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X SOS VACANZE Ê Ritardi nei voli e bagagli smarriti: come chiedere i rimborsi. Ê Risarcimenti per i disservizi dei tour operator. X INCIDENTI ALL’ESTERO Vi tamponano l’auto oltrefrontiera? C’è una strada per velocizzare le procedure assicurative. X PROBLEMI AL TELEFONO Bollette gonfiate, linea a singhiozzo, ostacoli per il cambio dell’operatore... Come protestare. X RC CAPOFAMIGLIA Tutelarsi contro i piccoli e grandi incidenti della vita quotidiana. Le migliori polizze per sentirsi protetti. Numero 125 | Luglio 2012 Supplemento di Altroconsumo n.261 www.altroconsumo.it Anno XX - Altroconsumo via Valassina 22, 20159 Milano Poste Italiane s.p.a.- Spedizione in a.p.- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - MI In caso di mancato recapito, restituire al Cmp di Milano Roserio per la restituzione al Mittente previo pagamento resi Credito addio Mutui irraggiungibili

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XX SOS VACANZEXÊ Ritardi nei voli e

bagagli smarriti: come chiedere i rimborsi. XÊ Risarcimenti

per i disservizi dei tour operator.

XX INCIDENTI ALL’ESTEROVi tamponano l’auto oltrefrontiera? C’è una strada per velocizzare le procedure assicurative.

XX PROBLEMI AL TELEFONOBollette gonfiate, linea a singhiozzo, ostacoli per il cambio dell’operatore...Come protestare.

XX RC CAPOFAMIGLIA

Tutelarsi contro i piccoli e grandi incidenti della vita quotidiana.Le migliori polizze per sentirsi protetti.

Numero 125 | Luglio 2012

Supplemento di Altroconsumo n.261 www.altroconsumo.it

Anno XX - Altroconsumo via Valassina 22, 20159 MilanoPoste Italiane s.p.a.- Spedizione in a.p.- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - MIIn caso di mancato recapito, restituire al Cmp di Milano Roserio per la restituzione al Mittente previo pagamento resi

Credito addioMutui irraggiungibili

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2 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

www.altroconsumo.it

DOSSIERUn miraggio chiamato mutuo Credito con il contagocce e solo supergarantito: le banche tengono alti i tassi e fanno la cresta sulle polizze. Per i chi è precario l’impresa è quasi impossibile.

10 12 12Il mutuo per precari

Polizze scorrette

La voce dell’Isvap

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Rubriche04 Primo PianoNotizie, analisi e commenti dal mondo economico e finanziario

40 Parla con noi Lettere ed email per comunicarci dubbi, segnalazioni e denunce

42 SentenzeLa voce della legge attraverso le interpretazioni dei tribunali

44 EconomixIl calendario fiscale e le nostre dritte

47 Scelte sicure - Indice

34Vado dall’Arbitro Per risolvere le liti con la banca senza andare in tribunale.

37Auto e disabilità Agevolazioni per i portatori di handicap che comprano o modificano l’automobile.

Articoli

14Vacanze rovinate? Problemi con le compagnie aeree e i tour operator: come farsi risarcire.

18Incidenti oltrefrontiera Procedura semplificata se vi scontrate con un auto straniera.

20Famiglia sotto copertura Polizze rc capofamiglia per tutelarsi dai guai.

24Il prezzo è giusto Le regole per la corretta esposizione dei cartellini.

26Piange il telefono Contestare disservizi e bollette sbagliate.

30Risparmio estivo Consigli sugli investimenti per partire tranquilli per le vacanze.

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Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012 3

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Imu, intollerabile confusione

I tempi sono grami e non discutiamo sulla necessità di tassare un bene come la casa, come si fa più o meno in tutt o il mondo, che ha portato all’introduzione

dell’Imu. Semmai dovrebbe rifl ett ere chi, irresponsabilmente, ha eliminato la vecchia Ici, rendendo il “nuovo” tributo più pesante sia dal punto di vista psicologico sia da quello economico. Certo è però che i tentennamenti sul chi, come e quanto deve pagare l’Imu e le complicazioni che ne sono derivate sono davvero inaccett abili. Abbiamo già pagato la prima rata, e ancora non sappiamo cosa ci aspett a per il futuro. Le indicazioni operative per il pagamento della scadenza di giugno sono arrivate molto in ritardo, complicando non poco la vita di tutt i noi, considerato anche che abbiamo

dovuto cimentarci con regole complesse, rivalutazioni catastali, compilazioni, modalità, tempi di pagamento, codici - con il famigerato modello F24 - e calcolo delle rate (2 o 3?) non proprio alla portata di tutt i. E ancora dobbiamo prepararci a rifare conti, ricalcolare percentuali e a tener d’occhio le novità, perché le regole potranno cambiare ancora, prima del saldo fi nale del 17 dicembre. Infatt i i Comuni hanno la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota e le condizioni fi ssate a livello nazionale. E hanno tempo per decidere e deliberare fi no al 30 sett embre. Ma intanto anche coloro che non avrebbero dovuto versare l’Imu al proprio Comune, perché avrà deciso in modo a loro più favorevole, devono comunque versare la prima rata con le regole stabilite

dallo Stato e poi chiedere il rimborso di eventuali eccedenze. Una situazione assurda. Come è assurdo e poco equo che la casa di proprietà di persone anziane e disabili che sono ricoverate per sempre in strutt ure sanitarie sia considerata seconda casa, come una villa al mare. Per ora è così, poi i Comuni potranno decidere se assimilarla all’abitazione principale e, se avverrà, anche in questo caso occorrerà chiedere di recuperare quanto versato in più allo Stato. Ma per sapere davvero a quanto ammonta il tributo sulla propria casa, bisogna aspett are il 10 dicembre (7 giorni prima della scadenza dell’ultima rata!), data entro la quale lo Stato può cambiare le regole, cioè decidere se e come modifi care l’aliquota di base. Tutt o dipenderà da quanto avrà incassato nel fratt empo, e dati i tempi, temiamo che non sia mai abbastanza. Tutt e queste complicazioni sono non solo un segno di scarso rispett o per i diritt i dei citt adini, ma violano il principio della certezza del diritt o fi scale, nonché quanto stabilito dello Statuto del contribuente, che da anni promett e la semplifi cazione. Invece, ora più che mai (anche i tanti chiarimenti per la complilazione del 730 a ridosso della scadenza, il 4 giugno, ne sono una riprova) molti, per fare il proprio dovere ed essere sicuri di non sbagliare, saranno costrett i a spendere altri soldi per farsi assistere da un professionista. Per dare un aiuto concreto (a costo zero) a tutt i voi soci, abbiamo messo a disposizione sul nostro sito, altroconsumo.it, un dossier con le istruzioni e gli aggiornamenti in tempo reale anche per le prossime scadenze e un programma che vi aiuterà nei calcoli e personalizzerà il modello F24 con l’importo dovuto.

editoriale

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PRIMOPIANO4 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

Conti in rosso Diritto d’autore

Interessi illeciti: chiedi il rimborso

Una recente sentenza del-la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma

del decreto Milleproroghe che ac-corciava i tempi per chiedere alle banche il rimborso degli “interes-si sugli interessi”, che fino al 2000, il correntista era costretto a pagare

quando andava in rosso sul conto corrente (quello che tecnicame-nete viene chiamato anatocismo). Una pratica scorretta che è stata vietata nel 2000. In concreto, cosa succedeva? Gli interessi sulle giacenze del conto venivano applicati solo

annualmente, mentre quelli sugli scoperti di conto venivano calcola-ti ogni tre mesi. Costringendo così i correntisti che andavano in rosso a pagare interessi sugli interessi. In-somma, uno dei tanti trucchi “tec-nici” usati dagli istituti di credito per aumentare la redditività dei

Privacy in salvoIl Parlamento europeo ha respinto l’approva-zione del trattato Acta, il controverso accordo internazionale che mira a combattere la contraf-fazione e le violazioni del copyright in internet. Una buona notizia, perché questo trattato avrebbe introdotto in Europa norme repressive della privacy dei cittadi-ni per tutelare il diritto d’autore. Infatti, l’Acta chiedeva agli internet provider (le aziende che forniscono il servizio internet) di controllare i comportamenti online degli utenti e di rivelare i loro dati personali al di fuori di un procedimento giudiziario e sulla base di una semplice accusa di violazione, senza prove consistenti. Se approvato avrebbe aperto la strada a possibili abusi da parte dei titolari dei diritti. Chi li detiene avrebbe avuto la facoltà di chiedere la rimozione immediata di contenuti online, senza dover fornire una prova concreta dell’avvenuta violazione del copyright. Il rischio era di limitare l’accesso dei consuma-tori all’informazione e alla conoscenza, senza portare alcun beneficio ad artisti e creatori di opere protette.

“Oggi è un bel giorno per gli euro-pei che usano le carte di credito”, è il commento di Joaquin Almunia vicepresidente della Commissione europea all’indomani della sen-tenza del Tribunale dell’Unione europea che vieta le commissioni interbancarie multilaterali (Cmi) applicate da MasterCard, il colosso

del denaro di plastica che con Visa la fa da padrone con oltre 31 milioni di negozi convenzionati nel mon-do. La sentenza del maggio scorso ha confermato quanto già stabilito nel 2007 dalla Commissione euro-pea, che aveva dichiarato le Cmi contrarie alla concorrenza. Queste commissioni vanno a incidere sul

prezzo della transazione che viene pagata dai negozianti, che vedono lievitare i loro costi e ridursi il gua-dagno quando accettano il paga-mento con carta di credito, senza vantaggi per il cliente finale. Di fatto, quindi, queste commissioni disincetivano ad accettare i paga-menti con carta di credito, creando

Commissioni bocciate: limitano la concorrenza

Mastercard condannata dal Tribunale Ue

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FOCUSSoldi&Diritti 125 Luglio 2012 5

Interessi illeciti: chiedi il rimborso

l’Iva; ne sono alcuni esempi Bari, Trieste, Milano, Torino, Napoli e Nuoro. Altri Comuni hanno so-speso la fatturazione con Iva del servizio di smal-timento e raccolta dei rifiuti, senza procedere però al rimborso del pregresso, ad esempio Roma non applica più l’Iva dal 2010. Nel marzo scorso, la Cassazione ha ribadito quanto già stabilito dal-la Corte costituzionale. Molti Comuni hanno continuato a ignorare la sentenza della Cassazione e continuano ad ap-plicare l’Iva al 10% rifiutando qualsiasi richiesta di chiarimento. Ci sono stati diversi ricorsi in giu-dizio da parte dei cittadini, ma con esiti contrad-ditori: in molti casi hanno vinto i contribuenti, ma in altrettanti il giudice ha negato il rimborso.

Dal 2013 Tia spazzata viaLa manovra del governo Monti di dicembre ha mandato in pensione Tarsu e Tia. Dal 2013 ci sarà un unico tributo comunale su rifiuti e servizi, che sostituisce le vecchie tariffe. Si tratta di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a Iva. Come abbiamo visto, meglio non dare nulla per sconta-to. Quindi vigileremo per evitare che si ripetano gli stessi errori.

conti correnti. Alla fine del 2010, con il Milleproroghe, il Governo ha dato una grossa mano alle ban-che, accorciando il tempo utile per chiedere al giudice la restituzione di quanto ingiustamente pagato dai correntisti quando andavano in rosso. Ha stabilito che i termi-ni di prescrizione non decorrono dalla chiusura del conto, ma da quando la banca ha addebitato al correntista la capitalizzazione degli interessi. Se pensiamo che si tratta di pratiche che si sono verificate prima del 2000 e che ci sono 10 anni di tempo per chiedere il rimborso, questa norma signifi-cava mandare in prescrizione il diritto al rimborso di moltissimi correntisti. Grazie alla Consulta che l’ha bocciata, oggi per un con-to corrente interessato dall’ana-tocismo chiuso nel 2005 il diritto al rimborso si prescriverà solo nel 2015. Meglio non perdere tempo: puoi usare il modello di lettera sul nostro sito (www.altroconsumo.it/conti-correnti).

un circolo vizioso in cui trionfa ancora il contante. La Commis-sione aveva ingiunto a Mastercard di porre fine all’infrazione entro sei mesi, pena un’ammenda pari al 3,5% del fatturato. Mastercard si è rivolta al Tribunale europeo chiedendo l’annullamento del-la decisione della Commissione

sostenendo che le Cmi sarebbero necessarie al funzionamento del sistema di pagamento. Il Tribuna-le ha respinto il ricorso e ha anche verificato come Mastercard e gli istituti finanziari fossero complici nel fissare commissioni elevate. Mastercard non si arrende e ha annunciato che andrà in appello.

Tassa rifiuti

Sono passati tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che l’Iva sulla Tia (Tariffa di igiene ambientale,

cioè la tassa sui rifiuti) non è dovuta, ma lo Stato non ci ha ancora restituito quanto ha indebita-mente incassato per anni.

Firma la nostra petizioneAltroconsumo ti invita a firmare la petizione per sottoporre al governo un emendamento al decre-to fiscale che definisca una volta per tutte la na-tura della tariffa sui rifiuti, preveda l’immediata sospensione dell’applicazione dell’Iva da parte di quei Comuni che continuano a riscuoterla e sta-bilisca come rimborsare ai contribuenti quanto illecitamente incassato in questi anni dallo Stato. A quest’ultimo scopo proponiamo di inserire nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) una casella dove indicare l’ammontare dell’Iva pagata sulla tariffa rifiuti (documentata con le ricevute) e ottenere così il rimborso, nei tempi e nei modi già previsti per i crediti Irpef. Puoi aderire alla petizione sul nostro sito, all’in-dirizzo www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse.

Adesso siamo in balia dei ComuniIn questi tre anni i Comuni hanno proseguito in ordine sparso, interpretando liberamente la sen-tenza della Consulta. Diversi Comuni non sono mai passati alla Tia, continuando ad applicare la tariffa precedente, la Tarsu, che non prevede

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PRIMO PIANO6 Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012

ISTAT: SALARI FERMI DA 20 ANNINel nostro Paese i salari reali sono rimasti al palo negli ultimi 20 anni. Lo dice l’Istat nel suo rapporto annuale. In pratica, dal 1993 al 2011, la spesa per consumi delle famiglie è cresciuta a ritmi più sostenuti del loro reddito disponibile, provocando una progressiva riduzione della capacità di risparmio.

POLIZZA AXA: TEMPI CORRETTISullo scorso numero di SD, nell’articolo “Invecchiare protetti” abbiamo scritto erroneamente che la polizza LTC di Axa (Monte dei Paschi di Siena) aveva tempi di erogazione massimi della rendita, dopo l’accertamento del venir meno dell’autosuffi cienza, di 270 giorni. In realtà sono inferiori: 180 giorni. Non cambia comunque la classifi ca dove Axa resta fanalino di coda.

GENIALLOYD: NUOVI SCONTI PER I SOCIFino al 31 ottobre Genialloyd riserva ai nostri soci un bonus aggiuntivo di 20 euro se sottoscrivono una nuova polizza Rc auto, con il blocco del premio per i 12 mesi successivi. Per i soci già clienti della compagnia sconta del 7% la copertura auto rischi diversi. Guarda su www.altroconsumo.it/ vantaggi.

Poca trasparenza sulle rate

Con le nostre inchieste nei negozi abbiamo denunciato a più riprese quanto sia dif-

fi cile per chi compra a rate capire quanto gli costerà il fi nanziamento e quali sono i suoi diritt i. Abbiamo mandato i risultati delle nostre inchieste anche a Bankitalia che, nel maggio scorso, ha richia-mato banche e finanziarie a una maggiore trasparenza delle off erte di fi nanziamento nei negozi (an-che quelli online). È evidente che Via Naziona-le ha raccolto anche le nostre segnalazioni.

Commessi impreparatiPurtroppo, come puoi vedere an-che nella nostra videoinchiesta pubblicata sul sito, gli addett i alla vendita ti rifi lano per lo più volan-tini, depliant pubblicitari o fogliet-ti scritti a mano, alla faccia della trasparenza prevista dalla legge.Infatti, abbiamo trovato poche tracce dell’informativa precontrat-tuale che dovrebbero consegnare per legge, dove viene indicato il Taeg (il vero costo del prestito comprensivo delle spese). Non ci sorprende, visto che i commessi interpellati nei quasi 200 negozi

dell’inchiesta spesso non sapeva-no nemmeno spiegarci la diff eren-za tra Taeg e Tan, che è il tasso di interesse tout court.

SanzioniSono le finanziarie responsabili della formazione degli addetti alla vendita: evidentemente non investono abbastanza o non lo fanno nel modo giusto. Bankitalia ricorda agli operatori che ricade su di loro l’obbligo di assicurare che le norme siano rispett ate da chi off re il prestito in negozio, addett i alla vendita compresi. Per ora Via Nazionale si è limitata a un semplice richiamo agli ope-ratori. Certo è un primo passo: ma se la musica non cambia, forse si dovrebbe passare alle sanzioni per chi continua a ignorare la legge.

Chiedi il modulo europeo Se vuoi comprare a rate non ti fi -dare del Taeg che ti comunicano a voce, ma chiedi il modulo europeo previsto dalla legge, dove trovi tut-ti i dati per capire quanto ti costa il fi nanziamento e quali sono i tuoi diritt i. Verifi ca il Taeg con il servi-zio su www.altroconsumo.it/soldi.

PILLOLE

La Banca d’Italia ha aperto un’inda-gine sui tempi di chiusura dei conti correnti, dopo la nostra segnalazio-ne del febbraio scorso in cui abbia-mo denunciato che un correntista che vuole lasciare la propria banca ci mette in media 35 giorni, con punte di 110 (SD 123, marzo 2012). Non solo. In diverse banche non si

riesce nemmeno a capire in quanto tempo si può andare via. Questo è quanto emerso dall’analisi dei fogliett i informativi di 23 banche, dove sono indicati i tempi massimi di chiusura del conto. I tempi biblici previsti costringo-no il cliente a tenere aperti due conti, con duplicazione dei costi

di gestione e dell’imposta di bollo. Che non ci siano ostacoli reali ad accelerare i tempi lo dimostrano i 10 giorni dichiarati da alcune ban-che. Solamente con tempi brevi (l’optimum sarebbe sette giorni) si può favorire il gioco della con-correnza e quindi la possibilità di risparmiare cambiando banca.

