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SOMMARIO

OPINIONI

I FINANZIAMENTI ALL’IMPRESA IN CRISI NEL C.D. DECRETO SVILUPPORiforma

di Luigi Balestra 1401

IN ITINERE

NOVITA GIURISPRUDENZIALI

a cura di Massimo Ferro 1407

GIURISPRUDENZA

Legittimita

L’UTILIZZO DELLA ‘‘NUOVA FINANZA’’ E IL NECESSARIO RISPETTO DELL’ORDINE LEGALEDELLE PRELAZIONI

Concordatopreventivo

Cassazione Civile, Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 1409commento di Daniele Bianchi 1411

FALLIMENTO IN ESTENSIONE E NULLITA DELLA SENTENZAFallimentoCassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2012, n. 8863 1417commento di Federico Rolfi 1419

CONFISCA DELLE QUOTE SOCIALI E FALLIMENTO DELLA SOCIETACassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8238 1427commento di Fabio Signorelli 1429

DEDUCIBILITA DELL’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA IN SEDE DI RECLAMOCorte di Cassazione, 2 aprile 2012, n. 5257 1433commento di Fabio Marelli 1435

Merito

LA PROVA DELLA MANCANZA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITACorte d’Appello di Torino 12 aprile 2012 1440commento di Enrico Stasi 1443

GLI EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARECorte d’Appello di Torino 21 dicembre 2011 1450commento di Giannino Bettazzi 1452

AFFITTO DI AZIENDA E CONSERVAZIONE DELL’AGRARIETACorte d’Appello di Venezia, 27 ottobre 2011 1462commento di Sonia Carmignani 1465

LA FUSIONE DI SOCIETA E IL FALLIMENTO DELL’INCORPORATATribunale di Saluzzo 19 marzo 2012, decr. 1469commento di Enrico Erasmo Bonavera 1471

Massimario di legittimita

Massime della giurisprudenza di legittimita pubblicate secondo l’ordine progressivo della materiaregolata dagli articoli del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

1476

Massimario di merito

Massime della giurisprudenza di merito pubblicate secondo l’ordine progressivo della materiaregolata dagli articoli del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

1478

Il Fallimento

Anno XXXIV

Il Fallimento 12/2012 1399

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OSSERVATORI

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

a cura di Enrico Stasi 1480

INDICE

Indice analitico-alfabetico 1484

INDICE GENERALE 2012

Indice degli Autori - Cronologico - Analitico 1485

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COMITATO PER LA VALUTAZIONE

S. Ambrosini, M. Arato, G. Cavalli, P. F. Censoni, P. De Cesari, F. De Santis, L. Guglielmucci, F. Macario, M. Montanari, I. Pagni,G. Presti, G. Trisorio Liuzzi

Il Fallimento

Anno XXXIV

1400 Il Fallimento 12/2012

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I nuovi finanziamenti alle imprese in crisi

I finanziamenti all’impresain crisi nel c.d. Decreto sviluppo*di Luigi Balestra **

L’autore analizza le importanti novita che il cosiddetto ‘‘Decreto Sviluppo’’, recentemente convertito in leg-ge, ha introdotto al fine di incentivare i finanziamenti a favore delle imprese in crisi, soffermandosi dapprimasulle importanti modifiche apportate all’art. 182 quater l.fall. ed esaminando, poi, il successivo art. 182 quin-quies, inserito ex novo.

1. La ratio complessiva dell’interventoriformatore

L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertitocon modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (inSuppl. Ord. n. 121 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 ago-sto 2012, n. 187) ha in piu punti modificato la leggefallimentare al dichiarato scopo di migliorare l’effi-cienza dei procedimenti di composizione delle crisid’impresa, superando le criticita emerse in sede appli-cativa e promuovendo l’emersione anticipata delladifficolta di adempimento dell’imprenditore (1).Si legge nella Relazione al disegno di legge per laconversione del Decreto predisposta dal Governoche l’opzione di fondo che ha orientato l’interventoriformatore e piu precisamente - nella medesimaprospettiva che ha ispirato le riforme della discipli-na fallimentare susseguitesi dal 2005 in poi - «quel-la di incentivare l’impresa a denunciare per tempola propria situazione di crisi», cosı evidentementeagevolando e privilegiando il ricorso ad uno deipercorsi alternativi al fallimento, al fine di favorireil superamento della crisi e la conseguente preserva-zione del valore aziendale (2).In vista della realizzazione di tale finalita, l’esecuti-vo e intervenuto mediante l’introduzione di regoleinnovative, incidendo sui piu gravi disincentivi altempestivo accesso delle imprese in crisi alle proce-dure di concordato preventivo e ai procedimenti diomologazione degli accordi di ristrutturazione, chesono stati cosı riassunti:– insufficiente protezione del debitore durante lapredisposizione del piano di ristrutturazione;– criticita connesse al finanziamento dell’attivitadel debitore durante la predisposizione del piano o

la negoziazione dell’accordo (cosiddetta ‘‘finanza in-terinale’’);– mancanza di una disciplina specifica volta a faci-litare il concordato preventivo con continuitaaziendale, soprattutto prevedendo la continuazionedei contratti in corso;– mancata esplicitazione del requisito di indipen-denza del professionista attestatore nominato daldebitore, di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.,figura espressamente evocata anche dalle norme intema di concordato preventivo e di accordi di ri-strutturazione dei debiti;– operativita di una causa di scioglimento della so-cieta per perdita del capitale e degli obblighi di ca-pitalizzazione anche nel corso del procedimento perl’omologazione del concordato preventivo non fi-nalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del proce-

Note:

* Lo scritto riproduce, con alcune integrazioni e l’aggiunta dellenote, il testo della relazione nell’ambito dell’incontro dal titolo ‘‘Ilrisanamento delle imprese nel D.L. sviluppo’’ organizzato da Sy-nergia Formazione a Milano il 3 e il 4 ottobre 2012.

** Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) L’articolo in questione, rubricato ‘‘Revisione della legge falli-mentare per favorire la continuita aziendale’’, si colloca nell’am-bito del Capo III del Decreto Sviluppo, dedicato alle ‘‘Misure perfacilitare la gestione delle crisi aziendali’’, Titolo III, intitolato‘‘Misure urgenti per lo sviluppo economico’’.

(2) Al riguardo, v. G. Benvenuto, Quadro sintetico delle novita inmateria concorsuale introdotte con il D.l. 22 giugno 2012, n. 83,in www.ilfallimentarista.it, 1, il quale rileva come «il legislatoreabbia inteso alzare la soglia della fallibilita, nella prospettiva dioffrire quanto piu possibile all’imprenditore onesto l’opportunitadi proporre una soluzione all’insolvenza o alla crisi dell’impresaalternativa al fallimento, mettendo a disposizione un fascio distrumenti ora ancora piu efficaci».

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Opinioni

Riforma

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dimento per l’omologazione degli accordi di ristrut-turazione dei debiti.L’obiettivo cosı perseguito non e nondimeno anda-to esente da critiche, per lo meno in relazione adalcuni degli strumenti concepiti per realizzarlo, po-sto che la dilatazione dei tempi non e sembratacongeniale al sistema imprenditoriale nel suo com-plesso, all’interno del quale gli imprenditori, oltreche debitori, sono anche creditori (3).Le nuove norme, giusta la previsione dell’art. 33,comma 3, del Decreto Sviluppo, si applicano ai pro-cedimenti di concordato preventivo e per l’omologa-zione di accordi di ristrutturazione dei debiti intro-dotti dal trentesimo giorno successivo a quello di en-trata in vigore della legge di conversione del Decretostesso, nonche ai piani di risanamento di cui all’art.67, comma 3, lett. d), l.fall. elaborati successivamen-te al predetto termine; poiche la legge di conversio-ne (L. 7 agosto 2012, n. 134) e stata pubblicata inGazzetta Ufficiale l’11 agosto 2012 e l’art. 1, comma2, della medesima ne ha previsto l’entrata in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazione,le disposizioni che interessano sono applicabili aiprocedimenti e ai piani, rispettivamente, introdottied elaborati a partire dall’11 settembre 2012 (4).

2. L’agevolazione dei finanziamentiall’impresa in crisi

Il Governo ha individuato nell’inesistenza di unadisciplina della cosiddetta ‘‘finanza interinale’’ unadelle maggiori cause impeditive alla tempestiva ri-soluzione delle crisi di impresa.Alla criticita cosı individuata ha inteso porre rime-dio introducendo l’art. 182 quinquies l.fall. L’art.182 quater l.fall., norma di recente introduzione mainidonea a fornire una risposta in tutte le possibilisituazioni, seppur inizialmente non toccata dall’in-tervento dall’esecutivo, e stata a sua volta modifica-ta all’esito della conversione in legge del decreto,cosı come si avra modo di riferire nel prosieguo.Il panorama e completato dalle previsioni integrativeapportate dal Decreto Sviluppo all’art. 217 bis l.fall.,che, nell’elencare le esenzioni dai reati di bancarotta,stabilisce oggi che le disposizioni di cui agli artt. 216,comma 3 e 217 l.fall., oltre che ai pagamenti e alleoperazioni compiuti in esecuzione di un concordatopreventivo o di un accordo di ristrutturazione dei de-biti omologato [ovvero del piano di cui all’art. 67,comma 3, lett. d)], non si applicano neppure «ai pa-gamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzatidal giudice a norma dell’art. 182 quinquies».La disposizione di cui all’art. 182 quater l.fall. (rubri-

cata ‘‘Diposizioni in tema di prededucibilita dei cre-diti nel concordato preventivo, negli accordi di ri-strutturazione dei debiti), introdotta con il D.L. 31maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010,n. 122, prevedeva, e a tutt’oggi prevede, due distin-te categorie di crediti: 1) quelli derivanti da finan-ziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzionedi un concordato preventivo ovvero di un accordodi ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del-l’art. 182 bis l.fall., che godono del beneficio dellaprededubilita ai sensi dell’art. 111 l.fall. (comma 2),mentre, in caso di rimborso, potra trovare applica-

Note:

(3) Cfr. F. Lamanna, La legge fallimentare dopo il ‘‘Decreto svi-luppo’’, Milano, 2012, 9, il quale, nel ricostruire criticamente lagenesi del nuovo intervento normativo, rileva come la gran partedelle disposizioni introdotte, nel passaggio dal tavolo tecnico allatraduzione in decreto-legge prima e in legge poi, abbiano subıtouno stravolgimento che «ne ha depotenziato la funzione quali mi-sure a sostegno della conservazione dell’impresa, enfatizzandonepiuttosto quella di salvaguardia pura e semplice del debitore (an-che di quello insolvente), a dispetto, per di piu, della complessivacredibilita e tutela del credito»; il riferimento, nel pensiero dell’A.in questione, e in special modo alle disposizioni in materia di c.d.‘‘preconcordato’’ (art. 161, comma 6, l. fall.), che, per come sonostate conclusivamente formulate, vanno a suo avviso ben al di ladella finalita di proteggere da incontrollate aggressioni esecutivele imprese in difficolta intenzionate a presentare seri piani con-cordatari, nonche a quelle che, in materia di accordi di ristruttura-zione dei debiti, prevedono la forzosa dilazione dei termini di pa-gamento dei creditori estranei (art. 182-bis, comma 1, l. fall.); G.Rocca, Le radici e le cause storiche, non remote, del nuovo inter-vento normativo, in www.ilfallimentarista.it, 4, il quale osservache «allungando i tempi per la presentazione delle domande diconcordato non si rende un favore al sistema delle imprese, giac-che di quel sistema fanno parte sia gli imprenditori ‘‘debitori’’,che gli imprenditori ‘‘creditori’’, e la riforma sembra tutelare solo iprimi a danno dei secondi»; M. Arato, Il concordato con continui-ta aziendale, in www.ilfallimentarista.it, 2, il quale conclude che«la conservazione dell’impresa e la migliore liquidazione dell’atti-vo (auspicabilmente consentita dalla conservazione dell’impresa)rappresentano il primario obiettivo del legislatore, anche se il loroperseguimento puo pregiudicare o, quanto meno, allungare leprospettive di recupero dei creditori concorsuali»; M. Fabiani, Ri-flessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazioneconcordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sullalegge di conversione), in www.ilcaso.it, II, 303/2012, 1-2, il qualeafferma che l’opzione che premia la continuita aziendale «non escevra da rischi anche seri, visto che nella maggior parte dei casiquesta continuita e assicurata da apporti finanziari che venendo afruire (giustamente) del vantaggio della prededuzione possonoben erodere ulteriormente le aspettative dei creditori pregressi.Soprattutto in un momento di gravissima crisi macroeconomicale prospettive dichiarate nella proposta possono risultare velleita-rie e tali da indurre i creditori, specie quelli meno attrezzati, a sen-tirsi piu al sicuro nel riparo dalla procedura fallimentare».

(4) Non sono peraltro mancati, nel periodo intermedio in cui ilDecreto Sviluppo era gia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale(pubblicazione avvenuta il 26 giugno 2012), ma prima che essovenisse convertito in legge, ricorsi fondati sulle innovative nor-me da esso dettate e non ancora entrate in vigore, correttamen-te dichiarati inammissibili: cfr., al riguardo, Trib. Milano, 19 luglio2012, in www.ilfallimentarista.it, con commento di A. Bottai,Repetita iuvant? Vecchie inammissibilita e nuove disposizioni intema di concordato.

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zione l’art. 67, comma 3, lett. e) l.fall., che sanciscel’irrevocabilita dei pagamenti posti in essere in ese-cuzione del concordato preventivo e dell’accordoomologato; 2) quelli derivanti da finanziamenti ero-gati in funzione della presentazione della domandadi ammissione alla procedura di concordato preven-tivo o della domanda di omologazione dell’accordodi ristrutturazione dei debiti (cosiddetti ‘‘finanzia-menti-ponte’’), parificati ai primi (e quindi anch’essiprededucibili), ma a condizione che siano previstidal piano o dall’accordo e purche la prededuzionevenga espressamente riconosciuta dal Tribunale nelprovvedimento di ammissione al concordato pre-ventivo ovvero purche l’accordo di ristrutturazionesia omologato (comma 2); ammissione e riconosci-mento ovvero omologazione che, a priori, non e tut-tavia dato di sapere se interverranno o meno.Come e dato inferire dalla lettera della norma nel-l’ambito dei finanziamenti posti in essere in funzio-ne della presentazione della domanda rientranoquelli gia erogati prima che questa venga presentata(pur dovendosi rilevare che il punto era pressochepacifico anche con riguardo alla precedente formu-lazione della disposizione in questione, ove si parla-va di finanziamenti «effettuati») (5). I finanziatori(che nella versione originaria, come si vedra, eranosolo banche ed intermediari finanziari) sono per-tanto privi della sicurezza della collocazione in pre-deduzione del loro credito, che non e automatica,ma deve essere espressamente riconosciuta dal Tri-bunale nell’ambito di un provvedimento di ammis-sione ovvero deve essere seguita dall’omologazionedell’accordo di ristrutturazione. Ne, al fine di ovvia-re al rischio dianzi evidenziato, puo essere equipara-to al finanziamento erogato quello semplicementedeliberato ovvero sottoposto alla condizione so-spensiva dell’autorizzazione (6).Nessuna espressa menzione, invece, nell’ambito del-l’art. 182 quater l.fall., per eventuali finanziamentierogati nel periodo intercorrente fra il deposito delladomanda e il provvedimento di ammissione al con-cordato ovvero di omologazione dell’accordo, l’otte-nimento dei quali potrebbe risultare indispensabileai fini della sopravvivenza, nel periodo intermedio,dell’impresa bisognosa di risorse liquide.Il nuovo art. 182 quinquies l.fall. interviene a colma-re la predetta lacuna e va anche oltre, laddove pre-vede la possibilita per il debitore che abbia presenta-to una domanda di ammissione al concordato pre-ventivo anche con riserva di deposito dei necessariallegati, ovvero una domanda di omologazione di unaccordo di ristrutturazione o una proposta di accordoai sensi dell’art. 182 bis, comma 6, l.fall., di chiedere

al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamen-ti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.fall., a frontedi una specifica attestazione di un professionista, de-signato dal debitore e in possesso dei requisiti anchedi indipendenza oggi individuati dall’art. 67, comma3, lett. d), l.fall., il quale, verificato il complessivofabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologa-zione, attesti che tali finanziamenti sono funzionalialla migliore soddisfazione dei creditori (7).In questo caso i finanziatori, ove intervenga l’autoriz-zazione in presenza della specifica attestazione di cuisopra, avranno quindi la certezza del beneficio dellaprededuzione di cui all’art. 111, comma 2, l.fall. (8).

Note:

(5) In dottrina, si v. per tutti, L. Stanghellini, Finanziamenti-pontee finanziamenti alla ristrutturazione, questa Rivista, 2010, 1350.In giurisprudenza, Trib. Pistoia, 24 ottobre 2011, in www.ilca-so.it; Trib. Terni, 6 febbraio 2012, in questa Rivista, 2012, 823,con nota di Didone, ove si legge che «eventuali finanziamentinon ancora erogati, per quanto previsti, in funzione della presen-tazione della domanda di concordato non rientrano nel regime diparificazione ai crediti prededucibili (...), ma potranno semmai es-sere autorizzati, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 167 l.fall.» (nella specie si trattava di finanziamento avente ad oggettola somma da depositarsi per far fronte alle spese di procedura).

(6) Analogamente F. Lamanna, La legge fallimentare dopo il‘‘Decreto sviluppo’’, cit., 26, ad avviso del quale i finanziamenti-ponte sono solamente «quelli erogati materialmente prima del-l’inizio delle procedure e non quelli programmati o deliberati pri-ma, ma erogati solo nel corso delle stesse».

(7) Osservano al riguardo L. Quattrocchio e R. Ranalli, Concorda-to in continuita e ruolo dell’attestatore: poteri divinatori o applica-zione di principi di best practice, in www.ilfallimentarista.it, 14,che il professionista dovra attestare che l’erogazione dei detti fi-nanziamenti e l’assunzione in capo agli stessi del carattere dellaprededucibilita conduca ad un risultato vantaggioso per i creditori,rispetto all’ipotesi alternativa in cui tali finanziamenti non fosseroerogati; analogamente S. Ambrosini, I finanziamenti bancari alleimprese in crisi dopo la riforma del 2012, in Dir. fall., 2012, 478,ad avviso del quale la previsione va letta nel senso che, in assen-za dell’erogazione dei finanziamenti in questione, le prospettivedi soddisfacimento del ceto creditorio dovranno risultare inferiori.

(8) Nel delineare il senso e la portata della prededuzione previstadal nuovo art. 182 quinquies l.fall., M. Arato, Il concordato concontinuita aziendale, cit., 1 e 4, osserva come i crediti per finan-ziamenti prededucibili vadano pagati prima di quelli facenti capoai creditori concorsuali (ovvero a quelli sorti prima dell’aperturadella procedura) e che la prededuzione opera all’interno della pro-cedura di concordato preventivo, restando altresı efficace nel-l’ambito del successivo eventuale fallimento; nello stesso sensoNocera, I ‘‘nuovi’’ accordi di ristrutturazione: ruolo del professioni-sta e trattamento dei creditori estranei, in www.ilfallimentarista.it,3; nonche S. Ambrosini, I finanziamenti bancari alle imprese incrisi dopo la riforma del 2012, cit., 470-471 e 478, il quale precisache la prededucibilita operera altresı nell’ambito del successivoeventuale fallimento dichiarato qualora l’accordo di ristrutturazio-ne non dovesse avere buon esito; l’A. citato sottolinea invecel’improprieta del riferimento alla prededucibilita nell’ambito del-l’accordo di ristrutturazione, nella misura in cui i creditori estraneivanno pagati integralmente - secondo quanto oggi sancito dal-l’art. 182 bis, comma 1, l. fall., sia pure con la moratoria ivi previ-sta - mentre i creditori aderenti vanno pagati secondo le modalitae i tempi concordati, a prescindere dalla regola della par condicio.

Il Fallimento 12/2012 1403

Opinioni

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La nuova disposizione precisa, in via ulteriore, chel’autorizzazione puo riguardare anche finanziamentiindividuati solo per tipologia ed entita, e non ancoraoggetto di trattative (comma 2). Si tratta di una no-vita di indubbio rilievo in quanto si svincola l’auto-rizzazione dalla necessita di portare all’attenzione delTribunale un testo contrattuale completo e, quindi,con controparte gia identificata, lasciando al debito-re una significativa discrezionalita nella contrattazio-ne. Gli effetti benefici sono evidenti, posto che - daun lato - i potenziali finanziatori possono essere al-lettati dall’idea di concedere un finanziamento abinitio generatore di un diritto di credito prededucibilee, dall’altro, l’imprenditore - essendo gia in possessodell’autorizzazione - puo essere agevolato nel reperirepresso il ceto bancario migliori condizioni contrat-tuali. Il Tribunale puo inoltre autorizzare il debitorea concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimifinanziamenti (comma 3), cosı eventualmente rico-noscendo ai soggetti erogatori una tutela aggiuntivarispetto alla prededucibilita del loro credito.Finanziatore dell’impresa in crisi e fruitore del be-neficio della prededucibilita, cosı come oggi espres-samente chiarito dal combinato disposto dell’art.182 quater, comma 1 e 3, l.fall., puo essere chiun-que, ivi compresi uno o piu soci, eserciti attivita didirezione e di coordinamento nei confronti dellasocieta finanziata o altri soggetti ad essa sottoposti,ovvero anche un diverso soggetto che abbia acqui-sito la qualita di socio in esecuzione del concordatoo dell’accordo. E infatti caduta, in sede di conver-sione in legge del Decreto Sviluppo, la limitazioneoriginariamente prevista nell’ambito del comma 1della norma in questione - e che non aveva manca-to di dare adito a critiche nella misura in cui esclu-deva qualsiasi altro soggetto disponibile a sostenerel’impresa in crisi (9) - che circoscriveva l’applica-zione del beneficio della prededuzione ai crediti de-rivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione diun concordato o di un accordo omologato erogatiunicamente da banche o da intermediari finanziariiscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107T.u.b.; si e inoltre previsto, nell’ambito del rinno-vato comma 3 (sempre modificato in sede di con-versione), che il beneficio della prededuzione, inderoga a quanto stabilito dagli artt. 2467 e 2497quinquies c.c., opera anche a vantaggio dei creditiderivanti da finanziamenti posti in essere dai soci eda chi eserciti attivita di direzione e di coordina-mento nei confronti della societa finanziata o da al-tri soggetti ad essa sottoposti, non solo in esecuzio-ne del concordato o dell’accordo omologato (cosıcome era previsto dalla norma originaria), ma an-

che in funzione della presentazione della domandadi ammissione alla procedura di concordato o diomologazione dell’accordo (10); e tuttavia rimastainalterata la precisazione secondo cui, per i soci eper gli altri soggetti di cui sopra, la deroga agli artt.2467 e 2497 quinquies c.c. non e totale, in quantoil credito da finanziamento e prededucibile solo fi-no al limite dell’80% del suo ammontare, mentreper il restante 20% operera la postergazione previstadalle citate disposizioni. Per contro, ove il finanzia-mento provenga da chi abbia acquisito la qualita disocio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazionedei debiti o del concordato preventivo, la prededu-zione e estesa sino all’intero ammontare del debi-to (11). La disciplina in questione se e vero checontiene una deroga di portata assai incisiva alla di-sciplina codicistica - di modo che, tenuto contodella ratio sottesa alla normativa societaria sul fi-nanziamento da parte dei soci, non si e sottratta aun vaglio critico di autorevoli commentatori (12) -non e men vero che potrebbe, in una visuale pro-spettica del tutto opposta, apparire come un indicedel privilegio che si e inteso attribuire a tutte quellesoluzioni della crisi d’impresa che prevedano un av-vicendamento nella compagine societaria.A differenza dell’art. 182 quater l.fall., il successivoart. 182 quinquies fa riferimento in generale allapossibilita per il debitore di essere autorizzato a con-

Note:

(9) Cfr. S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negozia-li nella L. n. 122/2010, in questa Rivista, 2011, 644.

(10) Per una critica a questa estensione, P. Vella, L’accrescimen-to dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nelnuovo concordato preventivo, in www.ilcaso.it, II, 320/2012, 19,la quale osserva che se puo apparire ragionevole la deroga alla re-gola della postergazione con riguardo ai finanziamenti societari ef-fettuati in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo,lo stesso non puo dirsi con riguardo ai finanziamenti erogati infunzione della presentazione della domanda di ammissione o diomologazione, attenendo questi ultimi ad una fase in cui le asim-metrie informative fra soci e creditori, che l’art. 2647 c.c. mira atutelare, vengono in considerazione «alla massima potenza».

(11) L’art. 182 quater l.fall. - caduto oggi comma 4, che tanto ave-va fatto discutere, e che sanciva la prededucibilita del compensospettante al professionista attestatore, purche cio fosse espres-samente disposto nel provvedimento di ammissione al concorda-to preventivo o di omologazione dell’accordo -specifica infine nelsuo ultimo comma - anch’esso modificato - che, con riferimentoai crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della pre-sentazione della domanda di cui al comma 2, i creditori, anche sesoci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze perl’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 177 e dal computodella percentuale dei crediti prevista dall’art. 182 bis c.c.: osservaal riguardo F. Lamanna, La legge fallimentare dopo il ‘‘Decretosviluppo’’, cit., 26, che l’esclusione dal voto si giustifica in ragionedel fatto che i crediti di cui trattasi sono prededucibili.

(12) Cfr. Lo Cascio, Il concordato preventivo, VIII ed., Milano,2011, 178 s.

1404 Il Fallimento 12/2012

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trarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art.111, comma 2, l.fall., senza nulla specificare in me-rito all’ipotesi in cui detti finanziamenti provenga-no dai soci. Data l’assenza di qualsiasi limite espres-so nella lettera della norma, e possibile astratta-mente oscillare tra due tesi estreme: la prededucibi-lita puo riguardare l’intero credito ancorche il fi-nanziatore sia un socio o, all’opposto, nel silenziodella disposizione in questione, devono trovare ap-plicazione le regole generali di cui agli artt. 2467 e2497 quinquies c.c., con conseguente integrale po-stergazione del credito (13); peraltro, e stata altresıprospettata un’opzione intermedia, consistente nel-l’interpretazione estensiva dell’art. 182 quater conapplicazione del limite dell’80% ivi previsto (14).Per quanto a prima vista possa apparire come unavera e propria distonia l’aver introdotto una derogaagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel caso dei fi-nanziamenti di cui all’art. 182 quater l.fall. senzaestenderla - nell’ottica di una complessiva ed omo-genea regolamentazione dei finanziamenti all’im-presa in crisi - a quelli di cui all’art. 182 quinquiesc.c. l.fall., non par dubbio che la deroga alla regolagenerale sancita dal codice civile sia contemplatasolo con riferimento ai finanziamenti di cui al pri-mo e al secondo comma dell’art. 182 quater l.fall.,onde deve escludersi qualsiasi estensione della por-tata del comma 3 dell’art. 182 quater l.fall. Cio an-che in via analogica, posto che - aldila di ogni di-squisizione in merito alla natura eccezionale o me-no della previsione di cui al citato comma 3 - none dato ravvisare nel caso in questione, essendoviuna disciplina di carattere generale, una lacuna dacolmare.Come si e gia sottolineato, alla stregua di quantostabilito dall’art. 182 quinquies, comma 1, l.fall.,l’autorizzazione puo essere richiesta anche per il ca-so di presentazione di una domanda di ammissioneal concordato preventivo formulata con riserva edunque non accompagnata dal piano e dagli ulte-riori necessari allegati (oltre che per il caso di pre-sentazione di una semplice proposta di accordo diristrutturazione). L’estensione della regola ai casi dic.d. preconcordato determina la vera forza innova-tiva della previsione - cui pero fanno da contraltaregli accorgimenti da adottarsi di cui si dara contonell’immediato prosieguo - consentendo la possibi-lita di anticipare significativamente la possibilita diottenere finanziamenti. Di fatto si puo quindi per-venire a un’anticipazione anche di sei/sette mesi e,dunque, per un periodo che puo essere determinan-te per la salvaguardia dei valori aziendali.Occorre peraltro domandarsi in che modo il profes-

sionista - che, nel frattempo, si puo supporre, avraavuto modo di compiere solo una sommaria analisidella situazione dell’impresa in crisi, in assenza diun piano compiutamente predisposto - possa esserein grado di effettuare la specifica attestazione cui sie fatto riferimento in precedenza e come possa ilTribunale, senza conoscere i termini del futuro con-cordato, accordare un’autorizzazione avente dei ri-svolti cosı significativi (15). Ancor piu se si tieneconto dell’estrema cautela che in generale caratte-rizza l’autorizzazione al finanziamento in presenza diun piano e di una proposta gia definiti.

Note:

(13) All’indomani dell’emanazione del Decreto Sviluppo e primadella conversione in legge dello stesso, nel senso dell’integralepostergazione dei finanziamenti erogati dai soci nella fase ri-compresa fra il deposito della domanda e l’ammissione al con-cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristruttura-zione dei debiti, F. Briolini, Questioni irrisolte in tema di piani dirisanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti. Appuntisugli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. e sull’art. 182 quater l.fall.,in Dir. fall., 2012, 535-636, nonche F. Lamanna, Il c.d. DecretoSviluppo: primo commento sulle novita in materia concorsuale,in www.ilfallimentarista.it, 28-29, che pur rilevava come potessesembrare «singolare ed eccentrico» che i finanziamenti dei socierogati nella fase andante dalla presentazione della domanda fi-no all’ammissione al concordato preventivo ovvero fino all’omo-logazione dell’accordo fossero integralmente postergati, men-tre, giusta la previsione dell’art. 182 quater, comma 3 - il cui te-sto e stato modificato solo in sede di conversione - non lo fos-sero, se non nella misura del 20%, ove effettuati in esecuzionedel concordato o dell’accordo; nel successivo lavoro monografi-co La legge fallimentare dopo il ‘‘Decreto Sviluppo’’, cit., 25,quest’ultimo A., nel dare conto della circostanza che la legge diconversione ha esteso il beneficio della prededucibilita, gia attri-buito ai finanziamenti dei soci effettuati in esecuzione del con-cordato e dell’accordo fino a concorrenza dell’80% del loro am-montare anche ai finanziamenti dagli stessi erogati «in funzionedi tale procedure», mette in luce la singolarita del fatto che, «co-me sembra di doverne dedurre», i finanziamenti dei soci sianopostergati solo nella misura del 20% se erogati nella fase cheva fino all’ammissione del concordato preventivo o nella fasesuccessiva all’omologazione, mentre restano interamente po-stergati se intervengano dopo il decreto di ammissione, ma pri-ma dell’omologazione. Secondo G. Benvenuto, Quadro sinteticodelle novita in materia concorsuale introdotte con il d.l. 33 giu-gno 2012 n. 83, cit., 5, nt. 12, l’assenza, all’interno dell’art. 182-quinquies l. fall., di ogni riferimento soggettivo consente l’appli-cazione delle previsioni ivi contenute anche ai finanziamenticoncessi dai soci. A parere di A. Bottai, Revisione della leggefallimentare per favorire la continuita aziendale, in questa Rivi-sta, 2012, 926, nt. 13, i finanziamenti previsti dalla disposizionedi cui trattasi possono «probabilmente» provenire anche dai so-ci, al di fuori dall’ambito applicativo dell’art. 182-quater l. fall. edanche dell’art. 2467 c.c.

(14) P. Vella, L’accrescimento dei controlli giudiziali di merito edegli strumenti protettivi nel nuovo concordato preventivo, cit.,23, la quale si limita ad indicare questa ipotesi interpretativa fraquelle possibili, senza tuttavia assumere una posizione precisa.

(15) Sottolinea la particolare delicatezza e difficolta della valuta-zione che il Tribunale e chiamato ad effettuare, specialmenteove si tratti di concordato con riserva, P. Vella, L’accrescimentodei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nelnuovo concordato preventivo, cit., 22-23.

Il Fallimento 12/2012 1405

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Orbene, non par dubbio che il debitore che aspiriad ottenere l’autorizzazione del Tribunale - e, ancorprima l’attestazione del professionista - sia tenutoad anticipare, almeno in linea generale, ma con ildettaglio necessario e sufficiente, i contenuti del fu-turo piano (16), con la conseguenza che l’effettua-zione della specifica attestazione ad opera del pro-fessionista diviene possibile, senza risolversi in quel-lo che e stato definito «un vero e proprio salto nelbuio», solo a fronte di un piano gia in avanzato sta-to di predisposizione messo a disposizione dell’atte-statore (17). Circa poi il vaglio cui e chiamato ilTribunale in vista dell’assunzione della decisioneavente ad oggetto la concessione dell’autorizzazio-ne, la possibilita espressamente accordata dalla nor-ma di assumere se del caso sommarie informazioni,induce a ritenere che il detto vaglio non sia limita-to alla verifica dell’esistenza dell’attestazione delprofessionista, ma comprenda anche un piu ampiopotere di accertamento dei presupposti richiesti dal-la norma, ad esempio tramite la richiesta di docu-menti al debitore ovvero per mezzo dell’audizionedello stesso o del professionista (18).Occorre peraltro rilevare come, sempre per effettodi una regola di nuova introduzione, dopo il deposi-to del ricorso - ivi compreso, quindi, in assenza diqualsivoglia limitazione, quello presentato a normadel comma 6 dell’art. 161 l.fall. - e fino al decretodi ammissione alla procedura di cui all’art. 163l.fall., il debitore possa compiere gli atti urgenti distraordinaria amministrazione, previa autorizzazionedel Tribunale, il quale puo assumere sommarie in-formazioni (art. 161, comma 7, l.fall.) (19). A rigo-re, quella della richiesta ex art. 161, comma 7, l.fall.potrebbe apparire come una via alternativa da per-correre per ottenere un finanziamento nelle moretra il deposito della domanda e il decreto di ammis-sione; pur tuttavia, l’introduzione di una disciplinaspecifica concernente i finanziamenti autorizzabilinel predetto periodo, induce a ritenere che gli attidi straordinaria amministrazione cui fa riferimentoil predetto comma 7 dell’art. 161 l.fall. siano tuttiquelli aventi causa diversa da quella di finanzia-mento.L’art. 182 quinquies l.fall. e rubricato ‘‘Disposizioniin tema di finanziamento e di continuita aziendalenel concordato preventivo e negli accordi di ristrut-turazione dei debiti’’. La complessiva lettura delladisposizione in questione rende chiaro, peraltro,che i finanziamenti ivi previsti potranno essereautorizzati anche nell’ipotesi in cui la domanda diammissione attenga ad un concordato preventivoche non preveda la continuita aziendale (20); lo si

desume in particolare dal comma 4 della disposizio-ne in discorso, ove si prevede che al solo debitoreche presenti una domanda di ammissione (anche‘‘con riserva’’) al concordato preventivo con conti-nuita aziendale e accordata l’ulteriore vantaggiosapossibilita di chiedere l’autorizzazione a pagare cre-diti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ancor-che, in quest’ultimo caso occorra un’attestazionepiu rigorosa, avente ad oggetto l’essenzialita di taliprestazioni ai fini della prosecuzione dell’attivita diimpresa, oltre che la funzionalita delle stesse ad as-sicurare la migliore soddisfazione dei creditori.Nell’ipotesi in cui l’esigenza dell’impresa di riceverenuova finanza emerga successivamente all’ammis-sione al concordato, la richiesta di autorizzazionesoggiacera alla regola generale sancita dall’art. 167,comma 2, l.fall., non derogata dall’art. 182 quin-quies, comma 1. Essa dovra essere quindi rivoltanon piu al Tribunale ma al Giudice delegato, trat-tandosi di atto di straordinaria amministrazione; ilcredito scaturente sara naturalmente prededucibi-le (21).

Note:

(16) P. Baldassarre e M. Pereno, Prime riflessioni in tema diconcordato preventivo in continuita aziendale, in www.ilfalli-mentarista.it, 6, che si riferiscono in particolare all’autorizzazionee all’attestazione previste dall’art. 182 quinquies, comma 4,l.fall. La questione si inserisce nell’ambito del piu ampio dibatti-to sviluppatosi in relazione ai contenuti della domanda con riser-va; se essa cioe possa limitarsi ad una domanda in bianco sotto-scritta del debitore e accompagnata unicamente dagli ultimi trebilanci di esercizio, cosı come suggerisce la semplice letturadell’art. 161, comma 6, l.fall., ovvero se possa ravvisarsi la ne-cessita di inserirvi ulteriori indicazioni minime, funzionali a forni-re al Tribunale le informazioni occorrenti per assumere con mag-giore consapevolezza determinate decisioni, necessarie o even-tuali.

(17) L. Quattrocchio e R. Ranalli, Concordato in continuita e ruo-lo dell’attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi dibest practice, cit., 14. Si veda il verbale della seconda sezionedel Tribunale di Milano, Concordato preventivo post ‘‘DecretoSviluppo’’ il Tribunale di Milano detta una prassi condivisa, inwww.ilfallimentarista.it.

(18) P. Baldassarre e M. Pereno, Prime riflessioni in tema diconcordato preventivo in continuita aziendale, cit., 6-7.

(19) Per un approfondimento sul punto, si v. F. Rolfi, La genera-le intensificazione dell’automatic stay, in www.ilfallimentari-sta.it, 12-13.

(20) I primi interpreti sono assolutamente concordi al riguardo:si v. per tutti, F. Lamanna, Il c.d. Decreto Sviluppo: primo com-mento sulle novita in materia concorsuale, cit., 27.

(21) S. Ambrosini, I finanziamenti bancari alle imprese in crisidopo la riforma del 2012, cit., 480; M. Fabiani, Riflessioni preco-ci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordatadella crisi d’impresa, cit., 25.

1406 Il Fallimento 12/2012

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In itinere:novita giurisprudenzialia cura di Massimo Ferro

FALLIMENTO

DATA CERTA E CONTRATTO DI LEASING

@ Cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18191 - Pres.Fioretti - Est. Cultrera - Leasint S.p.a. c. Fall. Radiatori Tu-bor S.p.a.

@ Cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18192 - Pres.Fioretti- Est. Cultrera - Leasint S.p.a. c. Fall. Radiatori Tu-bor S.p.a. ed al.

(legge fallimentare artt. 72, 72 quater; codice civile art.2704)

Il curatore conserva la posizione di terzieta verso i creditoridel fallito e quelli della massa, cosı venendo legittimato a sol-levare l’eccezione circa la certezza della data ex art. 2704c.c. delle scritture private poste a fondamento delle domanderelative allo stato passivo, ancorche all’epoca della dichiara-zione di fallimento fosse pendente un contratto (nella spe-cie, di leasing) rispetto al quale il giudice delegato aveva fis-sato al curatore stesso il termine per esercitare la facolta disubentro ex art. 72 l.fall. e tale organo si fosse sciolto, nullacomunicando. Tale circostanza attiene invero non alle modali-ta comportamentali delle parti contraenti, bensı alla scritturache ne consacra il contenuto: poiche il dato che rende certal’anteriorita del documento deve essere obiettivo, dunque ac-clarato nella sua storicita e da provare a cura della parte, la ci-tata pendenza non risulta sufficiente o rilevante.

SENTENZA DI FALLIMENTO ANTERIORE

ALLA RIFORMA E REGIME DELLE IMPUGNAZIONI

Cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18193 - Pres. Fio-retti - Est. Ragonesi - Guzzetti c. Fall. Guzzetti

(legge fallimentare artt. 16, 18; codice procedura civileart. 327; art. 22, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169)

Il termine per il ricorso per cassazione avverso la pronun-cia della corte d’appello resa in tema di opposizione a sen-tenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’en-trata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 e assoggettato alnuovo regime e dunque trova applicazione il riformato art.18l.fall. Nel caso, la nuova normativa e stata estesa anche allasentenza di fallimento (pur se dichiarato il 30 maggio 2006),nell’accezione con cui essa richiama le successive fasi pro-cessuali di impugnazione, a tenore della disciplina transitoriaposta definitivamente dal D.Lgs. n. 169/2007. Ritiene cosı laS.C. che le disposizioni riformate concernano tutti i processiaventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento: non solo, co-m’e espressamente previsto all’art. 22 del decreto corretti-vo, per la fase prefallimentare, ma anche per le fasi impu-

gnatorie. Cio anche nell’ipotesi, di cui al caso deciso dallaCorte d’appello di Milano, in cui la sentenza impugnata siastata emanata secondo il regime, applicato ratione temporis,antevigente. Si tratta invero di un esempio codificato delprincipio tempus regit actum, relativo infatti ad un giudizionuovo e dunque da correlare, per forma e disciplina anchedel ricorso per cassazione, alla nuova regola processuale:notificata dalla cancelleria la sentenza d’appello, da tale datadecorrono i 30 giorni di cui all’art.18 l.fall.

REVOCATORIA ORDINARIA PROMOSSA DAL CURATORE

AVVERSO GLI ATTI COSTITUTIVI DI IPOTECHE

Cassazione, Sez. I, 29 ottobre 2012, n. 18564 - Pres. Fio-retti - Est. Di Amato - Pirelli Re Credit Servicing S.p.a. c.Fall. Sartoria mediterranea S.p.a.

(codice civile artt. 2901, 2903, 2938; art. 66 l.fall.)

La natura costitutiva dell’azione revocatoria - in una vicendadi costituzione di ipoteche - attenendo all’eccezione in sen-so stretto avente ad oggetto la stessa sottoponibilita a taleinefficacia di un atto, non influenza l’eccezione di prescrizio-ne che, anche per la descritta azione, e sollevabile solo dallaparte, e mai d’ufficio. Una volta infatti che il diritto (ad agire)sia stato esercitato, la sua natura potestativa non interferisceaffatto con il regime della prescrizione, che e quello ordinario.

PERMUTA DI TITOLI E RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO

ANTERIORE AL FALLIMENTO

Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18884 - Pres. Plen-teda - Est. Di Virgilio - Fall. Holding Europea InvestimentiS.p.a. c. Assid S.p.a. in l.c.a.

(legge fallimentare art. 25; codice civile artt. 1372, 1458,2022)

Il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione conven-zionale tipico dell’autonomia negoziale dei privati, liberi di re-golare gli effetti prodotti da un precedente negozio, cosıdivenendo tale vicenda una ritrattazione bilaterale del con-tratto con la conclusione di un nuovo negozio eguale e con-trario a quello da risolvere; ne vi sono ostacoli all’accordo ri-solutorio (che si atteggia come contratto autonomo), e per ipropri effetti retroattivi, in caso di contratto ad efficaciareale, salva la forma ad substantiam. Cosı, nulla puo preten-dere il curatore fallimentare dell’intermediario finanziario al-lorche l’accordo tra due societa (l’investitrice, poi caduta inl.c.a. e detto intermediario) prevedeva la retrocessione deititoli compravenduti e del controvalore, ancorche all’epocadel fallimento mancasse il trasferimento della proprieta deibeni. Tale adempimento, non attinente al perfezionamentodell’accordo o alla sua opponibilita al curatore, riguardava so-

@Per il testo integrale dei provvedimenti consulta:

www.ipsoa.it/fallimento

Il Fallimento 12/2012 1407

Giurisprudenza

Page 12: SOMMARIO - units.it

lo l’esecuzione, ne il curatore poteva dirsi terzo rispetto al-

l’accordo gia concluso alla data del fallimento.

ASSICURAZIONE SULLA VITA DEL FALLITO

E RISCATTO IN CORSO DI FALLMENTO

Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18841 - Pres. Plen-teda - Est. Rordorf - Galimberti c. Fall.Emilian calze diCorrado Spaggiari & C. S.n.c.

(legge fallimentare artt. 46, 82; codice civile art. 1923)

A seguito del fallimento dell’assicurato, la sopravvenuta

morte dello stesso non determina la legittimazione del cu-ratore ad agire per il riscatto, nei confronti dell’assicurato-

re, al fine di ottenere il controvalore della polizza stipulata sul-

la sua vita ed a favore di un terzo. Tale rapporto, assolvendo

ad una funzione eminentemente previdenziale, resta estra-

neo alla procedura concorsuale, per cui il valore di riscatto

non entra tra i beni dell’attivo, ne la predetta funzione che as-

siste il contratto assicurativo puo essere limitata alle sole

somme corrisposte a titolo d’indennizzo o risarcimento. Va

cosı revocato il decreto con cui il giudice delegato abbia auto-

rizzato il curatore a riscattare le polizze assicurative con un

terzo beneficiario, incassando al posto di questi le somme.

PAGAMENTO DEI PROVENTI DI LAVORO AL FALLITO

E APPARTENENZA ALLA MASSA FALLIMENTARE

@ Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18843 - Pres.Plenteda - Est. Rordorf - Alvi S.p.a. c. Fall. Bovenzi

(legge fallimentare artt. 44, 46)

Il diritto del fallito a conservare per se i proventi del propriolavoro, entro i limti necessari al mantenimento suo e della

famiglia, sussiste prima ed a prescindere dal decreto di

determinazione della relativa misura ad opera del giudice de-legato, ex art. 46 l.fall. Confermando che nel giudizio intenta-

to dal curatore, ai sensi dell’art. 44 l.fall., contro il terzo che

abbia effettuato il pagamento a mani del fallito e dunque

agendo per farne dichiarare l’inopponibilita alla massa con

condanna restitutoria, il fallito stesso non e parte del rappor-to processuale, la Prima Sezione civile precisa che il decre-to del giudice delegato di fissazione del supero sui redditi

da lavoro eccedente la misura necessaria ai citati bisogni per-

sonali, ha natura meramente dichiarativa, per cui i paga-

menti compiuti dal terzo, prima dell’emanazione di tale decre-

to, non sono di per se inefficaci verso la massa. Tant’e, si ag-

giunge, che va riconosciuta alla formalizzazione di tale misura

altresı una portata retroattiva ed il pagamento avvenuto dal

terzo e inopponibile al fallimento solo per l’eccedenza, una

volta fissata. Ma per agire contro il solvens il curatore ha l’o-nere di richiedere preventivamente al giudice delegato la

pronuncia del decreto di cui all’art. 46, secondo comma,

l.fall., circostanza non accaduta avanti al Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, con conseguente rigetto della originaria

domanda del curatore verso il datore di lavoro del fallito.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA DEL CURATORE

E PROVA DEI CREDITI AL MOMENTO DELL’ATTO

PREGIUDIZIEVOLE

@ Cassazione, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18847 - Pres.

Fioretti - Est. Di Amato - Talarico c. Fall. Porcaro Enza eC. S.a.s.

(legge fallimentare art. 66; codice civile art. 2901)

Quando il curatore agisce con l’azione revocatoria ordina-ria contro un atto gia compiuto dal fallito (nella specie, lavendita di immobili effettuata dai soci illimitatamente re-sponsabili della fallita S.a.s.), e tenuto a provare - salvo l’ipo-tesi di una dolosa preordinazione dell’atto dispositivo - che icrediti ammessi al passivo erano gia sussistenti al mo-mento del compimento dell’atto che assume pregiudizie-vole alla massa. L’esercizio con successo dell’azione dipen-de poi da un apprezzamento della consistenza di tali prete-se e dell’incidenza dell’atto sulla nuova composizione delpatrimonio del debitore, cosı da valutare in concreto la pre-detta dannosita rispetto ai creditori. Tale requisito dell’azionenon e in contraddizione con la possibile destinazione di van-taggio del risultato di successo dell’azione, cui e legittimatoil curatore, anche ai creditori successivi al compimento del-l’atto pregiudizievole, prevedendosi nello stesso art. 2901c.c. l’anteriorita del credito pregiudicato rispetto all’atto di-spositivo.

CONCORDATO PREVENTIVO

PENDENZA DELL’ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE

E SOPRAVVENUTO RICORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO

@ Cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190 - Pres.Fioretti - Est. Cultrera - Class service S.r.l. c. Fall. Classservice S.r.l. ed al.

(legge fallimentare artt. 15, 160, 162)

Il novellato art. 160 l.fall., piu non riprodotta la possibilita perl’imprenditore di proporre il concordato preventivo ‘‘fino ache il suo fallimento non e dichiarato’’, consente il supera-mento del precedente criterio della prevenzione, comemetodo di coordinamento rigido tra le due procedure, taleda imporre l’esaurimento della soluzione concordataria primadi pronunciare il fallimento. E dunque ben possibile per il tri-bunale, pendente il procedimento per la dichiarazione di falli-mento, trattare e decidere le relative istanze ancorche so-praggiunga il ricorso di concordato, che non opera in chiavedi ragione di improcedibilita o anomala sospensione del-le prime. Cosı come il concordato non e di necessita preva-lente rispetto al fallimento, e non fonda pertanto alcuna so-spensione ex art. 295 c.p.c. Spetta pertanto al giudice dimerito la verifica in concreto del bilanciamento fra l’inte-resse del debitore (a definire in modo concordatizio la pro-pria crisi) e quello sottostante all’invocata dichiarazione delsuo fallimento. Lungi dunque dal riprodursi, come per il pas-sato, una consequenzialita procedimentale, vige tra concor-dato e fallimento solo l’esigenza di evitare ogni abuso delprocesso da parte del debitore (che dilati i tempi di accerta-mento della propria situazione), senza vincoli di pregiudiziali-ta ovvero anche solo obblighi di indefettibile doppia decisio-ne.

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L’utilizzo della ‘‘nuova finanza’’e il necessario rispettodell’ordine legale delle prelazioni

Cassazione Civile, Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 - Pres. Plenteda - Rel. Ceccherini - P.M. Apice(diff.) - Agenzia delle Entrate c. Tecnomil S.p.a. in Concordato Preventivo

Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Nuova finanza del terzo - Divieto di alterazione dell’ordine legale deiprivilegi - Configurabilita - Limiti

(legge fallimentare artt. 160, 177 e 180)

Ai fini dell’ammissibilita della proposta di concordato preventivo, l’art. 160, secondo comma, l.fall. deve essereinterpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei creditiprivilegiati solo allorche risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della societa debitrice, non comportan-do ne un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondoil loro grado, ne un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipen-dentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.

La Corte (omissis).4. I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza,devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.5. Con il primo motivo del ricorso principale si denun-cia la violazione della l.fall., artt. 160 e 182 ter, (testo vi-gente ratione temporis), per avere la corte del merito af-fermato che la transazione fiscale e solo facoltativa e chei crediti tributari sono suscettibili di falcidia in sede diapprovazione della proposta di concordato preventivo.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dellemedesime disposizioni, in forza delle quali il trattamentostabilito per ciascuna classe non puo avere l’effetto di al-terare l’ordine delle cause legittime di prelazione, la per-centuale e i tempi di pagamento, e le eventuali garanzienon possono essere per i tributi privilegiati inferiori aquelli che hanno un privilegio inferiore o a quelli chehanno posizione giuridica e interessi economici omoge-nei a quelli delle agenzie fiscali, mentre quelli chirogra-fari non possono avere trattamento differenziato rispettoa quello degli altri creditori chirografari. Nella specie icrediti dell’erario collocati nella classe quinta ricevevanol’8%, mentre ai creditori chirografari delle prime tre clas-si era accordata una percentuale superiore. Il fatto che icrediti erariali falcidiati gravassero sul patrimonio Tec-nomil e non del terzo apportatore di nuova finanza nonspostava i termini della questione.Le medesime due censure, prospettate pero nell’ordineinverso, si rinvengono nel ricorso incidentale di Equita-lia Polis S.p.a.6. In ordine al primo motivo del ricorso principale e alsecondo motivo del ricorso incidentale questa corte hagia avuto modo di pronunciarsi, affermando il principio

che puo disporsi l’omologazione del concordato preven-tivo, contenente la falcidia di crediti tributari, anche senon sia stato preventivamente attivato il procedimentodi cui alla l.fall., art. 182 ter, comma 2, al fine del perfe-zionamento della transazione fiscale ivi disciplinata, poi-che dalla mera facoltativita di tale istituto discende chel’eventuale voto contrario dell’Amministrazione finan-ziaria non impedisce l’approvazione della relativa propo-sta da parte della maggioranza dei creditori (Cass. 4 no-vembre 2011, n. 22931). A quel precedente, cui il colle-gio ritiene di doversi uniformare, e sufficiente rinviare,non rinvenendosi nei ricorsi argomenti che richiedanoun nuovo esame della questione.7. E stata contestata l’ammissibilita dei motivi secondodel ricorso principale e primo del ricorso incidentale, per-che censurano solo una delle due rationes decidendi postea fondamento della motivazione dell’impugnata sentenzasul punto, lasciando immune da censure l’altra, che l’at-tribuzione all’erario di una maggiore percentuale di soddi-sfazione non sarebbe consentita dal patrimonio della de-bitrice, osservando l’ordine dei privilegi. L’osservazionenon e condivisibile. A parte il fatto che la richiamata os-servazione del giudice del reclamo e utilizzata, nel testodel provvedimento, soltanto per corroborare l’erroneitadella tesi che la transazione fiscale sarebbe presuppostonecessario del concordato preventivo, e decisivo il rilievoche non sı tratta di un’autonoma ratio decidendi, ma sol-tanto di un argomento logico giuridico a sostegno dellatesi - direttamente investita dai motivi di ricorso in esa-me - secondo la quale il rispetto dei privilegi troverebbeil suo limite nel patrimonio del debitore, e non operereb-be in relazione all’apporto finanziario del terzo.

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8. E certo, infatti, che nella proposta di concordato, se-condo quanto accertato dal giudice del reclamo, la for-mazione delle classi e la determinazione della percentua-le di soddisfazione dei crediti inseriti nelle prime cinqueclassi, ivi compresi quelli assistiti da cause di prelazione,sono funzionali alla ripartizione dell’apporto provenientedal terzo, e che, senza di questo, i creditori privilegiati,odierni ricorrenti, sarebbero rimasti del tutto incapientiper l’insufficienza dell’attivo nel patrimonio della societadebitrice. Il quesito posto alla corte verte dunque sullaprospettata necessita di rispettare, anche con riguardo al-l’apporto di terzi, il dettato della l.fall., art. 160, comma2.Le censure dei ricorrenti sono per questa parte fondate,nei limiti appresso indicati. Va premesso che il tema sot-toposto alla corte non riguarda il trattamento dei creditiderivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuatida banche e intermediari finanziari nonche, come nellafattispecie di causa, da soci, ma la possibilita destinaredetti finanziamenti al pagamento dei creditori secondoun piano che comporta l’alterazione della graduazionedei crediti muniti di prelazione.Riguardo a questi crediti la l.fall., art. 160, enuncia, perquel che qui interessa, due regole: a) e possibile prevede-re che i creditori muniti di cause di prelazione non sianosoddisfatti integralmente, purche il piano ne preveda lasoddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabi-le, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricava-to in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore dimercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste lacausa di prelazione indicato nella relazione giurata di unprofessionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,comma 3, lett. d) e b) il trattamento stabilito per ciascu-na classe non puo avere l’effetto di alterare l’ordine dellecause legittime di prelazione. La disposizione non trattaspecificamente delle questioni poste dall’apporto finan-ziario di terzi, e non detta alcuna regola particolare circail collocamento dei crediti prelatizi su tali apporti.In particolare, la seconda regola, sopra riportata sub b),esprime con chiarezza la volonta del legislatore che laformazione delle classi non alteri in alcun modo l’ordinedi graduazione dei crediti muniti di cause di prelazione,che ha il suo fondamento nella legge e non e disponibiledalle parti. Ne il testo della norma, ne i principi generaliconsentono di ritenere che la maggioranza potrebbe sop-primere o ridurre i diritti di prelazioni spettanti ai credi-tori sol perche il terzo ha condizionato il suo apporto aun’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione. L’ar-gomento logico sistematico, per cui l’intangibilita del-l’ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nelpatrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizio-nare il suo apporto finanziario alla soddisfazione prefe-renziale di crediti posposti, s’infrange contro la constata-zione che la liquidita offerta, qualora transiti nel patri-monio del debitore, pone le premesse della soddisfazionedei crediti secondo l’ordine delle prelazioni, essendo aquesti effetti irrilevante quale sia l’origine e la prove-nienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga isuoi creditori.Secondo i resistenti, l’art. 160 andrebbe letto in relazio-

ne con la l.fall., art. 177, comma 3, che assimila i credi-tori prelatizi incapienti ai chirografari, e art. 180 comma4, seconda parte, che, nell’ipotesi di cui al secondo pe-riodo dell’art. 177, comma 1, (approvazione della mag-gioranza delle classi), consente al tribunale, se un credi-tore appartenente a una classe dissenziente contesti laconvenienza della proposta, di omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalconcordato in misura non inferiore rispetto alle alterna-tive concretamente praticabili. Ma nessuna delle normerichiamate e pertinente alla questione qui dibattuta.I due argomenti sono affetti dal medesimo vizio, di igno-rare la distinzione, che pure e assai chiara nell’imposta-zione della disciplina del concordato preventivo, tra pre-supposti di legittimita della proposta concordataria, e va-lutazione della convenienza della proposta. I primi sonoindicati nell’art. 160, sono disciplinati dalla legge e inde-rogabili dalla volonta delle parti (debitore da un lato emassa dei creditori dall’altro), sono verificati d’ufficiodal tribunale, che in mancanza di essi dichiara la propo-sta inammissibile (art. 162) senza sottoporla all’approva-zione della maggioranza dei creditori. La convenienzadella proposta, invece, deve incontrare il favore dellamaggioranza dei creditori, e, se divisi in classi, della mag-gioranza delle classi che votano separatamente. La di-stinzione dei due piani, di legittimita della proposta con-cordataria, quale condizione della sua ammissibilita, e diconvenienza della medesima, condizione della sua validi-ta ed efficacia, corrisponde alla volonta del legislatore,che nella scansione delle fasi del procedimento ha previ-sto l’esame preliminare della sua ammissibilita e quellosuccessivo dell’approvazione della maggioranza dei credi-tori. La mens legis e stata del resto esplicitamente confer-mata dalla sostituzione della parola ‘‘presupposti’’ a quel-la precedente ‘‘condizioni’’, nella rubrica dell’art. 160,disposta con il decreto correttivo (D.Lgs. 12 settembre2007, n. 169, art. 12, comma 1).Entrambe le norme invocate dai resistenti riguardano lafase dell’approvazione della proposta concordataria, dellaquale e supposta la legittimita, da esaminare in relazionealla sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 160; nel’ordine logico giuridico puo essere sovvertito, interpre-tando i presupposti sulla base delle maggioranze che sa-rebbero richieste qualora essi ricorressero, tanto piu quan-do un tale risultato dovrebbe essere raggiunto forzando lachiara formulazione della l.fall., art. 160, comma 2.Resta l’argomento che il terzo finanziatore puo interveni-re con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza do-ver sottostare alle regole del concorso. Ma cio e vero allacondizione che l’intervento non comporti alcuna varia-zione dello stato patrimoniale del debitore, ne all’attivo -giacche in tal caso i creditori non potrebbero essere pri-vati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul pa-trimonio del debitore - e neppure al passivo, con la crea-zione di poste passive per il rimborso del finanziamento,sia pure postergato e con esclusione del voto.Questo accertamento non e stato compiuto dal giudice dimerito, che ha ritenuto sufficiente, per l’ammissibilita del-la proposta che alterava la graduazione dei crediti munitidi prelazione, il solo fatto che la nuova liquidita costituis-

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se l’apporto di un terzo, in tal modo incorrendo nella de-nunciata violazione della l.fall., art. 160, comma 2.In accoglimento di questi motivi, l’impugnata sentenzadeve essere cassata, con rinvio alla medesima corte terri-toriale che, nel riesaminare il reclamo, anche ai fini delregolamento delle spese del presente giudizio di legitti-mita, si atterra al seguente principio di diritto:ai fini dell’ammissibilita della proposta di concordatopreventivo, la l.fall., art. 160, comma 2, nel testo sosti-tuito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 comma 1,lett. d), convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, deve

essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo sisottrae al divieto di alterazione della graduazione dei cre-diti privilegiati solo allorche risulti neutrale rispetto allostato patrimoniale della societa, non comportando ne unincremento dell’attivo patrimoniale della societa debitri-ce, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni casoessere collocati secondo il loro grado, ne un aggravio delpassivo della medesima, con il riconoscimento di ragionidi credito a favore del terzo, indipendentemente dallacircostanza che tale credito sia stato postergato o no.(Omissis).

La Cassazione, la nuova finanza e l’alterazionedell’ordine dei privilegi

di Daniele Bianchi *

L’Autore si sofferma sul principio di diritto enunciato dalla Cassazione, secondo cui l’utilizzo della ‘‘nuova fi-nanza’’ deve rispettare dell’ordine dei privilegi, laddove la liquidita offerta ‘‘transiti’’ nel patrimonio del debi-tore, mentre e desumibile l’irrilevanza dell’apporto, allorche l’intervento non comporti alcuna variazione dellostato patrimoniale del debitore, ne all’attivo - giacche in tal caso i creditori non potrebbero essere privati deidiritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazionedi poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto.

1. La vicenda processuale e la questionesollevata

La sentenza della Suprema Corte che qui si annotaaffronta un tema centrale nella disciplina del con-cordato, e cioe se gli apporti economici del terzoutilizzati per il pagamento dei creditori concordatari(la cosiddetta ‘‘nuova finanza’’) debbano o meno es-sere ripartiti nel rispetto dell’ordine legale dellecause di prelazione, a mente dell’ultimo periododell’art. 160 l.fall. (1).Il tema appare di stretta attualita, in quanto la re-centissima riformulazione dell’art. 182 quater l.fall.ad opera del D.L. n. 83/12 attesta che il legislatoreabbia inteso ulteriormente favorire - nelle soluzioniconcordate delle crisi aziendali - l’utilizzo di tali ap-porti provenienti da patrimoni diversi rispetto quel-lo facente capo al debitore.E evidente quindi che la precisazione sulle modalitacon cui devono essere obbligatoriamente distribuitequelle risorse ‘‘esterne’’ e argomento di rilevanzafondamentale nella gestione delle crisi d’impresa.Com’e noto, la specifica questione discende all’ulti-mo periodo del comma II dell’art. 160 l.fall. il qua-le, nel prevedere - a determinate condizioni - lapossibilita di falcidiare una classe di creditori privi-legiati, prescrive pero che «Il trattamento stabilitoper ciascuna classe non puo avere l’effetto di altera-re l’ordine delle cause legittime di prelazione».

Orbene, davanti all’alternativa se la nuova finanzapossa o meno essere distribuita liberamente tra icreditori, la Cassazione assume una posizione (soloin apparenza, come si vedra) intermedia, afferman-do l’inderogabilita della graduatoria legale dellecause di prelazione, in tutti i casi in cui gli apportidel terzo ‘‘transitino’’ nel patrimonio del debitoreprima di essere ripartiti ai creditori.Il Tribunale fallimentare dovra quindi valutare caso

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) Sul tema, nel senso della libera utilizzabilita della nuova fi-nanza anche in deroga alla graduazione dei privilegi, cfr. G. Boz-za, L’utilizzo di nuova finanza nel concordato preventivo e la par-tecipazione al voto dei creditori preferenziali incapienti, in questaRivista, 2009, 1441, secondo cui non sussisterebbe «alcun mo-tivo ostativo alla libera disponibilita di tale nuova finanza dal mo-mento che il divieto di alterazione dell’ordine delle cause di pre-lazione va riferito alla risorsa che provengono dal patrimonio deldebitore concordatario» e G.B. Nardecchia, Le classi e la tuteladei creditori nel concordato preventivo, in Giur. Comm, 2011,80, che identifica in tale caso un’ipotesi di classamento obbliga-torio, nonche C. Proto, Le classi dei creditori nel concordato pre-ventivo, Milano, pag. 79.In giurisprudenza, Tribunale di Messina 18. febbraio 2009 inquesta Rivista, 2010, 79, con nota critica di L.A. Bottai, secondoil quale Autore le risorse provenienti dall’esterno «non sono pa-gamenti segreti o extra-procedurali» e che «asserire dunqueche tali fondi siano sottratti alle norme inderogabili (...) sol per-che non provengono dal proponente appare erroneo e fonte digravi abusi».

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per caso se le modalita di apporto della nuova fi-nanza comportino tale ‘‘transito’’ nel patrimoniodel debitore. In caso affermativo, la distribuzione ditali utilita dovra sottostare all’ordine legale delleprelazioni.Il caso di cui e stata investita la S.C. riguarda un ri-corso avverso un decreto della Corte di Appello diVenezia con cui era stata rigettata l’opposizione al-l’omologa di un concordato preventivo.Nella fattispecie, la proposta prevedeva il pagamen-to integrale dei creditori ex art. 2751 bis del codicecivile, il pagamento del 30,55% del credito privile-giato del Ministero dell’istruzione, con destinazionedell’apporto del terzo alla soddisfazione dei residuicrediti, iscritti in sei classi sottordinate, con percen-tuali diverse.Le percentuali previste erano: il 46,8 % per i creditichirografari superiori a euro 10.000; il 43% dei cre-diti chirografari inferiori a detta soglia; il 41% isti-tuti bancari; il 56% per i creditori privilegiati inca-pienti diversi dall’erario; dell’8% per i crediti privi-legiati di Agenzia delle Entrate e Equitalia.Il patrimonio della debitrice era in grado di soddi-sfare per l’intero unicamente i crediti privilegiati dicui 2751 bis c.c., mentre i restanti privilegiati e chi-rografari venivano soddisfatti - sempre parzialmente- mediante ‘‘nuova finanza’’ proveniente da un ter-zo (socio limitatamente responsabile della societadebitrice).Tra i motivi di ricorso, i ricorrenti allegavano laviolazione - da parte della proposta concordatariaapprovata dai creditori e omologata dal Tribunaledi Padova - dell’ordine dei privilegi nella distribu-zione della liquidita fornita dal terzo.La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando chel’utilizzo di nuova finanza non si sottrae all’obbligodi rispetto dell’ordine dei privilegi qualora la liqui-dita offerta dal terzo «transiti nel patrimonio deldebitore» risultando infatti «irrilevante quale sial’origine e la provenienza dei mezzi finanziari con iquali il debitore paga i suoi creditori».La pronuncia della S.C. non va esente da critiche,per i motivi che saranno di seguito illustrati.

2. Alcune omissioni non irrilevanti

Sarebbe stato anzitutto opportuno che i SupremiGiudici avessero speso qualche parola in piu al finedi fornire una definizione dell’espressione linguisti-ca ‘‘nuova finanza’’.Va a tal fine precisato che - a parere di chi scrive -il concetto di ‘‘nuova finanza’’ riguarda quegli ap-porti economici che il terzo offre alla procedura al

solo scopo di consentire il buon esito della stessa, enon gia le risorse trasferite tout-court da terzi al de-bitore a prescindere dall’esito del concordato (2).A tal fine si puo argomentare ex art. 186 quaterl.fall. che riferisce di «crediti derivanti da finanzia-menti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione diun concordato preventivo», dove e evidente il nes-so funzionale tra l’erogazione di tali apporti e l’ese-cuzione del piano.Conseguentemente, puo essere definita ‘‘nuova fi-nanza’’ esclusivamente quella in cui l’efficacia delconferimento risulta (talvolta anche per implicito)sospensivamente condizionato all’omologa del con-cordato.In assenza di tale precisazione, si rischia di creareincertezza tra la ‘‘nuova finanza’’ e gli ordinari ap-porti finanziari che le imprese potrebbero ottenerein epoca di poco anteriore al deposito del ricorsoper concordato preventivo (es. estensioni di fido ofinanziamenti).In secondo luogo, va osservato che la Cassazione -imponendo il divieto di alterazione dell’ordine delleprelazioni anche nel caso di utilizzo di nuova finan-za, ha omesso di precisare che tale regola deve in-tendersi come limitata ai privilegi generali mobiliarie non gia esteso anche a quelli speciali (ad eccezio-ne della collocazione sussidiaria sugli immobili exart. 2776 cc).Infatti, appare evidente che gli apporti del terzo en-treranno a far parte della garanzia patrimoniale deldebitore solamente alla data dell’omologa del con-cordato, quale bene futuro di cui all’art. 2740 cc.Appare conseguentemente difficile ipotizzare uncreditore preconcordatario assistito da privilegiospeciale su beni (mobili) che fino all’omologa delconcordato non sono presenti nel patrimonio deldebitore (3).

Note:

(2) Sono molteplici le forme con cui puo realizzarsi l’apporto del-la nuova finanza (accollo dei debiti, agevolazioni e sconti da par-te di clienti e fornitori, conferimento di beni o di finanziamento)cfr. S. Bonfatti, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle proce-dure di composizione negoziale della crisi, disponibile suwww.ilcaso.it/opinioni/214-bonfatti-12-10-10.pdf

(3) Sul punto giova ricordare la recente sentenza della Cassazio-ne sez. VI, 28 marzo 2012, n. 5035, Redazione Giust. civ.Mass., 2012, 3, secondo la quale - nel caso di vendita di un im-mobile ai fini del concordato - il credito ICI e soddisfatto in pre-deduzione quale debito sorto in occasione o in funzione dellaprocedura: coerentemente a tale principio, non puo dubitarsiche - a fortiori - nel caso in cui l’immobile non facesse gia partedel patrimonio del debitore, ma fosse stato messo a disposizio-ne da parte del terzo ai fini del concordato (quale nuova finanza),il credito fiscale privilegiato speciale ICI (o IMU) su detto beneimmobile (ex art. 2772 cc) sarebbe comunque estraneo all’ordi-

(segue)

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Ciononostante, la S.C. non ha ritenuto di effettua-re tale precisazione, ritenendola forse superflua.

3. Il ‘‘transito’’ nel patrimonio del debitore

Secondariamente, va riportato il passaggio centraledella motivazione: «Resta l’argomento che il terzofinanziatore puo intervenire con mezzi propri a pa-gare i debiti del fallito senza dover sottostare alleregole del concorso. Ma cio e vero alla condizioneche l’intervento non comporti alcuna variazionedello stato patrimoniale del debitore, ne all’attivo -giacche in tal caso i creditori non potrebbero essereprivati dei diritti che in base alla legge essi vantanosul patrimonio del debitore - e neppure al passivo,con la creazione di poste passive per il rimborso delfinanziamento, sia pure postergato e con esclusionedel voto».In sostanza, la Suprema Corte afferma che qualoragli apporti del terzo comportino una variazione del-lo stato patrimoniale (attivo o passivo) del debito-re, cio significa che tali apporti devono essere trat-tati come se facessero parte del patrimonio del de-bitore ab origine, con conseguente applicazione del-le regole concorsuali del rispetto della graduazionedei privilegi.A tal fine vanno analizzati quali siano i mezzi giuri-dici utilizzabili per consentire l’intervento dellanuova finanza nella procedura concordataria e qualile conseguenze di ordine contabile sullo stato patri-moniale del debitore.In relazione a cio, si puo ipotizzare che l’apporto diun terzo possa essere qualificato come donazione dibeni o finanziamento o accollo di debito, con con-seguente iscrizione della relativa posta - sul lato del-l’attivo - quale immobilizzazione materiale (es. ap-porto di immobile) o disponibilita liquide e - dal la-to del passivo - riduzione della voce debiti (se ac-collo) o aumento degli stessi (per il caso di obbligorestitutorio derivante dal contratto di finanziamen-to a titolo oneroso) (art. 2424 c.c.) (4).In sintesi quindi, sia nel caso in cui il terzo assumasu di se direttamente il debito, sia nel caso in cuiprocuri al debitore beni con cui soddisfare il cetocreditorio, le utilita fornite inevitabilmente ‘‘transita-no’’ nelle voci dello stato patrimoniale del debitore.Con la conseguenza - affermata dalla sentenza chequi si commenta - del rigoroso rispetto della gra-duazione dei privilegi nell’atto di distribuire la nuo-va finanza in capo ai creditori concordatari.Peraltro, va osservato che il sancito divieto di alte-razione dell’ordine dei privilegi trova applicazioneanche nel caso in cui il terzo sia indicato come me-

ro garante (ad esempio per mezzo di un trust) (5)delle obbligazioni concordatarie.Infatti, malgrado in tale caso le risorse fornite dalterzo non entrino nel patrimonio del debitore (equindi rimangano effettivamente ‘‘neutre’’ rispettoalle poste attive e passive dello stato patrimonialedi quest’ultimo) (6) ciononostante l’obbligazione digaranzia del terzo avra natura accessoria rispetto al-l’obbligazione principale la quale - in quanto gra-vante sul patrimonio del debitore - dovra essere ob-bligatoriamente rispettosa dell’ordine legale delleprelazioni.Conseguentemente quindi, il principio di dirittostatuito dalla Suprema Corte a tutela dell’ordine le-gale delle prelazioni sembra trovare applicazione inqualsiasi ipotesi di ‘‘nuova finanza’’, e cioe:– sia nel caso in cui gli apporti esterni confluiscanonel patrimonio del debitore (verificandosi cosı il‘‘transito’’),– sia nel caso di mera garanzia data dal terzo alleobbligazioni concordatarie assunte dal debitore conil proprio patrimonio.E quindi, malgrado la Suprema Corte apparente-

Note:(segue nota 3)

ne dei privilegi ex art 160 l.fall. (e infatti andrebbe pagato in pre-deduzione). («In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici),nell’ipotesi in cui l’immobile sia compreso nel fallimento, glioneri fiscali sono a carico dell’assuntore del concordato falli-mentare omologato che si impegni al pagamento delle spese diprocedura, perche tra queste, ai sensi dell’art. 111 l.fall., rientra-no, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione oin funzione delle procedure concorsuali»). Analogamente il privi-legio speciale (ad esempio il credito IVA) su alcuni beni mobiliipoteticamente conferiti quali ‘‘nuova finanza’’ andrebbe soddi-sfatto in prededuzione. Anche in tal caso non si porrebbe quindiil problema di rispettare la graduazione legale dei privilegi nelladistribuzione della ‘‘nuova finanza’’ o dal ricavato della stessa.

(4) Va a tal fine osservato infine che i ‘‘conti d’ordine’’ in cuivanno indicate le prestazioni di garanzia, non incidono - dal pun-to di vista numerico - sullo stato patrimoniale.

(5) Per un recente caso di utilizzo del trust nel concordato pre-ventivo, cfr. Trib. Pescara 11 ottobre 2011, in www.ilcaso.it/giu-risprudenza/archivio/6643.php. Si veda anche Ris. n. 4/E del 4gennaio 2008 Agenzia delle Entrate in tema di tassazione deltrust ‘‘opaco’’ (cioe senza beneficiari nominativamente indivi-duati, ma indicati genericamente nella massa dei creditori), contassazione in capo al trust stesso. Cfr. anche F. Fimmano, Truste diritto delle imprese in crisi, in Riv. Notariato, 2011,03,511, se-condo il quale «l’utilizzo del trust piu conforme all’ordinamento(...) rimane quello funzionale alla segregazione soltanto dei benidi terzi diversi dal debitore posti a garanzia della corretta e tem-pestiva esecuzione dell’accordo».

(6) Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913, inGiust. civ. Mass., 2011, 11, 1560 «In tema di concordato pre-ventivo, la garanzia - nella specie, una fideiussione prestata daun terzo - offerta dall’assuntore del concordato preventivo, purcorrispondendo all’interesse di colui che abbia formulato la pro-posta, e prestata a beneficio dei creditori e da luogo ad un rap-porto obbligatorio tra il garante e questi ultimi».

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mente limiti l’estensione del principio dell’indero-gabilita dell’ordine dei privilegi ai soli casi di ‘‘tran-sito’’ delle nuove risorse, in realta tale principionon pare ammettere eccezione alcuna, per le ragio-ni suesposte.Residuano peraltro perplessita sull’utilita processua-le dell’accertamento affidato dalla Suprema Corteal giudice fallimentare riguardo alla verifica - nelcaso specifico - sul verificarsi o meno del ‘‘transito’’delle nuove risorse nel patrimonio del debitore: co-me sopra ricordato, nel caso di apporti di beni o ac-collo di debiti, il ‘‘transito’’ sussiste. Alternativa-mente, nel caso di terzo apportatore di mera garan-zia, il ‘‘transito’’ non sussiste, ma l’ordine dei privi-legi deve essere (gia stato) osservato dal debitoreprincipale nella redazione della proposta concorda-taria. Tertium non datur.

4. L’inopportuna prevalenza dell’aspettocontabile

L’odierno arresto appare inoltre eccessivamentevincolato al punto di vista della tecnica di contabi-lizzazione degli apporti del terzo.Infatti, se dal punto di vista ‘‘ragionieristico’’ questiultimi inevitabilmente incidono sullo stato patri-moniale del debitore, diversamente - dal punto divista effettuale ed economico - il debitore non eser-cita alcun potere uti dominus su dette nuove risorse,in quanto le stesse risultano vincolate all’adempi-mento degli obblighi scaturenti dalla proposta con-cordataria.Inoltre - come sopra ricordato - la messa a disposi-zione di utilita da parte del terzo e (talvolta ancheesplicitamente) condizionata sospensivamente all’o-mologa della proposta concordataria, con la conse-guenza che il ‘‘transito’’ degli apporti provenientidal terzo in capo al patrimonio del debitore avvieneesclusivamente al momento dell’omologa, mentre fi-no al quel momento il debitore vanta esclusivamen-te una mera aspettativa, pur giuridicamente tutelata.Appena intervenuta l’omologa, le utilita conferitenel patrimonio del debitore sono obbligatoriamentedestinate al soddisfacimento dei creditori secondo ilpiano concordatario, peraltro ad opera del liquida-tore giudiziale, soggetto ben distinto dal debitore.Al di la quindi dell’aspetto meramente contabile,appare evidente la sostanziale differenza tra patri-monio ab origine del debitore e patrimonio che di-viene del debitore ai soli fini della sua liquidazioneconcordataria.Da tali differenze sostanziali ben si sarebbe potutofar discendere una differenziazione di regime giuri-

dico, ma evidentemente i Supremi Giudici nonhanno ritenuto di effettuare questo (per verita, assaimodesto) sforzo interpretativo.

5. Il contenuto precettivo dell’art. 160,secondo comma, l.fall.: un’occasionemancata

Giova infine osservare che sarebbe stato evidente-mente opportuno che la Cassazione - laddove esten-deva alla nuova finanza l’inderogabilita del divietodi alterazione dell’ordine dei privilegi - cogliessel’occasione per descrivere il contenuto precettivodell’enunciato di cui all’ultimo periodo del secondocomma dell’art. 160 l.fall.: «Il trattamento stabilitoper ciascuna classe non puo avere l’effetto di altera-re l’ordine delle cause legittime di prelazione».E noto infatti l’acceso dibattito (7) - tra chi sostie-ne che tale enunciato imponga di pagare integral-mente il credito poziore prima di poter pagare ilcredito di grado inferiore e chi - al contrario - so-stiene che sia sufficiente riconoscere al creditore digrado superiore un trattamento migliore rispetto alcreditore sottordinato.Orbene, la S.C. sul punto si e limitata a motivarenel senso che il citato divieto di alterazione dell’or-dine delle prelazioni «esprime con chiarezza la vo-lonta del legislatore che la formazione delle classi

Nota:

(7) Cfr. Tribunale di Treviso, 11 febbraio 2009, in questa Rivista.2009, 1439 con nota adesiva di G. Bozza, op. ult. cit., secondo ilquale laddove «si proponga di pagare un privilegiato generaleparzialmente e si preveda la contemporanea soddisfazione, intutto o in parte, il creditore privilegiato di grado successivo aven-te diritto sulla stessa massa, si altera effettivamente l’ordinedelle cause legittime di prelazione, il cui rispetto all’ultima partedel secondo comma dell’articolo 160 espressamente richiede,giacche il privilegio generale si esercita sull’intero patrimoniodel debitore (e a volte anche immobiliare, come privilegiati concollocazione sussidiaria)» e M. Ferro, La Legge Fallimentare,Commentario teorico-pratico, II ed., 1729, con ampi riferimentigiurisprudenziali di entrambi gli orientamenti. In giurisprudenza,Tribunale di Messina 18 febbraio 2009 in questa Rivista, 2010,79, dove le cause legittime di prelazione sono qualificate (forseun po’ troppo enfaticamente) come «limite di ordine pubblico agaranzia delle regole del mercato».Di contrario avviso, nel senso cioe che e sufficiente che il privi-legiato poziore ottenga una percentuale soltanto superiore ri-spetto a quella del creditore posto in posizione inferiore, cfr. L.D’Orazio in Interesse economico omogeneo nella formazionedelle classi tra autonomia negoziale e controllo di merito, inGiur. Merito, 2009, 982 dove si sostiene che cio sia possibileanche a prescindere dalla presenza di nuova finanza e da sur-plus concordatari. Nello stesso senso, cfr. V. Calandra Bonaura,in Il nuovo diritto delle crisi d’impresa, a cura di A. Jorio, Qua-derni di Giur. Comm., 328, 19; S. Ambrosini, Il concordato pre-ventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2008,57; P.F. Censoni, I diritti di prelazione nel concordato preventivo,in Giur. Comm., 2009, 1, 20. Sul tema, cfr. G. Lo Cascio, Il con-cordato preventivo, Milano, VIII ed., 209.

1414 Il Fallimento 12/2012

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non alteri in alcun modo l’ordine di graduazionedei crediti muniti di cause di prelazione, che ha ilfondamento nella legge e non e disponibile dalleparti».E evidente che - ad una prima lettura - l’uso dell’e-spressione «in alcun modo» sembra accedere all’in-terpretazione piu rigorosa del divieto di alterazio-ne (8) (9).Se tale opzione interpretativa fosse confermata, cioprodurrebbe effetti gravemente disincentivanti ri-spetto alla soluzione concordataria delle crisi azien-dali.In particolare il combinato disposto costituito:– da una parte, dall’obbligatorio pagamento inte-grale del credito poziore ove si intenda pagare an-che parzialmente il credito sottordinato e– dall’altra parte, dall’estensione di questa regolaanche all’utilizzo della nuova finanza,determinerebbe la totale ingessatura delle proposteconcordatarie al rigoroso rispetto dell’ordine legaledei privilegi.In particolare, il principio sancito dalla sentenza inesame (e cioe l’estensione alla nuova finanza del di-vieto di alterazione dell’ordine dei privilegi) in tantopotrebbe essere compatibile con il favor dimostratodal legislatore per le soluzioni concordatarie (10) inquanto si accedesse ad una interpretazione ‘‘soft’’del contenuto precettivo della graduazione legale.Specularmente, accedendo ad una interpretazionerigorosa dell’ordine delle prelazioni (imponendocioe il pagamento integrale dei privilegiati sovraor-dinati fino alla capienza del bene), l’unico modoper rendere appetibile ai creditori votanti l’appro-vazione del piano sarebbe quello di consentire il li-bero utilizzo delle risorse derivanti dalla ‘‘nuova fi-nanza’’ (11).Ne discende quindi che - ove fosse confermata l’a-desione della Cassazione ad un’interpretazione ‘‘ri-gida’’ del rispetto dell’ordine dei privilegi, cio - inaggiunta all’estensione del precetto alla nuova fi-nanza - provocherebbe verosimilmente un rilievosempre piu residuale delle soluzioni concordatariedelle crisi aziendali.

6. Un obiter dictum eloquente.Quando il terzo accetta la postergazione

Da ultimo, come sopra ricordato, il principio di di-ritto stabilito dalla S.C. richiede la ‘‘neutralita’’ del-la nuova finanza rispetto allo stato patrimoniale deldebitore al fine di consentire la deroga all’ordine le-gale dei privilegi.Orbene la Cassazione nella decisione in parola -

con un evidente obiter rispetto alla materia del de-cidere (12) - ha inteso precisare che il principio af-fermato non trova eccezione nemmeno nel caso incui il terzo finanziatore abbia accettato la posterga-zione del proprio credito (13), per il caso cioe di fi-nanziamento da parte di terzi da cui derivi, a caricodella procedura, un obbligo restitutorio della prov-vista ottenuta.Anche tale assunto suscita perplessita.Infatti, e evidente che, nell’impostazione concet-tuale adottata dalla Cassazione, ove la nuova finan-

Note:

(8) Non e la prima volta che la Cassazione abilmente (ancorchelegittimamente) esercita il proprio self restraint sull’interpretazio-ne dell’art. 160, secondo comma, l.fall. Si veda Cassazione civi-le, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932, in Riv. dir. trib., 2012, 1,26 (in tema di transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall.) dove silegge che «deve escludersi che la necessita dell’integrale paga-mento dell’IVA comporti quella dell’integrale pagamento di tuttii crediti privilegiati con grado anteriore in ossequio al principiosecondo cui ‘‘il trattamento stabilito per ciascuna classe nonpuo avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime diprelazione’’ (l.fall., art. 160, comma 2, u.p.)» senza che sia dettoalcunche (anche quale obiter dictum) in merito al rapporto tra itrattamenti riservati rispettivamente ai diversi gradi di privilegiatidifferenti dal credito IVA, quando invece cio sarebbe stato larga-mente apprezzato in funzione nomofilattica.

(9) A tal proposito, nei limiti consentiti dalla presente trattazione,chi scrive osserva che - laddove si interpreti l’inderogabilita del-l’ordine dei privilegi nel senso di necessaria attribuzione dell’in-tero ricavato al creditore titolare di privilegio poziore fino al paga-mento integrale di detto credito - cio renderebbe superflua (esostanzialmente abrogherebbe) tutta la prima parte dell’art. 160,secondo comma, l.fall. (il c.d. cram down).Infatti, accedendo a tale ricostruzione, la portata normativa del-l’intero art. 160, secondo comma, non cambierebbe ove il legi-slatore avesse previsto solamente: la possibilita di falcidia diuna classe creditoria e l’inderogabilita dell’ordine dei privilegi,posto che l’eventuale surplus concordatario andrebbe comun-que attribuito integralmente al credito assistito da privilegio po-ziore.A cio si aggiunga la considerazione extragiuridica che - in tal mo-do - i chirografari andrebbero normalmente insoddisfatti e quindidifficilmente approverebbero il piano.In tema, cfr. G. Nuzzo, Crediti privilegiati: soddisfatti pienamen-te ma non pagati integralmente, in Banca borsa e tit. cred.,2009, 6, 704.

(10) Valga a tal fine la Relazione governativa di accompagnamen-to al D.Lgs. n. 169/07, in www.ilcaso.it/fallimenti/mdf-rel-a160.php. Sul favor del legislatore verso la nuova finanza nei con-cordati, cfr. anche O. De Cicco, in Giur Comm., 2011, 257. Il re-centissimo D.L. n. 83/12 (c.d. ‘‘decreto crescita’’) convertito conL. n. 134/12, intitola significativamente il capo III (art. 33) quale‘‘Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali’’ si pone co-me ulteriore e recentissima conferma di tale orientamento.

(11) In tal senso, cfr. C. Proto, op. cit., pag. 78-79.

(12) Nel corso della motivazione infatti, non si legge alcun riferi-mento in fatto alla postergazione dei crediti.

(13) La Cassazione afferma infatti che la neutralita della nuovafinanza richiede che tale apporto non costituisca «un aggraviodel passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni dicredito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanzache tale credito sia stato postergato o no».

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za potesse essere liberamente utilizzata e al contem-po la stessa comportasse la creazione di un corri-spettivo debito nei confronti del terzo, cio costitui-rebbe non solo una violazione dell’ordine legale deiprivilegi, ma provocherebbe anche un pregiudizioper quei creditori la cui percentuale di soddisfaci-mento sarebbe proporzionalmente ridotta a seguitodel sorgere del nuovo e ulteriore debito nei con-fronti del terzo (14).Orbene, quand’anche si condividesse tale imposta-zione, appare evidente che la stessa non avrebbe ra-gione d’essere nel caso in cui il terzo accettasse lapostergazione (15) del proprio credito restitutorio,e cioe il pagamento subordinato - sia nell’an, sianel quantum - al soddisfacimento dei restanti credi-ti.Nel caso di postergazione volontaria infatti, e evi-dente che gli originari creditori non sarebbero sot-toposti al concorso con il credito del terzo finanzia-tore.Appare quindi difficile giustificare la precisazioneeffettuata dalla S.C., in quanto l’interesse apparen-temente tutelato dalla stessa (quello dei creditoripreesistenti) non risulta - nemmeno in astratto - su-scettibile di essere pregiudicato dal concorso conun creditore postergato.

7. Conclusioni

In queste brevi note si e cercato di descrivere gliorientamenti manifestati dalla Cassazione (espressa-mente o meno) nella sentenza in oggetto.Da tale descrizione appare plausibile prevedere chel’attuale complessivo impianto legislativo in mate-ria concordataria continuera a trovare - se non pro-prio ostilita - quantomeno alcune difficolta ad esse-re ‘‘metabolizzato’’ da parte di alcuni settori dellagiurisprudenza.In particolare, l’odierna vicenda testimonia l’esisten-za di una certa diffidenza - da parte del SupremoCollegio - rispetto alla nuova disciplina delle solu-zioni delle crisi aziendali, disciplina che registra -com’e noto - una progressiva espansione dell’aspettonegoziale e consensualistico, e che descrive un asset-to giuridico in cui e tributata maggior fiducia all’au-totutela del ceto creditorio piuttosto che all’eterotu-tela prevista dalle norme imperative (16).Quello del Supremo Collegio appare quindi unchiaro esempio di quei casi - di cui esistono presti-giosi precedenti nella storia del potere giudizia-rio (17) - in cui l’interprete «reagisce» - nei limitiovviamente consentiti dall’ordinamento - «a sceltelegislative non condivise che mettono in pericolo

interessi considerati meritevoli di protezione giuri-dica» (18).Si tratta di una strategia giudiziaria - approfonditaanche in sede di sociologia del diritto (19) - in cuil’interprete applica una regola giuridica in modo in-dipendente rispetto agli orientamenti e ai desiderimanifestati da quei soggetti politici e rappresentati-vi dalla cui iniziativa deriva la regola stessa (20).Nel caso di specie, la Cassazione sembra non condi-videre il piu volte ribadito favor dimostrato dal legi-slatore nei confronti degli accordi di gestione dellecrisi aziendali.Si tratta di un’opzione interpretativa del tutto legit-tima e internamente coerente, ma di cui occorredescrivere con lucidita i presupposti teorici e le im-plicazioni pratiche: e cioe che la Suprema Corte -con le posizioni sopra descritte - ritiene prevalentel’interesse alla soddisfazione preferenziale di alcunetipologie di credito rispetto a una soluzione concor-data della crisi d’impresa e - in astratto - anche ri-spetto ad una potenziale conservazione e tutela del-l’integrita aziendale.

Note:

(14) Va peraltro osservato come il legislatore con il ‘‘decreto cre-scita’’ (L. 7 agosto 2012, n. 134) abbia letteralmente capovoltole preoccupazioni manifestate dalla S.C., attribuendo addiritturala prededuzione a pressoche qualsiasi terzo apportatore di nuo-va finanza (nuovo art. 182 quater, riportato alla nota 2).

(15) Sulla postergazione nel concordato preventivo, cfr. Tribuna-le Padova, 16 maggio 2011, in Banca borsa tit. cred., 2012, 2,222; D. Galletti, Classi obbligatorie? No, grazie! in Giur. Comm.2010, 2, 343 e O. De Cicco, Concordato preventivo e classi deicreditori: dalla postergazione alla prededuzione, in Giur. Comm,2011, 2, 257.Sul tema della postergazione (o subordinazione) volontaria delcredito, cfr. D. Vattermoli, Finanziamento alle imprese, banchesubordinazione volontaria dei crediti, in Banca borsa tit. cred.,2011, 6, 737.

(16) In tal senso cfr. R. Sacchi, in Il nuovo diritto delle crisi d’im-presa, a cura di A. Jorio, Quaderni di Giur. Comm., 328, 48.

(17) Ad esempio, la ‘‘lotta’’ delle corti americane contro le rifor-me di welfare tra otto e novecento negli U.S.A. Sul tema, cfr. E.Lambert, Il Governo dei giudici. La lotta della corte supremaamericana contro la legislazione sociale negli Stati Uniti, Milano,1996.

(18) R. Sacchi, cit., 50.

(19) M. Raiteri, Il giudice selettore, Milano 1990, 197.

(20) M. Raiteri, cit., 197.

1416 Il Fallimento 12/2012

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Dichiarazione di fallimento

Fallimento in estensionee nullita della sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2012, n. 8863 - Pres. Plenteda - Rel. Didone - P.M. Fimiani -C.G. c. GEST LINE S.p.a.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Sentenza - Vizi processuali - Autorita di giudicato in senso sostanziale -Esclusione - Nuova dichiarazione di fallimento - Preclusione - Insussistenza

(legge fallimentare art. 15; cod. proc. civ. art. 324; cod. civ. art. 2909)

La sentenza che pronuncia la nullita della dichiarazione di fallimento per vizi di natura processuale ha una por-tata limitata al rapporto processuale in cui e emessa e, quindi, ancorche definitiva, non e idonea ad assumerel’autorita del giudicato in senso sostanziale. Ne consegue che tale sentenza non osta all’emissione di una nuo-va dichiarazione di fallimento nei confronti dello stesso soggetto e sulla base di una rivalutazione dei medesi-mi elementi di fatto.

La Corte (omissis).1.- Con sentenza del 7 novembre 2001 il Tribunale diS. Maria C.V. dichiaro il fallimento della S.a.s. ‘‘Taber-na La Rustica da Peppe’’ e della socia accomandatariaD.M. e, con successiva sentenza dell’11 febbraio 2003,su istanza del curatore fallimentare, estese il fallimento aC.G., socio accomandante ingeritosi nell’amministrazio-ne della societa.Quest’ultimo propose opposizione che fu respinta dal tri-bunale ma, con sentenza del 23 settembre 2008 la Cortedi appello di Napoli dichiaro la nullita della sentenza di-chiarativa di fallimento del socio accomandante per vio-lazione della l.fall., art. 15 Sentenza impugnata per cas-sazione dal fallito perche sosteneva essere decorso il ter-mine di cui alla l.fall., art. 10; ricorso al quale il C. ha ri-nunciato.Nelle more del giudizio di cassazione e prima della ri-nuncia, il Tribunale di S. Maria C.V., su istanza del cu-ratore, con sentenza del 2 aprile 2009 dichiaro nuova-mente il fallimento in estensione del C. e la Corte di ap-pello, dopo avere sospeso il procedimento per la penden-za del giudizio di cassazione, intervenuta l’estinzione perrinuncia di questo, con sentenza in data 1 febbraio 2011respinse il reclamo proposto dal fallito.(omissis)3.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia viola-zione e falsa applicazione degli artt. 352 e 276 c.p.c., de-gli artt. 2288, 2323 c.c., l.fall., artt. 10 e 147, deducendola nullita della sentenza dichiarativa di fallimento per in-compatibilita del giudice delegato al fallimento della so-cieta, il quale aveva presieduto il collegio in occasionesia della prima che della seconda sentenza di fallimento.3.1.1.- Il motivo e infondato perche correttamente la

corte territoriale - avendo escluso che il reclamanteavesse presentato istanza di ricusazione - ha applicato ilprincipio per il quale la pretesa incompatibilita del giu-dice non determina nullita deducibile in sede di impu-gnazione, in quanto la stessa incompatibilita puo darluogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, chela parte interessata ha l’onere di far valere, in caso dimancata astensione del giudice, nelle forme e nei termi-ni di cui all’art. 52 c.p.c. (C. n. 13433/2007 e, in relazio-ne al giudice delegato, C. n. 7980/2011 e C. n. 13212/2003 nonche, in relazione alla decisione dell’opposizionecontro sentenza dichiarativa di fallimento da parte dellostesso collegio che aveva dichiarato il fallimento, C. n.10900/2010). Giova, peraltro, evidenziare - per l’analo-gia con la concreta fattispecie - che questa Corte (Sez.1, Sentenza n. 528 del 18 gennaio 2002) ha gia avutomodo di precisare che in difetto di tempestiva ricusazio-ne, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di aste-nersi nell’ipotesi prevista dall’art. 51 c.p.c., n. 4 noncomporta la nullita della sentenza, al di fuori del caso incui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nellacausa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte.Ne su tale principio e idonea ad incidere la Legge Costi-tuzionale n. 2 del 1999, risultando il valore della terzietadel giudice gia acquisito tra i principi costituzionali at-traverso gli artt. 25 e 101 cpv. Cost., la cui attuazionenel processo civile resta affidata agli istituti correlati del-l’astensione e della ricusazione. Principio affermato inuna fattispecie nella quale, uno dei soci illimitatamenteresponsabili di una societa dichiarata fallita, cui era statoesteso il fallimento della societa stessa, aveva eccepitouna situazione di incompatibilita dei giudici che aveva-no dichiarato il suo fallimento, i quali erano gli stessi

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che, in sede di revoca del suo precedente fallimento perviolazione del diritto di difesa a causa della mancata suapreventiva audizione, avevano sollecitato il curatore aproporre la richiesta di estensione del fallimento, poi ac-colta.3.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vio-lazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., l.fall.,artt. 10 e 147, lamentando che la prova dei requisiti perl’estensione del fallimento sia stata tratta da sentenza -non passata in giudicato perche impugnata per cassazio-ne - travolta dalla dichiarazione di nullita.L’istanza di estensione era inammissibile perche non eraancora passata in giudicato la sentenza dichiarativa dinullita della prima dichiarazione di fallimento.3.2.1.- La censura e infondata non soltanto perche - co-me ha evidenziato la corte di merito - al momento dellapronuncia della sentenza in sede di reclamo la preceden-te sentenza dichiarativa di nullita del fallimento era pas-sata in giudicato e, peraltro, alla stessa il curatore falli-mentare aveva fatto acquiescenza, ma soprattutto per-che, mentre il passaggio in giudicato della sentenza cherevoca il fallimento, per l’accertamento negativo dei suoipresupposti sostanziali, osta alla emissione di una nuovapronuncia dichiarativa del fallimento dello stesso sogget-to, sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementidi fatto, tale preclusione non si verifica per effetto dellasentenza che affermi la nullita della dichiarazione di fal-limento per vizi di natura processuale (nella specie, man-cata convocazione del debitore), in quanto quest’ultimapronuncia ha portata limitata al rapporto processuale incui e emessa, e quindi, ancorche definitiva, e inidoneaad assumere autorita di giudicato in senso sostanziale (C.n. 1221/1977; C. n. 3202/75).La sentenza che pronuncia la nullita della dichiarazionedi fallimento per vizi di natura processuale ha portata li-mitata al rapporto processuale in cui e emessa e, non es-sendo idonea ad assumere autorita di giudicato in sensosostanziale, non osta alla emissione di una nuova dichia-razione di fallimento dello stesso soggetto, sulla base diuna rivalutazione dei medesimi elementi di fatto (C. n.5642/1978).(omissis)3.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2288 e 2308 c.c. edella l.fall., art. 147. Deduce che erroneamente la cortedi merito ha ritenuto non decorso l’anno per la dichiara-zione di fallimento perche, essendo la societa fallitacomposta di due soli soci, una volta dichiarato il falli-mento della societa e dell’accomandatario si era prodot-to lo scioglimento della societa, non essendo stata rico-stituita la pluralita dei soci nei sei mesi. Il recesso nonera necessario perche la societa si era gia sciolta e dal fal-limento decorreva l’anno per l’estensione. Deduce chesono irrilevanti le operazioni poste in essere dopo la di-chiarazione di fallimento della societa. 3.4.1.- Il motivoe infondato perche questa Corte ha piu volte evidenzia-to che, ai fini del decorso dell’anno per la dichiarazionedi fallimento in estensione di socio illimitatamente re-sponsabile e irrilevante la data del fallimento della socie-ta perche l’evento fallimentare non scioglie il vincolo

fra socio e societa, e quindi la fissazione di un terminediverso da quello indicato del legislatore o da quello ri-sultante da pronunce della Corte Costituzionale, nellasua istituzionale attivita di sindacato della compatibilitacon il dettato costituzionale della legislazione sottopostaal suo esame, sarebbe arbitrario (Sez. 1, Sentenza n.10268 del 28 maggio 2004; Sez. 1, Sentenza n. 5764 del10 marzo 2011).Il ricorrente sviluppa la censura argomentando dal venirmeno della pluralita dei soci a seguito del fallimento del-l’unico altro socio, quale accomandatario (la moglie delricorrente stesso).Ma anche questo argomento non e nuovo nella giuri-sprudenza della S.C. la quale, proprio in relazione all’e-stensione del fallimento al socio accomandante ingerito-si nell’amministrazione, dopo avere ribadito il principioche la disciplina del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.147, in tema di estensione del fallimento della societa aisoci illimitatamente responsabili, si riferisce non soltantoai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale,ma anche a quegli altri soci che, pur non essendo tenutiper contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbia-no assunto responsabilita illimitata e solidale verso i terziin tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, il fallimentodella societa in accomandita semplice va esteso ancheall’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazionedella societa stessa, lo ha disatteso sul rilievo che lo scio-glimento non comporta anche l’estinzione della societa(Sez. 1, Sentenza n. 19736 del 2008).(omissis)3.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazio-ne e falsa applicazione degli artt. 2314 e 2320 c.c., del-l’art. 324 c.p.c., l.fall., artt. 10 e 147. Deduce l’inesisten-za dei presupposti per la dichiarazione di fallimento inestensione.3.6.1.- Il motivo - che denuncia solo violazione di nor-me di diritto - e infondato perche non e censurata lacongrua e logica motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui e giustificato l’accertamento in fattoper il quale il ricorrente gestiva effettivamente di fatto lasocieta insieme alla moglie, intrattenendo rapporti con iclienti ed i fornitori, come dichiarato espressamente alcuratore dalla moglie del C., la quale aveva affermato te-stualmente che, in effetti, era il marito a gestire l’attivitadella societa. Dichiarazioni riscontrate con altri elementiprobatori, dall’inserimento del soprannome P. nella ra-gione sociale (con chiara funzione di influire sull’affida-mento dei terzi) alla prestazione di garanzie per debiti so-cietari nei confronti di vari istituti di credito, oltre allastipula di un mutuo insieme alla moglie, alla riscossionedi prezzi delle prestazioni e all’acquisto di e materie pri-me. Si che sussistevano tutti i presupposti per l’applica-bilita degli artt. 2314 e 2320 c.c.(omissis).

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Fallimento in estensione: profili sostanziali e processualidi Federico Rolfi *

Con la decisione in commento la Cassazione torna ad occuparsi della questione del fallimento del socio ac-comandante che si sia ingerito nella gestione dell’impresa. I principi enunciati dalla Suprema Corte - peraltroin continuita con i propri precedenti orientamenti - costituiscono ideale punto di partenza per l’esame dellericadute che la Riforma della Legge Fallimentare del 2006 puo avere avuto sulla questione, sia sul piano deldiritto transitorio, sia sull’ancor piu complesso piano della disciplina sostanziale.

1. Premessa: il caso ed il problema di dirittotransitorio

Le questioni affrontate e risolte dalla sentenza incommento originano da una vicenda processualenon certo lineare, cui in gran parte deve ricondursil’intrico procedurale che la Cassazione e stata chia-mata a dipanare.Nel 2001 viene dichiarato il fallimento di una so-cieta in accomandita semplice e - contestualmente- del socio accomandatario. Circa un anno e mezzodopo il Curatore chiede ed ottiene la declaratoriadi fallimento in estensione dell’accomandante, inquanto ha appurato che quest’ultimo si e ingeritonella gestione dell’impresa.La sentenza di fallimento viene opposta, ma succes-sivamente - nel 2008 - viene annullata dalla Corted’Appello per (cosı si esprime laconicamente la Su-prema Corte) «violazione della l.fall. art. 15». L’ac-comandante fallito impugna la decisione in cassa-zione, a quanto e dato comprendere, perche interes-sato ad ottenere una decisione che accerti l’avvenu-to decorso del termine di cui all’art. 10 l.fall. (enon una decisione in mero rito), ma nelle more delricorso in Cassazione, il Curatore ripresenta istanzadi fallimento ed ottiene una seconda declaratoria difallimento in estensione.Anche questa seconda decisione approda innanzialla Corte d’Appello che, inizialmente, sospende ilgiudizio in attesa dell’esito del ricorso in Cassazio-ne, e, successivamente (avendo appreso della rinun-cia al ricorso e della conseguente estinzione di talegiudizio), respinge il reclamo.Prima di procedere all’analisi della decisione vera epropria appare opportuno, tuttavia, rilevare un pro-filo rimasto, per cosı dire, ‘‘a margine’’ e non diret-tamente affrontato dalla cassazione, ma che invececostituisce il vero punto di partenza per la valuta-zione del principio enunciato nella prima massima.Il lettore attento avra rilevato come dalla narrativadella decisione emerga che, mentre la prima decla-ratoria di fallimento in estensione era stata impu-gnata secondo le regole del c.d. ‘‘vecchio rito’’ falli-

mentare, la seconda decisione e stata oggetto di re-clamo, secondo la versione dell’art. 18 introdottadal c.d. ‘‘decreto correttivo’’ (D.Lgs. n. 169/2007)con decorrenza dal 1 gennaio 2008. E quindi evi-dente che il tribunale - chiamato a pronunciarsiper la seconda volta sull’istanza di fallimento inestensione, presentata nel 2009 a fronte di un falli-mento ‘‘madre’’ risalente al 2001 aveva ritenuto diprocedere all’applicazione del regime transitorio dicui all’art. 22 del ‘‘Decreto Correttivo’’ medesimo(norma in parte divergente dalla previsione transi-toria di cui all’art. 150 D.Lgs. 5/2006), trattando l’i-stanza di fallimento in estensione quale domandadi fallimento del tutto nuova ed autonoma, rispettoalla domanda di fallimento della societa.La questione (1) costituiva, evidentemente, il pre-supposto del primo motivo di ricorso, e per questonon e stata direttamente affrontata, ma non e inop-portuno rammentare come sul punto la giurispru-denza della Suprema Corte si sia costantementeorientata nel senso di ribadire l’autonomia dell’i-stanza di fallimento in estensione (2) rispetto all’o-riginario fallimento della societa (nonostante ilcoordinamento tra i medesimi disposto dall’art.148), con le conseguenti ricadute in tema di regimetransitorio, di cui la vicenda in esame costituisceeloquente esempio.

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) Affrontata direttamente e risolta in modo diametralmente op-posto da due sentenze di merito: in senso favorevole all’applica-zione del nuovo regime cfr. Trib. Napoli 17 novembre 2010, inquesta Rivista, 2011, 477 (con nota di M. Farina, cui si rimandaper ulteriori approfondimenti); in senso contrario (con applicazio-ne del rito fallimentare previgente ove il fallimento della societasia stato dichiarato sotto tale regime) Trib. Mondovı, 20 luglio2006, in Corr. Merito, 2006, 1255.

(2) Per le ricadute dell’autonomia della dichiarazione di fallimen-to in estensione sul regime transitorio cfr. Cass. 24 marzo 2010,n. 7152, reperibile sul sito www.ilcaso.it; App. Torino 10 marzo2009, in questa Rivista, 2010, 187 (con nota di F. Platania).Sull’autonomia in genere della declaratoria ex 147 cfr. Cass. 23maggio 2008, n. 13421, in questa Rivista, 2008, 1470; Cass. 13dicembre 2007, n. 26177, ibidem, 465; Cass., Sez. Un., 7 giu-gno 2002, n. 8257, ivi, 2003, 382.

Il Fallimento 12/2012 1419

Giurisprudenza

Fallimento

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2. Il regime dell’incompatibilita

Come gia accennato, l’applicabilita del ‘‘nuovo ri-to’’ fallimentare costituiva presupposto del primomotivo di ricorso, connesso alla presenza - nel col-legio che aveva dichiarato il fallimento in estensio-ne - del giudice delegato al fallimento della societa.E infatti evidente che solo la radicale inversione dirotta impressa dalla riforma della legge fallimentarecirca la garanzia di terzieta del G.D. poteva aprirelo spazio ad una valutazione di incompatibilita.Va, infatti, considerato che, nel regime vigente sinoal 2006, la costante giurisprudenza - confortata daalcune espresse previsioni normative, come quelladi cui all’art. 99 - aveva seguito un orientamentoevidentemente propenso ad un’applicazione alquan-to blanda dell’art. 51 c.p.c., affermando (per fare al-cuni esempi di diretta attinenza al caso di specie):1) la sostanziale legittimita della partecipazione delgiudice delegato al collegio che decide sul reclamoavverso un provvedimento da lui stesso emesso, aisensi dell’art. 25, dovendosi denunziare l’eventualeincompatibilita, mediante ricorso alla ricusazionetempestiva (3), con conseguente manifesta infonda-tezza della questione di legittimita costituzionale (4);2) la validita della sentenza emessa nel giudizio diopposizione alla dichiarazione di fallimento dallostesso collegio che aveva provveduto alla dichiara-zione di fallimento - integrandosi unicamente un’i-potesi di astensione obbligatoria prevista dall’art. 51,n. 4, c.p.c., da far valere esclusivamente con la ricu-sazione (5); nonche la (correlata) validita della sen-tenza, emessa sempre in giudizio di opposizione, daun collegio composto anche dal G.D. che aveva pre-cedentemente autorizzato il Curatore a resistere (6);3) (ovviamente) la piena ammissibilita della parte-cipazione del G.D. al collegio chiamato a decideresulle opposizioni allo stato passivo (7).E peraltro noto che alla posizione della giurispru-denza si e sempre contrapposto un atteggiamentoassai piu critico della dottrina (8), la quale, nel vi-gore della Legge Fallimentare ‘‘ante-riforma’’, avevaripetutamente censurato previsioni normative edinterpretazioni normative quali quelle appena sinte-tizzate.La Riforma del 2006 ha, almeno in parte, raccoltogli auspici della dottrina stabilendo in modo espres-so alcune previsioni esplicite di incompatibilita(art. 25, penultimo comma; art. 99), ed eliminandoquell’altra occasione di incompatibilita costituitadall’opposizione alla sentenza dichiarativa di falli-mento, in tal modo inviando un deciso segnale disvolta nel senso della necessaria terzieta del giudice

delegato, e rimettendo, quindi, all’interprete ilcompito di risolvere in senso conforme altre even-tuali situazioni similari.Il limite dell’intervento del 2006 e che esso ha ri-solto in modo definitivo un problema di imposta-zione generale normativa ed ermeneutica, afferman-do la piena operativita dell’art. 51 nei procedimentiche scaturiscono dal fallimento, ma non ha risolto -ne poteva - il piu radicale problema della reazionealle ipotetiche violazioni all’obbligo di astensione.Cio che, infatti, deve essere chiarito e che un contoe affermare che in determinate situazioni l’esigenzadi terzieta impone al giudice di astenersi, un contoe stabilire la tutela che la parte interessata puo in-vocare di fronte alla mancata astensione.E in questa seconda area di criticita che si inseriscela decisione della Suprema Corte in commento, laquale conferma un orientamento monolitico (suf-fragato anche da decisioni della Consulta), e risultaperaltro conforme alla posizione assunta dalla stessaSuprema Corte in generale sull’art. 51 c.p.c., la cuiviolazione viene ritenuta causa di nullita della sen-tenza solo nell’ipotesi in cui vi sia un interesse di-

Note:

(3) Cass. 7 aprile 2011, n. 7980, in questa Rivista, 2012, 1, 125;Cass. 27 febbraio 2004, n. 3974, in Arch. Civ., 2004, 1479;Cass. 25 gennaio 2001, n. 1072 e Cass. 4 gennaio 2001, n. 70,entrambe in questa Rivista, 2001, 1005 (con nota di D. Finardi).

(4) Cass. 9 aprile 2005, n. 14471, in questa Rivista, 2006, 6, 644(con nota di R. Conte); e, prima ancora, Corte cost. 6 novembre1998, n. 363, in questa Rivista, 1999, 145 (con nota di G. Lo Ca-scio).

(5) Cass. 5 maggio 2010, n. 10900, in questa Rivista, 2011, 115.

(6) Cass. 1 luglio 2004, n. 12029; Cass. 5 dicembre 2003, n.18629, in Foro It., 2004, 1, 743.Solo a pochi giorni dalla entrata in vigore della riforma e interve-nuta Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 460, in Foro It. 2006, I,639 (con nota di M. Fabiani) che, sentenza interpretativa di riget-to ha stabilito che per il giudice che delibera il fallimento sussi-ste l’obbligo di astensione nel successivo giudizio di opposizio-ne da considerarsi diverso grado del procedimento.

(7) Cass. 15 marzo 2001, n. 3753, e Cass. 7 marzo 2001, n.3272, entrambe in questa Rivista, 2002, 377 (con nota di E. Ian-nello). Sul punto e intervenuta anche la ‘‘benedizione’’ dellaConsulta che, con la pronuncia Corte cost. 28 maggio 2001, n.167, in questa Rivista, 2002, 4, 359 (con nota di L. Abete) ha di-chiarato manifestamente infondata la questione di legittimita co-stituzionale degli artt. 98 e 99.

(8) Il quadro complessivo e tracciato con l’usuale completezzada M. Fabiani, Riflessi costituzionali del nuovo assetto degli or-gani giurisdizionali del fallimento e procedimento di estensionedel fallimento del socio, in questa Rivista, 2010, 1170. Per ulte-riori sintesi si rinvia a R. Conte, La terzieta‘ del giudice nel falli-mento tra recenti pronunce delle corti di legittimita‘ e la legge diriforma (con una digressione in punto interpretazione della do-manda), in questa Rivista, 2006, 653; U. De Crescienzo, Terzietadel giudice e obbligo di ricusazione, ivi, 2002, 1194; E. Iannello,Astensione del giudice delegato nel collegio in sede di opposi-zione a stato passivo, ibidem, 376.

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retto del giudice alla causa (9). Si tratta di un qua-dro giurisprudenziale omogeneo, nel quale l’unica‘‘nota stonata’’ (a quanto consta) in materia falli-mentare e costituita da un precedente in cui la Su-prema Corte - in presenza di una precedente auto-rizzazione ad astenersi concessa al giudice istruttoresu richiesta dello stesso - ha negato la legittimazio-ne del giudice astenutosi a comporre il collegio giu-dicante nel successivo giudizio d’appello, potendotale incompatibilita essere fatta valere anche dallaparte che non ha proposto richiesta di ricusazione ecomportando tale partecipazione la nullita dellasentenza (10).La conclusione inevitabile, quindi, e che l’ormaievidente confluire della disciplina del fallimentonell’ambito dei principi generali stabiliti dalla costi-tuzione e dal codice di rito lascia aperta (soprattut-to a livello di valutazione di legittimita costituzio-nale) la questione (ormai generale) della reazionedell’ordinamento alla mancata astensione (11).Questa conclusione non priva di rilievo l’attualestatuizione della Cassazione, soprattutto per l’inci-denza che essa puo avere sull’interpretazione siste-matica degli artt. 25 e 147 nel ‘‘nuovo rito’’ falli-mentare. La decisione, infatti, non ha negato (o al-meno non lo ha fatto in radice) l’obbligo di asten-sione del G.D. chiamato a comporre il Collegioche decide sull’istanza di fallimento in estensioneautorizzata dallo stesso G.D., ma si e limitata a con-fermare il principio per cui l’incompatibilita va de-dotta mediante il ricorso alla ricusazione, e nonpuo tradursi in profilo di nullita della decisione,corroborata in questo da un precedente del 2002(espressamente richiamato), avente ad oggetto unafattispecie prossima a quella ora portata all’attenzio-ne della Suprema Corte, e risolto anch’esso nel sen-so della esclusione della nullita della sentenza (12).Che il G.D. che ha autorizzato l’istanza di fallimen-to in estensione non possa far parte del collegioche decide sull’istanza medesima e conclusione chedovrebbe sembrare evidente sol che si leggano con-giuntamente l’art. 147, commi quarto e quinto, el’art. 25, penultimo comma. L’istanza di fallimentoin estensione, stante l’autonomia di tale secondofallimento (ed e profilo su cui si e gia richiamatopoc’anzi il costante orientamento della giurispru-denza) comporta l’apertura di una procedura deltutto autonoma e solo coordinata con la procedura‘‘madre’’ ex art. 148. Cio significa che l’iniziativadel Curatore di chiedere il fallimento in estensionenon puo ritenersi assistita da alcun automatismo, edeve essere necessariamente autorizzata dal G.D. exart. 25, con conseguente attivarsi dell’obbligo di

astensione, che dovrebbe precludere al G.D. mede-simo di far parte del collegio chiamato a giudicaredell’istanza.Eppure un simile ragionamento non sembra tantoovvio, se si deve registrare la presenza di un prece-dente di merito piuttosto recente (13), che ha rite-nuto infondata l’istanza di ricusazione (stavolta,quindi, ritualmente formulata) del G.D. che avevaautorizzato l’istanza di fallimento in estensione, edal quale era stata poi delegata l’istruttoria prefalli-mentare. L’argomentazione della Corte territorialesi basa - sostanzialmente - sull’automatismo del fal-limento in estensione, che verrebbe semplicementead integrare l’originaria pronuncia di fallimento; esul fatto che, in quest’ottica, l’istanza sarebbe «vol-ta a stimolare l’esercizio di poteri officiosi da partedel Tribunale». La conseguenza sarebbe che l’auto-rizzazione del G.D. costituirebbe mero esercizio deipoteri di vigilanza; un - sia consentito dire - ‘‘vistoagli atti’’ di fronte ad un atto dovuto del Curatore;un provvedimento neutro, insomma, che non sa-rebbe quindi in grado di ‘‘pregiudicare’’ la valutazio-ne dello stesso G.D. chiamato successivamente adecidere sull’istanza.Esula, ovviamente, dai limiti del presente lavoro uncommento ad una pronuncia, che peraltro ha giaregistrato un’autorevole e condivisibile dissentingopinion (14), ma sia consentito svolgere una dupliceconsiderazione, funzionale al ragionamento che si ecercato di illustrare in queste brevi note.La prima e l’evidente limite di un ragionamento lacui fallacia emerge con nitore gia qualora il ragio-namento stesso sia applicato al caso oggetto delladecisione della Suprema Corte in commento. An-che a voler accedere alla tesi del totale automati-smo del fallimento in estensione del socio semplice-mente ‘‘dimenticato’’ nella sentenza di fallimentodella societa (ed e tesi che comunque non convin-ce), e ben evidente che le cose si pongono in mododel tutto diverso nel caso della ‘‘societa occulta’’ o

Note:

(9) Da ultimo Cass. 31 marzo 2011, n. 7545; Cass. 12 novembre2009, n. 23930; Cass. 27 maggio 2009, n. 12263.

(10) Cass. 23 aprile 2008, n. 10545.

(11) Per la quale, peraltro, rimangono aperti anche i profili di re-sponsabilita disciplinare e di possibile responsabilita civile delmagistrato.

(12) Cass. 18 gennaio 2002, n. 528, in questa Rivista, 2002,1193 (con nota di U. De Crescienzo).

(13) App. Firenze 18 maggio 2010, in questa Rivista, 2010,1168 (con nota di M. Fabiani).

(14) Mi riferisco alla nota di M. Fabiani, Riflessi costituzionali,cit.

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Giurisprudenza

Fallimento

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nel caso dell’estensione al socio chiamato a rispon-dere illimitatamente in virtu non della veste forma-le, ma dell’ingerenza nella gestione della societa. Inquesti casi, invero, non vi e alcun automatismo, mauna vera e propria valutazione dei fatti, sia partedel Curatore che chiede l’autorizzazione, sia delG.D. che la concede, e che, nel concederla, cono-sce dei fatti medesimi. In una simile ipotesi ben citroviamo di fronte a quella situazione di incompati-bilita delineata dall’art. 25, con conseguente obbli-go (ormai normativamente stabilito) del giudice diastenersi dal partecipare alla decisione sull’istanzadi estensione.La seconda considerazione e, se si vuole, di metodogenerale. Se la riforma del 2006 ha affermato lapiena operativita del principio di terzieta nell’ambi-to della procedura fallimentare, l’obbligo dell’inter-prete (e dell’operatore) e quello di supportare un’er-meneutica conforme allo spirito della riforma (e -prima ancora - dell’art. 111 Cost.), non quello dicaldeggiare soluzioni che suonano artificiose e tri-butarie di una impostazione che e ormai superata.Cio soprattutto qualora tali soluzioni vengano aneutralizzare quella che - come si e visto - costitui-sce l’unica arma a disposizione della parte che vo-glia rivendicare la terzieta del giudice, e cioe la ri-cusazione.Lecito, quindi, auspicare che la pronuncia in com-mento venga letta come riaffermazione generaledell’obbligo di astensione del G.D. che abbia auto-rizzato le istanze di fallimento in estensione; ed al-trettanto lecito auspicare che ogni ufficio giudizia-rio - per evitare un ‘‘infortunio’’ quale quello all’ori-gine della vicenda in esame - adotti modalita orga-nizzative adeguate (peraltro in uso presso numero-sissime realta), per evitare di intaccare inutilmentel’immagine di terzieta che ogni tribunale e chiama-to ad offrire.

3. Nullita della sentenza di fallimentoe bis in idem

Con la seconda massima, la Suprema Corte viene aribadire il principio di esclusione della sussistenzadi un giudicato (negativo) sostanziale nel caso didefinitivo annullamento della sentenza di fallimen-to per vizi di procedura. In sintesi, qualora la sen-tenza di fallimento venga annullata per vizi proce-durali (15), essa sara radicalmente travolta, e l’ac-certamento in essa contenuto sara tamquam non es-set sia sul piano positivo (nel senso dell’affermazio-ne dei requisiti per la declaratoria di fallimento),sia sul piano negativo (nel senso dell’affermazione

della loro insussistenza). L’annullamento per errorin procedendo, quindi, ‘‘resetta’’ - per cosı dire - ilprocedimento per declaratoria di fallimento, chedovra riprendere ex novo, come se la precedente de-claratoria non fosse mai esistita, e senza vincolo al-cuno per il nuovo accertamento del Tribunale.La massima si conforma a quello che e l’orienta-mento della Suprema Corte, propenso a vedere nel-la pronuncia di annullamento un radicale azzera-mento, idoneo ad esaurire (in radice ma unicamen-te in rito) il procedimento (16), salva la possibilitadi instaurarlo nuovamente, ma senza vincolo alcu-no proveniente dal procedimento annullato, ed an-zi con l’obbligo di procedere ad una nuova valuta-zione con riferimento alla situazione attuale dell’im-presa, e non con riferimento alla situazione dell’e-poca della prima declaratoria di fallimento (17).La ricaduta, va sottolineato, risulta notevole nel-l’ottica del ‘‘nuovo rito’’ fallimentare. Se, infatti, lavalutazione del secondo giudice deve essere com-piuta con riferimento alla situazione attuale, una se-rie di elementi - il calcolo del triennio per la valu-tazione di operativita delle soglie di fallibilita di cuiall’art. 1; il decorso dell’anno ex artt. 10 e 11; oppu-re (per quel che qui interessa) il decorso dell’annoex art. 147 - risulteranno ‘‘spostati’’ in avanti neltempo rispetto alla prima pronuncia, con la possibi-lita di una pronuncia di rigetto dell’istanza di falli-mento basata sulle circostanze ‘‘maturate’’ nel lassotemporale tra prima istanza di fallimento (sfociatanella sentenza annullata) e seconda istanza.Risulta, quindi, radicalmente esclusa (anche per vi-zi inerenti la costituzione del contraddittorio) lapossibilita di applicare la rimessione al primo giudi-ce ex art. 354 c.p.c., che pure era si era registrata in

Note:

(15) Non cosı, puntualizza la decisione, nel caso della revocadella sentenza di fallimento per accertamento dell’insussistenzadei suoi presupposti, la quale e invece pienamente idonea aspiegare gli effetti di giudicato.

(16) Cass. 13/09/2011, n. 18762, in questa Rivista, 2012, 421;Cass. 8 gennaio 1994, n. 145, ivi, 1994, 587 Cass. 2 agosto1990, n. 7760, ivi, 1991, 149; Cass. 28 luglio 1989, n. 3528, ivi,1990, 30; Cass. 29 novembre 1978, n. 5642.

(17) Argomenta Cass. 2 agosto 1990, n. 7760 - citata (significati-vamente) alla lettera dalla successiva Cass. 13 settembre 2011,n. 18762 - che il giudice «nell’ipotesi di inizio di una nuova faseprocedimentale prefallimentare, non puo non riferirsi all’attualitadelle situazioni su cui fondare l’accertamento dei presuppostidella dichiarazione di fallimento, dal momento che, da un lato,l’effetto retroattivo della pronuncia della Corte di Appello inducea ritenere la dichiarazione di fallimento ‘‘tamquam non esset’’,dall’altro, va fatto salvo il principio secondo cui l’accertamentodei presupposti del fallimento va eseguito con riferimento ai fat-ti ed alle circostanze soggettive ed oggettive esistenti all’epocadella dichiarazione medesima».

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alcuni precedenti di merito (18), ma che la Supre-ma Corte e tornata anche recentemente ad esclude-re sulla base dei caratteri di celerita, sommarieta e‘‘semiofficiosita’’ dell’istruttoria prefallimentare, in-compatibili con un meccanismo di rimessione e ri-presa del giudizio originario.Il richiamo all’orientamento costante della stessaCassazione in tema di applicazione delle norme sul-l’appello, tuttavia, non appare pienamente convin-cente. Si tratta, infatti, di un orientamento forma-tosi nella vigenza del ‘‘vecchio’’ art. 15, e cioe diuna norma che dettava una disciplina ‘‘telegrafica’’dell’istruttoria prefallimentare (riducendola, almenosul piano del mero dato letterale, ad una mera fa-colta di audizione dell’interessato) (19), configu-randola quale rito sommario (non a caso passibiledi impugnazione dinanzi allo stesso tribunale falli-mentare) sicuramente non riconducibile nelle cate-gorie della cognizione piena.In quest’ottica l’opzione interpretativa di fondo del-la giurisprudenza si era sempre espressa a favore diriaperture ex novo della procedura prefallimentare,coerentemente escludendo l’idoneita al giudicatodel decreto di rigetto adottato in prima istanza (edammettendo quindi la piena riproponibilita dell’i-stanza). Nell’ottica di questa impostazione, quindi,appariva scarsamente coerente con la natura delprocedimento - radicalmente officioso - l’adozionedi meccanismi (quale, appunto, quello dell’annulla-mento con rinvio al primo giudice nelle ipotesi pre-viste per l’appello ordinario) tipici di un procedi-mento avente, al contrario, natura contenziosa.La Riforma 2006, tuttavia, ha dettato un nuovo as-setto del procedimento per dichiarazione di falli-mento, riconducendolo nell’ambito di una cogni-zione sicuramente semiplena (se non piena), forma-lizzata, caratterizzata da un tentativo di ripartizionedegli oneri probatori, e depurata dall’iniziativa d’uf-ficio, ed anzi necessariamente basata su un atto diimpulso di parte (il ricorso del creditore o del pub-blico ministero).In questo nuovo ambito la radicale esclusione del-l’applicabilita delle norme in tema di appello al re-clamo lascia quantomeno perplessi, soprattuttoquando avvenga sulla base di una tralaticia ripetizio-ne di principi formatisi nel vigore di una versioneradicalmente della norma di riferimento, laddoveuna rivalutazione complessiva della nuova disciplinadovrebbe condurre a soluzioni ben diverse, non acaso gia tracciate da parte della dottrina (20).Ne sembra - in conclusione - che una simile letturasi presterebbe a vulnerare radicalmente il principiostabilito nella massima in commento, giacche -

sembra potersi affermare - il radicale regresso dellaprocedura non eliminerebbe la necessita di operareex novo la valutazione dei presupposti di fallibilita,e comunque imporrebbe di operare la valutazionecon riferimento alla nuova decisione, non potendoin ogni caso una decisione viziata in modo radicaleimporre alla nuova valutazione alcun vincolo sul-l’accertamento dei fatti.

4. Il fallimento dell’accomandante:una questione (ri)aperta?

La tesi del ricorrente alla base della decisione di cuialla terza massima era lineare: poiche la societa di-chiarata fallita era composta da due soli soci, la di-chiarazione di fallimento della compagine e dell’ac-comandatario aveva fatto venire la pluralita dei soci,determinando - decorsi sei mesi dalla stessa dichiara-zione di fallimento - lo scioglimento della compagi-ne (ed il decorso del termine annuale ex art. 147),senza necessita di un apposito recesso del socio.La Suprema Corte disattende la tesi in modo al-quanto netto, richiamandosi ai propri precedentidicta, anche recenti (21), con una soluzione che ap-pare del tutto condivisibile, alla luce del nuovo det-tato dell’art. 147 (22), atteso che il termine annua-

Note:

(18) App. Palermo, 19 giugno 2007, in questa Rivista, 2008, 319(con nota di F. De Santis); App. Torino 15 aprile 1988, in Giur.piemontese, 1989, 166; Trib. Roma 15 giugno 1983, in Dir. Fall.1983, II, 863.

(19) E non a caso oggetto di una rielaborazione anche sulla sciadi interventi della Consulta.

(20) In tal senso F. De Santis, Istruttoria prefallimentare e dirittodi difesa, in questa Rivista, 2008, 323 (spec pag. 326 e nt. 17).

(21) Diretta o indiretta applicazione del principio in Cass. 10 mar-zo 2011, n. 5764, in questa Rivista 2011, 1365; Cass. 7 luglio2008, n. 18600, in questa Rivista 2009, 365; Cass. 19/09/2005,n. 18458, in questa Rivista 2006, 8, 970; Cass. 28 maggio 2004,n. 10268, in questa Rivista 2005, 5, 523, (con nota di Proto).Per la giurisprudenza di merito App. Torino 10 marzo 2009, cit.;Trib. Padova, 16 aprile 2003, in Societa 2003, 1522; Trib. Geno-va 8 febbraio 2001, in Giur. Comm. 2001, II, 860.In senso contrario Trib. Padova, 20 aprile 2001, in Giur. Merito,2001, 670.

(22) Sul tema M. Fabiani, Le nuove regole del procedimento diestensione del fallimento al socio, in Giur. comm. 2009, I, 432;C. Amatucci, Il Fallimento delle societa, in V. Buonocore e A.Bassi (diretto da) - G. Capo, F. De Santis e B. Meoli (coordinatoda), Trattato di diritto fallimentare, vol. I: I presupposti, la dichia-razione di fallimento, le soluzioni concordatarie, Padova, 2010,111 ss.; L. Abete, Il fallimento degli imprenditori collettivi, in Di-done (a cura di), Le riforme della legge fallimentare, Torino - Mi-lano, 2009, 1499 ss.; C. Blatti, Commento sub art. 147, in Ferro(a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2011 (2), 1640 segg.;A. Di Majo, Commento sub art. 147, in G. Lo Cascio (diretto da),Codice commentato del fallimento, Milano, 2008, 1353 ss.; C.Montagnani, Art. 147. Societa con soci a responsabilita illimita-ta, in Cavallini (diretto da), Commentario alla legge fallimentare,Milano, 2010, 249.

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Fallimento

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le per la dichiarazione di fallimento puo decorreresolo dallo scioglimento del (singolo) rapporto odalla cessazione della causa di responsabilita illimi-tata, purche le stesse siano state rese conoscibili daiterzi con le formalita di legge.Per contro, la fattispecie del venir meno della plu-ralita dei soci non comporta lo scioglimento delsingolo rapporto, ma conduce allo scioglimento del-la societa che - nel caso di declaratoria di fallimen-to - avverra con le forme della liquidazione falli-mentare, senza che cio possa in alcun modo incide-re sulla decorrenza del termine ai fini della declara-toria di fallimento del socio illimitatamente respon-sabile.La tematica tocca un argomento delicato, in quan-to l’art. 147 - nel subordinare il decorso del tempoall’adempimento degli oneri pubblicitari - comportal’impossibilita di impiegare il meccanismo formaledi decorrenza del termine annuale nel caso in cuitali oneri non possano essere adempiuti, come nelcaso ‘‘classico’’ del socio occulto o - appunto - del-l’accomandante che si e ingerito nella gestione del-la societa.Il rischio sarebbe quello di una fallibilita sine die,non a caso in passato affermata da alcuni preceden-ti di merito per il socio occulto (23), suscitando al-cune perplessita nei commentatori della nuova ver-sione della norma (24), anche se essa risulta in ap-parente conformita con quello che era l’insegna-mento della Consulta dopo la celebre sentenza 319/2000. Proprio la Corte Costituzionale, infatti, ave-va puntualizzato - almeno nel caso del socio occul-to - che l’opponibilita ai creditori delle sole vicende(societarie o personali) conoscibili attraverso la re-golare iscrizione nel registro delle imprese, rendevadel tutto difforme, rispetto alla situazione del socioreceduto o escluso, la situazione del socio occulto, enon creava, pertanto, un pericolo di disparita ditrattamento, anche alla luce del ‘‘nuovo corso’’ im-presso sulla materia dalla stessa Consulta (25).Si deve riconoscere che, in effetti, come nel casodel socio occulto, anche nel caso dell’accomandan-te che si ingerisce nella gestione dell’impresa, si as-siste ad un esercizio dell’attivita di impresa di tipo‘‘deformalizzato’’, in quanto sottratto ai meccanismipubblicitari, ed anzi in contrasto con gli stessi, dalmomento che i terzi che a tali meccanismi si affida-no dovrebbero concludere nel senso dell’assenza dipotere gestorio alcuno in capo all’accomandante.La ricaduta di una scelta - quella dell’ingerenza -che viola il ‘‘patto strutturale’’ fissato dal legislatore(nessuna gestione ma in compenso nessuna respon-sabilita oltre i conferimenti) e l’impossibilita per

l’accomandante, che decida di astenersi dall’ulterio-re ingerenza, di pubblicizzare tale evento, potendoegli attivare il meccanismo di cui all’art. 147 unica-mente rendendo pubblico il suo recesso formaledalla compagine.Si potrebbe, anzi, persino dubitare della idoneita ditale ultima pubblicita, dal momento che essa con-cerne un evento (la cessazione dal ruolo di socio li-mitatamente responsabile) (26) diverso da quelloeffettivamente rilevante (la cessazione dell’ingeren-za) ai fini del decorso del termine ex art. 147.Assume qui rilevanza il rapporto tra il primo ed ilsecondo comma dell’art. 147, dal momento chequest’ultimo, nello stabilire la barriera temporaleper la declaratoria di fallimento dei singoli soci,opera un diretto richiamo al comma precedente,nel quale vengono menzionati - in modo generico -i ‘‘soci illimitatamente responsabili’’, senza specifi-care se tale veste debba essere connaturata o menoallo status. Il problema, in sintesi, e comprendere sela formulazione di quest’ultima norma abbia postu-lato una equazione ‘‘veste di socio = responsabilitaillimitata’’ quale presupposto per la propria operati-vita, oppure se sia possibile escludere una simileequazione, consentendo l’applicazione della previ-sione anche ad ipotesi di responsabilita illimitatanon connesse alla mera veste di socio.In caso di risposta positiva (27), si dovrebbe con-cludere per la inapplicabilita della previsione nor-mativa ai casi in cui non vi sia coincidenza ‘‘istitu-zionale’’ tra lo status di socio e la responsabilita illi-mitata (come, appunto, nel caso dell’accomandanteingeritosi), escludendo che in questi casi anomali il

Note:

(23) Trib. Messina 8 gennaio 2003, in questa Rivista, 2003, 673(con nota di Massarelli).Nello stesso senso in dottrina C. Blatti, Commento sub art. 147,cit., 1654; C. Montagnani, Art. 147. Societa con soci a responsa-bilita illimitata, cit., 256.

(24) G. Cavalli, in Ambrosini-Cavalli-Jorio, Il Fallimento, Padova,2009, 113.

(25) Corte cost. (Ord.), 4 febbraio 2003, n. 36; Corte cost. (Ord.),5 luglio 2002, n. 321.

(26) Che e evento ben diverso da quello che emerge dalla lette-ra dell’art. 147 laddove quella che viene pubblicizzata e la cessa-zione dalla veste di socio (anche) illimitatamente responsabile,con la conseguenza che viene portata direttamente a conoscen-za dei terzi la stessa cessazione della responsabilita illimitata.Sul problema della pubblicita e dell’accomandatario di fatto cfr.F. Platania, Il fallimento del socio di fatto in societa in accoman-dita semplice, in questa Rivista, 2010, 194.

(27) Un esempio di tale identificazione in L. Abete, Il fallimentodegli imprenditori collettivi, cit., 1501.Sul problema della pubblicita e dell’accomandatario di fatto cfr.F. Platania, Il fallimento del socio di fatto in societa in accoman-dita semplice, in questa Rivista, 2010, 194.

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recesso dalla compagine sia idoneo a far decorrere iltermine annuale (salvo addirittura escludere, comesi vedra, la fallibilita dell’accomandante), proprioperche la mera dismissione della veste di socio noninveste (sul piano della pubblicita formale) il pre-supposto fondamentale dell’ingerenza nella gestionedell’impresa. L’unico modo per utilizzare il recessoai fini del decorso del termine annuale, allora, sa-rebbe quello della preliminare formalizzazione del-l’acquisizione della veste di socio illimitatamenteresponsabile (assumendo lo status di accomandata-rio oppure trasformando la S.a.s. in S.n.c.), per poiprocedere al recesso dalla compagine come (non so-lo) socio (ma anche) illimitatamente responsabile.Qualora, invece, si escluda nell’intenzione del legi-slatore di stabilire una simile equazione (e, quindi,si ritenga applicabile l’art. 147 a tutte le ipotesi diresponsabilita illimitata del socio, comprese quellenon connaturate alla veste), si aprirebbe lo spazioad una interpretazione che basi la responsabilitadell’accomandante su due distinti presupposti: laveste formale di socio e l’ingerenza, con la conse-guenza che il venir meno di uno solo di essi (la per-dita della qualita di socio) comporterebbe comun-que l’attivarsi del decorso del termine annua-le (28), con l’ulteriore puntualizzazione che, qualo-ra l’ingerenza prosegua anche dopo gli adempimentipubblicitari, l’accomandante a questo punto si tra-sformerebbe (e verrebbe a rispondere) quale socioocculto.Si puo solo aggiungere che la ricostruzione qui pro-posta rende in ogni caso difficilmente praticabile lastrada (gia battuta dalla giurisprudenza, sempre conriferimento al socio occulto) (29) della ‘‘pubbliciz-zazione di fatto’’ dello scioglimento del vincolo,portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei,perche qui la ‘‘pubblicizzazione di fatto’’ dovrebberiguardare una situazione distinta dalla partecipazio-ne (anche se di solo fatto) alla compagine, e cioel’ingerenza.Prima di proporre una soluzione al problema, appa-re, a questo punto, opportuno dedicarsi all’ultimodei profili sollevati dalla decisione in commento,dal quale possono, forse, essere derivati degli spuntiper la soluzione del problema sinora affrontatoNell’affermare il principio dell’estensione del falli-mento all’accomandante che abbia compiuto atti digestione in violazione dell’art. 2320 c.c., la Corteconferma - dandolo quasi per scontato (30) - il pro-prio orientamento costante circa la fallibilita del-l’accomandante, interpretando la disciplina dell’art.147 come riferita non soltanto ai soci illimitata-mente responsabili per contratto sociale, ma anche

a quegli altri soci che, pur non essendo tenuti percontratto sociale a rispondere illimitatamente, ab-biano assunto responsabilita illimitata e solidaleverso i terzi in tutte le obbligazioni sociali (31).Con la riforma del 2006, tuttavia, questo orienta-mento si e dovuto confrontare con le perplessitaespresse sul punto da parte della dottrina (32). Lanuova formulazione dell’art. 147, infatti, si prestaad una interpretazione che limiti la fallibilita deisingoli soci ai soli casi in cui essi siano, in virtu delloro stesso status, esposti ab origine a tale responsabi-lita illimitata, e non anche ai soci che a tale re-sponsabilita siano esposti in virtu di una vicendasuccessiva.Ora, se e indubbio che il legislatore 2006 ha intesodelimitare l’area dei soci ‘‘fallibili’’, escludendo ilsocio unico di s.r.l. o l’azionista unico di S.p.a., etuttavia anche vero che, nell’indicare le societa icui soci possono essere dichiarati falliti, non haoperato alcuna esclusione all’interno di queste ulti-me, tra soci fallibili ab origine e soci fallibili per fattisopravvenuti. In realta, la scelta del legislatore sem-bra essere avvenuta per ‘‘tipi’’ societari e non per fi-gure di socio, con la conseguenza di escludere dalfallimento i soci delle societa di capitali, quale chesia la loro responsabilita, e di includere nell’area difallibilita i soci delle S.n.c., delle S.a.s., della

Note:

(28) In questo senso Corte cost., 12 marzo 1999, n. 66, in que-sta Rivista, 1999, 489.Il punto e affrontato ma risolto in rito da Cass. 9 febbraio 2001,n. 1852.

(29) Cass. 9 maggio 2008, n. 11562, in questa Rivista 2009,410, Cass. 19 settembre 2005, n. 18458, in Societa, 2005,1519.

(30) In effetti la Corte si limita a stabilire se gli atti concretamen-te posti in essere fossero atti di ingerenza. La fallibilita dell’acco-mandante e semplicemente postulata (e forse neppure conte-stata) in tutta la vicenda processuale.

(31) Cass. 3 giugno 2010, n. 13468, in questa Rivista, 2011, 117e in Societa, 2011, 143 (con nota di E. Ntuk) - peraltro per esclu-dere che costituiscano ingerenza la prestazione di garanzia in fa-vore di una societa in accomandita semplice ed il prelievo difondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand’ancheindebito o addirittura illecito); Cass. 19 dicembre 2008, n.29794, in questa Rivista, 2009, 1279 (con nota di S. Ronco);Cass. 6 giugno 2000, n. 7554, in Societa, 2000, 1442; Cass. 11settembre 1999, n. 9688, in questa Rivista, 2000, 519 (con notadi F. Patini).

(32) Rendono conto di esse C. Blatti, Commento sub art. 147,cit., 1644; A. Di Majo, Commento sub art. 147, cit., 1357; G. Ca-valli, in Ambrosini-Cavalli-Jorio, Il Fallimento, cit., 101 ss.Un esempio di posizione dubitativa in E. Bertacchini, Il Fallimen-to delle societa, in Bertacchini-Gualandi-Pacchi-Pacchi-Scarselli,Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007, 405.Nettamente sfavorevole alla fallibilita dell’accomandante C.Montagnani, Art. 147. Soceta con soci a responsabilita illimitata,cit., 253 (ed ivi ampi richiami di dottrina).

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Fallimento

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S.a.p.a., sia che essi abbino sempre avuto la vestedi soci illimitatamente responsabili, sia che tale ve-ste abbiano assunto come conseguenza (sanzionato-ria) di loro condotte.Milita in tal senso, in primo luogo, la considerazio-ne che, diversamente ragionando, il meccanismolegale di tipo sanzionatorio verrebbe in gran parteneutralizzato, con effetti di scarsa efficienza (il socioresterebbe illimitatamente responsabile ma non ver-rebbe attratto nella procedura fallimentare, restan-do esposto alle aggressioni dei singoli creditori, no-toriamente piu proficue per i creditori ‘‘istituziona-li’’ organizzati). Ulteriormente, si puo rilevare che,nel caso dell’unico accomandante che si ingerisca,puo suonare grossolano, ma non del tutto incorret-to, affermare che si assista ad una vera e propriaviolazione del tipo sociale ‘‘trasformandosi’’ di fattola S.a.s. in una S.n.c., i cui soci sono tutti illimita-tamente responsabili, in quanto tutti coinvolti nellagestione. Cio comporta che l’accomandante acqui-sta una vera e propria veste ‘‘legale’’ di socio illimi-tatamente responsabile, e puo essere pertanto di-chiarato fallito anche sulla base di una interpreta-zione ‘‘stretta’’ della norma.E sulla base di queste considerazioni che la dottrinamaggioritaria si e orientata per una conferma dellasoluzione adottata prima del 2006 (33), la quale si-curamente non confligge con un dato normativo (ilnuovo primo comma dell’art. 147) alquanto anodi-no; e comunque risulta, sul piano della stretta lette-ra, del tutto compatibile con un’applicazione indi-scriminata della regola del fallimento a tutti i sociillimitatamente responsabili.Le considerazioni (necessariamente sintetiche) sullafallibilita dell’accomandante, allora, sembrano for-nire una indicazione anche per la soluzione del pro-blema dell’idoneita del recesso a far decorrere il ter-mine annuale, su cui, pertanto, e opportuno tornarein conclusione.Il lettore attento avra notato come l’affermazionedella fallibilita dell’accomandante ingeritosi nel-l’impresa postuli una interpretazione estensiva delprimo comma dell’art. 147, come riferita anche aquei soci che, pur non essendo tenuti a rispondereillimitatamente sulla base del loro mero status dimembri della compagine, abbiano comunque assun-to responsabilita illimitata. Ne consegue che nonappare possibile individuare nella norma l’afferma-zione della necessita di una compenetrazione ‘‘isti-tuzionale’’ tra la veste di socio e la responsabilita il-limitata quale presupposto per la fallibilita; e che,invece (repetita iuvant), la fallibilita consegue allaresponsabilita illimitata del socio, anche qualora ta-

le responsabilita non consegua automaticamente al-lo status di socio, ma sia assunta sulla base di unafattispecie ‘‘complessa’’, proprio come nel caso del-l’accomandante, la cui responsabilita di quest’ulti-mo dalla mera veste di socio, ma dall’esercizio delpoteri gestori (34).Ma se cosı e, allora; se davvero la responsabilitadell’accomandante si basa su due distinti presuppo-sti (a) la veste formale di socio; b) l’ingerenza); al-lora il venir meno di uno solo di essi dovrebbe diper se solo essere idoneo a far decorrere il termineannuale per la declaratoria di fallimento, con laconseguenza che quest’ultimo ben potrebbe decor-rere dall’eventuale recesso dell’accomandante. Sitratta di una soluzione che appare, quindi, non solomeno rigida e preferibile sul piano pratico, ma an-che maggiormente coerente con il sistema. Il tuttofermo restando quanto prima ritenuto, e cioe chel’eventuale persistenza dell’ingerenza, anche unavolta dismessa la veste di socio, ben potra esseresanzionata tramite il ricorso alla figura del socio oc-culto.

Note:

(33) Si vedano sempre gli autori citati nella nota precedente.Montagnani, op. loc. cit., esclude invece che l’attuale sistemaconservi connotazioni sanzionatorie.

(34) Lo evidenzia con particolare lucidita Montagnani, op. cit.,254, sottolineando il rapporto tra responsabilita illimitata edesercizio di poteri gestori non connaturato alla qualita di socio.

1426 Il Fallimento 12/2012

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Misure di prevenzione patrimoniale

Confisca di quote socialie fallimento della societa

Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8238 - Pres. Plenteda - Rel. Ferro - P.M. Apice - Sicil-cassa S.p.A. in l.c.a. c. Sele Immobiliare S.r.l. in liquidazione

Fallimento - Effetti per i creditori - Confisca - Riferibilita alle quote di partecipazione - Capitale sociale - Esclusione - In-terferenza con la procedura concorsuale - Non configurabilita

(legge fallimentare artt. 6, 15, 22; artt. 2 ter, 2 sexies e 2 novies, L. 31 maggio 1965, n. 575; cod. proc. pen. art. 666)

In tema di fallimento della societa di capitali, la confisca del ‘‘capitale sociale’’, disposta ai sensi dell’art. 2 terL. n. 575 del 1965, deve intendersi riferita alle quote di partecipazione dell’indiziato di mafia, non al patrimoniosociale, cosicche essa non interferisce con la dichiarazione di fallimento della societa; neppure rileva, agli effet-ti della dichiarazione di fallimento della societa, che il creditore sociale dimostri la propria buona fede nell’ac-quisto del titolo sui beni aziendali, in quanto tale stato soggettivo incide esclusivamente sui conflitti interni al-la procedura di confisca, mentre i beni aziendali non sono colpiti in modo diretto da questa, al pari della socie-ta in se considerata.

La Corte (omissis).Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applica-zione degli artt. 2462, 2468, 2471, 2471 bis, 2740 e 832cod. civ., l.fall., art. 5, L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2ter, 2 sexies e 2 novies e art. 666 cod. proc. pen., oltreche omessa insufficiente e contraddittoria motivazionecirca fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., com-ma 1, nn. 3 e 5, contestando la pretesa identita tra i be-ni colpiti dalla misura di prevenzione antimafia dispostanel procedimento a carico del proposto P.V. e quelli sucui Sicilcassa vanta diritti di credito e connesse garanziereali; invero la confisca ha colpito le quote sociali dellaSele Immobiliare S.r.l., gia intestate a A.M., G.G. e Ca.-Gi. e non i beni di proprieta della societa stessa; e dun-que l’eventuale accertamento della buona fede del credi-tore riguarderebbe semmai l’ipotesi della banca che in-tendesse aggredire le quote della societa nei confrontidei suoi soci, non gli immobili che costituiscono il patri-monio della sola societa.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa appli-cazione della l.fall., artt. 5 e 15, oltre che ancora omessainsufficiente e contraddittoria motivazione circa fattocontroverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5, avendo la sentenza impugnata fatto malgovernodei principi di rilevazione dello stato di insolvenza di so-cieta in liquidazione, oggettivamente desumibile dall’ec-cedenza del passivo sull’attivo, nel caso di specie ritenutadalla stessa Corte d’Appello in sede di accoglimento diprimo reclamo l.fall., ex art. 22; irrilevante sarebbe inol-tre ogni questione sull’esistenza del credito.Con il terzo motivo si deduce omessa insufficiente e

contraddittoria motivazione circa fatto controverso e de-cisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la sen-tenza impugnata omesso di pronunciarsi sull’eccezione,sollevata dalla ricorrente, circa l’inammissibilita del re-clamo promosso da Sele Immobiliare S.r.l. e con cuivenne chiesto un mutamento di decisione rispetto ad al-tra statuizione gia adottata ed inequivoca nel ritenere lostato d’insolvenza inviando gli atti al tribunale per la di-chiarazione di fallimento.La controricorrente avversa la domanda respingendo,perche infondati, tutti i motivi.1. Il primo motivo e fondato. Il tenore letterale del prov-vedimento di confisca trascritto nel ricorso, pag. 8 gia di-sposto dal Tribunale di Palermo il 17 aprile 1997, fa rife-rimento esplicito, quanto alla societa Sele ImmobiliareS.r.l., e premessane la sede identificativa, allo ‘‘intero ca-pitale sociale’’, per esso dovendosi pertanto intendere lequote di partecipazione, senza alcuna possibilita di confu-sione con il patrimonio della societa (Cass. 10095/2007).Ne e possibile pervenire a siffatta interpretazione estensi-va invocando - secondo la suggestione del controricor-rente - le ‘‘ragioni della prevenzione’’, con una disinvol-tura logica che abbracci ‘‘l’intera forma organizzativa at-traverso cui vengano effettivamente esercitati i dirittispettanti ai soci, e, solo cosı, in ultima analisi, la personagiuridica stessa’’. La misura di prevenzione e poi la confi-sca definitiva possono infatti, in astratto, concernere ognibene che faccia capo al proposto (persona fisica) e sia ri-tenuto in connessione con la sua attivita illecita, ma larelativa identificazione puntuale, titolo per la segregazio-ne di tale patrimonio, ne costituisce il limite oggettivo

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ad ogni effetto, da ricavarsi dal tenore descrittivo dell’at-to. Tanto e vero che «il concetto di disponibilita del be-ne sottoposto a confisca introdotto dalla L. n. 575 del1965, art. 2 ter comprende una gamma di ipotesi diversi-ficate che possono andare dal diritto di proprieta vero eproprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo sog-getto, in virtu ad esempio di un contratto simulato o fi-duciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una po-sizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolaredel bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicu-rezza personale. Di qui la necessita che quest’ultimo, qua-lora intenda impugnare il provvedimento di confisca diun bene intestato ad un terzo, ai fini di dimostrare la pro-pria legittimazione affermi innanzitutto il proprio dirittosulla cosa ed, inoltre, provveda a qualificarlo poiche, adesempio, una situazione di mera disponibilita di fattonon supportata dalla esistenza di un titolo giuridico nonpotrebbe comunque costituire fonte di legittimazione allaimpugnazione» e cosı la Corte ha precisato, «con riferi-mento alla posizione del socio di una societa di capitalidotata di personalita giuridica, che l’eventuale controlloche il socio possa esercitare sulla societa in virtu della di-sponibilita del pacchetto azionario o delle quote compor-ta una disponibilita indiretta e di fatto, oltre che sulla so-cieta in quanto tale, anche sui beni della stessa senza pe-ro che il medesimo possa affermare di avere su questi ulti-mi una titolarita giuridica qualificata che gli consenta diimpugnare il provvedimento di confisca in vece degli or-gani societari a cio legittimati» (Cass. pen. 1520 del 17marzo 2000 Cc. (dep. 6 aprile 2000) Rv. 215834). Neconsegue che, in difetto di una misura che, sul presuppo-sto che il prevenuto-socio dispone, anche indirettamentee come cosa propria, dell’intero patrimonio sociale, si siaad esso esplicitamente riferita, va concluso che i beniaziendali, cui e impressa la destinazione a creare valore,contribuiscono tutt’al piu per la loro redditivita a costi-tuire il risultato utile dell’attivita d’impresa societaria,che unicamente entra nella esclusiva disponibilita delsoggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso oequiparato. Nessuna interferenza la confisca sulle quotedetermina percio ed innanzitutto rispetto alla fallibilitadel soggetto societario, il cui patrimonio - salvo ogni al-tro coordinamento tra le due procedure, di fallimento edi prevenzione e poi amministrazione finanziaria dei beni- non e esente dal dover subire gli effetti della dichiara-zione di fallimento, la quale viene pronunciata nei con-fronti di un soggetto imprenditore ai sensi della l.fall.,art. 1, e prescinde programmaticamente dalla disponibili-ta e liquidabilita dei beni che ne compongono il patri-monio, limitandosi a rilevarne l’insolvenza.2. E pertanto non rilevante che l’incidente di esecuzionepromosso ex art. 666 cod. proc. pen secondo il regime ap-plicabile (Cass. pen. n. 15328 del 18 marzo 2009 Cc.(dep. 9 aprile 2009) Rv. 243610), non avesse fatto conse-guire alla Sicilcassa, all’epoca della sentenza qui impugna-ta, la qualificazione siccome di buona fede dell’acquistodel proprio credito ipotecario rispetto ai beni aziendali, in-vero non colpiti da confisca in modo diretto, al pari dellasocieta in se considerata. Infatti, la qualificazione di oppo-nibilita di siffatto credito, ai sensi della L. n. 575 del

1965, art. 2 ter, comma 5, ratione temporis vigente, attieneall’efficacia che il terzo creditore voglia far valere rispettoai beni caduti in confisca e nell’ambito dei conflitti inter-ni a tale sola procedura; sempre che per tali beni, rispettoalla procedura di prevenzione e poi alla stessa amministra-zione finanziaria, intenda agire, dimostrata la buona fede(oggettiva) e l’inconsapevole affidamento nella loro ac-quisizione da parte dell’ente avanti al giudice penale del-l’esecuzione, all’esclusivo fine della distrazione di essi dal-l’ablazione o della liberazione dalle garanzie, ove assentita.Tale qualita del credito (o del suo titolo d’acquisto), per-tanto, non assume portata generale al punto da preclu-dere l’azione fallimentare del suo titolare ai sensi dellal.fall., art. 6, e davanti al tribunale civile, non almenonel senso della condizione pregiudiziale affermata dallacorte palermitana.3. Il secondo motivo e parzialmente fondato. Erra inveroil ricorrente ove deduce l’irrilevanza in assoluto (pag.21) dell’esistenza del proprio credito ai fini del procedi-mento per la dichiarazione di fallimento: tale indifferen-za non e seriamente sostenibile, scomparsa l’iniziativa of-ficiosa dopo il D.Lgs. n. 5 del 2006, essendo invece eproprio riservato al giudice di merito lo scrutinio positi-vo, e sia pur in termini di delibazione sommaria, dellasussistenza degli elementi configuranti il credito, cioe lasua esistenza quale condizione di legittimazione sostan-ziale del ricorrente privato ai fini della ammissibilita del-la sua istanza di fallimento (Cass. 24309/11; 3472/11).Tale esistenza, peraltro, non e seriamente contestata, al-meno nella misura - riportata nella stessa sentenza impu-gnata - di oltre 2.620.000,00 Euro (oltre interessi dal1.7.2004), risultando le contestazioni esclusivamentecondotte sotto il gia esaminato - e non pertinente - pro-filo dell’inopponibilita di tale credito verso lo Stato perdifetto di buona fede del suo titolare. Va inoltre ribaditoche «la qualita di creditore, necessaria ai fini della pro-posizione del ricorso ai sensi della l.fall., art. 6, si estendea tutti coloro che vantano un credito, nei confronti deldebitore, ancorche non necessariamente certo, liquidoed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale,anche alla luce della nuova formulazione della citatanorma la quale si e limitata a riportare il giudice in posi-zione di terzieta, senza restringere l’area della legittima-zione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla qualenon puo attribuirsi significato diverso da quello di cui al-la l.fall., art. 52, che assicura il concorso sul patrimoniodel fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori,compresi, ai sensi della l.fall., art. 55, quelli condiziona-li» (Cass. 3472/11) e, conseguendone «la piena legitti-mazione, a proporre il predetto ricorso, in capo al fi-deiussore non escusso», e possibile, anche per la fattispe-cie in esame, replicare il medesimo principio che distin-gue i necessari requisiti minimi di plausibilita del credito(ai sensi della l.fall., art. 6) rispetto, tra gli altri, alla suaesigibilita, qualita che, potendo eventualmente difettarenella successiva fase di accertamento per mancato rag-giungimento della condizione all’epoca prevista per taliadempimenti, a maggior ragione giustifica la sussistenzadi una piena legittimazione del creditore ricorrente ban-cario, la cui presa di garanzia pare essere discussa nella

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Giurisprudenza

Fallimento

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sola e limitata vicenda della opponibilita nell’ambitodella confisca delle quote societarie, non invece nella se-de concorsuale civilistica. A questa compete dunqueogni autonoma valutazione sui presupposti di legittima-zione dell’istante per la dichiarazione di fallimento.4. E invece accoglibile la doglianza per la parte in cui es-sa si appunta sulle omissioni della Corte d’appello che,nell’accogli ere il reclamo l.fall., ex art. 8, non ha consi-derato l’insolvenza, gia emergente dagli atti e concer-nente, come da suo precedente specifico, un consistentedivario fra l’attivo ed il passivo accertati, tale dovendoessere il criterio di esame dell’elemento oggettivo l.fall.,ex art. 5 di una societa in liquidazione. Si puo ripetereinfatti il principio, intendendovi dare continuita, per cui‘‘quando la societa e in liquidazione, la valutazione delgiudice, ai fini dell’applicazione della l.fall., art. 5, deveessere diretta unicamente ad accertare se gli elementi at-tivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’e-guale ed integrale soddisfacimento dei creditori sodali, ecio in quanto - non proponendosi l’impresa in liquida-zione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivoobiettivo quello di provvedere al soddisfacimento deicreditori sociali, previa realizzazione delle attivita sociali,ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci -non e piu richiesto che essa disponga, come invece la so-cieta in piena attivita, di credito e di risorse, e quindi diliquidita, necessari per soddisfare le obbligazioni contrat-te’’ (Cass. 15442/11; 21834/09; 19141/06).5. Rilevato il conseguente assorbimento del terzo moti-vo, nonostante la cassazione della pronuncia impugnata,

non appaiono dunque necessari ulteriori accertamenti difatto, ai fini della decisione nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., comma 2, poiche lo stato di insolvenza, esat-tamente alla stregua dell’appena considerato criterio,venne accertato, una prima volta in sede di reclamol.fall., ex art. 22 dalla corte palermitana, nella misura diuno sbilancio tra attivo e passivo da un minimo di513.000,00 Euro circa ad un massimo di 1.430.000 Eurocirca (decreto 13 marzo 2009); tale accertamento nonvenne posto in discussione, ne consta che se ne sia chie-sta la rivisitazione per la sopravvenuta modifica dei pre-supposti l.fall., ex art. 22, comma 4, cosı che il tribunaledi Palermo, conformandosi alla decisione della Corted’appello, dichiaro il fallimento il (Omissis); infine, la re-voca del fallimento, disposta dalla sentenza impugnata,venne statuita in accoglimento di un motivo di reclamovertente su questione pregiudiziale che non investı l’esa-me dello stato di insolvenza.6. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sen-tenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, in re-lazione all’accoglimento dei menzionati motivi, va defi-nitivamente respinto il reclamo avverso la sentenza di-chiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Pa-lermo il (Omissis). Quanto al regolamento delle spese re-lativo al grado di merito del reclamo se ne dispone la li-quidazione, nella misura indicata in dispositivo, secondole regole della soccombenza, cui parimenti si conforma-no le spese del giudizio di cassazione, anch’esse liquidatecome da dispositivo.(omissis).

Fallimento e misure di prevenzione patrimonialidi Fabio Signorelli *

La sentenza si occupa di fallimento e di misure di prevenzione antimafia e, pur ribadendo orientamenti giaconsolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, coglie l’occasione per rafforzare i principi di autonomiae indipendenza della procedura fallimentare rispetto a quella per la confisca di beni appartenenti ad indiziatidi mafia, precisando che quando l’oggetto della confisca riguarda le quote sociali di una societa di capitali,non v’e alcuna ragione per cui non debba e non possa essere dichiarato il fallimento della societa/personagiuridica in stato di decozione.

1. Il fatto

La vicenda processuale appare contraddittoria e, atratti criptica, sia per la diversita di vedute del Tri-bunale e della Corte d’Appello sia per i riferimentialla legislazione relativa alle misure di prevenzionepatrimoniale antimafia.Dalla lettura della stringatissima narrativa sembra dicapire che, in un primo tempo, il Tribunale di Pa-lermo avesse respinto la richiesta di fallimento diuna societa, proposta da una banca, per difetto dellostato d’insolvenza. Tale decreto di rigetto veniva re-clamato davanti alla Corte d’Appello palermitanache, viceversa, concludeva per la sussistenza dello

stato d’insolvenza sul presupposto che l’applicazionedi misure di prevenzione patrimoniale non escludes-sero il fallimento dell’imprenditore collettivo, rimet-tendo gli atti al Tribunale per la dichiarazione difallimento. Il Tribunale di Palermo dichiarava, dun-que, il fallimento della societa ma, su reclamo delladebitrice, la Corte d’Appello, nuovamente in con-trasto con il Giudice di primo grado e, addirittura,con il proprio precedente pronunciamento, revoca-

Nota:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

Il Fallimento 12/2012 1429

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va il fallimento in quanto, accertato che tutte lequote della societa debitrice erano state definitiva-mente confiscate a favore dell’Agenzia del Dema-nio, la banca creditrice, benche garantita da ipotecasu immobili della fallita, non poteva esigere alcun-che dallo Stato ne, di conseguenza, dare la provadello stato d’insolvenza della societa debitrice, inquanto non aveva previamente dimostrato di esserecreditore di buona fede, come richiesto dalla leggeal terzo che intenda far valere un proprio diritto (dicredito) su un patrimonio sottoposto a confisca.

2. La buona fede nelle misuredi prevenzione

In tema di misure di prevenzione (1) e disposizionicontro la mafia, l’applicazione della confisca, chedetermina la successione dello Stato, a titolo parti-colare, nella titolarita del bene, non comporta l’e-stinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul be-ne confiscato a favore dei terzi, i quali possono farvaler i loro diritti in sede esecutiva, a condizioneche si tratti di terzi di buona fede, che abbiano tra-scritto il proprio titolo anteriormente al sequestro aifini di prevenzione. Pertanto, ai sensi, ratione tempo-ris, dell’art. 2 ter della L. 31 maggio 1965, n.575 (2), sussiste, a carico del terzo, titolare, comenella fattispecie, di un diritto reale di garanzia (ipo-teca) sul bene oggetto del provvedimento di confi-sca, l’onere di dimostrare di aver positivamenteadempiuto con diligenza agli obblighi di informazio-ne e di accertamento e quindi di aver fatto affida-mento incolpevole ingenerato da una situazione dioggettiva apparenza relativamente alla posizione delsoggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto digaranzia, fermo restando l’iscrizione del proprio di-ritto reale di garanzia antecedentemente al sequestroe quindi alla confisca. In altri termini, la legge im-pone al terzo creditore del soggetto sottoposto a mi-sura di prevenzione patrimoniale (il c.d. ‘‘proposto’’)non solo di essere in possesso di un titolo regolar-mente trascritto o iscritto ed avente data certa ante-riore al sequestro ma anche di aver ignorato, senzacolpa, la reale situazione complessiva del proposto,intesa come mancanza di qualsiasi collegamento delproprio diritto con l’attivita illecita del proposto in-diziato di mafia, derivante da condotte di agevola-zione o, addirittura, di fiancheggiamento (3).Diversamente, qualora il creditore fosse in buonafede, deve ritenersi, secondo una lettura costituzio-nalmente orientata della legislazione antimafia, chela salvaguardia del preminente interesse pubbliconon puo giustificare il sacrificio inflitto al terzo in

buona fede, titolare di un diritto reale di godimentoo di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizioneprotetta dal principio dell’affidamento incolpevoleche permea di se ogni ambito dell’ordinamento giu-ridico (4).

3. Capitale sociale e patrimonio sociale

La Suprema Corte ha, molto opportunamente, cor-retto la Corte territoriale che aveva articolato ilsuo percorso argomentativo sull’(errato) presuppo-sto che il provvedimento di confisca riguardasse(anche) i beni (nella fattispecie immobili) costi-tuenti il patrimonio sociale della societa debitrice.Sottolinea la Corte di legittimita che il provvedi-mento di confisca del Tribunale di Palermo facevaesplicito riferimento all’’’intero capitale sociale’’della predetta societa, con evidente e lapalissianoriferimento alle (sole) quote sociali (detenute diret-tamente o indirettamente dal proposto). Diversa-mente argomentando si giungerebbe ad una vera epropria aberrazione giuridica poiche, se da una par-te, e certo che le misure di prevenzione e la conse-guente confisca possono riguardare e colpire tuttele ‘‘cose’’ (nello stretto significato giuridico del ter-

Note:

(1) Il testo vigente del cd. ‘‘Codice antimafia’’ e facilmente repe-ribile in questa Rivista, 2011, 1266, con un esemplare commen-to di G. Minutoli dall’accattivante titolo ‘‘Verso una fallimentariz-zazione del giudice della prevenzione antimafia’’.Per gli spetti piu propriamente pratici ed operativi, si veda: G.Capecchi, Le misure di prevenzione patrimoniale, Forlı, 2011.

(2) L’intera legge e stata abrogata dalla lettera b) del comma 1dell’art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’art. 116,comma 2, del citato D.Lgs. 159/2011 ha disposto che i richiamialle disposizioni contenute nella legge abrogata, ovunque pre-senti, s’intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni conte-nute nel medesimo D.Lgs. 159/2011. In particolare, le disposi-zioni contenute nell’art. 2 ter della L. 31 maggio 1965, n. 575,sono confluite negli artt. 18, commi 3, 4 e 5, 19, comma 5, 20commi 1 e 2, 22, comma 2, 23 commi 2 e 3, 24 commi 1, 2 e3, 25 comma 1, 26, 30 comma 1 e 48 comma 15, dello stessoD.Lgs. n. 159/2011.

(3) Ex multis: Cass. pen., sez. V, 18 marzo 2009, in rep. Foro it.,2009, voce Misure di prevenzione, n. 111; Cass. pen., sez. I, 11febbraio 2005, n. 12317, in Cass. pen., 2006, 638; Cass. pen.,sez. I, 9 marzo 2005, in Riv. pen., 2005, 943. Cosı, ad esempio,la giurisprudenza ha escluso l’assolvimento dell’obbligo di dimo-strazione della buona fede da parte di una banca, creditore ipo-tecario di una societa che aveva conseguito un’apertura di credi-to di svariati miliardi (di vecchie lire), concedendo un’ipoteca sudiversi immobili divenuti oggetto di provvedimento definitivo diconfisca, ex L. n. 575/1965, evidenziando che gia sulla base deirisultati della istruttoria predisposta dalla banca, funzionale allavalutazione del ‘‘merito creditizio’’, emergeva la scarsa entitadel capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento e la per-cezione dell’influenza di vicende ‘‘extracaratteristiche’’ non suf-ficientemente specificate e che, pertanto, il terzo creditore, difatto, disponeva di tutti gli strumenti utili alla formulazione di ungiudizio di ‘‘non illibatezza’’ dell’operatore commerciale.

(4) Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1 in Foro it., 1998, I, 2043.

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mine, intendendosi tutto cio che e suscettibile divalutazione economico-sociale) che facciano capoal proposto (persona fisica) e siano connesse allasua attivita illecita, dall’altra parte, non e altrettan-to revocabile in dubbio che l’esatta identificazionedei beni da sottoporre a misura di prevenzione co-stituisce il limite invalicabile della misura stessa. LaL. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 2, di-spone che il tribunale ordina il sequestro dei benidei quali la persona nei cui confronti e iniziato ilprocedimento per l’applicazione di misure di pre-venzione risulta poter disporre, direttamente o indi-rettamente, quando il loro valore risulta sproporzio-nato al reddito dichiarato o all’attivita economicasvolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indi-zi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano ilfrutto di attivita illecite o ne costituiscano il reim-piego. Ed aggiunge (comma 3) che con l’applicazio-ne della misura di prevenzione e disposta la confi-sca dei beni sequestrati dei quali non sia stata di-mostrata la legittima provenienza e, se si tratta se-questro di quote societarie, la confisca riguardaesclusivamente la titolarita dei diritti dei singoli so-ci colpiti dalla misura di prevenzione (5), precisan-dosi che, con riferimento alla posizione di socio diuna societa di capitali dotata di personalita giuridi-ca, egli, in virtu del controllo societario possa ave-re, seppur indirettamente, il controllo e la disponi-bilita indiretta anche sui beni della stessa societa,senza, pero, che il predetto socio possa affermare diavere su questi ultimi una titolarita giuridica quali-ficata che compete solo ed unicamente alla personagiuridica (6). La legge, infatti, sostituisce alla plura-lita dei soci un soggetto unico, che diventa il puntodi riferimento delle relazioni giuridiche. E la perso-na giuridica che contrae, che assume obbligazioni,che acquista diritti, che e parte in giudizio: dietrodi essa i soci scompaiono (7).Alla luce di quanto precede, appare del tutto irrile-vante che la banca creditrice non avesse conseguitoil necessario giudizio di ‘‘buona fede’’ relativamenteall’acquisto del proprio credito ipotecario nel corsodell’incidente d’esecuzione ritualmente radicato alfine di poter validamente sottrarre i beni ipotecatialla confisca poiche quest’ultima riguardava le quo-te sociali della societa e non il suo patrimonio, co-stituito, appunto, tra gli altri, dai beni ipotecati, netale oggettiva situazione giuridica puo entrare incontrasto o, peggio, costituire condizione pregiudi-ziale per l’esercizio dell’azione fallimentare, attesal’assoluta compatibilita tra le due procedure, direttealla tutela di interessi diversi e non contrastanti traloro, posto che l’oggetto della procedura di preven-

zione e diverso da quello del fallimento, perchequest’ultimo colpisce, almeno di norma, il comples-so dei beni sociali, mentre la confisca riguarda solole quote della societa appartenenti ai soci, di tal-che, nel caso in esame, il patrimonio della societanon era stato assoggettato a misura di prevenzionene la misura di prevenzione poteva essere, dunque,in qualunque modo, ostativa all’azione fallimentare,risolvendosi il conflitto circa l’esistenza o meno del-la buona fede all’interno della sola procedura perl’applicazione delle misure di prevenzione e senza,ovviamente, che tale conflitto potesse condizionarein alcun modo la procedura fallimentare.

4. Legittimazione sostanzialedel creditore

La Corte di Cassazione si trova, inoltre, anche nellanecessita di dover ribadire un principio, ad avvisodi chi scrive, assolutamente pacifico, relativo allalegittimazione sostanziale del creditore, almeno do-po che il novellato art. 6 l.fall. ha escluso l’iniziati-va d’ufficio del Tribunale in materia di dichiarazio-ne di fallimento. Ed infatti, la sentenza in esamecorregge la banca creditrice che aveva (inopinata-mente) sostenuto che fosse del tutto irrilevante l’e-sistenza del proprio credito ai fini della dichiarazio-ne di fallimento, precisando che, all’opposto, l’esi-stenza degli elementi configuranti il credito costi-tuisce condizione di legittimazione sostanziale delricorrente privato ai fini dell’ammissibilita dell’i-stanza di fallimento, che il Tribunale deve verifica-re, sia pur in sede di delibazione sommaria, derivan-done che, in caso di accertamento dell’insussistenzadel credito in capo al creditore/ricorrente, la conse-guente carenza di legittimazione di quest’ultimo im-pone una pronuncia in rito d’inammissibilita, senzaalcuna possibilita di ulteriore esercizio della giuri-sdizione (8). La dottrina, in modo del tutto unifor-me, sulla premessa che, nel «sottofondo» dell’art. 6l.fall., l’esistenza e la titolarita del credito rappre-sentano il presupposto della legittimazione del cre-ditore al ricorso di fallimento, ne fa discendere al-

Note:

(5) Cass. 27 aprile 2007, n. 10095, in Giust. civ., 2008, I, 2551.

(6) Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2000, n. 1520, in Cass. pen.,2001, 4, 1327, con nota di P. V. Molinari, Il troppo e il vano nellesentenze.

(7) F. Ferrara jr.-F. Corsi, Gli imprenditori e le societa, Milano,2011, 160.

(8) Cass. 18 novembre 2011, n. 24309, in Foro it. Mass., 2011,931; Cass. (Ord.) 11 febbraio 2001, n. 3472, in questa Rivista,2011, 1193, con nota di F. Rolfi; Cass. 14 ottobre 2009, in Dir.fall., 2011, II, 208, con nota di R. Battaglia.

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cune importanti conseguenze: i) il credito puo an-che non risultare da un titolo esecutivo o da unprovvedimento monitorio del giudice, ed essereperfino oggetto di contestazione da parte del debi-tore, non essere ne certo ne liquido ne esigibile, ov-vero non ancora scaduto o condizionale (9); ii)l’accertamento che il Tribunale deve svolgere in se-de prefallimentare - essendo finalizzato non allacondanna del debitore al pagamento, ma ad appu-rare lo stato d’insolvenza - non e idoneo all’effica-cia di giudicato circa l’esistenza e la titolarita delcredito, fatto valere solo al fine di radicare la legit-timazione ad agire ed oggetto di verifica giudizialeincidenter tantum; iii) se l’esistenza e la titolarita delcredito non vengono riconosciute, la dichiarazionedi fallimento non puo essere pronunciata, pur nellaricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5l.fall., in assenza di altre iniziative di creditori quali-ficati, ovvero dell’iniziativa del pubblico ministe-ro (10).

5. Stato d’insolvenza di societain liquidazione

E principio assolutamente consolidato che la valu-tazione dello stato d’insolvenza della societa in li-quidazione, ai sensi dell’art. 5 l.fall., debba esserediretta unicamente ad accertare se gli elementi atti-vi del patrimonio sociale consentano di assicurarel’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditorisociali (distaccandosi, dunque, dai normali canoniermeneutici applicabili all’imprenditore che si troviattualmente sul mercato) perche la societa in liqui-dazione non ha (piu) come obiettivo principale ilconseguimento dell’oggetto sociale solo ma quellodi provvedere al soddisfacimento dei creditori so-ciali (11). E noto che la legge (12) dispone il di-vieto di nuove operazioni che non siano finalizzatealla conservazione dell’integrita e del valore del pa-trimonio sociale e alla liquidazione della societastessa. Tuttavia si suggerisce che la valutazione cheil giudice sara chiamato ad effettuare dovra esserecondotta nei confronti dei singoli cespiti patrimo-niali, con criterio prudenziale, ai fini di non soprav-valutare il patrimonio dell’imprenditore. In questaottica la componente certamente piu affidabile aifini del superamento dello stato di indebitamento,e rappresentata dalla liquidita dell’impresa, ricom-prendendo in questo termine anche i beni ed i pro-dotti di facile e pronta liquidazione ai fini della rea-lizzazione delle aspettative creditorie. Viceversa, seil patrimonio e rappresentato da beni di differentenatura quali, ad esempio, mobili, immobili, macchi-

nari, crediti, avviamento, partecipazione in altre so-cieta, allora l’indagine dovra necessariamente farsipiu accurata e finalizzata ad accertare la concretapossibilita di convertire in denaro quegli elementipatrimoniali; cosı per i crediti la capacita dell’im-presa di realizzare i propri crediti e, di converso,l’accertamento della solvibilita dei debitori; per ibeni immobili la loro appetibilita sul mercato; per imacchinari la loro concreta alienabilita, in relazio-ne anche allo stato di conservazione ed obsolescen-za: insomma si tratta di una verifica a tutto campoche non dovrebbe lasciare spazio alla imprevedibili-ta (13). Solo per completezza, e bene considerareche, dopo la riforma del diritto societario, nella li-quidazione volontaria, cosı come in quella fallimen-tare, l’esercizio dell’impresa puo essere proseguito,sia pure, come gia detto, ai soli fini della conserva-zione dell’integrita e del valore del patrimonio so-ciale. Tuttavia, in tal caso, i liquidatori devono di-sporre della liquidita necessaria a far fronte regolar-mente alle obbligazioni assunte e, a differenza, diquanto avviene in caso di esercizio provvisorio del-l’impresa nel fallimento, la prosecuzione dell’attivi-ta puo essere pregiudicata da iniziative dei creditorianche anteriori alla messa in liquidazione (14).

Note:

(9) Tuttavia, in tema di istanza di fallimento presentata sulla ba-se di un sequestro conservativo: Cass., 18 novembre 2011, n.24309, cit.

(10) F. De Santis, La domanda di fallimento, in Trattato di dirittofallimentare, diretto da V. Buonocore e A. Bassi, coordinato daG. Capo, F. De Santis e B. Meoli, Padova, 2010, vol. I, pagg.210 e ss.; G. Bongiorno, L’iniziativa per la dichiarazione di falli-mento ed i soggetti legittimati (debitore, creditore, pubblico mi-nistero, curatore), in Trattato delle procedure concorsuali, direttoda L. Ghia, C. Piccinini e F. Severini, Torino, 2010, vol. 1, 427ss.; G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento, in S. Ambrosini, G.Cavalli, A. Jorio, Il Fallimento, in Trattato di diritto commerciale,diretto da G. Cottino, Padova, 2009, vol. 11, t. II, 145 e ss.; E.Donzi, L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento: artt. 6 e 7 l.fall., in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G.Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, vol. 1, 101 e ss.

(11) Cass., Ord., 13 luglio 2011, n. 15442 (non ancora pubblica-ta); Cass., 14 ottobre 2009, n. 21834, in Dir. fall., 2011, II, 208,con nota di R. Battaglia; Cass., 6 settembre 2006, n. 19141, inForo it., 2007, I, 1531, con nota di M. Fabiani; Cass., 17 aprile2003, n. 6170, in questa Rivista, 2003, 1303.

(12) Artt. 2279, 2486 e 2489 cod. civ.

(13) R. Vivaldi, Insolvenza delle societa in liquidazione, in questaRivista, 2003, 1303.

(14) L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2011, 42.

1432 Il Fallimento 12/2012

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Fallimento

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Impugnazione della sentenza di fallimento

Deducibilita dell’eccezionedi incompetenza in sededi reclamo

Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5257 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi - P.M. Zeno -MART S.r.l. c. Fallimento MART S.r.l. (conferma Corte App. Catanzaro, ord. 5-6 agosto 2010)

Fallimento - Dichiarazione -Competenza - Competenza territoriale - Rilevabilita - Termine di decadenza - Prima udienzadi trattazione - Procedimenti camerali - Applicabilita

(c.p.c. artt. 28, 38, 737; legge fallimentare art. 9; art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353; L. 18 giugno 2009, n. 69)

La disposizione di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo di cui all’art. 4 della L. 26 novembre 1990, n. 353 (ed ora nelnuovo testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ‘‘ratione temporis’’), che ha introdotto unagenerale barriera temporale alla possibilita di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udien-za di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai pro-cessi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti; per-tanto, la questione d’incompetenza territoriale ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata non oltre l’udienzadi comparizione, obbligatoriamente convocata ex art. 15 l.fall., nel procedimento per la dichiarazione di falli-mento.

La Corte (omissis).La Corte d’appello ha fornito una duplice motivazionein ordine al rigetto della domanda di declaratoria di in-competenza territoriale.Anzitutto ha ritenuto la stessa inammissibile perche pro-posta per la prima volta in sede di reclamo.Tale pronuncia deve ritenersi corretta.Il principio generale in materia e che l’incompetenza permateria, da qualunque causa dipenda ed al pari di quellaper valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28c.p.c., dev’essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, aisensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1 (nel testo introdottodalla L. n. 353 del 1990, art. 4 in vigore dal 30 aprile1995; ma il principio e applicabile anche nel vigore deltesto introdotto dalla L n. 69 del 2009) non oltre la pri-ma udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto,diviene insindacabile e irretrattabile la competenza delgiudice dinnanzi a cui l’incompetenza non sia stata ecce-pita o rilevata (Cass. 4007/09; Cass. 22055/06).Questa Corte ha altresı ulteriormente chiarito che la di-sposizione di cui all’art. 38 c.p.c., nel nuovo testo di cuialla L. n. 353 del 1990, art. 4 (ed ora nel testo nel testomodificato dalla L. n. 69 del 2009 applicabile al caso dispecie), laddove ha introdotto una generale barrieratemporale preclusiva ai fini della possibilita di rilevaretutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udien-za di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto

ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processidi tipo camerale, almeno allorche questi siano utilizzatidal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti (Cass.13055/99, Cass. 14139/02).Deve quindi ritenersi che l’obbligo di eccepire l’eccezio-ne di incompetenza nella prima udienza di trattazionesia applicabile anche alle controversie in materia falli-mentare vertendo questa sulla tutela giurisdizionale deidiritti.Per quanto concerne la procedura per la dichiarazione difallimento in relazione alla competenza prevista dall’art.9, l.fall. va rammentato che prima della novellazione del2006 e del 2007 la giurisprudenza di questa Corte, siapure in riferimento alla non piu prevista ipotesi di am-ministrazione controllata, aveva ritenuto che il tribunaleinvestito della domanda di un imprenditore di ammissio-ne alla predetta procedura poteva dichiarare la propriaincompetenza territoriale anche oltre il limite temporaleprevisto all’art. 38 c.p.c., comma 1 (prima udienza ditrattazione), in particolare perche nell’ambito delle pro-cedure concorsuali (in cui il giudice e investito di note-voli poteri inquisitori e di impulso, si che lo svolgimentodelle stesse non e nella piena disponibilita delle parti,con riflessi anche sul contraddicono tra queste) non e ri-scontrabile una udienza avente struttura e funzione ana-loghe alla prima udienza di trattazione nel procedimentoordinario (Cass. 19496/05). Tale pronuncia, che si riferi-

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sce peraltro esclusivamente alla tardiva proposizione del-la eccezione nel giudizio di primo grado ma non anchealla proposizione della stessa per la prima volta in sededi gravame, appare non piu invocabile alla luce della at-tuale normativa. L’art. 15, l.fall., attualmente in vigoreha infatti strutturato un procedimento per la dichiarazio-ne di fallimento a carattere contenzioso ed a cognizionepiena con trattazione in udienza in cui viene assicuratoin modo completo il contraddicono tra le parti ed il di-ritto di difesa, residuando comunque dei poteri d’accer-tamento ufficiosi da parte del giudice.Cio a differenza di quanto avveniva prima della novella-zione del 2006 e del 2007 in cui non era prevista alcunaudienza innanzi al tribunale essendo sufficiente che ilfallendo fosse informato della esistenza della procedura asuo carico e potesse quindi esplicare le proprie difese an-che mediante il deposito di memorie senza che vi fossein tal caso la necessita di essere obbligatoriamente senti-to dal giudice.L’attuale procedimento prefallimentare e invece incen-trato, previa notifica del decreto di convocazione del fal-lendo e dei creditori istanti, sulla udienza di comparizio-ne innanzi al tribunale in composizione collegiale in cuiil fallendo deve depositare le proprie difese e tutta la do-cumentazione necessaria ed il tribunale puo espletaremezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.Risulta quindi di tutta evidenza che attualmente il giudi-zio si svolge con il contraddittorio pieno delle parti eche nella udienza di comparizione il fallendo, analoga-mente all’udienza di cui all’art 183 c.p.c., ha la possibili-ta di rappresentare tutte le proprie difese e di sollevarequindi con queste ultime ogni eccezione ivi compresaquella di incompetenza territoriale di cui all’art. 9, l.fall.Quanto alla eventuale rilevabilita d’ufficio, l’art. 28c.p.c. dispone, tra l’altro, che la competenza territorialenon puo essere derogata per i casi di procedimenti inCamera di consiglio, vale a dire per i procedimenti rego-lati dagli artt. 737 e segg. c.p.c. come quello fallimentarein esame, giusta l’espressa indicazione dell’art. 15, com-ma 1, l.fall.Da tali disposizioni si ricava che la competenza territo-riale individuata in base al criterio previsto dal citatoart. 9, l.fall. riveste un carattere inderogabile, rientrandoin uno dei casi di esclusione della facolta di deroga peraccordo delle parti della competenza territoriale previstidall’art. 28 c.p.c.L’art. 38 c.p.c. dispone al comma 3 che l’incompetenzaterritoriale inderogabile e rilevata, anche d’ufficio, nonoltre la prima udienza di trattazione. Ne consegue che ilmancato rilievo entro il termine suindicato rende, per-tanto, la competenza territoriale incontestabile (argo-menta sul punto ex Cass. 2255/04).Dunque la decadenza dalla eccezione di incompetenzaterritoriale inderogabile per omessa proposizione si verifi-ca nel giudizio di primo grado, onde la stessa non e piuproponibile in sede di gravame come correttamente so-stenuto dalla sentenza impugnata (v. Cass. 3622/89Cass. 12781/98).Va aggiunto a tale ultimo proposito che e stato gia affer-mato che in sede di reclamo avverso la dichiarazione di

fallimento, l’istituto, adeguato alla natura camerale del-l’intero procedimento, e caratterizzato, per la sua specia-lita, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicanoi limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimentodecisorio, emesso all’esito di un procedimento conten-zioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acqui-stare autorita di cosa giudicata. Da cio consegue che ildebitore, benche non costituito avanti al tribunale, puoindicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, imezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimo-strare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art.1, comma 2, l.fall. ovvero l’insussistenza dello stato d’in-solvenza (Cass. 22546/10). Tuttavia deve ritenersi chel’effetto devolutivo in esame non possa estendersi alleipotesi in cui si sia gia verificata una decadenza da unaeccezione nel corso del primo grado di giudizio ed inparticolare quella di incompetenza perche cio sarebbe,comunque, contrario al principio costituzionale della ce-lerita dei giudizi dal momento che, qualora si ammettes-se la possibilita di sollevare l’eccezione d’incompetenzaanche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l’ecce-zione fosse fondata, di ricominciare ex novo innanzi algiudice competente con vano dispendio di tempo e diattivita giudiziaria.(omissis).

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Il regime dell’eccezione di incompetenzanel procedimento per la dichiarazione di fallimento

di Fabio Marelli *

La Corte di cassazione si e pronunciata per la prima volta in merito al regime dell’eccezione di incompeten-za territoriale del tribunale fallimentare, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 38 c.p.c. con i relativi limitiposti anche al rilievo ufficioso e, conseguentemente, dichiarando inammissibile l’eccezione proposta per laprima volta con il reclamo alla Corte di appello. L’autore dissente dalla decisione sottolineando come in sen-so opposto deponga la peculiarita della disciplina concorsuale per quanto riguarda sia la competenza che ilgiudizio per la dichiarazione di fallimento.

1. La decisione

Con la sentenza 2 aprile 2012, n. 5257 la Corte dicassazione affronta per la prima volta una questioneche non risulta essere stata presa specificamente inconsiderazione nell’elaborazione dottrinale seguitaagli interventi riformatori del 2006 e del 2007. Seda un lato infatti e stato oggetto di un ampio dibat-tito il tema dell’ammissibilita di nuove eccezioni enuove prove nel passaggio dall’appello al reclamoquale mezzo di impugnazione della sentenza dichia-rativa di fallimento previsto dall’art. 18 l.fall. (1),dall’altro non e stata presa in considerazione l’am-missibilita dell’eccezione di incompetenza.La Cassazione riafferma il proprio orientamento fa-vorevole ad un’ampia apertura ai nova dedotti conil reclamo (2), ma precisa che non sono ammissibilieccezioni da cui la parte reclamante sia gia decadutaper effetto di una preclusione maturata nel corso delprimo grado di giudizio, come avviene nel caso incui il fallito non abbia tempestivamente sollevatoeccezione di incompetenza territoriale del tribunale.La Suprema Corte fonda il proprio convincimentorichiamando i propri precedenti in tema di applica-bilita della disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. an-che ai giudizi camerali su diritti soggettivi e svol-gendo poi due rilievi: (i) a seguito delle riforme, ilprocedimento per la dichiarazione di fallimento eoggi strutturato come un giudizio a cognizione pie-na incentrato sull’udienza di comparizione alla qua-le e garantito il rispetto del contraddittorio ed il de-bitore puo sollevare ogni eccezione; (ii) riconoscereal fallito la possibilita di sollevare l’eccezione di in-competenza per la prima volta con il reclamo sareb-be contrario al principio costituzionale della celeri-ta dei giudizi in quanto imporrebbe di ricominciareex novo il giudizio innanzi al giudice competente.A mio avviso il tema dell’applicabilita nell’istrut-to-ria prefallimentare della disciplina dettata dall’art. 38c.p.c. in merito al limite alla proposizione dell’ecce-zione di incompetenza ed al rilievo ufficioso, oltre la

prima udienza di trattazione, richiede un maggioreapprofondimento, in una duplice prospettiva. Si trat-ta infatti di valutarne la compatibilita: (i) in primoluogo, in relazione alla specialita della disciplina stes-sa della competenza nel fallimento; (ii) in secondoluogo, rispetto ai caratteri particolari del procedi-mento per la dichiarazione di fallimento, non limita-tamente alla fase di instaurazione del contraddittorio.

2. La disciplina della competenzadel tribunale fallimentare

Le recenti riforme hanno inciso in misura rilevantesulla disciplina della competenza fallimentare. None certo qui il caso di passare in rassegna tutte le nu-merose innovazioni introdotte agli artt. 9, 9 bis e 9ter l.fall., quanto piuttosto di evidenziare gli aspetti

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) In dottrina sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di falli-mento cfr. tra altri, in generale, M. Fabiani, Diritto fallimentare,Bologna-Roma, 2011, 185 ss.; F. De Santis, La dichiarazione difallimento, in Trattato di diritto fallimentare, dir. da V. Buonocoree A. Bassi, coord. da G. Capo, F. De Santis e B. Meoli, I, I pre-supposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordata-rie, Padova 2010, 189 ss.; F. Severini, La sentenza di fallimentoe la sua impugnazione, in L. Ghia, C. Piccininni e F. Severini (di-retto da) Trattato delle procedure concorsuali, I, La dichiarazionedi fallimento, Torino, 2010, 541 ss.; P. Genoviva, Il reclamo av-verso la sentenza dichiarativa di fallimento, nota a Cass. 5 giu-gno 2009, n. 12986, in questa Rivista, 2010, 447; G. Cavalli, Ladichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto commerciale dir.da G. Cottino, XI, S. Ambrosini, G. Cavalli e A. Jorio, Il fallimento,Padova 2009, 145 ss.; G. Bongiorno, La riforma del procedimen-to dichiarativo del fallimento, in Le riforme della legge fallimenta-re, a cura di A. Didone, Torino, 2009, 309 ss.; S. De Matteis,Istanza di fallimento del debitore. L’istruttoria prefallimentare, inFallimento e altre procedure concorsuali dir. da G. Fauceglia e L.Panzani, I, Fallimento: presupposti, istruttoria, organi, effetti, re-vocatoria e piani attestati, Torino, 2009, 139 ss.; S. Bonfatti - P.Censoni, Manuale di diritto fallimentare, cit., 61 ss.; L. Gugliel-mucci, Diritto fallimentare, Torino, 2008, 59 ss.; M. Fabiani, subart. 18, in Il nuovo diritto fallimentare, commentario dir. da A. Jo-rio e coord. da M. Fabiani, Bologna-Roma, 2006, 349 ss.

(2) Cfr. la precedente Cass. 5 novembre 2010, n. 22546, in que-sta Rivista, 2011, 22 con osservazioni di P. Genoviva.

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che hanno attinenza al tema della deduzione con ilreclamo dell’eccezione di incompetenza.Prima della riforma, costituiva dato acquisito chel’accertata incompetenza del tribunale comportassela revoca della dichiarazione di fallimento (3). Co-me e noto, la nuova disciplina prevede oggi invecela prosecuzione della procedura di liquidazione con-corsuale avanti al tribunale riconosciuto competen-te, nonche la translatio judicii del procedimento direclamo, per i motivi di revoca se proposti, avantialla Corte di appello competente.Se quindi, da un lato, sono mutati gli effetti e con-seguentemente le finalita perseguite dal fallito conl’eccezione, dall’altro e anche ben scolpita la diver-sita rispetto al regime dell’incompetenza nei giudizidi cognizione.L’eccezione infatti non e orientata alla regressionedella causa avanti al giudice competente per la ri-petizione del procedimento dichiarativo fin dal pri-mo grado: la translatio iudicii qui riguarda solo il giu-dizio nella fase di impugnazione ed e meramenteeventuale (per il caso che vi siano motivi di grava-me nel merito ed inoltre che il tribunale ricono-sciuto competente appartenga al distretto di altraCorte di appello: art. 9 bis, quarto comma, l.fall.).Cio che piu conta, tuttavia, e che la trasmigrazionenon riguarda il solo giudizio di cognizione, ma so-prattutto la procedura di liquidazione concorsualeoriginata dalla sentenza di fallimento: il tribunaledichiarato competente dispone la prosecuzione del-la procedura, nominando il giudice delegato ed ilcuratore, con la conservazione degli effetti degli attiprecedentemente compiuti (art. 9 bis, secondo eterzo comma, l.fall.). Si tratta naturalmente di ri-flesso del carattere a sua volta eccezionale e «bi-fronte» della sentenza, che non rappresenta solo ilmomento conclusivo del procedimento dichiarativodel fallimento, ma anche il momento genetico ediniziale della procedura di liquidazione concorsuale.In questa prospettiva va poi considerato che findalla fase dichiarativa il tribunale non opera nellasua qualita ordinaria di giudice di cognizione, manella veste di organo della procedura fallimentare:e infatti con la sentenza che conclude lo stesso giu-dizio che il tribunale impartisce le disposizioni ordi-natorie per l’avvio della liquidazione concorsuale.Vi sono poi ulteriori aspetti di particolarita, che ri-guardano direttamente il regime di rilevabilita dellaquestione di incompetenza.La disciplina del conflitto positivo di competenzadi cui all’art. 9 ter l.fall. prevede che in presenza diuna duplice dichiarazione di fallimento, il tribunaleche si e pronunciato successivamente, ritenendosi

competente, proponga regolamento di competenzad’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.E stato cosı tradotto in norma di diritto positivol’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato-si in vero e proprio ’’diritto vivente’’ fin dalla pro-nuncia di Cass. 31 dicembre 1947, n. 1742. Alcunicorollari di tale orientamento, non espressamenterecepiti dal legislatore della riforma, meritano di es-sere sottolineati:– oltre al regolamento d’ufficio puo essere propostaanche istanza di regolamento di parte (4);– l’istanza di regolamento puo essere proposta an-che se nei confronti della prima sentenza di falli-mento sono decorsi i termini di impugnazione edessa pertanto e gia passata in giudicato (5);– il regolamento e ammissibile non solo in caso diconflitto ‘‘reale’’ (ossia di effettiva dichiarazione difallimento da parte di piu tribunali), ma anche diconflitto ‘‘virtuale’’, nel caso in cui il secondo tri-bunale, ritenendosi competente, si astenga tuttaviada una seconda dichiarazione di fallimento e pro-ponga invece il regolamento avanti alla Corte dicassazione (6).

Note:

(3) Per l’orientamento tradizionale v. Cass. 27 aprile 2002, n.6166, in Giust. civ., 2003, I, 150; Cass. 27 febbraio 2001, n.2825; Cass. 24 luglio 1999, n. 8031, in questa Rivista, 2000, 174;Cass. 9 aprile 1999, n. 3453, ivi, 1999, 795; Cass. 22 febbraio1996, n. 1404, in Giust. civ., 1996, I, 1938, con nota di G. Lo Ca-scio. Nell’imminenza della riforma, Cass. 9 febbraio 2006, n.2422, in questa Rivista 2006, 900, con nota di F. Marelli, La Cas-sazione muta orientamento in tema di fallimento dichiarato da tri-bunale incompetente ed anticipa la riforma, ha invece parzial-mente mutato indirizzo affermando che la procedura fallimentarepuo proseguire avanti al tribunale competente ex art. 50 c.p.c. eche la sentenza pronunciata da tribunale incompetente non enulla in base ai principi generali, ma ne devono essere rimossiunicamente gli effetti processuali inerenti allo svolgimento dellaliquidazione concorsuale (la nomina del curatore e del giudice de-legato, etc.) in relazione alla indefettibile esigenza di realizzare l’u-nitarieta della procedura di liquidazione concorsuale e di evitarneduplicazioni (nel caso di specie, era intervenuta una successivadichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente, percui non si e assistito ad una effettiva translatio della proceduraconcorsuale, ma piu propriamente ad una conservazione degli ef-fetti della sentenza pronunciata per prima dal tribunale incompe-tente: cfr. anche in senso analogo le successive Cass., S.U., 18dicembre 2007, n. 26619, in questa Rivista, 2008, 513 con mianota Le Sezioni Unite confermano la conservazione degli effettidel fallimento dichiarato da tribunale incompetente; Cass. 31maggio 2010, n. 13316; Cass. 5 novembre 2010, n. 22544.

(4) Cfr. tra altre Cass. 13 luglio 2011, n. 15440, in questa Rivi-sta, 2012, 621 (s.m.); Cass. 28 agosto 1997, n. 8152, in Dir.Fall., 1998, II, 654 e in questa Rivista, 1998, 505.

(5) In questo senso, espressamente, Cass. 9 febbraio 2006, n.2422, cit.; Cass. 30 maggio 1989, n. 2651, in Dir. fall., 1989, II,1034, con nota di G. Ragusa Maggiore.

(6) Cosı dichiaratamente Cass., S.U., 18 dicembre 2007, n.26619, cit., la quale richiama ampi passaggi della precedentesentenza di Cass., S.U., 17 maggio 1991, n. 5527, in Foro It.,1991, I, 3355 ed in Giur. It., 1991, I,1, 864.

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Queste indicazioni di diritto positivo e di ‘‘dirittovivente’’ depongono a mio parere nel senso che ladisciplina dell’incompetenza nel fallimento presen-ta caratteri di specialita tali da impedirne una assi-milazione indiscriminata - a fini di integrazione - aquella vigente per i giudizi di cognizione.Per quanto riguarda specificamente il regime dellarilevabilita dell’incompetenza, mi pare che alla ap-plicazione della disciplina del codice di rito sia diostacolo soprattutto la regola speciale che consentedi rimettere in discussione, per mezzo del regola-mento, la competenza del tribunale che abbia giadichiarato il fallimento con sentenza passata in giu-dicato. Se infatti la retta applicazione delle regoledella competenza fallimentare e in grado di prevale-re persino sul giudicato formale, e ragionevole rite-nere che sia conforme all’ordinamento fallimentareuna regola che non ponga limiti od ostacoli allaproposizione o al rilievo dell’eccezione, sia nel corsodel giudizio di primo grado che in fase di reclamo.Da questo punto di vista, mi sembra significativo inparticolare l’orientamento che ammette il regola-mento di competenza anche in presenza di un con-flitto positivo meramente ‘‘virtuale’’.Questo orientamento trova infatti una chiara ed in-tuitiva giustificazione in presenza della gia interve-nuta pronuncia di due sentenze di fallimento. Inquesto caso, diverso da quello qui esaminato, il su-peramento del giudicato e imposto dall’esigenzaineludibile di impedire la contemporanea pendenzadi due procedure di liquidazione concorsuale dellostesso debitore, stante il carattere di universalita og-gettiva e soggettiva che le contraddistingue: non einfatti tollerabile dall’ordinamento che si svolganosimultaneamente due procedure, ognuna delle qualidestinata alla liquidazione dell’intero patrimoniodel debitore ed alla soddisfazione di tutti i suoi cre-ditori.Se pero consideriamo il caso in cui un secondo pro-cedimento per la dichiarazione di fallimento e pen-dente, ma la sentenza non e stata ancora pronun-ciata, la ratio decidendi di cui sopra non e in gradodi spiegare perche l’ordinamento ammetta comun-que che le questione di competenza del tribunalefallimentare possa essere ancora sollevata e non sidebba invece tenere ferma la prima dichiarazioneormai passata in giudicato. A mio avviso, la regolajuris di diritto vivente si spiega solo se si riconosceche l’ordinamento ritiene la retta attuazione dellacompetenza prevista dalla legge a tal punto essen-ziale da prevalere, appunto, anche sul giudicato for-male.Ma se e cosı, allora e ragionevole ritenere che la

questione di competenza possa essere sollevata an-che in via di eccezione, quando ancora nessuna sen-tenza di fallimento e stata pronunciata. Cio in basealla constatazione che il ‘‘valore’’ della regola dicompetenza di cui all’art. 9 l.fall. e ritenuto dall’or-dinamento prevalente sul principio di preclusione.E in ogni caso significativo, a conferma di quantosopra detto, che il conflitto di competenza «reale»deve essere risolto - oggi per espressa disposizionedell’art. 9 ter, primo comma, l.fall. - facendo appli-cazione delle regole di competenza e non sulla basedella mera constatazione del giudicato gia formatosiin merito alla prima dichiarazione di fallimento.

3. I caratteri di specialita dell’istruttoriaprefallimentare

Si tratta ora di verificare quali indicazioni possanotrarsi in merito alla compatibilita della disciplinacodicistica in tema di rilevabilita dell’eccezione diincompetenza con le regole dell’istruttoria prefalli-mentare.La Cassazione richiama alcuni propri precedentinel senso dell’applicabilita dell’art. 38 c.p.c. ai giu-dizi camerali su diritti soggettivi disponibili.E chiaro che differenti di volta in volta sono le ra-gioni e le esigenze specifiche di tutela che hanno inpassato indotto il legislatore a prevedere una formadi tutela camerale di diritti, talche un richiamo in-differenziato ad alcune fattispecie non e di per se si-gnificativo, se non si approfondiscono i caratteridei singoli procedimenti, in considerazione dei qua-li si possa predicare l’applicabilita delle regole codi-cistiche. Al riguardo, si potrebbe semmai richiama-re la recente esperienza normativa del D.Lgs. 18 set-tembre 2011, n. 150 in materia di riduzione e sem-plificazione dei procedimenti civili di cognizione: lalegge delega ha infatti escluso dal proprio ambito diapplicazione tutti i procedimenti speciali previstiper i fallimenti e le procedure concorsuali. Cio neconferma ancora una volta la peculiarita e specifici-ta, da sempre riconosciute. E quindi solo l’indaginesul modo di essere dell’istruttoria prefallimentare apoter autorizzare una conclusione attendibile in te-ma di estensibilita della disciplina dell’art. 38 c.p.c.La Cassazione a questo proposito si limita a richia-mare una assunta natura di giudizio a cognizionepiena del procedimento disciplinato dall’art. 15l.fall. (7), sottolineando in particolare la scansione

Nota:

(7) Analoga qualificazione in Cass. 29 ottobre 2009, n. 22926, inquesta Rivista, 2010, 557 ed in Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098,in questa Rivista, 2010, 819 con osservazioni di G. Trisorio Liuzzi.

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della fase del procedimento incentrata sull’udienzadi comparizione e sulle forme e termini processualiche garantiscono il diritto di difesa del debitore inprimo grado. Questi non subirebbe alcuna compres-sione alle proprie facolta di sollevare qualsiasi ecce-zione, compresa quella di incompetenza, e sarebbequindi ragionevole ritenere applicabili i limiti pre-clusivi di cui all’art. 38 c.p.c.La qualificazione del procedimento per la dichiara-zione di fallimento in termini di giudizio a cognizio-ne piena e oggetto di ampio dibattito in dottri-na (8), oltre che di un richiamo nella relazione il-lustrativa del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.Una trattazione esaustiva dell’argomento non e ov-viamente possibile in questa sede, ma e certo che atal fine non e sufficiente che sia dettagliatamenteregolata la fase introduttiva del giudizio, con lascansione della fissazione dell’udienza, dei termini acomparire e dell’instaurazione del contraddittorionei confronti del debitore. Se si prescinde da questoaspetto, cui e dedicata la parte piu consistente del-l’art. 15 l.fall. (commi da secondo a quinto), si puoagevolmente verificare che la disciplina positiva deirestanti momenti della trattazione e dell’istruzione,nonche del passaggio alla fase decisoria, e limitataai seguenti aspetti: (i) il procedimento si svolge conle modalita dei procedimenti in camera di consiglio(primo comma); (ii) il procedimento si svolge da-vanti al tribunale in composizione collegiale (primocomma), il quale tuttavia puo delegare l’audizionedel debitore e l’espletamento dei mezzi istruttori adun proprio componente (sesto comma); (iii) le par-ti possono richiedere mezzi istruttori (sesto comma)e nominare consulenti tecnici (settimo comma);(iv) il tribunale puo richiedere informazioni urgenti(quarto comma) e disporre d’ufficio mezzi istruttori(sesto comma).Manca quindi una disciplina predeterminata deipoteri delle parti e del giudice nella scansione delleattivita di trattazione ed istruzione all’udienza dicomparizione e successivamente, fino alla rimessio-ne in decisione (9), ne sono stabiliti tempi e moda-lita di deduzione, ammissione ed assunzione deimezzi istruttori (10).Tutto cio e ben comprensibile e giustificato, dalmomento che per unanime riconoscimento (11) ilprocedimento e dominato da esigenze di celeritadella decisione che possono portare anche allacompressione estrema dei termini assegnati al debi-tore per predisporre le proprie difese, nonche allaconvocazione dello stesso «con ogni mezzo idoneo»(art. 15, quinto comma, l.fall.).Questo aspetto della disciplina del procedimento,

strettamente legato al termine a favore del debitoreper predisporre tutte le proprie difese in rito e nelmerito, mi sembra fornire una prima indicazione insenso contrario all’estensione del termine di deca-denza, da ricondurre al deposito della memoria di-fensiva del debitore (12), il cui gia breve terminegarantito dalla legge di soli otto giorni (13) puo es-sere come detto ulteriormente ridotto dal tribunalein caso di particolare urgenza.Un altro carattere del giudizio mi sembra tuttavia,ben piu chiaramente, ostacolare un recepimentodella regola codicistica secondo la prospettiva trac-ciata dalla Cassazione: il richiamo ai procedimenticontenziosi su diritti disponibili non appare infattipertinente, essendo al contrario pacifico che la di-chiarazione di fallimento coinvolge un’ampia platea

Note:

(8) Senza pretesa di completezza si possono ricordare le con-trapposte opinioni, in senso contrario alla natura di cognizionepiena, da parte di G. Bongiorno, La riforma del procedimento di-chiarativo del fallimento, cit., 322 ss.; M. Fabiani, Diritto falli-mentare, cit., 174; C. Punzi, La dichiarazione di fallimento, in L.Ghia, C. Piccininni e F. Severini (diretto da) Trattato delle proce-dure concorsuali, I, cit., 1, a p. 7; G. Scarselli, in AA.VV., Manua-le di diritto fallimentare, Milano, 2007, 59; in senso favorevole,invece, cfr. F. De Santis, La dichiarazione di fallimento, cit., 284;G. Trisorio Liuzzi, Procedimento per dichiarazione di fallimento,omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienzaed attuazione del contraddittorio, in questa Rivista, 2010, 558;A. Carratta, Profili processuali della riforma della legge fallimen-tare, in Dir. fall., 2007, I, 1, a p. 12; F. Santangeli, in Il nuovo falli-mento, a cura di F. Santangeli, Milano, 2006, 74; nel senso inve-ce di una natura sui generis, irriducibile ai modelli contrappostidi cognizione piena e sommaria, A. Tedoldi, Il rito cameral-falli-mentare e l’efficacia devolutiva del reclamo ex art. 18 l.fall., notaa Cass. 28 ottobre 2010, n. 22110, in questa Rivista, 2011, 293;G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento, cit., 182 s.

(9) Analoghi rilievi in G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento,cit., 192.

(10) Su questo ultimo aspetto, cfr. le puntuali considerazioni diR. Tiscini, L’accertamento del fatto nei procedimenti con strut-tura sommaria, relazione all’incontro di studio sulla tutela som-maria tenutosi a Roma il 12 aprile 2010, in www.judicium.it.

(11) V. tra molti G. Fauceglia, in G. Fauceglia e N. Rocco di Tor-repadula, Diritto dell’impresa in crisi, Bologna, 2010, 66; G. Ca-valli, La dichiarazione di fallimento, cit., 181 ss.; G. Bongiorno,La riforma del procedimento dichiarativo del fallimento, cit.,322; N. Pannullo, L’istruttoria prefallimentare, in L. Ghia, C. Pic-cininni e F. Severini (diretto da) Trattato delle procedure concor-suali, I, cit., 497 e 504.

(12) Il termine non e qualificato espressamente come perento-rio ed e quindi in realta dubbio che la comparsa di risposta deb-ba essere presentata entro sette giorni anteriori all’udienza, af-finche la stessa sia «tempestivamente depositata», come previ-sto dall’art. 38 c.p.c. per il rispetto del termine di proposizionedell’eccezione.

(13) Ai sensi dell’art. 15, terzo e quarto comma, l.fall. il ricorsoper la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione del-l’udienza devono essere notificati al debitore almeno quindicigiorni prima dell’udienza, mentre il termine per la costituzionedel debitore deve essere di almeno sette giorni anteriori all’u-dienza.

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di soggetti non determinabili a priori che possonosubirne gli effetti. Pertanto, se e certo che il proce-dimento e strutturato come un giudizio contenziosoa parti contrapposte, e altrettanto certo che la ma-teria oggetto della decisione, di rilievo superindivi-duale, non e qualificabile in termini di diritto sog-gettivo e non e disponibile, ne dal debitore, ne dalsoggetto istante (14).Di cio sono chiaro indice diversi aspetti di dirittopositivo: (i) l’attribuzione al pubblico ministerodella legittimazione alla richiesta di fallimento; (ii)la attribuzione di poteri istruttori ufficiosi al tribu-nale; (iii) la legittimazione di qualunque interessatoalla proposizione del reclamo avverso la sentenzadichiarativa di fallimento.Se si considera che tutto il procedimento non co-nosce preclusioni, rispetto ad alcuna questione dirito o di merito e che, in relazione alla specificamateria dell’incompetenza si e gia constatato che lalegge privilegia l’emersione della questione rispettoallo stesso formarsi del giudicato, se ne dovrebbeconcludere che il carattere «aperto» dell’istruttoriaprefallimentare non e compatibile con le regoledell’art. 38 c.p.c.Ad ulteriore conferma si puo ancora richiamare ilcarattere non ‘‘limitato’’ del reclamo rispetto a nuo-ve eccezioni e nuove prove, come riconosciuto dal-la stessa Cassazione (15), conformemente all’opi-nione pressoche unanime in dottrina (16). Cio afronte proprio delle esigenze di celerita della defini-zione del giudizio in primo grado, consentendo cosıdi assicurare il pieno rispetto della garanzia della di-fesa.In relazione alla struttura del giudizio, e decisiva amio avviso un’ultima considerazione legata alla par-ticolare regola di legittimazione al reclamo da partedi ‘‘qualunque interessato’’: l’eccezione di incompe-tenza puo essere senza dubbio sollevata per la primavolta in sede di reclamo nel caso in cui l’impugna-zione sia proposta da soggetto diverso dal fallito, inquanto non potrebbe comunque subire limitazionio preclusioni maturate nel corso del giudizio di pri-mo grado, a cui egli non ha partecipato (17). Nonsembra quindi giustificabile una limitazione ai pote-ri di parte del solo debitore, in tema di eccezione diincompetenza, senza neppure poter realizzare le fi-nalita sottese alla regola dell’art. 38 c.p.c. di defini-re in limine litis ogni possibile questione in tema dicompetenza del giudice adito.

Note:

(14) In dottrina e comune il riferimento alla categoria del proces-so a contenuto oggettivo: cfr. tra altri G. Bongiorno, La riforma

del procedimento dichiarativo del fallimento, cit., 331; M. Fabia-ni, Diritto fallimentare, cit., 161 ss.; A. Tedoldi, Il rito cameral-fal-limentare e l’efficacia devolutiva del reclamo ex art. 18 l.fall.,cit., 294 s.

(15) Cfr. supra la nota 2 ed il testo corrispondente.

(16) In questo senso tra altri G. Bongiorno, La riforma del proce-dimento dichiarativo del fallimento, cit., 349; F. Severini, La sen-tenza di fallimento e la sua impugnazione, cit., 563; M. Fabiani,Diritto fallimentare, cit., 193; P. Genoviva, Il reclamo avverso lasentenza dichiarativa di fallimento, cit., 453; in senso contrarioF. De Santis, La dichiarazione di fallimento, cit., 387; S. De Mat-teis, Istanza di fallimento del debitore. L’istruttoria prefallimenta-re, cit., 253. Maggiori incertezze si concentrano invece sul carat-tere devolutivo pieno ed automatico del reclamo, nel senso chela Corte di appello sarebbe investita dell’intera materia del con-tendere e potrebbe quindi estendere la propria cognizione suqualsiasi tema di rito o di merito, indipendentemente dalla dedu-zione di motivi di reclamo ad opera delle parti: in senso favore-vole v. A. Tedoldi, Il rito cameral-fallimentare e l’efficacia devolu-tiva del reclamo ex art. 18 l.fall., cit., 300 ss.; L. Guglielmucci,Diritto fallimentare, cit., 63; G. Cavalli, La dichiarazione di falli-mento, cit., 226; F. Santangeli, Le modifiche introdotte dal de-creto correttivo 169/2007 al processo per la dichiarazione di falli-mento ed alla fase dell’accertamento del passivo, in Dir. fall.2008, I, 160; in senso contrario cfr. S. De Matteis, Istanza di fal-limento del debitore. L’istruttoria prefallimentare, cit., 252; F.De Santis, Per un tentivo di chiarezza intorno al preteso effettodevolutivo ‘‘pieno’’ del reclamo contro la sentenza dichiarativadi fallimento, in questa Rivista, 2012, 1186, nota a Cass. 24maggio 2012, n. 8227; Id., La dichiarazione di fallimento, cit.,383; M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 192; N. Rascio, L’effi-cacia devolutiva del reclamo avverso la sentenza di fallimento:un risultato precluso dal sistema e dalla lettera della legge, notaa App. Torino 4 agosto 2009, in questa Rivista, 2010, 585; Id.,Note sull’impiego del reclamo (in luogo dell’appello) come mez-zo di impugnare le sentenze con devoluzione automatica piena,in Riv. dir. proc., 2008, 955; G. Minutoli, Le iniziative di fronte al-la sentenza dichiarativa di fallimento tra appello e reclamo: im-pugnazione devolutiva o modifica «di facciata»?, in questa Rivi-sta, 2008, 259.

(17) In questo senso, relativamente a nuove eccezioni in gene-rale, cfr. tra altri M. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., 193; F. DeSantis, La dichiarazione di fallimento, cit., 387.

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Dichiarazione di fallimento

La prova della mancanzadei requisiti di non fallibilita

Corte d’Appello di Torino, 12 aprile 2012 - Pres. Griffey - Rel. Griffey

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Presupposti - Limiti dimensionali - Criticita

(legge fallimentare art. 1, cod. civ. artt. 2214, 2424 ss.)

L’onere di dimostrare, oltre che eccepire, il mancato superamento delle soglie quantitative, ai fini dell’assog-gettabilita a fallimento, incombe, secondo l’attuale versione della legge fallimentare, sul debitore e deve esse-re adempiuto mediante la produzione di documentazione attendibile e la prova di una tenuta adeguata dellescritture contabili.

La Corte (omissis).§ 1. La sentenza di fallimento oggetto dı reclamo e statapronunciata dal Tribunale di Torino, in composizionecollegiale, in data 16 dicembre 2011 e depositata in can-celleria il 3 gennaio 2012.L’istanza e stata proposta dalla (Omissis), la quale facevavalere un decreto ingiuntivo, emesso dal locale Tribuna-le, in data 21 luglio 2010, per l’importo di euro32.706,20 in linea capitale, oltre accessori. Tale decretorisultava non opposto e in quanto tale dichiarato esecu-tivo. Il credito rinveniva dal mancato pagamento di di-ritti derivanti da un contratto per la gestione tempora-nea del servizio di caffetteria presso la (Omissis), neglispazi denominati ‘‘ufficio del caffe’’, servizio che l’entericorrente aveva affidato dietro corrispettivo alla societadebitrice.Dinanzi al Tribunale nessuno e comparso per la partedebitrice, nonostante, come tra breve meglio si vedra, ri-tuale notifica.Il Tribunale ha dichiarato il fallimento rilevando: chesussisteva la propria competenza territoriale, pur avendola societa debitrice sede in legale in (Omissis) giacchel’oggetto di essa era sostanzialmente riconducibile adun’attivita di bar ristorazione, con l’unico esercizio in es-sere, stando al registro delle imprese, sito in (Omissis);che il mancato pagamento del debito e l’irreperibilitadella societa presso la sede legale e del socio accomanda-tario presso la propria residenza inducevano a ritenereprovato lo stato di insolvenza; che non appariva necessa-rio un tentativo di notifica anche presso l’unita locale di(Omissis), ove risultava 1’attivita di bar ristorazione,giacche era stato prodotto un verbale negativo di pigno-ramento mobiliare presso detta unita locale, nel quale sidava atto che la societa risultava trasferita altrove; chela parte debitrice, non comparendo, nonostante ritualenotificazione, non aveva adempiuto l’onere di eccepire e

dimostrare l’eventuale mancato superamento delle sogliequantitative richieste dalla legge per l’assoggettabilita alfallimento.§ 2. Hanno proposto tempestivo reclamo sia personal-mente, quest’ultimo in quanto dichiarato fallito qualesocio illimitatamente responsabile, con due motivi.II primo motivo, prospettato, per vero, in termini esplo-rativi, deduce la nullita della sentenza reclamata per ilcaso in cui, alla luce della disamina degli atti del fascico-lo d’ufficio, risulti che la notificazione dell’avviso di con-vocazione in prime cure non sia stata validamente effet-tuata, posto che i reclamanti hanno avuto notizia delladichiarazione di fallimento in modo del tutto casuale, at-traverso la telefonata di uno sportello bancario.Con il secondo motivo, si deduce la non assoggettabilitaa fallimento per mancato superamento delle soglie previ-ste dall’art. 1 della legge fallimentare, con particolare ri-guardo all’ammontare sia dell’attivo patrimoniale sia deiricavi lordi, che nei tre esercizi antecedenti alla proposi-zione dell’istanza di fallimento (istanza presentata nel-l’anno 2011; anni rilevanti; 2008, 2009 e 2010) nonhanno mai raggiunto, rispettivamente, euro 300.000 edeuro 200.000. Anche il complessivo ammontare del pas-sivo non supera la soglia che rende comunque fallibilel’imprenditore, esso essendo rappresentato da null’altroche dal credito fatto valere dall’ente procedente, di pocosuperiore alla soglia pure prevista dall’articolo 15 u. codella legge fallimentare. A dimostrazione di quanto si as-sume, a riguardo del mancato superamento delle sogliequantitative, si allegano alcuni documenti indicati comebilanci, liquidazioni trimestrali Iva, registri corrispettiviIva acquisti e vendite, modelli Unico relativi agli esercizi2008, 2009 e 2010, notando che la societa operava inregime di contabilita semplificata.Nel costituirsi in giudizio, resistendo al reclamo, (Omis-sis) eccepisce che la documentazione contabile allegata,

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e segnatamente le dichiarazioni dei redditi, da cui effetti-vamente risultano ricavi annui sempre ampiamente al disotto degli euro 200.000, non e attendibile, perche dalladocumentazione in possesso dello stesso ente proceden-te, che pure si produce, risulta che ai fini della liquida-zione dei corrispettivi ad esso dovuti (royalties) per laconduzione dell’esercizio della (Omissis), in realta veni-vano dichiarati ricavi molto superiori. In particolare, peril solo 2009 risultano dichiarati ricavi, al netto dell’Iva,e per sole otto mensilita, pari ad euro 116.538,74, men-tre la dichiarazione dei redditi per lo stesso anno reca ri-cavi per il complessivo importo d E 36.798,44. E per l’e-sercizio 2010, anche in tal caso solo per nove mensilita,risultano ricavi complessivi al netto dell’Iva di euro117,766,75, mentre la dichiarazione dei redditi denunciaricavi, per l’intero anno, per E 63.761,53. A cio si deveaggiungere che (Omissis) aveva anche l’unita operativain (Omissis), zona centrale, adibita a bar pizzeria, cherealizzava ricavi verosimilmente superiori a quelli della(Omissis).§ 3. All’udienza i reclamanti, nelle difese orali, hannocontestato l’attendibilita dei dati documentali prodottida (Omissis), facendo notare che sono da questa allegatianche scontrini che recano l’indicazione ‘‘non fiscale’’. Ireclamanti, tuttavia, non hanno contestato che i datiesposti da (Omissis) siano quelli sulla base dei quali sonostate calcolate le royalties (15% degli incassi) che hannodato luogo all’emissione delle fatture per cui e statochiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, come gia si enotato non fatto oggetto di opposizione.§ 4, La Corte osserva quanto segue.§ 4.1. Il primo motivo dı reclamo, sostanzialmente ab-bandonato all’udienza, e palesemente destituito di fon-damento, Infatti dalla documentazione rinvenıbile nelfascicolo d’ufficio dell’istruttoria prefallimentare risultache la parte creditrice procedente, (Omissis), ha effettua-to tutte le possibili diligenze, pervenendo, alla fine, ne-cessariamente, alla notifica alla societa in persona del so-cio accomandatario e al socio accomandatario stesso allasua passata residenza anagrafica di (Omissis) con il ritodegli irreperibili, in modo tempestivo rispetto ai terminifissati per la comparizione (notifica ex articolo 143 c.p.c.in data 28 ottobre 2001; termine per la notifica fino a15 giorni prima dell’udienza che era fissata in data 6 di-cembre 2001; pertanto la notifica e tempestiva conside-rando il perfezionamento della formalita con il rito degliirreperibili a decorrere dal 208 giorno successivo a quellodell’avvenuto deposito nella casa comunale).Prima di giungere a cio sı e tentata la notifica pressoquella che risultava essere sia la sede della societa sia laresidenza anagrafica dell’accomandatario, in base alla vi-sura aggiornata dei dati risultanti quanto alla societa dalregistro delle imprese, e cioe al gia ricordato indirizzo di(Omissis). Essendo cio risultato impossibile, non si eomessa una verifica anagrafica e dalla certificazione sto-rica rilasciata dall’ufficio anagrafe del (Omissis) data 25/10/2011, risulta che il signor (Omissis) effettivamenteanagrafato in (Omissis) da molto tempo, ha ivi cambiatovari indirizzi, fino a quello di (Omissis), che era la sua re-

sidenza a partire dal 3 maggio 2004, ma dalla quale e sta-to cancellato per irreperibilita il 20 ottobre 2009.La formalita e stata ancora tentata mediante ufficialegiudiziario a tale indirizzo e al riscontro negativo (irrepe-ribilita di fatto, dunque, confermata da quella anagrafi-ca) il medesimo, dopo aver assunto informazioni in locorisultate anch’esse negative, e dopo avere considerato idati teste indicati della verifica anagrafica, ha compiutola formalita ex articolo 143 c.p.c.Da tutto cio, dunque, risulta che il contraddittorio e sta-to ritualmente instaurato e se l’interessato, come affer-ma, non ha avuto notizia della convocazione, cio e im-putabile esclusivamente alla sua scelta personale di ren-dersi irreperibile, cosa tanto piu significativa di un atteg-giamento elusivo rispetto alla rispondenza patrimonialeove si tratti, come nel caso, di socio illimitatamente re-sponsabile ed amministratore di una societa esercentel’impresa commerciale.§ 4.2.1. Quanto al secondo motivo, si deve preliminar-mente osservare che le tesi difensive sembrano muoveredall’assunto, che sembra essere dato per implicito, chechi si trovi in contabilita semplificata ai fini fiscali siaesonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabi-li previste dal codice civile. Cosı palesemente non e. Lanorma fiscale di riferimento, e cioe l’articolo 18 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante ‘‘disposizionicomuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi’’, come e noto piu volte rielaborata, sia nella ver-sione originaria, sia in quella in vigore in tutti e tre glianni di riferimento per gli esercizi economici che vengo-no in rilievo nella fattispecie, sia nel testo attuale, anco-ra di recente novellato, ha ben cura di chiarire che l’eso-nero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili econcesso «salvi gli obblighi di tenuta delle scritture pre-viste da disposizioni diverse dal presente decreto».E tale previsione e consolidatamente interpretata dallagiurisprudenza, in particolare formatasi in sede penalecirca il rilievo dell’obbligo di tenuta delle scritture ai finidella consumazione del delitto di bancarotta documenta-le, nel senso che «L’obbligo della tenuta dei libri e scrit-ture contabili previsto dall’art. 2214 c.c. per l’imprendi-tore commerciale non e stato sostituito da quello dellatenuta di una contabilita semplificata previsto dalD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Quest’ultima norma-tiva, invero, detta disposizioni comuni in materia di ac-certamento delle imposte sui redditi e, pur prevedendoparticolari semplificazioni per la contabilita dei contri-buenti minori, non ha abrogato o modificato, dati i finiesclusivamente tributari che la caratterizzano, le disposi-zioni dei codice civile relative ai libri obbligatori e allealtre scritture contabili. Invero l’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973, fa salvi gli obblighi di tenuta delle scrittu-re previste da disposizioni diverse dal presente decreto»(Cass. pen., sez. V, 27 novembre 1986, massima ufficialen. 175654; conformi: Id., sez, feriale, 6 agosto 2009, n.33402; Id. sez. V, 11 novembre 1999, n. 5382, Id., sez.V, 22 settembre 1994, n. 4176).A mente del combinato disposto degli articoli 2302 e2315 del codice civile, la societa in accomandita sempli-ce e tenuta all’obbligo delle scritture civilistiche, quale

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previsto dall’articolo degli articoli 2214 e seguenti delcodice civile. In particolare si debbono tenere il librogiornale e il libro degli inventari e quest’ultimo, ogni an-no, deve chiudersi con il bilancio e con il conto delleperdite e dei profitti (articolo 2217, comma 2, c.c.), ilquale deve dimostrare con evidenza e verita gli utili con-seguiti e le perdite subite. Ora il reclamante ha prodotto,solo in sede di reclamo, alcuni bilanci palesemente in-formali (recano un timbro di uno studio professionalesenza alcuna data; vi e una lettera in data 2 febbraio2012 della titolare di tale studio professionale nella qua-le si spiega che, trattandosi di contabilita semplificata,tali prospetti sono stati redatti senza neppure considerarele fatture di acquisto «in quanto si da per scontato chela fattura stessa sia stata pagata»), In sostanza si trattachiaramente di documenti formati per l’occasione, di cuinon si allega neppure che siano conformi a scritture civi-listiche regolarmente tenute e regolarmente depositatein sede fallimentare.Ora, come noto, posto che l’onere di dimostrare, oltreche di eccepire, il mancato superamento delle sogliequantitative ai fini della assoggettabilita a fallimento,incombe, secondo la versione attuale della legge falli-mentare (art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mo-difiche), sul debitore, questo deve essere soddisfatto me-diante documentazione sicuramente attendibile, che, adavviso della Corte, non puo prescindere dalla dimostra-zione di una adeguata tenuta delle scritture contabili.Giova ricordare che la Corte di cassazione ha al riguar-do avuto modo di insegnare che «[...] l’onere della pro-va dell’inammissibilita del fallimento incombe [dunque]sul debitore contro il quale sia stata presentata la relati-va istanza, anche se l’onere della prova della sua qualitadi imprenditore commerciale incombe sul creditoreistante. E benche non abbiano certamente valore diprova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi so-no la base documentale imprescindibile della dimostra-zione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsialla dichiarazione del fallimento. Sicche la mancataproduzione dei bilanci non puo che risolversi in dannodel debitore, a meno che, la prova dell’inammissibilitadel fallimento non possa desumersi da documenti altret-tanto significativi» (Cass., sez. I, 15 maggio 2009, n.11309).E non pare ragionevolmente revocabile in dubbio cheper bilanci debbano intendersi quelli che siano desumi-bili dalla contabilita, in quanto connotati dalle caratte-rizzazioni innanzi enunciate, e cioe conformi alla regola-re, doverosa tenuta delle scritture. D’altra parte e signifi-cativo che la pronuncia della suprema Corte da ultimocitata si riferisca proprio ad un caso in cui veniva in ri-lievo la mancata produzione dei bilanci ad opera di unasocieta in accomandita semplice, vale a dire di una so-cieta, come nel caso che ne occupa, non tenuta all’ob-bligo di deposito dei bilanci del registro delle imprese,ma tenuta agli obblighi attinenti alle scritture contabilinei termini che si sono innanzi enunciati.Queste considerazioni valgono come generale premessa,che persuade che la documentazione contabile prodottacon il reclamo, per le sue stesse oggettive connotazioni,

e pur a prescindere dalla contestazione della relativa ve-ridicita, di cui si sta per dire, avanzata dal creditore pro-cedente, non appare di per, se sufficiente per adempierel’onere della prova che viene in rilievo.§ 4.2.2. Ma, come si accennava, questa conclusione di-viene ineludibile se si considera che il creditore proce-dente ha dimostrato che i dati contabili esposti, perquanto, come si e visto, lacunosi, e soprattutto i dati di-chiarati al fisco nei modelli Unico che sono stati prodot-ti in copia, non possono ritenersi attendibili, in quantoin contrasto con i dati attinenti ai ricavi sicuramente co-municati tra le parti, sulla base dei quali vennero calco-late le royalties oggetto delle fatturazioni insolute.Ha obiettato parte reclamante che i dati contrapposti da(Omissis) non sarebbero probanti, in quanto da essa con-testati, ma, come pure gia si e accennato, non e conte-stato che i dati in questione, ben diversi rispetto a quellirisultanti dalle dichiarazioni dei redditi, siano stati utiliz-zati per le fatturazioni delle royalties, le quali hanno datoluogo all’ingiunzione non opposta, sicche sulla materiain essa dedotta si e formato il giudicato.Nell’ingiunzione viene esposto un elenco di fatture e siriferisce che sulla base di esse vi e stato un accordo tran-sattivo, il cui contenuto, tuttavia, consiste non gia inuna riduzione del fatturato, ma nella determinazione diun piano scadenzato di pagamenti parziali, poi non ri-spettato.Non vi e dunque traccia di una controversia sul quantumdebeatur, la quale, del resto, avrebbe dovuto essere diconsistente entita, perche il divario per eccesso tra i daticonsiderati (Omissis) nelle proprie fatturazioni e quellirisultanti come ricavi i dichiarati nei modelli Unico dalsoggetto debitore e notevole (dati gia innanzi esposti).Va anche considerato che i ricavi rilevanti fra le partiattengono alla sola (Omissis), mentre e documentalmen-te provato che la societa debitrice aveva un’altra unitalocale, in (Omissis) zona centrale, aperta nel 1995, adibi-ta ristorazione e non risultante mai cancellata.§ 5. In conclusione, la parte reclamante non ha assoltone in primo grado, fase processuale che ha completa-mente disertato, ne in fase di reclamo, l’onere probatoriosu di essa incombente circa l’eccepito mancato supera-mento delle soglie quantitative di fallibilita, in terminidi mancato di realizzo del previsto ammontare dei ricavie dell’attivo patrimoniale. La documentazione al riguar-do allegata e di per se stessa non probante. Essa viene at-tendibilmente smentita attraverso adeguate ed attendibi-li allegazioni e produzioni della parte creditrice.E infine appena il caso di notare che non ha rilievo al-cuno l’argomento, sollevato nelle difese orali, secondocui, comunque, anche i ricavi documentati dalla partecreditrice procedente non superano, in ciascun anno, lasoglia di E 200.000. Cio che rileva non e evidentementequanto si e potuto ricostruire ad opera del creditore, mala considerazione che incombe sul debitore il precisoonere di dimostrare l’entita sia dei ricavi sia dell’attivopatrimoniale per consentire di verificare che essi non ab-biano superato le soglie di legge. Dalla produzione diuna documentazione lacunosa e non probante deriva larilevante conseguenza non gia che non sia stato positiva-

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Fallimento

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mente provato il superamento delle soglie, ma che laparte che ne era onerata non ha fornito la prova negati-va del superamento delle soglie.

Il reclamo deve essere dunque respinto, con le conse-guenze di legge quanto alle spese.(omissis).

Aspetti problematici sulle soglie di non fallibilitadi Enrico Stasi *

Nell’annotare adesivamente la sentenza della Corte d’Appello di Torino, l’Autore, esamina le problematichetuttora aperte in tema di soglie di fallibilita, prendendo anche in considerazione le ipotesi di fusione e di scis-sione della societa fallenda, nonche di assolvimento dell’onere della prova dell’impresa piccola da parte disoggetti in regime di contabilita semplificata ai fini fiscali.

1. Premessa

La decisione che si commenta affronta lo spinoso te-ma dei presupposti esonerativi del fallimento stabili-ti dal nuovo testo dell’art. 1 l.fall., sotto il peculiareangolo visuale della prova della loro sussistenza.Prima di esaminare la fattispecie sottoposta al va-glio della Corte torinese merita rammentare, bre-vemente, che i parametri originariamente delinea-ti dalla legge di riforma delle procedure concorsua-li erano due: il primo, di natura patrimoniale, face-va riferimento gli investimenti effettuati nell’a-zienda, che non dovevano essere di valore superio-re a 300.000 euro; il secondo, di natura redditualeed alternativo al primo, era ancorato all’entita deiricavi medi lordi, che non dovevano aver supera-to, nei tre ultimi esercizi, o dall’inizio dell’attivitase di durata inferiore, l’importo annuo di 200.000euro.La scarsa chiarezza del dettato normativo avevagenerato non poche incertezze interpretative, siacon riferimento agli elementi patrimoniali e reddi-tuali da prendere in considerazione, sia in relazio-ne al dato temporale cui riferire gli investimen-ti (1).Nel lodevole intento di definire in termini menovaghi l’area della fallibilita di tutti gli imprenditoricommerciali, individuali o collettivi, il legislatoredel correttivo, oltre a precisare opportunamenteche grava sul debitore l’onere di dimostrare la sus-sistenza dei requisiti di non fallibilita (2), ha ap-portato alcune significative modifiche ai due para-metri previsti dal D.Lgs. n. 5/2006 e, allo stessotempo, ha introdotto un nuovo requisito ancoratoall’indebitamento complessivo dell’impresa insol-vente.Nella sua attuale formulazione, il secondo commadell’art. 1 statuisce, pertanto, che le norme sul falli-

mento e sul concordato preventivo non si applica-no agli imprenditori commerciali che presentino ilpossesso congiunto dei seguenti tre requisiti:a) l’avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la datadel deposito dell’istanza di fallimento o dall’iniziodell’attivita se di durata inferiore, un attivo patri-moniale di ammontare complessivo annuo non su-periore a 300.000 euro;b) l’avere realizzato, in qualunque modo cio risulti,nei tre esercizi anteriori la data di deposito dell’i-stanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita se di

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) Per un quadro riassuntivo delle diverse posizioni su questitemi, cfr., fra gli altri, A. Jorio, L’impresa assoggettabile alla leg-ge fallimentare e il presupposto soggettivo, in A. Jorio-M. Fabia-ni (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare. Novita ed esperienzeapplicative a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1 ss.; S.Fortunato, Fallimento dell’imprenditore o crisi dell’impresa?, inhttp://uniroma3.academia.edu; G. Cavalli, I presupposti del falli-mento, in S. Ambrosini-G. Cavalli-A. Jorio, Il fallimento, in G.Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, XI, Padova,2009, 49 ss.; L. Panzani, Le imprese soggette al fallimento, inS. Bonfatti e L. Panzani (a cura di), La riforma organica delle pro-cedure concorsuali, Milano, 2008, 22 ss.; M. Vitiello, I presuppo-sti del fallimento, in S. Ambrosini (a cura di), Le nuove procedu-re concorsuali, Bologna, 2008, 1ss; G.E. Colombo, L’esenzionedalla procedure concorsuali per ragioni dimensionali, in questaRivista, 2008, 625 ss.

(2) Su questo argomento, prima e dopo l’intervento chiarificato-re del correttivo, si vedano, in luogo di altri, M. Vitiello, op. cit.,15 ss.; S. Ambrosini, L’onere della prova nell’istruttoria prefalli-mentare, in S. Ambrosini (a cura di), Le nuove procedure con-corsuali, Bologna, 2008, 25; G. Cavalli, op. cit., 49 ss. In giuri-sprudenza, v. Cass. 23 luglio 2010, n. 17281 in www.ilcaso.it;Cass. 15 maggio 2009, n. 11309, in La leggeplus; Trib. Novara23 giugno 2011, in www.ilcaso.it; App. Torino 15 giugno 2010,in La leggeplus; Trib. Sulmona 20 maggio 2010, in La leggeplus;Trib. Udine 13 maggio 2011, in La leggeplus; Trib. Sulmona 12febbraio 2008, in questa Rivista, 2008, 943; Trib. Sulmona 18novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Padova 20 gennaio2011, in La leggeplus; App. Torino 9 maggio 2011, ivi; App. Tori-no 7 ottobre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli 21 aprile 2010,in La leggeplus.

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durata inferiore, ricavi lordi per un ammontarecomplessivo annuo non superiore a 200.000 euro;c) l’avere un ammontare di debiti, anche non sca-duti, non superiore a 500.000 euro (3).

2. Le soglie di fallibilita. La sogliapatrimoniale

Per quanto concerne il primo requisito dimensiona-le, oggi e, dunque, certo che occorre fare riferimen-to al valore complessivo delle voci dell’attivo di bi-lancio di cui all’art. 2424 c.c., vale a dire: creditiverso i soci per i versamenti ancora dovuti (voceA), immobilizzazioni (voce B), attivo circolante(voce C), ratei e risconti attivi (voce D), senza al-cuna possibilita di operare la compensazione trapartite attive e passive in violazione del divieto po-sto dall’art. 2423 ter c.c. Il che implica, come logicaconseguenza, la necessita di far capo ai criteri di va-lutazione sanciti dall’art. 2426 c.c. (4) anziche aivalori di mercato al momento del giudizio, comeipotizzato da un parte minoritaria della dottrina edella giurisprudenza (5), salvo verosimilmente il ca-so in cui si sia verificata, nei esercizi precedenti l’i-struttoria fallimentare, una causa di scioglimentodella societa non formalizzata da una deliberazionedell’assemblea dei soci (6).E convincimento diffuso (7) che anche i beni uti-lizzati in forza di un contratto di leasing finanziariodebbano essere considerati nel computo della sogliapatrimoniale, ancorche l’impresa fallenda non li ab-bia contabilizzati in bilancio secondo il c.d. ‘‘meto-do finanziario’’ (8) imposto dai Principi contabiliinternazionali (IAS 17). A sostegno di tale orienta-mento viene fatto persuasivamente osservare, da unlato, che, in caso contrario, si darebbe luogo ad unacensurabile disparita di trattamento rispetto ad im-prenditori che, invece di ricorrere al leasing per l’ac-quisto di beni strumentali, ne abbiano acquistato laproprieta ricorrendo all’indebitamento nelle formetradizionali; dall’altro che, ai sensi dell’art. 2427, n.22 c.c., i dati inerenti ai contratti di leasing debbo-no essere evidenziati nella nota integrativa, la qua-le, per norma di legge, e parte integrante del bilan-cio d’esercizio.Secondo un autorevole corrente di pensiero, nel ca-so di imprenditore individuale titolare di una plura-lita di aziende l’unitarieta giuridica del soggetto per-sona fisica e la conseguente unitarieta del suo falli-mento postulano una valutazione dell’attivo patri-moniale complessivo e non atomistico (riferito,cioe, alla singola impresa di cui si assume lo stato diinsolvenza). E cio a differenza dei gruppi di societa,

laddove alla possibile unitarieta imprenditoriale edaziendale fa tuttavia riscontro l’autonomia patrimo-niale o la soggettivita perfetta delle singole compo-nenti del gruppo (9).La dottrina dominante ritiene che nell’attivo patri-moniale debbano essere ricompresi anche i benipersonali dell’imprenditore individuale (10). Talesoluzione viene giustificata osservando che il primocomma dell’art. 2217 c.c. obbliga l’imprenditorecommerciale individuale ad indicare nel libro in-ventari anche le attivita e passivita estranee all’im-presa. Si sottolinea, inoltre, come tale conclusionesia coerente con il principio della responsabilita pa-trimoniale generale sancito dall’art. 2740 c.c.Non credo che questa opinione meriti di esserecondivisa: se la finalita della norma che fissa le so-glie di fallibilita e quella di definire i limiti dimen-sionali della piccola impresa ai fini fallimenta-ri (11) in considerazione del trascurabile impatto

Note:

(3) Tali valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decre-to del Ministro della Giustizia, sulla base delle variazioni degli in-dici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-gati intervenute nel periodo di riferimento.

(4) In questo senso, v. Cass. 29 ottobre 2010, n. 22146, in Laleggeplus; App. Torino 4 marzo 2011, in questa Rivista, 2011,1327 ss., con nota di A. Guiotto, I dati di bilancio nella valutazio-ne di fallibilita, ove ulteriori citazioni.

(5) A. Silvestrini, I presupposti soggettivi del fallimento a seguitodella legge di riforma, in questa Rivista, 2007, 233; G. Verna,L’accertamento delle soglie di fallibilita, in questa Rivista, 2009,1255 ss.; A. Badini Confalonieri, Il valore dei dati di bilancio nel-l’istruttoria prefallimentare, in questa Rivista, 2011, 444, ss.;App. Lecce 21 gennaio 2008, in www.ilcaso.it.

(6) Che in questa ipotesi possano essere abbandonati i canonivalutazione di going concern per far luogo a quelli di liquidazionee sostenuto, in dottrina, da A. Guiotto, op. cit., 1335.

(7) G.E. Colombo, op. cit., 634; L. Potito-M. Sandulli, Sub. art. 1,in A. Nigro-M. Sandulli-V. Santoro (a cura di), La legge fallimenta-re dopo la riforma, Torino, 2010, 27; A. Guiotto, op, cit., 1334; L.Mandrioli, Presupposti per la dichiarazione di fallimento, in A. Di-done (a cura di), Le riforme della legge fallimentare, Torino, 2009,68 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Trani, 4 luglio 2011, in questaRivista, 2011, con nota di F. Canazza, Onere della prova, poteri diindagine del Tribunale e(d esame dei) presupposti di fallibilita.

(8) Il quale prevede che i beni locati siano iscritti nel bilancio del-l’impresa utilizzatrice per un valore pari all’importo attualizzatodei canoni periodici, pattuiti per la durata del contratto, e delprezzo di riscatto, con contropartita un debito finanziario versola societa di leasing.

(9) G. Cavalli, op. cit., 54.

(10) M. Sandulli, Le ‘‘dimensioni’’ dell’imprenditore, in A. Caiafa(a cura di), Le procedure concorsuali, Padova, 2011, 9; F. Aprile,sub art. 1, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova,2011, 17; G. Ferri Jr., Il presupposto soggettivo del fallimento,in Riv. dir. impr., 2009, 16; G. Jachia, Dell’oggetto del procedi-mento per la dichiarazione di insolvenza, in A. Caiafa (a cura di),Le procedure concorsuali del nuovo diritto fallimentare, Torino,2009, 50

(11) E v., infatti, Cass. 29 ottobre 2010, n. 22146, cit.

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sociale delle crisi che coinvolgono le imprese di mi-nori dimensioni (12), le quali saranno pertantosoggette alle disposizioni dettate per l’insolvenza deldebitore civile (L. 27 gennaio 2012, n. 3), mi sem-bra logico e conseguenziale ritenere che le attivitae le passivita da considerare siano soltanto quellerelative all’esercizio dell’attivita aziendale (13).Questa conclusione trova peraltro conforto nelleindicazioni contenute nella Relazione illustrativa,laddove viene precisato che occorre fare riferimen-to alle voci elencate nell’art. 2424 c.c., dal momen-to che, come e risaputo (14), il bilancio dell’im-prenditore individuale non deve evidenziare le atti-vita e le passivita extraziendali (15). Quanto al ri-chiamo al principio enunciato dall’art. 2740 c.c.,secondo cui il debitore risponde dell’adempimentodelle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e fu-turi, puo essere sufficiente replicare ai fini presentiche esso assume rilievo sotto il duplice profilo dellamanifestazione dello stato di insolvenza (nel sensoche anche l’inadempimento di obbligazioni noncommerciali puo denotare l’insolvenza) e dellospossessamento fallimentare (che investe l’interopatrimonio del debitore), ma non presenta alcuninteresse in sede di misurazione della dimensionedell’attivita d’impresa.

3. (Segue) La soglia reddituale

A maggiori incertezze interpretative da invece luo-go il requisito dimensionale dei ricavi, anche nellaformulazione riveduta del correttivo, in quanto illegislatore ha lasciato irrisolti molti dei dubbi che siagitavano nella vigenza del testo del 2006. Ed inve-ro, mentre puo dirsi pacifico che nel computo deiricavi lordi debbono essere prese in considerazionele voci A1 e A5 del conto economico di cui all’art.2425 c.c., al netto dei resi, degli sconti, degli ab-buoni, dei premi e delle imposte direttamente gra-vanti sulla vendita dei prodotti e sulle prestazionedei servizi (ai sensi dell’art. 2425 bis c.c.), dubbi in-vece sussistono sulla rilevanza degli ulteriori com-ponenti positivi di reddito risultanti dal conto eco-nomico quali: ricavi accessori, dividendi, canoni at-tivi, interessi attivi, royalties, utili su cambi, contri-buti, variazioni positive delle rimanenze e dei lavoriin corso su ordinazione, rivalutazioni, proventistraordinari.Conformemente all’opinione espressa da una parteautorevole della dottrina (16), sembra preferibile ri-tenere che possa e debba tenersi conto soltanto diquei componenti di reddito che siano espressionericavi di natura monetaria derivanti dall’esercizio

dell’impresa e dotati di un qualche carattere di sta-bilita. A mio modo di vedere, vanno quindi esclusidal computo del parametro reddituale sia i proventidi natura straordinaria (17) (che non hanno carat-tere ricorrente), sia le rivalutazioni degli asset azien-dali (i quali, stante la loro natura di costi sospesi,solo impropriamente potrebbero essere sussunti nelconcetto di ‘‘ricavo’’), sia le variazioni positive dellegiacenze di magazzino e dei lavori in corso su ordi-nazione (che rappresentano anch’essi costi sospesi),in quanto inidonei a misurare l’effettiva dimensionedell’impresa.

4. (Segue) La soglia dell’indebitamento

Quanto al parametro relativo all’esposizione debito-ria (18), introdotto ex novo dal decreto correttivo,mentre non si registrano dissensi sul fatto che, ai fi-ni della verifica del superamento della soglia di500.000 euro, occorra fare riferimento ai debiti li-quidi e certi esposti nella macroclasse D) del passi-vo, dubbi, invece, sussistono per quanto attiene allepassivita iscritte nelle lettere B), C) ed E).Tra le varie tesi prospettate in dottrina, a me sem-bra che, piu di ogni altra, meriti di essere condivisa

Note:

(12) La crisi di una piccola impresa ha sempre la medesima rile-vanza sociale, sia che appartenga ad un imprenditore con un ri-levante patrimonio personale, sia che, all’opposto, appartengaad un soggetto con scarse risorse personali.

(13) Analogamente orientato e, anche, M. Ventoruzzo, L’esen-zione dal fallimento in ragione delle dimensioni dell’impresa, inRiv. soc., 2009, 1062.

(14) V., ex multis, G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Tori-no, 2006, 65; F. Ferrara Jr.-F. Corsi, Gli imprenditori e le societa,Milano, 2011, 78.

(15) Analogamente orientato e, anche, L. Mandrioli, op. cit., 70.

(16) S. Fortunato, Imprese soggette al fallimento ed al concor-dato preventivo, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jo-rio e coordinato da M. Fabiani, Torino, 2006, I, 62 ss.; M. Cara-tozzolo, La nozione di ‘‘investimenti nell’azienda’’ e di ‘‘ricavi lor-di’’ nell’art. 1 della nuova legge fallimentare, in questa Rivista,2007, 9 ss.; G. Potito-M. Sandulli, op. cit., 28; contra, L. Panzani,op. cit., 31 ss., nonche E. Mattei, Il piccolo imprenditore e il de-bitore fuori dai parametri, in L. Ghia-C. Piccininni-F. Severini (acura di), Trattato delle procedure concorsuali, I, Torino, 2010,222 ss.

(17) Come precisato dal principio contabile OIC n. 20 si tratta diplusvalenze e sopravvenienze attive derivanti da fatti per i qualila fonte del provento e estranea all’ordinaria gestione dell’impre-sa; di componenti positivi relativi ad esercizi precedenti (inclusigli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di po-ste di bilancio); di componenti reddituali che costituiscono l’ef-fetto di variazione dei criteri di valutazione.

(18) Merita ricordare, per completezza, che l’ultimo comma del-l’art. 15 l.fall. prevede che non si possa far luogo alla dichiarazio-ne di fallimento allorquando i debiti scaduti e non pagati risultan-ti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare siano complessivamen-te inferiori ad euro trentamila.

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quella di chi reputa (19) che siano da considerare:a) i debiti derivanti da garanzie rilasciate, personalio reali, allorche il debitore sia stato escusso e la ga-ranzia sia divenuta conseguentemente operativa; b)i debiti sottoposti a condizione risolutiva fino a chel’evento dedotto in condizione non si sia verificato;c) i debiti per trattamento di fine rapporto di lavo-ro subordinato; d) i debiti giudizialmente contestatifino a quando non sia intervenuta una sentenza de-finitiva che disconosca, in tutto o in parte, il debi-to; e) i ratei passivi perche rappresentativi di debitimaturati al termine dell’esercizioNon credo, invece, che si possa tener conto deiFondi per rischi ed oneri e dei risconti: i primi per-che, come precisa l’art. 2424 bis c.c., caratterizzatidalla mera probabilita dell’esborso, o - in caso dicertezza di questo - dall’indeterminatezza dell’am-montare o della data di sopravvenienza; i secondiin quanto non rientranti nell’ambito dei debiti trat-tandosi di ricavi sospesi da rinviare ai futuri eserci-zi.

5. Il periodo temporale di riferimento

Come si e gia accennato, il testo novellato dell’art.1 chiarisce che la soglia dell’attivo patrimoniale an-nuo non deve essere superata in alcuno dei tre eser-cizi antecedenti la data di deposito dell’istanza difallimento, ovvero dall’inizio dell’attivita se di dura-ta inferiore; ed analogo limite temporale e statoprevisto anche per il requisito dei ricavi lordi.Una parte della dottrina, facendo leva sulla previ-sione del quarto comma dell’art. 14 l.fall., che con-templa l’ordine di deposito, oltre che dei bilancidegli ultimi tre esercizi, anche di una situazione pa-trimoniale, economica e finanziaria, ritiene coeren-te intendere la locuzione normativa dell’art. 1 nelsenso che, mentre sarebbe sicuramente precluso algiudice risalire a dati eccedenti al triennio, non glisarebbe comunque negata la possibilita di vagliareanche i dati patrimoniali e reddituali dell’esercizioin corso nel momento in cui inizia l’istruttoria falli-mentare (20). Altri reputano che la situazione pa-trimoniale, economica e finanziaria, di cui al men-zionato art. 14, sia da visualizzare alla stregua di unbilancio intermedio considerato, dal principio con-tabile OIC n. 30, come relativo ad un autonomoesercizio e che, conseguentemente, il calcolo delpossesso congiunto dei requisiti di cui alle lett. a) eb) della norma vada effettuato considerando l’eser-cizio intermedio cristallizzato nel bilancio infran-nuale nonche i due precedenti rappresentati dallerisultanze dei relativi bilanci (21). Altri ancora, in-

vece, sono dell’avviso che occorra avere esclusivoriguardo ai tre esercizi annuali chiusi antecedente-mente la data di presentazione del ricorso ex art. 6l.fall., con la conseguenza che, laddove l’impresafallenda abbia superato una o tutte le soglie di falli-bilita previste dall’art. 1 l.fall. proprio nel periodoinfrannuale, la stessa potra essere dichiarata fallital’anno successivo, se sussistera ancora l’insolven-za (22).A me sembra che al cospetto del tenore letteraledella norma, che parla di ammontare annuo dell’at-tivo patrimoniale e dei ricavi, l’interpretazione dapreferire sia quest’ultima, anche nell’ipotesi di im-presa in fase di inattivita o di liquidazione; e riten-go parimenti che, in caso di societa, per l’individua-zione temporale dell’esercizio occorra fare riferi-mento allo statuto, con la conseguenza che, in pre-senza di esercizi sociali superiori o inferiori ai dodicimesi, il dato dei ricavi debba essere ragguagliato adanno. Dubito, invece, che tale operazione possa es-sere legittimamente effettuata anche in caso di eser-cizi sociali inferiori all’anno in quanto, come e statopersuasivamente notato in dottrina (23), l’assuntoche i ricavi si sarebbero incrementati in misura pro-porzionale sarebbe soltanto ipotetico (si pensi infat-ti alle produzioni stagionali).Un po piu complessa si prospetta la soluzione allor-che venga richiesto il fallimento di una societa fusacon un’altra per incorporazione o mediante costitu-zione di una nuova societa (24). Assodato che, se-condo il piu recente orientamento giurisprudenzia-le, anche alle societa che si estinguono per effettodella fusione e applicabile la regola generale, sanci-ta dall’art. 10 l.fall., della fallibilita nell’anno suc-cesso alla cessazione dell’impresa (25), sembra ra-gionevole ritenere che, ove l’istanza di fallimentovenga presentata nell’esercizio successivo a quelloin cui si concluso il procedimento di fusione (esem-pio, istanza di fallimento depositata il 2 febbraiodell’anno x e la fusione si e perfezionata il 30 no-vembre dell’esercizio x-1), si possa e si debba fareriferimento, oltre che ai dati del bilancio relativo

Note:

(19) Potito-M. Sandulli, op. cit., 29; L. Mandrioli, op. cit., 79 ss.

(20) L. Panzani, op. cit., 27; G. Cavalli, op. cit., 54.

(21) E. Mattei, op.cit., 235 ss

(22) Trib. Sulmona 12 febbraio 2008, cit.

(23) L. Potito-M. Sandulli, op. cit., 28.

(24) In argomento si veda anche M Ventoruzzo, op. cit., 1079.

(25) Cass. 1 febbraio 2007, n. 2210, cit., in questa Rivista, 2007,793.

1446 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Fallimento

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all’esercizio antecedente a quello del perfeziona-mento della fusione, alle risultanze del c.d. bilanciodi chiusura della societa incorporata o fusa, ancor-che questo non sia ritenuto obbligatorio dalla pre-valente dottrina. Nella diversa ipotesi in cui il pro-cedimento di fusione, iniziato in un esercizio, si siacompletato in quello successivo in cui viene pre-sentata l’istanza di fallimento, occorrera fare, inve-ce, riferimento alle risultanze dei bilanci annualidella societa fusa o incorporata (vale a dire ai bilan-ci dei due esercizi precedenti rispetto quello in cuila fusione si e perfezionata).Analoghi principi dovrebbero valere, mutatis mu-tandis, anche per il fallimento della societa scissa incaso di scissione totale e conseguente estinzione diquesta societa.Nell’ipotesi di scissione parziale, e ai bilanci d’eserci-zio della sola societa scissa che, alla luce del dato po-sitivo, sembrerebbe consentito fare riferimento, an-corche l’operazione fosse stata ideata e realizzata alsolo intento di non superare le soglie di fallibilita, ilche non puo non indurre a qualche perplessita sullacoerenza dei parametri fissati dalla legge di riforma.Merita avvertire, infine, che il riferimento cronolo-gico in discorso non vale per il requisito dell’inde-bitamento, sicche il suo ammontare andra determi-nato avendo riguardo alla situazione esistente almomento del perfezionamento della fusione.

6. La fattispecie esaminata dalla sentenza:l’onere della prova dei requisiti esonerativi

Passando, come ormai e opportuno fare, all’esamedella pronuncia dalla Corte torinese, merita anzi-tutto evidenziare che il legislatore del correttivo eintervenuto anche sul fronte dell’onere della provain sede di procedimento per la dichiarazione di fal-limento, sancendo il principio secondo il qualespetta al debitore, in via d’eccezione, fornire la di-mostrazione dello status di soggetto non fallibile,ferma restando la possibilita del tribunale di utiliz-zare i propri poteri officiosi per verificare la ricor-renza dei requisiti dimensionali (26).Detto questo, va sicuramente condivisa l’afferma-zione secondo cui la circostanza che l’art. 18 delD.P.R. n. 600/1973 esenti dalla tenuta delle scrittu-re delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.(vale a dire libro giornale, libro degli inventari,schede di contabilita generale etc.) le imprese indi-viduali e le societa di persone che abbiano realizza-to nel precedente periodo d’imposta ricavi non su-periori a 400.000 euro, se esercenti attivita di pre-stazione di servizi, e 700.000 euro negli altri casi,

non vale ad escludere l’obbligo di tenuta dei mede-simi documenti contabili a fini diversi da quelli fi-scali allorche non sussistano anche i presupposti in-dicati dall’art. 2083 c.c. per il riconoscimento dellaqualifica di piccolo imprenditore. Come i giudicitorinesi non hanno mancato di rimarcare, e, infatti,principio assolutamente fermo e consolidato pressola giurisprudenza delle sezioni penali della Corte diCassazione quello per cui il regime tributario dicontabilita semplificata non comporta «per le im-prese l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e del-le scritture contabili disposto dall’art. 2214 c.c., siaai fini civili che agli effetti penali previsti dalla leg-ge fallimentare, perche il D.P.R. n. 600 del 1973,art. 18, che ammette una contabilita semplificataper i contribuenti minori, fa ‘‘salvi gli obblighi ditenuta delle scritture previste da disposizioni diversedal presente decreto’’, sicche nel caso di inadempi-mento a tale obbligo si possono configurare gli ele-menti integrativi del reato di bancarotta» (27).Ne questo principio puo essere messo, oggi, in di-scussione dalla nuova formulazione dell’art. 1 l.fall.,non potendosi ragionevolmente dubitare della so-pravvivenza della definizione di piccolo imprendi-tore offerta dal codice civile ai fini dell’applicazionedelle disposizioni dettate dagli artt. 2214 ss. in temadi scritture contabili (28). Con l’ovvia conseguenzache, non potendo essere considerati piccoli impren-ditori ai sensi dell’art. 2083 c.c. le societa titolari diimprese commerciali, dovranno ritenersi esclusedall’obbligo di tenere le scritture contabili previstedal codice civile soltanto le imprese individualiche, pur rientrando nell’area della fallibilita, sianocaratterizzate dalla prevalenza del lavoro personalee familiare (29).In questa luce, dunque, vanno lette le ulteriori os-servazioni dei giudici torinesi in relazione agli ob-blighi contabili gravanti sulle societa di persone, edin particolare delle societa in accomandita semplicea mente del combinato disposto degli artt. 2302 e2315 c.c.

Note:

(26) Cosı, Corte Cost. 1 luglio 2009, n. 198, in Foro it., 2009, I,2576 ss., con nota di M. Fabiani.

(27) V., da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 17 luglio 2012, n. 28923,in Bigunico.

(28) Dello stesso ordine di idee, M Ventoruzzo, op. cit., per ilquale la nozione di piccolo imprenditore contenuta nel codice ci-vile avrebbe, oggi, rilievo solo ai della definizione dell’ambito diapplicazione della disciplina delle scritture contabili e della pub-blicita legale; in giurisprudenza cfr. Terni 4 luglio 2011, cit.

(29) Cio che dovrebbe tuttavia rappresentare un’ipotesi di scuo-la.

Il Fallimento 12/2012 1447

Giurisprudenza

Fallimento

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Parimenti da condividere e il rilevo che non posso-no essere assunti come validi elementi di prova delmancato superamento delle soglie quantitative difallibilita dei prospetti contabili redatti alla biso-gna (30), senza il supporto di un adeguato ed affi-dabile sistema di rilevazione dei fatti aziendali (31),la cui veridicita risultava per di piu smentita dalladocumentazione, prodotta dal creditore procedente,relativa i ricavi per royalties oggetto di fatture poi ri-maste insolute. Ed invero, come la sentenza di cuitrattasi non manca di sottolineare, tale linea inter-pretativa e coerente con il principio enunciato inuna vicenda analoga dai giudici di legittimita (32):e cioe che i bilanci degli ultimi tre esercizi, pur nonavendo valore di prova legale, costituiscono «la ba-se documentale imprescindibile della dimostrazioneche il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi alladichiarazione di fallimento. Sicche la mancata pro-duzione dei bilanci non puo che risolversi in dannodel debitore, a meno che la prova dell’inammissibi-lita del fallimento non possa desumersi da docu-menti altrettanto significativi».A tale stregua, vi e pertanto da domandarsi che cosadebba intendersi per ‘‘documenti altrettanto signifi-cativi’’ allorche l’impresa fallenda (legittimamente oillegittimamente secondo i parametri dell’art. 2083c.c.) non abbia tenuto le scritture civilistiche previ-ste dall’art. 2214 e non sia pertanto in grado di pro-durre i bilanci degli ultimi tre esercizi (33).Premesso che, a mio modo di vedere, il quesito de-ve essere risolto caso per caso, tenendo conto deltipo di attivita svolta dall’impresa, in conformita al-l’opinione espressa da una parte della dottrina edella giurisprudenza (34), credo che, in questa ipo-tesi, i dati necessari per verificare la sussistenza deiprimi due parametri possano essere, almeno in par-te, attinti dalla documentazione contabile e fiscaleche ogni imprenditore obbligato a tenere in base al-la vigente legislazione tributaria. E cosı, tanto peresemplificare, mentre per l’individuazione dell’am-montare dei ricavi annuali e delle rimanenze finalidi merci, materie prime, semilavorati e prodotti fi-niti, nonche per le rimanenze finali relative alleopere e servizi in corso di esecuzione di durata plu-riennale, potra farsi riferimento alle risultanze delquadro RG del modello unico Iva-Redditi nonchedei registri Iva opportunamente integrati con leoperazioni non soggette a registrazione agli effettidell’imposta sul valore aggiunto, i dati relativi alleimmobilizzazioni materiali ed immateriali, alle gia-cenze di cassa ed ai depositi bancari potranno essererispettivamente desunti dal registro dei cespiti am-mortizzabili (eventualmente supportato dalle visure

di catasto, conservatoria immobiliare e registroP.R.A.), dal brogliaccio di cassa e dagli estratti con-to dei conti correnti bancari.Piu problematica puo, invece, risultare la dimostra-zione dei crediti esistenti al termine dei tre eserciziantecedenti a quello in cui e stato richiesto il falli-mento, soprattutto nell’ipotesi (per vero, piuttostorara) in cui il debitore non abbia tenuto evidenzadelle somme da incassare in schede contabili, sca-denzari etc. (35), non sembrando a tal fine suffi-ciente la produzione delle fatture emesse nel perio-do di riferimento con i documenti comprovantil’avvenuto pagamento nell’esercizio successivo, inquanto ai crediti originati da tali operazioni potreb-bero aggiungersi quelli sorti in anni precedenti.Analoghe considerazioni possono essere estese alladimostrazione del mancato superamento della sogliadell’indebitamento. Ed infatti, se e vero che la pro-va dell’entita dei debiti tributari, contributivi e ver-

Note:

(30) Nella specie, si trattava di bilanci palesemente informaliprodotti per la prima volta in sede di reclamo e predisposti dalprofessionista della societa senza neppure considerare le fattu-re di acquisto, dando per scontato che le fatture stesse fosserostate pagate.

(31) Illuminanti, al riguardo, sono le parole di G.E. Colombo, Il bi-lancio d’esercizio, in G.E. Colombo-G. Olivieri, Bilancio d’eserci-zio e consolidato, in G.E. Colombo e G-B. Portale (diretto da),Trattato delle societa per azioni, 7*, Torino, 1994, «la redazionedel bilancio ha per presupposto la regolare tenuta della contabili-ta: solo dai dati registrati nel libro giornale, e raggruppati in di-stinti conti nel mastro, e possibile desumere gli effetti economi-ci e patrimoniali delle operazioni compiute nell’esercizio e sinte-tizzati nel bilancio».

(32) Cass. 15 maggio 2009, n. 11309, in La leggeplus.

(33) Vale la pena ricordare che le imprese in regime di contabili-ta semplificata a norma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 deb-bono tenere, i registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acqui-sti) nei quali far confluire tutte le informazioni relative alle opera-zioni e componenti (rimanenze, sopravvenienze, plusvalenze eminusvalenze) fuori campo applicazione di questo tributo che ri-vestano tuttavia interesse ai fini della determinazione del redditoimponibile delle imprese minori; ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 69/1989 e inoltre necessario indicare, al termine dell’esercizio, leoperazioni poste in essere in base ai criteri di competenza delreddito d’impresa, che non hanno ancora dato luogo ad obblighidi registrazione ai fini Iva. Debbono essere altresı tenuti il regi-stro dei beni ammortizzabili (questo registro puo non essere te-nuto qualora l’imprenditore sia in grado di fornire in forma siste-matica i dati relativi a tali beni: cfr. art. 13 d.p.r. n. 435/2001) ele scritture contabili previste per i sostituti d’imposta.

(34) L. Mandrioli, op. cit., 72; M. Sandulli, op. cit., 10; Trib. Na-poli 21 aprile 2010, cit.; Trib. Novara 15 giugno 2010, in www.il-caso.it; Trib. Sulmona 20 maggio 2010, cit.; Trib. Udine 13 mag-gio 2011, cit.; Trib. Padova 20 gennaio 2011, cit.; App. Torino 7ottobre 2010, cit.

(35) Merita segnalare che le scritture contabili elementari indica-te nel testo sono di regola spontaneamente tenute anche daipiccoli imprenditori per il controllo dei movimenti e degli esitidella loro attivita.

1448 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Fallimento

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so banche puo essere fornita, senza soverchie diffi-colta, mediante la produzione in giudizio delle risul-tanze, rispettivamente, dell’anagrafe tributaria, dellaCentrale rischi della Banca d’Italia e degli estratticonti dei conti correnti bancari, quella relativa allealtre poste di debito (verso fornitori, altri finanzia-tori, dipendenti, etc.) puo divenire veramente diffi-cile da soddisfare in assenza di scritture contabilielementari dedicate alla rilevazione dei debiti.Naturalmente, l’attendibilita e genuinita del mate-riale probatorio offerto dal debitore dovra essere va-lutato, caso per caso, dai giudici di merito, anche

alla luce delle produzioni documentali del creditoreistante nonche di ogni altro elemento utile acquisi-to in via officiosa nel corso dell’istruttoria prefalli-mentare (accertamenti tributari, relazioni dellaGuardia di finanza, estratti contributivi, pignora-menti, decreti ingiuntivi, consulenza tecnica d’uffi-cio, etc.), fermo restando il principio che - comeha puntualmente concluso la Corte d’Appello diTorino - qualora al termine degli accertamentiistruttori permanga una situazione di incertezza cir-ca l’effettiva dimensione dell’impresa fallenda dovrafarsi luogo alla dichiarazione di fallimento.

Il Fallimento 12/2012 1449

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Fallimento

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Art. 70 l.fall.

Gli effetti dell’accoglimentodell’azione revocatoriafallimentare

Corte d’Appello di Torino, 21 dicembre 2011 - Pres. Griffey - Rel. Mazzitelli - Fallimento Costru-zioni edili geom. Sibilia di S.G. & c. S.n.c c. Cooperativa edificatrice Arona nuova a r.l. in liquida-zione coatta amministrativa

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Compensa-zione del credito del terzo con la pretesa del curatore - Esclusione

(legge fallimentare artt. 70, 71)

Il credito che il terzo matura, per effetto dell’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare promossa neisuoi confronti, presuppone la restituzione, integrale ed incondizionata, delle somme o dei beni ottenuti in ese-cuzione dell’atto impugnato e non puo formare oggetto di compensazione con la pretesa esercitata dal curato-re.

La Corte (omissis).Nel presente giudizio viene in considerazione l’art. 71l.fall. ante riforma, che ammette al passivo fallimentarel’eventuale credito del terzo che per effetto della revocaabbia restituito quanto ricevuto. La ratio della disposizio-ne e evidente.Il negozio oggetto di revocatoria fallimentare costituisce,per la frode che lo caratterizza, fatto illecito rispetto alleparti che lo pongono in essere.Con detto negozio si viola il principio generale, che per-mea l’istituto del fallimento, vale a dire l’osservanza del-la regola della par condicio creditorum.Solo il ripristino della situazione anteatta consente l’in-gresso del creditore, terzo contraente del negozio oggettodi revoca, in seno alla procedura.Premesse tali direttive di ordine generale, si consideriche generalmente, proprio per evitare un’elusione inconcreto della ratio sottesa all’azione revocatoria, eesclusa la compensabilita del credito verso il fallito con-seguente alla sentenza di accoglimento dell’azione revo-catoria.In tale contesto e essenziale stabilire il significato effetti-vo dell’accezione, contenuta nella norma, pertinente al-l’eventuale credito del terzo.A rigor di logica, piuttosto che prospettare un creditoinsorgente ex novo per effetto della sentenza revocatoria,e maggiormente consono all’evoluzione stessa degli acca-dimenti che hanno dato origine al giudizio revocatorioed alla natura costitutiva della pronuncia revocatoria,opinare che il credito del terzo, oggetto di ammissione al

passivo fallimentare, coincida per l’appunto con il credi-to estinto con il pagamento o con l’atto revocato.Non sorgono questioni allorche si tratti della revoca diun pagamento.Il creditore deve restituire quanto gia ricevuto, dopo diche, a prescindere dall’equivalenza o meno rispetto allaprestazione del soggetto fallito, potra insinuare nel passi-vo le proprie ragioni creditorie.Se invece si tratti di revoca di negozi con prestazionicorrispettive e giocoforza pensare che, dopo l’adempi-mento dell’obbligo restitutorio, il credito oggetto di am-missione al passivo sia costituito innanzitutto dal prezzodel bene trasferito dal fallito in favore del terzo acqui-rente e poi da quest’ultimo restituito alla procedura, fat-to salvo il caso di impossibilita della restituzione in natu-ra della cosa ricevuta, ipotesi in cui il terzo e obbligato aversare in favore della procedura il controvalore del be-ne medesimo.In dette ipotesi il terzo, dopo aver adempiuto all’obbligorestitutorio, potra vantare nei confronti della massa falli-mentare un credito derivante dal trattenimento del prez-zo da parte del soggetto fallimentare e per cio solo correiabile ad una ripetizione di indebito.Nel caso inverso, connotato da un trasferimento del be-ne da parte del terzo in favore del fallito, non potra nonporsi in evidenza il credito del terzo, all’atto della resti-tuzione del prezzo ricevuto dal fallito per la compraven-dita della cosa acquistata, all’accredito del controvaloreeconomico del bene dapprima trasferito ed ormai inseri-to nell’attivo fallimentare.

1450 Il Fallimento 12/2012

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Fallimento

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A cio si aggiunga che nel caso di trasferimento di benida parte del terzo in favore del fallito anche le miglioriee le spese di conservazione del bene, riverberandosi in unindubbio vantaggio per la massa dei creditori, dovrebberocostituire crediti oggetto di ammissione al passivo.E cio in base ai principi generali desumibili dall’art.11150, secondo comma, del codice civile, che stabilisce ildiritto del possessore, sia di buona che di mala fede, allapercezione di un’indennita per i miglioramenti recati allacosa, purche sussistenti al momento della restituzione.Delineata cosı la situazione in linea generale, va puntua-lizzato che, mentre e pacifica la ‘‘dipendenza’’ dell’am-missione al passivo fallimentare del credito, originaria-mente spettante al terzo, costituente la base del paga-mento ovvero dell’atto revocato, nonche dell’eventualecredito derivante, nel senso sopra prospettato, dal nego-zio a prestazioni corrispettive revocato e dalla restituzio-ne del bene, in effetti e discutibile se includere negli ef-fetti della disposizione di cui all’art. 71 l.fall. anche ilcredito per le migliorie e le spese di conservazione dellacosa restituita oppure prospettare, in correlazione a dettevoci, ragioni autonome di credito.Va detto altresı che proprio la funzione dell’art. 71l.fall.- da individuarsi nell’esigenza per la procedura con-corsuale di non distinguere tra creditore e creditore enell’esigenza conseguenziale di porre un contrappeso, co-stituito per l’appunto dall’imprescindibilita delle restitu-zioni, ad un’ammissione indiscriminata e subitanea deicrediti spettanti ai terzi per effetto delle pronunce revo-catorie -preclude l’accoglibilita della tesi prospettata daparte appellante, incentrata sulla proporzionalita dell’en-tita dei crediti ammessi rispetto alle restituzioni progres-sivamente adempiute.Se ad un primo esame tale prospettazione potrebbe in ef-fetti corrispondere ad una sorta di equilibrio, connotatoda esigenze di equita, una riflessione ed una disamina ap-profondita portano ad escludere siffatta ipotesi.La norma, da interpretarsi ovviamente nel contesto dellalegge, non prevede questa possibilita.La restituzione e contemplata senza condizioni, tanto dacomportare la previsione di un riequilibro della situazio-ne totale, senza eccezioni, tale da costituire una sorta dicontro altare rispetto all’illecito perpetrato con l’atto re-vocato.La restituzione dev’essere totale e incondizionata.Solo cosı sara elusa in modo pieno la lesione del princi-pio di parita dei creditori.In tale ottica potrebbe trovare la sua collocazione, stantela natura accessoria del credito, anche il credito per leeventuali migliorie e per le spese di conservazione.Peraltro, al momento della restituzione del bene, a pre-scindere dall’adempimento totale degli obblighi restitu-tori, non pare vi siano ostacoli seri per l’ammissionequale ragione autonoma e svincolata dall’art. 71 l.fall.dell’eventuale credito per migliorie e conservazione dellacosa oggetto di restituzione.Delineato cosı il quadro normativo nella sua completez-za, si determina una sorta di rovesciamento dei presup-posti indicati dal primo giudice.Nella fattispecie di causa la scrittura privata 19 maggio

1999, allegata agli atti di causa, contempla la cessioneda parte della cooperativa Arona in favore dell’impresaCostruzioni Edili Geom. Sibilia di venti box, con conte-stuale versamento al momento del rogito notarile di unacconto pari a £ 77.060.000 in relazione alle obbligazio-ni derivanti dal pregresso rapporto d’appalto, l’accollo daparte dell’acquirente della quota parte di mutuo ottenutoin prefinanziamento e la compensazione del residuo prez-zo di vendita con il residuo credito dell’acquirente inforza dell’originario contratto d’appalto.La scrittura in oggetto contempla altresı, in caso di ina-dempimento della cooperativa anche parziale, la facoltadell’acquirente di agire per l’adempimento coatto ovve-ro, previa notifica della diffida ad adempiere ex art. 1454ce, per l’ottenimento del credito originario.La sentenza del Tribunale di Verbania, 21 giugno 2005,poi divenuta definitiva, ha dichiarato l’inefficacia del ro-gito di compravendita, Notaio Mirtino, intervenuto trale parti in data 30 luglio 1999, revocando nel contempoil pagamento effettuato dalla cooperativa in misura equi-valente ad E 39.718,17; con la medesima sentenza l’im-presa costruttrice, odierna parte appellante, e stata con-dannata alla restituzione di 16 box (statuizione adempiu-ta), nonche al pagamento del controvalore di quattrobox, ceduti a terzi nelle more, in misura pari ad E51.955,564 ed alla restituzione del pagamento sopra in-dicato.Dagli atti di causa risulta che queste ultime statuizioninon sono state adempiute.Sulla base dell’interpretazione sopra enunciata e deiprincipi indicati per effetto della disposizione di cui al-l’art. 71 l.fall., si impone l’adempimento totale agli ob-blighi restitutori, perche il terzo, nel caso in esame l’im-presa costruttrice attuale appellante, possa essere ammes-so al passivo della procedura concorsuale.Trattasi di presupposto dell’esercizio dell’azione, che nonconsente un’ammissione proporzionale o graduale in re-lazione alle restituzioni effettuate dal terzo creditore.Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenutonella sentenza impugnata, il credito originario dell’appal-tatore, coincidente con il corrispettivo dell’appalto, nonpuo essere ammesso al passivo, il che comporta l’accogli-mento dell’impugnazione incidentale proposta dalla coo-perativa Arona in liquidazione coatta amministrativa.Per quanto riguarda invece gli ulteriori profili di causa,oggetto dell’appello principale, va detto innanzituttoche nel presente grado di giudizio si discute in via esclu-siva dei ratei di mutuo corrisposti dall’impresa, delle de-dotte migliorie e delle spese di conservazione degli im-mobili.Pur trattandosi di ragioni autonome di credito, deducibi-li al momento della restituzione dei beni (adempimentogia avvenuto per una parte degli immobili), non e ultro-neo evidenziare, in via generale, una problematica atti-nente alla mancata distinzione, anche sul piano dell’alle-gazione oltre che a livello probatorio, dei costi attinentiagli immobili restituiti rispetto a quelli ceduti a terziestranei e da porsi in correlazione con l’obbligo di versa-mento del loro controvalore economico.In ogni caso, a prescindere da detta difficolta, e bene

Il Fallimento 12/2012 1451

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puntualizzare, per quanto attiene il versamento dei rateidi mutuo, pur comprovato in atti, e la conseguente ridu-zione del credito fondiario, che la prospettazione di un’a-zione di surrogatoria legale e in effetti nuova.Secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legitti-mita (vedi fra tutte Cass. n. 24331/2008) colui che in-tende esercitare l’azione surrogatoria ha l’onere di formu-lare la relativa domanda in modo chiaro ed inequivoco,dichiarando formalmente la propria intenzione di surro-garsi al debitore inerte.Orbene, tale presupposto e del tutto carente nell’atto in-troduttivo del primo grado del giudizio nel quale sonoelencati i meri dati di fatto, sopra enunciati, senza riferi-mento alcuno all’azione surrogatoria.E che tale debba essere la valutazione non risponde amero formalismo, bensı ad un’esigenza, connaturata al-l’esercizio dell’azione in questione, di esplicitazione dellavolonta di surroga, in mancanza della quale non e datodesumere alcunche in merito.Ne consegue che, se per un verso, il riferimento adun’ammissione in via privilegiata in sede di memoria exart. 183 c.p.c. puo ben essere messo in relazione con unasemplice emendatio, la domanda di natura surrogatoria,fatta valere nel presente grado di giudizio, contravvenen-do al divieto di cui all’art. 345 terzo comma c.p.c., vaconsiderata inammissibile.

Per quanto poi attiene alle ulteriori voci, a prescinderedalla connotazione del possesso, in effetti non riconduci-bile a mala fede, essendo supportato dal rogito sia purepoi revocato, basti rimarcare la genericita dell’allegazio-ne pertinente alle migliorie oltre ad una mancanza asso-luta di elementi probatori.Sotto altro profilo, gli oneri condominiali, comprovatidai consuntivi in atti, sono riconducibili in via esclusivain capo all’impresa, trattandosi di spese maturate nel pe-riodo del godimento dei beni da parte dell’odierna ap-pellante.Stante l’esito della controversia, implicante in riformaparziale della sentenza impugnata il rigetto totale delledomande avanzate dall’impresa Costruzioni Edili geom.Sibilia, il criterio della soccombenza impone l’addebitoesclusivo a carico di tale soggetto delle spese di entrambii gradi di giudizio.La regolamentazione degli oneri processuali, adottata dalgiudice di prime cure, va pertanto mantenuta.Le spese del presente grado di giudizio, a carico di parteappellante, sono liquidate in complessivi E 4.550,00, dicui E 1.550,00 per diritti e la restante parte per onorari,con esclusione degli esposti in considerazione della rifor-ma sul contributo unificato, oltre agli emolumenti acces-sori ex lege.(Omissis)

Il credito del terzo revocatodi Giannino Bettazzi *

Nonostante il drastico ridimensionamento dell’area di operativita dell’azione revocatoria fallimentare, la di-sciplina degli effetti derivanti dal suo accoglimento, rimasta sostanzialmente invariata a seguito della rifor-ma, non riesce a trovare soluzioni appaganti e condivise, a conferma della sua centralita nel sistema dell’i-nefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori. Traendo spunto dai principi applicati dalla decisione, l’Autorene ripercorre gli aspetti piu rilevanti, evidenziando le problematiche e le asimmetrie che ancora caratterizza-no la sorte del credito del terzo revocato.

1. Premessa

A dispetto della apparente linearita dei principi ri-chiamati nella decisione, la disciplina degli effettidell’azione revocatoria fallimentare lascia tuttoraaperte molteplici problematiche.I nodi irrisolti dipendono, in buona parte, dall’inti-ma connessione tra le diverse opzioni interpretativecirca la natura (1), e la funzione stessa (2), della

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) Ci si riferisce alla non sopita contrapposizione tra la c.d. teo-ria anti-indennitaria (A. Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria,Padova, 1970; F. D’Alessandro, La revoca dei pagamenti nel fal-limento, Milano, 1972) e quella indennitaria (M. Libertini, Sulla

funzione della revocatoria fallimentare, in Giur. comm. 1977, I,84; G. Sansone, Crisi dell’impresa e ruolo della revocatoria falli-mentare, in questa Rivista, 1997, 1066), gia superata anche dal-la giurisprudenza (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, ivi,2006, 1133, con nota di A. Patti, Natura dell’azione revocatoriafallimentare: le Sezioni Unite difendono il feticcio della par con-dicio; si veda pero, in senso opposto, la recentissima Cass. 16giugno 2011, n. 13244, ivi, 2012, 353), ma poi rivalutata in quan-to ritenuta piu funzionale all’esigenza di assicurare maggiorecertezza al traffico giuridico e, per essa, a favorire la conserva-zione e la riorganizzazione dell’impresa (A. Patti, Alcune riflessio-ni in materia di revocatoria fallimentare nei confronti del terzosubacquirente, ivi, 2005, 328).

(2) Tra la vasta letteratura in argomento, ai limitati fini di questolavoro si segnalano, per la importanza dei rispettivi contributi,M. Montanari, Profili della revocatoria fallimentare dei pagamen-ti, Milano, 1984; G. Terranova, Effetti del fallimento sugli attipregiudizievoli ai creditori, in Commentario Scialoja-Branca, Bo-logna, 1993, 193 ss.; M. Fabiani, Revocatoria fallimentare: attua-lita dell’istituto e degli aspetti processuali, in questa Rivista,1996, 105 ss.

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Giurisprudenza

Fallimento

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azione e della sentenza che la accoglie (3), e le so-luzioni applicative di volta in volta proposte sullequestioni controverse.Inoltre, come criticamente rilevato dalla dottrinapiu attenta (4), in sede di riforma il legislatore si elimitato, peraltro con pessima tecnica normati-va (5), a ‘ricollocare’ nel secondo comma dell’art.70 la disposizione gia contenuta nell’art. 71 (6),senza in alcun modo contribuire a rimuovere i dubbiinterpretativi, almeno quelli piu evidenti, che pureerano ampiamente affiorati, e non solo in letteratu-ra, nel vigore dell’originario impianto normativo.A cio ai aggiunga che, di recente, e stata offer-ta (7), sulla scorta della ricostruzione sistematicadegli atti di disposizione compiuti dal fallito primae dopo l’apertura del concorso, una nuova letturadegli effetti della revocatoria fallimentare, la cuidiffusione a livello giurisprudenziale travolgerebbeanche i pochi, autentici capisaldi, ai quali viene co-munemente ancorato il regime delle conseguenze,in capo al terzo soccombente, della declaratoria diinefficacia.E dunque, sebbene l’area di residua operativita del-l’istituto si sia inevitabilmente ristretta (8), la deci-sione annotata, che tocca numerose questioni aper-te, rappresenta una buona occasione per vagliarel’attualita delle soluzioni adottate, considerato altre-sı che, come s’e detto, la disciplina degli effetti e ri-masta di fatto invariata.

2. Fatto e ragioni della decisione

Un’impresa di costruzioni aveva acquistato, dallacooperativa committente, diverse unita immobiliariadibite ad autorimessa, da essa stessa edificate.Il prezzo della compravendita veniva in parte versa-to ed in parte compensato, sia con il corrispettivomaturato dall’acquirente in dipendenza dell’appal-to, e sia attraverso l’accollo del debito ipotecarioancora gravante sui beni alienati.Come si evince dalla sentenza, il contratto venivaeseguito: l’impresa faceva fronte alle rate di mutuo,cedeva a terzi parte degli immobili e gestiva gli altri.Interveniva, quindi, l’assoggettamento della coope-rativa venditrice alla liquidazione coatta ammini-strativa.Il commissario liquidatore di quest’ultima revocava,con successo, il contratto di compravendita e l’im-presa convenuta, dopo aver dato parziale adempi-mento alla relativa decisione, restituendo le unitaimmobiliari delle quali era ancora titolare, presen-tava dichiarazione tardiva di credito ai sensi dell’o-riginario art. 101 l.fall.

In particolare, chiedeva l’ammissione, in prededu-zione, degli oneri sostenuti a titolo di rimborso del-le rate di mutuo (per il periodo successivo alla di-chiarazione di insolvenza), delle spese di conserva-zione degli immobili e del valore di addizioni e mi-glioramenti ad essi apportati; in prededuzione, ov-vero in via privilegiata, delle rate di mutuo corri-sposte prima dell’apertura della procedura concor-suale, delle spese della compravendita e di quelle diintermediazione; in via chirografaria, del creditoancora vantato quale corrispettivo dell’appalto.Sull’opposizione del commissario liquidatore, cheaveva eccepito l’inammissibilita del ricorso in man-canza di pieno adempimento degli obblighi restitu-tori, il Tribunale di Novara accoglieva la domandalimitatamente al riconoscimento del credito chiro-grafario.Dichiarato il fallimento dell’impresa di costruzioni,il curatore impugnava la sentenza ed il commissarioliquidatore resisteva, svolgendo appello incidentalefinalizzato ad ottenere l’integrale esclusione del cre-dito.

Note:

(3) La natura costitutiva della sentenza di accoglimento dell’azio-ne revocatoria fallimentare rappresenta ormai un punto fermo(ex plurimis, solo tra le piu recenti, Cass. 10 giugno 2011, n.12736, in questa Rivista, 2012, 473; Cass., sez. un., 18 marzo2010, n. 6538, ivi, 2010, 799; Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, id.,2007, 838; Cass. 18 gennaio 2006, n. 887, id., 2006, 1207; siveda anche Cass., sez. un., 15 giugno 2000, n. 437, in Foro it.,2000, I, 2724, con nota di M. Fabiani), anche in ambito dottrina-le (isolate e risalenti risultano, infatti, le contrarie opinioni di S.Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990; F. Ferrara-A. Borgioli, Ilfallimento, Milano, 1995; E. Ricci, Sulla pretesa natura costituti-va della revocatoria fallimentare, in Riv. dir. proc., 1973, 479ss.), ma altrettanta unanimita di opinioni non si riscontra, com’enoto, circa le conseguenze applicative, sul piano processuale, ditale sistemazione dogmatica.

(4) M. Fabiani, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, inquesta Rivista, 2005, 573 ss.; M. Montanari, La disciplina deglieffetti della revocazione, ibidem, 1022 ss.

(5) Prima che il decreto correttivo abrogasse l’art. 71 l.fall., lanorma figurava riportata in quello e nel secondo comma (ed an-che nel terzo, cfr. A. Jorio, Gli effetti del fallimento sugli atti pre-giudizievoli ai creditori, in G. Cottino, Trattato di diritto commer-ciale, vol. XI, II, 462) dell’art. 70 l. fall., con le conseguenze po-tenzialmente paradossali esposte da M. Fabiani, L’alfabeto dellanuova revocatoria fallimentare, in questa Rivista, cit., 585.

(6) Come osservato da M. Montanari, La disciplina degli effettidella revocazione, cit., 1024, la stessa, articolata fattispecie deipagamenti del terzo, ha ricevuto solo parziale disciplina con l’in-troduzione, al primo comma del novellato art. 70 l.fall., della re-gola riguardante i pagamenti avvenuti tramite intermediari spe-cializzati (sul punto specifico, B. Quatraro-A. Fumagalli-N. Ciac-cia-P. Beltrami, Precisate le conseguenze dell’azione, in Guida aldir., 2005, 13, 83).

(7) G. Ferri jr, Le pretese del terzo revocato nel fallimento, Mila-no, 2011.

(8) M. Fabiani, L’inattualita dell’azione revocatoria fallimentare ei nuovi strumenti rimediali, in Foro it., 2009, I, 397.

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Inquadrata la fattispecie nell’ambito della disciplinacontenuta nell’art. 71 l.fall. (nel testo, ante riforma,applicabile al giudizio), la Corte d’Appello di Tori-no si e soffermata intorno alla ratio dell’ammissionein via tardiva del credito maturato, a seguito dellarestituzione, in capo al soggetto che subisce l’azionerevocatoria fallimentare, trattando separatamente leipotesi in cui la declaratoria di inefficacia investa ipagamenti, ovvero gli altri atti di disposizione patri-moniale, e tra questi distinguendo i casi di cessione,da quelli di acquisto di beni, da parte del fallito.Sul presupposto che, nell’atto revocato, il corrispet-tivo dell’appalto figurava in chiave di pagamentodel prezzo di acquisto, e preso atto che l’impresa ri-corrente non aveva (pacificamente) provveduto al-l’integrale adempimento degli obblighi restitutori,limitandosi alla riconsegna dei beni, ma omettendoil versamento del controvalore di quelli alienati aterzi, come pure dei pagamenti ricevuti dalla com-mittente, la Corte ha accolto l’appello incidentale.Quanto alle altre domande della ricorrente, riguar-danti le rate di mutuo, le spese di conservazione ele migliorie, sulle quali i giudici di secondo gradoavevano mostrato qualche apertura (trattandosi diragioni di credito connesse all’avvenuta restituzionedei beni), la reiezione e peraltro dipesa da ragionidi carattere probatorio (insufficiente dimostrazionedei costi), ovvero squisitamente processuale (inam-missibilita dell’azione surrogatoria proposta in corsodi causa).

3. Il credito del terzo revocato

Si e detto dei pochi punti fermi sui quali l’interpre-te poteva fare sicuro affidamento.Il principale, puntualmente richiamato nel pream-bolo introduttivo alla motivazione della decisioneannotata, e rappresentato dalla esclusione della pos-sibilita di compensazione tra il debito di restituzio-ne del terzo revocato ed il credito da costui vantatonei confronti del fallito.Al riguardo, si e sempre ed unanimemente (9) os-servato che la pretesa esercitata dal curatore conl’azione revocatoria fallimentare costituisce creditodi massa, mentre quello del convenuto soccomben-te, essendo vantato nei confronti del fallito, nonpuo essere opposto alla procedura.In particolare, poiche il debito di restituzione,traendo origine dalla sentenza che accoglie l’azionerevocatoria, sorge direttamente nei confronti dellamassa, difetta il requisito della reciprocita delle ob-bligazioni, con conseguente inapplicabilita dell’isti-tuto della compensazione (10).

Allo stesso modo, che il diritto del terzo revocatoscaturisca dall’adempimento alle statuizioni conte-nute nella sentenza di accoglimento, e non gia dal-la (mera) declaratoria di inefficacia, e opinione al-trettanto diffusa ed incontrastata.Come si dira, in dottrina si e bensı ed ampiamentediscusso della natura e della consistenza del creditodi restituzione, ma non del presupposto indispensa-bile alla configurabilita stessa della correlativa pre-tesa in capo al terzo.Rigorosa applicazione di quella che puo pacifica-mente definirsi una regola fondamentale della disci-plina degli effetti della revocazione si rinviene nellasentenza annotata, laddove il riconoscimento delcredito del terzo non solo postula la restituzione diquanto oggetto della declaratoria di inefficacia, marichiede, alla stregua di una condizione di procedi-bilita della domanda di ammissione al passivo (11),che essa sia integrale (e dunque riguardi, evidente-mente, tutti i capi della condanna) (12).Anche tali principi, come si e accennato, hanno re-centemente formato oggetto di revisione critica al-l’esito di una rilettura in chiave sistematica, ed uni-taria, degli atti di disposizione patrimoniale com-piuti dal fallito prima e dopo la sentenza dichiarati-va.In particolare, si e osservato che la disciplina riser-vata dal combinato disposto degli artt. 42 e 44

Note:

(9) A. Maffei Alberti, Sub art. 71, in Commentario breve alla leg-ge fallimentare, Padova, 1991, 240; P. Ortolani, Sub art. 71, in (acura di P. Pajardi) Codice del fallimento, Milano, 1994, 297; M.Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011;C. Trentini, Regolamento delle spese e degli interessi nell’insi-nuazione al passivo dei crediti da restituzione ex art. 71 l.fall., inquesta Rivista, 2006, 1427 e ss; F. Montaldo, L’ammissione alpassivo del credito oggetto di revocazione, ivi, 2005, 63 ss.In giurisprudenza, Cass. 19 novembre 2008, n. 27518, in questaRivista, 2009, 619; Cass. 26 luglio 2002, n. 11030, in Giur. it,2003, 711; Cass. 5 luglio 2000, n. 8978, in Dir. e prat. soc.,2000, 77.

(10) G. Limitone, La revocatoria fallimentare nella concorsualitasistematizzata, in questa Rivista, 2001, 757.

(11) Da proporsi mediante dichiarazione tardiva di credito, Sulpunto si veda G. Bozza, Ritardo per causa non imputabile al cre-ditore nell’insinuazione tardiva del credito di restituzione, in que-sta Rivista, 2005, 427 e ss., nonche, per il mutato quadro nor-mativo introdotto dal novellato art. 101 l.fall.,, S. Bonfatti, Subart. 70, in (diretto da) A. Jorio e (coordinato da) M. Fabiani, Ilnuovo diritto fallimentare, Bologna, 2010, 1111.

(12) Cass. 5 luglio 2000, n. 8978, in Mass. giur. it., 2000; Trib.Nola 15 luglio 2009, in www.ilcaso.it, 2009. In dottrina, oltre allealtre opere citate alla nota n. 9, M.E. Gallesio-Piuma, L’azionerevocatoria fallimentare, Padova, 1992, 150; C. Trentini, Regola-mento delle spese e degli interessi nell’insinuazione al passivodei crediti da restituzione ex art. 71 l.fall., cit., 1432; A. Jorio, Glieffetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in G.Cottino, Trattato di diritto commerciale, cit., 461.

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l.fall. alla controparte del fallito non puo che costi-tuire un «limite minimo della tutela da accordare achi, come il terzo revocato, ha trattato con un sog-getto del quale conosceva, o avrebbe dovuto cono-scere, uno stato di insolvenza» (13).Conseguentemente, anche per gli atti di disposizio-ne compiuti nel periodo sospetto, dovrebbe valerela regola, stabilita dall’art. 42 e richiamata dall’art.44 l.fall. per le operazioni attuate successivamente,in forza della quale, dalle attivita derivanti allamassa dei creditori dalla declaratoria di inefficaciadelle attribuzioni eseguite dall’imprenditore poi fal-lito, vanno detratte le passivita ad esse connesse.Tradotta sul piano della revocatoria fallimentare,nei suoi lineamenti generali, la tesi comporta:che dal risultato utile della azione di inefficacia re-lativa, occorre dedurre il controvalore della contro-prestazione eseguita dal terzo, da soddisfarsi in pre-deduzione, non diversamente, cioe, da quanto acca-de allorquando la curatela si determini ad acquisirebeni sopravvenuti in costanza di procedura;che come il curatore puo (e deve) rinunciare allaacquisizione laddove, all’esito della liquidazione, ilsaldo tra attivita e passivita presentasse un segnonegativo, analoga valutazione andrebbe svolta avu-to riguardo al risultato complessivo conseguibile at-traverso l’esercizio della revocatoria fallimentare,senza distinzione di sorta rispetto al contenuto delnegozio (acquisto o vendita) compiuto dal fallito.La valorizzazione del pregiudizio, nei termini quan-titativi (saldo algebrico tra liquidazione del beneriacquisito alla massa e prestazione del terzo) indi-cati, quale autentico requisito dell’azione, sulla me-desima falsariga dell’interesse ad agire.Con riferimento piu specifico agli effetti sugli attidi disposizione posti in essere dal fallito durante ilperiodo sospetto, pertanto, l’azione revocatoria fal-limentare determinerebbe l’inefficacia non solo re-lativa dell’atto impugnato, ma pure parziale, talecioe da neutralizzare solo le conseguenze negative,sul patrimonio destinato a soddisfare i creditoriconcorrenti, dell’atto stesso.L’operativita della disciplina stabilita dal capoversodell’art. 70 l.fall. resterebbe, cosı, limitata ai soli pa-gamenti.Appaiono di immediata evidenza le conseguenzederivanti, non solo sul piano teorico, da siffatta ri-lettura degli effetti della revocatoria fallimentare.Ed invero, elevando il danno arrecato dal negozioimpugnato (previa valutazione complessiva diquanto dato e ricevuto dal fallito) al patrimoniofallimentare a condizione dell’azione, essa comporta

anzitutto la decisa riaffermazione della teoria inden-nitaria.La tesi, inoltre, non solo autorizza, ma piuttosto in-troduce nel sistema revocatorio, legittimandola sot-to il profilo giuridico alla stregua di un elemento es-senziale dell’istituto, la compensazione tra il contro-valore di liquidazione dell’atto di disposizione og-getto dell’azione e quello della prestazione eseguitadal terzo soccombente.Infatti, la compensazione opererebbe direttamentetra il curatore (in rappresentanza della massa deicreditori) ed il convenuto.In attesa di conoscere se l’assetto sinteticamen-te (14) descritto trovera eco in giurisprudenza, oc-corre peraltro dare atto che talune argomentazioniad esso sottostanti, in uno con le esigenze di tuteladel terzo che almeno in parte lo informano, nonrappresentano una novita assoluta nell’ambito delleevidenziate problematiche che caratterizzano il te-ma degli effetti della revocatoria fallimentare.Gia in passato (15), infatti, la questione riguardan-te la collocazione e la consistenza del credito delterzo revocato aveva ricevuto risposte contradditto-rie, e non sempre appaganti sul piano applicativo,in «funzione della concezione assunta in ordine allanatura ed alla funzione della revocatoria fallimenta-re» (16).Si deve osservare altresı che, effettivamente, i con-trasti sono sorti con riferimento non gia alla revo-catoria dei pagamenti, in relazione ai quali i dubbirisultano tutto sommato circoscritti a taluni aspettiprocessuali connessi all’accoglimento della doman-da, bensı alle conseguenze derivanti dalla ineffica-cia degli atti di disposizione, ovviamente se nongratuiti, compiuti dal fallito (17).Piu precisamente, a ben vedere, la fattispecie che

Note:

(13) Cosı, testualmente, G. Ferri jr, Le pretese del terzo revoca-to nel fallimento, cit., 13.

(14) Oltre che per l’autorevolezza dell’Autore, l’opera di G. Ferrijr si segnala e merita uno studio ed un’attenzione ben maggioridi quanto brevemente riportato, ai limitati fini del commento alladecisione annotata, nel testo.

(15) Tra la letteratura meno recente, si rinvia a M. Montanari,Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti, Milano,1984.

(16) Cosı M.E. Gallesio-Piuma, L’azione revocatoria fallimentare,cit., 151.

(17) Come rilevato da G. Fauceglia, Brevi note sulle conseguen-ze per l’acquirente in seguito all’accoglimento di azione revoca-toria fallimentare, in questa Rivista, 2004, 923, il diverso tratta-mento del credito di restituzione in dipendenza della revoca deipagamenti, ovvero degli atti di disposizione, e prerogativa dellainterpretazione indennitaria dell’istituto.

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piu ha diviso gli interpreti, generando anche qual-che equivoco, e quella in cui il terzo figura in vestedi alienante ed il fallito, quale acquirente, risultaavere versato il corrispettivo della compravendita.Applicando il principio dell’arricchimento senzacausa, e muovendo dal presupposto che dall’eserci-zio dell’azione revocatoria da parte della curatelanon puo scaturire un risultato diverso, e migliore,rispetto alla consistenza che avrebbe avuto il patri-monio del fallito in assenza dell’atto impugnato, sie infatti ritenuto che in tal caso, e qualora il benefosse ancora reperibile nell’attivo fallimentare, ilterzo avrebbe diritto ad ottenerne la restituzio-ne (18).Come si puo notare, trattasi di conclusioni non dis-simili da quelle ora riproposte dalla citata dottrina,tanto che un ulteriore punto di contatto e rinveni-bile nella necessita, pure affermata (19), dell’offertadi restituzione della controprestazione da parte dellacuratela.Anche la giurisprudenza, pur predicando, in terminia quanto consta pacifici, l’inammissibilita della do-manda riconvenzionale del convenuto (20), ed ilcorrelativo obbligo di far valere il credito mediantec.d. insinuazione tardiva, ha talora mostrato sensi-bilita circa la sorte della controprestazione del ter-zo.Si e cosı precisato (21) che l’accoglimento dell’a-zione revocatoria fallimentare neutralizza tutti glieffetti dell’atto, e non solo quelli pregiudizievoli perla massa dei creditori, sicche la procedura e tenutaa restituire al terzo la prestazione (e dunque, comesi e detto, il bene) ancora presente nel patrimoniodel fallito.Trattasi, tuttavia, di mera affermazione di principio,giacche non risulta che ad essa abbia mai fatto se-guito logica e coerente applicazione pratica, quan-tomeno sul piano degli effetti.In particolare, non si conoscono casi nei quali, pro-nunciata la revoca dell’atto di disposizione, e nonfigurando la prestazione del convenuto tra le attivi-ta fallimentari, questi sia stato ammesso al passivo,in prededuzione, per il suo controvalore (22).Ne si e mai dubitato della natura concorrente deldebito di restituzione (23)Sono poi ben note le obiezioni sollevate in proposi-to dai sostenitori della teoria anti-indennita-ria (24).Tra queste, appare tuttora difficilmente superabilel’interrogativo, posto dal suo piu autorevole e con-vinto esponente, che si e giustamente chiesto «perquali motivi il risultato della revocatoria dovrebbeessere limitato all’eliminazione del danno solo nel-

l’ipotesi di esistenza ed individuabilita del bene, da-to dal terzo, nel patrimonio del fallito, e non in tut-te le altre ipotesi» (25).Le considerazioni che precedono inducono ad unapiu ampia riflessione circa i risultati degli sforzi diricostruzione sistematica degli effetti dell’azione re-vocatoria fallimentare, e dunque dell’istituto stesso,nell’ambito dell’intera disciplina concorsuale.Gli innovativi (ma non del tutto nuovi, come si evisto) orientamenti dottrinali recentemente propo-sti muovono da una concezione unitaria degli attidi disposizione compiuti dal fallito prima, e dopo,la dichiarazione di fallimento, per arrivare ad appli-care alle conseguenze dei primi la medesima disci-plina dettata per quelle di questi ultimi.Sotto questo profilo, come si e detto, il trattamentoriservato dagli artt. 42 e 44 l.fall. alla contropartedel fallito dovrebbe costituire il limite minimo dellatutela da accordare a chi, come il terzo revocato,ha negoziato con un soggetto del quale conosceva,direttamente od in via presuntiva, lo stato di insol-venza.Non v’e dubbio, ed infatti e stato puntualmente os-servato, che ricorrano numerose assonanze tra il di-sposto dell’art. 44 l.fall. e la disciplina della revoca-

Note:

(18) G. Ragusa Maggiore, Contributo alla teoria unitaria della re-vocatoria fallimentare, Milano, 1960; F. Bonelli, Del fallimento,Milano, 1938-1939. Si veda altresı, per una compiuta e critica ri-costruzione del dibattito dottrinale, G. Terranova, Effetti del falli-mento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Commentario Scia-loja-Branca, cit., 218-239.

(19) F. Corsi, La revocatoria ordinaria nel fallimento, Napoli,1965, 419.

(20) M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit.,352; P. Ortolan, Sub art. 71, in (a cura di P. Pajardi) Codice delfallimento, Milano, 1994, 298.

(21) Cass. 7 novembre 1985, n. 5405, in Giur. comm. 1987, II,57, con nota di M. Montanari, Nuovi spunti ricostruttivi nella giu-risprudenza della Suprema Corte in tema di revocatoria fallimen-tare, secondo cui «l’inefficacia che scaturisce dalla pronuncia direvoca e necessariamente totale, nel senso che non puo esserelimitata alla prestazione del fallito, ma investe l’intero rapportocostituito con il negozio, compresa la prestazione della contro-parte».

(22) Analogo rilievo critico e stato formulato da G. Terranova, Ef-fetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Com-mentario Scialoja-Branca, cit., 122.

(23) Ed infatti, Cass. 7 novembre 1985, n. 5405, cit., cosı argo-menta: «quando il bene oggetto dell’atto revocato non si trovipiu nel patrimonio del fallito, ovvero quando la prestazione delterzo riguardi opere o servizi, il terzo ha diritto di proporre do-manda di ammissione al passivo per l’equivalente monetario delbene o per il prezzo della prestazione a suo tempo eseguita, ecioe per il compenso dell’opera o del servizio reso».

(24) Per tutti, A. Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria, Pado-va, 1970.

(25) Cosı, testualmente, A. Maffei Alberti, op. cit., 197.

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toria fallimentare, dal momento che appartengonoad un «sistema in cui l’indisponibilita del patrimo-nio dell’imprenditore nasce prima del fallimento e,man mano che si avvicina alla sentenza, si rafforza,fino a rendere del tutto intangibile il patrimoniodopo la dichiarazione di fallimento» (26).Tuttavia, ad avviso dello scrivente:– tali assonanze non autorizzano ad estendere unaregolamentazione positiva specifica e peculiare aglieffetti derivanti dall’utile esercizio dell’azione revo-catoria;– detta disciplina appare verosimilmente dettata inragione della natura prededucibile di oneri connessiad attivita svolte in costanza di procedura dal cura-tore fallimentare, e come tale non adatta a fungereda norma suscettibile di applicazione analogica, ol-tretutto di questa portata;– la soluzione offerta non supera le obiezioni dianziesposte.Ma e proprio sul piano sistematico che quel tentati-vo di ricostruzione unitaria risulta poco convincen-te, lasciando in ombra e senza spiegazione altre, enon meno importanti, conseguenze alle quali ven-gono sottoposti i terzi che hanno intrattenuto rap-porti con il fallito.E opinione comune, elevata a principio scolastico,che lo strumento revocatorio rappresenti il rimediosanzionatorio della indisponibilita originaria del pa-trimonio del fallito, a tutela della par condicio credi-torum.Alle medesime finalita, di conservazione del patri-monio fallimentare in vista della sua destinazioneal soddisfacimento esclusivo dei creditori secondol’ordine delle cause di prelazione, risponde anche ladisciplina dei rapporti pendenti alla data di apertu-ra del concorso laddove, nel regolare il conflitto trai terzi e la massa, quest’ultima viene sensibilmenteavvantaggiata, e spesso peraltro con radicale devia-zione rispetto alle normali regole civilistiche (27).Paradigmatica, al riguardo, appare la sorte riservata,pur a seguito della riforma, ai contratti preliminari,ed in particolare a quelli di compravendita immobi-liare non tradottisi nel definitivo trasferimento diproprieta prima del fallimento del promittente alie-nante.Com’e noto, la giurisprudenza in argomento risultaunanimemente orientata (28) a riconoscere al cura-tore una facolta di recesso illimitata, esercitabileanche qualora il promissario acquirente avesse pro-mosso l’azione di esecuzione in forma specifica exart. 2932 c.c. prima della sentenza dichiarati-va (29), con acquisizione alla massa attiva del benepromesso in vendita, senza che, a tal fine, assuma

rilevanza che sia intervenuto il pagamento, a volteintegrale, del prezzo.Il tutto, si noti bene, indipendentemente da qual-sivoglia indagine di carattere soggettivo in capoalla controparte del fallito, la cui buona fede nonvarrebbe dunque a scongiurare le conseguenzescaturenti dal principio, tuttora immanente, di‘‘spossessamento’’ del patrimonio fallimentare perdestinazione esclusiva al soddisfacimento dei cre-ditori.E nessuno dubita che, in questi casi (tutt’altro cheinfrequenti, al cospetto invece della drastica ridu-zione dell’area di operativita della revocatoria falli-mentare), al promissario acquirente sia riconosciutoesclusivamente il diritto di richiedere l’ammissioneal passivo, in via chirografaria (fatte salve le remoteipotesi contemplate dal settimo comma dell’art. 72l.fall.), dell’importo versato a titolo di corrispettivo,peraltro con il rigore probatorio che caratterizza lafase di accertamento, con particolare riferimento al-la dimostrazione dei pagamenti.Viceversa, applicando il principio dell’arricchimen-to senza causa, il curatore dovrebbe poter recederedal contratto preliminare solo qualora la liquidazio-ne del bene generasse un saldo attivo rispetto al-l’acconto versato dal promissario acquirente.E l’esemplificazione potrebbe, naturalmente, conti-nuare.Si deve allora convenire con chi (30) considera l’a-zione revocatoria fallimentare un istituto autosuffi-ciente, non bisognoso cioe «di essere integrato se-condo altre e piu consolidate categorie dogmatiche

Note:

(26) N. Rocco di Torrepadula, Sub art. 44, in (diretto da) A. Jorioe (coordinato da) M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare, Bolo-gna, 2010, 719.

(27) A proposito degli effetti sui rapporti preesistenti, si veda P.Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1993, 436, il qua-le osserva come la relativa disciplina sia imposta dall’adatta-mento «della normativa generale alle caratteristiche tecnichespecialissime del processo di fallimento, che sono cosı mal di-sposte a sopportare pronunce ordinarie di accertamento, di co-stituzione di condanna», e costituisca «una garanzia di coerenzacol sistema», caratterizzato «da una ossessiva ricerca di attua-zione della regola della par condicio credito rum».

(28) Ex plurimis, Cass. 24 luglio 2009, n. 17405, in Mass. giust.civ., 2009; Cass. 7 gennaio 2008, n. 33, in questa Rivista, 2008,767, con nota di D. Finardi, Facolta del curatore di sciogliersi dalcontratto preliminare e aspetti innovativi dell’art. 72 l.fall.; Cass.1 marzo 2007, n. 4888, in Mass. giust. civ., 2007; Cass. 22 di-cembre 2005, n. 28480, in questa Rivista, 2006, 801.

(29) In termini, da ultimo, si veda Trib. Torino 7 novembre 2011,in questa Rivista, 2012, 988, con nota di M. Gaboardi, Fallimen-to e tutela del promissario acquirente di bene immobile.

(30) G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova,2006.

Il Fallimento 12/2012 1457

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Fallimento

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del diritto civile» (31), e quanto agli effetti, nell’e-videnziare come l’art. 71 l.fall. preveda un diritto dicredito (non gia di restituzione) di natura concor-suale, sottolinea che le conseguenze che si produco-no, in capo al terzo, dal suo accoglimento, risultanostrettamente connesse ad uno stato soggettivo che,sebbene variamente atteggiato e configurato (anchemediante il ricorso a presunzioni), certamente nonrisulta assimilabile alla buona fede (32).Da tale premessa consegue, da un lato, la natura so-lo relativa, ovverosia operante solo nei confrontidei creditori e non inter partes (33), della dichiara-zione di inefficacia dell’atto.D’altro canto al terzo, in quanto compartecipe dellalesione alla par condicio creditorum, viene ricono-sciuta una tutela limitata, circoscritta alla sola par-tecipazione al concorso.In tal senso, e stato evocato un parallelismo con glieffetti della revocatoria ordinaria, ma e ben notoche anche il rapporto tra le due azioni ha spesso co-stituito terreno di discussione (34).Avuto riguardo alla consistenza del credito concor-suale di restituzione, nella motivazione della deci-sione annotata, poi influenzata nella soluzione dallapeculiarita della fattispecie concreta, vengono svol-te talune interessanti considerazioni di carattere ge-nerale.La corte piemontese ribadisce, anzitutto, che la re-voca dei pagamenti non pone difficolta giacche ilconvenuto soccombente, una volta restituita lasomma, potra richiedere l’ammissione al passivo fal-limentare del relativo importo.Allorquando la dichiarazione di inefficacia colpiscaatti di disposizione diversi dai pagamenti, il creditodel terzo dovrebbe corrispondere, in caso di aliena-zione da parte del fallito, al prezzo a suo tempo ver-sato e, in caso di acquisto da parte del fallito, al con-trovalore del bene, acquisito all’attivo fallimentare.Nell’ipotesi di revoca di atti di compravendita,dunque, il credito di restituzione andrebbe commi-surato alla prestazione eseguita dal terzo.Tale impostazione, come rilevato dalla gia citatadottrina (35), e avvalorata, sotto il profilo rigorosa-mente esegetico, dalla lettera della norma, laddoveil credito di restituzione, testualmente solo ‘even-tuale’, appare effettivamente riferirsi alla prestazio-ne del terzo, difettando la quale (come nei casi diatti a titolo gratuito) nemmeno sussiste una pretesariconoscibile ed azionabile.Oltre confortata dall’interpretazione letterale, la so-luzione risulta oggettivamente coerente con i prin-cipi del concorso, giacche il credito ammesso alpassivo viene commisurato al valore della prestazio-

ne eseguita, e non alla attribuzione ricevuta, dalterzo (36).Tuttavia, a ben vedere, essa e destinata a trovareapplicazione solo allorche la revoca colpisca atti didisposizione attraverso i quali il soggetto, poi fallito,abbia alienato beni o diritti.Nel caso opposto, ossia di acquisto da parte del fal-lito, la dichiarazione di inefficacia riguardera infattiil prezzo da questi versato, ed in caso di restituzioneda parte del terzo dovrebbe allora valere la regolagenerale, predicata dalla stessa dottrina (37) (e fat-ta propria dalla decisione annotata), secondo laquale il credito insinuabile ex art. 70 l.fall. corri-sponde all’importo concretamente restituito, comeperaltro comunemente si ritiene quando la contro-versia sia stata definita mediante transazione (38).In altri termini, posto che in presenza di un trasferi-mento di beni a favore del fallito, la contropresta-zione impugnata e sempre rappresentata dal versa-mento del prezzo:o si applica la regola generale degli effetti della re-voca dei pagamenti, ed al terzo che l’abbia restituitosi attribuisce un credito di corrispondente importo,oppure si afferma che il terzo stesso ha diritto al ri-conoscimento della prestazione eseguita, ma alloralo si ammette al passivo per il controvalore del be-ne alienato (39).

Note:

(31) Cosı G. Rago, op. cit., 262.

(32) Non a caso anche nella sentenza annotata, come spessoaccade nelle decisioni che definiscono giudizi aventi ad oggettopretese revocatorie, figura esplicito riferimento alla frode, ed ilnegozio impugnato viene definito, senza mezzi termini, quale‘‘illecito’’.

(33) Riprova ne sia che, laddove in pendenza di procedura ven-ga meno l’interesse ad agire, ovvero il fallimento si chiuda sen-za che la prestazione revocata sia stato liquidata e distribuita aicreditori, essa deve essere restituita al terzo.Sul punto M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico,cit., 352, nonche Cass. 10 luglio 1986, n. 4478, in Dir. fall.,1987, II, 11, con nota di G. Ragusa Maggiore.

(34) Al punto che, nel contesto della letteratura in materia di ef-fetti della revocatoria fallimentare, la distinzione rispetto alla ac-tio pauliana e stata utilizzata quale autentico argomento a soste-gno delle differenti opzioni interpretative.

(35) G. Rago, op. cit., 265.

(36) In questo senso L. Guglielmucci, Lezioni di diritto proces-suale, Torino, 2003, 173.

(37) Ancora G. Rago, op. cit., 266, secondo cui nel caso di revo-ca di un pagamento il credito e rappresentato «dall’importo delpagamento revocato».

(38) M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 352;C. Trentini, Regolamento delle spese e degli interessi nell’insi-nuazione al passivo dei crediti da restituzione ex art. 71 l.fall., cit.,1432, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

(39) Cosı C. Trentini, op cit., 1430.

1458 Il Fallimento 12/2012

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Qualche equivoco, con relativa difformita di tratta-mento, potrebbe poi verificarsi anche qualora, ac-colta l’azione revocatoria fallimentare avente ad og-getto una datio in solutum, e risultando impossibilela restituzione della cosa, il convenuto soccomben-te ne paghi il controvalore alla curatela, dovendoin tal caso chiedersi se il terzo possa insinuare ilcredito originario, estinto con la cessione del bene,ovvero l’equivalente della somma versata in esecu-zione della sentenza.Analoghi dubbi sorgono in relazione alla revoca diuna transazione caratterizzata da sproporzione, pereffetto della quale il terzo sia tenuto al pagamentodi un credito del fallito.Si noti, peraltro, che la disposizione introdotta conl’ultimo comma dell’art. 70 l.fall., e segnatamentela proposizione di chiusura («resta salvo il dirittodel convenuto d’insinuare al passivo un credito diimporto corrispondente a quanto restituito»), stabi-lendo espressamente che il terzo puo chiedere l’am-missione nei limiti della somma restituita, costitui-sce ulteriore argomento interpretativo in ordine alregime degli effetti della revocatoria, allorquandoabbia ad oggetto pagamenti del fallito, a fronte del-l’acquisto di beni o servizi (40).E poiche l’ambito di applicazione della norma nonappare limitato alla revocatoria delle rimesse inconto corrente, si deve ritenere che in tutti i casi direvoca dei pagamenti il terzo possa chiedere l’am-missione al passivo di quanto restituito alla massa,e non della prestazione eseguita in adempimentodell’atto di disposizione dichiarato inefficace.L’asimmetria, rispetto alla sorte della revoca degliatti di vendita, e evidente, oltre che destinata aprovocare divisioni teoriche e, soprattutto, disparitadi trattamento, ma apparentemente inevitabile nelcontesto del sistema revocatorio.

4. Le altre questioni

Trattandosi di controversia avente ad oggetto unadichiarazione tardiva di credito conseguente all’ac-coglimento di azione revocatoria fallimentare, ladecisione annotata non affronta il tema, ampia-mente dibattuto, riguardante l’obbligazione restitu-toria e la necessita, se non l’ammissibilita stessa,della pronuncia di condanna nella sentenza che di-chiara l’inefficacia dell’atto impugnato (41).Ad alimentare la discussione ha certo contribuitola giurisprudenza di legittimita, oscillante tra l’affer-mazione della indefettibilita della condanna (san-zionatoria di un obbligo) del convenuto alla restitu-zione alla curatela del bene alienato dal fallito, ed

ancora esistente, e l’adesione alla tesi secondo laquale l’accoglimento della revocatoria fallimentarenon comporta obblighi restitutori, e tantomeno ef-fetti traslativi (42).Basti qui osservare, rinviando alla nutrita letteratu-ra in argomento (43), che il tema, fatta eccezioneper le implicazioni processuali che esso compor-ta (44), appare soddisfare un interesse di caratterepiu squisitamente teorico (45).Nella prassi, infatti, la sentenza che accoglie l’azio-ne contiene normalmente, in conformita alla do-manda dell’attore, la condanna alla restituzione delbene.Per altro verso, sono ben note (e ad avviso di chiscrive, insuperabili) le difficolta della dottrina chenega la configurabilita dell’obbligazione restitutoriaad indicare gli strumenti a disposizione della curate-la per acquisire materialmente il bene, ai fini dellaamministrazione e della liquidazione, in particolareladdove si tratti di mobili e non sia percio possibileavvalersi degli effetti della trascrizione della doman-da giudiziale (46).Ugualmente estranea al thema decidendum della

Note:

(40) Infatti, come precisato da M. Fabiani, L’alfabeto della nuovarevocatoria fallimentare, cit., 585, «non v’e ragione di pensareche il creditore possa chiedere l’ammissione al passivo di uncredito maggiore delle somme che ha restituito».Ma vedi anche C. Trentini, op. cit., 1430, per il quale deve inve-ce escludersi che alla norma possa attribuirsi il significato indica-to del testo.

(41) Per la trattazione ex professo della problematica si veda S.De Matteis, Obbligazione restitutoria e condanna alla consegnanella revocatoria fallimentare, in questa Rivista, 2006, 412 ss.

(42) Indirizzi giurisprudenziali e precedenti specifici sono riportatiin S. De Matteis, op. cit., 412-413.

(43) M. Maienza, Gli effetti restitutori della revocatoria fallimen-tare: problema risolto o questione ancora aperta?, in questa Ri-vista, 2010, 1203; A. Patti, Accoglimento dell’azione revocatoriafallimentare ed effetto ripristinatorio della garanzia patrimoniale,ivi, 1998, 789; E. Semiani Bignardi, La ritenzione nell’esecuzionesingolare e nel fallimento, Padova, 1960; M.E. Gallesio Piuma,op. cit., 137-150; G. Rago, 228-235; G. Terranova, op. cit., 211.

(44) Sinteticamente riassunti da C. Pecoraro-R. Rosapepe, Larevocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2012, II, 535-536. Sivedano anche R. Conte, Sequestro giudiziario e sequestro con-servativo tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, inquesta Rivista, 2009, 1312; M. Fabiani, Il sequestro giudiziarionell’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare, in Fo-ro it., 1998, I, 1997; D. Maltese, Azione revocatoria fallimentaree sequestro giudiziario, ivi, 2003, I, 972;

(45) Si noti, peraltro, come anche a questo proposito affiori lagia evidenziata asimmetria tra gli effetti dell’accoglimento dellarevocatoria fallimentare dei pagamenti, ovvero degli atti di alie-nazione.

(46) Paradigmatica di tali difficolta e l’ipotesi, ormai unanime-mente ritenuta impercorribile, del ricorso al decreto del giudicedelegato ex art. 25 l.fall.

Il Fallimento 12/2012 1459

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controversia definita dalla sentenza in commento ela problematica, pure discussa, della reviviscenza omeno (47) delle garanzie che avessero assistito ilcredito estinto con il pagamento poi revocato (48).Nella fattispecie, il terzo revocato aveva bensı ri-chiesto il riconoscimento delle rate di mutuo versa-te a riduzione del credito ipotecario gravante sugliimmobili oggetto di parziale restituzione, ma la rela-tiva domanda, prospettata sotto forma di azionesurrogatoria, non e stata accolta per ragioni di natu-ra processuale.Allo stesso modo, la pretesa riguardante le migliorieapportate agli immobili, come pure le spese di con-servazione degli stessi, e stata rigettata in quantogenerica e priva di supporto probatorio.Al riguardo, peraltro, la Corte d’Appello aveva mo-strato una qualche apertura, rilevando l’assenza diostacoli alla ammissione, svincolata dall’art. 71l.fall., del credito, trattandosi di ragioni autonome«deducibili al momento della restituzione dei beni».Anche la sorte del credito per addizioni e migliora-menti apportati al bene alienato dal fallito, e resti-tuito alla curatela in dipendenza dell’accoglimentodell’azione revocatoria fallimentare del contratto dicompravendita, rappresenta questione ricorrente evariamente risolta.In particolare, e dubbio se il relativo credito possatrovare collocazione in via prededucibile e se lapretesa debba essere esercitata ai sensi dell’origina-rio art. 71 l.fall.La dottrina prevalente, forte anche di un preceden-te della giurisprudenza di legittimita (49), e orien-tata al riconoscimento della prededuzione.Al riguardo, si suole argomentare (50) muovendodall’arricchimento senza causa in capo alla massadei creditori che, a seguito della restituzione del be-ne e della sua acquisizione all’attivo fallimentare,trarrebbe indebito vantaggio, a danno del terzo,dall’incremento di valore derivante dalle opere daquesti realizzate.La tesi trova sostegno nel principio stabilito dal-l’art. 1150 c.c., che accorda al possessore (anche dimalafede) il diritto al rimborso delle spese per le ri-parazioni straordinarie ed all’indennita per i miglio-ramenti, purche sussistenti al momento della resti-tuzione della cosa.La soluzione non appare, tuttavia, del tutto convin-cente.Anzitutto, e contrariamente a quanto rilevato sulpunto specifico (51), si ritiene che non possa essereammesso in prededuzione il credito per addizioni emiglioramenti realizzati prima della apertura delconcorso.

Vi ostano, da un lato, il noto principio della cristal-lizzazione del patrimonio del fallito alla data dellasentenza dichiarativa e, dall’altro, la considerazioneche le ragioni maturate in epoca anteriore configu-rano crediti nei confronti del fallito stesso, anche atitolo risarcitorio od indennitario, come non do-vrebbe dubitarsi, proprio sulla falsariga del principiostabilito dall’art. 1150 c.c., qualora il bene fosse re-stituito nell’immediatezza della dichiarazione di fal-limento.Inoltre, ribadite le riserve gia manifestate in ordinealla applicabilita della regola del divieto di indebitoarricchimento in ambito concorsuale, riesce franca-mente difficile conciliare la formazione di un debitodi massa, che postula pur sempre un’attivita com-missiva od omissiva degli organi della procedura (afortiori sulla scorta del novellato capoverso dell’art.111 l.fall., e delle introdotte categorie delle obbli-gazioni sorte in occasione ed in funzione della pro-cedura) (52), con l’esercizio di un diritto di naturapotestativa.

Note:

(47) In senso negativo, per l’inesistenza nell’ordinamento diprincipio generale di reviviscenza delle garanzie, e orientata lagiurisprudenza di legittimita (Cass. 15 novembre 2004, n.21585, in Corr. giur., 2005, 367, con nota di P. Mazza, Revivi-scenza delle garanzie a seguito del risorgere dell’obbligazioneprincipale; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18156, in Contratti,2003, 767, con nota di A.A. De Marco, Reviviscenza delle garan-zie fideiussorie).Conforme anche Cass. 8 febbraio 2008, n. 3011, in Foro it., I,396, con nota di M. Fabiani, L’inattualita dell’azione revocatoriafallimentare e i nuovi strumenti rimediali, cit., che infatti ammet-te la reviviscenza in presenza di apposita clausola contrattuale.Nei medesimi termini, S. Bonfatti, Sub art. 70, in (diretto da) A.Jorio e (coordinato da) M. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare,cit., 1110.Ritiene invece che le garanzie prestate dal terzo rivivano G. Ra-go, op. cit., 605-606.

(48) Relativamente alle cause di prelazione che avessero assisti-to il credito estinto con l’atto revocato, e opinione diffusa chesopravviva esclusivamente il privilegio generale. In giurispruden-za, Trib. Lecce 7 aprile 1992, in questa Rivista, 1993, 186 connota di L.A. Russo, Inefficacia di trasferimento immobiliare enon reviviscenza dell’ipoteca iscritta.

(49) Cass. 2 aprile 1984, n. 2154, in Dir. fall. 1984, II, 772.

(50) G.U. Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, Padova,2001, 364; G. Rago, op. cit., 267-269. Nello stesso senso, an-corche in relazione alla restituzione del bene a seguito delloscioglimento del curatore dal contratto preliminare di compra-vendita, L. Guglielmucci, Effetti del fallimento sui rapporti pree-sistenti, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979,156; G. Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, Napoli, 1974, 490ss.

(51) C. Trentini, Regolamento delle spese e degli interessi nel-l’insinuazione al passivo dei crediti da restituzione ex art. 71l.fall., cit., 1433.

(52) Beninteso laddove si opti, come chi scrive, per una inter-pretazione rigorosa, e restrittiva, delle fattispecie idonee a gene-rare crediti verso la massa.

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In ogni caso, come gia opinato a proposito del regi-me di addizioni e miglioramenti nell’ipotesi di scio-glimento del curatore dal preliminare di compra-vendita immobiliare (53), si ritiene preferibile latesi secondo la quale l’indennizzo riconoscibile alterzo costituisce credito chirografario, ma gode deldiritto di ritenzione accordato dall’art. 1152 c.c.,con l’ulteriore corollario del soddisfacimento inte-grale (e preferenziale), nei limiti del ricavato conse-guito attraverso la liquidazione del bene restitui-to (54).Diversamente, il riconoscimento della natura pre-deducibile ne imporrebbe il pagamento per mezzodi tutto l’attivo fallimentare, comunque realizzato.Conformemente alla decisione annotata, poi, si re-puta altresı che siffatta pretesa possa e debba essereazionata quale ragione autonoma e svincolata dal-l’art. 71 l.fall e, piu in generale, dal sistema revoca-torio.

Certamente la restituzione del bene funge da requi-sito per il riconoscimento della pretesa, ma cio do-vrebbe valere solo quale presupposto di fatto.L’opposta soluzione contrasterebbe, sul piano so-stanziale, con la natura concorsuale del credito direstituzione.E sotto il profilo processuale, comporterebbe l’attri-buzione al convenuto della eccezione di compensa-zione, se non apertamente riconvenzionale, quanto-meno in relazione alla pretesa concernente i frutti,che pacificamente maturano sulla cosa dalla datadella domanda giudiziale.

Note:

(53) G. Bettazzi, Facolta di scioglimento del curatore nel contrat-to preliminare di compravendita, in questa Rivista, 2002, 1121.

(54) F. Semiani Bignardi, Fallimento, indennita per miglioramentie ritenzione, in Riv. dir. civ. 1957, II, 190 ss.

Il Fallimento 12/2012 1461

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Societa agricola

Affitto di aziendae conservazione dell’agrarieta

Corte d’Appello di Venezia, 27 ottobre 2011 - Pres. Bazzo - Soc. Villa Caplet Societa AgricolaS.r.l. c. Fall. Villa Caplet Societa Agricola (curatore) e al.

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societa agricola - Affitto di azienda - Trasformazione dell’attivita da agricola acommerciale - Non configurabilita

(legge fallimentare art. 1; artt. 2135, 2247 e 2248 c.c.)

Non e configurabile l’esercizio di un’attivita commerciale in conseguenza dell’affitto di un’azienda agricola, po-tendo al piu inferirsi la cessazione di quest’ultima attivita. Ne deriva che il dichiarato fallimento di una societaagricola che ha ceduto in affitto l’azienda deve essere revocato, non potendo ravvisarsi nel contesto un’impre-sa commerciale.

La Corte (omissis).Con il reclamo come sopra depositato Villa Caplet So-cieta agricola S.r.l., premesso che con sentenza n. 142/2010 il tribunale di Verona ne ha dichiarato il fallimen-to su istanza di Squaranto Costruzioni S.r.l., contesta ladeclaratoria di fallimento e ne chiede la revoca.Il fallimento non si e costituito a differenza del creditoreistante che ha resistito al reclamo.A miglior comprensione dei motivi di reclamo viene ri-ferito che il fondo agricolo di proprieta della societa erasempre stato coltivato a vigneto per la produzione del vi-no Valpolicella fin dal 1996 dall’attuale legale rappre-sentante R.G. che all’epoca operava come imprenditoreagricolo individuale e disponeva del fondo in forza dicontratto d’affitto; due anni dopo l’aveva acquistato el’aveva quindi alienato alla societa in nome collettivocostituita nel febbraio 2006 con la consorte P.B. La so-cieta di persone, che poi in data 27 maggio 2009 si statatrasformata in srl, aveva acquistato il fondo in parte conmezzi propri ed in parte a mezzo ricorso ad un mutuobancario erogato sia per l’acquisto ma anche per la rea-lizzazione di un immobile costituito da abitazione, canti-na e agriturismo cioe di un progetto per cui erano statiottenuti i necessari provvedimenti autorizzativi, come dadocumenti dimessi subb. 45, 46 e 47. La Caplet avevaappaltato (doc. 6) l’esecuzione del progetto alla Squa-ranto S.r.l., ma poi erano insorti contrasti sulla quantitae qualita dei lavori eseguiti e l’appaltatrice aveva postoall’incasso un assegno rilasciato in garanzia nonostanteavesse ricevuto rilevanti pagamenti superiori a quantospettante rispetto agli stati di avanzamento realizzati. Ta-le comportamento aveva provocato la interruzione dellanormale operativita bancaria di Villa Caplet einducen-dola a ridimensionare nell’immediato i propri program-

mi: cosı aveva concesso in affitto a terzi la coltivazionedel fondo mantenendo pero una piccola coltivazione or-ticola e la cura del bosco con la tolleranza dell’affittuariache non vi era interessata; inoltre aveva avviato contattiper nuovi appezzamenti agricoli per proseguire nell’atti-vita di coltivazione con obiettivi piu limitati, per esem-pio il recupero di sementi per attivita agricole tradiziona-li.Cio premesso, con il primo ed il terzo motivo di reclamoe stata lamentata la insufficienza della motivazione, afronte di una circostanziata e documentata contestazio-ne, circa la legittimazione del creditore istante il qualenon aveva mai ottenuto un titolo esecutivo e pretende-va di agire sulla base di un riconoscimento di debito rife-rito al rapporto di appalto mentre detto credito dovevaconsiderarsi inesistente. In particolare e stato espostoche l’impresa aveva emesso fatture per E 634.308,21 atitolo di acconto contro un importo risultante dalla con-tabilita di E 424.180,72 e che comunque tale credito eracontestato e ed eccessivo: per contro aveva ricevuto pa-gamenti, come riconosciuto da controparte, per E500.000 ma i lavori non erano stati eseguiti ne a regolad’arte ne in conformita al progetto, come accertato dal-l’ing. Nicola Gabardi, ed anche in violazione delle nor-me sulla sicurezza come emergeva dalle verifiche delloSpisal. E stato contestato in particolare l’asserito residuocredito vantato dall’appaltatore per E 134.000 sottoli-neando che Caplet aveva anche promosso ricorso ex art.696 e 696 bis c.p.c. per verificare i lavori, la loro qualitaed anche il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoroe al giudice delle fase prefallimentare era stato richiestodi attendere l’esito di tale procedimento di istruzionepreventiva o di svolgere attivita istruttoria anche a mez-zo ctu.

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Con altro motivo di reclamo e stato lamentato che ilTribunale avesse ritenuto fallibile Villa Caplet srl qualeimprenditore commerciale senza tener conto, stante l’as-senza di motivazione, dei documenti dimessi, segnata-mente subb. 38, 39 e 42, da cui risultava che la societanon aveva mai svolto altra attivita diversa da quella del-la coltivazione del fondo, del conferimento dell’uva edella commissione dell’appalto per la costruzione del-l’immobile destinato a servire il fondo, che integrava an-ch’essa attivita agricola. In particolare e stato rimarcatoche il Tribunale aveva ritenuto indimostrato ‘‘l’eserciziodi qualsiasi attivita agricola in collegamento funzionalecon il fondo’’ senza spiegare le ragioni per cui non avevavalorizzato il nulla osta forestale (dimesso all’udienza del22 settembre 2010), da cui emergeva la prosecuzionedella cura del bosco, ed in generale la documentazionedimessa costituita anche da registri iva e fatture per ilconferimento dell’uva alla cantina sociale del Valpoli-cella che infatti era debitrice di E 30.000 quale saldo peri conferimenti del 2009. Inoltre e stato rilevato che nonera pertinente alla fattispecie la sentenza della SupremaCorte n. 75/2010 giacche essa trattava di un caso di ge-stione immobiliare (locazione di immobili di proprieta)esercitata con sistematicita ed abitualita e che semmaitale pronuncia, cosı come la giurisprudenza (Cass. n.21583/2005 e Trib. 1 febbraio 1996 per cui l’affitto del-l’unica azienda importa cessazione dell’attivita di impre-sa) osteggiano le conclusioni raggiunte dal Tribunaleche aveva trasformato una societa agricola in impresacommerciale ipso facto in forza dell’affitto di un ramo diazienda e di un ‘‘ingente investimento immobiliare’’mentre siffatta conseguenza avrebbe dovuto doveva esse-re puntualmente dimostrata. Sono state indi illustrate siale incongruenze della precitata tesi, ovvero la conse-guente oscillazione continua tra impresa agricola e com-merciale in caso di intervallo temporale tra affitto delfondo e acquisizione di altri terreni agricoli, sia la suacontrarieta alla innovazioni apportate all’art. 2135 c.c.dal D.Lgs. n. 228/2001 che, nell’individuare le attivitaagricole principali, aveva eliminato la necessita del col-legamento con il fondo agricolo dando centralita al ciclobiologico o ad una delle fasi di esso. Infine e stato osser-vato che ai sensi dell’art. 1, terzo comma lett. c) del D.Lgs. n. 99 del 2004 la societa di capitali puo considerarsiimprenditore agricolo quando almeno un amministratorerivestiva la qualifica di imprenditore agricolo principalee tale e definito, dal primo comma, il soggetto dedito al-le attivita agricole previste dall’art. 2135 c.c., diretta-mente o in qualita di socio di societa, per almeno il50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che rica-vi dalle attivita medesime almeno il cinquanta per centodel proprio redito globale di lavoro. In proposito e statorimarcato che il sig. Rambelli possedeva tali requisiti co-me da certificato 13 aprile 2010 della regione Veneto(doc. 52- 53).Il reclamo va accolto.Va premesso che il difetto o la carenza di motivazionenon costituiscono motivo di revoca perche la giurispru-denza di legittimita ne ha sempre ammesso l’integrazionenella fase di gravame.

Va aggiunto altresı che alla legittimazione del creditoreistante bastano il riconoscimento di debito per e200.000 del 15 gennaio 2009 (doc. 28) nonche il rila-scio di due assegni dell’importo rispettivo di E 66.000 e68.000 per cui e stato elevato protesto (all. 11 e 12 ri-corso prefallimentare). Ed infatti la loro asserita funzionedi garanzia a nulla rileva e comunque il titolo esecutivonon e condizione necessaria per esperire l’iniziativa falli-mentare. Infatti la dottrina ha sempre pacificamente ri-tenuto che l’apertura del fallimento puo essere chiestada qualsiasi creditore ancorche il credito non sia ancoraesigibile o sia sottoposto a condizione sospensiva ovverorisulti da un provvedimento soggetto ad impugnazione oanche impugnato dal momento che nella fase prefalli-mentare non si tratta di decidere dell’esistenza di uno opiu crediti ma solo della legittimazione del creditoreistante sicche il tribunale puo conoscere incidenter tan-tum delle contestazioni.Si appalesa invece fondato il motivo con cui si contestal’assunzione della qualita di imprenditore commercialecon conseguente esposizione a fallimento.Va rilevato anzitutto che la difesa della Caplet ha preci-sato che non e mai stata dismessa la gestione delle vigneda parte di terzi perche l’inciso di cui al telefax 28 otto-bre 2008 (doc. 19 res.), valorizzato da controparte in talsenso, fa riferimento ad una ditta incaricata di tratta-menti antiparassitari disinfestazione.Va indi considerato che la questione non puo essere ri-solta sulla base dei provvedimenti rilasciati dalla Regio-ne Veneto (doc. 52 e 53) che riconosce a Guido Ram-belli la qualifica di imprenditore agricolo professionaledal momento che la certificazione e stata resa in forzadel D.Lgs. n. 99 del 2004 ovvero di una normativa cheesplica efficacia ai fini pubblicistici, specie in relazioneal riconoscimento di determinati provvidenze, come laprecedente sull’imprenditore agricolo a titolo principaledi cui all’art. 12 della L. n. 153/1975.Va altresı escluso che la qualifica agricola possa essere ri-conosciuta sulla base della coltivazione di specie orticolenon consuete, di cui vi e solo l’enunciazione, o della sil-vicoltura perche il Nulla osta Forestale del 19 settembre2008 (dimesso all’udienza del 22 settembre 2010) fu rila-sciato a favore della societa in nome collettivo in rela-zione a terreni che non risultano ricompresi tra quelli dicui all’atto 27 maggio 2009 di trasformazione della pre-detta nella societa a responsabilita limitata come e resomanifesto dal confronto dei rispettivi dati catastali.In ogni caso, anche a concedere che vi sia tuttora un’at-tivita di silvicoltura della srl, tanto non sarebbe risoluti-vo ben potendo ipotizzarsi che vi sia un’impresa com-merciale che coesiste ad altra agricola. La questione edunque quella di verificare se sia stata avviata ancheun’impresa commerciale: il Tribunale di Verona ha ab-bracciato tale opzione ravvisando impresa commercialenella cessazione dell’attivita di coltivazione e nell’intra-presa della costruzione di un immobile con un esborsoingente.L’assunto non puo essere condiviso.Va considerato anzitutto che l’appalto e gli esborsi eranofinalizzati alla costruzione di un immobile coerente sia

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con la destinazione urbanistica del terreno sito in zonaagricola sia con la sua effettiva utilizzazione a vigneto:trattasi di un fabbricato a due piani con interrato adibitoa cantina vinicola e deposito attrezzi agricoli; piano terracon destinazione portico e sala degustazione vini e il pri-mo piano ad uso residenza agricola ed ufficio. Dalla do-cumentazione dimessa risulta che in data 13 gennaio2003 sono stati trascritti a favore del Comune di Veronasia di un vincolo non aedificandi sia di un vincolo di de-stinazione che vieta la vendita dell’immobile separata-mente dal fondo. Inoltre l’ipoteca di data 8 marzo 2006a favore della banca Popolare di Verona fu iscritta a ga-ranzia del mutuo concesso per l’acquisto di terreno agri-colo e realizzazione di abitazione, cantina e agriturismo.Tenuto conto dunque che anche l’agriturismo puo rien-trare tra le attivita agricole se connesse con il fondo, tut-ta l’attivita costruttiva svolta, per quanto non modesta,deve essere inquadrata nell’ambito della valorizzazionedel fondo che rientra nelle facolta di amministrazione/godimento del proprietario. Non puo considerarsi inter-venuto l’esercizio di attivita commerciale a causa dell’af-fitto dell’azienda agricola, potendo al piu inferirsi la ces-sazione dell’impresa agricola, oppure a causa della vendi-ta a terzi, - a prescindere che sarebbe stata risolta - per-che anch’essa rientra tra le attivita consentite al proprie-tario in quanto tale.Il contrario assunto del tribunale di Verona trascura diconsiderare che l’esercizio di impresa commerciale postu-la un’attivita organizzata professionalmente di cui nellaspecie non e fatto cenno alcuno quasi che potesse identi-ficarsi con la diversa organizzazione dell’impresa agricola.La necessita di un’organizzazione professionale e richiestaproprio dalla richiamata pronuncia della Cassazione 18gennaio 2010 n. 75 la quale, premesso che nell’ambitodelle attivita commerciali rientrano solo quelle che sia-no svolte in forma di impresa - sono imprescindibilmen-te qualificate dai caratteri dell’abitualita (ancorche nondell’esclusivita) e della professionalita dell’esercizio (cfr.Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03)’’ ha concluso che ‘‘anche la societa semplice Del So-glio Notario era imprenditore commerciale perche ‘‘in-vero l’attivita di gestione immobiliare consistente nellalocazione di immobili di proprieta (qual e l’attivita dellaDel Soglio-Notario, per quanto riferito dalla stessa parte)- se esercitata con i caratteri della sistematicita e dell’a-bitualita - deve essere considerata esercizio d’impresa aisensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 sopra cit.’’.Nello stesso senso Cass. 7/11/2005 n. 21583, dopo averescluso che il reddito riveniente dai canoni di affitto del-l’azienda possa ‘‘considerarsi conseguito nell’eserciziodell’impresa, essendo quella affittata l’unica azienda dicui e titolare il proprietario (art. 81, primo comma, lett.h, del d.P.R. n. 917 del 1986), ha precisato: ‘‘quest’ulti-mo non puo portare in deduzione, quali costi inerenti al-la produzione del reddito, le spese sostenute inizialmenteper la ristrutturazione degl’immobili aziendali e per ren-dere l’azienda utilizzabile da parte dell’affittuario, sia per-che non vi e piu un reddito d’impresa, avendo il proprie-tario perduto la qualita d’imprenditore, sia perche si trat-ta di spese straordinarie che, realizzando un incremento

di valore degl’immobili, hanno natura patrimoniale enon reddituale’’.Va rimarcato che l’assenza di un’impresa commercialenon scaturisce solo dall’applicazione delle leggi tributariema trova fondamento nella disciplina codicistica comecostantemente interpretata dalla Suprema Corte. Ed in-fatti gia Cass. 6 agosto 1979 n. 4558 confermava la revo-ca del fallimento della coerede Malugani, che non avevapartecipato all’attivita bancaria esercitata dai coeredi,escludendo che fosse ravvisabile un’impresa nell’attivitadi godimento dei beni comuni. Nella specie la Corte haribadito che «il criterio di discriminazione tra comunio-ne e societa di godimento non tanto (o non soltanto)nello scopo di guadagno omissis quanto nella presenzadell’impresa, nel senso che si ha comunione quando l’at-tivita dei proprietari si esaurisca nel godimento dei beni,cioe sia svolta in funzione di questi, mentre si configurala societa se lo scopo lucrativo sia perseguito attraversoun’attivita imprenditrice che si sostituisca o si affianchial mero godimento in funzione della quale vengano ado-perati i beni comuni, che vanno percio a costituire ilfondo comune dell’organismo sociale». Va segnalato cheil principio di diritto e stato formulato in una fattispecieche il Tribunale aveva ricostruito l’attivita come ‘‘vendi-ta di beni immobili (perlopiu suoli edificatori) congiuntaad una complessa e sistematica attivita strumentale voltaalla lottizzazione, alla trasformazione ed alla sistemazionedei beni con l’impiego di rilevanti capitali e altrettantocospicui ricavi’’.A sua volta Cass. 10 novembre 1992 n. 12087 ha rite-nuto che il mero affitto a terzi ed il godimento della ren-dita di azienda alberghiera non integrano attivita d’im-presa mentre simmetricamente la pronuncia di legittimi-ta del 25 agosto 1997 n. 7957 ha riscontrato esercizio diimpresa alberghiera ove alla cessione del godimento diappartamenti in comproprieta a soggetti diversi dai pro-prietari e dai loro inquilini «si affianchino tutte le pre-stazioni proprie dell’alloggio in pensione o in albergo,dietro proporzionale corrispettivo».Piu di recente Cass. 18 gennaio 2002 n. 555 ha negatoche fosse ravvisabile impresa nel caso di un soggetto chetra nel giro di un ventennio aveva prima stipulato unmutuo fondiario e poi frazionato, costruito e vendutodieci appartamenti con l’assistenza ab initio di un ufficiotecnico e di un ufficio legale perche «l’intento speculati-vo del Rupoli - come quello di chiunque una tantum, es-sendo proprietario di un terreno, vi faccia edificare saun’impresa edile degli immobili abitativi e li venda intutto o in parte- non bastava a far ritenere che egli rive-stisse la qualita di imprenditore e tanto meno che avesseagito nell’esercizio di essa».In definitiva non si ravvisa nel contesto un’impresacommerciale e pertanto il fallimento di Villa Caplet srlva revocato.Le spese seguono la soccombenza.La complessita della fattispecie involgente delicati pro-blemi di qualificazione, quale emerge dalla discussioneche precede, esclude che possa ravvisarsi colpa nella ini-ziativa del creditore istante.(omissis).

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Affitto di azienda e fallimentodi Sonia Carmignani *

La concessione in godimento di un ramo di un’azienda agricola pone problemi di qualificazione dell’attivitaresidua in caso di insolvenza, trattandosi di accertare se l’intervenuto affitto determini la trasformazione del-l’impresa agricola in impresa commerciale, o se la circostanza non incida sull’agrarieta dell’attivita esercita-ta, oppure, se l’affitto sia tale da provocare la cessazione dell’impresa e l’instaurarsi di una comunione di go-dimento.

1. Il fatto

Nel caso di specie, una societa agricola a responsa-bilita limitata ha ad oggetto principale la coltivazio-ne di un fondo adibito a vigneto, alla quale si af-fiancano, come attivita secondarie, la cura del bo-sco e la coltivazione di un appezzamento di terrenodestinato ad orto. A causa di intervenute difficoltafinanziarie derivanti dalla costruzione di un immo-bile destinato ad abitazione, cantina ed agriturismo,la societa concede in affitto a terzi la parte prepon-derante dell’azienda, ovvero l’azienda viticola. Con-serva, tuttavia, la societa, la cura del bosco e la col-tivazione orticola. Su istanza del creditore, il Tribu-nale dichiara il fallimento della societa agricola,ravvisando nella cessazione dell’attivita di coltiva-zione del vigneto e nella costruzione e gestione del-l’immobile un’attivita commerciale. La Corte diAppello, nella pronuncia in esame, revoca la di-chiarazione di fallimento, non ritenendo che l’in-tervenuto affitto dell’azienda agricola viticola deter-mini la trasformazione della societa da imprenditoreagricolo a imprenditore commerciale, potendosi, alpiu, configurare una cessazione dell’attivita di im-presa e l’instaurarsi di una comunione finalizzata algodimento dell’immobile.La pronuncia della Corte offre lo spunto per alcunebrevi riflessioni, connesse all’accertamento del pre-supposto soggettivo per la dichiarazione di fallimen-to. Invero, l’assoggettabilita alle procedure concor-suali e legata, nel caso di specie, all’identificazionedegli elementi di fatto che possono essere determi-nanti per la qualificazione del soggetto in terminidi imprenditore commerciale, piuttosto che di im-prenditore agricolo, piuttosto che, invece, di sog-getto che non svolge alcuna attivita economica exart. 2082 c.c., connotandosi come soggetto affattoimprenditore.

2. La societa agricola

Al riguardo, occorre in via preliminare osservareche la questione relativa alla fallibilita del soggettosembrerebbe potersi risolvere in apicibus nel senso

di escludere la societa insolvente dalle procedureconcorsuali, trattandosi di societa a responsabilitalimitata che ha ad oggetto sociale lo svolgimento diattivita ex art. 2135 c.c., esercitate, peraltro, conspecifica professionalita. La societa e, infatti, unasocieta agricola imprenditore agricolo professionale.In proposito, e utile ricordare che l’art. 2 D. Lgs. 29marzo 2004 n. 99 prevede che le societa, aventiquale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle atti-vita agricole, devono contenere, nella ragione socia-le o nella denominazione sociale, l’indicazione di‘‘societa agricola’’. Ne deriva che sono societa agri-cole sia quelle che esercitano esclusivamente una opiu delle attivita principali di cui all’art. 2135 c.c.,sia quelle che esercitano uno o piu delle attivitaprincipali e, in aggiunta, una o piu delle attivita de-finite connesse ai sensi del comma 3 del medesimoart. 2135 c.c. In particolare, sul versante della con-nessione, l’art. 1, comma 1094, l. 27 dicembre2006, n. 296 precisa che sono imprenditori agricolianche le societa di persone e le societa a responsabi-lita limitata, costituite da imprenditori agricoli, cheesercitano esclusivamente le attivita connesse diret-te alla manipolazione, conservazione, trasformazio-ne, commercializzazione e valorizzazione dei prodottiagricoli ceduti dai soci. La norma riconosce, cioe,l’agrarieta a specifici tipi societari, in dipendenzadella trasparenza che li connota, anche in caso diesercizio di attivita connesse in modo svincolatodallo svolgimento di un’attivita principale (1).

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) Il riferimento all’attivita svolta come criterio di qualificazionedella societa rappresenta un deciso punto fermo nella disciplinadelle societa in agricoltura, qualificate dall’oggetto sociale indipen-dentemente dalla forma giuridica assunta. Il citato art. 2 delD.Lgs. n. 99/2004 ricorda, invero, che in presenza di una definizio-ne neutra di imprenditore individuale, la definizione di societa exart. 2247 c.c. non puo che essere altrettanto neutra, posto che lasocieta costituisce il modulo organizzativo dell’esercizio dell’im-presa in forma non individuale. La qualificazione della societa, co-sı come dell’imprenditore, dipende da quell’unica variabile idoneaa connotare l’attivita economica in termini di commercialita o diagrarieta, cioe dalla natura dell’attivita economica svolta.

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L’art. 1 del citato D. Lgs. n. 99/2004 attribuisce,poi, la qualifica di imprenditore agricolo professio-nale alle societa di persone, alle cooperative ed allesocieta di capitali che abbiano ad oggetto socialel’esercizio esclusivo delle attivita di cui all’art.2135 c.c. ed almeno un socio, nelle societa di per-sone, o un amministratore, nelle societa di capitali,sia in possesso della qualifica di imprenditore agri-colo professionale. La qualificazione professionaledella societa agricola (2) e il risultato della trasla-zione sul piano collettivo di specificita professiona-li legate non tanto a peculiarita soggettive propriedell’individuo, quanto piuttosto all’esercizio dell’at-tivita agricola impostato su un determinato e pecu-liare modello imprenditoriale. La societa, in parti-colare, acquisisce lo status di imprenditore agricoloprofessionale in dipendenza non solo dello svolgi-mento dell’attivita ex art. 2135 c.c., ma anche del-la qualifica personale in termini di imprenditoreagricolo professionale di un socio o di un ammini-stratore, il quale acquisisce tale status quando dedi-ca all’attivita agricola il 50% del proprio tempo la-vorativo ricavandone il 50% del reddito globale dalavoro (3).Nel caso in esame, l’agrarieta della societa derivadall’assunzione ad oggetto sociale della viticoltura,che configura quell’attivita agricola principale dicoltivazione del fondo ex art. 2135, comma 1, c.c.,e dalla gestione dell’attivita di agriturismo, checonfigura l’attivita agricola connessa, ex art. 2135,comma 3, c.c., laddove la colorazione dell’agrarietain termini di specifica professionalita deriva, comerisulta dagli atti, dall’essere il socio, nel caso in cuirivesta il ruolo di amministratore ai sensi dell’art. 1D. Lgs. n. 99/2004, imprenditore agricolo professio-nale. In quanto imprenditore agricolo, ed imprendi-tore agricolo professionalmente qualificato, la socie-ta non presenta, dunque, il requisito soggettivo perla fallibilita. Ne deriva che la questione sottopostaall’attenzione della Corte sarebbe destinata a rapidaconclusione nel senso della esclusione del soggettodalle procedure concorsuali per difetto del requisitosoggettivo.

3. Affitto di azienda e qualificazionedella fattispecie

Tuttavia, se e vero che la qualificazione della so-cieta deriva dalla qualificazione della attivita svol-ta, ai fini dell’accertamento della sussistenza del re-quisito soggettivo richiesto dall’art. 1 l. fall. occor-re verificare se le vicende intervenute nella vitadella societa abbiano rivestito una rilevanza tale

da modificare in via sostanziale l’oggetto sociale,incidendo su quella agrarieta dichiarata nella de-nominazione sociale e certificata dalla specificostatus professionale. Si tratta, cioe, di accertare sela cessione da parte della societa dell’azienda viti-cola abbia inciso sulla qualifica societaria, determi-nando la transizione verso l’area della commercia-lita.Al riguardo, ritiene la Corte che, in seguito allacessione dell’azienda viticola, la societa abbiamantenuto la disponibilita dell’immobile, limitan-dosi, tuttavia, a gestirlo in termini di puro godi-mento senza svolgere alcuna attivita di impresa.Successivamente alla cessione dell’azienda, lamancata continuazione di alcuna attivita econo-mica, ne agricola, in quanto diretta allo svolgi-mento di una o piu attivita principali e connesse,ne commerciale, in quanto diretta allo svolgimen-to esclusivo di un’attivita alberghiera di ricezioneturistica, induce la Corte a configurare una muta-zione dell’oggetto sociale, tale da determinare latransizione dell’organizzazione collettiva dall’areadell’art. 2247 c.c. a quella dell’art. 2248 c.c.. Laresiduata utilizzazione dell’immobile segnala, nellaricostruzione della Corte, non gia una gestioneproduttiva, dunque economica, da parte della so-cieta, bensı una comunione di godimento, caratte-rizzata dalla contitolarita tra i soci di una di quelle‘‘cose’’ non produttive cui si riferisce l’art. 2248c.c. nel tracciare la linee di demarcazione tra co-munione e societa. Nella prospettiva assunta dallaCorte, la revoca della sentenza dichiarativa di fal-limento si fonda, dunque, sulla accertata insussi-stenza dei presupposti soggettivi della procedura,vertendosi, nel caso in esame, non gia in un’ipote-si di insolvenza di imprenditore agricolo, bensı in

Note:

(2) Sulle questioni legate alla disciplina della societa in agricoltu-ra, anche avendo riguardo ai profili della professionalita, i siaconsentito di rinviare a S. Carmignani, Le societa agricole, in Co-stato-Germano-Rook Basile (diretto da), Trattato di diritto agra-rio, Torino, 2011, 231 ss.; Id., Voce Societa agricole, in Dig.Disc. Priv. Sez. civ., 2009, passim; Id, La societa in agricoltura,Milano, 1999, passim.

(3) La tensione legislativa di costruire le societa in agricolturanon gia come nuovi tipi legali, bensı come societa che ricevonoqualificazione dall’oggetto e dalla professionalita, palesa l’obietti-vo di riservare un regime di favore in termini tributari, fiscali ecreditizi, regime proprio degli imprenditori individuali professio-nalmente qualificati, a societa rispondenti ad un modello econo-micamente e socialmente rilevante. Tali societa, infatti, sonofondate non su una generica imprenditorialita ma su un modelloproduttivo informato a quella sintesi tra lavoro e impresa capacedi rispondere agli obiettivi posti dall’art. 44 Cost. Sull’art. 44Cost. per tutti Rook Basile, Introduzione al diritto agrario, Torino,1995.

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un’ipotesi di assenza degli stessi requisiti dell’im-presa. La societa non fallisce non in quanto im-prenditore agricolo, ma in quanto soggetto nonimprenditore. La cessione dell’azienda determina,sul piano dell’effettivita dell’attivita svolta, la dis-soluzione dei caratteri dell’agrarieta, prima, e del-l’imprenditorialita, poi, per lasciare spazio alla co-munione di godimento.Ad analoga conclusione, ma basandosi su differentimotivazioni, si sarebbe potuto giungere laddovel’accertamento degli elementi concreti della fatti-specie avesse condotto verso una diversa ricostru-zione.Si pensi al caso in cui la societa avesse ceduto laparte preponderante dell’attivita, affittando il ra-mo di azienda avente ad oggetto la viticoltura, maavesse conservato la coltivazione del fondo desti-nato ad orto e la silvicoltura, da un lato, e l’attivi-ta agrituristica, dall’altro. In questo caso, la cessio-ne del ramo di azienda non avrebbe inficiato lasussistenza dell’agrarieta. Invero, secondo quantodisposto dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 99/2004, lasocieta a responsabilita limitata avrebbe conserva-to l’agrarieta in quanto avrebbe mantenuto comeoggetto sociale esclusivo le attivita principali dicoltivazione del fondo e del bosco e l’attivita con-nessa di agriturismo, utilizzando l’immobile per laricezione, l’ospitalita e la degustazione. Si puo ag-giungere che la qualifica di imprenditore agricoloprofessionale del socio amministratore sarebbe val-sa a mantenere in capo alla societa la connotazio-ne professionale specifica. In questa ipotesi, la re-voca della sentenza dichiarativa di fallimento sa-rebbe avvenuta ancora sulla base della insussisten-za del presupposto soggettivo della procedura, conl’avvertenza, tuttavia, che, in una simile prospetti-va, la sottrazione della societa alle procedure con-corsuali avrebbe trovato motivazione nella persi-stente agrarieta del soggetto, il quale aveva co-munque mantenuto, a seguito della cessione nondi tutta l’azienda ma solo di un suo ramo, la quali-fica di imprenditore.A diversa conclusione si sarebbe dovuto, invece,giungere nell’ipotesi nella quale la societa avesseceduto l’azienda viticola e non avesse svolto altraattivita di produzione agricola ma avesse esercitatoesclusivamente l’attivita di ricezione ed ospitalitadei turisti nell’immobile restato nella disponibilitadel cedente. In questo caso, la mancanza dello svol-gimento di un’attivita agricola principale ex art.2135 c.c., unitamente alla cessione dell’aziendaagricola, avrebbe determinato la perdita per la so-cieta della qualifica di imprenditore agricolo, oltre

che di imprenditore agricolo professionale. Se, in-fatti, nel caso specifico, la qualifica del socio ammi-nistratore fosse risultata legata allo svolgimento del-l’attivita agricola di produzione viticola, l’affittodell’azienda, in assenza di svolgimento di altra atti-vita principale, avrebbe, invero, prodotto la perditadella professionalita e dell’agrarieta (4). Nella de-scritta ipotesi, la societa, imprenditore agricolo, afronte della avvenuta cessione dell’azienda viticolae della persistente gestione di un’attivita di ricezio-ne turistica, avrebbe mutato oggetto sociale, transi-tando dall’area dell’agrarieta a quella della commer-cialita.Ne, d’altro lato, ai fini della sussistenza dell’agra-rieta, si sarebbe potuto sostenere che lo svolgi-mento dell’attivita di ricezione turistica nell’im-mobile di proprieta della societa sarebbe stato re-quisito sufficiente per conservare la qualifica di so-cieta agricola, concretizzandosi in esercizio esclusi-vo di attivita connessa ex art. 2135 c.c.. Vero eche il citato art. 1, comma 1094, l. n. 296/2006 ri-serva l’agrarieta alle societa a responsabilita limi-tata anche nel caso di esercizio esclusivo delle soleattivita connesse, ma e anche vero che l’agrarietae riconosciuta unicamente nelle ipotesi di svolgi-mento di attivita connesse legate alla trasforma-zione dei beni e non anche alle attivita connessedi prestazione di servizi. Cosı che l’esercizio solita-rio, perche svincolato da un’attivita agricola prin-cipale, dell’attivita agrituristica non avrebbe potu-to comunque legittimare la conservazione in capoalla societa della qualifica di imprenditore agrico-lo.Giova, invero, sul punto ricordare che l’agrituri-

smo come attivita agricola connessa si configuranella misura in cui la ricezione ed ospitalita e svoltain costanza di un doppio requisito: il requisito c.d.dell’unisoggettivita ed il requisito c.d. dell’uniazien-dalita. L’attivita agrituristica diventa, infatti, con-nessa alle attivita agricole principali solo se svoltadal medesimo imprenditore agricolo, utilizzando ilmedesimo complesso aziendale (5). Laddove l’atti-vita di servizio e esercitata in modo separato ed

Note:

(4) L’art. 2, comma 4, D.Lgs., n. 99/2004 prevede espressamen-te che la perdita dei requisiti di professionalita nel quinquenniodalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita diimprenditore agricolo professionale produce la decadenza dalleagevolazioni medesime.

(5) Per tutti, A. Germano, Manuale di Diritto Agrario, Torino,2010, 106 ss. Germano-Rook Basile, L’imprenditore agricolo, inCostato-Germano-Rook Basile (diretto da), Trattato di dirittoagrario, Torino, 2011, 757 ss.

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autonomo rispetto ad un’attivita agricola principa-le, l’agrarieta si ritrae, restituendo all’attivita quelconnotato che le sarebbe stato originariamente pro-prio se non fosse stata esercitata nell’ambito del-l’impresa agricola, ovvero il carattere della commer-cialita (6).Ne deriva che, ricostruendo la fattispecie nella pro-spettiva in esame, la societa avrebbe perso la quali-fica di imprenditore agricolo professionale e di im-prenditore agricolo, connotandosi quale imprendi-tore commerciale, come tale sottoponibile a falli-mento.

Nota:

(6) Con riferimento alla connessione come collegamento traun’attivita agricola principale e un’attivita commerciale che inter-ferisce nel processo tecnico-economico della prima, R. Alessi,L’impresa agricola, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger,Milano, 1990, sub art. 2135, 147 ss.; V. Masi, Le attivita con-nesse, in Irti (diretto da), Dizionari del diritto privato, IV, Carrozza(diretto da), Diritto agrario, Milano, 1983, 106 ss. Romagnoli, vo-ce Impresa agricola, in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., VII, Torino,1988, 131; E. Rook Basile, Impresa agricola e concorrenza, Mila-no, 1988, 52 ss.; A. Germano, Sulle attivita collaterali all’attivitaagricola: necessita di una esplicita definizione comunitaria?, inAtti delle quarte giornate camerti di diritto agrario comunitario,Camerino, 1991; M. Goldoni, «Esercizio normale dell’agricoltu-ra» e agrarieta dell’impresa, in Riv. dir. agr., 1995, I, 313.

1468 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Fallimento

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Dichiarazione di fallimento

La fusione di societae il fallimento dell’incorporata

Tribunale di Saluzzo, decr., 19 marzo 2012 - Pres. Pasi - Rel. Perego - Junior 2 S.p.a. c. OliveroFranco S.r.l.

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societa - Fusione per incorporazione - Assoggettabilita della societa incorporata -Esclusione

(Artt. 2501, 2504 bis codice civile; 10 e 11 legge fallimentare)

Configurandosi la fusione per incorporazione come una vicenda modificativa-evolutiva riguardante il patrimo-nio e l’organizzazione societaria, non puo essere dichiarato il fallimento della societa incorporata, nonostantela fusione sia avvenuta meno di un anno addietro, ma occorre, se mai, verificare la sussistenza dei requisiti perla dichiarazione di fallimento in capo alla societa incorporante.

Il Tribunale (omissis).Con ricorso depositato il 18 dicembre 2011 la Junior 2S.p.a. chiedeva che fosse dichiarato il fallimento dellaOlivero Franco S.r.l. nei cui confronti allegava di avereun credito di E 41.082,87.Con ricorso depositato il 21 febbraio 2012 il GruppoMario Saviola S.r.l. chiedeva parimenti dichiararsi il fal-limento della ‘‘Olivero Franco S.r.l. gia avente sede a Ca-vallermaggiore [...] ed oggi Wood Diy Limited con sede aLondra’’ allegando di essere creditrice di tale societa del-l’importo di E 466.279,02 per sola sorte capitale.Le procedure venivano riunite all’udienza del 8 marzo2012.Nessuno si costituiva in giudizio per la Olivero FrancoS.r.l.; si costituiva, invece, Franco Olivero - cui la Junior2 S.p.a. aveva notificato il ricorso assumendone la quali-ta di legale rappresentante della Olivero Franco S.r.l. -eccependo la propria carenza di legittimazione passivaper non essere piu il legale rappresentante della societache, in ogni caso, riteneva non assoggettabile a fallimen-to perche incorporata dalla Wood Diy Limited.Esaminata la documentazione prodotta dalle ricorrenti,deve essere rigettata l’istanza di fallimento della OliveroFranco S.r.l. per le ragioni che si vanno ad illustrare.Prima ancora di esaminare la corretta instaurazione delcontraddittorio si deve, infatti, rilevare come sia la Ju-nior 2 S.r.l. sia il Gruppo Mario Saviola S.r.l. abbianoagito in giudizio chiedendo dichiararsi il fallimento diuna societa, la Olivero Franco S.r.l., cancellata dal regi-stro delle imprese il 15.07.11 a seguito di fusione per in-corporazione nella Wood Diy Limited (doc. 58 GruppoSaviola), circostanza del tutto sottaciuta dalla prima cre-ditrice ed equiparata dalla seconda creditrice ad un’ipo-tesi di estinzione cui sarebbero applicabili le norme di

cui agli artt. 10 e 11 l.fall. e che non impedirebbe, per-tanto, la declaratoria di fallimento entro l’anno dall’av-venuta cancellazione.Tale ricostruzione dogmatica non pare condivisibile.A seguito della riforma del diritto societario introdottacon il D.Lgs n. 6/03 e stato, infatti, modificato l’art.2504 bis c.c. con l’eliminazione dalla previsione intitola-ta agli effetti della fusione di societa dell’espresso riferi-mento alle societa ‘‘estinte’’.Tale modifica normativa impone di esaminare gli orien-tamenti interpretativi sviluppatisi prima della riforma inordine agli effetti sostanziali e processuali della fusionedi societa in ambito prefallimentare.L’art. 2504 bis c.c., infatti, si limita ora a stabilire che lasocieta risultante dalla fusione o quella incorporante as-sumano i diritti e gli obblighi delle societa partecipantialla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti, ancheprocessuali.Secondo l’orientamento tradizionale - sorto allorquandola norma equiparava le societa incorporate a quelleestinte - la fusione realizzerebbe, quanto al patrimoniodelle societa partecipanti, una successione universale as-similabile alla successione mortis causa; la societa incor-porante subentrerebbe, quindi, in tutti i rapporti facenticapo all’incorporata fatta eccezione per quelli intrasmis-sibili in base ai principi in materia successoria.In base a detto orientamento la fusione di societa si pre-senterebbe, quindi, come istituto avente natura estinti-vo/costitutiva; l’incorporata potrebbe, pertanto, esseredichiarata fallita applicando analogicamente gli artt. 10e 11 l.fall. senza necessita di sentire l’incorporante essen-do tale fallimento conseguenza solo dell’insolvenza del-l’incorporata e del mandato trascorrere del termine di unanno dalla fusione.

Il Fallimento 12/2012 1469

Giurisprudenza

Fallimento

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In tale senso si e espressa la Corte di Cassazione con lasentenza n. 2210/07, preceduta dalle sentenze nn. 5679/96 e 21016/06 che, tuttavia, avevano tutte ad oggettovicende anteriori alla riforma del 2003.Secondo altro orientamento la fusione avrebbe, invece,natura modificativa/evolutiva di talche ne il patrimonione i rapporti sostanziali e processuali in essere in capo al-la societa incorporata si trasferirebbero da un ente checessa la propria esistenza ad uno che subentra.Tale, seconda, interpretazione trova riscontro nella piurecente giurisprudenza della Corte di Cassazione; le Se-zioni Unite, occupandosi incidentalmente della questio-ne, avevano infatti ritenuto che «la fusione tra societa‘,prevista dagli artt. 2501 ss. c.c., non determina, nellaipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione dellasocieta incorporata, ne crea un nuovo soggetto di dirittonell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazionemediante l’integrazione reciproca delle societa parteci-panti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque,l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la crea-zione di un diverso soggetto; risolvendosi (come e giastato rilevato in dottrina) in una vicenda meramenteevolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conser-va la propria identita, pur in un nuovo assetto organizza-tivo» (Cass. Sez. Un. 2637/2006).Tale interpretazione ha ottenuto immediato riscontronella giurisprudenza di merito e nella successiva giuri-sprudenza di legittimita essendo stato, comunque, ritenu-to che la ricostruzione in termini evolutivi del fenomenodella fusione trovasse diretto aggancio nella riforma del-l’art. 2504 bis c.c. e fosse, quindi, limitato alle fusioni av-venute dopo il 18 gennaio 2004 (Cass. Civ. sentenzenn. 14526/06, 22489/06, 4661/07, 1476/07, 22330/07 eS.U. 17855/07).E, quindi, in relazione al suddetto inquadramento dog-matico - che nella presente sede si condivide e che trovacertamente applicazione nel caso di specie essendo l’in-corporazione della Olivero Franco S.r.l. nella Wood DiyLimited avvenuta il 15 luglio 2011 - che deve essere af-frontato il problema della possibilita di dichiarare il falli-mento di una societa che abbia preso parte ad una fusio-ne.Sulla scorta, infatti del tradizionale inquadramento dellafusione come vicenda riguardante i soggetti societari, ladichiarazione di fallimento di una societa incorporata sa-rebbe possibile, in applicazione analogica degli artt. 10 e11 l.fall., fino ad un anno dalla sua cancellazione e avu-to riguardo all’insolvenza rispetto al periodo anteceden-te.In base, invece, all’inquadramento della fusione comevicenda modificativa/evolutiva riguardante il patrimonioe l’organizzazione societaria, la dichiarazione di fallimen-to della societa incorporata non potrebbe intervenire di-fettando i presupposti per l’applicazione analogica dellesuddette norme.L’impossibilita di dichiarare il fallimento potrebbe, pe-raltro, essere ritenuta anche accedendo all’interpretazio-ne tradizionale. Non e, infatti, scontato che all’iscrizionedella fusione nel registro delle imprese sia equiparabile lacancellazione della societa prevista dall’art. 2495 c.c.; in

caso di fusione, invero, la societa risultante continual’attivita di impresa che si estende a quella precedente-mente esercitata dalle societa incorporate. Diversamentedal caso in cui l’attivita di impresa cessi, sussiste, quindi,sempre, la possibilita per il creditore insoddisfatto di farvalere i propri diritti nei confronti di un soggetto giuridi-co ancora esistente, la societa risultante dalla fusione.Escludere la possibilita di dichiarare il fallimento dellasocieta incorporata - che come tale ha perso la propriaindividualita - non priverebbe, pertanto, di tutela i terzicreditori.Escludere che la societa incorporata possa essere dichia-rata fallita sembra, inoltre, coerente col sistema fallimen-tare laddove non avrebbe senso andare ad accertare lostato di insolvenza della societa incorporata prima dellafusione a fronte di un’attivita di impresa ancora in essereperche proseguita dall’incorporante.Parrebbe, invero, piu logico valutare lo stato di insol-venza in relazione all’incorporante cosı da evitare il falli-mento dell’incorporata che grazie alla fusione abbia su-perato i propri problemi di insolvenza, ed eventualmenteprovocare il fallimento della societa risultante dalla fu-sione cui lo stato di insolvenza si sia eventualmente este-so cosı da andare a tutelare tutti i creditori del nuovosoggetto giuridico.Il fallimento dell’incorporante in luogo dell’incorporatanon diminuirebbe, peraltro, le prerogative che i creditoridell’incorporata potevano avere in relazione allo statusgiuridico di tale specifico ente; se dichiarato entro l’annodalla fusione, infatti, il fallimento dell’incorporante per idebiti dell’incorporata determinerebbe il fallimento an-che dei soci illimitatamente responsabili dell’incorporataai sensi dell’art. 147 l. fall.In applicazione dei suesposti principi si deve, pertanto,ritenere che il fallimento della Olivero Franco S.r.l. nonpossa essere pronunciato essendo la stessa stata incorpo-rata dalla Wood Diy Limited e cio nonostante la fusionesia avvenuta meno di un anno addietro.Solo l’incorporante Wood Diy Limited potrebbe, infatti,essere dichiarata fallita per i debiti (rectius per lo stato diinsolvenza che non sia stato sanato dalla fusione stessa)dell’incorporata.Nel caso in esame, tuttavia, non solo non sussiste la giu-risdizione italiana in ordine alla societa incorporante,ma i creditori istanti non hanno domandato dichiararsiil fallimento della Wood Diy Limited.La Junior 2 S.p.a. ha, infatti, omesso ogni riferimento atale societa, mentre il Gruppo Mario Saviola S.r.l. ha te-stualmente chiesto dichiararsi il fallimento della «Olive-ro Franco S.r.l. gia avente sede a Cavallermaggiore [...]ed oggi Wood Diy Limited con sede a Londra» cosı fa-cendo implicito ma chiaro riferimento al fallimento nondell’incorporante bensı dell’incorporata a cui, peraltro,riferisce lo stato di insolvenza che dovrebbe legittimarel’accoglimento della domanda.Si ritiene, pertanto, che la domanda di fallimento dellaOlivero Franco S.r.l. debba essere rigettata, salva la fa-colta dei creditori istanti di agire nei confronti dellaWood Diy Limited per ottenere il pagamento dei propricrediti ed eventualmente di agire nelle competenti sedi

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Fallimento

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per sentirne dichiarare il fallimento seppur in relazione adebiti dell’incorporata.Nulla in ordine alle spese in considerazione del fattoche Olivero Franco e intervenuto volontariamente in

giudizio senza aver ricevuto, a titolo personale, alcunanotifica e senza che fosse stato chiesto il suo fallimen-to.(omissis).

Il fallimento della societa incorporata, tra natura estintivae modificativa della fusione

di Enrico Erasmo Bonavera *

La riforma dell’istituto della fusione, operata nell’ambito della recente riforma del diritto societario, ha indot-to gli interpreti a ravvisare in esso una natura modificativa/evolutiva, in luogo di quella estintiva/costitutiva inprecedenza ritenuta dalla giurisprudenza. Tra gli effetti di tale mutata ricostruzione dogmatica dell’istituto vie, in diritto fallimentare, l’esclusione del fallimento della societa incorporata, non potendosi piu applicare aquesta in via analogica gli artt. 10 e 11 l.fall. Per contro, atteso che le fusioni attuate prima della riforma con-servano l’originaria natura estintiva/costitutiva, ben potra, relativamente ad esse, venire dichiarato il falli-mento della societa incorporata.

1. Premessa

Con il decreto in commento, il Tribunale di Saluz-zo ha rigettato l’istanza di fallimento proposta neiconfronti di una societa a responsabilita limitata in-corporata in altra societa avente sede a Londra.Esso ha escluso, in particolare, che possano trovareapplicazione, in via analogica, alla societa incorpo-rata nell’ambito di un’operazione straordinaria difusione gli artt. 10 e 11 l.fall., che consentono, ri-spettivamente, di dichiarare il fallimento dell’im-prenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa,entro un anno dalla cancellazione dal registro delleimprese, e dell’imprenditore defunto, entro lo stessotermine; e ne ha fatto conseguire che non sia con-sentita la dichiarazione di fallimento della societaincorporata entro il termine di un anno dalla fusio-ne. Per tal modo, esso si e conformato all’orienta-mento giurisprudenziale secondo cui, in seguito allariforma della disciplina dell’istituto della fusione,attuata, nell’ambito della piu generale riforma deldiritto societario, con il D. Lgs. n. 6/2003, e, in par-ticolare, per effetto della modifica dell’art. 2504 biscod. civ., non puo piu attribuirsi alla fusione naturaestintiva/costitutiva, ma deve riconoscersi all’istitu-to natura modificativa/evolutiva.In effetti, l’art. 2504 bis cit., introdotto con la no-vella legislativa del 1991 e intitolato agli ‘‘effetti del-la fusione’’, disponeva, al suo primo comma, che ‘‘lasocieta che risulta dalla fusione o quella incorpo-rante assumono i diritti e gli obblighi delle societaestinte’’. Nel testo vigente della norma, quale risul-tante dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003, e stata soppressa l’espressa qualifica-

zione delle societa partecipanti alla fusione come‘‘societa estinte’’, per stabilire che ‘‘la societa che ri-sulta dalla fusione o quella incorporante assumonoi diritti e gli obblighi delle societa partecipanti allafusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, ancheprocessuali, anteriori alla fusione’’.

2. La natura della fusione nella disciplinaprevigente

E stato fatto osservare che nella giurisprudenza del-l’ultimo cinquantennio poche affermazioni forse so-no state piu ricorrenti di quella secondo la quale lafusione di societa da luogo ad un fenomeno di na-tura successoria, caratterizzato dall’estinzione dellesocieta che si fondono o dell’incorporata, nelle cuiposizioni giuridiche subentra integralmente la nuo-va societa risultante dalla fusione o la societa incor-porante, secondo principi assai simili a quelli da cuie regolata, nel campo delle persone fisiche, la suc-cessione mortis causa (1).In particolare, da ultimo, la Corte Suprema, cosıconfermando le proprie precedenti statuizioni (2),

Note:

* Il contributo e stato sottoposto, in forma anonima, alla valuta-zione di un referee.

(1) In questi termini, R. Rordorf, in sede di commento a Cass.,sez. un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, in Foro It., 2006, I, 1740.

(2) Tra le tante, e senza pretesa di completezza, soltanto tra lepiu recenti, cfr. Cass., 19 settembre 1991, n. 9777, in Foro It.,1992, I, 743, con nota di M. Iozzo; Cass., 11 febbraio 1992, n.1528, in Societa, 1992, 790, e in Foro It., 1993, I, 178, con notadi G. Balena; Cass., 9 aprile 1998, n. 3694, in Foro It., 1998, I,2909; Cass., 22 giugno 1999, n. 6298, in Foro It., 2000, I, 379;

(segue)

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Giurisprudenza

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ha avuto modo di precisare che, ‘‘nella vigenza del-la disciplina dettata dall’art. 2504 bis c.c. nel qualeil D. Lgs. n. 22 del 1991, art. 13, aveva sostanzial-mente trasfuso il quarto comma dell’art. 2504 del-l’originario testo codicistico, non ostante il dissensodi parte della dottrina, era orientamento costante epacifico che la fusione di societa mediante incorpo-razione realizzasse un’ipotesi di successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortiscausa delle persone fisiche, dalla quale deriva l’e-stinzione della societa incorporata ed il contestualesubingresso di quella incorporante nella titolaritadei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al-la prima’’ (3).La qualificazione della fusione, ad opera della giuri-sprudenza, come istituto avente natura estintiva/co-stitutiva ha tuttavia suscitato insoddisfazione e per-plessita in parte della dottrina, che, prima ancoradella riforma del diritto societario, aveva criticatol’orientamento giurisprudenziale e dottrinale domi-nante, sul rilievo che la fusione si attua mediante lareciproca modificazione ed integrazione dei preesi-stenti contratti sociali (4). In questa prospettiva, lafusione era inquadrata strutturalmente come ‘‘unamodificazione dell’atto costitutivo, nelle cui formee deliberata ..., e la cui attuazione, mediante l’attodi fusione, comporta il trasferimento di tutti i dirittie degli obblighi ... della societa fusa alla societa in-corporante’’ (5). Si e cosı ravvisata nella fusioneuna ‘‘mutazione giuridica’’ finalizzata a ricercare‘‘l’attivita e l’attivazione e non l’estinzione’’ (6).In ogni caso, dalla ricostruzione dogmatica, ad ope-ra della giurisprudenza, della natura dell’istituto de-rivava l’affermazione, quanto allo specifico proble-ma che forma oggetto del presente contributo, ‘‘chela societa, entro un anno dall’estinzione per fusio-ne, e suscettibile di fallimento, ai sensi e nel con-corso dei requisiti posti dall’art. 10 l.fall.’’ (7): e ciosul rilievo, appunto, che la fusione integra vicendaestintiva della societa, che si caratterizza per il suocollegarsi a successione a titolo universale dellanuova societa sorta con la fusione stessa. Ad avvisodella Corte, ‘‘nonostante il fatto successorio, riman-gono ferme tutte le ragioni giustificative dello as-soggettamento a fallimento (entro l’anno) della so-cieta estinta; la presenza di un successore non im-plica in se il soddisfacimento o la piena garanzia disoddisfacimento dei creditori, i cui diritti non pos-sono perdere, per un’iniziativa del debitore, l’ampiatutela che e assicurata dal concorso fallimentare,anche per il tramite della inefficacia o revocabilitadi pregressi atti di disposizione, nonche dell’auto-matica estensione del fallimento ai soci illimitata-

mente responsabili (estensione certamente piu ar-dua, sempre che consentita, con il solo fallimentodella nuova societa nata dalla fusione)’’ (8).Ed in effetti, la formulazione stessa della norma del-l’art. 2504 bis, che, sotto la rubrica ‘‘effetti della fu-sione’’, qualificava espressamente le societa incor-porate come ‘‘societa estinte’’, i cui diritti ed obblighivenivano assunti dalla societa risultante dalla fusio-ne o dalla societa incorporante, autorizzava gli in-terpreti (e tra essi anche alcuni autori che - comevisto - pur criticavano la ricostruzione dell’istitutoquale fenomeno di natura successoria) (9) a con-cludere che l’estinzione della societa incorporatacertamente fosse uno degli effetti della fusione.

3. La modifica dell’art. 2504 bis e la naturadella fusione nel diritto vigente

Tuttavia, venuto meno, con la modifica dell’art.2504 bis nell’ambito della riforma del diritto socie-tario, quell’espresso riferimento alle societa estinte,la Suprema Corte, con l’autorevolezza delle sezioniunite, ha rovesciato la posizione in precedenza as-sunta e ha affermato che ‘‘il legislatore ha cosı (de-finitivamente) chiarito che la fusione tra societa,prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina,nella ipotesi di fusione per incorporazione, l’estin-

Note:(segue nota 2)

Cass., 2 agosto 2001, n. 10595, in Guida al dir., 2003, 13, 61;Cass., 11 aprile 2003, n. 5716, in questa Rivista, 2004, 868, connota di D. Finardi, Fusione di societa e scientia decoctionis dellasocieta incorporante, in Corriere giur., 2004, 1199, con nota diF. Meloncelli, La fusione di societa e lacosiddetta successionenella conoscenza, e in Arch. civ., 2004, 282.

(3) In questi termini, Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n.19698, in Foro It., 2011, I, 472, in Societa, 2010, 1393, e in No-tariato, 2011, 10.

(4) C. Santagata, La fusione tra societa, Napoli, 1964, 155 ss.

(5) G. Tantini, Trasformazione e fusione delle societa, nel Tratta-to di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diret-to da F. Galgano, vol. VIII, Padova, 1985, 288. Nello stesso sen-so, A. Serra, La trasformazione e la fusione delle societa, nelTrattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 17, Torino,1985, 341.

(6) E. Simonetto, Trasformazione e fusione delle societa, nelCommentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca,Bologna - Roma, 1976, 212.

(7) Cass., 19 giugno 1996, n. 5679, in questa Rivista, 1997, 378nota di M. Maienza, Applicabilita all’ambito societario dell’art. 10legge fallimentare, in Giur. comm., 1997, II, 351, e in Dir. fall.,1996, II, 417.

(8) Cass., 19 giugno 1996, n. 5679, cit.

(9) Cosı, ad esempio, G. Tantini, Trasformazione e fusione dellesocieta, cit., 288, pur ravvisava l’estinzione della societa incor-porata quale risultato dello scioglimento di quel rapporto socia-le.

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zione della societa incorporata, ne crea un nuovosoggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria;ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reci-proca delle societa partecipanti alla fusione. Il feno-meno non comporta, dunque, l’estinzione di unsoggetto e (correlativamente) la creazione di un di-verso soggetto; risolvendosi (come e gia stato rile-vato in dottrina) in una vicenda meramente evolu-tiva-modificativa dello stesso soggetto, che conser-va la propria identita, pur in un nuovo assetto orga-nizzativo’’ (10).La soppressione, ad opera del riformato art. 2504bis, del riferimento alle ‘‘societa estinte’’ non e tut-tavia l’unico elemento normativo che induce a rite-nere ormai superata la tesi della natura estintiva/co-stitutiva della fusione. Ulteriori argomenti in talsenso possono, infatti, essere ricavati sia dalla preci-sazione, pure contenuta nella disposizione in esame,che la societa risultante dalla fusione ovvero quellaincorporante ‘‘prosegue’’ in tutti i rapporti, ancheprocessuali, anteriori alla fusione; sia dalla previsio-ne del quarto comma dello stesso art. 2504 bis, peril quale e imposta la permanenza in capo ai soci aresponsabilita illimitata delle societa di personecoinvolte nell’operazione di fusione della responsa-bilita per le obbligazioni sociali anteriori all’ultimaiscrizione dell’atto di fusione, che dovrebbe sottoli-neare la mancanza di estinzione delle societa parte-cipanti alla fusione, laddove nel regime previgentei soci illimitatamente responsabili potevano essereliberati nell’osservanza delle regole di cui all’art.2499 cod. civ. prev. (11).L’effettiva portata della riforma e stata tuttavia po-sta in dubbio da quanti, in dottrina, avevano segna-lato, prima ancora dell’intervento della Corte Su-prema a sezioni unite, che la nuova formulazionedella norma valeva, piu che altro, a chiarificare itermini di un dibattito, sicche ad essa doveva attri-buirsi un ‘‘contenuto prettamente interpretativo enon innovativo’’ (12); e ribadito, anche dopo di es-so, che ‘‘la nuova formulazione della norma, lungidall’innovare, ha il piu modesto compito di sottoli-neare un concetto che gia doveva essere recepitoda dottrina e giurisprudenza in conformita alle piuilluminanti interpretazioni della dottrina’’ (13).La questione della portata innovativa o meramenteinterpretativa della riforma e stata recentemente af-frontata e risolta, nuovamente a sezioni unite, dallaSuprema Corte (14). Essa ha valorizzato il fatto che‘‘sull’affermazione che dalla fusione per incorpora-zione derivi l’estinzione automatica della societa in-corporata si e formato un orientamento pacifica-mente e costantemente seguito dalla giurisprudenza

di questa Corte e che, ben a ragione, deve essereconsiderato diritto vivente, a fronte del quale sonostati sollevati dubbi soltanto da una parte della dot-trina, senza pero che tali dubbi potessero assumerecarattere oggettivo e fossero idonei a creare un’og-gettiva situazione di incertezza applicativa. Tale pa-cifico orientamento, peraltro, e basato sulla letteradell’art. 2504, comma 4 e dell’art. 2504 bis (intro-dotto con il D. Lgs. n. 22 del 1991) che facevaespresso riferimento alle ‘‘societa estinte’’ per effettodella fusione. La negazione dell’effetto estintivo,quindi, anche se compatibile con l’esigenza teoricadi conciliare tale effetto con la permanenza dei rap-porti sociali preesistenti alla fusione, non rientracertamente tra le possibili varianti di senso del testodelle disposizioni precedenti e, comunque, finirebbeper apportare un vulnus rilevante all’affidamento le-gittimo sulla certezza dei rapporti giuridici derivantedalla costante e pacifica giurisprudenza preceden-te’’.Sicche, in definitiva, la fusione viene ad avere unanatura, per cosı dire, anfibia: estintiva/costitutiva,se intervenuta prima della riforma del diritto socie-tario; evolutiva/modificativa, ove, invece, successi-va alla riforma.

4. I relativi effetti quanto alla dichiarazionedi fallimento della societa incorporata

Analogamente, per quanto attiene allo specificoproblema (che qui ci occupa) dell’assoggettabilita

Note:

(10) Cass., sez. un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, in Societa,2006, 459, con nota di F. Dimundo, Effetti processuali della fu-sione: le sezioni unite pongono fine all’interruzione dei processicivili, in Giur. It., 2006, 1211, in Foro It., 2006, I, 1739, con le no-te di R. Rordorf, I. Paola e D. Dalfino, e in Corriere giur., 2006,795, con nota di F. Meloncelli, Fusione di societa e interruzionedel processo civile.Il principio e stato poi ribadito e confermato dalla Suprema Cor-te: cfr., in particolare, Cass., 23 giugno 2006, n. 14526, in Socie-ta, 2006, 1381; Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476, in Foro It.,2007, I, 1755, e in Corriere giur., 2007, 1257, con note di L.Miotto e di F. Meloncelli, La Cassazione sul caso Carnelutti - Lasorte della societa fusa: estinzione, continuita o trasformazione?Tre problemi di metodo.

(11) A seguito della pronuncia Corte Cost., 20 febbraio 1995, n.47, in Societa, 1995, 604, in Giur. comm., 1996, II, 415, e inGiur. It., 1995, I, 305, con nota di M. Sarale, L’opposizione deicreditori nella fusione eterogenea: la Corte costituzionale rifor-mula l’art. 2503.

(12) A. Riccio, Nella fusione di societa si ha, dunque, continuitadei rapporti giuridici anche processuali, in Contr. e impr., 2005,485.

(13) E. Civerra, Fusione e fallimento della societa incorporata:una storia infinita?, in Societa, 2011, 25, in sede di commento aTrib. La Spezia, 18 giugno 2010.

(14) Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698, cit.

Il Fallimento 12/2012 1473

Giurisprudenza

Fallimento

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al fallimento della societa incorporata, convivono,nelle soluzioni giurisprudenziali, entrambe le opzio-ni, a seconda cha la fusione sia intervenuta prima odopo la riforma.Cosı, in particolare, e stato ancora recentemente af-fermato, con riguardo ad una fusione ante riforma,che, ‘‘se e vero che la fusione determina un feno-meno di successione universale - quanto meno nel-la normativa societaria anteriforma - corrisponden-te a quella mortis causa e l’incorporante rappresentail nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridi-ci gia riguardanti i soggetti incorporati, con la con-fusione dei patrimoni delle societa preesistenti econ la conseguenza che ogni atto, sostanziale o pro-cessuale, deve essere indirizzato al nuovo ente, uni-co e diretto obbligato per i debiti dei soggetti defi-nitivamente estinti, e altrettanto vero che la leggefallimentare all’evento della cessazione dell’impresa,ovvero a quello del decesso dell’imprenditore, con-nette effetti da un lato sanzionatori - nella misurain cui il fallimento e sanzione per l’imprenditore in-solvente - e dall’altro rafforzativi della garanzia deicreditori insoddisfatti, sia pure nei limiti dell’annodall’evento’’ (15). Ne rileva in alcun modo che idebiti della societa incorporata siano stati assuntidall’incorporante; che l’atto di fusione non sia statocontrastato; che l’attivita della societa incorporatasia proseguita attraverso l’incorporante, che siamancato il fallimento di quest’ultima e che sianopersino mancate richieste di pagamento, ovveroconvocazioni in camera di consiglio nel procedi-mento prefallimentare: ‘‘il fallimento dell’incorpo-rata, infatti, e conseguenza della sua insolvenza edel mancato decorso dell’anno dacche la sua estin-zione si verifica e prescinde dalla solvibilita o menodell’incorporante, che puo semmai costituire ragio-ne della eventuale sua soggezione alla proceduraconcorsuale; al pari di quanto si verifica per l’im-prenditore defunto, ai sensi della L. Fall., art. 11,comma 1 il quale postula una sorta di sopravviven-za dell’impresa rispetto al soggetto che ne era titola-re, a garanzia della massa dei creditori, che prescin-de dalla vita dell’imprenditore commerciale e va ol-tre di essa, sia pure in un limite temporale contenu-to’’ (16).Sicche, in presenza di fusione ante riforma, la socie-ta incorporata puo essere dichiarata fallita, entro unanno dalla fusione, ai sensi degli artt. 10 e 11 l.fall.,applicabili ad essa in via analogica (17); e nel casodi dichiarazione di fallimento di una societa entrol’anno dall’estinzione per fusione, il diritto ad esseresentito in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 15l.fall., spetta al legale rappresentante della societa

estinta, per le conseguenze che tale pronuncia puoavere nei suoi confronti, nonche al socio illimitata-mente responsabile, in quanto assoggettabile a falli-mento personale, mentre non e obbligatoria l’audi-zione della societa nata dalla fusione, pur rivesten-do quest’ultima la qualita di successore a titolo uni-versale della societa sottoposta alla procedura con-corsuale (18).Per contro, se la fusione e intervenuta dopo la rifor-ma, non sara consentita l’applicazione analogica de-gli artt. 10 e 11 l.fall. alla societa incorporata, edessa non potra pertanto venire dichiarata fallita en-tro un anno dalla sua fusione per incorporazione inaltra societa, in quanto la fusione non comporta, inquel caso, l’estinzione della societa incorporata, necrea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fu-sione paritaria, ma attua l’unificazione mediantel’integrazione reciproca delle societa partecipantialla fusione e si risolve in una vicenda meramenteevolutivo-modificativa (19); inoltre, in tal caso, lafusione, intervenuta nel corso dell’istruttoria prefal-limentare ed allegata dalla societa debitrice per evi-tare la dichiarazione di fallimento, comporta che laverifica dello stato di insolvenza debba essere ope-rata avuto riguardo al patrimonio della societa risul-tante dalla fusione la quale potra, se insolvente, es-sere dichiarata fallita (20).Il provvedimento in commento, riguardante una fu-sione post riforma, si pone nell’alveo interpretativoteste richiamato; e dall’inquadramento della fusionecome vicenda evolutiva/modificativa riguardante ilpatrimonio e l’organizzazione societaria fa derivareche non possa conseguirne la dichiarazione di falli-mento della societa incorporata, difettando i pre-supposti per l’applicazione analogica delle normesuddette (artt. 10 e 11 l.fall.).E stato fatto notare, peraltro, a tal proposito che il

Note:

(15) Cass., 18 febbraio 2007, n. 2210, in questa Rivista, 2007,793, con nota di C. Blatti, Puo essere dichiarato il fallimento del-la societa di persone incorporata in altra, senza che sia stato di-chiarato il fallimento dell’incorporante?, e in Giur. It., 2007,1434, con nota di R. Weigmann.

(16) Cass., 18 febbraio 2007, n. 2210, cit.

(17) Cass., 18 febbraio 2007, n. 2210, cit.

(18) Cass., 27 settembre 2006, n. 21016, in questa Rivista,2007, 213.

(19) App. Perugia, 16 dicembre 2008, in questa Rivista, 2009,1304, con nota di A. Genovese, Fusione di societa in pendenzadi istruttoria prefallimentare; Trib. La Spezia, 18 giugno 2010, inquesta Rivista, 2010, 1215, e in Societa, 2011, 21, con nota diE. Civerra, Fusione e fallimento della societa incorporata: unastoria infinita.

(20) App. Perugia, 16 dicembre 2008, cit.

1474 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Fallimento

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‘‘doppio binario’’ che si viene cosı a creare (seppurenon destinato a durare nel tempo, in ragione delprogressivo esaurirsi del contenzioso riferito alla fu-sioni attuate prima della riforma del diritto societa-rio) non agevola la comprensione dei fenomeni, nedelle implicazioni pratiche ed operative delle situa-zioni che possono derivare dalla fusione (21).In particolare, sono state mosse articolate osserva-zioni critiche alla soluzione che ammette, in appli-cazione analogica degli artt. 10 e 11 l.fall., il falli-mento della societa incorporata che abbia parteci-pato ad un’operazione di fusione ante riforma. Estato, innanzi tutto, posto in dubbio, avuto riguardoal disposto dell’art. 10 l.fall., che stabilisce che ‘‘gliimprenditori individuali e collettivi possono esseredichiarati falliti entro un anno dalla cancellazionedal registro delle imprese, se l’insolvenza si e mani-festata anteriormente alla medesima o entro l’annosuccessivo’’, che l’iscrizione dell’atto di fusione siaequiparabile alla cancellazione della societa (22); estato altresı contestato che la fusione possa essereassimilata alla morte dell’imprenditore, atteso chenel primo caso, a differenza del secondo, vi e sem-pre continuazione dell’attivita d’impresa da partedell’incorporante, e che i creditori della societa in-corporata, a differenza di quelli dell’imprenditoredefunto, possono trovare tutela nelle disposizioniche consentono loro di opporsi alla fusione primache diventi efficace (23); ed e stato ulteriormenterilevato che, atteso il subentro della societa incor-porante in tutti i debiti dell’incorporata, la dichia-razione di fallimento di quest’ultima, che prescin-desse dall’accertamento dello stato d’insolvenza incapo all’incorporante, si porrebbe in contrasto conl’orientamento del legislatore fallimentare volto adabbandonare l’impostazione punitiva della procedu-ra e a privilegiare invece un’ottica efficientisti-ca (24).

5. ... e quanto alla dichiarazionedi fallimento della societa incorporante

Il problema della dichiarazione di fallimento dellasocieta risultante dalla fusione e stato solo margi-nalmente toccato dal provvedimento in commento(in quanto esulante dal tema d’indagine), per affer-mare, in via incidentale, che solo l’incorporantepotrebbe essere dichiarata fallita per i debiti dellaincorporata (25).Come ricordato, ai sensi del primo comma dell’art.2504 bis cod. civ., ‘‘la societa che risulta dalla fusio-ne o quella incorporante assumono i diritti e gli ob-blighi delle societa partecipanti alla fusione ...’’.

Per verificare la sussistenza dello stato d’insolvenzain capo alla societa risultante dalla fusione o incor-porante, occorre dunque avere riguardo alla consi-stenza del patrimonio di quest’ultima, nel quale so-no confluiti i diritti e gli obblighi dell’incorporata:in particolare, lo stato d’insolvenza in cui questa sifosse trovata prima della fusione non implica affattoche anche l’incorporante sia insolvente.Al contrario, il disegno del legislatore e stato pro-prio quello di ammettere il ricorso all’operazione difusione per consentire alle imprese partecipanti dievitare le conseguenze di una crisi. In quest’ottica,la riforma del diritto societario del 2003 ha elimi-nato dall’art. 2501 cod. civ. il divieto per le societasottoposte a procedure concorsuali di prendere par-te ad operazioni di fusione e scissione (26); ed ilnuovo diritto fallimentare contempla le operazionistraordinarie, e dunque anche le fusioni, fra gli stru-menti per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfa-zione dei crediti in vista dell’ammissione alla proce-dura di concordato preventivo, cosı da evitare l’as-sogget-tamento al fallimento (art. 160, primo com-ma, lett. a), l.fall.) (27).

Note:

(21) E. Civerra, Fusione e fallimento della societa incorporata:una storia infinita, cit.

(22) R. Weigmann, in Giur. It., 2007, 1434, in nota a Cass., 18febbraio 2007, n. 2210; A. Genovese, Fusione di societa in pen-denza di istruttoria prefallimentare, cit., in questa Rivista, 2009,1304, in nota ad App. Perugia, 16 dicembre 2008.

(23) A. Genovese, op. loc. citt.

(24) R. Weigmann, op. cit., 1437; A. Genovese, op. loc. citt.

(25) Nello stesso senso, gia App. Perugia, 16 dicembre 2008,cit.; Trib. La Spezia, 18 giugno 2010, cit.

(26) Cfr. L. De Angelis, Trasformazione, fusione e scissione: ri-flessi concorsuali della riforma societaria, in questa Rivista,2004, 353.

(27) A. Genovese, op. loc. citt.

Il Fallimento 12/2012 1475

Giurisprudenza

Fallimento

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Massimario di legittimitaLEGGE FALLIMENTARE

Art. 6

Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1776 - Pres. Fioretti -

Est. Scaldaferri - P.M. Apice - Societa Centro Affari Surl c.

Equitalia Lecce S.p.a.

1. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,l’art. 87 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art.3 del D.L. n. 138 del 2002 (convertito nella L. n. 178 del2002), nel prevedere che il concessionario (nella specie, unasocieta di Equitalia) possa, per conto dell’ente pubblico tito-lare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione difallimento e la insinuazione al passivo, ai sensi dell’art. 6legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in no-me proprio e per conto del titolare del credito stesso, per ilcompimento delle attivita processuali di natura esecutiva,funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando lafattispecie uno dei casi fatti salvi dall’art. 81 c.p.c., cosı rea-lizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per contodel titolare, il perseguimento anche di un interesse propriodel concessionario, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Vedi Cass. 18 novembre 2010, n. 23338.

Art. 18

Cass. Civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2671 - Pres. Plenteda

Donato- Est. Zanichelli Vittorio - Spinelli trasporti S.r.l. C.

Spinelli trasporti S.r.l. fallita

1. Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concor-dato preventivo, seguito da contestuale dichiarazione di fal-limento e nella specie relativo a procedura svoltasi per inte-ro dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007, non eammissibile in se, dovendo i motivi di doglianza, in applica-zione analogica del principio di cui all’art. 162, terzo comma,l.fall. (relativo ai casi di conclusione del procedimento conprovvedimento diverso dall’omologazione), essere fatti va-lere nell’ambito di un unico reclamo avverso altresı la sen-tenza di fallimento, considerato il carattere pregiudiziale del-l’annullamento rispetto ad altre motivazioni attinenti in ipo-tesi ai presupposti della fallibilita; l’art. 186 l.fall., infatti, nelrinviare all’applicazione, in quanto compatibili, degli artt.137 e 138 l.fall., dettati in tema di risoluzione ed annulla-mento del concordato fallimentare, se ne differenzia quantoagli esiti, poiche solo per il concordato preventivo risolto odannullato non si ha automatismo della dichiarazione di falli-mento, che anzi presuppone, oltre ad una verifica dei suoipresupposti, l’iniziativa di parte.

Art. 61

Cass. Civ., sez. I, 1 marzo 2012, n. 3216 - Pres. Proto - Est.

Mercolino - P.M. Apice - S.A. c. Banca Antonveneta S.p.a.

1. Il principio della cristallizzazione della massa passiva nonimpedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, invia di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, ilquale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione difallimento del debitore principale, operando il pagamentocome causa estintiva del credito vantato da quest’ultimo neiconfronti del debitore principale, con la conseguente esclu-

sione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindiche il coobbligato non e tenuto ad insinuare al passivo il pro-prio credito con riserva, potendo farlo valere in sede falli-mentare con l’ordinaria istanza di ammissione, tempestiva otardiva. Tuttavia, e inammissibile la surrogazione, allorche ilpagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore nonrisulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore,ostando a cio l’art. 61, secondo comma, l.fall., il quale costi-tuisce una norma speciale che introduce un’eccezione alprincipio dell’opponibilita al creditore comune dei pagamentiparziali ricevuti, e, nel subordinare l’esercizio dell’azione dirivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato sod-disfatto per l’intero credito ove il pagamento sia effettuatosuccessivamente alla dichiarazione di fallimento, detta unadisposizione applicabile non solo all’azione di regresso, spe-cificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche aquella di surrogazione, posto che, ai fini dell’ammissibilitatanto della surrogazione, quanto del regresso, cio che rilevanon la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligatoabbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l’a-dempimento risulti integrale ‘‘ex parte creditoris’’, cioe ido-neo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbiainsinuato o possa insinuare al passivo del fallimento.

Vedi Cass. 11 settembre 2007, n. 19097; Vedi 17 gennaio2008, n. 903.

Art. 67 (in generale)

Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2335 - Pres. Fioretti -

Est. Didone - P.M. Sorrentino - MPS gestione crediti banca

S.p.a. c. Fallimento Z.A.

1. Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso incui, dopo l’ammissione di una societa di persone al concorda-to preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della mede-sima societa e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensidell’art. 147 l.fall., il termine di cui all’art. 67 l.fall. per l’eserci-zio dell’azione revocatoria dell’atto personale posto in esseredal socio decorre dal decreto di ammissione della societa allaprima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenzadi fallimento del socio, atteso che il carattere meramente con-sequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto aquello della societa comporta che, ai fini della dichiarazionedi fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d’insolvenzadella societa, indipendentemente dalla sussistenza o menodello stato d’insolvenza personale del socio, dovendosi esclu-dere un ‘‘vulnus’’ all’affidamento dei terzi, cui sono noti sindalla data di apertura della prima procedura i soggetti poten-zialmente soggetti al fallimento in esito alla stessa.

Vedi Cass. 1 agosto 1994, n. 7157; Cass. 23 maggio 2008, n.13421; Cass. 7 giugno 2002, n. 8257.

Art. 99

Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299 - Pres. Salme’ -

Est. Ragonesi - Editoriale Cover S.r.l. c. Curatela del falli-

mento della Editrice Esedra societa cooperativa di giornali-

sti a r.l.

1. In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini delladecisione circa l’opponibilita al fallimento di un credito do-cumentato con scrittura privata non di data certa, mediante

1476 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Page 81: SOMMARIO - units.it

la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozioe stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fat-to diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c. (registrazione,morte o sopravvenuta impossibilita fisica di uno dei sotto-scrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito divalutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneita a stabili-re la certezza della data del documento, con il limite del ca-rattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere ricondu-cibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresı, sot-tratto alla sua disponibilita. (Nella specie, la Corte ha riscon-trato il difetto di motivazione in ordine all’inidoneita delladocumentazione prodotta, limitandosi la decisione impu-gnata ad affermare che ‘‘tutti gli atti prodotti sono privi didata certa anteriore al fallimento’’).

Vedi Cass. 26 maggio 1997, n. 4646; 26 giugno 1998, n.6314; Cass. 23 febbraio 2006, n. 3999; Cass. 21 novembre2011, n. 24432.

Cass. Civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2677 - Pres. Plenteda

- Est. Zanichelli - L.F. c. M.F.

2. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nelregime previsto dal D.Lgs. n.169 del 2007, la mancata produ-zione di copia autentica del provvedimento impugnato noncostituisce causa di improcedibilita del giudizio, non trovandoapplicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 e s.c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario dicognizione e non potendo la predetta opposizione essere qua-lificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;inoltre, l’art. 99 l.fall., che indica il contenuto del ricorso, nonfa riferimento alla predetta allegazione e l’unico richiamo sulpunto concerne i documenti che la parte puo discrezional-mente sottoporre al giudice. (Nell’affermare il principio, laS.C. - in sede di cassazione con rinvio - ha altresı ribadito checomunque, anche al caso deciso, risulterebbe applicabile ilprecetto enunciato nell’art. 347 c.p.c. che, ponendo l’onere perl’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sen-tenza impugnata, ha come scopo solo la possibilita dell’esa-me di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello,esigenza nella fattispecie del tutto soddisfatta, avendo il ricor-rente trascritto nel ricorso il contenuto del decreto del giudicedelegato, come ripreso dalla comunicazione del curatore).

Vedi Cass. 14 aprile 2005, n. 7746; Cass. 25 febbraio 2011, n.4708.

Art. 129

Cass. Civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 - Pres. Plenteda

- Est. Zanichelli - Baia Domitia Motor Speedway S.r.l. c.

Autodromo Campania felix

1. In tema di omologazione del concordato fallimentare, se-condo la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5, e ammissibile la proposta proveniente da un terzo e checontempli a suo favore, in sede di esecuzione, un’eventualeeccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - delvalore dei beni trasferiti rispetto all’ammontare di quantonecessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poicheessa realizza il giusto guadagno dell’intervento del terzo,che si accolla l’onere ed il rischio dell’operazione e non puodirsi agisca a scopo di liberalita; tale eccedenza e inveroequiparabile alle spese necessarie all’esecuzione, da ritener-si giustificate, in analogia all’art.504 c.p.c., ove cosı sia con-sentita la trasformazione del patrimonio del debitore neglistrumenti volti al soddisfacimento dei creditori.

Vedi Cass. 12 febbraio 2010, n. 3327.

Art. 137

Cass. Civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672 - Pres. Plenteda- Est. Zanichelli - S.S. c. ST.ST. fallito

1. La dichiarazione di risoluzione del concordato fallimenta-re, che sia stato omologato anteriormente alla modifica del-l’art. 137 l.fall., quale introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007 edentrata in vigore il 1 gennaio 2008, e assoggettata alle nuo-ve disposizioni, in quanto l’art. 22 del cit. D.Lgs., per il qualela novella si applica alle procedure di concordato fallimenta-re aperte dopo la sua entrata in vigore, va inteso siccome ri-ferito al procedimento che viene definito con il provvedi-mento di omologazione e non anche all’autonoma fase del-la risoluzione, per la quale dunque vige l’ordinario principiodel ‘‘tempus regit actum’’; ne consegue che la relativa inizia-tiva puo essere assunta solo da un creditore e non d’ufficioda parte del tribunale. (Principio affermato dalla S.C. che, af-fermando l’illegittimita della dichiarazione di risoluzione delconcordato fallimentare, per carenza di legittimazione delcuratore, ha formulato tale rilievo d’ufficio, avendo l’impu-gnazione nel merito della pronuncia di primo grado preclu-so la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione‘‘ad causam’’).

Vedi Cass. 18 marzo 2008, n. 7263; Cass. 1 aprile 2011, n.7569.

Art. 216

Cass. Pen., sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1816 - Pres. Amato -Est. Marasca - P.M. D’angelo - S.O.

1. In tema di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva, lasomma versata per aumento di capitale dagli autori della di-strazione non puo essere considerata come restituzione deibeni strumentali sottratti al patrimonio dell’impresa.

Vedi Cass. pen. 19 aprile 1994, n. 4461; Cass. 2 marzo 2011,n. 8402.

LEGGI DIVERSE

Amministrazione straordinaria

Cass. Civ., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2762 - Pres. Plenteda -

Est. Zanichelli - P.M. Carestia - BBS Riva S.p.a. in ammini-strazione straordinaria c. BNP-PARIBAS leasegroup S.p.a.

1. Nell’amministrazione straordinaria delle grandi impresein stato di insolvenza, disciplinata dal D.Lgs. 8 luglio 1999,n. 270, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relati-vo art. 50 e prevedente una generale facolta di scioglimentoda parte del commissario straordinario quanto ai contrattiancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presupponeche questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loronaturale scadenza; ne consegue che se, come nella specie,per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, giaconcessi a tale titolo alla societa debitrice, dopo la sua am-missione alla procedura sia scaduto il termine per l’eserciziodella facolta di riscatto ed il commissario non abbia manife-stato in precedenza la volonta di avvalersene, cessandoogni vincolo fra le parti, nasce l’obbligo, in capo all’utilizza-tore, di restituzione dei beni, in accoglimento della doman-da di rivendica degli stessi avanzata dalla societa conceden-te.

Vedi Cass. 6 maggio 1991, n. 5002.

Il Fallimento 12/2012 1477

Giurisprudenza

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Massimario di meritoa cura di Federica Commisso e Edoardo Staunovo-Polacco

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 6

App. Roma 10 settembre 2012 - Pres. ed Est. Cimorelli-

Belfiore - L.G. ed altri c. Fall. L.G. ed altri

1. Qualora il Tribunale dichiari il fallimento di una societadi fatto tra alcune persone fisiche convocate a seguito diricorsi diretti ad ottenere la dichiarazione di fallimento dialtre societa, non e configurabile un’ipotesi d’iniziativad’ufficio qualora in detti ricorsi sia chiaramente denun-ciata l’esistenza di una societa irregolare facente capoagli stessi soggetti.

Art. 9

App. Roma 10 settembre 2012 - Pres. ed Est. Cimorelli-

Belfiore - L.G. ed altri c. Fall. L.G. ed altri

1. Sussiste la giurisdizione del Tribunale fallimentare ita-liano nell’ipotesi di societa che, pur avendo sede legaleall’estero, abbia il centro principale dei propri interessi inItalia, ove operavano gli organi direttivi e di controllo edove venivano tenuti i rapporti con banche e clienti.

Art. 18

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio

- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

1. Il socio e legittimato ad opporsi alla dichiarazione difallimento della societa, ai sensi dell’art. 18 l.fall., rien-trando fra i soggetti interessati a contrastare l’aperturadell’esecuzione concorsuale, anche in relazione alla pro-pria posizione di creditore verso la societa stessa.

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio

- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

2. L’interesse in astratto all’impugnazione della sentenzadichiarativa di fallimento deve essere riconosciuto ancheal terzo creditore del fallito che sia stato soddisfatto pri-ma della dichiarazione di fallimento, attesa la possibilitaper lo stesso di essere sottoposto alle regole del concor-so ed in particolare a quelle sulle azioni revocatorie.

Art. 26

Trib. Milano 11 settembre 2012 in funzione di Giudice

Unico - Est. D’Aquino - L.V.I. s.r.l. c. Fall. I. s.r.l. ed altri

1. I soci della societa fallita non sono legittimati a pro-porre reclamo ex art. 26 l.fall. e comunque ad impugnareper nullita gli atti di liquidazione in sede concorsuale deibeni della societa fallita, atteso che essi sono titolari diun mero interesse di fatto alla conservazione del patri-

monio sociale che non gli attribuisce una tutela impu-gnatoria degli atti compiuti dagli organi della proceduranell’interesse dei creditori.

Art. 67 (in generale)

Trib. Milano 11 settembre 2012 in funzione di Giudiceunico - Est. Fontana - T. S.p.A. in a.s. c. A.Fa. S.p.A.

1. Qualora la societa di factoring, convenuta in giudizioper il pagamento alla procedura degli importi incassatidai debitori ceduti, voglia dedurre l’opponibilita dellecessioni ai sensi dell’art. 5, L. n. 52/1991, ha l’onere di ec-cepire la circostanza ed assolvere all’onere probatoriodegli elementi di fatto che ne costituiscono fondamento,in quanto l’oggetto della domanda e in ogni caso l’accer-tamento della titolarita dei crediti ceduti da parte attrice,in forza dell’acquisizione alla massa attiva della procedu-ra concorsuale (nella specie il Tribunale ha ravvisatol’opponibilita delle cessioni in quanto la prova, seppurenon fornita dalla societa di factoring, risultava dalla do-cumentazione prodotta dalla procedura).

Trib. Milano 11 settembre 2012 in funzione di Giudice

unico - Est. Fontana - T. S.p.A. in a.s. c. A.Fa. S.p.A.

2. In tema di rapporti tra azione revocatoria fallimentareed inopponibilita della cessione di credito ai sensi del-l’art. 7, l. 52/1991, quando quest’ultima e resa opponibilenelle forme di cui all’art. 5, stessa legge, con pagamentodel corrispettivo nell’anno anteriore all’apertura dellaprocedura, prima della scadenza del credito ed il negoziodi cessione, con i relativi effetti traslativi, risulti perfezio-nato prima del periodo sospetto, l’unica azione che puoessere esercitata dal curatore e quella ai sensi dell’art. 7,dovendosi escludere in radice l’esperibilita dell’azionerevocatoria fallimentare; quando invece i presuppostiper l’azione ai sensi dell’art. 7 non sussistano, o perche ilpagamento e oltre l’anno o non e stato effettuato o per-che riguarda un credito scaduto, il curatore puo esercita-re l’azione revocatoria fallimentare.

Art. 67 (primo comma)

Trib. Milano 13 settembre 2012 in funzione di GiudiceUnico - Est. Lupo - Fall. A.C. s.r.l. c. B. S.p.A.

1. Gli importi accreditati a decurtazione del saldo passivodel conto corrente dopo la revoca del fido, rivenienti dapresentazioni di carta commerciale con mandato in rempropriam all’incasso senza concessione di anticipazione,ma con accredito in conto a valuta maturata, costituisco-no pagamenti con mezzi non normali, trattandosi di ope-razioni finalizzate unicamente al rientro del credito versola banca ed essendo il mandato in tal caso un mezzo sa-tisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni re-lazioni commerciali.

1478 Il Fallimento 12/2012

Giurisprudenza

Page 83: SOMMARIO - units.it

Art. 67 (secondo comma)

App. Milano 24 settembre 2012 - Pres. ed Est. Marini -Fall. V. c. B S.p.A.

1. L’accredito sul conto scoperto, ad estinzione della pas-sivita preesistente, di una somma riveniente dalla con-cessione da parte della banca di un finanziamento assi-stito da garanzia reale, non concretizza un pagamentorevocabile, in quanto rappresenta un mero giroconto; intal caso il curatore puo impugnare le garanzie reali con-testuali alla stipula del nuovo finanziamento, ma non gial’atto estintivo del pregresso debito.

Art. 72

Trib. Milano 4 settembre 2012 - Pres. Ciampi - Est. Fon-tana - G.S. c. Fall. T. S.p.A.

1. In caso di scioglimento da parte del curatore del con-tratto preliminare di compravendita immobiliare, nell’i-potesi in cui il promissario acquirente fosse stato im-messo dal promittente venditore poi fallito nel possessodel bene, il fallimento ha diritto di compensare il debitoconcorsuale per gli acconti versati con l’importo relativoall’indennita dovuta dal promissario acquirente per il go-dimento dell’immobile.

Art. 95

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

1. Qualora nell’attivo del fallimento siano confluiti sia be-ni sottoposti a confisca che beni liberi, il giudice delega-to procede all’accertamento del passivo dei diritti di terzivalutando la sussistenza della buona fede del creditore;se invece nell’attivo del fallimento vi sono solo beni con-fiscati, il Tribunale deve dichiarare chiuso il fallimento,ed i creditori dovranno chiedere la restituzione dei benial Tribunale penale della prevenzione.

Art. 111

Trib. Prato 14 giugno 2012, decr. - Est. Legnaioli

1. Il credito per indennita di occupazione di un immobilematurato, dopo la risoluzione del contratto di locazione,nel periodo tra la presentazione della domanda di con-cordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, in di-fetto del requisito dell’inerenza necessaria e funzionalealla procedura, non e prededucibile.

Art. 161

Trib. Modena 14 settembre 2012, decr. - Pres. De Marco- Est. Pasquariello - Gruppo C. S.p.A.

1. In caso di domanda di concordato preventivo con ri-serva, il Tribunale con il decreto che assegna il terminedi cui all’art. 161, sesto comma, l.fall. puo disporre che ildebitore sia tenuto ad alcuni obblighi informativi quali ildeposito di un prospetto mensile delle operazioni attivee passive, superiori ad un certo importo unitario, relativeall’amministrazione ordinaria nella continuazione dell’at-

tivita aziendale, e degli oneri finanziari maturati nel pe-riodo.

Art. 162

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

1. La verifica del Tribunale, gia in sede di ammissione al-la procedura di concordato preventivo, non puo esserelimitata ad un mero controllo di legalita formale, ma de-ve spingersi alla valutazione della fattibilita del piano ve-rificando la serieta, la completezza e l’attendibilita dellarelazione del professionista.

Art. 173

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

1. Il primo comma dell’art. 173 l.fall. si applica soltanto acondotte tenute nella fase antecedente all’emanazionedel decreto di ammissione a concordato preventivo, do-vendosi trattare di atti di frode posti in essere al fineesclusivo di ottenere l’approvazione e l’omologazionedel concordato; pertanto, qualora l’imprenditore abbiamesso i creditori al corrente di eventuali atti di disposi-zione compiuti prima della presentazione della doman-da, ed i creditori abbiano votato favorevolmente, non vie ragione per disporre la revoca della procedura.

App. L’Aquila 10 ottobre 2012 - Pres. Pace - Est. D’Orazio- T.M. ed altri c. Fall. N.it S.p.A.

2. La revoca ex art. 173 l.fall. puo avvenire in qualunquemomento, e quindi anche nel corso del procedimento diomologazione.

Trib. Vicenza 7 maggio 2012 (data della decisione) -Pres. Colasanto - Est. Limitone - T.C.W. S.p.A. c. D.E.S.p.A.

3. Va rigettata la domanda con la quale viene chiesta larisoluzione di un concordato preventivo in considerazio-ne del fatto che e prevedibile una minor percentuale disoddisfo ed un maggior tempo di realizzo, rispetto aquanto esposto nella proposta, qualora tali elementi dicriticita siano stati evidenziati dal commissario nella rela-zione ex art. 172 l.fall. ed i creditori abbiano votato a fa-vore della proposta.

Trib. Mantova 12 luglio 2012, decr. (data della decisione)- Pres. Gibelli - Est. De Simone - M. S.p.A.

4. Va rigettata la domanda di revoca ex art. 173 l.fall.qualora le omesse informazioni sulle poste attive e pas-sive della societa denunciate dal commissario giudizialenon siano qualificabili come atti di frode e non abbianorilevanza tale da incidere sull’adeguatezza del piano con-cordatario, e quindi non siano fondamentali ai fini di unvoto informato.

Il Fallimento 12/2012 1479

Giurisprudenza

Page 84: SOMMARIO - units.it

Osservatorio tributarioa cura di Enrico Stasi

LEGISLAZIONE

Decreto Ministero Economia e Finanze 11 ottobre 2012

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul sito www.fi-

nanze.it il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finan-

ze dell’11 ottobre 2012, in attuazione delle disposizioni di cui

all’art. 32 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di li-

quidazione dell’Imposta sul valore aggiunto secondo la con-

tabilita di cassa.

Il nuovo regime normativo si applichera alle operazioni effet-

tuate a decorrere dal 18 dicembre 2012, per i soggetti che

nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di ini-

zio di attivita, prevedono di realizzare un volume d’affari non

superiore a 2 milioni di euro.

Per i soggetti che esercitano la summenzionata opzione il di-

ritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sor-

ge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal

soggetto optante, il diritto alla detrazione nasce in ogni caso

al momento di effettuazione dell’operazione anche se il cor-

rispettivo non e stato ancora pagato. Resta fermo che laddo-

ve il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua

volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva per cas-

sa, il suo diritto alla detrazione spettera solo all’atto del paga-

mento del relativo corrispettivo.

Il decreto in esame precisa che nel calcolo del volume d’af-

fari vanno considerate sia le operazioni che vengono assog-

gettate al regime dell’Iva per cassa sia le operazioni escluse

da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad Iva se-

condo il meccanismo dell’inversione contabile).

L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del

termine di un anno dal momento di effettuazione dell’opera-

zione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il ces-

sionario o committente, prima del decorso del termine, sia

stato assoggettato a procedure concorsuali.

Il regime in questione e applicabile previo esercizio di un’op-

zione da parte del soggetto passivo interessato. La predetta

opzione e esercitata mediante modalita che saranno definite

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha effetto a partire dal 18 gennaio dell’anno in cui

e esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attivita nel corso

dell’anno, dalla data di inizio dell’attivita. Il provvedimento in

esame prevede, inoltre, che le operazioni che hanno gia par-

tecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data

del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rien-

trano nella disciplina dell’Iva per cassa.

Il decreto stabilisce che sono escluse dalla disciplina dell’Iva

per cassa: a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito

di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore

aggiunto; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef-

fettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’eser-

cizio d’imprese, arti o professioni; c) le operazioni effettuate

nei confronti dei soggetti che assolvono l’Iva mediante il

meccanismo dell’inversione contabile; d) le operazioni di cui

all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ot-

tobre 1972, n. 633. Per quanto riguarda le operazioni di cui

alla lettera a), il decreto precisa che si intende che il regime

dell’Iva per cassa puo essere adottato per le operazioni ef-

fettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’Iva, da

soggetti che, previa separazione dell’attivita ai sensi dell’arti-

colo 36 del D.P.R. n. 633/1972, applicano sia regimi speciali

Iva sia il regime ordinario.

L’art. 3 del decreto in commento prevede che sono escluse

dal differimento del diritto alla detrazione: a) gli acquisti di

beni o servizi assoggettati all’Iva con il meccanismo dell’in-

versione contabile; b) gli acquisti intracomunitari di beni; c)

le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi

Iva.

Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’Iva per

cassa il cedente o prestatore e tenuto ad adempiere gli ob-

blighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972. Le predette

operazioni concorrono a formare il relativo volume d’affari

del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione

della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19 bis del ri-

detto D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all’anno in cui

le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il mo-

mento in cui l’imposta diventa esigibile. Le operazioni alle

quali si applica il regime dell’Iva per cassa sono computate

nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel

corso del quale e incassato il corrispettivo, ovvero scade il

termine di un anno dal momento di effettuazione dell’opera-

zione. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del

corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed e computata nel-

la liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la

somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’opera-

zione.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che le fatture

debbano recare l’annotazione che si tratta di operazione con

‘‘Iva per cassa’’, con l’indicazione della relativa norma istituti-

va. Precisa, ancora, il decreto, che l’omessa indicazione di

tale dicitura costituira, ai fini sanzionatori, una violazione for-

male.

Per quanto riguarda l’uscita dal regime, viene previsto che,

qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la so-

glia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime

dell’Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie

dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la so-

glia e stata superata. Viene precisato, inoltre, che per quan-

to concerne le operazioni passive le regole ordinarie si appli-

cheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal

mese successivo, ancorche l’acquisto sia stato effettuato

nel periodo in cui era applicato il regime dell’Iva per cassa.

Per questa ipotesi di uscita dal regime, cosı come in caso di

revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono pre-

viste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coe-

sistenza, per la stessa attivita, di due regimi di liquidazione

dell’imposta. In particolare, e previsto che nella liquidazione

relativa all’ultimo mese in cui e stata applicata l’Iva per cas-

sa venga computato a debito l’ammontare complessivo del-

l’Iva relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati

ancora incassati. Nella stessa liquidazione, il soggetto passi-

vo potra esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta rela-

tiva agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pa-

gati.

1480 Il Fallimento 12/2012

Fisco e fallimento

Rassegna

Page 85: SOMMARIO - units.it

GIURISPRUDENZA

LA RESPONSABILITA FISCALE DEL LIQUIDATORE

IN CASO DI FALLIMENTO

Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, 23aprile 2012, n. 42

Il caso esaminato dalla Commissione tributaria regionale del-

l’Emilia Romagna riguarda la responsabilita ex art. 36, secon-do comma, del D.P.R. n. 602/1973 di una liquidatrice di una

societa di capitali, poi fallita, che nel corso della fase di liqui-dazione volontaria aveva effettuato pagamenti di debiti so-cietari di rango inferiore a quelli tributari, i quali erano cosı ri-

masti insoluti.

La contestazione dell’Agenzia delle entrate era fondata sul

fatto che, alla data di messa in liquidazione della societa, l’at-tivo stimato sulla base delle scritture contabili risultava suffi-ciente a coprire, oltre i debiti di grado poziore, anche quelli

verso l’Erario per l’imposta sul reddito delle persone giuridi-che.

Il provvedimento impositivo veniva impugnato dalla liquida-trice sotto molteplici profili. Ed infatti, in via preliminare veni-va eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all’Agen-

zia delle entrate in quanto, a seguito dell’intervenuto falli-mento della societa, quest’ultima sarebbe spettata in via

esclusiva al curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall.In secondo luogo, veniva contestata la sussistenza, nel casodi specie, di uno dei presupposti legittimanti l’azione di cui al

menzionato secondo comma dell’art. 36 (secondo cui ‘‘la re-sponsabilita del liquidatore e commisurata all’importo dei

crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede digraduazione dei crediti’’) per danno erariale, vale a dire la de-finitivita del debito tributario della societa. In terzo luogo, si

faceva osservare che la quantificazione delle attivita destina-te al soddisfacimento dei creditori non poteva essere fatta

sulla base della situazione patrimoniale redatta dall’ammini-stratore al momento dell’apertura della liquidazione, bensısul valore di realizzo delle stesse dopo il loro integrale realiz-

zo, soggiungendosi che la verifica dell’operato del liquidatoreavrebbe implicato che la liquidazione fosse stata portata a

compimento, cio che, nel caso di specie, sarebbe rimastoprecluso dal fallimento.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna respingeva

il ricorso e la liquidatrice della societa interponeva gravameinnanzi alla Commissione regionale dell’Emilia Romagna.

Con riferimento al primo motivo di doglianza, i giudici di se-conde cure, nel respingere la tesi dell’appellante, osservanoche l’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 ha natura di norma spe-

ciale posta a tutela delle pretese erariali vanificate dall’attivi-ta gestoria degli ultimi amministratori e liquidatori, con la

conseguenza che l’azione di cui trattasi puo essere autono-mamente esercitata dall’Amministrazione finanziaria anche

nel caso di intervenuto fallimento.

Al riguardo, vale la pena rammentare, per un verso, che, inprecedenti pronunce la Corte di Cassazione ha sempre

escluso che l’obbligazione derivante dall’inosservanza daparte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su di

lui gravante possa essere equiparata all’obbligazione deri-vante dalla responsabilita verso i creditori ovvero qualificabi-le in termini di coobbligazione nei debiti tributari; per altro

verso, che, per pacifica opinione, l’azione spettante al socioo al terzo per i danni direttamente cagionati a costoro da atti

dolosi o colposi degli organi sociali e esclusa dal campo diapplicazione dell’art.146 l.fall.: e cio in quanto tale azione mi-

ra, precisamente, al ristoro del pregiudizio subito dal singolo

socio o terzo e non gia (se non in via mediata) dalla societa

ne dalla massa dei creditori.

Quanto al secondo motivo del gravame, i giudici di appello,

in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo della Su-

prema Corte, secondo cui grava sull’Amministrazione finan-

ziaria l’onere «di provare d’avere iscritto i relativi crediti

quantomeno in ruoli provvisori, di cui poter pretendere il pa-

gamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore», han-

no accolto l’impugnazione per difetto della prova del requisi-

to della certezza/definitivita dell’accertamento dei crediti era-

riali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti e segnalazioni: Giurisprudenza - Cass., 11 maggio

2012, n. 7327, in BigUnico online; Cass. 21 luglio 2010, n. 17121, in

BigUnico online; Cass., 23 aprile 2008, n. 10508, in BigUnico online;

Cass., sez. un., 3 giugno 1978, n. 2766, ibidem; Cass. 10 novembre

1989, n. 4765, ibidem; Cass., sez. un., 2079/1989 BigUnico online,

in Cass. 24 gennaio 1981, n. 549, ibidem; Cass. 19 maggio 1980, n.

3270, ibidem; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20294, ibidem.

ANCHE NELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

IL VERSAMENTO DELL’ICI E DOVUTO SOLTANTO DOPO

LA CESSIONE DELL’IMMOBILE

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, 24 febbraio2012, n. 56/8/12

Una societa assoggettata, nel corso del 1996, ad ammini-

strazione straordinaria ai sensi della L. n. 95/1979 (c.d. Leg-

ge Prodi), aveva presentato ricorso davanti alla Commissio-

ne tributaria provinciale di Bari avverso un avviso di accerta-

mento emesso dal Comune competente con il quale veniva

contestato l’omesso versamento, negli ordinari termini di

scadenza, dell’ICI su un immobile facente parte della massa

attiva della procedura, con riferimento all’anno di imposta2005, nonche delle relative sanzioni e degli interessi.

Il ricorso si fondava sul fatto che la procedura di amministra-

zione straordinaria disciplinata dalla L. n. 95/1979 e equipara-

ta, ai sensi dell’art. 1, quinto comma, della stessa legge, alla

procedura di liquidazione coatta amministrativa (analogo ri-

mando e contenuto nell’art. 36 del d.lgs. n. 270/1999); per

quest’ultima procedura, l’art. 10, settimo comma del D.Lgs.

n. 504/1992 prevede espressamente che il versamento del-

l’ICI dovuta per il periodo di durata della stessa sia effettuato

entro il termine di tre mesi dalla data della vendita. Nel caso

di specie, poiche l’immobile era stato alienato nel corso del

2010, il commissario liquidatore aveva provveduto al paga-

mento del tributo entro tre mesi dalla data della stipula del-

l’atto di cessione.

Nell’avviso di accertamento l’Ente impositore dava bensı at-

to dell’avvenuto versamento dell’imposta, ma in base ad

un’interpretazione strettamente letterale del disposto di cui

al menzionato art. 10, settimo comma, che parla soltanto di

fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, richiedeva

anche il pagamento delle sanzioni e degli interessi conside-

rando tardivo il versamento del tributo.

I giudici pugliesi hanno accolto il ricorso aderendo integral-

mente alla tesi del commissario ed annullando, di conse-

guenza, l’atto impositivo impugnato.

Segnalo, per concludere, che l’applicabilita alle procedure di

amministrazione straordinaria delle disposizioni fiscali detta-

te per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, in

assenza di specifiche norme di legge, e stata confermata an-

che dalla Risoluzione n. 161/E del 16 giugno 2009 dell’Agen-

zia delle Entrate.

Il Fallimento 12/2012 1481

Fisco e fallimento

Rassegna

Page 86: SOMMARIO - units.it

Riferimenti e segnalazioni: Prassi - Agenzia delle Entrate, Risolu-

zione n. 161/E del 16.6.2009, in BigUnico online. Dottrina - E. STASI,

Disciplina fiscale delle procedure concorsuali, in Fallimento e altre

procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, III, Tori-

no, 2009, 2193

CREDITI ERARIALI AMMESSI AL PASSIVO ANCHE IN PENDENZA

DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE

Corte di Cassazione, 23 agosto 2012, n. 14617

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha af-fermato che nell’ambito di una procedura fallimentare, ove ilcredito alla base del ruolo sia stato contestato dinanzi lacompetente Autorita, deve essere ammesso al passivo conriserva, a mente dell’art. 88 del D.P.R. n. 602/73.

In sintesi, si tratta di una causa avviata nel vigore della vec-chia legge fallimentare dove l’agente della riscossione avevapresentato ricorso nei confronti del decreto con il quale il tri-bunale fallimentare, adito in opposizione a stato passivo,aveva confermato il provvedimento del giudice delegato diesclusione dal passivo di un credito riferito ad un periodo diimposta il cui accertamento era stato oggetto di impugnazio-ne non ancora definita.

Nel giudizio, si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, ade-rendo a quanto sostenuto da Equitalia; il Fallimento eccepivala carenza di legittimazione di Equitalia, l’erroneita della iscri-zione a ruolo del quantum del tributo, nonche l’impossibilitadi procedere all’ammissione con riserva ex art. 88, D.P.R. n.602 del 1973 stante la nullita dei titoli giustificativi.

Il tribunale rilevava che la Commissione Tributaria di primogrado, aveva riconosciuto inesistente la notifica dell’avvisodi accertamento; da cio, la nullita della iscrizione a ruolo edegli atti successivi, e quindi la non utilizzabilita del ruolo perl’insinuazione al passivo.

Il tribunale eccepiva che l’accertamento della esistenza edella liquidita del credito tributario era sottratto alla cognizio-ne del giudice fallimentare; che il titolo esecutivo per l’am-missione al passivo (con riserva o senza) era solo il ruolo;che l’irregolarita del ruolo, emesso in violazione dell’art. 15del d.p.r. sulla riscossione, sulla base di un avviso di accerta-mento da ritenere non notificato, viziava la possibilita di am-missione al passivo del credito.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando come iltribunale abbia commesso un palese errore di diritto nel rite-nere definitivamente accertata l’inesistenza della notifica inforza della pronuncia di primo grado della Commissione tri-butaria, soggetta ad impugnazione nel termine lungo (pro-nuncia, peraltro, successivamente impugnata avanti allaCommissione tributaria regionale).

La Cassazione censura infatti il comportamento del tribunaleche avrebbe dovuto applicare il disposto di cui all’art. 88 delD.P.R. n. 602 del 1973.

La sentenza e certamente condivisibile.

Stabilisce, infatti, l’art. 88 sopra menzionato che in caso difallimento, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contesta-zioni, il credito tributario deve essere ammesso al passivocon riserva, sia per le imposte dirette che per le imposte in-dirette, anche nel caso di domanda presentata in via tardiva.

La medesima norma prevede che sia il giudice delegato asciogliere la riserva con proprio decreto, su istanza del cura-tore o del concessionario, quando sia inutilmente decorso iltermine per ricorrere contro il ruolo o quando il giudizio siastato definito con sentenza passata in giudicato o risulti altri-menti estinto.

Riferimenti e segnalazioni: Legislazione - D.P.R. n. 602 del 29 set-

tembre 1973; M. Ferro, L’ammissione con riserva, in Le insinuazioni

al passivo, Padova, 2010, 49.

REVOCATORIA FALLIMENTARE: IMPOSTA DI REGISTRO

PROPORZIONALE SULLA SENTENZA CHE DICHIARA INEFFICACI

GLI ATTI DISPOSITIVI

Corte di Cassazione, 12 ottobre 2012 n. 17584

Il provvedimento giudiziario che statuisce in ordine alla revo-

catoria fallimentare di operazioni bancarie deve essere as-

soggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.

Questa, in sintesi, la massima desumibile dalla sentenza del-

la Corte di cassazione n. 17584 del 12 ottobre 2012.

Si riassumono brevemente i fatti di causa.

L’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una

banca un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, do-

vuta sulla sentenza pronunciata a seguito di revocatoria falli-

mentare di operazioni bancarie, applicando l’aliquota propor-

zionale del 3% ai sensi dell’art. 8, lett. b) Parte prima della

tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986.

La banca ricorreva in giudizio chiedendo l’applicazione del-

l’imposta in misura fissa sostenendo, da un lato, che alle

pronunce dichiarative dell’inefficacia degli atti dispositivi po-

teva, in via analogica, applicarsi la disposizione di cui all’art.

8, lett. e) della tariffa e, dall’altro lato, che non si era tenuto

conto del principio di alternativita tra imposta di registro ed

iva che avrebbe condotto ad applicare l’imposta in misura

fissa; infatti, sempre secondo l’istituto di credito, la condan-

na restitutoria avrebbe comportato l’obbligo della banca di ri-

spristinare l’originaria operazione di finanziamento concessa

alla societa fallita, operazione soggetta ad iva ai sensi del-

l’art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972 (in esenzione).

La banca risultava soccombente sia nel giudizio di primo gra-

do che in quello di appello.

La banca interponeva ricorso in Cassazione deducendo le

stesse motivazioni gia esposte nei precedenti gradi di giudi-

zio.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Affermano in propo-

sito i giudici di legittimita che la sentenza che accoglie l’azio-

ne revocatoria fallimentare e soggetta ad aliquota proporzio-

nale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. b), in quanto prov-

vedimento dell’Autorita giudiziaria recante condanna al paga-

mento di somme o valori.

A fondamento del proprio assunto il Supremo collegio osser-

va che nella disciplina dell’imposta di registro le categorie

degli atti giurisdizionali assumono rilievo non in relazione alla

forma del provvedimento ma in relazione al carattere deciso-

rio dello stesso e con riferimento esclusivamente alla natura

degli effetti giuridici prodotti in relazione all’oggetto del giudi-

zio.

Si distinguono pertanto i provvedimenti:

– con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (art. 8 lett. a);

– con effetti obbligatori derivanti dalla condanna a prestazio-

ni di natura patrimoniale consistenti nel ‘‘praestare, dare aut

facere’’ (art. 8, lett. b);

– con effetti di mero accertamento di diritti patrimoniali (art.

8, lett. c);

– tutti gli altri provvedimenti comportanti qualsiasi tipo di ef-

fetti, purche non aventi ad oggetto diritti di natura patrimo-

niale (art. 8, lett. d).

Oltre alle fattispecie sopra riportate il legislatore tributario ha

specificamente regolato alcune ipotesi particolari. Trattasi,

piu precisamente, dei:

1482 Il Fallimento 12/2012

Fisco e fallimento

Rassegna

Page 87: SOMMARIO - units.it

– provvedimenti diretti alla eliminazione di un atto dalla real-

ta giuridica ovvero alla risoluzione del vincolo negoziale

(provvedimento dichiarativo della nullita, provvedimento co-

stitutivo dell’effetto di annullamento dell’atto, provvedimen-

to che dispone la risoluzione del contratto: art. 8, lett. e);

– provvedimenti diretti ad incidere (sospensione ovvero

scioglimento/cessazione degli effetti) sul vincolo di coniugio

(art. 8, lett. t);

– provvedimenti di omologazione (art. 8, lett. g).

I giudici di legittimita precisano ancora che: «nelle ipotesi da

ultimo indicate sub art. 8, lett. e) ed f), la particolare gravita

degli effetti prodotti dal provvedimento giurisdizionale ha in-

dotto il legislatore a considerare espressamente irrilevanti -

ai fini della applicazione della imposta - eventuali statuizioni

‘‘accessorie’’ portanti la condanna alle restituzioni in denaro

o beni (art. 8, lett. c) ovvero al pagamento di assegni od attri-

buzioni di beni patrimoniali gia facenti parte di comunione

tra i coniugi, anche se oggetto di successivi provvedimenti

di modifica (art. 8, lett. f)». Osserva la Suprema Corte che

l’applicazione dell’art.8, comma 1, lett. e), Tariffa, all’ipotesi

della sentenza revocatoria seguita da condanna al pagamen-

to delle somme, non trova fondamento «stante il rapporto di

specialita istituito tra le categorie ‘‘generali’’ previste dall’art.

8, comma 1, lett. a) - d), e le categorie ‘‘speciali’’ previste

dalle successive lett. e) - g), rapporto di ‘‘species ad genus’’

da cui consegue che le pronunce giurisdizionali diverse da

quelle espressamente disciplinate nelle categorie speciali

vengono per necessita logica ad essere attratte nella discipli-

na prevista per le categorie generali, non occorrendo pertan-

to, in mancanza di rilevate lacune od incertezze applicative

delle suddette disposizioni legislative, fare ricorso ad alcun

criterio ermeneutico logico od analogico».

La Corte soggiunge, infine, che la tesi sostenuta dalla banca

snatura il significato della disposizione dell’art. 8, comma 1,

lett. e) cercando in tale disposizione «un ipotetico principio

generale di applicazione della imposta in misura fissa a tutte

le pronunce che comportino condanna alla ‘‘restituzione, re-

trocessione, ripetizione, di beni o somme di denaro’’, pre-

scindendo dal presupposto normativo, espressamente ri-

chiesto dal legislatore, del carattere meramente derivativo

ed accessorio di tali statuizioni rispetto alla pronuncia di ‘‘in-

validita’’ o di ‘‘risoluzione’’ del titolo negoziale regolativo del

rapporto giuridico».

Sul punto, nella precedente sentenza n. 27960 del 21 dicem-

bre 2011, la Suprema Corte, nel dirimere analoga controver-

sia sempre nel senso dell’applicabilita dell’imposta di regi-

stro in misura proporzionale, ha inoltre affermato il principio

secondo cui i negozi giuridici stipulati dal fallito risultano vali-

di in tutti i loro elementi ma, in seguito alla pronuncia che

autorizza la revocatoria fallimentare, divengono semplice-

mente inefficaci nei confronti del fallimento.

Diversa, invece, e l’ipotesi della nullita o dell’annullabilita de-

gli atti ove il negozio nasce ab origine viziato.

In pratica, si tratta di istituti aventi natura giuridica differente,

in quanto la sentenza che dichiara la nullita o l’annullamento

di taluni atti, incidendo sulla loro validita, ne elimina radical-

mente gli effetti ex tunc e, nella quasi totalita dei casi, erga

omnes. Al contrario, la pronuncia sulla revocatoria comporta,

esclusivamente nei confronti del solo fallimento, l’inefficacia

relativa di atti ab origine validi.

Va quindi esclusa l’applicabilita della lettera e), dell’art. 8 del-

la tariffa in quanto essa si riferisce alle sole pronunce che di-

chiarano l’annullabilita o nullita dell’atto ancorche comportan-

ti una restituzione di somme. Detta disposizione costituisce

norma speciale che, in quanto tale, non puo essere interpre-

tata estensivamente sino a ricomprendervi il differente istitu-to giuridico della revocatoria fallimentare.Quanto, poi, al secondo motivo del ricorso proposto dallabanca, ovvero, che non si era tenuto conto del principio di al-ternativita tra imposta di registro ed iva, la Corte si e limitataa dichiarare tale motivo manifestamente inammissibile perdifetto del requisito di autosufficienza in quanto fondato sul-l’accertamento di un presupposto di fatto - che non emerge-va dalla sentenza impugnata - secondo cui il rapporto con-trattuale regolato in conto corrente prevedeva un’apertura dicredito, o comunque un finanziamento, a favore della socie-ta fallita.Gli elementi a disposizione non consentono di esprimereun’opinione sulla correttezza della tesi sostenuta dalla ban-ca.

Riferimenti e segnalazioni: Cass. n. 21160, 31 ottobre 2005, in La-

Leggeplus; Cass. n. 27960, 21 dicembre 2011, in LaLeggeplus.

Il Fallimento 12/2012 1483

Fisco e fallimento

Rassegna

Page 88: SOMMARIO - units.it

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

Concordato preventivo

Ammissione

Proposta

Nuova finanza del terzo - Divieto di alterazione del-l’ordine legale dei privilegi - Configurabilita - Limiti(Cassazione Civile, Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373) .. 1409

Fallimento

Dichiarazione

Competenza

Competenza territoriale - Rilevabilita - Termine di de-cadenza - Prima udienza di trattazione - Procedimen-ti camerali - Applicabilita(Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5257) .. . . 1433

Procedimento

Presupposti - Limiti dimensionali - Criticita(Corte d’Appello di Torino, 12 aprile 2012) ... . . . . . . . . . 1440

Sentenza - Vizi processuali - Autorita di giudicato in

senso sostanziale - Esclusione - Nuova dichiarazione

di fallimento - Preclusione - Insussistenza

(Cassazione Civile, Sez. I, 18 giugno 2012, n. 8863) 1417

Soggetti

Societa agricola - Affitto di azienda - Trasformazione

dell’attivita da agricola a commerciale - Non configu-

rabilita

(Corte d’Appello di Venezia, 27 ottobre 2011) .. . . . . . . 1462

Societa - Fusione per incorporazione - Assoggettabi-

lita della societa incorporata - Esclusione

(Tribunale di Saluzzo, decr., 19 marzo 2012) .. . . . . . . . . 1469

Effetti per i creditori

Confisca

Riferibilita alle quote di partecipazione - Capitale so-

ciale - Esclusione - Interferenza con la procedura

concorsuale - Non configurabilita

(Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8238) 1427

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Azione revocatoria fallimentare

Effetti restitutori - Compensazione del credito del

terzo con la pretesa del curatore - Esclusione

(Corte d’Appello di Torino, 21 dicembre 2011) ... . . . . 1450

1484 Il Fallimento 12/2012

Indici

Fallimento

Page 89: SOMMARIO - units.it

SOMMARIO

INDICE GENERALE 2012

Indice degli Autori

Indice alfabetico 1487

Indice analitico 1493

Indice cronologico

Legislazione 1501

Giurisprudenza 1501

In itinere 1502

Prassi 1505

Massimario di merito 1505

Osservatorio tributario 1505

Usservatorio UE e altri stati 1505

Indice analitico per materia 1506

Indice generale 2012

Anno XXXIV

Il Fallimento - Indici 2012 1485

Page 90: SOMMARIO - units.it

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Page 91: SOMMARIO - units.it

INDICE ALFABETICO

Abete Luigi

(Magistrato addetto al Ministero della semplificazio-

ne normativa)

Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le recipro-

che prerogative, il relativo rapporto e le correlate

conseguenze

(nota a Cass., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18436) . . 3, 326

La natura della vendita nella fase esecutiva del con-

cordato preventivo per cessione dei beni: spunti e

riflessioni

(Tribunale di Acqui Terme, 8 marzo 2012) . . . . . . . . . . . . 7, 816

Ambrosini Stefano

(Professore ordinario di diritto commerciale presso

l’Universita del Piemonte Orientale - Avvocato in

Torino e Milano)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la rifor-

ma del 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1137

Arato Marco

(Associato di diritto commerciale presso l’Universita

di Genova - Partner dello Studio legale Bonelli erede

Pappalardo)

Modifiche all’accordo di ristrutturazione dei debiti e

nuovo controllo giudiziario

(nota a Tribunale Terni 4 luglio 2011, decr.) . . . . . . . . . . 2, 206

Badini Confalonieri Alfonso

(Avvocato in Torino)

Ancora vincolanti i dati di bilancio nell’istruttoria pre-

fallimentare?

(nota a Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27088) . 6, 663

Balestra Luigi

(Professore Ordinario di Diritto Civile nell’Universita

di Bologna)

I finanziamenti all’impresa in crisi nel c.d. decreto

sviluppo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1401

Barbieri Andrea

(Avvocato in Brescia)

Il concordato preventivo e la responsabilita limitata

del socio illimitatamente responsabile

(nota a Cass., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863) . 5, 572

Baroncini Valentina

(Dottoranda in diritto processuale civile presso l’Uni-

versita di Parma)

Deducibilita della violazione dei termini a comparire

come motivo di reclamo avverso la sentenza dichia-

rativa di fallimento

(nota a Corte d’Appello di L’Aquila 14 marzo 2012) 10, 1233

Belle Roberto

(Magistrato in La Spezia)

Convenienza e legittimita delle soluzioni concorda-

tarie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 511

Nuove frontiere della tutela cautelare prefallimenta-

re

(nota a Trib. Benevento 18 dicembre 2011) ... . . . . . . . 6, 716

Bettazzi Giannino

(Avvocato in Milano)

Il credito del terzo revocato

(nota a App. Torino, 21 dicembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . 12, 1452

Bianchi Daniele

(Magistrato in Tortona)

La Cassazione, la nuova finanza e l’alterazione del-

l’ordine dei privilegi

(nota a Cass., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373) . . . . . . . 12, 1411

Bonavera Enrico Erasmo

(Avvocato in Genova)

E consentita all’ex socio l’azione di regresso nei

confronti della societa?

(nota a Trib. Torino, sez. VI, 8 novembre 2011, n.

30384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 348

Il fallimento della societa incorporata, tra natura

estintiva e modificativa della fusione

(nota a Trib. Saluzzo, 19 marzo 2012, decr.) . . . . . . . . . 12, 1471

Bonfatti Sido

(Professore ordinario di diritto commerciale presso

l’Universita di Modena e Reggio Emilia)

Pluralita di parti ed oggetto dell’accertamento del

Tribunale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti

ex art. 182 bis l.fall. (e nel concordato preventivo)

(nota a Trib. Bologna, sez. IV, 17 novembre 2011,

decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 607

Bosticco Paolo

(Avvocato in Milano)

Istruttoria pre-fallimentare e difetto di convocazione

del debitore

(osservazioni a App. Venezia, sez. I, 4 novembre

2011, n. 35, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 202

La Suprema Corte conferma l’interpretazione meno

rigida dei requisiti di ammissibilita dell’esdebitazio-

ne

(nota a Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9767) . . . . . . 11, 1314

Bottai Luigi Amerigo

(Professore a contratto di crisi e risanamento d’im-

presa presso l’Universita di Cassino - Avvocato in

Roma)

Abutendo juribus? Il concordato fallimentare tra

mercato, equita e giusto processo

(nota a Cass., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16738) . . . . . . 1, 59

Revisione della legge fallimentare per favorire la

continuita aziendale

(commento a Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) 8, 924

Il principio maggioritario e l’equivoco nel controllo

sulla formazione delle classi

(nota a Trib. Piacenza, 18 settembre 2011, decr.) . . 11, 1380

Il Fallimento - Indici 2012 1487

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 92: SOMMARIO - units.it

Bozza Giuseppe

(Presidente onorario di Sezione della Suprema Cor-te di Cassazione)

Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordatopreventivo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 377

La fase esecutiva del concordato preventivo concessione dei beni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 767

Il regresso del fideiussore che ha pagato il creditoreprincipale dopo la dichiarazione di fallimento del co-mune debitore

(nota a Cass., 1 marzo 2012, n. 3216) . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 938

Calderazzi Rosa

(Ricercatore di Diritto commerciale presso l’Univer-sita degli Studi di Bari Aldo Moro)

Il perimetro soggettivo nei finanziamenti dei soci

(nota a Trib. Padova 16 maggio 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 222

Canazza Federico

(Avvocato in Torino)

Apparato probatorio ed oggetto dell’indagine falli-mentare

(nota a App. L’Aquila, 14 febbraio 2012; App. L’A-quila, 29 novembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 688

Iniziativa del pubblico ministero e potere di segnala-zione del tribunale fallimentare

(nota a Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9781; App.L’Aquila 22 marzo 2012; Trib. Milano 24 maggio2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1305

Carmignani Sonia

(Professore associato di diritto agrario presso l’Uni-versita di Siena)

Sul fallimento dell’imprenditore ittico

(nota a Corte Cost. 20 aprile 2012, n. 104) . . . . . . . . . . . 10, 1178

Affitto di azienda e fallimento

(nota a App. Venezia, 27 ottobre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1465

Carminati Marco

(Dottorando in diritto dell’economia presso l’Univer-sita degli Studi di Napoli ‘‘Federico II’’)

Le soluzioni negoziali alla crisi dell’imprenditore agri-colo. Primi rilievi critici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 633

Cavicchi Davide

(Avvocato in Milano)

Cessione di azienda, fallimento del cedente ed op-ponibilita dell’atto alla massa dei creditori . . . . . . . . . . . . 10, 1149

Celentano Paolo

(Magistrato in Napoli)

La caducazione degli effetti dell’accordo omologatonella procedura di sovraindebitamento .. .. . . . . . . . . . . . 9, 1089

Censoni Paolo Felice

(Professore ordinario di diritto commerciale pressol’universita ‘‘Carlo Bo’’ di Urbino - Avvocato in Bolo-gna)

Gli effetti della procedura di amministrazione straor-

dinaria delle grandi imprese insolventi sui contrattipreesistenti di somministrazione

(nota a Trib. Udine 16 maggio 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 105

Cetra Antonio

(Professore associato di diritto commerciale pressol’Universita del Salento - Avvocato in Milano)

Fallimento della fondazione e art. 10 l.fall.(nota a Trib. Gorizia, 18 novembre 2011) . . . . . . . . . . . . . 6, 725

Commisso Federica

(Avvocato in Milano)

Scioglimento ex lege del contratto di agenzia in ca-so di fallimento del preponente(osservazioni a Trib. Prato, 18 gennaio 2012, decr.) 5, 584

Prededuzione del credito per spese legali sostenutedal creditore istante

(osservazioni a Trib. Terni, 22 marzo 2012, decr.) . . . 10, 1252

Conte Riccardo

(Avvocato in Milano)

Sequestro conservativo e concordato preventivo li-miti temporali di ammissibilita

(nota a Trib. Verona, 26 gennaio 2012) . . . . . . . . . . . . . . . 6, 700

Revocatoria ordinaria, divieto di azioni esecutive neiconfronti del fallimento e trascrizione della domanda(osservazioni a Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n.25850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 953

Corsini Filippo

(Professore associato di diritto processuale civilenell’Universita di Modena e Reggio Emilia)

Il sistema francese di estensione della ‘‘giurisdizio-ne fallimentare’’ non supera il vaglio della Corte digiustizia

(nota a Corte di Giustizia CE 15 dicembre 2011, cau-sa C-191/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 278

Costanza Maria

(Professore ordinario di diritto privato presso l’Uni-versita degli Studi di Pavia)

Disciplina dei privilegi e credito risarcitorio del pros-simo congiunto

(nota a Cass., sez. I, 10 novembre 2011, n. 23491) 2, 165

L’atto di destinazione non consente il concordatopreventivo

(nota a Trib. Verona, 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . 8, 974

D’Attorre Giacomo

(Dottore di ricerca in diritto delle imprese in crisipresso l’Universita degli Studi di Napoli ‘‘FedericoII’’ - Avvocato in Salerno)

Il voto nei concordati ed il conflitto d’interessi fracreditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 757

De Cesari Patrizia

(Professore ordinario di diritto internazionale pressol’Universita degli studi di Brescia - Avvocato in Milano)

Procedura principale e procedure territoriali. Nuovispunti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia

1488 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 93: SOMMARIO - units.it

(nota a Corte giust. CE, sez. I, 20 ottobre 2011, cau-sa C-396/09; Corte giust. CE, sez. I, 17 novembre2011, causa C-112/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 545

Del Federico Lorenzo

(Professore ordinario di diritto tributario presso l’U-niversita di Chieti-Pescara - Avvocato in Roma)

Gli aspetti fiscali della procedura nella procedura disovraindebitamento .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1122

De Santis Francesco

(Professore ordinario di diritto processuale civilepresso l’Universita di Salerno - Avvocato in Roma)

Perfezionamento della notificazione a mezzo postadel ricorso di fallimento e computo del termine acomparire

(nota a Cass., sez. un., 18 febbraio 2012, n. 1418) . 5, 559

Per un tentativo di chiarezza di idee attorno al prete-so effetto devolutivo ‘‘pieno’’ del reclamo contro lasentenza dichiarativa di fallimento

(nota a Cass., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227) . . . . . 10, 1186

De Simone Laura

(Magistrato in Mantova)

Il requisito di novita della domanda tardiva(nota a Cass., sez. I, 6 ottobre 2011, n. 20534;Cass., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26539) . . . . . . . . . . 3, 311

Oneri delle parti e preclusioni nell’accertamento delpassivo(nota a Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 5254; Cass.,sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744; Cass., sez. I, 19marzo 2012, n. 4310; Cass., sez. I, 19 marzo 2012,n. 4282; Trib. Reggio Calabria, 24 giugno 2011) . . . . . 10, 1212

Didone Antonio

(Consigliere della Corte di Cassazione)

L’insinuazione ultratardiva, la declaratoria de planodell’inammissibilita e la non imputabilita del ritardo

(nota a Trib. Treviso, 9 dicembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . 4, 453

Le impugnazioni nel concordato preventivo ed ilcontrollo del giudice sui crediti prededucibili(nota a Trib. Terni, 6 febbraio 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 825

Dimundo Francesco

(Avvocato in Milano)

Note in tema di impugnazione del progetto di ripar-to nell’amministrazione straordinaria(nota a Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . 1, 117

D’Orazio Luigi

(Magistrato in L’Aquila)

La compensazione nel fallimento ed il giudicato en-doconcorsuale

(nota a Cass., sez. I, 29 settembre 2011, n. 19955) 3, 318

Fabiani Massimo

(Professore associato di diritto processuale civilepresso l’Universita del Molise)

Postergazione, circolazione del credito e diritto di voto

(nota a App. Venezia, sez. I, 23 febbraio 2012, decr.) 6, 676

La ‘‘programmazione’’ della liquidazione del concor-dato preventivo da parte del debitore e la naturadelle vendite concordatarie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 906

Fedrico Guido

(Magistrato in Venezia)

L’elemento soggettivo dell’azione revocatoria trapreliminare e definitivo

(osservazioni a Cass., sez. VI, 21 ottobre 2011, n.21927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 957

Segnalazione dell’insolvenza e terzieta del giudice(nota a Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2012, n.9781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1299

Ferro Massimo

(Consigliere della Corte di Cassazione)

Il parziale soddisfacimento dei creditori nell’esdebi-tazione

(nota a Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n.24215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 288

Filocamo Francesco Salvatore

(Magistrato in Pescara)

Deposito ed effetti dell’accordo nella procedura disovraindebitamento .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1047

L’esattezza della proposta di concordato preventivo 11, 1269

Filippi Paola

(Magistrato in Roma)

Gli aspetti penali della procedura di sovraindebita-mento .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1114

Fimmano Francesco

(Professore associato di diritto commerciale pressol’Universita del Molise - Avvocato cassazionista inNapoli - Revisore contabile)

L’affitto di azienda programmato e stipulato dall’im-prenditore in crisi in funzione del concordato pre-ventivo(nota a Trib. Roma, 15 maggio 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1352

Finardi Dario

(Professore a contratto presso l’Universita di Verona- Avvocato in Verona)

Societa tra professionisti e privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c.

(osservazioni a Trib. Udine, sez. civ., 10 giugno2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 216

Omologa di concordato fallimentare e questioni didiritto transitorio(osservazioni a Cass., sez. VI, 22 febbraio 2012, n.2672, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 797

L’omologa del concordato nel caso di conflitto diproposte

(osservazioni a Cass., sez. VI, 22 febbraio 2012, n.2673, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 948

Gaboardi Marcello

(Dottorando di ricerca in diritto dell’impresa pressol’Universita ‘‘Bocconi’’ di Milano)

Il Fallimento - Indici 2012 1489

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 94: SOMMARIO - units.it

Fallimento e tutela del promissario acquirente di be-ne immobile(nota a Trib. Torino, 7 settembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . 8, 989

Genoviva Pietro

(Magistrato in Taranto)

La nuova tariffa per la determinazione dei compensidel curatore fallimentare, del commissario e del li-quidatore giudiziale nel concordato preventivo(commento a Decreto 25 gennaio 2012, n. 30) . . . . . 5, 525

Compenso del commissario giudiziale

(osservazioni a Trib. Terni, 16 aprile 2012, decr.) . . . . 8, 961

La liquidazione del compenso al curatore anticipata-mente cessato dall’incarico

(osservazioni a Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n.6796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1199

Guglielmucci Lino

(gia Professore ordinario di diritto fallimentare pres-so l’Universita di Trieste - Avvocato in Trieste)

Revocatoria delle rimesse e scopertura del contocorrente(nota a Trib. Udine, 16 aprile 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 966

Guiotto Alberto

(Dottore commercialista in Parma)

La nuova procedura per l’insolvenza del soggettonon fallibile: osservazioni in itinere

(nota a D.L. 22 dicembre 2011, n. 212) . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21

Gli organismi di composizione della crisi da sovrain-debitamento ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1101

La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da so-vraindebitamento(commento a D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) ... . . . . . . 11, 1285

La Croce Giovanni

(Dottore commercialista in Milano)

Il credito erariale Iva tra orientamenti U.E. e arrestidella Cassazione ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 153

Lo Cascio Giovanni

(Procuratore generale onorario della Corte di Cassa-zione)

Concordato preventivo: incerti profili interpretativi . . 1, 5

Il concordato preventivo nel quadro degli istituti dirisanamento ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 137

La vendita dell’azienda nel nuovo concordato pre-ventivo

(nota a Trib. Bergamo, 18 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . 3, 337

Percorsi virtuosi ed abusi nel concordato preventivo 8, 891

La composizione delle crisi da sovraindebitamento(introduzione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1021

Macagno Gian Paolo

(Magistrato in Cuneo)

Questioni attuali in tema di concordato fallimentare 3, 359

Privilegio del credito degli eredi del lavoratore su-bordinato per il danno da perdita del congiunto

(nota a Trib. Udine, 13 gennaio 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 978

Approvazione ed omologazione nella procedura di

sovraindebitamento .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1073

Macario Francesco

(Professore ordinario di diritto privato comparato

presso l’Universita di Roma Tre - Avvocato in Ro-

ma)

Il contenuto dell’accordo nella procedura di sovrain-

debitamento .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1039

Maimeri Fabrizio

(Professore ordinario di diritto del mercato finanzia-

rio presso l’Universita ‘‘G. Marconi’’ di Roma - Av-

vocato in Roma)

Presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso nella

procedura di sovraindebitamento ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1029

Marelli Fabio

(Professore associato di diritto fallimentare presso

l’Universita degli Studi di Pavia - Avvocato in Mila-

no)

Stabilita ed ultrattivita del provvedimento di sospen-

sione della liquidazione fallimentare

(nota a Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27087) . 6, 668

Il regime dell’eccezione di incompetenza nel proce-

dimento per la dichiarazione di fallimento

(nota a Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 5257) . . . . . . . . . 12, 1435

Marino Roberta

(Ricercatore confermato di Diritto Privato presso

l’Universita degli Studi di Napoli ‘‘Federico II’’)

Le soluzioni negoziali alla crisi dell’imprenditore agri-

colo. Primi rilievi critici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 633

Marrollo Anna Chiara

(Avvocato in Pescara)

Diritto di difesa e contraddittorio nel procedimento

per la dichiarazione di fallimento

(osservazioni a Cass., sez. VI, 13 settembre 2011,

n. 18762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 422

Masi Leonardo

(Avvocato in Prato)

L’inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive nel

corso delle trattative di un accordo di ristrutturazio-

ne dei debiti: profili processuali e di merito

(nota a Trib. Roma, 13 marzo 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1365

Milano Gaetano

(Avvocato in Milano)

La falcidia dei creditori muniti di privilegio generale

nel concordato fallimentare

(nota a App. Milano, 6 ottobre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1342

Minutoli Giuseppe

(Magistrato in Reggio Calabria)

Potere di reclamo ex art. 18 l.fall. dell’amministrato-

re giudiziario e del custode penale

(nota a Cass., sez. I, 22 settembre 2011, n. 22800) 4, 415

1490 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 95: SOMMARIO - units.it

Modificabilita della proposta, nuova finanza e «fon-

do imprevisti» nel concordato preventivo

(osservazioni a Trib. La Spezia, 8 febbraio 2011,

decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 733

L’adempimento dell’accordo nella procedura di so-

vraindebitamento .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1085

Montanari Massimo

(Professore ordinario di diritto fallimentare presso

l’Universita di Parma)

L’esercizio ope exceptionis della revocatoria da par-

te del creditore istante in via di impugnazione dei

crediti ammessi

(nota a Cass., sez. VI, 29 novembre 2011, n. 25323,

ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 807

Ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di

legittimita in tema di opposizione allo stato passivo

(nota a Cass., sez. I, 4 giugno 2012, n. 8929; Cass.,

sez. I, 28 maggio 2012, n. 8439; Cass., sez. I, 24

maggio 2012, n. 8239; Cass., sez. I, 18 maggio

2012, n. 7918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1330

Nardecchia Giovanni Battista

(Magistrato in Como)

Cessione dei beni e liquidazione: la ricerca di un dif-

ficile equilibrio tra autonomia privata e controllo giu-

risdizionale

(nota a Trib. Milano 28 ottobre 2011, decr.) . . . . . . . . . . 1, 92

La risoluzione del concordato preventivo .. .. . . . . . . . . . 3, 253

L’accertamento e la prescrizione dei crediti nel con-

cordato preventivo

(nota a Trib. Siracusa, 11 novembre 2011) . . . . . . . . . . . 7, 869

Pagni Ilaria

(Professore ordinario di diritto processuale civile

presso l’Universita di Firenze - Avvocato in Firenze,

Roma e Milano)

Procedimento e provvedimenti cautelari ed esecuti-

vi nella procedura di sovraindebitamento .. .. . . . . . . . . . 9, 1063

Patti Adriano

(Magistrato in Torino)

La fattibilita del piano nel concordato preventivo tra

attestazione dell’esperto e sindacato del tribunale

(nota a Cass., sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987;

Cass., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864) . . . . . . . . . 1, 42

Rapporti pendenti ed esercizio provvisorio tra pre-

deduzione e concorsualita, alla ricerca della regola

da applicare

(Cass. 19 marzo 2012, n. 4303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1224

Pellegrinelli Piera

(Dottore di ricerca e assegnista di diritto processua-

le civile presso l’Universita di Bergamo)

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tar-

divamente opposto: poteri del tribunale fallimentare

(osservazioni a Cass., sez. I, 13 gennaio 2012, n.

2032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 657

Pellizzoni Gianfranco

(Magistrato in Udine)

L’esdebitazione .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,479

Penta Andrea

(Magistrato in Torre Annunziata)

Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo concordatopreventivo(nota a Cass., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16136) . . . . . . 2, 187

Ranalli Riccardo

(Dottore commercialista in Torino)

La scelta dello strumento di risanamento della crisiaziendale ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 501

Rolfi Federico

(Magistrato in Monza)

Fallimento in estensione: profili sostanziali e proces-suali(nota a Cass., sez. I, 18 giugno 2012, n. 8863) ... . . . 12, 1419

Ronco Simonetta

(Professore a contratto di diritto fallimentare pressol’Universita di Genova)

Questioni varie in tema di responsabilita di ammini-stratori e sindaci di S.r.l.(nota a Trib. Lecce, sez. comm., 9 dicembre 2011) 6, 708

Salvato Luigi

(Magistrato s.f. - Assistente di studio presso la Cor-te Costituzionale)

Profili della disciplina del concordato preventivo econtenuto del controllo giudiziario(osservazioni a App. Genova, 23 gennaio 2012) . . . . 4, 445

Sangiovanni Valerio

(Dottore di ricerca dell’Universita di Heidelberg - Av-vocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sulMeno)

Aumento di capitale e precedente debito da conferi-mento nel fallimento delle societa(nota a Cass., sez. I, 18 dicembre 2011, n. 25731) . 4, 402

Signorelli Fabio

(Professore aggregato di diritto commerciale pressol’Universita degli Studi di Milano-Bicocca - Avvocatoin Milano)

Le ‘‘parti’’ nel giudizio di reclamo a sentenza dichia-rativa di fallimento(nota a Cass., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2281) . . . . 7, 802

Fallimento e misure di prevenzione patrimoniali(nota a Cass., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8238) . . . . . 12, 1429

Speranzin Marco

(Professore associato di diritto commerciale pressol’Universita di Udine - Avvocato in Milano e Porde-none)

Societa estinta e procedimento per la dichiarazionedi fallimento(nota a App. Napoli, sez. I, 8 febbraio 2012) . . . . . . . . . 10, 1244

Il Fallimento - Indici 2012 1491

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 96: SOMMARIO - units.it

Stasi Enrico

(Dottore commercialista in Torino)

Aspetti problematici sulle soglie di non fallibilita

(nota a App. Torino, 12 aprile 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1443

Staunovo-Polacco Edoardo

(Avvocato in Milano)

Le modalita di partecipazione al concorso fallimen-

tare in caso di subentro nella titolarita del credito

ammesso al passivo

(nota a Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15660) . . . . . . 2, 194

Tabellini Carlo

(Avvocato in Torino)

Revocabilita o irrevocabilita dell’ipoteca fiscale

(nota a Cass., sez. I, 1 marzo 2012, n. 3232; Trib.

Milano, 2 febbraio 2012; Trib. Udine, 30 settembre

2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 651

Tarzia Giorgio

(Avvocato in Milano)

Riscossione di crediti ‘‘anticipati’’ dalla banca, ed ef-

ficacia del patto di compensazione nel concordato

preventivo

(nota a Trib. Bergamo, Sez. II, 21 novembre 2011) . 5, 588

Terenghi Marco

(Avvocato in Monza)

Prosecuzione dei contratti in corso nell’amministra-

zione straordinaria e non configurabilita di una ‘‘pro-

roga ex lege’’ della loro scadenza naturale

(nota a Cass., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2762) . . . . 7, 790

Efficienza, trasparenza e sostenibilita dei costi: nuo-

vi imputs per i Commissari nella ‘‘Prodi bis’’

(commento a Decreto legislativo 8 luglio 1999, n.

270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1166

Tetto Franco

(Magistrato in Biella)

Le false o fraudolente attestazioni del professioni-

sta ex art. 161, comma 3, l.fall.: alla ricerca di un’e-

vanescente tipicita penalmente rilevante

(nota a Trib. Rovereto, 12 gennaio 2012) . . . . . . . . . . . . . 7, 842

Tomasso Francesco

(Avvocato in Roma)

Impugnabilita della revoca del commissario liquida-

tore attratta alla giurisdizione amministrativa

(osservazioni a Cass., sez. un., 4 ottobre 2011, n.

22378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 580

Trentini Carlo

(Avvocato in Verona)

Crediti dei professionisti nel concordato preventivo:

opponibilita e prededuzione

(nota a Cass., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21924) . . 3, 299

Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie

ed impar condicio creditorum

(nota a Trib. Milano, 15 novembre 2011, decr.) . . . . . 4, 463

Fase anticipatoria degli accordi: termine per l’inte-grazione e pubblicazione(nota a Trib. Terni, 2 dicembre 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 856

Trisorio Liuzzi Giuseppe

(Professore ordinario di diritto processuale civilepresso l’Universita degli Studi di Bari «Aldo Moro» -Avvocato in Bari)

Domanda tempestiva di ammissione del credito inchirografo e inammissibilita della successiva richie-sta di privilegio(nota a Cass., sez. I, 15 luglio 2011 n. 15702) . . . . . . . 4, 430

Vella Paola

(Magistrato in Terni)

La problematica scissione tra facoltativita procedi-mentale e obbligatorieta sostanziale dell’art. 182 terl.fall.(nota a Cass., sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931) . . 2, 172

Zanichelli Vittorio

(Consigliere della Corte di Cassazione)

Collocazione del bene dato in leasing, retrocessodal curatore e insinuazione al passivo(nota a Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15701) . . . . . . 1, 69

1492 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Alfabetico Autori

Page 97: SOMMARIO - units.it

INDICE ANALITICO DEGLI AUTORI

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione -

Fase anticipatoria - Inibitoria delle azioni ese-

cutive e cautelari - Controllo del tribunale

Masi Leonardo, L’inibitoria dellle azioni cautelari ed

esecutive nel corso delle tratttative di un accordo di

ristrutturazione dei debiti: profili processuali e di

merito

(commento a Trib. Roma 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . 11, 1365

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione -

Fase anticipatoria - Pubblicazione nel registro

delle imprese - Termine per integrazione e

pubblicazione

Trentini Carlo, Fase anticipatoria degli accordi: ter-

mine per l’integrazione e pubblicazione

(commento a Trib. Terni 2 dicembre 2011) .. . . . . . . . . 7, 854

Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione -

Procedimento - Transazione fiscale

Trentini Carlo, Accordi di ristrutturazione dei debiti:

questioni varie ed impar condicio creditorum

(commento a Trib. Milano 15 novembre 2011) .. . . . . 4, 463

Accordi di ristrutturazione - Omologazione -

Modifiche successive - Nuova omologazione -

Esclusione

Arato Marco, Modifiche all’accordo di ristrutturazio-

ne dei debiti e nuovo controllo giudiziario

(commento a Trib. Terni 4 luglio 2011) ... . . . . . . . . . . . . . 2, 206

Accordi di ristrutturazione - Omologazione -

Procedimento - Pluralita di parti

Bonfatti Sido, Pluralita di parti ed oggetto dell’ac-

certamento del tribunale nell’accordo di ristruttura-

zione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. (e nel concorda-

to preventivo)

(commento a Trib. Bologna 17 novembre 2011) ... . 5, 607

Accordi di ristrutturazione - Riforma (134/

2012) - Aspetti generali

Stefano Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione

dei debiti dopo la riforma del 2012

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1137

Accordi di ristrutturazione - Soggetti - Im-

prenditore agricolo - Soluzione della crisi

Carminati Marco-Roberta Marino, Le soluzioni

negoziali della crisi dell’imprenditore agricolo

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 633

Amministrazione straordinaria - Attivo - Ri-

partizione - Crediti ipotecari e prededucibili

Dimundo Francesco, Note in tema di impugnazio-

ne del progetto di riparto nell’amministrazione

straordinaria

(commento a Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . 1, 117

Amministrazione straordinaria - Effetti suirapporti giuridici preesistenti - Prosecuzione -Scadenza naturale - Proroga - Esclusione

Terenghi Marco, Prosecuzione dei contratti in cor-

so nell’amministrazione straordinaria e non configu-

rabilita di una proroga ex lege della loro scadenza

naturale

(commento a Cass. 23 febbraio 2012 n. 2762) ... . . . 7, 789

Amministrazione straordinaria - Effetti suirapporti giuridici preesistenti - Somministra-zione - Natura dei crediti

Censoni Paolo Felice, Gli effetti dell’amministrazio-

ne straordinaria delle grandi imprese insolventi sui

contratti preesistenti di somministrazione

(commento a Trib. Udine 16 maggio 2011) ... . . . . . . . 1, 105

Amministrazione straordinaria - Organi -Commissario straordinario - Compenso -Nuova disciplina

Terenghi Marco, Efficienza, trasparenza e sosteni-

bilita dei costi: nuovi imptus per i commissari nella

‘‘Prodi bis’’

(commento a D.L. 8 luglio 1999, n. 270) ... . . . . . . . . . . 10, 1166

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Accordo - Adempimento

Minutoli Giuseppe, L’adempimento dell’accordo

nella procedura di sovraindebitamento

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1085

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Accordo - Contenuto

Macario Francesco, Il contenuto dell’accordo nella

procedura di sovraindebitamento

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1039

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Accordo - Deposito - Effetti

Filocamo Francesco Salvatore, Deposito ed effet-

ti dell’accordo nella procedura di sovraindebitamen-

to

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1047

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Approvazione - Omologazione

Macagno Gian Paolo, Approvazione ed omologa-

zione della procedura di sovraindebitamento

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1073

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Aspetti fiscali

Del Federico Lorenzo, Gli aspetti fiscali della pro-

cedura di sovraindebitamento

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1122

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Aspetti generali

Lo Cascio Giovanni, La composizione delle crisi da

sovraindebitamento (introduzione)

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1021

Il Fallimento - Indici 2012 1493

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 98: SOMMARIO - units.it

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Aspetti penali

Filippi Paola, Gli aspetti penali della procedura di

sovraindebitamento

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1114

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Omologazione - Annullamento - Risolu-zione

Celentano Paolo, La caducazione degli effetti del-

l’accordo omologato nella procedura di sovraindebi-

tamento

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1089

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Organismi

Guiotto Alberto, Gli organismi di composizione

della crisi nella procedura di sovraindebitamento

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1101

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Presupposti soggettivi ed oggettivi

Maimeri Fabrizio, Presupposti soggettivi ed ogget-

tivi di accesso alla procedura di sovra indebitamen-

to

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1029

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Procedimento - Misura cautelari ed esecu-tive

Pagni Ilaria, Procedimento e provvedimenti caute-

lari ed esecutivi nella procedura di sovraindebita-

mento

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1063

Composizione delle crisi - Sovraindebitamen-to - Soggetti - Procedimento - Estremi

Guiotto Alberto, La nuova procedura per l’insol-

venza del soggetto non fallibile: osservazioni in iti-

nere

(commento al D.L. 22 dicembre 2011 n. 212) ... . . . . 1, 21

Concordato preventivo - Ammissione - Do-manda funzionale - Crediti per finanziamenti -Prededucibilita - Crediti per finanziamenti incorso di procedura - Applicazione estensiva oanalogica - Esclusione - Autorizzazione delgiudice delegato ex art. 167 l.fall. - Necessita -Sussistenza

Didone Antonio, Le impugnazioni nel concordato

preventivo ed il controllo del giudice sui crediti pre-

deducibili

(commento a Trib. Terni 6 febbraio 2012) ... . . . . . . . . . 7, 825

Concordato preventivo - Ammissione - Proce-dimento - Cessione d’azienda

Lo Cascio Giovanni, La vendita dell’azienda nel

nuovo concordato preventivo

(commento a Trib. Bergamo 18 dicembre 2011) ... . 3, 377

Concordato preventivo - Ammissione - Proce-dimento - Incerti profili interpretativi

Lo Cascio Giovanni, Gli incerti profili interpretativi

del concordato preventivo

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5

Concordato preventivo - Ammissione - Proce-dimento - Relazione del professionista atte-statore - Qualita di soggetto esercente unservizio di pubblica utilita - Reato di falsitaideologica in certificati - Configurabilita

Tetto Franco, Le false o fraudolente attestazioni

del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall.: alla

ricerca di un’evanescente tipicita penalmente rile-

vante

(commento a Trib. Rovereto 12 gennaio 2012) .. . . . 7, 842

Concordato preventivo - Ammissione - Proce-dimento - Voto e conflitto d’interessi fra cre-ditori

D’Attorre Giacomo, Il voto nei concordati ed il con-

flitto d’interessi fra i creditori

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 757

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Atto di destinazione precedente

Costanza Maria, L’atto di destinazione non con-

sente il concordato preventivo

(commento a Trib. Verona 13 marzo 2012) ... . . . . . . . 8, 974

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Classi di creditori - Sindacato del tribu-nale

Bottai Luigi Amerigo, Il principio maggioritario e

l’equivoco del controllo sulla formazione delle classi

(commento a Trib. Piacenza 18 settembre 2011,

decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1380

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Continuita aziendale

Bottai Luigi Amerigo, Revisione della legge falli-

mentare per favorire la continuita aziendale

(commento al D.L. 22 giugno 2012 n. 83) .. . . . . . . . . . . 8, 924

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Creditori privilegiati

Bozza Giuseppe, Il trattamento dei crediti privile-

giati nel concordato preventivo

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 377

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Esattezza

Filocamo Francesco Salvatore, L’esattezza della

proposta di concordato preventivo

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1269

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Finanziamento soci - Individuazione

Calderazzi Rosa, Il perimetro soggettivo nei finan-

ziamenti dei soci

(commento a Trib. Padova 16 maggio 2011) ... . . . . . 2, 222

1494 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 99: SOMMARIO - units.it

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Nuova finanza - Ordine legale delle pre-lazioni

Bianchi Daniele, La Cassazione, la nuova finanza e

l’alterazione dell’ordine dei privilegi

(commento a Cass. 27 marzo 2012 n. 9373) .. . . . . . . 12, 1411

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Percorsi virtuosi ed abusi

Lo Cascio Giovanni, Percorsi virtuosi ed abusi nel

concordato preventivo

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 891

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Sequestro conservativo - Ammissibilita -Limiti

Conte Riccardo, Sequestro conservativo e concor-

dato preventivo: limiti temporali di ammissibilita

(commento a Trib. Verona 26 gennaio 2012) .. . . . . . . 6, 700

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Soluzioni di legittimita e di convenienza

Belle Roberto, Convenienza e legittimita delle solu-

zioni concordatarie

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 511

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Transazione fiscale - Credito Iva

La Croce Giovanni, Il credito erariale Iva tra orien-

tamenti U.E. e arresti della Cassazione

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 153

Concordato preventivo - Ammissione - Propo-sta - Transazione fiscale - Obbligatorieta -Conseguenze nel giudizio di omologazione

Vella Paola, La problematica scissione tra facoltati-

vita procedimentale e obbligatorieta sostanziale del-

l’art. 182 ter l.fall.

(commento a Cass. 4 novembre 2011 n. 22931) .. . 2, 172

Concordato preventivo - Attivo - Liquidazione- Programmazione e vendite

Fabiani Massimo, La ‘‘programmazione’’ della li-

quidazione del concordato preventivo da parte del

debitore e la natura delle vendite concordatarie

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 906

Concordato preventivo - Deliberazione - Vota-zione - Creditori postergati

Fabiani Massimo, Postergazione, circolazione del

credito e diritto di voto

(commento a App. Venezia 23 febbraio 2012, decr.) 6, 676

Concordato preventivo - Deliberazione - Vota-zione - Modifica del piano - Ammissibilita -Esclusione - Implicita rinuncia del proponente

Minutoli Giuseppe, Modificabilita della proposta,

nuova finanza e «fondo imprevisti» nel concordato

preventivo

(commento a Trib. La Spezia 8 febbraio 2011,

decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 733

Concordato preventivo - Effetti sui rapportigiuridici preesistenti - Affitto d’azienda - Fun-zionalita alla procedura

Fimmano Francesco, L’affitto d’azienda dell’im-

prenditore in crisi in funzione del concordato pre-

ventivo

(commento a Trib. Roma 15 maggio 2012) ... . . . . . . . 11, 1352

Concordato preventivo - Effetti sui rapportigiuridici preesistenti - Mandato - Riscossionedi crediti precedentemente anticipati - Perdu-rante efficacia del patto di compensazione frale riscossioni e le anticipazioni

Tarzia Giorgio, Riscossione di crediti ‘‘anticipati’’

dalla banca ed efficacia del patto di compensazione

nel concordato preventivo

(commento a Trib. Bergamo 21 novembre 2011) ... 5, 588

Concordato preventivo - Esecuzione - Cessio-ne dei beni

Bozza Giuseppe, La fase esecutiva del concordato

preventivo con cessione dei beni

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 767

Concordato preventivo - Esecuzione - Soci illi-mitatamente responsabili - Effetti remissori -Perdita della qualita di soci

Barbieri Andrea, Il concordato preventivo e la re-

sponsabilita limitata del socio illimitatamente re-

sponsabile

(commento a Cass. 29 dicembre 2011 n. 29863) ... 5, 572

Concordato preventivo - Esecuzione - Venditadi beni immobili - Cancellazione delle formali-ta pregiudizievoli - Potere del giudice delega-to - Ammissibilita

Abete Luigi, La natura della vendita nella fase ese-

cutiva del concordato preventivo per cessione dei

beni: spunti e riflessioni

(commento a Trib. Acqui Terme 8 marzo 2012) .. . . . 7, 816

Concordato preventivo - Omologazione - Cre-diti professionali - Rinuncia condizionata allasentenza- Legittimita - Autorizzazione delgiudice delegato all’incarico - Sussistenza

Trentini Carlo, Crediti dei professionisti nel concor-

dato preventivo: opponibilita e prededuzione

(commento a Cass. 21 ottobre 2011 n. 21924) .. . . . 3, 299

Concordato preventivo - Omologazione - Li-quidazione giudiziale - Modalita - Poteri deltribunale

Nardecchia Giovanni Battista, Cessione dei beni

e liquidazione: la ricerca di un difficile equilibrio tra

autonomia privata e controllo giurisdizionale

(commento a Trib. Milano 28 ottobre 2011, decr.) . 1, 92

Concordato preventivo - Omologazione - Op-posizioni - Mancanza - Contenuto del giudizio

Patti Adriano, La fattibilita del piano nel concordato

Il Fallimento - Indici 2012 1495

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 100: SOMMARIO - units.it

preventivo tra attestazione dell’esperto e sindacato

del tribunale

(commento a Cass. 16 settembre 2011 n. 18987 e

Cass. 15 settembre 2011 n. 18864) ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 42

Concordato preventivo - Omologazione - Op-posizioni - Mancanza - Sindacato del tribuna-le - Fattibilita e convenienza del piano - Esclu-sione - Corretta informazione dei creditori

Salvato Luigi, Profili della disciplina del concordato

preventivo e contenuto del controllo giudiziario

(osservazioni a App. Genova 23 dicembre 2011) ... . 4, 445

Concordato preventivo - Organi - Commissa-rio giudiziale - Compensi

Genoviva Pietro, La nuova tariffa per la determina-

zione dei compensi del curatore fallimentare, del

commissario e del liquidatore giudiziale nel concor-

dato preventivo

(commento a D.M. 25 gennaio 2012 n. 30) .. . . . . . . . . 5, 525

Concordato preventivo - Organi - Commissa-rio giudiziale - Compensi - Liquidazione

Genoviva Pietro, Compenso del commissario giu-

diziale

(osservazioni a Trib. Terni 16 aprile 2012, decr.) . . . . 8, 961

Concordato preventivo - Riforma - Istituto dirisanamento - Configurabilita

Lo Cascio Giovanni, Il concordato preventivo nel

quadro degli istituti di risanamento

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 137

Concordato preventivo - Risoluzione - Accer-tamento e prescrizione dei crediti

Nardecchia Giovanni Battista, L’accertamento e

la prescrizione dei crediti nel concordato preventivo

(commento a Trib. Siracusa 11 novembre 2011) ... . 7, 869

Concordato preventivo - Risoluzione - Naturacontrattuale - Richiami al concordato falli-mentare

Nardecchia Giovanni Battista, La risoluzione del

concordato preventivo

(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 253

Fallimento - Accertamento del passivo - Am-missione del credito - Mutamento soggettivo- Procedure anteriori alla riforma - Applicabili-ta dell’art. 115, secondo comma, l.fall.

Staunovo Polacco Edoardo, Le modalita di parte-

cipazione al concorso fallimentare in caso di suben-

tro nella titolarita del credito ammesso al passivo

(commento a Cass. 15 luglio 2011 n. 15660) .. . . . . . . 2, 194

Fallimento - Accertamento del passivo - Cre-diti di lavoro subordinato - Eredi

Macagno Gian Paolo, Privilegio del credito degli

eredi del lavoratore subordinato per il danno da per-

dita del congiunto

(commento a Trib. Udine 13 gennaio 2012) .. . . . . . . . . 8, 978

Fallimento - Accertamento del passivo - Cre-diti portati da decreto ingiuntivo non definiti-vo - Inapplicabilita dell’art. 95 l.fall.

Pellegrinelli Piera, Decreto ingiuntivo provvisoria-

mente esecutivo tardivamente opposto: poteri del

tribunale fallimentare

(osservazioni a Cass. 13 gennaio 2012 n. 2032) ... . 6, 657

Fallimento - Accertamento del passivo - Cre-diti risarcitori - Lavoratore dipendente - Con-giunti della vittima - Privilegio - Esclusione

Costanza Maria, Disciplina dei privilegi e credito ri-

sarcitorio del prossimo congiunto

(commento a Cass. 10 novembre 2011 n. 23491) .. 2, 165

Fallimento - Accertamento del passivo - Do-manda di insinuazione - Deposito del proget-to - Integrazione successiva - Richiesta di pri-vilegio - Inammissibilita

Trisorio Liuzzi Giuseppe, Domanda tempestiva di

ammissione del credito in chirografo e inammissibi-

lita della successiva richiesta di privilegio

(commento a Cass. 15 luglio 2011 n. 15702) ... . . . . . 4, 430

Fallimento - Accertamento del passivo - Im-pugnazione dei crediti ammessi - Azione re-vocatoria del titolo di credito o della prelazio-ne - Legittimazione dei creditori - Esclusione

Montanari Massimo, L’esercizio ope exceptionis

della revocatoria da parte del creditore istante in via

d’impugnazione dei crediti ammessi

(commento a Cass. 29 novembre 2011 n. 25323,

ord.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 807

Fallimento - Accertamento del passivo - Insi-nuazione tardiva di credito - Novita della do-manda - Pluralita di titoli obbligatori - Ammis-sibilita di autonome domande

De Simone Laura, Il requisito di novita della do-

manda tardiva

(commento a Cass. 12 dicembre 2011 n. 26539 e

Cass. 6 ottobre 2011 n. 20534) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 311

Fallimento - Accertamento del passivo - Insi-nuazione tardiva di credito - Domanda super-tardiva

De Simone Laura, Oneri delle parti e preclusioni

nell’accertamento del passivo

(commento a Cass. 2 aprile 2012 n. 5254; Cass. 23

marzo 2012 n. 4744; Cass. 19 marzo 2012 n. 4310;

Cass. 19 marzo 2012 n. 4282; Trib. Reggio Calabria

24 giugno 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1212

Fallimento - Accertamento del passivo - Insi-nuazione tardiva - Imputabilita del ritardo -Omesso avviso dell’udienza - Causa di giusti-ficazione - Esclusione

Didone Antonio, L’insinuazione ultratardiva, la de-

claratoria de plano dell’inammissibilita e la non im-

putabilita del ritardo

(commento a Trib. Treviso 9 dicembre 2011, decr.) 4, 453

1496 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 101: SOMMARIO - units.it

Fallimento - Accertamento del passivo - Op-posizione - Crediti del professionista - Asso-ciazione professionale - Privilegio - Presuppo-sti

Finardi Dario, Societa tra professionisti e privilegio

ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

(osservazioni a Trib. Udine 10 giugno 2011) ... . . . . . . 2, 216

Fallimento - Accertamento del passivo - Op-posizione - Profili processuali

Montanari Massimo, Ulteriori svolgimenti della ri-

flessione del giudice di legittimita in tema di opposi-

zione allo stato passivo

(commento a Cass. 4 giugno 2012 n. 8929; Cass.

28 maggio 2012 n. 8439; Cass. 24 maggio 2012 n.

8239; Cass. 18 maggio 2012 n. 7918) ... . . . . . . . . . . . . . 11, 1330

Fallimento - Attivo - Liquidazione - Reclamoavverso fallimento - Sospensione

Marelli Fabio, Stabilita ed ultrattivita del provvedi-

mento di sospensione della liquidazione fallimenta-

re

(commento a Cass. 15 dicembre 2011 n. 27087) .. . 6, 668

Fallimento - Cessazione - Concordato - Falci-dia dei creditori privilegiati

Milano Gaetano, La falcidia dei creditori muniti di

privilegio generale nel concordato fallimentare

(commento a App. Milano 6 ottobre 2011) ... . . . . . . . . 11, 1342

Fallimento - Cessazione - Esdebitazione - Pa-gamento parziale dei creditori concorsuali -Portata - Soddisfacimento soltanto di alcuni -Sufficienza

Ferro Massimo, Il parziale soddisfacimento dei cre-

ditori nell’esdebitazione

(commento a Cass., sez. un., 18 novembre 2011 n.

24215) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 288

Fallimento - Cessazione - Esdebitazione - Pre-supposti - Insoddisfazione integrale dei chiro-grafari

Bosticco Paolo, La Suprema Corte conferma l’in-

terpretazione meno rigida dei requisiti di ammissibi-

lita dell’esdebitazione

(commento a Cass. 14 giugno 2012 n. 9767) ... . . . . 11, 1314

Fallimento - Cessazione - Concordato - Omo-logazione

Bottai Luigi Amerigo, Abutendo juribus? Il concor-

dato fallimentare tra mercato, equita e giusto pro-

cesso

(commento a Cass. 29 luglio 2011 n. 16738) .. . . . . . . 1, 59

Fallimento - Cessazione - Concordato - Omo-logazione - Disciplina transitoria

Finardi Dario, Omologa di concordato fallimentare

e questioni di diritto transitorio

(osservazioni a Cass. 22 febbraio 2012 n. 2672) ... . 7, 797

Fallimento - Cessazione - Concordato - Plura-lita di proposte

Finardi Dario, L’omologa del concordato nel caso

di pluralita di proposte

(osservazioni a Cass. 22 febbraio 2012 n. 2673,

ord.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 948

Fallimento - Dichiarazione - Audizione del de-bitore - Diritto di difesa - Societa - Notificadell’avviso di udienza

Marrollo Anna Chiara, Diritto di difesa e contrad-

dittorio nel procedimento per la dichiarazione di falli-

mento

(osservazioni a Cass. 13 settembre 2011 n. 18762,

ord.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 422

Fallimento - Dichiarazione - Competenza terri-toriale - Rilevabilita - Termine di decadenza -Prima udienza di trattazione -Procedimenticamerali - Applicabilita

Marelli Fabio, Il regime dell’eccezione di incompe-

tenza nel procedimento di dichiarazione di fallimento

(commento a Cass. 2 aprile 2012 n. 5257) ... . . . . . . . . 12, 1435

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza- Pubblico ministero - Segnalazione del tribu-nale

Federico Guido, Segnalazione dell’insolvenza e ter-

zieta del giudice

(commento a Cass. 14 giugno 2012 n. 9871) .. . . . . . 11, 1299

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza- Pubblico ministero - Segnalazione del tribu-nale

Canazza Federico, Iniziativa del pubblico ministero

e potere di segnalazione del tribunale fallimentare

(commento a Cass. 14 giugno 2012 n. 9871; App.

L’Aquila 22 maggio 2012; Trib. Milano 24 maggio

2012, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1305

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza- Socio di societa in nome collettivo - Cessio-ne della quota - Successiva ipoteca esattoria-le - Credito di regresso - Azionabilita

Bonavera Enrico Erasmo, E consentita all’ex socio

l’azione di regresso nei confronti della societa?

(commento a Trib. Torino 8 novembre 2011) ... . . . . . 3, 348

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa - Istanza- Spese legali - Prededuzione - Ammmissibili-ta - Privilegio - Esclusione

Commisso Federica, Prededuzione del credito per

spese legali del creditore istante

(osservazioni a Trib. Terni 22 marzo 2012, decr.) . . . 10, 1252

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Audizione del debitore - Diritto di difesa

Bosticco Paolo, Istruttoria pre-fallimentare e difetto

di convocazione del debitore

(osservazioni a App. Venezia 4 novembre 2011,

ord.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 202

Il Fallimento - Indici 2012 1497

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 102: SOMMARIO - units.it

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Insolvenza

Canazza Federico, Apparato probatorio ed oggetto

dell’indagine fallimentare

(commento a App. L’Aquila 14 febbraio 2012) .. . . . . 6, 688

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Istruttoria prefallimentare - Provvedimenticautelari

Belle Roberto, Nuove frontiere della tutela cautela-

re prefallimentare

(commento a Trib. Benevento 18 dicembre 2011) .. 6, 716

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Presupposti - Limiti dimensionali - Attivo pa-trimoniale - Verifica delle poste di bilancio -Necessita - Sussistenza

Badini Confalonieri Alfonso, Ancora vincolanti i

dati di bilancio nell’istruttoria prefallimentare?

(commento a Cass. 15 dicembre 2011 n. 27088) .. . 6, 663

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Presupposti - Limiti dimensionali - Criticita

Stasi Enrico, Aspetti problematici sulle soglie di

non fallibilita

(commento a App. Torino 12 aprile 2012) ... . . . . . . . . . 12, 1443

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Sentenza - Revoca - Ricorso in Cassazione -Legittimazione del curatore - Ammissibilita

De Santis Francesco, Perfezionamento della notifi-

cazione a mezzo posta del ricorso di fallimento e

computo del termine a comparire

(commento a Cass., sez. un., 18 febbraio 2012 n.

1418) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 559

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento -Sentenza - Vizi processuali - Autorita di giudi-cato in senso sostanziale - Esclusione - Nuovadichiarazione di fallimento - Preclusione - In-sussistenza

Rolfi Federico, Fallimento in estensione: profili so-

stanziali e processuali

(commento a Cass. 18 giugno 2012 n. 8863) .. . . . . . . 12, 1419

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Ammi-nistratore giudiziario - Sequestro preventivopenale

Minutoli Giuseppe, Potere di reclamo ex art. 18

l.fall. dell’amministratore giudiziario e del custode

penale

(commento a Cass. 3 novembre 2011 n. 22800) .. . 4, 415

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Effettodevolutivo

De Santis Francesco, Per un tentativo di chiarezza

di idee attorno al preteso effetto devolutivo ‘‘pieno’’

del reclamo contro la sentenza dichiarativa di falli-

mento

(commento a Cass. 24 maggio 2012 n. 8227) ... . . . . 10, 1186

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Motivi- Inosservanza del termine a comparire - Man-cata censura nel merito - Inammissibilita delgravame

Baroncini Valentina, Deducibilita della violazione

dei termini a comparire come motivo di reclamo av-

verso la sentenza dichiarativa di fallimento

(commento a App. L’Aquila 14 marzo 2012) .. . . . . . . . 10, 1233

Fallimento - Dichiarazione - Reclamo - Partinecessarie

Signorelli Fabio, Le ‘‘parti’’ nel giudizio di reclamo

a sentenza dichiarativa di fallimento

(commento a Cass. 16 febbraio 2012 n. 2281) ... . . . 7, 802

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Fonda-zione - Cessazione ultrannuale

Cetra Antonio, Fallimento della Fondazione e art.

10 l.fall

(commento a Trib. Gorizia 18 novembre 2011) ... . . . 6, 725

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Im-prenditore ittico

Carmignani Sonia, Sul fallimento dell’imprenditore

ittico

(commento a Corte cost. 20 aprile 2012 n. 104) ... . 10, 1178

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societa- Estinzione - Mancata partecipazione degli exsoci - Reclamo - Nullita della sentenza dichia-rativa di fallimento

Speranzin Marco, Societa estinta e procedimento

per la dichiarazione di fallimento

(commento a App. Napoli 8 febbraio 2012) ... . . . . . . . 10, 1244

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societa- Fusione per incorporazione - Societa incor-porata - Esclusione

Bonavera Enrico Erasmo, Il fallimento della socie-

ta incorporata, tra natura estintiva e modificativa

della fusione

(commento a Trib. Saluzzo 19 marzo 2012, decr.) . . 12, 1471

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societaagricola - Affitto d’azienda - Trasformazionedell’impresa da agricola in commerciale - Nonconfigurabilita

Carmignami Sonia, Affitto di azienda e fallimento

(commento a App. Venezia 27 ottobre 2011) ... . . . . . 12, 1453

Fallimento - Dichiarazione - Soggetti - Societaa responsabilita limitata - Versamento dei so-ci -Duplice aumento di capitale

Sangiovanni Valerio, Aumento di capitale e prece-

dente debito da conferimento nel fallimento delle

societa

(commento a Cass. 18 dicembre 2011 n. 25731) ... 4, 402

Fallimento - Effetti per i creditori - Cessioned’azienda - Opponibilita

Cavicchi Davide, Cessione d’azienda, fallimento

1498 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 103: SOMMARIO - units.it

del cedente ed opponibilita dell’atto alla massa deicreditori(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1149

Fallimento - Effetti per i creditori - Crediti fon-diario - Esecuzione individuale - Vendita coat-tiva del curatore - Legittimita - prosecuzionedell’azione individuale - Ammissibilita

Abete Luigi, Credito fondiario ed ufficio fallimenta-re: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e lecorrelate conseguenze

(commento a Cass. 8 settembre 2011 n. 18436) .. . 3, 326

Fallimento - Effetti per i creditori - Esclusionedi socio di societa cooperativa - Diritto allaquota di liquidazione - Insussistenza - Meraaspettativa - Compensazione con il creditodella societa - Esclusione

D’Orazio Luigi, La compensazione nel fallimentoed il giudicato endoconcorsuale

(commento a Cass. 29 settembre 2011 n. 19955) .. 3, 318

Fallimento - Effetti per i creditori - Fideiussio-ne - Regresso e surroga

Bozza Giuseppe, Il regresso del fideiussore che hapagato il creditore principale dopo la dichiarazione difallimento del comune debitore

(commento a Cass. 18 marzo 2012 n. 3216) ... . . . . . . 8, 938

Fallimento - Effetti per i creditori - Misure pre-ventive patrimoniali - Societa di capitali

Signorelli Fabio, Fallimento e misure di prevenzio-ne patrimoniali

(commento a Cass. 24 maggio 2012 n. 8238) ... . . . . 12, 1429

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli aicreditori - Azione revocatoria fallimentare -Compravendita definitiva e preliminare

Federico Guido, L’elemento soggettivo dell’azionerevocatoria tra preliminare e definitivo(osservazioni a Cass. 21 ottobre 2011 n. 21927,ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 957

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli aicreditori - Azione revocatoria fallimentare -Effetti restitutori - Compensazione

Bettazzi Giannino, Il credito del terzo revocato

(commento a App. Torino 21 dicembre 2011) ... . . . . 12, 1459

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli aicreditori - Azione revocatoria fallimentare -Ipoteca fiscale

Tabellini Carlo, Revocabilita o irrevocabilita dell’ipo-teca fiscale

(commento a Cass. 18 Marzo 2012 n. 3232; Trib.Milano 2 febbraio 2012; Trib. Udine 30 settembre2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 651

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli aicreditori - Azione revocatoria fallimentare -Versamenti in conto corrente bancario - Sco-pertura del conto

Guglielmucci Lino, Revocatoria delle rimesse e

scopertura del conto corrente

(commento a Trib. Udine 16 aprile 2012) ... . . . . . . . . . . 8, 966

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli aicreditori - Azione revocatoria ordinaria - Tra-scrizione della domanda

Conte Riccardo, Revocatoria ordinaria, divieto di

azioni esecutive nei confronti del fallimento e tra-

scrizione della domanda

(osservazioni a Cass. 2 dicembre 2011 n. 25850) .. 8, 953

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici pree-sistenti - Agenzia - Scioglimento ex lege

Commisso Federica, Scioglimento ex lege del con-

tratto di agenzia nel fallimento del proponente

(osservazioni a Trib. Prato 18 gennaio 2012, decr.) . 5, 584

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici pree-sistenti - Compravendita immobiliare - Disci-plina applicabile

Gaboardi Marcello, Fallimento e tutela del promis-

sario acquirente di bene immobile

(commento a Trib. Torino 7 settembre 2011) .. . . . . . 8, 989

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici pree-sistenti - Contratti ad esecuzione continuatao periodica - Esercizio provvisorio - Prededu-cibilita - Condizioni

Patti Adriano, Rapporti pendenti ed esercizio prov-

visorio tra prededuzione e concorsualita, alla ricerca

della regola da applicare

(commento a Cass. 19 marzo 2012 n. 4303) ... . . . . . 10, 1224

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici pree-sistenti - Leasing - Utilizzatore - Scioglimentodel curatore - Soddisfacimento del conceden-te - Estremi

Zanichelli Vittorio, Collocazione del bene dato in lea-

sing, retrocesso dal curatore e insinuazione al passivo

(commento a Cass. 15 luglio 2011 n. 15701) ... . . . . . 1, 69

Fallimento - Organi - Curatore - Compenso -Cessazione dall’incarico - Liquidazione defini-tiva - Esclusione - Attribuzione di acconto

Genoviva Pietro, La liquidazione del compenso al

curatore cessato

(osservazioni a Cass. 4 maggio 2012 n. 6796) ... . . . 10, 1199

Fallimento - Organi - Giudice delegato - De-creti - Liquidazione di compensi - Reclamo -Legittimazione del P.M. - Esclusione

Penta Andrea, Il ruolo del pubblico ministero nel

nuovo concordato preventivo

(commento a Cass. 22 luglio 2011 n. 16136) ... . . . . . 2, 187

Fallimento - Riforma - Procedure preventive -Finanziamenti - Decreto sviluppo

Balestra Luigi, I finanziamenti all’impresa in crisi

nel c.d. decreto sviluppo

(opinione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1401

Il Fallimento - Indici 2012 1499

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 104: SOMMARIO - units.it

Fallimento - Riforma - Procedure preventive -Strumenti di risanamento - Scelta

Ranalli Riccardo, La scelta dello strumento di risa-namento della crisi aziendale(opinione) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 501

Fallimento - Soggetti - Amministratori e sin-daci - Responsabilita

Ronco Simonetta, Questioni varie in tema di re-sponsabilita di amministratori e sindaci di s.r.l.(commento a Trib. Lecce 9 dicembre 2011) ... . . . . . . 6, 708

Liquidazione coatta amministrativa - Organi -Commissario liquidatore - Revoca - Impugna-zione

Tomasso Francesco, Impugnazione della revocadel commissario liquidatore attratta alla giurisdizio-ne amministrativa(osservazioni a Cass., sez. un., 4 ottobre 2011 n.22378) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 580

Unione europea - Dichiarazione di insolvenza

- Procedure principali e territoriali

De Cesari Patrizia, Procedura principale e procedu-

re territoriali: nuovi spunti interpretativi forniti dalla

Corte di Giustizia

(commento alla Corte di Giustizia 20 ottobre 2011,

causa C-396/09; Corte giust. CE, sez. I, 17 novem-

bre 2011, causa C-112/10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 545

Unione europea - Regolamento - Dichiarazio-

ne di insolvenza - Apertura della procedura

principale - Estensione ad altro debitore -

Centro degli interessi nel territorio dello stes-

so Stato

Corsini Filippo, Il sistema francese di estensione

della ‘‘giurisdizione fallimentare’’ non supera il va-

glio della Corte di Giustizia

(commento alla Corte di Giustizia Europea 15 di-

cembre 2011 n. C-191/10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 278

1500 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico Autori

Page 105: SOMMARIO - units.it

INDICE CRONOLOGICO (*)

LegislazioneD.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1165D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 18D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 523L. 27 gennaio 2012, n. 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 267D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 921D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1277

Giurisprudenza

Corte di giustizia europea20 ottobre 2011, causa C-396/09 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 53520 ottobre 2011, causa C112/10 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 541;

5, 54215 dicembre 2011, causa C-191/10 .... . . . . . . . . . . . . . . . 3, 27519 aprile 2012, causa C-443/09** ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 748

Corte costituzionale7 marzo 2012, n. 49, ord. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 39920 aprile 2012, n. 104 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 117431 maggio 2012, n. 134 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 933

Cassazione civile18 aprile 2011, n. 7569* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125;

1, 12718 aprile 2011, n. 7579* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1257 aprile 2011, n. 7978* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1267 aprile 2011, n. 7980* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1259 maggio 2011, n. 10081* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23411 aprile 2011, n. 8221* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12611 aprile 2011, n. 8222* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12611 aprile 2011, n. 8225* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12615 aprile 2011, n. 8765* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12518 aprile 2011, n. 8827* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12519 aprile 2011, n. 8972* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 12521 aprile 2011, n. 9260* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23127 aprile 2011, n. 9385* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23227 aprile 2011, n. 9386* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23327 aprile 2011, n. 9387* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23327 aprile 2011, n. 9388* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2334 maggio 2011, n. 9760* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2316 maggio 2011, n. 10004* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23213 maggio 2011, n. 10652* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23215 maggio 2011, n. 15699* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62231 maggio 2011, n. 12012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23431 maggio 2011, n. 12016* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23431 maggio 2011, n. 12018* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23131 maggio 2011, n. 12023* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2329 giugno 2011, n. 12638* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2349 giugno 2011, n. 12640* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2329 giugno 2011, n. 12644* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 23310 giugno 2011, n. 12732* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 473;

4, 47410 giugno 2011, n. 12736* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,47316 giugno 2011, n. 13244* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 353;

3, 35610 giugno 2011, n. 12736* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47320 giugno 2011, n. 13445* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35320 giugno 2011, n. 13446* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35520 giugno 2011, n. 13447* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35320 giugno 2011, n. 13449* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35323 giugno 2011, n. 13817* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 3547 luglio 2011, n. 15074* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47412 luglio 2011, n. 15246* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

12 luglio 2011, n. 15249* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47413 luglio 2011, n. 15428* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62113 luglio 2011, n. 15440* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62114 luglio 2011, n. 15562* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47315 luglio 2011, n. 15644* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62215 luglio 2011, n. 15660 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 19315 luglio 2011, n. 15691* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62115 luglio 2011, n. 15699* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62215 luglio 2011, n. 15701 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 68;

4, 47315 luglio 2011, n. 15702 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 427;

6, 73715 luglio 2011, n. 15703* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73521 luglio 2011, n. 16040* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736;

6, 73822 luglio 2011, n. 16115* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62122 luglio 2011, n. 16136 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 185;

4, 47429 luglio 2011, n. 16738 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51;

6, 73818 agosto 2011, n. 16850* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6234 agosto 2011, n. 31117* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7415 agosto 2011, n. 17035* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7355 agosto 2011, n. 17038* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73916 agosto 2011, n. 17308* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73722 agosto 2011, n. 17471* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74122 agosto 2011, n. 17443* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74029 agosto 2011, n. 17717* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62231 agosto 2011, n. 17907* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74118 settembre 2011, n. 17999* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7398 settembre 2011, n. 18436* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 324;

6, 7358 settembre 2011, n. 18438* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7358 settembre 2011, n. 18455* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73712 settembre 2011, n. 18597* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73613 settembre 2011, n. 18762 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 42115 settembre 2011, n. 18864 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3916 settembre 2011, n. 18962* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74116 settembre 2011, n. 18987 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36;

6, 74022 settembre 2011, n. 19399* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73623 settembre 2011, n. 19446* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73529 settembre 2011, n. 19955 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 317;

6, 73630 settembre 2011, n. 20067* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736sez. un., 4 ottobre 2011, n. 22378 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 579;

5, 6235 ottobre 2011, n. 20363, ord.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8776 ottobre 2011, n. 20534 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 3096 ottobre 2011, n. 26539 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 31010 ottobre 2011, n. 20753* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87711 ottobre 2011, n. 20910* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 73713 ottobre 2011, n. 21196* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87714 ottobre 2011, n. 21224* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8767;

7, 87718 ottobre 2011, n. 21494* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87619 ottobre 2011, n. 21645* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87819 ottobre 2011, n. 21659* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74021 ottobre 2011, n. 21924* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 298;

6, 739

Nota:

(*) L’asterisco indica le pronunce segnalate nei massimari.Il doppio asterisco indica le pronunce giurisprudenziali segnalate nell’os-servatorio tributario.

Il Fallimento - Indici 2012 1501

Indice generale 2012

Cronologico

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21 ottobre 2011, n. 21927, ord. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877;8, 956

29 ottobre 2011, n. 25323 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8073 novembre 2011, n. 22799* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8763 novembre 2011, n. 22800 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 4134 novembre 2011, n. 22913* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8784 novembre 2011, n. 22931* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 169;

7, 8784 novembre 2011, n. 22932* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87810 novembre 2011, n. 23491 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 163;

7, 877sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214 .... . . . . . . . . . . . 3, 283;

6, 739sez. un., 18 novembre 2011, n. 24215* ... . . . . . . . . . . . 6, 73918 novembre 2011, n. 24309* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87618 novembre 2011, n. 24310* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87618 novembre 2011, n. 24316* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 87921 novembre 2011, n. 24431* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100121 novembre 2011, n. 24432* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100222 novembre 2011, n. 24651* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100224 novembre 2011, n. 24847* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100230 novembre 2011. n. 25500** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 24418 dicembre 2011, n. 25731 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 4012 dicembre 2011, n. 25850 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 950;

10, 12532 dicembre 2011, n. 25868* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12532 dicembre 2011, n. 25870* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10012 dicembre 2011, n. 25872* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10022 dicembre 2011, n. 25876* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10025 dicembre 2011, n. 28561* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1253;

10, 12545 dicembre 2011, n. 25962* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12556 dicembre 2011, n. 26178** ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2437 dicembre 2011, n. 26359* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 125412 dicembre 2011, n. 26518* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100112 dicembre 2011, n. 26520* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100115 dicembre 2011, n. 27084* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100115 dicembre 2011, n. 27085* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 125415 dicembre 2011, n. 27087 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 66715 dicembre 2011, n. 27088 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 66215 dicembre 2011, n. 27092* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,125320 dicembre 2011, n. 27666* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 125420 dicembre 2011, n. 27667* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1253;

10, 125422 dicembre 2001, n. 28442* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138722 dicembre 2011, n. 28443* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138823 dicembre 2011, n. 28553, ord.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 125327 dicembre 2011, n. 26377* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 125428 dicembre 2011, n. 29385* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138829 dicembre 2011, n. 29737* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138729 dicembre 2011, n. 29863 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 569;

11, 138829 dicembre 2011, n. 29873* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138710 gennaio 2012, n. 64* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138813 gennaio 2012, n. 2032 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 65716 gennaio 2012, n. 493* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138817 gennaio 2012, n. 607, ord.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138717 gennaio 2012, n. 551* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138717 gennaio 2012, n. 1816* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477sez. un., 18 febbraio 2012, n. 1418 .... . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 552;

7, 8768 febbraio 2012, n. 1776* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147616 febbraio 2012, n. 2281 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 80116 febbraio 2012, n. 2299* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147617 febbraio 2012, n. 2335* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147621 febbraio 2012, n. 2474** ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 493

21 febbraio 2012, n. 2546 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 49322 febbraio 2012, n. 2671* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147622 febbraio 2012, n. 2672, ord. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 797;

12, 147722 febbraio 2012, n. 2673 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 94722 febbraio 2012, n. 2674* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147722 febbraio 2012, n. 2677 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147723 febbraio 2012, n. 2762* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 147723 febbraio 2012, n. 2762 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 78918 marzo 2012, n. 3216* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 935;

12, 147618 marzo 2012, n. 3232** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 644;

6, 748sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126** .... . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74719 marzo 2012, n. 4282 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 120719 marzo 2012, n. 4303 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 122219 marzo 2012, n. 4310 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 120523 marzo 2012, n. 4744 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1203;

10, 120427 marzo 2012, n. 9373 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14092 aprile 2012, n. 5254 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12012 aprile 2012, n. 5257 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14333 aprile 2012, n. 5318** ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 126117 aprile 2012, n. 5994** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74720 aprile 2012, n. 6283** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7464 maggio 2012, n. 6796 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 119918 maggio 2012, n. 7918 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 132824 maggio 2012, n. 8227 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 118524 maggio 2012, n. 8238 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 142724 maggio 2012, n. 8239 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 132628 maggio 2012, n. 8439 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 132518 giugno 2012, n. 8825** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 126018 giugno 2012, n. 8863 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14174 giugno 2012, n. 8929 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 132314 giugno 2012, n. 9767 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 131314 giugno 2012, n. 9781 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 129328 giugno 2012, n. 10808** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 101323 agosto 2012, n. 14617** .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 148212 ottobre 2012, n. 17584** ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1482

Cassazione penale28 febbraio 2011, n. 7588* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1272 marzo 2011, n. 8402* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1272 marzo 2011, n. 8403* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1274 aprile 2011, n. 13550* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35513 aprile 2011, n. 15061* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35613 aprile 2011, n. 15062* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355;

3, 35618 aprile 2011, n. 15516* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35520 aprile 2011, n. 16388* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35521 aprile 2011, n. 16083* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35511 maggio 2011, n. 18565* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 35525 maggio 2011, n. 20911* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47513 luglio 2011, n. 27367* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47415 luglio 2011, n. 28077* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47418 agosto 2011, n. 30412* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7405 agosto 2011, n. 31163* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6237 ottobre 2011, n. 36435* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 74117 ottobre 2011, n. 37370* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 47529 novembre 2011, n. 44103* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10022 dicembre 2011, n. 44933* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100320 dicembre 2011, n. 47040* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1003

Indice delle pronunce pubblicate nella rubrica In itinereCass., sez. I, 18 ottobre 2011, n. 21659 .... . . . . . . . . . . 1, 35Cass., sez. I, 18 novembre 2011, n. 24309 ... . . . . . . . 1, 33

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Cronologico

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Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214 ... . . . . 1, 33Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24215 ... . . . . 1, 33Cass., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25151 .... . . . . . . 1, 33Cass., sez. VI, 29 novembre 2011, n. 25323 .... . . . . 1, 33Cass., sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25731 .... . . . . . . . . . 1, 34Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25850 .... . . . . . . . . . 1, 34Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25858 .... . . . . . . . . . 1, 34Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25870 .... . . . . . . . . . 1, 35Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25872 .... . . . . . . . . . 1, 35Cass., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25876 .... . . . . . . . . . 1, 34Cass., sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26359 .... . . . . . . . . . 2, 160Cass., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26518 ... . . . . . . . . 2, 159Cass., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26539 ... . . . . . . . . 2, 159Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27063 ... . . . . . . . . 2, 161Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27085 ... . . . . . . . . 2, 161Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27087 ... . . . . . . . . 2, 159Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27088 ... . . . . . . . . 2, 160Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27092 ... . . . . . . . . 2, 160Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27093 ... . . . . . . . . 2, 160Cass., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863 ... . . . . . . . . 2, 161Cass., sez. VI, 16 gennaio 2012, n. 493 ... . . . . . . . . . . . 3, 271Cass., sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 607 ... . . . . . . . . . . . 3, 272Cass., sez. I, 17 gennaio 2012, n. 621 ... . . . . . . . . . . . . . 3, 272Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 694 .... . . . . . . . . . . . 3, 271Cass., sez. un., 18 febbraio 2012, n. 1418 .... . . . . . . . . 3, 271Cass., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1510 ... . . . . . . . . . . . . . 3, 271Cass., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1527 ... . . . . . . . . . . . . . 3, 272Cass., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1776 ... . . . . . . . . . . . . . 3, 273Cass., sez. I, 13 febbraio 2012, n. 2032 ... . . . . . . . . . . . 3, 273Cass., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2281 ... . . . . . . . . . . . 4, 396Cass., sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2290b ... . . . . . . . . 4, 395Cass., sez. VI, 20 febbraio 2012, n. 2446 .... . . . . . . . . . 4, 395Cass., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2671 .... . . . . . . . . . 4, 397Cass., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672 .... . . . . . . . . . 4, 397Cass., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2761 ... . . . . . . . . . . . 4, 398Cass., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2762 ... . . . . . . . . . . . 4, 397Cass., sez. I, 18 marzo 2012, n. 3216 .... . . . . . . . . . . . . . 4, 395Cass., sez. I, 18 marzo 2012, n. 3225 .... . . . . . . . . . . . . . 4, 397Cass., sez. I, 18 marzo 2012, n. 3228 .... . . . . . . . . . . . . . 4, 395Cass., sez. I, 18 marzo 2012, n. 3232 .... . . . . . . . . . . . . . 4, 396Cass., sez. I, 18 marzo 2012, n. 3233 .... . . . . . . . . . . . . . 4, 396Cass., sez. I, 5 marzo 2012, n. 3397 ... . . . . . . . . . . . . . . . 4, 396Cass., sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402 ... . . . . . . . . . . . . . . . 4, 396Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126 ... . . . . . . . . . . . 5, 531Cass., sez. I, 16 marzo 2012, n. 4195 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 532Cass., sez. I, 16 marzo 2012, n. 4209 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 533Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4282 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 530Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4303 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 530Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4304 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 532Cass., sez. I, 19 marzo 2012, n. 4310 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 530Cass., sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 531Cass., sez. I, 23 marzo 2012, n. 4744 .... . . . . . . . . . . . . . 5, 532Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 4195 .... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 531Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 5253 .... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 531Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 5254 .... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 532Cass., sez. I, 2 aprile 2012, n. 5260 .... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 532Cass., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5657 ... . . . . . . . . . . . . . . . 6, 643Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 641Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6796 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 641Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6797 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 641Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6799 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 642Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6800 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 642Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6801 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 642Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6802 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 641Cass., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6804 .... . . . . . . . . . . . . . 6, 642

Cass., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 ... . . . . . . . . . . . . 6, 643Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7774 ... . . . . . . . . . . . . 7, 785Cass., sez. I, 18 maggio 2012, n. 7913 ... . . . . . . . . . . . . 7, 785Cass., sez. I, 18 maggio 2012, n. 7907 ... . . . . . . . . . . . . 7, 787Cass., sez. I, 18 maggio 2012, n. 7918 ... . . . . . . . . . . . . 7, 786Cass., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227 ... . . . . . . . . . . . . 7, 786Cass., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8235 ... . . . . . . . . . . . . 7, 786Cass., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8432 ... . . . . . . . . . . . . 7, 787Cass., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8434 ... . . . . . . . . . . . . 7, 787Cass., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8239 ... . . . . . . . . . . . . 7, 785Cass., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8439 ... . . . . . . . . . . . . 7, 785Cass., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8455 ... . . . . . . . . . . . . 7, 786Cass., sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769 ... . . . . . . . . . . . . 7, 786Cass., sez. I, 31 maggio 2012, n. 8767 ... . . . . . . . . . . . . 7, 788Cass., sez. I, 4 giugno 2012, n. 8931 ... . . . . . . . . . . . . . . 7, 787Cass., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 ... . . . . . . . . . . . . . . 8, 931Cass., sez. I, 12 giugno 2012, n. 9542 .... . . . . . . . . . . . . 8, 929Cass., sez. I, 12 giugno 2012, n. 9543 .... . . . . . . . . . . . . 8, 929Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9767 .... . . . . . . . . . . . . 8, 930Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9781 .... . . . . . . . . . . . . 8, 929Cass., sez. I, 15 giugno 2012, n. 9857 .... . . . . . . . . . . . . 8, 929Cass., sez. VI, 2 luglio 2012, n. 11052 .... . . . . . . . . . . . . 8, 929Cass., sez. I, 5 luglio 2012, n. 11267 .... . . . . . . . . . . . . . . 8, 930Cass., sez. I, 11 luglio 2012, n. 11643 .... . . . . . . . . . . . . 8, 930Cass., sez. I, 11 luglio 2012, n. 11649 .... . . . . . . . . . . . . 8, 930Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12001 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1171Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12003 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1173Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1173Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12006 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1173Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12007 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1173Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12013 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1170Cass., sez. I, 17 luglio 2012, n. 12214 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1171Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12972 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1173Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12960 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1172Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12965 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1171Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12966 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1171Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13281 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1170Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13282 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1172Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13284 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1170Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13285 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1170Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13287 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1172Cass., sez. I, 30 luglio 2012, n. 13565 .... . . . . . . . . . . . . 10, 1170Cass., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15949 ... . . . . . . . 11, 1292Cass., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15953 ... . . . . . . . 11, 1290Cass., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15955 ... . . . . . . . 11, 1291Cass., sez. I, 21 settembre 2012, n. 16084 ... . . . . . . . 11, 1291Cass., sez. I, 27 settembre 2012, n. 16494 ... . . . . . . . 11, 1292Cass., sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17200 ... . . . . . . . . . . . . 11, 1291Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17366 .... . . . . . . . . . . 11, 1292Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17367 .... . . . . . . . . . . 11, 1290Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 .... . . . . . . . . . . 11, 1291Cass., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17650 .... . . . . . . . . . . 11, 1291Cass., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17762 .... . . . . . . . . . . 11, 1290Cass., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190 .... . . . . . . . . . . 12, 1408Cass., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18191 .... . . . . . . . . . . 12, 1407Cass., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18192 .... . . . . . . . . . . 12, 1407Cass., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18193 .... . . . . . . . . . . 12, 1407Cass., sez. I, 29 ottobre 2012, n. 18564 .... . . . . . . . . . . 12, 1407Cass., sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18884 .... . . . . . . . . . . 12, 1407Cass., sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18841 .... . . . . . . . . . . 12, 1408Cass., sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18843 .... . . . . . . . . . . 12, 1408Cass., sez. I, 31 ottobre 2012, n. 18847 .... . . . . . . . . . . 12, 1408

Corti d’appelloL’Aquila 15 luglio 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128Milano, 6 ottobre 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1341

Il Fallimento - Indici 2012 1503

Indice generale 2012

Cronologico

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Venezia 27 ottobre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742;12, 1450

Venezia 4 novembre 2011, ord. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 201L’Aquila 15 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235;

2, 236L’Aquila 29 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624;

6, 686Torino 21 dicembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476;

12, 1457Genova 23 dicembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357;

3, 358; 4, 437Torino 20 gennaio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477Milano 18 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743Genova 2 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880Milano 7 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624Napoli 8 febbraio 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1242L’Aquila 14 febbraio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624;

6, 683Torino 21 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743L’Aquila 23 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742Venezia 23 febbraio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 673Milano 24 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624L’Aquila 7 marzo 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742L’Aquila 14 marzo 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742;

10, 1231L’Aquila 19 marzo 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880;

7, 881L’Aquila 24 marzo 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005Torino 12 aprile 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880;

12, 1440L’Aquila 4 maggio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004L’Aquila 22 maggio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1256;

11, 1296L’Aquila 31 maggio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005Torino 12 giugno 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257Firenze 14 giugno 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1256;

10, 1257L’Aquila 16 giugno 2012, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005L’Aquila 3 luglio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389L’Aquila 10 luglio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389Ancona 23 luglio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257Roma 10 settembre 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478Milano 24 settembre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479L’Aquila 10 ottobre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 1478;

12, 1479L’Aquila 29 novembre 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

TribunaliVerona 28 gennaio 2011, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476Biella 7 febbraio 2011, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 113La Spezia 8 febbraio 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 731Udine 16 maggio 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 103Padova 16 maggio 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219Udine 10 giugno 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 211Reggio Calabria 24 giugno 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1209Terni 4 luglio 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 205Milano 5 luglio 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357Lecce 6 luglio 2011* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236Piacenza 18 settembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1377Torino 7 settembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 988Udine 30 settembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357;

6, 647Rimini 24 ottobre 2011, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357Milano 28 ottobre 2011, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 78Prato 3 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128Roma 3 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Roma 4 novembre 2011, decr.* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128;1, 129

Torino 8 novembre 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235;3, 346

Siracusa 11 novembre 2011, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358;4, 477; 7, 866

Milano 15 novembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129;4,457

Bologna 17 novembre 2011, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129;5, 594; 5, 595

Mantova 17 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625Perugia 17 novembre 2011* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358Gorizia 18 novembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 722Bergamo 21 novembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358;

5, 586Milano 24 novembre 2011, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128;

2, 236Monza 25 novembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236;

2, 237Benevento 18 dicembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476;

6, 715Bergamo 18 dicembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 335Milano 18 dicembre 2011* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236Terni 2 dicembre 2011, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 237;

7, 854Treviso 6 dicembre 2011, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357Lecce 9 dicembre 2011 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 705Treviso 9 dicembre 2011, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357;

4, 451Lecce 27 dicembre 2011 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477;

6, 705Reggio Calabria 3 gennaio 2012, decr. . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881Rovereto 12 gennaio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 834Udine 13 gennaio 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357;

4, 476; 8, 977Prato 18 gennaio 2012, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476;

5, 583Reggio Calabria 24 gennaio 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . 7, 881Verona 26 gennaio 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 699Brindisi 18 febbraio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624Milano 2 febbraio 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625;

6, 646Milano 3 febbraio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625Terni 6 febbraio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 823Milano 7 febbraio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624;

5, 625Udine 17 febbraio 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880L’Aquila 22 febbraio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742Ancona 5 marzo 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743Acqui Terme 8 marzo 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743;

7, 815Roma, 13 marzo 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1363Verona 13 marzo 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 972Udine 16 marzo 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004Saluzzo 19 marzo 2012, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 1256;

12, 1469Terni 22 marzo 2012, decr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743;

10, 1250Udine 30 marzo 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881Terni 16 aprile 2012, decr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 960Udine 16 aprile 2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 963;

7, 880; 7, 881Monza 24 aprile 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004Terni 26 aprile 2012, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005Ferrara 2 maggio 2012, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,881Mantova 5 maggio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

1504 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Cronologico

Page 109: SOMMARIO - units.it

Vicenza 7 maggio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479Roma 9 maggio 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881Roma 15 maggio 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1349Udine 18 maggio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004Milano 24 maggio 2012, ord. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1298Saluzzo 24 maggio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256Milano 5 giugno 2012, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004Perugia 5 giugno 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256Firenze 6 giugno 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256Milano 7 giugno 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005Milano 8 giugno 2012, decr.* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 1387;

11, 1389Prato 14 giugno 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479Verona 14 giugno 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005Monza 20 giugno 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256Novara 29 giugno 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257Mantova 12 luglio 2012, decr.* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479Milano 16 luglio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389Milano 17 luglio 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390Milano 19 luglio 2012* .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389Ancona 23 luglio 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257Milano 26 luglio 2012, decr.* .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 1389;

11, 1390S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 * ... . . . . . . . . . . . 11, 1390Firenze 27 agosto 2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1249Milano 4 settembre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479Milano 11 settembre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478Milano 13 settembre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478Modena 14 settembre 2012, decr.* .... . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479L’Aquila 10 ottobre 2012* ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Commissioni tributarieRegionale Toscana, sez. XIII. 14 novembre 2011, n.

116 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 492Regionale Lazio, 16 gennaio 2012, n. 5/22/12 ... . . . . 10, 1259Regionale Toscana, sez. I, 18 febbraio 2012, nn. 22

e 23 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 748Provinciale di Alessandria, 9 febbraio 2012, n. 15/3/

12 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 492Provinciale di Bari, 24 febbraio 2012, n. 56/8/12 ... . 12, 1481Regionale Emilia Romagna, 23 aprile 2012, n. 42 .. . 12, 1481Provinciale di Benevento, 10 maggio 2012, n. 121/

01/2012 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1012

PrassiAssilea - Circ. 13 febbraio 2012, n. 4 ... . . . . . . . . . . . . . . . 4, 490Equitalia - Dir. Di gruppo 18 marzo 2012, n. 7 .. .. . . . . 4, 491Agenzia delle Entrate - Provv. Direttore 16 marzo

2012 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 746Agenzia delle Entrate - Ris. 26 marzo 2012, n. 27 .. 6, 745Agenzia delle Entrate - Circ. 11 giugno 2012, n. 23/

E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1012Agenzia delle Entrate - Provv. Direttore 11 giugno

2012, n. 2012/87956 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1012Agenzia delle Entrate - Circ. 21 giugno 2012, n. 27/

E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1011Agenzia delle Entrate - Circ. 6 agosto 2012, n. 34 .. 10, 1258

INDICE DEGLI ITINERARI

DI GIURISPRUDENZA

Questioni attuali in tema di concordato fallimentare

a cura di Gian Paolo Macagno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 359

L’esdebitazionea cura di Gianfranco Pellizzoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 479

INDICE DELLA RUBRICA

IN ITINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 332, 1593, 2714, 3955, 5306, 6417, 7858, 929

10, 117011, 129012, 1407

INDICE DEL MASSIMARIO

Massime della giurisprudenza di merito pubblicatesecondo l’ordine progressivo della materia regolatadagli articoli del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (leggefallimentare) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

2, 2353, 3574, 4765, 6246, 7427, 880

8, 100410, 125611, 138912, 1478

INDICE DELL’OSSERVATORIO

TRIBUTARIO.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2394, 4896, 744

8, 101010, 125812, 1480

INDICE DELL’OSSERVATORIO UE

E ALTRI STATI ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 100611, 1391

Il Fallimento - Indici 2012 1505

Indice generale 2012

Cronologico

Page 110: SOMMARIO - units.it

INDICE ANALITICO PER MATERIA (*)

Accordi di ristrutturazione

Omologazione

Procedimento

Creditori aderenti - Intervento adesivo dipendente -Interesse - Sostegno della domanda di omologazio-ne - Sussistenza(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594

Definizione fiscale - Accettazione dell’amministra-zione finanziaria - Legittimita(Trib. Milano 15 novembre 2011, decr.)*(art. 182 bis n. 11 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Intervento adesivo autonomo - Proponibilita - Termi-ne previsto per l’opposizione(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594(art. 182 bis n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Intervento adesivo dipendente - Proponibilita - Ter-mine previsto per l’opposizione - Inapplicabilita(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594(art. 182 bis n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Modifiche successive dell’accordo - Relazione inte-grativa dell’attestatore - Nuova omologazione - Ne-cessita - Insussistenza(Trib. Terni 4 luglio 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 205

Opposizione - Assenza o presenza - Tendenziale irri-levanza(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Opposizione - Creditore del creditore aderente - In-teresse - Sussistenza(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594

Opposizione - Creditori contestati - Configurabilita(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.)*(art. 182 bis n. 5 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Opposizione - Creditori contestati - Interesse - Sus-sistenza(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Opposizione - Domanda di disposizione di accanto-namenti - Inammissibilita(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Opposizione - Socio della societa ricorrente - Inte-resse - Insussistenza(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594

Opposizione - Socio di societa di capitali - Legittima-zione - Esclusione(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.)*(art. 182 bis n. 6 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Opzioni negoziali delle parti - Valutazione di meritodelle - Esclusione(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Sindacato del tribunale - Contenuto - Riferibilita allapendenza di oppsizioni(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.)*(art. 182 bis n. 9 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Stato di crisi

Domanda

Adesione del sessanta per cento dei creditori -

Computabilita dei crediti contestati - Esclusione - Li-miti

(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Adesione del sessanta per cento dei creditori - Sot-toscrizione degli aderenti - Autentica di pubblico uf-ficiale - Necessita - Insussistenza

(Trib. Reggio Calabria 24 gennaio 2012, decr.)* (art.182 bis, n. 4, l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Assunzione di obblighi del terzo - Ammissibilita - Va-lutazione della violazione della garanzia patrimonialedel terzo verso i propri creditori - Irrilevanza

(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . 5, 594

Competenza - Trasferimento della sede nell’annoanteriore - Applicabilita analogica degli artt. 9 e 161l.fall.

(Trib. Milano 15 novembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,457(Trib. Milano 15 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 10 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Disciplina ex art. 162 l.fall - Concessione di termineal debitore - Applicabilita

(Trib. Terni 2 dicembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 237

Fase anticipatoria - Controllo del tribunale - Comple-tezza della documentazione - Idoneita della relazio-ne del professionista - Regolare pagamento dei cre-ditori estranei - Valutazione di merito - Esclusione

(App. Ancona 23 luglio 2012)*

(art. 182 bis n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Fase anticipatoria - Incompletezza o irritualita delladocumentazione allegata - Facolta del tribunale di ac-cordare un termine per l’integrazione - Configurabilita

(Trib. Terni, 2 dicembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 854

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure cautelari -Attestazione del professionista - Veridicita dei datiaziendali - Necessita - Sussistenza

(Trib. Roma 4 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure cautelari -Controllo sostanziale - Necessita - Sussistenza

(Trib. Roma 4 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure cautelari -Istanza - Sottoscrizione del debitore - Necessita

(Trib. Terni 2 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 854

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutivee cautelari - Controllo del Tribunale - Estremi - Con-tenuto

(Trib. Roma, 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1363

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutivee cautelati- Relazione del professionista - Procedi-mento - Termine per integrazioni istruttorie - Preclu-sione

(Trib. Roma, 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1363

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutivee cautelari - Relazione del professionista - Respon-sabilita - Natura contrattuale nei confronti del debi-tore ed extracontrattuale nei confronti dei terzi

(Trib. Roma, 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1363

Nota:

(*) L’asterisco indica le pronunce segnalate nei massimari.

1506 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 111: SOMMARIO - units.it

Fase anticipatoria - Inibitoria delle misure esecutive e

cautelari - Relazione del professionista - Verifica della

veridicita dei dati aziendali - Necessita - Sussistenza

(Trib. Roma, 13 marzo 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1363

Fase anticipatoria - Pendenza di trattative col 60%

dei creditori - Autocertificazione - Sufficienza

(Trib. Ancona 23 luglio 2012)*

(art. 182 bis n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Fase anticipatoria - Presupposti - Onere probatorio

del debitore - Trattative in corso - Ulteriori elementi

significativi

(Trib. Udine 30 marzo 2012)*

(art. 182 bis n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Fase anticipatoria - Pubblicazione nel registro delle

imprese - Richiesta di autorizzazione alla tempora-

nea omissione - Assegnazione di termine da parte

del tribunale - Legittimita

(Trib. Terni, 2 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 854

Liquidazione dei beni - Piano - Necessita

(Trib. Milano 15 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 457

Liquidazione dell’impresa - Pagamento creditori

estranei - Predisposizione di piano

(Trib. Milano 15 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 12 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Relazione del professionista - Indicazioni di aggior-

namento - Mancanza - Attribuzione alla discreziona-

lita del giudice

(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 8 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Relazione del professionista attestatore - Oggetto -

Contenuto - Estremi

(Trib. Bologna 17 novembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 595

Transazione fiscale - Creditori estranei - Trattamento

deteriore dei crediti tributari - Ammissibilita

(Trib. Milano 15 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 457

Soggetti

Imprese bancarie - Sim - Sicav - Legittimazione atti-

va - Configurabilita

(Trib. Bologna 17 novembre 2011, decr.)*

(art. 182 bis n. 7 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129

Amministrazione straordinaria

Accertamento del passivo

Avviso ai creditori

Atto del commissario straordinario - Contenuto -

Giudizio preventivo sul credito - Esclusione

(Cass. 18 novembre 2011 n. 24316)*

(l.d. a.s. n. 1) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 879

Crediti per risarcimento danni - Morte del lavoratore

subordinato - Danno tanatologico - Privilegio di cui

all’art. 2751 bis, n. 1, c.c. - Danno patrimoniale e

non patrimoniale iure proprio degli eredi - Privilegio -

Esclusione

(Trib.Udine 13 gennaio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 977

Insinuazione tardiva di credito

Novita del credito - Individuazione - Diversita del titolo

(Cass. 16 settembre 2011 n. 18962)*

(l.d. a.s. n. 3) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 741

Apertura

Decreto

Riesame della competenza - Preclusione

(Cass. 22 agosto 2011 n. 17471)*

(l.d. a.s. n. 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 741

Attivo

Ripartizione

Creditori privilegiati - Pagamento non integrale - No-

mina dello stimatore - Procedure ex legge 95/1979 -

Competenza dell’autorita amministrativa

(Trib. Verona 14 giugno 2012, decr.)*

(l.d. a.s. n. 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Reclamo - Creditori ipotecari - Censure attinenti alla

fase liquidatoria - Inammissibilita

(Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 113

Reclamo - Creditori ipotecari - Censure attinenti al

progetto di riparto - Ammissibilita

(Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 113

Reclamo - Creditori ipotecari - Lesione di diritti sog-

gettivi - Giurisdizione del giudice ordinario

(Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 113

Reclamo - Creditori ipotecari - Notifica ai creditori

prededucibili - Necessita - Esclusione

(Trib. Biella 7 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 113

Competenza funzionale

Tribunale fallimentare

Azione di risoluzione contrattuale - Esclusione

(Cass. 19 aprile 2011 n. 8972)*

(art. 24 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Dichiarazione di insolvenza

Procedimento

Competenza - Sede dell’impresa - Deroga per con-

nessione - Societa del gruppo - Esclusione

(Cass. 31 agosto 2011 n. 17907)*

(l.d. a.s. n. 2) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 741

Imprese di gruppo - Apertura illegittima di fallimento

- Reclamo - Revoca - Contenuto limitato - Rimessio-

ne al tribunale

(App. Torino 20 gennaio 2012)*

(l.d. a.s. n. 2) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Imprese di gruppo - Presupposti di estensione - Va-

lutazione di merito - Preclusione - Conseguenze

(App. Torino 20 gennaio 2012)*

(l.d. a.s. n. 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Azione revocatoria fallimentare

Termine - Decorrenza - Decreto di apertura - Prescri-

zione - Declaratoria di insolvenza - Esclusione - Ap-

plicabilita al gruppo

(Cass. 16 giugno 2011 n. 13244)*

(l.d. a.s. n. 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 356

Il Fallimento - Indici 2012 1507

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 112: SOMMARIO - units.it

Effetti sui rapporti giuridici preesistenti

Leasing

Concessione di beni dopo la procedura - Scadenzadel termine di riscatto - Mancanza di volonta di av-valersene del commissario - Obbligo di restituzionealla rivendicante

(Cass. 23 febbraio 2012 n. 2762)*

(l.d. a.s. n. 1) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477

Prosecuzione automatica - Decorso del termine na-turale di scadenza - Proroga ex lege del contratto aisensi dell’art. 50 - Esclusione

(Cass. 23 febbraio 2012 n. 2762) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 789

Somministrazione

Crediti prededucibili e concorsuali

(Trib. Udine 16 maggio 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 103

Vendita con riserva di proprieta

Contratto non eseguito - Subentro del commissariostraordinario - Pagamento del prezzo per intero

(Cass. 31 maggio 2011 n. 12016)*

(l.d. a.s. n. 1) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 234

Composizione delle crisi

Sovraindebitamento

Accordo

Requisiti - Mancanza - Provvedimento di rigetto

(Trib. Firenze 27 agosto 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1249

Concordato preventivo

Accertamento del passivo

Crediti prededucibili

Compenso del professionista attentatore - Estensio-ne ad ogni altro professionista - Preclusione

(Trib. Terni 26 aprile 2012, decr.)*

(art. 182 quater n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Procedimento

Natura giurisdizionale - Esclusione - Competenzadel giudice in sede ordinaria

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011, decr.)*

(art. 176 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Ammissione

Procedimento

Apertura del fallimento - Legittimita

(Cass. 23 giugno 2011 n. 13817)*

(art. 173 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 354

Giudizio del tribunale - Esame dello stato analiticoed estimativo delle attivita - Esame della relazionedel professionista - Analisi dei criteri adottati

(Trib. Novara 29 giugno 2012)*

(art. 163 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Relazione del professionista - Contenuto - Attivitastrumentali al risultato

(Trib. Novara 29 giugno 2012)*

(art. 161 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Relazione del professionista - Qualita di soggetto

esercente un servizio di pubblica utilita - Reato di

falsita ideologica in certificati - Configurabilita

(Trib. Rovereto 12 gennaio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 834

Sequestro conservativo - Ammissibilita - Limiti

(Trib. Verona 26 gennaio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 699

Valutazione di merito - Esclusione - Revoca - Valuta-

zione di merito - Esclusione - Apporto conoscitivo

del commissario giudiziale - Opposizione dei credi-

tori - Valutazione di merito del tribunale - Configura-

bilita

(Cass. 23 giugno 2011 n. 13817)*

(art. 160 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 354

Proposta

Assuntore - Prestazione di garanzia - Sopravvenuto

fallimento - Azione dei singoli creditori

(Cass. 4 novembre 2011 n. 22913)*

(art. 160 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 878

Atto di destinazione - Trascrizione anteriore alla pro-

cedura - Incidenza sulla fattibilita

(Trib. Verona 13 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 972

Cessione dei beni - Azionalita del credito - Cessazio-

ne della liquidazione - Prescrizione - Decorrenza -

Da tale momento

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011)*

(art. 186 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Cessione dei beni - Indicazione di percentuale - Ter-

mine di liquidazione - Obblighi concordatari - Esclu-

sione

(Cass. 23 giugno 2011 n. 13817)*

(art. 160 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 354

Classi di creditori - Valutazione del tribunale - Corret-

tezza dei criteri di formazione - Rilevanza delle ga-

ranzie - Omogeneita giuridica ed economica

(Trib. Piacenza 18 settembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . 11, 1377

Crediti tributari - Falcidia - Mancanza di transazione

fiscale - Legittimita

(Cass. 4 novembre 2011 n. 22931)*

(art. 182 ter n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 878

Crediti tributari - Iva - Obbligo di pagamento - Man-

cato ricorso alla transazione fiscale - Irrilevanza

(Cass. 4 novembre 2011 n. 22931)*

(art. 182 ter n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 878

Domanda con riserva - Obblighi informativi del cre-

ditore - Configurabilita

(Trib. Modena 14 settembre 2012, decr.)*

(art. 161 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Domanda funzionale - Crediti per finanziamenti -

Prededucibilita - Finanziamenti in corso di procedura

- Autorizzazione del giudice delegato ex art. 167

l.fall.

(Trib. Terni 6 febbraio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 823

Finanziamento soci - Creditori postergati - Qualifica-

zione ed effetti

(Trib. Padova 16 maggio 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219

Finanziamento soci - Individuazione

(Trib. Padova 16 maggio 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219

Finanziamento soci - Parti correlate - Riconducibilita

al socio

(Trib. Padova 16 maggio 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219

1508 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 113: SOMMARIO - units.it

Gruppo - Trattazione e gestione unitaria - Unica adu-

nanza - Configurabilita

(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*

(art. 160 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Gruppo di societa - Costituzione di societa in nome

collettivo - Conferimento dei complessi aziendali -

Ammissibilita - Effetto esdebitatorio - Portata

(App. Genova 23 dicembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 437

Modificazione - Pagamento parziale dei privilegiati -

Deposito di nuova relazione di stima - Esclusione

(App. Torino 21 febbraio 2012)*

(art. 175 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Nuova finanza - Erogazione di terzi - Divieto di alte-

razione dell’ordine delle cause legittime di prelazio-

ne - Necessita - Insussistenza

(Trib. La Spezia 8 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . 6, 731

Nuova finanza del terzo - Divieto di alterazione del-

l’ordine legale dei privilegi - Configurabilita - Limiti

(Cass. 27 marzo 2012, n. 9373) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1409

Pagamento Iva - Facolta di contestazione - Credito

definitivamente accertato - Obbligo comunitario di

adempimento

(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*

(art. 160 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Par condicio creditorum - Deroga - Suddivisione dei

creditori in classi

(Trib. Padova 16 maggio 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 219

Piano - Manifesta inadeguatezza - Inammissibilita

(Trib. Perugia 17 novembre 2011)*

(art. 162 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Presupposti - Minore realizzo di percentuale - Mag-

giore arco temporale del realizzo - Conoscenza da

parte dei creditori - Irrilevanza

(Trib. Vicenza 7 maggio 2012)*

(art. 173 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Presupposti - Omesse informazioni sulle poste atti-

ve e passive - Mancata incidenza sulla consistenza

del piano - Irrilevanza

(Trib. Mantova 12 luglio 2012, decr.)*

(art. 173 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Previsione di fondo rischi - Osservanza dell’ordine

delle cause legittime di prelazione - Necessita -

Condizioni

(Trib. La Spezia 8 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . 6, 731

Previsione di rinunce al credito - Legittimita - Deter-

minazione dei creditori in sede di adunanza

(Trib. Ancona 5 marzo 2012, decr.)*

(art. 160 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Revoca - Atti depauperatori - Incidenza sul soddisfa-

cimento dei creditori - Necessita - Sussistenza

(Trib. Milano 24 novembre 2011)*

(art. 173 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Revoca - Atti di frode - Antecedenti alla proposta -

Efficacia causale sul dissesto - Configurabilita

(Trib. Milano 24 novembre 2011, decr.)*

(art. 173 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Revoca - Atti di frode - Aggravio del dissesto - Ap-

postazioni di bilancio - Configurabilita

(Trib. Monza 25 novembre 2011)*

(art. 173 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Revoca - Atti di frode - Classi di creditori - Formazio-ne artificiosa - Abuso del diritto - Configurabilita(Trib. Monza 25 novembre 2011)*(art. 173 n. 5 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 237

Revoca - Atti di frode - Comportamenti anteriori allaprocedura - Necessita - Sussistenza - Atti successivi- Conoscenza dei creditori - Irrilevanza(App. L’Aquila 10 ottobre 2012)*(art. 173 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Revoca - Atti di frode - Comportamenti volontari -Occultamento di situazioni pregiudizievoli per I cre-ditori(Trib. Siracusa 11 novembre 2011)*(art. 173 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Revoca - Atti di frode - Elencazione nel piano - Irrile-vanza(Trib. Monza 25 novembre 2011)*(art. 173 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 237

Revoca - Atti di frode - Fatti di responsabilita degliamministratori - Omessa menzione - Configurabilita(Trib. Monza 25 novembre 2011)*(art. 173 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 237

Revoca - Atti di frode - Fatti pregiudizievoli non co-nosciuti(Cass. 23 giugno 2011 n. 13817)*(art. 173 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 354

Revoca - Atti di frode - Situazione patrimoniale rap-presentata - Divergenza accertata - Accertamentodel carattere doloso - Necessita - Sussistenza(Cass. 5 agosto 2011 n. 17038)*(art. 173 n. 1 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 739

Revoca - Atti di frode - Violazione delle norme sul bi-lancio - Collegamento a fatti depaupera tori - Neces-sita - Sussistenza(Trib. Milano 24 novembre 2011, decr.)*(art. 173 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Revoca - Pronuncia - Durante la procedura - In corsodi omologazione - Legittimita(App. L’Aquila 10 ottobre 2012)*(art. 173 l.fall. n. 2) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Transazione fiscale - Obbligatorieta - Conseguenzenel giudizio di omologazione(Cass. 4 novembre 2011 n. 22931) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 169

Verifica del tribunale - Controllo della fattibilita delpiano - Obbligo - Configurabilita(App. L’Aquila 10 ottobre 2012)*(art. 162 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Attivo

Liquidazione

Cessione di azienda(Trib. Bergamo 1 8 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 335

Vendita di immobili - Potere di sospensione del giu-dice delegato - Inapplicabilita(Trib. Bergamo 18 dicembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 335

Deliberazione

Adunanza dei creditori

Modifica del piano - Ammissibilita - Esclusione - im-plicita rinuncia del proponente(Trib. La Spezia 8 febbraio 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . 6, 731

Il Fallimento - Indici 2012 1509

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 114: SOMMARIO - units.it

Votazione

Adesioni - Termine - Orario - Ore ventiquattro del

ventesimo giorno

(Trib. Mantova 17 novembre 2011)*

(art. 178 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Creditori postergati - Erogazione di finanza ‘‘ester-

na’’ - Esclusione

(App. Venezia 23 febbraio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 673

Creditori postergati - Esclusione

(App. Venezia 23 febbraio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 673

Effetti per i creditori

Compensazione

Consecuzione da amministrazione controllata - Antici-

pazione su ricevute bancarie - Successivo incasso dei

crediti - Obbligo di restituzione - Non configurabilita

(Cass. 18 settembre 2011 n. 17999)*

(art. 169 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 739

Pegno

Realizzo mediante vendita dei titoli - Disciplina ex

art. 61 l.fall. - Inapplicabilita

(Cass. 7 aprile 2011 n. 7978)*

(art. 169 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 126

Effetti per il debitore

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Rinuncia al credito - Obbligazione non concorsuale -

Intervento del giudice delegato - Necessita - Sussi-

stenza

(Cass. 21 ottobre 2011 n. 21924)*

(art. 167 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 739

Effetti sui rapporti giuridici preesistenti

Affitto d’azienda

Modificazioni del contratto in corso di procedura -

Inopponibilita al fallimento consecutivo

(Trib. Roma 15 maggio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1349

Contratti bancari

Clausola negoziale - Anticipazione bancaria - Facolta

di trattenere le somme incassate - Operativita du-

rante la procedura - Legittimita

(Trib. Bergamo 21 novembre 2011, decr.)*

(art. 167 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Mandato - Riscossione di crediti precedentemente

‘‘anticipati’’ - Perdurante efficacia del patto di com-

pensazione fra le riscossioni e le anticipazioni

(Trib. Bergamo, 21 novembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 586

Esecuzione

Liquidazione giudiziale

Esigibilita dei crediti - Termine - Decorrenza della

prescrizione

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 866

Nomina di liquidatore - Designazione del debitore -

Mancanza dei requisiti - Potere del tribunale

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15699)*

(art. 182 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Vendita di beni immobili - Trascrizioni ed iscrizioni -

Giudice delegato - Potere di cancellazione - Configu-

rabilita

(Trib. Acqui Terme 8 marzo 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 815(art. 182 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Soci illimitatamente responsabili

Effetti remissori - Perdita della qualita di soci

(Cass. 29 dicembre 2011, n. 29863) ... . . . . . . . . . . . . . . . 11, 569

Effetti remissori - Socio fideiussore - Perdita della

qualita di socio - Assunzione della veste di garante

(Cass. 29 dicembre 2011 n. 29863)*

(art. 184 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1388

Omologazione

Procedimento

Costituzione delle parti - Termine perentorio - Non

configurabilita - Costituzione del commissario giudi-

ziale - Inosservanza del termine - Irrilevanza

(Cass. 16 settembre 2011 n. 18987)*

(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Crediti professionali - Rinuncia condizionata alla sen-

tenza - Legittimita - Autorizzazione del giudice dele-

gato all’incarico - Necessita - Sussistenza

(Cass. 21 ottobre 2011 n. 21924) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 298

Decreto - Reclamo - Legittimazione - Debitore - Par-

ti in senso formale

(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*

(art. 183 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Decreto - Reclamo - Legittimazione - Qualita di par-

te formale - Necessita - Fattispecie in tema di tran-

sazione fiscale

(App. Genova 23 dicembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 437

Decreto - Reclamo - Ricorso per cassazione - Termi-

ne - Disciplina ex art. 737 ss. c.p.c. - Applicabilita

(Cass. 4 novembre 2011 n. 22932)*

(art. 183 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 878

Decreto - Reclamo - Rigetto dell’omologazione - Ac-

coglimento - Ricorso per cassazione

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15699)*

(art. 183 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Decreto - Reclamo - Termine - Decorrenza - Notifica

a istanza di parte

(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*

(art. 183 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Effetti - Soci illimitatamente responsabili - Debiti so-

ciali - Configurabilita - Creditori particolari - Esclusio-

ne

(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*

(art. 184 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Fattibilita del piano - Controllo del tribunale - Confi-

gurabilita

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011, decr.)*

(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Fattibilita del piano - Sindacabilita del tribunale -

Esclusione

(App. Torino 21 febbraio 2012)*

(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Modalita di liquidazione - Poteri del tribunale

(Trib. Milano 28 ottobre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 78

1510 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 115: SOMMARIO - units.it

Opposizione - Costituzione del commissario giudi-ziale - Osservanza della rappresentanza tecnica -Mero deposito del parere - Obbligo di costituzione -Insussistenza(Cass. 16 settembre 2011 n. 18987)*(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Opposizione - Creditore non votante - Preclusione(App. Firenze 14 giugno 2012)*(art. 180 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Opposizione - Deduzione di nuovi motivi - Preclusio-ne(App. Firenze 14 giugno 2012)*(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Opposizione - Mancanza - Controllo del tribunale -Accertamento della regolarita della procedura -Mag-gioranze e consenso dei creditori(App. Genova 23 dicembre 2011, decr.)*(art. 180 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 358

Opposizione - Mancanza - Sindacato del tribunale(Cass. 16 settembre 2011 n. 18987) ... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36

Opposizione - Mancanza - Sindacabilita del tribunale- Vizi genetici della proposta - Inadeguatezza del pia-no di risanamento - Accertamento del tribunale - Le-gittimita(Cass. 15 settembre 2011 n. 18864) ... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 39

Opposizione - Mancanza - Sindacato del tribunale -Fattibilita e convenienza del piano - Esclusione - Ve-rifica della corretta informazione ai creditori - Am-missibilita - Limiti(App. Genova 23 dicembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 437

Opposizione - Mancanza - Valutazione del tribunaledella fattibilita del piano - Esclusione(Cass. 16 settembre 2011 n. 18987) ... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 36(art. 180 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Opposizione - Mancanza - Verifica della regolaritadella procedura - Accertamento dell’esito della vota-zione(Cass. 19 ottobre 2011 n. 21659)*(art. 180 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Organi

Commissario giudiziale

Compenso - Attivita liquidatoria - Determinazione -Criteri - Decreto 27 gennaio 2012 n. 30 - Illegittimita- Disapplicazione di norme regolamentari(Trib.Terni 16 aprile 2012, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 960

Compenso - Liquidazione - Disciplina fallimentare -Art. 71 D.P.R. 115/2002 - Inapplicabilita(Cass. 11 aprile 2011 n. 8221)*(art. 165 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 126

Compenso - Liquidazione - Incarico di commissarioe di liquidatore - Duplice determinazione dell’emolu-mento(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27085)*(Art. 165 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Dichiarazioni - Valore confessorio ex art. 2731 c.p.c.- Esclusione(Cass. 29 agosto 2011 n. 17717)*(art. 165 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Potere di sorveglianza - Configurabilita - Potere digestione - Liquidatore giudiziale

(Cass. 15 maggio 2011 n. 15699)*

(art. 185 n. 1 l. fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Giudice delegato

Decreti - Autorizzazione di atti negoziali - Ricorso

per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione

(Cass. 7 luglio 2011 n. 15074)*

(art. 164 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Decreti - Liquidazione di compensi - Consulente tec-

nico - Ricorso per cassazione - Ammissibilita

(Cass. 22 luglio 2011 n. 16136)*

(art. 164 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Decreti - Liquidazione di compensi - Reclamo - Le-

gittimazione del P.M. - Esclusione

(Cass. 22 luglio 2011 n. 16136) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 185(art. 164 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Liquidatore giudiziale

Attribuzione dell’attivita al debitore - Esclusione

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15699)*

(art. 182 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Risoluzione

Presupposti

Prescrizione del credito - Eccezione del debitore -

Preclusione

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 866

Procedimento

Dichiarazione di fallimento d’ufficio - Procedure an-

teriori - Applicabilita

(App. L’Aquila 31 maggio 2012)*

(art. 186 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Presupposti - Insufficiente realizzo - Mancato paga-

mento dei privilegiati - Pagamento in percentuale

minima ai chirografari

(Cass. 20 giugno 2011 n. 13446)*

(art. 186 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355(App. L’Aquila 31 maggio 2012)*

(art. 186 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005(Trib. Siracusa 11 novembre 2011)*

(art. 186 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Presupposti - Prescrizione del credito - Eccezione

del debitore - Preclusione

(Trib. Siracusa 11 novembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 866

Termine - Decorrenza - Ultimo pagamento previsto -

Termine annuale - Esaurimento delle operazioni di

Liquidazione

(Cass. 20 dicembre 2011 n. 27666)*

(art. 186 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Fallimento

Accertamento del passivo

Crediti del consorziato

Rapporto associativo e non di mandato - Privilegio

ex art. 1721 c.c. - Esclusione

(Trib. Treviso 6 dicembre 2011, decr.)*

(art. 93 n. 2 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Il Fallimento - Indici 2012 1511

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 116: SOMMARIO - units.it

Crediti del CONAI (consorzio Nazionale Imballaggi)

Natura di tributo indiretto - Esclusione - Privilegio -Insussistenza

(App. Firenze 14 giugno 2012)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Crediti del professionista

Compenso del legale - Privilegio - Determinazione

(Trib. Verona 28 gennaio 2011, decr.)*

(art. 96 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Studio legale associato - Rapporto del cliente - Rife-ribilita alla struttura nel complesso - Privilegio -Esclusione

(Trib. Milano 17 luglio 2012, decr.)*

(art. 95 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Crediti dell’artigiano

Privilegio - Onere probatorio del creditore - Societaa r.l. unipersonale o in accomandita - Configurabilita- Presupposti(Cass. 22 novembre 2011 n. 24651)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Crediti di imposta

Crediti per iva di rivalsa - Fatturazione postfallimen-tare - Natura prededucibile - Esclusione

(Cass. 11 aprile 2011 n. 8222)*

(art. 111 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 126

Crediti di lavoro subordinato

Crediti retributivi - Privilegio ex art. 2751 bis c.c. -Crediti degli eredi iure proprio - Danno morale e del-la vita di relazione - Non configurabilita

(Cass. 10 novembre 2011 n. 23491)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Crediti risarcitori - Lavoratore dipendente - Congiuntidella vittima - Privilegio - Esclusione(Cass. 10 novembre 2011 n. 23491) ... . . . . . . . . . . . . . . . 2, 163

Crediti per malattia professionale

Danno morale terminale - Eredi - Privilegio - Confi-gurabilita

(Trib. Udine 13 gennaio 2012)*

(art. 93 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Crediti portati da decreto ingiuntivo

Crediti portati da decreto ingiuntivo non definitivo -Ammissione con riserva - Esclusione - Prova con al-tri mezzi(App. Milano 18 febbraio 2012)*

(art. 96 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Provvedimento non definitivo - Inopponibilita - Appli-cazione analogica dell’art. 95, terzo comma, l.fall.(vecchio testo) - Esclusione

(Cass. 13 gennaio 2012 n. 2032) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 657

Provvedimento non definitivo - Inopponibilita - Ese-cutorieta del decreto ex art. 647 c.p.c. - Necessita -Sussistenza(Cass. 23 dicembre 2011 n. 28553, ord.)*

(art. 96 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1253

Crediti prededucibili

Compensi del professionista - Prestazione diversadall’attestazione ex art. 161 l.fall. - Esclusione

(Trib. Verona 28 gennaio 2011, decr.)*

(art. 111 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Indennita di occupazione - Risoluzione di contrattodi locazione - Arco temporale tra concordato pre-ventivo e fallimento - Funzionalita della procedura -Mancanza - Esclusione(Trib. Prato 14 giugno 2012, decr.)*(art. 111 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Spese legali del creditore istante - Configurabilita -Privilegio ex artt. 2755, 2770 c.c. - Esclusione(Trib. Terni 22 marzo 2012)*(art. 111 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Crediti previdenziali

Accertamento del credito - Maturazione della pre-scrizione - Attribuzione al giudice delegato(App. L’Aquila 14 marzo 2012)*(art. 52 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Impugnazione dei crediti ammessi

Azione revocatoria del titolo di credito o della prela-zione - Legittimazione dei creditori - Esclusione.(Cass. 29 ottobre 2011 n. 25323) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 807

Disciplina anteriore - Sentenza di appello - Ricorsoper cassazione - Termine breve - Legittimita(Cass. 15 luglio 2011 n. 15644)*(art. 100 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622

Insinuazione tardiva di credito

Amministrazione finanziaria - Termine - Obbligo diosservanza - Termini per la formazione dei ruoli - Ir-rilevanza(Cass. 11 ottobre 2011 n. 20910)*(art. 101 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 737

Crediti di lavoro - Novita della domanda - Domandeper voci di credito differenti -Ammissibilita(Cass. 19 marzo 2012 n. 4282) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1207

Credito di lavoro - Segmento temporale del medesi-mo rapporto - Ammissibilita(Cass. 27 dicembre 2011 n. 26377)*(art. 101 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Domanda dell’agente di riscossione - Spese - Esclu-sione - Inapplicabilita dell’art. 17 del d.lgs 117/99(Trib. Reggio Calabria 24 giugno 2011) ... . . . . . . . . . . . . 10, 1209

Domanda ultratardiva - Agenti di riscossione ed entiimpositori - Avviso ex art. 92 l.fall. - Onere probato-rio del curatore - Causa non imputabile del ritardo -Configurabilita(Trib. Reggio Calabria 24 giugno 2011) ... . . . . . . . . . . . . 10, 1209

Domanda ultratardiva - Crediti tributari - Operativitadel termine(Cass. 2 aprile 2012 n. 5254) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1201

Domanda ultratardiva - Crediti tributari - Operativitadel termine - Molteplicita di cause giustificatrici delritardo - Onere probatorio del creditore(Cass. 2 aprile 2012 n. 5254) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1201

Domanda ultratardiva - Crediti tributari - Operativitadel termine - Causa non imputabile del ritardo -Tempi dell’amministrazione per la formazione delruolo - Irrilevanza salva verifica del giudice di merito- Onere probatorio del creditore(Cass. 2 aprile 2012 n. 5254) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1201

Domanda ultratardiva - Crediti tributari - Operativitadel termine - Tempi dell’amministrazione per forma-

1512 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 117: SOMMARIO - units.it

zione del ruolo - Causa non imputabile nel ritardo -Onere probatorio del creditore(Cass. 2 aprile 2012 n. 5254) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1201

Domanda ultratardiva - Crediti tributari - Operativitadel termine - Tempi dell’amministrazione per forma-zione del ruolo - Causa non imputabile nel ritardo -Tempi dell’amministrazione per la formazione delruolo - Irrilevanza(Trib. Reggio Calabria 24 giugno 2011) ... . . . . . . . . . . . . . 10, 1209

Domanda ultratardiva - Mancato avviso ex art. 92l.fall. Onere probatorio del curatore - Causa non im-putabile del ritardo - Configurabilita - Prova della co-noscenza aliunde del fallimento - Irrilevanza dell’i-scrizione del fallimento nel registro delle imprese

(Trib. Reggio Calabria 24 giugno 2011) ... . . . . . . . . . . . . . 10, 1209

Imputabilita del ritardo - Omesso avviso dell’udienza- Causa di giustificazione - Esclusione

(Trib. Treviso 9 dicembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 451

Imputabilita del ritardo nella proposizione - Rilevan-za nella disciplina originaria - Partecipazione ai ripartianteriori e spese(Cass. 19 marzo 2012 n. 4282) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1207

Novita della domanda - Rapporto di lavoro - Pluralitadi titoli obbligatori - Ammissibilita di autonome do-mande

(Cass. 6 ottobre 2011 n. 20534) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 309

Novita della domanda - Presupposti - Rapporto di la-voro - Mensilita diverse di retribuzione - Ammissibilita(Cass. 6 ottobre 2011 n. 26539) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 310

Ritardo - Spese giudiziali - Imputabilita - Limiti - Spe-se non richieste dalla insinuazione tempestiva(Cass. 22 dicembre 2011 n. 28443)*

(art. 101 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1388

Ritardo non imputabile al creditore - Omesso avvisodel curatore ex art. 92 l.fall. - Configurabilita - Facol-ta per il curatore di provare la conoscenza del falli-mento aliunde

(Cass. 19 marzo 2012 n. 4310) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1205

Opposizione

Ammissione con riserva - Legittimita - Domandanuova - Esclusione

(Trib. Milano 26 luglio 2012, decr.)*(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Anteriorita del credito - Prova - Eccezione in sensostretto del curatore o dei creditori - Esclusione(Cass. 21 novembre 2011 n. 24432)*

(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Crediti del professionista - Societa tra professionistidi diritto americano - Riconoscimento del privilegioex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Presupposti(Trib. Udine 10 giugno 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 211

Creditori concorrenti gia ammessi - Incapacita lega-le a testimoniare - Esclusione(Cass. 24 maggio 2012 n. 8239) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1326

Curatore - Costituzione in giudizio - Autorizzazionedel giudice delegato - Necessita - Esclusione - Ille-gittimita costituzionale - Manifesta infondatezza

(Cass. 18 maggio 2012 n. 7918) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1328

Eccezione del curatore - Mancata deduzione in sededi verifica - Ammissibilita(Cass. 18 maggio 2012 n. 7918) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1328

Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Esclu-

sione - Limiti al controllo del tribunale - Insindacabili-

ta dell’an e del quantum della pretesa tributaria

(Cass. 2 aprile 2012 n. 5254) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1201

Notifica al curatore di ricorso e decreto di fissazione

dell’udienza -Termine legale - Natura ordinatoria

(Cass. 28 maggio 2012, n. 8439) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1325

Principio dispositivo - Onere probatorio delle parti -

Acquisizione di ufficio dei documenti allegati alla do-

manda - Obbligo del tribunale - Esclusione

(Cass. 23 marzo 2012 n. 4744) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1204

Principio dispositivo - Termine per l’indicazione dei

mezzi di prova - Atti introduttivi

(Cass. 23 marzo 2012 n. 4744) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1204

Procedimento - Accertamento - Esistenza e qualita

del credito - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Esclusione

(Cass. 10 giugno 2011 n. 12732)*

(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 473

Procedimento - Audizione del curatore - Assenza di

patrocinio legale - Mera irregolarita

(Cass. 31 maggio 2011 n. 12012)*

(art. 98 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 234

Procedimento - Copia del provvedimento impugna-

to - Obbligo di produzione - Obbligo - Insussistenza

(Cass. 22 febbraio 2012 n. 2677)

(art. 99 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477

Procedimento - Decisione del tribunale - Termine di

sessanta giorni - Natura ordinatoria

(Cass. 5 ottobre 2011 n. 20363, ord.)*

(art. 99 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Procedimento - Deduzione di credito in compensa-

zione - Contestazione in separato giudizio - Preclu-

sione

(Trib. Milano 26 luglio 2012, decr.)*

(art. 98 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Procedimento - Eccezione del curatore in sede di

costituzione - Produzione ed integrazione prova del-

l’opponente - Legittimita

(Trib. Milano 26 luglio 2012, decr.)*

(art. 98 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Procedimento - Libri e scritture contabili tra impren-

ditori - Efficacia probatoria - Esclusione

(Cass. 9 maggio 2011 n. 10081)*

(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 234

Procedimento - Natura impugnatoria - Preclusione

di cui all’art. 345 c.p.c. - Configurabilita - Esclusione

(Cass. 4 giugno 2012, n. 8929) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1323

Procedimento - Preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. -

Inapplicabilita

(App. Milano 18 febbraio 2012)*

(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Procedimento - Produzione documentazione - Atti

inerenti alla verifica - Esame del merito - Preclusio-

ne

(Cass. 16 gennaio 2012 n. 493)*

(art. 99 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1388

Procedimento - Prova del credito - Deduzione di

prova testimoniale - Ammissibilita

(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25872)*

(art. 99 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Il Fallimento - Indici 2012 1513

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 118: SOMMARIO - units.it

Procedimento - Richiesta di privilegio - Inammissibi-lita(Trib. Milano 3 febbraio 2012)*

(art. 98 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Tempestivita del ricorso - Comunicazione ex art. 97l.fall. - Onere del curatore

(Cass. 23 marzo 2012 n. 4744) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1203

Tempestivita del ricorso - Onere del curatore - Ac-quisizione di ufficio del fascicolo fallimentare - Difet-to di prova - Tempestivita dell’opposizione propostaentro l’anno

(Cass. 23 marzo 2012 n. 4744) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1204

Rivendica

Beni liberi e beni sottoposti a confisca - Valutazionedei diritti del terzo - Accertamento della buonafededel creditore da parte del giudice - Sussistenza disoli beni confiscati - Iniziativa nei confronti del giudi-ce della prevenzione(Trib. L’Aquila 10 ottobre 2012)*(art. 95 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Beni rinvenuti nell’azienda - Acquisizione del curato-re - Onere probatorio del creditore - Disciplina exart. 621 c.p.c.

(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27092)*(art. 84 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1253

Verifica dei crediti

Ammissione con riserva - Creditore in surroga o re-gresso - Necessita - Insussistenza - Obbligo di sod-disfacimento totale

(Cass. 18 marzo 2012 n. 3216)*(art. 61 n. 1 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1476

Ammissione con riserva - Fideiussore del fallito -Obbligazione di garanzia - Mancato adempimento -Legittimita(Trib. Milano 26 luglio 2012)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Ammissione del credito - Contratto registrato in viatelematica - Copia fotostatica - Disconoscimentodel curatore - Inidoneita(Trib. Treviso 9 dicembre 2011, decr.)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Ammissione del credito - Mutamento soggettivodella titolarita - Procedure anteriori alla riforma - Ap-plicabilita della nuova disciplina (art. 115, secondocomma, l.fall.)

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15660) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 193

Ammissione di credito chirografario - Domanda diammissione dello stesso credito in via privilegiata -Preclusione(Trib. Rimini 24 ottobre 2011, decr.)*

(art. 97 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Crediti di imposta - Giurisdizione del giudice tributa-rio - Accoglimento o rigetto della domanda - Ammis-sione al passivo con riserva(Trib. Reggio Calabria 3 gennaio 2012, decr.)(art. 95 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Crediti restitutori - Condanna non definitiva - Am-missione con riserva - Esclusione(Cass. 15 aprile 2011 n. 8765)*

(art. 55 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Crediti restitutori - Devoluzione al curatore - Con-

danna non definitiva - Accantonamento ed ammis-

sione al passivo con riserva

(Trib. Roma 9 maggio 2012, decr.)*

(art. 70 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Decreto di esecutivita - Effetti preclusivi endofalli-

mentari - Estensione al titolo di credito insinuato

(Cass. 9 giugno 2011 n. 12638)*

(art. 97 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 234

Domanda di insinuazione - Decreto del giudice dele-

gato - Pronuncia di inammissibilita - Reclamo ex art.

26 l.fall. - Esclusione - Opposizione ex art. 98 l.fall. -

Legittimita

(Trib. Treviso 9 dicembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 451

Domanda di insinuazione - Deposito del progetto -

Integrazione successiva - Richiesta di privilegio -

Inammissibilita

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15702) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 427

Domanda di insinuazione - Iniziativa di associazione

professionale - Presunzione di mancanza di rapporto

personale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. -

Esclusione

(Cass. 8 settembre 2011 n. 18455)*

(art. 93 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 737

Domanda di insinuazione - Successiva richiesta di

privilegio - Inammissibilita - Opposizione ed insinua-

zione tardiva - Preclusione

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15702)*

(art. 95 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 737

Rito speciale - Azione del curatore - Eccezione di

compensazione - Esclusione

(Cass. 14 luglio 2011 n. 15562)*

(art. 56 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 473

Scrittura privata - Data non certa - Deduzione di fatti

diversi da quelli ex art. 2704 c.c. - Valutazione del

giudice

(Cass. 16 febbraio 2012 n. 2299)*

(art. 99 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1476

Attivo

Liquidazione

Affitto d’azienda - Scelta dell’affittuario - Atto del cu-

ratore - Reclamo ex art, 36 l.fall.

(Trib. Milano 18 dicembre 2011)*

(art. 104 bis n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Vendita

Beni immobili - Decreto ex art. 586 c.p.c. - Natura di

titolo esecutivo

(Cass. 14 ottobre 2011 n. 21224)*

(art. 105 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Modalita - Discrezionalita del curatore - Adeguata

pubblicita e procedure competitive - Partecipazione

degli offerenti

(Cass. 20 dicembre 2011 n. 27667)*

(art. 107 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Procedure competitive - Vendita - Offerta migliorati-

va - Mancata previsione del termine - Irrilevanza -

Reclamo eventuale ex art. 36 l.fall.

(Cass. 19 ottobre 2011 n. 21645)*

(art. 107 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 878

1514 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 119: SOMMARIO - units.it

Cessazione

Chiusura

Reclamo - Creditori opponenti - Ricorrenti tardivi -Giudizi pendenti - Legittimazione - Esclusione - Limi-ti(Cass. 16 agosto 2011 n. 17308)*(art. 119 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 737

Concordato

Assuntore - Acquisto di bene oggetto di controver-sia - Successore a titolo particolare - Giudizio di re-vocazione - Intervento del successore - Mera facol-ta(Cass. 28 dicembre 2011 n. 29385)*

(art. 124 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1388

Assuntore - Pagamento della somma offerta - Credi-ti prededucibili - Sottostima - Ripartizione Proporzio-nale(Trib. Milano 5 giugno 2012, decr.)*

(art. 124 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Attivo - Crediti litigiosi - Creditori privilegiati - Paga-mento parziale - Ammissibilita - Condizioni

(App. Milano, 6 ottobre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1341

Creditori assistiti da privilegio generale - Soddisfaci-mento parziale - Applicabilita

(App. Milano, 6 ottobre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1341

Deliberazione dei creditori - Irregolarita del pareredel comitato dei creditori - Irrilevanza - Sanatoria

(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51

Formazione delle classi - Creditori privilegiati - Paga-mento parziale in misura superiore ai chirografari -Violazione dell’art. 124 terzo comma l.f. - Non confi-gurabilita

(App. Milano, 6 ottobre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1341

Omologazione - Decreto - Reclamo - Attivo fallimen-tare - Valutazione da parte del giudice

(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51

Omologazione - Decreto - Reclamo - Sostituzionedei componenti del collegio - Ammissibilita

(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51

Omologazione - Pluralita di proposte - Poteri del tri-bunale

(Cass. 22 febbraio 2012 n. 2673) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 947

Omologazione - Procedimento - Creditori privilegiati- Pagamento non integrale - Relazione giurata -Mancanza - Opposizione - Censura - Limiti(Trib. Udine 18 maggio 2012)*

(art. 129 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Omologazione - Procedimento - Fissazione di udien-za - Mancanza di opposizioni - Necessita -Insussi-stenza(Trib. Udine 18 maggio 2012)*(art. 129 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Omologazione - Relazione giurata ex art. 124, terzocomma, l.fall. - Poteri di valutazione del tribunale(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51

Parere del comitato dei creditori - Mancata succintamotivazione - Approvazione dei creditori - Sanatoria(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738)*

(art. 128 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 738

Proposta - Creditori privilegiati - Pagamento non in-

tegrale - Creditori degradati in chirografo - Indicazio-

ne della percentuale - Necessita - Insussistenza

(Trib. Udine 18 maggio 2012)*

(art. 124 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Proposta - Esame del giudice delegato - Controllo

della legittimita - Stima dell’esperto e del C.T.U. - Ir-rilevanza - Limiti

(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738)*

(art. 125 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 738

Proposta - Iniziativa del terzo - Eccedenza del valore

dei beni trasferiti - Ammissibilita

(Cass. 22 febbraio 2012 n. 2674)*

(art. 129 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477

Proposta - Iniziativa del terzo - Formazione di classi -

Mancata censura - Difetto di relazione di stima di

immobile - Vizio denunciabile dai creditori opponenti- Preclusione - Valutazione del giudice di altre alter-

native praticabili

(Cass. 29 luglio 2011 n. 16738)*

(art. 129 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 738

Sentenza definitiva - Chiusura delle procedura - Pen-denza di procedimenti di reclamo - Irrilevanza - Per-

manenza degli organi

(Cass. 21 luglio 2011 n. 16040)*

(art. 136 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 738

Risoluzione Disciplina transitoria - Limiti di applicabilita

(Cass. 22 febbraio 2012, n. 2672, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . 7, 797(Cass. 22 febbraio 2012 n. 2672)*

(art. 137 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477

Esdebitazione

Decreto di inesigibilita dei crediti - Reclamo alla cor-

te di appello - Termine - Legittimazione

(Cass., sez. un., 18 novembre 2011 n. 24215)*

(art. 143 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 739

Disciplina transitoria - Chiusura anteriore al 16 luglio

2006 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006) -

Ammissibilita

(Cass. 14 giugno 2012 n. 9767) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1313

Limite temporale - Questione di legittimita costitu-

zionale - Manifesta infondatezza

(Corte cost. 7 marzo 2012 n. 49, ord.) .. . . . . . . . . . . . . . . 4, 399

Mancato pagamento dei creditori concorsuali - Inap-

plicabilita

(Trib. Udine 13 gennaio 2012, decr.)*

(art. 142 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Pagamento parziale dei creditori concorsuali - Porta-ta - Soddisfacimento soltanto di alcuni - Sufficienza

(Cass., sez. un., 18 novembre 2011 n. 24214) ... . . . 3, 283(art. 142 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 739

Presupposti - Totale insoddisfazione di tutti i credi-

tori chirografari - Ammissibilita

(Cass. 14 giugno 2012 n. 9767) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1313

Soci illimitatamente responsabili - Fallimento di ri-

percussione - Applicabilita

(Trib. Udine 13 gennaio 2012, decr.)*

(art. 142 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Competenza

Tribunale fallimentare

Azione di recupero credito - Domanda riconvenzio-

Il Fallimento - Indici 2012 1515

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 120: SOMMARIO - units.it

nale del convenuto - Inammissibilita - Trasferimentoin sede fallimentare - Questione di rito e non dicompetenza - Prosecuzione dell’azione del curatorein sede ordinaria(Cass. 24 novembre 2011 n. 24847)*(art. 93 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Azione di risoluzione contrattuale - Configurabilita(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25868)*(art. 24 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1253

Azione revocatoria - Affitto agrario - Finalita recupe-ratorie - Configurabilita(Cass. 13 ottobre 2011 n. 21196)*(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Azione revocatoria - Configurabilita - Giudice di altrasezione - Irrilevanza(Cass. 18 aprile 2011 n. 7579)*(art. 24 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Custodia e amministrazione

Fascicolo fallimentare

Consultazione degli interessati - Preventiva istanza -Verifica del giudice delegato - Controllo del tribunale(Cass. 21 luglio 2011 n. 16040)*(art. 90 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736

Dichiarazione

Audizione del debitore

Diritto di difesa - Carenza dei presupposti di fallibili-ta - Irrilevanza(App. Venezia 4 novembre 2011, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 201

Diritto di difesa - Notifica a societa - Modalita -Estremi(Trib. Prato 3 novembre 2011)*(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Diritto di difesa - Societa - Notifica dell’avviso diudienza(Cass. 13 settembre 2011 n. 18762) ... . . . . . . . . . . . . . . . 4, 421

Diritto di difesa - Societa - Sostituzione dell’ammini-stratore - Iscrizione nel registro delle imprese - Prov-vedimento di differimento dell’udienza - Notifica alnuovo amministratore(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Diritto di difesa - Societa di capitali - Liquidatore -Legittimazione - Configurabilita(Cass. 31 maggio 2011 n. 12018)*(art. 15 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Competenza

Competenza territoriale - Rilevabilita - Termine didecadenza - Prima udienza di trattazione - Procedi-menti camerali - Applicabilita(Cass. 2 aprile 2012, n. 5257) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1433

Conflitto - Procedure di concordato e fallimento -Ammissibilita(Cass. 13 luglio 2011 n. 15440)*(art. 9 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Conflitto - Virtuale - Procedure di concordato e falli-mento - Ammissibilita(Cass. 13 luglio 2011 n. 15440)*(art. 9 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Sede - Trasferimento nell’anno antecedente - Irrile-vanza

(App. Venezia 27 ottobre 2011)*

(art. 9 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Sede legale all’estero - Mancata coincidenza consede effettiva - Sede secondaria in Italia - Luogo delpotere decisionale

(Cass. 12 dicembre 2011 n. 26518)*

(art. 9 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Iniziativa

Creditore istante - Concessionario della riscossione- Legittimazione - Interesse anche proprio

(Cass. 8 febbraio 2012 n. 1776)*

(art. 6 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1476

Creditore istante - Credito non esigibile o contestato- Irrilevanza - Natura di presupposto di legittimazione

(App. Venezia 27 ottobre 2011)*

(art. 6 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Creditore istante - Elementi costitutivi del credito -Accertamento - Delibazione di sequestro conserva-tivo - Ininfluenza

(Cass. 18 novembre 2011 n. 24309)*

(art. 6 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Creditore istante - Socio illimitatamente responsabi-le - Mancata escussione - Legittimazione - Configu-rabilita

(Trib. Torino 8 novembre 2011)*

(art. 6 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Istanza - Dichiarazione di accordo - Sospensione -Esclusione

(Trib. Udine 30 marzo 2012)*

(art. 182 bis n. 1 l.falll.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Istanza - Dichiarazione di accordo - Istanza cautelaredi accordo - Valutazione del tribunale

(Trib. Udine 30 marzo 2012)*

(art. 182 bis n. 2 l.falll.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Istanza - Domanda di concordato preventivo - Trat-tazione congiunta

(Trib. Novara 29 giugno 2012)*

(art. 161 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Istanza - Pluralita di creditori - Obbligo di notifica aldebitore - Mancanza - Nullita della sentenza

(App. L’Aquila 22 maggio 2012)*

(art. 15 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Istanza - Richiesta nei confronti di alcune societa -Menzione di altra societa di fatto - Esercizio di pote-ri di ufficio - Non configurabilita

(App. Roma 10 settembre 2012)*

(art. 6 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Istanza - Socio con credito postergato - Legittima-zione - Configurabilita

(Trib. Firenze 6 giugno 2012)*

(art. 6 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Istanza - Socio di societa in nome collettivo - Ces-sione della quota sociale - Successiva ipoteca esat-toriale - Credito di regresso - Azionabilita

(Trib. Torino 8 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 346

Istanza - Socio di societa in nome collettivo - Ces-sione della quota sociale - Successiva ipoteca esat-toriale - Azione di regresso - Configurabilita

(Trib. Torino 8 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 346

1516 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 121: SOMMARIO - units.it

Istanza - Spese legali - Prededuzione - Ammissibilita

- Privilegio - Esclusione

(Trib. Terni 22 marzo 2012, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1250

Istanza - Pubblico ministero - Giudizio civile - Ammi-

nistrativo o tributario - Configurabilita

(Trib. Torino 8 novembre 2011)*

(art. 7 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Istanza - Pubblico ministero - Insolvenza - Istanza

desistita - Richiesta al tribunale - Trasmissione del

giudice del collegio decidente - Irrilevanza

(Cass. 21 aprile 2011 n. 9260)*

(art. 7 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Istanza - Pubblico ministero - Insolvenza - Risultanze

penali - Indagini preliminari - Coincidenza dell’insol-

vente con il destinatario del procedimento - Irrile-

vanza

(App. Venezia 27 ottobre 2011)*

(art. 7 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Istanza - Pubblico ministero - Insolvenza - Risultanze

penali - Scelta alternativa

(Cass. 21 aprile 2011 n. 9260)*

(art. 7 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Istanza - Pubblico ministero - Insolvenza - Segnala-

zione di tribunale adito - Riferibilita a qualsiasi tipo di

giuridizio

(App. L’Aquila 22 maggio 2012)*

(art. 7 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Istanza del creditore e del pubblico ministero - Desi-

stenza del creditore - Assenza in udienza del pubbli-

co ministero - Dichiarazione di fallimento - Legittimi-

ta

(App. L’Aquila 22 maggio 2012)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Pubblico ministero - Segnalazione del tribunale falli-

mentare - Legittimita

(Cass. 14 giugno 2012 n. 9781) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1293

Iniziativa - Pubblico ministero - Segnalazione del tri-

bunale fallimentare - Potere autonomo

(App. L’Aquila 22 maggio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1296

Iniziativa - Pubblico ministero - Segnalazione del tri-

bunale fallimentare - Pregiudizio per la successiva

decisione - Esclusione

(Cass. 14 giugno 2012 n. 9781) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1293

Morte del fallito

Eredi - Informazione e partecipazione - Nomina del

rappresentante - Necessita - Insussistenza

(Cass. 22 luglio 2011 n. 16115)*

(art. 12 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Procedimento

Decreto di convocazione - Contenuto - Accertamen-

to dei presupposti - Desumibilita - Richiesta del

P.M. contestualmente notificata

(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25870)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Decreto di rigetto - Reclamo - Ricorso per cassazio-

ne Inammissibilita

(Cass. 23 settembre 2011 n. 19446)*

(art. 22 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Istruttoria prefallimentare - Assistenza di difensore -

Successiva audizione personale - Necessita - Insus-

sistenza

(Cass. 21 aprile 2011 n. 9260)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Istruttoria prefallimentare - Contestazione del credi-

to - Accertamento del tribunale - Giudizio di autenti-

cita della sottoscrizione - Esclusione

(App. L’Aquila 14 febbraio 2012)*

(art. 15 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Istruttoria prefallimentare - Debiti inferiori a trenta-

mila euro - Accertamento del tribunale

(App. L’Aquila 14 febbraio 2012)*

(art. 15 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Istruttoria prefallimentare - Deposito di istanza di

concordato preventivo - Provvedimenti cautelari e

conservativi - Deposito di somme versate - Legitti-

mita

(Trib. Benevento 18 dicembre 2011)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Istruttoria prefallimentare - Nomina di consulente

tecnico - Ammissibilita - Disciplina del codice di rito

- Applicabilita

(App. L’Aquila 29 novembre 2012)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Istruttoria prefallimentare - Provvedimenti cautelari -

Deposito giudiziario di somme dovute a debitore -

Ammissibilita

(Trib. Benevento 18 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . 6, 715

Istruttoria prefallimentare - Richiesta di proroga - Ri-

corso a procedure preventive - Diritto del debitore -

Esclusione

(Trib. Monza 20 giugno 2012)*

(art. 15 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Mancato superamento della soglia minima di trenta-

mila euro - Accertamento di ufficio - Criteri

(App. L’Aquila 14 febbraio 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 683

Notificazione del ricorso di fallimento - Societa

estinta - Ultimo legale rappresentante

(App. Milano 7 febbraio 2012)*

(art. 15 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Notificazione del ricorso di fallimento - Servizio po-

stale - Termine della compiuta giacenza - Computo

(Cass., sez. un., 18 febbraio 2012 n. 1418) ... . . . . . . . . 5, 552

Notificazione del ricorso di fallimento - Servizio po-

stale - Termine dilatorio a comparire - Computo

(Cass., sez. un., 18 febbraio 2012 n. 1418) ... . . . . . . . . 5, 552

Notificazione del ricorso di fallimento - Termine -

Natura dilatoria - Esclusione del giorno iniziale e

computo di quello finale

(Cass., sez. un., 18 febbraio 2012 n. 1418)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Notificazione del ricorso di fallimento - Termine -

Mancata osservanza - Deduzione esclusiva del debi-

tore

(App. L’Aquila 19 marzo 2012)*

(art. 15 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Presupposti - Capitale investito - Immobili iscritti -

Valutazione al costo storico - Al netto degli ammor-

tamenti

(Trib. L’Aquila 22 febbraio 2012)*

(art. 1 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Il Fallimento - Indici 2012 1517

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 122: SOMMARIO - units.it

Presupposti - Debiti scaduti e non pagati - Entita in-feriore a trentamila euro - Accertamento dei creditidelle istanze - Informazioni del tribunale

(App. L’Aquila 10 luglio 2012)*(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Presupposti - Esposizione debitoria complessiva -Debiti condizionali - Prestazione di garanzie(Cass. 4 maggio 2011 n. 9760)*(art. 1 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Presupposti - Insolvenza - Societa in liquidazione -Accertamento - Criteri(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*(art. 5 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Presupposti - Insolvenza - Stato di impotenza eco-nomica - Irrilevanza della natura dei crediti(Cass. 5 dicembre 2011 n. 25961)*

(art. 5 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1253

Presupposti - Limiti dimensionali - Attivo patrimonia-le - Verifica delle poste di bilancio - Necessita - Sus-sistenza(Cass.15 dicembre 2011, n. 27088) ... . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 662

Presupposti - Limiti dimensionali - Criticita(App. Torino 12 aprile 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1440

Presupposti - Limiti dimensionali - Ricavi - Dati ex-tracontabili - Accertamenti guardia di finanza - Confi-gurabilita

(Trib. L’Aquila 22 febbraio 2012)*(art. 1 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Presupposti - Limiti dimensionali - Soglie quantitati-ve - Mancato superamento - Onere probatorio deldebitore(App. Torino 12 aprile 2012)*

(art. 15 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Principio della non contestazione - Applicabilita Pro-va di non fallibilita - Contestazione del curatore - Ne-cessita - Sussistenza(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*(art.18 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Prova - Dato prioritario - Scritture contabili - Esisten-za di altri debiti(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25870)*(art. 1 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Stato d’insolvenza - Estremi

(App. L’Aquila, 14 febbraio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 683

Tribunale - Potere di ufficio - Abrogazione - Questio-ne di legittimita costituzionale - Art. 77 Cost., 1,quinto e sesto comma, L. 80/2005, 4 Lgs. 5/2009 -Rilevanza e non manifesta infondatezza

(Trib. Milano 24 maggio 2012, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1298

Tribunale - Poteri di ufficio - Preclusione - Applicabi-lita ai procedimenti pendenti alla Data di entrata invigore della legge(App. L’Aquila 7 marzo 2012)*(art. 6 n. 2 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Verifica della scrittura privata - Disciplina del codicedi rito - Inapplicabilita(App. L’Aquila, 14 febbraio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 683

Sentenza

Opposizione - Disciplina transitoria - Ricorso imme-diato per cassazione - Esclusione - Proponibilita del-l’appello

(Cass. 3 novembre 2011 n. 22799)*

(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Opposizione - Ufficiosita - Accertamento d’ufficio

dei presupposti - Configurabilita anche in grado di

appello

(Cass. 18 novembre 2011 n. 24310)*

(art. 18 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Reclamo - Amministratore giudiziario - Sequestro

Preventivo penale - Legittimazione - Sussistenza

(Cass. 3 novembre 2011 n. 22800) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 413

Reclamo - Amministratore non in carica - Legittima-

zione - Configurabilita

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 18 n. 5 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Reclamo - Annullamento di concordato preventivo -

Unitarieta del provvedimento

(Cass. 22 febbraio 2012 n. 2671)*

(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1476

Reclamo - Attivita artigianale - Onere del debitore

(Cass. 31 maggio 2011 n. 12023)*

(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 232

Reclamo - Costituzione in giudizio - Autorizzazione

al giudizio - Successiva al conferimento della procu-

ra al difensore - Validita

(App. L’Aquila 19 marzo 2012)*

(art. 25 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Reclamo - Creditore soddisfatto prima - Interesse -

Configurabilita

(App. L’Aquila 10 ottobre 2012)*

(art. 18 n. 2 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Reclamo - Effetto devolutivo

(Cass. 24 maggio 2012 n. 8227) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1185

Reclamo - Effetto devolutivo - Deduzione di mezzi

di prova - Ammissibilita

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235(App. L’Aquila 19 marzo 2012)*

(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Reclamo - Effetto devolutivo - Preclusione ex artt.

342, 345 c.p.c. - Esclusione

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 18 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Reclamo - Istanza di sospensione della liquidazione

dell’attivo - Rigetto - Inammissibilita

(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27087) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 667

Reclamo - Istanza di sospensione della liquidazione

dell’attivo - Rigetto - Ricorso straordinario per cassa-

zione - Inammissibilita

(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27087) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 667(App. L’Aquila 3 luglio 2012)*

(art. 19 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Reclamo - Insolvenza - Accertamento - Risultanze

dello stato passivo - Ammissibilita

(Cass. 4 maggio 2011 n. 9760)*

(art. 5 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 231

Reclamo - Liquidatore sociale - Societa cancellata -

Legittimazione - Configurabilita

(App. Milano 24 febbraio 2012)*

(art. 10 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Reclamo - Motivi - Inosservanza del termine a com-

1518 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 123: SOMMARIO - units.it

parire - Mancata censura nel merito - Inammissibili-ta del gravame(App. L’Aquila14 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1231

Reclamo - Notifica al curatore ed alle altre parti -Termine - Natura ordinatoria(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 18 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Reclamo - Nullita della sentenza - Rimessione al pri-mo giudice - Esclusione - Sanatoria - Decisione nelmerito(App. L’Aquila 29 novembre 2011)*(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Reclamo - Nullita relativa - Onere probatorio del re-clamante(App. L’Aquila, 29 novembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 686

Reclamo - Parti necessarie - Societa incorporantedella fallita - Assenza - Nullita del giudizio di reclamo(Cass. 16 febbraio 2012, n. 2281) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 801

Reclamo - Procedura a carico della societa - Soci -Legittimazione - Configurabilita(App. L’Aquila 10 ottobre 2012)*(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Reclamo - Termine - Mancata notifica della senten-za - Se mesi dalla pubblicazione(App. L’Aquila 14 marzo 2012)*(art. 18 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Revoca - Responsabilita - Non riferibilita al fallito edai creditori - Compenso del curatore - Onere delloStato

(Trib. Milano 19 luglio 2012)*(art. 39 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Revoca - Ricorso in Cassazione - Legittimazione delcuratore - Ammissibilita(Cass., sez. un., 18 febbraio 2012, n. 1418) .. . . . . . . . . 5, 552

Vizi processuali - Autorita di giudicato in senso so-stanziale - Esclusione - Nuova dichiarazione di falli-mento - Preclusione - Insussistenza(Cass. 18 giugno 2012, n. 8863) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1417

Soggetti

Fondazione - Esercizio d’impresa commerciale - In-solvenza - Cessazione ultrannuale dell’attivita - Co-noscenza dei terzi - Inammissibilita

(Trib. Gorizia 18 novembre 2011, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . 6, 722

Imprenditore agricolo - Non assoggettabilita - Que-stione di legittimita costituzionale in riferimento al-l’art. 3 Cost. - Inammissibilita(Corte cost. 20 aprile 2012 n. 104) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1174

Imprenditore commerciale - Esercizio di attivita agri-turistica - Esclusione - Impresa agricola - Individua-zione(App. Venezia 27 ottobre 2011)*

(art. 1 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Natura privatistica o pubblicistica - Struttura com-merciale - Insufficienza - Struttura, attivita e regimedi controllo(App. Genova 2 febbraio 2012)*(art. 1 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Soci illimitatamente responsabili - Effetto automati-co - Qualita d’imprenditore e stato d’insolvenza - Irri-levanza

(App. L’Aquila 19 marzo 2012)*

(art. 147 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Societa - Estinzione - Mancata partecipazione degli

ex soci - Reclamo - Nullita della sentenza di falli-

mento

(App. Napoli 8 febbraio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1242

Societa - Fusione per incorporazione - Societa incor-

porata - Esclusione

(Trib. Saluzzo, decr., 19 marzo 2012) ... . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1469

Societa - Sede all’estero - Centro principale degli af-fari in Italia - Giurisdizione del giudice italiano

(App. Roma 10 settembre 2012)*

(art. 9 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Societa a responsabilita limitata - Versamento dei

soci - Duplice aumento di capitale

(Cass. 18 dicembre 2011 n. 25731) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 401

Societa agricola - Affitto di azienda - Trasformazione

dell’attivita da agricola a commerciale - Non configu-

rabilita

(App. Venezia, 27 ottobre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1450

Societa incorporata - Assoggettabilita - Esclusione -

Legittimazione della societa Incorporante

(Trib. Saluzzo 19 marzo 2012)*

(art. 10 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Termine dell’anno

Associazione non riconosciuta - Assenza di iscrizio-ne - Cessazione oltre annuale - Prova - Ammissibili-

ta

(Cass. 13 luglio 2011 n. 15428)*

(art. 10 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Prova dell’effettiva cessazione - Legittimazione del

creditore e del P.M. - Esclusione del debitore - Le-gittimita costituzionale - Esclusione

(Cass. 21 novembre 2011 n. 24431)*

(art. 10 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Societa - Decorrenza - Cancellazione dal registro

delle imprese

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 10 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 235

Societa - Decorrenza - Cancellazione dal registro -

delle imprese - Prova contraria del debitore - Preclu-sione

(App. L’Aquila 23 febbraio 2012)*

(art. 10 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 742

Societa - Pluralita dei soci - Mancanza - Scioglimen-

to - Cessazione - Esclusione - Decorrenza dell’anno

dalla cancellazione dal registro delle imprese - Appli-cabilita

(App. L’Aquila 16 giugno 2012, decr.)*

(art. 147 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Effetti per i creditori

Azioni esecutive individuali

Azione revocatoria ordinaria - Esercizio del creditore

dell’alienante - Natura esecutiva - Esclusione

(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25850) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 950

Crediti fondiari - Prelazione ipotecaria - Estensionedella prelazione ai frutti civili - Vendita fallimentare -

Configurabilita

(Cass. 12 dicembre 2011 n. 26520)*

(art. 54 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Il Fallimento - Indici 2012 1519

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 124: SOMMARIO - units.it

Crediti fondiari - Prosecuzione della espropriazione -

Vendita del giudice delegato - Concorso delle due

espropriazioni - Criterio dell’anteriorita del decreto di

vendita

(Cass. 8 settembre 2011 n. 18436)*

(art. 52 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Insinuazione al passivo - Mancanza - Ammissibilita -Concordato - Effetti esdebitatori - Configurabilita

(Cass. 20 giugno 2011 n. 13447)*

(art. 51 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 353

Subentro del curatore - Alienazione di beni pignorati

- Inopponibilita

(Cass. 12 luglio 2011 n. 15249)*

(art. 107 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Compensazione

Crediti fondiari - Esecuzione individuale - Vendita

coattiva del curatore - Legittimita - Prosecuzione

dell’azione individuale - Ammissibilita

(Cass. 8 settembre 2011 n. 18436) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 324(art. 52 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Esclusione di socio di societa cooperativa - Diritto

alla quota di liquidazione - Insussistenza - Meraaspettativa - Compensazione con il credito della so-

cieta - Esclusione

(Cass. 29 settembre 2011 n. 19955) ... . . . . . . . . . . . . . . . 3, 317(art. 56 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736

Concorso dei creditori

Sinistro stradale - Risarcimento danni - Azione nei

confronti dell’assicuratore e del fallito - Rito specialeper quest’ultimo - Necessita - Sussistenza

(Cass. 5 agosto 2011 n. 17035)*

(art. 52 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Confisca

Riferibilita alle quote di partecipazione - Capitale so-

ciale - Esclusione - Interferenza con la procedura

concorsuale - Non configurabilita

(Cass. 24 maggio 2012 n. 8238) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1427

Fideiussione

Surroga o regresso del coobbligato - Pagamento in

data successiva al fallimento - Presupposti

(Cass. 1 marzo 2012 n. 3216) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 935

Pegno

Titolo al portatore - Divieto di disporne - Pegno irre-

golare - Esclusione - Obbligo di insinuazione al pas-

sivo

(Cass. 12 settembre 2011 n. 18597)*

(art. 53 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736

Effetti per il debitore

Atti inefficaci

Pagamenti - Maggior danno - Onere probatorio

(Cass. 29 dicembre 2011 n. 29873)*

(art. 44 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Versamento in conto corrente del debitore - Adem-pimento dell’obbligo di garanzia - Non configurabili-

ta

(Cass. 6 maggio 2011 n. 10004)*

(art. 44 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 232

Beni compresi nel fallimento

Spossessamento - Acquisizione - Limiti - Rivendica- Legittimita - Reclamo - Inammissibilita

(Cass. 17 gennaio 2012 n. 607, ord.)*

(art. 42 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Formalita degli atti

Acquisto di immobile - Trascrizione posteriore allaprocedura - Iscrizione ipotecaria anteriore - Rilevan-za - Esclusione

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15703)*

(art. 45 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Cessione di credito - Crediti futuri - Effetto traslativosuccessivo - Opponibilita - Limiti

(Cass. 17 gennaio 2012 n. 551)*

(art. 45 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Rapporti processuali

Revocatoria di fondo patrimoniale - Legittimazioneprocessuale del fallito - Configurabilita(Cass. 18 ottobre 2011 n. 21494)*

(art. 43 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Residenza

Rilascio di passaporto - Competenza dell’autoritaamministrativa - Incompatibilita con le Direttive co-munitarie - Esclusione

(Cass. 9 giugno 2011 n. 12640)*

(art. 49 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 232

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Atti inefficaci

Patrimonio familiare - Prescrizione - Natura dichiara-tiva dell’azione - Inapplicabilita

(Cass. 30 settembre 2011 n. 20067)*

(art. 64 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736

Azione revocatoria fallimentare

Atti a titolo oneroso - Affitto agrario - Competenzafunzionale

(Cass. 12 luglio 2011 n. 15246)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Atti a titolo oneroso - Compravendita - Riferibilita alcontratto definitivo e non al preliminare

(Cass. 21 ottobre 2011 n. 21927)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Atti a titolo oneroso - Compravendita - Riferimentoalla data del contratto definitivo - Necessita - Sussi-stenza - Rischio di successiva insolvenza del pro-mettente venditore - Tutela del promissario acqui-rente ex art. 1461 cod. civ. - Configurabilita

(Cass. 21 ottobre 2011 n. 21927, ord.) . . . . . . . . . . . . . . . 8, 956

Atti a titolo oneroso - Ipoteca fiscale - Assoggettabi-lita

(Trib. Milano 2 febbraio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 646(Trib. Milano 2 febbraio 2012)*

(art. 67, in generale, n. 2 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Atti a titolo oneroso - Ipoteca fiscale - Non assog-gettabilita

(Cass. 18 marzo 2012 n. 3232) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 644(Trib. Udine 30 settembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 647(art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357(art. 67, secondo comma, n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

1520 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 125: SOMMARIO - units.it

Atti a titolo oneroso - Transazione - Verbale di conci-

liazione - Direzione provinciale del lavoro - Assog-

gettabilita

(Trib. Udine 17 febbraio 2012, decr.)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Atti del socio illimitatamente responsabile - Decor-

renza - Sentenza della societa

(Cass. 17 febbraio 2012 n. 2335)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1476

Atti, pagamenti, garanzie - Eseguiti in concordato

preventivo - Esenzioni - Omologazione non definiti-

va - Dichiarazione a seguito di reclamo ex art. 183

l.fall. - Non configurabilita

(App. Torino 21 febbraio 2012)*

(art. 67, terzo comma, n. 1 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 743

Cessione di credito - Natura solutoria - Configurabili-

ta - Scopo di garanzia - Preclusione

(Cass. 10 giugno 2011 n. 12736)*

(art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 473

Cessione di credito - Pagamento di debito scaduto -

Natura anomala

(Cass. 27 aprile 2011 n. 9388)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 233

Credito di restituzione - Identificazione col credito

revocato - Determinazione - Criteri

(App. Torino 21 dicembre 2011)*

(art. 71 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Credito di restituzione - Insinuazione al passivo -

Presupposto - Integrale adempimento

(App. Torino 21 dicembre 2011)*

(art. 71 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Effetti restitutori - Compensazione del credito del

terzo con la pretesa del curatore - Esclusione

(App. Torino 21 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1457

Effetti restitutori - Debito di valore - Rivalutazione

monetaria - Interessi

(Cass. 16 giugno 2011 n. 13244)*

(art. 67, in generale, n. 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 353(Cass. 10 giugno 2011 n. 12736)*

(art. 67, primo comma, n. 2, l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,473

Effetti restitutori - Debito di valuta - Interessi - De-

correnza - Data della domanda giudiziale

(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27084)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1001

Effetti restitutori - Deterioramento del bene - Paga-

mento di somma pari al valore

(Trib. Milano 7 febbraio 2012)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Negozi in genere - Violazione della par condicio cre-

ditorum

(App. Torino 21 dicembre 2011)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Opponibilita delle cessioni di credito - Art. 7 l. 52/

1991 - Rapporti tra le due azioni - Estremi

(Trib. Milano 11 settembre 2012)*

(art. 67, in generale, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Pagamenti anormali - Datio in solutum - Compra-

vendita - Compensazione di parte del prezzo - Estin-

zione di precedente obbligazione - Configurabilita

(Cass. 9 giugno 2011 n. 12644)*

(art. 67, primo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 233

Pagamenti anormali - Datio in solutum - Prestazione

diversa dal denaro - Contenuto della pattuizione

(Trib. Milano 7 febbraio 2012)*

(art. 67, primo comma, n. 1 l.fal.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Pagamenti anormali - Datio in solutum - Rivendita

del bene - Risoluzione consensuale

(Trib. Milano 7 febbraio 2012)*

(art. 67, primo comma, n. 2, l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Pagamenti anormali - Delegazione - Finalita solutoria

- Configurabilita

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15691)*

(art. 67, primo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 621

Pagamenti normali - Accertamento del C.T.U. - Do-

manda di importo inferiore - Riconoscimento - Am-

missibilita - Presupposti

(Trib. Lecce 6 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 5 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Pagamenti normali - Anticipazione di crediti verso

terzi - Atti autonomi - Individuazione del periodo so-

spetto

(Cass. 27 aprile 2011 n. 9387)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 233

Pagamenti normali - Atti solutori anomali di debiti

non scaduti - Scadenza anteriore al fallimento - Con-

figurabilita

(Trib. Milano 7 febbraio 2012)*

(art. 67, primo comma, n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Pagamenti normali - Cessionario di azienda - Non

configurabilita

(Trib. Milano 5 luglio 2011)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 357

Pagamenti normali - Mediante espropriazione pres-

so terzi - Configurabilita

(Cass. 18 aprile 2011 n. 7579)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Pagamenti normali - Operazioni commerciali - Anti-

cipazioni di credito - Natura anormale - Esclusione

(Trib. Lecce 6 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Procedimento - Nomina di consulente di parte - Li-

quidazione del compenso - Tariffa professionale -

Legittimita

(Cass. 22 settembre 2011 n. 19399)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736

Procedimento - Pendenza del giudizio di cassazione

- Chiusura del fallimento - Improseguibilita

(Cass. 27 aprile 2011 n. 9386)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 233

Scientia decoctionis - Accertamento - Presunzioni -

Apprezzamento del giudice di merito

(Cass. 18 aprile 2011 n. 8827)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Scientia decoctionis - Protesti cambiari - Concreta

valutazione del giudice

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Scientia decoctionis - Richiesta di pagamento con-

trassegno - Configurabilita

(App. L’Aquila 15 novembre 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Il Fallimento - Indici 2012 1521

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 126: SOMMARIO - units.it

Societa di factoring - Opponibilita delle cessioni exart. 5 l. 52/1991 - Prova

(Trib. Milano 11 settembre 2012)*

(art. 67, in generale, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Versamenti in conto corrente bancario - Accrediti adecurtazione passivo - Esecuzione di mandato all’in-casso - Pagamenti anormali

(Trib. Milano 13 settembre 2012)*

(art. 67, primo comma, n. 1, l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Versamenti in conto corrente bancario - Accrediti suconto scoperto - Passivita preesistente - Erogazionedi finanziamento bancario assistito da garanzia - Me-ro giroconto - Non configurabilita

(App. Milano 24 settembre 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Versamenti in conto corrente bancario - Addebitosu conto corrente di ratei di finanziamento - Estin-zione per compensazione - Revocabilita - Non confi-gurabilita

(Trib. Udine 16 aprile 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 963

Versamenti in conto corrente bancario - Apertura dicredito - Data certa dell’affidamento - Rilevabilita dalconto

(Trib. Milano 16 luglio 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Versamenti in conto corrente bancario - Disponibili-ta sul conto - Compensazione con rate di mutuoscadute - Natura solutoria dell’operazione - Esclusio-ne

(Trib. Udine 16 aprile 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Versamenti in conto corrente bancario - Esenzionealla previsione di revocatoria - Eccezione alla revoca-bilita dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili

(Trib. Udine 16 aprile 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 963

Versamenti in conto corrente bancario - Esenzioneda revocatoria - Riduzione consistente e durevoledello scoperto

(Trib. Udine 16 aprile 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 963

Versamenti in conto corrente bancario - Esenzioni -Pagamenti in termini d’uso - Estremi

(Trib. Monza 24 aprile 2012)*

(art. 67, terzo comma, n. 1 l. fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Versamenti in conto corrente bancario - Imputazio-ne a pagamento - Riduzione del debito - Configura-bilita

(App. L’Aquila 15 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Versamenti in conto corrente bancario - Indicazionedella somma globale - Legittimita

(App. L’Aquila 15 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Versamenti in conto corrente bancario - Invito alcliente a saldare il passivo - Implicita revoca degliaffidamenti - Natura solutoria dei successivi versa-menti

(Trib. Udine 16 aprile 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 963(art. 67, secondo comma, n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 881

Versamenti in conto corrente bancario - Natura solu-toria - Estremi

(Trib. Udine 16 aprile 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.falll.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Versamenti in conto corrente bancario - Natura solu-

toria - Giroconti - Da conto anticipi a conto ordinario

- Configurabilita

(Cass. 20 giugno 2011 n. 13449)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 353(Trib. Udine 16 aprile 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 880

Versamenti in conto corrente bancario - Natura solu-

toria - Prova - Risultanze libro fidi - Inidoneita

(Cass. 20 giugno 2011 n. 13445)*

(art. 67, secondo comma, n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 353

Versamenti in conto corrente bancario - Natura non

solutoria -Apertura di credito - Prova per facta con-

cludentia - Deroga alla forma scritta - Estremi

(App. L’Aquila 15 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Versamenti in conto corrente bancario - Operazioni

bilanciate - Collegamento funzionale - Legittimita

(App. L’Aquila 15 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 128

Versamenti in conto corrente bancario - Partite bi-

lanciate - Presupposti - Estremi

(Trib. Lecce 6 luglio 2011)*

(art. 67, secondo comma, n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 236

Versamenti in conto corrente bancario - Pluralita di

operazioni giornaliere - Accertamento della cronolo-

gia - Accrediti ed addebiti

(Trib. Milano 16 luglio 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Versamenti in conto corrente bancario - Riferibilita

ad un determinato arco temporale - Riferibilita ad

operazioni antecedenti - Preclusione

(Trib. Milano 16 luglio 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Versamenti in conto corrente bancario - Rimessa

del terzo - Natura solutoria - Individuazione della

fonte negoziale

(Cass. 10 ottobre 2011 n. 20753)*

(art. 67, secondo comma, n. 1, l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 877

Versamenti in conto corrente bancario - Scientia

decoctionis - Accertamento dello stato di insolven-

za - Incapacita di adempiere - Esame dei bilanci -

Prosecuzione dell’erogazione del credirto - Irrile-

vanza

(Trib. Milano 16 luglio 2012)*

(art. 67, secondo comma, n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Azione revocatoria ordinaria

Iniziativa del creditore dell’alienante - Trascrizione

anteriore al fallimento - Accoglimento - Partecipazio-

ne al riparto dell’attivo

(Cass. 2 dicembre 2011, n. 25850)*

(art. 66 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1253

Procedimento - Subentro del curatore - Notifica di

atto di riassunzione - Necessita - Insussistenza

(Trib. Mantova 5 maggio 2012)*

(art. 66 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Simulazione del prezzo - Scrittura privata - Autenti-

cazione della firma - Impiegato comunale

(Cass. 27 aprile 2011 n. 9385)*

(art. 66 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 232

1522 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 127: SOMMARIO - units.it

Effetti sui rapporti giuridici preesistenti

Agenzia

Crediti dell’agente - Indennita di cessazione - Man-cato preavviso - Esclusione(Trib. Prato 18 gennaio 2012, decr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 583

Disciplina ex art. 72 l.fall. - Inapplicabilita - Sciogli-mento ope legis(Trib. Prato 18 gennaio 2012, decr.)*(art. 78 n. 1 l. fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 476

Affitto d’azienda

Causa atipica - Preclusione al diritto all’indennizzo(Trib. Roma 15 maggio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1349

Recesso del curatore - Equo indennizzo - Determi-nazione - Rito dell’accertamento del passivo(Trib. Roma 15 maggio 2012) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1349

Associazione temporanea d’imprese

Impresa mandante - Posizione di capogruppo - Po-teri rappresentativi - Decadenza(Cass. 29 dicembre 2011 n. 29737)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Impresa mandante - Posizione di capogruppo - Po-teri rappresentativi - Atti ed operazioni inerenti al-l’appalto - Terzi estranei al rapporto - Esclusione(Cass. 29 dicembre 2011 n. 29737)*(art. 72 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Azione di risoluzione

Iniziativa anteriore - Effetti - Azione risarcitoria - Tra-sferimento in sede del passivo(Trib. Saluzzo 24 maggio 2012)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Procedimento - Pendenza - Devoluzione al rito falli-mentare(Trib. Udine 16 marzo 2012)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Compravendita

Preliminare - Esecuzione in forma specifica - Azionerisarcitoria - Simultaneus processus - Sede ordinaria- Esclusione - Attrazione alla sede concorsuale(Cass. 22 dicembre 2001 n. 28442)*(art. 72 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Preliminare - Esecuzione in forma specifica - Facoltadel curatore di sciogliersi o di subentrare nel con-tratto - Limite temporale - Sentenza passata in giu-dicato(Trib. Milano 8 giugno 2012, decr.)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1387

Preliminare - Esecuzione in forma specifica - Suc-cessione al fallito - Coeredi - Litisconsorzio necessa-rio - Integrazione del contraddittorio(Cass. 11 aprile 2011 n. 8225)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 126

Preliminare - Facolta del curatore di sciogliersi o disubentro - Manifestazione tacita - Configurabilita(Cass. 2 dicembre 2011 n. 25876)*(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Preliminare - Sospensione - Facolta del curatore disciogliersi o di subentro - Contratto preliminare tra-scritto ex art. 2645 bis c.c. - Deroga(Trib.Torino 7 settembre 2011) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 988

Preliminare - Scioglimento del curatore - Possesso delbene da parte dell’acquirente - Compensazione - Ac-conti versati ed indennita di godimento - Legittimita

(Trib. Milano 4 settembre 2012)*

(art. 72 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1479

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

Esercizio provvisorio - Prededucibilita - Condizioni

(Cass. 19 marzo 2012 n. 4303) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1222

Leasing

Utilizzatore - Inadempimento anteriore - Disciplinaex art. 1526 c.c. - Applicabilita- Restituzione canoni- Riconoscimento di equo compenso - Determina-zione del giudice

(Trib. Milano 7 giugno 2012)*

(L.D. codice civile n. 1) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Utilizzatore - Scioglimento dal contratto - Soddisfaci-mento del contraente - Estremi

(Cass. 15 luglio 2011 n. 15701) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 68(art. 72 quater n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 473(Trib. Perugia 5 giugno 2012)*

(art. 72 quater n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1256

Locazione

Crediti del locatore - Disciplina ex art. 2764 c.c. -Applicabilita - Esclusione

(App. L’Aquila 24 marzo 2012)*

(l.d. c.c. n. 3) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Restituzione cosa locata - Ritardato adempimento -Crediti risarcitori - Privilegio ex art. 2764 n. 3 c.c.

(App. L’Aquila 24 marzo 2012)*

(l.d. c.c. n. 2) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1005

Sublocazione - Decreto del giudice delegato - Rila-scio di immobile - Decreto del tribunale - Natura de-cisoria - Ricorso per cassazione

(Cass. 14 ottobre 2011 n. 21224)*

(art. 26 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 876

Organi

Curatore

Compenso - Cessazione dall’incarico - Liquidazionedefinitiva - Esclusione Attribuzione di acconto

(Cass. 4 maggio 2012 n. 6796) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1199

Rappresentanza giudiziale ex art. 31 l.fall. - Poteredel curatore di nominare il difensore - Questione dilegittimita costituzionale - Manifesta infondatezza

(Cass. 4 giugno 2012, n. 8929) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1323

Responsabilita - Previa revoca - Necessita - Insussi-stenza

(Cass. 8 settembre 2011 n. 18438)*

(art. 38 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 735

Giudice delegato

Autorizzazione al giudizio - Contenuto - Estensione -Limite - Apprezzamento di merito

(Cass. 13 maggio 2011 n. 10652)*

(art. 25 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 232

Autorizzazione del curatore - Scioglimento dal con-tratto - Sostituzione del giudice delegato al comitatodei creditori - Reclamo ex art. 36

(Trib. Milano 8 giugno 2012, decr.)*

(art. 36 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1389

Il Fallimento - Indici 2012 1523

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 128: SOMMARIO - units.it

Decreti - Reclamo al tribunale - Composizione colle-giale - Disciplina anteriore - Ricusazione ex art. 51 e52 c.p.c.(Cass. 7 aprile 2011 n. 7980)*(art. 25 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125

Decreti - Atti di liquidazione - Reclamo al tribunale -Soci della societa fallita - Legittimazione - Esclusione(Trib. Milano 11 settembre 2012)*(art. 26 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1478

Decreti - Reclamo al tribunale - Termine lungo - Ap-plicabilita al reclamante principale - Reclamante inci-dentale - Termine della prima Udienza(Trib. Brindisi 18 febbraio 2012)*(art. 26 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 624

Decreti - Termine - Decorrenza - Comunicazione(Cass. 20 dicembre 2011 n. 27667)*(art. 26 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1253

Reati

Bancarotta fraudolenta

Amministratore di fatto - Estraneo - Accertamento -Concorso esterno - Esclusione(Cass. pen. 2 marzo 2011 n. 8403)*(art. 223 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 127

Beni non rinvenuti nell’impresa - Prova - Estremi(Cass. pen. 28 febbraio 2011 n. 7588)*(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 127

Concorso di reati - Componenti del collegio sindaca-le - Configurabilita(Cass. pen. 5 agosto 2011 n. 31163)*(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 623

Concorso nel reato - Persona estranea - Presuppostioggettivo e soggettivo(Cass. pen. 13 luglio 2011 n. 27367)*(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Consecuzione di procedure - Concordato preventivo- Fallimento - Prescrizione - Decorrenza - Data delladichiarazione di fallimento(Cass. 4 agosto 2011 n. 31117)*(art. 216 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 741

Consumazione del reato - Commissione dei fatti -Prescrizione - Decorrenza(Cass. pen. 11 maggio 2011 n. 18565)*(art. 216 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

Fatti di dissipazione - Caratteri distintivi rispetto allabancarotta semplice(Cass. pen. 20 dicembre 2011 n. 47040)*(art. 216 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1003

Fatti di distrazione - Amministratore di fatto - Equi-parazione all’amministratore di diritto - Colpevoleinerzia - Irrilevanza(Cass. pen. 13 aprile 2011 n. 15062)*(art. 223 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 356

Fatti di distrazione - Concorso del terzo - Individua-zione della condotta(Cass. pen 18 agosto 2011 n. 30412)*(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Fatti di distrazione - Reato di pericolo - Conoscenzadell’insolvenza - Difetto - Irrilevanza(Cass. pen. 2 dicembre 2011 n. 44933)*(art. 216 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1003

Fatti di distrazione - Versamento per aumento di ca-

pitale - Equiparazione alla restituzione dei beni sot-

tratti - Esclusione

(Cass. 17 gennaio 2012, n. 1816)*

(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 1477

Impropria - Circostanza aggravante - Danno di rile-

vante gravita - Applicabilita

(Cass. pen. 2 dicembre 2011 n. 44933)*

(art. 223 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1003

Impropria - Concorso di persone - Extraneus - Dolo -

Estremi

(Cass. pen. 20 aprile 2011 n. 16388)*

(art. 223 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

Impropria - Falso in bilancio - Prescrizione - Data del

fallimento

(Cass. pen. 13 aprile 2011 n. 15062)*

(art. 223 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

Pene accessorie - Inabilitazione esercizio dell’impre-

sa - Legittimita costituzionale - Manifesta infonda-

tezza

(Cass. pen. 21 aprile 2011 n. 16083)*

(art. 216 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

Pene accessorie - Inabilitazione all’esercizio di

un’impresa commerciale - Incapacita ad esercitare

uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Legittimita

costituzionale - Inammissibilita

(Corte Costituzionale 31 maggio 2012 n. 134) .. . . . . . 8, 933

Pregiudizio - Accertamento - Epoca del fallimento -

Reintegrazione patrimoniale anteriore - Fatto non

punibile

(Cass. pen. 2 marzo 2011 n. 8402)*

(art. 216 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 127

Responsabilita - Socio accomandante - Divieto di in-

gerenza - Violazione - Mancata estensione del falli-

mento - Irrilevanza

(Cass. pen. 29 novembre 2011 n. 44103)*

(art. 216 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1002

Bancarotta preferenziale

Credito sociale - Riconoscimento in proprio favore -

Configurabilita

(Cass.pen. 15 luglio 2011 n. 28077)*

(art. 216 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Trasferimento di risorse - Imprese appartenenti al

gruppo - Difetto di contropartita - Configurabilita

(Cass.pen. 17 ottobre 2011 n. 37370)*

(art. 216 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 475

Bancarotta semplice

Bancarotta documentale - Cancellazione dal registro

delle imprese - Non configurabilita

(Cass. pen. 18 aprile 2011 n. 15516)*

(art. 217 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

Bancarotta documentale - Mancata cessazione del-

l’attivita - Configurabilita

(Cass.pen. 25 maggio 2011 n. 20911)*

(art. 217 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 475

Mancata tenuta delle scritture contabili - Assorbi-

mento delle fattispecie minori (artt. 220 e 16 n. 3

l.fall.)

(Cass. pen. 4 aprile 2011 n. 13550)*

(art. 217 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 355

1524 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 129: SOMMARIO - units.it

Organi

Liquidatori - Responsabilita penale - Determinazione

- Criteri

(Cass. pen. 7 ottobre 2011 n. 36435)*

(art. 223 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 741

Procedimento

Esercizio dell’azione penale - Sentenza dichiarativa

di fallimento - Non definitiva - Mancata scadenza

del termine di reclamo - Irrilevanza

(Cass. pen. 13 aprile 2011 n. 15061)*

(art. 238 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 356

Ripartizione

Procedimento

Ripartizioni parziali - Somme revocate non in via de-

finitiva - Disciplina anteriore - Tutela del creditore re-

vocato

(Trib. Ferrara 2 maggio 2012, decr.)*

(art. 113 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,881

Sospensione feriale - Inammissibilita

(Cass. 10 giugno 2011 n. 12732)*

(art. 110 n. 1 l. fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 474

Titolarita del credito - Mutamento soggettivo - Disci-

plina applicabile - Procedure anteriori

(App. L’Aquila 4 maggio 2012)*

(art. 115 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1004

Soggetti

Amministratori

Autorizzazione all’azione - Mancata audizione del co-

mitato dei creditori - Reclamo - Ammissibilita - Inci-

denza sul decreto autorizzativo - Esclusione

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Insolvenza in atto - Affitto d’azienda

- Costituzione di societa ad hoc - Subentro nella ge-

stione - Atto di distrazione - Configurabilita

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 7 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Insolvenza - Adozione di opportune

iniziative - Mancanza - Aggravamento del dissesto -

Risarcimento delle perdite di esercizio provocate

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 6 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Atti pregiudizievoli per la societa -

Gruppo di societa - Atti che perseguono interessi di

gruppo - Legittimita - Contestuale contrasto con l’in-

teresse della societa - Preclusione

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 5 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Azione dei creditori - Prescrizione -

Decorrenza - Manifestazione dell’insufficienza del

patrimonio

(Trib. Lecce 27 dicembre 2011)*

(art. 146 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Azione dei creditori - S.r.l. - Legitti-

mazione del curatore - Configurabilita

(Trib. Lecce 27 dicembre 2011)*

(art. 146 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012in funzio-

ne di Giudice unico)*

(art. 146 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Nuove operazioni - Causa di sciogli-

mento - Danni - Esistenza di sbilancio patrimoniale -

Non configurabilita

(Trib. Lecce 27 dicembre 2011)*

(art. 146 n. 3 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Responsabilita - Societa a responsabilita limitata -

Nuove operazioni- Preesistente sbilancio patrimo-

niale - Diritto al risarcimento danni - Esclusione

(Trib. Lecce 9 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 705

Responsabilita - Sindaci - Prescrizione - Decorrenza

- Data di cessazione della carica - Esclusione - Mo-

mento del verificarsi del danno

(Trib. Lecce 27 dicembre 2011)*

(art. 146 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Sindaci

Responsabilita - Azione sociale - Prescrizione - De-

correnza - Illeciti commessi anteriormente alla rifor-

ma - Data degli atti di malagestio degli amministra-

tori - Illeciti commessi dopo la riforma - Cessazione

dalla carica dei sindaci

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 4 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Danni causati dagli amministratori

alla societa - Omesso intervento - Mancata rilevazio-

ne degli illeciti - Configurabilita

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 8 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Responsabilita - Societa a responsabilita limitata -

Curatore - Legittimazione - Configurabilita

(Trib. Lecce 9 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 705

Responsabilita - Societa a responsabilita limitata -

Prescrizione - Cause di sospensione - Inapplicabilita

(Trib. Lecce 9 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 705

Responsabilita - Societa a responsabilita limitata -

Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza

(Trib. Lecce 9 dicembre 2011) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 705

Amministratori e sindaci

Responsabilita - Misure cautelari - Sequestro con-

servativo - Periculum in mora - Rilevabilita dalle cir-

costanze contestate - Fumus boni iuris - Attitudine

alla violazione delle ragioni creditorie - Tentativo di

sottrarsi all’adempimento degli obblighi

(Trib. S. Maria Capua Vetere 2 agosto 2012 in fun-

zione di Giudice unico)*

(art. 146 n. 9 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1390

Il Fallimento - Indici 2012 1525

Indice generale 2012

Analitico per materia

Page 130: SOMMARIO - units.it

Liquidazione coatta amministrativa

Accertamento del passivo

Verifica dei crediti

Ammissione con riserva - Crediti di imposta - Copia

del ruolo - Attestazione del collettore - Prova del

credito

(Cass. 5 dicembre 2011 n. 25962)*

(art. 209 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1255

Natura amministrativa - Osservazioni dei creditori -

Onere e non obbligo

(Cass. 7 dicembre 2011 n. 26359)*

(art. 207 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Cessazione

Concordato

Proposta - Modificazione - Ulteriore autorizzazione

dell’Autorita di vigilanza - Necessita - Sussistenza

(Trib. Roma 3 novembre 2011)*

(art. 214 n. 2 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Omologazione - Deposito dell’autorizzazione del-

l’Autorita di vigilanza - Mancanza - Improcedibilita -

Rilevabilita d’ufficio

(Trib. Roma 3 novembre 2011)*

(art. 214 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 625

Opposizione -Disciplina anteriore - Proponibilita -

Termine - Nuova disciplina - Inapplicabilita

(Cass. 18 aprile 2011 n. 7569)*

(art. 214 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 127

Dichiarazione dello stato d’insolvenza

Procedimento

Sospensione termini processuali - Applicabilita

(Cass. 5 dicembre 2011 n. 28561)*

(art. 195 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1254

Soggetti

Imprese di assicurazione - Accertamento - Estremi

(App. Torino 12 giugno 2012)*

(art. 195 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1257

Effetti per i creditori

Compensazione

Crediti contrapposti - Ammissibilita - Preventiva ve-

rifica - Esclusione - Credito residuo verso il fallito -

Rito dell’accertamento del passivo

(Cass. 10 gennaio 2012 n. 64)*

(art. 201 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 1388

Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Azione revocatoria fallimentare

Controversia tra banche - Concorso di procedure -

Competenza dell’attore - Declaratoria d’inefficacia -

Competenza del convenuto - Azionabilita del credito

(Cass. 22 agosto 2011 n. 17443)*

(art. 201 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 740

Effetti sui rapporti giuridici preesistenti

Agenzia

Cessionaria del portafoglio - Prosecuzione del rap-porto - Indennita di fine rapporto - Onere della pro-cedura - Indennita di clientela - Inapplicabilita(Cass. 18 agosto 2011 n. 16850)*(art. 201 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 623

Organi

Commissario liquidatore

Revoca - Provvedimento di natura amministrativa -Reclamabilita alla Corte d’appello - Esclusione - Giu-risdizione del giudice amministrativo(Cass. sez. un., 4 ottobre 2011, n. 22378) ... . . . . . . . . 5, 579(art. 199 n. 1 l.fall.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 623

Unione europea

Regolamento CE

Dichiarazione di insolvenza

Apertura della procedura principale - COMI - Estre-mi(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causa C-396/09) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 535

Apertura della procedura principale - COMI - Luogodell’amministrazione principale - Presunzione dellasede statutaria(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causa C-396/09) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 535

Apertura della procedura principale - Condizioniostative - Individuazione(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causaC112/10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 541

Apertura della procedura principale - Estensione adaltro debitore - Centro degli interessi nel territoriodello stesso Stato(Corte Giustizia europea 15 dicembre 2011 n. C-191/10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 275

Apertura della procedura principale - Estensione adaltro debitore - Centro degli interessi nel territoriodello stesso Stato - Confusione tra i due patrimoni -Insufficienza(Corte Giustizia europea 15 dicembre 2011 n. C-191/10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 275

Apertura della procedura territoriale indipendente -Termine(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causaC112/10) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 542

Nozione di dipendenza - Estremi(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causa C-396/09) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 535

Trasferimento anteriore all’apertura della proceduraprincipale - Centro degli interessi principali del credi-tore - Presunzione della nuova sede statutaria(Corte di giustizia, Sez. I, 20 ottobre 2011, causa C-396/09) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 535

1526 Il Fallimento - Indici 2012

Indice generale 2012

Analitico per materia

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