Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

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    Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011Formazione dei lavoratori ai sensi dellart. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08

    Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Sui corsi diformazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro deicompiti di prevenzione e protezione ai sensi dellart. 34, commi 2 e 3del D.Lgs. 81/08

    Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012Attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazionedegli operatori ai sensi dellart. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08

    Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/20 12Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivemodificazioni e integrazioni

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    La formazione per la sicurezza dei lavoratori da tempo obbligatoria

    Almeno dallentrata in vigore dellart. 22 D.lgs.626/1994 (27-11-1994)

    indipendentemente dagli ultimi Accordi ConferenzaStato Regioni

    Art. 22 - (Formazione dei lavoratori)1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi

    compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e

    di salute, con particolare riferimento al proprio posto dilavoro ed alle proprie mansioni.

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    D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ancherispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione

    della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,organi di vigilanza, controllo, assistenza;

    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti

    misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici delsettore o comparto di appartenenza dellazienda .

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    CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 rinnovato 19 APRILE 2010 Art. 110(Formedil - Scuole edili)Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la

    prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborer moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte delleScuole edili, per i lavoratori di cui alla lett. a) che si inseriscono per la prima volta nelsettore, utilizzando anche le ore di cui alla lett. B) dell'art. 90 del c.c.n.l.

    Art. 91FORMAZIONE PROFESSIONALELa Scuola Edile Territoriale chiamer in formazione il lavoratore per frequentare ilcorso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione allasicurezza (in adempimento allart . 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Il corso,che il lavoratore frequenter di norma prima dellassunzione, ricomprende il modulo

    formativo di 8 ore previsto dagli articoli 87, commi 13 e 14, per i singoli lavoratori, e110, comma 7, del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.

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    CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 rinnovato 19 APRILE 2010

    Art. 87(Rappresentante per la sicurezza)I lavoratori dell'azienda o dell'unit produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensidell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolareriferimento alle mansioni svolte, in occasione:- del primo ingresso nel settore;

    - del cambiamento di mansioni;- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'accordointerconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza edei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico

    territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per lasicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori .

    Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sar rilasciata una certificazionedell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terr un'anagrafe inmerito.

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    Decreto Ministeriale del 16/01/1997

    Art. 1.- Formazione dei lavoratori. I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisuratialle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

    a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonch i possibili

    danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

    b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezzae salute sul posto di lavoro

    c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione alruolo partecipativo.

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    Mancava una norma specifica

    Il presente accordo disciplina, aisensi dell'articolo 37, comma 2,del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, esuccessive modifiche eintegrazioni la durata, i contenuti

    minimi e le modalit dellaformazione , nonchdell'aggiornamento, dei lavoratorie delle lavoratrici, dei preposti edei dirigenti , nonch la

    formazione facoltativa dei soggettidi cui all'articolo 21, comma 1, delmedesimo D.Lgs. n. 81/08.

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    Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011Formazione dei lavoratori ai sensi dellart. 37, comma 2del D.Lgs. 81/08

    EROGAZIONE DEL SERVIZIO: modalit operative

    FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOS

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    Sancito e divulgato: 21/12/2012Pubblicato in G.U.: 11/01/2012Entrato in vigore: 11/01/2012 !!!

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    Premessa: corsi preposti e dirigenti

    FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOS

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    La applicazione dei contenuti del presenteaccordo nei riguardi dei dirigenti e dei

    preposti, per quanto facoltativa , costituiscecorretta applicazione dell'articolo 37,comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.Nel caso venga posto in essere un percorsoformativo di contenuto differente, il datore di

    lavoro dovr dimostrare che tale percorso hafornito a dirigenti e/o preposti unaformazione "adeguata e specifica "

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    Fino all'attuazione delledisposizioni di cui all'art. 3,comma 13, del D.Lgs. 81/08, ilpresente accordo non si applicanei confronti dei lavoratoristagionali (es. agricoli chelavorano per meno di cinquantagiornate).