Chiudere il conto corrente

Bankitalia apre un’indagine sui tempi

Bankitalia bacchetta banche e fi nanziarie

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PRIMO PIANOSoldi&Diritt i 125 Luglio 2012 7

Al volante mett i insieme sicurez-za e risparmio. Rispetta le regole e usa il buon senso per evitare gli incidenti e cerca sul mercato l’of-ferta più conveniente per ridurre il premio rc auto. Questi i consigli di “guidoSicuro”, progett o realizza-to da Altroconsumo insieme con Acu, Codici, La Casa del consuma-tore e Confconsumatori, con il pa-trocinio e il contributo fi nanziario del ministero dello Sviluppo eco-nomico e del Consiglio nazionale consumatori e utenti. Quali comportamenti bisogna tenere per ridurre il rischio di

Con il decreto Salva Italia, il go-verno ha cambiato la tassazione di conti correnti e prodott i fi nanziari a svantaggio dei piccoli risparmia-tori, che vedono venire meno la convenienza dei conti di deposi-to, dove mett ono al riparo la loro liquidità e ottengono anche una minima remunerazione. Condivi-diamo il monito dell’Antitrust, che ha sott olineato come la nuova tas-sazione renda meno convenienti i conti deposito (prima, di fatto, esenti) costringendo i risparmia-tori a scegliere prodott i meno red-ditizi. L’Authority ha invitato le

incidenti? Cosa fare in caso di in-cidente per farsi risarcire in tempi brevi? Cosa copre la polizza rc auto? In che modo incide la clas-se di merito sul premio? Trovi le risposte a questi e altri dubbi nella miniguida tascabile che puoi scari-care dall’indirizzo www.altrocon-sumo.it/guidosicuro. Se vuoi sapere quanto puoi rispar-miare sull’rc auto cambiando com-pagnia, chiama il numero verde 800.600. 233 (att ivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure col-legati sempre all’indirizzo www.altroconsumo.it/ guidosicuro.

istituzioni a eliminare le diff erenze di prelievo fi scale tra conti correnti e conti deposito. Al momento, per i conti correnti l’imposta annua è pari a 34,20 euro, che non si paga per giacenze annue medie pari o inferiori a 5mila euro oppure se il conto è in rosso. Sui conti deposi-to, invece, l’imposta è pari, per il 2012, allo 0,1% (con imposta mas-sima di 1.200 euro) e dal 2013 arri-va allo 0,15% del valore depositato al 31 dicembre di ciascun anno (15 euro all’anno per un conto di 10mi-la euro). L’ importo minimo annuo è comunque di 34,20 euro.

Il nuovo bollo non piace all’Antitrust

Conti deposito più cari

Sicurezza e risparmio al volante

Un progetto che ti “guida”Con tre sentenze, il Tar ha defi nitivamen-

te respinto i ricorsi di Apple, accogliendo in pieno le richieste di Altroconsumo e

dell’Antitrust. È stata, quindi, confermata la sanzione complessiva al colosso della Mela di 900.000 euro per pratiche commerciali scorret-te legata alla garanzia.Una vittoria importante per la nostra attività come associazione di consumatori e per l’Autho-rity della concorrenza, che avrà ripercussioni positive per tutt i i consumatori anche fuori dai nostri confi ni nazionali. Il Tar ha ribadito che anche per i prodott i Apple la garanzia deve du-rare due anni, come stabilisce la legge. Finora, infatt i, non è stato così. In pratica, nel negozi Ap-ple (così come sul sito Apple) ti riconoscono solo la garanzia di un anno, e se vuoi estenderla per i successivi 12 mesi ti propongono di acquistare Apple Care, una garanzia della casa, che costa 69 euro. È capitato anche a noi in alcuni sopral-luoghi fatt i a febbraio negli Apple store, come evidenziato nella videoinchiesta con telecamera nascosta che trovi sul sito. Anche più di recente abbiamo fatt o qualche visita, constatando che l’informazione sulla garanzia è ancora sfuggen-te. Quindi, non ci fermiamo qui. Se Apple non si adeguerà subito alla decisione dell’Antitrust, come confermata ora dalle sentenze del Tar, ci rivolgeremo di nuovo al tribunale. Anche per questo continuate a raccontarci la vostra espe-rienza con la garanzia Apple attraverso l’ap-posito modulo, che trovate all’indirizzo www.altroconsumo.it/hi-tech.

Apple perde ancora al Tar

Pratica scorretta sulla garanzia

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8 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DOSSIER CREDITO Le banche boicottano il Fondo di garanzia per i mutui ai giovani precari. L'inchiesta.10

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 9

Mutui precariCredito con il contagocce e solo supergarantito: le banche tengono alti i tassi non riducendo il loro guadagno e fanno la cresta sulle polizze.

Di credito se ne fa poco e quello che c’è si paga caro, perché le banche non ri-nunciano ai loro consistenti guadagni: infatti, al tasso di mercato di per sé interes-sante (Bce all’1%, Euribor

a un mese 0,39% e Irs a 20 anni al 2,12%), applicano uno spread altissimo: siamo in media sul 4,25%, fino anche al 6%. Il tasso finale che ricade sulle spalle di chi chiede un finanziamento per comprare casa è dav-vero elevato: il fisso in media 5,32%, con un massimo del 7,39% (mutuo a 20 anni), per il variabile si arriva in media a 3,57%, con un massimo del 5,64%.

Oltre a un costo del denaro proibitivo, c’è una stretta anche sull’importo finanziato, così come sulle condizioni per ottenerlo. Infatti, oggi le banche non si spingono oltre il 50% del valore di perizia della casa (prima si arrivava senza problemi all’80% ) e il tasso fisso, che dà un po’ più di certezze visti i mal di pancia dei mercati, non è disponibile per durate superiori ai 20 anni. Questo fa sì che le singole rate diventino insostenibili per chi prima superava senza problemi le istruttorie e che in molti rinuncino all’acquisto della ca-sa perché non hanno la liquidità sufficiente. Lo dimostra il crollo del mercato dei mutui: nel quarto trimestre del 2011 sono diminuti del 31,3% rispetto allo stesso periodo del 2010 e, se si considera tutto il 2011, si registra una diminuzione del 14,3% (dati Istat). I più caparbi tentano la strada del mutuo a tasso variabile, oggi molto più conveniente del fisso, ma correndo il rischio di avere una rata difficile da sostenere quando i tassi di mercato cresceranno proprio a causa degli spread elevati delle banche, che resteranno invariati.

Divieto di accesso ai giovani precariCosa si può fare per arginare questa situazio-ne che blocca lo sviluppo del Paese e lascia i giovani in un perenne limbo, impedendogli di costruirsi un futuro? Entro settembre sa-rà attivato presso il ministero dell’Economia un osservatorio che analizzerà l’erogazione del credito e le condizioni che le banche applicano alla clientela. All’Osservatorio parteciperanno, oltre a Banca d’Italia, il di-castero dell’Economia, l’Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni delle

imprese, con anche un rappresentante del Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti). È previsto che il cliente che non riesce a ottenere il credito senza avere una motivazione valida, possa rivolgersi al Pre-fetto, che chiederà spiegazioni alla banca e in caso di risposta non soddisfacente potrà fare una segnalazione all’Arbitro bancario finanziario, chiamato a dire la sua entro 30 giorni. Insomma, un tentativo di arginare lo strapotere delle banche che, almeno, saran-no chiamate a giustificare le loro decisioni. Vedremo se questo strumento riuscirà a smuovere qualcosa. Certo è che non si può contare solo sulla “moral suasion”, ricordando agli istituti di credito che non può esserci solo la logica del profitto, ma che la banca deve anche contri-buire allo sviluppo economico e civile del territorio in cui opera. Questo significa che ne deve tenere conto nella concessione dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie.Qualche passo più concreto è stato fatto dal governo sia nella direzione di ridurre lo spread, facendo cadere la motivazione della mancanza di garanzie sulla solvibilità dei giovani precari, sia per dare una stretta re-ale alle pratiche scorrette delle banche, che di fatto costringono coloro che chie-dono un mutuo a sobbarcarsi anche

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Pratiche scorrette agli sportelli bancari per la vendita di polizze abbinate ai mutui.12 "Partono le ispezioni", la voce

del vicedirettore dell'Isvap. 16

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10 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DOSSIER

OFFERTE BANCHE CON FONDO

TEA, 28 ANNI E MAURO, 30 ANNI

OFFERTE BANCHE SENZA FONDO

BANCHE CHE NON FANNO OFFERTE

■■ Le offerte migliori che tengono conto del Fondo di garanzia, durata 30 anni, sono: - Banca Sella di Taranto (via Solito 32) per il tasso fisso con TAN al 4,05% (rata mensile: 960 euro); - Ubi Banca di Roma (largo Trionfale 11): per il tasso variabile con TAN all' 1,99% (rata: 738 euro).

■■ A Milano: Banca di Piacenza, via Doria 32; Monte dei Paschi di Siena, via Col di Lana 2; a Bologna: Ubi Banca, viale Ercolani 4/E; a Bergamo: Intesa Sanpaolo, piazza Matteotti 29; a Taranto: Banca Sella ,via Solito 32; a Roma: UBI Banca, largo Trionfale 11 Roma.

■■ Le offerte di mutuo che hanno ignorato il Fondo di garanzia assicurano un buon profitto alla banca a spese di Tea e Mauro, che vedono lievitare il tasso di diversi punti percentuali, rendendo insostenibile la rata.

■■ Le offerte raccolte (durata 30 anni): - Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Taranto (via Di Palma 46/50) per il tasso fisso con TAN al 6,55%. Una rata insostenibile da 1.270 euro (più del 33% del reddito); - Ubi Banca di Bari (via Calefati 100) per il tasso variabile con TAN al 3,98% (rata da 952 euro).

■■ Molte banche che hanno aderito al Fondo non hanno concesso il mutuo, perché hanno preso in considerazione solo il reddito del lavoro a tempo indeterminato di Tea e la rata sarebbe stata insostenibile. Per concederlo chiedono un garante. A Milano, Bpm di via Amedeo d'Aosta 11; a Bologna, Unicredit di via della Barca 3, Intesa Sanpaolo di via dei Mille 4, Bpm di via Amendola 12; a Bergamo, Carige di via d’Alzano 6; a Taranto, Ubi Banca c.so Umberto I 71, Monte dei Paschi di Siena di v.le Magna Grecia e di via d’Aquino 62; a Roma, Banca Sella di via dei Gracchi.

Tea e Mauro sono andati in 120 agenzie bancarie di Milano, Roma, Bologna, Torino, Bergamo, Prato, Napoli e Taranto a chiedere un mutuo di 200 mila euro per compra-re una casa da 300 mila euro. Reddito mensile complessivo: 3 mila euro. Tea ha un contratto a tempo indeterminato, Mauro a tempo determinato. L’87% delle agenzie non ha proposto il mutuo coperto dal Fondo istituito nel 2011 per i precari under 35.

COPPIA DI PRECARI A CACCIA DEL MUTUO

Grazie al Fondo il tasso si dimezzai costi di una polizza assicurativa e di un conto corrente “sponsorizzati”

dall'istituto di credito stesso.

Nessun credito al FondoPer far aprire le casseforti delle banche an-che ai giovani che hanno redditi precari e nessun santo in paradiso che possa fare da fideiussore per un mutuo impegnandosi a coprirlo in caso di insolvenza, dal settem-bre scorso è sceso in campo il governo con un Fondo di garanzia da 50 milioni di euro (www.diamoglifuturo.it/fondo-casa), desti-nato a coppie sposate under 35 e a single o coppie conviventi purché con figli minori. Le caratteristiche per goderne i benefici sono: reddito Isee di massimo 35.000 euro, casa non di lusso (max 90 metri quadra-ti) e almeno uno dei membri della coppia deve avere un contratto di lavoro a tempo determinato. Questi soldi sono stati stanziati come garan-zia per i mutui erogati da banche che hanno stipulato apposite convenzioni in cui si im-pegnano a offrire il finanziamento con uno spread massimo dell’1,20% fino a 20 anni di durata, dell’1,50% oltre i 20 anni alle giova-ni coppie alle prese con contratti di lavoro a termine. Insomma, gli istituti di credito che aderiscono devono limitare almeno alla metà gli spread solitamente applicati, ridu-cendo il loro guadagno a favore di tassi più accessibili. Una politica che dovrebbero ap-plicare sempre se ci fosse il giusto equilibrio tra la logica del profitto e quella del ruolo sociale che svolgono.

Diamogli futuro, davveroPeccato che i possibili benefici di questo Fondo siano rimasti finora sulla carta. Basti pensare che su 71 offerte di mutuo raccolte nelle banche che hanno aderito al Fondo do-ve ci siamo presentati nei panni di una coppia "semiprecaria" (lei con il posto fisso, lui no) quasi 9 su 10 hanno ignorato il Fondo dicendo di non conoscerlo. Solo nove sparute agenzie su 71 ci hanno fatto l’offerta di mutuo appli-cando lo spread previsto dal Fondo (vedi il resoconto dell'inchiesta qui a lato). Mettendo a confronto queste offerte ci si rende conto che, grazie alle regole del Fondo, i giovani potrebbero ottenere un tasso più sostenibile: Banca Sella di Taranto, che aderisce al Fon-do, ha proposto un mutuo con un tasso fisso del 4,05%, tre punti percentuali in meno di quello offerto dalle banche che, pur essendo convenzionate, ignorano il Fondo, arrivano

CREDITO Il posto fisso: primo requisito per comprare casa

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 11

L’87% DEGLI SPORTELLI BANCARI VISITATI IGNORA IL FONDO PER I GIOVANI PRECARI

Niente più polizze in bancaQuesto è uno dei depliant che ci hanno dato nel nostro giro per banche alla ricerca di un mutuo: propone una polizza abbinata al mutuo, che ha come beneficiaria la banca stessa. Con un conflitto di interessi evidente, che la legge ha eliminato vietando, dal 2 aprile scorso, questa pratica scorretta, che impedisce la concorrenza e quindi il risparmio. Una violazione che abbiamo segnalato all’Isvap.

al 6,55%. Stessa musica con il variabile. Que-sti numeri ci fanno capire perché le banche preferiscono “dimenticarsi” del Fondo. Non solo. Diverse banche non hanno preso in considerazione lo stipendio a tempo deter-minato della coppia che chiedeva il mutuo, ma solo quello a tempo indeterminato. Una discriminazione nella concessione del pre-stito, perché la valutazione di sostenibilità è fatta solo su metà del reddito e permette una rata di massimo 500 euro. Per questo ci hanno in molti casi chiesto un garante (ma non do-veva esserlo il Fondo? ) e ci hanno congedato negandoci il mutuo.

Stop al conflitto di interessiL’Isvap, l’istituto di vigilanza delle assicu-razioni, ha vietato alle banche di essere allo stesso tempo erogatrici dei mutui e benefi-ciarie delle polizze legate al mutuo stesso (scoppio e incendio e caso morte). Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 2 aprile scorso, dovrebbe mettere fine a una prati-ca scorretta di cui fa le spese il cliente che, per ottenere il mutuo, è di fatto costretto a sottoscrivere la polizza sponsorizzata dalla banca, sborsando fino all’80% in più rispet-to agli altri prodotti disponibili sul mercato. Per capire quali sono gli interessi in gioco, basti pensare che il valore del mercato delle coperture assicurative legate a mutui e fi-nanziamenti è pari a due miliardi e mezzo di

euro all'anno. E che di questi soldi più della metà finisce nelle casseforti delle banche come provvigione per l’intermediazione. Per esempio, a un cliente di 40 anni per una polizza caso morte a copertura di un mutuo ventennale di 200 mila euro viene chiesto un premio unico di 9.600 euro, di cui 5.000 euro a titolo di provvigione. Con questo

regolamento, finalmente sarà il cliente ad andare alla ricerca della polizza migliore, confrontando le offerte sul mercato. E que-sto non potrà che aumentare la concorrenza e migliorare le coperture riducendo i prezzi dei premi. Banche e finanziarie lo hanno osteggiato a lungo e, purtroppo, non siamo rimasti stupiti quando abbiamo verificato che nella maggior parte dei casi non viene applicato. Abbiamo visitato 185 agenzie bancarie di 12 città attraversando tutto lo Stivale (vedi a pag. 12) nei panni di un cliente di 40 anni che chiede un mutuo da 100 mila euro, durata 20 anni. Nel 68% delle agenzie ci hanno pro-posto una polizza scoppio incendio di cui la banca stessa era beneficiaria. In chiaro con-flitto di interessi e in barba alla legge. Stesso copione per le polizze caso morte: il 22% degli sportelli ha ignorato la legge. Questo significa un aumento enorme del premio: in media circa 6.800 euro, con punte di 21.600 euro. Di certo costi non giustificabili.

Banche alle stretteIl regolamento di aprile è solo il primo pila-stro della casa che sta costruendo lo Stato per mettere al riparo dalle speculazioni delle banche chi chiede un finanziamento. Se vi imbattete in banche che vi propongono po-lizze (di cui sono beneficiarie) legate al mutuo potete denunciare questa pratica scor-retta all’Antitrust (www.agcm.it). Ma

Il posto fisso: primo requisito per comprare casa

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12 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DOSSIER

ÊSiamo andati in 185 agenzie bancarie a chiedere un mutuo di 100mila euro, durata 20 anni, dopo l'entrata in vigore del Regolamento Isvap che vieta alle banche di vendere polizze danni o vita legate al mutuo di cui sono beneficiarie. Nel 68% dei casi ci hanno offerto una polizza incendio e scoppio e nel 22% una polizza vita di cui la banca è beneficiaria. Con premi esorbitanti: basta guardare qui sotto quelli (massimi) che ci hanno chiesto per la polizza vita. Si va dai 7.200 euro di Napoli ai 21.600 di Taranto.

POLIZZE ABBINATE AI MUTUI LO SPONSOR RESTA LA BANCA, CHE IGNORA LA LEGGE

IL 21% DELLE BANCHE È SCORRETTA: "COMPRA LA MIA POLIZZA SE VUOI OTTENERE IL MUTUO"

12.000

10.00011.000

9.503

7.919

9.919

8.846

7.200

7.920

7.920

12.000

21.600

MilanoBergamo

Brescia Verona

Bologna

Prato

Genova

Torino

Napoli

Roma

Bari

Taranto

■ CIFRE IN EURO

Agenzie visitate

Polizza incendio della banca

Polizza vita della banca

Niente mutuo senza polizza incendio

Niente mutuo senza polizza vita

41

125

185

39

21

INCHIESTA IN 12 CITTÀ ÊLungo lo Stivale continua la vendita a chi entra in banca

per chiedere un mutuo di una polizza di cui la banca è beneficiaria. Nonostante il divieto sancito dall'Isvap.

CREDITO Quanto si "premiano" le banche

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 13

Scopri la nuova guida dedicata ai mutui e ai finanziamenti.

La crisi finanziaria ha spinto banche e finanziarie a stringere i cordoni della borsa, quindi è più difficile ottenere un mutuo o un prestito. La nostra guida ti prende per mano e ti accompagna nell'intricato mondo dei finanziamenti aiutandoti a fare scelte ponderate e consapevoli.

Qual è il vero costo del prestito? Che differenza c'è tra Tan e Taeg? Come scegliere l'offerta più conveniente? Come rinegoziare o cambiare mutuo? Nella guida trovi le risposte e i modelli di lettera da usare in caso di problemi. Richiedila sul sito, per i soci è in regalo (contributo spese di 1,95 ₣).

Guida a mutui e finanziamenti

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"Pronti alle sanzioni, se accertiamo violazioni" - Flavia Mazzarella, Isvap

"Al via le ispezioni in banca"

La nostra inchiesta mostra che la vendita combinata di polizze e mutui in banca continua, nonostante il divieto di legge. Sono passati mesi dall’entrata in vigore del nostro regolamento e ci attendiamo che le banche e gli istituti finanziari si siano allineati alle nuove disposizioni. Per verificarlo intendiamo svolgere anche accertamenti ispettivi. I risultati della vostra inchiesta sono utili per indirizzare le verifiche laddove sono emerse irregolarità. Nei casi di violazione accertata, il Codice delle assicurazioni prevede l’applicazione da parte dell’Isvap di sanzioni pecuniarie.

Come difendersi? Denunciando le pratiche scorrette all'Isvap: il contact center che dà tutta l'assistenza necessaria è al numero 800.486661.

