Societa Ss Snc Sas

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LE SOCIETA' Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonimia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva.Sono le strutture organizative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività d'impresa.Costituiscono quindi la categoria di imprese collettive più numerosa e importante.Il legislatore pone a disposizione dell'autonomia privata 8 tipi societari, distinti in societa di persone e società di capitali.Unica rimane però la nozione legislativa del contratto di società il quale fissa i caratteri minimi comuni del fenomeno societario=>ART 2247:CON IL CONTRATTO DI SOCIETà DUE I PIù PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN' ATTIVITà ECONOMICA ALLO SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI.Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale.Esse nascono dall' accordo di due o piu parti per costituire e regolare un rapporto giurico a contenuto patrimoniale. Le società possono quindi essere inquadrate nella più ampia categoria dei contratti associativi. Caratteri peculiari dei contratti associativi e del contratto di società sono: Possibilità di prestazioni di diversa natura e diverso ammontare(conferimenti) Contratto plurilaterale e aperto Contratto di organizzazione di una futura attività Da ciò si evince la funzione strumentale del contratto di società che non esaurisce la sua funzione con l'esecuzione delle prestazioni ( i conferimenti) in quanto fissa le basi organizzative della futura attività comune e predetermina le modalità di partecipazione individuale all'attività di gruppo ed ai risultati della stessa. Le società sono quindi enti associativi caratterizzati dalla contemporanea presenza di 3 elementi: CONFERIMENTI ESERCIZIO IN COMUNE DI UN ATTIVITA' ECONOMICA( SCOPO-MEZZO) DIVISIONE DEGLI UTILI(SCOPO FINE) I CONFERIMENTI Rappresentano le prestazioni cui le parti del contratto di societàsi obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare del capitale di rischio iniziale la società per svolgere l'attività d'impresa. Ciascun socio quindi destina parte della sua ricchezza personale stabilmente all'attivita comune, esponendola quindi al rischio d'impresa. I conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi,ovvero ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività d'impresa-> Restano escluse le Spa dove non si possono conferire prestazione d'opera o di servizi.

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Breve estratto del campobasso su Società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice

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  • LE SOCIETA'

    Le societ sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonimia privata per l'esercizio in comune di

    un'attivit produttiva.Sono le strutture organizative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento

    per l'esercizio in forma associata dell'attivit d'impresa.Costituiscono quindi la categoria di imprese collettive

    pi numerosa e importante.Il legislatore pone a disposizione dell'autonomia privata 8 tipi societari, distinti in

    societa di persone e societ di capitali.Unica rimane per la nozione legislativa del contratto di societ il quale

    fissa i caratteri minimi comuni del fenomeno societario=>ART 2247:CON IL CONTRATTO DI SOCIET DUE I PI

    PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN' ATTIVIT ECONOMICA ALLO

    SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI.Le societ sono quindi enti associativi a base contrattuale.Esse nascono dall'

    accordo di due o piu parti per costituire e regolare un rapporto giurico a contenuto patrimoniale. Le societ

    possono quindi essere inquadrate nella pi ampia categoria dei contratti associativi.

    Caratteri peculiari dei contratti associativi e del contratto di societ sono:

    Possibilit di prestazioni di diversa natura e diverso ammontare(conferimenti)

    Contratto plurilaterale e aperto

    Contratto di organizzazione di una futura attivit

    Da ci si evince la funzione strumentale del contratto di societ che non esaurisce la sua funzione con

    l'esecuzione delle prestazioni ( i conferimenti) in quanto fissa le basi organizzative della futura attivit comune

    e predetermina le modalit di partecipazione individuale all'attivit di gruppo ed ai risultati della stessa.

    Le societ sono quindi enti associativi caratterizzati dalla contemporanea presenza di 3 elementi:

    CONFERIMENTI

    ESERCIZIO IN COMUNE DI UN ATTIVITA' ECONOMICA( SCOPO-MEZZO)

    DIVISIONE DEGLI UTILI(SCOPO FINE)

    I CONFERIMENTI

    Rappresentano le prestazioni cui le parti del contratto di societsi obbligano. Essi costituiscono i contributi dei

    soci alla formazione del patrimonio iniziale della societ. La loro funzione quella di dotare del capitale di

    rischio iniziale la societ per svolgere l'attivit d'impresa.

    Ciascun socio quindi destina parte della sua ricchezza personale stabilmente all'attivita comune, esponendola

    quindi al rischio d'impresa.

    I conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi,ovvero ogni entit suscettibile di valutazione

    economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attivit d'impresa->

    Restano escluse le Spa dove non si possono conferire prestazione d'opera o di servizi.

  • PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

    Il patrimonio sociale il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla societ. E

    inizialmente costituito dai conferimenti fatti o promessi dai soci ed soggetto a continue modifiche

    quali-quantitative in relazione alle vicende economiche della societ. La consistenza di tale patrimonio( attivit

    e passivit) accertata periodicamente tramite il bilancio. Si definisce patrimonio netto la differenza positiva

    fra attivit e passivit. Il patrimonio sociale e in particolare lattivo patrimoniale ha funzione di garanzia per i

    creditori della societ la quale pu essere esclusiva o principale a seconda che la societ sia rispettivamente di

    persone o di capitali

    Ben diverso il capitale sociale il quale un entit numerica, una cifra che esprime il valore in denaro dei

    conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nellatto costitutivo. Il suo valore rimane immutato nel

    corso della vita della societ fin quando non viene modificato latto costitutivo decidendone laumento o la

    diminuzione. Il capitale sociale nominale assolve 2 funzioni fondamentali:

    FUNZIONE VINCOLISTICA: Indica la parte delle attivit patrimoniali che i soci non possono ripartirsi.Isoci

    durante la vita della societ possono ripartirsi solo la parte del patrimonio netto che supera

    lammontare del capitale sociale. Tale funzione vincolistica evidenziata dal fatto che il capitale sociale

    nominale viene iscritto in bilancio fra le passivit insieme ai debiti della societ. Inoltre la funzione

    vincolistica svolge anche funzione di garanzia ulteriore per i creditori.

    FUNZIONE ORGANIZZATIVA: In tutte le societ termine di riferimento per accertare periodicamente

    tramite il bilancio di esercizio se la societ ha un utile o ha subito una perdita. Vi un utile dal bilancio

    se risulta che le attivit superano le passivit maggiorate del capitale sociale. Inoltre nelle sole societ

    di capitali funge da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di

    carattere amministrativo( diritto di voto), sia di carattere patrimoniale( diritto agli utili e alla quota di

    liquidazione). Tali diritti spettano infatti a ciascun socio in misura proporzionale alla parte dicapitale

    sottoscritto.

    ESERCIZIO IN COMUNE DI UN ATTIVITA ECONOMICA

    Lesercizio in comune di un attivit economica rappresenta lo scopo-mezzo del contratto mentre per

    oggetto sociale si intende la specifica attivit economica che i soci si propongono di svolgere,attivit

    che va predeterminata nellatto costitutivo.

    In tutte le societ loggetto sociale deve consistere nello svolgimento di una serie di un attivit(serie

    coordinata di atti) e di un attivit economica. In particolare deve essere un attivit produttiva ovvero

    un attivit a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o

    allo scambio di beni o servizi->ATTIVITA DIMPRESA

    Perch un attivit possa definirsi comune a pi soggetti certamente necessario che essa sia

    preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune ovvero di gruppo. Affinch avvenga

    ci necessario che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire in nome e per conto del gruppo.

  • SOCIETA OCCASIONALI

    Lart2247 richiede che lattivit delle societ abbia carattere produttivo ma nulla dice riguardo la

    professionalit menzionata dallart2082 per lacquisto della qualit di imprenditore. Quindi lecito

    ritenere che lesercizio in comune di un attivit economica non professionale sufficiente per dare vita

    ad una societ ma nel contempo non da vita ad un impresa per difetto appunto del requisito della

    professionalit.

    NON si ha ne societ ne impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel

    compimento di un solo atto economico o anche di pi atti non coordinati da un disegno unitario.

    SI HA sia societ che impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare

    complesso: un affare cio che per sua natura implica il compimento di operazioni numerose e lutilizzo

    di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti.

    Lammissibilit di societ senza impresa, che la vera e propria societ occasionale resta circoscritta

    alle ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio in comune di attivit oggettivamente non duratura

    ovvero di un attivit che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati , che non

    richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile.

    SCOPO FINE DELLA SOCIETA

    Lart 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto di societ ovvero la divisione degli utili.

    Tuttavia questultimo rappresenta si uno scopo tipico ma non esclusivo; basti pensare allo scopo

    mutualistico perseguito dalle societ cooperative, o allo scopo consortile dei consorzi.

    SOCIETA ED ASSOCIAZIONI. LIMPRESA SOCIALE.

    Gli elementi di distinzione tra le societ e le associazioni risiedono sostanzialmente nella natura

    dellattivit e nello scopo-fine perseguibile. Infatti divesamente che per le associazioni,lattivit della

    societ positivamente individuata:deve essere un attivit produttiva perseguita con metodo lucrativo

    o quanto meno economico( tendenza a pareggiare i costi con i ricavi). Inoltre lo scopo fine delle societ

    uno scopo economico, mentre estraneo allo schema causale delle societt e di tutte le societ

    listituzionale devoluzione a terzi degli eventuali risultati positivi dellattivit comune; principi opposti

    valgono per le associazioni le quali sono enti a scopo ideale o altruistico. Ne consegue quindi che un

    gruppo associativo certamente qualificabile come associazione e non societ quando svolge attivit

    produttiva con metodo non economico, producendo beni o servizi che vengono eerogati gratuitamente

    o a prezzo economico. Nel campo delle associazioni si resta anche quando gli utili vengono prodotti ma

    vengono devoluti a scopi altruistici. Quindi la distinzione fondamentale tra societ e associazione

    data dalla autodestinazione o dalleterodestinazione dei risultati economici.

    Deroga al principio di lucrativit delle societ limpresa sociale. Possono acquistare la qualifica di

    impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e

    principale attivit dimpresa al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilit sociale.

    Tali sono i beni che ricadono in alcuni settori tassativamente indicati dalla legge tipo

    istruzione,assistenza sanitaria, educazione ecc.. Considerando le finalit di interesse generale realizzate

  • dalle imprese sociali, a queste ora consentito di assumere la forma di qualsiasi tipo societario. Nel

    caso venga adottata tale forma societaria resta fermo il divieto di distribuire gli utili. Tali imprese sono

    sottoposte a vigilanza del ministero del lavoro.

    DIFFERENZE FRA SOCIETA E COMUNIONE

    La societ un contratto che ha per oggetto lesercizio in comune di un attivit economica, la

    comunione invece una situazione giuridica che sorge quando la propriet o un altro diritto spetta in

    comune a pi persone; in particolare la comunione ha per oggetto il semplice godimento, diretto o

    indiretto della cosa comune.

    Nelle societ i beni comuni (patrimonio sociale) hanno funzione servente rispetto allattivit di impresa.

    Nella comunione invece il rapporto beni-attivit si inverte in quanto lattivit che svolge funzione

    servente rispetto ai beni; essa un mezzo per assicurare la conservazione della cosa comune e

    consentirne il miglior godimento individuale da parte dei comproprietari.

    I beni facenti parte del patrimonio sociale sono soggetti ad un vincolo di destinazione( indivisibile su

    iniziativa unilaterale ed insensibile alle pretese dei creditori), vincolo completamente assente nella

    comunione. DIVERSO REGIME PATRIMONIALE

    Sono vietate le societ do mero godimento ovvero quelle societ, come ad esempio le societ immobiliari di

    comodo il cui patrimonio attivo costituito esclusivamente dagli immobili conferiti da soci o da terzi e la cui

    attivit si esaurisce nel concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire

    agli uni o agli altri alcun servizio collaterale

    SOCIETA E COMUNIONE DIMPRESA

    E Possibile che dalla comunione si passi alla societ. Basti pensare al caso in cui pi figli ereditano lazienda

    paterna. E quindi necessario affinch una comunione, sia essa volontaria o incidentale, si trasformi in societ

    di fatto che i comproprietari si servano dei beni relativi per lesercizio di una comune attivit dimpresa. Ogni

    qualvolta unazienda in comunione venga utilizzata dai comproprietari per lesercizio in comune di attivit

    dimpresa, senza precisi accordi in merito al conferimento in societ dei relativi beni si ha comunione

    dimpresa, ovvero unimpresa collettiva priva di autonomia patrimoniale.

    IMPRESA CONIUGALE

    Formano oggetto della comunione legale fra coniugi anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite

    dopo il matrimonio->impresa coniugale

    Limpresa coniugale un impresa collettiva che pu essere esercitata anche sotto forma di societ. In questo

    tipo di societ nel silenzio applicabile riguardo sia la gestione sia il regime patrimoniale la disciplina della

    comunione familiare. Lapplicazione di questa disciplina comporta che i creditori potranno soddisfarsi su tutti i

    beni della comunione anche se estranei allazienda , ma alla pari degli altri creditori della comunione e senza

    avere prelazione rispetto a questi ultimi sui beni aziendali. I creditori dimpresa possono aggredire il patrimonio

    personale di ciascun coniuge ( fuori comunione) ma solo nella meta del credito, in via sussidiaria e solo se i beni

    della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti sulla stessa gravanti. I creditori particolari del singolo

  • coniuge invece, possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale e quindi anche sui

    beni aziendali.

    TIPI SOCIETARI

    Distinzioni per scopo: Lucrativo- mutualistico

    Societ di capitali(aut.patrimoniale perfetta e personalit giuridica)-Societ di persone(

    aut.patrimoniale imperfetta e no personalit giuridica

    Attivit commerciale o non commerciale( obbligatoria per la societ semplice)

    Responsabilit: La societ risponde solo ed esclusivamente con il suo patrimonio

    Presenza di diverse categorie di accomandatari

    Per le obbligazioni sociali risponde sia la societ con il patrimonio che i soci

    Organizzazione corporativa (societ di capitali) e non corporativa( societ di persone)

    NELLE SOCIETA DI PERSONE NON CONSENTITO CHE TUTTI I SOCI SIANO A RESPONSABILITA

    LIMITATE E LAMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA PUO ESSERE AFFIDATA SOLO AI SOCI A

    RESPONSABILITA ILLIMITATA

    PERSONALITA GIURIDICA ED AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETA

    Personalit giuridica ed autonomia patrimoniale costituiscono due diverse tecniche legislative per realizzare un

    medesimo disegno di politica economica: creare le condizioni pi propizie per lo sviluppo e la diffusione delle

    imprese societarie. Le societ di capitali, in quanto si vedono garatite queste due caratteristiche, ed in quanto

    trattate per legge come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci, salvaguardano i

    patrimoni dei soci, in quanto delle obbligazioni sociali risponder solo la societ con il suo patrimonio mentre

    delle obbligazioni personali dei soci, i creditori di questi non potranno rifarsi sul patrimonio sociale in quanto i

    beni conferiti sono diventati formalmente beni di propriet di un altro soggetto che appunto la societ. In

    sintesi attraverso il riconoscimento della personalit giuridica il patrimonio dei soci reso autonomo rispetto a

    quello della societ mentre quello della societ reso autonomo rispetto a quello dei soci.

