOSTARE S.R.L . e attraverso l'elencazione dei principi

generali di comportamento predisposti allo scopo di eliminare o, quantomeno,

minimizzare, il rischio di compimento delle fattispecie criminose.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMI NISTR A ZIONE

A) Aree di rischio individuate

La filosofia della Società è da sempre improntata sulla massima trasparenza e

correttezza nei rapporti con le varie Amministrazioni Pubbliche che entrano in

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contatto con l'attività quotidiana della stessa, nonché alla puntuale organizzazione di

procedure interne volte a garantire la massima trasparenza e cooperazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le aree di attività di rischio

per SOSTARE S.R.L. riguardano principalmente:

- Gestione dell’attività commerciale con la PA, comprendente la preparazione

dell’offerta (partecipazione a trattative private con soggetti pubblici o incaricati di

pubblico servizio) e la gestione della fase esecutiva del progetto;

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e

licenze per l’esercizio delle attività aziendali anche a favore dell’utenza;

- Gestione dei rapporti con Organi Ispettivi;

- Ricezione di finanziamenti pubblici (es. progetti di formazione, ecc.);

- Erogazione di regalie, omaggi, sponsorizzazioni;

- Attività riguardanti i flussi monetari e finanziari;

- Attività di recupero crediti;

- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione dei

contratti/convenzioni stipulati con soggetti pubblici;

- Acquisto di beni;

- Formazione e addestramento (anche finanziati).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte

dall’organo amministrativo, sentito il parere con l’Organismo di Vigilanza, al quale

viene dato mandato di individuarne le relative ipotesi e di definire gli opportuni

provvedimenti operativi.

SOSTARE S.R.L. deve dedicare particolare attenzione alla realizzazione di

protocolli interni volti a minimizzare il rischio che i soggetti operanti all'interno della

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Società e soprattutto quelli operanti nelle aree di rischio individuate, possano porre in

essere alcune delle fattispecie criminose inerenti i rapporti con la Pubblica

Amministrazione, e in particolare quelle previste negli articoli:

- 317-320 c.p. e 322 c.p.

- 316 bis e 316 ter c.p.

- 640 c.p.

B). M.O.C. per prevenire reati contro la pubblica

amministrazione

Soggetti potenzialmente coinvolti:

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli

amministratori, dirigenti, dipendenti e parasubordinati nelle aree di attività a rischio,

nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner.

Principi generali di comportamento:

Relativamente alle fattispecie criminose in esame, si indicano i comportamenti che la

società intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati contro la P.A. di cui

al Decreto. Pertanto, si prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano

l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e

rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di

una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla

base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione

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dell’imparzialità che deve ispirare l’attività amministrativa.

Pertanto, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra

considerate;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente

diventarlo;

- porre in essere qualsiasi situazione anche solo di rischio potenziale in relazione a

quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale

a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o

comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi

attività aziendale);

3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio,

promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti

della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze

previste al precedente punto b);

4. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra

natura, nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove

eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;

5. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui

l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori

con soggetti pubblici o che hanno rivestito cariche pubbliche.

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Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto

documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle

caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni

rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per

iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o

approvati da soggetti appartenenti alla Società che ne abbiano il potere.

Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, tranne che per

circostanze eccezionali dovute a comprovata necessità.

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l’ottenimento di erogazioni, contributi o

finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento

delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti

connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti

incaricati e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di

irregolarità.

Inogni caso si rimanda alla sezione speciale che è allegata al presente MOG di cui alla

lettera A – Piano Anticorruzione che è parte integrante del presente Modello.

2 . REATI S OC I E TA R I

A) Aree di rischio individuate

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I reati societari vengono espressamente previsti e sanzionati dall'articolo 25 ter del

D.lgs. 231/2001 e, con riferimento alla struttura organizzativa di “Sostare s.r.l. “., si

ritiene che le potenziali aree di attività a rischio siano le seguenti:

– Area Contabilità e redazione bilancio di esercizio;

– Area Amministrazione e fatturazione (attiva e passiva);

– Area pianificazione e strategia;

– Gestione risorse finanziarie, tesoreria, rimborsi spese;

– Gestione recupero crediti;

– Gestione amministrativa del personale;

– Gestione dei rapporti con la società di revisione;

– Operazioni su strumenti finanziari.

Le fattispecie astrattamente ipotizzabili sono quelle previste dagli articoli:

- 2621 c.c., 2622 c.c., 2625 c.c., 2632 c.c., 2636 c.c.

Meno rilevanti risultano invece, allo stato attuale e alla luce dell'attività svolta dalla

Società, le altre fattispecie criminose contro la Pubblica Amministrazione richiamate

dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25 ter.

Come meglio analizzeremo di seguito, SOSTARE S.R.L. attua delle procedure

amministrative, contabili e di redazione di bilancio che garantiscono totale

trasparenza e pieno rispetto di ogni norma di legge.

B) M.O.C. per prevenire reati societari

Soggetti potenzialmente coinvolti:

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, il direttore generale,

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i sindaci e i liquidatori (“soggetti apicali”), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza

e controllo da parte dei soggetti apicali nelle menzionate aree di attività a rischio.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara a coloro che sono

formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di

fatto”.

Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde

sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita

in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla

funzione.

Principi generali di comportamento:

Di seguito vengono indicati i comportamenti che la società deve porre in essere onde

evitare di incorrere nei reati societari di cui al Decreto, pertanto si prevede l’espresso

divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, i destinatari sono obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel

rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività

finalizzate alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci periodici e delle altre

comunicazioni sociali, al fine di fornire alle funzioni preordinate, ai soci ed ai terzi

un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e

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finanziaria della società;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed

effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali

interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e

dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo

ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla

legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non

frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste

esercitate.

Pertanto, è fatto divieto in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci,

budget, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,

comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della società;

- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a

riserva;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle

disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- compravendere quote della società SOSTARE S.R.L. al di fuori delle ipotesi

normativamente previste;

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- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai

creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o

dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente,

mediantel’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che

comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo o di

revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di

revisione;

- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo

in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di

formazione della volontà assembleare.

Tutte le procedure e i M.O.C. Predisposti al fine di prevenire la verificazione dei reati

societari verranno prontamente aggiornati di concerto tra l'organo amministrativo e

l'organismo di controllo, ogni qual volta la struttura della Società subisca

modificazioni tali da rendere indispensabile o anche solo consigliabile la revisione e

l'attualizzazione del presente Modello.

3 . REATI CONTRO LA VITA E L ' INC OL UM I TA ' INDIV I DUA L E

A) Aree di rischio individuate

Attraverso la novella del 2007 il legislatore ha inteso ampliare la sfera della

responsabilità amministrativa delle società estendendo l’elenco dei reati presupposto

fino a ricomprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose (le lesioni colpose

gravi e gravissime e l’omicidio colposo) commesse in violazione delle norme poste a

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tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all’abrogato decreto legislativo n.

626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).

Per determinare la responsabilità del Datore di Lavoro (ricordiamo che per la

configurabilità della responsabilità amministrativa della società sono richiesti i

requisiti

indicati nel Decreto, sub art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso “nell’interesse o

a vantaggio della società” stesso), non occorre che sia integrata la violazione di

norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l’addebito

di colpa specifica, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della

violazione del Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro disposto dell’art. 2087 cod. civ.

che pone a carico dell’imprenditore l’adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle

misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

L’individuazione dei nuovi reati è fatta dall’articolo 25-septies attraverso il rimando

alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 c.p., precisando che i delitti ivi previsti

devono essere stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro.