Come aiutare il cittadino a confrontare le offerte sul mercato? L’Isvap ha previsto l’obbligo per le compagnie di fornire sui loro siti un servizio online gratuito di rilascio del preventivo. Per incentivare la concorrenza e facilitare il confronto, abbiamo anche predisposto un modello di preventivo standard che tutte le compagnie sono obbligate a usare (con premio e copertura prevista dalla polizza). Non solo. Per facilitare la ricerca delle offerte e per sapere quali compagnie offrono polizze vita abbinate ai mutui, l’Isvap pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle imprese e dei loro prodotti, con un link ai loro siti per fare il preventivo.

Non sarebbe meglio un solo strumento di confronto? Dopo un periodo di osservazione dell'efficacia del sistema attuale dei preventivatori aziendali, ora siamo disponibili a realizzare un preventivatore pubblico unico, se fosse più utile per i consumatori.

Flavia Mazzarella, vicedirettore generale dell'Isvap, l'Istituto che vigila sulle assicurazioni.

l’opera per rendere più concorrenziale il mercato e portare a una riduzione dei

premi, è continuata con un nuovo regolamen-to Isvap, emanato nel maggio scorso, che è entrato in vigore il primo luglio: stabilisce che le banche che chiedono al cliente di sottoscri-vere una copertura legata a un mutuo devono sottoporgli due preventivi di due diversi grup-pi assicurativi con i quali non hanno rapporti societari né commerciali. Condizioni e costi della polizza devono essere riassunti in un documento di sintesi che la banca deve con-segnare al cliente e che gli permette di fare i confronti sul mercato. Se trova una polizza più conveniente entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei pre-ventivi, questa deve essere accettata dalla banca senza variazioni del mutuo. Da set-tembre, le compagnie dovranno fornire un servizio online di rilascio del preventivo.

Quanto si "premiano" le banche

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14 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

TURISMO Diritti del viaggiatore

Vacanza senza Cosa dovete fare e sapere per non farvi rovinare le ferie dai guai che possono capitare in viaggio.

Crisi, tasse in aumento, stipendi fermi e disoccupazione: l’estate 2012 non è partita sotto i migliori auspici e a risentirne sono anche e soprattutto le vacanze, tra le

prime voci di spesa ridotte, o eliminate del tutto, dalle famiglie. Italiane, ma non solo. In tutta Europa si fanno i conti con il por-tafoglio e, secondo un’indagine condotta dalla Ipsos su 3.500 residenti nell’Ue, il 42% degli intervistati non andrà in ferie. L’anno scorso era stato il 34%. In Italia rinuncerà a partire il 36%, il 15% in più di un anno fa. Ma anche i più fortunati, quelli che hanno in programma un periodo di riposo, cercheran-no di spendere meno e di ridurre i giorni di permanenza lontano da casa. E soprattutto di non incappare nei piccoli e grandi guai che a volte possono capitare in vacanza.

Mamma, ho perso l’aereo!Uno degli inconvenienti più comuni quan-do ci si mette in viaggio, che sia per piacere o per lavoro, è il ritardo degli aerei. Ritardi che a volte fanno saltare l’intero piano dei voli, quando sono previsti scali intermedi. Arrabbiarsi è un buon modo di sfogarsi, ma è importante conoscere a cosa si ha diritto.

> Quando il ritardo supera le 3 ore il rego-lamento europeo prevede un risarcimento di 250 euro per voli inferiori a 1.500 km, di

400 euro per voli in territorio Ue superiori a 1.500 km e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, di 600 euro per voli fuori dall’U-nione europea superiori a 3.500 km.

> A ciò va aggiunto un adeguato trattamento durante l’attesa, che potrebbe comprendere anche pasti e accoglienza in albergo.

> Se il ritardo è di almeno 5 ore, potete deci-dere di non effettuare più il volo e chiedere il rimborso per intero del biglietto aereo.

> Infine, se il ritardo prolungato fa sì che si

perda uno o più giorni della vacanza, avete diritto al risarcimento delle notti in hotel di cui non avete usufruito e del giorno di va-canza perso.

Una poltrona per duePeggio, forse, è quando arrivati in aeroporto, con valigia al seguito e pieni di entusiasmo, scoprite che sull’aereo non c’è più posto: è il cosiddetto overbooking, ovvero la pratica delle compagnie aerea di vendere più bigliet-ti rispetto alla capienza effettiva del velivolo.

> Se il vettore non trova “volontari” che ce-dano il loro posto (dietro congrua offerta) e rimanete a terra, avete diritto a scegliere tra il rimborso del biglietto (che deve arrivare entro 7 giorni) e un volo alternativo appena possibile o quando preferite.

QUESTA ESTATE IL 36% DEGLI ITALIANI RINUNCERÀ ALLE VACANZE

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 15

Diritti del viaggiatore

problemi

Questa la mia vicenda: dovevo partire con un volo Ryanair alle 9.55 da Ciampino per

Francoforte. Dopo diversi ritardi, scopro da altri passeggeri che il volo è cancellato e che saremmo partiti da Fiumicino, dove ci imbarcano alle 13. Una volta in aereo, però, prima del decollo passano circa tre ore, in parte trascorse sotto il sole, senza aria condizionata e senza acqua. Al mio reclamo scritto, Ryanair ha risposto che non avrebbe rimborsato nulla, tranne

Ryanair, un ritardo da incubol’eventuale pasto acquistato.Luigi Gentile Roma

Il comportamento di Ryanair è stato scorretto e il nostro socio ha diritto a un risarcimento: se il ritardo è di almeno 3 ore, il risarcimento è di 250 euro per voli inferiori a 1.500 km, come in questo caso. Inoltre, la compagnia aerea dovrebbe risarcire anche i disagi subiti dai passeggeri. Se Ryanair non rispetta quanto stabilito dal regolamento europeo non resta che rivolgersi al tribunale.

CONSIGLI

Prenotare online senza brutte sorprese■■ Prenotare via internet

offre vantaggi, legati soprattutto al risparmio di tempo e denaro, ma richiede anche qualche cautela. Per evitare sgradite sorprese basta seguire alcune indicazioni.

■■ Informatevi su modi e tempi di conferma della prenotazione e di consegna dei documenti di viaggio.

■■ Prestate attenzione alla sicurezza dei pagamenti e verificate che il sito che avete scelto utilizzi un sistema certificato (indicato con un lucchetto

in basso a destra sullo schermo) per i pagamenti.

■■ Conservare una stampa della pagina web in cui viene presentata e descritta l’offerta, per eventuali contestazioni successive.

■■ Controllate che il sito indichi di rispettare il codice della privacy e vi informi sull’uso dei vostri dati personali, impegnandosi a non trasmetterli a terzi senza il vostro consenso.

■■ All’acquisto di viaggi online non si applica la

disciplina del recesso prevista dal Codice del consumo sulle vendite a distanza: potete recedere solamente pagando le penalità previste dal contratto. Il recesso è previsto solo per i contratti di affitto stipulati online, entro 10 giorni, con raccomandata a.r.

■■ Consultate anche un’agenzia viaggi tradizionale: potreste trovare offerte più personalizzate, nonché condizioni contrattuali o economiche più vantaggiose, grazie al contatto diretto.

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16 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

TURISMO Diritti del viaggiatore

Avete poi diritto a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti e a 2 telefonate,

fax o email. > Inoltre è previsto un indennizzo, uguale a

quello per i ritardi: 250 euro per voli inferiori a 1.500 km, 400 euro per voli intra-Ue oltre i 1.500 km e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per voli extra-Ue supe-riori a 3.500 km.

> Se però scegliete un volo alternativo, il ri-sarcimento può essere ridotto della metà se i ritardi non superano le 2, 3 o 4 ore in base alla durata del viaggio. Non dovete pagare sovrapprezzo invece se, scegliendo un altro volo, è disponibile solo una classe superiore, mentre per la classe inferiore avete diritto a un rimborso (30% del costo del biglietto per

diritto all’indennizzo anche nel caso in cui vi offra una partenza in un orario non troppo lontano da quello originario.

Alla ricerca del bagaglio perduto L’aereo è partito, il volo è stato tranquillo, ma al ritiro bagagli l’amara sorpresa: la valigia è danneggiata o, peggio, non è arrivata.

> La prima cosa che dovete fare è presentare una denuncia nell’ufficio dedicato (chiama-to “Lost & found”, ovvero “Perso e trovato”), presente in tutti gli scali.

> Per fare la denuncia dovete presentare biglietto aereo, ricevuta del bagaglio che vi rilasciano al check-in e l’apposito modulo in cui indicherete le caratteristiche della borsa smarrita o rovinata.

> Per la perdita o il danneggiamento dovete poi presentare reclamo scritto alla com-pagnia aerea entro 7 giorni dal rientro; per il ritardo nella consegna ci sono invece 21 giorni di tempo.

> Il risarcimento, a carico del vettore, può arrivare a un massimo di 1.200 euro per cia-scun bagaglio, a seconda del danno subìto.

Manca qualcosa in valigiaC’è poi chi ha la sfortuna di imbattersi in un’altra spiacevole esperienza: quella del “topo di valigia”, cioè la sparizione dal baga-glio di alcuni vostri oggetti. In questo caso la prima cosa da fare è presentare un reclamo

Dopo aver prenotato un viaggio in India con il tour operator Viaggi

nel Mondo, vengo informato in aeroporto che le previste tappe di Bombdila e Tawang erano state escluse per la mancanza dei permessi a causa di uno sciopero e che venivano sostituite con un giorno in più al parco di Kaziranga e un giorno all’isola Magjuli. Durante il viaggio vengo

Tour cambiato, c’è il rimborso

a sapere che in realtà i permessi erano stati emessi, ma che non c’erano stati i tempi tecnici per la loro formalizzazione a causa del tardivo ricevimento delle copie di due passaporti e che Viaggi nel Mondo era stata informata della situazione.Vincenzo Schiavone Limbiate (MI)

Il Codice del consumo stabilisce che prima della partenza il tour operator, in caso di modifica di uno o più elementi del contratto, ne dia immediato avviso in forma scritta al cliente. Dopo la partenza, se una parte dei servizi previsti non può essere effettuata, l’agenzia deve predisporre adeguate soluzioni alternative che non comportino oneri a carico del cliente (o rimborsa la differenza con le prestazioni originariamente previste). Il nostro socio ha quindi diritto a un rimborso pari alla differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, oltre a un risarcimento del danno subito.

CLASS ACTION

Caro traghetti■■ Nel 2011 i prezzi dei traghetti per la

Sardegna sono aumentati in modo anomalo. Abbiamo registrato rincari tra il 90% e il 110%. Abbiamo quindi presentato una class action contro Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Forship (marchio “Sardinia Ferries”), nella quale chiediamo al giudice che venga accertata la violazione delle regole sulla concorrenza (in pratica, l’esistenza di un cartello tra le compagnie). L’obiettivo è ottenere il risarcimento del 50% di quanto pagato dai viaggiatori sulle tratte Genova-Porto Torres, Genova-Olbia, Livorno-Olbia oppure Golfo Aranci, Civitavecchia-Olbia-Golfo Aranci, Piombino-Olbia.

viaggi fino a 1.500 km, 50% per quelli fino a 3.500, 75% per quelli più lunghi).

E se il volo non c’è più? Capita anche che il volo possa essere can-cellato. I motivi possono essere diversi, ma voi avete comunque diritto al rimborso del biglietto (sempre entro 7 giorni) o a un volo alternativo. Pasti e albergo devono essere garantiti dalla compagnia aerea, così come gli indennizzi, gli stessi previsti per l’overbo-oking. La compagnia aerea può rifiutare di risarcirvi se dimostra che la responsabilità della cancellazione non è sua (ad esempio in caso di maltempo) o se vi informa alme-no due settimane prima della partenza che il volo non sarà più effettuato. Non avete

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 17

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Vueling multata dall’Antitrust■■ Commissioni per i

pagamenti tramite carta di credito, da aggiungere al costo del biglietto aereo: per questo motivo, ovvero pratiche commerciali scorrette, l’Antitrust, su nostra segnalazione, ha multato la compagnia aerea Vueling: 70 mila euro di sanzione.

■■ Per l’Antitrust sono ingiustificate le spese

per i pagamenti dei voli applicate sul sito della compagnia (vueling.com): fino a 12 euro con American Express e Diners, 9,50 euro per Visa e Mastercard, 5,50 euro per la carta di debito (Maestro).

■■ Per legge, se il cliente utilizza un determinato strumento di pagamento, il venditore può ridurre il prezzo di beni o servizi,

ma non applicare spese aggiuntive. Inoltre, il prezzo pubblicizzato deve essere comprensivo di tutte le voci.

■■ Le pratiche commerciali scorrette vanno segnalate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A, 00198 Roma, fax 06/858.212.56. Anche online su www.agcm.it.

”DICHIARATE” GLI OGGETTI DI VALORE IN VALIGIA PER AUMENTARE LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

scritto alla compagnia aerea, accompagnato dagli scontrini che comprovano gli acquisti effettuati. Certo è che non vi sarà facile di-mostrare che quegli oggetti fossero davvero nella valigia imbarcata nella stiva dell’aereo. Se avete acquistato oggetti di particolare valore, comunque, è possibile aumentare il livello del risarcimento con la cosiddetta “dichiarazione di valore”: una sorta di as-sicurazione che va fatta al check-in, prima dell’imbarco, dietro il pagamento di una tariffa aggiuntiva. In questo modo aumenta la responsabilità della compagnia aerea. Se riscontrate qualche problema con il vostro bagaglio, avete due anni dal momento della riconsegna per intraprendere un’azione le-gale contro la compagnia aerea.

Tour operator fantasmi Vacanze amare anche per coloro che, dopo aver prenotato una vacanza e aver pagato an-che un congruo anticipo, ricevono una email che comunica loro che il tour operator a cui si sono affidati è fallito.

> In casi simili, per tentare di riavere indie-tro i vostri soldi, potete presentare domanda al “Fondo nazionale di garanzia del consu-matore di pacchetto turistico”, come pre-visto dall’art.100 del Codice del consumo. Questo sulla carta, perché da qualche anno il Fondo in questione, di fatto, non sta più erogando denaro.

> In ogni caso, tentar non nuoce: per provare ad accedere ai fondi stanziati dovete manda-re una raccomandata a.r. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Uf-ficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi – Servizio IV Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza, via della Fer-ratella in Laterano 51, 00184 Roma.

> Alla domanda dovete allegare copia di un documento d’identità, contratto di viaggio, copia del versamento all’agenzia di viaggio, ogni altra documentazione utile (ad esem-pio, la email in cui si segnalava il fallimento della società). Il Fondo è alimentato annualmente con il 2% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria che i tour ope-rator devono stipulare per la responsabilità civile nei confronti del consumatore.

Se qualcosa va storto E se una volta partiti e arrivati nel tanto ago-gnato luogo di vacanza qualcosa non fosse come vi immaginavate? Se le aspettative dell’albergo, della casa, del tour fossero deluse?

> Se riscontrate disservizi o problemi rispet-to a quanto acquistato, dovete segnalarlo subito al personale della struttura o dell’a-genzia viaggi.

> Portate con voi ricevute di pagamento, email, conferma della prenotazione per po-ter far valere i vostri diritti.

> Se non fosse possibile risolvere la que-stione durante il soggiorno, entro 10 giorni dal rientro a casa, inviate una raccoman-data a.r. a chi vi ha venduto il pacchetto, indicando i disservizi subiti e la richiesta di risarcimento.

> Se ciò non porta ad alcun risultato, potete citare in giudizio la controparte davanti al giudice di pace (competente per le cause di valore non superiore ai 5 mila euro).

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18 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

RC AUTO Procedure di indennizzo

Incidente oltrefrontieraVi tamponano mentre siete in vacanza all’estero? Ecco come chiedere il rimborso dei danni.

S iete in vacanza sulla Costa Iberica: mentre cercate un parcheggio vici-no alla spiaggia, venite tamponati

dall’automobile di una famiglia di turisti tedeschi. Oppure: state percorrendo con il vostro camper la Valle della Loira e, a causa di un momento di distrazione da parte del guidatore di un’altra vettura, una macchina francese vi viene addosso, provocando qual-che danno al vostro camper. In questo articolo vi spieghiamo cosa dovete fare per essere indennizzati, quando sfor-tunatamente siete vittima di un incidente stradale all’estero.

La procedura europeaUna direttiva europea semplifica la vita ai cittadini comunitari che incappano in un incidentre stradale fuori dal confine del proprio Paese. La procedura si applica quando l’automobilista danneggiato risie-de in uno Stato del cosiddetto Spazio eco-nomico europeo (See), che oltre ai 27 Paesi

dell’Unione comprende anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La normativa prevede che tutte le compagnie di assicurazione rc auto che agiscono nello Spazio economico europeo debbano avere un referente (in gergo tecnico “mandatario”) in ognuno dei Paesi See. Questo permette di eliminare l’eventuale ostacolo linguistico: per esempio, anche se fate un incidente con un automobilista tedesco, per tutte le prati-che burocratiche avrete a che fare con un suo rappresentante che parla italiano.

Che cosa fareChe cosa bisogna fare, in concreto, per otte-nere l’indennizzo per il danno subìto?

> Per prima cosa, dopo l’incidente pren-dete i dati dell’auto che vi ha danneggiato: è indispensabile avere almeno il numero di targa. Meglio, comunque, compilare anche il Modulo blu (la cosiddetta constatazione amichevole, simile in tutti i Paesi europei), verificando la corrispondenza dei campi tra

il vostro modulo e quello dell’automobilista straniero. Se potete, scattate anche foto che possano testimoniare il danno subìto.

> Una volta tornati in Italia, scrivete all’I-svap, cioè l’istituto che vigila sull’attività assicurativa nel nostro Paese (vedi indirizzo nel riquadro in basso a pag. 19). Dovete in-viare un fax o una email, indicando tutti gli elementi rilevanti: data, luogo, estremi del veicolo responsabile del danno...

> In base alle informazioni che avete inviato (sostanzialmente tramite il numero di targa dell’auto che ha provocato l’incidente), il Centro di informazione dell’Isvap risale alla compagnia di assicurazione dell’automobili-sta straniero e al suo referente in Italia.

> A questo punto l’Isvap vi indicherà il re-ferente a cui rivolgervi per ottenere l’inden-nizzo dei danni causati dall’incidente.

> Quando riceve la vostra richiesta di risar-cimento, il referente avvia la procedura (rac-coglie i dati, avvia le perizie...) ed entro 3 mesi vi deve comunicare l’offerta di risarcimento

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 19

www.altroconsumo.it/vantaggi

Procedure di indennizzo

Incidente oltrefrontiera

In vacanza tranquilli? Ti diamo la possibilità di sottoscrivere, con uno sconto del 20%, la polizza "Viaggi Nostop Vacanza" di Europ Assistance per viaggi in Italia e all'estero, vacanze e stage.

Puoi farlo telefonando al 800.443.322, tramite il sito www.prontopolizza.it o in uno dei negozi Europ Assistance. Ricordati di dire che sei socio Altroconsumo e, se ti chiedono il codice sconto, di dare il codice AC2012.

La polizza per te

LE ASSICURAZIONI EUROPEE HANNO UN REFERENTE IN ITALIA

o i motivi per i quali ritiene di non dovervi indennizzare.

