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ANTIRICICLAGGIO Verifica della clientela Archivio Sindaci-revisori Controlli G.d.F. Contanti Luciano DE ANGELIS Dottore Commercialista Pubblicista economico Collaboratore Italia Oggi Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

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ANTIRICICLAGGIOVerifica della clientela

ArchivioSindaci-revisoriControlli G.d.F.

Contanti

Luciano DE ANGELISDottore Commercialista

Pubblicista economico

Collaboratore Italia Oggi

Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO

SUL RISCHIO

Sono un RICICLATOREE!!ma nessuno mi

scoprirà!!

ANTIRICICLAGGIO

2

• Dottori commercialisti ed esperti contabili e consulentidel lavoro;

• Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività inmateria di contabilità e tributi (ced);

• Associazioni di categoria di imprenditori ecommercianti, CAF e Patronati;

• Revisori Contabili;• Avvocati e Notai;• Prestatori di servizi relativi a società e Trust.

CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

3

ANTIRICICLAGGIO

Quandoscattano(art. 16)

• 1) Se la prestazione professionale ha adoggetto mezzi di pagamento beni od utilità divalore pari o superiore a 15.000 Euro

(segue)

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

4

ANTIRICICLAGGIO

QuandoScattano(art. 16)

• Se si eseguono prestazioni professionalioccasionali che comportino la trasmissioneo la movimentazione di mezzi di pagamentobeni o utilità di importo pari o superiore15.000 euro.

Ciò indipendentemente dal fatto che tali azionisiano eseguite con operazioni che appaionotra di loro collegate per realizzareun’operazione frazionata;

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

5

ANTIRICICLAGGIO

Quando scattano

(art. 16)

• 3) Tutte le volte che la prestazione risulta divalore indeterminato o indeterminabile.

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

6

ANTIRICICLAGGIO

Quando scattano

(art. 16)

• 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo

(indipendentemente da qualsiasi deroga,esenzione o soglia applicabile);

• 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti aifini della identificazione del cliente

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

7

ANTIRICICLAGGIO

In relazione allo svolgimento della mera attività di

redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei

redditi;

• Il concetto di attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel

senso di redazione e trasmissione delle

dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ante DLgs. 151/2009(Fino al 3/11/2009)

Post DLgs.151/2009(dal 4/ 11/2009)

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ANTIRICICLAGGIO

REGISTRAZIONE degli F24:non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione

principale

In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione

delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale

(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).

RISPOSTE MEF 20/5/2010

9

ANTIRICICLAGGIO

Negli adempimenti in materia di

amministrazione del personale

• Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare leattività in materia giuslavoristicavengono esclusi dall’obbligo dellaverifica della clientela e dallaregistrazione, per tutti gli adempimentiprevisti da norme vigenti relativamenteall’amministrazione del personale (svoltida ogni tipologia di professionisti).

In pratica, per gli adempimenti conseguenti alpagamento di retribuzioni, contributi edimposte obbligatorie non è richiesta alcunaverifica per il professionista in capo aldatore di lavoro.

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(chiarimenti MEF 12/6/2008)

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ANTIRICICLAGGIO

• Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela;• Dagli obblighi di registrazione in archivio.

ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO

Gli adempimenti in tema di amministrazione del personalesono esclusi (art.12, co.3, DLgs.231/07):

Attenzione

• La segnalazione di operazioni sospette• La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti

Restano obbligatorie:

11

ANTIRICICLAGGIO

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

• Ai fini degli obblighi di adeguata verificadella clientela non rilevano le mereconsulenze prestate dal professionista.

• Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. ldel DLgs. 231/07) precisano che laconsulenza aziendale e contrattuale èoggetto di adeguata verifica solo nel casodi “attività determinata o determinabile,finalizzata ad un obiettivo di naturafinanziaria ovvero patrimonialemodificativo della situazione giuridicaesistente, da realizzarsi tramite unaprestazione professionale”

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ANTIRICICLAGGIO

1) individuazione delle operazioni oggetto diverifica (prestazioni escluse/incluse)

2) individuazione del titolare effettivo

3) applicazione dell’approccio basato sul rischio4) scelta della tipologia di verifica richiesta(ordinaria, semplificata, rafforzata)

5) istituzione del fascicolo della clientela

6) controllo costante sul cliente

FASI adeguata verifica:

LE LINEE GUIDA CNDCEC

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ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)

Docenze a corsi, convegni e simili

Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighifiscali

Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degliobblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)

Funzione di revisore in enti pubblici

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non siaincaricato del controllo contabile)

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelleprocedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure diamministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, diamministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

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ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende

Incarico di recupero crediti

Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e),d.lgs. 231/2007)

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazionedel progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n.80

Pareri giuridici pro-veritate

Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale

Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale

Adempimenti in materia di amministrazione del personale

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ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valorepari o superiore a 15.000 euro

Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali),patrimoni e singoli beni

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie

Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale

Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione delbusiness plan per l’accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza contrattuale

Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.

Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili16

ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari osuperiore a 15.000 euro

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

Custodia e conservazione di beni e aziende

Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito

Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese

Operazioni di finanza straordinaria

Redazione di stime e perizie di parte

Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari

Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento dellapersonalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonioalla realizzazione dello scopo

ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

Assistenza in procedure concorsuali

Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16marzo 1942, n. 267

Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria dicarattere continuativo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società,enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Consulenze in materia di concordati stragiudiziali

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)

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ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazionisocietarie

Consulenze in materia di contabilità e bilanci

Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità

Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust esoggetti giuridici analoghi

Fusioni e scissioni

Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni

Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust osoggetti giuridici analoghi

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

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ANTIRICICLAGGIO

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, exart. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art.161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Regolamenti e liquidazioni di avarie

Revisione contabile

Tenuta della contabilità

Trasformazioni

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)

20

ANTIRICICLAGGIO

L’IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA

All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o

utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o

indeterminabile.

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ANTIRICICLAGGIO

MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE

“L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal

libero professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del

cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in

cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o l’operazione

(art. 19, DLgs. 231/07)

22

ANTIRICICLAGGIO

DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE

1) la carta d’identità;2) il passaporto;3) la patente di guida;4) la patente nautica;5) il libretto di pensione;6) il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;7) il porto d’armi;8) le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e ditimbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate daun’amministrazione dello Stato;9) il permesso di soggiorno (in via residuale)

• Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi perl’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli1 e 35 del D.P.R 28/12/2000, n. 445”.

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ANTIRICICLAGGIO

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)

Consiste

• Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente

• Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere

• Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o deisoggetti rappresentanti l’ente

24

ANTIRICICLAGGIO

CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE

Per le persone fisiche:

• nome e cognome;

• luogo e data di nascita;

• indirizzo della residenza o del domicilio;

• codice fiscale;

• estremi del documento di identificazione.

25

ANTIRICICLAGGIO

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

• denominazione;

• sede legale;

• codice fiscale, o partita Iva.

CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE

26

ANTIRICICLAGGIO

Il titolare effettivo è rappresentato:

1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzataun’operazione o un’attività;

2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisicheche in ultima istanza

a) possiedono o controllano tale entità

b) ne risultano beneficiari

• secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

In base all’art.1, lett.U del DLgs. 231/07

e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico

27

ANTIRICICLAGGIO

a) In caso di società (all. tecnico, art. 2):

• 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso ilpossesso o il controllo diretto o indiretto di una percentualesufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti divoto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni alportatore, purché non si tratti di una società ammessa allaquotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi dicomunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standardinternazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove lapercentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazioneal capitale sociale;

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

28

ANTIRICICLAGGIO

• 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altromodo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

29

ANTIRICICLAGGIO

b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istitutigiuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:• 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona

fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più delpatrimonio di un'entità giuridica;

• 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sonoancora state determinate, la categoria di persone nel cuiinteresse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

• 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano uncontrollo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entitàgiuridica

(segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

30

ANTIRICICLAGGIO

Chiarimento CNDCEC linee guida 2011

Le nuove guidelines puntualizzano che in presenza di soggetto titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società,

anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivodovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

31

ANTIRICICLAGGIO

I dati devono essere forniti per iscritto dal rappresentante legale

Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche

il titolare effettivo

In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/07

Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC

Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

32

ANTIRICICLAGGIO

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Conriferimento al cliente

(art. 20)

• 1. natura giuridica

• 2. prevalente attività svolta

• 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

• 4. area geografica di residenza delcliente o della controparte

33

ANTIRICICLAGGIO

L’approccio basato sul rischio: CLIENTE La procedura

Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione)

Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente

34

ANTIRICICLAGGIO

(segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento all’operazione

rapporto continuativo o

prestazione professionale

(art. 20)

• 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

• 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

• 3) ammontare;

35

ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento all’operazione

rapporto continuativo o

prestazione professionale

(art. 20)

• 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

• 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;

• 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.”

(segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

36

ANTIRICICLAGGIO

L’approccio basato sul rischio: OPERAZIONE La procedura

Si considerano gli elementi relativi all’operazione(tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)

Si assegna a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso all’operazione

37

ANTIRICICLAGGIO

PUNTEGGIO

Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE eOPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione delrischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20DLgs. 231/2007

38

ANTIRICICLAGGIO

L’approccio basato sul rischio:

A. Aspetti connessi al cliente

Livellodirischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione

professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1.

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali”

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2.

a.3. Comportamento tenuto al momento

dell’operazione

Nella norma (cliente

collaborativo/trasparente)

Fuori della norma (cliente

reticente/poco trasparente)

Totale a.3.

a.4. Area geografica di residenza

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4.