    La deroga vale al massimo 18mesi.

    FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOS

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    Organismi pariteticiI corsi di formazione per i lavoratori vannorealizzati previa richiesta di collaborazione agliO.P. ove esistenti sia nel territorio che nelsettore di appartenenza.

    Della risposta dellO.P. il datore di lavoro tieneconto, senza che, tuttavia, ci significhi che laformazione debba essere svoltanecessariamente con lO.P., n che leindicazioni dellO.P. debbano essereobbligatoriamente seguite nella realizzazionedellattivit formativa.In mancanza dellO.P. o in mancanza di rispostaentro 15 giorni il datore di lavoro procedeautonomamente alla pianificazione erealizzazione della formazione.

    FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOST

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    Requisiti dei docentiIn attesa dellelaborazione dei criteri diqualificazione dei formatori da parte dellaCommissione Consultiva Permanente:esperienza almeno triennale diinsegnamento o professionale in materia disalute e sicurezza (anche nello svolgimentodel ruolo di RSPP).

    Svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/oprofessionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alladata di pubblicazione dellaccordo (Linee Applicative del25/07/12)

    FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOS

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    La formazione dei DIRIGENTI

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    IN SINTESI

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    Erogazione della formazioneIl personale di nuova assunzione deve

    essere avviato ai rispettivi corsi diformazione anteriormente o, se non possibile, contestualmenteallassunzione.In tale ultima ipotesi, ove non risultipossibile completare il corso diformazione prima della adibizione deldirigente, del preposto o del lavoratorealle proprie attivit, il relativo percorsoformativo deve essere completatoentro 60 giorni dallassunzione.

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    Quanto sopra riportato nel punto 10 dellAccordo, relativo alle DISPOSIZIONITRANSITORIE!!!!

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    Condizioni particolari: lavoratori edili

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    Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, laformazione "16 0re-MICS" riconosciuta integralmente corrispondente allaFormazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorsostrutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui alpresente accordo ove corrispondenti.

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    Attestati

    Sono rilasciati dallorganizzatore del corso e devonocontenere: Identificazione e firma del soggetto organizzatore Normativa di riferimento Dati anagrafici e profilo professionale del corsista Tipo di corso Settore ATECO Monte ore Periodo di svolgimento del corso

    Gli attestati di frequenza e di superamento della prova diverifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatoridei corsi in base a:

    la frequenza del 90% delle ore di formazione previste peri lavoratori;

    la frequenza del 90% delle ore di formazione previste edil superamento della prova di verifica per preposti e

    dirigenti.

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    Crediti formativi

    COSTITUZIONE NUOVO RAPPORTO DI LAVORO con azienda dello stesso settore della precedentesia la formazione generale che quella specificacostituiscono credito formativo . con azienda di diverso settore solo la formazione

    generale costituisce credito formativo. in una azienda multiservizi il lavoratore vada asvolgere mansioni riconducibili a un settore arischio maggiore: modulo formativo integrativoattinente ai rischi.

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    Aggiornamento della formazioneLe Linee applicative del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalit permezzo delle quali si possa ottemperare allobbligo di aggiornamento, una partenon superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento ( pari a 2 ore ) pu esserevalidamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari ,a condizione che essi trattino delle materie previste dallaccordo e che prevedanouna verifica finale di apprendimento .Le Linee applicative del 25/07/12 puntualizzano che, per quanto riguardalaggiornamento del preposto, le 6 ore di aggiornamento quinquennale siritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori.

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    Riconoscimento della formazione pregressaLAVORATORI E PREPOSTI

    riconosciuta la formazione erogataprecedentemente alla pubblicazione dellAccordo seeffettuata nel rispetto delle previsioni normative edelle indicazioni previste nei contratti collettivi dilavoro.

