SOCIETÀ DI CAPITALI · Schemi operativi di sintesi ... delle societàper azioni non quotate ......

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Master di specializzazione SOCIETÀ DI CAPITALI IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ 4° INCONTRO mana

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Master di specializzazione

SOCIETÀ DI CAPITALIIL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

4° INCONTRO

mattina

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LOGISTICA CONGRESSUALESerena Carlettii

SERVIZIO CLIENTIAlice Dall’Armellina

ASSISTENZA E WEB MASTERMatteo Pegoraro

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INDICE

Schemi operativi di sintesi

5 REVISIONE LEGALEa cura di Flavia Silla

30 DIRITTO DI CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE S.R.L.a cura di Flavia Silla

41 CONTROLLO GIUDIZIARIOa cura di Flavia Silla

52 L’ORGANO DI CONTROLLO NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L.a cura di Flavia Silla

119 LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALEa cura di Flavia Silla

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Schemi operativi di sintesi

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REVISIONE LEGALE

a cura di Flavia Silla

Revisione legale – Art. 2409bis c.c.

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da unrevisore legale dei conti o da una società di revisione legaleiscritti nell’apposito registro

2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione delbilancio consolidato può prevedere che la revisione legale deiconti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegiosindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’appositoregistro.

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Le regole precedenti

• La revisione contabile, quale strumento di controllo legale dei conti, èstato introdotto con il D.lgs. n. 58/98 in materia di società quotate

• Per queste ultime la revisione contabile venne a sostituire il controllocontabile fino a quel momento svolto dal collegio sindacale chemantenne il potere di controllo sulla correttezza della gestionedell’impresa

• La revisione contabile venne poi estesa con la riforma del dirittosocietario a tutte le s.p.a. con eccezione di quelle che non ricorrono almercato del capitale di rischio

• Queste società potevano conferire al collegio sindacale il controllo deiloro conti se non erano tenute alla redazione del bilancio consolidato

Le regole precedenti

• In virtù del D.lgs. n. 58/98, prima delle successive modifiche,l’incarico di revisione doveva essere conferito dall’assemblea dei sociin sede di approvazione del bilancio di esercizio, ad una società direvisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob

• La designazione della società di revisione seguiva l’emissione delparere del collegio sindacale ritenuto obbligatorio ma non vincolante

• L’incarico era attribuito per tre esercizi e poteva essere rinnovato pernon più di due volte ( per un massimo di nove esercizi)

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Revisione legale

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Le regole precedenti

• L’assemblea avrebbe potuto revocare l’incarico alla società direvisione, previo parere del collegio sindacale solo per giustacausa con immediata sostituzione del revisore tramiteconferimento ad altro professionista

• Anche in tal caso occorreva il parere del collegio sindacale checomunque non vincolava l’assemblea

Le regole precedenti

• Con il D.L. 303/2006 il tempo triennale dell’incarico direvisione venne allungato, solo per le società quotate, fino anove esercizi

• L’attività di revisione consisteva nella verifica periodica dellaregolare tenuta della contabilità durante l’esercizio, nelcontrollo della corrispondenza delle poste di bilancio diesercizio e di quello consolidato con le scritture contabili einfine nell’emanazione di un giudizio sulla loro conformità aiprincipi contabili e alle norme giuridiche relative alla loroformazione

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Le regole precedenti

• La riforma societaria del 2003 estese queste regole anchealle società di revisione incaricate del controllo contabiledelle società per azioni non quotate

La normativa attualeRequisiti del revisore

• Il D.lgs. n. 39 del 2010 disciplina i requisiti per l’abilitazioneall’esercizio della professione

• Sono richiesti i requisiti di onorabilità, la laurea triennale, losvolgimento di un periodo di tirocinio e il superamento di unesame di idoneità professionale

• Rispetto alla precedente disciplina (art. 4, D.lgs. N. 37/92)l’elenco delle materie di esame è molto più ampio

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Revisione legale

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La normativa attualeIscrizione del revisore

• L’iscrizione presso il registro dei revisori continua ad essereconsentita alle società e in particolare a quelle di capitali

• Tuttavia se prima occorreva che la società avesse ad oggetto socialela revisione e l’organizzazione contabile, ora non ci sono piùlimitazioni di questo genere

• Il limite serviva ad eliminare il problema dell’eventuale“dipendenza” delle società di revisione; tuttavia esso è stato elusotramite accordi di rete

• Si è ritenuto dunque di valutare tale aspetto affidandosi ad altretecniche di controllo

La normativa attualeIscrizione del revisore

• Gli iscritti all’albo devono partecipare a programmi diaggiornamento professionale e sono soggetti a un controllo diqualità che si deve tenere ogni sei anni se essi non svolgono larevisione legale su enti di interesse pubblico, ogni tre anni seinvece la svolgono in quegli enti

• Il controllo di qualità viene svolto da persone fisiche selezionatein base a criteri determinati dal Ministero dell’economia, sentitala Consob

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La normativa attualeL’indipendenza

• La direttiva comunitaria da cui prende origine il D.lgs. N.39/2010 è intervenuta sui requisiti di indipendenza in basealla natura delle imprese soggette a revisione

• Ha introdotto la nozione di “ente di interesse pubblico”;sono tra l’altro considerati tali le società quotate, le impresedi assicurazioni, le banche, le Sim, gli emittenti strumentifinanziari diffusi tra il pubblico

La normativa attualeL’indipendenza

• Se la revisione riguarda società che non ricadono in questa nozione, nonesiste un elenco predefinito di rapporti che pregiudicano l’indipendenza:basta che il revisore non effettui la revisione nei casi in cui “un terzoinformato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione chel’indipendenza del revisore legale o della società di revisione risultacompromessa”(art. 10)

• Se invece l’indipendenza rischia di essere pregiudicata, il revisore deveadottare procedure idonee a prevenire e rilevare le situazioni chepossono compromettere l’indipendenza, documentando tali procedure inmodo che le stesse possano essere assoggettate a sistemi di controllo diqualità; i rischi per l’indipendenza devono essere indicati nelle carte dilavoro (art. 10)

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La normativa attualeL’indipendenza

• Il corrispettivo non può essere subordinato ad alcunacondizione o dipendere da servizi diversi prestati dal revisoreo da soggetti della propria rete

• Il corrispettivo deve essere tale da garantire la qualità el’affidabilità dei lavori

• Si vuole dunque evitare che il revisore sia sottopostoall’influenza dei servizi non audit, in modo da non dipendereda altri e più remunerativi incarichi assegnati alla rete

La normativa attualeEnti di interesse pubblico

• Se la revisione riguarda enti di interesse pubblico, la disciplina dellarevisione è molto più rigida

• Si prevedono una serie di adempimenti aggiuntivi:- obbligo di sostituzione del responsabile della revisione decorsi sette

anni dalla data di designazione e possibilità per quest’ultimo dipartecipare di nuovo ai lavori di revisione dell’ente decorsi due annidall’avvenuta sostituzione

- durata dell’incarico di revisione di nove esercizi per le società direvisione e di sette esercizi per i revisori legali persone fisiche(termine ritenuto massimo e non minimo)

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La normativa attualeEnti di interesse pubblico

L’incarico di revisione legale non può essere rinnovato o nuovamenteconferito se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazionedel precedente incarico

La Consob con proprio regolamento stabilisce le situazioni che possonocompromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisionedi un ente di interesse pubblico nonché le misure da adottare perrimuovere queste situazioni

- Divieto di prestazione alla società cliente di una serie di servizi supplementaridi cui all’art. 17 c.3 ( per revisori legali società di revisione legale, entitàappartenenti alla loro rete, soci, amministratori, componenti degli organi dicontrollo e dipendenti della società di revisione)

La normativa attualeEnti di interesse pubblico

Il divieto si estende alle società controllate dall’ente di interesse pubblico, allesue controllanti o alle società che sono sottoposte a comune controllo

- Divieto di assumere incarichi in uscita dall’impresa di revisione verso lasocietà cliente o viceversa ( per almeno due anni)

- Obbligo di pubblicare sul sito Internet del revisore di enti di interessepubblico una relazione di trasparenza annuale contenente una serie diinformazioni di grande interesse tra le quali informazioni sulla rete diappartenenza, sui controlli interni di qualità e sulle misure a garanziadell’indipendenza, sugli enti di interesse pubblico revisionati, sul fatturatototale del revisore diviso per servizi resi

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La normativa attualeEnti di interesse pubblico

- Divieto di revisione legale al Collegio sindacale esteso allecontrollate, alle controllanti e alle società sottoposte a comunecontrollo

La relativa disciplina non appartiene dunque più al codice civile, macostituisce una regolamentazione speciale degli enti di interessepubblico

Si attribuisce poi alla Consob il potere di esentare le controllate e lesocietà sottoposte a comune controllo dal divieto di attribuire larevisione al collegio sindacale e quello di estenderlo anche a societàche non rientrano nella nozione di ente di interesse pubblico

Vigilanza e sanzioni

• Il controllo di qualità per i revisori che non hannoincarichi su enti di interesse pubblico spetta alMinistero dell’economia e delle finanze che controllaanche l’abilitazione, la tenuta del Registro e delregistro del tirocinio, la formazione continua, il rispettodelle disposizioni di legge da parte dei revisori

• Il Ministero può stipulare convenzioni con enti pubblicio privati per attribuire loro compiti in materia diabilitazione, di tenuta dei registri, di svolgimento dellaformazione continua e del controllo di qualità

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Vigilanza e sanzioni

• Questi enti devono adottare procedure adeguate a garantirel’indipendenza rispetto ai soggetti vigilati e sono sottopostialla vigilanza del Ministero che può recedere senza oneridalle convenzioni

• Il Ministero ha il potere di chiedere informazioni e disporreispezioni finanziando la propria attività con i contributi degliiscritti al registro

Vigilanza e sanzioni

• La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisorilegali e delle società di revisione legale che hanno incarichi direvisione su enti di interesse pubblico

• Tale vigilanza ha la finalità di controllare indipendenza eidoneità tecnica

• La Consob procede ai controlli di qualità sui soggetti vigilati;può peraltro delegare ad enti terzi tali controlli

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Vigilanza e sanzioni

• Il sistema sanzionatorio è legato ai poteri di vigilanza; ilMinistero sanziona nei casi di irregolarità nello svolgimentodell’attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancatacomunicazione delle informazioni che devono essere indicatenel registro

• In base alla gravità della violazione, si passa dalla sanzioneamministrativa pecuniaria alla sospensione dal registro, aldivieto di assumere nuovi incarichi per un periodo massimo ditre anni, alla cancellazione dal registro

Vigilanza e sanzioni

• Analoghi poteri sanzionatori sono attribuiti alla Consob cheperaltro propone al Ministero che tiene il registro lasospensione, o la cancellazione dallo stesso

• Il decreto n. 39 si occupa anche delle sanzioni penali

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La normativa attualeEnti di interesse pubblico

• Con la disciplina della revisione legale degli enti di interessepubblico la Consob assume funzioni che esulano dallaregolamentazione delle società quotate e dei mercatifinanziari

• La Consob diventa in materia di revisione legale un’autoritàcon competenze trasversali al settore finanziario, bancario eassicurativo operando sempre d’intesa con la Banca d’Italia el’Isvap

La normativa attualeNomina del revisore

• Con il D.lgs. N. 39/2010 sono stati modificati rubrica e contenuto dell’art.2409 bis e si è sostituito all’espressione “controllo contabile” quella di“revisione legale dei conti”

• E’ poi da segnalare che l’attuale normativa pone sul medesimo piano irevisori individuali e quelli collettivi costituiti in società

• Quanto alla nomina si prevede che sia di competenza dell’assembleaordinaria ( art. 13); non è più prescritto che sia l’assemblea convocataper l’approvazione del bilancio

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Revisione legale

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La normativa attualeNomina del revisore

• Come in precedenza, si stabilisce che vi sia la propostamotivata dell’organo di controllo (per lo più collegiosindacale); quest’ultima vincola però l’assemblea della società

• L’assemblea potrebbe non condividere la proposta, ma ildissenso non la legittima a scegliere un altro soggetto comerevisore

• Il contrasto apre una fase dialettica che può svolgersi durantel’assemblea per giungere ad una scelta condivisa tra soci eorgano di controllo

La normativa attualeNomina del revisore

• L’eventuale insanabilità del conflitto potrebbe determinareuna situazione di crisi; quest’ultima, secondo taluni, potrebbedar luogo a una causa di scioglimento della società stantel’assenza del necessario controllo contabile

• Alcuni immaginano la possibilità della revoca dei sindaci sel’assemblea ritiene che la discordia abbia avuto origine daposizioni prevaricatrici dei sindaci

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La normativa attualeNomina del revisore

• In senso opposto, c’è invece chi ritiene che nei fatti, poiché lanegoziazione del corrispettivo da proporre all’assemblea perla relativa delibera rientra tra gli atti di gestione degliamministratori, la proposta motivata del collegio sindacale “certificherà” una scelta che continua ad essere operata dagliamministratori e che viene trasmessa all’organo di controllo

La normativa attualeNomina del revisore

• La durata dell’incarico per i revisori delle società che nonricorrono al mercato del capitale di rischio è di tre anni; nulla sidice sul rinnovo dell’incarico

• Il silenzio non significa peraltro divieto di rinnovo; sta solo adindicare che in ogni caso la nomina assembleare deve passaresempre tramite l’indicazione vincolante del collegio sindacale

• Quest’ultimo potrà anche riproporre il nominativo del revisorequalora abbia apprezzato l’attività da questi svolta

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Revisione legale

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La normativa attualeNomina del revisore

• All’atto della nomina, l’assemblea determina per l’interadurata del rapporto anche il corrispettivo per la prestazionedel revisore con i criteri dell’eventuale adeguamento (in casodi svalutazione monetaria ovvero di aumento delle prestazioniper prescrizione legislativa)

• Con la determinazione dei criteri di adeguamento si vuoleevitare che durante l’incarico semplici modifiche delcorrispettivo di fatto siano portate in assemblea

La normativa attualeNomina del revisore

• Può peraltro essere difficile per l’assemblea determinare inanticipo tutte le possibili situazioni che possono accadere; èprobabile dunque il ricorso a clausole molto generali chelasceranno inevitabilmente margine di discrezionalità agliamministratori nella negoziazione con i revisori circa la modificadei compensi

• Quanto alle società di interesse pubblico (tra le quali siannoverano quelle quotate) la durata dell’incarico, come giàdetto, si estende a nove o a sette esercizi a seconda che l’incaricosia attribuito ad una società di revisione o ad un revisoreindividuale

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La normativa attualeRevoca del revisore

• L’interruzione del rapporto di revisione può essere collegato allarinuncia all’incarico da parte del revisore o alla sua revoca daparte dell’assemblea

• Per evitare che il rapporto potesse essere interrotto in quantoscomodo a causa del rigore usato nelle verifiche e nei controlli, siè stabilito che il recesso della società oggetto del controllo possaavvenire solo per giusta causa, dopo aver sentito il collegiosindacale il cui parere non è però vincolante

• Si esclude che la divergenza di opinioni in merito ad untrattamento contabile o a procedure di revisione possa essereconsiderata giusta causa

La normativa attualeRevoca del revisore

• Si prevede dunque che, una volta istituito il rapporto direvisione, la società potrà decidere in autonomia di recederneper giusta causa previo parere obbligatorio, ma nonvincolante del collegio sindacale (e ciò a differenza dellanomina del revisore)

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Revisione legale

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La normativa attualeRevoca del revisore

• Il revisore può dimettersi, ma se la sua decisione non ègiustificata dovrà risarcire la società del danno arrecatole; ledimissioni rappresentano un’inadempienza contrattuale equindi devono essere sanzionate

La normativa attualeRevoca del revisore

• In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale odi risoluzione del contratto prima della sua scadenza temporalenon è consentita la sospensione dell’attività di controllo

• Se vi sono dimissioni, la dichiarazione produrrà effetto solo dopola nomina del nuovo revisore; in caso di revoca la società devecontestualmente procedere alla nomina del nuovo revisore;infine nell’ipotesi di risoluzione del contratto si deve procederealla nomina del revisore entro sei mesi dalla risoluzione durantei quali l’efficacia della volontà risolutoria del contratto restasospesa

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La normativa attualeRevoca del revisore

• Il revisore deve comunicare la cessazione dell’incaricoall’autorità di vigilanza (Ministero o Consob) fornendoadeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hannodeterminate

Il controllo sul bilancio

• La revisione contabile consiste in un’attività di controllo mediantespecifiche procedure tecniche che consentono al revisore legale diottenere dati adeguati e sufficienti per poter dichiarare con ragionevolecertezza che il bilancio è privo di errori significativi

• Il revisore non deve e, del resto, non ha facoltà di dichiarare concertezza che il bilancio è corretto, ma deve poter raggiungere unlivello di ragionevole certezza

• Con il giudizio il revisore non afferma che il bilancio è privo di errori, mache con ragionevole certezza è privo di errori significativi

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Revisione legale

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Il controllo sul bilancio

• Un errore è significativo quando consente di influenzare ledecisioni che sono prese da terzi indipendenti sulla base delbilancio stesso

• Ai sensi del primo comma dell’art. 14, D.lgs. n. 39/2010, ilrevisore legale o la società di revisione incaricati dellarevisione legale dei conti:

a. esprimono con un’apposita relazione un giudizio sul bilancio diesercizio (e sul bilancio consolidato se redatto)

Il controllo sul bilancio

b. verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta dellacontabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestionenelle scritture contabili

• Non è più specificato che le verifiche debbano avvenire conperiodicità trimestrale; in base alle interpretazioni adottateper le società quotate (in merito alle quali la periodicità non èindicata) si ritiene che il trimestre sia un intervallo minimo edunque in alcuni casi potrà adottarsi un periodo inferiore epiù ravvicinato nel tempo

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Il controllo sul bilancio• A differenza dell’abrogato art. 2409 ter c.c., l’attuale art. 14 non

contempla più il controllo sul bilancio; tuttavia tale mancanza èda ritenersi un fatto puramente formale visto che il giudizio sulbilancio che i revisori devono esprimere presuppone che ilbilancio sia stato verificato nella sua correttezza

• Le regole tecniche necessarie per il controllo sono indicatedall’art. 11 del D.lgs. n. 39/2010 e si tratta dei principi direvisione adottati dalla Commissione europea

• Nel frattempo si fa riferimento ai principi contabili elaborati daassociazioni e ordini professionali e dalla Consob

Il controllo sul bilancio• Il rischio che vi siano errori significativi in un bilancio è detto rischio di

revisione• Sul rischio di revisione incidono fattori diversi; si parla a questo proposito di

rischio intrinseco, di rischio di controllo e di rischio di individuazione• Il rischio intrinseco è collegato alla presenza di errori significativi

indipendentemente dalla presenza di controlli interni e dalla capacità edalle modalità di controllo del revisore

• Il rischio di controllo si verifica quando l’errore significativo non èindividuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo internodell’impresa

• Il rischio di individuazione si verifica quando il revisore non individua unerrore che potrebbe essere significativo

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Revisione legale

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Il controllo sul bilancio

• Come deve agire il revisore per ridurre il rischio di revisione?• Non può intervenire sul rischio intrinseco; va comunque

tenuto presente quando si determinano le procedure dicontrollo ( ad esempio, valutazione del cliente, analisipreliminare dei bilanci)

• L’esame delle procedure di controllo interno in un’impresaserve invece per valutare il rischio di controllo

• Per ridurre invece il rischio di individuazione occorreeffettuare controlli particolarmente estesi

Il controllo sul bilancio• Sulla base di quanto detto, il revisore deve pianificare la sua

attività definendo le procedure di controllo sulle singolevoci di bilancio in modo da ridurre il rischio di revisione adun livello accettabile

• A questo punto occorre stabilire la soglia di significativitàdell’errore

• E’ da considerare che i controlli sono fatti a campione in untempo limitato; non si può dunque cercare di individuarequalsiasi errore

• In questo contesto, occorre cercare di individuare gli errorisignificativi

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Il controllo sul bilancio

• La significatività dell’errore è determinata in modosoggettivo dal revisore; per il revisore diventa dunqueimportante quanto è emerso nelle pianificazioni precedenti

• Così se si tratta di un cliente “vecchio” già revisionato, vi èun’approfondita conoscenza dello stesso e si conosce ancheil sistema di controllo interno; potranno essere adottatesoglie di significatività più elevate rispetto al caso di uncliente nuovo, sottoposto a revisione per la prima volta e dicui si giudicano insufficienti le procedure di controllo interno

Il controllo sul bilancio

• I principi di revisione non indicano soglie quantitative eprevedono che la significatività dell’errore sia collegata allecaratteristiche dimensionali dell’azienda cliente

• A tal fine si applica , in genere, una percentuale ad alcunevoci del bilancio utilizzate come basi di riferimento e scelteproprio in relazione alla tipicità del cliente (ad es. fatturato,valore delle immobilizzazioni, patrimonio netto)

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Il controllo sul bilancio

• La significatività va esaminata a livello di bilancio(significatività preliminare) e a livello di singolo conto ogruppo di conti (errore tollerabile)

• L’errore tollerabile individua il livello di verifiche cui devegiungere il revisore con riferimento alle singole poste dibilancio e rappresenta la soglia entro la quale l’errore èaccettabile (così se valuta un errore non tollerabile nella voceTerreni e fabbricati il revisore dovrà comunicare alla Direzionedel cliente l’errore riscontrato)

Il controllo sul bilancio

• Se dunque la Direzione accoglie l’indicazione e modifica lavoce di bilancio non vi saranno effetti sul giudizio espresso dalrevisore; al contrario se la Direzione non procede ad alcunamodifica il revisore potrà emettere un giudizio con rilievi(indicazione dell’errore e impatto sul risultato di esercizio e sulpatrimonio netto)

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Il controllo sul bilancio• Il controllo sul bilancio e specificamente sui saldi dello stesso costituisce

l’ultima fase della revisione legale• Secondo i principi di revisione il revisore deve verificare tutti i saldi

dello stato patrimoniale e del conto economico tramite la verifica diuna serie di asserzioni

• E’ bene segnalare che gli amministratori, nel dichiarare che il bilanciorappresenta la situazione veritiera e corretta sotto il profilo economico,finanziario e patrimoniale, di fatto affermano che i saldi di bilancio sonocorretti

• Dunque il revisore deve verificare una serie di asserzioni e cioè che isaldi esistono, che siano corretta applicazione dei criteri divalutazione e che seguano il principio di competenza economica

Il controllo sul bilancio

• Se dalla verifica effettuata dal revisore si riscontrano errori, ilrevisore dovrà distinguere tra errori significativi e errori nonsignificativi

• Gli errori significativi andranno discussi con la Direzione; inbase al risultato della discussione il giudizio espresso saràdiverso e precisamente:

a. Giudizio positivo sul bilancio (se l’errore viene corretto ovveroi revisori si convincono della correttezza del comportamentodegli amministratori)

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Revisione legale

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Il controllo sul bilancio

In presenza di errori non rimossi, a seconda della natura e dellagravità dell’errore significativo:

b. Giudizio positivo con rilievic. Giudizio negativo (in questo caso si tratta di rilievi per errata

applicazione dei principi contabili tali da renderecomplessivamente inattendibile il bilancio)

In caso di rilievi per limitazioni all’applicazione dei principi direvisione o in presenza di significative incertezze:

d. Dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio

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DIRITTO DI CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE S.R.L.

a cura di Flavia Silla

Controllo individuale del socio

• Art. 2476 c.c., comma 2 –“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degliaffari sociali e di consultare, anche tramite professionisti diloro fiducia, i libri sociali e i documenti relativiall’amministrazione”

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Diritto di controllo e di consultazione S.r.l.

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Controllo individuale dei soci

• E’ stabilito il controllo dei soci nella s.r.l. a prescindere dallapresenza del collegio sindacale o del revisore legale

• Diritto di controllo: spetta al socio privo del potere digestione, non al socio amministratore che non partecipa alsingolo atto di gestione

• Compete anche nel caso di possesso di una minimapartecipazione

Controllo individuale del socio

• Spetta tale diritto al socio che recede? Fino a quando?• Secondo la massima del Comitato Notarile del Triveneto 2005

I.H.5, il diritto in parola non spetta al socio receduto per ilperiodo che va dalla comunicazione del recesso fino alrimborso della sua partecipazione

• Altri invece riconoscono tale diritto (per alcuni, peraltro,sussistente solo con riferimento alle informazioni relative alrimborso della quota)

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Controllo individuale del socio

• In caso di comunione di quota, il diritto spetta alrappresentante comune; nell’ipotesi di quota sequestrata ildiritto compete al custode; in caso di usufrutto o di pegnodella quota, il diritto spetta sia al socio che all’usufruttuario oal creditore pignoratizio salvo diversa convenzione indicatanel titolo o fissata nel provvedimento del giudice

Controllo individuale del socio

• Secondo la tesi di maggioranza i soci possono accedere allasocietà per esercitare il diritto di controllo senza limiti relativialla frequenza, alle modalità e all’oggetto degli accessi purchécon modalità concordate in giorni e orari lavorativi

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Diritto di controllo e di consultazione S.r.l.

