Sostanze Cancerogene e Mutagene

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    Tutto sulla valutazione del rischio da

    esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e

    mutageni  

    SOSTANZE CANCEROGENE E

    MUTAGENE 

    Gli e-book di

    Wolters

    Kluwer 

    Dott.ssa Giuseppina Paolantonio

    Dott. Gabriele Campurra

    Ing. Andrea Rotella

     Approfondimenti, check list, formazione,obblighi del datore di lavoro e sanzioni

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    Sommario

    1. Definizione e classificazione…………………………………………………………………………………………………… pag. 3 

    1.1 Classificazione europea ……………………………………………………………………………………………… ›› 4 1.2 Classificazione IARC ……………………………………………………………………………………………..…… ›› 5 

    1.3 Classificazione CCTN ……………………………………………………………………………………………..…… ›› 7

    1.4 Classificazione EPA ……………………………………………………………………………………………….…… ›› 7  1.5 Classificazione NTP …………………………………………………………………………………………………… ›› 8 

    1.6 Classificazione ACGIH ………………………………………………………………………………………………… ›› 9 

    2. Assorbimento e tossicità ……………………………………………………………………………………………………… ›› 10 

    3. Obblighi del datore di lavoro ……………………………………………………………..…………………………..…… ›› 18 

    3.1 Valutazione del rischio (art. 236, D.Lgs. n. 81/2008) ………………………………………………… ›› 19 

    3.2 Misure di prevenzione e protezione. Dispositivi di protezione individuali …………….…… ›› 20 3.3 Informazione e formazione (art. 239, D.Lgs. n. 81/2008) …………………………………….…… ›› 22 

    3.4 Segnaletica ……………………………………………………………………………………………………………… ›› 22 

    3.5 Esposizione non prevedibile (art. 240, D.Lgs. n. 81/2008) …………………………………..…… ›› 22 

    3.6 Operazioni lavorative particolari (art. 241, D.Lgs. n. 81/2008) ………………………………… ›› 23 

    3.7 Sorveglianza sanitaria (artt. 242,243,244 e 245 D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 155/2007) ›› 23

    4. Questioni interpretative ………………………………………………………………………….……………………….… ›› 26 

    5. Sanzioni ………………………………………………………………………………………………………………….…….…… ›› 27  

    Appendice AFonti normative ………………………………………………………………………………………………………………….… ›› 29 

    Approfondimento

    Sostanze cancerogene - Classificazioni ……………………………………………………………………………….… ›› 30 

    Formulario

    Mod. C 81/1 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni

    Mod. C 81/2 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni

    Mod. C 81/3 Registro esposti a sostanze cancerogene - Registro cancerogeni

    AllegatiLinee guida ISPRA per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti

    Cancerogeni e Mutageni  

    Lezione di formazione sul tema Agenti cancerogeni e mutageni

    Esposizione professionale a cancerogeni: le nuove valutazioni IARC

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    1. Definizione e classificazione

    Si def iniscono cancerogeni chimici i composti che possono determinare neoplasie nei soggetti esposti,

    anche a distanza di anni dal momento della cessazione dell'esposizione stessa.

    "E' cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. Le

    sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali

    correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l'uomo, a

    meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante

    per l’uomo." (Regolamento CLP allegato I punto 3.6.1).  

    Si definiscono mutagene per le cel lule geminali quelle sostanze che possono in durre mutazioni nelle cellule

    responsabili della trasmissione del corredo genetico, quindi indurre alterazioni del patrimonio genetico

    irreversibili e trasmissibili alla prole.

    "Per mutazione s’intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale geneticodi una cellula. Il termine "mutageno" designa gli agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in

    popolazioni di cellule e/o di organismi. [...] I termini più generali "genotossico" e "genotossicità" si

    riferiscono ad agenti o processi che modificano la struttura, il contenuto di informazioni o la segregazione

    del DNA, compresi quelli che danneggiano il DNA interferendo con i normali processi di repl icazione o che

    alterano la replicazione del DNA in maniera non fisiologica (non temporanea). I risultati dei test di

    genotossicità servono in generale come indicatori per gli effetti mutageni." (Regolamento CLP allegato I

    punto 3.5.1).

    Si intende per (art. 234, Titolo IX, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008):

    a) agente cancerogeno:

    1) una sostanza a cui è assegnata la categoria di cancerogenicità 1A o 1B secondo ai criteri relativi

    alla classificazione delle sostanze chimiche, definiti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d.

    Regolamento CLP, in vigore per le sostanze dal 1° giugno 2010 (secondo i previgenti criteri stabil iti decreto

    legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, le categorie di cancerogenicità corrispondenti

    erano la 1 e la 2);

    2) una miscela (la vecchia denominazione era "preparato") contenente u na o più sostanze di cui al

    punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti

    di concentrazione per la classificazione della miscela nelle categorie di cancerogenicità 1A o 1B in base ai

    criteri stabiliti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d. Regolamento CLP, in vigore per le

    miscele dal 1° giugno 2015 (in precedenza stabil iti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo

    2003, n. 65, e successive modifiche e integrazioni);

    3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un

    preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

    b) agente mutageno:

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    1) una sostanza a cui è assegnata la categoria di mutagenicità 1A o 1B secondo i criteri relativi alla

    classificazione delle sostanze chimiche, definiti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d.

    Regolamento CLP, in vigore per le sostanze dal 1° giugno 2010 secondo i previgenti criteri stabiliti dal

    decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, le categorie di cancerogenicità

    corrispondenti erano la 1 e la 2);

    2) una miscela (la vecchia denominazione era "preparato") contenente una o più sostanze di cui al

    punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti

    di concentrazione per la classificazione della miscela nelle categorie di mutagenicità 1 A o 1B in base ai

    criteri stabiliti attualmente dal Regolamento CE n. 1272/2008 - c.d. Regolamento CLP, in vigore per le

    miscele dal 1° giugno 2015 (in precedenza in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.

    52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche e integrazioni);

    c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in

    funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione

    di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'alle gato XLIII.

    1.1 Classificazione europea 

    Secondo la classificazione definita dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1272/2008) le sostanze

    cancerogene sono suddivise in 3 categorie:

    Categoria 1A: Sostanze accertate cancerogene per l'uomo

    Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causaletra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo dei tumori, in generale sulla base di dati

    epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni sui animali.

    Categoria 1B: Sostanze presunte cancerogene per l'uomo

    Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo, prevalentemente sulla base di studi su

    animali. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l 'esposizione dell'uomo alla sostanza possa

    provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con

    sperimentazioni su animali.

    Sono contrassegnate dal pittogramma "GHS08", dall'avvertenza "Pericolo" e dalla f rase di rischio H350:"Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione

    comporta il medesimo pericolo)".

    Categoria 2: Sostanze sospette cancerogene per l'uomo

    La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull ’uomo e/o su animali non

    sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B. Tali

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    dati possono essere tratti da studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l'uomo o

    per gli animali.

    Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall ’avvertenza “Attenzione” e dalla frase di rischio H351:

    “Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra  via di

    esposizione comporta il medesimo pericolo)”. 

    Secondo la classificazione definita dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1272/2008) le sostanze

    mutagene attuale per le cellule germinali sono divise in tre categorie:

    Categoria 1A: Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull ’uomo 

    Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane o da

    considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nel le cellule germinali umane. Sostanze di cui è

    accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso

    causale tra l’esposizione dell’uomo alla sostanza e la comparsa di alterazioni genetiche ereditarie, sulla

    base di studi epidemiologici sull'uomo.

    Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall’avvertenza “Pericolo” e dalla frase di rischio H340:

    “Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di

    esposizione comporta il medesimo pericolo)”. 

    Categoria 1B: Sostanze presunte mutagene per l'uomo

    Sostanze da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nel le cellule germinali umane.

    Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare

    lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di dati ottenuti con sperimentazioni in

    vivo.

    Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall’avvertenza “Pericolo” e dalla frase di rischio H340:

    “Può provocare alterazioni genetiche  (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di

    esposizione comporta il medesimo pericolo)”. 

    Categoria 2: Sostanze sospette mutagene per l'uomo

    Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule

    germinali umane. La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di test in vitro, nonsufficientemente convincenti o appropriati per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie

    1A o 1B.

    Sono contrassegnate dal pittogramma “GHS08”, dall ’avvertenza “Attenzione” e dalla frase di rischio H341:

    “Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra

    via di esposizione comporta il medesimo pericolo)”. 

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    1.2 Classificazione IARC

    La International Agency for Research on Cancer (IARC) si basa su studi epidemiologici e dati provenienti

    dalla tossicologia sperimentale, ed individua 5 categorie di cancerogenesi così suddivise:

    Gruppo 1 - "Cancerogeni umani per l'uomo"

    Questa categoria viene utilizzata quando vi sono prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo.

    Attualmente (2014) questo gruppo contiene 113 agenti.

    Gruppo 2 

    Questa categoria include gli agenti per i quali:

    - o i l grado di evidenza di cancerogenicità nell'uomo è quasi sufficiente,

    - oppure vi è evidenza di cancerogenicità in prove sperimentali su animali, ma non vi sono dati sull'uomo.

    Questo gruppo è diviso in due sottogruppi, denominati A e B.

    Sottogruppo 2A - "Probabili cancerogeni per l'uomo"

    Questa categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l 'uomo e sufficiente

    evidenza per gli animali. In via eccezionale possono esservi inlcusi anche agenti per i quali sussiste o solo

    limitata evidenza per l 'uomo o solo sufficiente evidenza per gli animali purchè supportata da altri dati di

    rilievo. Attualmente (2014) contiene 66 agenti.

    Sottogruppo 2B - "Possibili cancerogeni umani per l'uomo"

    Questo sottogruppo è usato per le sostanze con l imitata evidenza per l'uomo in assenza di sufficiente

    evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o

    mancanza di dati per l'uomo. In alcuni casi possono essere inseriti in questo gruppo anche sostanze gli

    agenti con solo limitata evidenza per gli animali purchè questa sia saldamente supportata da altri dati

    rilevanti. Attualmente (2014) contiene 285 agenti.