    In questo caso la decorrenza del quinquennio diaggiornamento parte dall11/01/12 (come precisatodalle Linee applicative del 25/07/12). Quindi, laprossima scadenza da considerare per i soggetti giformati alla data di pubblicazione dellaccordo,cadr l11 gennaio 2017.Se la formazione pregressa stata erogata da pi di 5 anni dalla data dipubblicazione dellAccordo, laggiornamento dovr essere completato entro12 mesi dal 11/01/2012 e cio entro il 11/01/2013

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    Riconoscimento della formazione pregressa

    11/01/2012 11/01/201711/01/2013

    11/01/2007

    5 anni 5 anni 5 anni

    LAVORATORI e PREPOSTI : 6 ore di aggiornamento

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    Riconoscimento della formazione pregressaDIRIGENTI riconosciuta la formazione dei dirigenti erogataprecedentemente alla data di pubblicazione dellAccordo se concontenuti conformi: allart. 3 del DM 16/01/97 (effettuata dopo il 14/08/2003)

    oppure a quelli del Modulo A per RSPP/ASPP previstodallAccordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

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    Disposizioni transitoriePREPOSTI e DIRIGENTII datori di lavoro hanno 18 mesi di tempo(quindi fino al 11/07/2013 ) per farfrequentare ai preposti e dirigenti in forzaalla data di pubblicazione dellaccordo

    (ma non ancora formati) i corsi diformazione secondo i contenutidellAccordo.Questa disposizione non applicabile alpersonale di nuova assunzione o a quellogi in forza al quale siano stati attribuiticompiti di dirigente o preposto dopol11/01/12.

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    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

    LAccordo, ai sensi dellart. 34, commi 2 e 3 delD.Lgs. 81/08 disciplina: durata contenuti minimi modalit di svolgimentodel percorso formativo e dellaggiornamento per il

    datore di lavoro che intende svolgere il ruolo diRSPP

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    Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte deldatore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensidellart. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08

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    Sancito e divulgato: 21/12/2012Pubblicato in G.U.: 11/01/2012Entrato in vigore: 11/01/2012 !!!

    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

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    Soggetti formatoriTra i soggetti formatori lAccordo individua: Regioni e Province autonome Universit e scuole di dottorato

    INAIL Corpo dei VV.F. Associazioni sindacali Enti bilaterali Fondi interprofessionali Ordini e collegi professionali Altri.

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    Organizzazione della formazioneI corsi di formazione devono prevedere: Responsabile del progetto formativo

    (anche il docente) Partecipanti (max 35) Registro di presenza dei partecipanti Assenze ammesse: massimo 10% delmonte ore.

    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

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    I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio.

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    AttestatiSono rilasciati dallorganizzatore del corso edevono contenere: Denominazione del soggetto formatore

    Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Tipologia di corso Settore ATECO Monte ore Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia lattestato(anche il docente)

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    AggiornamentoNei corsi di aggiornamento si dovranno trattaresignificative evoluzioni e innovazioni, applicazionipratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi

    sistemi di gestione e processi organizzativi fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico tecniche di comunicazione, volte allinformazione eformazione dei lavoratori in tema di promozionedella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro consentito laggiornamento in modalit e -Learning

    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

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    Le Linee applicative del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalit per mezzo delle quali si possaottemperare allobbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a2 ore) pu essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizioneche essi trattino delle materie previste dallaccordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

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    CREDITI FORMATIVINon sono tenuti a frequentare i corsi di formazioneprevisti nellAccordo i datori di lavoro che hanno svolto una formazione conforme allart.3 del DM 16/01/97 esonerati dalla formazione ai sensi dellart. 95 del

    D.Lgs. 626/94 in possesso dei requisiti di cui allart. 32, commi 2, 3e 5 del D.Lgs. 81/08 e abbiano frequentato i corsisecondo lAccordo Stato Regioni del 26/01/2006 Sono comunque soggetti allobbligo diaggiornamento. In particolare gli esoneratidevono completare il primo aggiornamento entro il11/01/2014.