> Fin qui la teoria. Ma la procedura funzio-na davvero? Le prove che abbiamo fatto in diversi periodi dell’anno (abbiamo fornito all’Isvap targhe di auto straniere), hanno sempre avuto esito positivo: in tempi accet-tabili abbiamo cioè sempre ottenuto il nomi-nativo del referente in Italia della compagnia straniera che ci interessava.

Se qualcosa non funziona Se nel meccanismo che vi abbiamo appena spiegato, qualcosa si inceppa (non c’è il re-ferente; non si riesce a identificare il veicolo che ha provocato l’incidente; dopo 3 mesi dalla richiesta il referente non ha ancora risposto...), rimane un’unica soluzione: bisogna rivolgersi alla Consap, ente che si prenderà in carico il problema dell’inden-nizzo. Dovete quindi mandare una richiesta di indennizzo in forma scritta (l’indirizzo è nel riquadro in basso alla pagina), con rac-comandata a.r o via fax.

La particolarità svizzeraLa Svizzera non fa parte dello Spazio eco-nomico europeo. Grazie a un accordo con l’Una, l’Ufficio nazionale elvetico delle assicurazioni, in caso di incidente stradale dal 2010 è in vigore una procedura simile a

CONVENZIONE INTERNAZIONALE RC AUTO

Dove per circolare ci vuole la Carta verde■■ La Carta Verde è una

convenzione assicurativa rc auto firmata da oltre 40 Paesi, che prende il nome dal colore del certificato che vi viene rilasciato dalla vostra assicuratore.

■■ Per i veicoli italiani è necessaria la Carta Verde solo per entrare e circolare in alcuni Paesi: Albania,

Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

■■ Se la vostra auto viene danneggiata in un Paese extra See da un veicolo locale (per esempio, in Turchia da

un’auto turca), dovete chiedere il risarcimento dei danni direttamente al proprietario dell’auto o alla sua assicurazione.

■■ Se l’auto turca vi viene addosso in un altro Paese extra See, per esempio, in Albania, dovete rivolgervi all’apposito ufficio locale (Bureau albanese).

CHI CONTATTARE

Numeri di riferimento■■ ISVAP - Centro Informazioni

via del Quirinale 21 - 00187 Roma tel: 800.486.661 fax: 06.421.337.30 email: [email protected] sito: www.isvap.it

■■ CONSAP - Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser 14 - 00198 Roma fax: 06.857.963.34 sito: www.consap.it

■■ UCI - Ufficio Centrale Italiano corso Sempione 39 - 20145 Milano tel: 02.349.681 fax: 02.349.682.30 email: [email protected] sito: www.ucimi.it

quella che vale per i Paesi See. In pratica, se venite tamponati a Zurigo, una volta tornati in Italia dovete contattare l’Isvap per avere i dati del referente italiano della compagnia di assicurazione svizzera (potrete comuni-care con quest’ultimo in lingua italiana). Se avete gli estremi dell’assicurazione straniera dell’auto che vi è venuta addosso potete fare anche da soli la ricerca del referente assicu-rativo in Italia. Per farlo, dovete andare sul sito dell’Ufficio nazionale svizzero delle assicurazioni (www.nbi.ch) e accedere alla sezione Protection of Visitors (Protection des Visiteurs se scegliete di navigare sul sito in lingua francese). A questo punto dovete sce-gliere il nome della compagnia assicurativa di chi vi ha danneggiato e selezionare “Italia” come Paese d’interesse: alla fine dell’opera-zione vi apparirà il nominativo del referente a cui rivolgervi in Italia.In ogni caso, tenete presente che potete evita-re di rivolgervi al referente italiano e chiedere il risarcimento del danno direttamente all’au-tomobilista svizzero o alla sua assicurazione.Per quanto riguarda le procedure conse-guenti a un incidente stradale con un citta-dino svizzero, in caso di problemi non potete rivolgervi alla Consap: eventuali richieste o sollecitazioni vanno inviate direttamente alla compagnia della controparte.

Se l’incidente è in Italia con un’auto stranieraFacciamo ora l’ipotesi che un veicolo estero vi tamponi in Italia. In questo caso per essere risarciti del danno subìto dovete fare richie-sta all’Uci, cioè l’Ufficio centrale italiano (l’indirizzo è nel riquadro qui a fianco). L’Uci gestirà direttamente la pratica solamente nel caso in cui la compagnia d’assicurazione straniera del veicolo che ha provocato l’inci-dente non abbia designato alcun referente in Italia. Nella maggior parte dei casi, di fatto, l’Uci vi indicherà il nome della compagnia italiana incaricata dalla compagnia straniera di gestire l’incidente nel nostro Paese.

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20 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

ASSICURAZIONI Rc capofamiglia

Sotto coperturaI piccoli e grandi incidenti della vita quotidiana non devono spaventarvi:Ecco le polizze che vi fanno sentire protetti: vi consigliamo le migliori.

GLOSSARIO

Franchigia È stabilita dal contratto e corrisponde alla parte di danno che non viene coperta dalla polizza e che rimane a totale carico dell’assicurato.

Massimale È la somma massima che viene pagata dalla compagnia assicurativa come risarcimento di un danno previsto nelle condizioni di polizza.

Sovrappremio È la somma che l’assicurato deve pagare in aggiunta al premio per poter ottenere una copertura più ampia.

Il figlio che spacca il televisore in casa di amici, la lavatrice che si rompe e inonda il piano di sotto. Sono due esempi clas-sici dei tanti guai domestici e non che possono capitare in qualsiasi momento.

In questo caso quello che fa per noi sono le rc capofamiglia, polizze assicurative che coprono chi la stipula sia da danni a terzi (lesioni o decessi) sia da danni ai loro beni. Non facciamoci ingannare dal nome: a esse-re coperto non è solo il capofamiglia (quindi chi materialmente firma la polizza), ma anche chi coabita con lui e chi dipende da lui (ad esempio i domestici). Nel primo caso, l’assicurazione è valida per i soli fatti colposi

(cioè quelli accaduti involontariamente). Nel secondo solitamente anche per quelli dolosi.Le coperture riguardano la vita privata: attività casalinghe, vacanze, tempo libero, giardinaggio (con un’estensione territoriale il più delle volte illimitata). E gli esempi so-no infiniti: dal cane che morde il vicino, alla caduta di un ramo dell’albero del giardino sulla macchina di un terzo, alla bicicletta del figlioletto che ne graffia la carrozzeria.

Multirischio o solo danniIl nostro test ha preso in esame 29 polizze of-ferte dalle maggiori compagnie italiane (vedi tabella a pag. 22). Molti di questi contratti

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 21

Rc capofamiglia

sono definiti multirischio: permettono cioè di coprire una gamma diversa di situazioni: non solo i danni provocati a terzi, ma anche, ad esempio, incendio e furto. In questo caso, abbiamo valutato solo la parte relativa ai danni verso terzi.

Bambini scavezzacolloForse la maggior causa di incidenti verso ter-zi sono i bambini un po’ troppo esuberanti. Le polizze di responsabilità civile coprono tutti i fatti illeciti, dolosi e colposi, commessi dai minori nei confronti di terzi. Ad esem-pio, in molti casi a essere assicurato è anche il danno che nostro figlio diciassettenne provoca prendendo la macchina e facendo un giro, pur non avendo ancora la patente. Non sempre infatti anche se la vettura è assi-curata, è prevista la copertura da parte della rc auto dei danni provocati in questi casi. O meglio, le assicurazioni anticipano il paga-mento e poi si rifanno sull’assicurato. La rc capofamiglia tutela dall’azione di rival-sa a patto, però, che il veicolo sia assicurato e il minore abbia preso la macchina a nostra insaputa. Alcune compagnie stabiliscono un indennizzo massimo (Fondiaria-Sai e Milano, ad esempio, il 30% del massimale, Groupama il 50%); Zurich, Ina Assitalia e Genertel, invece, non coprono questo tipo di evento.

Se si rompe la lavatriceAltra categoria di danni frequenti sono quelli da acqua: la tubatura che si rompe, il rubinetto lasciato aperto e altri eventi simili. Qui bisogna fare un po’ di attenzione, perché alcune compagnie coprono i danni solo se l’allagamento sia determinato da una “rottu-ra accidentale” degli impianti. Cosa vuol dire “accidentale” è lasciato all’interpretazione dell’assicuratore, che solitamente sceglie quella più restrittiva e cioè “fortuito” nella sua accezione di “non collegato a un’azione umana”. In pratica, se il tubo si rompe la co-pertura si attiva, se invece l’acqua inonda il vicino perché abbiamo lasciato un rubinetto aperto, allora non abbiamo alcuna protezio-ne. Ad esempio parlano di danni a seguito di “rottura accidentale” Genialloyd, Groupa-ma, Generali, Carige, Unipol, Reale Mutua e Allianz (la lista non è esaustiva). Le polizze di Toro, Alleanza e Poste sono po-lizze multirischio e nella sezione riguardan-te la sola responsabilità civile coprono solo i danni da conduzione (il classico rubinetto dimenticato aperto), mentre i danni a terzi

LA PROCEDURA

Come comportarsi quando succede il guaio■■ La denuncia va fatta

con raccomandata a.r. entro 3 giorni da quando è avvenuto l’incidente (ma i termini possono essere anche più lunghi a seconda del contratto). La compagnia può pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato se è l’assicurato a richiederlo. Meglio chiedere sempre alla compagnia di farlo e

inviare copia della lettera anche al danneggiato.

■■ La compagnia non paga se la polizza non copre il sinistro: l’assicurato deve risarcire il danneggiato ed eventualmente fare causa alla compagnia. L’assicurazione può anche non pagare perché stabilisce che l’assicurato non ha responsabilità

in quanto accaduto. In questo caso tocca al danneggiato chiamare in causa l’assicurato, che sarà comunque tutelato dall’assicurazione.

■■ Ricordiamo che il diritto ad avere l’indennizzo da parte dell’assicurato si prescrive entro due anni dal momento in cui è stato chiesto il risarcimento.

da umidità, piccole perdite e insalubrità dei locali: se un tubo perde qualche goccia e il vicino ci aveva avvertito da settimane del problema, non possiamo chiedere l’attivazione della polizza per i danni

LA NOSTRA INCHIESTAPOCA TRASPARENZA IN AGENZIA

ÊAbbiamo visitato 52 agenzie tra Milano e Roma, per verificare la consegna di condizioni di polizza e preventivo. C’è qualche miglioramento rispetto all’indagine del 2009, ma non tutto è positivo. A Milano sono diminuite le mancate consegne dei preventivi e delle condizioni di polizza. A Roma, invece, sono aumentate le agenzie che non consegnano le condizioni di polizza.

Milano Roma

Condizioni non consegnate

36%

12%

Preventivi non consegnati

23%

8%

Condizioni non consegnate

Preventivi non consegnati

15%

52%62%

48%

■ OTTOBRE 2009 ■ MARZO 2012

ALCUNE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ESCLUDONO DALLA TUTELA DETERMINATE RAZZE DI CANI

causati dalla rottura di un tubo sono coperti da altri settori della polizza multirischio. È in genere prevista una franchigia, che va-ria da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro. Sono esclusi i danni provocati

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22 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

Compagnia Noie Prodotto o

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Qua

lità

glob

ale

su 10

0

Aviva Assicurazioni Abitazione A A A A A A B A A B B 87

Unipol Assicurazioni ProTetto - chiave Platino A A B A A A A A A B B 87

Reale Mutua Casamia A A B A B B A A A A A 84

Cattolica Cattolica&Casa - formula Gold A A B A A A B A A B B 84

Fondiaria-Sai Retail Più Casa Classic A A A B A B A B B A A 81

Milano Difesa Più Casa One A A A B A B A B B A A 81

Vittoria Multirischi casa e famiglia A A B A A A A A B C C 81

Sasa Casa & Cose A A A A B C A B A B B 80

Groupama QuiAbito Casa A A B B A A A B B C B 78

Italiana Casa e famiglia A A B B B B A A A C C 77

Axa Rc Capofamiglia A A B B A B B C B B B 77

Rsa Home plan A A A A A A B B A C C 76

Sara Saraincasa A B A B A B B A C B B 76

Filo Diretto Amicasa A A B C C B B A A B B 76

Allianz Casa tua A A A B B B A B B B B 75

Europ Assistance Eura famiglia A A A A B B A A C C C 75

Hdi Globale casa A B C A B B B A A B B 74

Genialloyd Io e la mia casa A B B A A C B A C B B 74

Ina Assitalia Casa dolce casa A B B D A B A A A C C 72

Generali Generali Sei a Casa - formula Top A B B A B B A B A E C 71

Zurich Metro per metro extra A A B D A A n.d. A A C C 70

Carige Carige in Famiglia B B B B B B B A A C C 69

Nationale Suisse Responsabilità civile della famiglia A A B B A B n.d. B A C D 65

Toro Master casa A B B B D B B B B C C 65

Alleanza All FamiliyCasa A B B B D B B B B C C 65

Ubi Capofamiglia A A A A B A n.d. A B C D 65

Genertel Quality Home A C B D B C B A A C C 61

Poste Assicura PostaProtezione Casa A B B B D B B A B E D 61

Chartis Chartis Casa A C B B B C n.d. C A C C 58

ASSICURAZIONI Rc capofamiglia

POLIZZE RC CAPOFAMIGLIACLASSIFICA PER QUALITÀ

della continua infiltrazione, visto che sarebbe stato nostro compito sostitui-

re il tubo per tempo.

Problemi di casa Le polizze prevedono un’assicurazione anche per il fatto di essere proprietari di una casa o di abitarci. I contratti prevedono sia la dimora

BARCHE A MOTORE SENZA COPERTURE; PER QUELLE A REMI DIPENDE DALLA LUNGHEZZA

abituale (di proprietà o in affitto) sia quella saltuaria (ad esempio una seconda casa in affitto o di proprietà al mare) sia infine la casa di villeggiatura, quella cioè che può cambia-re ogni anno (ad esempio, un anno vado in vacanza al Circeo e affitto un appartamento, l’anno dopo al Gargano e ne affitto un altro).Tutte le polizze assicurano i danni derivanti

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 23

QUANTO BISOGNA PAGAREPREMI ANNUI IN EURO

Nome Massimale

500.000 1.000.000 1.500.000

AVIVA "Abitazione" 90 100 115,02

Unipol Assicurazioni "ProTetto - chiave Platino" 153 176 191

Reale Mutua "Casamia" 82 96 107

1.000.000 2.000.000 3.000.000

Cattolica Cattolica&Casa - formula GOLD 206 246 279

LA NOSTRA SCELTA

Aviva AssicurazioniAbitazionetelefono 02/27.751www.avivaitalia.it

Unipol Assicurazioni Pro Tetto - chiave Platino telefono 051/50.77.111www.unipolassicurazioni.it

Società Reale Mutua di Assicurazioni Casamia telefono 011/43.11.111 www.realemutua.it

Società Cattolica di Assicurazioni Cattolica&Casa - formula Goldtelefono 045/83.91.111www. cattolicaassicurazioni.it

87

84

87

84

dalla “conduzione”: quindi i danni coperti sono quelli provocati a terzi e legati all’uti-lizzo e al godimento del bene, allo svolgi-mento di attività domestiche e di ordinaria manutenzione (ad esempio, il rubinetto che perde). Oltre alla dimora sono solitamente coperte le relative pertinenze: il box, la can-tina, il giardino o la piscina. Queste polizze ci mettono al riparo anche dai danni che possono derivare dalla conduzio-ne delle parti comuni, nel caso la casa faccia parte di un condominio (per esempio, sporco di vernice il pianerottolo): questi danni do-vrebbero essere coperti dall’assicurazione condominiale, ma qualora questa fosse sca-duta, interviene la nostra personale. Oltre alla conduzione, le polizze coprono anche il rischio di danno a terzi derivante dalla proprietà dell’immobile: se il danno a terzi è provocato dalla rottura di un elettro-domestico, questo viene caricato sull’inqui-lino. Ma se invece a rompersi è la tubatura di un impianto fisso (per esempio il tubo dell’acqua sotto il rubinetto), la responsabi-lità è del proprietario.

Quando si blocca l’attività lavorativa Altra copertura utile è quella relativa alle interruzioni lavorative di terzi. È il caso clas-sico del tubo che si rompe e allaga il negozio sottostante. Ovviamente, è importante da

avere nel caso in cui l’immobile ospiti anche attività commerciali. Molte polizze prevedo-no un limite massimo di indennizzo (il co-siddetto sottomassimale) che va da 25.000 a 100.000 euro. Sono quattro le compagnie che non danno questa copertura: Zurich, Ubi, Chartis e Nationale Suisse.

Caccia e sportIn qualche caso le polizze coprono anche gli incidenti causati dal fatto di andare a caccia e, in casi più numerosi, quelli causati dall’u-so delle armi di qualsiasi tipo o dal semplice fatto di esserne proprietario. Sono coperte anche tutte le attività sportive,

tranne quelle professionali o dilettantistiche di alto livello (cioè soggette a una qualche forma di retribuzione). Sempre esclusa dalla protezione è la parteci-pazione a gare di carattere professionale (per le quali generalmente è comunque prevista un’assicurazione dagli organizzatori). In ogni caso è meglio leggere bene le clau-sole contrattuali, perché alcune compagnie escludono sport considerati pericolosi come il paracadutismo, il parapendio, il pugilato o l’atletica pesante (lancio del disco, solle-vamento pesi...): in questi casi, il rischio di danni è elevato e non tutte le assicurazioni accettano di coprirlo.

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24 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

NEGOZIANTI Comprare senza brutte sorprese

Che sia un periodo normale o uno di saldi o altre venditestraordinarie, i nostri diritti devono sempre essere rispettati.

GLOSSARIO

Vendite di liquidazione Possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno, per vendere in breve tempo tutte le merci, così da poter poi procedere a: cessazione dell’attività commerciale o dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. Le cause della liquidazione devono essere comunicate al Comune.

Vendite di fine stagione (saldi) Sono limitate a due periodi dell’anno e riguardano i prodotti stagionali o di moda, che rischiano di essere molto deprezzati se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Vendite promozionali Possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno, ma per periodi di tempo limitati, e riguardano tutti o una parte dei prodotti presenti in negozio.

Vendite sottocosto Riguardano uno o più prodotti, venduti a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’Iva e di ogni altra imposta o tassa e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni relativi ai prodotti medesimi.

Siamo in periodo di saldi estivi. Per approfittarne senza rischiare trap-pole, è bene essere consapevoli dei

propri diritti. Che non vanno in saldo né nei periodi tradizionali né quando scatta-no le cosiddette vendite straordinarie (per saperne di più vedi all’interno del glossario qui a fianco).

Chiarezza e trasparenzaChe siano esposti in vetrina oppure all’in-gresso del negozio, che siano sui banchi di vendita oppure in aree pubbliche (per esem-pio sulle bancarelle del mercato), i prezzi devono essere sempre esposti in modo chiaro e ben leggibile: il valore della merce deve essere indicato tramite un cartellino o con qualsiasi altro sistema che garantisca

chiarezza e leggibilità. Nel caso di prodotti simili, venduti alla stessa cifra (per esempio una serie di T shirt o di camicie dello stesso modello, ma con un colore diverso), è suf-ficiente che sia esposto un unico cartellino con il prezzo. Oltre all’indicazione del prezzo di vendita, per alcune merci deve essere indicato anche il prezzo per unità di misura. Per esempio, per i prodotti alimentari (chilo, litro...), per le stoffe (metro) e così via.