    Gruppo 3 - "Non classificabili per la cancerogenicità per l'uomo"

    Questa categoria viene util izzata più comunemente per gli agenti per i quali l’evidenza di cancerogenicità è

    inadeguata nell'uomo e inadeguata o limitata in animali da esperimento. Eccezionalmente, gl i agenti per i

    quali l'evidenza di cancerogenicità è inadeguata negli esseri umani, ma sufficiente negli animali da

    esperimento possano essere immessi in questa categoria quando vi è una forte evidenza che il meccanismo

    di cancerogenicità negli animali da esperimento non funziona negli esseri umani. Gli agenti che non

    rientrano in nessun altro gruppo vengono inoltre messi in questa categoria.

    Attualmente (2014) questo gruppo contiene 505 agenti.

    Gruppo 4 - "Probabilmente non cancerogeni per l'uomo"

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    Questa categoria viene utilizzata per gli agenti per i quali vi sono prove che suggerisc ono l’assenza di

    cancerogenicità nell'uomo e negli animali da esperimento. In alcuni casi, possono essere inserite in questa

    categoria le sostanze con inadeguata evidenza o assenza di dati per l'uomo ma con provata mancanza di

    cancerogenicità per gli animali, saldamente supportata da altri dati di rilievo. Questo gruppo contiene

    attualmente (2014) 1 sostanza.

    Caratteristica della classificazioni IARC è l’estensione della definizione di “cancerogeno” non solo a sostanze

    chimiche, ma anche a circostanze espositive caratteristiche di determinati processi di lavoro.

    1.3 Classificazione CCTN

    La Commissione consultiva tossicologica nazionale italiana (CCTN) classifica le sostanze cancerogene in 5

    categorie:

    Categoria 1

    Sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull'uomo, tali da stabilire un

    nesso causale tra l'esposizione e lo sviluppo di tumori.

    Categoria 2

    Sostanze per le quali, sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o altre

    informazioni specifiche, esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad

    esse possa provocare lo sviluppo di tumori.

    Categoria 3

    Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni nell'uomo sulla base di osservazioni

    in adeguati studi a lungo termine effettuati su animali e/o di altre informazioni specifiche. Appartengono a

    questa categoria le sostanze che hanno prodotto nell 'animale tumori di incerto significato e le sostanze per

    le quali il meccanismo d'azione e il risultato di studi sul metabolismo e sulla tossicocinetica sollevano

    fondati dubbi sull'analogia fra effetti osservati nell'animale da esperimento e quell i prevedibi li nell'uomo.

    Possono rientrare in questa categoria anche le sostanze per le quali sono stati eseguiti studi sperimentali ed

    epidemiologici insufficienti o limitati che hanno suggerito effetti cancerogeni.

    Categoria 4

    Sostanze non valutabili per l'assenza di studi o in quanto sono state oggetto di studi inadeguati, o di studi

    limitati che comunque non hanno segnalato effetti cancerogeni.

    Categoria 5

    Sostanze da ritenere probabilmente prive di cancerogenicità per l'uomo, sulla base di studi sperimentali

    adeguati e/o di studi epidemiologici adeguati insieme ad altre informazioni specifiche.

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    Allo stato attuale, in seguito all’armonizzazione ai criteri UE, tale classificazione ha una valenza

    essenzialmente storica.

    1.4 Classificazione EPA 

    La classificazione della Environmental Protection Agency (EPA, 1989) prevede sette gruppi di sostanzecontraddistinti ciascuno da lettere:

    Gruppo A - "Cancerogeni umani"

    A questo gruppo vengono assegnate le sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi

    epidemiologici: vi sono prove epidemiologiche convincenti che dimostrano la causalità tra l’esposizione

    umana e il cancro; o, eccezionalmente, vi è una forte evidenza epidemiologica, ampie prove dalla

    sperimentazione animale, la conoscenza del meccanismo d'azione e informazioni circa il fatto che tale

    modalità possa verificarsi negli esseri umani.

    Gruppo B - "Probabili cancerogeni umani"

    Si util izza questa categoria quando i dati sono sufficienti per dimostrare il potenziale di effetto cancerogeno

    per gli esseri umani, ma non raggiungono l'evidenza necessaria per la classificazione nel gruppo A.

    Questo gruppo è diviso in due sottogruppi, denominati B1 e B2.

    Sottogruppo B1

    Comprende sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità in studi epidemiologici.

    Sottogruppo B2

    Comprende sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità in studi su animali e inadeguata evidenza

    o assenza di dati in studi sull'uomo.

    Gruppo C  - "Sospetti cancerogeni umani"

    Questo gruppo raccoglie sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per gli animali e assenza di dati o

    dati negativi o dati inadeguati sull'uomo.

    Gruppo D - "Sostanze non classificabili"

    Questo gruppo è riservato alle sostanze con inadeguata evidenza di cancerogenicità sia nell'uomo che negli

    animali o sostanze per cui non sono disponibili dati.

    Gruppo E  - "Non cancerogeni"

    A questo gruppo vengono assegnate sostanze che non hanno dimostrato potenzialità cancerogene in

    almeno due studi su animali, condotti in modo adeguato su specie diverse, o sia in studi animali che

    epidemiologici.

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    1.5 Classificazione NTP  

    Il National Toxicology Program (NTP) degli Stati Uniti ha elaborato una classificazione dei composti

    cancerogeni in base a valutazioni sperimentali effettuate sul ratto e sul topo ottenendo delle "classi dievidenza":

    - chiara evidenza di cancerogenicità (clear evidence - CE).

    Si usa questa classe quando gli studi rilevano un aumento dell'incidenza di tumori maligni o un sostanziale

    incremento di tumori benigni o una combinazione di entrambi, dose correlato.

    - limitata evidenza di cancerogenicità (some evidence - SE).

    Si utilizza questa classe quando gli studi dimostrano un aumento dell'incidenza di tumori benigni o un

    aumento solo marginale dell'incidenza di tumori maligni in diversi organi o tessuti o, ancora, un modico

    aumento di tumori benigni o maligni.

    - equivoca evidenza di cancerogenicità (equivocal evidence - EE).

    Questa classe comprende le sostanze che rivelano un aumento marginale di tumori maligni.

    - nessuna evidenza di cancerogenicità (no evidence - NE).

    Tale classe ovviamente viene utilizzata quando gli studi non mettono in evidenza alcun aumento

    significativo dell'incidenza nè di tumori maligni, nè benigni.

    - studio inadeguato di cancerogenicità (inadequate study - IS).

    Si usa quest'ultima classe quando gli studi, per gravi limiti qualitativi e/o quantitativi, non possono essere

    interpretati nè in senso positivo, nè negativo.

    Il programma ROC (Report on Carcinogens) sempre di NTP ha collocato i composti cancerogeni nelle

    seguenti classi:

    - K cancerogeno riconosciuto;

    - R cancerogeno probabile;

    - D non classificabile.

    1.6 Classificazione ACGIH

    L’Associazione statunitense degli Igienisti Industriali (ACGIH) opera da molto tempo una classificazione di

    cancerogenicità secondo criteri autonomi, che individuano 5 categorie:

     A1. Carcinogeno riconosciuto per l'uomo

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    L'agente è risultato carcerogeno per l'uomo sulla base dei risultati di studi epidemiologici o di evidenza

    clinica convincente in esposti umani.

     A2. Carcinogeno sospetto per l'uomo

    Evidenza ridotta di cancerogenicità sull'uomo, ma evidenza sufficiente nell'animale da esperimento conrilevanza per l'uomo.

    L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento: a livelli di dose, per vie di somministrazione, in

    siti di tipo istologico, o per meccanismi che non sono considerati rilevanti per l'esposizione dei lavoratori. I

    dati epidemiologici disponibili sono invece contrastanti, controversi o insufficienti per confermare un

    incremento del rischio di cancro per l'uomo esposto.

     A3. Carcinogeno riconosciuto per l'animale con rilevanza non nota nell'uomo

    L'agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di

    somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che possono non essere rilevanti per ilavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del r ischio del cancro

    per l'uomo esposto. Le conoscenze disponibili suggeriscono come improbabile che l 'agente causi il cancro

    nell'uomo, se non in improbabili e non comuni situazioni espositive.

     A4. Non classificabile come carcinogeno per l'uomo

    Agente che lascia presupporre di poter risultare cancerogeno per l’uomo, ma che non può essere

    classificato definitivamente per insufficienza di dati.

    Gli studi condotto sono inadeguati per classificare l'agente per quanto riguarda la cancerogenicità per

    l'uomo e/o gli animali.

     A5. Non sospetto come carcinogeno per l'uomo

    L'agente non è ritenuto essere carcerogeno per l'uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente

    condotti sull'uomo. Questi studi hanno un follow-up sufficientemente prolungato, storie espositive

    affidabili, dosi sufficientemente elevate e evidenza statistica adeguata per concludere che l 'esposizione

    all'agente non comporta un rischio significativo di cancro per l'uomo. L'evidenza di scarsa cancerogenicità

    nelle prove su animali viene considerata se è supportata da altri dati pertinenti.

    Per le sostanze per le quali non si dispone di dati di carcinogenicità sull'uomo e su animali da esperimento,non viene data alcuna designazione relativa alla cancerogenicità.

    Quadro riepilogativo

    Un quadro riepilogativo con indicazione di alcune sostanze e delle relative classi di appartenenza, secondo

    le classif icazioni CCTN, CEE, EPA, IARC, NTP e ACGIH, è riportato nella nota specifica "Sostanze cancerogene

    - Classificazioni" cui si rinvia nella sezione approfondimento.