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Controllo individuale del socio

• Dunque l’atto costitutivo non può escludere, limitare, nérendere più difficile l’esercizio di tale diritto (Trib. Biella 18maggio 2005, Trib. Bari 10 maggio 2004)

• Altra tesi ammette invece che ci possano essere restrizioni:così l’atto costitutivo potrebbe limitare tale diritto in presenzadel Collegio sindacale con funzione di revisione legale oppuresi potrebbe stabilire che tale diritto spetti a una minoranzaqualificata di soci

Controllo individuale del socio

• Quest’ultimo orientamento che è di minoranza verrebbe aincidere sui diritti di informazione e/o di consultazione (comeavviene infatti consentendo il potere solo in capo a soci cherappresentano una certa percentuale del capitale ovveroconsentendo l’accesso solo a taluni libri)

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Controllo individuale del socio

• Sembra peraltro possibile prevedere clausole statutariedirette a regolare unicamente le modalità di esercizio delcontrollo sulla gestione da parte del socio (ad es.predeterminando i giorni nei quali accedere alladocumentazione, esigendo la forma scritta della richiesta)

Controllo individuale del socio

• Oggetto del controllo: il termine “affari sociali” ha unsignificato amplissimo e concerne tutte le informazioniattinenti al patrimonio e alla gestione della società, ai rapportigiuridici ed economici della società (es. progetti diacquisizione, partecipazioni, concessioni di finanziamenti ecompensi agli amministratori) ed in genere ogni operazionesociale, non solo quelle in atto

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Diritto di controllo e di consultazione S.r.l.

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Controllo individuale del socio

• E’ opportuno però richiedere il tutto agli amministratoritramite racc. A/R per avere la prova della richiesta in caso disuccessiva controversia giudiziale

Controllo individuale del socio

• Il controllo si esplica nell’informazione e nella consultazione;la consultazione presuppone che il socio abbia diritto diestrarre copia a proprie spese dei documenti contabili pressola sede della società

• Se così non fosse vi sarebbero gravi limiti nella consultazione(Trib. Ivrea 2 luglio 2005, Trib. Roma 10 novembre 2004)

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Controllo individuale del socio

• La legge non stabilisce limiti quanto alle modalità e allaperiodicità dell’esercizio del diritto, né lo subordina adinteressi o a esigenze particolari

• Di qui l’orientamento pressoché unanime della dottrina nelritenere tale diritto incondizionato

• Ciò significa che il socio può esercitarlo in qualsiasi momentoe anche più volte nello stesso esercizio

• La società non può sindacare i motivi della richiesta (Trib.Civitavecchia 21 aprile 2004)

Controllo individuale dei soci

• Ci sono però alcuni limiti generali connessi al rispetto deiprincipi di buona fede e correttezza (Trib. Taranto 13 luglio2007, Trib. Bologna 6 dicembre 2006)

- intralcio all’attività sociale- nocumento che possa derivare alla società- segreto aziendale

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Controllo individuale del socio

• Certamente sono da considerarsi illegittimi i comportamentiche risultino ricattatori o rivolti a fini diversi da quellistrettamente informativi

• Il socio dovrà astenersi da un’ingerenza nell’attività degliamministratori per finalità di turbativa dell’operato di questiultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non haeffettivamente bisogno, al solo scopo di ostacolare l’attivitàsociale

Controllo individuale dei soci

• Contro l’esercizio abusivo del diritto di controllo può essereazionato lo strumento dell’esclusione del socio ex art. 2473bis c.c.

• Si configura inoltre in capo al socio una responsabilità perviolazione dei doveri di correttezza e buona fede in pendenzadel rapporto sociale

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Controllo individuale dei soci

• Art. 2473 bis c.c.: “L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi diesclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicanole disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilitàdel rimborso della partecipazione mediante riduzione delcapitale sociale”

Controllo individuale dei soci

• Esempi di giusta causa di esclusione:- Violazione del generale dovere di correttezza e buona fede

del socio durante il controllo previsto dall’art. 2476 c.c.- Violazione del dovere di riservatezza in riferimento alle

notizie particolari acquisite dal socio in occasione edipendenza dell’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476c.c.

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Controllo individuale del socio

• Come si può tutelare il socio richiedente rispetto al rifiutoillegittimo degli amministratori?

• Il rimedio può essere rappresentato dal ricorso alla proceduracautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando è indispensabileun accesso rapido ai documenti sociali, improvviso e nonpreannunciato (secondo Trib. S.M. Capua Vetere 10 giugno2001 l’ingiustificato ritardo all’esercizio del socio integra di persé un pregiudizio imminente e irreparabile)

Controllo individuale del socio

• Il rifiuto dell’amministratore di svelare notizie sulla gestione odi esibire documenti potrebbe rappresentare una graveirregolarità nella gestione ed eventualmente giustificareun’azione di responsabilità verso l’amministratore colpevole

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Controllo individuale del socio

• Ai poteri di controllo dei soci corrisponde l’obbligo per gliamministratori di fornire le notizie richieste e consentirel’accesso ai documenti

• L’obbligo è sanzionato in via amministrativa (fino a € 10.329)se dalla loro condotta non si determina un danno ai soci

• Se invece si determina un danno ai soci si configura il reatopunibile a querela dell’offeso con la reclusione fino ad unanno (art. 2625 c.c.)

Controllo individuale del socio

• Quando il collegio sindacale o il sindaco unico è obbligatorio,la legge dispone l’applicazione delle regole della s.p.a.

• I soci possono dunque denunciare al collegio sindacale o alsindaco unico i fatti censurabili commessi dagli amministratoriex art. 2408 c.c.

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CONTROLLO GIUDIZIARIO

a cura di Flavia Silla

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità degliamministratori nella gestione sociale che possa arrecaredanno alla società o ad una o più società controllate, laminoranza qualificata di soci che rappresenti almeno undecimo del capitale sociale ovvero il ventesimo del capitaledella società che fanno ricorso al mercato del capitale dirischio, possono denunziare i fatti al Tribunale con ricorsonotificato anche alla società

• Lo statuto può prevedere percentuali inferiori

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Il coinvolgimento della società nel procedimento direttocontro l’organo amministrativo dà luogo ad un conflitto diinteressi

• Quindi la società parteciperà al procedimento non tramitel’organo amministrativo ma a mezzo di un curatore specialenominato ex art. 78 c. 2 su istanza del soggetto che attiva ilprocedimento

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

Sono legittimati attivi:• Minoranza qualificata dei soci• Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato interno

nel sistema monistico• P.M. e Consob nelle società che fanno ricorso al capitale di

rischioNon sono legittimati il creditore della società e il creditore del

socio

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Controllo giudiziario

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Anche se la legge pone un limite minimo di partecipazione alcapitale sociale, la giurisprudenza ritiene legittimato/i anche ilsocio o i soci che detengono una partecipazione di maggioranza(App. Roma 15 gennaio 2003), che rappresentino la totalità delcapitale nonché il socio unico

• Sono legittimati alla denuncia i possessori di azioni ordinarie,privilegiate , a voto limitato

• La percentuale di legge deve sussistere al momento dellaproposizione del ricorso

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Con riferimento all’organo di controllo si ritiene che lapossibilità di denuncia spetti al Collegio e non a uno o più deisuoi componenti

• E’ quindi necessaria una delibera che specifichi le irregolaritàe contenga l’apposita denuncia al tribunale

• In caso di voto contrario, il verbale della riunione deveindicare il dissenso e le relative motivazioni

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Prima di procedere in tal senso il Collegio sindacale deve darcorso preliminarmente a iniziative alternative dirette adadottare provvedimenti adeguati: deve informare gliamministratori, sollecitare la convocazione del CdA edell’assemblea

• Solo se tali procedure alternative sono non percorribili o incaso di loro inutilità o di urgenza si procederà alla denuncia

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• L’iniziativa del P.M. è ammessa solo in caso di società chefanno ricorso al mercato del capitale di rischio

• Il P.M. può agire da solo ovvero essere sollecitato da unaminoranza di soci che non raggiunge la percentuale previstadalla normativa, dai creditori sociali, dai dipendenti, dachiunque abbia interesse

• Secondo alcuni il P.M. potrebbe denunciare solo le graviirregolarità lesive di un interesse pubblicistico (es. mancatodeposito di bilancio)

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Controllo giudiziario

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Rispetto al regime precedente la norma fariferimento esclusivamente agli amministratori qualipossibili legittimati passivi destinatari della denuncia

• Non viene citato l’organo di controllo• C’è peraltro chi ritiene che nonostante il silenzio

della legge i sindaci siano pur sempre passibili diessere chiamati a rispondere di eventuali graviirregolarità da essi compiute che possa arrecaredanno alla società o a società controllate

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• E’ vero che la norma fa riferimento alla “gestione” e non alcontrollo, tuttavia l’art. 2409 ricomprende i sindaci nelprocedimento quando prevede espressamente che ilTribunale possa sospendere il procedimento stesso sel’assemblea sostituisce “…i sindaci..” e quando precisa chenei casi più gravi il Tribunale può “revocare gli amministratoried eventualmente anche i sindaci…”

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Gravi irregolarità: sono riferite alla violazione dei doveri degliamministratori nell’attività di gestione

• Si tratta di irregolarità compiute con colpa grave o dolo;l’irregolarità può consistere in azioni o in omissioni; può ancheessere rappresentata da adempimento effettuato in ritardo

• Le gravi irregolarità devono essere attuali; devono cioè esistereal momento in cui si invoca l’intervento del tribunale

• Non è giustificata una denuncia quando le irregolarità sonovenute meno

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Delle violazioni compiute non occorre dare la prova; èsufficiente il fondato sospetto e cioè la presenza di seri indiziper ritenere esistenti le gravi irregolarità

• Le gravi irregolarità devono essere tali da poter arrecaredanno alla società o ad una o più società controllate

• A differenza delle gravi irregolarità che devono esistere non ènecessario che il danno si sia già verificato

• Il danno può essere anche potenziale

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Controllo giudiziario

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• In sede di procedimento (di volontaria giurisdizione), ilGiudice non è vincolato al principio della domanda e alprincipio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato; puòquindi accertare anche gravi irregolarità diverse da quelleoggetto di denuncia

• Il Tribunale non può comunque entrare nell’opportunità(merito) delle scelte compiute dagli amministratori

• Il procedimento è esperibile anche se l’amministratore fossecessato

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Il procedimento ex art. 2409 c.c. inizia su presentazione diricorso

• Al giudizio possono intervenire determinati soggetti, diversi aseconda del soggetto che ha promosso il procedimento

• Se il giudizio è promosso dalla minoranza dei soci odall’organo di controllo il PM ha il dovere di intervenire

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Se invece il giudizio è stato promosso dal P.M. si ritiene chepossano intervenire solo i soci titolari di almeno il 5% delcapitale sociale

• Il terzo non può mai intervenire• Il tribunale per assumere le notizie ritenute utili può, anche

d’ufficio, assumere informazioni e disporre l’audizione disoggetti informati o interessati

• Può disporre l’audizione dei soci anche non ricorrenti (nonassumono la veste di testi)

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Il Tribunale compie un controllo di legittimità dell’operatodegli amministratori e dei componenti dell’organo dicontrollo; non può entrare nel merito sindacando laconvenienza e l’opportunità delle scelte economiche(secondo altro indirizzo il giudice può valutare se determinatescelte siano avvenute in conflitto con l’interesse sociale)

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Controllo giudiziario

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Al termine del procedimento il tribunalepuò ordinare con decreto l’ispezione giudiziariadell’amministrazione della società nominando uno o piùispettori giudiziari stabilendo modalità e tempi dell’ispezione

• Il decreto viene comunicato entro 5 giorni al registro delleimprese

• Il decreto è reclamabile• Le spese dell’ispezione sono a carico dei soci ricorrenti; se

invece la denuncia proviene dal P.M.o dall’organo di controllole spese sono a carico della società

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periododeterminato il procedimento se l’assemblea sostituisce gliamministratori e i componenti dell’organo di controllo consoggetti di adeguata professionalità che si attivino senzaindugio per accertare se le violazioni sussistano e in casopositivo per rimuoverle

• L’ispezione si conclude con una relazione che vienedepositata

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Il Tribunale quindi valuta i risultati dell’ispezione giudiziale• Se non risultano sussistere gravi irregolarità il tribunale non

emette alcun provvedimento• Se le violazioni sussistono il tribunale può disporre gli

opportuni provvedimenti provvisori (es. ordinare o inibire ilcompimento di attività singole) o convocare l’assemblea perle conseguenti deliberazioni (es. per l’azione di responsabilità,per rinnovare le cariche sociali ecc.)

Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c

• Ne casi più gravi il Tribunale può revocare i componentidell’organo amministrativo o di controllo e nominarel’amministratore giudiziario

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Controllo giudiziario

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Denuncia al tribunaleper gravi irregolarità – Art. 2409 c.c.

• Denuncia ex art. 2409 c.c. applicabile alle s.r.l.?• Sì, se si tratta di srl con collegio sindacale obbligatorio (v. Trib.

Napoli, sez. VII, 14 maggio 2008)• No per i soci• Rinvio alla Corte Cost. per Trib. Tivoli 29 marzo 2012

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L’ORGANO DI CONTROLLO NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L.

a cura di Flavia Silla

Collegio sindacale o sindaco unico

• L’organizzazione ed il funzionamento del collegio sindacale o delsindaco unico sono regolati:

- dalle norme del codice civile;- dalle disposizioni statutarie;- dalle norme di comportamento del CNDCEC.

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Composizione del collegio sindacale

L’organo di controllo è un organo monocratico (sindaco unico) ocollegiale costituito, in quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 2397c.c., da tre o cinque membri effettivi e due supplenti (tuttipossono essere soci o non soci)

I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo esuccessivamente dall’assemblea (ordinaria nella s.p.a.)

Composizione del collegio sindacale

Costituiscono un’eccezione:- le s.p.a che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

partecipate dallo Stato o da enti pubblici quando lo statutoriserva agli stessi la nomina di un numero di sindaciproporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale;

- le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statutoriserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacaleai possessori di tali strumenti;

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Composizione del collegio sindacale

- le società costituite per pubblica sottoscrizione nelle quali lanomina del sindaco o del collegio spetta all’assemblea deisottoscrittori

• Ai sensi dell’art. 2368 c.c. in sede di statuto è possibileprevedere norme particolari per la nomina dei sindaci; non sipuò però cambiare il principio per il quale la nomina delcollegio sindacale o del sindaco unico spetta alla comunevolontà dei soci

Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco

• I sindaci sono persone fisiche che devono possedere irequisiti professionali richiesti dalla legge nonché quellipersonali di eleggibilità e di compatibilità che garantiscano laloro onorabilità e indipendenza

• Nel silenzio della legge si ammette la loro rieleggibilità asindaco della medesima società; lo statuto può comunqueprevedere limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art.2399 u.c. c.c.)

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco

• Se il collegio sindacale non esercita la revisione legale dei conti:- almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essererevisori legali iscritti nell’apposito registro- i restanti membri, se non sono iscritti in tale registro devonoessere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati,dottori commercialisti e ragionieri, consulenti del lavoro o fra iprofessori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche

Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco

• Se il collegio sindacale esercita anche la revisione legale deiconti:

- tutti i membri devono essere scelti tra i revisori legali iscrittinell’apposito registro (artt. 2409 bis c.c. e art. 6, D.lgs, n.39/2010)

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Ineleggibilità e decadenza

• Le cause di ineleggibilità e decadenza non permettono lanomina a sindaco; se la causa di ineleggibilità fossesopravvenuta nel corso dell’incarico, il sindaco decadedall’ufficio (se con la stessa delibera vengono nominatisindaci eleggibili e non eleggibili, si ritiene che la deliberapossa essere invalida per la sola parte relativa alla nominadei sindaci ineleggibili)

Ineleggibilità e decadenza

• Ineleggibilità legata all’interdizione, all’inabilitazione, alfallimento, alla comminazione di pene e sanzioni (art. 2382richiamato dall’art. 2399, c. 1, lett. a) )

• Ineleggibilità legata a rapporti di parentela ed affinità (art.2399, c. 1, lett. b) (es. coniuge, parenti ed affini entro il 4° gradodi un amministratore della società, della società controllata, dellasocietà controllante o della società sottoposta a comunecontrollo)

• Ineleggibilità legata a rapporti di lavoro o d’opera retribuita e diconsulenza continuativa (art. 2399, c. 1, lett. c)

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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• Ineleggibilità legata ad altri rapporti patrimoniali checompromettano l’indipendenza (art. 2399, c. 1, lett. c) delsindaco

• Cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali operdita degli altri requisiti di eleggibilità ex art. 2397 (art.2399, c. 2)

• Altre cause di ineleggibilità e decadenza previste dallostatuto (art. 2399, c. 3).

Ineleggibilità e decadenza

• Il CNDCEC alla norma di comportamento 1.4. stabilisce chel’indipendenza del sindaco deve soddisfare simultaneamentedue profili:

- il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco aconsiderare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementirilevanti per l’esercizio della sua funzione escludendo ognifattore ad esso estraneo;

- la condizione di non essere associato a situazioni ocircostanze delle quali un terzo informato, obiettivo eragionevole trarrebbe la conclusione che sia compromessa lacapacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo obiettivo

Ineleggibilità e decadenza

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Ineleggibilità e decadenza

• Prima di accettare il proprio incarico, il sindaco deve valutarei rischi per l’indipendenza e accertare se si possano adottaremisure atte a eliminare o ridurre tali rischi; se non sussisteuna tale possibilità, il professionista non deve accettarel’incarico o deve, se avesse già accettato, rinunciarvi

Ineleggibilità e decadenza

• Il sindaco deve fare le valutazioni prima evidenziateperiodicamente; tali valutazioni vanno comunicate dal sindacoal Collegio

• Il collegio sindacale vigila sull’indipendenza dei propricomponenti e valuta le informazioni ricevute

• Il venire meno dell’indipendenza di un sindaco non dà luogoal venir meno dell’obiettività del collegio; compete al sindacoadottare le misure che ripristinino la sua indipendenza

• In mancanza occorrerà procedere alla sostituzione del sindaco

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Ineleggibilità e decadenza

• La norma di comportamento 1.4 CNDCEC, nei gruppi, proprioper sviluppare al meglio l’attività di controllo e agevolare lacircolazione dell’informazione del collegio sindacale, ritieneopportuno che nel collegio sindacale della società controllatasia presente almeno un componente del collegio sindacaledella società controllante

• n ogni caso ciascun sindaco deve continuare a valutare lapropria indipendenza

Ineleggibilità e decadenza

• Circa il rapporto di lavoro dipendente con la società o altrasocietà del gruppo, l’indipendenza viene ritenuta nonsussistente ( norma 1.4 CNDCEC)

• In presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti diconsulenza o prestazione d’opera retribuita e ulteriorirapporti di natura patrimoniale, la presenza di cause diineleggibilità e decadenza va valutata caso per caso

• Nell’effettuare tale valutazione devono essere considerati iseguenti fattori:

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Ineleggibilità e decadenza

a) la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenzao di prestazione d’opera retribuita resi dal sindaco a favoredella società e delle altre società del gruppo (esistenza di unrapporto di durata, attribuzione occasionale di incarichi,reiterazione e rilevanza degli stessi);b) possibilità di interferenza dell’attività di consulenza con lafunzione di controlloc) compromissione dell’indipendenza finanziaria

Ineleggibilità e decadenza

• La compromissione dell’indipendenza finanziaria può avvenirequando i compensi previsti o percepiti per la funzione disindaco da parte di una società o di altre società del gruppo ecomprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dallapartecipazione alla rete siano superiori ad un determinatolivello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quandoallo stesso tempo, il compenso percepito (o quello previsto) perl’attività di sindaco da una società o da altre società del grupponon sia preponderante sul totale dei compensi percepiti dallasocietà medesima (o da altre società del gruppo).

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Ineleggibilità e decadenza

• In questo caso, il sindaco potrebbe privilegiare il suointeresse per gli altri servizi compromettendo l’obiettività digiudizio

• In tale ipotesi occorre che il sindaco adotti tempestivamenteuna misura adeguata di salvaguardia che riduca i rischi alivello accettabile

Ineleggibilità e decadenza

• In tutti i casi in cui i compensi derivanti dalla società e dalgruppo indipendentemente dalla natura dell’attivitàespletata dovessero eccedere il 5% o il 15% dell’ammontaretotale dei compensi da chiunque incassati, si renderebbenecessaria un’ulteriore verifica dell’indipendenza finanziariacosì calcolata:

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Ineleggibilità e decadenza

- al numeratore l’ammontare del compenso percepito per losvolgimento della funzione sindacale rispetto al totale deicompensi percepiti dalla società e dal gruppo

Se il compenso maturato e percepito per l’attività di sindaco nondovesse consentire di raggiungere il rapporto di 2/3 o di 1/2 ilprofessionista si troverebbe in una posizione di potenzialerischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale il sindacodeve adottare misure di salvaguardia e ridurre dunque attivitàdiverse da quelle di sindaco

Ineleggibilità e decadenza - Esempio

CT = compensi totali del professionista comprendenti sia quelliindividuali che quelli provenienti dalla partecipazioneall’associazione professionale (o alla rete)S = compensi del professionista per l’attività di sindaco dellasocietà e del gruppoC = compensi del professionista per attività diversa da quella disindaco connessi alla società e al gruppo individuali e derivantidalla partecipazione alla reteS + C = compensi totali del professionista relativi alla società e algruppo

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Ineleggibilità e decadenza - Esempio

(S + C) / CT Rapporto S/(S+C) Rischio indipendenza finanziaria > 15% > 2/3 NO

> 5 < 15% > 1/2 NO< 5% IRRILEVANTE NO

ESEMPIO (tratto da Collegio Sindacale – Sistema Frizzera)CT = 200 C+S = 100 S = 60 C = 40

100/200 = 50% compensi ricevuti dalla società o dal gruppo superano il 15% dei compensi totali

S/(C+S) = 60/100 = 60% ( compensi di sindaco non superano i 2/3 dei compensi derivanti dalla società o dal gruppo)

Sindaco in posizione di potenziale rischio

Ineleggibilità e decadenza• Per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente o di opera

retribuita e la consulenza continuativa (art. 2399, c. 1, lett. c) siritiene che sussista l‘incompatibilità e dunque una causa diineleggibilità a sindaco:

- per il consulente professionale retribuito dall’impresa (Cass.9.5.2008 n. 11554);

- quando ricorra un legame avente ad oggetto attività professionalirese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolooneroso e con carattere né saltuario né occasionale (tenuta deilibri contabili, mansioni di consulenza e assistenza fiscale,espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale eprevidenziale) (Cass. 11.7.2008 n. 19235);

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Ineleggibilità e decadenza- in caso di consulenza generale in materia contabile, amministrativa e

fiscale che si concretizza nella tenuta della contabilità e nellaredazione del bilancio (Trib. Milano 19.1.2000; Trib. Milano28.5.1990);

- nei confronti di colui che è stato nominato esperto dall’autoritàgiudiziaria per la stima del patrimonio sociale in vista dellatrasformazione o chi abbia o abbia avuto rapporti di lavoro con lasocietà trasformata (trib. Treviso 18.5.1998);

- per il sindaco che faccia parte di una stessa associazioneprofessionale con un consulente della medesima società sel’associazione professionale ripartisce anche gli utili prodotti dagliassociati (Nota Min. Giustizia n. 5725/2004);

Ineleggibilità e decadenza- in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e,

tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientelaingenerando situazioni in cui il controllore sia direttamente implicatonell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare le sue funzionidi controllo (Cass. 9.5.2008 n. 11554).

• Non c’è incompatibilità in caso di associazione di mezzi, nella quale isingoli professionisti indipendenti ripartiscono solamente le spesedell’organizzazione comune di cui fruiscono per l’esercizio di attivitàprofessionali che restano individuali (Cass. 11.9.2000 n. 11922; Cass.23.5.1997 n. 4628) e se gli introiti del consulente sono fatturati daquest’ultimo direttamente alla società cliente e non superano sogliedi incompatibilità rispetto ai ricavi (Trib.Milano 22.11.2006).

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Nomina

• Ai sensi dell’art. 2400 c.c.:- i sindaci siano nominati per la prima volta nell’atto costitutivo esuccessivamente dall’assemblea;- rimangano in carica per tre esercizi;- scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione delbilancio relativo al terzo esercizio della carica ( si ritiene che lo statutonon possa modificate il termine di durata né che sia ammessa unatacita rinnovazione dell’incarico);• In via generale, i sindaci possono essere nominati tutti insieme oseparatamente per sostituire alcuni membri; quando viene nominatol’intero collegio devono essere indicati i sindaci effettivi e quellisupplenti

Nomina

• Se l’atto costitutivo non nomina i sindaci, alcuni ritengono che lamancanza possa essere sanata dall’assemblea ordinaria conapposita delibera di nomina; altri ritengono invece l’atto invalidoe quindi non iscrivibile nel registro delle imprese

• Sempre ai sensi dell’art. 2400 c.c., al momento della nomina eprima dell’accettazione dell’incarico deve essere reso notoall’assemblea se i prescelti alla carica di sindaco effettivi esupplenti svolgano incarichi di amministrazione e di controllopresso altre società e in particolare se rivestono le seguentiqualifiche:

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Nomina- componente dell’organo amministrativo o consigliere di

gestione- sindaco effettivo o supplente, revisore legale, consigliere di

sorveglianza, componente del comitato per il controllo dellagestione

• La comunicazione non riguarda obbligatoriamente gli incarichidi amministrazione presso le società di persone

• Non è chiaro chi debba rendere questa comunicazione: puòprovvedervi sia il presidente dell’assemblea, il sindaco stesso,l’amministratore proponente o chiunque partecipi all’assemblease il sindaco non è presente

• La comunicazione degli incarichi è atto interno alla società chenon va depositato presso il registro delle imprese

Nomina• L’omissione, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione

potrebbero rendere legittima la revoca per giusta causa delsindaco

• Se il sindaco dopo la nomina accetta un incarico diamministrazione o controllo che possa incidere sulla sceltaeffettuata dall’assemblea, è opportuno che informi la società egli altri sindaci ( norma di comportamento n. 1.2 sullatrasparenza del CNDCEC)

• Non vi è alcun obbligo di aggiornamento successivo perincarichi sopravvenuti o perduti

• Ci si domanda se l’obbligo di comunicazione riguardi l’ipotesidella nomina nell’atto costituivo visto che per legge ildestinatario della comunicazione è l’assemblea

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Nomina• Il codice civile non disciplina l’accettazione dell’incarico; si ritiene

che solo con questo atto il soggetto nominato assuma i poteri e idoveri inerenti la carica

• Si ammette anche l’accettazione tacita per comportamentoconcludente (es. partecipazione alle assemblee e alla riunioni delCdA)

• Se nessuno dei prescelti effettivi nominati accetta l’incaricorimane in carica il precedente collegio fino a quando accertal’avvenuta nomina, accettazione e iscrizione al registro delleImprese di un nuovo organo di controllo

• Se uno dei sindaci effettivi nominati rifiuta l’incarico, a questisubentri il sindaco supplente in ordine di età; l’assemblea deveprovvedere alla nomina di un altro sindaco supplente

Nomina

• Un componente dell’organo amministrativo deve procedereall’iscrizione della nomina dei sindaci al registro delle imprese entro30 giorni dalla data della loro nomina (pubblicità dichiarativa) se lanomina non è stata effettuata nell’atto costitutivo

• Alla dichiarazione da inviare in via telematica devono essere allegati:- prova dell’accettazione dell’incarico- copia del verbale assembleare di nomina dei sindaci• Se l’amministratore omette l’adempimento pubblicitario vi devono

provvedere i sindaci in sostituzione• In ogni caso, lo svolgimento effettivo delle funzioni di sindaco

comporta la responsabilità civile e penale dei sindaci (Trib. Genova19 luglio 1993)

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Cessazione

• Cause di cessazione dell’intero collegio:- scadenza dell’incarico- estinzione della società- trasformazione, fusione, scissione in società che non abbiano

l’obbligo del collegio sindacale• Cause di cessazione del singolo sindaco:- morte, rinuncia, decadenza e revoca

Cessazione

Scadenza del mandato• Il collegio sindacale cessa alla data dell’assemblea convocataper l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dellacarica• Non essendo prevista la nomina con scadenze diverse, tutti isindaci cessano alla stessa data• La cessazione per scadenza del mandato ha effetto dalmomento in cui il collegio si è ricostituito: dunque sussisteproroga dei poteri per i sindaci cessati• Per uno o per tutti i sindaci è possibile in regime di prorogarinunciare alla carica con effetto immediato (massima ComitatoNotarile Triveneto 2006 H.E.1)

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Cessazione Rinuncia• Ciascun sindaco può rinunciare alla carica quando lo ritiene;non essendo prevista alcuna specifica formalità, la prassi ritieneopportuna la redazione di una lettera di rinuncia da inviareall’A.U. o al CdA o a tutti gli amministratori e al presidente eagli altri componenti del Collegio, inclusi i sindaci supplentiSolo così chi deve sostituire il sindaco che rinuncia viene aconoscenza della rinuncia stessa e dell’incarico trasmessogli(Trib. Mantova 25 luglio 2009)Nella lettera dovranno essere indicate le ragioni della rinunciaper evitare che un domani si possa configurare la mancanza digiusta causa nella rinuncia e la società possa chiedere i danni alsindaco

Cessazione

Se invece la rinuncia proviene dalla richiesta della nuovamaggioranza dei soci, non potrà mai prevedersi alcunrisarcimento di danni a favore della società perché non si èverificato alcuna interruzione del rapporto da parte dei sindaciLa rinuncia all’incarico di sindaco non esclude la suaresponsabilità per aver omesso di vigilare sugli attipregiudizievoli degli amministratori e aver omesso di compieregli atti diretti a eliminare o ridurre danni già provocati

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Cessazione

• La tesi prevalente ritiene che le “dimissioni” dei sindaciabbiano efficacia immediata anche se i sindaci supplentisono in numero insufficiente a sostituire quelli cessati percompletare il collegio sindacale; in tal caso occorreconvocare senza indugio l’assemblea per la nomina deisindaci mancanti

• Non vi sarebbe dunque alcuna prorogatio dei poteri in attesadella nomina dei nuovi sindaci e della loro accettazione vistoche questi hanno manifestato chiaramente la volontà di nonsvolgere più la loro funzione (Trib. Bari 2 febbraio 2013, Trib.Milano 2 agosto 2010, massima Comitato Notarile Triveneto2006 H.E.1)

Cessazione

• Nello stesso senso sono anche le norme di comportamentodel collegio sindacale che escludono la prorogatio dei poteritrattandosi di misura eccezionale non estensibile al casodella rinuncia all’incarico

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Cessazione Decadenza• Si rinvia alle slides in materia di ineleggibilità e di assenza ingiustificataa riunioni, assemblee o adunanzeLa decadenza si verifica anche in altre ipotesi individuate dalla prassi (es.adozione di un diverso sistema di governance per le s.p.a. rispetto aquello tradizionale, cancellazione o sospensione dall’albo professionale,perdita dell’incarico di professore universitario di ruolo in materieeconomiche e giuridiche)Lo statuto può prevedere, infatti, altre ipotesi di decadenza rispetto aquelle di leggeLa decadenza opera di diritto e ha efficacia immediata dal momentodel rilievo della causa che ne è alla base (Cass. 9 maggio 2008 n. 11554)

Cessazione

• L’eventuale delibera assembleare ha solo valore dichiarativo; ilsindaco può contestare la causa di decadenza chiedendo ingiudizio la reintegrazione nell’ufficio e il risarcimento dei danni

• Circa l’ingiustificata assenza del sindaco alle riunioni occorreche questi sia stato regolarmente informato e non abbiaprovveduto a comunicare l’impossibilità di partecipazione

• Lo statuto può prevedere modalità specifiche al riguardo

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Cessazione

• In assenza è opportuno:- convocare le riunioni con congruo anticipo- comunicare con raccomandata o telegramma o e-mail ai

sindaci l’avvenuta convocazione delle assemblee e delleadunanze

- evidenziare nei verbali l’assenza giustificata o meno di chi nonha potuto partecipare

- far apporre successivamente il visto del sindaco assente perpresa visione del verbale

Cessazione Revoca• Per l’art. 2400 c.c- i sindaci possono essere revocati solo per giusta causaidentificabile nell’inadempimento dei doveri d’ufficio- la delibera di revoca deve essere approvata con decreto del

tribunale, sentito l’interessato.•In tal caso gli amministratori dopo la delibera assembleare direvoca devono ricorrere al tribunale ( sezione imprese) perché ladelibera sia approvata

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Cessazione

• Se il Tribunale non approva la delibera, la revoca non èefficace e il sindaco può agire in via giudiziaria per i danniContro il decreto di accoglimento o di rigetto è possibile ilreclamo; quest’ultimo non sospende l’esecuzione delprovvedimento

Cessazione

• Si ritengono motivi di giusta causa di revoca:- l’omissione dei compiti di vigilanza (Trib. Milano 11.7.1986);- la mancata effettuazione in un esercizio delle prescritte

verifiche e delle riunioni trimestrali da parte del collegio (Trib.Napoli 16.3.1989);

- la falsità e l’incongruità dei valori di magazzino (Trib. Bologna25.7.1997);

- l’inattendibilità delle scritture contabili a causa di oneri e costicapitalizzati in violazione di specifiche norme di legge (App.Catania 19.7.1986);

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Cessazione

- la violazione del segreto d’ufficio;- l’omissione dell’obbligo di comunicare prima della nomina gli

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altresocietà;

- le situazioni personali, anche di salute, che non consentanocon continuità il regolare espletamento delle funzioni

Cessazione

• Se l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale diresponsabilità contro i sindaci con il voto favorevole di almeno1/5 del capitale, l’indirizzo prevalente è quello di nonconsiderare i sindaci automaticamente revocati dalla carica

• Niente vieta comunque che, accanto all’azione diresponsabilità, l’assemblea deliberi anche la revoca pergiusta causa dei sindaci, fermo il principio che tale deliberadebba essere comunque sottoposta all’approvazione deltribunale (Cass. n. 20826 del 2010)

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Cessazione• Il sindaco revocato, secondo l’opinione prevalente, resta in

carica con i suoi poteri fino a quando non interviene ilprovvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria cheapprova la revoca

• Per altri, invece, l’adozione della delibera assemblearesegnerebbe il momento della cessazione del sindaco;occorrerebbe allora procedere alla sua immediatasostituzione

Cessazione

• I sindaci nominati dallo Stato o da un ente pubblico possonoessere revocati solo dagli enti che li hanno nominati, senzanecessità di approvazione giudiziaria (Trib. Bologna 5 giugno2001)

• In via generale, il sindaco può impugnare l’attoamministrativo di revoca davanti al TAR

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Sostituzione

L’art. 2401 c.c. prevede che:• in caso di morte, rinunzia o decadenza subentrano i supplenti

in ordine di età;• i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea

che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi esupplenti necessari per l’integrazione del collegio;

• i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;• se il supplente non vuole esercitare l’incarico deve

rinunciarvi; la rinuncia ha effetto da quando ne è stata datacomunicazione al secondo supplente senza che questi viabbia a sua volta rinunciato

Sostituzione

• Se con i sindaci supplenti non si completa il collegiosindacale, l’organo amministrativo deve senzaindugio convocare l’assemblea per l’integrazione

• I nuovi sindaci scadono insieme a quelli in carica• Se l’assemblea appositamente convocata non

provvede alla regolarizzazione, la composizione delcollegio è impossibilitata e si dà luogo ad un’ipotesidi scioglimento della società

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Riunioni del collegio sindacale (art. 2404 c.c.)

• Almeno ogni novanta giorni (non devono cioè trascorrere piùdi 90 giorni tra una riunione e l’altra)

• Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipadurante un esercizio sociale ad almeno due riunioni decadedall’ufficio in modo automatico, senza necessità di appositadelibera assembleare

• Il presidente del collegio sindacale è nominato direttamentedall’assemblea e svolge funzioni di controllo e dicoordinamento; non sono a lui affidati poteri individuali o dirappresentanza dell’organo

Riunioni del Collegio sindacale

• Se lo statuto lo consente la riunione può svolgersi anche conmezzi di telecomunicazione (art. 2404, c. 1)

• La norma trova applicazione anche alla s.r.l. per il richiamooperato dall’art. 2477 c.c.

