Gloria Chiocci e Cecilia De Angelis - Web Sociology - Il dispositivo FingerReader
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ANTIRICICLAGGIOVerifica della clientela
ArchivioSindaci-revisoriControlli G.d.F.
Contanti
Luciano DE ANGELISDottore Commercialista
Pubblicista economico
Collaboratore Italia Oggi
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
VERIFICA DELLA CLIENTELA
APPROCCIO BASATO
SUL RISCHIO
Sono un RICICLATOREE!!ma nessuno mi
scoprirà!!
ANTIRICICLAGGIO
2
• Dottori commercialisti ed esperti contabili e consulentidel lavoro;
• Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività inmateria di contabilità e tributi (ced);
• Associazioni di categoria di imprenditori ecommercianti, CAF e Patronati;
• Revisori Contabili;• Avvocati e Notai;• Prestatori di servizi relativi a società e Trust.
CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
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ANTIRICICLAGGIO
Quandoscattano(art. 16)
• 1) Se la prestazione professionale ha adoggetto mezzi di pagamento beni od utilità divalore pari o superiore a 15.000 Euro
(segue)
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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ANTIRICICLAGGIO
QuandoScattano(art. 16)
• Se si eseguono prestazioni professionalioccasionali che comportino la trasmissioneo la movimentazione di mezzi di pagamentobeni o utilità di importo pari o superiore15.000 euro.
Ciò indipendentemente dal fatto che tali azionisiano eseguite con operazioni che appaionotra di loro collegate per realizzareun’operazione frazionata;
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
5
ANTIRICICLAGGIO
Quando scattano
(art. 16)
• 3) Tutte le volte che la prestazione risulta divalore indeterminato o indeterminabile.
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
6
ANTIRICICLAGGIO
Quando scattano
(art. 16)
• 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo
(indipendentemente da qualsiasi deroga,esenzione o soglia applicabile);
• 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti aifini della identificazione del cliente
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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ANTIRICICLAGGIO
In relazione allo svolgimento della mera attività di
redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei
redditi;
• Il concetto di attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel
senso di redazione e trasmissione delle
dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Ante DLgs. 151/2009(Fino al 3/11/2009)
Post DLgs.151/2009(dal 4/ 11/2009)
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ANTIRICICLAGGIO
REGISTRAZIONE degli F24:non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione
principale
In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale
(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).
RISPOSTE MEF 20/5/2010
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ANTIRICICLAGGIO
Negli adempimenti in materia di
amministrazione del personale
• Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare leattività in materia giuslavoristicavengono esclusi dall’obbligo dellaverifica della clientela e dallaregistrazione, per tutti gli adempimentiprevisti da norme vigenti relativamenteall’amministrazione del personale (svoltida ogni tipologia di professionisti).
In pratica, per gli adempimenti conseguenti alpagamento di retribuzioni, contributi edimposte obbligatorie non è richiesta alcunaverifica per il professionista in capo aldatore di lavoro.
LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(chiarimenti MEF 12/6/2008)
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ANTIRICICLAGGIO
• Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela;• Dagli obblighi di registrazione in archivio.
ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO
Gli adempimenti in tema di amministrazione del personalesono esclusi (art.12, co.3, DLgs.231/07):
Attenzione
• La segnalazione di operazioni sospette• La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti
Restano obbligatorie:
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ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
• Ai fini degli obblighi di adeguata verificadella clientela non rilevano le mereconsulenze prestate dal professionista.
• Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. ldel DLgs. 231/07) precisano che laconsulenza aziendale e contrattuale èoggetto di adeguata verifica solo nel casodi “attività determinata o determinabile,finalizzata ad un obiettivo di naturafinanziaria ovvero patrimonialemodificativo della situazione giuridicaesistente, da realizzarsi tramite unaprestazione professionale”
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ANTIRICICLAGGIO
1) individuazione delle operazioni oggetto diverifica (prestazioni escluse/incluse)
2) individuazione del titolare effettivo
3) applicazione dell’approccio basato sul rischio4) scelta della tipologia di verifica richiesta(ordinaria, semplificata, rafforzata)
5) istituzione del fascicolo della clientela
6) controllo costante sul cliente
FASI adeguata verifica:
LE LINEE GUIDA CNDCEC
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ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)
Docenze a corsi, convegni e simili
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighifiscali
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degliobblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non siaincaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelleprocedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure diamministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, diamministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
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ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e),d.lgs. 231/2007)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazionedel progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n.80
Pareri giuridici pro-veritate
Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
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ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valorepari o superiore a 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali),patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione delbusiness plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili16
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari osuperiore a 15.000 euro
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento dellapersonalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonioalla realizzazione dello scopo
ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16marzo 1942, n. 267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria dicarattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società,enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)
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ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazionisocietarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust esoggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust osoggetti giuridici analoghi
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)
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ANTIRICICLAGGIO
LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, exart. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art.161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione contabile
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)
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ANTIRICICLAGGIO
L’IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA
All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o
utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o
indeterminabile.
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ANTIRICICLAGGIO
MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE
“L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal
libero professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del
cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in
cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o l’operazione
(art. 19, DLgs. 231/07)
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ANTIRICICLAGGIO
DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE
1) la carta d’identità;2) il passaporto;3) la patente di guida;4) la patente nautica;5) il libretto di pensione;6) il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;7) il porto d’armi;8) le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e ditimbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate daun’amministrazione dello Stato;9) il permesso di soggiorno (in via residuale)
• Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi perl’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli1 e 35 del D.P.R 28/12/2000, n. 445”.
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ANTIRICICLAGGIO
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)
Consiste
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
• Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o deisoggetti rappresentanti l’ente
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ANTIRICICLAGGIO
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
Per le persone fisiche:
• nome e cognome;
• luogo e data di nascita;
• indirizzo della residenza o del domicilio;
• codice fiscale;
• estremi del documento di identificazione.
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ANTIRICICLAGGIO
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
• denominazione;
• sede legale;
• codice fiscale, o partita Iva.
CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE
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ANTIRICICLAGGIO
Il titolare effettivo è rappresentato:
1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzataun’operazione o un’attività;
2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisicheche in ultima istanza
a) possiedono o controllano tale entità
b) ne risultano beneficiari
• secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
In base all’art.1, lett.U del DLgs. 231/07
e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico
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ANTIRICICLAGGIO
a) In caso di società (all. tecnico, art. 2):
• 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso ilpossesso o il controllo diretto o indiretto di una percentualesufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti divoto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni alportatore, purché non si tratti di una società ammessa allaquotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi dicomunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standardinternazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove lapercentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazioneal capitale sociale;
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
28
ANTIRICICLAGGIO
• 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altromodo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
29
ANTIRICICLAGGIO
b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istitutigiuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:• 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona
fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più delpatrimonio di un'entità giuridica;
• 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sonoancora state determinate, la categoria di persone nel cuiinteresse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
• 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano uncontrollo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entitàgiuridica
(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
30
ANTIRICICLAGGIO
Chiarimento CNDCEC linee guida 2011
Le nuove guidelines puntualizzano che in presenza di soggetto titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società,
anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivodovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo.
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
31
ANTIRICICLAGGIO
I dati devono essere forniti per iscritto dal rappresentante legale
Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche
il titolare effettivo
In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/07
Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC
Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”
32
ANTIRICICLAGGIO
I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Conriferimento al cliente
(art. 20)
• 1. natura giuridica
• 2. prevalente attività svolta
• 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
• 4. area geografica di residenza delcliente o della controparte
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ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul rischio: CLIENTE La procedura
Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione)
Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.
emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente
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ANTIRICICLAGGIO
(segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Con riferimento all’operazione
rapporto continuativo o
prestazione professionale
(art. 20)
• 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
• 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
• 3) ammontare;
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ANTIRICICLAGGIO
Con riferimento all’operazione
rapporto continuativo o
prestazione professionale
(art. 20)
• 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
• 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
• 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.”
(segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
36
ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul rischio: OPERAZIONE La procedura
Si considerano gli elementi relativi all’operazione(tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)
Si assegna a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.
emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso all’operazione
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ANTIRICICLAGGIO
PUNTEGGIO
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE eOPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione delrischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20DLgs. 231/2007
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ANTIRICICLAGGIO
L’approccio basato sul rischio:
A. Aspetti connessi al cliente
Livellodirischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione
professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento
dell’operazione
Nella norma (cliente
collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente
reticente/poco trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
La procedura
ANTIRICICLAGGIO
B. Aspetti connessiall’operazione
Livellodirischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durataOccasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
L’approccio basato sul rischio:
La procedura
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ANTIRICICLAGGIO
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
41
ANTIRICICLAGGIO
A. Aspetti connessi al clienteMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 5
Totale A 4 20Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12medio da 13 a 16alto da 17 a 20
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(segue)
42
ANTIRICICLAGGIO
B. Aspetti connessi all’operazioneMinimo Massimo
1 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 5
Totale B 6 30Rischio legato all’operazione:
basso da 6 a 18medio da 19 a 24
alto da 25 a 30Valutazione finale (A+B)
Totale (A+B) 10 50
43
ANTIRICICLAGGIO
Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta dellacontabilità, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà
provvedere:
Unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al clientecon il calcolo del relativo punteggio rischio
e non della tabella “B” relativa all’operazione:
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ANTIRICICLAGGIO
APPROCCIO DINAMICO
• Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
a) Modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente
b) Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio;
Le carte di lavoro devono lasciare traccia
dell’evoluzione della valutazione del rischio
compiuta in modo dinamico
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
45
ANTIRICICLAGGIO
RISCHIO DI RICICLAGGIO /
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO
(da 10 a 30)
Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verificasecondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se nericorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare uncontrollo costante, ossia deve:
• analizzare le transazioni concluse durante tutta la duratadel rapporto,
• verificare che esse siano compatibili con la conoscenzache ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio,avendo riguardo all’origine dei fondi,
• aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.Per gli obblighi di adeguata verifica con modalitàsemplificate il professionista è esonerato dall’effettuare ilcontrollo costante.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
46
ANTIRICICLAGGIO
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMOCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO
(da 30 a 40)
Il professionista deve assolvere l’obbligo diadeguata verifica secondo modalitàordinarie e in particolare deve esercitare uncontrollo costante, ossia deve:
• analizzare le transazioni conclusedurante tutta la durata del rapporto,
• verificare che tali transazioni sianocompatibili con la conoscenza che ha delproprio cliente, delle sue attivitàcommerciali e del suo profilo di rischio,avendo riguardo, se necessario,all’origine dei fondi,
• aggiornare i documenti, dati oinformazioni detenute.
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
47
ANTIRICICLAGGIO
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
ALTO
(da 40 a 50)
Il professionista deve assolverel’obbligo di adeguata verificasecondo modalità rafforzate ein particolare deve esercitare uncontrollo costante continuo erafforzato (controlli piùrigorosi e frequenti).
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
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ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO
• Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso settore a Latina.
• Le società sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori.
• I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a saldo all’atto di cessione.
• Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato.
• ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO
49
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE
a.1 Natura giuridica 2Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc è già cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche
a.2 Prevalente attività svolta
3
Settore con medio profilo di rischio poiché vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno
a.3 Comportamento tenuto
2Comportamento a basso rischio poiché cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste
a.4 Area geografica di residenza
2
Zona a basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO 9
50
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE
b.1 Tipologia 2basso profilo di rischio poiché la società attua un’operazione straordinaria verso un’azienda con dimensioni pari alla metà delle proprie
b.2 Modalità di svolgimento
2basso profilo di rischio poiché i pagamenti avvengono tramite bonifico
b.3 Ammontare 3Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è pari al doppio del fatturato dell’azienda acquistata ed il valore è piuttosto elevato
b.4 Frequenza e durata
2 basso rischio poiché il cliente è solo occasionale
b.5 Ragionevolezza 2basso rischio poiché il settore dell’azienda acquistata è lo stesso del cliente e l’investimento è compatibile con il reddito dell’acquirente
b.6 Area geografica 2basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio
TOTALE PUNTEGGIO 13
ANTIRICICLAGGIO
ESEMPIO:TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
TOTALE PUNTEGGIO A
9 Rischiosità del cliente
TOTALE PUNTEGGIO B
13 Rischiosità dell’operazione
TOTALE PUNTEGGIO
complessivo C22
BASSO RISCHIO
52
ANTIRICICLAGGIO
TRE LIVELLI DI VERIFICA
1) Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16;
2) Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25;
3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28;
53
ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI
1) Obblighi semplificati di adeguata verifica sonoprevisti nel caso di basso rischio
2) In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio ofinanziamento del terrorismo e, comunque nei casidi cliente non presente, o che intrattenga operazioni,rapporti continuativi o professionali con personepoliticamente esposte si adottano gli obblighirafforzati.
54
ANTIRICICLAGGIO
NO obblighi rafforzati
NO obblighi semplificati
Identificare il cliente
Verificare il potere di Rappresentanza
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni su scopo e
della prestazione
Svolgere il controllo costante
L’ADEGUATA VERIFICA “ORDINARIA”
55
ANTIRICICLAGGIO
- a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, ufficidella p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubblicheconformemente al diritto comunitario, società o altro organismofinanziario i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione suimercati regolamentati)- a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita,forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta
elettronica)
Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare l’applicazionedi obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela adeterminate tipologie di clienti e prodotti che presentano un bassorischio di riciclaggio
L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”
Possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 25)
56
ANTIRICICLAGGIO
L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”
Il cliente appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, commi 1 e 3 Il prodotto oggetto della prestazione professionale è tra quelli indicati all’art. 25, comma 6
VerificaLettera iscrizione
elenco/alboVisura camerale
NOSI
Obblighi semplificatiSI DEVE
Identificare il cliente Verificare il potere di rappresentanza
NON SI DEVEIdentificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni sullo scopo esulla natura prevista della prestazione
Svolgere il controllo costante
Obblighi ordinari
- Il professionista ritiene che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisirele informazioni necessarie- Il cliente appartiene a uno Stato terzo nei cui confronti la Commissione ha adottato una decisione volta ad accertare che la sua legislazione soddisfi determinati requisiti
ANTIRICICLAGGIO
- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici:- cliente non fisicamente presente- conti di corrispondenza- PEP (persone politicamente esposte)*
* Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di
Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato cariche
pubbliche individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato
tecnico al d.lgs. 231/2007.
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
Applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 28)
58
ANTIRICICLAGGIO
Rischio più elevatodi riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo
VerificaValutazioneex art. 20
Obblighi ordinari
RafforzamentoAdempimento in modo
più vigile e rigoroso
PIÙ
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
59
ANTIRICICLAGGIO
Si usa l’atto peridentificare il cliente
1) Cliente già identificato in occasione di
altra prestazione
Cliente non fisicamente presente" MA
Verificare che siano aggiornati:- Dati identificativi
- Legale rappresentanza- Titolare effettivo
2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico
Scrittura privata autenticataCertificato qualificato
Dichiarazione autorità consolare
IN OGNI CASO SI DEVE:- Verificare il potere di rappresentanza
- Identificare il titolare effettivo- Ottenere informazioni sullo scopo e la
natura della prestazione- Svolgere il controllo costante
3) Fornisce attestazione ex art. 30Idonea a confermare l’identità del
cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate
L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati
Si usa l’attestazione peridentificare il cliente e,
qualora esista, il titolare effettivo
NO ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
60
ANTIRICICLAGGIO
1) Cliente già identificato in occasione di
altra prestazione
SE Cliente non fisicamente presente
2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico
Scrittura privata autenticataCertificato qualificato
Dichiarazione autorità consolare
3) Fornisce attestazione ex art. 30Idonea a confermare l’identità del
cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate
L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati
SI ALL’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
SI DEVE ATTUARE LA VERIFICA RAFFORZATA
NO
61
ANTIRICICLAGGIO
Il soggetto che conferisce l’incarico per sé oil soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico o
il soggetto che conferisce l’incarico per conto altruiè una PEP
Obblighi ordinari
PIU’
RafforzamentoMisure adeguate per stabilire l’origine
del patrimonio e dei fondiControllo continuo e rafforzato
VerificaAttestazionedel soggetto
PEP (Persone politicamente esposte)
L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”
62
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
Intermediari finanziari, professionisti, ced, revisori contabili, altri soggetti (esercenti recupero dei crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, agenzia di affari in mediazione immobiliare)
Devono astenersi dall’operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list.
Comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07
63
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
inibite sia la possibilità di svolgere operazioni, sia la possibilità di prestare consulenze
nei confronti di società o enti collocati in paesi a regime fiscale agevolato, di cui siano direttamente o indirettamente parte,
società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore.
L’astensione, riguarda anche tutte le entità giuridiche di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità
64
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra correttiva (l.122 – 31/7/2010)
concretamente operativa da quando il Mef, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà, con apposita lista l’elenco dei
paesi “al bando” in ragione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per mancanza di un adeguato
scambio di informazioni anche fiscali
65
ANTIRICICLAGGIO
RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST
La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari a 5.000 euro, se l’operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; - altrimenti compresa tra il 10% ed il 40% dell’importo dell’operazione. - Se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile, la sanzione va da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
Art. 57, co. 1-ter d.lgs.231/07
66
ANTIRICICLAGGIO
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome )
• fotocopia codice fiscale• fotocopia partita iva• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per
i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ).
• Verbale CdA di nomina• Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011)• dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio
conto o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità
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ANTIRICICLAGGIO
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:
• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
• eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)• copia del mandato professionale (in caso di conferimento
verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)
• dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivodell’operazione e indicazione dei suoi dati
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
68
ANTIRICICLAGGIO
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:
• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
• dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
• se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
• documenti delle prestazioni professionali svolte, • eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
69
ANTIRICICLAGGIO
Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere
• documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)
• eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”
• eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso
• Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI
Tempi di conservazione dei dati e documenti: 10 anni dalla fine della prestazione
70
ANTIRICICLAGGIO
Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti).
Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari al documento conservato mediante modalità informatiche
Art. 16, comma 12, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185
FASCICOLO INFORMATICO
71
ANTIRICICLAGGIO
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT.C)
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente
Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute
Avendo riguardo all’origine dei fondi
72
ANTIRICICLAGGIO
1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio
3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione,- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,- eventuali termini connessi a contratti od atti,- altri elementi ritenuti utili dal professionista
4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)
5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
Linee Guida CNDCEC
73
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (1)
Tipologia di prestazione svolta
(art. 16)
Individuazione della prestazionesvolta ed inserimento della stessafra:
• Prestazioni escluse
• Prestazioni comprese se superioria 15.000 Euro
• Prestazioni a valore nondeterminato o determinabile
74
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELLA ADEGUATA VERIFICA (2)
L’individuazionedel titolare effettivo
(art. 18)
Individuare (se sussiste) un titolareeffettivo diverso dalla:
• persona fisica
• persona giuridica
cliente del professionista
75
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (3)
Approccio basato sul rischio
(art. 20)
Con riferimento:
a) Al cliente (natura giuridica, attivitàsvolta, comportamento tenuto, area diresidenza);
b) All’operazione (tipologia, modalità disvolgimento, ammontare,frequenza,ragionevolezza, area geografica didestinazione)O
Viene effettuata una valutazionefinale dei rischio di riciclaggio sullabase della somma di punteggiparziali
76
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (4)
Tipologia di verifica(art. 25 e 28)
Individuare la tipologia di verificarichiesta secondo gli obblighi:
• Semplificati
• Rafforzati
• Ordinari
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ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (5)
Formazione del fascicolo del
cliente(art. 36)
Nel fascicolo (cartaceo oinformatico) inserire:
• Fotocopie documenti e /o partita Iva e/o visure camerali
• Copia mandato professionale
• Dichiarazioni del cliente sul titolare effettivo (eventuale)
• Dichiarazione del cliente su scopo e oggetto dell’attività
• Documenti su prestazioni eseguite
• Appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
• Ogni altro documento o annotazione ritenuta utile
I fascicoli andranno aggiornati e presentati surichiesta degli organi di controllo.
78
ANTIRICICLAGGIO
LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (6)
Controllo costante sul cliente
(art. 18)
• Programmare incontri periodici
• Annotare le informazioni ricevute
• Aggiornare il fascicolo cliente modificando (se del caso) il relativo profilo di rischio
79
ANTIRICICLAGGIO
Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agliobblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare unrapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioniprofessionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligodi effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciarea proseguire l’incarico .
Permane l’obbligo di segnalazione
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 23
80
ANTIRICICLAGGIO
POTERE D’INDAGINE
Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:
1) colloquio col cliente;
2) acquisizione di documenti presso pubblici registri;
3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente
È da escludersi che si possa pretendere in modoautoritario la produzione di scritture e documenti, ola convocazione di altri soggetti in qualche modolegati al cliente per procedere ad interrogatori formali
81
ANTIRICICLAGGIO
L’indagine del professionista dovrà essere finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi attività diretta a simulare la natura giuridica o
lo scopo di un negozio......
Ma solo quelle operazioni che appaiono finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
POTERE D’INDAGINE
82
ANTIRICICLAGGIO
Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto professionale emergano indici di anomalia
riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, che il professionista si faccia
rendere.....
...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell’operazione stessa, ovvero far emergere con chiarezza le anomalie
riscontrate e comunque provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto
POTERE D’INDAGINE
83
ANTIRICICLAGGIO
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo esulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale.
L’art. 55, comma 2, del d lgs 231/07 introduce una specifica sanzionepenale di tipo contravvenzionale in capo all’esecutore dell’operazioneche non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi atre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.
84
ANTIRICICLAGGIO
Art. 56, comma 1°°°°: Sanzioni nel caso di
non esecuzione dell’adeguata verifica
secondo i dettamidelle rispettive
autorità di vigilanza.
da 10.000
a 200.000 euro
per intermediari finanziari
ed altri soggetti esercenti
attività finanziaria
e per le società di revisione
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
85
ANTIRICICLAGGIO
Nel caso di non esecuzione
dell’adeguata verifica
NESSUNA SANZIONE
Per i professionisti e revisori contabili(persone fisiche)
SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
86
ANTIRICICLAGGIO
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dall’art. 38 del
DLgs. 231/07)
Tutti i dati relativi alla clientela dovranno essere inseriti in un archivio unico informatico (AUI) o cartaceo
COS’È L’AU
88
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
MODALITÀ DI TENUTA DELL’ARCHIVIO
Criteri generali
Inserimentotempestivo
Archivio Unico
OrdineCronologico
ArchivioInformatico o
cartaceo
89
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI
DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, REVISORI TRIBUTARISTI E CED
DECORRENZA
Dal 22 aprile 2006
ENTRO QUANDO
Entro il 22 aprile 2007
Dal 25 maggio 2007
Entro il 25 maggio 2008
(d.lgs. 141/06) (d.m. n. 60/2007)90
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI
Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quadernoad anelli.
CHIARIMENTI UIC 24/2/06
91
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
I dati attinenti al titolare effettivo dovrebbero essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 231/07 richiamato
dall’art. 38.
Quindi il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo ed a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate
nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal 7°co. dell’art. 38:
Deve ancora essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel provv. n. 141/2006 che, tuttavia, non conteneva indicazioni in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo (come chiarito dal MEF, con nota n. 125367 del 19/12/2007)
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
• Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’U.I.C.
• La tenuta e la gestione dell’archivio possono essere affidati a terzipurché sia assicurato al professionista l’accesso immediato e direttoall’archivio medesimo.
• Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispettodegli obblighi di conservazione e registrazione.
93
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ARCHIVIO UNICO CARTACEO
• Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato inogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore odipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numerodelle pagine di cui è composto il registro medesimo el’opposizione delle firme delle suddette persone.
• L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultareper iscritto.
94
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Negli studi associati e società fra professionisti èammissibile tenere un unico archivio per tuttolo studio
STUDI ASSOCIATI
In questi casi deve essere individuato il professionistaresponsabile per ciascun cliente
95
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO
ANNUALE
RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006
Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato contacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o consulenze su redazionebilancio) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico inquanto l’incarico non ha scadenza
96
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CRONOLOGIA REGISTRAZIONI
Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni in maniera da rendere possibile
la loro ricostruzione storica
97
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
Soggetto identificatore
Data identificazione
Numero progressivo archivio
PERSONA FISICASOCIETÀ ED ENTI
DATI DEL CLIENTE
Legale Rappresentante:
IndirizzoSede legale
Partita Iva (eventuale)Partita Iva
Codice fiscaleCodice fiscale
Luogo e data di nascitaNatura giuridica
Cognome e nomeDenominazione
Indirizzo
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Cognome e nome
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Indirizzo
Luogo e data di rilascio
Numero
Autorità che ne ha disposto il rilascio
Tipo
PRESTAZIONE FORNITA
€
€
Valore (se conosciuto)Descrizione
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO
99
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della clientela devonoessere aggiornate integrando le informazioni precedenti
conservando però traccia di queste ultime
CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA
100
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CONSULENZA PER CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILI
La redazione di un contratto di comodato - data la naturaessenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisceprestazione da registrare qualora il valore della cosa data inconsegna sia pari o superiore a 15.000 euro; può essereregistrata come "qualsiasi altra operazione immobiliare”, o conuna nuova voce che il professionista (o il ced) ritiene più adatta alcaso.
CHIARIMENTI
UIC 24/3/07
101
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CONSULENZA PER CONTRATTO DI AFFITTO
La redazione dei contratti d’affitto consiste in una prestazioneda registrare qualora l’importo del canone periodico siasuperiore a 15.000 euro; debbono essere identificate entrambele parti (locatore e conduttore).
CHIARIMENTI
UIC 24/3/07
102
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
CED A SERVIZIO DI PROFESSIONISTI
Il ced che venga incaricato della tenuta di contabilità per unprofessionista dovrà identificare e registrare e registrare inarchivio sia il ced che il professionista
CHIARIMENTI UIC 24/3/07
103
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità)
alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo
(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche),
Fissare una data di passaggioper cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle
successive sono nell’archivio informatico
Passaggio dall’archivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO
104
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Cambio softwaredell'archivio INFORMATICO,
Reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta contabilità)
alla data di cambio.
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Il professionista dovrà conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche,
Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
REGISTRAZIONE (NUOVE REGOLE)
MODALITÀ di Registrazione per i professionisti (art.38, co.7 d.lgs 231/07):
In attesa di emanazione di disposizioni applicative daparte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordiniprofessionali... vale decreto UIC 24/2/2006 (istruzioniper professionisti).
107
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
I dati da registrarein archivio:
Rapporti continuativi e
prestazioni professionali
4la data di instaurazione del rapporto4i dati identificativi del cliente e del
titolare effettivo4le generalità dei soggetti delegati a
operare per conto del titolare delrapporto
4il codice del rapporto (se previsto)
REGISTRO UNICO
INFORMATICO
108
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
(segue) I dati da registrare in archivio:
Operazioni di importo pari o eccedente
i 15.000 €
(anche se operazioni tra di loro collegate per
realizzare una operazione frazionata)
4la data dell’operazione4la causale 4l’importo dell’operazione4la tipologia dell’operazione4i mezzi di pagamento utilizzati4i dati identificativi del soggetto che
effettua l’operazione4i dati identificativi del soggetto per
conto del quale il cliente opera
REGISTRO UNICO
INFORMATICO
109
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TEMPI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Le informazioni devono essere registrate entro 30giorni. Tale termine decorre dal compimentodell’operazione, ovvero all’apertura, alla variazione ealla chiusura del rapporto continuativo ovveroall’accettazione dell’incarico professionale,all’eventuale conoscenza successiva delle ulterioriinformazioni, o al termine della prestazioneprofessionale.I dati e la documentazione acquisita devono essereconservati per 10 anni allo scopo di consentire eventualiindagini da parte della UIF ed autorità competenti.
