Sorveglianza Sanitaria

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La sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria rappresenta uno dei momenti rappresenta uno dei momenti più importanti per la più importanti per la gestione della sicurezza sul gestione della sicurezza sul lavoro e pertanto, per lavoro e pertanto, per essere efficacemente essere efficacemente realizzata, necessita di un realizzata, necessita di un protocollo operativo protocollo operativo SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

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La sorveglianza sanitaria rappresenta La sorveglianza sanitaria rappresenta uno dei momenti più importanti per la uno dei momenti più importanti per la gestione della sicurezza sul lavoro e gestione della sicurezza sul lavoro e pertanto, per essere efficacemente pertanto, per essere efficacemente

realizzata, necessita di un protocollo realizzata, necessita di un protocollo operativo semplice ed efficace.operativo semplice ed efficace.

SORVEGLIANZA SANITARIAD.Lgs. 626/94 e s.m.i.

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Profonde trasformazioni si sono verificate sia nell’ambiente di lavoro (caratteristiche strutturali,

chimico-fisiche e microclimatiche) che nell’organizzazione del lavoro (uso di macchine,

videoterminali, telelavoro, lavori a turni).

Nei paesi a sviluppo socio-economico più avanzato, Nei paesi a sviluppo socio-economico più avanzato, è aumentata la richiesta di sicurezza di salute e lo è aumentata la richiesta di sicurezza di salute e lo

stesso concetto di salute è inteso oggi come il stesso concetto di salute è inteso oggi come il completo benessere psichico, fisico e sociale completo benessere psichico, fisico e sociale

dell’individuo.dell’individuo.

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Salute oggi si identifica non solo per assenza di malattia, ma anche di

sensazione di benessere e di buona qualità della vita.

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La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e

non soltanto l’assenza di disturbi o infermità.

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Obbiettivo della sorveglianza sanitaria è la prevenzione delle malattie da

lavoro.

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Per salute si deve intendere quella condizione di benessere fisico, psichico

e sociale (o relazionale) vissuta dall’individuo.

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SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme di visite mediche e d’esami clinici Insieme di visite mediche e d’esami clinici gestiti dal MEDICO COMPETENTE per gestiti dal MEDICO COMPETENTE per valutare le condizioni di salute e l’idoneità valutare le condizioni di salute e l’idoneità dei lavoratori esposti a Rischi Lavorativi.dei lavoratori esposti a Rischi Lavorativi.

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Normative che prevedono la SORVEGLIANZA SANITARIA

• D.P.R. 303/1956 art. 33 (lavorazioni particolari)• D.P.R. 185/1964 (esposizione a radiazioni ionizzanti)• D.P.R. 1124/1965 art. 157 e segg. (silicosi e asbestosi)• D.P.R. 962/1982 (esposizione a cloruro di vinile monomero)• D.Lgs. 277/1991 (esposizione amianto, piombo, rumore)• D.Lgs. 77/1992 (esposizione ad ammine aromatiche)• D.Lgs. 626/94 (attuazione delle direttive CEE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro per esposti a VDT, cancerogeni, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi).

• D.Lgs.494/96 e s.m.i. (D.Lgs.528 del 15/11/99)

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D.P.R. 303/1956 Norme generali per l’igiene del lavoro

– art. 33 (lavorazioni particolari)

Prevede l’obbligo di visite preventive e periodiche nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che

risultano comunque nocive.

Sostanze, lavorazioni e periodicità delle visite sono indicate in tabella allegata al decreto.

I lavoratori devono essere visitati da un medico competente.

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D.Lgs. 277/1991 (attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e

biologici durante il lavoro)

Disciplina

•Il giudizio di idoneità

•La documentazione sanitaria permanente

•L’informazione ai lavoratori e loro rappresentanti

degli accertamenti e significato dei controlli

•La previsione di controlli successivi alla cessazione dell’esposizione ad agenti ad azione protratta.

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Il D.Lgs. 626/94 introduce l’obbligo di sorveglianza

sanitaria• Per gli addetti alla movimentazione

manuale dei carichi (art.48)• Per gli addetti all’uso dei VDT (art. 55)• Per i lavoratori valutati esposti al rischio di

agenti cancerogeni (art. 69)• Per i lavoratori valutati esposti al rischio di

agenti biologici (art. 86)

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Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3) Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

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Art. 17 (il medico competente)1. Il medico competente:a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione

di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela e della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza, una cartella sanitaria e di rischio da custodie presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) Fornisce informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;

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a) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

b) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentati per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

c) Congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

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a) Effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

b) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art.15;

c) Collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

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Art. 17 (il medico competente)2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,

della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull’idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore del lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territoriale competente che dispone, dopo eventuale ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) Libero professionista;

c) Dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.

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I titoli per l’attribuzione di “medico competente” vengono

fissati dal D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 626/94:

1. Specializzazione in Medicina del Lavoro

2. Docenza o libera docenza in Medicina del Lavoro

3. Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

4. Con la Legge Finanziaria del dicembre 2001 é stato

esteso agli specialisti in Medicina Legale e specialisti in Igiene.

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Il decreto 626/94 fissa:• L’indipendenza intellettuale del medico

competente aziendale

• Il consenso dell’atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto

• L’espressione dell’idoneità alla mansione specifica

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L’art. 4 D. Lgs. 626/94 lett. O

• REGISTRO DEGLI INFORTUNIIL Datore di lavoro ………

Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di lavoro di almeno un giorno.

Il registro degli infortuni è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza

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Il D.Lgs. 626/94 non prevede la cadenza per le visite periodiche.

La cadenza delle visite periodiche, nel dettato, è prevista invece per gli

addetti ai VDT nell’art. 55 e successive modificazioni.

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• Art. 55 D.Lgs. 626/94 (addetti VDT)

Prevede che i lavoratori prima di essere addetti all’utilizzo di VDT siano sottoposti a visita medica per evidenziare malformazioni, e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.

Se necessario il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

In base all’esito della visita il lavoratore viene classificato in:

- idoneo, con o senza prescrizioni- non idoneo

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Art. 55 D. Lgs. 626/94 (addetti VDT)

La visita deve essere ripetuta con periodicità almeno biennale nei lavoratori:

- classificati idonei con prescrizione- con età superiore ai 50 anni

La visita ha periodicità quinquennale negli altri casi.

Il lavoratore è sottoposto a visita a sua richiesta ogni volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico

competente, o qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità.

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RUMORELe norme di tutela preventive sono previste dal D.L.gs 277/91

I lavoratori con esposizione > 85dB/die,indipendentemente dall’uso dei DPI, devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico con frequenza stabilita dal Medico Competente e comunque almeno biennale.

I lavoratori con esposizione >90 dB/die, indipendentemente dall’uso di DPI, devono essere sottoposti a visita medica con frequenza annuale.

Per esposizione > 80 dB/die il controllo sanitario va estesoai lavoratori che ne fanno richiesta, approvata dal M.C.

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•ALTRI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- REFERTO (art. 365 c.p. e succ. modifiche; art. 334 c.p.p.)

- DENUNCIA di MP (art. 139 T.U. 1124/65)

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RIASSUMENDO, LA SORVEGLIANZA SANITARIA

E’ effettuata dal Medico Competente

Comprende accertamenti preventivi finalizzati al giudizio di idoneità alla mansione specifica

Comprendere accertamenti periodici finalizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori

Per ogni lavoratore è istituita ed aggiornata una cartella sanitaria e di rischio custodita dal D.L. salvaguardata dal segreto professionale

I R.L.S., il D.L. e il R.S.P.P. devono essere informati sui risultati anonimi collettivi

I luoghi di lavoro devono essere visitati almeno due volte l’anno del Medico Competente insieme al Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione.