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Osservazioni in merito alla domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/944 del 23.06.2014 alla ditta Burgo Group S.p.A. Redatte per conto di ISDE Mantova Mantova 21 3 2016 Ing. urb. Paolo Rabitti

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Osservazioni in merito alla domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DD n. PD/944 del 23.06.2014 alla ditta Burgo Group S.p.A.

Redatte per conto di ISDE Mantova

Mantova 21 3 2016Ing. urb. Paolo Rabitti

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Slides 21 marzo 2016 Ing. Urb. Paolo Rabitti P. Campiani 3 - 46100 Mantova [email protected] - fax 0376 1810364 (TICS) pag. 2

Con PEC del 20/10/2015 in atti al prot. n. 49698 la nuova proprietà della Cartiera di Mantova ha avanzato alla Provincia di Mantova istanza recante la dichiarazione d’intenti per “revamping e riattivazione” nello stabilimento in oggetto della produzione di sola carta per ondulatori anziché di pasta disinchiostrata e carta per quotidiani precedentemente attuata da Burgo Group” attraverso l’attuazione di una serie di interventi di ottimizzazione impiantistica per adattarlo alle nuove esigenze produttive e per implementare l’efficienza generale.

Le modifiche proposte sono esplicitate nel documento datato ottobre 2015: Lineamenti del progetto di Revamping e definizione iter autorizzativa (d'ora in poi "Rewamping")La Provincia ha risposto con PEC del 30.11.2015 avente ad oggetto:

Aggiornamento e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA SPA (P.IVA 01936870227) con sede Legale: Via Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) - Complesso IPPC in Via Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova COMUNICAZIONE SU ITER PROCEDIMENTALE E TEMPISTICHE PER IL REVAMPING E RIATTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE NELLO STABILIMENTO EX BURGO GROUP DI MANTOVA

Con PEC trasmessa al proponente ed agli enti interessati il Dirigente del Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia Arch. Giancarlo Leoni ha comunicato al proponente ed agli enti interessati l'avvio del procedimento:

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La ditta CARTIERE VILLA LAGARINA SPA, d'ora in poi identificata come "il proponente", in data 30.12.15 ha inviato alla Provincia, a firma del sig. Bruno Zago la richiesta di riesame con voltura dell'impianto esistente.

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Il proponente ha prodotto: Relazione tecnica; Allegato 01 – Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera; Allegato 02 - Schema - di flusso

La Provincia di Mantova in data 15/01/2016 ha avviato il procedimento amministrativo per il riesame e contestuale voltura dell’autorizzazione integrata ambientale.Le osservazioni dovevano pervenire all'Ente entro 30 gg.

Con PEC del 4 e 5 febbraio il Comune di Mantova ha inviato alla PEC della dott. Gloria Costani, che ne aveva fatto richiesta per conto di ISDE, i files relativi ai procedimenti di cui al prot. 50084-13 (Burgo) e 3419 -15 (Cartiere Villa Lagarina) .

Con PEC del 12 febbraio la dott. Costani ha inviato alla Provincia le osservazioni da me redatte per conto di ISDE Mantova ed approvate dal direttivo nazionale di ISDELo stesso giorno il Comune di Mantova "a sostituzione ed integrazione di documenti già inviati" a le ha inviato nuova documentazione presentata dal proponente l'8 febbraio.Ovviamente non li abbiamo potuti considerare nelle osservazioni già presentate, comunque i termini dovevano essere riaperti, in una procedura corretta. Relazione tecnica del 30/12/2015 La Relazione individua l'impianto proposto:

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Cosa significa Codice IPPC?

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La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 ha introdotto nella disciplina comunitaria i principi di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento (IPPC: integrated pollution prevention and control) per gli impianti produttivi di potenziale maggiore impatto per l’ambiente.La direttiva richiede di applicare il principio IPPC solo ai “grandi inquinatori potenziali”, individuati tra gli impianti produttivi e gli impianti di gestione dei rifiuti attraverso la definizione di soglie oltre alle quali si presuppone necessario applicare il principio IPPC.

A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria, il governo è stato delegato con le legge 31 ottobre 203 n.306 a perfezionare il recepimento della direttiva 96/61/CE. L'esercizio di tale delega ha permesso di definire il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, decreto che nel seguito si indicherà come Decreto IPPC. Ai sensi Decreto IPPC con il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA) l’autorità pubblica di fatto certifica che le soluzioni gestionali, impiantistiche e di controllo individuate dal gestore dell’impianto: corrispondano effettivamente alle migliori tecniche disponibili; rispettino comunque i limiti previsti da normative ambientali di settore; siano adeguate allo specifico contesto territoriale e in particolare compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

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Il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) parte seconda stabilisce le Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Il Testo Unico fissa con l' art. 6 c. 13 i criteri dimensionali al di sopra dei quali è necessario che in impianto sia assoggettato a procedura AIA:

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) i progetti di cui all'allegato VIII ; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

L'art. 5 ( Definizioni) specifica che ogni modifica che aumenti il valore della grandezza oggetto della soglia (nel nostro caso la portata dei rifiuti all'inceneritore) di una quantità almeno pari al valore della soglia è da considerarsi come sostanziale:

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale

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una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

L'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 è stato sostituito dall'omonimo All. VIII in base art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 2014 pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (quindi ampiamente in vigore al 23 giugno 2014, data della concessione dell'AIA vigente da parte della Provincia di Mantova).

Prima di parlare della richiesta di modifica non sostanziale della ditta Villa Lagrina, è opportuno chiarire che l'AIA vigente, per quanto riguarda l'inceneritore non è sicuramente corretta e, a mio parere, nemmeno valida.La vigente autorizzazione AIA (d'ora in poi "AIA 2014") è stata rilasciata dalla Provincia di Mantova con ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 944 23/06/2014 SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE ISTRUTTORE: LEONI GIANCARLO OGGETTO: DETERMINA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DEL C.6-BIS-ART. 14 TER L. 241/90 E CONTESTUALE RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29 - OCTIES D.L.VO N. 152/06 DELL'A.I.A. (IPPC) GIA' RILASCIATA CON DECR. REG. N. 6764 DEL 23/06/2008 E AD 21/168 DEL 06/12/2011 A DITTA BURGO GROUP S.P.A. DI

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ALTAVILLA VICENTINA 36077 (VI)-VIA PIAVE 1 ED INSTALLAZIONE IPPC IN MANTOVA-VIA POGGIO REALE 9 PER ESERCIZIO ATTIVITÀ PUNTI 6.1 B), 1.1, 5.4 ALL. VIII -PARTE II D.L.VO 152/06

La determina AIA 2014 non è corretta perchè evita di riportare tra le attività di cui all'allegato VIII parte II d.lgs 152/06 la IPPC 5.2 a): proprio l'inceneritore.In questo modo si è evitato di sottoporlo a procedura AIA come stabilito inequivocabilmente dal citato D.lgs 152/06 come aggiornato nel marzo 2014.Le attività descritte in AIA sono le seguenti:Attività del Complesso IPPC soggette ad autorizzaüone integrata ambientale (AIA):- attività IPPC principale (n 1 - punto 6-1 _b, fabbricazione della carta dalla produzione di pasta di carta disinchiostrata);- altra attività IPPC (n 2 - punto 1-1 centrale di cogenerazione)- altra attività IPPC (n° 3 - punto 5.4 Discariche)- attività non IPPC (n° 4 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e Termovalorizzatore)_L' incenerimento rifiuti qui chiamato termovalorizzazione, termine non usato del D.lgs. 152/06 ss.gg., è esplicitamente considerato un'attività non IPPC e quindi da non sottoporre ad AIA.

L'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 è stato sostituito dall'omonimo All. VIII in base art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 2014 pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (quindi ampiamente in vigore al 23 giugno 2014, data della concessione dell'AIA da parte della Provincia di Mantova).