Art.36, co.3 d.lgs 231/07
110
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TERMINI DI REGISTRAZIONE
Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata
1) al compimento dell’operazione,2) ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo3) ovvero all’accettazione dell’incarico professionale;4) all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;5) o al termine della prestazione professionale.
decorrono tempestivamentee comunque non oltre il 30° giorno successivo:
111
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Termini di registrazione
Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità,
i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico,così come giustamente ritenuto dal CNDCEC
RISPOSTE MEF 20/5/2010
La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa
Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni,dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere
tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
TEMPI DI REGISTRAZIONE
I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico entro 30 giornidal termine della prestazione e non più entro i 30 giorni successivialla identificazione.
Non costituisce reato la mancata identificazione di un rapportoancora in essere al momento in cui si procede alla verifica da partedella G. di F.
113
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
GLI ULTERIORI DATI ED INFORMAZIONI
Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, l’art.38, comma 2, del d.lgs., prevede che la documen-tazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sonoconservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati nonespressamente richiesti dalle norme che potrebberoessere utilizzati per giustificare, in date circostanze le ragioniper cui non si è proceduto a segnalare un’operazionesospetta.
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Per i professionisti sarà ammissibile sostituire l’Archivio Unico ol’Archivio informatico acquisendo, registrando e conservando leinformazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneriantiriciclaggio in un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolorelativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione dovrannoessere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica dellaclientela.
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
Chi opterà per il registro della clientela potrà:1) registrare nel registro cartaceo i soli dati
identificativi del cliente
2) conservare tutte le ulteriori informazioni (ai finidell’analisi del rischio e della verifica dellaclientela) in appositi fascicoli relativi a ciascuncliente
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
• Il registro della clientela è numerato progressivamente esiglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di unsuo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione allafine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui ècomposto il registro e l’apposizione della firma delle suddettepersone.
• Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senzaspazi bianchi e abrasioni.
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
• Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi,potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
• Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di risponderealle richieste di acquisizioni informative e documentali entro iltermine di 3 giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata perchi gestisce i dati a mezzo registro informatico.
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
118
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
• l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivioinformatico o nel registro della clientela è punita con la multa da2.600 a 13.000 Euro;
• l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivioinformatico è punita con la sanzione amministrativapecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
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ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
ART. 81 CODICE PENALE
CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO«E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette piùviolazioni della medesima di legge»
120
ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI
FONTE NORMATIVA
Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico iscritto nel registro dei
revisori contabili
Società di revisione
iscritte all’albo Consob
REVISORI
Organi di controllo endosocietario
Art. 52, dlgs. 231/07Art. 13 e 16 d.lgs 231/07
122
- tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16, comma 1, lett. c);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d);
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente (art. 16, comma 1, lett. e).
REVISORI
I REVISORI DOVRANNO ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SECONDO LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER I PROFESSIONISTI DI CUI AL COMMA 1
DELL’ART. 12:
123
AI FINI ANTIRICICLAGGIO CIASCUN REVISORE DOVRÀ PROVVEDERE:
1. Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel corsodel triennio salvo ipotesi di modifica della compagine societaria),tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;
2. Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere contoesclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non dellatabella “B” relativa all’operazione:
3. Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali ed ai titolarieffettivi nell’archivio unico;
124
REVISORI
OBBLIGHI IN CAPO A TUTTI I REVISORI
• Obbligo di segnalare le operazioni sospette
• Obbligo di comunicazione delle irregolarità relative all’art. 49
REVISORI
125
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
I componenti degli organi di controllo, comunquedenominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52,sono esonerati dagli obblighi di adeguata verificadella clientela.
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
126
L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE
Obbligo di identificazione e registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per infrazioni sull’uso del
contante e titoli al portatore (ex art. 51, dlgs 231/07)
NO!
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
127
L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
I sindaci non sono obbligati alla segnalazione, salvo ipotesi di difesa da eventuale concorso nel reato
(art. 110 cp) o art. 40 c.p.
NO!
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
128
CHIARIMENTI MEF 12 GIUGNO 2008
L’attività del collegio sindacale, che svolga anche la revisione contabile, è soggetta gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
129
CIRC. 16/IR DEL 15/3/2010
NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE SIA UN ORGANO COLLEGIALE
(AD ESEMPIO IL COLLEGIO SINDACALE):
• l’obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull’organo «collegio sindacale».
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
Essa dovrà essere svolta almeno una volta nel corso del mandato triennale
Aggiornamentolinee guida
2011130
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE,
• i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina: dunque, i sindaci incaricati del controllo legale SONO assoggettati all’obbligo (art. 51 d.lgs. n. 231/07).
SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7).
131
PRESUPPOSTO: L’OPERAZIONE “SOSPETTA”
Gli operatori segnalano quando:
• “Sanno”
• “Sospettano”
• “Hanno ragionevoli motivi per sospettare”
• che “siano in corso la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita”
133
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
In base alla legge: art.41 d.lgs 231/07
Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o perqualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioniesercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attivitàsvolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base aglielementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggettodell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo.
134
SEGNALAZIONE
ART. 41 DEL DLGS. 231/2007, (EX ART. 36 COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 78/2010)CONV. CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010
• O elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limitiprevisti dall’art. 49, e, in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a 15.000 euro
135
SEGNALAZIONE
NO ALLE SEGNALAZIONI AUTOMATICHE
Valutare con attenzionel’operatività in contante dei clienti, anche sotto la soglia dei 2.500 euro e le operazioni di versamento e prelievo presso gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15.000 euro
Circ. Mef del 11/10/2010, prot. 297944
Raffrontare i dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione,
se frequente ed ingiustificata nel quadro di conoscenza del soggetto
SI AL “CASO PER CASO”
136
SEGNALAZIONE
Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesseintenzionalmente, costituiscono riciclaggio:OO
D.LGS. 231/07, ART. 2 DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO
137
SEGNALAZIONE
RICICLAGGIO (art. 2 d.lgs 231/07)
• La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo aconoscenza che essi provengono da un’attività criminosa oda una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare odissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutarechiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenzegiuridiche delle proprie azioni
Azioni intenzionali finalizzate a:
Segue...
138
SEGNALAZIONE
Segue...RICICLAGGIO
• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo aconoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa oda una partecipazione a tale attività
• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo aconoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beniprovengono da un’attività criminosa o da una partecipazione atale attività
Segue...
139
SEGNALAZIONE
RICICLAGGIO
• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettereprecedenti, l’associazione per commettere tale atto, iltentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare oconsigliare qualcuno a commetterlo o il fatto diagevolarne l’esecuzione
140
SEGNALAZIONE
TENTATIVO DI RICICLAGGIO
Tale ampliamento, secondo il Mef, si è reso necessario in quanto il riferimento alla sola norma penale non appare più in linea con le
disposizioni internazionali che tendono ormai sempre più a ricomprendere fra i reati anche quello di autoriciclaggio
CASSAZIONE n. 17694 del 7/5/2010
Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non si tratta di fattispecie a consumazione anticipata
141
SEGNALAZIONE
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMOART. 1, CO. 1, LETT. A), D.LGS. 22/6/2007, N. 109
• Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,alla provvista, all’intermediazione, al deposito, allacustodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o inparte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti confinalità di terrorismo previsti dal codice penale, è ciòindipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorseeconomiche per la commissione dei delitti anzidetti
142
SEGNALAZIONE
CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZAN. 81 INCC DEL 16/8/08
conf. Bozza circ. UIF su indicatori
Da segnalare anche i casi di AUTORICICLAGGIO, cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c.
è commesso dagli stessi soggetti responsabili e/o concorrenti
nel reato presupposto
143
SEGNALAZIONE
QUANDO SI HA L’AUTORICICLAGGIO
Nel caso in cui risponde a titolo diriciclaggio anche colui che commetta ilreato presupposto (e cioè un reatolegato attraverso un regime diaccessorietà con il riciciclo di “denarosporco”).Il riciclaggio sarebbe, quindi, comminabileanche al rapinatore, all’estorsore, a chiriceve denaro attraverso il traffico distupefacenti, al grande evasore fiscaleche reimmetta direttamente sul mercato iproventi dei suoi atti illeciti.
Relazione annuale
MEF 2008
144
SEGNALAZIONE
CIRCOLARE ABI N. 2 DEL 5 FEBBRAIO 2009
L’autoriciclaggio non esiste
nell’ordinamento penale italiano
L’autore o il compartecipe del reato presupposto non potrà essere punito per il reato di riciclaggio
145
SEGNALAZIONE
AUTORICICLAGGIO ??
• la segnalazione di operazione sospetta non è “più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministratividall’art. 2 del d.lgs 231/07.
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
146
SEGNALAZIONE
AUTORICICLAGGIO ??
anche nei reati fiscali, gli intermediari finanziari ed i professionisti dell’area economico-legale, devono effettuare la segnalazione anche nella situazione in cui il cliente dovesse essere egli stesso sospettato
di aver commesso il reato presupposto.
Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il potenziale riciclatore non è estraneo al reato presupposto, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli organi inquirenti il
compito delle valutazioni relative.
147
SEGNALAZIONE
I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIOCHE POSSONO DIVENTARE OGGETTO DI
SEGNALAZIONE SECONDO LA GDF
Art. 2, d.lgs74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti
Art. 3 “ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 “ Dichiarazione infedele
Art. 5 “ Omessa dichiarazione
Art. 8 “ Emissione di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti
Art. 10 bis “ Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 10 ter “ Omesso versamento IVA
148
SEGNALAZIONE
I MOVIMENTI DI C/C
• il mero versamento di fondi, provenienti da attività illecita, in banca ed il loro successivo ritiro in relazione alla natura fungibile del denaro;
• il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro diversamente intestato.
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
integra il reato di riciclaggio
149
SEGNALAZIONE
REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO
I delitti fiscali nonorientati alla creazione dicapitali illeciti, ma almero risparmio fiscalecostituiscono reatipresupposto a quello diriciclaggio
Gli illeciti penalmente rilevantiper ripulire il c.d. ”denarosporco”, facendo perdere le traccedella provenienza delittuosa, sonobase dei reati di cui agli articoli648 bis e 648 ter c.p.
AMPLIATO L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
Cassazione penale:
sentenza n. 45643 del 26 novembre 2009 150
SEGNALAZIONE
REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO
Costituiscono specificheipotesi di reato fiscale conannesso riciclaggio:
1) L’evasione fiscale attraversol’emissione di fatture di comodo
2) il mancato versamento di undebito Iva superiore a 50.000euro
3) e il trasferimento dell’indebitorisparmio fiscale sul contocorrente di un soggettocompiacente,
Cass.pen.:n. 45643 del 26/11/2009
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE151
SEGNALAZIONE
ESENZIONE (art.12, co.2)
L’obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza finalizzata alla difesa.
152
SEGNALAZIONE
Il professionista non deve segnalare
• Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento deicompiti di difesa
• Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resaal cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimentogiudiziario
• Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo ilprocedimento stesso .
ESENZIONE
153
SEGNALAZIONE
PROFESSIONISTA
SEGNALANTE
La segnalazione è
inviata
direttamente
all’UIF
La segnalazione viene
inviata per il tramite
dell’ordine
professionale
L’UIF procede all’esame
della segnalazione
L’ordine che ha ricevuta la
segnalazione la trasmette
senza ritardo alla UIF, priva
del nominativo del
segnalante
154
SEGNALAZIONE
SANZIONI
Omessa segnalazione
(art. 57,
comma 4)
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non
segnalataNei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si ordina la pubblicazione per estratto del decreto su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese del sanzionato
Violazione del divieto di
comunicazione dell’avvenuta segnalazione
(art. 55,
comma 8)
Arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro
(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno delle informazioni)
155
SEGNALAZIONE
S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INVIATE
SERIE STORICA (2000 – 2010)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.813 5.935 7.481 5.260 6.813 9.057 10.322 12.544 14.602 21.066
Di cui: SOS di solo Finanziamento al Terrorismo
--- 545 912 321 294 478 484 342 360 402
2010
37.321
274
2011 Primo
semestre
SOS totali
inviate
23.814156
SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONI TRASMESE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIA
PROFESSIONISTI/ANNI
2006 2007 2008 2009 2010 TOTALE
NOTAIO + CNN 170 127 103 72 66 538
RAGIONIERE 15 21 19 10 23 88
DOTT. COMM. 24 37 17 29 42 149
AG.IMMOBIL. 6 10 13 2 3 34
AVVOCATO 3 8 6 3 12 32
CASE GIOCO (fisse e on-line) 0 0 4 6 34 44
REVISORI CONT. 2 4 3 7 12 28
SOC. REVISIONE 9 2 2 2 6 21
CONSUL.LAVORO 4 1 1 0 4 10
ALTRI (custodia e trasporto valori, trasporto contante, recupero crediti, commercio ORO)
8 6 6 8 21 49
TOTALI 241 216 174 139 223 993
SEGNALAZIONE
Totale 2010 per REGIONE di segnalazione SOS Riciclaggio (*)
ABRUZZO 446
BASILICATA 131
CALABRIA 966
CAMPANIA 4.440
EMILIA ROMAGNA 3.997
FRIULI VENEZIA GIULIA 626
LAZIO 5.495
LIGURIA 715
LOMBARDIA 7.805
MARCHE 1.049
MOLISE 114
PIEMONTE 3.030
PUGLIA 1.422
SARDEGNA 334
SICILIA 1.435
TOSCANA 3.291
TRENTINO ALTO ADIGE 342
UMBRIA 270
VALLE D' AOSTA 63
VENETO 1.830
Totale complessivo 36.824
(*) provenienti da intermediarifinanziari
158
IL RUOLO DEGLI INDICATORI (Indici emanati su proposta dell’UIF con decreto del
Ministero della giustizia e sentiti gli ordini professionali)
Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e sufficiente per
individuare le operazioni sospette
160
INDICATORI
IL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE DEVE:
• VALUTARE LA RILEVANZA IN CONCRETO DEICOMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA
• RILEVARE COMPORTAMENTI NON PREVISTI DAGLIINDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DISOSPETTO
• RILEVARE COMPORTAMENTI CHE INTEGRINO PIU’ DIUNO DEGLI INDICATORI
161
INDICATORI
Il professionista non deve segnalare
• l’elencazione degli indicatori di anomalia non può essere considerata esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione della modalità di svolgimento delle operazioni;
• la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;
• l’assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta.
LIMITI DEGLI INDICATORI
162
INDICATORI
EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO
I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e conseguente riciclaggio:
• attività di pulizia e manutenzione;• attività di consulenza e pubblicitarie; • settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del
movimento terra, • settori dei metalli preziosi, delle opere d’arte; • mercati dei cosmetici; • commercio all’ingrosso di olio e grano; • scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; • attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni
a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionistiComunicazione UIF del 23/4/2012
163
INDICATORI
LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTIDECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL
3/5/2010, N. 101
A. Indicatori connessi al cliente;
B. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni
professionali;
C. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;
D. Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese,
società, trust ed enti analoghi;
E. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o
mobili registrati
F. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie
164
INDICATORI
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
• Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o false riguardo: l’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, lo scopo e natura della prestazione richiesta, l’attività esercitata, la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza, il potere di rappresentanza, la struttura di proprietà o di controllo
• Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti• Reticenza a fornire informazioni, dati e documenti• Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio o eccessiva
curiosità sulle loro modalità di applicazione
165
INDICATORI
A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE
• Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della prestazione richiesta;
• Presenza contestuale di altri soggetti accompagnatori del cliente con ruolo non accertato;
• Effettuazione di operazioni di importo rilevante e contestuale sottoposizione a procedimenti penali, misure di prevenzione o sequestro per il cliente o soggetti contigui allo stesso;
• Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo o con Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente
166
INDICATORI
B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
• Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente, o con il gruppo societario cui lo stesso appartiene o non coerenti con l’attività svolta;
• Prestazioni richieste da Onlus per finalità incompatibili con quelle dichiarate o proprie dell’ente;
• Consulenze per operazioni di finanza strutturata internazionale per attività commerciali di ridotte dimensioni;
• Frequenti acquisizioni di partecipazioni ingiustificate al profilo economico, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza;
• Frequenti rilasci di deleghe o procure per evitare contatti diretti con il professionista;
• Prestazioni professionali o operazioni inusuali, ingiustificate o con configurazione illogica.
167
INDICATORI
C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE
• Regolazione dei pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alla prassi;
• Ricorso per importi rilevanti al contante, valuta estera, oro, moneta elettronica;
• Adozione tecniche di frazionamento dell’operazione senza ragionevoli motivi;
• Pagamenti da soggetti estranei al rapporto e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente.
168
INDICATORI
D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ E TRUST
• Richiesta di prestazioni per dissimulare od ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’origine e destinazione dei fondi;
• Frequenti ed ingiustificati cambiamenti di titolarità o denominazione di società e aziende;
• Impiego di strutture societarie artificiosamente complesse e articolate;
• Rilascio di procure a gestire a soggetti non collegati al delegante o incapaci;
• Conferimenti o apporti in società mediante beni in natura per importi sproporzionati rispetto al mercato.
169
INDICATORI
E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI, MOBILI O REGISTRATI
• Acquisti e vendite di beni a valori sproporzionati rispetto ai valori di mercato, o al profilo del cliente o del gruppo di appartenenza;
• Immotivato acquisto di beni mediante rilevamento di azioni in società con sede in paesi a regime antiriciclaggio non equivalente;
• Investimenti in immobili senza legami con il luogo di ubicazione, senza convenienza economica o senza disporre di adeguate informazioni riguardo gli stessi;
• Richiesta di consulenze per l’acquisto e vendita di beni in contanti per importi rilevanti.
170
INDICATORI
F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE
• Occultamento di disponibilità finanziarie rilevanti;
• Investimenti finanziari o operazioni di emissione e collocamento di strumenti finanziari, incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale, all’attività esercitata dal cliente o dal gruppo di appartenenza;
• Richiesta di finanziamenti con garanzie di depositi presso banche insediate in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;
• Ingiustificate aperture e chiusure di conti in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;
• Impiego di conti di terzi per disponibilità personali e viceversa con finalità dissimulatorie.
