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1 Milano, 19 - 21 ottobre - Fieramilanocity SMAU 21 ottobre 2011 Gabriele Faggioli – ISL – MIP Politecnico di Milano - CLUSIT Il decreto legge 70/11 convertito con legge 106/11

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Il decreto legge 70/11 convertito con legge 106/11

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SMAU 21 ottobre 2011

Gabriele Faggioli – ISL – MIP Politecnico di Milano - CLUSIT

Il decreto legge 70/11 convertito con legge 106/11

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• Le novità del 2011

• WIFI libera• Il registro delle opposizioni• Il decreto legge 70 convertito con la legge 106• Il provvedimento del Garante sulla tracciabilità degli accessi ai dati

bancari• Il provvedimento del Garante in tema di marketing

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

• In data 13 maggio 2011 è stato approvato il Decreto legge n.70/2011 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”

• La legge di conversione del decreto L. 106/2011 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011.

• All’articolo 6, comma 1 sono elencate alcune riduzioni e semplificazioni di adempimenti burocratici.

• All’articolo 6, comma 2 lettera a) sono elencate le modifiche al D. Lgs 196/2003 Codice per la protezione dei dati personali.

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle

piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; (…)

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Persone giuridicheIl trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o

associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili non é soggetto all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (articolo 5 d.lgs comma 3-bis 196/2003).

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Trattamenti amministrativi e contabiliAi fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i

trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.

In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (articolo 34 comma 1-ter d.lgs 196/2003).

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• Amministratori di sistema

– Il Provvedimento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrativo contabile

• 2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive l'adozione delle seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (artt. 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008)

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• Amministratori di sistema

– FAQ 6: Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 27 novembre 2008).

– Provvedimento del 19 giugno 2008 “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili” che definisce come tali in via esemplificativa la gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti.

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Curriculum vitae inviati spontaneamente• L'informativa non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente

trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

• Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno i seguenti gli elementi: • le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

• gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile

• (articolo 13 comma 5-bis d.lgs 196/2003).

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Curriculum vitae inviati spontaneamente• Il consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda dati contenuti nei

curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (articolo 24 comma 1 lettera i-bis).

• I dati sensibili contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento senza il consenso scritto dell'interessato e senza previa autorizzazione del Garante (articolo 26 comma 3 b-bis)

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Comunicazioni tra imprese dello stesso gruppoIl consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda, con esclusione

della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del d.lgs 196/2003, la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo-contabili e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa (articolo 24 comma 1 lettera i-ter).

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Milano, 19 - 21 ottobre - FieramilanocityProvvedimento Banche

– Ogni banca è autonomo titolare del trattamento

– Il flusso di dati personali riferiti ai clienti nell'ambito di gruppi si configura come comunicazione a terzi.

– Nell'informativa resa alla clientela, ai sensi dell'art. 13 del Codice, ogni banca-titolare del trattamento deve indicare che i dati personali della clientela possono essere oggetto di comunicazione ad altri titolari del trattamento nell'ambito del medesimo gruppo bancario.

– In relazione al profilo del consenso, la comunicazione di dati è possibile solo ove sia stato acquisito il consenso informato dell'interessato (art. 23 del Codice) o si sia in presenza di uno dei presupposti di esonero del consenso previsti dall'art. 24 del Codice.

– Al contrario, il flusso di dati tra diverse agenzie o filiali di una stessa banca costituisce circolazione di informazioni all'interno di un unico titolare del trattamento e, non configurando un'operazione di comunicazione di dati a terzi, non richiede il consenso degli interessato (l'informativa può contenere anche l'indicazione che i dati della clientela potranno circolare tra le agenzie o filiali di ciascuna banca)

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Il nuovo provvedimento sul tracciamento delle operazioni bancarieProvvedimento banche

– La qualificazione delle società che gestiscono i sistemi informativi quali autonomi "titolari del trattamento" (con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in termini di eventuale responsabilità civile nei confronti degli interessati) spesso non è conforme alle previsioni del Codice (e, segnatamente, agli artt. 4, comma 1, lett. f) e g), 28 e 29).

– È indispensabile che ciascuna banca valuti attentamente se le società di gestione di detti sistemi (a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti interni o esterni alla compagine di gruppo o alla singola banca), alla luce delle specifiche attività che sono chiamate a svolgere in base ai contratti di servizio, possano essere effettivamente considerate quali autonomi titolari o non vadano invece designate quali "responsabili" del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Autocertificazione in luogo del DPSPer i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano

come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B (articolo 34 comma 1-bis d.lgs 196/2003).

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Autocertificazione in luogo del DPSIn relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per

correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime (articolo 34 comma 1-bis d.lgs 196/2003).

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Le novità introdotte dal D.L. 70/2011

Utilizzo dell’indirizzo di posta cartacea inserito negli elenchi telefonici per finalità di marketing

• Il trattamento dei dati inseriti negli elenchi telefonici, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali nel registro pubblico delle opposizioni (articolo 130 comma 3-bis d.lgs 196/2003).

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Il nuovo provvedimento sul tracciamento delle operazioni bancarieProvvedimento banche:

•Oltre alle misure minime di sicurezza, già prescritte dall'art. 34 del Codice nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici (con particolare riguardo alla necessità di "protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti […]" di cui alla lett. e) del citato art. 34), è necessario implementare misure idonee (art. 31 del Codice) che permettano un efficace e dettagliato controllo anche in ordine ai trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti nei diversi database utilizzati

•Tali soluzioni comprendono la registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi operato dagli incaricati, sempre che non si tratti di consultazioni di dati in forma aggregata non riconducibili al singolo cliente

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Il nuovo provvedimento sul tracciamento delle operazioni bancarie– I file di log devono tracciare per ogni operazione di accesso ai dati bancari effettuata da un

incaricato, almeno le seguenti informazioni:

• il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso

• la data e l'ora di esecuzione

• il codice della postazione di lavoro utilizzata

• l codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati bancari da parte dell'incaricato

• la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l'operazione effettuata (es. numero del conto corrente, fido/mutuo, deposito titoli)

– Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), tenendo altresì conto dei princìpi affermati dal Garante in tema di informativa agli interessati nelle linee guida sull'utilizzo della posta elettronica e di internet

– Tuttavia, alla luce dell'esperienza maturata in sede ispettiva, si ritiene congruo stabilire che i log di tracciamento delle operazioni di inquiry siano conservati per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di registrazione dell'operazione. Ciò in quanto un periodo di tempo inferiore non consentirebbe agli interessati di venire a conoscenza dell'avvenuto accesso ai propri dati personali e delle motivazioni che lo hanno determinato