    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

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    In caso di inizio di nuova attivit il datore di lavoro che intende svolgere direttamente, nei casiprevisti, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve completare il percorso formativoentro 90 giorni dalla data di inizio dellattivit.

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

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    Disposizioni transitorie

    In fase di prima applicazione, non sono tenuti afrequentare i corsi di formazione di cui al punto 5dellAccordo i datori di lavoro che abbianofrequentato, entro 6 mesi dall11/01/2012(pertanto gi scaduto) , corsi di formazione: conformi allart. 3 del DM 16/01/97 per quantoriguarda durata e contenuti; formalmente e documentalmente approvati alladata di entrata in vigore dellAccordo.(Specificato dalle Linee Applicative del25/07/12)

    La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP

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    Accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature dilavoro art 73 c 5 Dlgs 81/08

    Pubblicato G.U. n. 60 del 12/03/2012

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    1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili2. Gru a torre3. Gru mobile (autogru)

    4. Gru per autocarro5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (abraccio telescopico, carrelli industriali semoventi,carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopicirotativi)

    6. Trattori agricoli o forestali

    7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici,escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne,autoribaltabile a cingoli)

    8. Pompa per calcestruzzodeve essere presente registro del corso con elenco e firme dei partecipanti, nomi e firme docenti, contenuti, ora di inizio e fine corso,esito valutazione teorica e valutazione pratica. Documentazione conservata per 10 anni dopo la fine del corso. Il partecipante deveavere attestato di partecipazione.

    Elenco attrezzature di lavoro per le quali richiesta specifica abilitazione degli operatori

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    ATTREZZATURE DI LAVORO

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    ATTREZZATURE DI LAVORO

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    Organizzazione della formazione Per

    ciascun corso si dovr prevedere: Responsabile del progetto formativo(anche il docente) Partecipanti (max 24)

    Per le attivit pratiche almeno 1istruttore ogni 6 allievi Attivit pratiche effettuate in areaidonea Registro delle presenze

    Assenze ammesse: massimo 10% delmonte ore.

    ATTREZZATURE DI LAVORO

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    Regioni e Province autonome

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali INAIL Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Ordini o collegi professionali Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatricidelle attrezzature oggetto dellAccordo accreditate in

    conformit al modello di accreditamento definito in ogniRegione e Provincia autonoma

    Soggetti formatori

    48

    Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati inconformit al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provinciaautonoma Enti bilaterali Scuole edili costituite nellambito degli organismi paritetici

  • 7/26/2019 Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

    49/53

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

  • 7/26/2019 Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

    50/53

    Riconoscimento formazione pregressaCorsi di durata complessiva non inferiore aquella prevista dallaccordo, composti dimodulo teorico, modulo pratico e verifica finale

    di apprendimento

    50

    ATTREZZATURE DI LAVORO

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

  • 7/26/2019 Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

    51/53

    Riconoscimento formazione pregressaCorsi di formazione composti di modulo teorico, modulopratico e verifica finale di apprendimento, di duratacomplessiva inferiore a quella prevista dallaccordo.

    51

    ATTREZZATURE DI LAVORO

    Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

  • 7/26/2019 Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

    52/53

    Riconoscimento formazione pregressaCorsi di formazione di qualsiasi durata noncompletati da verifica finale di apprendimento.

    52

    ATTREZZATURE DI LAVORO

    Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore

    SINTESI FORMAZIONE ACCORDI STATO REGIONI

  • 7/26/2019 Sintesi Formazione - Accordi Stato Regioni

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    Disposizioni transitorie

    I lavoratori che alla data di entratain vigore dellAccordo sonoincaricati delluso delleattrezzature oggetto dellAccordosenza essere stati formati , devonofrequentare i corsi in conformitallAccordo entro 24 mesidallentrata in vigore dellAccordostesso.

    53

    ATTREZZATURE DI LAVORO