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LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected]

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LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

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LA NORMATIVA QUADRO ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il DLgs 152/2006 ( come modificato dal DLgs 4/2008) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nella sua parte IV .

Il DLgs in esame con le modifiche apportate dal DLgs 4/2008 abroga la precedente normativa quadro in materia gestione abroga la precedente normativa quadro in materia gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati : DLgs 22/1997 e successive modificazioni .

Quindi in materia la nuova norma quadro diventa a partire dal 13/2/2008 il DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 4/2008 e successivamente dal DLgs 205/2010. Questo ultimo adegua la normativa nazionale alla direttiva 2008/98/CE.

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DEFINIZIONE GIURIDICA DI RIFIUTO

• DIRETTIVA 2006/12/CE: “Qualsiasi sostanza od oggetto che

rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il

detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.

• DIRETTIVA 2008/98: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il

detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”

• DLGS 152/2006: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;”

• DLGS 152/2006: “"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una

o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del

presente decreto”.

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PARAMETRI DEFINIZIONE RIFIUTO PERICOLOSO

1. comportamento soggettivo del detentore che si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

2. rientrare nell’elenco CER ( resta in vigore la Decisione 2000/532) vedi anche allegato D al DLGS 152/2006

3. pur non rientrando nell’elenco CER e rispettando il 3. pur non rientrando nell’elenco CER e rispettando il comportamento di cui al punto 1, presenti una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III alla presente Direttiva o allegato I alla parte IV DLGS 152/2006

Salvo esclusione procedure avviata da Stato membro

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CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del dlgs 162-2011 (recepisce la Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; dagli artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate alla lettera b), paglia, sfalci e

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

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CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)

g) le acque di scarico; h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti

trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; produzione di biogas o di compostaggio;

i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;

l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117;

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CATEGORIE ESCLUSE EX LEGE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (ART. 185)

m) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

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SOTTOPRODOTTO CONDIZIONI DIESCLUSIONE DAI RIFIUTI

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui è parte integrante, e il cui scopo primario non é la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) Sostanza/Oggetto utilizzato direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo della sostanza/oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti per tutela salute ambiente e non porti impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

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ULTERIORE UTILIZZO DEL SOTTOPRODOTTO – C.G. 11/9/2003

• il riutilizzo di un bene , di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo , totale,

• il riutilizzo non preveda una trasformazione preliminare, • il riutilizzo sia svolto nel corso del processo di produzione, per una

operazione funzionale a tale processo. • Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza , il detentore

consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale • Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza , il detentore

consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta.

• L’esecuzione di un’operazione di smaltimento e recupero come elencate dalla normativa comunitaria non permette di per sé di qualificare una sostanza come rifiuto

• qualora una sostanza venga sottoposta ad una operazione di completo recupero come fosse una materia prima, resta un rifiuto se, il detentore se ne disfa o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene .

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE UE DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso. È infine importante sottolineare che, sebbene caso per caso. È infine importante sottolineare che, sebbene un determinato materiale, in base ai criteri definiti dalla Corte, non rientri nella categoria dei rifiuti, se nella pratica il suo detentore se ne disfa, deve essere chiaramente considerato e trattato come tale.

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

• Al momento di decidere se un materiale costituisce un rifiuto o meno, occorre innanzitutto chiedersi se il fabbricante ha deliberatamente scelto di produrlo

• nella causa C-235/02 la Corte ha affermato che il coke da petrolio non può essere qualificato come residuo di petrolio non può essere qualificato come residuo di produzione, in quanto la produzione di coke è il risultato di una scelta tecnica, in vista del ricorso a un preciso combustibile

• Causa C9/00 tre condizioni per avere sottoprodotto: riutilizzo certo, no a trasformazione preliminare, riutilizzo nello stesso processo produttivo. CONDIZIONI CUMULATIVE !

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

Casi in cui solo una parte di materiale viene riutilizzata

Normalmente l’Autorità competente in questi casi considera tutto rifiuto……

Però……..

l'esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del l'esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

Casi in cui il materiale è depositato a tempo indeterminato

• se il materiale è depositato per un periodo indeterminato in attesa di un riutilizzo indeterminato in attesa di un riutilizzo eventuale ma non certo, occorre considerarlo un rifiuto per tutto il tempo in cui è depositato (Corte di Giustizia Causa C-9/00 , racc. 2002, pag. I-3533.).

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

Casi in cui il riutilizzo apporta un vantaggio finanziario al detentore di rifiuti

• valutare i costi di trattamento dei rifiuti, poiché vi è il rischio che sia proposto un prezzo simbolico affinché il materiale non sia classificato come rifiuto, per poi trattarlo al di fuori di impianti di trattamento adeguati. Un prezzo elevato, invece, che rientra nella media dei prezzi di mercato o superiore, può impianti di trattamento adeguati. Un prezzo elevato, invece, che rientra nella media dei prezzi di mercato o superiore, può indicare che il materiale non è un rifiuto.

Il caso in cui un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato

• se un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato, anche quando una tale utilizzazione è certa, esso va considerato rifiuto fino al completamento dell'operazione (Causa C-114/01, sentenza dell'11 settembre 2003. ).

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COMUNICAZIONE UE SU RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI N.59 DEL 21/2/2007

Il caso in cui la preparazione del materiale per il suo riutilizzo avviene nel corso del processo di produzione

• Se il materiale è successivamente spedito per poter essere riutilizzato, si ha allora un sottoprodotto, in conformità dei criteri stabiliti dalla Corte. In questo caso conformità dei criteri stabiliti dalla Corte. In questo caso l'autorità competente dovrà determinare se le operazioni di cui si è detto in precedenza sono parte integrante del processo di produzione in corso.

• il fatto che il materiale sia necessario alla realizzazione dell'attività principale del fabbricante comprova che non può essere un rifiuto.

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PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

• responsabilità estesa del produttore e copertura dei costi di gestione rifiuti

• Principi di autosufficienza e prossimità

• Definizione di MTD• Definizione di MTD

• Rispetto salute ed ambiente

• Principio riduzione rifiuti allo smaltimento

• Gerarchia gestione rifiuti

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GERARCHIA ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI

1. prevenzione produzione rifiuti

2. preparazione per il riutilizzo: cioè le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati per essere reimpiegati senza altro pretrattamento;senza altro pretrattamento;

3. riciclaggio: inteso come qualsiasi operazione di recupero per ritrattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;

4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (vedi allegato C alla Parte IV al DLGS 152/2006) elenco non esaustivo

5. smaltimento. L’allegato B riporta un elenco non esaustivo Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347

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PROGRAMMA PREVENZIONE RIFIUTI NEL T.U. AMBIENTALE

I nuovi commi 1bis e seguenti dell’articolo 180 del DLgs 152/2006 prevedono in attuazione dell’articolo 29 della Direttiva 2008/98/CE, la predisposizione, da parte del Ministero dell’Ambiente entro il 12/12/2013, di un programma nazionale di 12/12/2013, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti da integrarsi secondo le indicazioni di detto Ministero con i piani regionali di gestione dei rifiuti.