TOTALE PUNTEGGIO (A)

La procedura

ANTIRICICLAGGIO

B. Aspetti connessiall’operazione

Livellodirischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati

b.3. Ammontare

Basso

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durataOccasionale

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua

Non congrua

b.6. Area geografica di destinazione

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B)

L’approccio basato sul rischio:

La procedura

40

ANTIRICICLAGGIO

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C)

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

41

ANTIRICICLAGGIO

A. Aspetti connessi al clienteMinimo Massimo

1 1 52 1 53 1 54 1 5

Totale A 4 20Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12medio da 13 a 16alto da 17 a 20

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(segue)

42

ANTIRICICLAGGIO

B. Aspetti connessi all’operazioneMinimo Massimo

1 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 5

Totale B 6 30Rischio legato all’operazione:

basso da 6 a 18medio da 19 a 24

alto da 25 a 30Valutazione finale (A+B)

Totale (A+B) 10 50

43

ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta dellacontabilità, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà

provvedere:

Unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al clientecon il calcolo del relativo punteggio rischio

e non della tabella “B” relativa all’operazione:

44

ANTIRICICLAGGIO

APPROCCIO DINAMICO

• Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:

a) Modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente

b) Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio;

Le carte di lavoro devono lasciare traccia

dell’evoluzione della valutazione del rischio

compiuta in modo dinamico

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE

45

ANTIRICICLAGGIO

RISCHIO DI RICICLAGGIO /

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO

(da 10 a 30)

Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verificasecondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se nericorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare uncontrollo costante, ossia deve:

• analizzare le transazioni concluse durante tutta la duratadel rapporto,

• verificare che esse siano compatibili con la conoscenzache ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio,avendo riguardo all’origine dei fondi,

• aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.Per gli obblighi di adeguata verifica con modalitàsemplificate il professionista è esonerato dall’effettuare ilcontrollo costante.

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

46

ANTIRICICLAGGIO

RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO

DEL TERRORISMOCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

MEDIO

(da 30 a 40)

Il professionista deve assolvere l’obbligo diadeguata verifica secondo modalitàordinarie e in particolare deve esercitare uncontrollo costante, ossia deve:

• analizzare le transazioni conclusedurante tutta la durata del rapporto,

• verificare che tali transazioni sianocompatibili con la conoscenza che ha delproprio cliente, delle sue attivitàcommerciali e del suo profilo di rischio,avendo riguardo, se necessario,all’origine dei fondi,

• aggiornare i documenti, dati oinformazioni detenute.

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

47

ANTIRICICLAGGIO

RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO

DEL TERRORISMO

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

ALTO

(da 40 a 50)

Il professionista deve assolverel’obbligo di adeguata verificasecondo modalità rafforzate ein particolare deve esercitare uncontrollo costante continuo erafforzato (controlli piùrigorosi e frequenti).

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

48

ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO

• Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso settore a Latina.

• Le società sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori.

• I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a saldo all’atto di cessione.

• Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato.

• ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO

49

ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO:TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

a.1 Natura giuridica 2Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc è già cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche

a.2 Prevalente attività svolta

3

Settore con medio profilo di rischio poiché vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno

a.3 Comportamento tenuto

2Comportamento a basso rischio poiché cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste

a.4 Area geografica di residenza

2

Zona a basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

TOTALE PUNTEGGIO 9

50

ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO:TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE

b.1 Tipologia 2basso profilo di rischio poiché la società attua un’operazione straordinaria verso un’azienda con dimensioni pari alla metà delle proprie

b.2 Modalità di svolgimento

2basso profilo di rischio poiché i pagamenti avvengono tramite bonifico

b.3 Ammontare 3Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è pari al doppio del fatturato dell’azienda acquistata ed il valore è piuttosto elevato

b.4 Frequenza e durata

2 basso rischio poiché il cliente è solo occasionale

b.5 Ragionevolezza 2basso rischio poiché il settore dell’azienda acquistata è lo stesso del cliente e l’investimento è compatibile con il reddito dell’acquirente

b.6 Area geografica 2basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio

TOTALE PUNTEGGIO 13

ANTIRICICLAGGIO

ESEMPIO:TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI

RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

TOTALE PUNTEGGIO A

9 Rischiosità del cliente

TOTALE PUNTEGGIO B

13 Rischiosità dell’operazione

TOTALE PUNTEGGIO

complessivo C22

BASSO RISCHIO

52

ANTIRICICLAGGIO

TRE LIVELLI DI VERIFICA

1) Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16;

2) Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25;

3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28;

53

ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI

1) Obblighi semplificati di adeguata verifica sonoprevisti nel caso di basso rischio

2) In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio ofinanziamento del terrorismo e, comunque nei casidi cliente non presente, o che intrattenga operazioni,rapporti continuativi o professionali con personepoliticamente esposte si adottano gli obblighirafforzati.

54

ANTIRICICLAGGIO

NO obblighi rafforzati

NO obblighi semplificati

Identificare il cliente

Verificare il potere di Rappresentanza

Identificare il titolare effettivo

Ottenere informazioni su scopo e

della prestazione

Svolgere il controllo costante

L’ADEGUATA VERIFICA “ORDINARIA”

55

ANTIRICICLAGGIO

- a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, ufficidella p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubblicheconformemente al diritto comunitario, società o altro organismofinanziario i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione suimercati regolamentati)- a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita,forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta

elettronica)

Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare l’applicazionedi obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela adeterminate tipologie di clienti e prodotti che presentano un bassorischio di riciclaggio

L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”

Possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 25)

56

ANTIRICICLAGGIO

L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA”

Il cliente appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, commi 1 e 3 Il prodotto oggetto della prestazione professionale è tra quelli indicati all’art. 25, comma 6

VerificaLettera iscrizione

elenco/alboVisura camerale

NOSI

Obblighi semplificatiSI DEVE

Identificare il cliente Verificare il potere di rappresentanza

NON SI DEVEIdentificare il titolare effettivo

Ottenere informazioni sullo scopo esulla natura prevista della prestazione

Svolgere il controllo costante

Obblighi ordinari

- Il professionista ritiene che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisirele informazioni necessarie- Il cliente appartiene a uno Stato terzo nei cui confronti la Commissione ha adottato una decisione volta ad accertare che la sua legislazione soddisfi determinati requisiti

ANTIRICICLAGGIO

- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici:- cliente non fisicamente presente- conti di corrispondenza- PEP (persone politicamente esposte)*

* Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di

Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato cariche

pubbliche individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato

tecnico al d.lgs. 231/2007.

L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”

Applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 28)

58

ANTIRICICLAGGIO

Rischio più elevatodi riciclaggio o

di finanziamento del terrorismo

VerificaValutazioneex art. 20

Obblighi ordinari

RafforzamentoAdempimento in modo

più vigile e rigoroso

PIÙ

L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”

59

ANTIRICICLAGGIO

Si usa l’atto peridentificare il cliente

1) Cliente già identificato in occasione di

altra prestazione

Cliente non fisicamente presente" MA

Verificare che siano aggiornati:- Dati identificativi

- Legale rappresentanza- Titolare effettivo

2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico

Scrittura privata autenticataCertificato qualificato

Dichiarazione autorità consolare

IN OGNI CASO SI DEVE:- Verificare il potere di rappresentanza

- Identificare il titolare effettivo- Ottenere informazioni sullo scopo e la

natura della prestazione- Svolgere il controllo costante

3) Fornisce attestazione ex art. 30Idonea a confermare l’identità del

cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate

L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati

Si usa l’attestazione peridentificare il cliente e,

qualora esista, il titolare effettivo

NO ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”

60

ANTIRICICLAGGIO

1) Cliente già identificato in occasione di

altra prestazione

SE Cliente non fisicamente presente

2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico

Scrittura privata autenticataCertificato qualificato

Dichiarazione autorità consolare

3) Fornisce attestazione ex art. 30Idonea a confermare l’identità del

cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate

L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati

SI ALL’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”

SI DEVE ATTUARE LA VERIFICA RAFFORZATA

NO

61

ANTIRICICLAGGIO

Il soggetto che conferisce l’incarico per sé oil soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico o

il soggetto che conferisce l’incarico per conto altruiè una PEP

Obblighi ordinari

PIU’

RafforzamentoMisure adeguate per stabilire l’origine

del patrimonio e dei fondiControllo continuo e rafforzato

VerificaAttestazionedel soggetto

PEP (Persone politicamente esposte)

L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA”

62

ANTIRICICLAGGIO

RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST

Intermediari finanziari, professionisti, ced, revisori contabili, altri soggetti (esercenti recupero dei crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, agenzia di affari in mediazione immobiliare)

Devono astenersi dall’operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list.

Comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07

63

ANTIRICICLAGGIO

RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST

inibite sia la possibilità di svolgere operazioni, sia la possibilità di prestare consulenze

nei confronti di società o enti collocati in paesi a regime fiscale agevolato, di cui siano direttamente o indirettamente parte,

società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore.

L’astensione, riguarda anche tutte le entità giuridiche di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità

64

ANTIRICICLAGGIO

RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST

Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra correttiva (l.122 – 31/7/2010)

concretamente operativa da quando il Mef, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà, con apposita lista l’elenco dei

paesi “al bando” in ragione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per mancanza di un adeguato

scambio di informazioni anche fiscali

65

ANTIRICICLAGGIO

RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- pari a 5.000 euro, se l’operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; - altrimenti compresa tra il 10% ed il 40% dell’importo dell’operazione. - Se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile, la sanzione va da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

Art. 57, co. 1-ter d.lgs.231/07

66

ANTIRICICLAGGIO

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome )

• fotocopia codice fiscale• fotocopia partita iva• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per

i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ).