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Il nuovo allegato specifica la soglia per gli inceneritori di rifiuti:5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg (= tonnellate, ndr) all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg (tonnellate ndr) al giorno. La "vigente" AIA 2014, relativamente all'inceneritore, specifica in vari punti dell'allegato 1 le caratteristiche dell' l'impianto:termovalorizzatore alimentato con i fanghi derivanti dalla fase di disinchiostrazione delprocesso di produzione della carta, di capacità nominale 13,7 MWt, per la produzione dienergia elettrica con una potenza massima di 3,2 MWe; La capacità autorizzata è 80.000 t/anno di fanghi di cartiera ( CER 030305) L’impianto di termovalorizzazione (rectius: inceneritore) ha una potenza elettrica nominale pari a 3.180 kWe (ovvero 26.330.400 kWe/anno), una potenza termica nominale pari a 13.730 kWt (ovvero 113.684.400 kWt/anno) ed è costituito da una camera primaria di combustione a letto fluido bollente da 10 t/h medi di fanghi tal quale ( 5 t/h su base secca ) [...]turbogeneratore che può funzionare nelle 3 condizioni operative :- marcia alla portata autorizzata :120 t/g di fango secco su 345 g/a max;[..]

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Quindi, sia considerando le 10 t/h rifiuti tal quali o le 5 t/h di rifiuti secchi, la soglia prevista dalla legge (3 t/h) di rifiuti è ampiamente superata.Si potrebbe obiettare, rilevando che le quantità autorizzate nel 2008 dalla Regione Lombardia, allora competente per l'AIA, sono le stesse.L'impianto autorizzato nel 2008 è esattamente uguale ed ha la stessa portata dello stesso tipo di rifiuti rispetto all'AIA del 2014. Ma allora cosa è cambiato? La risposta è semplice: è cambiata la legge nazionale, per adeguarsi a quanto disposto dalla DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)La direttiva, cogente, stabiliva che che gli Stati membri si dovevano adeguare entro il 7 gennaio 2014, per questo è stato emanato il citato D.lgs. n. 46 del 2014 pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2014, n. 72, tre mesi prima della concessione della nuova AIA da parte della Provincia che, evidentemente, doveva applicare le norme vigenti e non quelle abrogate o modificate.

L'AIA 2008 recita: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59, che stabilisceall'art.1 che devono essere sottoposte ad AIA gli impianti elencati in Allegato uno: All. 1: CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 15. Gestione dei rifiuti.[...]5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani [..] con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

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Il Dlgs 59/2005 non considerava dunque soglie per impianti di incenerimento di rifiuti diversi da quelli urbani, richiamati esplicitamente al p.5.2, è questo il motivo per cui l'inceneritore non è stato sottoposto ad AIA.

Le conseguenze della modifica dell'all. VIII alla parte II del D.lgs 152/06 era non note almeno ad uno dei tecnici che si occupavano dell' AIA, come è dimostrato da un parere in merito sottoscritto dal consulente del Comune di Mantova.In data 8 Maggio 2014 il consulente incaricato dal Comune di Mantova Ing. Umberto Maffezzoli ha firmato digitalmente la <Prescrizione dell'Amministrazione comunale per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 > :0. PREMESSACartiere Burgo S.p.A. con istanza del 20.12.2013, pervenuta allo Sportello Unico del Comune il 30.12.2013, chiede alla Provincia di Mantova il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione con Decreto n. 6764 de 23.6.2008.Le “attività IPPC” svolte nel sito e previste dal testo di legge vigente in materia (allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 Marzo 2014) sono:[...]- 5.2 a): smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o inimpianti di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3t/ora;

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- 5.4: discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti, di capacità maggiore a25.000 t.L'attività 5.2 a) non è inclusa nell'attuale Decreto di AIA perché inserita nell'elenco delle attività IPPC a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/2014.

