ANALISI DELLE IMPLICAZIONI DELL’APPLICAZIONE DELL’ EMISSION TRADING SCHEME AL TRASPORTO AEREO
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1 Unico 2014
PROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONEPROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONE
1. Unico 2014
PROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONEPROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONE
NUOVE SCADENZENUOVE SCADENZE
7 luglio dal 8 luglio al 20 agosto 7 lugliosenza maggiorazione
g gcon maggiorazione
0,40%
2 Unico 2014: proroga per i versamenti
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGASOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
2. Unico 2014: proroga per i versamenti
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGASOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga dei versamenti di Unico 2014 spetta, dunque, ai contribuenti che:it tti ità i h l li t ti l b ti li t di diesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore;dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilitodichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilitoper ciascuno studio di settore.
Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:
società che applicano gli studi di settore;società che applicano gli studi di settore;associazioni e imprese soggette a studi di settore.
3 Unico 2014: proroga per i versamenti
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGASOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
3. Unico 2014: proroga per i versamenti
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGASOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Contribuenti rientranti negli studiContribuenti rientranti negli studi
Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quellisoggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico eper i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi
lli t li di l i di i li bilità d li t diquelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studistessi.
4 Unico 2014: proroga per i versamenti
CONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGACONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGA
4. Unico 2014: proroga per i versamenti
Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2014:
del 16 giugno 2014 o;del 16 giugno 2014 o;
dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contrib enti che sono estranei agli st di di settore cioèper contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
soggetti non titolari di Partita Iva;
tti h h di tti ità il l i tisoggetti che hanno un codice attività per il quale non sono prevististudi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
soggetti titolari di partita Iva ma che non conseguono un redditosoggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un redditod’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di redditoagrario).
5 Unico 2014: proroga per i versamenti
PAGAMENTI PROROGATIPAGAMENTI PROROGATI
5. Unico 2014: proroga per i versamenti
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul
reddito che supera il cosiddetto “minimale”.
Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabileper l’adeguamento agli studi di settore in caso di scostamentosuperiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entratecontabilicontabili.
7 Rivalutazione beni d’impresa7. Rivalutazione beni d impresa
Omesso versamentoEfficacia rivalutazione
9 Rivalutazione beni d’impresa9. Rivalutazione beni d impresa
Aliq oteMetodo storico
Aliquote
Metodo previsionale 3.90% 3.90% -- 3.70% 3.70% -- 3.50%3.50%
11 Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 201411. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONECODICI CAUSE DI ESCLUSIONECODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE1 inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;1. inizio dell attività nel corso del periodo d imposta;2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
lli di i ll l tt ) d) d ) i di i ll’ ti l 54quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54,comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusiquelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54,comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è inp g , q pliquidazione ordinaria;
6. Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è inliquidazione coatta amministrativa o fallimentare Tali soggetti nonliquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Tali soggetti nondevono compilare il Modello relativo agli Studi di settore.
12. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014g
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE
7. Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività.8. Determinazione del reddito con criteri “forfetari” (agriturismo,allevamento
ecc )ecc.)9. Incaricati alle vendite a domicilio10. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal
d d li l ti t bili t t l M d ll lquadro degli elementi contabili contenuto nel Modello per lacomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio disettore approvato per l’attività esercitata.
11. Modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, nel casoin cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.
12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settoreper il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 esuccessive modificazioni (deve essere compilato il modello per lacomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi dicomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi disettore).
13. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014
CAUSA DI ESCLUSIONECAUSA DI ESCLUSIONE
I contribuenti che fino al 31.12.2012 hanno applicato il regime dei minimi ea partire dal 1.1.2013 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusidagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico aprescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi,semplificato o ordinario). Tali soggetti sono comunque tenuti a compilare ilmodello.
CODICE 12 DI ESCLUSIONEPer contribuenti che fino al
2012 applicavano il regime deiIn particolare tale codice viene utilizzato neicasi di “inutilizzabilità, in fase di2012 applicavano il regime dei
minimi e che dal 2013 sono usciti da tale regime
casi di inutilizzabilità, in fase diaccertamento, delle risultanze degli studi disettore per il periodo di imposta 2013prevista dal DM 11 febbraio 2008 e
i difi i i”successive modificazioni”
15. Studi di settore e premio congruità
NUOVO PREMIO CONGRUITÀNUOVO PREMIO CONGRUITÀ
p g
Art. 10 D.L. 201/2011 NUOVO PREMIO CONGRUITA’
Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti:abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1lett d]) per i soggetti congrui e coerenti;
Comma 9lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti;riduzione di un anno dei termini di decadenza di cuiall’art. 43 d.P.R. 600/73;aumento della franchigia prevista dall’accertamentosintetico (che passa da 1/5 a 1/3).
Condizioni per l’accesso alla nuova disciplina:
Comma 10
Condizioni per l accesso alla nuova disciplina:fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore;coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello disingolo studio di settore.
16. Studi di settore e premio congruità
VECCHIO PREMIO CONGRUITÀVECCHIO PREMIO CONGRUITÀ
p g
VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2011 (Unico 2012)
Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra dellaquale non si applica il beneficio
Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato cheindividua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi
È richiesta la congruità anche per il periodo precedente
Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali
Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento
N ff tt ll’ t t i t tiNessun effetto sull’accertamento sintetico
17. Studi di settore e premio congruità
FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE
p g
Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2014 al fine di godere del nuovo premio nuovo premio
congruità, congruità, la fedeltà dei dati indicati
A tal proposito la norma prevede:“il t ib t bbi l t lt li bbli hi di“il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi dicomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degliStudi di settore indicando fedelmente tutti i dati previsti”Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti .
18. Studi di settore e premio congruità
CONTROLLI PER I SOGGETTI CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUINON CONGRUI E COERENTIE COERENTI
p g
Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione
Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011
“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacitàoperativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati sututto il territorio in modo proporzionato alla numerosità deitutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità deicontribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio dievasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nellaevasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nellaapposita sezione dell’anagrafe tributaria”.
19. Studi di settore e premio congruità
SANZIONISANZIONI
p g
Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011)
O il i d l d ll t diOmessa compilazione del modello studi
sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a €g p q p2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, lasanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto ècompresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovutacompresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta
21 Società di comodo congruità e coerenza
APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.
21. Società di comodo, congruità e coerenza
APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. Generale riduzione dei ricavi presuntiGenerale riduzione dei ricavi presunti
Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte delAgevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori
economici.