• Verbale CdA di nomina• Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011)• dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio

conto o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità

67

ANTIRICICLAGGIO

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:

• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;

• eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)• copia del mandato professionale (in caso di conferimento

verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)

• dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivodell’operazione e indicazione dei suoi dati

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

68

ANTIRICICLAGGIO

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere:

• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo

• dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale

• se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari

• documenti delle prestazioni professionali svolte, • eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione

rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

69

ANTIRICICLAGGIO

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLACLIENTELA dovrà contenere

• documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)

• eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”

• eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso

• Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Tempi di conservazione dei dati e documenti: 10 anni dalla fine della prestazione

70

ANTIRICICLAGGIO

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti).

Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari al documento conservato mediante modalità informatiche

Art. 16, comma 12, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185

FASCICOLO INFORMATICO

71

ANTIRICICLAGGIO

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT.C)

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Avendo riguardo all’origine dei fondi

72

ANTIRICICLAGGIO

1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati

2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio

3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione,- il termine per il rinnovo delle cariche sociali,- eventuali termini connessi a contratti od atti,- altri elementi ritenuti utili dal professionista

4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)

5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio

6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE

Linee Guida CNDCEC

73

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (1)

Tipologia di prestazione svolta

(art. 16)

Individuazione della prestazionesvolta ed inserimento della stessafra:

• Prestazioni escluse

• Prestazioni comprese se superioria 15.000 Euro

• Prestazioni a valore nondeterminato o determinabile

74

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELLA ADEGUATA VERIFICA (2)

L’individuazionedel titolare effettivo

(art. 18)

Individuare (se sussiste) un titolareeffettivo diverso dalla:

• persona fisica

• persona giuridica

cliente del professionista

75

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (3)

Approccio basato sul rischio

(art. 20)

Con riferimento:

a) Al cliente (natura giuridica, attivitàsvolta, comportamento tenuto, area diresidenza);

b) All’operazione (tipologia, modalità disvolgimento, ammontare,frequenza,ragionevolezza, area geografica didestinazione)O

Viene effettuata una valutazionefinale dei rischio di riciclaggio sullabase della somma di punteggiparziali

76

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (4)

Tipologia di verifica(art. 25 e 28)

Individuare la tipologia di verificarichiesta secondo gli obblighi:

• Semplificati

• Rafforzati

• Ordinari

77

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (5)

Formazione del fascicolo del

cliente(art. 36)

Nel fascicolo (cartaceo oinformatico) inserire:

• Fotocopie documenti e /o partita Iva e/o visure camerali

• Copia mandato professionale

• Dichiarazioni del cliente sul titolare effettivo (eventuale)

• Dichiarazione del cliente su scopo e oggetto dell’attività

• Documenti su prestazioni eseguite

• Appunti sulla ragionevolezza dell’operazione

• Ogni altro documento o annotazione ritenuta utile

I fascicoli andranno aggiornati e presentati surichiesta degli organi di controllo.

78

ANTIRICICLAGGIO

LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (6)

Controllo costante sul cliente

(art. 18)

• Programmare incontri periodici

• Annotare le informazioni ricevute

• Aggiornare il fascicolo cliente modificando (se del caso) il relativo profilo di rischio

79

ANTIRICICLAGGIO

Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agliobblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare unrapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioniprofessionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligodi effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciarea proseguire l’incarico .

Permane l’obbligo di segnalazione

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 23

80

ANTIRICICLAGGIO

POTERE D’INDAGINE

Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:

1) colloquio col cliente;

2) acquisizione di documenti presso pubblici registri;

3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente

È da escludersi che si possa pretendere in modoautoritario la produzione di scritture e documenti, ola convocazione di altri soggetti in qualche modolegati al cliente per procedere ad interrogatori formali

81

ANTIRICICLAGGIO

L’indagine del professionista dovrà essere finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi attività diretta a simulare la natura giuridica o

lo scopo di un negozio......

Ma solo quelle operazioni che appaiono finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

POTERE D’INDAGINE

82

ANTIRICICLAGGIO

Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto professionale emergano indici di anomalia

riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, che il professionista si faccia

rendere.....

...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell’operazione stessa, ovvero far emergere con chiarezza le anomalie

riscontrate e comunque provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto

POTERE D’INDAGINE

83

ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo esulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale.

L’art. 55, comma 2, del d lgs 231/07 introduce una specifica sanzionepenale di tipo contravvenzionale in capo all’esecutore dell’operazioneche non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi atre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.

84

ANTIRICICLAGGIO

Art. 56, comma 1°°°°: Sanzioni nel caso di

non esecuzione dell’adeguata verifica

secondo i dettamidelle rispettive

autorità di vigilanza.

da 10.000

a 200.000 euro

per intermediari finanziari

ed altri soggetti esercenti

attività finanziaria

e per le società di revisione

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

85

ANTIRICICLAGGIO

Nel caso di non esecuzione

dell’adeguata verifica

NESSUNA SANZIONE

Per i professionisti e revisori contabili(persone fisiche)

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

86

ANTIRICICLAGGIO

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dall’art. 38 del

DLgs. 231/07)

Tutti i dati relativi alla clientela dovranno essere inseriti in un archivio unico informatico (AUI) o cartaceo

COS’È L’AU

88

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

MODALITÀ DI TENUTA DELL’ARCHIVIO

Criteri generali

Inserimentotempestivo

Archivio Unico

OrdineCronologico

ArchivioInformatico o

cartaceo

89

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI

DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, REVISORI TRIBUTARISTI E CED

DECORRENZA

Dal 22 aprile 2006

ENTRO QUANDO

Entro il 22 aprile 2007

Dal 25 maggio 2007

Entro il 25 maggio 2008

(d.lgs. 141/06) (d.m. n. 60/2007)90

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI

Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quadernoad anelli.

CHIARIMENTI UIC 24/2/06

91

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

I dati attinenti al titolare effettivo dovrebbero essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 231/07 richiamato

dall’art. 38.

Quindi il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo ed a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate

nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal 7°co. dell’art. 38:

Deve ancora essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel provv. n. 141/2006 che, tuttavia, non conteneva indicazioni in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo (come chiarito dal MEF, con nota n. 125367 del 19/12/2007)

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

• Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’U.I.C.

• La tenuta e la gestione dell’archivio possono essere affidati a terzipurché sia assicurato al professionista l’accesso immediato e direttoall’archivio medesimo.

• Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispettodegli obblighi di conservazione e registrazione.

93

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO CARTACEO

• Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato inogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore odipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numerodelle pagine di cui è composto il registro medesimo el’opposizione delle firme delle suddette persone.

• L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultareper iscritto.

94

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Negli studi associati e società fra professionisti èammissibile tenere un unico archivio per tuttolo studio

STUDI ASSOCIATI

In questi casi deve essere individuato il professionistaresponsabile per ciascun cliente

95

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO

ANNUALE

RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006

Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato contacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o consulenze su redazionebilancio) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico inquanto l’incarico non ha scadenza

96

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

CRONOLOGIA REGISTRAZIONI

Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni in maniera da rendere possibile

la loro ricostruzione storica

97

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

Soggetto identificatore

Data identificazione

Numero progressivo archivio

PERSONA FISICASOCIETÀ ED ENTI

DATI DEL CLIENTE

Legale Rappresentante:

IndirizzoSede legale

Partita Iva (eventuale)Partita Iva

Codice fiscaleCodice fiscale

Luogo e data di nascitaNatura giuridica

Cognome e nomeDenominazione

Indirizzo

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Indirizzo

Luogo e data di rilascio

Numero

Autorità che ne ha disposto il rilascio

Tipo

PRESTAZIONE FORNITA

Valore (se conosciuto)Descrizione

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

99

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della clientela devonoessere aggiornate integrando le informazioni precedenti

conservando però traccia di queste ultime

CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA

100

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

CONSULENZA PER CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILI

La redazione di un contratto di comodato - data la naturaessenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisceprestazione da registrare qualora il valore della cosa data inconsegna sia pari o superiore a 15.000 euro; può essereregistrata come "qualsiasi altra operazione immobiliare”, o conuna nuova voce che il professionista (o il ced) ritiene più adatta alcaso.

CHIARIMENTI

UIC 24/3/07

101

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

CONSULENZA PER CONTRATTO DI AFFITTO

La redazione dei contratti d’affitto consiste in una prestazioneda registrare qualora l’importo del canone periodico siasuperiore a 15.000 euro; debbono essere identificate entrambele parti (locatore e conduttore).

CHIARIMENTI

UIC 24/3/07

102

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

CED A SERVIZIO DI PROFESSIONISTI

Il ced che venga incaricato della tenuta di contabilità per unprofessionista dovrà identificare e registrare e registrare inarchivio sia il ced che il professionista

CHIARIMENTI UIC 24/3/07

103

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità)

alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo

(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche),

Fissare una data di passaggioper cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle

successive sono nell’archivio informatico

Passaggio dall’archivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO

104

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Cambio softwaredell'archivio INFORMATICO,

Reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta contabilità)

alla data di cambio.

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Il professionista dovrà conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche,

Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Nuove regole

DISPOSIZIONE NON ANCORA IN VIGORE

REGISTRAZIONE (NUOVE REGOLE)

MODALITÀ di Registrazione per i professionisti (art.38, co.7 d.lgs 231/07):

In attesa di emanazione di disposizioni applicative daparte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordiniprofessionali... vale decreto UIC 24/2/2006 (istruzioniper professionisti).