Ovviamente l'ing. Maffezzoli si riferisce all'AIA vigente al momento del suo parere, quella del 2008, e ribadisce che l'inceneritore è da considerare un'attività IPPC (e quindi da sottoporre all' AIA da emanare nei prossimi mesi)

L''attività IPPC 5.2 a) non è inclusa nella domanda di AIA della Burgo, risalente al 20.12.2013 in quanto precedente all'emanazione del Dlgs citato, mentre il Decreto di AIA, al momento in cui Maffezzoli scrive, deve ancora essere emanato e quindi, con ogni evidenza, non può che rispettare la legge vigente al momento dell'emanazione.

L'AIA sarà concessa, senza indicare l'attività IPPC 5.2 a), in seguito alla conferenza dei servizi del 12 maggio 2014, successiva di oltre tre mesi all'entrata in vigore del D.lgs n.46/14, alla quale risulta aver partecipato per conto del Comune di Mantova anche lo stesso ing. Maffezzoli. Il Comune, a firma del segretario Vareschi, esprime un parere (allegato al verbale della CDS, che peraltro cita proprio il D.lgs 46/14)) che ignora quanto scritto dal proprio consulente ing. Maffezzoli.

Ribadisco che a mio parere, per quanto riguarda l'inceneritore, l'AIA del 2014 non è valida.

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Il progetto di revamping

Abbiamo visto che in ottobre 2015 è stata presentata la Relazione tecnica in merito a <Lineamenti del progetto di revamping e definizione iter autorizzativo> per lo stabilimento Burgo.In base questa relazione la Provincia ha deciso che si tratta di modifiche non sostanziali ed ha escluso che l'impianto nel suo complesso e nelle singole parti debba essere sottoposto ad AIA. Di VIA non se ne parla proprio.

Le attività della cartiera sono principalmente quattro:- attività IPPC principale (n 1 - punto 6-1 _b, fabbricazione della carta dalla produzione di pasta di carta disinchiostrata);- altra attività IPPC (n 2 - punto 1-1 centrale di cogenerazione)- altra attività IPPC (n° 3 - punto 5.4 Discariche)- attività ? (IPPC/non IPPC) (n° 4 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e termovalorizzatore).

Cominciamo dall'inceneritore (ricordo ancora che termovalorizzatore è un eufemismo non citato nel codice dell'ambiente o nella normativa europea).

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INCENERITORE

A pag. 14 la relazione riporta la configurazione attuale dell'inceneritore :

2.2 CONFIGURAZIONE ATTUALE TERMOVALORIZZATORE Lo stabilimento Burgo di Mantova è attualmente dotato di un impianto di termovalorizzazione alimentato con fanghi di disinchiostrazione (CER) 03 3 05 di capacità nominale di 13.7 MWt per la produzione di e.e. con potenza massima d 3,2 MWe.Capacità di trattamento nominale: pari a 96.600 ta (280 t/g)Capacità autorizzata pari: a 80.000 ton/a (242,4 t/g).Esso è costituito da:una camera primaria di combustione a letto fluido bollente da 10 t/h medi di fanghi tal quale (5 t/h su base secca)

Attenzione all'ultima riga: la potenzialità non è riferita solo al totale dei rifiuti in ingresso (10 t/h), ma anche alla frazione secca (5 t/h). I fanghi dunque hanno metà sostanza secca e metà acqua:umidità = 50%

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p.16 si definisce la nuova configurazione proposta per l'inceneritore:* sistema di termovalorizzazione del residuo pulper per la potenzialità di 80.000 t/anno di residuo pulper;* turbina a vapore a contropressione della potenza elettrica resa di circa 10,19 MWe.Il potere calorifico del residuo pulper sarà circa 3 volte maggiore di quello dei fanghi di disinchiostrazione. Pertanto il sistema di termovalorizzazione a parità di materiale trattato dovrà avere una nuova configurazione per raggiungere la potenza di combustione di circa 32,9 MWt, necessaria per trattare il nuovo materiale.