22 Società di comodo congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLERAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
22. Società di comodo, congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.RISULTANZE DI GE.RI.CO.
Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le societànon operative:p
sia per le società che non superano il test di operatività per ilperiodo d’imposta 2014;p p ;
sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2011-2013, pereffetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011.e e o de e d spos o de 38/ 0
23 Società di comodo congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLERAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
23. Società di comodo, congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.RISULTANZE DI GE.RI.CO.
Effetti premiali
Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanzedegli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in
p
degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed inparticolare:
la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo;la preclusione da qualsiasi accertamento analitico presuntivo;riduzione di un anno dei termini di accertamento;l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) perl'accertamento sintetico in termini di scostamento tra redditodichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.
24 Società di comodo congruità e coerenza
EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE EEFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E
24. Società di comodo, congruità e coerenza
EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALIPROFESSIONISTI INDIVIDUALI
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012
Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di
soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto
cui si rende applicabile l’accertamento sintetico
26 Minimi e studi di settore26. Minimi e studi di settore
MINIMI DEL 2012MINIMI DEL 2012
Ordinari nel 2013;;problema delle rimanenze.
27 Studi di settore: le multiattività27. Studi di settore: le multiattività
L t l d l 30%La percentuale del 30%:inapplicabilità dell’accertamento;compilazione del prospetto.
28 Studi di settore: la complementarietà
QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA’QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA’
28. Studi di settore: la complementarietà
QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITAQUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA
WG37UWG37Uda compilare: gelaterie, pasticcerie, ambulanti, bar elt i i ialtri esercizi;
ristorazione,ristoranti - trattorie - pizzerie:
gelaterie e pasticcerie.g p
31. Società non operative
La disciplina contenuta nell’art. 30, Legge n. 724/94, relativa alle c.d. “società di comodo” o “non operative” è applicabile alle:applicabile alle:società di capitali (spa, sapa, srl);alle società di persone (snc, sas e soggetti equiparati);p ( , gg q p );nonché alle società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia,
indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria / semplificata) adottatosemplificata) adottato.
32. Le società di comodo: ambito di applicazioneppSI APPLICA A…SI APPLICA A… NON SI APPLICA A….NON SI APPLICA A….
società di capitali (società per azioni in l i à li i id i i i di bilsocietà di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata residenti in Italia)
le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
società di persone (società in nome i tà li i i t ti tti itàsocietà di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti in Italia)
società semplici, in quanto non esercenti attività d’impresa
i tà d li ti di i ti le società consortili, riscontrandosi per le stesse società e degli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato
, pil medesimo scopo mutualistico che caratterizza
le società cooperative e quelle di mutua assicurazione
soggetti formalmente domiciliati all’estero che, pur privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano da considerare
fi l t id ti i It li ff tt
le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non
commerciali, come i trust, residenti nel territorio d ll St t hé t
i di d t t d l i di t bilità ( di i / lifi t ) d tt t
fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di cd.
“esterovestizione”
dello Stato, perché non espressamente richiamati dalla norma
indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria / semplificata) adottato.
33. Le società di comodo: ambito di applicazione
L i tà ll li i li l di i li d ll i tà
pp
Le società alle quali non si applica la disciplina delle societàdi comodo devono limitarsi a non compilare il modello.
Eccezion fatta per le società consortili, che devonoindicare l’apposito codice di esclusione «12».
È inoltre prevista l’esclusione dalla disciplina in esame per lestart-up innovativestart-up innovative
34. Le società di comodo
SOCIETASOCIETA’’ DI COMODODI COMODOTEST 1: RICAVI EFFETTIVI > RICAVI PRESUNTITEST 2: SOCIETA’ non sia IN PERDITA SISTEMICA
1° TEST OPERATIVITÀRICAVI EFFETTIVI RICAVI PRESUNTIRICAVI EFFETTIVI
(somma dei ricavi, dell’incremento delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari risultanti <
RICAVI PRESUNTI(somma degli importi che risultano
applicando ai titoli e alle partecipazioni agli immobili e alle altreesclusi quelli straordinari, risultanti
dal contoeconomico)
partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni le percentuali
previste)
2° TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE1.LA SOCIETÀ È IN PERDITA FISCALE PER 3 ESERCIZI PER IL 4° PERIODO D’IMPOSTA È FISCALE PER 3 ESERCIZI
CONSECUTIVI2.PER 2 PERIODI IN PERDITA E IL 3° CON REDDITO < MINIMO
= NON OPERATIVA(a prescindere dal calcolo della operatività in termini di ricavi )IL 3° CON REDDITO < MINIMO p )
35. Società non operative
Al termine esercizio (31.12) -> TEST DIOPERATIVITA’
MEDIA RICAVI + INCR. RIM. – PROV. ORDINARI t i i 2011 2012 2013triennio 2011-2012-2013
< RICAVI MINIMI FIGURATIVIRICAVI MINIMI FIGURATIVI (coeff. redditività presunta agli assets)
triennio 2011-2012-2013
37. Le società in perdita sistematica
• PERDITA FISCALE PER UN TRIENNIO• PERDITA PER 2 ESERCIZI E CON UN REDDITO < MINIMO NEL 3°
SOCIETA’ DI COMODO (D.L. 138/2011)
Il triennio su cui operare la verifica è mobile, nel senso che:nel 2012 occorrerà tener conto del triennio 2009-2011;nel 2013 occorrerà tener conto del triennio 2010-2012;nel 2014 del triennio 2011-2013, ecc.
38. Le società in perdita sistematica
20102010 20112011 20122012 20132013
P ditPerdita fiscale
Perditafiscale
Perdita fiscale Società in perdita sistematica
Perdita fiscalePerditafiscale
Reddito inferiore al
minimo
Società in perdita sistematicaminimo
P dit fi lReddito
i f i lPerdita Società in perditaPerdita fiscale inferiore al
minimofiscale
Società in perdita sistematica
Reddito inferiore al
minimo
Perditafiscale
Perditafiscale
Società in perdita sistematicaminimo
39. Società non operative
CONSEGUENZE
39. Società non operative
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO
SERIE DI RESTRIZIONI
obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quelloobbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quellominimo presunto + ai fini IRAP un valore della produzione minimo(determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette dialcune componenti indeducibili);p );la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è nonoperativa, le perdite dei periodi d ’ imposta precedenti in diminuzionesoltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo;p p q ;l’impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod.F24 il credito IVA - qualora la società risulti non operativa per 3 periodid’imposta e negli stessi dichiari un volume d’affari inferiore a quello presunto,p g q pil credito IVA è definitivamente perso
40. Confronto
Società non operative e in perdita sistematica: ANALOGIE
- Comportano le medesime penalizzazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva.
- Stesse cause di esclusione previste dalla norma- In entrambi i casi può essere presentato interpello disapplicativo
Società non operative e in perdita sistematica: DIFFERENZE
- Diversi i presupposti di applicazione
DIFFERENZE
Diversi i presupposti di applicazione- Diverse le cause di disapplicazione automatica
42. Le novità in Unico 2014
SOCIETA’ DI COMODO E UNICO14: LE NOVITA’SOCIETA’ DI COMODO E UNICO14: LE NOVITA’
Anche per le società di capitali il prospetto p p p pdelle società di comodo trova spazio nel
quadro RS (non più in RF)Le novitàLe novità
di Unico14 Nuovi campi per tener conto della rateizzazione della plusvalenza ai fini del test di operatività e nuove istruzioni per la determinazione della perdita sistematica in
caso di plusvalenza rateizzata (Risoluzione 68/E 2013)
43. Le novità in Unico 14: rateizzazione plusvalenze
Se la società risulta non operativa (ricavi effettivi inferiori a quelli presunti)
Se la società risulta non operativa (ricavi effettivi inferiori a quelli presunti)
occorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimooccorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimo
Reddito imponibile minimo (da confrontare con quello dichiarato)
Reddito minimo presunto
Redditi esenti soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposte
Reddito minimo presunto
Redditi esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d imposta o ad imposte sostitutive.
Da quest’anno anche le plusvalenze rateizzate rilevano nella determinazione del reddito minimoreddito minimo.
44. Le novità in Unico 2014
Nel 2013 sono inoltre intervenute alcune importanti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, che, pur non introducendo alcuna novità, h hi it l i ttihanno chiarito alcuni aspetti.
Circolare 36/E del 19.12.2013Circolare 36/E del 19.12.2013
I prezzi di vendita sono fissati:Settore delle energie l’imprenditore non può determinare i prezzi
liberamenterinnovabili: i ricavi caratteristici
Gli imprenditori possono richiedere la disapplicazione della . disciplina mediante interpello disapplicativo.
45. Le novità in Unico 2014
Circolare 36/E del 19.12.2013Circolare 36/E del 19.12.2013
Viene stabilito che, ai fini del calcolo previsto per il test di operatività, gli
impianti fotovoltaici devono essere sempre ricompresi nella categoria
“Immobili”, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano inquadrati
come mobili o immobili.
Andrà pertanto applicato il coefficiente del 6 % e quello del 4,75% perp pp q p
il calcolo del reddito presunto.
.
46. Le novità in Unico 2014
Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013
Nel caso in cui sia stata effettuata la rivalutazione degli immobili nel 2008, conspecifico riferimento al test di operatività, i valori da considerare sono i seguenti:p p , g
valore non rivalutato degli immobili per il 2012 e per il 2011 (nonessendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione);
i l it d ll i l t i l’ 2013maggior valore a seguito della rivalutazione per l’anno 2013.
Solo per gli immobili abitativi acquisiti i rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
Aliquota del 4%
.rivalutati nell esercizio e nei due precedenti
PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE (DL 138/11 art 2 co 36-terdecies)
1
(DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies)codice “1” se:
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;ovvero che nello stesso arco temporale sono per due periodi d’imposta inovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d imposta inperdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferioreall’ammontare minimo determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, dellacitata legge n. 724 del 1994.
+compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125
49. Il test delle perdite triennali
Un reddito dichiarato per importo superiore al minimo, che viene
p
compensato con perdite pregresse fino al ridurlo al di sotto dellasoglia, è comunque da considerare inferiore al minimo?
2010 2011 2012
P dit fi lReddito dichiarato: 1.000
P dit t t 800Perdita fiscale: 1.200
Perdita fiscale: 500
Perdite pregresse scomputate: 800Reddito tassato: 200Reddito minimo: 900Reddito minimo: 900
Circolare n. 1/E del 15.02.2013 dato il rinvio del legislatore al “reddito dichiarato”, sid i t d h t i if i l ddit l i l l d d ll’ tilideve intendere che questo si riferisca al reddito complessivo al lordo dell’utilizzodelle eventuali perdite dei precedenti esercizi. -> NON è in perdita sistematica
50. Il test delle perdite triennali
Assume rilevanza l’eventuale reddito adeguato al minimo?
p
2010 2011 2012
Perdita fiscale: Perdita
Perdita fiscale: 400
La società non supera però il testPerdita fiscale:
1.200
Perdita
fiscale: 500
La società non supera però il test
dei ricavi
e si adegua al reddito minimo: 900
Circolare n 1/E del 15 02 2013: non assume rilevanza l’adeguamento quindi la
e si adegua al reddito minimo: 900
Circolare n. 1/E del 15.02.2013: non assume rilevanza l adeguamento, quindi la società è in perdita sistematica
52. Il test di operativitàp
Se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società èconsiderata non operativaconsiderata non operativa
I ricavi minimi presunti si determinano applicando lepercentuali previste al valore medio del triennio delleattività rilevanti.
54. Il calcolo dei ricavi minimi
Valore medio dell’esercizio e dei due precedenti (anche se interessati da
di l i d ll’ li i d llcause di esclusione dall’applicazione della norma).
Valore dei beni da considerare ai fini del calcolo
Il valore deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo possesso degli stessi
b ibeni.
55. Il calcolo dei ricavi minimi
Indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio
(immobilizzazioni o attivo circolante)
Valore delle partecipazioni,
L’importo da considerare è quello
Valore delle partecipazioni, titoli e crediti
L importo da considerare è quello rilevante fiscalmente (eccezion fatta per
le partecipazioni che beneficiano del regime PEX che vanno considerate per il g p
loro intero valore)
56. l calcolo dei ricavi minimi
Azioni proprie (non danno diritto ad utili)
P t i i i
p p ( )
Azioni in nuda proprietà (non danno dirittoPartecipazioni, titoli e crediti:
Azioni in nuda proprietà (non danno dirittoagli utili)
Crediti commercialicomponenti irrilevanti
Crediti per il rimborso di imposte (non sonocrediti di finanziamento)
57. Il calcolo dei ricavi minimi
GLI IMMOBILI E LE NAVI
beni immobili costituiti da terreni e fabbricati
SOLO SE ISCRITTI TRA LE
le navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla
d i i di
TRA LE IMMOBILIZZAZIONI
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione
58. Il calcolo dei ricavi minimi
GLI IMMOBILI E LE NAVI DA CONSIDERAREGLI IMMOBILI E LE NAVI DA CONSIDERARE
SI NO
Immobili e navi condotti in leasing Acquisiti in locazione, comodato o
noleggio
I terreni (non ammortizzabili) Concessi in usufrutto a titolo gratuito
C i i f tt tit l L i bili i i i diConcessi in usufrutto a titolo oneroso Le immobilizzazioni in corso di
costruzione e gli acconti
Immobili finiti, anche se non hanno
trovato effettiva utilizzazione
Impianti fotovoltaici
59. Il calcolo dei ricavi minimi
TEST DI OPERATIVITA’:LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI DA CONSIDERARE
SI NO
Gli impianti e i macchinari, le attrezzature Immobilizzazioni in corso e acconti
(se vengono completate durante p ,industriali e commerciali, le altre
immobilizzazioni in proprietà
( g pil periodo il loro valore va
ragguagliato al periodo in cui sono in grado di generare ricavi)
I beni strumentali di valore inferiore aI beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro.