    LA SOGGETTIVITA NELLE SOCIETA DI PERSONE

    NON GODONO DI AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA NE DELLA SOGGETTIVITA GIURIDICA

    Nelle societ di persone i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della societ

    per soddisfarsi; finch dura la societ, possono solo far valere i loro diritti sugli utili spettanti al proprio

    debitore e compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione

    I creditori della societ non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente

    responsabili ma solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio dei soci. La responsabilit di

    questi nei confronti delle obbligazioni sociali quindi una responsabilit sussidiaria

  • Quindi anche nelle societ di persone il patrimonio della societ relativamente autonomo rispetto a quello dei

    soci e il patrimonio dei soci relativamente autonomo rispetto a quello della societ

    TIPI DI SOCIETA E AUTONOMIA PRIVATA

    Quanti costituiscono una societ possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di societ previsti se lattivit da

    esercitare non commerciale; fra tutti i tipi tranne la societ semplice se lattivit commerciale. Quindi se

    lattivit non commerciale la scelta del tipo necessaria solo se le parti vogliono sottrarsi al regime della

    societ semplice. Anche quando lattivit commerciale un esplicita scelta del tipo non tuttavia necessaria.

    Infatti il silenzio delle parti in merito pu e deve essere interpretato come implicita opzione per il regime della

    societ in nome collettivo. Societ semplice e Societ in nome collettivo rappresentano quindi i regimi residuali

    dellattivit societaria, rispettivamente non commerciale e commerciale; una societ con oggetto commerciale

    una societ in nome collettivo mentre una societ con oggetto non commerciale una societ semplice se le

    parti non hanno manifestato una diversa scelta.

    Le parti possono modificare i modelli organizzativi societari semirigidi introducendo clausole atipiche che li

    adattino al caso concreto. Tuttavia necessario che tali clausole non siano incompatibili con il modello

    societario prescelto(ES: soppressione del collegio sindacale in Spa o sottrazione della nomina degli

    amministratori alla competenza dellassemblea ecc..). Nel caso venga verificata tale incompatibilit, la sanzione

    sar la nullit della clausola stessa con lautomatica applicazione della disciplina legale invalidamente derogata.

    Impossibile la creazione di societ atipiche ovvero societ che non corrispondono ne per nome ne per

    caratteri organizzativi ad alcuno dei modelli legislativi previsti. La sanzione anche in questo caso sar la nullit e

    leliminazione dal mercato di tali societ. Frequentemente al momento della costituzione della societ i soci o

    solo alcuni di essi stipulano al di fuori dellatto costitutivo accordi destinati a regolare il loro comportamento

    nella societ o verso la societ: tali accordi sono i cd patti parasociali appunto perch non consacrati nellatto

    costitutivo e da questo restano formalmente distinti anche se destinati a incidere sullassetto organizzativo

    della societ. Di regola hanno efficacia meramente obbligatoria ovvero vincolano solo gli attuali soci che vi

    aderiscono e non anche i soci futuri a meno che questi non vi aderiscano specificatamente. La loro eventuale

    invalidit non incide sulla societ proprio perch stipulati esternamente ad essa, mentre la loro violazione

    espone solo allobbligo del risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci e non coinvolge anche la

    posizione della societ.

    CONTRATTO DI SOCIETTA ED ORGANIZZAZIONE

    Dallatto di autonomia privata che d vita ad una societ (societ-contratto) nasce un organizzazione di

    persone e di mezzi(societ-organizzazione) destinata a dare attuazione al contratto di societ, attraverso la

    produzione di una serie indefinita di nuovi atti giuridici in cui si concretizza lesercizio della comune attivit.

    Con la stipula del contratto di societ le parti contraenti diventano membri della struttura organizzativa cosi

    creata; acquistano la qualit di soci e diventano titolari di una serie articolata di situazioni soggettive di

    diversa natura, sia attive che passive distinguibili in due grandi categorie:

    Situazioni di natura amministrativa: hanno come oggetto la partecipazione individuale allattivit

    comune( es:diritto di voto, potere di amministrare la societ e rappresentarla)

  • Situazioni di natura patrimoniale: hanno come oggetto la partecipazione individuale ai risultati

    dellattivit comune, durante la vita della societ ed al momento dello scioglimento della stessa( diritto

    agli utili e alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite)

    I diritti sociali di cui ciascun socio gode vanno inseriti e valutati nellambito dellorganizzazione di gruppo creata

    con il contratto di societ. Linserimento del singolo socio in un gruppo organizzato ne impone la

    subordinazione dei suoi interessi individuali al comune interesse di gruppo.

    Lorganizzazione societaria un organizzazione strumentale ovvero il mezzo per la migliore attuazione del

    contratto di societ ed questultimo a fissare le basi della partecipazione di ciascun socio allattivit comune

    ed ai risultati della stessa. Ne consegue che il sacrificio delle posizioni individuali deve pur sempre trovare un

    fondamento nellesigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse. Legittimo il

    sacrificio dellinteresse attuale del singolo socio per linteresse finale di tutti. Non legittimo il sacrificio del

    singolo socio o di gruppi di socio a vantaggio degli altri. Va quindi tenuto presente che nel sacrificare linteresse

    di un socio o di un gruppo di soci necessario operare secondo i due principi cardine che regolano la fase

    attuativa di ogni contratto ovvero:

    Esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede

    Parit di trattamento sostanziale fra i soci

    SOCIETA: ATTO COSTITUTIVO.FORMA E CONTENUTO

    La societ semplice una societ che pu esercitare esclusivamente attivit non commerciale. E prevista

    liscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicit notizia in una sua sezione speciale. In ci si

    differenzia dalla societ in nome collettivo dove liscrizione nel registro delle imprese condizione di

    regolarit, ma non di esistenza come nelle societ di capitali. Da qui si evince anche la distinzione tra societ

    in nome collettivo regolare ed irregolare(societ di fatto) ovvero rispettivamente iscritta o meno nel registro

    delle imprese

    Il contratto di societ semplice e in nome collettivo possono essere conclusi anche verbalmente o per fatti

    concludenti (societ di fatto).

    Latto costitutivo della societ in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata

    autenticata e deve contenere tutti i dati necessari quali ragione sociale, oggetto sociale, conferimenti ecc

    La libert di forma per la costituzione di societ di persone incontra dei limiti in quando forme speciali sono

    richieste dalla natura dei beni conferiti. La forma scritta a pena di nullit sar perci necessaria quando il

    conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, anche per il semplice godimento. La

    forma scritta richiesta solo per la validit del conferimento immobiliare, non per la validit del contratto di

    societ. In mancanza perci sar nullo solo il vincolo del socio conferente e nullit della societ potr aversi

    solo quando la partecipazione di quel socio rivesta carattere essenziale.

  • SOCIETA DI FATTO.SOCIETA OCCULTA

    La societ di fatto una societ creata per fatti concludenti. Viene regolata dalle norme della societ semplice

    se svolge attivit non commerciale mentre nel caso in cui svolge attivit commerciale verr regolata dalle

    norme della societ in nome collettivo irregolare, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno

    personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Una societ di fatto che esercit attivit

    commerciale esposta al fallimento al pari di ogni altro imprenditore commerciale. Il fallimento della socie

    determiner il fallimento di tutti i soci, sia palesi sia occulti. Lesteriorizzazione della qualit di socio infatti non

    necessaria ma non esonera tale socio occulto dalla responsabilit per le obbligazioni sociali e dal fallimento.

    Ben diversa la societ occulta dalla societ palese con soci occulti. E societ occulta la societ costituita con

    lespressa e concorde volont dei soci di non rivelarne lesistenza allesterno. La societ occulta pu essere una

    societ di fatto, ma pu risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci; ci che la caratterizza il

    dato che, per comune accordo, lattivit dimpresa svolta per conto della societ ma senza spenderne il

    nome. La societ esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata. Lo scopo di tali societ

    quello di limitare la responsabilit nei confronti dei terzi al patrimonio( di regola modesto) del solo gestore; di

    evitare cio che la societ e gli altri soci rispondano delle obbligazioni dimpresa e siano esposti al fallimento.

    Quindi ai fini della dichiarazione di fallimento la legge tratta allo steso modo il socio occulto di societ palese e

    la societ occulta. In entrambi i casi non ritiene necessaria lesteriorizzazione e sufficiente la prova

    dellesistenza del contratto nei rapporti interni.

    Societ apparente=> una societ che bench non esiste nei rapporti tra i soci presunti, deve considerarsi

    esistente nei rapporti allesterno quando due o pi persone operino in modo da ingenerare nei terzi la

    ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi lincolpevole affidamento

    circa leffettiva esistenza della societ.

    PARTECIPAZIONE DEGLI INCAPACI.

    La partecipazione ad una societ di persone richiede la capacit di agire ed atto eccedente lordinaria

    amministrazione. La partecipazione degli incapaci ad una societ in nome collettivo infatti per legge

    equiparata allesercizio individuale di un impresa commerciale.

    Il minore, linterdetto e linabilitato non possono partecipare ex novo ad una snc. Con autorizzazione

    del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o per

    successione. In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta il tribunale pu autorizzare la

    continuazione della partecipazione, semprech gli altri soci non deliberino lesclusione del socio

    interdetto o inabilitato

    Il minore emancipato pu anche partecipare alla costituzione di una collettiva o aderirvi

    successivamente, sempre con lautorizzazione del tribunale.

    Il beneficiario dellamministrazione di sostegno pu partecipare alla costituzione di una snc o aderirvi

    successivamente senza autorizzazione salvo che sia diversamente disposto nel decreto di nomina

    dellamministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice tutelare.

  • PARTECIPAZIONE DI SOCIETA IN SOCIETA DI PERSONE

    Le partecipazioni di societ di capitali sono possibili ma:

    Lassunzione di partecipazioni comportanti responsabilit illimitata deve essere deliberata

    dallassemblea. E ci induce ad escludere che una societ di capitali possa partecipare ad una societ di

    fatto per comportamento concludente posto in essere dai propri amministratori senza approvazione

    assembleare.

    Gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa su tali partecipazioni.

    Se tutti i soci illimitatamente responsabili di una societ in nome collettivo oppure di una societ in

    accomanda semplice sono di societ per azioni il bilancio dovr essere redatto secondo le norme delle

    societ di capitali.

    E da ritenersi lecito che una societ di capitali amministri una societ di persone

    Lecita la partecipazione di societ di persone in altre societ di persone sia come socio a responsabilit

    limitata che illimitata.

    INVALIDITA DELLA SOCIETA

    Si avr nullit del contratto di societ per le stesse cause previste dalla disciplina dei contratti, ovvero quando il

    contratto contrario a norme imperative, quando loggetto impossibile o illecito, o quando illecito il motivo

    comune determinante. Si avr annullabilit in caso di incapacit delle parti o di consenso viziato per errore,

    dolo o violenza. E necessario tuttavia distinguere linvalidit della singola partecipazione dallinvalidit

    dellintero contratto. Lapplicazione della disciplina dei contratti associativi comporta che linvalidit della

    singola partecipazione comporter linvalidit dellintero contratto se tale partecipazione era essenziale per il

    conseguimento delloggetto sociale. La dichiarazione di invalidit della societ non solleva particolari problemi

    e avr efficacia ex tunc se la societ non ancora iniziata, liberando dallobbligo dei conferimenti promessi i

    soci e garantendo il diritto alla restituzione di quelli effettuati. Se la societ gi operante si applicheranno le

    norme in tema di Spa. La sentenza di nullit che interviene dopo linizio dellattivit operer quindi come

    semplice causa di scioglimento della societ. Perci:

    Restano in vita tutti gli atti precedentemente posti in essere in nome della societ

    I soci non sono liberati dallobbligo di eseguire i conferimenti promessi

    Resta ferma lautonomia patrimoniale della societ e la responsabilit personale dei soci per le

    obbligazioni sociali

    Con la sentenza di nullit si apre il procedimento di liquidazione della societ, che porter allestinzione

    della stessa dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito fra i soci leventuale residuo attivo di

    liquidazione.

  • I CONFERIMENTI

    Lobbligo di conferimento obbligatorio per lacquisto della qualit di socio, il quale obbligato ad eseguire i

    conferimenti determinati nel contratto sociale

    Nel silenzio del contratto si presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro e se tali

    conferimenti non sono determinanti si presume che i soci siano obbligati tra loro a conferire, in parti uguali tra

    loro, quanto necessario per il conseguimento delloggetto sociale.

    Nessuna limitazione a differenza che nelle societ di capitali posta riguardo le entit conferibili. Nelle societ

    di persone pu essere conferita ogni entit suscettibile di valutazione economica che sia utile per il

    conseguimento delloggetto sociale. Quindi possono essere conferiti beni in propriet, beni in godimento,

    crediti personali dei soci, garanzie, attivit lavorativa sia manuale che intellettiva( socio dopera)

    PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

    Nella societ semplice assente la nozione di capitale sociale in quanto questa essendo destinata allesercizio

    di un attivit non commerciale, non obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale

    del bilancio.

    Vigono i limiti precedentemente detti per la ripartizione degli utili; nel caso si abbiano perdite inoltre i

    successivi ed eventuali utili non potranno essere distribuiti fin quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in

    misura corrispondente.

    E vietato per gli amministratori rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o liberarli dallobbligo di eseguire

    quelli promessi in assenza di una specifica delibera di riduzione del capitale sociale.

    PARTECIPAZIONE DEI SOCI AGLI UTILI E ALLE PERDITE

    TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI UTILI E PARTECIPANO ALLE PERDITE DELLA GESTIONE

    SOCIALE. La parte che spetta a ciascuno viene determinata tra i soci e non detto che sia proporzionale al

    conferimento. Il solo limite posto allautonomia privata rappresentato dal divieto di patto leonino, ovvero il

    patto con cui uno o pi soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Sono altres nulli i patti

    parasociali in tema di partecipazione a utili e perdite.

    Se latto costitutivo nulla dispone riguardo la ripartizione di utili e perdite:

    Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti

    Se neppure il valore dei conferimenti stato determinato, le parti si presumono uguali

    Se determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba

    determinarsi la partecipazione alle perdite.

    La parte spettante al socio dopera se non determinata dal contratto fissata dal giudice secondo

    equit

    Nella societ semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con lapprovazione del

  • rendiconto. Nelle societ in nome collettivo con lapprovazione del bilancio. Lapprovazione del rendiconto o

    del bilancio condizione necessaria affinch ciascun socio possa pretendere la sua parte di utili7

    RESPONSABILITA DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

    Nella societ semplice e nella societ in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la

    societ con il proprio patrimonio. Questultimo rappresenta quindi una garanzia primaria anche se non

    esclusiva in quanto i soci rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali

    Nella societ semplice il principio della responsabilit personale di tutti i soci parzialmente derogabile, in

    quanto per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in

    nome e per conto della societ e salvo patto contrario gli altri soci. Per questi ultimi, che non sono investiti del

    potere di rappresentanza, la responsabilit personale pu essere esclusa o limitata da un apposito patto

    sociale, patto che opponibile a terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei

    Nella societ in nome collettivo la responsabilit illimitata inderogabile. Inoltre in entrambe le societ la

    responsabilit per le obbligazioni sociali precedentemente contratte estesa anche ai nuovi soci. Lo

    scioglimento del rapporto sociale, per morte, recesso o esclusione non fa venir meno la responsabilit del socio

    per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi

    RESPONSABILITA DELLA SOCIETA E DEI SOCI

    I soci sono responsabili in solido fra loro ma in via sussidiaria rispetto alla societ, in quanto godono del

    beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

    Nella societ semplice il creditore sociale pu rivolgersi direttamente al singolo socio e sar il socio a dover

    invocare il preventivo beneficio di escussione, il quale opera quindi in via di eccezione. La stessa disciplina viene

    applicata alla societ in nome collettivo irregolare. Nella societ in nome collettivo regolare invece il beneficio

    di escussione opera automaticamente. I soci, essendo obbligati in solido tra loro potranno esercitare, una volta

    pagato il creditore sociale, azione di regresso verso gli altri soci, in misura della partecipazione alle perdite.

    In sintesi, sul piano formale debitore principale la societ, mentre i soci sono giuridicamente trattati come

    garanti delle obbligazioni sociali.

    I CREDITORI PERSONALI DEL SOCIO.

    Il creditore personale del socio non pu in alcun modo attaccare il patrimonio della societ per soddisfarsi e nel

    caso in sui sia debitore di questa, non pu compensare tale debito con il credito che vanta verso il socio.

    Il creditore personale del socio tuttavia non sprovvisto di tutela, infatti:

    Pu far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore

    Pu compiere atti conservativi sulla quota allo steso spettante nella liquidazione della societ

    Nella societ semplice e nella societ in nome collettivo irregolare pu chiedere la liquidazione della

    quota del suo debitore, provando che gli altri beni di questo sono insufficienti a soddisfare i suoi

  • crediti. La richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio, e fa si che il creditore non

    aggredisca il patrimonio sociale.

    Nella societ in nome collettivo il creditore personale del socio non pu richiedere la liquidazione della quota

    del socio debitore finch dura la societ. Tale regola tuttavia vale fin quando non scade la societ. I soci

    possono prorogare la societ ma i creditori particolari dei soci potrebbero essere pregiudicati da tale decisione.

    Si distinguono due casi quindi:

    Se la proroga espressa ed iscritta nel registro delle imprese, il creditore particolare pu opporsi

    giudizialmente alla proroga entro 3 mesi dalliscrizione della delibera: Se lopposizione accolta la

    societ deve liquidare la quota del socio debitore a suo favore.

    Se la proroga tacita, il creditore personale potr chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota

    dimostrando linsufficienza degli altri beni del socio suo debitore.

    ATTIVITA SOCIALE: MODELLO LEGALE E MODELLI STATUTARI

    La disciplina dellattivit sociale nella societ semplice e della snc piuttosto scarna in quanto viene lasciato

    ampio spazio allautonomia privata. I due principi fondamentali previsti dal legislatore rimangono fermi e sono:

    Responsabilit illimitata di ogni socio il quale investito sia del potere di rappresentanza sia del

    potere di amministrazione della societ

    E necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale

    Tale libert concessa ai soci di plasmare la societ secondo le loro esigenze dovuta al fatto che i soci in

    questo tipo di societ rischiano il loro patrimonio personale.

    AMMINISTRAZIONE

    Lamministrazione della societ lattivit di gestione dellimpresa sociale. Il potere di amministrare il potere

    di compiere tutti gli atti che rientrano nelloggetto sociale; che si pongono cio in rapporto di mezzo a fine

    rispetto allattivit di impresa dedotta in contratto. Secondo il modello legale ogni socio illimitatamente

    responsabile amministratore della societ.

    Nel caso in cui lamministrazione spetta a pi soci, nel silenzio del contratto sociale si applicher il modello

    dellamministrazione disgiuntiva.=>Ciascun socio amministratore investito del potere di intraprendere da solo

    tutte le operazioni che rientrano nelloggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere

    degli altri amministratori. Lampio potere di iniziativa individuale temperato dal diritto di opposizione

    riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori: lopposizione va esercitata prima che loperazione sia

    stata compiuta e se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine alloperazione

    contestata. Lopposizione crea un conflitto tra soci, sul quale chiamata ad esprimersi riguardo la fondatezza o

    meno di tale opposizione la maggioranza dei soci, calcolata per quote di interesse(partecipazione agli utili) e

    non per teste.

    Lamministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nellatto costitutivo o con

    modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la regola lamministrazione disgiunta. Con

  • lamministrazione congiuntiva necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle

    operazioni sociali. Tale amministrazione pu atteggiarsi sia come amministrazione pu configurarsi sia

    allunanimit sia a maggioranza a seconda delle decisioni che deve prendere. Se nulla specificato la regola

    lunanimit.

    AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

    Il potere di rappresentanza di cui sono investiti gli amministratori il potere di agire nei confronti dei terzi in

    nome della societ, dando luogo allacquisto di diritto e allassunzione di obbligazioni da parte della stessa. E

    ben diverso dal potere di gestione che il potere di decidere il compimento degli atti sociali. Il potere di

    gestione riguarda lattivit amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali. Il potere di

    rappresentanza riguarda invece lattivit amministrativa esterna, la fase di attuazione con i terzi delle

    operazioni sociali.

    Secondo il modello statutario, in mancanza di diversa disposizione lamministrazione spetta a ciascun socio

    congiuntamente o disgiuntamente a seconda di come si sia conformata lamministrazione. Tale rappresentanza

    inoltre non solo sostanziale ma anche processuale, sia attiva che passiva.

    Eventuali limitazioni al potere di rappresentanza posso essere rese opponibili a terzi solo se iscritte nel registro

    delle imprese

    I SOCI AMMINISTRATORI

    L atto costitutivo pu prevedere che lamministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. In tal caso i soci

    amministratori possono o essere nominati nellatto costitutivo o successivamente con atto separato

    La revoca dellamministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di questultimo e va

    quindi decisa allunanimit. Se invece viene nominato con atto separato pu essere revocato anche senza

    giusta causa, salvo il diritto al risarcimento danni.

    La qualit di amministratore va tenuta distinta dalla qualit di socio. Il rapporto di amministrazione

    costituisce rapporto autonomo e distinto dal rapporto sociale, come emerge dal fatto che si pu essere soci

    senza essere amministratori e si pu cessare il essere amministratori pur conservando la qualit di socio.

    POTERI: pu compiere tutti gli atti che rientrano nelloggetto sociale esclusi gli atti che comportano

    una modifica del contratto sociale

    DOVERI: Tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio, adempimenti pubblicitari

    RESPONSABILITA: Devono amministrare la societ con la diligenza del mandatario, e sono responsabili

    verso la stessa solidalmente, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. Lazione di

    responsabilit non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. Lazione

    di responsabilit diretta a reintegrare il patrimonio sociale danneggiato dal comportamento illecito e

    si prescrive in 5 anni.

  • SOCI NON AMMINISTRATORI

    Ogni socio non amministratore ha diritto ad ampi poteri di informazione e controllo ed in particolare:

    Diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento di affari sociali

    Diritto di consultare tutti i documenti relativi allamministrazione e tutte le scritture contabili

    Diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali

    IL PROBLEMA DELLAMMINISTRATORE ESTRANEO

    E tassativamente escluso nellaccomandita semplice. Per quanto riguarda le societ in nome collettivo esso

    ammissibile in quanto, diversamente che nella societ semplice, tutti i soci sono sempre e comunque

    responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, siano o meno investiti dellamministrazione. La

    posizione dei creditori sociali della societ non perci in alcun modo compromessa dalla clausola statutaria

    che riservi lamministrazione della societ ad un terzo. N, daltro canto esiste un principio che obblighi i soci

    ad amministrare direttamente. Il terzo amministratore, poich gestisce limpresa nellinteresse dei soci

    revocabile ad nutum, anche se designato dallatto costitutivo ed tenuto a rispettare le direttive che

    provengono dai soci, al pari di un qualsiasi terzo preposto allamministrazione dellaltrui impresa. La poisizione

    del terzo amministratore pu essere assimilata a quella dellistitore con la differenza che il primo pu compiere

    tutti gli atti rientranti nelloggetto sociale. I soci non perdono in ogni caso il potere di direzione dellimpresa

    comune

    DIVIETO DI CONCORRENZA

    Sulla societ in nome collettivo ma non nella societ semplice incombe su tutti i soci lobbligo di non esercitare

    per conto proprio o altrui un attivit concorrente con quella della societ e di non partecipare come socio

    illimitatamente responsabile ad altra societ concorrente. La violazione del divieto espone il socio al

    risarcimento, e legittima gli altri soci a deciderne lesclusione.

    Il divieto tuttavia non impedisce al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra societ

    concorrente di persone o di capitali. Non gli impedisce inoltre , ne lo svolgimento di altra attivit dimpresa, ne

    lo svolgimento della medesima attivit della societ, quando in relazione alle circostanze non sia in

    concorrenza con la prima.

    MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO

    Nella societ semplice e nella snc latto costitutivo pu essere modificato soltanto con il consenso unanime dei

    soci. Fra le modifiche rientrano anche quelle riguardanti la composizione della compagine sociale.

    Nelle snc le modifiche dellatto costitutivo sono soggette a pubblicit legale e finche non sono state iscritte

    nel registro delle imprese non sono opponibili a terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. La

    modifica tuttavia perfetta e produttiva di effetti indipendentemente dalliscrizione.

    E possibile anche una clausola che preveda la modificabilit a maggioranza dellatto costitutivo. Il principio

    maggioritario in questo caso va interpretato in senso restrittivo in quanto si esclude che la maggioranza possa

  • apportare significative modifiche quali lo sconvolgimento delloggetto socialei

    METODO COLLEGIALE E PRINCIPIO MAGGIORITARIO

    Lunanimit necessaria solo quando la decisione tocca le basi organizzative(legali o convenzionali) della

    societ. Viceversa la regola della maggioranza calcolata per quote di interesse trover applicazione quando si

    tratti di decisioni che attengono alla gestione dellimpresa comune.

    Riguardo al metodo delle delibere assembleari, ovvero se deve essere assembleare o collegiale, il legislatore si

    riserva il silenzio. Tuttavia opinione diffusa che il metodo assembleare nelle snc superfluo. Per questo viene

    adottato il metodo collegiale, soprattutto per privilegiare la velocit delle decisioni. Tuttavia, specialmente

    nelle delibere di maggior rilievo, un metodo assembleare, sia pure embrionale;(convocazione, riunione,

    discussione, votazione) richiesto soprattutto per garantire ai soci il diritto di essere preventivamente

    informati delle decisioni da adottare.

    SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

    Ogni socio pu cessare di far parte della societ per morte, recesso o esclusione. Principio ispiratore che

    domani tali vicende quello della conservazione dellente societario. Il venir meno di uno o pi soci non

    determina in alcun caso lo scioglimento della societ; comporta solamente la necessit di definire i rapporti

    patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente o gli eredi del socio defunto, attraverso la liquidazione della

    quota sociale. E invece rimesso ai soci superstiti il decidere se porre fine alla societ o continuarla. IL

    PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA SOCIETA OPERA ANCHE QUANDO RESTA UN SOLO SOCIO. Infatti il

    venir meno della pluralit dei soci opera come causa di scioglimento della societ solo se la pluralit non

    ricostituita entro 6 mesi. La logica della conservazione dei valori produttivi costituiti da una impresa operante

    prevale sulla disciplina contrattuale e pervade di s lintera materia dello scioglimento del rapporto sociale.

    MORTE DEL SOCIO: La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto fra

    tale socio e la societ, con il conseguente obblio per i soci superstiti di liquidare al quota del socio

    defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti non sono quindi tenuti a subire il

    subingresso in societ degli eredi del defunto. I soci hanno altre due possibilit: decidere lo

    scioglimento della societ e in tal caso gli eredi dovranno attendere la conclusione delle operazioni di

    liquidazione per partecipare con i soci superstiti alla divisione dellattivo residuante oppure continuare

    la societ ma in tal caso sar necessario il consenso di tutti i soci superstiti e degli eredi. Sia lo

    scioglimento anticipato sia la continuazione con gli eredi possono essere decisi dai soci superstiti nel

    termine di sei mesi concesso per la liquidazione della quota e per la ricostituzione della pluralit dei

    soci nel caso ne rimanga uno solo. I soci possono anche predeterminare attraverso apposite clausole le

    conseguenze della morte di uno di essi. Tali clausole sono: CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE=> La quota

    del socio defunto rester acquisita dai soci superstiti mentre agli eredi sar liquidato solo il valore della

    stessa. CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE => Con tale clausola i soci manifestano preventivamente il

    consenso al trasferimento della quota mortis causa, precludendosi le alternative della liquidazione

    della quota e dello scioglimento della societ.

  • RECESSO: E lo scioglimento del rapporto sociale per volont del socio. Se la societ a tempo

    indeterminato, ogni socio pu recedere liberamente . Il recesso deve essere comunicato agli altri soci

    con un preavviso di almeno 3 mesi e diventa produttivo di effetti solo dopo che sia decorso tale

    termine. Se la societ a tempo determinato il recesso ammesso per legge solo se esiste una giusta

    causa. Anche in questo caso il recesso va portato a conoscenza dei soci ma il suo effetto immediato. Il

    recesso per giusta causa pu essere esercitato anche in caso di societ a tempo indeterminato, con il

    vantaggio che in questo caso il socio non tenuto ad attendere il decorso dei 3 mesi.

    ESCLUSIONE: Pu essere dia di diritto sia rimessa alla volont dei soci. E escluso di diritto il socio che sia

    dichiarato fallito e il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. L esclusione

    facoltativa invece opera a seguito di fatti che legittimano la societ a deliberare lesclusione del socio, delibera

    che viene decisa dalla maggioranza dei soci( teste), motivata, comunicata al socio escluso, con effetto dopo il

    decorrere di 30 giorni, termine entro il quale il socio pu fare opposizione in tribunale; se la domanda viene

    accolta, il socio reintegrato con effetto retroattivo. Le cause dellesclusione facoltativa sono raggruppate in

    3 grandi gruppi: Gravi inadempienza degli obblighi che derivano dalla legge e dal contratto sociale(

    comprende comportamenti ostruzionistici. Interdizione, inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici.