107

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

I dati da registrarein archivio:

Rapporti continuativi e

prestazioni professionali

4la data di instaurazione del rapporto4i dati identificativi del cliente e del

titolare effettivo4le generalità dei soggetti delegati a

operare per conto del titolare delrapporto

4il codice del rapporto (se previsto)

REGISTRO UNICO

INFORMATICO

108

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

(segue) I dati da registrare in archivio:

Operazioni di importo pari o eccedente

i 15.000 €

(anche se operazioni tra di loro collegate per

realizzare una operazione frazionata)

4la data dell’operazione4la causale 4l’importo dell’operazione4la tipologia dell’operazione4i mezzi di pagamento utilizzati4i dati identificativi del soggetto che

effettua l’operazione4i dati identificativi del soggetto per

conto del quale il cliente opera

REGISTRO UNICO

INFORMATICO

109

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

TEMPI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Le informazioni devono essere registrate entro 30giorni. Tale termine decorre dal compimentodell’operazione, ovvero all’apertura, alla variazione ealla chiusura del rapporto continuativo ovveroall’accettazione dell’incarico professionale,all’eventuale conoscenza successiva delle ulterioriinformazioni, o al termine della prestazioneprofessionale.I dati e la documentazione acquisita devono essereconservati per 10 anni allo scopo di consentire eventualiindagini da parte della UIF ed autorità competenti.

Art.36, co.3 d.lgs 231/07

110

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

TERMINI DI REGISTRAZIONE

Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata

1) al compimento dell’operazione,2) ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto

continuativo3) ovvero all’accettazione dell’incarico professionale;4) all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;5) o al termine della prestazione professionale.

decorrono tempestivamentee comunque non oltre il 30° giorno successivo:

111

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Termini di registrazione

Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità,

i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico,così come giustamente ritenuto dal CNDCEC

RISPOSTE MEF 20/5/2010

La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa

Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni,dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere

tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

TEMPI DI REGISTRAZIONE

I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico entro 30 giornidal termine della prestazione e non più entro i 30 giorni successivialla identificazione.

Non costituisce reato la mancata identificazione di un rapportoancora in essere al momento in cui si procede alla verifica da partedella G. di F.

113

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

GLI ULTERIORI DATI ED INFORMAZIONI

Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, l’art.38, comma 2, del d.lgs., prevede che la documen-tazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sonoconservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati nonespressamente richiesti dalle norme che potrebberoessere utilizzati per giustificare, in date circostanze le ragioniper cui non si è proceduto a segnalare un’operazionesospetta.

114

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Per i professionisti sarà ammissibile sostituire l’Archivio Unico ol’Archivio informatico acquisendo, registrando e conservando leinformazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneriantiriciclaggio in un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolorelativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione dovrannoessere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica dellaclientela.

IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

115

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Chi opterà per il registro della clientela potrà:1) registrare nel registro cartaceo i soli dati

identificativi del cliente

2) conservare tutte le ulteriori informazioni (ai finidell’analisi del rischio e della verifica dellaclientela) in appositi fascicoli relativi a ciascuncliente

IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

116

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

• Il registro della clientela è numerato progressivamente esiglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di unsuo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione allafine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui ècomposto il registro e l’apposizione della firma delle suddettepersone.

• Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senzaspazi bianchi e abrasioni.

IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

117

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

• Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi,potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

• Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di risponderealle richieste di acquisizioni informative e documentali entro iltermine di 3 giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata perchi gestisce i dati a mezzo registro informatico.

IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

118

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

• l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivioinformatico o nel registro della clientela è punita con la multa da2.600 a 13.000 Euro;

• l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivioinformatico è punita con la sanzione amministrativapecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

119

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ART. 81 CODICE PENALE

CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO«E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la

violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse

disposizioni di legge ovvero commette piùviolazioni della medesima di legge»

120

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ANTIRICICLAGGIO

Sindaci Revisori

FONTE NORMATIVA

Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

Revisore unico iscritto nel registro dei

revisori contabili

Società di revisione

iscritte all’albo Consob

REVISORI

Organi di controllo endosocietario

Art. 52, dlgs. 231/07Art. 13 e 16 d.lgs 231/07

122

- tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16, comma 1, lett. c);

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d);

- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente (art. 16, comma 1, lett. e).

REVISORI

I REVISORI DOVRANNO ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SECONDO LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER I PROFESSIONISTI DI CUI AL COMMA 1

DELL’ART. 12:

123

AI FINI ANTIRICICLAGGIO CIASCUN REVISORE DOVRÀ PROVVEDERE:

1. Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel corsodel triennio salvo ipotesi di modifica della compagine societaria),tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;

2. Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere contoesclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non dellatabella “B” relativa all’operazione:

3. Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali ed ai titolarieffettivi nell’archivio unico;

124

REVISORI

OBBLIGHI IN CAPO A TUTTI I REVISORI

• Obbligo di segnalare le operazioni sospette

• Obbligo di comunicazione delle irregolarità relative all’art. 49

REVISORI

125

COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

I componenti degli organi di controllo, comunquedenominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52,sono esonerati dagli obblighi di adeguata verificadella clientela.

SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

126

L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE

Obbligo di identificazione e registrazione

Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per infrazioni sull’uso del

contante e titoli al portatore (ex art. 51, dlgs 231/07)

NO!

SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

127

L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I sindaci non sono obbligati alla segnalazione, salvo ipotesi di difesa da eventuale concorso nel reato

(art. 110 cp) o art. 40 c.p.

NO!

SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

128

CHIARIMENTI MEF 12 GIUGNO 2008

L’attività del collegio sindacale, che svolga anche la revisione contabile, è soggetta gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

129

CIRC. 16/IR DEL 15/3/2010

NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE SIA UN ORGANO COLLEGIALE

(AD ESEMPIO IL COLLEGIO SINDACALE):

• l’obbligo di adeguata verifica

graverà su ciascun sindaco-revisore

e non già sull’organo «collegio sindacale».

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

Essa dovrà essere svolta almeno una volta nel corso del mandato triennale

Aggiornamentolinee guida

2011130

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE,

• i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina: dunque, i sindaci incaricati del controllo legale SONO assoggettati all’obbligo (art. 51 d.lgs. n. 231/07).

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7).

131

SEGNALAZIONE

PRESUPPOSTO: L’OPERAZIONE “SOSPETTA”

Gli operatori segnalano quando:

• “Sanno”

• “Sospettano”

• “Hanno ragionevoli motivi per sospettare”

• che “siano in corso la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita”

133

SEGNALAZIONE

OPERAZIONE SOSPETTA

In base alla legge: art.41 d.lgs 231/07

Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o perqualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioniesercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attivitàsvolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base aglielementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggettodell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo.

134

SEGNALAZIONE

ART. 41 DEL DLGS. 231/2007, (EX ART. 36 COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 78/2010)CONV. CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010

• O elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limitiprevisti dall’art. 49, e, in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a 15.000 euro

135

SEGNALAZIONE

NO ALLE SEGNALAZIONI AUTOMATICHE

Valutare con attenzionel’operatività in contante dei clienti, anche sotto la soglia dei 2.500 euro e le operazioni di versamento e prelievo presso gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15.000 euro

Circ. Mef del 11/10/2010, prot. 297944

Raffrontare i dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione,

se frequente ed ingiustificata nel quadro di conoscenza del soggetto

SI AL “CASO PER CASO”

136

SEGNALAZIONE

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesseintenzionalmente, costituiscono riciclaggio:OO

D.LGS. 231/07, ART. 2 DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO

137

SEGNALAZIONE

RICICLAGGIO (art. 2 d.lgs 231/07)

• La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo aconoscenza che essi provengono da un’attività criminosa oda una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare odissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutarechiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenzegiuridiche delle proprie azioni

Azioni intenzionali finalizzate a:

Segue...

138

SEGNALAZIONE

Segue...RICICLAGGIO

• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo aconoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa oda una partecipazione a tale attività

• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo aconoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beniprovengono da un’attività criminosa o da una partecipazione atale attività

Segue...

139

SEGNALAZIONE

RICICLAGGIO

• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettereprecedenti, l’associazione per commettere tale atto, iltentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare oconsigliare qualcuno a commetterlo o il fatto diagevolarne l’esecuzione

140

SEGNALAZIONE

TENTATIVO DI RICICLAGGIO

Tale ampliamento, secondo il Mef, si è reso necessario in quanto il riferimento alla sola norma penale non appare più in linea con le

disposizioni internazionali che tendono ormai sempre più a ricomprendere fra i reati anche quello di autoriciclaggio

CASSAZIONE n. 17694 del 7/5/2010

Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non si tratta di fattispecie a consumazione anticipata

141

SEGNALAZIONE

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMOART. 1, CO. 1, LETT. A), D.LGS. 22/6/2007, N. 109

• Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,alla provvista, all’intermediazione, al deposito, allacustodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o inparte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti confinalità di terrorismo previsti dal codice penale, è ciòindipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorseeconomiche per la commissione dei delitti anzidetti

142

SEGNALAZIONE

CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZAN. 81 INCC DEL 16/8/08

conf. Bozza circ. UIF su indicatori

Da segnalare anche i casi di AUTORICICLAGGIO, cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c.

è commesso dagli stessi soggetti responsabili e/o concorrenti

nel reato presupposto

143

SEGNALAZIONE

QUANDO SI HA L’AUTORICICLAGGIO

Nel caso in cui risponde a titolo diriciclaggio anche colui che commetta ilreato presupposto (e cioè un reatolegato attraverso un regime diaccessorietà con il riciciclo di “denarosporco”).Il riciclaggio sarebbe, quindi, comminabileanche al rapinatore, all’estorsore, a chiriceve denaro attraverso il traffico distupefacenti, al grande evasore fiscaleche reimmetta direttamente sul mercato iproventi dei suoi atti illeciti.