Le immobilizzazioni immateriali (gli oneri pluriennali vanno considerati al netto p
degli ammortamenti, così come riportati in bilancio)
I beni a deducibilità limitata (es. auto e telefoni) con riferimento al loro interotelefoni), con riferimento al loro intero
ammontareBeni in leasing (vanno considerati nel loro
valore effettivo, indipendentemente da , pquello di riscatto).
60. Il test di operatività in Unico
Inserire la media triennale del valore dei beni patrimoniali rilevanti
somma degli importi determinati applicando le percentuali previste in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS 117 a RS 112
61. Il test di operatività in Unico
Codice 1: non vi sono beni nel triennio. Il prospetto non va compilato
Codice 2: non vi sono beni nell’anno di riferimento. Vanno compilate solo le colonne 4 e 5
62. Il calcolo dei ricavi effettivi
DETERMINAZIONE RICAVI “EFFETTIVI”RICAVI TIPICI (A1 + A5)
+ INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 – B11)+ ALTRI PROVENTI (C15 + C16)risultanti dal Conto Economico
del bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE)
I d ti d d ti d l t i tI dati devono essere desunti dal conto economico, senza tener conto delle variazioni fiscali
63. Le società non operative in Unico
Indicare la somma dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta
65. Le penalizzazioni
CONSEGUENZE
Reddito minimo fi ti Base imponibile Irapfigurativo Base imponibile Irap
Super Ires Limiti all’utilizzo del creditoSuper Ires Limiti all utilizzo del credito Iva
66. Le penalizzazioni
IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo al reddito minimo previsto?
CIRCOLARECIRCOLARE N.10/E/2014
e SOCIETA’ DISOCIETA DI
COMODO IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Ivapreviste ai fini Iva.
67. Il reddito minimo presunto
L i tà il t tLa società non supera il test di operatività e/o delle
perdite triennaliLa società deve
adeguare il reddito effettivo per l’importo
La società deve adeguare il reddito
effettivo per l’importoeffettivo per l importo della differenza (e dichiarare così il reddito minimo)
effettivo per l importo della differenza (e dichiarare così il reddito minimo)
Il reddito effettivo della società è inferiore a quello reddito minimo)reddito minimo)società è inferiore a quello
minimo
68. Il reddito minimo presunto
VALORE DELLVALORE DELL’’ESERCIZIOESERCIZIONO VALORE MEDIO!NO VALORE MEDIO!
Coeff. Coeff. determinazione determinazione redditi minimiredditi minimiNO VALORE MEDIO!NO VALORE MEDIO! redditi minimi redditi minimi
presunti presunti Azioni, quote
(anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni e 1 5 %(anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni e crediti)
1,5 %
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e 4 75 %Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione Finanziaria
4,75 %(0,9 %*)
Immobili classificati A/10 4 %Immobili classificati A/10 (0,9 %*)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
3 %(0 9 %*)nell esercizio e nei due precedenti (0,9 % )
Altre immobilizzazioni 12 %* per beni situati in comuni con meno di 1.000 abitanti per beni situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
69. Il reddito minimo presunto
ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI
S f i t d t l ddit i i t tt lSe fosse previsto un mero adeguamento al reddito minimo, tutte leagevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire le società non operativeandrebbero perse.Al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione dialcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo accoglie unapposito rigo nel quale vanno indicate le somme che non concorrono a formarepp g qil reddito imponibile, quali:
proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o adimposta sostitutiva;imposta sostitutiva;reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate aisensi dell’art. 87 del TUIR;di id di h f i d ll d t i di i ll’ t 89 d l TUIRdividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR;l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizisuccessivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma4, del TUIR.
70. Il reddito minimo presunto
ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI
Nel r igo RS124 di Unico14 SC vanno indicate le Indicare la var iazione
i t ff tt tCOLONNA 1
somme non imponibili in aumento effettuata in dichiarazione, in
relazione alla quota di plusvalenza rinviata
– COLONNA 2
plusvalenza r inviata
71. Le società non operative in Unico
116.667
128.333
130.000
130.000
20.200 26.250 21.775
21.775
15.000
21.775 21.775 21.775
72. La super-Ires
CIRCOLARE N. 3/E DEL 4 MARZO 2013
La Base Imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è di norma ilLa Base Imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta “di comodo”.
Questo può essere costituito, a seconda dei casi:1. dal reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, co. 3,
d ll L 23 di b 1994 724 (REDD EFF< REDD MINIMOdella Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (REDD. EFF< REDD. MINIMOPRESUNTO).
2. dal reddito “ordinariamente” determinato (REDD. EFF> REDD.MINIMO PRESUNTO)MINIMO PRESUNTO).
73. La super-Ires
ESEMPIO
Reddito minimo superiore a reddito complessivo Società XYS.r.l.:
periodo di imposta 2013;periodo di imposta 2013;test di operatività NON superato.
Reddito complessivo: euro 150 000Reddito complessivo: euro 150.000Reddito minimo ai fini della disciplina delle società di comodo:euro 100.000Determinazione dell’IRES: euro 150.000 (reddito imponibile)38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = euro45.000
74. La super-Ires
La maggiorazione non è stata, al contrario, prevista per i socipersone fisiche delle società di persone “di comodo” checontinueranno ad applicare la normali aliquote progressive sulreddito minimo.