171
INDICATORI
ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO
(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)
Compravendita con prezzo dell’immobile non
proporzionale all’attività lavorativa svolta
dall’acquirente e al suo dichiarato “status
economico”
172
INDICATORI
ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO
(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)
Compravendita con prezzosproporzionato rispetto al
valore dell’immobile
173
INDICATORI
SOS: PERCORSO DI ANALISI PRESSO LE AUTORITÀ
Intermediari e Intermediari e Intermediari e Intermediari e altri soggetti altri soggetti altri soggetti altri soggetti obbligatiobbligatiobbligatiobbligati
UIF
SOSSOSSOSSOS
selezioneselezioneselezioneselezione esameesameesameesame
• prioritarioprioritarioprioritarioprioritario
•ordinarioordinarioordinarioordinario
•archiviazione archiviazione archiviazione archiviazione
•(10 anni di (10 anni di (10 anni di (10 anni di evidenza)evidenza)evidenza)evidenza)
analisi finanziariaanalisi finanziariaanalisi finanziariaanalisi finanziaria
approfondimenti approfondimenti approfondimenti approfondimenti cartolari o ispettivicartolari o ispettivicartolari o ispettivicartolari o ispettivi
attività attività attività attività investigativainvestigativainvestigativainvestigativa
archiviazionearchiviazionearchiviazionearchiviazione
AGAGAGAG
Fumus di reatoFumus di reatoFumus di reatoFumus di reato
GdF GdF GdF GdF (NSPV)(NSPV)(NSPV)(NSPV)
AGAGAGAG
ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi di reato di reato di reato di reato
( 331 cpp)( 331 cpp)( 331 cpp)( 331 cpp)
DIADIADIADIArelazionerelazionerelazionerelazione
tecnicatecnicatecnicatecnica
GdF GdF GdF GdF (Reparti (Reparti (Reparti (Reparti
territoriali)territoriali)territoriali)territoriali)
D
N
A
(crim.
org.)
arricchimento arricchimento arricchimento arricchimento mediante mediante mediante mediante incrocio incrocio incrocio incrocio
automaticoautomaticoautomaticoautomatico
175
IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SOS
16 maggio 2011Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle
segnalazioni di operazioni sospette
N.B.: necessaria registrazione sul portale INFOSTAT-UIF
(https://infostat-uif.bancaditalia.it)
176
SEGNALAZIONI TEMATICHE
SOS CARTACEA: STOP AL 31/10/2011
A partire dal 1°°°° novembre 2011:
le segnalazioni andranno trasmesse esclusivamente per via telematica mediante:
1. l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it)
2. mediante upload, da effettuarsi (sempre dal predetto portale), di files predisposti con software applicativi degli utenti
Comunicato UIF del 24/10/11
Fine al periodo transitorio
instaurato a partire dal 16 maggio (entrata in vigore della modalità telematica), durante il quale i segnalanti potevano continuare a inoltrare le segnalazioni già in
corso di istruttoria alla stessa data, in modalità cartacea.
177
SEGNALAZIONI TEMATICHE
Architetturadel sistemaRequisiti
Qualità delle Qualità delle Qualità delle Qualità delle analisianalisianalisianalisi
Contenimento costiContenimento costiContenimento costiContenimento costisegnaletici segnaletici segnaletici segnaletici
Standardizzazione Standardizzazione Standardizzazione Standardizzazione & & & & flessibilitàflessibilitàflessibilitàflessibilità
Eliminazione fasi Eliminazione fasi Eliminazione fasi Eliminazione fasi lavorazione “manualelavorazione “manualelavorazione “manualelavorazione “manuale”
Attribuzione Attribuzione Attribuzione Attribuzione ratingratingratingrating
Presidi diPresidi diPresidi diPresidi disicurezzasicurezzasicurezzasicurezza
LA REVISIONE DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
178
SEGNALAZIONI TEMATICHE
• mediante data-entry (on line)
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
Prevista un’ampia gamma di controlli attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante apposita funzionalità diagnostica attivabile on-line sul sito UIF per l’individuazione di errori o anomalie
• mediante upload di file predisposto autonomamente in formato XBRL
Il segnalante può inoltrare la SOS(sempre mediante il portale INFOSTAT-UIF)
179
SEGNALAZIONI TEMATICHE
Unico modello rappresentativo per tutti i segnalanti
Quattro segmenti informativi1. Dati sulla segnalazione2. Dati strutturati su operazioni, soggetti e rapporti3. Informazioni a carattere descrittivo valutativo
(descrizione dell’operatività e motivi del sospetto)4. Documentazione allegata
NUOVA SEGNALAZIONE
INFO: [email protected]
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SEGNALAZIONI TEMATICHE
Datiidentificativi lasegnalazione
Informazioni che identificano e qualificano lasegnalazione e il segnalante, nonché se ilsospetto riguarda il riciclaggio, il finanziamento alterrorismo ovvero la proliferazione di armi didistruzioni di massa.Indicare l’evento che ha dato origine all’inoltrodella segnalazione, ed il livello di rischio attribuitodal segnalante secondo un suo “prudenteapprezzamento”.
Elementiinformativispecifici
Dati strutturati concernenti le operazioni, irapporti, i soggetti ai quali le operazioni o irapporti sono riferiti, i legami tra essi. Al minimodovrà essere segnalato un soggetto ed unaoperazione anche non eseguita, a prescinderedall’importo della stessa e che sia effettuata a valeresu un rapporto preesistente.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
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SEGNALAZIONI TEMATICHE
Descrizione eMotivi delsospetto(in forma libera)
Nella descrizione della operatività segnalataoccorre far riferimento al contesto economicofinanziario illustrando i motivi del sospetto,cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante aritenere l’operazione collegata a riciclaggio ofinanziamento al terrorismo.
Allegati Documenti elettronici (estratti conto, copie di titolidi credito, corrispondenza col cliente, ecc) che ilsegnalante ritenga necessari ai fini delladescrizione dell’operatività sospetta.Tali documenti devono essere conservati dalsegnalante a fronte di successive richieste UIF.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
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SEGNALAZIONI TEMATICHE
I DATI E LE INFORMAZIONI
REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO
UTILIZZABILI AI FINI FISCALI
SECONDO LE DISPOSIZIONI
VIGENTI
(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)
UTILIZZO FISCALE
184
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
Circolare Gdf n. 1/2008
I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale,principalmente ai fini della individuazione di disponibilitàpatrimoniali o di attività produttive di reddito, in tutto o in partesommersi.
La gdf si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonted’innesco da cui scaturisce il controllo
UTILIZZO FISCALE
185
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO DEL PROFESSIONISTA
• La G.d.F. può chiedere anche l’archivio Unico
DI NORMA
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE
VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO:
1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07
2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIADEI CONTANTI
Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere indagati, prescindendo dalla natura lecita o illecita dell’operazione
alla quale il trasferimento si riferisce
“illecito oggettivo” per il cui accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA
1) analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati confunzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioniche, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49(pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari osuperiori ai 1.000 euro);
2) nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es.redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostraregli accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità.
Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di
operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO
in sede ispettiva viene richiesta una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel periodo oggetto di controllo.
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
• Prima fase: la selezione del campioneil campione da ispezionare deve risultare idoneo e rappresentativo rispetto alle operazioni e/o prestazioni professionali, compiute nell’ambito dell’attività del professionista
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
ATTENZIONE alle operazioni/prestazioni professionali:- relative a clienti con nominativo ricorrente, - relative a soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista - di importo significativo, ricorrendo al denaro contante, a titoli al portatore, a valuta estera e all’oro- relative a soggetti che con conferimenti o apporti di capitale in società con beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato- finanza strutturata a rilevanza transnazionale - con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto, - attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.
191
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
• Seconda fase: i riscontri documentaliAcquisizione di tutta la documentazione conservata dalprofessionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altrotitolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell’effettivaoperatività della clientela e del relativo profilo rischio.Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame deglistrumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle e-mail.Acquisizione dei fascicoli clienti negli studi più piccoli
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
•Terza fase: Elaborazione degli elementi acquisitiAccertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l’adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07) oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art. 28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).
Particolare attenzione della GDF sull’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo sotto il profilo della tempistica, modalità di esecuzione ed acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
•Controlli preliminari:
Indagine sulle risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione,
Individuazione del responsabile cui compete l’adempimento,
Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.
Individuazione delle procedure interne di regolamentazionedell’iter valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la
ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e ripartizione responsabilità)
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
Gli indicatori di anomalia per i professionisti
D.M. 16/4/2010
I nuovi indicatori collegati al fenomeno di evasione fiscaleComunicazione UIF del 23/4/2012
La G.D.F riscontra se sono state seguite le indicazioni:
195
VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607
Contestazione dell’omessa
segnalazione di operazione
sospetta
La verifica della G.D.F può concludersi con:
Contestazione di mancata
riservatezza delle S.O.S.
Contestazione di una
segnalazione “tardiva”
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VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI
Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
RegioniMovimentazione
mediamensile in
contanti
Movimentazione media
mensile complessiva
Peso % contanti rispettoa totale
movimentazione
Italia nord-occidentale
8.235 1.228.040 0,67%
Italia nord-orientale
6.318 358.650 1,76%
Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52%
Italia meridionale
7.343 96.479 7,61%
Italia insulare 3.003 34.951 8,59%
Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*)
(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)
Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
RegioniMovimentazione media
mensile in contantiMovimentazione mediamensile complessiva
Peso % contanti rispettoa tot.le
movimentazione
Italia nord-occidentale 8.235 1.228.040 0,67%
Valle d'Aosta 82 2.015 4,05%
Liguria 855 36.959 2,31%
Piemonte 2.119 224.206 0,95%
Lombardia 5.180 964.861 0,54%
Italia nord-orientale 6.318 358.650 1,76%
Veneto 3.025 120.162 2,52%
Friuli Venezia Giulia 562 23.346 2,41%
Trentino Alto Adige 523 21.797 2,40%
Emilia Romagna 2.209 193.346 1,14%
Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52%
Umbria 494 12.532 3,94%
Marche 791 23.214 3,41%
Toscana 2.128 79.398 2,68%
Lazio 3.444 1.196.488 0,29%
Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)
RegioniMovimentazione
mediamensile in contanti
Movimentazione media
mensile complessiva
Peso % contanti rispettoa tot.le
movimentazione
Italia meridionale 7.343 96.479 7,61%
Calabria 939 8.236 11,40%
Basilicata 282 3.314 8,50%
Molise 189 2.217 8,50%
Puglia 2.010 26.578 7,56%
Campania 3.143 42.647 7,37%
Abruzzo 780 13.486 5,79%
Italia insulare 3.003 34.951 8,59%
Sicilia 2.236 24.981 8,95%
Sardegna 767 9.970 7,70%
Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*)
(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)
LE STATISTICHE
2009 2010
Notificate 9.650 contestazioni, definite con rito abbreviato
Notificate 15.926 contestazioni (abbassamento tracciabilità a 5.000 euro)
Totale oltre 5 milioni di incassi
Previsione di incasso oltre 6 milioni
n.d. Per i procedimenti oltre 250 mila euro, emessi 3.000 decreti per una cifra oltre 50 milioni
201
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
L’EVOLUZIONE DELLE SOGLIE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI
Fino al 29 aprile 2008
Ammessi solo se non superiori a 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008
Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500
Dal 31 maggio 2010 Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000
Dal 13 agosto 2011 Ammessi solo se inferiori ad Euro 2.500
Dal 6 dicembre 2011 Moratoria
Sanzioni (*)Ammessi solo se inferiori ad Euro 1.000 (art. 12 del d.l. 6/12/2011 n. 201)
202
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di depositobancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valutaestera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando ilvalore dell’operazione, oggetto di trasferimento, ècomplessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con piùpagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamentefrazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
D.LGS. 231/07, ART. 49, COMMA 1,
203
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE
• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro
• Per tutti gli assegni di importo inferiore a 1.000,00 euro che non rechino la clausola di intrasferibilità è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di euro 1,50 cad.;
204
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
• i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 marzo 2012
205
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ECCEZIONE ALLE REGOLE
Per i turisti stranieri sono ammessi acquisti di beni presso esercenti commercio al minuto e attività assimilate PARI O SUPERIORI ai 1.000
Euro, entro i 15.000 E.
1) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il n. del proprio c/c su cui effettuare i versamenti2) acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;3) depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la somma incassatafornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica.
il negoziante dovrà:
D.l. 2/3/2012 n.16, conv. L.26/4/12 n. 44
206
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI
• Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi
• É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l’apertura di un conto corrente.
A tali soggetti non resta che ricorrerealle
CARTE PREPAGATE
207
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SITUAZIONE DA MONITORARE
(art. 49 d.lgs. n. 231/07)
VALORE DA TRASFERIRE
“COMPLESSIVAMENTE” PARI OSUPERIORE AI 1.000 Euro
208
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
• Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importosuperiore alla soglia anchequando tale limite viene superatocumulando le diverse specie di pagamento
• Ad esempio: Denaro 400 Euro +
• Titoli al portatore 600Euro
segue...
209
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SECONDO IL CONSIGLIO DI STATOPARERE N. 1504/95
• Nel caso di piùtrasferimenti di importoinferiore alla soglia, macomplessivamente diammontare superiore,sfuggono al divieto,perchè tra loro noncumulabili, quelli relativi:
• A distinte ed autonomeoperazioni;
• Alla medesima operazione,quando il frazionamento èconnaturato all'operazionestessa (ad es. contratto disomministrazione) ovvero laconseguenza di preventivoaccordo tra le parti (ad es.pagamento rateale)
210
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PARERE MEF 12/6/2008
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
all’art. 49 d.lgs. 231/07
In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato all’operazione, o frutto di una ordinaria
dilazione di Pagamento che scaturisce dal
preventivo accordo delle parti. CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A
1.000 EURO
CONFERMA Circ. Mef 08/2010
211
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22/6/2010, N. 15103)
La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sottosoglia riferiti ad un’unica operazione
NESSUN EFFETTO SULLE RATEIZZAZIONI
CONTRATTUALI IN CONTANTI (ex dlgs.151/09 di modifica del d.lgs. 231/07)
SEMPRE INIBITI I PAGAMENTI SUB-SOGLIA PLURIMI E
RAVVICINATI, ARTIFICIOSAMENTE
FRAZIONATI
212
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12/6/2008)
E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso,se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di
eludere il divieto imposto dalla disposizione
213
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ATTENZIONE!!! (ART.51, CO.3, D.LGS 231/07)
Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla
comunicazione al Mef
214
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE
• PAGAMENTI FATTURE;• FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ;• TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ;• DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI• PAGAMENTI IN CONTANTI DERIVANTE DA CONTRATTI • EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
215
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012ESEMPI:
• Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro,
• Il passaggio di denaro oltresoglia fra coniugi è ammissibile solo se in regime di comunione legale.
• Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi eccedenti i mille euro in quanto non si tratta di mezzi di pagamento ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca.
216
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI
I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI
Soggetti Imponibile Contributo integrativo
IVA 21%
Ritenuta 20%
Netto da incassare
Commercialista o Avvocato V/impresa
944 37,76 (4%)
206,17 188,80 999,13
Commercialista o avvocato V/privato
794 31,76(4%)
173,41 --- 999,17
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa
966 19,32(2%)
206,92 193,20 999,04
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato
810 16,20(2%)
173,50 --- 999,70
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/impresa
952 38,08(4%)
207,92 198,02 999,98
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato
794 31,76(4%)
173,41 ---- 999,17
impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Trasferimento contabilità da un professionista ad un altro
Il nuovo professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione alMEF di cui all’art. 51 di cui al d.lgs. 231/07, entro 30 giorni, dalla notiziadell’infrazione alle disposizioni di cui all’articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e14) e all’articolo 50.
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Nel trasferimento della contabilità nel proprio sistema informatico il professionista rileva movimenti in contanti a partire da 1.000 euro per
pagamento di fatture
Tali trasferimenti si sono verificati un anno prima rispetto alla presa d’atto del nuovo professionista.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Pagamenti fra moglie e marito nell’impresa familiare (ditta individuale) in contabilità ordinaria
RISPOSTE MEF 20/5/2010
Il titolare dell’impresa paga in contanti il collaboratore, ad esempio con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori a 1.000 Euro
Si configura una violazione del divieto di cui all’articolo 49 comma 1 e, pertanto, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa.
219
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SANZIONI AMMINISTRATIVE(ART. 51 CO.2, D.LGS 231/07)
• T In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegnicircolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazionedeve essere effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spache li accetta in versamento e dalla banca o da PosteItaliane Spa che ne effettua l’estinzione, salvo che ilsoggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che lastessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato.
220
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
(PARERE MEF 28/06/08)
I professionisti e i ced devono vigilare anche sugli assegni
in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e
attività
221
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
MEF CON NOTA PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010
Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo assegno.
Es: Ammissibile pagare 4.500 euro con cinque assegni da 900 euro,
trasferibili (liberi).
222
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO
STATO
Gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze
hanno il compito di applicare le sanzioni di cui all’art. 58
d.lgs.231/07 (l. 14/9/2011, n. 148) e di
comunicareT....
LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE
ENTRO TRENTA GIORNI:
Alla GdF che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne da
comunicazione all’Agenzia delle Entrate,
(Novità 2012 del decreto
semplificazioni all’art. 12,co.11
della l.214/2011 di modifica all‘art.51
del d.lgs. 231/07)
DECRETO MEF 17/11/2011
Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del Mef (delegati allefunzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatoriex art. 58 d.lgs 231/07) riguardano tutte le infrazioni ex art.49,
anche quelle relative ad irregolarità di importo superiorea 250.000, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi dacomunicarsi direttamente al MEF.
224
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni, di cui all’art. 51, d.lgs 231/07 possono essere
redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da
indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale.
In esse dovranno essere trascritte:- le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) commesso le infrazioni- le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità, - il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE
Mittente: DrOO.ViaOOO., cittàOOTelOO
Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede diTTTTTTTT.
Oggetto: Comunicazioni di irregolaritàTransazioni in contantiex art. 49 d.lgs 231/2007
Ill.ma Ragioneria Territoriale,Il sottoscritto OOO.. il relazione alla propria attività di dottore commercialista , è
incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione di
movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del OO. di euro5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti dellasocietà ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs231/07.
LuogoOODataOOO.Distinti saluti
Dottor OOOOOOOOOOOOO
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
Le comunicazioni obbligatorie di cui
all’art. 51 del d.lgs 231/2007
Non sono assoggettate a criteri
di riservatezza
227
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
TORINO Piemonte e Valle d'Aosta
Via Grandis, n. 14, 10121, TO
GENOVA Liguria Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE
MILANO Lombardia Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI
BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ
MEF DECRETO 17 /11/2011 e circolare MEF 30/11/2011 prot. 96224 .
228
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
VERONA Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR
VENEZIA Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE
UDINE Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n. 18, 33100, UD
BOLOGNA Emilia Romagna e Marche
Piazza dell’8 Agosto, n. 26, 40126, BO
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
FIRENZE Toscana Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI
PERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG
ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord
ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM
LATINA Latina, Frosinone (zona sud)
Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
L’AQUILA Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti dellaGuardia di Finanza Coppito 67100, AQ
NAPOLI Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA
SALERNO Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA
BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
COSENZA Cosenza, Crotone, Catanzaro| (zona nord)
Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS
REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC
MESSINA Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME
CATANIA Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
CAGLIARI Cagliari, Oristano (zona_sud/ovest)
Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA
SASSARI Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A:
RTS AMBITI TERRITORIALI
GENOVA Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta
BOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)
ROMA Lazio Sardegna, Abruzzo
NAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
MILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino AltoAdige
BARI Puglia, Molise
Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)
NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012234
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS.
ANTIRICICLAGGIO
(SANZIONI)
L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.231/07)
235
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all’ART.49 DEL D.Lgs. 231/07
(SANZIONI)
L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione
(art.58, co.1, D.lgs 231/07)
236
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,
DELL’AGOSTO 2010
• La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all’importo di 3.000 euro
• Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)
IL LIMITE MINIMO DI 3.000 SI APPLICA SIA A CHI COMMETTE L’INFRAZIONE SIA A CHI NON LA COMUNICA (art. 58, co. 8 d.lgs.231/07).
237
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,
DELL’AGOSTO 2010
Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a
mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi.
238
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
SOGGETTI SANZIONATICASS. CIV., SEZ. I, 26 GENNAIO 1999, N. 690
A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE
CONCORRONO IN UNA
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO
IRREGOLARMENTE TRASFERITO
Conferma UIC del 24/3/2007
239
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
L’articolo 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi
Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.
RISPOSTE MEF 20/5/2010
La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che l’ha acquisita.
L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i professionisti.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO
(LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689)
CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO
È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE
SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA
L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE
241
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60, CO. 2, D. LGS. 231/07
CHE RICHIAMA L’ART. 16, L.689/81)
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazioneprevede la possibilità di pagare l’importo minore fra:
1/3 del massimo della sanzione edittale
Il doppio del minimo
242
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07)
AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO IL PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER IMPORTI
INFERIORI AI 250.000 EURO)
NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE
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TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)
L’oblazione evita il minimo sanzionatorio
Circ.Mef prot. n. 281178, dell’agosto 2010
Per importi fino a 50.000 euro è possibile non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dell’importo
Per importi superiori a 50.000 euro è possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dell’importo
244
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI DI CALCOLO DELLE NUOVE SANZIONI CON POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE
Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di
assegni irregolari
Sanzione minima
Oblazione (doppio del minimo)
1.000 euro (1%) 3.000 20
2.500 euro (1%) 3.000 50
5.000 euro (1%) 3.000 100
10.000 euro (1%) 3.000 200
20.000 euro (1%) 3.000 400
30.000 euro (1%) 3.000 600
40.000 euro (1%) 3.000 800
50.000 euro (5%) 3.000 1.000
100.000 euro (5%) 5.000 2.000
(*) Con l’oblazione si evita minimo di 3.000 e quintuplicazione per importi superiori a 50.000 euro
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
MORATORIA SANZIONI
Fatto salvo il periodo dal 6/12/2011 al 31/1/2012 per operazioni riferite alla soglia di importo di 2.500 euro (maxiemendamento al d.legge 201/2011)
Le sanzioni per operazioni in contanti e per le irregolarità sugli assegnisaranno applicate solo a partire dal 1°°°° febbraio 2012.
pagamenti in contanti fra i 1.000 ed i 2.499,99 Euro, seppure vietati dal 6 dicembre 2011, saranno sanzionati solo se le infrazioni vengono commesse dopo il 31 gennaio 2012.
la “moratoria” riguarda anche tutti i soggetti che tali irregolarità sono chiamati a comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato
246
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Circ.MEF n.2 del 16/1/2012 e Circ.GDF, n. 83607 del 19/3/2012
Contestazione:
Il termine per notificare la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione (decadenza). Tale periodo può essere interrotto, e di fatto, ampliato ogniqualvolta sia necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione.
PROCEDURA in 5 fasi
a seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/07, da parte dei soggetti destinatari (fra cui figure sia istituzionali che private: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Equitalia, istituti bancari, Poste Italiane, e professionisti) l’ufficio della RTS deve valutare la completezza e procedibilità della segnalazione.
dopo la contestazione da parte del Mef o della GDF alla parte, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS.
Istruttoria:
247
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012
il nucleo che redige il processo verbale, decreta la sanzione.(Attenzione la motivazione deve risultare congrua edesaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive dellaparte)
Decretazione:
Notifica:
Esecuzione:dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità(30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), l’ufficio deveinviare un sollecito di pagamento prima di procedereall’iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato allaparte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entroi cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione
248
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
PROCEDURE E PRESCRIZIONE
Termine quinquennale
Art. 60 del d.lgs. 231/2007 e art. 28 della legge n. 689/1981
LA UIF, le autorità di vigilanza, la G.d.F. e la DIA accertano, in
relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione Il diritto dello Stato alla
riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni
dal giorno della violazione.
Le Ragionerie Territoriali dello Statoprovvedono all'irrogazione delle
sanzioni
249
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI INTRA ED EXTRA
COMUNITARIModifiche del “decreto semplificazioni 2/3/2012, n.16 in G.U. n.52” al D.lgs n. 195 del 19/11/2008 Conv. con L. 26 aprile 2012 n. 44 )
TRASFERIMENTO DI CONTANTI:AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA
Obbligo di dichiarazione (art.3 d.lgs 195/2008) • 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta
denaro contante o mezzi non tracciabili di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.
• L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
251
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEI TRASFERIMENTI FRA PAESI
ANCHE COMUNITARI
DA CHIUNQUE
252
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA
La dichiarazione, redatta su Modello Ministeriale, può essere in alternativa:
1) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, conservando copia della stessa e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
2) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.
253
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
COSA DICHIARARE
ORIGINE E DESTINAZIONE DEI MEZZI NON TRACCIABILI
ITINERARIO SEGUITO E MEZZI
DI TRASPORTO UTILIZZATI
UTILIZZO
PREVISTO
Generalità del dichiarante ed estremi
doc. identificazione
254
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
• Banconote e monete metalliche in corso legale
• Strumenti negoziabili al portatore, compresi traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento (girati senza restrizioni, a favore di beneficiario fittizio)
• Strumenti incompleti quali assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario
MEZZI NON TRACCIABILI
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TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
SANZIONI
OMESSA
DICHIARAZIONE
SEQUESTRO:
• del 30% del denaro che si intende trasferire oltre i 10.000 euro se
l’eccedenza non supera 10.000 euro
• del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi
SANZIONE PECUNIARIA:
- Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- Dal 30 al 50% della somma ultrasogliain tutti gli altri casi
Minimo sanzionatorio300 euro
256
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
AMMISSIBILE L’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
Versamento immediati alla Agenzia delle Dogane o alla GDF:
- del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro
OBLAZIONE
Nel caso il pagamento avvenga al Mef esso può essere effettuato
entro 10 giorni dalla contestazione
257
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
Il pagamento in misura ridotta è ammissibile:
1) Solo se il soggetto non se ne sia avvalso nei 5 anni antecedenti(prima era 365 giorni);
2) Solo se l’importo della violazione è inferiore a 40.000 euro (prima era 250.000 euro)
3) Resta il Minimo sanzionatorio di 200 euro
OBLAZIONE
258
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
D.lgs n. 195/2008 Modifiche 2012 decreto semplif.
Sanzioni
Art.9
Fino al 40% dell’importo trasferito in eccedenza,
- con minimo di euro 300
- Dal 10 al 30% della somma ultrasogliase l’eccedenza non supera 10.000 euro
- Dal 30 al 50% della somma ultrasogliain tutti gli altri casi
- con minimo di euro 300
Sequestro
Art.6
Del 40% dell’importo trasferito in eccedenza
- del 30% del denaro oltresoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi
Oblazione
Art.7
Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 250.000 euro, non più di una volta ogni 365 giorni, con minimo di euro 200,
- Del del 5% del contante oltresoglia
Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 40.000 euro, non più di una volta ogni 5 anni,
- del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro
- del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro
- con minimo di euro 200
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
• L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano leinformazioni raccolte con le omologhe autorità di altri Statimembri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca chesomme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio edi finanziamento del terrorismo.
• Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme didenaro contante sono connesse al prodotto di una frode o diqualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dellaComunità europea, le informazioni sono trasmesse dall’Agenziadelle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissioneeuropea.
260
TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI