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1 Il processo decisionale degli Organi Collegiali Area Affari Generali Settore Rapporti con gli Organi Accademici 31 maggio 2012

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Il processo decisionale degli Organi Collegiali

Area Affari GeneraliSettore Rapporti con gli Organi Accademici

31 maggio 2012

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GLI ATTORI DEL PROCESSO DECISIONALE

Magnifico Rettore Indirizzo Politico Prorettori

Aree amministrative

Fase istruttoria

Fase decisoria(proposte pareri e delibere collegiali)

Senato AccademicoConsiglio di Amministrazione

Redazione verbaleAree amministrative

Fase esecutiva

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COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi, intesi come soggetti cui compete la titolarità formale di un’attivitàgiuridicamente qualificata che rappresenta un’estrinsecazione di potere, si definiscono collegiali quando l’esercizio della funzione è demandato ad un collegio ovvero ad una pluralità di persone dotate di pari potere, le quali, formando un’unità, debbono provvedervi in seduta comune e attraverso una unitaria deliberazione.La titolarità della funzione compete a più persone fisiche che formano il collegio e adottano atti unitari. I giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione, assunta all’unanimità ovvero a maggioranza. Peculiari sono le modalità attraverso le quali si forma la volontà collegiale, nella rigorosa osservanza del principio di collegialità dell’organo, che implica in primo luogo il rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, come volontà imputabile all’organo unitariamente inteso. Analizziamo questo principio fondamentale.

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Segue COME SI FORMANO LE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

La deliberazione è l'atto giuridico imputato al collegio, costituito, appunto, da una pluralità di persone. Con il termine Quorum si fa riferimento al c.d. "numero legale". Si distingue:

QUORUM STRUTTURALE per la validità della seduta(numero minimo di partecipanti alla seduta): almeno metà più uno dei componenti del collegio, dedotti gli assenti giustificati (ad eccezione che per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per i quali il computo avviene senza dedurre gli assenti giustificati). Se manca il quorum strutturale, la seduta non può avere luogo per la mancanza della titolarità dei poteri del collegio.QUORUM FUNZIONALE per la validità dell’espressione della volontà deliberativa(numero minimo di voti favorevoli per l’adozione della decisione): almeno metà più uno dei partecipanti alla votazione (maggioranza semplice); nei casi di deliberazioni da assumere a maggioranza assoluta (es. per l’approvazione di regolamenti), occorre il voto favorevole della metàpiù uno dei componenti del collegio (senza dedurre gli assenti giustificati).

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LA NATURA DEL VERBALE

Poiché l’esistenza degli atti degli organi collegiali non coincide temporalmente con il momento della loro (successiva) formalizzazione, nasce l’esigenza di avere memoria certa di ciò che èaccaduto durante la seduta, esigenza cui assolve la funzione di verbalizzazione.

Il verbale è il documento preordinato alla descrizione di atti e fatti, giuridicamente rilevanti, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante incaricato di tale compito, al fine di garantirne la certezza e documentarne l’esistenza.

Viene redatto per iscrittoper dare conto di come gli organi collegiali sono giunti ad assumere determinate decisioni, del loro contenuto, dell’esposizione dei fatti giuridicamente rilevanti, delle dichiarazioni rese dai singoli partecipanti.

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LA FUNZIONE DEL VERBALE

Funzione del verbale è la fedele rappresentazione di atti o fatti cui il pubblico ufficiale abbia assistito, diretta a costituire documentazione probante fino a querela di falso (art. 2700 c.c.):�della provenienzada colui che lo ha materialmente formato;�dell’esistenza degli atti o fatti in esso attestati, così come si sono svolti in presenza dell’autore del verbale o come da questi conosciuti per effetto delle dichiarazioni acquisite (non anche della loro veridicità);�della sequenzain cui i fatti si sono verificati

Ulteriore funzione è quella di consentire agli organi giurisdizionali il controllo sul correttosvolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate, anche da parte dei privati tramite il diritto di accesso.

Dalla funzione stessa di documentazione cui assolve, si desumono i caratteri propri del verbale che deve essere la rappresentazione vera della seduta e la riproduzione esatta ed inequivocadi quanto avvenuto durante il suo svolgimento.