• Ciò significa che i mezzi telematici possono essere adottatianche per la partecipazione alle riunioni degli altri organisociali

• Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenzadella maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranzaassoluta dei presenti

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Riunioni del collegio sindacale

• Quindi, il collegio di tre membri è validamente costituitoquando alla riunione partecipano almeno 2 componenti e ladelibera è valida se sussiste l’accordo di entrambi; il collegiodi 5 membri è validamente costituito se alla riunionepartecipano almeno 3 membri e delibera validamente con lamaggioranza di due componenti su tre presenti

Riunioni del Collegio sindacale

• Nulla si dispone a proposito delle modalità di convocazionedel Collegio sindacale; ciò significa che devono ritenersisostanzialmente liberi l’iniziativa per la convocazione, laforma della convocazione, il contenuto da indicare nellastessa e il termine della convocazione da osservare

• L’iniziativa può essere dunque assunta dal presidente o daqualunque altro membro effettivo; in genere è lo statuto chefissa le varie modalità

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Riunioni del collegio sindacale

• I sindaci devono intervenire di persona e non possono farsirappresentare

• I sindaci devono verbalizzare di volta in volta l’attività svolta; ilverbale sottoscritto dagli intervenuti è trascritto nel libro delleadunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

• Tale libro è consultabile da parte degli amministratori, ma nonpuò essere esaminato dai soci s.p.a.; può essere esaminato insede di controllo interno da parte del socio s.r.l. non gestore

Riunioni del Collegio Sindacale

• Le delibere del collegio sono atti interni; la legge non dicenulla a proposito della loro invalidità per cui in dottrina siritiene applicabile per analogia la disciplina relativaall’invalidità delle delibere assembleari

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Intervento alle riunioni degli organi sociali

• L’art. 2405 c.c. impone all’organo di controllo di parteciparealle adunanze del CdA, dell’assemblea e del comitatoesecutivo

• Si vuole così agevolare l’esercizio della funzione di vigilanzasull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto deiprincipi di corretta amministrazione

• Si tratta di un dovere sanzionato con la decadenzadall’ufficio di sindaco: i sindaci che non assistono senzagiustificato motivo alle assemblee o durante un eserciziosolare a due adunanze consecutive del CdA e del comitatoesecutivo decadono dall’ufficio

Intervento alle riunioni degli organi sociali

• E’ onere del sindaco fornire la giustificazione dell’assenza perimpedire la decadenza ex lege dalla carica; la decadenza,come sopra detto, opera a prescindere da un’espressapronuncia assembleare (quest’ultima, se interviene, havalore meramente dichiarativo)

• La decadenza dalla carica di sindaco non si verifica quandoquesti non interviene all’assemblea di prima convocazioneandata deserta o quando l’assemblea non si costituiscevalidamente

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Intervento alle riunioni degli organi sociali

• In sede assembleare, l’organo di controllo verifica:- il rispetto delle norme in materia di convocazione

dell’assemblea e di formazione dei quorum- che non si dia luogo a violazioni di legge o di statuto• Se, nonostante l’opposizione del sindaco, l’assemblea

assume una delibera contraria a legge o a statuto, il sindacodeve far constare chiaramente il proprio dissenso motivatonel verbale della riunione (e impugnare la delibera)

Partecipazione all’assemblea dei soci

• Il sindaco può impugnare la delibera annullabile ai sensidell’art. 2377 c.c. a meno che la delibera stessa non vengasostituita da altra conforme a legge e a statuto

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Partecipazione all’assemblea dei soci

• Secondo le norme di comportamento degli organi di controllolegale del CNDCEC i sindaci devono riferire all’assemblea deisoci circa:

- le irregolarità significative di cui sono venuti a conoscenzaanche da parte del revisore legale

- delle denunce dei soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.- delle denunce al tribunale ex art. 2409 c.c.- delle iniziative assunte

Partecipazione alle riunioni del CdAe del comitato esecutivo

• Se i sindaci accertano che il contenuto della delibera delCdA o del comitato esecutivo è in contrasto con la legge ocon lo statuto ovvero prevede operazioni imprudenti tale damettere in discussione la situazione patrimoniale dellasocietà ovvero implica operazioni non giustificate in baseall’oggetto sociale, i sindaci devono manifestare chiaramenteil proprio dissenso motivato anche nel verbale

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Partecipazione alle riunioni del CdAe del comitato esecutivo

• Se la delibera viene ugualmente assunta nonostantel’opposizione, i sindaci devono chiedere la convocazionedell’assemblea alla quale devono presentare una relazionecompleta ed esauriente

• Se la richiesta di convocare l’assemblea cade nel vuoto, isindaci stessi devono provvedere alla convocazione dandonenotizia al presidente del CdA ai sensi dell’art. 2406 c.c.

• Se l’assemblea non riesce a tenersi, i sindaci possonopresentare denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.nonché impugnare la delibera

Altri interventi

• Agli ordinari interventi periodici dell’organo di controllo siaggiungono casi particolari e specificatamente le ipotesi di:

- aumenti di capitale- riduzioni di capitale- operazioni di trasformazione, fusione e scissione- revisione della stima dei conferimenti in natura- emissione di prestiti obbligazionari e di titoli di debito

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Compiti dei sindaci

• Controllo di legittimità- dovere dei sindaci di vigilare sull’osservanza della legge e dello

statuto- conoscibilità da parte dei sindaci delle eventuali irregolarità

compiute dagli amministratori e da altri soggetti operanti perconto della società nei limiti delle informazioni a lorodisposizione tramite l’esercizio dei loro poteri

Compiti dei sindaci

• Controllo della corretta amministrazione- dovere dei sindaci di valutare che le decisioni degli

amministratori siano assunte nell’interesse socialeIn particolare, il collegio sindacale deve intervenire facendorisultare il proprio dissenso dai verbali di verifica in merito a:

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Compiti dei sindaci

* operazioni che possano provocare un grave pregiudizio allasocietà o che comportino un alto grado di rischio in rapporto allanatura degli affari trattati

* comportamenti inerti od omissivi nella preservazione dei benisociali

* operazioni che impoveriscano il patrimonio sociale

• Controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativoamministrativo e contabile

* Adeguatezza organizzativa- valutazione circa il modello sociale prescelto in relazione alle

dimensioni dell’impresa e all’attività svolta- utilizzo dei principi di comportamento elaborati dal CNDCEC per

le s.p.a. quotate- esame dell’organigramma aziendale (identificazione delle

responsabilità, dell’effettivo esercizio della direzione dell’azienda,della presenza di procedure aziendali su supporto cartaceo,separazione di compiti aziendali)

Compiti dei sindaci

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* Adeguatezza amministrativa e contabile- controllo della corretta rappresentazione dei fatti aziendali e

della salvaguardia del patrimonio- in particolare, indagine su: contratti infragruppo funzione di revisione interna

Compiti dei sindaci

Controlli in occasione della nomina

• Informazioni e adempimenti preliminari:- Richiesta di copia dell’atto costitutivo- Richiesta di specifica dichiarazione da parte dell’organo

amministrativo di eventuale appartenenza della società a gruppi e dipresenza di eventuale autorità di vigilanza

- Presa visione del libro delle adunanze e deliberazioni del collegioprecedente

- Incontro con i sindaci uscenti• Prima verifica- Controllo di formalità pubblicitarie relative alla nomina dei nuovisindaci e presa visione della struttura organizzativa della societàcostituita da tempo ovvero degli aspetti della società appena costituita

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Controlli e poteri generali

Vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto tramite:- partecipazione alle riunioni degli organi sociali- scambio di informazioni con gli amministratori- acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori

delegati- acquisizione di informazioni da parte del revisore legale- operazioni di ispezione e controllo- lettura dei verbali precedenti

Controlli e poteri generali

• Tenuta dei libri sociali e dei registri obbligatori fiscali eprevidenziali e di quelli previsti dalle leggi speciali

- accertamento dell’esistenza, della completezza edell’aggiornamento degli stessi

- rilevazione nel verbale di verifica di eventuali omissioni

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Controlli e poteri generali

• Consenso all’iscrizione di determinati costi (art. 2426 c.1, n. 5e 6)

- Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo e dipubblicità aventi natura pluriennale

- Costi di avviamento acquisito a titolo oneroso- Controllo per gli oneri pluriennali dell’ammortamento in 5

anni e che non siano distribuiti dividendi se non residuanoriserve disponibili sufficienti a coprire tali costi per la partenon ammortizzata

Controlli e poteri generali

• Controllo di legalità del bilancio- Verifica della redazione dello stesso con l’osservanza della legge e

dello statuto (art. 2403 c.c.) circa il procedimento di formazione,approvazione e pubblicazione del bilancio

- Controllo del bilancio approvato in assemblea che li nomina anchese hanno assunto l’incarico solo in quell’occasione avendo lapossibilità di impugnarlo (Cass. n. 2538/2008)

In particolare: gli schemi di S.P. e C.E. devono essere conformi alla normativa

civilistica, la nota integrativa deve indicare i criteri di valutazione; questi

devono essere conformi alla legge e ai principi contabili

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Controlli e poteri generali

la nota integrativa e la relazione sulla gestione devonocontenere quanto previsto dalla legge

la relazione sulla gestione deve contenere le informazioni suiprincipali rischi di natura organizzativa e funzionale cui lasocietà è esposta nonché gli indicatori finanziari e nonfinanziari relativi all’attività specifica della società

correttezza e legittimità delle deroghe ai principi generali diredazione del bilancio

rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui èvenuto a conoscenza il collegio sindacale

Controlli e poteri generali

• Relazione al bilancio (art. 2429 c.c.) tramite cui i sindaci- riferiscono all’assemblea i risultati dell’esercizio e sull’attivitàsvolta nell’adempimento dei propri doveri- effettuano osservazioni e proposte circa il bilancio e la sua

approvazione• Adempimenti tributari- Controllo delle dichiarazione redditi, iva, irap, sostitutid’imposta e dei versamenti

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Controlli e poteri generali

• Atti di ispezione e controlloI sindaci possono in qualsiasi momento procedere ancheindividualmente ad atti di ispezione e di controllo (art. 2403 c.c.)Ogni sindaco può accedere alla sede sociale per raccogliereelementi utili in modo da riferirli al collegio che li esamina perpoi prendere i provvedimenti più opportuniSe il sindaco ritiene di procedere autonomamente dovrà daretempestiva informazione scritta agli altri componenti delcollegioNell’adempimento di specifiche operazioni di controllo e diispezione i sindaci possono avvalersi di dipendenti e di ausiliaripropri sotto la propria responsabilità e a proprie spese

Controlli e poteri generali

• Non sono previste formalità per la nomina dei collaboratori• L’organo amministrativo può rifiutare loro l’accesso a

informazioni riservate• Le verifiche possono essere compiute dal collaboratore in

assenza del sindaco, ma solo il collegio sindacale puòsegnalare agli amministratori eventuali irregolarità

• I sindaci sono responsabili civilmente dell’operato deicollaboratori; la responsabilità penale del collaboratore èinvece personale

• I dipendenti e gli ausiliari dei sindaci rispondono perviolazione del segreto professionale

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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L’art. 2406 c.c. stabilisce che• In caso di omissione o di ritardo degli amministratori, il

collegio sindacale deve convocare l’assemblea• Previa comunicazione al presidente del C.d.A., i sindaci

possono convocare l’assemblea qualora nell’espletamentodell’incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e visia urgente necessità di provvedere

Compiti dei sindaci

L’art. 2408 precisa che:• Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al

collegio sindacale che deve tener conto della denuncia nellarelazione all’assemblea

Compiti dei sindaci

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Art. 2408 c.c.• Se la denunzia è fatta da tanti soci pari a un ventesimo del

capitale sociale (o un cinquantesimo nelle società che fannoricorso al mercato del capitale di rischio) il collegio sindacaledeve indagare senza ritardo sui fatti denunziati dai soci epresentare le proprie conclusioni ed eventuali proposteall’assemblea; in presenza di fatti censurabili di rilevantegravità e vi sia urgente necessità di provvedere deveconvocare l’assemblea

• Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori dipartecipazione

Compiti dei sindaci

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• In via generale nella s.r.l. i soci possono prevedere nello statutoa quale organo affidare l’incarico di controllo di gestione equello di revisione legale dei conti (verifica della regolaretenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti digestione e giudizio dul bilenacio) determinandone lecompetenze e i poteri

• L’incarico di controllo di gestione può essere conferito:- al collegio sindacale per via statutaria- al sindaco unico in assenza di disposizione statutaria o per via

statutaria

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• L’incarico di revisione legale dei conti può essere conferito:- a un unico organo unitamente al controllo di gestione (Collegio

sindacale o sindaco unico)- in via esclusiva a un unico organo: revisore legale o società di

revisione• Se viene affidato al solo revisore legale o alla società di revisione

legale , quest’ultimo/a non esercita il controllo di gestione; cfr.Nota interpretativa CNDCEC 24 aprile 2012, Assonime e Assirevi. Insenso contrario massima cons. Notarile Milano n. 124/2012)

• E’ possibile che la s.r.l. nomini il solo organo di revisione e, pur inpresenza di obbligo, non nomini l’organo di controllo di gestione

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• Nel silenzio dell’atto costitutivo, le funzioni di controllo digestione e di revisione legale sono attribuite al sindacounico

• Il sindaco unico è un organo monocratico che deve avere irequisiti professionali previsti per i componenti del collegiosindacale

• Si applicano al sindaco unico e al Collegio sindacale dellas.r.l. le disposizioni sul collegio sindacale in materia di s.p.a.

• Nelle società di piccole dimensioni, in assenza dei requisiti chene prevedono l’obbligo, i soci possono comunque nominareun organo di controllo o un revisore legale

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• La s.r.l. deve nominare un organo di controllo o direvisione in presenza di uno dei casi previsti dalla legge eprecisamente:

- se ricorre l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (art.2477 c.c. c.3, lett.a) )

- se la s.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale(art. 2477 c.c., c. 3, lett. b) )

- se sono stati superati per due esercizi successivi due deiparametri che consentono la redazione del bilancioabbreviato (art. 2477 c.c., c. 3, lett. c)

• Si tratta, in quest’ultimo caso, dei seguenti parametridimensionali (art. 2435 bis, c. 1, c.c. richiamato dall’art. 2477, c. 3,lett. c) c.c.):

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari ad € 4.400.000,00;- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000,00;- Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 50

unità• In particolare la nomina diviene obbligatoria dal momento in cui

l’assemblea approva il bilancio del secondo esercizio in cuivengono superati i parametri di legge; solo da questo momentoinfatti i dati di bilancio diventano definitivi

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• Non è invece obbligatoria la nomina dell’organo di controlloo di revisione se viene approvato il bilancio del secondoesercizio e i parametri non sono superati; da tale momentol’organo di controllo nominato decade automaticamente ameno che l’atto costitutivo non ne imponga l’obbligo

• Dunque la delibera che pronuncia la decadenza dell’organodi controllo avrebbe una mera efficacia dichiarativa di uneffetto già prodotto

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• L’organo di controllo o il revisore sono nominati:- al momento della costituzione della società da parte dei soci;- durante la vita della società da parte dell’assemblea.• In caso di inerzia dell’assemblea la nomina è effettuata dal

tribunale ( sezione specializzata delle imprese) del luogo oveha sede la società su richiesta di qualsiasi interessato

• Legittimati alla richiesta sono i soci (ancheindividualmente), gli amministratori nonché i terzilegittimati per prassi ad impugnare le delibere assemblearinulle ( Circ. Assonime 3 maggio 2010)

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• L’assemblea deve nominare l’organo di controllo odi revisioneentro 30 giorni decorrenti:

- dall’iscrizione della delibera di modifica del capitale socialenel registro delle imprese

- dall’approvazione del bilancio in cui si accerta ilsuperamento dei limiti oltre i quali è obbligatorio il bilancioconsolidato

- dal momento in cui la s.r.l. acquista la partecipazione dicontrollo di una società obbligata alla revisione legale

- dall’approvazione del bilancio del secondo esercizio in cuivengono superati i parametri di legge del bilancio abbreviato

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• La mancata istituzione dell’organo di controllo o del revisorenei casi di obbligatorietà non è sanzionata dalla normativa

• Secondo le regole generali, tuttavia, gli amministratori chenon convocano i soci per tale nomina vengono meno a unloro obbligo; si configura un illecito amministrativo peromessa convocazione dell’assemblea

• I soci della s.r.l. che rappresentano 1/3 del capitale possonotuttavia convocare l’assemblea a tal fine

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• Se i soci debitamente convocati non provvedono alla nominasi determina una causa di scioglimento della società perimpossibilità di funzionamento

• Si ricorda anche l’indirizzo notarile per il quale le delibere chepresuppongono un’attività da parte dell’organo di controllosono inefficaci se assunte in assenza di tale attività (es.delibera di approvazione del bilancio – massima ComitatoNotarile del triveneto 2011, I.D. 10)

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• La funzione del revisore legale deve essere sempre affidata ad unrevisore o ad una società di revisione se la s.r.l. si trova in una diqueste ipotesi:

- è tenuta a redigere il bilancio consolidato- è un ente di interesse pubblico- controlla ente di interesse pubblico- è controllata da enti di interesse pubblico o è sottoposta a comune

controllo• La nomina del soggetto incaricato della revisione è effettuata

dall’assemblea, su proposta dell’organo sindacale

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale

• N.B. secondo la massima del Comitato Notarile del Triveneto2011, I.D.11, una s.r.l. che si trova in una delle condizionisopra indicate ha l’obbligo di nominare il revisore legale solose è anche obbligata a nominare l’organo sindacale

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale - Caso 1

SRLa) deve redigere il bilancio consolidatob) ha l’obbligo della revisione legalec) per due esercizi consecutivi supera i parametri che le consentono la

redazione del bilancio abbreviatod) rientra in uno dei casi previsti da legge speciale (es. società sportiva)

Obbligo di nomina di organo di controllo o di revisione

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale - Caso 1

Nei casi di legge si DEVE nominare

Sindaco unico che esercita controllo e revisione

se i soci nell’atto costituivo non prevedono nulla o rinviano genericamente alla legge

Se i soci procedono alla nomina nell’atto costitutivo

Collegio sindacale che esercita

controllo e revisione

Collegio sindacale o sindaco unico per il controllo e revisore legale o società di

revisione per la revisione

Revisore (persona fisica o società di

revisione)che esercita la sola

revisione legale

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale – Caso 2

SRLa) Non si trova nelle ipotesi indicate nel caso 1

Facoltà di nominare un organo di controllo o di revisione

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S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale – Caso 2

In caso di facoltà si PUÒ nominare

Sindaco unico se i soci nell’atto costitutivo non prevedono nulla o rinviano genericamente alla legge

Collegio sindacale che esercita

controllo e revisione

Collegio sindacale o sindaco unico per

il controlloe revisore o società di revisione per la

revisione

Se i soci procedono alla nomina nell’atto costituivo

Revisore ( persona fisica o società di revisione) per la

revisione

S.r.l. - collegio sindacale, sindaco unico e revisore legale – Caso 3

SRL1) È tenuta a redigere il bilancio consolidato2) È un ente di interesse pubblico (es. banche, assicurazioni)3) Controlla un ente di interesse pubblico4) È controllata da un ente di interesse pubblico o sottoposta a

comune controllo con un ente pubblico

Obbligo di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Revisione legale : SPA E SAPA

- Se deve redigere il bilancio consolidato

Revisore legale o società di revisione

Art. 2409 bis c.2, c.c

Se non deve redigere il bilancio consolidato

In alternativa:- Revisore legale o società di revisione- Collegio sindacale solo se statuto affida la revisione

Art. 2409bis, c. 2

Se si adotta il sistema dualistico o monistico

Revisore legale o società di revisione

Art. 2409 quinquiesdecies c.c. e art. 2409 noviesdeciesc.c.

Se ricorrono i casi indicati a nella diapositiva successiva

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, c.2, D.lgs n. 39/2010

CASI PARTICOLARI (a prescindere dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato)

Società che è ente di interesse pubblico

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, c. 2, D.lgs n. 39/2010

Società che è controllata da ente di interesse pubblico

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, c. 2, D.lgs n. 39/2010

Società che controlla ente di interesse pubblico

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, c. 2, D.lgs n. 39/2010

Società che è sottoposta con un ente di interesse pubblico ad un comune controllo

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, c. 2, D.lgs n. 39/2010

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Revisione legale: S.R.L.

Regola generale Collegio sindacale o sindaco unico o revisore legale

Art. 2477 c.c.

Se deve redigere il bilancio consolidato

Revisore legale o società di revisione

Art. 2409 bis c.c.

Se ricorrono i casi indicati nella diapositiva della pagina precedente

Revisore legale o società di revisione

Art. 16, D.lgs 39/2010

Se l’atto costitutivo attribuisce l’attività di revisione a un revisore esterno

Revisore legale o società di revisione

Art. 2477 c.c.

Responsabilità dei sindaci

CIVILE(anche in sedefallimentare)

PENALE(anche in sedefallimentare)

Inadempimento dei doveri derivanti

dall’incarico

In presenzadi

specifici reati

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Professionalità e diligenza dei sindaci

Art. 2407 , comma 1“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la

diligenza richieste dalla natura dell’incarico; …”

DILIGENZA FORMALMENTEDI GRADO PIU’ ELEVATORISPETTO AL PASSATO

Professionalità e diligenza

- E’ una conferma degli indirizzi giurisprudenziali edottrinari assunti in presenza della precedentedisposizione

- Si adotta il criterio della diligenza professionale in baseanche alle dimensioni e caratteristiche della società, allasua articolazione organizzativa, all’oggetto sociale (Cass.8.2.2005, n. 2538).

Infatti in passato si affermava quanto segue:

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Professionalità e diligenza

A ) la diligenza che si può pretendere dal sindaco è quella di unavveduto controllore della gestione del patrimonio altrui;

a) la diligenza è di grado elevato dal momento che vienerichiesta l’iscrizione all’albo dei revisori contabili;

c) eleva il grado di diligenza richiesto ai sindaci l’emanazione deiprincipi di comportamento da parte dei dottoricommercialisti e dei ragionieri

Professionalità e diligenza

• “La prestazione del sindaco potrà ritenersi adempiutaladdove lo stesso si sia comportato diligentemente e secondola professionalità richiesta dalla natura dell’incarico” (Cass.4.4.1998, n. 3483; Cass. 28.4.1997, n. 3652; App. Torino12.1.2009)

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Responsabilità civile

Come in precedenza, l’incarico di sindaco si esplica inun’obbligazione di mezzi e non di risultatoI sindaci, cioè, non garantiscono che non vi sarà danno per la

società a causa degli atti di mala gestio degli amministratori, madivengono responsabili se non eseguono i controlli loro richiesti ose li eseguono senza la dovuta diligenza (App. Torino 12.1.2009,Trib. Milano 17.1.2007)

Responsabilità civile

Trattandosi di obbligazione di mezzi

Onere della prova a carico del creditore

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Responsabilità civile

Spetta alla società(o a chi ne cura gli interessi)

dimostrare chei sindaci non hanno esercitato

un controllo diligente

Responsabilità civile

• Art. 2407 c.c:“ 1. I sindaci …. sono responsabili della verità delle loro attestazioni

e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cuihanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per ifatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbeprodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighidella loro carica.

3.All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393bis, 2394,2394bis e 2395.

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Ipotesi di responsabilità

Violazione:1. Dovere di verità delle attestazioni

2. Dovere di segretezza su fatti e documenti esaminati

Violazione: 4. Dovere di vigilanza

sugliamministratori

Responsabilità esclusiva

Responsabilitàconcorrente

Responsabilità civile

Responsabilità concorrentecon gli amministratori

- Mancata vigilanza generale;- Mancate riunioni periodiche;- Mancata opposizione a decisioni non corrette degliamministratori e dell’assemblea;- Inadempimento di obblighi sostitutivi di convocazionedell’assemblea.

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Responsabilità civile

• In caso di responsabilità concorrente, infatti (a menoche i sindaci non dimostrino l’impossibilità dievidenziare la perdita celata dagli amministratoricon adeguate tecniche di mistificazione contabile),amministratori e sindaci incorreranno in unaresponsabilità solidale per tutte le perdite causate aicreditori derivante dalla prosecuzione dell’attività(Cass. n. 2624/2000)

Responsabilità civile

Per ritenere i sindaci corresponsabili solidalmente con gliamministratori occorre nello specifico

- accertare se il danno si sarebbe ugualmente prodotto se lavigilanza fosse stata diligentemente espletata

- solo per quei fatti i cui effetti dannosi avrebbero potuto essereevitati se essi avessero vigilato in base ai doveri della lorocarica (App. Torino, 12.1.2009)

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Responsabilità civile

Presupposti della responsabilitàconcorrente

1. Fatti od omissioni degli amministratori2. Violazione degli obblighi incombenti ai sindaci3. Esistenza del danno economicamente quantificabile, quale

conseguenza dell’atto o dell’omissione degli amministratori4. Rapporto di causalità tra mancato controllo dei sindaci e danno

risentito dalla società e/o dai terzi5. Evitabilità del danno attraverso l’uso di diligenza professionale

Responsabilità civile

• I sindaci non potranno essere chiamati a risarcire il danno se,dopo aver vigilato con la diligenza richiesta dal loro ufficio, si èprodotto l’evento dannoso a seguito di comportamenti subdolie fraudolenti degli amministratori non evidenziabili neppuretramite una perizia di tipo professionale

• Di qui la necessità di una meticolosa attività informativa e diverbalizzazione da parte dei sindaci

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Responsabilità civile

• E’ tale quello che deriva dalla lesione di una situazionegiuridicamente tutelata.

• Dunque non è risarcibile il danno che può derivare da unalegittima denuncia del collegio sindacale di un comportamentoche si traduce in evasione fiscale e dà luogo ad una verifica.

• Il relativo aggravio di imposte per la società è un danno, ma nonè un danno ingiusto

Ai sindaci può essere richiestoil risarcimento del solo danno ingiusto

Responsabilità civile

Danno ingiusto

Quale ammontare ?

In caso di successivo fallimento, si individua“ in quella parte di passivo che ha costituito

l’incremento delle perdite all’indomani del venir meno delcapitale sociale nonché quale effetto della illegittima

prosecuzione dell’attività sociale”(giurisprudenza di merito)

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Responsabilità civile

Strumenti di esonero da responsabilitàper i sindaci

- Chiedere agli amministratori le dovute informazioni.- Dissuadere gli amministratori dal compiere determinati atti- Indicare il dissenso nel libro del Collegio sindacale- Impugnare la decisione degli amministratori- Denunciare i fatti lesivi in assemblea- Impugnare la delibera assembleare- Denunciare le irregolarità al tribunale 2409 c.c. (Spa e Sapa; Srl?)- Informare il P.M. (non vi è però un dovere di denuncia)

Azioni di responsabilità

Sono le medesime azioni previste contro gli amministratori

(art. 2407 terzo comma c.c. )

1. Azione sociale di responsabilità in base a delibera dei soci (art. 2393 c.c.)2. Azione di responsabilità promossa dai soci (art. 2393 bis c.c.)3. Azione di responsabilità promossa dai creditori sociali (art. 2394 c.c.)4. Azione di responsabilità del singolo socio o terzo danneggiato (art. 2395

c.c.)In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione

straordinaria le azioni ai nn. 1, 2 3 sono esercitate dal curatore, dalcommissario liquidatore e dal commissario straordinario

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Azioni di responsabilità

1. Azione sociale di responsabilità (art. 2393)

- E’ deliberata dall’assemblea dei soci ( a maggioranza)- E’ introdotta con atto di citazione- Può essere in qualsiasi momento interrotta per transazione trale parti o per rinuncia da parte della società- Si prescrive in 5 anni dalla cessazione dalla carica ( o secondoalcuni dall’atto lesivo)

1. Azione sociale di responsabilità

Onere della prova

A carico della società che deve dimostrare:1 - violazione degli obblighi e doveri posti dalla legge2 - danno cagionato alla società3 - esistenza del nesso causale

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1. Azione sociale di responsabilità

• La transazione può riguardare anche la posizione di un solosindaco.

• Si riferisce alla sua quota e non all’intero debito. I sindaciestranei alla transazione non possono dichiarare di volerneapprofittare

• La transazione o la rinuncia può essere bloccata nelle SPA(modello base) dal voto contrario di almeno 1/5 del capitalesociale o dalla diversa misura, comunque non superiore a 1/3,prevista dalla statuto per l’azione di responsabilità esercitata daisoci

Azioni di responsabilità

2. Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393 bis)

- Richiesta da parte dei soci che rappresentano nel modello SPAbase almeno 1/5 del capitale sociale ovvero la diversa misuraprevista dallo statuto, purché mai superiore a 1/3 del capitalesociale

- Nomina di un rappresentante comune- Rimborso delle spese di giudizio ai soci in caso di accoglimento- Rinuncia o transazione (necessita la delibera assembleare)

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Azioni di responsabilità

3. Azione di responsabilità promossa dai creditori sociali (art. 2394)

- E’ esperibile da ogni creditore o in caso di procedure concorsualidall’organo della procedura

- È azione autonoma da quella sociale e diretta nei confronti deisindaci

- Si prescrive in 5 anni decorrenti dal momento in cui risulta che ilpatrimonio sociale è insufficiente a soddisfare le ragioni deicreditori

3. Azione di responsabilità promossa dai creditori sociali

Onere della prova

- A carico dei creditori che devono provare:- comportamento specifico del sindaco- nesso causale tra tale comportamento e l’insufficiente patrimoniosociale

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Azioni di responsabilità

4. Azione di responsabilità promossa dal socio o dal terzo danneggiato (art. 2395)

- E’ proposta mediante atto di citazione in caso di danno direttamentepatito dal socio o dal terzo

- Si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato ilsocio o il terzo

- E’ esperibile in via autonoma dalle altre azioni anche in pendenza diprocedure concorsuali

4. Azione di responsabilità promossa dal socio o dal terzo danneggiato

Onere della prova

A carico del socio o del terzo che deve dimostrare- il comportamento illecito del sindaco- il danno direttamente subito- il nesso causale

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Sindaci e D.lgs. 231/2001

• L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede al comma 4-bis, che“nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consigliodi sorveglianza e il comitato per il controllo della gestionepossono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza (…)”.

• Si è affidato all’organo di controllo delle società di capitali ilcompito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza esull’efficacia dei modelli organizzativi

Sindaci e D.lgs. 231/2001

• Il legislatore, volendo semplificare il sistema dei controllisocietari e i costi per le imprese, ha previsto la possibilità diaffidare il compito di OdV anche ad un organo già presente nellastruttura legale dell’ente.

• Nella sua scelta ha privilegiato la contiguità tra le funzioni dicontrollo del collegio sindacale e quelle dell’Odv, nonché irequisiti di indipendenza ed autonomia che qualificano entrambigli Organi.

• È quindi venuta meno la presunta esistenza di uno stato diincompatibilità tra sindaco e OdV.

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L’organo di controllo nella S.p.a. e nella S.r.l.

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Sindaci e D.lgs. 231/2001

• Se la funzione di OdV viene intesa come integrazione/estensionedell’incarico di sindaco occorrere procedere formalmente aduna modifica dello statuto.

• Solo in tale modo, regolando statutariamente la circostanza, sipotrebbe attribuire l’ulteriore compito all’organo di controllo.

Sindaci e D.lgs. 231/2001

• Se la funzione di OdV viene intesa come un semplice incaricoprofessionale, é sufficiente procedere tramite una deliberaconsiliare

• Quest’ultima è stata la modalità tipica di nomina dell’OdV fino adoggi adottata.

• La circolare ABI n. 1 dell’11 gennaio 2011 ha concluso a favoredella tesi “consiliare” e non di quella “assembleare”

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Sindaci e D.lgs. 231/2001

• Per contrastare l’accusa, avanzata da alcuni in passato, diassenza di conoscenze multidisciplinari nei componentidell’Organo di controllo (Sindaco unico, Collegio sindacale,Consiglio di sorveglianza, Comitato interno per il controllo), indottrina si ritiene opportuno che la società, al momentodell’affidamento dell’incarico, tenga conto delle singoleprofessionalità dei componenti ed eventualmente proceda adintegrare le stesse tramite l’ausilio di professionisti esterni

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LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

a cura di Flavia Silla

La responsabilità del revisore legale

• Il decreto legislativo n. 39 del 2010 ha introdotto unadisciplina particolarmente confusa sul tema dellaresponsabilità di chi esercita l’attività di revisione legale deiconti

• E’ opportuno segnalare che in Europa le società di revisioneavevano domandato l’adozione di principi che escludessero laresponsabilità solidale a favore di una responsabilitàproporzionale o, per meglio dire, parziaria

• La Commissione europea aveva, a sua volta, raccomandatoforme di limitazione della responsabilità civile dei revisori

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La responsabilità del revisore

• La direttiva n. 2006/43/CE, infine, non aveva preso posizionesul punto, limitandosi a segnalare che i revisori avrebberodovuto essere tenuti al risarcimento dei danni patrimonialicausati per negligenza

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Con l’art. 15, il nostro legislatore ha seguito e, nel contempo,non seguito le indicazioni comunitarie. E infatti:

“1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono insolido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societàche ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci o deiterzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Neirapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili neilimiti del contributo effettivo al danno cagionato.

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La responsabilità del revisore legale

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hannocollaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, insolido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danniconseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti neiconfronti della società che ha conferito l’incarico e nei confrontidei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti delproprio contributo effettivo al danno cagionato.

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensidel presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalladata della relazione di revisione sul bilancio di esercizio oconsolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui siriferisce l’azione di risarcimento.”

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Con l’art. 15, primo comma, si conferma la regola dellaresponsabilità solidale nei riguardi della società, dei suoi socie dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai doveridi revisore legale

• Resta peraltro poco chiaro il riferimento agli amministratori.• Chi sarebbero costoro? Gli amministratori della società

revisionata ovvero quelli della società di revisione o entrambi?L’inadempimento ai loro doveri, causa di responsabilità,sarebbe da riferirsi esclusivamente a quelli tipici dellarevisione o ad altri?

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• In virtù della solidarietà, la società che ha conferito l’incarico,i soci o i terzi che agiscono per il risarcimento del dannosubito possono chiedere l’intero importo dovuto ad uno deisoggetti sopraindicati, salva la possibilità per chi ha pagato dirivalersi nei confronti degli altri

• La rivalsa, secondo l’art. 15, va effettuata nei limiti delcontributo effettivo al danno provocato

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La responsabilità del revisore legale

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Molto meno semplice e foriera di pesanti interrogativi èinvece l’interpretazione del secondo comma della norma inmerito al quale, in dottrina, si è parlato di “pasticciato regimeintermedio”

• La disposizione riguarda il responsabile della revisione e idipendenti della società di revisione che hanno collaboratoall’attività di revisione stessa

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Così, se da una parte si parla di responsabilità solidale (“Ilresponsabile della revisione ed i dipendenti che hannocollaborato all’attività di revisione sono responsabili, in solidotra loro, e con la società di revisione (..)”), dall’altra si affermache la responsabilità di ciascuno sussiste “entro i limiti delproprio contributo effettivo al danno cagionato”, senza farriferimento ad eventuali rapporti interni tra condebitorisolidali

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• In altre parole, in capo ai soggetti sopra indicati vi sarebbecontestualmente una responsabilità solidale ed unaresponsabilità parziaria; in particolare la responsabilitàsolidale sussisterebbe nei limiti del contributo effettivo aldanno

• L’incongruenza del testo ha così indotto qualcuno a ritenereche nulla, in realtà, sia cambiato rispetto al passato: ilresponsabile della revisione e i dipendenti della società direvisione restano tra loro e nei confronti della societàrevisionata solidalmente responsabili tra loro

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• C’è poi un’ulteriore questione interpretativa• Se si guarda al primo comma risulta evidente come la

responsabilità del revisore legale e quella della società direvisione sia nei riguardi della società revisionata, dei soci edei terzi

• Quando si esamina, invece, il secondo comma si riscontra chela responsabilità del responsabile della revisione e deidipendenti che hanno collaborato all’attività di revisionesussiste nei confronti della società oggetto di revisione e deiterzi danneggiati

• I soci, dunque, non sarebbero legittimati ad agire per i danni

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La responsabilità del revisore legale

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Se poi si aggiunge che la responsabilità nasce daun’informazione contabile inesatta sulla quale l’investitore hafatto affidamento, non si capisce perché il responsabile dellarevisione e i dipendenti della società di revisione sianosottratti dalla normativa all’azione diretta del socio investitoredanneggiato

• Immaginare che l’omissione dipenda dall’idea secondo cui lepretese del socio sarebbero totalmente assorbite da quelledella società cui partecipa non fa però capire perché unasimile opzione non sia stata allora adottata anche nel primocomma dell’art. 15.

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• In conclusione, oltre a presentare un regime incongruo sotto ilprofilo della responsabilità, il secondo comma dell’art. 15indurrebbe ad una discriminazione ingiustificata tra investitori

• Nello specifico, chi ha investito, ma all’epocadell’investimento non era socio gode di azione per i danni;chi lo era, e ha subito un pregiudizio nel suo investimento acausa di un’ informazione inesatta, non ha possibilità diessere risarcito.

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L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Va poi segnalato che l’azione di risarcimento si prescrive incinque anni dalla data della relazione di revisione emessa altermine dell’attività dei revisori

• In precedenza la decorrenza del medesimo periodo eraprevista dalla data di cessazione dall’incarico di revisore

• La permanenza dell’incarico non sospende il termine didecorrenza della prescrizione diversamente da quantoavviene, ai sensi dell’art. 2941, n. 7 c.c. per gli amministratorie, secondo alcuni, in analogia, per i sindaci.

L’art. 15, D.lgs. n. 39/2010

• Da ultimo, si ricorda che il mancato rinvio della norma all’art.2407 c.c., adottato in passato dall’art. 2409 sexies c.c. edall’art. 164 T.U.F., non esonera comunque il revisoredall’applicare il principio generale di diligenza nellosvolgimento di un incarico che è e resta di naturaprofessionale