Decreto direttoriale MinAmbiente 7 ottobre 2013

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OBIETTIVI PROGRAMMA PREVENZIONE RIFIUTI

al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

• Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell’ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l’andamento dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie; dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;

• Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;

• Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto.

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PROGRAMMA PREVENZIONE MISURE

1. la produzione sostenibile,

2. il Green Public Procurement,

3. il riutilizzo, l’informazione e sensibilizzazione,

4. gli strumenti economici, fiscali 4. gli strumenti economici, fiscali

5. gli strumenti di regolamentazione

6. la promozione della ricerca

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MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI

GESTIONE intesa come raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura (Definizioni in articolo 183 DLgs 152/2006)

1. Raccolta compresa la raccolta differenziata 1. Raccolta compresa la raccolta differenziata

2. trasporto,

3. Recupero

4. Smaltimento

5. Controllo di queste operazioni, controllo discariche dopo chiusura

6. Divieto miscelazione rifiuti pericolosi

7. Divieto di abbandono Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347

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RACCOLTA -RACCOLTA DIFFERENZIATA (art.183)

“ o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita

preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di

raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un

impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è

tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine

di facilitarne il trattamento specifico;…….. “

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OBIETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.PER ATO (ART.205)

• a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

• b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;31 dicembre 2008;

• c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

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Page 25: Slide rifiuti

ACCORDI IN DEROGA OBIETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Accordo tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

• a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obietti;

• b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

• c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

• I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma.

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Page 26: Slide rifiuti

ADDIZIONALE TRIBUTO PER NON RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

• Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non

siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente

articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al

tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico

dell'autorità d'ambito, istituito dal comma 24 art. 3 legge dell'autorità d'ambito, istituito dal comma 24 art. 3 legge

549/1995, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del

proprio territorio che non abbiano raggiunto le

percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote

di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.

(ARTICOLO205 dlgs 152/2006)

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LEGGE 549/1995: TRIBUTO DISCARICA

• PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili

• SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

• LA BASE IMPONIBILE è costituita dalla quantità dei rifiuti • LA BASE IMPONIBILE è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri

• A CHI È DOVUTO IL TRIBUTO: è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province

• MODALITA’ DETERMINAZIONE AMMONTARE TRIBUTO: L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti, secondo parametri stabiliti dalla legge 549/1995

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CENTRI RACCOLTA

• area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.impianti di recupero e trattamento.

Decreto Ministero Ambiente 8/4/2008

Decreto Ministero Ambiente 13/5/2009

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CENTRI DI RACCOLTA REGIME AUTORIZZATORIO

• approvazione del Comune territorialmente competente per la

realizzazione del centro, in base alla normativa (si ritiene

urbanistica) vigente.

• rispetto dei requisiti tecnico-gestionali, individuati nell’Allegato • rispetto dei requisiti tecnico-gestionali, individuati nell’Allegato

I al Dm 8 aprile 2008

• iscrizione del gestore all’Albo nazionale gestori ambientali nella

categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”

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RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO COMPITI REGIONI – COMUNI – ATO (ART. 182TER)

• a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

• b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;ambientale;

• c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

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COMPOST

• prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Disciplina dei fertilizzanti).

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Page 32: Slide rifiuti

TIPOLOGIE DI COMPOST DI QUALITÀ PARAMETRI (ALL. 2 dlgs 75/2010)

• ammendante compostato verde: ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture altri rifiuti di origine vegetale.

• Ammendante compostato misto: da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalla matrici previste per l’ammendante compostato verde

• Ammendante torboso composto: ottenuto per miscela di torba con le due suddette tipologie di ammendanti da rifiuti. Dott. Marco Grondacci giurista

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Page 33: Slide rifiuti

RICICLAGGIO

(Lettera u) articolo 183 Dlgs 152/2006)

“ qualsiasi operazione di recupero attraverso cui

i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

materiali o sostanze da utilizzare per la loro

funzione originaria o per altri fini. Include il funzione originaria o per altri fini. Include il

trattamento di materiale organico ma non il

recupero di energia né il ritrattamento per

ottenere materiali da utilizzare quali

combustibili o in operazioni di riempimento”

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OBIETTIVI DI RICICLAGGIO

Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

• a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

• b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

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Page 35: Slide rifiuti

MODALITÀ VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI DI RICICLAGGIO (Decisione n.753/2011/UE)

1. peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti

2. peso dei flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati. calcolando la quantità rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale

3. la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente

4. i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti >>>>>>>

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Page 36: Slide rifiuti

MODALITÀ VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI DI RICICLAGGIO (Decisione n.753/2011/UE)

5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni rifiuti disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni rifiuti

6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

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MODALITÀ VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI DI RICICLAGGIO -RIFIUTI URBANI

(Decisione n.753/2011/UE)

Gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:

1. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;

2. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e

2. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;

3. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;

4. la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani

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Page 38: Slide rifiuti

OPERAZIONI RECUPERO (Lettera t) articolo 183)

• “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri

materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale

funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un

elenco non esaustivo di operazioni di recupero”

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Page 39: Slide rifiuti

CORTE GIUSTIZIA SUL CONCETTO DI RECUPERO

• é irrilevante il fatto che l’operazione di recupero riguardi o meno rifiuti pericolosi;

• ai fini della configurazione del recupero non costituisce una condizione necessaria il fatto costituisce una condizione necessaria il fatto che vi sia un previo trattamento di rifiuti

• le sostanze utilizzate mantengono la qualificazione giuridica di rifiuto fino al momento in cui il processo di recupero non e` del tutto terminato

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Page 40: Slide rifiuti

RECUPERO ENERGETICO PRINCIPI

• Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

• Alle autorizzazioni su recupero energetico dai rifiuti si applica • Alle autorizzazioni su recupero energetico dai rifiuti si applica la normativa sugli inceneritori (DLGS 133/2005)