In sintesi:

1. la potenza termica della configurazione attualmente autorizzata è di 13,7 MWt, quella di progetto è 32,9 MWT

2. la potenza elettrica della configurazione attualmente autorizzata è di 3,2 MWe, quella di progetto è 10,19 MWe

3. La quantità di rifiuti attuale e quella di progetto è la stessa (secondo il proponente): 80.000 t/a.

4. Il potere calorifico dei rifiuti (PCI) attualmente smaltiti è un terzo di quella di progetto.

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Nel progetto tutto si triplica rispetto alla configurazione attuale:

Attuale Progetto

portata di vapore 12,6 t/h, 36,5 t/h

potenza termica 13,7 MWt 32,9 MWT

potenza elettrica 3,2 MWe 10,19 MWe

quantità rifiuti 80.000 t/a 80.000 t/a

PCI PCI fanghi = X PCI proposto = 3X *

* il PCI non è dichiaratoLa relazione sul revamping non fornisce alcun ulteriore dettaglio in merito alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, specifica solo che si tratta di pulper di cartiera.Il mistero verrà chiarito solo con la successiva Relazione sull'AIA del 30.12 : per ottenere queste prestazioni si dovranno bruciare 80.000 t/a di rifiuto secco con un aumento di 5 t/h rispetto a quello autorizzato e superiore alla soglia IPPC di 3 t/h. Ma per il momento la Provincia non lo sa e non se lo chiede, almeno dagli atti che abbiamo potuto consulare.

La relazione ha evidentemente come scopo principale quello di dimostrare che non ci saranno ripercussioni negative sull'ambiente.

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A p.15 vi è una tabella con la stima delle emissioni autorizzate nell'attuale configurazione dell'inceneritore, ottenuta moltiplicando le concentrazioni medie autorizzate relative al singolo inquinante (mg/nmc) per la portata dei fumi (nmc/h) per il numero di ore annue (h/anno). La portata dei fumi è pari a 51.000 mc/h.Ad esempio, per le polveri totali sospese (PTS) la concentrazione media autorizzata è 10 mg/nmc, che moltiplicata per la portata dei fumi e per le ore annue dà 4,8 t/anno.

Nel progetto tutto si triplica rispetto alla configurazione attuale, tranne la quantità di rifiuti.L'unica cosa che cambia pochissimo è la portata dei fumi (p. 2.4.3), che diventa 56440,23 Nmc/h.

Visto che il proponente dichiara che i limiti alle emissioni saranno più bassi di quelli attualmente autorizzati, mantenendo pressochè costante la portata dei fumi, può dichiarare che i flussi di massa annuali sono considerevolmente ridotti rispetto alla configurazione attuale.In questo modo può costruire una tabella simile a quella precedente con le emissioni totali di progetto (le tabelle sono impossibili da riprodurre nelle slides perchè i numeri non si vedrebbero)Per le PTS ad esempio il nuovo limite è 8 mg/nmc che, moltiplicato per 56440 nmc/h e per il numero di ore annue dà 3,612 t/a rispetto alle 4,8 autorizzate.

Lo scopo evidente è quello arrivare a dire che il progetto non comporterà aggravi della situazione ambientale e quindi, anche da questo punto di vista la modifica non è sostanziale, sostanziale, con

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il risultato di evitare di doversi sottoporre ad una nuova procedura AIA con i relativi approfondimenti sullo stato dell'ambiente.

Così può dichiarare:

Le affermazioni della Progest non rispondono al vero per i seguenti motivi:

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Affermazione n.1: Gli inquinanti emessi dall'inceneritore diminuiranno.

Se il progetto triplica la potenza termica dell'impianto, che passa da 13,7 a 32,9 MWt, non è possibile che la portata dei fumi rimanga uguale.Il motivo è semplice e dipende dalle proprietà fisiche dei rifiuti e dalla chimica delle combustioni.

La quantità di calore prodotta da un materiale si chiama potere calorifico. Sia il potere calorifico dei rifiuti che il volume d'aria necessario per la combustione dipendono dalla presenza nel combustibile delle stesse sostanze, nel nostro caso principalmente carbonio (C).Il calore viene sviluppato quando i carbonio C si combina con l'ossigeno O formando ossido di carbonio CO2. L'ossigeno viene prelevato dall'aria.