Con riguardo a dette fattispecie criminose, si ritiene che tutte le aree di attività siano a

rischio medio all'interno della SOSTARE S.R.L

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che

ricoprono i seguenti ruoli, definiti dalla normativa sulla sicurezza: datore di lavoro,

dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti, nonché alle figure della

sicurezza c.d. Esterne, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e

gli Addetti al servizio) e il Medico Competente.

Le fattispecie criminose astrattamente ipotizzabili in tema di salute e sicurezza sui

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luoghi di lavoro sono quelle contenute negli artt. 589 e 590 c.p.

B). M.O.C. per prevenire reati contro la vita e l ' incolumità individuale

Soggetti potenzialmente coinvolti:

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che

ricoprono i seguenti ruoli, definiti dalla normativa sulla sicurezza: datore di lavoro,

dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti, nonché alle figure della

sicurezza c.d. Esterne, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e

gli Addetti al servizio) e il Medico Competente.

Principi generali di comportamento:

Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde

evitare di incorrere nei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al

Decreto, pertanto si prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di

prevenzione e protezione;

- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare

quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le

stesse devono essere attuate.

La Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un’importanza

fondamentale e imprescindibile nell’ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la stessa adotta nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo

la particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare

l’integrità fisica dei lavoratori, organizza corsi di formazione in materia si sicurezza e

salute sui luoghi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvede alle nomine dei

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soggetti che rivestono un ruolo di responsabilità in detta materia (RSPP, ASPP, RLS,

MEDICO COMPETENTE).

La Società adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:

- effettuare una puntuale ed approfondita valutazione dei rischi che coinvolga le

figure della sicurezza a ciò deputate;

- redigere e aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi (DVR);

- valutare i rischi che non possono essere evitati e predisporre le conseguenti misure;

- combattere i rischi alla fonte;

- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei

posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di

produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per

ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica, adeguando le misure di

prevenzione e protezione agli sviluppi della tecnica;

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella

medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni

sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

- impartire alle figure della sicurezza un'adeguata informazione e formazione

specifica;

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di

sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro che disciplinano

l’accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla

Società;

- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e

sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni,

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ai quali saranno invitati;

- fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti (se

necessari e in relazione al tipo di attività svolta nella Società), conformi alle normative

vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;

- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a

rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l’accesso a tali

aree a soggetti non autorizzati ai lavori;

- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione

individuali (se esistenti) ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla

tutela dell’igiene e salute sul lavoro;

- rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture, dei

macchinari e delle attrezzature aziendali in dotazione ai dipendenti;

- rispettare le disposizioni attinenti alla sicurezza in caso di accesso da parte dei

Dipendenti della Società presso altre società in caso di svolgimento di attività di

consulenza.

Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di

specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L’attribuzione di

specifiche deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avviene in

forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le

caratteristiche ed i limiti dell’incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del

ruolo assegnato.

L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è

congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di

rischio.

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REATI IN MAT E RIA DI ABUSO DI ME RCAT O E CONTRO

L ' EC ONOMIA P UBBL ICA , L ' I NDUSTR IA E IL C OMM E R C IO

A) Aree di rischio individuate

I reati menzionati e sanzionati dall'art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001 che rilevano con

riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L. sono quelli indicati agli articoli

514 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p., 517 ter c.p. e 517 quater c.p.

Si rinvia ad un ulteriore approfondimento successivo per le procedure e i modelli di

comportamento previsti e predisposti dalla Società per la prevenzione dei reati

suddetti.

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D' AUTORE

A) Aree di rischio individuate

Con riferimento ai reati previsti e sanzionati dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, si

ritiene che le potenziali aree di attività a rischio all'interno della Società siano le

seguenti:

– Area Uffici in genere

– Area tecnica

I reati menzionati e sanzionati dall'art. 25 novies D.lgs. 231/2001 che rilevano con

riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L. sono quelli indicati agli articoli

171, 171 bis e 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

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Le norme summenzionate, puniscono chiunque mette a disposizione del pubblico,

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi

genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

L’articolo 171 bis, in particolare, è posto a tutela del software e delle banche dati, e

occupa un ruolo centrale nella tutela in materia di violazione della proprietà

intellettuale, punendo:

(i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o

ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non

contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

(ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il

contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-sexies l.d.a ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati

in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Il software viene tutelato come opera dell’ingegno di carattere creativo (copyright) e la

legge sul diritto d’autore riconosce all’autore del software medesimo ogni più ampio

diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l’utilizzo, la

riproduzione, l’esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del

software.

Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il

software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette

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licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da

parte dell’utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate

condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti

rientranti nell’ampia definizione di “pirateria informatica”, secondo quanto statuito dalla

legge sul diritto d’autore.

Infine, l'art. 171 ter sanziona penalmente molteplici fattispecie inerenti alla violazione

della proprietà intellettuale, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione,

riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello

stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali,

letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la

vendita, la distribuzione, il noleggio o l’installazione di dispositivi o elementi di

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la

comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche,

mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto

d'autore, o parte di essa.

B). M.O.C. per prevenire i reati in materia di diritto d' autore

Soggetti potenzialmente coinvolti:

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i responsabili e

dipendenti dell'area amministrativa, nonché i responsabili e i dipendenti dell'area

tecnica

Principi generali di comportamento:

Nel panorama dei reati presi in esame dall’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001,

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primaria importanza rivestono i delitti di cui all’art. 171 bis l.d.a.

L’articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore

(software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali

compiono atti di pirateria informatica.

Pertanto, la Società prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, emergono i seguenti obblighi:

- L'amministratore di sistema o della funzione preposta avrà l'obbligo di analizzare

accuratamente i contratti di licenza stipulati dalla società, verificando altresì la

corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con

il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;

- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado

di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;

- in relazione ai prodotti preinstallati, verifica dell’esistenza di certificato di autenticità

(o dichiarazione/documentazione equipollente);

- implementazione, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta,

di un sistema di software volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche

periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;

- verifica dell’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd

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“bollino SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in

azienda;

- rispetto delle policy aziendali che, nell’ambito dei servizi di consulenza, definiscono i

criteri da seguire per lo sviluppo di codice software;

- non utilizzare, o distribuire all’interno o all’esterno della Società, product key per

programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;

- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria

informatica e delle relative conseguenze;

- Informarsi adeguatamente circa le opere e/o immagini e/o riproduzioni di ogni

genere coperte da diritto d'autore o altri diritti di privativa della proprietà intellettuale,

utilizzate nella realizzazione di etichette o di altro materiale pubblicitario o

promozionale;

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati

dalla Società;

b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;

c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;

d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non

in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;

e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali

(DVD\CD\floppy);

f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore

alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili

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situazioni di underlicensing;

g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni

simili per compiere una delle condotte sopra indicate;

h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per

decriptare software o altri dati informatici;

i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;

j) realizzare codice software che violi copyright di terzi;

k) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

7. REATI A MBI E NTA L I

A) Aree di rischio individuate

Relativamente ai reati previsti e sanzionati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, si

ritiene che le potenziali attività di rischio all'interno dell'attività svolta da SOSTARE

S.R.L. siano le seguenti:

– Area Tecnica;

– Ditte in appalto che si occupano della pulizia dei locali adibiti a ufficio e delle

aree di ricovero dei mezzi;

L'art. 25 undecies è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 121/2011,

che ha ampliato il novero dei reati presupposto per quelle attività in cui è presumibile

che si verifichi (anche indirettamente e a titolo colposo) un danno ambientale e alla

salute.

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Le fattispecie di reato ambientale per cui è prevista la responsabilità amministrativa

degli Enti, sono:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p);

2. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis

c.p.);

3. Reati contenuti nel Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modifiche ed integrazioni) in particolare:

a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

(art. 137);

b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);

c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque

sotterranee (art. 257);

d) Violazione degli obblighi – falsità dei certificati (art. 258);

e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259);

f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260);

g) Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei

Rifiuti – SISTRI (art. 260 bis);

h) Violazioni in materia di aria e di riduzione dell’atmosfera-

i) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279).