    Sopravvenuta impossibilit di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori( es:

    perimento della cosa). E possibile che latto costitutivo riservi la decisione di esclusione dei soci ad arbitri

    esterni ( clausola compromissoria).

    LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

    Quando cessa il rapporto sociale di un socio, gli altri soci o gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota,

    ovvero ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. Tale pagamento deve essere effettuato

    entro 6 mesi dal giorno in cui si sciolto il rapporto. Il valore di tale quota determinato in base alla situazione

    patrimoniale della societ nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto e secondo il valore effettivo del

    bene conferito e non quello prudenziale. Il socio uscente o gli eredi del socio defunto continuano a rispondere

    personalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

    CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

    Decorso del termine: possibile la proroga e la societ si intende tacitamente prorogata quando decorso

    il tempo per cui fu prorogata, i soci continuano a compiere le operazioni sociale

    Conseguimento delloggetto sociale o sopravvenuta impossibilit di conseguirlo( es: insanabile discordia

    dei soci che paralizza la societ)

    Volont dei soci

    Venir meno della pluralit dei soci se nel termine di 6 mesi non viene ricostituita.

    Tutte le altre cause previste dal contratto sociale

    TUTTE LE CAUSE OPERANO AUTOMATICAMENTE PER IL SOLO FATTO DI ESSERSI VERIFICATE

  • LA SOCIETA IN STATO DI LIQUIDAZIONE

    Verificatasi una causa di scioglimento la societ entra automaticamente in stato di liquidazione. Tuttavia la

    societ non si estingue immediatamente. Si deve infatti provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali ed

    alla distribuzione fra i soci delleventuale residuo attivo. L ulteriore attivit della societ deve tendere solo alla

    definizione dei rapporti in corso e perci i poteri degli amministratori sono per legge limitati al compimento

    degli affari urgenti , cosi come i liquidatori che ad essi subentrano non possono intraprendere nuove operazioni

    e rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.

    I soci sono inoltre obbligati ad eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili

    risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali. Muta anche la posizione personale dei creditori

    personali dei soci i quali non potranno pi ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore ma

    dovranno attendere lespletamento della liquidazione della societ per potersi rivalere sulla quota di

    liquidazione. Lo stato di liquidazione pu essere revocato dai soci con il conseguente ritorno della societ alla

    normale attivit di gestione. Con la revoca si avr continuazione della stessa societ e non costituzione di una

    nuova. Tuttavia la decisione di revoca dovr essere adottata allunanimit.

    PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

    Le modalit dello stesso possono essere liberamente determinate dai soci nel contratto sociale o al momento

    dello scioglimento. Il procedimento inizia con la nomina dei liquidatori che richiede il consenso di tutti i soci

    salvo diversa previsione dellatto costitutivo. Questi possono essere revocati per volont di tutti i soci ed in ogni

    caso dal tribunale. Nomina e cessazione dalla carica di liquidatori viene iscritta nel registro delle imprese, sia

    nella ss che in snc mentre nella snc collettiva deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Con

    laccettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli amministratori i quali dovranno consegnargli

    tutti i documenti necessari come ad esempio i libri sociali, e dovranno redigere insieme ai liquidatori

    linventario. I liquidatori sono investiti per legge del potere di compiere tutti gli atti necessari per la

    liquidazione e se i soci non hanno disposto diversamente possono anche vendere in blocco i beni aziendali,

    nonch procedere a transazioni e compromessi. Ad essi compete anche la rappresentanza legale della societ,

    anche in giudizio. Se occorre, oltre a chiedere i conferimenti ancora dovuti ai soci, per la stessa ragione per cui

    questi vengono richiesti, possono richiedere ai soci le somme ulteriormente necessarie nei limiti della rispettiva

    responsabilit ed in proprozione della parte di ciascuno nelle perdite. In sintesi i compiti fondamentali dei

    liquidatori sono: CONVERSIONE IN DANARO DEI BENI, PAGAMENTO DEI CREDITORI, RIPARTIZIONE FRA I SOCI

    DELLEVENTUALE ATTIVO.

    Sui liquidatori incombe un duplice divieto:

    Non possono intraprendere nuove operazioni estranee allattivit di liquidazione. Se violano tale

    divieto rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi nei confronti dei terzi

    Non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finch i creditori non siano stati

    pagati o non siano state accantonate somme sufficienti per pagarli.

    Successivamente dovranno restituire ai liquidatori i beni conferiti in godimento, indennizzandoli per eventuali

    perimenti o deterioramenti di questi. Dovranno poi rimborsare il valore nominale dei conferimenti e ripartire le

  • eventuali eccedenze dellattivo fra i soci in proporzione alle loro quote. Nella snc ma non nella ss i liquidatori

    dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. Il primo il rendiconto della gestione dei

    liquidatori mentre il secondo una proposta di divisione fra i soci dellattivo residuo. Questi vanno comunicati

    ai soci e si intendono approvati se non vi opposizione nel termine di 2 mesi dalla comunicazione. Con

    lapprovazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

    ESTINZIONE DELLA SOCIETA

    Nella snc irregolare la chiusura del procedimento di liquidazione determina lestinzione della societ,

    semprech la relativa disciplina sia stata rispettata.

    Per la snc regolare, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione

    della societ dal registro delle imprese. I documenti relativi e i libri sociali vanno conservati per 10 anni.

    La cancellazione pu anche essere disposta dufficio, quando lufficio rilevi alcune circostanze sintomatiche dell

    assenza di attivit sociale come irreperibilit presso la sede legale, mancato compimento degli atti di gestione

    per 3 anni consecutivi.

    Latto formale di cancellazione dal registro delle imprese condizione necessaria per lestinzione della societ.

    Dalla cancellazione della societ i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro diritti

    nei confronti dei soci e , se i mancato pagamento dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di

    questi. Quindi prima della cancellazione i creditori sociali possono agire nei confronti della societ e ci vuol

    dire che la societ rimane in vita fino a che non si sia proceduto alla sua cancellazione dal registro delle

    imprese. Con la cancellazione dal registro delle imprese la societ quindi si estingue, quandanche non tutti i

    creditori sociali siano stati soddisfatti.

    I creditori insoddisfatti non sono per senza tutela in quanto possono agire nei confronti dei soci, che restano

    personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte. Possono inoltre agire

    nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento imputabile a colpa o dolo di questi ultimi

    FALLIMENTO DELLA SOCIETA ESTINTA

    I creditori della snc possono chiedere il fallimento della societ entro un anno dalla cancellazione dal registro

    delle imprese.

    Lart 10 della legge fallimentare dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati

    falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se linsolvenza si manifestata

    anteriormente alla medesima o entro lanno successivo( 1 comma). In caso di impresa individuale o di

    cancellazione dufficio degli imprenditori collettivi, per fatta salva la facolt per il creditore o per il pm di

    dimostrare il momento delleffettiva cessazione dellattivit da cui decorre il termine del primo comma. Il

    fallimento della societ non produce anche il fallimento del socio decorso un anno dallo scioglimento del

    rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilit illimitata, anche in caso di trasformazione , fusione o

    scissione, se sono state osservate le formalit per rendere noti a terzi i fatti indicati. La dichiarazione di

    fallimento inoltre possibile solo se linsolvenza della societ attenga a debiti esistenti alla data della

    cessazione della responsabilit illimitata.

  • Le societ irregolari e anche i loro soci possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo dopo la cessazione

    dellattivit dimpresa, o lo scioglimento del rapporto sociale; il termine annule assente in quanto manca un

    atto formale di cancellazione dal registro delle imprese.

    SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

    E una societ di persone che si differenzia dalla societ in nome collettivo per il fatto che vi sono due categorie

    di soci:

    SOCI ACCOMANDATARI: Rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali

    SOCI ACCOMANDANTI :Sono obbligati solo nei confronti della societ an eseguire i conferimenti

    promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del

    conferimento promesso e non ancora eseguito. Rispondono quindi limitatamente alla quota conferita.

    LAMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA COMPETE SOLO AI SOCI ACCOMANDATARI ( NON LO SONO DI DIRITTO

    COME NELLA SAPA). I SOCI ACCOMANDANTI SONO INVECE ESCLUSI DALLA DIREZIONE DELLIMPRESA SOCIALE

    L sas risponde alla specifica funzione economica di consentire laggregazione di soggetti che intendono gestire

    personalmente gli affari sociali assumendo responsabilit illimitata e di soggetti che intendono finanziare

    lattivit dei primi con rischio e poteri limitati, ma assumendo pur sempre la veste di soci. Laccomandita

    semplice inoltre lunica societ che consente lesercizio comune di un impresa commerciale con limitazioni

    del rischio e non esposizione al fallimento personale per alcuni soci.

    COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

    Per la costituzione della sas valgono le stesse regole che per la snc. L atto costitutivo dovr indicare la

    distinzione tra i soci. E soggetta a iscrizione, la cui omissione comporta la costituzione di una sas irregolare.

    Importante la ragione sociale che deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari oltre al tipo

    sociale. Non pu essere scritto il nome si un socio accomandante in quanto, se questultimo consente che il suo

    nome sia compreso nella ragione sociale, risponder di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente. Ci vuol

    dire che laccomandante di fronte a terzi, ma non nei rapporti interni, diventer un socio a responsabilit

    illimitata. Non diventa per socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare

    allamministrazione della societ.

    Riguardo lammissione di incapaci e conferimenti si applica la disciplina delle snc.

    SOCI ACCOMANDATI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA

    I soci accomandanti hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci della collettiva e lamministrazione della societ

    pu essere conferita soltanto ai soci accomandatari. Dall amministrazione della societ ( potere di gestione e

    potere di rappresentanza) sono esclusi i soci accomandanti.

    I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere, sia pure in posizione non paritetica con gli accomandatari

    alla nomina e alla revoca degli amministratori, quando latto costitutivo prevede la designazione degli stessi

    con atto separato. E infatti al riguardo necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e lapprovazione di

  • tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale. E richiesta invece lunanimit per la

    revoca dellamministratore nominato nellatto costitutivo.

    Il generale divieto di ingerenza nellamministrazione da parte del socio accomandante parzialmente

    temperato dal riconoscimento legislativo che essi:

    Possono trattare o concludere affari in nome della societ, sia pure solo in forza di una procura speciale

    per singoli affari e quindi in modo da restare pur sempre assoggettati alle direttive degli amministratori

    Possono prestare la loro opera allinterno della societ, sia manuale che direttiva, sotto la direzione

    degli amministratori e quindi mai in posizione autonoma e indipendente

    Possono, se latto costitutivo lo consente ,dare pareri su determinate operazioni nonch effettuare

    ispezioni

    DIVIETO DI IMMISTIONE

    Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari in nome della

    societ se non in forza di una procura speciale per i singoli affari. Laccomandante che contravviene a tale

    divieto assume responsabilit illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociale. Pu inoltre essere

    escluso dalla societ a maggioranza degli altri soci.

    Agli accomandanti precluso quindi ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotto degli affari

    sociali. Eventuali pareri o autorizzazioni devono riguardare solo determinate operazioni e si avrebbe

    violazione del divieto di immistione qualora agli uni o alle altre fosse riconosciuto carattere vincolante

    Allaccomandante consentito agire di fronte a terzi per specifici affari in forza di una procura speciale ma gli

    tassativamente preclusa la possibilit di agire di fronte a terzi come procuratore generale o istitore.

    Laccomandante che viola il divieto di immistione risponder solidalmente per tutte le obbligazioni sociali,

    presenti, passate e future con lulteriore conseguenza che in caso di fallimento anchegli sar dichiarato fallito.

    Non diventa accomandatario pero e perde il beneficio della responsabilit limitata solo nei confronti di terzi. Da

    ci si deduce che per le somme pagate ai creditori in base ad atti imputabili alla societ, egli avr azione di

    regresso per lintero non solo verso la societ, ma anche verso gli accomandatari. Viceversa gli accomandatari

    non hanno azione di regresso verso gli accomandanti che violano il divieto di immistione

    TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

    Differenza tra accomandatari e accomandanti

    Accomandatari: Stessa disciplina prevista per la snc: il trasferimento per atto fra vivi della quota degli

    accomandatari pu avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci. Per la trasmissione mortis causa

    necessario anche il consenso degli eredi

    Accomandanti: La loro quota trasferibile liberamente per causa di morte senza che sia necessario il

    consenso dei soci superstiti. Per il trasferimento fra vivi necessario il consenso ti tutti i soci che

    rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

  • SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

    Tale societ si scioglie oltre che per le cause previste per la societ in nome collettivo anche quando rimangono

    soltanto soci accomandatari o soci accomandanti semprech nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il

    socio che venuto meno. Se sono venuti meno i soci accomandanti durante il periodo di sei mesi lattivit

    sociale continua normalmente. Se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare

    un amministratore provvisorio i cui poteri sono limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

    Lamministratore provvisorio non assume la qualit di accomandatario e non risponder illimitatamente per le

    obbligazioni sociali, salvo che non compia atti eccedenti lordinaria amministrazione.

    Passati i 6 mesi senza che venga ricostituita la categoria dei soci mancanti e senza che si dia inizio al

    procedimento di liquidazione , la societ si trasforma in collettiva irregolare, semprech siano rimasti almeno

    due soci. Per la liquidazione e lestinzione valgono le stesse regole dettate per l snc. Tuttavia cancellata la

    societ dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti

    dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di liquidazione, dato che

    essi non erano soci a responsabilit limitata.

    SAS IRREGOLARE

    E irregolare la sas il cui atto costitutivo non stato iscritto nel registro delle imprese. Lomessa registrazione

    non impedisce la nascita della societ. Resta ferma la distinzione tra le due categorie di soci mentre viene

    accentuata la portata del divieto di immistione in quanto nellaccomandita irregolare, il divieto di immistione

    degli accomandanti, per quanto riguarda lattivit esterna ha carattere assoluto. Quindi nessuna procura

    speciale esonererebbe laccomandante da responsabilit illimitata verso terzi per tutte le obbligazioni sociali.

    Per il resto vale la stessa disciplina della snc irregolare:

    I creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, come

    nella societ semplice incombe su questi ultimi lonere di chiedere la preventiva escussione del

    patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi. Viene meno il

    beneficio di escussione automatica operante nella collettiva e nellaccomandita regolare.

    I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del loro

    debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli. Possibilit questa

    preclusa quando la societ regolare, per la durata prevista in contratto.

    Si presume che ciascun socio (anche accomandante) che agisce per la societ abbia la rappresentanza

    sociale anche in giudizio.