La relazione è semplice: più carbonio c'è maggiore è il potere calorifico, maggiore è la quantità di ossigeno necessaria quindi la quantità d'aria necessaria per la combustione.Quindi triplicando il potere calorifico dei rifiuti a parità di quantità di rifiuti annualmente bruciati, aumenta anche il volume delle emissioni, circa di tre volte.Dal punto di vista dell'impatto ambientale, quelle che contano sono le emissioni effettive, non quelle autorizzate.

Le emissioni effettive della cartiera Burgo sono riportate nelle dichiarazioni ambientali EMAS della cartiera, reperibili in rete, come quella per il 2012, del 5 giugno 2013, chè è anche in atti

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La Burgo rende note le concentrazioni medie giornaliere dei singoli inquinanti per gli anni 2010,11 e 12; tra parentesi ci sono i valori massimi.

Le emissioni annue che devono essere messe a confronto con quanto dichiarato dal proponente devono essere quelle reali, non quelle teoriche e vanno calcolate calcolate con una portata dei fumi di 51.000 nmc/h e 333,33 ore, lo stesso numero di ore usato dal proponente per i suoi calcoli.

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Confronto tra emissioni reali 2010-12 e emissioni di progetto

Le concentrazioni medie orarie usate per il calcolo nella seguente tabella sono le massime tra i tre anni della dichiarazione Emas della Burgo. Con questi dati si ha:

Dichiarazione EmasCart. Burgo 2010-12

Emissioniannue reali 2010-2012

Inquinanti Conc mg/nmc t/a

CO 0,89 0,36

Sox 0,49 0,20

Nox 168,4 68,71

PTS (Polveri) 2,06 0,84

Hcl 0,28 0,11

HF 0,04 0,02

NH3 1,97 0,8

COT 1,08 0,44Emissioni reali della Cartiera Burgo 2010-2012

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Si può notare che, a parte gli ossidi di azoto, si tratta di emissioni bassissime.Pertanto il confronto deve essere eseguito tra le emissioni reali e quelle dichiarate dal proponenteA parità di volume dei fumi emessi, i dati sono i seguenti:

Inquinanti

Emissioniannue reali 2010-2012t/a

Emissioni progetto proposto

CO 0,36 22,58

Sox 0,20 22,58

NOx 68,71 67,73

PTS 0,84 3,612

Hcl 0,11 3,612

HF 0,02 0,361

NH3 0,8 3,612

COT 0,44 3,612Confronto tra emissioni reali 2010-2012 e progetto

Le emissioni del progetto andrebbero in realtà moltiplicate per tre.

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Comunque, rispetto alla quantità di emissioni dichiarate dalla Burgo, quelle del nuovo progetto proposto sarebbero spropositate, salvo gli ossidi di azoto NOx che rimarrebbero simili.Ho controllato che l'inceneritore in quegli anni fosse attivo: risulta dalla dichiarazione EMAS che ha prodotto circa 15.000 MWH di energia elettrica all'anno, il che dimostra che l'inceneritore funzionava a circa 2/3 della potenza massima, anche se i miei calcoli delle emissioni hanno tenuto precauzionalmente conto della massima portata dei fumi di 50.000 nmc/h.Ho controllato anche i dati dichiarati da Burgo (EMAS) per gli anni 2008-9, che non si discostano rispetto a quelli dichiarati per gli anni successivi

Il confronto tra le emissioni reali dei cinque anni 2008-2012 e le emissioni ipotizzate dal proponente porta alla conclusione che l'impatto del nuovo impianto comporterà notevolissimi aggravi in termini di emissioni in atmosfera rispetto alle emissioni effettive del precedente.

Affermazione n.2: Non ci saranno "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"

Gli inquinanti aumenteranno di molto, come sopra dimostratoQuindi anche questa affermazione del proponente non è corretta

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Affermazione n.3: Il progetto non rientra nei casi di cui al p.8 lett.t) all.IV parte II Dlgs 152/06 e smi

Il citato Allegato IV parte II Dlgs 152/06 e smi- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di delle province autonome di Trento e di Bolzano - recita al p.8 lett.t:8.t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).