Casi concreti: che cosa fareAttraverso una serie di esempi, analizziamo alcuni casi particolari, per consigliarvi come muovervi. Vi ricordiamo che per segnalare comportamenti scorretti da parte dei nego-zianti potete contattare l’Antitrust (www.

Ogni cosa ha il suo prezzo

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 25

Comprare senza brutte sorprese

agcm.it, tel. 800.166.661 da lunedì a venerdì, ore 10 - 14) o il Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mister Prezzi (tel. 800.955.959 da lunedì a venerdì ore 9 - 15).

> C’è un televisore in offerta: ma il nego-ziante dice che è rimasto solo l’apparec-chio in esposizione e non può venderlo. Se il televisore esposto funziona e non ha di-fetti, il negoziante non può rifiutarsi di ven-derlo. Nel caso, chiamate in vostro soccorso la Polizia municipale.

> Durante l’estate, a causa del gran caldo, i negozi che vendono ventilatori e con-dizionatori vengono presi d’assalto: la merce scarseggia e i prezzi schizzano alle stelle. Purtroppo, quando succedono vicende del genere, le autorità non hanno il potere di intervenire sui prezzi del singolo punto ven-dita: possono solamente controllare che il negoziante osservi l’obbligo di esposizione del prezzo e rilasci regolarmente lo scontri-no. Diverso è il caso in cui ci sia il sospetto che i negozianti facciano “cartello”, cioè si mettano d’accordo sui prezzi da praticare, venendo meno al principio della concor-renza: questa è materia di controllo da parte dell’Antitrust.

> Alcuni siti di vendita online indicano i prezzi dei prodotti senza Iva: quest’ultima compare quando si fa l’ordine d’acquisto: solo allora viene evidenziato il prezzo comprensivo dell’imposta. Il prezzo di vendita deve sempre essere il prezzo finale, comprensivo di tutte le impo-ste: questa regola vale sia per i prodotti sia per i servizi. Il negoziante che non lo fa può essere denunciato all’Antitrust per pubblici-tà ingannevole.

> Sui volantini di un negozio viene pub-blicizzato un ferro da stiro dal prezzo veramente conveniente: arrivati al punto vendita, però, dicono che c’è stato un’er-rore di stampa e che il prezzo è un altro. Il negoziante è vincolato alla promessa che fa al pubblico. Quindi, se si accorge di un er-rore nel prezzo di un prodotto reclamizzato, dovrebbe immediatamente porvi rimedio (per esempio, facendo stampare volantini con il prezzo corretto). Allo stesso modo, se i prodotti in promozione finiscono pri-ma del termine previsto, dovrebbe darne subito comunicazione, utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione impiegati per la promozione.

Vendite straordinarieQuando l’esercente vuole promuovere una cosiddetta vendita straordinaria (promo-zionale, sottocosto, saldo, di fine stagione di

liquidazione) deve rispettare alcune regole. Queste ultime non riguardano tanto i prezzi, quanto le modalità attraverso le quali viene pubblicizzata la vendita stessa. Vediamo qui di seguito alcuni casi specifici, con i nostri consigli su come comportarsi.

> Durante le vendite straordinarie, ci sono negozi che espongono il prezzo di partenza e lo sconto, senza però riportare il prezzo finale. Su questo aspetto la legge è chiara: devono essere indicati lo sconto o il ribasso (espressi in percentuale) e il prezzo finale di vendita.

> Il negoziante si rifiuta di cambiare il ve-stito, comprato in saldo, che ha un difetto di fabbricazione. Anche durante i saldi, se entro due anni dall’acquisto vi accorgete che la merce che avete comprato ha un difetto (purché non sia dovuto all’uso), scontrino alla mano potete chiedere al negoziante di cambiare o riparare il prodotto oppure di restituirvi l’im-porto pagato o di ridurvi il prezzo. Se invece ciò che avete acquistato non è difettato, ma voi cambiate idea, il cambio della merce è sempre a discrezione del negoziante. Prima di comprare, quindi, chiedete sempre se è concesso l’eventuale cambio della merce e quanti giorni vi sono concessi per pentirvi dell’acquisto.

> Durante i saldi il negozio rifiuta i paga-menti con la carta di credito. Un esercente convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre e a non aumentare i prezzi per i pagamenti ef-fettuati con la carta. Se si comporta in modo scorretto, potete segnalarlo al circuito a cui appartiene la carta (Mastercard, Visa...).

> In una vendita sottocosto sono propo-sti computer ormai tecnologicamente obsoleti. Nelle vendite sottocosto possono anche es-sere offerti prodotti il cui valore sia significa-tivamente diminuito a causa dell’evoluzione tecnologica. Non solo: per la merce non ali-mentare, possono essere venduti prodotti difettati (purché garantiti a livello di sicu-rezza) o usati. L’essenziale è che il cliente deve sempre essere chiaramente informato di ciò che gli viente offerto. Tenete presente che, come per tutti gli altri prodotti, anche quelli venduti sottocosto sono coperti dalla garanzia del venditore di due anni.

SE L’ESERCENTE TIENE UN COMPORTAMENTO SCORRETTO SEGNALATE IL CASO ALL’ANTITRUST

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26 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DISSERVIZI Conciliazione

Il cambiamento di operatore che diventa un’interminabile odissea, il guasto alla linea che rende muto il vostro apparec-chio per quasi tutto il giorno, la bolletta che riporta un costo spropositato rispet-

to alle telefonate effettuate, i servizi che vi vengono attivati e addebitati anche se non li avete mai richiesti... Sono tanti i problemi in cui possiamo in-cappare quando abbiamo a che fare con gli operatori telefonici. Per riuscire a venire a capo di queste fastidiose vicende è fonda-mentale conoscere i propri diritti e sapere come muoversi.

Prima regola: reclamate sempre per iscrittoPerché resti prova della vostra segnalazione, quando vi capita un guaio con il telefono, ri-cordatevi che è sempre meglio fare un recla-mo scritto. Quindi, per prima cosa, spedite una raccomandata a.r., un fax oppure una email all’indirizzo indicato dal vostro ope-ratore per i reclami.Gli operatori hanno l’obbligo di rispon-dere per iscritto ai reclami entro 45 giorni. Se però, entro questo periodo di tempo, la questione viene risolta con soddisfazione del cliente, l’operatore può anche limitarsi a fornire una comunicazione informale su come sono andate le cose attraverso una telefonata o una email.

L’attivazione della linea che non arriva mai, il guasto che rende muta la cornetta, la bolletta con cifre stellari... Ecco come protestare.

Piange il telefono

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 27

Conciliazione

Piange il telefonoFate attenzione: anche in caso di problemi con il gestore telefonico, è comunque con-sigliabile pagare sempre le bollette entro la data di scadenza. In caso contrario, infatti, rischiate che vi venga sospeso il servizio telefonico.

Il tentativo di conciliazioneSe il vostro reclamo non porta a nulla di fatto oppure se la soluzione prospettata dall’operatore non vi soddisfa per niente, il passo successivo è quello di fare un tenta-tivo di conciliazione attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni, il cosiddetto Corecom. Questa procedura è obbligatoria. Non pote-te, infatti, rivolgervi direttamente al giudice: prima dovete tentare la conciliazione.

Specifichiamo che la conciliazione non ha l’obiettivo di stabilire chi, tra le parti in causa, ha torto oppure ragione, ma sempli-cemente cerca di facilitare la comunicazione tra cliente e operatore perché giungano a un accordo. I Corecom rappresentano una specie di ema-zione regionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), cioè l’organi-smo che sovraintende il settore.Il Corecom competente è quello del luogo dove c’è il telefono fisso dell’utente (per i cellulari è il domicilio indicato sul contratto). L’elenco che riporta le sedi dei Corecom si può trovare sia sul sito www.corecomitalia.it sia all’interno di quello dell’Authority (www.agcom.it). Non in tutte le regioni, però, sono attivi i Co-recom. Dove non sono presenti (Campania,

Molise, Sardegna e Sicilia), bisogna rivolger-si direttamente all’Agcom. In alternativa, per il tentativo di concilia-zione ci si può rivolgere anche alla propria Camera di commercio.

Che cosa scrivere nell’istanzaIl primo passo del procedimento di conci-liazione consiste nel presentare istanza al Corecom. Per farlo potete scaricare dal sito dell’Agcom il cosiddetto “Formulario UG” (lo trovate nella sezione “Modulistica”).L’istanza deve riportare:

> nome, cognome e residenza (o domicilio) dell’utente;

> numero dell’utenza telefonica; > nome e indicazione della sede

LA CONCILIAZIONE È OBBLIGATORIA SOLO DOPO CHE IL RECLAMO È ANDATO MALE

TIPO DI DISSERVIZIO INDENNIZZO

Omessa o ritardata attivazione del servizio7,50 euro per ogni giorno di ritardo; 2 euro al giorno per cambio operatore senza interruzione; metà del canone specifico o 1 euro al giorno per servizi accessori

Sospensione o cessazione del servizio 7,50 euro per ogni giorno di sospensione; metà del canone specifico o 1 euro al giorno per servizi accessori

Malfunzionamento del servizio 2,50 euro per ogni giorno di interruzione

Completa interruzione del servizio 5 euro per ogni giorno di interruzione

Omessa o ritardata portabilità del numero 5 euro per ogni giorno di ritardo (2,5 euro per utenze mobili)

Attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection (selezione dell'operatore) o carrier pre-selection (pre-selezione dell'operatore)

2,50 euro per ogni giorno di attivazione o disattivazione

Attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti 5 euro per ogni giorno di attivazione; 1 euro al giorno per servizi accessori

Perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore 100 euro per ogni anno di precedente utilizzo del numero

Omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici 200 euro per ogni anno di disservizio

Mancata o ritardata risposta ai reclami 1 euro per ogni giorno di ritardo

QUANTIFICARE IL DANNOLA TABELLA DI RIFERIMENTO FISSATA DALL’AUTHORITY

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28 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DISSERVIZI Conciliazione

Voglio raccontare la mia vicenda, perché dà l’idea di quante complicazioni possano sorgere

nella semplice operazione del cambio di operatore telefonico, mantenendo lo stesso numero. In seguito a un guasto alla linea che impedisce il funzionamento di telefono e internet, contatto il mio operatore, Telecom, per segnalare il problema. Nonostante i solleciti, passano due settimane e la mia linea rimane muta. Per disperazione passo allora a Fastweb, che mi attribuisce un numero telefonico provvisorio, assicurandomi che entro pochi giorni verrà sostituito dal vecchio numero che avevo con Telecom. Poi, per quattro mesi, vengo rimpallata da entrambi gli operatori, il vecchio e il nuovo: Fastweb afferma che Telecom si rifiuta di trasferire il mio vecchio numero, mentre Telecom dichiara che Fastweb non ha mai fatto una richiesta in tal senso. Come se non bastasse il disagio legato al fatto di non avere più il mio numero telefonico, oltre alle bollette del mio operatore, cioè Fastweb, mi arrivano anche due bollette Telecom, anche se non sono più loro cliente.Solo dopo essermi rivolta ad Altroconsumo, Telecom finalmente ha stornato i conti che mi aveva addebitato ingiustamente nelle bollette. Paola Maria Maracchi Torino

Un cambio complicato

dell’operatore telefonico; > i fatti che sono all’origine della

controversia tra le parti; > gli eventuali tentativi falliti per mettere

d’accordo le parti in lite; > le richieste concrete di chi presenta

l’istanza.Ricordatevi che il documento che presen-tate al Corecom va sempre firmato e ad esso dovete allegare un vostro documento d’identità.L’istanza può essere portata a mano (in que-sto caso fatevi sempre rilasciare una ricevuta dalla persona a cui la consegnate), inviata con raccomandata a.r., via fax oppure trami-te posta elettronica certificata.

La fine del procedimentoLa conciliazione tramite i Corecom è gratu-ita. In teoria dovrebbe concludersi entro 30 giorni, ma nella realtà spesso questo termine non viene rispettato e la pratica si allunga. In udienza potete farvi rappresentare da qualcun’altro (tramite procura) ed eventual-mente farvi assitere da un avvocato. Se il tentativo di conciliazione riesce a met-tere d’accordo le parti, viene preparato un verbale che mette la parola fine alla contro-versia. Questo documento ha valore legale: se l’operatore non mantiene l’impegno as-sunto, per farlo rispettare potete chiedere l’intervento del giudice.Se invece le parti non trovano alcun accor-do, entro i 6 mesi successivi potete rivol-gervi direttamente all’Agcom. Le modalità sono le stesse del ricorso al Corecom, ma il

documento da scaricare dal sito è differente (è il cosiddetto “Formulario GU14, che tro-vate sempre nella sezione “modulistica”). La procedura deve essere conclusa entro 90 giorni: in questo caso la decisione è vinco-lante per le parti. L’Authority può stabilire che l’operatore rimborsi al cliente le somme che quest’ul-timo ha pagato ingiustamente o che lo indennizzi e può anche condannare il ge-store telefonico al pagamento delle spese procedurali.

Quanto viene pagato il danno?Quantificare il danno subìto a causa di un disservizio telefonico non è facile. Se in-tendete chiedere un risarcimento al vostro operatore dovete essere in grado di provare il danno e il suo ammontare. La legge prevede indennizzi proporzionati alla gravità e al tempo del disagio causato all’utente (vedi tabella di pag. 27).Per i disservizi causati dal ritardo nell’atti-vazione della linea, dalla sospensione o la cessazione del servizio, l’Agcom ha fissato che l’indennizzo deve essere accreditato direttamente nella bolletta.

Dal giudice di paceSe la conciliazione al Corecom non porta ad alcun risultato, potete anche scegliere di evi-tare di rivolgervi all’Agcom e portare invece la vicenda davanti al giudice di pace perché stabilisca una soluzione alla controversia. Tenete però presente che se fate questa scel-ta dovete pagare 37 euro in bolli.

IL RICORSO AL GARANTE È GRATUITO: LA PROCEDURA SI DEVE CONCLUDERE ENTRO 90 GIORNI

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Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012 29

Mittente: Società:Nome e indirizzo Nome e indirizzo Oggetto: contestazione importo traffico telefonico addebitato in bolletta n... del... relativa al bimestre...Con la presente il sottoscritto..., titolare di un’utenza telefonica con la Vostra compagnia, con contratto stipulato in data... e registrato con il seguente numero..., contesta l’importo del traffico telefonico riportato sulla bolletta n... del... relativa al bimestre.... Posto che il suddetto importo appare sproporzionato rispetto al traffico realmente effettuato e quindi deve ritenersi sicuramente errato, richiede l’invio di un resoconto dettagliato del proprio traffico telefonico relativo al periodo in oggetto, nonché l’effettuazione da parte Vostra di opportuni controlli volti a verificare che non ci siano intromissioni fraudolente sulla linea. Pertanto il sottoscritto... ribadisce fermamente la propria contestazione relativa all’importo a lui addebitato e rimane in attesa dei Vostri controlli e dei Vostri nuovi conteggi.

Distinti salutiLuogo e data FirmaAllegati: copia bolletta n... del...

ATTENTI ALLE CLAUSOLE

Cosa fare prima di fi rmare il contratto

1Prima di mettere la vostra firma a un contratto di telefonia, leggete tutto il documento, per controllare che non vi siano clausole che

possono penalizzarvi.

2Verificate che il contratto preveda la possibilità di recedere senza vincoli temporali: ciò significa che voi avete il diritto

di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, purché rispettiate il preavviso previsto dalle condizioni contrattuali.

3Tenete presente che il preavviso massimo consentito dalla legge per recedere dal contratto non può essere superiore ai 30

giorni. Considerate, comunque, che non è detto che il periodo di preavviso sia previsto nel documento; in ogni caso, se dovesse esserci, deve comunque essere compreso tra 1 e 30 giorni.

4Se siete scontenti del vostro operatore telefonico e decidete di sciogliere il contratto prima della sua scadenza naturale, il

recesso non vi deve costare nemmeno un euro di penale: è infatti vietato chiedere al cliente spese di penale legate al recesso anticipato. Ciò non significa che l’operazione debba per forza essere gratuita: l’operatore può chiedervi di pagare il costo di disattivazione, purché dimostri di aver effettivamente sostenuto le spese che vi vuole addebitare.

5L’operatore non deve imporvi alcun limite di tempo per l’utilizzo del servizio che avete acquistato. Per esempio, se vi scade il

contratto o lo sciogliete prima di aver consumato l’intero credito del vostro cellulare, l’operatore vi deve riconoscere il credito residuo. In pratica, avete diritto alla restituzione della parte dell’importo della carta ricaricabile o della ricarica che avete già pagato ma che non avete ancora consumato.

6Che si tratti di contratti o di nuovi servizi, non firmate nulla di ciò che vi viene proposto via telefono o con il cosiddetto sistema

“porta a porta”. Se lo fate, sappiate che in ogni caso avete 10 giorni lavorativi per recedere dal contratto, senza pagare penali (per farlo dovete mandare una raccomandata a.r. all’operatore).

Potete utilizzare questo modello di lettera, completandolo con i dati che riguardano il vostro caso e allegando la fotocopia della bolletta il cui importo intendete contestare.

CHE COSA SCRIVERECONTESTARE LA BOLLETTA

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30 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

INVESTIMENTI Risparmio a breve termine

Estate di crisiLa forte crisi economica colpisce anche gli investimenti a lungo termine. Che fare se possedete obbligazioniin scadenza?

GLOSSARIO

Opzione put Una specie di polizza assicurativa sui cali di Borsa: il prezzo dell’opzione è il premio che pagate all’assicuratore: se, alla scadenza dell’opzione, la Borsa è scesa, otterrete un pagamento che compensa, in tutto o in parte, il danno subìto dal vostro portafoglio di azioni.

Covered warrant put Sono in realtà delle vere “opzioni”, ma spezzettate, impacchettate e vendute dalle banche. Il meccanismo con cui questi prodotti sono trattati sul mercato li rende inefficienti (rischiate di rimetterci anche se imbroccate la direzione del mercato).

Future/minifuture short Sono strumenti per scommettere sui ribassi del mercato. A differenza delle opzioni, se si sbaglia la scommessa, si comincia a perdere subito. Attenzione: si può perdere tutto il patrimonio investito anche nel giro di poche ore.

Luglio, agosto, risparmio mio non ti conosco: sarebbe bel-lo partire per le vacanze senza preoccupazioni, sapendo che i propri risparmi non subiran-

no scossoni a causa della crisi economica che colpisce anche i mercati finanziari. Per evitare che, mentre state prendendo la tintarella sotto il sole agostano, qualche crollo di Borsa vi faccia perdere all’improv-viso tutta l’abbronzatura, proviamo a darvi alcuni consigli. Non abbiamo la sfera di cri-stallo (nessuno ce l’ha, neppure gli analisti

finanziari) per vedere che cosa succederà sui mercati tra luglio e agosto, tuttavia possiamo mettere a punto qualche strategia per una tintarella senza scottature.

La sicurezza dei conti depositoSe avete titoli obbligazionari in scadenza proprio nei mesi estivi, ecco cosa fare.