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    2. Assorbimento e tossicità

    Le sostanze cancerogene o mutagene possono essere assorbite per inalazione, ingestione o per contatto

    cutaneo; la comparsa della neoplasia o della mutazione è solitamente tardiva rispetto all'epoca di inizio

    dell'esposizione e può interessare, a seconda delle caratteristiche chimiche del composto e del suo

    metabolismo, organi ed apparati anche distanti dalla sede di introduzione.

    L'art. 234 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il concetto di valore limite di esposizione dei lavoratori per agenti

    cancerogeni o mutageni.

    L'allegato XLIII dello stesso decreto stabilisce dei valori limite per agenti cancerogeni, secondo la tabella

    seguente:

    Schema 1 Valori limite di esposizione professionale

    Nome agente EINECS (1) CAS (2)Valore limite di

    esposizione professionale

    Osservazioni

    Mg/m3 (3)  ppm(4)

    Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6)

    Cloruro di vini le monomero 200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -

    Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - -

    (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing ChemicalSusbstances).(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

    (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

    (4) ppm = parti per milione nell'aria ( in volume: ml/m3  ).(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

    (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica atutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

    L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) indica quali cancerogeni per l'uomo

    riconosciuti (A1) o sospetti (A2) i composti sottoelencati, raccomandando i relativi TLV; le sostanze ove non

    vi è indicazione di alcun valore del TLV non dovrebbero essere presenti nei luoghi di lavoro:

    Schema 2 TLV per sostanze cancerogene riconosciute (A1) o sospette (A2)

    Nome Class. TLV CAS

     ppm note mg/m3  note

    Acido solforico (nebbie) A2 -- 0,2 7664-93-9

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    Aldeide formica A2 0,3 (C) 0,37 (C) 50-00-0

    4-Amminodifenile A1 -- -- 92-67-1

    Antimonio triossido (produzione) A2 -- -- 1309-64-4

    Arsenico e composti inorganici (come As) A1 -- 0,01 --

    Asbesto, tutte le forme A1 0,1 fibre/cc 1332-21-4

    Benzene  A1 TWA

    0,5

    STEL

    2,5

    TWA

    1,6

    STEL

    8

    71-43-2

    Benzidina A1 -- -- 92-87-5

    Benzo[a]antracene A2 -- -- 56-55-3

    Benzo[b]fluoroantene A2 -- -- 205-99-2

    Benzo[a]pirene A2 -- -- 50-32-8

    Benzotricloruro A2 0,1 (C) 0,8 98-07-7

    Beri ll io e composti (come Be) A1 -- 0,00005 --

    Bromuro di vinil e A2 0,5 2,2 593-60-2

    1,3 Butadiene A2 2 4,4 106-99-0

    Cadmio elemento

    A2 -- 0,002

    (fraz.

    Respirabile) 7440-43-9

    Cadmio composti (come Cd) A2 -- 0,002 (fraz.

    Respirabile)

    Carburo di s ili cio fibroso A2 -- 0,1 fibre/cc 409-21-2

    Catrame e pece di carbone A1 -- 0,2 65996-93-2

    bis-Clorometil-etere A1 0,001 0,0047 542-88-1

    Clorometilmetiletere A2 -- -- 107-30-2

    Cloruro di dimetilcarbamoile A2 -- 0,005 79-44-7

    Cloruro di vinile A1 1 2,6 75-01-4

    Cromato di calcio (come Cr) A2 -- 0,001 13765-19-0

    Cromato di piombo (come Cr) A2 -- 0,012 7758-97-6

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    Cromato di piombo (come Pb) A2 -- 0,05 7758-97-6

    Cromato di stronzio (come Cr) A2 -- 0,0005 7789-06-2

    Cromati di zinco (come Cr) A1 -- 0,01 --

    Cromite (come Cr) A1 -- 0,05 --

    Cromo VI (composti insol ubili ) A1 -- 0,01 --

    Cromo VI (composti solubi li in acqua) A1 -- 0,05

    Diazometano A2 0,2 0,34 334-88-3

    Fibre vetrose si ntetiche: fibre ceramiche A2 -- 0,2 fibre/cc --

    1,4 dicloro-2-butene A2 0,005 0,025 764-41-0

    Floruro di vinile A2 1 1,9 75-02-5

    Legno: polveri di betulla, mogano, teak,

    noce di cocco

    A2 -- 1 --

    Legno: polveri di faggio e quercia A1 -- 1 --

    4,4'-Metilen-bis(2-cloroanilina)

    (MBOCA/MOCA)

    A2 0,01 0,11 101-14-4

    ß-naftilammina A1 -- -- 91-59-8

    Nichel, composti inorganici insolubili

    (come Ni)

    A1 -- 0,2 (fraz.

    Inalabi le)

    --

    Nichel subsolfurio (come Ni) A1 -- 0,1 (fraz.

    Inalabi le)

    12035-72-2

    4-Nitrodifenile A2 -- -- 92-93-3

    Olio minerale, scarsamente o

    mediamente raffinato

    A2 -- -- --

    Oss ido di etil ene A2 1 1,8 75-21-8

    Silice cristallina (quarzo) A2 0,025 (fraz.

    Inalabi le)

    14808-60-7

    Silice cri stalli na (cristobalite) A2 -- 0,025 (fraz.

    Inalabi le)

    14464-46-1

    Talco (contenente fibre di as besto) A1 -- 0,1 fibre/cc --

    Tetracloruro di carbonio A2 TWA

    5

    TWA

    31

    56-23-5

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    STEL

    10

    STEL

    63

    Uranio naturale, composti solubili ed

    insolubil i (come U) A1 --

    TWA 0,2

    STEL

    0,6

    7440-61-1

    La IARC ha individuato 51 settori di rischio per esposizione a sostanze cancerogene con i relativi organi

    bersaglio; data la vastità dell’elenco, si riportano le principali e più significative esposizioni valutate da IARC

    nel gruppo 1 e 2A:

    Schema 3 Processi chimici od industriali connessi con l'induzione del cancro nell'uomo,

    Processi chimici

    o industriali

    Esposizione

    (1)

    Organi

    bersaglio

    Vie principali

    di esposizione

    (2)

    Gruppo

    (3)

    Acetaldeide in ass ociazione

    col consumo di al colici

    professionale

    più voluttuaria

    esofago, stomaco oral e 1

    Acidi forti inorganici,

    nebbie

    profess ionale polmone inal atoria 1

    Acrilammide profess ionale pell e cutanea, inal atoria 2A

    Aflatossine ambientale

    professionale

    fegato orale, inal atoria 1

    Alluminio profess ionale polmone, vesci ca, stomaco inal atoria 1

    4-Aminobifenile professionale vescica inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Arsenico e suoi composti

    inorganici

    professionale

    ambientale

    medicinale

    fegato, pelle, polmone inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Asbesto (tutte le forme) professionaleambientale

    polmoni, cavità pleurica,tratto gastrointestinale,

    testicoli , pericardio

    inal atoria, orale 1

    Auramina, produzione profess ionale vesci ca inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Aziatioprina medicinale sistema emopoietico pelle,

    fegato

    orale 1

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    Benzene ambientale

    professionale

    si stema emopoietico ina la toria, cutanea 1

    Benzidina profess ionale vesci ca inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Benzo[a]pirene ambientale

    professionale

    pelle, scroto cutanea 1

    Beril li o e suoi composti profess ionale polmoni inal atoria 1

    Bifenil i polibromurati (PBB) professionale

    ambientale

    pelle cutanea 2A

    Bifenili policlorurati (PCB) professionale

    ambientale

    pelle cutanea 1

    Bis (clorometil ) etere profess ionale polmoni inal atoria 1

    1,3-Butadiene professi onale si stema emopoietico ina la toria 1

    Bitumi ossi dati profess ionale polmoni inal atoria, cutanea 2A

    Cadmio e suoi composti profess ionale prostata, polmoni inal atoria 1

    Cromo VI e suoi composti professi onale cavità nasali, setti

    paranasali,polmoni

    inal atoria, cutanea 1

    Carbone (gassi ficazione) professional e pell e vesci ca, polmoni inal atoria, cutanea 1

    Ciclosporina medicinale

    professionale

    pelle, sistema emopoietico,

    siti multipli

    oral e, ini ezione 1

    Ciclofosfamide medicinale

    professionale

    vesci ca orale, iniezione 1

    Cisplatino medicinale

    professionale

    si stema emopoietico oral e, ini ezione 2A

    Cloramfenicol o medici nale si stema emopoietico oral e, ini ezione 2A

    Cobalto metallico con

    carburo di tungsteno

    profess ionale polmoni inal atoria 2A

    Creosoti (oli di creosoto) profess ionale pell e, polmoni inal atoria, cutanea 2A

    Cuoio, polveri profess ionale cavità nasali, pelle, vescica,

    rene

    inalatoria 1

    1,2-Diclorometano professionale sistema emopoietico, fegato inal atoria, cutanea 2A

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    (Metil ene cloruro) e vie bil iari

    1,2-Dicloropropano profess ionale fegato e vie bil ia ri inal atoria, cutanea 1

    Dietil solfato profess ionale lar inge, cavità nasal i inal atoria 2A

    Dietil stilbestrolo medicinale utero, vagina orale 1

    Elettrodi di carbonio

    (produzione)

    polmoni 2A

    Ematite (estrazione) profess ionale polmoni inal atoria 1

    Epicl oridrina profess ionale cavità nasal i, stomaco inal atoria, cutanea 2A

    Erionite profess ionale pleura, polmone inal atoria 1

    Etanolo (in bevande

    alcoliche)

    voluttuaria cavità orale, faringe,

    stomaco, esofago, fegato e

    vie biliari, colon-retto,

    pancreas

    orale 1

    Etil carba mmato (uretano) professi onale polmone, sistema

    emopoietico, sistema

    vascolare

    inal atoria, cutanea 2A

    Etil ene ossi do profess ionale mammella, sistema

    emopoietico

    inalatoria 1

    Fenacetina medici nale reni oral e 1

    Formaldeide professionale pleura, polmone sistema

    emopoietico apparato

    nasofaringeo, urogenitale,

    pelle

    inal atoria, pell e 1

    Frittura, emissioni ad alta

    temperatura

    profess ionale polmone inal atoria 2A

    Fumi da combustione diesel ambientale

    professionale

    polmoni, vesci ca inal atoria 1

    Gomma (produzione e

    lavorazione)

    professionale vescica

    si stema emopoietico

    inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Impermeabilizzazione con

    bitumi ossidati

    profess ionale polmoni inal atoria, cutanea 2A

    Isopropilanolo, processo di

    produzione agli acidi forti

    profess ionale cavità nasal e, lari nge inal atoria 1

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    Lavoro notturno con

    modifica dei ritmi ci rcadiani

    professi onale mammell a 2A

    Legno (lavorazione, polveri) profess ionale cavità nasal i inal atoria, cutanea 1