Relazione annuale

MEF 2008

144

SEGNALAZIONE

CIRCOLARE ABI N. 2 DEL 5 FEBBRAIO 2009

L’autoriciclaggio non esiste

nell’ordinamento penale italiano

L’autore o il compartecipe del reato presupposto non potrà essere punito per il reato di riciclaggio

145

SEGNALAZIONE

AUTORICICLAGGIO ??

• la segnalazione di operazione sospetta non è “più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministratividall’art. 2 del d.lgs 231/07.

Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012

146

SEGNALAZIONE

AUTORICICLAGGIO ??

anche nei reati fiscali, gli intermediari finanziari ed i professionisti dell’area economico-legale, devono effettuare la segnalazione anche nella situazione in cui il cliente dovesse essere egli stesso sospettato

di aver commesso il reato presupposto.

Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il potenziale riciclatore non è estraneo al reato presupposto, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli organi inquirenti il

compito delle valutazioni relative.

147

SEGNALAZIONE

I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIOCHE POSSONO DIVENTARE OGGETTO DI

SEGNALAZIONE SECONDO LA GDF

Art. 2, d.lgs74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti

Art. 3 “ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 4 “ Dichiarazione infedele

Art. 5 “ Omessa dichiarazione

Art. 8 “ Emissione di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti

Art. 10 bis “ Omesso versamento di ritenute certificate

Art. 10 ter “ Omesso versamento IVA

148

SEGNALAZIONE

I MOVIMENTI DI C/C

• il mero versamento di fondi, provenienti da attività illecita, in banca ed il loro successivo ritiro in relazione alla natura fungibile del denaro;

• il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro diversamente intestato.

Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012

integra il reato di riciclaggio

149

SEGNALAZIONE

REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO

I delitti fiscali nonorientati alla creazione dicapitali illeciti, ma almero risparmio fiscalecostituiscono reatipresupposto a quello diriciclaggio

Gli illeciti penalmente rilevantiper ripulire il c.d. ”denarosporco”, facendo perdere le traccedella provenienza delittuosa, sonobase dei reati di cui agli articoli648 bis e 648 ter c.p.

AMPLIATO L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

OPERAZIONE SOSPETTA

Cassazione penale:

sentenza n. 45643 del 26 novembre 2009 150

SEGNALAZIONE

REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO

Costituiscono specificheipotesi di reato fiscale conannesso riciclaggio:

1) L’evasione fiscale attraversol’emissione di fatture di comodo

2) il mancato versamento di undebito Iva superiore a 50.000euro

3) e il trasferimento dell’indebitorisparmio fiscale sul contocorrente di un soggettocompiacente,

Cass.pen.:n. 45643 del 26/11/2009

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE151

SEGNALAZIONE

ESENZIONE (art.12, co.2)

L’obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del

loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza finalizzata alla difesa.

152

SEGNALAZIONE

Il professionista non deve segnalare

• Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento deicompiti di difesa

• Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resaal cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimentogiudiziario

• Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo ilprocedimento stesso .

ESENZIONE

153

SEGNALAZIONE

PROFESSIONISTA

SEGNALANTE

La segnalazione è

inviata

direttamente

all’UIF

La segnalazione viene

inviata per il tramite

dell’ordine

professionale

L’UIF procede all’esame

della segnalazione

L’ordine che ha ricevuta la

segnalazione la trasmette

senza ritardo alla UIF, priva

del nominativo del

segnalante

154

SEGNALAZIONE

SANZIONI

Omessa segnalazione

(art. 57,

comma 4)

Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non

segnalataNei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si ordina la pubblicazione per estratto del decreto su

almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese del sanzionato

Violazione del divieto di

comunicazione dell’avvenuta segnalazione

(art. 55,

comma 8)

Arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro

(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno delle informazioni)

155

SEGNALAZIONE

S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INVIATE

SERIE STORICA (2000 – 2010)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.813 5.935 7.481 5.260 6.813 9.057 10.322 12.544 14.602 21.066

Di cui: SOS di solo Finanziamento al Terrorismo

--- 545 912 321 294 478 484 342 360 402

2010

37.321

274

2011 Primo

semestre

SOS totali

inviate

23.814156

SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONI TRASMESE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIA

PROFESSIONISTI/ANNI

2006 2007 2008 2009 2010 TOTALE

NOTAIO + CNN 170 127 103 72 66 538

RAGIONIERE 15 21 19 10 23 88

DOTT. COMM. 24 37 17 29 42 149

AG.IMMOBIL. 6 10 13 2 3 34

AVVOCATO 3 8 6 3 12 32

CASE GIOCO (fisse e on-line) 0 0 4 6 34 44

REVISORI CONT. 2 4 3 7 12 28

SOC. REVISIONE 9 2 2 2 6 21

CONSUL.LAVORO 4 1 1 0 4 10

ALTRI (custodia e trasporto valori, trasporto contante, recupero crediti, commercio ORO)

8 6 6 8 21 49

TOTALI 241 216 174 139 223 993

SEGNALAZIONE

Totale 2010 per REGIONE di segnalazione SOS Riciclaggio (*)

ABRUZZO 446

BASILICATA 131

CALABRIA 966

CAMPANIA 4.440

EMILIA ROMAGNA 3.997

FRIULI VENEZIA GIULIA 626

LAZIO 5.495

LIGURIA 715

LOMBARDIA 7.805

MARCHE 1.049

MOLISE 114

PIEMONTE 3.030

PUGLIA 1.422

SARDEGNA 334

SICILIA 1.435

TOSCANA 3.291

TRENTINO ALTO ADIGE 342

UMBRIA 270

VALLE D' AOSTA 63

VENETO 1.830

Totale complessivo 36.824

(*) provenienti da intermediarifinanziari

158

INDICATORI PER PROFESSIONISTI (E CED)

IL RUOLO DEGLI INDICATORI (Indici emanati su proposta dell’UIF con decreto del

Ministero della giustizia e sentiti gli ordini professionali)

Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e sufficiente per

individuare le operazioni sospette

160

INDICATORI

IL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

SOSPETTE DEVE:

• VALUTARE LA RILEVANZA IN CONCRETO DEICOMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA

• RILEVARE COMPORTAMENTI NON PREVISTI DAGLIINDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DISOSPETTO

• RILEVARE COMPORTAMENTI CHE INTEGRINO PIU’ DIUNO DEGLI INDICATORI

161

INDICATORI

Il professionista non deve segnalare

• l’elencazione degli indicatori di anomalia non può essere considerata esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione della modalità di svolgimento delle operazioni;

• la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;

• l’assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta.

LIMITI DEGLI INDICATORI

162

INDICATORI

EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO

I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e conseguente riciclaggio:

• attività di pulizia e manutenzione;• attività di consulenza e pubblicitarie; • settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del

movimento terra, • settori dei metalli preziosi, delle opere d’arte; • mercati dei cosmetici; • commercio all’ingrosso di olio e grano; • scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; • attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni

a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).

Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionistiComunicazione UIF del 23/4/2012

163

INDICATORI

LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTIDECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL

3/5/2010, N. 101

A. Indicatori connessi al cliente;

B. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni

professionali;

C. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;

D. Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese,

società, trust ed enti analoghi;

E. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o

mobili registrati

F. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie

164

INDICATORI

A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE

• Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o false riguardo: l’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, lo scopo e natura della prestazione richiesta, l’attività esercitata, la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza, il potere di rappresentanza, la struttura di proprietà o di controllo

• Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti• Reticenza a fornire informazioni, dati e documenti• Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio o eccessiva

curiosità sulle loro modalità di applicazione

165

INDICATORI

A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE

• Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della prestazione richiesta;

• Presenza contestuale di altri soggetti accompagnatori del cliente con ruolo non accertato;

• Effettuazione di operazioni di importo rilevante e contestuale sottoposizione a procedimenti penali, misure di prevenzione o sequestro per il cliente o soggetti contigui allo stesso;

• Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo o con Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente

166

INDICATORI

B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

• Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente, o con il gruppo societario cui lo stesso appartiene o non coerenti con l’attività svolta;

• Prestazioni richieste da Onlus per finalità incompatibili con quelle dichiarate o proprie dell’ente;

• Consulenze per operazioni di finanza strutturata internazionale per attività commerciali di ridotte dimensioni;

• Frequenti acquisizioni di partecipazioni ingiustificate al profilo economico, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza;

• Frequenti rilasci di deleghe o procure per evitare contatti diretti con il professionista;

• Prestazioni professionali o operazioni inusuali, ingiustificate o con configurazione illogica.

167

INDICATORI

C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE

• Regolazione dei pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alla prassi;

• Ricorso per importi rilevanti al contante, valuta estera, oro, moneta elettronica;

• Adozione tecniche di frazionamento dell’operazione senza ragionevoli motivi;

• Pagamenti da soggetti estranei al rapporto e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente.

168

INDICATORI

D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ E TRUST

• Richiesta di prestazioni per dissimulare od ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’origine e destinazione dei fondi;

• Frequenti ed ingiustificati cambiamenti di titolarità o denominazione di società e aziende;

• Impiego di strutture societarie artificiosamente complesse e articolate;

• Rilascio di procure a gestire a soggetti non collegati al delegante o incapaci;

• Conferimenti o apporti in società mediante beni in natura per importi sproporzionati rispetto al mercato.

169

INDICATORI

E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI, MOBILI O REGISTRATI

• Acquisti e vendite di beni a valori sproporzionati rispetto ai valori di mercato, o al profilo del cliente o del gruppo di appartenenza;

• Immotivato acquisto di beni mediante rilevamento di azioni in società con sede in paesi a regime antiriciclaggio non equivalente;

• Investimenti in immobili senza legami con il luogo di ubicazione, senza convenienza economica o senza disporre di adeguate informazioni riguardo gli stessi;

• Richiesta di consulenze per l’acquisto e vendita di beni in contanti per importi rilevanti.