• Abrogazione CDR di qualità

• Introduzione definizione combustibile solido secondario >>>

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Page 41: Slide rifiuti

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (Lettera cc) ART.183)

“cc) combustibile solido secondario (Css): il

combustibile solido prodotto da rifiuti che

rispetta le caratteristiche di classificazione e di

specificazione individuate delle norme specificazione individuate delle norme

tecniche UNI CeN/TS 15359 e successive

modifiche ed integrazioni; fatta salva

l'applicazione dell'articolo 184-ter, il

combustibile solido secondario, è classificato

come rifiuto speciale;”Dott. Marco Grondacci giurista

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Page 42: Slide rifiuti

DEPOSITO TEMPORANEO (lettera bb) articolo 183)

“bb) deposito temporaneo: il raggruppamento

dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel

luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli

imprenditori agricoli di cui all´articolo 2135 del imprenditori agricoli di cui all´articolo 2135 del

codice civile, presso il sito che sia nella

disponibilità` giuridica della cooperativa

agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui

gli stessi sono soci,”

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Page 43: Slide rifiuti

STOCCAGGIO (lettera aa) articolo 183)

• “le attività di smaltimento consistenti nelle

operazioni di deposito preliminare di rifiuti di

cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte

quarta del presente decreto, nonché le attività quarta del presente decreto, nonché le attività

di recupero consistenti nelle operazioni di

messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13

dell'allegato C alla medesima Parte quarta;”

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Page 44: Slide rifiuti

CONDIZIONI PER RICONOSCERE IL DEPOSITO TEMPORANEO

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere depositati secondo le norme tecniche stoccaggio e l´imballaggio dei rifiuti con sostanze pericolose ;

2) i rifiuti raccolti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, ANCHE SE il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all´anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, comprese quelle per i rifiuti pericolosi;

4) Rispetto norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto , sono fissate le

modalità di gestione del deposito temporaneo;

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Page 45: Slide rifiuti

TRATTAMENTO (lettera s) articolo 183)

“ s) operazioni di recupero o smaltimento,

inclusa la preparazione prima del recupero o

dello smaltimento”

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Page 46: Slide rifiuti

DIVIETO MISCELAZIONE PERICOLOSI(ART.187)

• 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze comprende la diluizione di sostanze pericolose.

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Page 47: Slide rifiuti

COSA NON E’ LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

• Non è un trattamento preliminare perché il nuovo rifiuto prodotto dalla miscelazione non potrà essere riportato alla condizione originaria ed avrà un nuovo CER specifico originaria ed avrà un nuovo CER specifico diverso dai rifiuti miscelati ab origine.

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Page 48: Slide rifiuti

COSA E’ E COSA COMPORTA LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

• La miscelazione è sempre un trattamento di rifiuti da cui si ottengono rifiuti che dovranno a loro volta essere recuperati o smaltiti.

• Quindi deve essere autorizzata come operazione di smaltimento rientrante nelle tipologie di cui all’allegato B al dlgs 152/2006

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Page 49: Slide rifiuti

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI NEL DEPOSITO TEMPORANEO

CG 11/12/2008 C387-07

“….le autorità nazionali competenti sono tenute, per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo, a vegliare al rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 4 della direttiva 75/442, il quale prevede, al suo primo comma, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente…….. Tuttavia, come già rilevato più volte dalla Corte, l’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442 non precisa il contenuto concreto delle misure……la direttiva 75/442 e la decisione 2000/532 non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla suddetta decisione al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della suddetta direttiva

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Page 50: Slide rifiuti

DIVIETO DI ABBANDONO ART. 192

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

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Page 51: Slide rifiuti

DIVIETO DI ABBANDONO LA GIURISPRUDENZA

DEPOSITOINCONTROLLATO

ABBANDONO DISCARICA ABUSIVA

1. provvisoriamente e precariamente quindi con rischi per l’ambiente

1. quantità limitate2. in maniera occasionale e non sistematica

Deposito incontrollato e abbandono indiscriminato dei l’ambiente

2. temporaneità dell’accumulo3. quantità non limitate

sistematica indiscriminato dei rifiuti, ripetuto e organizzato

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Page 52: Slide rifiuti

DIVIETO DI ABBANDONO CONSEGUENZE

• Sanzioni ex art. 255 E 256

• Ordinanza Sindaco diffida a rimuovere

• Esecuzione in danno dei soggetti obbligati alla rimozione e riduzione in pristino rimozione e riduzione in pristino

• Responsabilità amministrativa di persone giuridiche (il reato di discarica abusiva non quello di abbandono)

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Page 53: Slide rifiuti

ABBANDONO CHE CONFIGURI REATO DI DISCARICA NON AUTORIZZATA

Realizzazionedi discarica non autorizzata

Primo

periodo

comma 3

arresto da sei mesi a due anni e n l'ammenda da duemilaseicen

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

articolo 256

DLgs

152/2006

duemilaseicento euro a ventiseimila euro

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Page 54: Slide rifiuti

ABBANDONO CHE CONFIGURI REATO DIDISCARICA NON AUTORIZZATA PER PERICOLOSI

Realizzazione discarica non autorizzata destinata anche

Secondo periodo comma 3 articolo 256 DLgs 152/2006

arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladu

Sanzionepecuniaria da 200 300 quote

anche parzialmente a smaltimento rifiuti pericolosi

DLgs 152/2006 cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila

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Page 55: Slide rifiuti

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE NELLA GESTIONE RIFIUTI

Catasto Rifiuti

Modello unico dichiarazione

SISTRI

Registro Carico Scarico Registro Carico Scarico

Formulario

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Page 56: Slide rifiuti

REGIME AMMINISTRATIVO GESTIONE RIFIUTI

PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

AUTORIZZAZIONE UNICA – AIA

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

ISCRIZIONE REGISTRI PROVINCE ISCRIZIONE REGISTRI PROVINCE

ISCRIZIONE ALBO GESTORI

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Page 57: Slide rifiuti

PIANI REGIONALI RIFIUTI ART. 199 FINALITÀ GENERALI

• comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto

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Page 58: Slide rifiuti

PIANI REGIONALI RIFIUTI ART. 199CONTENUTI SPECIFICI

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio ed evoluzione flussi futuri, nonché quelli spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per rifiuti con problemi particolari.

f) Piani bonifiche aree inquinate Dott. Marco Grondacci giurista

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Page 59: Slide rifiuti

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (ART. 197)

• Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

“d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei

siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei

grandi impianti di recupero, se necessario”

“h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali

ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina

delle incentivazioni per gli ambiti più meritevoli”Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347

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Page 60: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA realizzazione e gestione impianti rifiuti

CONTENUTO MINIMO:• a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere

trattati;• b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti

tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;• c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;• c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;• d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;• e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si

rivelano necessarie;• f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad

essa successivi che si rivelano necessarie.