    Malaria (infezione da

    Plas modium falciparum)

    ambientale

    professionale

    si stema emopoietico cutanea 2A

    Melfalan medici nale si stema emopoietico oral e, ini ezione 1

    4,4'-Metilen-bis(2-

    cloroanilina)

    (MBOC/MOCA)

    profess ionale vesci ca inal atoria 1

    8-Metossi psol arene (+ UVA) medici nale pelle oral e, cutanea 1

    Myleran (1,4 butanediol

    dimetan solfonato-Busulfan)

    medicinale sistema emopoietico

    bronchi

    orale 1

    2-Naftilammina professionale vescica inalatoria, cutanea,

    orale

    1

    Nickel composti profess ionale cavità nasal e, polmoni inal atoria 1

    Oli minerali , non raffinati o

    poco raffinati

    professi onale pelle, scroto cutanea 1

    Oli di sci sto profess ionale pell e, scroto cutanea 1

    Parrucchieri, barbieri profess ionale vesci ca cutanea 2A

    Petroli o, raffinazione professi onale pelle, si stema emopoietico cutanea 2A

    Piombo, composti

    inorganici

    profess ionale stomaco inal atoria, cutanea 2A

    Pulizia canne fumarie

    (fuliggine)

    profess ionale polmoni, pell e, scroto inal atoria, cutanea 1

    Radiazioni solare ambientale

    professionale

    voluttuaria

    pelle, occhi cutanea 1

    Rosso magenta, produzione profess ionale vesci ca inal atoria 1

    Silice cristallina (quarzo o

    cris tobal ite), polveri

    profess ionale polmoni inal atoria 1

    Steroidi (estrogeni e medicinale apparato genitale orale 1

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    progestinici combinati)

    Steroidi anabolizzanti

    (androgeni)

    voluttuario fegato e vie bil ia ri, prostata orale 2A

    Tabacco (fumo,

    masticazione)

    voluttuaria polmone, cavità orale,

    esofago, stomaco

    inal atoria, orale 1

    Tetracloroetil ene profess ionale vesci ca inal atoria, cutanea 2A

    Treosufan medici nale si stema emopoietico oral e 1

    Tricloroetil ene profess ionale si stema emopoietico inal atoria, cutanea 1

    Verniciatura professionale polmone, pleura, sistema

    emopoietico, vescica

    inalatoria 1

    Vetro, produzione e

    lavorazioneprofess ionale polmoni inal atoria 2A

    Vinile cloruro profess ionale fegato e vie biliari, cervello,

    polmoni

    inal atoria, cutanea 1

    (1) I principali tipi di esposizione menzionati sono quelli per mezzo dei quali l'associazione è stata dimostrata; possonoverif icarsi anche esposizioni diverse da quelle menzionate.(2) Le principali vie di esposizione date possono non essere le uniche per mezzo delle quali tali effetti potrebbero verif icarsi.(3) Secondo la classificazione elaborata dallo IARC.

    3. Obblighi del datore di lavoro

    Il D.Lgs. n. 81/2008 fa obbligo ai datori di lavoro di ridurre l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o

    mutageni sostituendoli con sostanze o procedimenti meno nocivi; qualora ciò non sia possibile deve

    provvedersi al loro impiego in sistemi chiusi e, nella ulteriore impossibilità, deve essere garantita la

    riduzione della esposizione dei lavoratori ai livel li minimi tecnicamente raggiungibili (art. 235).

    Per valutare l'esposizione dei lavoratori ed individuare le misure valide ed efficaci è necessaria una

    determinazione quantitativa analitica della sostanza cancerogena o mutagena presente (circolare Ministero

    del lavoro, 7 agosto 1995, n. 102), con metodiche standardizzate o appropriate, un elenco delle quali ècontenuto nell'allegato XLI del D.Lgs. n. 81/2008. Le metodiche menzionate in tale allegato fanno

    riferimento anche a norme UNI EN; le più significative delle stesse (UNI EN 689-1997 e UNI EN 482-2006)

    sono integralmente riportate nella sezione "Documentazione norme UNI".

    Nell'ambito di tali attività è fatto divieto di impiegare bambini o adolescenti fino a 18 anni (L. 17 ottobre

    1967, n. 977 come modificata da D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345; si veda in particolare l’Al legato I per l ’elenco

    delle attività insalubri).

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    L’impiego di personale femminile in gravidanza ed allattamento è vietato per gli agenti di elevata

    pericolosità quali le ammine aromatiche con caratteristiche di cancerogenesi, mutagenesi, reprotossicità o

    tossicità elevata; in questi casi dovrà quindi essere previsto l’allontanamento temporaneo (med iante

    cambio della mansione o astensione retribuita) dal lavoro a rischio, previa comunicazione all’Ispettorato del

    lavoro territorialmente competente.

    E' inoltre fatto divieto per le lavorazioni che espongano a composti classificati come cancerogeni di

    categoria UE 1° e 1B il ricorso a fornitura di lavoro temporaneo (D.M. 31 maggio 1999, art. 3).

    3.1 Valutazione del rischio (art. 236, D.Lgs. n. 81/2008)

    Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni nell'ambiente di

    lavoro, si deve effettuare una valutazione del rischio espositivo al fine di prendere le adeguate misure di

    prevenzione e protezione.

    I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la specificazione dei criteri adottati

    per tale valutazione, delle misure di prevenzione e protezione applicate e/o previste e del programma per

    la loro attuazione. La valutazione del rischio deve comprendere:

    a) analisi del processo:

    - collocazione del prodotto, stato di aggregazione, concentrazione e forma (libero o in miscele);

    - valutazione tecnologica dell 'impianto;

    - quantità degli agenti cancerogeni o mutageni presenti;

    b) identificazione delle proprietà intrinseche:

    - caratteristiche chimico-fisiche del prodotto;

    - vie di assorbimento e metabolismo;

    - proprietà tossicologiche;

    - studi epidemiologici;

    c) caratterizzazione dell'esposizione:

    - nella valutazione del rischio si deve tener conto di tutte le esposizioni rilevanti, comprese quel le per via

    cutanea;

    - la misurazione dell'esposizione, sia acuta che cronica, deve essere effettuata con controlli ambientali e/o

    con dosimetri personali;

    - per l'eventuale conferma dell'esposizione verranno utilizzati, se disponibili , indicatori biologici.

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    20

    Per quanto riguarda la determinazione del l'esposizione verranno definiti:

    - i controlli ambientali:

    - individuazione dei punti di emissione da sottoporre a monitoraggio;

    - sistema di misurazione (tecnica analitica);

    - tempi e frequenza;

    - controlli personali (dosimetri);

    - posizione di lavoro, numero di esposti;

    - indicatori biologici di esposizione.

    In base ai risultati ottenuti, verrà stabilita, da un lato una programmazione del controllo ambientale per la

    definizione dell'esposizione, dall'altro un programma di conferma dell'esposizione mediante accertamentisanitari (indicatori biologici);

    d) sorveglianza sanitaria:

    - controllo sanitario;

    - indicatori di danno;

    - indicatori di esposizione;

    - statistiche su gruppi omogenei;

    e) stima del rischio

    L'analisi di tutte le informazioni raccolte nei punti precedenti consente una stima del rischio attraverso i

    confronti rischio-esposizione e dati biostatistici-esposizione.

    La valutazione del rischio deve essere rinnovata almeno ogni tre anni, e comunque ogniqualvolta si

    verifichino modifiche del processo produttivo che possono influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti

    cancerogeni.

    3.2 Misure di prevenzione e protezione. Dispositivi di protezione individuali

    Per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve disporre opportune

    procedure.

    Se non è possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, oppure questo si produce durante la

    lavorazione, si deve provvedere affinchè l'utilizzazione dell 'agente stesso avvenga in un sistema chiuso,

    sempre che ciò sia tecnicamente possibile (art. 235, D.Lgs. n. 81/2008). In tal caso la sola causa possibile di

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    In collaborazione con

    21

    esposizione dei lavoratori è costituita dalla fuoriuscita accidentale o dalle operazioni elementari che

    comportano la temporanea sospensione delle segregazioni del circuito.

    Per sistema chiuso si intende una lavorazione che si svolga interamente in apparecchiature (reattori,

    serbatoi, tubazioni, ecc.) atte ad impedire, nelle normali condizioni di servizio e stato d'uso, qualsiasi

    diffusione all 'esterno di un agente a rischio.

    Se il sistema chiuso non è tecnicamente possibile, si deve provvedere alla riduzione dell'esposizione al più

    basso livello ottenibile, adottando una tecnologia collaudata che consenta di eliminare/minimizzare il

    rilascio dell'agente nell'ambiente di lavoro.