B). M.OC. per prevenire i reati ambientali

Soggetti potenzialmente coinvolti:

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i responsabili

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dell'area tecnica

Inoltre, sono soggetti alla prescrizioni della presente parte speciale, tutti i soggetti terzi

(ditte in appalto), che si occupano della pulizia dei locali adibiti a ufficio e dei depositi.

Principi generali di comportamento:

Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde

evitare di incorrere nei reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto, pertanto

si prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare tutti i Destinatari hanno l’obbligo di:

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti

in materia ambientale;

2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in

materia ambientale;

3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico

4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in

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materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le

attività svolte dalla Società;

5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che

reale, in tema di tutela ambientale;

In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per

prevenire i reati di cui al all’art. 25 undecies del Decreto.

Devono essere ben identificate :

(i) le prescrizioni normative applicabili;

(ii) le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti;

(iii) le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le

responsabilità.

Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà della società non utilizzati esposti

a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno

essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione.

Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di

specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L’attribuzione di

specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal

modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell’incarico

nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è

congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di

rischio.

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Conseguentemente, è fatto espressamente divieto di:

- Abbandonare e/o depositare in maniera incontrollata qualsiasi tipo di rifiuto sul

suolo e nel suolo;

- Immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque

superficiali e sotterranee;

- Abbandonare o depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque

superficiali o sotterranee;

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione;

- effettuare il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione non

rispettando le relative disposizione di legge;

8 . REATI C ONS E G UE NTI A L L ' IMP I E G O DI C ITTA DINI DI PAESI

TERZI IL CUI SOG G I OR NO E' IR R EG OL A R E

A) Aree di rischio individuate

Il D.lgs 109 del 2012 ha allargato la sfera dei reati che possono determinare la

responsabilità penale dell'Impresa (cd. 231).

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori

stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato.

Tale circostanza, oltre a determinare la responsabilità penale personale del datore di

lavoro persona fisica, comporta anche l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 100

a 200 quote e quindi da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 51.600,00. Si

tratta quindi di sanzioni piuttosto rilevanti.

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Il reato conseguente all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è

espressamente previsto dal D.lgs. 286/1998 art. 22 commi 12, 12-bis e 12-ter e, ai fini

della responsabilità amministrativa della società, viene sanzionato dall'articolo 25

duodecies del D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alla struttura organizzativa di “Sostare s.r.l. “., si ritiene che le

potenziali aree di attività a rischio siano le seguenti:

– Area gestione e organizzazione del personale;

– Gestione amministrativa del personale;

– Responsabile aziendale

B) M.O.C. per prevenire i reati conseguenti all ' impiego di

cit tadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Soggetti potenzialmente coinvolti:

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli

amministratori, dirigenti, responsabili dell'area gestione e organizzazione del

personale, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner.

Principi generali di comportamento:

Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde

evitare di incorrere nei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, pertanto si prevede

l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da

integrare le fattispecie di reato considerate;

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- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, i destinatari sono obbligati a:

- Identificare mediante l'esibizione del documento di identità, valido e non scaduto,

l'identità del lavoratore;

- Verificare all'atto dell'assunzione l'esistenza, la validità e la regolarità di tutti i

documenti necessari ai fini dell'assunzione e, in particolare, del permesso di soggiorno

del lavoratore extracomunitario;

Pertanto, è fatto divieto in particolare, di:

- Astenersi dalla stipula di contratti di lavoro con soggetti che non siano in grado di

esibire documenti in corso di validità e regolari;

- Astenersi dall'utilizzo di personale senza rispettare le previsioni retributive e

contributive previste dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva

nazionale.

9 . A DE G UA ME NT O DEI M.O.C. NEL CONTE ST O DELLA

SOCIETA' E SISTEMA SA N ZIONA TOR IO

Al fine di dare concreta attuazione al presente Modello Organizzativo e del Codice

Etico saranno necessarie le seguenti attività:

a) la previsione di precisi meccanismi di adeguamento del Modello e dei M.O.C.

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alle mutazioni del contesto di “Sostare s.r.l. “

b) la predisposizione di sistemi di controllo sull'effettivo rispetto del Modello e di

sanzione dei comportamenti contrari allo stesso.

a) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI M. O. C.

Il costante aggiornamento e adattamento del presente Modello Organizzativo e dei

singoli M.O.C. Ai mutamenti della struttura della Società, nonché alle mutate strategie

e politiche perseguite dalla stessa, costituisce un elemento essenziale per garantire

l'effettività dei principi ivi contenuti e l'efficacia delle misure preventivo nello stesso

indicate.

L'Organo di controllo preposto al monitoraggio costante del Modello e dei singoli

M.O.C., nonché alla loro necessità di modifica ed evoluzione è rappresentato

dall'Organismo di Vigilanza, che dovrà porre in essere tutta una serie di attività, quali:

– Valutare con l’organi amministrativo e con le figure direttive, eventuali

mutazioni che si siano verificate nella compagnie societaria e che impongano

o comunque suggeriscano una revisione del Modello Organizzativo o dei singoli

M.O.C.;

– Essere aperto a recepire dal personale e da ogni collaboratore di SOSTARE

S.R.L. ogni suggerimento o critica con riguardo all'adeguatezza o meno del

Modello o dei M.O.C. alle esigenze aziendali cui sono esposti.

– Predisporre, laddove se ne riscontri la necessità, le modifiche o integrazioni ai

suddetti testi, sottoponendole alla valutazione delle varie figure direttive

maggiormente interessate dalle modifiche stesse, al fine di ottenere

suggerimenti e consigli.

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– Concordare il testo rivisto e modificato del Modello o dei singoli M.O.C. Con i

vertici della Società, e precisamente con il CDA;

– Mettere in pratica tutte le procedure previste dal Modello o da normative di

settore per dare efficacia vincolante al nuovo Modello.

b) SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONATORIO

Tutte le figure chiave della Società hanno il dovere di informare l’organo

Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza ogni qual volta vengano a conoscenza di

comportamenti posti in essere da dipendenti o collaboratori della Società (o da

qualsiasi altro soggetto destinatario del Modello), contrari ai principi e alla

disposizione del Modello medesimo e dei vari M.O.C.

L'omissione della segnalazione delle violazioni riscontrate costituisce di per sé una

grave violazione del Modello e, come tale, censurabile e sanzionabile secondo le

procedure previste nello stesso e nel Codice Etico.

Ogni dipendente o collaboratore ha facoltà, senza alcun limite, di segnalare all'Organo

Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza di SOSTARE S.R.L. (anche in forma

anonima) comportamenti posti in essere da colleghi o superiori o comunque da

qualsiasi soggetto destinatario del presente Modello, contrari ai principi e alla

disposizioni in esso contenute.

A fronte di queste informazioni, l'Organo amministrativo o l'Organismo di Vigilanza

avranno l'obbligo di verificare e valutare il fondamento della segnalazione e, laddove

questa appaia fondata, iniziare un'approfondita istruttoria, nel rispetto delle leggi,

della normativa e dei contratti collettivi nazionali.

L'irrogazione della sanzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Modello e dal

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Codice Etico.

Ogni soggetto che abbia effettuato la segnalazione circa una presunta violazione e non

si ritenga soddisfatto dalle decisioni assunte dall'organo cui la segnalazione è stata

indirizzata, potrà chiedere chiarimenti allo stesso o all’organo Amministrativo.

Laddove vi sia stata una colposa o dolosa indifferenza rispetto alla segnalazione,

l'organo sarà passibile di responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal

Modello medesimo.

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ALLEGATO “A” AL MODELLO 231

SOSTARE S.R.L

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