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VERBALE: REQUISITI DI STRUTTURA

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL VERBALE:

SOGGETTO

OGGETTO

FORMA

SOTTOSCRIZIONE

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IL SOGGETTO VERBALIZZANTE

La funzione di redigere il verbale è demandata al Segretario, che deve avere un titolo specifico di investitura formale in tal senso, vale a dire deve esserci una situazione legittimante l’esercizio della relativa funzione; può essere un membro estraneo o un componente del collegio stesso.

Spetta comunque al Presidente del collegio il compito di sorvegliare e disciplinare l’attività di verbalizzazione.

Il soggetto verbalizzante, nei casi nei quali il contenuto della determinazione adottata evidenzi ictu oculi un profilo di danno erariale, incorre nelle responsabilitàamministrativo-contabile qualora non ottemperi all’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti

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Segue: IL SOGGETTO VERBALIZZANTE

E’ importante che il Segretario sia in una situazione di assoluta imparzialitàrispetto agli interessi connessi alla funzione.

Il verbalizzante non è il garante della legittimità dello svolgimento della seduta e dell’assunzione delle relative determinazioni.E’ comunque necessario che il verbalizzante dia conto delle eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate, e, ove dovesse rilevare ipotesi penalmente rilevanti, ha l’obbligo di rapporto al magistrato penale

Devono ritenersi estensibili ai segretari dei collegi amministrativi le disposizioni sulle incompatibilità previste per i componenti dei collegi medesimi; tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il segretario di una commissione di concorso non partecipa alla fase formativa e di espressione di giudizio, se non al fine di darne atto a verbale; pertanto, la sua presenza, ove richiesta dalla normativa, non si traduce in una continua ed ininterrotta contiguità fisica con i commissari, essendo sufficiente che egli garantisca il regolare svolgimento delle procedure.

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L’OGGETTO DEL VERBALE

Oggetto specifico della verbalizzazione è la sequenza dei fatti cui il verbalizzante assiste, fra i quali:

�la presenza dei soggetti partecipanti

�le opinioni e i giudizi espressi dai singoli partecipanti

�i voti manifestatiElementi indefettibili della verbalizzazionesono:�l’indicazione nominativa dei componenti presenti/assenti giustificati/assenti; l’indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario; �le modalità di voto palese o segreto; l’espressione del voto, il risultato del voto (dando atto, in caso di voto palese, nominativamente dei favorevoli, astenuti, contrari) �l’indicazione dell’organo e il tipo di adunanza�l’inizio e la fine delle operazioni �il luogo e la data �gli argomenti all’odg�la sospensione dei lavori e la loro ripresa �l’eventuale scioglimento della seduta; le eventuali espulsioni di singoli componenti�la firma del Presidente e del Segretario

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LA FORMA DEL VERBALE

La verbalizzazione, anche se attuata con fogli manoscritti o con strumenti tecnologici, dovendo rispondere alle descritte esigenze di certezza e conservazione nel tempo, deve sempre potersi tradurre in un documento cartaceo; solo il documento scritto ha funzioni di verbale, dovendosi attribuire ad altri strumenti eventualmente in uso mero valore di ausilio ai fini della verbalizzazione e non di sostituzione della stessa.

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LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il verbale assume carattere di atto compiutamente formato con la sottoscrizione congiunta di colui che lo redige come segretario verbalizzante e del Presidente, mentre la mancata sottoscrizione dei componenti del collegio non è causa di illegittimità.

In caso di eventuale rifiuto di apporre la sottoscrizione da parte del presidente o del segretario, chi sottoscrive darà atto del rifiuto e delle relative ragioni, ferma restando la validità dell’atto.

La sottoscrizione è da intendersi come firma autografa del pubblico ufficiale in calceall’atto; la sottoscrizione a margine di ogni fogliogarantisce la consequenzialità della stesura dell'atto nelle sue varie parti e componenti.

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Segue LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il verbale diviene atto pubblico quando, nell’ordine, le formalità della - redazione - lettura - approvazione - sottoscrizione sono state completate.

Da tale momento è impossibile offrire con altro mezzo, che non sia la querela di falso, la prova della non veridicità di quanto verbalizzato.

Per quanto riguarda i fatti su cui il verbale tace o che sono espressi in forma che può dare adito a dubbi e incompletezze, la fidefacenza si estenderà solo ai fatti o determinazioni che trovano, in tutto o in parte, rispondenza certa nel contenuto del verbale. La dimostrazione di tali fatti o determinazioni potrà invece essere data con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

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CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

La convocazione è l’invito formale rivolto ai componenti, mediante apposita comunicazione, a riunirsi in un certo luogo e in una certa data, a cura del Presidente. Essa contiene l’ordine del giorno cioè gli argomenti da trattare, che devono essere indicati chiaramente, non essendo ammesso l’utilizzo di formule generiche né la possibilità di dedurre implicitamente da un argomento previsto una questione diversa.Nel caso in cui vi sia un vizio attinente alla convocazione, quest’ultimo non produce di per sè effetti invalidanti sulla delibera (salvo richiesta di annullamento), se non nei casi di collegi reali o perfetti.

FUNZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO:è quella di consentire, con congruo anticipo, ai componenti di disporre di ogni utile elemento di giudizio in ordine alla partecipazione alla seduta ed al merito delle questioni da trattare.Non è pertanto consentito, in linea di principio, deliberare su questioni non contemplate all’ODG, salvo nel caso in cui l’organo si esprima favorevolmente.

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REDAZIONE DEL VERBALE

La determinazione di volontà dell’organo (delibera) e la sua verbalizzazione costituiscono elementi inscindibili del provvedimento.

Il verbalizzante potrà seguire un criterio di sintesi e non analitico, con la precisazione che il limite della sinteticità ammissibile sarà individuato caso per caso nel tipo di atti posti in essere, nei loro effetti, e sulla base del nesso eventualmente esistente fra gli interventi dei componenti e la decisione finale assunta, in modo che il provvedimento sia più rispondente possibile alla reale volontà del collegio.

COSA NON VA A VERBALELa minuta descrizione di tutte le particolarità che possono verificarsi durante la seduta, specie se non vi è alcun nesso con le deliberazioni da adottare (ad esempio le brevi uscite dal luogo della seduta di alcuni componenti, a meno che non sia fatta constare dagli stessi interessati una specifica volontà in tal senso, le frasi o espressioni inappropriate)

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Segue REDAZIONE DEL VERBALE

L’attività di resocontazione si può svolgere secondo due diverse modalità:Resocontazione integrale(riproduzione parola per parola degli interventi dei partecipanti)Resocontazione sommaria(riproduzione sintetica del contenuto degli interventi)

Le opinioni e i giudizi espressi dai partecipanti possono essere riportati a verbale anche in forma sintetica e riassuntiva o possono essere omessi (senza che ciò incida sulla validitàdel verbale).

Rimane fermo il diritto al rilascio di interventi scrittiLa norma regolamentare configura il rilascio dell’intervento scritto come una facoltà, il cui esercizio consentirà al singolo di lasciare traccia autografa a verbale del proprio pensiero, in modo che lo scritto rappresenti l’espressione della sua diretta volontà, senza alcuna intermediazione del soggetto verbalizzante; vi deve essere uno stretto nesso temporale fra le dichiarazioni rilasciate oralmente e la loro trasfusione in un documento scritto, garantendo la consequenzialità dei due momenti come accadimenti intercorsi entrambi nel lasso temporale di svolgimento della riunione, quasi contestualmente. Il principale punto di delicatezza sotto questo profilo è quello di verificare caso per caso che i contenuti trasfusi dal componente nell’intervento scritto non si discostino sostanzialmente dalle dichiarazioni rilasciate durante l’intervento in aula, ed in particolare che essi, come talvolta può accadere, non vengano ampliati ex post con l’introduzione di concetti o elementi niente affatto richiamati all’attenzione dell’organo.Si potrebbe in tali casi determinare una inammissibile violazione del principio di fedeltà, rispetto al quale il verbalizzante assolve ad un ruolo di garanzia.

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Segue REDAZIONE DEL VERBALE

Si distingue: una prima fasedi redazione del verbale mediante stesura degli appunti presi nella contestualità della sedutauna successiva fasedi redazione formalizzata del verbalestesso.

Gli appunti , che saranno utilizzati per la compilazione del verbale, hanno il valore di atto preparatorio del verbale stesso; essi, proprio in quanto contestuali e provenienti dal pubblico ufficiale incaricato, costituiscono la memoria più immediata e fedele, anche se provvisoria, degli atti e fatti oggetto di verbalizzazione, e possono essere considerati giàatto pubblico (anche ai fini penalistici).

Costituendo una prima forma di verbale con effetti pubblicistici temporalmente limitati, perdono valore dopo che sono stati trasfusi e recepiti nel verbale stesso.

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L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE

L’attività di supporto amministrativo alla funzione deliberativa si distingue in tre momenti:

1) Fase antecedente alla seduta

Convocazione sedute

Formazione definitiva dell’Ordine del giorno

Consultazione del fascicolo da parte dei componenti

2) Svolgimento della sedutaAttività di verbalizzazioneVerifica della validità della costituzione del collegioVerifica della validità dell’assunzione delle deliberazioni

3) Fase successiva alla sedutaRaccordo fra Aree amministrative e Organi di governoCertezza, efficacia e pubblicità agli esiti della sedutaRilascio estratti dei verbaliConservazione e archiviazione dei verbali

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L’ITER DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE COLLEGIALE

Aree proponentiIniziativa

Fase istruttoria di predisposizione dell’attoPropostadi delibera

Seduta dell’organo conesame argomenti

all’odg

Discussione

Votazione

Fase decisoria di adozione dell’atto

Esistenza e validitàdell’atto al momentodella proclamazione

del voto, indipendentementeda un requisito di forma

Verbalizzazione della seduta Minute e appuntiRedazione formale

delle delibere + dibattitiApprovazione del verbaleSottoscrizione

del verbale

Efficacia; certezza legale; garanzia di tutelagiurisdizionale; memoria storica

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RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA)

Nella prassi l’espressione verbale viene impropriamente adoperata per indicare il contenuto della determinazione amministrativa, come sinonimo dell’atto documentato.A ben vedere, il verbale non si limita a riprodurre il contenuto della decisione del collegio ma “narra un’azione nella sua storicità”,nel senso che viene verbalizzata non la sola deliberazione ma una serie di elementi ulteriori quali le operazioni di voto, le modalità di svolgimento della seduta, gli interventi e le dichiarazioni dei componenti, le circostanze di fatto e cronologiche. In tal senso si distingue l’adozione della delibera collegiale dalla redazione del verbaledelle operazioni svolte durante la seduta. La verbalizzazione costituisce mera documentazione storica probante dell’esistenza degli atti verbalizzati e attribuisce loro quella certezza informativa indispensabile per consentire, anzitutto, da parte degli interessati, l’espletamento della funzione successiva di controllo in merito alla regolaritàdell’attività svolta.Ne consegue che la deliberazione non può considerarsi inesistente in difetto di una sua verbalizzazione, dato che la determinazione di volontà è ben distinta dalla sua proiezione formale.

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RAPPORTO FRA ATTO DI DOCUMENTAZIONE (VERBALE) E ATTO DOCUMENTATO (DELIBERA)

A differenza di quanto accade per gli atti degli organi monocratici (ove il momento della loro esistenza coincide con quello della loro formalizzazione redazione e sottoscrizione), gli atti degli organi collegiali si perfezionano con una esternazione che avviene attraverso il ricorso a forme diverse da quella scritta (cioè a seguito della votazione e della proclamazione dei relativi risultati). La forma scritta non è quindi la forma tipica degli atti degli organi collegiali; l’atto èadottato, esiste ed è validoindipendentemente da un requisito di forma. La forma si pone come requisito di mera documentazione ed è finalizzata alla produzione degli effetti dell’atto, nonché a conservare la memoria storica e a garantire la certezza legale e la tutela giurisdizionale.In sede di verbalizzazione si traduce per iscritto la documentazione di un atto già esistente e valido.L’esistenza dell’atto (che si colloca cronologicamente al momento stesso della votazione) non coincide con la sua successiva formalizzazione. L’atto di documentazione (verbale), che rappresenta, in sequenza cronologica, la memoria dei fatti salienti della seduta, contiene l’atto documentato (atto collegiale). Il verbale può definirsi atto certificativo-ricognitivo di un atto amministrativo deliberativo.

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L’APPROVAZIONE DEL VERBALE

L’approvazione del verbale da parte dei componenti dell’organo ha la funzione non di atto di controllo idoneo a far produrre effetti all’atto soggetto ad approvazione ma di mera verifica (una sorta di presa d’atto) della corrispondenza di quanto documentato con ciò che effettivamente è accaduto nel corso della seduta e con gli interventi e i voti espressi dai componenti; non incide sull’immediata esecutività delle deliberazioni.