Anche l'affermazione che il progetto non rientri tra quelli considerati al p.8 t) non è vera:l'impianto in progetto avrà notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (v. punto precedente), quindi il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VIA/AIA

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Centrale termoelettrica - TURBOGAS Il progetto di revamping recita, per la centrale di produzione di energia:

2.1 CONFIGURAZIONE ATTUALE CTE L'impianto Burgo e dotato di una centrale termoelettrica (C.T.E.) a metano per la produzione di e.e e vapore per gli usi di processo, di potenza nominale pari a 138,705 MW1: e 29,18 MWe.

2.4 SCENARIO DI PROGETTO L'impianto che si intende realizzare è quindi cosi composto:* n. 2 gruppi turbogas Mars100 della potenza nominale di 11,43 MWe in esecuzione ad emissioni inquinanti ridotte - SoLoNOx;* caldaia a recupero con postcombustione per la produzione di 68 t/h di vapore a 50 bar surriscaldato a 440°C con riserva in “fresh-air"

I nuovi gruppi turbogas SOLAR MARS 100 previsti dal proponente hanno un rendimento di circa il 33% (dati Gas Turbine World Performance Specs, Pequot Publishing , citato da Da "Turbine a gas e cicli combinati", Giovanni Lozza, Esculapio Editore), questo significa che per produrre 22,84 MWe occorre bruciare metano per una potenza termica di 68,52 MWt.

Il NUOVO turbogas, senza contare la caldaia a recupero, avrà dunque una potenza termica di oltre 60 MWt, largamente maggiore della soglia di 50 MWt fissata dal D.lgs 52/06 vigente perchè i progetti siano sottposti a verifica di assoggettabilità a VIA, il cosiddetto screening:

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Dlgs 152/06 vigenteALLEGATO IV PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ...2. Industria energetica ed estrattiva a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

Recentemente la Regione Lombardia ha emanato la D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4792 Approvazione delle «Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione delle «Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266Con la quale ritiene opportuno [..]b) stabilire che la predisposizione di uno specifico <capitolo> inerente la salute pubblica, da effettuarsi in applicazione alle linee guida di cui all’allegato A, è obbligatoria per tuttigli studi ambientali relativi a opere/progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale [..]Il nuovo Turbogas deve dunque essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ed il proponente deve predisporre il <capitolo> inerente la salute pubblica.

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IMPIANTO DI FABBRICAZIONE DELLA CARTA

1.1 CONFIGURAZIONE ATTUALE D.Lgs. n. 59 del 2005 Attività IPPC 6.1. b): Impianti destinati alla fabbricazione di carta e cartone > 20 t/g di carta.Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartone con capacità produttiva > 20 t/g e con una produzione effettiva (per |'anno 2012) pari a 141.626 t/a di sola carta (13.246 anno 2013), ovvero 476,2 t/g (575,0 t/g di capacità di progetto) e di pasta disinchiostrata, con produzione effettiva di 138.816 cla (12.75l anno 2013), ovvero 476,2 dg ( 584,0 dg di capacità di progetto)

L'attività IPPC, come correttamente riportato dal proponente è IPPC 6.1. b): Impianti destinati alla fabbricazione di carta e cartone > 20 t/g di carta.

Nell'Aia vigente si specifica:attività IPPC principale (n 1 – punto 6.1.b, fabbricazione della carta dalla produzione di pasta di carta disinchiostrata);

Quindi la quantità di carta per cui la cartiera è attualmente autorizzata è pari a 575 t/g

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La relazione di revamping precisa:

1.2 SCENARIO DI PROGETTO D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.Attività IPPC 6.1. b): Fabbricazione in installazioni industriali di:b) Carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;(...)Impianto industriale destinato alla fabbricazione di carta per ondulatori con capacità produttiva > 20 t/g La capacità produttiva di progetto sarà pari a 1159 t/g.

Rispetto ad una capacità attuale di produzione carta di 575 t/g il progetto prevede dunque una capacità produttiva di 1159 t/g, con un aumento di 584 t/g.