    In tutti i casi di impiego di agenti chimici cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro deve applicare le

    seguenti misure (art. 237, D.Lgs. n. 81/2008) 

    a) limitazione delle quantità dell'agente cancerogeno o mutageno nell'ambiente di lavoro;

    b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

    c) ottimizzazione e razionalizzazione dei compiti;

    d) misure di protezione collettiva e/o, nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi,

    misure di protezione individuale (vedi nota redazionale specifica);

    e) misure igieniche, quali la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

    f) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in

    particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici ed etichettati in modo chiaro, netto e visibi le;

    g) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei

    residui, compreso l'impiego di contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

    h) su parere del medico competente, misure particolari per i lavoratori che presentano particolari rischi

    dovuti all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

    Il datore di lavoro deve disporre le seguenti misure igieniche ((art. 238, D.Lgs. n. 81/2008)):

    a) realizzare servizi igienici adeguati e appropriati;

    b) fornire idonei indumenti protettivi da riporre in armadi separati dagli abiti civili ;

    c) fornire i dispositivi di protezione individuale la cui efficacia deve essere costantemente assicurata

    mediante accurata e periodica manutenzione;

    d) proibire il fumo e la consumazione dei pasti e delle bevande nell'area dove esiste il rischio di esposizione

    agli agenti cancerogeni o mutageni.

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    23/300

     

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    22

    3.3 Informazione e formazione (art. 239, D.Lgs. n. 81/2008)

    Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione continua ed aggiornata che comprenda le

    informazioni su:

    a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;

    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

    c) le prescrizioni in materia di igiene;

    d) la necessità di indossare ed impiegare gli equipaggiamenti e gli indumenti protettivi;

    e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e

    per prevenirlo.

    Si devono etichettare in modo chiaro ed univoco contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti

    cancerogeni o mutageni. Sul punto, peraltro, appare opportuno segnalare la sentenza della Corte di

    cassazione, sez. pen., 2 luglio 1998, n. 7796, la quale ha affermato che - nel caso di mancata informazione

    dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni - la mancanza di etichettatura

    dei contenitori degli stessi non costituisce motivo di giustificazione per il datore di lavoro che, sulla base di

    questa omessa apposizione, non osservi gli obblighi di legge. I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono

    inoltre informati di eventuali esposizioni anomale che li riguardano, delle loro cause e delle misure per

    porvi rimedio.

    L'informazione e la formazione debbono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle lavorazioni

    che presentano i rischi di cancerogenicità o mutagenicità e ripetute con frequenza quinquennale o

    comunque quando varia la natura e il grado del rischio.

    3.4 Segnaletica

    Le norme attuali (legge 29 maggio 1974, n. 256 e D.Lgs. n. 493/1996) relative alla segnaletica da usare non

    prevedono segnali e targhe specifiche per il rischio cancerogeno o mutageno nei reparti. Ovviamente, i

    contenitori, le tubazioni e gli imballaggi che contengono cancerogeni o mutageni vanno etichettati secondo

    quanto disposto dai DD.Lgs. n. 52/1997 e n. 65/2003.

    3.5 Esposizione non prevedibile (art. 240, D.Lgs. n. 81/2008)

    Per segnalare aumenti anomali delle concentrazioni dell'agente cancerogeno o mutageno, devono essere

    previsti sistemi di analisi fissi o personali che consentano di rilevare tali aumenti e di a ttivare l 'allarme al

    superamento di un valore predeterminato. Quando la concentrazione raggiunge tale valore si devono

    attuare le misure necessarie per individuare le cause e rimuoverle. In situazione di allarme, i lavoratori

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    devono allontanarsi rapidamente, dopo aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalle procedure

    aziendali (es. utilizzo di mezzi protettivi per la fuga).

    I lavoratori preposti agli interventi di ripristino delle condizioni normali devono essere equipaggiati con

    idonei indumenti protettivi. Per limitare i rischi derivanti da eventuale rilascio di sostanze cancerogene o

    mutagene, compatibilmente con la loro fattibilità tecnica, dovrebbero essere adottate anche le seguentisoluzioni:

    a) sezionabilità a distanza delle grosse apparecchiature o stoccaggi;

    b) doppio contenimento oppure sistemi equivalenti;

    c) sistemi di convogliamento/aspirazione per i gas;

    d) ove possibile, gli sfiati delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura ed i flussi di materiale contenenti

    cancerogeni o mutageni devono essere convogliati in sistemi di abbattimento e comunque in modo tale da

    non costituire un rischio per la salute.

    Il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi e riferire le misure

    adottate per ridurre al minimo le conseguenze (piano di emergenza).

    3.6 Operazioni lavorative particolari (art. 241, D.Lgs. n. 81/2008)  

    Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, deve delimitare le aree in cui i

    lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed apporre adeguata

    segnaletica di avvertimento e di sicurezza.

    La delimitazione può essere effettuata con transenne o altri sistemi di circoscrizione dell'area, oppure

    identificando con strisce di colore appropriato il pavimento del perimetro dell'area interessata.

    Nei punti di accesso o comunque nel perimetro dell'area interessata, devono essere collocati cartelli di

    sicurezza riportanti avvertenze e pittogrammi relativi al divieto di fumare, al divi eto di accesso alle persone

    non autorizzate, al pericolo connesso alla presenza di materiale tossico.

    La presenza dei lavoratori in queste aree deve essere ridotta al minimo, compatibilmente con la necessità

    delle lavorazioni.

    3.7 Sorveglianza sanitaria (artt. 242,243,244 e 245 D.Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 155/2007)

    ( Il datore di lavoro deve istituire un registro nel quale sono riportati gli elenchi aggiornati dei dipendenti

    esposti; per ciascun lavoratore dovrà essere compilata una cartella personale conte nente le indicazioni sui

    precedenti sanitari e professionali, i risultati delle indagini effettuate, l'indicazione di eventuali

    manifestazioni morbose. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono

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    conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il medico competente è

    responsabile della tenuta della documentazione e del registro e deve notificare all 'autorità sanitaria tutti i

    casi che risultino essere stati determinati da esposizione occupazionale.

    Il registro può essere consultato dal responsabile del servizio prevenzione e protezione e dal

    rappresentante per la sicurezza.

    Gli ulteriori obblighi del datore di lavoro in ordine alla tenuta del registro e delle cartelle sanitarie, che

    devono essere custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati

    personali, sono riportati nella tabella seguente.

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    Schema 4 Obblighi del datore di lavoro in ordine al registro e alle cartelle sanitarie

     Azione Destinatario Quando

    Consegna di copia del registro ISPESL e organo di vigilanza

    competente per territorio

    All'istituzione, ogni 3 anni (variazioni

    intervenute) e su richiesta

    Consegna di copia del registro Istituto Superiore di Sanità A richiesta

    Consegna delle cartelle sanitarie e di

    rischio unitamente ad annotazioni

    individuali

    ISPESL Alla cessazione del rapporto di lavoro

    Consegna del registro ISPESL Alla cessazione di attività dell 'azienda

    Consegna di copia della cartella

    sanitaria e di rischio e delleannotazioni individuali

    Lavoratore interessato Alla cessazione del rapporto di lavoro

    Consegna di copia del registro Organo di vigilanza competente per

    territorio

    Alla cessazione di attività dell 'azienda

    Consegna delle cartelle sanitarie e di

    rischio e delle annotazioni individuali

    ISPESL Alla cessazione di attività dell 'azienda

    Richiesta di copia delle annotazioni

    individuali contenute nel registro e di

    copia della cartella sanitaria e di

    rischio (se non posseduta

    dall’interessato)  

    ISPESL In caso di assunzione di lavoratori che

    hanno in precedenza esercitato

    attività con esposizione al medesimo

    agente

    Consegna delle annotazioni individuali

    contenute nel registro e nella cartella

    sanitaria e di rischio (tramite il medico

    competente)

    Lavoratori interessati A richiesta

    Consegna dei dati collettivi anonimi

    contenuti nel registro

    RLS e Responsabile SPP Riunione periodica e su richiesta

    Conservazione delle cartelle sanitarie

    e di rischio e delle annotazioni

    individuali

    --- Fino alla risoluzione del rapporto di

    lavoro e da ISPESL per almeno 40 anni

    dalla fine dell’esposizione  

    Chi accerta un caso di neoplasia causata da esposizione lavorativa, dovrà comunicarlo all'ISPESL cui

    vengono affidati particolari compiti di monitoraggio dei tumori, in quanto ai sensi dell’articolo 244, D.Lgs. n.

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    81/2008 l’ISPESL stesso deve realizzare, nei l imiti delle ordinarie risorse di bi lancio, sistemi di monitoraggio

    dei rischi cancerogeni di origine professionale, utilizzando i flussi informativi provenienti da medici e

    strutture sanitarie, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio

    regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'a mbito delle

    rispettive attività istituzionali INPS, dall’ISTAT, dall’ INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende

    disponibile al Ministero della sanità ed alle Regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

    Il medico competente ha l'obbligo di denunciare all’Ispettorato del lavoro competente per territorio le

    affezioni (D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., allegtao 4) determinate da agenti cancerogeni e mutageni, nonché di

    inviare referto alla autorità giudiziaria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL, entro 5 giorni

    dalla comunicazione ricevuta dal lavoratore, i casi di malattie causate da ammine aromatiche.

    4. Questioni interpretative

    L'introduzione del valore limite per gli agenti cancerogeni apre un fronte di discussione importante.

    E' stato subito consolidato il concetto che la valutazione del rischio, prevista oggi dall' articolo 236, D.Lgs. n.

    81/2008, connessa a qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni

    nell'ambiente di lavoro, va intesa, come meglio specificato nel testo degli articoli e come esplicitato dalla

    circolare del Ministero del lavoro 7 agosto 1995, n. 102, nel senso di valutazione diretta dell'esposizione,

    cioè determinazione quantitativa analitica della concentrazione nell'arco del turno lavorativo della sostanza

    cancerogena o mutagena presente in prossimità delle vie aeree degli operatori e/o della esposizione

    realizzatasi per via cutanea.

    Nella interpretazione igienistica più corretta e corrente, tale accertamento dovrebbe servire a confermarel'assenza dell'esposizione a cancerogeni (o mutageni), intendendo per assenza un risultato inferiore al

    limite analitico della metodica utilizzata per la misurazione della concentrazione o, se noto e disponibile, un

    valore dello stesso ordine di grandezza dal valore di fondo ambientale o un valore inferiore allo standard di

    qualità, se stabilito, per l'agente cancerogeno. Questo per dimostrare l'efficacia delle misure adottate, quali

    in primis la sostituzione dell'agente cancerogeno utilizzato o prodotto con altro non cancerogeno o che lo

    contiene in tracce minime.

    Ovviamente, se non è possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, si deve provvedere affinché

    l'utili zzazione dell'agente stesso avvenga in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile. In

    tal caso la sola causa possibi le di esposizione dei lavoratori è costituita dalla fuoriuscita accidentale o dalleoperazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria che comportino la temporanea sospensione delle

    segregazioni del circuito.

    Per sistema chiuso si intende una lavorazione che si svolga interamente in apparecchiature (reattori,

    serbatoi, tubazioni, ecc.) atte ad impedire, nelle normali condizioni di servizio e stato d'uso, qualsiasi

    diffusione all 'esterno di un agente a rischio.

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    Se il sistema chiuso non è tecnicamente possibile, si deve provvedere alla riduzione dell'esposizione al più

    basso livello ottenibile, adottando una tecnologia collaudata che consenta di eliminare/minimizzare il

    rilascio dell'agente nell'ambiente di lavoro. In questo caso, così come nel caso delle esposizioni non

    prevedibili suddette, il confronto dei risultati ottenuti con un valore limite di esposizione può fornire un

    elemento ulteriore di stima del rischio di esposizione, ma appare evidente che l'esposizione, se non

    rispondente ai requisiti analitici prima menzionati, rappresenta un rischio non accettabile, in

    considerazione della protezione solo statistica offerta dai valori limite stessi. Nel le aree e lavorazioni in cui

    questo può accadere vanno utilizzati i DPI specifici per abbattere ulteriormente l'esposizione.

    A tale proposito occorre ricordare che non c'è un accordo fra i ricercatori sulla esistenza di una dose so glia

    per gli agenti cancerogeni ed ancor più sulla possibil ità della sua univoca determinazione; di conseguenza,

    per molti non è ammissibile stabilire un valore limite di esposizione, cioè definire un livello di rischio

    "accettabile", in quanto la patologia eventualmente insorta, pur se improbabile, è sempre della stessa

    gravità, non dipendente dall'intensità e durata dell'esposizione.

    5. Sanzioni

    E' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 l'inosservanza da parte

    del datore di lavoro e del dirigente delle seguenti norme del D.Lgs. n. 81/2008): art. 235 (sostituzione e

    riduzione), art. 237 (misure tecniche, organizzative, procedurali), art. 238, c. 1 (misure tecniche), art. 240,

    cc. 1 e 2 (misure in caso di esposizione non prevedibile), art. 241 (operazioni lavorative particolari), art. 242,

    cc. 1, 2 e 5 (sorveglianza sanitaria e provvedimenti conseguenti).

    Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00 o con l'arresto fino a

    sei mesi per la violazione agli art. 239, cc. 1 e 4 (informazione dei lavoratori e sua tempistica), art. 240, c. 3

    (comunicazione all'organo di vigilanza di esposizioni non prevedibili ).

    Infine, gli stessi incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la

    violazione dell'articolo 243, commi 3, 4, 5, 6 (gestione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie ).

    I preposti sono puniti - nel l'ambito del le proprie responsabilità - con l'ammenda da € 438,40 a € 1.753,60 o

    con l'arresto sino a due mesi per la violazione agli artt. 235 (sostituzione e riduzione), 236, c. 3 (valutazione

    del rischio), art. 242, cc. 1 e 2 (sorveglianza sanitaria e provvedimenti conseguenti).

    Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro per la violazione dell'art. 239,commi 1, 2 e 4 (informazione dei lavoratori e sua tempistica).

    Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro

    per la violazione dell'art. 242, comma 4 (mancata informazione del datore di lavoro dei risultati della

    sorveglianza sanitaria); l'inosservanza dell'art. 243, comma 2, (istituzione e aggiornamento della cartella

    sanitaria e di rischio), è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 219,20 a € 876,80.

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    Infine, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2 (assunzione di cibi o bevande, fumare,

    usare pipette a bocca o applicare cosmetici in zone di lavoro protette), è punito con la sanzione

    amministrativa pecuniaria da 109,60 a 493,20 euro.

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    Appendice

    Fonti normative

    - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo unico delle disposizioni per

    l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) e successive modifiche ed integrazioni

     Art. 139 (Obbligo di denuncia malattie professionali)

     Allegato 4 (Nuova tabella delle malattie professionali dell'industria)

    - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative

    alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) come modificato dal D.Lgs. 28

    luglio 2004, n. 260 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,

    concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi)

    - DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008  (Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai

    sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni)

    - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in

    materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come aggiornato e modificato da D.Lgs.

    3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in

    materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

    Titolo IX Capo II (Protezione da agenti cancerogeni mutageni);

     Allegato IV Parte 2 (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi);

     Allegato XLI (Sostanze pericolose - metodiche standardizzate di misurazione degli agenti)

     Allegato XLII (Elenco di sostanze, preparati e processi);

     Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale);

    Titolo III Capo II (Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale);

     Allegato VIII (Dispositivi di Protezione Individuale)

    Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro)

    - DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n. 145  (Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la

    direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

    amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per

    adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e

    la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche)

    - DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 2009  (Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è

    obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del

    Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)

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    Approfondimento  

    Sostanze cancerogene - classificazioni

    Schema 5 Classificazione delle sostanze cancerogene

    N. Indice N. Cas Nome  Classif.

    Cat.  FR

    611-058-00-7 108225-03-2 (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-

    naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diile)bis[(amino-1-

    meti letil)ammonio] formiato

    1B; H350

    613-182-00-7 406-220-7 1-(1-naftilmetil)chinolinio cloruro 2; H351

    602-025-00-8 75-35-4 1,1-dicloroetilene; vinilidene cloruro 2; H351

    602-042-00-0 -- 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani esclusi quelli

    es pressamente indicati

    2; H351

    611-099-00-0 118658-99-4 (metilenbis(4m1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)

    propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-

    5,3-diile)))-1,1'-dipiridinio di cloruro diidrocloruro

    1B; H350

    610-005-00-5 100-00-5 1-cloro-4-nitrobenzene 2; H351

    613-168-00-0 88-12-0 1-vinil-2-pirrolidone 2; H351

    602-021-00-6 96-12-8 1,2-dibromo-3-cloropropano 1B; H350

    602-010-00-6 106-93-4 1,2-dibromoetano 1B; H350

    602-012-00-7 107-06-2 1,2-dicl oroetano; etilene dicloruro 1B; H350

    007-013-00-0 540-73-8 1,2-dimetilidrazina 1B; H350

    603-102-00-9 106-88-7 1,2-epossibutano 2; H351

    603-066-00-4 106-87-6 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano 2; H351

    602-062-00-X 96-18-4 1,2,3-tricloropropano 1B; H350

    601-013-00-X 106-99-0 1,3-butadiene 1A; H350

    602-064-00-0 96-23-1 1,3-dicloro-2-propanolo 1B; H350

    016-032-00-3 1120-71-4 1,3-propansultone 1B; H350

    602-073-00-X 764-41-0 1,4-diclorobut-2-ene 1B; H350

    603-024-00-5 123-91-1 1,4-Diossano 2; H351

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    604-005-00-4 123-31-9 1,4-Idrossibenzene; idrochinone 2; H351

    611-032-00-5 2475-45-8 1,4,5,8-Tetraaminoantrachinone; C.I. Disperse Blue 1 1B; H350

    612-089-00-9 2243-62-1 1,5-naftilenediamina 2; H351

    602-092-00-3 138526-69-9 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene 2; H351

    603-026-00-6 106-89-8 1-cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina 1B; H350

    603-166-00-8 51594-55-9 R-1-cloro-2,3-epossipropano 1B; H350

    612-083-00-6 70-25-7 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina 1B; H350

    613-174-00-3 112281-77-3 (+) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazolo-1-

    il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere

    2; H351

    609-056-00-6 69094-18-4 2,2-dibromo-2-nitroetanolo 2; H351

    603-060-00-1 1464-53-5 2,2'-biossirano 1B; H350

    612-090-00-4 1116-54-7 2,2'-(nitrosoimino)bisetanolo 1B; H350

    612-079-00-4 -- 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina sali; 4,4'-

    meti lenbis (2-cloroanilina) sali

    1B; H350

    612-078-00-9 101-14-4 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'- metilenbis

    (2-cloroanilina)

    1B; H350

    602-088-00-1 96-13-9 2,3-dibromopropan-1-olo 1B; H350

    603-143-00-2 57044-25-4 R-2,3-epossi-1-propanolo 1B; H350

    603-063-00-8 556-52-5 2,3-epossipropan-1-olo; glycidolo 1B; H350

    609-050-00-3 602-01-7 2,3-dinitrotoluene 1B; H350

    602-076-00-6 2431-50-7 2,3,4-Triclorobut-1-ene 2; H351

    612-200-0-0 615-05-4 [1] 2,4-diaminoanisolo 4-metossi-m-fenilendiamina [1] 1B; H350

    39156-41-7 [2] 2,4-dia minoanisolo solfato [2]

    609-007-00-9 121-14-2 [1] 2,4-din itrotoluene [1] 1B; H350

    25321-14-6 [2] di nitrotoluene [2]; d initrotoluene, tecnico

    612-197-00-6 137-17-7 [1] 2,4,5-trimetilanilina [1] 1B; H350

    21436-97-5 [2] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

    604-018-00-5 88-06-2 2,4,6-triclorofenolo 2; H351

    609-055-00-0 619-15-8 2,5-dinitrotoluene 1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    33/300

     

    In collaborazione con

    32

    609-049-00-8 606-20-2 2,6-dinitrotoluene 1B; H350

    612-161-00-X 87-62-7 2,6-xil idina; 2,6-dimetilanilina 2; H351

    616-014-00-0 96-29-7 2-buta none ossimo; etil metil ketossimo; etil metil

    chetone ossimo

    2; H351

    605-010-00-4 98-01-1 2-furaldeide; furfurale 2; H351

    613-033-00-6 75-55-8 2-metilaziridina; propilenimina 1B; H350

    612-035-00-4 90-04-0 2-metossi-anilina; o-anisidina, 1B; H350

    612-022-00-3 91-59-8 2-naftilamina 1A; H350

    612-071-00-0 553-00-4

    612-52-2

    2-na ftilamina sali 1A; H350

    609-047-00-7 91-23-6 2-nitroanisolo 1B; H350

    609-038-00-8 581-89-5 2-nitronaftalene 1B; H350

    609-002-00-1 79-46-9 2-nitropropano 1B; H350

    609-065-00-5 88-72-2 2-nitrotoluene 1B; H350

    611-027-00-8 573-58-0 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-

    aminonaftalen-1-solfonato) di d isodio; C.I. D irect

    Red 28

    1B; H350

    611-026-00-2 2602-46-2 3,3’-[[1,1’-bifenil]-4,4’-diilbis(azo)]bis[5- a mino-4-

    idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I.

    Direct Blue 6

    1B; H350

    612-068-00-4 91-94-1 3,3'-diclorobenzidina 1B; H350

    612-069-00-X -- 3,3'-diclorobenzidina sali 1B; H350

    612-081-00-5 612-82-8

    64969-36-4

    74753-18-7

    3,3'-dimetilbenzidina sali; o -tolidina s ali 1B; H350

    612-037-00-5 -- 3,3'-dimetossibenzidina sali; o -dianisidina sali 1B; H350

    612-036-00-X 119-90-4 3,3'-dimetossibenzidina; o-dianisidina 1B; H350

    609-051-00-9 610-39-9 3,4-dinitrotoluene 1B; H350

    609-052-00-4 618-85-9 3,5-dinitrotoluene 1B; H350

    606-012-00-8 78-59-1 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone; isoforone 2; H351

    602-029-00-X 107-05-1 3-cloroprene; allile cloruro 2; H351

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    34/300

     

    In collaborazione con

    33

    606-031-00-1 57-57-8 3-propa nolide; 1,3-propiolattone 1B; H350

    603-121-00-2 114565-66-1 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)-1,8-diidrossi-5-

    nitroantrachinone

    2; H351

    612-041-00-7 119-93-7 4,4'-bi - -toluidina; 3,3'-dimetilbenzidina 1B; H350

    606-073-00-0 90-94-8 4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone; chetone di

    Michler

    1B; H350

    612-199-00-7 101-80-4 4,4'-ossidianilina e s uoi sali 1B; H350

    612-198-0-1 139-65-1 4,4'-tiod ianilina e suoi sali 1B; H350

    615-006-00-4 91-08-7 [1] di isocianato di 2-metil-m-fenilene[1]; toluene-2,4-

    diisocianato

    2; H351

    584-84-9 [2] di isocianato di 4-metil-m-fenilene[2]; toluene-2,6-

    diisocianato

    26471-62-5 [3] di isocianato di m-tolilidene[3]; toluene diisocianato

    611-031-00-X 569-61-9 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5 dienilidene metilen)

    di anilina, cloridrato; C.I. Basic Red 9

    toluene-2,4-

    diisocianato 

    612-096-00-7 492-80-8 4,4'-ca rbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]; auramina 2; H351

    612-051-00-1 101-77-9 4,4'-diaminodifenilmetano; 4,4'-metilendianilina 1B; H350

    612-141-00-0 19900-65-3 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) 2; H351

    612-085-00-7 838-88-0 4,4'-metilendi- -toluidina 1B; H350

    611-025-00-7 1937-37-7 4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1’-

    bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5- idrossinaftalen-2,7-

    di solfonato di d isodio; C.I. Direct Black 38

    1B; H350

    612-072-00-6 92-67-1 4-ami nobifenile; bifenil-4-ilamina 1A; H350

    612-073-00-1 - 4-ami nobifenile sali 1A; H350

    604-028-00-X 399-95-1 4-ammino-3-fluorofenolo 1B; H350

    611-008-00-4 60-09-3 4-amminoazobenzene 1B; H350

    612-196-00-0 95-69-2 [1] 4-cloro- -toluidina [1] 1B; H350

    3165-93-3 [2] 4-clo ro- -toluidina idrocloruro [2]

    612-137-00-9 106-47-8 4-cloroanilina 1B; H350

    612-099-00-3 95-80-7 4-metil-m-fenilendiamina 1B; H350

    609-039-00-3 92-93-3 4-nitrobifenile 1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    35/300

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    36/300

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    37/300

     

    In collaborazione con

    36

    601-034-00-4 205-99-2 Benzo[b]fluorantene; benzo[e]acefenantrilene 1B; H350

    601-049-00-6 192-97-2 Benzo[e]pirene 1B; H350

    601-035-00-X 205-82-3 Benzo[j]fluorantene 1B; H350

    601-036-00-5 207-08-9 Benzo[k]fluorantene 1B; H350

    004-001-00-7 7440-41-7 Berillio 1B; H350

    004-002-00-2 -- composti del berillio, ad e ccezione di quelli

    diversamente specificati e degli alluminosilicati di

    berillio

    1B; H350

    004-003-00-8 1304-56-9 beri llio ossido 1B; H350

    612-142-00-6 90-41-5 Bifenil-2-ilamina 2; H351

    607-699-00-7 82657-04-3 Bifenthrin (ISO); (2-metilbifenil-3-ile)metil rel -(1R,

    3R)-3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-ile]-

    2,2-dimetilciclopropancarbossilato

    2; H351

    007-022-00-X -- Bi s(3-carbossi-4-idrossibenzensulfonato) di idrazina 1B; H350

    603-029-00-2 111-44-4 bi s(2-cloroetil) etere 2; H351

    035-003-00-6 7758-01-2 Broma to di potassio; potassio bromato 1B; H350

    602-055-00-1 74-96-4 Bromoe tano; bromuro di etile; etilebromuro 2; H351

    602-024-00-2 593-60-2 Bromoetilene 1B; H350

    601-004-01-8 106-97-8 [1]

    75-28-5 [2]

    Buta no [1] e isobutano [2] (contenente ≥ 0.1%

    buta diene (203-450-8))

    1A; H350

    603-039-00-7 2426-08-6 Buti l glicidil etere 2; H351

    048-002-00-0 7440-43-9 Cadmi o (non piroforico) 1B; H350

    048-011-00-X 7440-43-9 Cadmi o (piroforico) 1B; H350

    048-004-00-1 542-83-6 Cadmi o cianuro 2; H351

    048-008-00-3 10108-64-2 Cadmio cloruro 1B; H350

    048-005-00-7 17010-21-8 Cadmi o esafluorisilicato 2; H351

    048-003-00-6 4464-23-7 Cadmi o formiato 2; H351

    048-007-00-8 7790-80-9 cadmio ioduro 2; H351

    048-002-00-0 1306-19-0 Cadmi o ossido 1B; H350

    613-046-00-7 2425-06-1 Captafol; N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ciclo-es-4-

    ene-1,2-dicarbossimide

    1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    38/300

     

    In collaborazione con

    37

    613-044-00-6 133-06-2 Captan 2; H351

    613-050-00-9 6804-07-5 Carba dox (DCI); 1,4-diossido di 3- (chinossalin-2-

    i lmetilen)carbazato di metilo; 1,4-diossido di 2-

    (metossicarbonilidrazonometil)chinossalina

    1B; H350

    006-011-00-7 63-25-2 Carba ryl ; 1-naftil metilcarbammato 2; H351

    028-010-00-0 3333-67-3 Carbon ato di nichel 2; H351

    612-205-00-8 548-62-9 C.I. Bas ic Violet 3 con ≥ 0,1% di chetone di Michler 1B; H350

    608-014-00-4 1897-45-6 Chlorothalonil; tetracloroisoftalonitrile 2; H351

    607-306-00-9 84332-86-5 Chlozolinate; etil (RS)-3-(3,5-dilcorofenil)-5-metil-

    2,4-diosso-ossazolidin-5-carbossilato

    2; H351

    602-047-00-8 57-74-9 Clordano; 1,2,4,5,6,7,8,8-ottacloro- 3a,4,7,7a-

    tetraidro-4,7-metanoindano

    2; H351

    606-019-00-6 143-50-0 Clorde cone; decacloropentaciclo

    (5,2,1,02.6 ,03.9 ,05.8) decan-4-one

    2; H351

    650-009-00-4 19750-95-9 Clordi meform, cl oridrato; N2-(4-cloro-o- tolil)-

    N1,N1-dimetilformamidina, cloridrato

    2; H351

    650-007-00-3 6164-98-3 Clordi meforme; N2-(4-cloro-o-tolil)- N1,N1-

    dimetilformammidina

    2; H351

    605-025-00-6 107-20-0 Cloroacetaldeide 2; H351

    602-009-00-0 75-00-3 Cloroetano 2; H351

    602-006-00-4 67-66-3 Clorofo rmio; tri clorometano 2; H351

    602-001-00-7 74-87-3 Clorometano; metile cloruro 2; H351

    603-075-00-3 107-30-2 Clorometil (metil) etere; cloro dimetil etere 1A; H350

    602-036-00-8 126-99-8 Cloroprene 1B; H350

    608-014-00-4 1897-45-6 Clorotalonil; tetracloroisoftalonitrile 2; H351

    616-105-00-5 15545-48-9 Clorotoluron; 3-(3-cloro- p-tolil)-1,1-dimetilurea  2; H351

    602-037-00-3 100-44-7 α-clo rotoluene; cloruro d i benzile 1B; H350

    607-229-00-0 88-10-8 Cloruro di d ietilcarbamoile 2; H351

    613-041-00-X 15159-40-7 Cloruro di morfolin-4-carbonile 2; H351

    004-002-00-2 -- Compos ti del berillio esclusi silicati doppi di

    a llu minio e berillio

    1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    39/300

     

    In collaborazione con

    38

    024-017-00-8 -- Compos ti del cromo (VI ), esclusi bario cromato e

    que lli espressamente indicati

    1B; H350

    601-048-00-0 218-01-9 Crisene 1B; H350

    024-008-00-9 13765-19-0 Croma to di calcio 1B; H350

    082-004-00-2 7758-97-6 Croma to di piombo 2; H351

    024-006-00-8 7789-00-6 Croma to di potassio 1B; H350

    024-018-00-3 7775-11-3 Croma to di s odio 1B; H350

    024-009-00-4 7789-06-2 Croma to di s tronzio 1B; H350

    024-007-00-3 -- Croma ti d i zinco, compreso il cromato di zinco e

    potassio

    1A; H350

    024-001-00-0 1333-82-0 Cromo VI , trio ssido 1A; H350

    602-045-00-7 50-29-3 DDT; clofenotano; dicofano 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-

    clorofenil)-etano; diclorodifeniltricloroetano

    2; H351

    006-019-00-0 2303-16-4 Di allato; diisopropiltiocarbammato di S-2,3-

    dicloroallile

    2; H351

    612-151-00-5 25376-45-8 [1] Di aminotoluene, prodotto tecnico - miscela di

    rea zione di [2] and [3]; me til-fenilendiammina [1]

    1B; H350

    95-80-7 [2] 4-metil-m-fenilendiammina [2]

    823-40-5 [3] 2-metil-m-fenilendiammina [3]

    033-003-00-0 1327-53-3 Di arsenico triossido; arsenico triossido 1A; H350

    006-068-00-8 334-88-3 Diazometano 1B; H350

    601-041-00-2 53-70-3 Dibenzo[a,h]antracene 1B; H350

    602-069-00-8 7572-29-4 Dicloroacetilene 2; H351

    602-035-00-2 106-46-7  p-Diclorobenzene; 1,4-diclorobenzene 2; H351

    602-004-00-3 75-09-2 Di clorometano; cl oruro di metilene 2; H351

    602-058-00-8 98-87-3 α ,α-di clorotoluene; cloruro di benzilidene; cl oruro

    di be nzale

    2; H351

    027-004-00-5 7646-79-9 Di cloruro di cobalto 1B; H350

    024-005-00-2 14977-61-8 Di cloruro di cromile 1B; H350

    024-003-00-1 7789-09-5 Di cromato di ammonio 1B; H350

    024-002-00-6 7778-50-9 Di cromato di potassio 1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    40/300

     

    In collaborazione con

    39

    024-004-00-7 10588-01-9 Di cromato di s odio 1B; H350

    024-004-01-4 7789-12-0 Di cromato di s odio, diidrato 1B; H350

    602-049-00-9 60-57-1 Dieldrin 2; H351

    016-027-00-6 64-67-5 Dietilsolfato 1B; H350

    603-065-00-9 101-90-6 Di glicidil resorcinol etere 2; H351

    028-008-00-X 12054-48-7 Di idrossido di nichel 2; H351

    006-041-00-0 79-44-7 Di metilcarbamoile cloruro 1B; H350

    612-077-00-3 62-75-9 Dimetilnitrosoamina; N-nitrosodimetilamina 1B; H350

    016-023-00-4 77-78-1 Dimetilsolfato 1B; H350

    016-033-00-9 13360-57-1 Di metilsulfamoil cloruro 1B; H350

    028-004-00-8 12035-36-8 Di ossido di nichel 1A; H350

    611-005-00-8 16071-86-6 disodio {5-[(4'-((2,6-idrossi-3-((2-idrossi-5-

    sulfoneil)azo)fenil)azo) (1,1'-bifenil)-4-

    il)azo]salicilato(4-)} cuprato(2-); C.I. Direct Brown

    95

    1B; H350

    028-007-00-4 12035-72-2 Di solfuro di trinichel 1A; H350

    611-055-00-0 2832-40-8 Di sperse Yellow 3; N-[4-(2-idrossi-5-

    metilfenyl)azo]fenil]acetamide

    2; H351

    006-015-00-9 330-54-1 Diuron; 3-(3,4diclorofenil)-1,1-dimetilurea 2; H351

    602-077-00-1 2385-85-5 Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0 2.6.03.9.05.8]

    decano; mirex

    2; H351

    603-026-00-6 000106-89-8 Epicloridrina 2; R 45

    613-175-00-9 133855-98-8 Epossiconazolo; (2RS, 3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-

    fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano

    2; H351

    602-063-00-5 1024-57-3 Epossido di eptacloro; 2,3-epossi-1,4,5,6,7,8,8-

    eptacloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindano

    2; H351

    602-046-00-2 76-44-8 Eptacloro; 1,4,5,6,7,8,8-eptacloro- 3a,4,7,7a-

    tetraidro-4,7-metanoindene

    2; H351

    650-012-00-0 12510-42-8 Erionite 1A; H350

    602-065-00-6 118-74-1 Esaclorobenzene 1B; H350

    015-106-00-2 680-31-9 Esa metilfosforo triamide 1B; H350

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    41/300

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    42/300

     

    In collaborazione con

    41

    015-200-00-3 22398-80-7 Ind io fosfuro 1B; H350

    616-054-00-9 36734-19-7 Iprodione; 3-(3,5-diclorofenil)-2,4-diosso-N-

    isoproprilimidazolidin-1-carbossamide

    2; H351

    007-017-00-2 542-56-3 Is obutil nitrito 1B; H350

    601-014-00-5 78-79-5 Isoprene 1B; H350

    006-044-00-7 34123-59-6 Isoproturon; 3-(4-isopropilfenil)-1,1- dimetilurea 2; H351

    607-310-00-0 143390-89-0 Kresoxim-methyl; metil (e)-2-metossiimino-[2-(o-

    tol i lossimetil) fenil]acetato

    2; H351

    650-016-00-2 -- Lane minerali (ossidi alcalini > 18%) 2; H351

    612-281-00-2 129-73-7 Leucomalachite green; N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-

    benzilidenedianilina

    2; H351

    006-021-00-1 330-55-2 Linuron; 3-(3,4-diclorofenil)-1-metil- 1-metossiurea 2; H351

    616-205-00-9 67129-08-2 Metazachlor (ISO); 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)- N-

    (1H-pirazol-1- ylmetil)acetamide

    2; H351

    602-014-00-8 79-00-5 Meticlocloroformio; 1,1,2-tricloroetano 2; H351

    602-005-00-9 74-88-4 Meti l ioduro; iodometano 2; H351

    611-004-00-2 592-62-1 Metil-ONN-azossimetile acetato; metilazossimetile

    acetato

    1B; H350

    613-051-00-4 2212-67-1 Molinate; S-etil 1-peridroazepinecarbotioate 2; H351

    028-003-00-2 1313-99-1 Monos sido di nichel 1A; H350

    006-042-00-6 150-68-5 Monuron ; 3-(4-clorofenil)-1,1- dimetilurea 2; H351

    609-068-00-1 81-15-2 Muschio xilene; 5-tert -butil-2,4,6-trinitro-m-xylene 2; H351

    612-135-00-8 135-88-6 N-2-naftilanilina 2; H351

    612-016-00-0 121-69-7 N,N-dimetilanilina 2; H351

    005-010-00-9 118612-00-3 N,N-dimetilanilina tetrakis(pentafluorofenil)borato 2; H351

    007-012-00-5 57-14-7 N,N-dimetilidrazina 1B; H350

    612-201-00-6 101-61-1 N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilina 1B; H350

    601-052-00-2 91-20-3 Naftalene 2; H351

    028-002-00-7 7440-02-0 Nichel 2; H351

    028-001-00-1 13463-39-3 Nichel tetracarbonile 2; H351

  • 8/20/2019 Sostanze Cancerogene e Mutagene

    43/300

     

    In collaborazione con

    42

    609-003-00-7 98-95-3 Nitrobenzene 2; H351

    609-040-00-9 1836-75-5 Nitrofe n; ossido di 2,4-diclorofenile e 4-n itrofenile 1B; H350

    612-098-00-8 621-64-7 Nitrosodipropilamina 1B; H350

    603-046-00-5 542-88-1 Oss ido di bis (clorometile); bis (clorometil) etere 1A; H350

    603-023-00-X 75-21-8 Oss ido di etilene; ossirano 1B; H350

    607-411-00-X 70987-78-9 Ossiranometanolo, 4-metilbenzene-sulfonato, (S)- 1B; H350

    602-017-00-4 76-01-7 Pentacloroetano 2; H351

    604-002-00-8 87-86-5 Pentaclorofenolo 2; H351

    033-004-00-6 1303-28-2 Penta ossido di d iarsenico 1A; H350

    082-010-00-5 12656-85-8 Piombo cromato molibdato solfato rosso; Pigment

    Red 104 (C.I. 77605)

    2; H351

    613-202-00-4 123312-89-0 Pimetrozine; (E)-4,5-diidro-6-metil-4-(3-

    pridilmetileneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one

    2; H351

    616-207-00-X 27083-27-8;

    32289-58-0

    Poli esametilene biguanide idrocloruro 2; H351

    015-179-00-0 166242-53-1 Prodotto d i condensazione UVCB di: tetradi

    idrossimetilfosfonio cloruro, urea e alchilammine

    C16-18 d istillate idrogenate

    2; H351

    613-199-00-X -- Prodotto d i reazione di: 1,3,5-tri s(3-

    aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazina-2,4,6-

    trione; oligomeri del 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-

    poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6