> Se non avete ancora scelto come reinve-stire i vostri risparmi, non parcheggiateli sul vostro conto corrente, dove di solito gli interessi sono molti bassi, ma sceglie-te un conto di deposito come quelli che vi

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 31

Risparmio a breve termine

Prodotto Rendimento Consiglio Commento

Conto fico di Banca Etruria (per nuovi clienti)

4% lordo (3,20% netto) Acquistare

Promozione fino al 30/09 (dopo il tasso scende al 2,5% annuo). Da 5.000 euro in su si pagano i bolli. Per informazioni: www.bancaetruria.it/Contofico/index.html

Conto forte di Mediocredito del Friuli

3% lordo(2,40% netto) Interessante

Non ci sono spese di apertura. Il bollo di legge è a carico della banca, non è detto che sarà così in futuro. Per informazioni: www.contoforte.it oppure tel. 800.373.717

Deposito sicuro di Banca delle Marche (per nuovi clienti)

3,6% lordo (2,88% netto) Interessante

Tasso promozionale per i primi 6 mesi e da 5.000 euro in su. Non ci sono spese, ma si pagano i bolli di legge. Al termine della promozione darà l’1% lordo annuo. Per informazioni: www.depositosicuro.it oppure tel. 800.605.500

Deposito Dolomiti flex di Dolomiti direkt (per nuovi clienti)

3,25% lordo (2,60% netto) Interessante

Per i primi 2 mesi. A fine promozione darà l’1,95% annuo lordo, il 2,2% per i soci. Il bollo è a carico di chi sottoscrive. Per informazioni: www.dolomitidirekt.it oppure tel. 800.378.378

CONTI DEPOSITOI PIÙ INTERESSANTI PER 5MILA EURO PER 3 MESI (AL 30 MAGGIO 2012)

AZIONI, BORSE E INVESTIMENTI

Chi la dura la vince■■ L’acquisto di azioni è considerato un

investimento rischioso, perché le azioni seguono gli alti e bassi delle Borse. Tuttavia, nel caso di un investimento in azioni di diverse società, il tempo cura tutte le ferite. Se si analizza l’andamento delle Borse mondiali nel lungo periodo, l’investimento azionario premia chi ha la pazienza (e la possibilità) di aspettare.

■■ Alcuni studi sulla Borsa Usa a partire dal 1871 mostrano come Wall Street sia cresciuta di valore (includendo i dividendi) di quasi il 7% annuo, già scontato dall’inflazione. Ovvio, non

vale per tutti i periodi: i terribili anni Settanta hanno visto il costo della vita negli Stati Uniti crescere a un ritmo superiore rispetto a quello degli investimenti azionari, ma basta allungare il periodo di osservazione di qualche anno per arrivare a buoni risultati per la Borsa. Attenzione, non sempre è così. In Italia, Piazza Affari ha faticato qualche decennio prima di recuperare i massimi dei primi anni Sessanta.

■■ La soluzione: investire in diverse Borse e non avere fretta aiuta ad abbattere il rischio insito nella compravendita di azioni.

COME LEGGERE

LA TABELLA■■ Rendimento Sono soluzioni molto con-

venienti per tenere una piccol a somma (5.000 euro) al sicuro per un periodo breve (3 mesi).

■■ Consiglio Prima di sottoscrivere uno dei quattro conti deposito verificate che le condizioni siano sempre le stesse.

indichiamo nella tabella qui sopra. > In alternativa, vi conviene sempre ac-

cordarvi per tempo con l’impiegato di fi-ducia della vostra banca per deciderne il reinvestimento.

> Se non volete prendere decisioni affret-tate, mettete in valigia codici, password e l’eventuale token (chiavetta di sicurezza con display che fornisce alcuni codici di accesso da usare per le operazioni sul pro-prio conto corrente online) per accedere al vostro conto online, e i numeri di telefono dell’addetto titoli presso la vostra banca.

In questo modo sarete in grado di operare ovunque sarete, in Italia o all’estero: vi baste-rà un telefono o un collegamento internet.

Una crisi che non finisce maiIn tempi normali per un investitore che ac-quista azioni per il lungo periodo, la strate-gia corretta è quella di partire per le vacanze lasciando ogni cosa così com’è. Questo consiglio si basa sul fatto che l’investimento azionario, per dare frutti, deve essere di lun-go periodo. Solo così si ammortizzano gli alti e i bassi dei mercati. Tuttavia

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32 Soldi&Diritti125 Luglio 2012

INVESTIMENTI Risparmio a breve termine

A SCADENZA, CON UNA PASSWORD E INTERNET GESTITE I VOSTRI RISPARMI DAL BAR DELLA SPIAGGIA

OBBLIGAZIONIQUOTATE A PIAZZA AFFARI IN SCADENZA QUESTA ESTATE

Codice Isin Denominazione Data di scadenza

IT0004508971 Btp-1Lg12 2,5% 01/07/12

DE0001135200 Bund lug 12 eur 5 04/07/12

IT0004787070 Bpop Bari Lg12 Eur 3,3% 09/07/12

FR0110979186 Btan Lug12 Eur 4,5 12/07/12

IT0004745086 Bot-16Lg12 A 16/07/12

IT0004812118 Bot-16Lg12 T Zc 16/07/12

XS0579221507 Unicredit 97/2012 3M+1,25 18/07/12

IT0006607623 Merrill-12 Bp3 Rel3 21/07/12

FR0000188013 Oatei Lug12 Eur 3 25/07/12

IT0003883185 Unicred-05/Lg12 S-Up 29/07/12

ES0000012791 Obl.Es Lug12 Eur 5 30/07/12

XS0442431564 Fiat Finance And Trade 30/07/12

XS0444510936 Birs Lg12 Pln 3 31/07/12

IT0004787989 Bot-31Lg12 S Zc 31/07/12

XS0443820088 Banco Popolare 08/2012 FX 3,75 07/08/12

IT0004750821 Bot 15Ag12 A Zc 15/08/12

IT0004816911 Bot 15Ag12 A Zc 15/08/12

IT0004624547 Ubi Ag12 Tf 2,30% Welcome Edition 31/08/12

IT0004794449 Bot-31Ag12 S Zc 31/08/12

IT0004634124 Ctz-31Ag12 31/08/12

COME LEGGERE

LA TABELLA■■ Isin Si tratta del codice che identifica

il titolo, in questo caso obbligazionario. Mettetelo in valigia con voi.

■■ Scadenza Vi ricordiamo la scadenza di alcuni titoli obbligazionari. Non lasciate i risparmi sul conto corrente, gli interessi sono bassi. Vi conviene scegliere un conto deposito (vedi pag.29) fino a quando non avrete preso una decisione al riguardo.

in tempi di crisi economica e di Borse in cui si rincorrono forti rialzi e forti

ribassi questa strategia potrebbe risultare inefficace, perché l’arrivo di notizie improv-vise e gravi è in grado di sconvolgere i merca-ti. E allora che possiamo fare?

In caso di bufera Se siete sotto l’ombrellone e la Borsa crolla, avete tre strade possibili.

> La prima è quella di portare pazienza: chi acquista azioni per il lungo periodo può be-nissimo valutare la strategia di lasciare ogni cosa così com’è.

> La seconda strada è quella di vendere i titoli e tenere i soldi in un conto deposito per un periodo breve e poi reinvestirli una volata passata la bufera. Ha il vantaggio di essere una soluzione facile, ma costosa. Innanzitutto pagate i costi di vendita delle azioni (0,7% allo sportello e mediamente lo 0,19% online), e poi sosterrete anche quelli di riacquisto. Inoltre, c’è un altro problema: se mancate il momento buo-no potreste riacquistare i titoli venduti a un prezzo più alto, anziché più basso. Se l’importo è elevato (più di 100.000 euro) meglio evitare di tenerlo su un singolo con-to corrente, perché vi esponete al rischio di insolvenza della banca. La tutela del fondo interbancario assicura i soldi solo fino a

100.000 euro per deposito (sia sul conto de-posito sia sul conto corrente).

> La terza soluzione passa attraverso la co-pertura dal rischio, cioè l’acquisto di titoli che guadagnano valore quando ciò che voi avete in portafoglio lo perde. Purtroppo non è una strada facilmente percorribile: gli strumenti per difendersi dai cali di Borsa sono pochi, ri-schiosi e spesso chiedono prima lunghe pro-cedure burocratiche con la banca (procedure che dovreste svolgere prima della partenza). Tra tutti questi strumenti (opzioni put, future/minifuture short) quelli che fun-zionano meglio a nostro avviso sono le opzioni put: funzionano come una polizza assicurativa facendovi guada-gnare se la Borsa scende, senza farvi per-dere altro che il loro costo se la Borsa sale. Attenzione, però: questa copertura è costosa. Infine, non esistono opzioni su tutti i titoli: informazioni su come funzio-nano questi prodotti le potete trovare all’interno del nostro dossier sulla cri-si economica (www.soldi.it/crisi).

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34 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

CONTROVERSIE Arbitro bancario e finanziario

Tecnicamente si definisce un sistema di risoluzione extragiudiziale delle con-troversie. In parole povere, l’Arbitro

bancario e finanziario (Abf) è un organismo a cui ci si può rivolgere quando si litiga con la banca (o con un intermediario simile) per mutui e finanziamenti. I vantaggi rispetto a rivolgersi a un tribunale stanno sostanzial-mente nei tempi più brevi e nei costi limitati.Oltre ad accogliere reclami di clienti, consu-matori e imprese, l’Abf prende in considera-zione anche le segnalazioni dei “potenziali clienti”. Quindi potete rivolgevi all’Abf an-che solo se avete avuto problemi con una banca durante la fase precontrattuale (per esempio, se l’istituto di credito non vi ha for-nito tutti i documenti necessari prima della stipula del mutuo).

Di che cosa stiamo parlando?L’Abf è nato nel 2009 su iniziativa della Banca d’Italia. Come dice il nome stesso, si occupa per legge delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, comprese le liti relative a bonifici transfron-talieri. Nella pratica, ci si rivolge all’Abf so-prattutto per controversie relative ai mutui (richiesta, istruttoria, estinzione...), alle car-te revolving, alla cessione del quinto dello

Problemi con la banca? Rivolgiti all’Arbitro

L’Abf è un organismo che risolve le liti su questioni bancarie e finanziarie senza passare dal tribunale.

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 35

Arbitro bancario e finanziario

Ing Direct e Banco Popolare hanno messo in scena un copione purtroppo frequente quando si

tratta di trasferire un mutuo da una banca all’altra (la cosiddetta surroga): un tira e molla durato sei mesi, fatto dalle scuse più disparate (Ing Direct non aveva nessuno che potesse andare davanti al notaio nelle date fissate per l’atto...). Tutto alle spalle del signor Fanuzzi, che aveva l’unica colpa di voler trasferire il suo mutuo da Ing Direct a Banco Popolare, per approfittare di un’offerta vantaggiosa di quest’ultima. Offerta che ha rischiato di perdere, proprio per le lungaggini della pratica di surroga che non riusciva ad andare in porto. Tanto che poi ha dovuto faticare per farsi applicare l’offerta di Banco Popolare ormai risalente a sei mesi prima. Grazie all’intervento di Altroconsumo ci è riuscito (vedi SD 120, settembre 2011). Sempre dietro nostro suggerimento ha chiesto a Ing Direct, la banca con cui

Surroga: un ritardo da 9 mila euroaveva inizialmente stipulato il mutuo, il risarcimento previsto dalla legge (art. 120 quater comma 7 del dlgs 385 del 1993, Testo unico bancario) per coloro che hanno subito un ritardo superiore ai 30 giorni lavorativi nella surroga del mutuo (dal gennaio scorso bastano 10 giorni di ritardo). L’istituto di credito, però, ha rifiutato di concedere il risarcimento. Che è pari all’1% del capitale residuo del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. A questo punto il signor Fanuzzi si è rivolto all’Arbitro bancario e finanziario, che gli ha dato ragione, riconoscendogli un risarcimento di 9 mila euro. Ing Direct potrà rivalersi su Banco Popolare, se ritiene che la causa del ritardo sia dovuta a quest’ultima. L’intervento dell’Arbitro è stato decisivo per far valere un diritto, quello della surroga, troppo spesso ignorato dalle banche.Che dovranno adeguarsi alla logica della concorrenza, che consente ai consumatori di risparmiare.

stipendio e all’iscrizione nelle Centrali rischi (quelle riservate ai cattivi pagatori).Se ricorrete all’Arbitro per questioni che hanno a che fare con diritti od obblighi (per esempio, la banca non ha riconosciuto il vostro diritto al trasferimento del mutuo), non c’è alcuna limitazione al valore dell’e-ventuale risarcimento che avete intenzione di chiedere alla controparte. Se invece la questione riguarda un versamento di denaro (per esempio la banca, per un servizio di cui avete usufruito, ha trattenuto un cifra supe-riore al dovuto), il risarcimento richiesto non può essere superiore ai 100 mila euro.L’Abf non ha competenza su questioni che hanno a che fare con la compravendita di titoli (azioni, obbligazioni...) o che riguarda-no i cosiddetti contratti collegati: per esem-pio, non potete fare ricorso all’Arbitro per i difetti dei mobili del soggiorno che avete acquistato grazie a un’operazione di credito al consumo (cioè a rate). L’Arbitro non può intervenire anche su questioni che sono già sottoposte a un tribunale, a un arbitrato o a un tentativo di conciliazione.

Al contrario, se vi siete rivolti al tribunale senza prima cercare un accordo extragiudi-ziale con la controparte, il giudice, durante la prima udienza, può comunque indirizzarvi all’Arbitro bancario e finanziario, per provare a risolvere la lite fuori dalle aule di giustizia. Nel caso abbiate invece tentato la concilia-zione, senza però concludere nulla, potete sottoporre di nuovo la questione all’Abf.Dal primo luglio di quest’anno, potete ri-volgervi all’Arbitro solo per operazioni e comportamenti avvenuti a partire dal primo gennaio 2009.

Come fare ricorsoQuesta la procedura per fare ricorso all’Abf:

> per prima cosa dovete fare un reclamo alla banca (o alla finanziaria), che vi dovrà rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della vostra segnalazione;

> se non siete soddisfatti della risposta rice-vuta (o non ricevete risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della banca), potete fare ricorso all’Arbitro entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo;

> nel caso superiate il termine dei 12 mesi, dovete ripetere la trafila da capo: prima fare di nuovo il reclamo alla banca e poi, se la ri-sposta non vi soddisfa (o non arriva), ricorre-re all’Arbitro bancario e finanziario.Il modulo da utilizzare per il ricorso è pre-disposto dalla Banca d’Italia ed è scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure lo si può recuperare nelle filiali di Bankitalia aperte al pubblico. Il modulo può essere inviato per posta, via fax o con posta elettronica certificata (la cosiddetta Pec), alla Segreteria tecnica competente del Collegio (vedi indirizzi nel riquadro in alto a pag. 36) o a una qualunque delle filiali della Banca d’Italia oppure può essere consegnato a mano in una delle filiali di Bankitalia aperte al pubblico, che poi lo in-vieranno alla Segreteria tecnica competente. Ricordatevi di spedire una copia del ricorso anche alla banca attraverso una raccoman-data a.r. o via posta elettronica certificata (se vi dimenticate di farlo, lo farà la Segreteria tecnica ). La banca ha 30 giorni di tempo dalla

Stefano Fanuzzi di Milano ha fatto valere una legge poco conosciuta, che tutela chi subisce i ritardi delle banche nella surroga (l’1% del capitale residuo del mutuo per ogni mese di ritardo).

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36 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

CONTROVERSIE Arbitro bancario e finanziario

ricezione della copia del ricorso per presentare le sue osservazioni (in

gergo tecnico “controdeduzioni”) all’Arbi-tro. Queste ultime verranno poi girate a voi dall’Abf. Entro 60 giorni dal ricevimento del-le osservazioni della banca l’Arbitro esprime il suo giudizio sul ricorso, che viene comuni-cato alle parti entro 30 giorni.

Spese ridottePer poter presentare il ricorso dovete pagare un contributo spese di 20 euro; copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata al ricorso. Il pagamento può avvenire :

> con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecni-ca dell’Arbitro Bancario Finanziario” IBAN IT71M0100003205000000000904;

> con versamento sul conto corrente po-stale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”;

> in contanti in tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.

> In tutti i casi occorre indicare la causale “Ricorso ABF” e il vostro codice fiscale o Partita Iva.Se l’Arbitro accoglie, in tutto o in parte, il vo-stro ricorso, i 20 euro sostenuti per le spese

vi saranno rimborsati dalla banca (quest’ul-tima, in più, deve pagare all’Abf 200 euro). Se invece le vostre richieste non vengono accolte, i vostri 20 euro non li recuperate più.Nel caso l’Arbitro, nella sua decisione, com-metta errori formali di poco conto (non so-stanziali) a vostro sfavore, potete chiedere di correggerli: la procedura è rapida e snella. Facciamo un esempio: l’Abf vi dà ragione in un ricorso per una lite con la vostra banca, ma commette un errore formale nel ricono-scervi il risarcimento dovuto (per esempio, fissa un tasso di interesse del 2% invece di quello corretto del 2,50%). Senza particola-ri formalità, l’Arbitro può rimettere le cose a posto in breve tempo. I limiti dell’AbfProcedure piuttosto semplici e relativamen-te veloci a un costo quasi irrisorio: fin qui i lati positivi del ricorso all’Arbitro. C’è però un limite: se la banca non collabora durante la procedura (per esempio, non invia le sue osservazioni) o non segue le decisioni prese dall’Abf (per esempio, non vi paga il risarci-mento riconosciuto dall’Arbitro), non scatta alcuna sanzione davvero degna di questo nome. L’Abf si limita a segnalare il compor-tamento scorretto della banca sul proprio sito e su quello della Banca d’Italia e, a spese

della banca stessa, su due quotidiani a diffu-sione nazionale. Insomma, niente di più di un po’ di cattiva pubblicità. E a voi, che non siete stati risarciti, non resta che rivolgervi alla giustizia ordinaria per ottenere quello che vi spetta.

CHI CONTATTARE

Indirizzi territoriali■■ Segreteria tecnica del Collegio di

Milano, via Cordusio, 5 - 20123 Milano, tel. 02 /72.42.41. Per clienti con domicilio in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto

■■ Segreteria tecnica del Collegio di Roma, via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma, tel. 06/47.921. Per clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, all’estero.

■■ Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli, tel. 081/79.75.111. Per clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

www.altroconsumo.it/conti-correnti

Abbiamo avviato una class action (azione collettiva risarcitoria) nei confronti di Intesa San Paolo per le commissioni di scoperto di conto che quest’ultima ha fatto pagare ai propri correntisti anche se non erano dovute. Chiediamo che i clienti che hanno ingiustamente pagato queste spese vengano risarciti. Il giudice ha già respinto la richiesta di Intesa San Paolo di sospensione della class action. A breve dovremo sapere con esattezza le modalità di raccolta delle adesioni dei clienti di Intesa San Paolo coinvolti nella vicenda. Nel frattempo potete compilare il nostro modulo di pre-adesione alla class action, che trovate nella sezione “conti-correnti” del nostro sito.

Intesa San Paolo

IL RICORSO COSTA 20 EURO, CHE VI SARANNO RIMBORSATI IN CASO DI VITTORIA

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Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012 37

DISABILI Benefi ci fi scali

Agevolazioni per l’autoIl fi sco favorisce la mobilità di chi ha un handicap: sconti per l’acquisto del veicolo, Iva ridotta, esenzione dal bollo.

L’ Iva è ridott a al 4%, il bollo non si pa-ga, si può detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto: sono alcuni

dei benefi ci che il fi sco riconosce alle per-sone con handicap che acquistano un’auto. Queste agevolazioni fi scali rappresentano una maglia importante di quella rete sociale che dovrebbe favorire la mobilità dei di-versamente abili. Anche se si potrebbe fare molto di più per togliere un po’ del peso eco-nomico che grava sulle spalle delle famiglie. Per esempio, lo sconto del fisco nella di-chiarazione dei redditi è rimasto legato ai costi delle auto di almeno 11 anni fa, quan-do c’era ancora la lira. Infatt i, la detrazione viene riconosciuta su una spesa massima di 18.075,99 euro (sono i vecchi 35 milioni di lire convertiti in euro), che oggi sono po-chi se si deve acquistare un’auto “adatt ata” alle esigenze del disabile: basti pensare, ba-nalmente, al fatt o di dover caricare in auto la carrozzina o di aver bisogno del cambio automatico. Dovrebbe essere elevata ad al-meno 25.000 euro. Insomma, se lo Stato vuole dare una mano ai disabili e alle loro famiglie deve rivedere l’ammontare degli aiuti fi scali e semplifi care la mole di documenti da presentare per go-dere dei benefi ci. Anche perché spesso la burocrazia è un’ulte-riore barriera oltre a quelle già presenti nella vita quotidiana di queste persone.

Chi ne ha diritto Le agevolazioni fi scali per i veicoli spett ano a persone che hanno disabilità di tipo diverso:

> i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventua-le correzione e i sordi dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;

> le persone con handicap grave (art. 3 della legge 104/92) certifi cato dalla Commissione Asl per l’accertamento dell’handicap, con

patologie che limitano la deambulazione o con handicap fi sico o mentale se sono titola-ri di indennità di accompagnamento;

> i disabili con ridott e o impedite capacità motorie, per i quali il diritt o alle agevolazioni è condizionato a particolari adatt amenti del veicolo.

L’Iva al 4% Chi rientra nelle categorie appena elencate può godere dell’Iva al 4% anziché al 21% per l’acquisto di un veicolo, anche usato, purché si tratt i di un’auto a benzina con cilindrata fino a 2.000 cc e fino a 2.800 cc per quelle diesel. L’Iva agevolata si applica

FACILITAZIONI: PER LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN BASTA IL CERTIFICATO DEL MEDICO DI BASE

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38 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

DISABILI Benefici fiscali

anche a eventuali adattamenti a un veicolo che si possiede già, per ren-

derlo utilizzabile da un disabile. L’Iva ridotta si può applicare solamente una volta in quattro anni (a partire dalla data di acquisto), senza limiti di valore; tuttavia, se il veicolo viene cancellato dal Pra (Pubblico registro automobilistico) si può avere di nuovo l’agevolazione entro il quadriennio (bisogna presentare il certificato di cancel-lazione dal Pra). Attenzione: se si rivende l’auto entro due an-ni dall’acquisto si deve pagare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Il Fisco ci grazia solo se la vendita e il riacqui-sto del veicolo sono dettate dal cambiamen-to delle esigenze legate alla disabilità. Non si deve nulla al Fisco, invece, anche se si vende il veicolo prima di due anni qualora la per-sona disabile sia defunta e l’auto sia ceduta dall’erede. Per ottenere l’Iva agevolata bisogna pre-sentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei quattro anni pre-cedenti la data di acquisto non è stato com-prato un analogo veicolo agevolato.

Niente bolloPer l’auto intestata alla persona disabile o al familiare che lo dichiara a proprio carico non si paga il bollo. Per godere dell’esenzio-ne bisogna rivolgersi all’Ufficio tributi della Regione o, nelle Regioni in cui non è stato istituito, all’Agenzia delle Entrate. In alcune Regioni è l’Aci (Automobil club italiano) a gestire queste pratiche (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombar-dia, Puglia, Toscana, Umbria e le province di Trento e Bolzano). Il primo anno in cui si chiede l’esenzione bisogna presentare la documentazione che certifica la disabilità all’ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle entrate) entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo. Per gli anni suc-cessivi l’esenzione, invece, si rinnova auto-maticamente, senza dover presentare alcun documento.

Trascrizione senza imposteLa legge concede anche l’esenzione per l’im-posta di trascrizione al Pra per il passaggio di proprietà destinato al trasporto o alla guida di disabili (in quest’ultimo caso sono esclusi i non vedenti e non udenti).L’esenzione è riconosciuta anche per l’e-ventuale familiare che dichiara il disabile a

proprio carico, sia per la prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia per la trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.

Dichiarazione dei redditiLa cifra è 18.075,99 euro: è la spesa massima per l’acquisto di veicoli usati in via esclusiva o prevalente a beneficio di un portatore di handicap sulla quale il fisco riconosce una

detrazione del 19%. Per usufruirne devi pre-sentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o Unico (anche Mini). Lo sconto fiscale si può avere su un solo veicolo in quattro anni e si può scegliere di far valere la detrazione tutta nel primo anno oppure dividerla in quattro quote annuali di pari importo. Quest’ultima possibilità è con-veniente se si pagano poche imposte, perché

RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE

Le facilitazioni per i veicoli adattati ■■ Per i disabili con ridotte o

impedite capacità motorie il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione da cui sono affetti. Per questo sul certificato della commissione Asl deve esserci una nota esplicita sulla natura motoria della disabilità. Per avere l’Iva ridotta, la detrazione sull’Irpef e le esenzioni da bollo e trascrizione è necessario che l’auto, o qualsiasi altro tipo di veicolo si voglia acquistare, sia stato adattato con modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria, l’installazione di pedane o scivoli per facilitare salita e discesa... Ai fini delle agevolazioni non sono considerati adattamenti i dispositivi già previsti all’omologazione e montabili su richiesta del cliente, non sono compresi accessori con funzione di optional.

■■ Per i disabili titolari di patente speciale, si considera “adattata” anche l’auto con il solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

■■ Per avere l’Iva al 4% sull’acquisto del veicolo, questo deve essere adattato prima dell’acquisto alla ridotta capacità motoria del disabile. L’agevolazione si applica anche alle spese sostenute per adattare i veicoli, anche usati.

■■ Per ottenere la riduzione dell’Iva bisogna presentare una serie di documenti: un’autocertificazione sulle

proprie ridotte capacità motorie ; la fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale o che il veicolo è adattato in funzione della minoranza fisico-motoria; la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica a ciò preposta, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

■■ Per avere la riduzione dell’Iva chi guida deve presentare solo la fotocopia della patente di guida speciale.

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 39

LE CATEGORIE AGEVOLATEQUANDO IL FINE GIUSTIFICA I “MEZZI”

VEICOLI CON AGEVOLAZIONI DESCRIZIONE

Autovetture Veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo nove posti, compreso quello del conducente

Autoveicoli per il trasporto promiscuo

Veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria) destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente

Autoveicoli specifici (agevolati solo con la detrazione del 19%)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Autocaravan (agevolati solo con la detrazione del 19%)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

VEICOLI SENZA AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI E SORDI

MotocarrozzetteVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria

Motoveicoli per il trasporto promiscuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente

Motoveicoli per trasporti specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

FINO A 318 EURO DI MULTA PER CHI PARCHEGGIA NELL’AREA “SOSTA DISABILI”. OLTRE AL PREMIO PER L’INCIVILTÀ

le detrazioni potrebbero superare l’imposta dovuta e si perderebbe l’agevolazione. Attenzione: se vendi o regali il veicolo pri-ma di due anni dall’acquisto, devi versare la differenza d’imposta che avresti pagato senza le agevolazioni di cui hai goduto. Uni-ca eccezione che fa il fisco è che la vendita del veicolo sia dovuta al cambiamento delle esigenze legate all’handicap per cui è

necessario comprarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Se il veicolo è cancellato dal Pra (Pubblico regi-stro automobilistico) prima dello scadere dei quattro anni dall’acquisto si può riottenere la detrazione su un nuovo acquisto. In caso di furto entro quattro anni dall’acquisto, la detrazione per il nuovo veicolo spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Non è prevista alcuna detrazione per la manutenzione ordinaria, né per il premio assicurativo né per il carburante.Se per comprare l’auto spendi meno della soglia massima concessa e, nei quattro anni successivi, sostieni spese di manutenzione straordinaria sul veicolo, le puoi detrarre nel limite massimo dei 18.075,99 euro totali.

Occhio alla fatturaPer far valere la detrazione prevista per l’acquisto dell’auto nella dichiarazione dei redditi, la fattura deve essere intestata al disabile, se gode di redditi propri annui di importo superiore a 2.840,51 euro. Infatti, in questo caso non risulta a carico di nessun

PARCHEGGIARE

Posto riservato■■ Il “contrassegno invalidi” (oppure

quello arancione) permette ai veicoli a servizio delle persone disabili (anche i non vedenti) di circolare in zone a traffico limitato e di parcheggiare negli spazi riservati. Per ottenere il contrassegno bisogna rivolgersi all’ufficio medico legale della propria Asl per farsi rilasciare un certificato medico che attesti l’handicap.

■■ Con il certificato medico si può chiedere il rilascio del contrassegno al Sindaco del Comune di residenza. Il contrassegno vale 5 anni, alla scadenza si può rinnovare presentando un certificato del medico di base.

■■ Per avere il contrassegno non è necessario avere la patente o essere proprietari di un veicolo.

familiare. Se, invece, il disabile fosse fiscal-mente a carico di un familiare, la fattura deve essere intestata a chi lo dichiara a proprio carico. Quest’ultimo inserirà nella propria dichiarazione la spesa sostenuta.

Tutte le scartoffie da prepararePer avere le agevolazioni per l’acquisto dell’auto, i disabili per i quali non è neces-sario l’adattamento del veicolo, devono presentare il certificato che attesta la condi-zione di disabilità:

> per i non vedenti e i sordi è necessario il certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica;

> per i disabili psichici o mentali occorre il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica della Asl, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica, e il certificato di attribu-zione dell’indennità di accompagnamento;

> per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputa-ti serve lo stesso verbale di accertamento dell’handicap utile ai disabili psichici da cui risulti la limitazione della deambulazione.

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40 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

PARLA CON NOICHI LA DURA LA VINCE

Costruttore

Se piove in casa

Abito in un appartamento comprato nel 2001 situato al primo piano di una palazzina di quattro, dove dal 2004 ogni volta che piove è un disastro, perché l’acqua entra dal tetto. Ai primi annacquamenti abbiamo interpellato il costruttore, anche perché la garanzia sulla casa dura 10 anni. Purtroppo, ha fatto intervenire personale non qualificato, che non ha risolto il problema. Dopo 5 anni di nulla di fatto da parte del costruttore, abbiamo interpellato un avvocato, sborsando 500 euro a testa, servite a mandare tre inutili lettere al costruttore. L’avvocato ha poi concluso il suo brillante intervento consigliandoci di non andare in causa perché avremmo speso tanto denaro senza probabilmente vincere. Nel frattempo, la garanzia è scaduta e abbiamo dovuto rimediare al difetto facendo intervenire una ditta specializzata, che ci è costata ben 40mila euro. Possiamo rivalerci sul costruttore?

S.P. - UdineSD risponde Purtroppo sono trascorsi i dieci anni previsti dalla legge per far valere la garanzia del costruttore, quindi una richiesta di intervento o risarcimento avrebbe poche possibilità di essere accolta. Quindi, i condomini dovranno farsi carico delle spese necessarie alla riparazione, ma possono verificare, se la polizza assicurativa del condominio copre questo tipo di danno. La garanzia del costruttore si applica in caso di gravi difetti dell’edificio

(art. 1669 del Codice civile), che non sono solo quelli che minano la stabilità della casa, come grosse crepe nei muri o cedimento di solai e pavimenti, ma anche quelli che incidono in maniera sensibile sul godimento dell‘immobile. È senza dubbio grave il difetto che ci ha segnalato la nostra lettrice, anche se sarà poi il giudice a valutare tale gravità attraverso una perizia tecnica.Avete quindi dieci anni di garanzia: per far valere il vostro diritto nei confronti del costruttore dovete fare denuncia entro un anno dalla scoperta del problema. Anno che decorre dal giorno in cui i proprietari dell’immobile hanno la possibilità di rendersi conto della gravità dei

difetti e del fatto che siano causati dall’imperfetta esecuzione della costruzione. La denuncia va fatta inviando una raccomandata a.r. alla ditta costruttrice e venditrice. Da quel momento, però, se la questione non si risolve, il proprietario ha tempo solamente un altro anno per andare in tribunale.

Riparazione

Chi paga l’uscita?Ho comprato un piano cottura nuovo. Portato a casa, dopo un minuto non funzionava

Raccontateci le vostre storie: esperienze personali, segnalazioni e denunce possono diventare utili per tutti.

L’Audi A4 Avant 2.0 TDI del 2007 del signor Mauro Rossi lo ha lasciato a piedi per ben quattro volte in sei mesi, tutte a causa degli iniettori difettosi che, uno dopo l’altro, hanno dato forfait. Ogni volta il signor Rossi ha dovuto sborsare centinaia di euro per la riparazione, arrivando a quasi quattromila euro di spesa. Ogni volta il servizio clienti Audi ha fatto orecchie da mercante alla richiesta del nostro socio di avere la riparazione in garanzia sostenendo che si trattava di eventi casuali non riconducibili a un difetto degli iniettori montati sull’auto. Sicuro del fatto suo, il signor Rossi non si è arreso e ha fatto un giro nei forum online, dove ha trovato conforto alla sua tesi, con decine e decine di casi simili al suo.

Ha così rafforzato la sua convinzione che Audi fosse perfettamente al corrente del difetto degli iniettori montati sulla sua macchina (poi confermato anche da diversi meccanici) e che, invece, di sottoporlo a questa via crucis, sapendo che uno dopo l’altro sarebbero rimasti sul campo, avrebbe dovuto sostituirli tutti e quattro non lasciandolo circolare con un’auto inaffidabile e pericolosa. Per non parlare dei disagi che i ripetuti stop in officina gli hanno causato, visto che il signor Rossi usa l’auto per lavoro. Sempre più determinato, il nostro socio scrive alla casa automobilistica chiedendo il rimborso di quanto pagato, in quanto i pezzi riparati erano difettosi e quindi avrebbe avuto

Audi difettosa: guasti in garanzia

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 41

PARLA CON NOICHI LA DURA LA VINCE

diritto alla riparazione/sostituzione in garanzia. Non riceve alcuna risposta. Sentendosi preso in giro, ha contattato il nostro servizio di consulenza giuridica, che ha inviato l’ulteriore sollecito scritto, allegando anche le testimonianze dei forum. Ha funzionato: Audi ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dal nostro socio per le riparazioni.

ad accreditare sulla busta paga quanto gli spetta. Proprio per questo ha la possibilità di riportare il credito Irpef indicato nel 730 nella prossima dichiarazione dei redditi. Quindi, l’anno prossimo quando il nostro socio dovrà presentare il proprio 730 o l’Unico, dovrà indicare il credito che non gli è stato rimborsato. Nel caso del 730, si troverà il rimborso nella busta paga di luglio 2013. Se fa l’Unico, gli consigliamo di indicare il credito in compensazione di altre imposte, in questo modo potrebbe per esempio utilizzarlo per pagare l’Imu, Imposta municipale propria.

Pensione

Nata nel 1952Nell’articolo dedicato alle pensioni pubblicato sul numero di marzo menzionate un emendamento che consente alle donne nate nel 1952 di andare in pensione di vecchiaia a 64 anni, con uno sconto di circa 2 anni rispetto alle nuove regole varate dal governo Monti. Mia moglie è una dipendente pubblica ed è nata a luglio del 1952: può godere di questa agevolazione?

Lettera firmataSD risponde Purtroppo per la moglie del nostro socio, l’agevolazione riguarda esclusivamente le lavoratrici che al 28 dicembre 2011 erano dipendenti nel settore privato. Esclude quindi le lavoratrici autonome e le dipendenti pubbliche. Quindi, una donna con almeno 20 anni di contributi che con le vecchie regole avrebbe avuto i requisiti per la pensione quest’anno, con le nuove dovrà aspettare il 2019, quando avrà 66 anni e 11 mesi.

più l’accensione della piastra elettrica. Ho interpellato il venditore, che ha chiamato l’assistenza tecnica. Il tecnico che è venuto a casa, mi ha detto che solo per stavolta non avrei pagato nulla per l’uscita, ma che dopo sei mesi dall’acquisto avrei dovuto versare 25 euro. Ha ragione lui?

L. M. - RomaSD risponde La riparazione deve essere eseguita a spese del venditore senza nessun costo per il cliente: quindi l’uscita non si paga. Purtroppo, però, spesso la legge sulla garanzia di conformità non viene interpretata correttamente e i venditori ne approfittano.

La norma presume che i difetti che si manifestano entro i primi sei mesi dall’acquisto siano preesistenti: quindi da riparare in garanzia senza che il cliente debba dimostrare nulla. Invece, per la riparazione di quelli che si manifestano dopo i primi sei mesi, il cliente dovrebbe provare che il prodotto presenta un difetto di conformità. Ottenuta questa prova, il venditore che intende farsi pagare l’intervento di riparazione, dovrebbe a sua volta provare che il difetto dipende invece da altre cause. Se le parti non si mettono d’accordo, non resta che il giudice, perché né il consumatore né il venditore possono decidere unilateralmente. Nella realtà, spesso il venditore dopo i primi sei mesi fa pagare la riparazione al cliente.

Senza lavoro

Recupero l’Irpef?Ho perso il lavoro e attualmente sono disoccupato. Vorrei sapere come posso recuperare il credito Irpef che derivava dal mio 730 e che avrebbe dovuto essere accreditato nello stipendio di luglio.

Lettera firmata SD risponde Non si preoccupi: il suo credito con il fisco non viene eliminato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima che intervenga il conguaglio, è possibile comunicare a chi ci ha prestato assistenza fiscale i dati del nuovo datore di lavoro che può effettuare il conguaglio. Nel caso del nostro socio, non essendoci un nuovo rapporto di lavoro, non esiste il sostituto d’imposta che possa provvedere

QUANDO IL PRODOTTO È IN GARANZIA NON SI PAGA L’USCITA DEL TECNICOCHE LO RIPARA

Mauro Rossi di Trezzano sul Naviglio (Mi)

ha dimostrato che chi è convinto di avere ragione non si arrende di fronte ai no di chi non vuole appli-

care la legge sulla garanzia che tutela i consumatori

quando il prodotto è difettoso.

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42 Soldi&Diritti 125 Luglio 2012

SENTENZELe leggi spesso devono essere interpretate: ogni decisione dei giudici crea un precedente, di cui possono poi tenere conto i tribunali.

avvenuto; cercando negli stessi mo-tori di ricerca, compariva poi anche la notizia dell’assoluzione di M.T.La vicenda finisce in Cassazione, dove l’assessore vede riconosciute le proprie ragioni. La Suprema corte dichiara che chi diffonde la notizia (in questo caso il sito del quotidiano) deve predi-sporre un sistema idoneo a segna-lare nel testo anche l’eventuale svi-luppo della notizia stessa. In parole povere: la notizia dell’arresto deve essere accompagnata anche da quella dell’assoluzione.Se è vero che la legge tutela il diritto all’informazione al punto di limita-re il diritto alla privacy del singolo, è anche vero che nell’esercizio del diritto di cronaca bisogna rispetta-re l’identità personale e morale del soggetto cui l’informazione si rife-risce. Per questo motivo è ricono-sciuto al singolo una sorta di diritto all’oblio, cioè il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, a causa del trascorrere del tempo, risultano ormai superate dai successivi sviluppi.