La soglia IPPC, come correttamente riportato, è 20 t/g, quindi l'aumento proposto è di quasi 30 (dicesi trenta ) volte la soglia fissata dalle norme comunitarie e nazionali per per il massimo aumento al di sopra del quale è necessario sottporre un impianto a nuova AIA, sia il proponente che la Provincia parlano di modifica non sostanziale.

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SINTESI

1. L'inceneritore non risulta attualmente autorizzato come impianto IPPC, in quanto l'AIA 2014 non comprende tale attività, in contrasto con l normativa in vigore.

2. Le prestazioni del nuovo inceneritore triplicheranno rispetto all'attuale sia per la potenza termica che per la potenza elettrica.

3. La tecnologia passa da letto fluido a forno a griglia e, ovviamente dovrà essere installata una nuova turbina.

4. La quantità di rifiuti da incenerire prevista dal proponente (10 t/g) di sostanza secca comporta un aumento di 5 t/g di sostanza secca, rispetto alle 5 t/g <autorizzate>, comunque superiore alla soglia IPPC di 3 t/h.

5. Non è vero, contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, che le emissioni dell'inceneritore proposto siano inferiori a quelle dell'impianto esistente.

6. Il nuovo turbogas avrà una potenza termica di oltre 68 MWt, molto superiore alla soglia di 50 MWt oltre alla quale il progetto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (all. IV p.2, lett. A Dlgs 152/06 smi)

7. Ai sensi della recente D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4792, in questo caso è obbligaatoria la predisposizione di uno specifico <capitolo> inerente la salute pubblica.

8. La quantità di carta prodotta dal nuovo impianto passerebbe 575 t/g 1159 t/g, con un aumento di 584 t/g, quasi 30 volte la soglia IPPC di 20 t/g per una nuova AIA.

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La risposta della Provincia di Mantova al proponente

In risposta all'istanza, in data 30.11.2015 la Provincia ha inviato via PEC al proponente (p.c. agli enti competenti) la nota a firma dell'arch. Giancarlo Leoni:

Aggiornamento e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA SPA (P.IVA 01936870227) con sede Legale: Via Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) - Complesso IPPC in Via Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova COMUNICAZIONE SU ITER PROCEDIMENTALE E TEMPISTICHE PER IL REVAMPING E RIATTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE NELLO STABILIMENTO EX BURGO GROUP DI MANTOVA

La Provincia, per mano del Dirigente scrive:

In armonia con la normativa IPPC in materia di AIA e con gli indirizzi regionali di cui alla DGR n. 2970 del 2 febbraio 2012, (titolo III bis alla parte II e allegati parte IV D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e DGR IX/3019 del 15/02/2012) DGR n. IX/3934 del 6 agosto 2012, DGR 7 ottobre 2014 n. X/2461 (linee guida per la gestione sostenibile delle discariche) si valutano chiari e sufficienti gli elementi illustrati circa il processo di revamping proposto nell’istanza su richiamata e pertanto per lo scrivente è possibile comunicare che i procedimenti amministrativi e le relative istanze di competenza della Provincia di Mantova sono le seguenti:

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1. Istanza di voltura, aggiornamento normativo e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con AD n. PD/849 del 23/06/2014 2. istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.L.vo 20/07 e del D.L.vo 115/2008

Per quanto sopra riportato ritengo che non sia vero quanto sostenuto dalla Provincia in merito all'armonia con la normativa IPPC in materia di AIA, normativa che è violata in più punti per quanto riguarda le soglie minime IPPC al di sopra delle quali è necessario sottoporre un impianto a nuova AIA. Con ogni evidenza non è vero che si tratti di modifica non sostanziale: l'impianto ha potenzialità doppie per la produzione di carta e triple per la potenza elettrica dell'inceneritore. Il turbogas è nuovo e va sottoposto a screening per la VIA e quindi alle procedure fissate dalla nuova DGR regionale per la Valutazione di Impatto Sanitario.

Mantova 21.3.16Ing. urb. Paolo Rabitti