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AUTORIZZAZIONE UNICA TERMINE PROCEDURA E DURATA

• L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

• I suddetti termini sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

• Potere sostitutivo dello Stato e nomina Commissario in caso di mancato rispetto dei termini

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Page 62: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA PROCEDURA

• Presentazione Domanda

• Nomina Responsabile procedimento

• Convocazione conferenza dei servizi • Convocazione conferenza dei servizi

• Conclusione conferenza dei servizi

• Autorizzazione

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Page 63: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA EFFICACIA

• L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavor

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Page 64: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA CONTENUTO OBBLIGATORIO

• a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;• b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con

particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

• c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;• c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;• d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;• e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;• f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa

successivi che si rivelino necessarie;• g) le garanzie finanziarie richieste, per la gestione della discarica,

anche dopo la sua chiusura• h) la data di scadenza dell'autorizzazione;• i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento

termico dei rifiuti. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347

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Page 65: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE UNICA DURATA E RINNOVO

• L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

• A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate

• Imprese ecocertificate possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti

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Page 66: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE E DEPOSITO TEMPORANEO

• Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (ex articolo 190) divieto di miscelazione ex articolo 187), la disciplina delle autorizzazioni non si applicano al delle autorizzazioni non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

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Page 67: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE E CATASTO RIFIUTI

• L’Autorizzazione deve essere comunitata al Catasto con i seguenti elementi:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione.

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Page 68: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA

• Le procedure sulla Autorizzazione Unica si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

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Page 69: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

1. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

• a) le autorizzazioni uniche • a) le autorizzazioni uniche

• b) la comunicazione di inizio attività

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Page 70: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALIIMPIANTI RIFIUTI

Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi:1. Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)2. Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in

alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)

3. Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione3. Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione4. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,

che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati con operazioni smaltimento (allegato C)

5. Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati con operazioni smaltimento (allegato C)

capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. (1,2,3,4,5)

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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPIANTI RIFIUTI

6. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

7. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi :

7.1. Trattamento biologico non specificato altrove nell’allegato C, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati con operazioni smaltimento ex allegato C .operazioni smaltimento ex allegato C .

7.2. Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell’allegato C, che dia origine a composti o a miscugli eliminati con operazioni smaltimento ex allegato C

con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (7)

8. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

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Page 72: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATE

• Articolo 214: attività di recupero (allegato C)

• Articolo 215: autosmaltimento rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi dei rifiuti stessi

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Page 73: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATE OBIETTIVI DA RISPETTARE

Le procedure semplificate di cui capo IV Parte IV DLgs 152/2006, devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4, e cioè: “ I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

• a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

• b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

• c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

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Page 74: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATE(comma 1 articoli 215 e 216)

• A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti e l’autosmaltimento possono essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente

• Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso, e di • Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso, e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

• la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

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Page 75: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATEREGISTRI PROVINCIALI

• La Provincia iscrive in appositi registri le imprese che effettuano automa smaltimento e recupero con comunicazione di inizio attività.

• Per la tenuta dei registri e per l'effettuazione • Per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale

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Page 76: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATE E CATASTO RIFIUTI

Le Province comunicano al Catasto dei Rifiuti, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con Ispra, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri provinciali delle imprese che svolgono attività di recupero e auto smaltimento in regime semplificato:

• a) ragione sociale;• a) ragione sociale;• b) sede legale dell'impresa;• c) sede dell'impianto;• d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;• e) relative quantità;• f) attività di gestione;• g) data di iscrizione nei registri provinciali.•

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Page 77: Slide rifiuti

PROCEDURE SEMPLIFICATE E SCIA PARERE MINISTERO AMBIENTE 9/9/010

• “Il legislatore comunitario, quindi, ha contemplato la possibilità di dispensare gli operatori del settore dalla procedura autorizzativa ordinaria per lo svolgimento di determinate attività di recupero di rifiuti dettando, tuttavia, i contenuti minimi e le condizioni di tali deroghe. Si ritiene, pertanto, che le citate disposizioni deroghe. Si ritiene, pertanto, che le citate disposizioni relative al recupero dei rifiuti in procedura semplificata configurino come “lex specialis” rispetto alla generale e novellata disciplina di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 che potrà essere applicata, come previsto dal citato comma 9 dell’art. 214, solo per le parti compatibili con le specifiche disposizioni settoriali contenute nell’articolo medesimo”.

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Page 78: Slide rifiuti

MESSA IN RISERVA E PROCEDURE SEMPLIFICATE

• Messa in riserva è l’attività propedeutica alle operazioni di recupero ex allegato C alla Parte IV Dlgs 152/2006

• la messa in riserva è lo stoccaggio dei rifiuti • la messa in riserva è lo stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero (allegato C)

• il deposito preliminare lo è dei rifiuti destinati allo smaltimento (allegato B)

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MESSA IN RISERVA E PROCEDURE SEMPLIFICATE

• Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla Parte quarta del dlgs152/2006

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NORME TECNICHE PER PROCEDURE SEMPLIFICATE

Sino all'adozione dei decreti previsti dal comma 2 articolo 214 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui:

1. al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998: RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

2. al decreto del Ministero del’Ambiente del 12 giugno 2002, n. 161: RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI

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Page 81: Slide rifiuti

CONTENUTI DEL DM 5/2/1998

Il Decreto stabilisce le norme tecniche relativamente a:• recupero materia• recupero energia • recupero ambientale delle tipologie di rifiuti individuati negli allegati al decreto.

Solo se le attività sono svolte utilizzando tali tipologie di delle tipologie di rifiuti individuati negli allegati al decreto.

Solo se le attività sono svolte utilizzando tali tipologie di rifiuti sono ammissibili a procedura semplificata.

Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate

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DM 5/2/1998RECUPERO DI MATERIA – Allegato 1

Sub allegato 1 : Norme tecniche generali per il recupero di materia

da 18 tipologie di rifiuti non pericolosi. Per ogni tipologia di rifiutosono individuate:• - provenienza• - caratteristiche• - attività di recupero• - attività di recupero• - caratteristiche delle materie prime (spesso comprensivi di MPS

Materie prime secondarie)

Suballegato 2 : valori limite e prescrizioni per le emissioni

• convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai• rifiuti non pericolosi .• 1

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DM 5/2/1998RECUPERO ENERGETICO – Allegato 2

Suballegato 1 Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. Per ogni tipologia di rifiuto sono individuate:

• - provenienza

• - caratteristiche

• - attività e metodi di recupero• - attività e metodi di recupero

Suballegato 2 Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi (in generale senza distinzione di tipologie di rifiuti recuperati) L’allegato 4

sub allegato 2 : stabilisce le quantità massime (T/a) di rifiuti non pericolosi utilizzabili nelle attività di recupero di cui al sub allegato 2 allegato 2

Suballegato 3 Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali

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DM 5/2/1998RECUPERO AMBIENTALE - Allegato 1

Attraverso l’utilizzo dei rifiuti si possono effettuare attività di recupero ambientale individuate nell’allegato 1per le seguenti tipologie di rifiuti (previo test cessione Allegato 3):

• · scorie di acciaierie, scorie provenienti da fusioni in forni elettrici di• metalli ferrosi• · loppa d’altoforno non rispondente agli standard delle norme• · loppa d’altoforno non rispondente agli standard delle norme• · rifiuti di rocce da cave autorizzate• · sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa• · pietrisco tolto d’opera• · detriti di perforazione• · fanghi di perforazione• · calci di defecazione da attività industriale dello zucchero , alcool e• lievito

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DM 5/2/1998RECUPERO AMBIENTALE – Allegato 1

• · pietrisco di vagliatura del calcare• · scarti di vagliatura latte di calce da industria della calce e• petrolchimica• · terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e• dalla battitura della lana sucida, terre e rocce di scavo• · terre e farine fossili disoleate da raffinerie di recupero dell’olio• · terre e farine fossili disoleate da raffinerie di recupero dell’olio• mediante estrazione e raffinazione• · fanghi da industria cartaria• · fanghi da dragaggio fondali e bacini idrici• · fanghi da polvere da segagione e lavorazione pietre marmi e• ardesie• · fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito• · fanghi filtopressati palabili contenenti oltre il 50% di silicati

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DM 5/2/1998RECUPERO AMBIENTALE – Allegato 1

• fanghi costituiti da inerti derivanti da chiarificazione o• decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti ed attività• estrattive• · fango secco di natura sabbiosa da molatura di vetro• · fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine• · ceneri dalla combustione di biomasse (paglia e vinacce) ed affini,• · ceneri dalla combustione di biomasse (paglia e vinacce) ed affini,• legno, pannelli, fanghi di cartiere• · gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi da• produzione di energia elettrica , biossido di titanio, ossido di ferro,• refrattari, acido citrico e tartarico• · gessi chimici• · silicato bicalcico da industria di produzione di magnesio

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DM 5/2/1998 MESSA IN RISERVA – Allegati 4 e 5

• Il DM 5/4/2006 ha sostituito l’articolo 6 del DM 5/2/1998 stabilendo tra le condizioni per l’ammissione alle procedure semplificate della messa in riserva anche le quantità di rifiuti massime di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva ( come indicate massime di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva ( come indicate dal nuovo allegato IV e secondo le precisazioni contenute nello stesso articolo 6 . Secondo il nuovo articolo 6 inoltre la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nel nuovo allegato 5

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DM 12/6/2002 n. 161 RECUPERO PERICOLOSI

l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attivita' e' sottoposto alle procedure semplificate .

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DM 12/6/2002 n. 161 RECUPERO PERICOLOSI

Per ogni tipologia di rifiuto pericoloso recuperabile si stabiliscono (allegato 1 suballegato 1):

• Tipologia

• Provenienza• Provenienza

• Caratteristiche del rifiuto e valore limite sostanze pericolose

• Attività di recupero consentita

• Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti dal recupero

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DM 12/6/2002 n. 161 RECUPERO PERICOLOSI

Nell’allegato 1 suballegato 2:

Valori limite emissioni da attività di recupero materia (ex suballegato 1) con processi a freddo freddo

Valori limite emissioni da attività di recupero materia (ex suballegato 1) con processi termici

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DM 12/6/2002 n. 161 RECUPERO PERICOLOSI

L’allegato 2 definisce le quantità massime di rifiuti pericolosi destinate alle attività di recupero ex allegato 1 suballegato 1

L’allegato 3 definisce le norme tecniche generali per le attività di messa in riserva dei rifiuti pericolosi : le attività di messa in riserva dei rifiuti pericolosi : dotazioni minime, organizzazione lavori, stoccaggio cumuli,stoccaggio in serbatoi fuori terra, stoccaggio in vasche fuori terra, bonifica di contenitori, criteri gestione tra rifiuti da recuperare, rifiuti prodotti dal recupero, rifiuti destinati a nuovo recupero

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DM 17/11/2005 n. 269 RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI DA NAVI

a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di

• zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e

• dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o

• fluviali ed idrocarburi);

b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici

• soggetti alla Convenzione Marpol 73 (convenzione

• internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato

• da navi con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973);

c) acque di sentina delle navi.Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347

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ALBO GESTORI ORGANIZZAZIONE

• È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni

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ALBO GESTORI RIFIUTI ISCRIZIONE

• L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

• L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e • L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime

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Page 95: Slide rifiuti

ALBO GESTORI ISCRIZIONE aziende speciali, consorzi di Comuni e società di

gestione dei servizi pubbliciPer le aziende speciali,i consorzi di Comuni e le società

di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di Comuni alla sezione comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni.

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ALBO GESTORI ESCLUSI DALLA ISCRIZIONE

• Le organizzazioni dei produttori di rifiuti che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale

• Organizzazioni di produttori di rifiuti che attestino sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Cioè coloro che abbiano dimostri l'autosufficienza del sistema. Cioè coloro che abbiano presentato un proprio progetto di sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio e una politica di prevenzione

• I Consorzi filiera per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto (vetri, carta cartone, metalli, plastica, legno) , operante su tutto il territorio nazionale

• Conai

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ALBO GESTORI ESCLUSI DALLA ISCRIZIONE

• Associazioni di Produttori e importatori di pneumatici fuori uso • Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi

vegetali ed animali esausti• Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene• Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli

minerali usatiminerali usati• Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità

giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva

• Organizzazione per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici • Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e

trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

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ALBO GESTORI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno a non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritti in sezione speciale dell’Albo. Non devono prestare le garanzie finanziarie normalmente richieste per gli iscritti ordinari. (comma 8 articolo 212)

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ALBO GESTORI REGIME TRANSITORIO

. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo

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DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36DISCIPLINA DISCARICHE

Definizione di Discarica “ area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di

deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”

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OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA (ARTICOLO 5)

Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica

• entro 2009 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

• Entro 2012 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;Entro 2012 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

• Entro 2019 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

Il programma presentato dalla Regione dovrà prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

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RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA (ARTICOLO 6)

• rifiuti allo stato liquido;• rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2)

e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

• rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;

• rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;

• rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

• rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219; >>>>>>

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Page 103: Slide rifiuti

>>> RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA (ARTICOLO 6)

• rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

• rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

• materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;

• rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;

• rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb; >>>>>>

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Page 104: Slide rifiuti

>>> RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA (ARTICOLO 6)

• rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

• rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;

• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i • pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm;

• rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31/12/2010 (data questa ultima modifica dalla legge .

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RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA (ARTICOLO 7)

• I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento , salvo i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al riduzione della quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

• I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente: Decreto Ministero dell’Ambiente 27 settembre 2010

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Page 106: Slide rifiuti

DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA (lettera h) art. 2)

• " i processi fisici, termici, chimici o biologici,

incluse le operazioni di cernita, che modificano

le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di

ridurne il volume o la natura pericolosa, di ridurne il volume o la natura pericolosa, di

facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero

o di favorirne lo smaltimento in condizioni di

sicurezza”

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CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE DEL 2009

• stabilito che a predeterminate condizioni la “raccolta differenziata spinta” può far venir meno l’obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;

• precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura • precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura “transitoria” senza stabilire, però, in modo espresso il termine finale di applicazione di tale regime; termine individuato con un generico rinvio alla definitiva entrata a regime della normativa sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs 36/2003 ed al D.M. 3 agosto 2005.

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Page 108: Slide rifiuti

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UESUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA

• “…un trattamento che consiste nella mera compressione e/o

triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e

che non includa un’adeguata selezione delle diverse frazioni

dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione

organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più

possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi sulla

sa lute umana…” ai sensi della normativa comunitaria;

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Page 109: Slide rifiuti

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UESUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA

• “…il metodo relativo alla raccolta differenziata…non potrebbe

costituire un trattamento ai sensi dell’art. 6 lettera a) della

direttiva 199/31/CE letto alla luce del combinato disposto

dell’art. 1 della direttiva 199/31/CE e degli 4 e 13 a) della

direttiva 2008/98/CE in quanto il fatto che la percentuale di direttiva 2008/98/CE in quanto il fatto che la percentuale di

raccolta differenziata venga aumentata non autorizza a

concludere che la parte di rifiuto che rimane indifferenziato

non debba essere sottoposto ad un trattamento adeguato,

comprensivo di stabilizzazione della frazione organica dei

rifiuti stessi, prima della messa in discarica e pertanto non è

tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni

negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana…” . Dott. Marco Grondacci giurista

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CIRCOLARE 2013 DEL MINISTERO AMBIENTE SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA

“La trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall’ordinamento nazionale - art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 – deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia. “Dott. Marco Grondacci giurista

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CIRCOLARE 2013 DEL MINISTERO AMBIENTE SUL TRATTAMENTO PRIMA DELLA DISCARICA

“ sulla natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre differenziata spinta, come definita dalla circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.” Dott. Marco Grondacci giurista

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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PIANI OPERATIVI (Allegato 2)

• il piano di gestione operativa della discarica

• il piano di gestione post-operativa della discarica

• il piano di sorveglianza e controllo• il piano di sorveglianza e controllo

• il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica

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Page 113: Slide rifiuti

OBBLIGHI DEL DETENTORE IN MATERIA DIAMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

• deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

• In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed • In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente , per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore. >>>>>

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>>> OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL GESTORE SULL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

• controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione (o SISTRI) e se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;

• verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità del decreto legislativo in esame ;

• effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica • effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione (o SISTRI);

• annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore,. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso; >>>

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Page 115: Slide rifiuti

>>>OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL GESTORE SULL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

• sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

• effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, con cadenza stabilità dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

• comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

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Page 116: Slide rifiuti

OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE DELLA DISCARICA

• rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale

• Rispetto norma ambientali in generale

• assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le • assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica

• I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.

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Page 117: Slide rifiuti

RELAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ(ALMENO ANNUALE)

a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;

b) prezzi di conferimento;c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le

relative procedure di trattamento e smaltimento;d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative

procedure di trattamento e smaltimento;e) volume occupato e capacità residua nominale della

discarica;f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini

della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.

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Page 118: Slide rifiuti

NOTIFICA EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE

• Il gestore deve , inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negatici sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

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Page 119: Slide rifiuti

CHIUSURA DELLA DISCARICA

La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione:

• ha eseguito un'ispezione finale sul sito,

• ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore

• comunicato al gestore l'approvazione della chiusura

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Page 120: Slide rifiuti

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA (DM 27/9/2010)

• I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

• Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono • Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

• E' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

• Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente al Regolamento (CE) n. 850/2004

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Page 121: Slide rifiuti

CLASSIFICAZIONE DISCARICHE SECONDO TIPOLOGIE RIFIUTI

a) discarica per rifiuti inerti (vedi articolo 5 del DM 27/9/2010) che elenca i rifiuti ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati );

b) discarica per rifiuti non pericolosi; (vedi articolo 6 del DM 27/9/2010 che elenca i rifiuti e le caratteristiche/condizioni necessarie perché siano caratteristiche/condizioni necessarie perché siano ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati);

c) discarica per rifiuti pericolosi (vedi articolo 8 del DM 27/9/2010 che elenca i rifiuti e le caratteristiche/condizioni necessarie perché siano ammessi in questa categoria di discarica e quelli vietati).

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Page 122: Slide rifiuti

SOTTOCATEGORIE DI DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

Possibile autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas

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Page 123: Slide rifiuti

MONODISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

• Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B,dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : cioè i parametri relativi ai siti destinati, dopo la bonifica, ad uso industriale e commerciale.

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Page 124: Slide rifiuti

PROCEDURA AMMISSIONE RIFIUTI IN DISCARICA

1. Caratterizzazione, da parte del produttore, di ciascuna tipologia di rifiuti prima del conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento effettuato (articolo 2).

2. Verifica di conformità, da parte del gestore della discarica, dei rifiuti dichiarati ammissibili in base alla caratterizzazione, al fine di stabilire se possiedono le caratterizzazione, al fine di stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto (articolo 3).

3. Verifica in loco, da parte del gestore della discarica, al momento dello scarico dei rifiuti e subito dopo. La verifica in loco è comprensiva del controllo sulla documentazione attestante che il rifiuto é conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la specifica categoria di discarica (articolo 4) Dott. Marco Grondacci giurista

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Page 125: Slide rifiuti

OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA DISCARICA NELL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

• a) controllare la documentazione relativa ai Rifiuti;• b) verificare la conformità delle caratteristiche dei Rifiuti dichiarati

nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità del decreto legislativo in esame ;

• c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di Rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche dichiarati documentalmente;rifiuto alle caratteristiche dichiarati documentalmente;

• d) annotare nel registro di carico e scarico dei Rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei Rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, Nel caso di deposito di Rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso; >>>>>>>>

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Page 126: Slide rifiuti

>>>OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA DISCARICA NELL’AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

• e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei Rifiuti trasportati;

• f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, con cadenza stabilità dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

• g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei Rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei Rifiuti.

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Page 127: Slide rifiuti

AMMISSIBILITÀ IN DEPOSITI SOTTERRANEI

• Ai sensi del Dlgs 36/2003 per deposito temporaneo si intende un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale.

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Page 128: Slide rifiuti

CRITERI AMMISSIBILITÀ RIFIUTI SOTTERRANEI

Chi chiede autorizzazione deve valutare la sicurezza in rapporto:

• al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 che definisce le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti

• nei criteri dell'allegato 4 al presente decreto che • nei criteri dell'allegato 4 al presente decreto che costituiscono specificazione ulteriore di quanto previsto dall’allegato al Dlgs 36/2003 di cui al punto precedente. In particolare si veda la valutazione dei rischi specifici come riportata dal punto 1.2 dell’allegato 4 al presente decreto.

I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

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Page 129: Slide rifiuti

DEROGHE

Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici (esclusi quelli del comma 3 articolo 10 del presente decreto) fissati dal presente decreto per le diverse tipologie di discariche alle seguenti condizioni:

• a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione • b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;

• c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

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Page 130: Slide rifiuti

DLGS 133/2005INCENERIMENTO COINCENERIMENTO RIFIUTI

• valori di emissione,

• metodi di campionamento degli inquinanti

• caratteristiche costruttive e modalità gestionali ,

• criteri di adeguamento temporali degli inceneritoti e • criteri di adeguamento temporali degli inceneritoti e coinceneritori esistenti all’entrata in vigore del DLGS

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Page 131: Slide rifiuti

DEFINIZIONE DI INCENERITORE

• Qualsiasi unità tecnica e attrezzatura tecnica, fissa o mobile

destinata al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello

smaltimento ( con o senza recupero energetico) .

Quindi: anche le tecnologie di ossidazione , pirolisi, massificazione e il anche le tecnologie di ossidazione , pirolisi, massificazione e il

processo al plasma a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite

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Page 132: Slide rifiuti

DEFINIZIONE DI COINCENERIMENTO

Qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e:

• che utilizza rifiuti come combustibile normale • che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o

• in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento

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Page 133: Slide rifiuti

IMPIANTI A CUI NON SI APPLICA IL DLGS 133/2005

a)impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:• rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;• rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione,se

recupero calore ;• rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla

produzione di carta,se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e il calore è recuperato ;luogo di produzione e il calore è recuperato ;

• rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti,a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento,inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

• rifiuti di sughero;• rifiuti radioattivi;• rifiuti animali,come regolati dalla direttiva 90/667/CEE,fatte salve le sue

ulteriori modifiche;• rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse

petrolifere e i gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi;

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Page 134: Slide rifiuti

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE INCENERITORE

Sono soggetti ad AIA: Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

• Domanda di autorizzazione (AIA e integrazioni • Domanda di autorizzazione (AIA e integrazioni secondo il DLGS 133/2005)

• Partecipazione del pubblico • Autorizzazione (AIA) • Verifica prima dell’avvio dell’inceneritore e del

coinceneritore

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Page 135: Slide rifiuti

AUTORIZZAZIONE CO- INCENERITORI E AIA

• Gli impianti soggetti alla direttiva IPPC (AIA) dovranno rispettare le norme attuative della stessa ai fini dell’esercizio e realizzazione, mentre quelli non soggetti alla suddetta direttiva saranno considerati impianti di gestione rifiuti direttiva saranno considerati impianti di gestione rifiuti

• Se un impianto per il coincenerimento di rifiuti non pericolosi viene modificato in modo da accettare rifiuti pericolosi , questa modifica viene considerata sostanziale e il percorso delle autorizzazioni è da riprendere interamente.

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Page 136: Slide rifiuti

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

• deposito delle domande in luoghi accessibili al pubblico per un periodo non inferiore a trenta giorni , al fine di permettere la presentazione di osservazioni

• L’autorizzazione e i suoi aggiornamenti o le comunicazioni per le procedure semplificate ex articolo 33 dlgs 152/1999 sono rese accessibili al pubblico . rese accessibili al pubblico .

• Per gli inceneritori e coinceneritori aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora , entro il 30 giugno dell’anno successivo, una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto che dovrà essere trasmessa all’autorità competente e resa accessibile al pubblico

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Page 137: Slide rifiuti

VERIFICA PRIMA DELL’AVVIO DELL’INCENERITORE E DEL COINCENERITORE

• Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento , l’autorità competente verifica che l’impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni dell’autorizzazione. . I costi della verifica sono a carico del gestore

• Se l’autorità competente non effettua la verifica entro entro30 giorni dalla ricezione della richiesta il titolare dell’impianto 30 giorni dalla ricezione della richiesta il titolare dell’impianto può dare un incarico a soggetto abilitato di svolgere la suddetta verifica la quale viene inviata all’autorità competete . Se la verifica è stata positiva ( anche quella del consulente del titolare) e l’autorità competente non risponde, entro 15 giorni dall’invio dell’accertamento, l’impianto può andare in esercizio .

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Page 138: Slide rifiuti

PROCEDURE DI RICEZIONE DEI RIFIUTI IN INCENERITORI E COINCENERITORI

• I particolare per i pericolosi il gestore deve effettuare campioni rappresentativi ad esclusione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e di altri rifiuti individuati dall’autorità competente . Il campionamento serve per verificare la veridicità della documentazione che accompagna i rifiuti e per identificare la natura dei accompagna i rifiuti e per identificare la natura dei rifiuti trattati .

• Le autorità competenti sede di autorizzazione possono stabilire deroghe alle suddette procedure solo per chi incenerisce o coincenerisce i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti , pur garantendo il rispetto del presente decreto , in particolare dei suoi allegati.

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Page 139: Slide rifiuti

CONDIZIONI AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DICOINCENERIMENTO

• il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;

• i residui prodotti durante il processo di coincenerimentosono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni della Parte IV del DLGS 152/2006 ;

• lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni della Parte IV del DLGS 152/2006.

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Page 140: Slide rifiuti

CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DIINCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

• gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile , adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

QUINDI:

1. limiti alle sostanze incombuste nelle scorie e ceneri1. limiti alle sostanze incombuste nelle scorie e ceneri

2. limiti al di sotto dei quali la temperatura di combustione non può scendere

3. bruciatore ausiliario da utilizzare , nelle fasi di avviamento e arresto dell’impianto per garantire l’innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita durante tali operazioni >>>>>

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Page 141: Slide rifiuti

>>> CONDIZIONE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

• L’alimentazione dei rifiuti deve essere bloccata automaticamente sia per inceneritori che coinceneritorifino al raggiungimento delle temperature di combustione adeguate e in caso di superamento dei valori di emissione.

• Gli effluenti gassosi di inceneritori e coinceneritori devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente , con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell’aria .

• I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

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Page 142: Slide rifiuti

VALORI DI EMISSIONE INCENERITORI E COINCENERITORI

• Per gli inceneritori vedi allegato 1 paragrafo A• Per i coinceneritori vedi allegato 2 paragrato A• Metodi di controlli delle misurazione per gli inceneritori

allegato 1 paragrafo B • Metodi di controlli delle misurazioni per i coinceneritori

allegato 2 paragrafo B allegato 2 paragrafo B • Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non

trattati , i valori limite di emissione sono quelli del paragrafo A allegato 1.

• In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta la possibilità di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale

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Page 143: Slide rifiuti

NORME TECNICHE PER L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI COINCENERIMENTO

• L’allegato 2 al presente decreto stabilisce le norme tecniche e i valori di emissione per il coincenerimento. , norme speciali sono previste per i cementifici che coinceneriscono i rifiuti. per i cementifici che coinceneriscono i rifiuti.

• Altre norme speciali sono previste per gli impianti di combustione ( relativamente ai valori di emissione degli inquinanti ) a seconda della potenza e della tipologia di combustibile tradizionale : solido , liquido e biomasse .

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Page 144: Slide rifiuti

DISCIPLINA COINCENERITORI NON SOGGETTI AD AIA

• Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate previste dagli articoli 214 – 216 ter del DLGS 152/2006

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Page 145: Slide rifiuti

DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE

DELL’INQUINAMENTO)

• Dal 7/1/2014 abroga direttiva sugli inceneritori 2000/76

• Legge 96/2013 delega governo a recepire la Direttiva (art. 3 fissa criteri di recepimento) Direttiva (art. 3 fissa criteri di recepimento) entro il 19/4/2013

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Page 146: Slide rifiuti

DIRETTIVA 2010/75/UE

• definizione di residuo da inceneritore (articolo 43)• contenuto domanda di autorizzazione (articolo 44)• condizioni di autorizzazione (articolo 45) • modalità emissioni dall’impianto (articolo 46)• disciplina in caso di guasti (articolo 47)• modalità controllo emissioni (articolo 48)

condizioni di conformità ai valori di emissione (articolo 49)• condizioni di conformità ai valori di emissione (articolo 49)• condizioni di esercizio degli inceneritori (articolo 50)• autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio degli inceneritori

(articolo 51)• consegna e ricezione rifiuti all’impianto di incenerimento (articolo 52)• principi e criteri per la qualità e quantità dei residui (articolo 53) • modifica sostanziale dell’impianto di incenerimento (articolo 54) • Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei

rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti (articolo 55)

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Page 147: Slide rifiuti

DISCIPLINA BONIFICHECONCETTI FONDAMENTALI

concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): • “ i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che

costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;”

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Page 148: Slide rifiuti

DISCIPLINA BONIFICHECONCETTI FONDAMENTALI

sito potenzialmente contaminato: “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione

delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);”

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DISCIPLINA BONIFICHE

CONCETTI FONDAMENTALI

analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:

“analisi sito specifica degli effetti sulla salute

umana derivanti dall'esposizione prolungata umana derivanti dall'esposizione prolungata

all'azione delle sostanze presenti nelle matrici

ambientali contaminate, condotta con i criteri

indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del

presente decreto;”

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Page 150: Slide rifiuti

DISCIPLINA BONIFICHECONCETTI FONDAMENTALI

concentrazioni soglia di rischio (Csr):

“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti

costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;”

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Page 151: Slide rifiuti

DISCIPLINA BONIFICHECONCETTI FONDAMENTALI

sito contaminato:

“un sito nel quale i valori delle concentrazioni

soglia di rischio (Csr), determinati con

l'applicazione della procedura di analisi di l'applicazione della procedura di analisi di

rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta

del presente decreto sulla base dei risultati del

piano di caratterizzazione, risultano superati;”

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DISCIPLINA BONIFICHECONCETTI FONDAMENTALI

sito non contaminato:

“ un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;”

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PROCEDURA BONIFICA

• verificarsi evento contaminante e comunicazione del responsabile dell’inquinamento

• abilitazione agli interventi di prevenzione del responsabile dell’inquinamento

• inerzia del responsabile dell’inquinamento: sanzioni pecuniariainerzia del responsabile dell’inquinamento: sanzioni pecuniaria

• indagine preliminare del responsabile dell’inquinamento sui livello di csc

• accertamento non superamento soglie di csc

• accertamento superamento soglie di csc

• presentazione piano caratterizzazione >>>>>>>>>

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PROCEDURA DI BONIFICA

• conferenza servizi che approva piano di caratterizzazione

• applicazione analisi del rischio per verificare superamenti dei csr

• approvazione analisi del rischio

• analisi del rischio rileva il non superamento dei csr : • analisi del rischio rileva il non superamento dei csr : programma di monitoraggio

• relazione sugli esiti del programma di monitoraggio

• programma di monitoraggio rileva superamento soglie csr: progetto bonifica o messa in sicurezza

• approvazione progetto di bonifica

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EFFICACIA APPROVAZIONE BONIFICA

Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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