APPLICAZIONE della MAGGIORAZIONE IRES
Disciplina
applicabile
Soggetto a cui
viene applicata
Applicabilità della
maggiorazione Irespp pp gg
Perdita sistemica e
Società non
Soggetto Ires Si può applicare
Società non
operativeSoggetto diverso Non si può applicare
75. La super-Ires
La maggiorazione Ires andrà liquidata, nel quadro RQ delmodello Unico SC, sezione XVIII, da tutte le società che sonotenute al versamento della maggiorazionetenute al versamento della maggiorazione
Indicare il maggiore tra reddito minimo e reddito effettivo
21 775
e reddito effettivo
21.775
21.775 2.286
76. Il riporto delle perdite
PERDITA D’ESERCIZIO ->INESISTENTE
SOCIETA’ DI COMODO:
LE PERDITE PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI -> tili t lpossono essere utilizzate solo per
compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo
presuntopresunto
77. Il riporto delle perdite
Limite dell’80% -> serve per determinare le perdite astrattamente utilizzabili
LIMITI AGLI UTILIZZI DELLE
PERDITE Specifico limite previsto per le so-cietà di comodo (eccedenza sul reddito minimo -> (
serve per deter-minare la perdita effettivamente com-pensabile
78. Il riporto delle perdite
SOCIETA’ ALFA
REDDITO DA DICHIARARE: 100
REDDITO MINIMO PRESUNTO: 50
PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE 200PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 200
PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0 80)PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)
79. Il riporto delle perdite
SOCIETA’ BETASOCIETA’ BETA
REDDITO DA DICHIARARE: 100
REDDITO MINIMO PRESUNTO 15REDDITO MINIMO PRESUNTO: 15
PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 130
PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)
80. l riporto delle perdite in Unico
Nell’anno precedente Alfa Srl aveva riportato una perdita pari a 20 000 euroNell anno precedente Alfa Srl aveva riportato una perdita pari a 20.000 euro(compensabile nel limite dell’80%).
Nell’esercizio 2013 invece il suo reddito è pari ad euro 30 000Nell esercizio 2013, invece, il suo reddito è pari ad euro 30.000.
Alfa Srl, potrebbe potenzialmente compensare il seguente importo:30 000 x 80% = 24 00030.000 x 80% = 24.000
Alfa non ha superato il test delle perdite triennali e il reddito minimo è pari a euro21.77521.775
Il suo reddito imponibile potrebbe pertanto essere pari a 6.000, ma, pur-troppo, nonavendo superato il test delle perdite triennali dovrà dichiarare almeno 21.775 euro.p p
La perdita che potrà utilizzare in compensazione è quindi pari a:30.000 – 21.775 = 8.225 euro
81. Il riporto delle perdite
30.000
30.000
8 225 8.225
21.775 21.775 21.775 21.775 21.775 21.775
la maggiorazione Ires va applicata al reddito complessivo al netto delle perdite (21.775 euro)perdite (21.775 euro)
82. Le penalizzazioni Irap
Reddito minimo– RS123, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società dicapitali;– RS18, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società dipersone;
Base imponibile Irap l l t dpersone;
– RS55, colonna 5, del modello UNICO 2014 Enti noncommerciali.+ Retribuzioni dipendenti compresi Co co Pro lavoro
calcolata secondo gli ordinari criteri
+ Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.Pro., lavoroautonomo occasionale ed altre somme+ Interessi passivi- Deduzioni e agevolazioni ai fini Irapedu o e age o a o a apValore presunto produzione netta Irap
IL PIU’ ELEVATO DEI DUE RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE
IRAP
83. Le penalizzazioni Irap
10.000
21.750
1.750 20 000 1.750
21.750
20.000
21.750
10 000
20.000
3.000
10.000 34.750
84. Il blocco del credito Iva
I livello -> il credito non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in
compensazione “orizzontale”, non può esserecompensazione orizzontale , non può essere ceduto a terzi. ->SI CONGELA
SOCIETA’ DI COMODO E IVA:COMODO E IVA:
2 livelli di II livello -> definitiva perdita della facoltà di
compensazione “verticale” e di riporto in avanti se la società è di comodo per 3 anni e non effettuapenalizzazione la società è di comodo per 3 anni e non effettua
operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari ai ricavi minimi ->SI PERDE
85. Il blocco del credito Iva – I livello
BLOCCO CREDITO IVA
Sul triennio 2010/2012 se non viene superato test operatività eperdite fiscali triennali da quando scatta il blocco del credito Iva?
Se la società dichiara perdite fiscali nel triennio 2010-2012, essa divienedi comodo (salva la disapplicazione con interpello) solo a partire( pp p ) pdall'anno 2013, con la conseguenza che l'eventuale credito oggetto didivieto di compensazione o rimborso sarà solo quello relativo a taleannualità (risultante dalla dichiarazione Iva che sarà presentata per ilannualità (risultante dalla dichiarazione Iva che sarà presentata per il2014).Se invece non viene superato il test di operatività (ricavi effettiviinferiori a minimi) già per il 2013 (Unico 2014) il di ieto diinferiori a minimi) già per il 2013 (Unico 2014), il divieto dicompensazione del credito Iva scatta già con riferimento a tale esercizio.
86. Il blocco del credito Iva – II livello
Verificare di non essere di comodo per tre esercizi consecutivi
Qualora risultassero di comodo per tre esercizi, devono effettuare, anno per anno, un raffronto tra il volume d’affari realizzato e il valore dei ricavi presuntipresunti.
Se il volume d’affari risulta inferiore al valore dei ricavi presunti per tre periodid’imposta consecutivi, detti soggetti perdono la possibilità di utilizzare il creditoIVA annuale, il quale di fatto viene definitivamente perso
È abbastanza atipico che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato unammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi;situazione questa che potrebbe verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioniil i i fi i IVA h di ò l i ddi li dirilevanti ai fini IVA che diano però luogo a componenti reddituali di natura
straordinaria e per questo escluse dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nelcaso delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevanotra i ricavi, in quanto mere partite di giro finanziario, q p g
87. Il blocco del credito Iva in UNICO14
VA15: Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguentisituazioni:
1
situazioni:– “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione; CREDITOCONGELATO– “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quellosoc età o ope at a pe a o oggetto de a d c a a o e e pe que oprecedente;– “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i dueprecedenti;p– “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i dueprecedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva noninferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30,comma 1, della legge n.724 del 1994. CREDITO PERSO
NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TESTHO 1 ESIMENTE – CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L.724/94)1 per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;p gg g p ;2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria;4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anchei di tt tindirettamente;
5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50;7 per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
10 unità;10 unità;8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo;9 per le società che presentano valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;11 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;12 per le società consortili.
93. Società non operative
• La casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, di cui all’articolo 25 comma 2 del DL n 179/2012 che ai sensi dell’art 26 co 4all articolo 25 comma 2 del DL n. 179/2012, che, ai sensi dell art. 26, co. 4,
del DL n. 179/ 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica.
NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TESTHO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE (Provv. 14.02.2008)2 b)Società in stato di fallimento liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato2 b)Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato
preventivo e in amministrazione straordinaria.3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il
Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.4 d)Società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.) p5 e)Società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina,
anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168,TUIR.
6 e 7 f)Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedenteperiodo d'imposta 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)periodo d imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazioneagevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011 richiedono lacancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazionesuccessiva.
8 a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.9 b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e
successivo)
PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE (DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies)( )
codice “1” se:dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutiviovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimodeterminato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
+
COMPILAZIONE COLONNA 4 E 5 DEI RIGHI DA RF75 A RF 83
PERDITA SISTEMICA - HO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv. 11.06.2012)2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo
e in amministrazione straordinariae in amministrazione straordinaria.3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale
ha nominato un amministratore giudiziario.4 d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina,
anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.5 6 ) S i tà h h tt t l' li t d ll'i t ll di li ti i l i d t i d5 e 6e) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo
d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)7 f) MOL >08 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)9 h) perdita fiscale 2012 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.9 h) perdita fiscale 2012 / importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.11 l) congrue e coerenti studi di settore12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata,
h i t i di hi i d i dditi 2011 i hi d l ll i d l R i tche, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011 richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA DA TEST- HO 1 ESIMENTE -> CAUSA DISAPPLICAZIONEHO 1 ESIMENTE > CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv. 14.02.2008 e del 11.06.2012)
La casella “Impegno allo scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggettoLa casella Impegno allo scioglimento va barrata nel caso in cui il soggettoassuma, con la presente dichiarazione, l’impegno a cancellarsi dal registro impreseentro il 30.09 del’anno 2015 ( lett. a), punto 1, dei provvedimenti del 14 febbraio2008 e dell’11 giugno 2012)In tal caso non occorre compilare la casella “ Disapplicazione società diIn tal caso non occorre compilare la casella Disapplicazione società dicomodo” -> anno precedente e successivo + anno di presentazione
DUBBI MAI CHIARITI (MOMENTO VERIFICA STATO DI LIQUIDAZIONE ? + (EFFICACIA PER SOC. PERD. SISTEMICA?)
PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA - ISTANZA INTERPELLO(art.37-bis co.8 DPR 600/73)( )
In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’IRES va indicato, nella casella “Imposta sul reddito”, uno deiseguenti codici:
1 – se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo;2 è l di li i d ll di i li d ll i à i di i i2 – se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;3 – se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sulreddito”, le seguenti caselle:
“– “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP;– “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA.
100. Società non operative
E’ COMUNQUE SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA!!!E COMUNQUE SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA!!!
101. Società non operative
Ipotesi di non compilazione del prospetto; la stessa va compilata:codice “1” nell'ipotesi in cui il dichiarante, nel 2013, 2012 e 2011 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti ai fini del Test.abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti ai fini del Test.codice “2” nell'ipotesi in cui il dichiarante nel 2013 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti per il Test.
NO COMPILAZIONE PROSPETTOO CO O OS O
102. Società di comodo: le vie d’uscita
DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA’ DIDISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA DI COMODO
103. Esclusione e disapplicazione
Cause di esclusione (art 30 co
Cause di disapplicazione (Provvedimento
Cause di disapplicazione(Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia (art. 30, co. 1, L.
724/1994)
(del 14 febbraio
2008, n. 23681/2008)
gdelle entrate del
11.06.2012, prot. n. 2012/87956)
Società nonSocietà non operative X X
Società inSocietà in perdita
sistematicaX X
CAUSE DI ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;(es. banche, società di factoring, centri di assistenza fiscale…)( , g, )
2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta
Il primo periodo d’imposta coincide con l’apertura della partita IVA, a prescinderedall’inizio dell’attività produttiva
Nella causa di esclusione non rientrano le società neo costituite a seguito diun’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda: in talcaso infatti non si è in presenza di una nuova attività d’impresa ma piùcaso, infatti, non si è in presenza di una nuova attività d impresa ma, piùprecisamente, di una prosecuzione dell’attività già svolta dalle società fuse, dallasocietà scissa o dal soggetto conferente
3. per le società in amministrazione controllata (che non esiste più) o straordinaria;
CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati inmercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati eper le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;per la maggior parte del periodo d’imposta.
7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendentimai inferiore alle 10 unità;Per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di osservazione (2 es.precedenti + quello in corso).Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinatoo indeterminato), mentre ne sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a
lli d l di d ti i ll b t i tt li i i t t iquelli da lavoro dipendenti, come i collaboratori a progetto o gli amministratori.Per quanto riguarda invece i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time, inmancanza di indicazioni specifiche, si ritiene che gli stessi vadano conteggiati al paridi lli ti t idi quelli assunti a tempo pieno.
CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazionegiudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore dellaproduzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale’ fNell’esercizio di riferimento e non nel triennio
10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per centodel capitale sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;Nel solo esercizio di riferimentoAnche a seguito di adeguamento
12. per le società consortili.
Come per le cause di esclusione operanoautomaticamente, senza necessità di presentarei t llinterpello.
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
A differenza delle cause di esclusione possono ancheessere parziali (possono riguardare, cioè, soltantospecifici assets)specifici assets).
Infatti, nei casi individuati alle lett. d), e) ed f) si è in presenza di ipotesi didisapplicazione automatica parziale, a fronte delle quali la società deve
ff tt il t t di ti ità ifi il i i tcomunque effettuare il test di operatività per verificare se il riconoscimentodella causa di disapplicazione è sufficiente o meno a ricondurla allo stato dioperatività
Causa di disapplicazione totale: il prospetto NON va compilato!Causa di disapplicazione totale: il prospetto NON va compilato!
ESEMPIO
2) società in fallimento (periodo anteriori all’avvio delle procedure i cui terminiscadono dopo l’inizio delle procedure stesse )
2
Causa di disapplicazione PARZIALE: il prospetto va compilato!pp p p p
ESEMPIO5) società con partecipazioni in società considerate operativeIn questo caso dovrà comunque compilare il modello, ma, in RS117, tra i titoli ecrediti, non indicherà il valore delle partecipazioni in og-getto, pari a 100.000 euro.
5
30.000 25.000
4.500 3.000
NON OPERATIVE: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE2. b)Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in )S , q g ;
concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. (periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure)
3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in3. c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali incui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario
4. d)Società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.) p
5. e) società con partecipazioni in società considerate operative, società escluse dalladisciplina delle società di comodo anche mediante interpello, collegate di black-list che
li l’ t 168 T i i ll ti ti l i i fi i ti tapplicano l’art. 168 Tuir; -> i collegati proventi vanno esclusi; i finanziamenti verso questesocietà possono essere esclusi?