CHE DIRE? La libertà di espressione deve rispettare la riservatezza e l’identità personale. Quando si tratta di personaggi pubblici (per esempio un politico, un attore, un calciatore e così via), il diritto alla privacy viene attenuato, perché, rimanendo nell’esempio del politico, l’interesse dei cittadini a conoscere le sue vicende giudiziarie prevalgono sui diritti del singolo. Tuttavia, nel caso in questione, la notizia che si voleva difendere (l’arresto), seppur vera, gettava il sospetto della corruzione su una persona poi risultata innocente.Quindi, se i fatti sono accaduti molto tempo prima, chi intende pubblicarli di nuovo, deve tener

raggiungibile dai motori di ricerca, continua a comparire negli anni successivi nell’archivio online del quotidiano.M.T. fa ricorso al Garante della privacy, chiedendo la rimozione dal sito dei dati giudiziari che lo ri-guardavano. L’Authority respinge la richiesta. E così anche il Tribunale di Milano, che afferma che non si può intervenire sull’articolo incri-minato, che ai tempi della pubblica-zione diceva il vero, poiché nel testo veniva riportata correttamente la notizia dell’arresto effettivamente

Archivi online

Corretta informazione

La vicenda inizia nel 1993, quando un quotidiano pub-blica la notizia dell’arresto

dell’assessore comunale M.T., ac-cusato di corruzione in un piccolo comune dell’hinterland milanese.Alla fine del processo l’assessore viene assolto, ma la notizia che riporta il suo arresto, facilmente

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Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012 43

cifra venga detratt a dal prezzo di acquisto dell’appartamento. Ma la venditrice non ci sta.I compratori, stufi dei continui rimandi, si rivolgono al giudice: chiedono che venga rispett ato ciò che è stato scritto nel contratto preliminare.Sia il Tribunale sia la Corte d’Ap-pello danno ragione alla signora R. e al marito, stabilendo che i co-niugi possono entrare in possesso dell’appartamento dopo aver pa-gato il prezzo concordato, a cui va detratt o il debito che il venditore ha con il condominio.La signora P. non si arrende e de-cide di portare la controversia in Corte di cassazione.La Suprema corte cambia le carte in tavola: pur ribadendo che il con-tratto preliminare stabiliva che le spese non pagate dovessero essere accollate al venditore, aff erma che il compratore è comunque tenuto, in solido (cioè insieme) al vendito-re, al pagamento delle spese condo-miniali relative all’anno della com-pravendita e a quello precedente.

CHE DIRE? Con questa sentenza la Corte di cassazione pone al centro della questione la tutela del bilancio condominiale. Nel caso specifico, al di là della decisione concordata tra le parti nel contratto preliminare, l’obiettivo deve essere quello di saldare i conti in sospeso con il condominio. In concreto, questo significa che sarà l’amministratore del condominio a decidere se chiedere il pagamento delle spese al vecchio proprietario (cioè il venditore) oppure all’acquirente, anche se quest’ultimo, non essendo allora proprietario, non ha dato il proprio assenso alle spese in questione. Naturalmente, nel caso l’amministratore scegliesse di chiedere il pagamento delle spese all’acquirente, quest’ultimo potrà poi sempre rivalersi sul venditore, chiedendo di essere rimborsato della spesa sostenuta.

■ Corte di cassazione, sentenza 2.979, 27 febbraio 2012

conto del diritto dell’interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, che nel frattempo può essere cambiata anche radicalmente.

■ Corte di cassazione, sentenza 5.525, 5 aprile 2012

Condominio

Chi paga le spese?

La questione si ripropone spes-so quando viene venduto un appartamento: a chi tocca pa-

gare le spese condominiali non an-cora saldate? I debiti nei confronti del condominio devono essere ripianati dal vecchio proprietario oppure passano al nuovo?Questa, in sintesi, la vicenda: la signora R. e il marito fanno una proposta di acquisto di un appar-tamento alla signora P., che accett a l’off erta, accompagnata dalla relati-va caparra. Qualche mese più tardi, di comune accordo, le parti stipulano un docu-mento preliminare di compraven-dita, all’interno del quale una clau-sola stabilisce, nero su bianco, che gli eventuali debiti nei confronti del condominio devono essere saldati dalla venditrice prima del contratt o di vendita vero e proprio. Si att ende di fi ssare il momento del-la compravendita, ma la data della conclusione dell’aff are viene proro-gata, perché gli acquirenti vengono a sapere che la signora P., nell’ulti-mo biennio, non ha pagato oltre 8 mila euro di spese condominiali. Per sbloccare la situazione, la si-gnora R. e il marito si offrono di estinguere il debito nei confronti del condominio, a patt o che questa

PER DUE ANNI COMPRATORE E VENDITORE RISPONDONO DELLE SPESE CONDOMINIALI NON PAGATE

Soldi&Diritt i 125 Luglio 2012 43

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44 Soldi&Diri� i 125 Luglio 2012

ECO

NO

MIX

❯❯ Risparmio ko

La crisi delle fi nanze pubbliche e la contrazione della crescita, registrate in Italia a partire ormai dal 2008, si sono ripercosse sul tenore di vita dei cittadini, originando una vera e propria “crisi del reddito delle famiglie”. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia la percentuale di famiglie a rischio di povertà ed esclusione sociale continua a essere più elevata di quella degli altri Paesi a economia avanzata. Il cosiddetto potere di acquisto, cioè la capacità reale di fare acquisti con il proprio salario, è diminuito nel 2011 dello 0,5 per cento e la propensione al risparmio, che nel nostro Paese ha sempre registrato valori di tutto rispetto, è arrivata al 12 per cento, la misura più bassa dal 1995. La riduzione della capacità di risparmio ha colpito prevalentemente le famiglie appartenenti alla classe media e ha fi nito per allargare la forbice (cioè la di� erenza di reddito) tra ricchi e poveri, mettendo così a rischio la futura crescita della ricchezza del Paese e la sua equa distribuzione tra tutta la popolazione italiana.

La carta che fa per te: altroconsumo.it/carte-di-credito

TendenzeLa crisi economica internazionale si rifl ette pesantemente anche sul mercato del lavoro nostrano: sono in aumento i disoccupati.

Partite Iva

7 7, 7 %percentuale di partite Iva aperte da persone fisiche sul totale delle partite Iva presenti nel nostro Paese.

Il mutuo senza conto

Le banche non possono più obbli-garvi ad aprire un conto corrente se richiedete un mutuo. Proprio per questo motivo nelle tabelle che riportano le nostre scelte per i mutui non troverete più l’indica-zione “Richiede il conto corrente” (per i prestiti, invece, possono an-cora farlo)). Se per erogare il mutuo, la banca vi impone di aprire il conto corrente,

compie una pratica scorretta, a cui vi dovete opporre. Se l’istituto di credito insiste per appiopparvi a tu� i i costi il con-to corrente, potete segnalare la cosa all’Antitrust. Potete farlo via posta ordinaria all’indirizzo: Au-torità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma; per fax al numero 06/858.212.56; online usando l’apposito modulo sul sito www.agcm.it.

❯❯ Consigli

tasso di disoccupazione a marzo 2012, in crescita di 1,7 punti rispetto a un anno prima. Fonte: Istat

9,8%

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Soldi&Diri� i 125 Luglio 2012 45

❯❯ CalendarioCONTI CORRENTI

PRESTITI

Nella tabella indichiamo i dieci migliori conti correnti per questo correntista: 30 anni, single, circa 50mila euro di liquidità investiti sia in azioni italiane sia estere, 1 carta di credito.

Il costo totale annuo tiene conto di

tutte le spese legate all’uso del conto, compresa l’imposta di bollo (34,20 euro all’anno) ed è al netto degli interessi attivi sulle giacenze di conto.

Dati aggiornati a maggio 2012.

Rispetto alla nostra precedente rilevazione riscontriamo una crescita sia per i tassi dei prestiti di 2.000 euro da restituire in 2 anni (+ 0,45%) sia per

quelli di 5.000 euro da restituire in 4 anni (+ 0,20%).

Dati aggiornati a maggio 2012.

2 LUGLIO Ultimo giorno utile per presentare il

modello Unico in formato cartaceo.

Per chi non ha scelto il regime della cedolare secca, registrazione e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con decorrenza 1° giugno 2012.

Ultimo giorno utile per il versamento tardivo dell’Ici relativa al 2011, pagando oltre agli interessi la sanzione ridotta.

Ultimo giorno utile per presentare (se non obbligati a usare il modello Unico 2012 telematico) la dichiarazione integrativa per sanare, pagando gli interessi e la sanzione ridotta, le omissioni o le irregolarità relative all’Unico 2011, che andava presentato entro il 30 giugno o il 30 settembre 2011.

10 LUGLIO Versamento dei contributi Inps per colf e

badanti relativi al secondo trimestre 2012.

18 LUGLIO Per chi ha scelto il regime della cedolare

secca sui contratti di locazione, versamento del 1° acconto 2012, la cui scadenza era il 18 giugno 2012, con maggiorazione dello 0,4%.

Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione presentata tramite modello Unico, la cui scadenza era il 18 giugno, con maggiorazione dello 0,4%.

31 LUGLIO Pagamento del bollo auto scaduto

a giugno 2012. La scadenza del bollo generalmente corrisponde, ogni anno, al mese successivo a quello della prima immatricolazione. Fanno eccezione alcune Regioni (per esempio Lombardia e Piemonte), che per alcuni tipi di vetture fi ssano la scadenza del bollo nello stesso mese della prima immatricolazione del veicolo.

www.altroconsumo.it/conti-correnti

BancheRichiede il conto

corrente

Taeg %

Rata mensile per ogni

1.000 euro

2.000 EURO PER 2 ANNI

Unicredit Credit Express Giovani V 7,49 44,78

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 9,11 45,50

Banca delle Marche 11,31 45,80

5.000 EURO PER 4 ANNI

Findomestic 8,79 24,64

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 8,94 24,70

Gruppo bancario Credito Valtellinese V 9,47 24,40

LA NOSTRA SCELTA

Banche Conto Tipo Costo annuo in euro

Banca Fideuram Internet internet 311,36

Iwbank Conto IW internet 438,07

Fineco-The new bank Conto Fineco internet 462,65

Bpm - We@bank Conto We@bank internet 497,34

Banca Popolare di Bari Easy24 tradizionale 524,52

Iwbank Conto Trading internet 564,02

Banca Popolare di Bari Zero24 tradizionale 588,52

Banca Fideuram Plus III tradizionale 629,22

Barclays Barclays 3% Più tradizionale 645,52

Banca Fideuram Fideuram Conto Zero tradizionale 656,12

LA NOSTRA SCELTA

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46 Soldi&Diri� i 125 Luglio 2012

Mutui Le due tabelle riportano, per diverse durate, rata e Taeg (Tasso

annuo eff ettivo globale) di un mutuo di 100.000 euro relativo a una casa di 200.000 euro.

I tassi variabili sono saliti a causa degli spread (diff erenziale tra tasso di mercato e tasso applicato dalla banca) e sono destinati a

crescere molto quando la crisi passerà. Sono quindi senz’altro da consigliare i tassi fi ssi, che oggi hanno valori interessanti.

Dati aggiornati a maggio 2012.

CONFRONTA PREZZI E TARIFFEIn base alle tue abitudini e alle tue caratteri-stiche di utente, scopri il conto corrente, le polizze Rc auto e Rc moto, le tariffe gsm, internet e per il telefono di casa più convenienti per te. Per la bolletta della luce, scopri la tariffa più adatta a te.

TELEFONIA SU MISURAPer i contratti di telefonia e internet, puoi consultare la nostra banca dati, con tutti i piani tariffari proposti dai vari operatori, e scegliere il più conveniente, a seconda delle tue abitudini.

UN AIUTO NEI CALCOLIIl nostro programma ti aiuta a calcolare il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) per mutui e prestiti personali. Sempre a proposito di mutui, in base al tuo reddito e alla durata del mutuo, ti diamo l’indicazione dell’importo che ti puoi permettere; inoltre ti aiutiamo a calcolare la rata del mutuo indicizzato, così da poter verificare che la banca lo abbia calcolato in modo corretto. Se poi stai meditando di passare al tasso fisso, il nostro programma ti aiuta a capire se ti conviene o meno.

www.altroconsumo.it/mutui

Mutui a tasso variabile (Euribor o Bce)

Taeg %

Rata mensile per ogni

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Cariparma Crédit Agricole Euribor 3,96 9,89

Ubi Banca Euribor e Bce 4,02 9,95

Deutsche Bank Euribor 4,08 10,01

DURATA: 15 ANNI

Cariparma Crédit Agricole Euribor 3,85 7,15

Ubi Banca Euribor e Bce 3,91 7,21

Deutsche Bank Euribor 4,01 7,28

DURATA: 20 ANNI

Cariparma Crédit Agricole Euribor 3,81 5,80

Ubi Banca Euribor e Bce 3,85 5,86

Deutsche Bank Euribor 3,97 5,94

DURATA: 25 ANNI

Ubi Banca Euribor e Bce 3,82 5,07

Cariparma Crédit Agricole Euribor 3,86 5,06

Deutsche Bank Euribor 3,94 5,15

DURATA: 30 ANNI

Ubi Banca Euribor e Bce 3,79 4,55

Deutsche Bank Euribor 3,93 4,64

Cariparma Crédit Agricole Euribor 4,12 4,69

Mutui a tasso fi sso Taeg %

Rata mensile per ogni

1.000 euro

DURATA: 10 ANNI

Cariparma Crédit Agricole 3,96 9,89

Gruppo bancario Credito Valtellinese 5,71 10,78

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 6,02 10,83

DURATA: 15 ANNI

Cariparma Crédit Agricole 5,35 7,87

Gruppo bancario Credito Valtellinese 5,97 8,25

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 6,28 8,33

DURATA: 20 ANNI

Cariparma Crédit Agricole 5,65 6,73

Gruppo bancario Credito Valtellinese 5,99 7

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 6,28 7,07

DURATA: 25 ANNI

Cariparma Crédit Agricole 5,74 6,08

Gruppo bancario Credito Valtellinese 5,91 6,23

Banca Popolare di Lodi (Banco Popolare) 6,22 6,32

DURATA: 30 ANNI

Cariparma Crédit Agricole 5,99 5,75

CheBanca! 6,22 5,91

Deutsche Bank 6,38 6,05

Trova le risposte sul nostro sito

LA NOSTRA SCELTA

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Soldi&Diritti 125 Luglio 2012 47

www.altroconsumo.it/vantaggi

INDICEPubblichiamo l’elenco degli articoli di SD dal numero di maggio 2010. Per gli argomenti che sono stati ripetuti, indichiamo solo la versione più recente. Gli articoli sono elencati in ordine alfabetico. La prima colonna indica il numero della rivista, la seconda l’anno di pubblicazione.

A riv/annoAGEVOLAZIONI, ISEE 121/11ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO 125/12ASSEGNI FAMILIARI 113/10ASSICURAZIONE DANNI:-polizze animali 123/12-polizze casa multirischio 119/11-polizze condominio 114/10-polizze fotovoltaico 112/10-polizze infortuni 123/12-polizze: quali servono davvero? 122/12-polizze rc capofamiglia 125/12-polizze sanitarie 118/11-polizze sci 122/12-polizze tutela legale 116/11-polizze vacanze 112/10-polizze viaggi fai-da-te 121/11-rc auto: andamento 2011 122/12-rc auto: incidenti all’estero 125/12-rc auto: indennizzo diretto 119/11-rc auto: riscatto sinistri 114/10-rc auto: tariffe 120/11ASSICURAZIONE VITA:-polizze anziani non autosufficienti 124/12-polizze morte 117/11AUTO: -acquisto vettura nuova 117/11 -acquisto vettura usata 115/10AVVOCATI, COSTI E TRASPARENZA 121/11

B riv/annoBANCA:-consulenza finanziaria 115/10-conti correnti 123/12-conti correnti online 116/11BANCHE DATI CATTIVI PAGATORI 121/11

C riv/annoCARTE DI CREDITO-carte di credito a confronto 120/11-numeri verdi 123/12-prepagate 116/11CASA:-agenzie immobiliari 119/11-comprare casa in costruzione 116/11-condominio: amministratore 120/11-condominio:animali in appartamento 122/12-condominio: installare i condizionatori 117/11-condominio: lavori straordinari 112/10-detrazioni riq. energetica 114/10-edilizia agevolata 118/11-Ici 121/11-visura catastale 117/11COLF E BADANTI 120/11CONTRATTI ELETTRICITÀ 114/10CONTRATTI FINANZIARI, CONCILIAZIONE DELLE LITI 121/11CREDITO AL CONSUMO 120/11

D riv/annoDIVORZIO 124/12

F riv/annoFAMIGLIA DI FATTO 114/10FISCO:-agevolazioni auto per disabili 125/12-agevolazioni per disabili 113/10-cartella esattoriale 114/10-cedolare secca 119/11-contribuenti al minimo 115/10-fiscalità locale 117/11-Ici 121/11-modello Unico Mini 124/12-nuove tassazioni 122/12-ravvedimento operoso 122/12-tasse acquisto casa 120/11

G riv/annoGARANZIA: -sui prodotti 118/11-lettere tipo 112/10GIUDICE DI PACE 116/11

I riv/annoINTERNET:-acquisti online 122/12-acquisti online: biglietti aerei 123/12-acquisti online: musica 114/10-acquisti online: recesso 114/10-acquisti online: siti 124/12-minori in rete 113/10-supermercati online 116/11INVESTIMENTI:-alternativi al c/c 112/10-conti di deposito 125/12-Etf 119/11-fondi pensione 123/12-in obbligazioni 122/12-investire in borsa 121/11-investire la liquidità 120/11

L riv/annoLAVORO:-anticipo del Tfr 119/11LIBRETTO AL PORTATORE 117/11

MNO riv/annoMANOVRA MONTI 123/12MATRIMONIO E FISCO 116/11MULTE, FARE RICORSO 122/12MUTUI:-a tasso Bce 118/11-a tasso variabile con Cap 119/11-cambiare mutuo 117/11-mutui e polizze 125/12

P riv/annoPENSIONI 123/12POSTE: -disservizi 112/10-prodotti postali 113/10-spedire un pacco 120/11PRATICHE SCORRETTE:-pratiche commerciali scorrette 122/12-segnalazioni 116/11PRESTITI:-per acquisto auto 124/12-per il fotovoltaico 112/10-per ristrutturare casa 121/11PREZZI NEI NEGOZI 125/12

R riv/annoRISCATTARE LA LAUREA 122/12

T riv/annoTELEFONIA:-problemi con il fisso 115/10-problemi con gli operatori 125/12TELEMARKETING 121/11TESTAMENTO 120/11TRASPORTI:-problemi in aeroporto 113/10-treni, come protestare 118/11TV A PAGAMENTO, CONTESTAZIONI 113/10

V riv/annoVACANZA:-assicurazione viaggio 112/10-minori all’estero 119/11-prenotazioni online 119/11-problemi aerei e con i tour operator 125/12-viaggiare in auto in Europa 124/12

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