Irrilevante è, ai fini dell’approvazione, l’eventuale (possibile) difformità del collegio approvante rispetto a quello nella composizione presente nella seduta oggetto di verbalizzazione. La formalità dell’approvazione va riferita al collegio nel suo complesso e non ai singoli componenti; l’irrilevanza della mancata identità dei due collegi deriva dal fatto che è in approvazione il verbale e non la delibera verbalizzata. Nella prassi il verbale si dichiara approvato con la astensione dei componenti assenti nella relativa seduta.

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Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE

Ai fini della legittimità degli atti adottati, è irrilevante la mancata contestuale lettura ed approvazione del verbale, trattandosi di adempimenti che non devono aver luogo necessariamente nella stessa adunanza. Tali formalità saranno effettuate di norma nella prima seduta successiva (in modo che intercorra un breve lasso di tempo, tale da non ingenerare il dubbio di una carente veridicità di quanto documentato o di una sua alterazione).La formalità della lettura in particolare viene in genere omessa, salvo specifica richiesta di un componente, dandosi per letto lo schema di verbale che viene portato in approvazione, essendo stato in precedenza reso disponibile ai membri del collegio.I membri dell’organo hanno la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alla proposta di verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte dall’organo, impregiudicata restando l’efficacia delle delibere.In presenza di un’approvazione a maggioranza e non all’unanimità del verbale di una seduta precedente, il soggetto dissenziente (che cioè esprime voto di astensione o contrario) ha solo la facoltà di far constare a verbale le ragioni del suo dissenso.

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Segue L’APPROVAZIONE DEL VERBALE

In ogni caso, a seguito di obiezioni o contestazioni mosse in sede di approvazione, non si modifica il verbale precedentemente già formato dal segretario, ma si dà solo atto delle obiezioni/contestazioni nel verbale della seduta (successiva).

L’approvazione del verbale può avvenire, talvolta, seduta stante, ad esempio su esplicita richiesta motivata da ragioni di urgenza.

Data l’irripetibilità del procedimento di verbalizzazione, non è ammissibile dopo l’approvazione integrare il verbale, con dichiarazioni successive, rese dai componenti o da soggetti terzi.

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I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE

● Convocare e presiedere l’Organo (anche su richiesta di un terzo dei componenti);

● Stabilire gli argomenti dell’ordine del giorno delle sedute e prevedervi l’inclusione di quelli proposti per iscritto da almeno un quarto dei componenti;

● Garantire a beneficio dei componenti la completezza del fascicolo e della relativa documentazione con un congruo anticipo rispetto alla data della seduta;

● Verificare, unitamente al Segretario verbalizzante, la validità della composizione del collegio e dell’assunzione delle singole deliberazioni;

● Definire l’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno;

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Segue I POTERI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE

● Regolare i tempi, la durata, ed il numero degli interventi dei componenti;

● Disporre, tranne per i punti dell’ordine del giorno riguardanti persone, che le sedute siano pubbliche;

● Disporre la sospensione della seduta e l’allontanamento di singoli componenti;

● Rispondere, con il supporto dei competenti Uffici, alle interrogazioni dei componenti nella medesima seduta o in quella successiva;

● Sovraintendere e vigilare sull’attività di verbalizzazione;

● Assicurare ai componenti la preventiva consultazione del verbale ai fini della sua successiva approvazione.

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I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO

� Avere la disponibilità degli argomenti all’odg e dei testi su cui deliberare con congruo anticipo rispetto alla riunione � Far inserire una dichiarazione scritta a verbale � Nei casi di voto palese, far constare il proprio voto: da qui l’esigenza di rappresentare la provenienza nominativa del voto e non limitarsi a dare atto del suo esito numerico�Far apportare rettifiche ai loro interventi in sede di approvazione del verbale�Chiedere l’annullamento della delibera, purché facciano valere pretese al regolare svolgimento dell’ufficio e denuncino vizi procedimentali (es. irrituale convocazione, violazione odg, difetto di costituzione del collegio) � Ricorrere, per motivi attinenti al contenuto delle delibere, solo qualora vengano lesi direttamente nei loro interessi sostanziali; diversamente il componente non ha interesse a ricorrere, (il soggetto esterno, su cui la delibera incide, può chiederne l’annullamento solo qualora abbia un interesse attuale e concreto).

Essendo il collegio un’unità, i giudizi individuali espressi dai componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione, assunta all’unanimità o a maggioranza.

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Segue I DIRITTI DEI COMPONENTI DELL’ORGANO

MANIFESTAZIONI DI VOTO

FAVOREVOLE : la somma dei voti favorevoli, esclusi i voti contrari e astenuti, determina, in caso di raggiungimento della maggioranza, la formazione della volontàcollegiale e quindi l’assunzione della delibera. CONTRARIO : è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto contrario. Nell’ipotesi che la delibera adottata sia fonte di responsabilità, un voto contrario ampiamente motivato più facilmente determinerà esenzione da detta responsabilità. ASTENSIONE: è opportuno, ma non obbligatorio motivare il voto di astensione. Ad esso si dà, ai fini del computo del quorum funzionale, la connotazione di voto contrario; qualora l’astenuto non voglia dare tale connotazione al proprio voto di astensione, potràallontanarsi dall’aula. Il voto di astensione espresso in aula non esime di per sé da responsabilità. ALLONTANAMENTO FISICO DALLA SEDUTA : la mancata partecipazione al voto produce l’effetto di abbassare il quorum necessario per la delibera e determina l’esenzione da ogni eventuale responsabilità ad essa connessa.

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INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI

Il soggetto membro del collegioche si trovi in una posizione di incompatibilità o conflitto di interessi (integra tale situazione la presenza di interessi economici rilevanti in concreto anche se non formalizzati nè stabili o continuativi) non ha solo l’obbligo di astenersi dalla votazione, ma anche quello di allontanarsi fisicamentedalla seduta.

La mera presenzapotrebbe infatti condizionare gli altri membri del collegio nella loro espressione di voto. Tale soggetto ha altresì l’obbligo di portare a conoscenza degli altri membri le ragioni che ne giustificano l’incompatibilità.

La delibera assunta in violazione di tale regola sarà in ogni caso viziata e come tale invalida.

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Segue INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI

A tutela del processo di regolare formazione della volontà del collegio, nessun soggetto estraneo potrà partecipare in seduta alla fase decisionale, poiché tale partecipazione, secondo l’orientamento della giurisprudenza, potrebbe influenzare (con la stessa presenza, con l’atteggiamento o nel caso in cui si effettui un intervento attivo nella discussione preliminare al voto) la volontà del collegio e gli atti deliberativi; si èsostenuto che la composizione dell’organo alterata dalla presenza di un soggetto non legittimato evidenzia un vizio funzionale dell’attività svolta e quindi della delibera.

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ANOMALIE DEL VERBALE

SI DISTINGUE FRA

Semplici irregolarità che non incidono sul contenuto dell’atto collegiale e sono sanabili con la correzione di errori materiali o con la rinnovazione di alcune attivitàEs. mancata indicazione nel preambolo del verbale di un componente che invece ha preso parte alla seduta essendo intervenuto nel dibattito; errato calcolo numerico dei presenti e dei votanti purchè l’errore sia irrilevante ai fini della approvazione a maggioranza della decisione.La rettificaÈ possibile, all’esito di un riesame, anche senza obbligo di motivazione, eliminare e correggere un mero errore materiale nel verbale, laddove detto errore appaia evidente e non si tratti di innovare il contenuto degli atti documentati o introdurre elementi diversi da quelli originari. L’atto di rettifica entro questi limiti non lede alcun interesse, poiché si limita a riportare il provvedimento rettificato nell’ambito di quanto realmente voluto dall’amministrazione; perciò esso non è impugnabile in sede giurisdizionale.

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Segue ANOMALIE DEL VERBALE

Vizi sostanziali di legittimità del verbale, con effetto invalidante sull’atto collegialeEs. vizi attinenti al soggetto verbalizzante, all’oggetto della verbalizzazione, alla forma, alla sottoscrizione, al tempo della redazione

Vizi procedimentaliEs.vizi attinenti alla irregolarità della convocazioneIl vizio procedimentale non ha effetto sulla validitàdella delibera qualora si dimostri che il suo contenuto sarebbe comunque stato lo stesso (Prova di resistenza);Salvo due casi:1) il componente presente ha espresso il proprio voto mentre avrebbe dovuto allontanarsi dall’aula o astenersi perché in situazione di incompatibilità;2) al collegio partecipa un soggetto esterno, influenzando il processo di regolare formazione della volontà del collegio