170

INDICATORI

F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

• Occultamento di disponibilità finanziarie rilevanti;

• Investimenti finanziari o operazioni di emissione e collocamento di strumenti finanziari, incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale, all’attività esercitata dal cliente o dal gruppo di appartenenza;

• Richiesta di finanziamenti con garanzie di depositi presso banche insediate in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;

• Ingiustificate aperture e chiusure di conti in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente;

• Impiego di conti di terzi per disponibilità personali e viceversa con finalità dissimulatorie.

171

INDICATORI

ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO

(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)

Compravendita con prezzo dell’immobile non

proporzionale all’attività lavorativa svolta

dall’acquirente e al suo dichiarato “status

economico”

172

INDICATORI

ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO

(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)

Compravendita con prezzosproporzionato rispetto al

valore dell’immobile

173

INDICATORI

LE SEGNALAZIONI TEMATICHE

SOS: PERCORSO DI ANALISI PRESSO LE AUTORITÀ

Intermediari e Intermediari e Intermediari e Intermediari e altri soggetti altri soggetti altri soggetti altri soggetti obbligatiobbligatiobbligatiobbligati

UIF

SOSSOSSOSSOS

selezioneselezioneselezioneselezione esameesameesameesame

• prioritarioprioritarioprioritarioprioritario

•ordinarioordinarioordinarioordinario

•archiviazione archiviazione archiviazione archiviazione

•(10 anni di (10 anni di (10 anni di (10 anni di evidenza)evidenza)evidenza)evidenza)

analisi finanziariaanalisi finanziariaanalisi finanziariaanalisi finanziaria

approfondimenti approfondimenti approfondimenti approfondimenti cartolari o ispettivicartolari o ispettivicartolari o ispettivicartolari o ispettivi

attività attività attività attività investigativainvestigativainvestigativainvestigativa

archiviazionearchiviazionearchiviazionearchiviazione

AGAGAGAG

Fumus di reatoFumus di reatoFumus di reatoFumus di reato

GdF GdF GdF GdF (NSPV)(NSPV)(NSPV)(NSPV)

AGAGAGAG

ipotesi ipotesi ipotesi ipotesi di reato di reato di reato di reato

( 331 cpp)( 331 cpp)( 331 cpp)( 331 cpp)

DIADIADIADIArelazionerelazionerelazionerelazione

tecnicatecnicatecnicatecnica

GdF GdF GdF GdF (Reparti (Reparti (Reparti (Reparti

territoriali)territoriali)territoriali)territoriali)

D

N

A

(crim.

org.)

arricchimento arricchimento arricchimento arricchimento mediante mediante mediante mediante incrocio incrocio incrocio incrocio

automaticoautomaticoautomaticoautomatico

175

IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SOS

16 maggio 2011Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle

segnalazioni di operazioni sospette

N.B.: necessaria registrazione sul portale INFOSTAT-UIF

(https://infostat-uif.bancaditalia.it)

176

SEGNALAZIONI TEMATICHE

SOS CARTACEA: STOP AL 31/10/2011

A partire dal 1°°°° novembre 2011:

le segnalazioni andranno trasmesse esclusivamente per via telematica mediante:

1. l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it)

2. mediante upload, da effettuarsi (sempre dal predetto portale), di files predisposti con software applicativi degli utenti

Comunicato UIF del 24/10/11

Fine al periodo transitorio

instaurato a partire dal 16 maggio (entrata in vigore della modalità telematica), durante il quale i segnalanti potevano continuare a inoltrare le segnalazioni già in

corso di istruttoria alla stessa data, in modalità cartacea.

177

SEGNALAZIONI TEMATICHE

Architetturadel sistemaRequisiti

Qualità delle Qualità delle Qualità delle Qualità delle analisianalisianalisianalisi

Contenimento costiContenimento costiContenimento costiContenimento costisegnaletici segnaletici segnaletici segnaletici

Standardizzazione Standardizzazione Standardizzazione Standardizzazione & & & & flessibilitàflessibilitàflessibilitàflessibilità

Eliminazione fasi Eliminazione fasi Eliminazione fasi Eliminazione fasi lavorazione “manualelavorazione “manualelavorazione “manualelavorazione “manuale”

Attribuzione Attribuzione Attribuzione Attribuzione ratingratingratingrating

Presidi diPresidi diPresidi diPresidi disicurezzasicurezzasicurezzasicurezza

LA REVISIONE DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

178

SEGNALAZIONI TEMATICHE

• mediante data-entry (on line)

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Prevista un’ampia gamma di controlli attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante apposita funzionalità diagnostica attivabile on-line sul sito UIF per l’individuazione di errori o anomalie

• mediante upload di file predisposto autonomamente in formato XBRL

Il segnalante può inoltrare la SOS(sempre mediante il portale INFOSTAT-UIF)

179

SEGNALAZIONI TEMATICHE

Unico modello rappresentativo per tutti i segnalanti

Quattro segmenti informativi1. Dati sulla segnalazione2. Dati strutturati su operazioni, soggetti e rapporti3. Informazioni a carattere descrittivo valutativo

(descrizione dell’operatività e motivi del sospetto)4. Documentazione allegata

NUOVA SEGNALAZIONE

INFO: [email protected]

180

SEGNALAZIONI TEMATICHE

Datiidentificativi lasegnalazione

Informazioni che identificano e qualificano lasegnalazione e il segnalante, nonché se ilsospetto riguarda il riciclaggio, il finanziamento alterrorismo ovvero la proliferazione di armi didistruzioni di massa.Indicare l’evento che ha dato origine all’inoltrodella segnalazione, ed il livello di rischio attribuitodal segnalante secondo un suo “prudenteapprezzamento”.

Elementiinformativispecifici

Dati strutturati concernenti le operazioni, irapporti, i soggetti ai quali le operazioni o irapporti sono riferiti, i legami tra essi. Al minimodovrà essere segnalato un soggetto ed unaoperazione anche non eseguita, a prescinderedall’importo della stessa e che sia effettuata a valeresu un rapporto preesistente.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

181

SEGNALAZIONI TEMATICHE

Descrizione eMotivi delsospetto(in forma libera)

Nella descrizione della operatività segnalataoccorre far riferimento al contesto economicofinanziario illustrando i motivi del sospetto,cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante aritenere l’operazione collegata a riciclaggio ofinanziamento al terrorismo.

Allegati Documenti elettronici (estratti conto, copie di titolidi credito, corrispondenza col cliente, ecc) che ilsegnalante ritenga necessari ai fini delladescrizione dell’operatività sospetta.Tali documenti devono essere conservati dalsegnalante a fronte di successive richieste UIF.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

182

SEGNALAZIONI TEMATICHE

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

LE VERIFICHE DELLA GDF

I DATI E LE INFORMAZIONI

REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO

UTILIZZABILI AI FINI FISCALI

SECONDO LE DISPOSIZIONI

VIGENTI

(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)

UTILIZZO FISCALE

184

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

Circolare Gdf n. 1/2008

I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale,principalmente ai fini della individuazione di disponibilitàpatrimoniali o di attività produttive di reddito, in tutto o in partesommersi.

La gdf si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonted’innesco da cui scaturisce il controllo

UTILIZZO FISCALE

185

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

• La G.d.F. può chiedere anche l’archivio Unico

DI NORMA

186

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE

VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO:

1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07

2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO

187

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIADEI CONTANTI

Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere indagati, prescindendo dalla natura lecita o illecita dell’operazione

alla quale il trasferimento si riferisce

“illecito oggettivo” per il cui accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012

188

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA

1) analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati confunzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioniche, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49(pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari osuperiori ai 1.000 euro);

2) nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es.redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostraregli accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità.

Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di

operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

in sede ispettiva viene richiesta una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel periodo oggetto di controllo.

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

190

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI

• Prima fase: la selezione del campioneil campione da ispezionare deve risultare idoneo e rappresentativo rispetto alle operazioni e/o prestazioni professionali, compiute nell’ambito dell’attività del professionista

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

ATTENZIONE alle operazioni/prestazioni professionali:- relative a clienti con nominativo ricorrente, - relative a soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista - di importo significativo, ricorrendo al denaro contante, a titoli al portatore, a valuta estera e all’oro- relative a soggetti che con conferimenti o apporti di capitale in società con beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato- finanza strutturata a rilevanza transnazionale - con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto, - attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

191

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI

• Seconda fase: i riscontri documentaliAcquisizione di tutta la documentazione conservata dalprofessionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altrotitolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell’effettivaoperatività della clientela e del relativo profilo rischio.Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame deglistrumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle e-mail.Acquisizione dei fascicoli clienti negli studi più piccoli

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

192

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

•Terza fase: Elaborazione degli elementi acquisitiAccertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l’adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07) oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art. 28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).

Particolare attenzione della GDF sull’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo sotto il profilo della tempistica, modalità di esecuzione ed acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale

193

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

•Controlli preliminari:

Indagine sulle risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione,

Individuazione del responsabile cui compete l’adempimento,

Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.

Individuazione delle procedure interne di regolamentazionedell’iter valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la

ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e ripartizione responsabilità)

194

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

Gli indicatori di anomalia per i professionisti

D.M. 16/4/2010

I nuovi indicatori collegati al fenomeno di evasione fiscaleComunicazione UIF del 23/4/2012

La G.D.F riscontra se sono state seguite le indicazioni:

195

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607

Contestazione dell’omessa

segnalazione di operazione

sospetta

La verifica della G.D.F può concludersi con:

Contestazione di mancata

riservatezza delle S.O.S.

Contestazione di una

segnalazione “tardiva”

196

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

(ART. 49, 50, 51 DLGS.231/07)

Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale

(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)

RegioniMovimentazione

mediamensile in

contanti

Movimentazione media

mensile complessiva

Peso % contanti rispettoa totale

movimentazione

Italia nord-occidentale

8.235 1.228.040 0,67%

Italia nord-orientale

6.318 358.650 1,76%

Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52%

Italia meridionale

7.343 96.479 7,61%

Italia insulare 3.003 34.951 8,59%

Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*)

(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)

Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale

(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)

RegioniMovimentazione media

mensile in contantiMovimentazione mediamensile complessiva

Peso % contanti rispettoa tot.le

movimentazione

Italia nord-occidentale 8.235 1.228.040 0,67%

Valle d'Aosta 82 2.015 4,05%

Liguria 855 36.959 2,31%

Piemonte 2.119 224.206 0,95%

Lombardia 5.180 964.861 0,54%

Italia nord-orientale 6.318 358.650 1,76%

Veneto 3.025 120.162 2,52%

Friuli Venezia Giulia 562 23.346 2,41%

Trentino Alto Adige 523 21.797 2,40%

Emilia Romagna 2.209 193.346 1,14%

Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52%

Umbria 494 12.532 3,94%

Marche 791 23.214 3,41%

Toscana 2.128 79.398 2,68%

Lazio 3.444 1.196.488 0,29%

Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale

(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)

RegioniMovimentazione

mediamensile in contanti

Movimentazione media

mensile complessiva

Peso % contanti rispettoa tot.le

movimentazione

Italia meridionale 7.343 96.479 7,61%

Calabria 939 8.236 11,40%

Basilicata 282 3.314 8,50%

Molise 189 2.217 8,50%

Puglia 2.010 26.578 7,56%

Campania 3.143 42.647 7,37%

Abruzzo 780 13.486 5,79%

Italia insulare 3.003 34.951 8,59%

Sicilia 2.236 24.981 8,95%

Sardegna 767 9.970 7,70%

Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*)

(*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010)

LE STATISTICHE

2009 2010

Notificate 9.650 contestazioni, definite con rito abbreviato

Notificate 15.926 contestazioni (abbassamento tracciabilità a 5.000 euro)

Totale oltre 5 milioni di incassi

Previsione di incasso oltre 6 milioni

n.d. Per i procedimenti oltre 250 mila euro, emessi 3.000 decreti per una cifra oltre 50 milioni

201

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

L’EVOLUZIONE DELLE SOGLIE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI

Fino al 29 aprile 2008

Ammessi solo se non superiori a 12.500 euro

Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008

Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro

Dal 25 giugno 2008 Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500

Dal 31 maggio 2010 Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000

Dal 13 agosto 2011 Ammessi solo se inferiori ad Euro 2.500

Dal 6 dicembre 2011 Moratoria

Sanzioni (*)Ammessi solo se inferiori ad Euro 1.000 (art. 12 del d.l. 6/12/2011 n. 201)

202

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di depositobancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valutaestera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando ilvalore dell’operazione, oggetto di trasferimento, ècomplessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con piùpagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamentefrazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

D.LGS. 231/07, ART. 49, COMMA 1,

203

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE

• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro

• Per tutti gli assegni di importo inferiore a 1.000,00 euro che non rechino la clausola di intrasferibilità è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di euro 1,50 cad.;

204

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE

• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;

• i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 marzo 2012

205

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ECCEZIONE ALLE REGOLE

Per i turisti stranieri sono ammessi acquisti di beni presso esercenti commercio al minuto e attività assimilate PARI O SUPERIORI ai 1.000

Euro, entro i 15.000 E.

1) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il n. del proprio c/c su cui effettuare i versamenti2) acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;3) depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la somma incassatafornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica.

il negoziante dovrà:

D.l. 2/3/2012 n.16, conv. L.26/4/12 n. 44

206

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI

• Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi

• É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l’apertura di un conto corrente.

A tali soggetti non resta che ricorrerealle

CARTE PREPAGATE

207

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SITUAZIONE DA MONITORARE

(art. 49 d.lgs. n. 231/07)

VALORE DA TRASFERIRE

“COMPLESSIVAMENTE” PARI OSUPERIORE AI 1.000 Euro

208

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

• Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importosuperiore alla soglia anchequando tale limite viene superatocumulando le diverse specie di pagamento

• Ad esempio: Denaro 400 Euro +

• Titoli al portatore 600Euro

segue...

209

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATOPARERE N. 1504/95

• Nel caso di piùtrasferimenti di importoinferiore alla soglia, macomplessivamente diammontare superiore,sfuggono al divieto,perchè tra loro noncumulabili, quelli relativi:

• A distinte ed autonomeoperazioni;

• Alla medesima operazione,quando il frazionamento èconnaturato all'operazionestessa (ad es. contratto disomministrazione) ovvero laconseguenza di preventivoaccordo tra le parti (ad es.pagamento rateale)

210

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PARERE MEF 12/6/2008

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

NON COSTITUISCE VIOLAZIONE

all’art. 49 d.lgs. 231/07

In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato all’operazione, o frutto di una ordinaria

dilazione di Pagamento che scaturisce dal

preventivo accordo delle parti. CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A

1.000 EURO

CONFERMA Circ. Mef 08/2010

211

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22/6/2010, N. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sottosoglia riferiti ad un’unica operazione

NESSUN EFFETTO SULLE RATEIZZAZIONI

CONTRATTUALI IN CONTANTI (ex dlgs.151/09 di modifica del d.lgs. 231/07)

SEMPRE INIBITI I PAGAMENTI SUB-SOGLIA PLURIMI E

RAVVICINATI, ARTIFICIOSAMENTE

FRAZIONATI

212

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12/6/2008)

E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso,se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di

eludere il divieto imposto dalla disposizione

213

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ATTENZIONE!!! (ART.51, CO.3, D.LGS 231/07)

Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla

comunicazione al Mef

214

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

• PAGAMENTI FATTURE;• FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ;• TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ;• DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI• PAGAMENTI IN CONTANTI DERIVANTE DA CONTRATTI • EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

215

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012ESEMPI:

• Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro,

• Il passaggio di denaro oltresoglia fra coniugi è ammissibile solo se in regime di comunione legale.

• Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi eccedenti i mille euro in quanto non si tratta di mezzi di pagamento ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca.

216

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI

I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI

Soggetti Imponibile Contributo integrativo

IVA 21%

Ritenuta 20%

Netto da incassare

Commercialista o Avvocato V/impresa

944 37,76 (4%)

206,17 188,80 999,13

Commercialista o avvocato V/privato

794 31,76(4%)

173,41 --- 999,17

Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa

966 19,32(2%)

206,92 193,20 999,04

Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato

810 16,20(2%)

173,50 --- 999,70

Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/impresa

952 38,08(4%)

207,92 198,02 999,98

Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato

794 31,76(4%)

173,41 ---- 999,17

impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Trasferimento contabilità da un professionista ad un altro

Il nuovo professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione alMEF di cui all’art. 51 di cui al d.lgs. 231/07, entro 30 giorni, dalla notiziadell’infrazione alle disposizioni di cui all’articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e14) e all’articolo 50.

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Nel trasferimento della contabilità nel proprio sistema informatico il professionista rileva movimenti in contanti a partire da 1.000 euro per

pagamento di fatture

Tali trasferimenti si sono verificati un anno prima rispetto alla presa d’atto del nuovo professionista.

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Pagamenti fra moglie e marito nell’impresa familiare (ditta individuale) in contabilità ordinaria

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Il titolare dell’impresa paga in contanti il collaboratore, ad esempio con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori a 1.000 Euro

Si configura una violazione del divieto di cui all’articolo 49 comma 1 e, pertanto, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa.

219

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SANZIONI AMMINISTRATIVE(ART. 51 CO.2, D.LGS 231/07)

• T In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegnicircolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazionedeve essere effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spache li accetta in versamento e dalla banca o da PosteItaliane Spa che ne effettua l’estinzione, salvo che ilsoggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che lastessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato.

220

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

(PARERE MEF 28/06/08)

I professionisti e i ced devono vigilare anche sugli assegni

in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e

attività

221

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

MEF CON NOTA PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010

Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo assegno.

Es: Ammissibile pagare 4.500 euro con cinque assegni da 900 euro,

trasferibili (liberi).

222

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO

STATO

Gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze

hanno il compito di applicare le sanzioni di cui all’art. 58

d.lgs.231/07 (l. 14/9/2011, n. 148) e di

comunicareT....

LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE

EFFETTUATE

ENTRO TRENTA GIORNI:

Alla GdF che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne da

comunicazione all’Agenzia delle Entrate,

(Novità 2012 del decreto

semplificazioni all’art. 12,co.11

della l.214/2011 di modifica all‘art.51

del d.lgs. 231/07)

DECRETO MEF 17/11/2011

Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del Mef (delegati allefunzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatoriex art. 58 d.lgs 231/07) riguardano tutte le infrazioni ex art.49,

anche quelle relative ad irregolarità di importo superiorea 250.000, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi dacomunicarsi direttamente al MEF.

224

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Le comunicazioni, di cui all’art. 51, d.lgs 231/07 possono essere

redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da

indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale.

In esse dovranno essere trascritte:- le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) commesso le infrazioni- le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità, - il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE

Mittente: DrOO.ViaOOO., cittàOOTelOO

Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede diTTTTTTTT.

Oggetto: Comunicazioni di irregolaritàTransazioni in contantiex art. 49 d.lgs 231/2007

Ill.ma Ragioneria Territoriale,Il sottoscritto OOO.. il relazione alla propria attività di dottore commercialista , è

incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione di

movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del OO. di euro5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti dellasocietà ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs231/07.

LuogoOODataOOO.Distinti saluti

Dottor OOOOOOOOOOOOO

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Le comunicazioni obbligatorie di cui

all’art. 51 del d.lgs 231/2007

Non sono assoggettate a criteri

di riservatezza

227

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

TORINO Piemonte e Valle d'Aosta

Via Grandis, n. 14, 10121, TO

GENOVA Liguria Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE

MILANO Lombardia Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI

BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ

MEF DECRETO 17 /11/2011 e circolare MEF 30/11/2011 prot. 96224 .

228

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

VERONA Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)

Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR

VENEZIA Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)

Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE

UDINE Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n. 18, 33100, UD

BOLOGNA Emilia Romagna e Marche

Piazza dell’8 Agosto, n. 26, 40126, BO

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

FIRENZE Toscana Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI

PERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG

ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord

ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM

LATINA Latina, Frosinone (zona sud)

Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

L’AQUILA Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti dellaGuardia di Finanza Coppito 67100, AQ

NAPOLI Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)

Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA

SALERNO Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA

BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

COSENZA Cosenza, Crotone, Catanzaro| (zona nord)

Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS

REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)

Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC

MESSINA Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)

Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME

CATANIA Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)

Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

INDIRIZZO

CAGLIARI Cagliari, Oristano (zona_sud/ovest)

Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA

SASSARI Sassari, Nuoro (zona nord/est)

Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A:

RTS AMBITI TERRITORIALI

GENOVA Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta

BOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)

ROMA Lazio Sardegna, Abruzzo

NAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata

MILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino AltoAdige

BARI Puglia, Molise

Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)

NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012234

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS.

ANTIRICICLAGGIO

(SANZIONI)

L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa

pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.231/07)

235

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all’ART.49 DEL D.Lgs. 231/07

(SANZIONI)

L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione

(art.58, co.1, D.lgs 231/07)

236

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,

DELL’AGOSTO 2010

• La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all’importo di 3.000 euro

• Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)

IL LIMITE MINIMO DI 3.000 SI APPLICA SIA A CHI COMMETTE L’INFRAZIONE SIA A CHI NON LA COMUNICA (art. 58, co. 8 d.lgs.231/07).

237

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 +CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178,

DELL’AGOSTO 2010

Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a

mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi.

238

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SOGGETTI SANZIONATICASS. CIV., SEZ. I, 26 GENNAIO 1999, N. 690

A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE

CONCORRONO IN UNA

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO

IRREGOLARMENTE TRASFERITO

Conferma UIC del 24/3/2007

239

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

L’articolo 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi

Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.

RISPOSTE MEF 20/5/2010

La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che l’ha acquisita.

L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i professionisti.

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO

(LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689)

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO

È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE

ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE

SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA

L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE

241

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60, CO. 2, D. LGS. 231/07

CHE RICHIAMA L’ART. 16, L.689/81)

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazioneprevede la possibilità di pagare l’importo minore fra:

1/3 del massimo della sanzione edittale

Il doppio del minimo

242

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07)

AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO IL PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER IMPORTI

INFERIORI AI 250.000 EURO)

NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE

243

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)

L’oblazione evita il minimo sanzionatorio

Circ.Mef prot. n. 281178, dell’agosto 2010

Per importi fino a 50.000 euro è possibile non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dell’importo

Per importi superiori a 50.000 euro è possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dell’importo

244

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ESEMPI DI CALCOLO DELLE NUOVE SANZIONI CON POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE

Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di

assegni irregolari

Sanzione minima

Oblazione (doppio del minimo)

1.000 euro (1%) 3.000 20

2.500 euro (1%) 3.000 50

5.000 euro (1%) 3.000 100

10.000 euro (1%) 3.000 200

20.000 euro (1%) 3.000 400

30.000 euro (1%) 3.000 600

40.000 euro (1%) 3.000 800

50.000 euro (5%) 3.000 1.000

100.000 euro (5%) 5.000 2.000

(*) Con l’oblazione si evita minimo di 3.000 e quintuplicazione per importi superiori a 50.000 euro

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

MORATORIA SANZIONI

Fatto salvo il periodo dal 6/12/2011 al 31/1/2012 per operazioni riferite alla soglia di importo di 2.500 euro (maxiemendamento al d.legge 201/2011)

Le sanzioni per operazioni in contanti e per le irregolarità sugli assegnisaranno applicate solo a partire dal 1°°°° febbraio 2012.

pagamenti in contanti fra i 1.000 ed i 2.499,99 Euro, seppure vietati dal 6 dicembre 2011, saranno sanzionati solo se le infrazioni vengono commesse dopo il 31 gennaio 2012.

la “moratoria” riguarda anche tutti i soggetti che tali irregolarità sono chiamati a comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato

246

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Circ.MEF n.2 del 16/1/2012 e Circ.GDF, n. 83607 del 19/3/2012

Contestazione:

Il termine per notificare la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione (decadenza). Tale periodo può essere interrotto, e di fatto, ampliato ogniqualvolta sia necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione.

PROCEDURA in 5 fasi

a seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/07, da parte dei soggetti destinatari (fra cui figure sia istituzionali che private: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Equitalia, istituti bancari, Poste Italiane, e professionisti) l’ufficio della RTS deve valutare la completezza e procedibilità della segnalazione.

dopo la contestazione da parte del Mef o della GDF alla parte, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS.

Istruttoria:

247

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012

il nucleo che redige il processo verbale, decreta la sanzione.(Attenzione la motivazione deve risultare congrua edesaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive dellaparte)

Decretazione:

Notifica:

Esecuzione:dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità(30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), l’ufficio deveinviare un sollecito di pagamento prima di procedereall’iscrizione a ruolo tramite Equitalia.

il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato allaparte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entroi cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione

248

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PROCEDURE E PRESCRIZIONE

Termine quinquennale

Art. 60 del d.lgs. 231/2007 e art. 28 della legge n. 689/1981

LA UIF, le autorità di vigilanza, la G.d.F. e la DIA accertano, in

relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni

indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione Il diritto dello Stato alla

riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni

dal giorno della violazione.

Le Ragionerie Territoriali dello Statoprovvedono all'irrogazione delle

sanzioni

249

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI INTRA ED EXTRA

COMUNITARIModifiche del “decreto semplificazioni 2/3/2012, n.16 in G.U. n.52” al D.lgs n. 195 del 19/11/2008 Conv. con L. 26 aprile 2012 n. 44 )

TRASFERIMENTO DI CONTANTI:AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA

Obbligo di dichiarazione (art.3 d.lgs 195/2008) • 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta

denaro contante o mezzi non tracciabili di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.

• L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

251

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEI TRASFERIMENTI FRA PAESI

ANCHE COMUNITARI

DA CHIUNQUE

252

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA

La dichiarazione, redatta su Modello Ministeriale, può essere in alternativa:

1) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, conservando copia della stessa e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

2) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.

253

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

COSA DICHIARARE

ORIGINE E DESTINAZIONE DEI MEZZI NON TRACCIABILI

ITINERARIO SEGUITO E MEZZI

DI TRASPORTO UTILIZZATI

UTILIZZO

PREVISTO

Generalità del dichiarante ed estremi

doc. identificazione

254

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

• Banconote e monete metalliche in corso legale

• Strumenti negoziabili al portatore, compresi traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento (girati senza restrizioni, a favore di beneficiario fittizio)

• Strumenti incompleti quali assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario

MEZZI NON TRACCIABILI

255

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

SANZIONI

OMESSA

DICHIARAZIONE

SEQUESTRO:

• del 30% del denaro che si intende trasferire oltre i 10.000 euro se

l’eccedenza non supera 10.000 euro

• del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi

SANZIONE PECUNIARIA:

- Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro

- Dal 30 al 50% della somma ultrasogliain tutti gli altri casi

Minimo sanzionatorio300 euro

256

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

AMMISSIBILE L’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO

Versamento immediati alla Agenzia delle Dogane o alla GDF:

- del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro

- del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro

OBLAZIONE

Nel caso il pagamento avvenga al Mef esso può essere effettuato

entro 10 giorni dalla contestazione

257

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

Il pagamento in misura ridotta è ammissibile:

1) Solo se il soggetto non se ne sia avvalso nei 5 anni antecedenti(prima era 365 giorni);

2) Solo se l’importo della violazione è inferiore a 40.000 euro (prima era 250.000 euro)

3) Resta il Minimo sanzionatorio di 200 euro

OBLAZIONE

258

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

D.lgs n. 195/2008 Modifiche 2012 decreto semplif.

Sanzioni

Art.9

Fino al 40% dell’importo trasferito in eccedenza,

- con minimo di euro 300

- Dal 10 al 30% della somma ultrasogliase l’eccedenza non supera 10.000 euro

- Dal 30 al 50% della somma ultrasogliain tutti gli altri casi

- con minimo di euro 300

Sequestro

Art.6

Del 40% dell’importo trasferito in eccedenza

- del 30% del denaro oltresoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro

- del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi

Oblazione

Art.7

Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 250.000 euro, non più di una volta ogni 365 giorni, con minimo di euro 200,

- Del del 5% del contante oltresoglia

Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 40.000 euro, non più di una volta ogni 5 anni,

- del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro

- del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro

- con minimo di euro 200

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

• L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano leinformazioni raccolte con le omologhe autorità di altri Statimembri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca chesomme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio edi finanziamento del terrorismo.

• Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme didenaro contante sono connesse al prodotto di una frode o diqualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dellaComunità europea, le informazioni sono trasmesse dall’Agenziadelle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissioneeuropea.

260

TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI