Smau Milano 2016 - Marco Parretti, Aipsi
Transcript of Smau Milano 2016 - Marco Parretti, Aipsi
Privacy: sfida da vincere per
crescere nel Digital Single
Market
Dr Marco Parretti
Consultant Colin & Partners
Lessico e significati
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. (modificata dal d.l. 201/2011)
Le figure coinvolte
Titolare: persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento dei
dati personali ed agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza
Responsabile: persona fisica o giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare del trattamento di dati
personali
Incaricati: persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile
Interessato: la persona fisica, I cui dati personali sono oggetto di trattamento
Gli step
Rispetto dei principi (art. 11 del Codice Privacy)
Informativa (art. 13 del Codice Privacy)
Consenso (art. 23 del Codice Privacy)
Misure di sicurezza (art. 31 del Codice Privacy)
Regolamento europeo: tempi di attuazione
L’art 91 del Regolamento recita « Il presente regolamento etra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale…», è dunque direttamente applicabile?
Si tenga conto del comma 2 del medesimo articolo «esso si
applica a decorrere da due anni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta ufficiale…»
In pratica, le disposizioni sono in vigore ma non si applicano…
Ambito di applicazione territoriale
Il Regolamento si applica al trattamento effettuatonell’ambito delle attività di uno stabilimento di un Titolare o diun Responsabile nell’Unione, indipendentemente dal fattoche il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
Il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali diinteressati che si trovano nell’Unione effettuato da unTitolare o Responsabile non stabilito nell’Unione quando leattività di trattamento riguardano:
a) Offerta di beni o prestazione di servizi ai suddettiinteressati nell’Unione;
b) Il controllo del loro comportamento, ivi comprese leattività di profilazione.
Esempi di Rilascio delle informazioni e conseguenze sul fronte ICT
Quando il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare deve essere in
grado di dimostrare che l’interessato ha espresso il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali.
L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento
Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all’interessato i riscontri di
accesso in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente
accessibile con linguaggio semplice e chiaro se del caso fornendole
anche in formato elettronico
Le informazioni all’interessato che ne faccia richiesta devono essere
riscontrate entro un mese con proroga massimo due mesi
Le informazioni possono essere fornite in combinazione con icone
standardizzate per dare un quadro d’insieme del trattamento e se
presentate elettronicamente devono essere leggibili a macchina
Data retention da inserire già nell’informazione iniziale
L’interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile a macchina i dati personali che lo riguardano forniti ad un Titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti.
L’interessato ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un Titolare del trattamento all’altro se
tecnicamente fattibile.
Diritto alla portabilità
Misure di sicurezza
• Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati è conforme al regolamento.
• Quando proporzionato al trattamento, l’implementazione di policy relative alla tutela dei dati personali (procedure)
• La prova della compliancenormativa attraverso l’adozione e il rispetto di codici di condotta
Misure di sicurezza
• Capacità di assicurare continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano dati.
• Pseudonimizzazione e cifratura dei dati
• Data recovery
• Procedura per provare, verificare e valutare efficacia delle misure tecniche ed organizzative
Misure di sicurezza
«Tenuto conto della tecnologia disponibile, dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle
finalità del trattamento, come anche della probabilità e della gravità
del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituite dal
trattamento, i Titolari del trattamento, sin dal momento della
progettazione degli strumenti che trattano dati personali, nonché
durante il trattamento stesso, mettono in atto misure organizzative e
tecniche appropriate, come la pseudonimizzazione dei dati, che
mirano ad attuare i principi di protezione dei dati, come la
minimizzazione, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del
regolamento e tuteli i diritti degli interessati».
Tutela dati personali by design
Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto
e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi di varia
probabilità e gravità, sia al momento di determinare i mezzi
del trattamento sia all’atto del trattamento stesso, il Titolare
mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate quali
la pseudonimizzazione o la minimizzazione.
Il Titolare mette in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire che
siano trattati di default, solo i dati personali
necessari per ogni specifica finalità del
trattamento; ciò vale per la quantità dei dati
raccolti, l’estensione del trattamento, il
periodo di conservazione e l’accessibilità.
Il registro delle attività di trattamento
Il Titolare deve conservare un Registro delle categorie di attività di trattamento deidati personali all’interno del quale deve indicare:
I propri riferimenti, quelli dei corresponsabile e del DPO, effettuate sottola propria responsabilità;
Le finalità del trattamento, le categorie di interessati e le tipologie di dati;
La comunicazione e diffusione, e i trasferimenti dei dati all’estero;
Policy di sicurezza e policy di data retention;
Tale attività è obbligatoria anche per i Responsabili, i quali pertanto dovranno essere anche impegnati contrattualmente dal Titolare ai fini dell’accountability.
Restano esclusi da tali obblighi i soggetti con meno di 250 dipendenti, a meno che, il trattamento non presenti rischi per gli interessati, non sia occasionale o riguardi speciali categorie di dati.
PIA – Privacy Impact Assessment
Obbligo di PIA quando il trattamento
Venga effettuato con nuove tecnologie;
Presenti un rischio per i
diritti e le libertà
fondamentali dell’interessa-
to;
Riguardi la profilazione;
Riguardi categorie
particolari di dati (es.
biometrci);
Riguardi la sorveglianza
di zone accessibili al
pubblico;
Altre ipotesi decise e
pubblicate dall’Autorità;
Sentito il DPO, il Titolare nella PIA deve tener conto degli impatti del trattamento suidiritti dell’interessato in un’ottica di adempimento agli obblighi del Regolamentoanche relativamente all’operato dei fornitori e dei sub-fornitori, tenuto conto deiPareri dei WP29.
La figura del DPO – Data Protection Officer
La designazione del DPO è necessaria quando:
• Il trattamento è effettuato da un Ente pubblico;
• Il trattamento si sostanzia in un controllo regolare e sistematico degli interessati, su larga scala;
• Il trattamento è relativo, su larga scala, al trattamento di dati sensibili, biometrici, etc.
Si tenga però conto del fatto che:
«il Titolare o il Responsabile possono o, se previsto dal diritto dell'Unione degli Stati membri, devono designare un DPO»
I compiti del DPO
Il DPO ha:
• Compiti d’informazione e consultivi, inmerito al Regolamento e sua applicazione;
• Compiti di sorveglianza di attuazione delRegolamento, delle policy del Titolare,nonché un ruolo nella formazione delpersonale;
• Compiti di cooperazione e collaborazionecon l’Autorità di controllo.
DPO in pratica
E’ dunque necessario il DPO?
Come si colloca la figura nel periodo di transizione?
Rimane comunque consigliabile procedere ad una nomina «preventiva», in ragione dei futuri obblighi e soprattutto degli adempimenti discendenti, in un’ottica di coordinamento interno.
Quando il Titolare non è solo
Contitolari: quando due o più Titolari determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento.
• Stipula di un accordo interno che, in modo trasparente,determini le reciproche responsabilità in meritoall’adempimento degli obblighi del Regolamento (es. eserciziodei diritti, obblighi informativi ecc);
• Gli interessati devono aver contezza dei tratti generalidell’accordo stipulato.
Le medesime considerazioni nei contratti per i servizi corporate.
Trattamenti su commissione
Il Titolare può ricorrere solo a Responsabili che assicurino misure tecniche edorganizzative idonee a soddisfare il rispetto del Regolamento.
L’esecuzione del trattamento su commissione deve essere disciplinato da uncontratto che contempli, la durata del trattamento, la sua natura e finalità, letipologie di dati e le categorie di interessati, i crismi di sicurezza e la relativaripartizione (PLA), l’obbligo per il responsabile di rispettare i principi delRegolamento, la cancellazione e la restituzione dei dati, il data breach, audit eaccountability a carico del Responsabile ecc..
In base alle decisioni assunte su finalità e modalità, c’è una valutazioneeffettiva della titolarità a prescindere da quanto formalizzato.
Se, quando e come è lecito l’operato del sub-fornitori:
Il Titolare abbia dato il consenso scritto, specifico o generico;
Il Responsabile deve aggiornare il Titolare del variare dei sub-fornitori, dando la possibilità al Titolare di obiettarvi;
Il fornitore deve obbligare contrattualmente il sub-fornitore aglistessi obblighi assunti con il Titolare.
N.B. Qualora il sub fornitore ometta di adempiere ai propri obblighi, sarà comunque il fornitore a mantenere l’intera
responsabilità dell’adempimento nei confronti del Titolare
L’operato dei sub-fornitori
Impianto sanzionatorio
Condizioni generali per
irrogare sanzioni
amministrative
Della natura gravità e durata della violazione, del numero degli interessati coinvolti
Dolo o colpa nella violazione
Misure di riparazione seguite alla violazione
Precedenti violazioni
Collaborazione con l’Autorità
Categorie di dati coinvolti
Adesione e rispetto dei codici di condotta
Obbligo generale di imporre sanzioni che siano efficaci (effettive), proporzionate e deterrenti.
Nella fase decisionale per l’imposizione del quantum e della sanzione stessa, si deve tener conto:
Impianto sanzionatorio
Sanzioni fin a 20.000.000 € o al 4% del fatturato mondiale, nel caso in cui siano violate:
Principi relativi al trattamento ed al consenso
Disposizioni relative ai diritti dell’interessato
Disposizioni in materia di trasferimento dati
Violazione di ordine di cessazione del trattamento
Si lascia agli stati membri il compito di disciplinare le regole e l’effettiva
applicazione delle sanzioni amministrative.
Responsabilità del Titolare/Responsabile
• Chiunque subisca un danno materiale o immateriale
cagionato da una violazione del presente regolamento ha
il diritto di ottenere il risarcimento del danno:
Il Titolare risponde per il danno cagionato dal
trattamento non conforme
Il Responsabile risponde solo se non ha adempiuto agli obblighi a
lui specificamente diretti o ha agito contrariamente alle
istruzioni
GRAZIE!Dr Marco Parretti
Copyright
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