6 e 7 f)Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un6 e 7 f)Società che hanno ottenuto l accoglimento dell interpello disapplicativo in relazione a unprecedente periodo d'imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
Limitatamente alle predette circostanze oggettive!
8. a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2D.Lgs. 99/2004.
9. b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui siverificano e successivo)
NON OPERATIVACAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv 14 02 2008)CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv. 14.02.2008)
99 – società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedentidichiarazioni dei redditi, l’impegno a richiedere la cancellazione dal registro, p g gimprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine per ladichiarazione dell’esercizio successivo
se l’impegno si assume nella presente dichiarazione va compilato l’appositase l impegno si assume nella presente dichiarazione, va compilato l apposita casella “Impegno allo scioglimento”LIQUIDAZIONE GIA’ IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO!
Analizziamo ora le cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica
CAUSE DI ESCLUSIONECAUSE DI
DISAPPLICAZIONE PER LE SOCIETA’ IN PERDITA
sistematica……
SOCIETA IN PERDITA SISTEMICA
A fronte di un periodo diosservazione di tre periodi di imposta Le situazioni devono
if it l i tESERCIZIO RILEVANTE
p pin perdita fiscale le suddette fattispecierilevano limitatamente al quartoperiodo d’imposta.
essere riferite esclusivamentead uno dei 3 periodid’imposta compresi nelperiodo di osservazioneperiodo di osservazione
Consentono la non applicazionedella disciplina delle società inperdita sistematica nel periodo di
EFFETTI
perdita sistematica nel periodo diimposta di applicazione della stessa,senza la necessità di richiederne laspecifica disapplicazione. Essendo le
Determinano unimmediato effettointerruttivo del periodo dispecifica disapplicazione. Essendo le
stesse cause previste per le societànon operative, al ricorrere di una diqueste cause, nessuna delle due
interruttivo del periodo diosservazione di riferimento
discipline troverà applicazione.
113. Cosa significa effetto interruttivo?MOL
A) Valore della produzione
-
B) Costi della produzione
+
Ammortamenti e svalutazioni (numeri 10,12 e 13 lettera B)
+ canoni di leasing
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA’ NON IN
PERDITA SISTEMATICA PERDITA SISTEMATICA
114. Cosa significa effetto interruttivo?
MOL POSITIVO
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMATICA
115. Cosa significa effetto interruttivo?
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA’ IN PERDITA OSSERVAZIONE
SISTEMATICA
PERDITA SISTEMICA - CAUSA DISAPPLICAZIONE 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in) q g
concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie
penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.4 d) S i tà h d t t i i i IMM FIN i i tà di d i tà4 d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società
escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegatenon residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
5 e 6 e) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione5 e 6 e) Società che hanno ottenuto l accoglimento dell interpello disapplicativo in relazionea un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
7 f) MOL >08 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano eg) (
successivo)9 h) perdita fiscale 2013 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2
D L 99/2004D.Lgs. 99/2004.11 l) congrue e coerenti studi di settore12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta99 a) Società in liquidazione volontaria alle quali non risulta applicabile lo99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo
scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione deiredditi, precedenti di cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine dipresentazione della dichiarazione successiva.
Immaginiamo che la Alfa Srl possa disapplicare la disciplina in quanto, l’esercizio precedente era congrua e coerente con gli studi di settorel esercizio precedente, era congrua e coerente con gli studi di settore.Indicherà pertanto il codice 11
11
116.667 130.000
20.200
128.333
26.250
130.000
21.775 20.200 26.250 21.775
In questo caso la società dopo aver indicato il codice di disapplicazione dovràIn questo caso la società, dopo aver indicato il codice di disapplicazione, dovràcomunque redigere il prospetto al fine di verificare l’operatività.
120. L’interpello disapplicativo
INTERPELLO DISAPPLICATIVO (CIRCOLARE N 23/E/2012)(CIRCOLARE N. 23/E/2012)
121. L’interpello disapplicativo
Deve essere PREVENTIVO
O
L’interpello disapplicativo previsto NON vige il principio del silenzio-
assensodisapplicativo previsto
per le società di comodo
La risposta vincola l’Amministrazione Finanziaria
122. Le società non operative
A CHI VA PRESENTATA L’ISTANZAL’istanza va presentata al Direttore regionale delle Entrate competente perterritorio.
COME VA PRESENTATA L’ISTANZAL’istanza va spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero amezzo fax o posta elettronica, all’ufficio finanziario competente perl’accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.l accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
COSA DEVE CONTENERE L’ISTANZA
Attenzione ai dati che devono essere riportati pena innamissibilitàdell’istanza (es. dati del richiedente)
N ll Ci l 25/E d l 4 2007 l’A i d ll t t h i li t diNella Circolare 25/E del 4 marzo 2007 l’Agenzia delle entrate ha consigliato diallegare alle istanze di interpello copia del prospetto di operatività
123. Le società non operative
L’istanza può essere accolta anche con riferimento a singole tipologie di imposte!!
In particolare, n caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’Ires va indicato, nellacasella “Imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici:
1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società nonoperative;
2 se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perditasistematica;
3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella“Imposta sul reddito”, le seguenti caselle:
- “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP;--“IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA.
124. Le società non operative
Alfa Srl ha ottenuto la disapplicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini Irap e Iva.
La società, invece, supera il test delle perdite triennali.
X 1 X X 1 X
Attenzione! La disapplicazione può anche essere solo parzialepp p p
125. L’interpello disapplicativo
30 settembre 2014è il termine per la Il Direttore Regionale delle è il termine per la presentazione di Unico 2014 Entrate risponde entro 90 giorni
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’INTERPELLO:
02 luglio 2014
126. L’interpello disapplicativo
In linea generale si deve ritenere che, qualora l'istanza venga inoltrataadducendo fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'istante nonadducendo fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell istante nonsi pone alcuna causa ostativa alla disapplicazione, parziale o totale, delledisposizioni sulle società di comodo, mentre, qualora le situazionioggettive evidenziate dall'istante siano in qualche modo riconducibilialla volontà o all'inerzia del medesimo l'istanza di disapplicazione nonsi ritiene generalmente in linea con la volontà del Legislatore.si ritiene generalmente in linea con la volontà del Legislatore.
Ril t tti i i i i I t ll di li ti
Rilevano tutti quei casi in cui vengano individuati fatti oggettivi e
non dipendenti dalla volontà d ll'i
Interpello disapplicativo
dell'istante
127. L’interpello disapplicativo
Le oggettive situazioni che consentono la disapplicazione medianteinterpello:interpello:
non devono necessariamente riguardare la straordinariaamministrazione ma possono anche porsi nell'ambito della gestioneordinaria dell'impresa (per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo1, comma 109, lett. h), della legge finanziaria 2007);deve sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra ladeve sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra lasituazione addotta e l'impossibilità di superare il test di operatività odelle perdite triennali;possono riferirsi anche solo ad alcuni soltanto degli assets di cui all'art.30, comma 4 bis, legge n. 724/1994 ovvero possono riguardare anchesolo parte del triennio rilevante per la determinazione dei ricavisolo parte del triennio rilevante per la determinazione dei ricavipresunti.
128. Un esempio: le società immobiliari
Possono richiedere la disapplicazione:società proprietaria di terreni in attesa delle autorizzazioni amministrative perl'edificazione;l edificazione;il canone di locazione rispetta i valori OMI;società i cui terreni non possono essere edificati in presenza di vincoli apposti daleggi regionalileggi regionali.Impossibilità di modificare i canoni di locazione (es. contratti a canone vincolatoo contratti che, inizialmente congrui, non possono più essere modificati)immobili non locati in quanto non più richiesti dal mercato (standard costruttiviimmobili non locati in quanto non più richiesti dal mercato (standard costruttivinon più idonei);immobili inagibili in stato di degrado, anche inagibilità temporanea.
Non possono richiedere la disapplicazione:società con terreni agricoli incolti, in quanto posseduti da soci che si dedicano adaltre attività;altre attività;società con canoni di locazione risalenti nel tempo, se la mancata modifica dellecondizioni è imputabile alla società istante;società con la medesima compagine sociale della società che prende insocietà con la medesima compagine sociale della società che prende inlocazione gli immobili.
129. Un esempio: periodo di non normale svolgimentogsvolgimento
Sono periodi di non normale svolgimento:periodo di durata inferiore a quello stabilito nell'atto costitutivo, per effetto diperiodo di durata inferiore a quello stabilito nell atto costitutivo, per effetto dioperazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione..);periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione,periodo in cui l'impresa ha affittato o concesso in usufrutto l'unica aziendaperiodo in cui l impresa ha affittato o concesso in usufrutto l unica aziendaposseduta,periodo in cui viene svolta soltanto attività di ricerca propedeutica allosvolgimento di altra attività produttiva di beni o servizisvolgimento di altra attività produttiva di beni o serviziperiodo in cui l’attività non può essere svolta perché non è stata concessa lalicenza ,periodo in cui l’attività non può essere svolta a causa del protrarsi dellacostruzione di uno specifico impianto (per cause non dipendenti dalla volontàdell’imprenditore),
Congiuntura economica negativa (anche senza bisogno di prove ma sulla basedi nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) -> riconosciuto dallagiurisprudenzag p
130. L’interpello disapplicativo
MANCATA PRESENTAZIONE DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO
In contribuente può anche decidere di non presentare interpello disapplicativodisapplicativo
MA attenzione alla doppia sanzione!
sarà sempre applicabile in d di t ll l
Sarà applicabile la sanzione per infedele dichiarazione nellasede di controllo la
sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro
2 065 00 per l’omissione
infedele dichiarazione nella misura massima prevista dalla
legge (2.065 euro) qualora in fase di accertamento2.065,00 per l’omissione
di ogni comunicazione prescritta dalla legge
tributaria
di accertamento l’Amministrazione rilevi
l’insussistenza delle condizioni per la disapplicazione dellatributaria.
pper la disapplicazione della
disciplina
131. L’interpello disapplicativo
IMPUGNABILITA’ INTERPELLO DISAPPLICATIVO:OPINIONI CONTRASTANTI DELLA GIURISPRUDENZA
la mancata impugnazione del diniego rende definitiva la carenza di potere diSentenza della Corte di
OPINIONI CONTRASTANTI DELLA GIURISPRUDENZA
rende definitiva la carenza di potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante per cui la natura non elusiva della fattispecie non potrà più
Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8663 del 15/04/2011 -> diniego di e us a de a att spec e o pot à p ù
essere sindacata successivamente, ad esempio, nel caso di un successivo avviso di accertamento.
agevolazione
Sentenza della Corte di Cassazione n. 17010 del 5 ottobre 2012 ->
il contribuente è titolare di una mera facoltà di impugnazione della rispostaottobre 2012 ->
disapplicazione di norma antielusiva
facoltà di impugnazione della risposta, e non di un onere
Si consiglia, prudenzialmente, di impugnare il diniego!
132. No al controllo formale
È bene ricordare come, nel caso di accertamenti fondati sulla disciplina dellesocietà di comodo, l'ente impositore deve, a pena di nullità, richiedere chiarimenti al, p , p ,contribuente e motivare le ragioni di rigetto nell'accertamento, secondo quantoaffermato da consolidata giurisprudenza.
Controllo formale della dichiarazione per il recupero
delle somme -> NOIl contribuente, pur non avendoIl contribuente, pur non avendo superato il test di operatività e
non avendo presentato interpello disapplicativo, non si p pp ,
adegua al reddito minimoAvviso di accertamento motivato
-> SI
134. ACE e comodo
L'agevolazione Ace, nel modello delle società di capitali, vieneportata a riduzione del reddito di impresa direttamente nel quadroRN (imponibile complessivo), sicché il mancato richiamo allaRN (imponibile complessivo), sicché il mancato richiamo allanorma nel quadro RF non risulta affatto preclusivo all'utilizzodell'incentivo. Nel campo RN6 di Unico SC, infatti, le società dicomodo deducono l'Ace dopo l'eventuale adeguamento del redditocomodo deducono l Ace dopo l eventuale adeguamento del redditoal valore minimo e, in quella sede, le istruzioni non contengonoalcun vincolo al possibile abbattimento del reddito (eventualmentefino ad azzerarlo).
ESEMPIO
Una Srl di comodo con un reddito effettivo di 1.000, un reddito minimo di1,300 e una deduzione Ace di 600, indicherà i seguenti valori:
1.000
1.300 1.300 600 700
l'agevolazione verrà interamente fruita (anche scendendo al di sottodel minimo e/o del reddito effettivo)del minimo e/o del reddito effettivo).
La spettanza dell'Ace per gli enti di comodo è confermata dalle istruzionial modello Unico SP che, essendo strutturato in modo differente, richiededi indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo(RS19, col. 1).