Simone Ferrari, In tema di violenza sessuale di gruppo

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suoi difensori dell’avviso di deposito del decreto conclu- sivo del procedimento di prevenzione. Infatti, il provve- dimento che aveva disposto l’aggravamento della misura era stato notificato al solo interessato, mentre non era stato notificato, come invece espressamente previsto, ai difensori dello stesso prevenuto, che, nel proporre ap- pello, aveva riservato contestualmente la proposizione dei motivi dell’impugnazione ai suoi difensori di fiducia. La Corte d’appello aveva rilevato la tardivita ` dell’impu- gnazione presentata personalmente dall’interessato: i motivi, espressamente riservati ai difensori, erano stati presentati per la prima volta dopo circa tre anni dall’im- pugnazione dell’interessato e, percio ` , ben al di la ` del ter- mine di dieci giorni stabilito, in materia, dall’art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Inoltre, a sostegno della sua de- cisione, la Corte territoriale aveva evidenziato che, pur prescindendo dalla notifica di deposito del decreto di primo grado, ai difensori era stato comunque notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale di trattazione dell’appello, sicche ´ i termini per impugnare erano da ri- tenere decorsi, tale avviso essendo da ritenersi equipol- lente al primo. In seguito a cio ` , era stato proposto ricorso per cassa- zione. La questione posta al vaglio della Corte di legitti- mita ` per «violazione dell’art. 606, 1 o comma, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423», era finalizzata alla declaratoria di nullita ` del giu- dizio d’appello, anche in relazione all’assunto della Corte territoriale che ritiene equipollenti l’avviso di deposito del decreto (mai notificato ai difensori) e quello di fissa- zione dell’udienza di trattazione del giudizio di impugna- zione. E ` da condividere la decisione della Suprema Corte che ha disposto l’annullamento del provvedimento impu- gnato, quale risultato di una visione ormai obsoleta del sistema processuale. Invero, il giudizio di prevenzione, alla luce delle modi- fiche ad esso apportate gia ` da tempo a seguito di molte- plici interventi della Corte costituzionale, risulta oggi come vero e proprio procedimento giurisdizionale assi- milabile, seppur con qualche anomalia e diversita ` , al giu- dizio di cognizione e quindi suscettibile delle garanzie e delle tutele proprie di quest’ultimo. Eloquente risulta in proposto l’art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, che, nello stabilire un obbligo di comuni- cazione ai soggetti interessati al procedimento di preven- zione, proprio ai fini dell’impugnazione della decisione di prima istanza, riconosce il diritto di difesa e le garanzie difensive, rinviando, per analogia, alle disposizioni det- tate per il procedimento penale (cosı ´, gia ` , Corte cost., 29 maggio 1968, n. 53, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1968, 1272). Se questa tesi poteva essere condivisa in passato, oggi, in epoca di «giusto processo», riesce difficile ne- garne la vigenza e la Corte di legittimita ` , nel caso deciso, ne ha confermato l’operativita ` . Piu ´ in particolare, l’art. 4, 9 o comma, legge n. 1423 del 1956, prevede espressa- mente il diritto dell’interessato ad impugnare i provvedi- menti applicativi delle misure di prevenzione, nulla sta- bilendo circa la configurabilita ` di un autonomo diritto d’impugnazione in capo al difensore dello stesso interes- sato. Sotto il vigore del precedente codice si era posta la questione della legittimazione del difensore ad impu- gnare. Inizialmente la giurisprudenza aveva escluso, a `n- corata ad un’interpretazione letterale del dato testuale, che il difensore fosse titolare di un autonomo diritto d’impugnazione; successivamente, a seguito della sen- tenza della Corte costituzionale n. 76 del 1970 che ribadı ´ l’obbligatorieta ` dell’assistenza tecnica, anche la Corte di cassazione muto ` il proprio orientamento giungendo ad affermare l’indefettibile dritto del difensore ad impu- gnare le decisioni pregiudizievoli per il suo assistito: cfr., Cass., Sez. I, 11 settembre 1985, Porto, in Cass. Pen., 1986, 1855; Id., Sez. I, 13 dicembre 1977, Serrelli, in Giust. Pen., 1978, III, 609). La questione ha perso ragion d’essere con l’entrata in vigore dell’attuale codice, dal momento che l’art. 680, 3 o comma, c. p. p., impone l’osservanza delle «disposizioni generali sulle impugnazioni » e quindi anche dell’art. 571, 3 o comma, c. p. p., che riconosce autonomo diritto d’im- pugnazione anche al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento. Nella specie, essendo mancata la notifica dell’avviso di deposito, che non am- mette equipollenti, il ricorso non era da considerarsi in- tempestivo, poiche ´ il termine per l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento. Nel rispetto della tassativita ` delle forme e dei termini per proporre impugnazione, nessun avviso o notifica fatta al solo imputato puo ` ritenersi equipollente all’avviso o notifica a cui ha diritto il difensore. E si spiega: in forza del rinvio operato dall’art. 4, 12 o comma, legge n. 1423 del 1956 alle norme del codice di procedura penale, e ` pacifico che l’impugnazione possa essere proposta an- che dal difensore dell’interessato che, di conseguenza, ex art. 571, 3 o comma, c. p. p., ha un autonomo diritto alla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento (in questo senso, Cass., Sez. I, 23 aprile 1986, Miele, in Cass. Pen., 1987, 1010). In tal modo si garantisce alla parte interessata il diritto ad un processo giusto ed equo, con- cretizzando la regola del contraddittorio che viene a co- stituire un connotato ineludibile anche del procedimento di prevenzione (sull’argomento trattato, v., in particolare, Filippi, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure «antimafia» tra sicurezza pubblica e misure indivi- duali, Padova, 2002, 552; Gaito-Ranaldi, Esecuzione penale, Milano, 2005, 265; Guerrini-Mazza, Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali, Padova, 1996, 232; Nobili, Associazioni mafiose, criminalita ` orga- nizzata e sistema processuale, in Criminalita ` organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzie, Napoli, 1999, 223). Nadia E. La Rocca Cassazione penale, III Sezione, 7 luglio 2005 (dep. 16 settembre 2005), n. 33724 — Vitalone Presidente —Fiale Relatore —Meloni P. M. (parz. diff.). — X, ricorrente. Violenza carnale e atti di libidine — Violenza sessuale di gruppo — Fattispecie — Circostanza aggravante di cui all’art. 112, n. 1, c. p. — Applicabilita ` (C. p. artt. 112, n. 1, 609 octies). Violenza carnale e atti di libidine — Violenza sessuale di gruppo — Sequestro di persona — Rapporti (C. p. artt. 609 octies, 605). La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, n. 1, c. p. deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui le fat- tispecie di reato c. d. «plurisoggettive necessarie» possono configurarsi per la partecipazione anche solo di due persone (cio ` che avviene nell’ipotesi di cui all’art. 609 octies c. p.), perche ´ in tali casi il concorso di un numero maggiore di soggetti agenti puo ` costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale, in quanto la specifica situa- zione riveste un manifesto carattere di piu ´ intensa perico- losita ` , idoneo a determinare maggiore allarme sociale e piu ´ grave pregiudizio (1). DIRITTO E PROCEDURA PENALE 818

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suoi difensori dell’avviso di deposito del decreto conclu-sivo del procedimento di prevenzione. Infatti, il provve-dimento che aveva disposto l’aggravamento della misuraera stato notificato al solo interessato, mentre non erastato notificato, come invece espressamente previsto, aidifensori dello stesso prevenuto, che, nel proporre ap-pello, aveva riservato contestualmente la proposizionedei motivi dell’impugnazione ai suoi difensori di fiducia.La Corte d’appello aveva rilevato la tardivita dell’impu-gnazione presentata personalmente dall’interessato: imotivi, espressamente riservati ai difensori, erano statipresentati per la prima volta dopo circa tre anni dall’im-pugnazione dell’interessato e, percio, ben al di la del ter-mine di dieci giorni stabilito, in materia, dall’art. 4 L. 27dicembre 1956, n. 1423. Inoltre, a sostegno della sua de-cisione, la Corte territoriale aveva evidenziato che, purprescindendo dalla notifica di deposito del decreto diprimo grado, ai difensori era stato comunque notificatol’avviso di fissazione dell’udienza camerale di trattazionedell’appello, sicche i termini per impugnare erano da ri-tenere decorsi, tale avviso essendo da ritenersi equipol-lente al primo.

In seguito a cio, era stato proposto ricorso per cassa-zione. La questione posta al vaglio della Corte di legitti-mita per «violazione dell’art. 606, 1o comma, lett. b),c.p.p., in relazione all’art. 4 L. 27 dicembre 1956, n.1423», era finalizzata alla declaratoria di nullita del giu-dizio d’appello, anche in relazione all’assunto della Corteterritoriale che ritiene equipollenti l’avviso di depositodel decreto (mai notificato ai difensori) e quello di fissa-zione dell’udienza di trattazione del giudizio di impugna-zione.

E da condividere la decisione della Suprema Corte cheha disposto l’annullamento del provvedimento impu-gnato, quale risultato di una visione ormai obsoleta delsistema processuale.

Invero, il giudizio di prevenzione, alla luce delle modi-fiche ad esso apportate gia da tempo a seguito di molte-plici interventi della Corte costituzionale, risulta oggicome vero e proprio procedimento giurisdizionale assi-milabile, seppur con qualche anomalia e diversita, al giu-dizio di cognizione e quindi suscettibile delle garanzie edelle tutele proprie di quest’ultimo.

Eloquente risulta in proposto l’art. 4 L. 27 dicembre1956, n. 1423, che, nello stabilire un obbligo di comuni-cazione ai soggetti interessati al procedimento di preven-zione, proprio ai fini dell’impugnazione della decisione diprima istanza, riconosce il diritto di difesa e le garanziedifensive, rinviando, per analogia, alle disposizioni det-tate per il procedimento penale (cosı, gia, Corte cost., 29maggio 1968, n. 53, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1968,1272). Se questa tesi poteva essere condivisa in passato,oggi, in epoca di «giusto processo», riesce difficile ne-garne la vigenza e la Corte di legittimita, nel caso deciso,ne ha confermato l’operativita. Piu in particolare, l’art. 4,9o comma, legge n. 1423 del 1956, prevede espressa-mente il diritto dell’interessato ad impugnare i provvedi-menti applicativi delle misure di prevenzione, nulla sta-bilendo circa la configurabilita di un autonomo dirittod’impugnazione in capo al difensore dello stesso interes-sato. Sotto il vigore del precedente codice si era posta laquestione della legittimazione del difensore ad impu-gnare. Inizialmente la giurisprudenza aveva escluso, an-corata ad un’interpretazione letterale del dato testuale,che il difensore fosse titolare di un autonomo dirittod’impugnazione; successivamente, a seguito della sen-tenza della Corte costituzionale n. 76 del 1970 che ribadıl’obbligatorieta dell’assistenza tecnica, anche la Corte dicassazione muto il proprio orientamento giungendo adaffermare l’indefettibile dritto del difensore ad impu-gnare le decisioni pregiudizievoli per il suo assistito: cfr.,

Cass., Sez. I, 11 settembre 1985, Porto, in Cass. Pen.,1986, 1855; Id., Sez. I, 13 dicembre 1977, Serrelli, inGiust. Pen., 1978, III, 609).

La questione ha perso ragion d’essere con l’entrata invigore dell’attuale codice, dal momento che l’art. 680, 3o

comma, c. p. p., impone l’osservanza delle «disposizionigenerali sulle impugnazioni» e quindi anche dell’art. 571,3o comma, c. p. p., che riconosce autonomo diritto d’im-pugnazione anche al difensore dell’imputato al momentodel deposito del provvedimento. Nella specie, essendomancata la notifica dell’avviso di deposito, che non am-mette equipollenti, il ricorso non era da considerarsi in-tempestivo, poiche il termine per l’impugnazione decorredalla data di notifica del provvedimento.

Nel rispetto della tassativita delle forme e dei terminiper proporre impugnazione, nessun avviso o notificafatta al solo imputato puo ritenersi equipollente all’avvisoo notifica a cui ha diritto il difensore. E si spiega: in forzadel rinvio operato dall’art. 4, 12o comma, legge n. 1423del 1956 alle norme del codice di procedura penale, epacifico che l’impugnazione possa essere proposta an-che dal difensore dell’interessato che, di conseguenza,ex art. 571, 3o comma, c. p. p., ha un autonomo dirittoalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento (inquesto senso, Cass., Sez. I, 23 aprile 1986, Miele, in Cass.Pen., 1987, 1010). In tal modo si garantisce alla parteinteressata il diritto ad un processo giusto ed equo, con-cretizzando la regola del contraddittorio che viene a co-stituire un connotato ineludibile anche del procedimentodi prevenzione (sull’argomento trattato, v., in particolare,Filippi, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Lemisure «antimafia» tra sicurezza pubblica e misure indivi-duali, Padova, 2002, 552; Gaito-Ranaldi, Esecuzionepenale, Milano, 2005, 265; Guerrini-Mazza, Le misuredi prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali, Padova,1996, 232; Nobili, Associazioni mafiose, criminalita orga-nizzata e sistema processuale, in Criminalita organizzata erisposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzie, Napoli,1999, 223).

Nadia E. La Rocca

Cassazione penale, III Sezione, 7 luglio 2005 (dep. 16settembre 2005), n. 33724 — Vitalone Presidente— Fiale Relatore — Meloni P. M. (parz. diff.). —X, ricorrente.

Violenza carnale e atti di libidine — Violenza sessuale digruppo — Fattispecie — Circostanza aggravantedi cui all’art. 112, n. 1, c. p. — Applicabilita (C. p.artt. 112, n. 1, 609 octies).

Violenza carnale e atti di libidine — Violenza sessuale digruppo — Sequestro di persona — Rapporti (C. p.artt. 609 octies, 605).

La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, n. 1,c. p. deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui le fat-tispecie di reato c. d. «plurisoggettive necessarie» possonoconfigurarsi per la partecipazione anche solo di due persone(cio che avviene nell’ipotesi di cui all’art. 609 octies c. p.),perche in tali casi il concorso di un numero maggiore disoggetti agenti puo costituire un quid pluris apprezzabilequale fattore circostanziale, in quanto la specifica situa-zione riveste un manifesto carattere di piu intensa perico-losita, idoneo a determinare maggiore allarme sociale e piugrave pregiudizio (1).

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Page 2: Simone Ferrari, In tema di violenza sessuale di gruppo

Il delitto di violenza sessuale di gruppo concorre conquello di sequestro di persona allorche la privazione dellaliberta, attuata in danno del soggetto passivo della violenzasessuale, sia protratta per un tempo non coincidente (ante-cedente o susseguente) con quello della costrizione neces-saria per la consumazione della violenza (2).

Omissis. — 1. Il reato di «Violenza sessuale di gruppo» el’aggravante di cui all’art. 112, n. 1 cod. pen.

1.1. Deve premettersi, in punto di fatto, che nella fattispeciein esame i giudici del merito hanno accertato che la giovane(omissis) venne violentata a turno da cinque persone (tra lequali un minorenne) ed hanno altresı evidenziato che il com-portamento della stessa venne concretamente condizionato datale simultanea presenza.

1.2. Si pone, dunque, la questione della compatibilita dell’ag-gravante di cui all’art. 112, n. 1 cod. pen. (partecipazione alreato di cinque o piu persone) con il delitto di «violenza ses-suale di gruppo», di cui all’art. 609 octies cod. pen., che costi-tuisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente pluri-soggettivo proprio, consistente nella «partecipazione, da partedi piu persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art.609 bis», in cui la pluralita di agenti e richiesta come elementocostitutivo (vedi Cass. Sez. 3a: 11.10.1999, n. 11541, ric. Bom-baci ed altri; 29.1.2004, n. 3348, Pacca ed altro).

La previsione di un trattamento sanzionato piu grave si con-nette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipa-zione simultanea di piu persone, in quanto una tale condottapartecipativa imprime al fatto un grado di lesivita piu intensosia rispetto alla maggiore capacita di intimidazione del soggettopassivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti(anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacita crimi-nali singole) sia rispetto ad una piu odiosa violazione della li-berta sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza diautodeterminazione.

La contemporanea presenza gia di due aggressori e idonea aprodurre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella partelesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo, inoltre,si distingue dal concorso di persone nel reato di cui all’art. 609bis cod. pen. perche non e sufficiente l’accordo delle volontadei compartecipi al delitto ma e necessaria la simultanea, effet-tiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consu-mazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

1.3. Sulla questione del numero minimo di partecipanti ne-cessario per configurare la «partecipazione da parte di piu per-sone riunite ad atti di violenza sessuale», richiesta dalla normaincriminatrice in esame, questa Corte Suprema — con argo-mentazioni che il Collegio condivide — ha costantemente affer-mato che il reato di cui all’art. 609 octies cod. pen. «e configu-rabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite(Sez. III: 9.9.1996, n. 2851, ric. Hodca; 11.10.1999, n. 11541,ric. Bombaci ed altri; 7.8.2001, n. 30826, ric. Sergi ed altro;29.1.2004, n. 3348, Pacca ed altro).

La finalita della norma incriminatrice si connette essenzial-mente, infatti, non tanto al numero delle persone quanto allacontestualita del comportamento illecito plurisoggettivo, cioealla simultaneita del concorso nella fase esecutiva quale ele-mento qualificante del concorso medesimo.

1.4. Tanto premesso circa la struttura del reato di cui all’art.609 octies cod. pen., il Collegio aderisce all’indirizzo giurispru-denziale (condiviso pure da autorevole dottrina) secondo ilquale l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1 cod. pen. deve consi-derarsi applicabile in tutte le ipotesi in cui le fattispecie di reatoc.d. «plurisoggettive necessarie» possono configurarsi per la

partecipazione anche solo di due persone, perche in tali ipotesiil concorso di un numero maggiore di soggetti agenti ben puocostituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostan-ziale in quanto la specifica situazione riveste un manifesto ca-rattere di piu intensa pericolosita, idoneo a determinare mag-giore allarme sociale e piu grave pregiudizio (vedi Cass.: Sez.Unite, 7.7.1984, n. 20, Dantini; nonche Cass., Sez. I: 28.4.1980,n. 768, Livraghi; 13.10.1976, n. 1205, Pavia; 25.6.1976, n. 1206,Perugini). — Omissis.

3. Il rapporto con il delitto di sequestro di persona (art. 605cod. pen.).

Il reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 cod. pen.,ben puo concorrere con quelli di violenza sessuale.

L’elemento caratteristico del sequestro di persona consistenel fatto che l’azione imposta si risolve in una specifica limita-zione — per un tempo apprezzabile anche se breve — dellaliberta di movimento nello spazio o di libera scelta del luogoove trattenersi, sicche integra il delitto di cui all’art. 605 cod.pen. la privazione della liberta, attuata in danno del soggettopassivo della violenza sessuale e protratta per un tempo noncoincidente (antecedente o susseguente) con quello della costri-zione necessaria per la consumazione della violenza medesima(vedi Cass., Sez. 3a, 10.1.2003, n. 502, Raffi ed altri).

Lo schema legale del delitto di cui all’art. 605 cod. pen. sicompleta, infatti, con la semplice privazione della liberta perso-nale del soggetto passivo, senza una particolare qualificazionedel fine.

Nella vicenda in esame la giovane (omissis) durante il viag-gio di andata verso il luogo in cui poi vennero consumate leviolenze sessuali, allorche si rese conto che i cinque non ave-vano alcuna intenzione di accompagnarla a casa, protesto viva-cemente fino ad implorarli di ritornare indietro, arrivando an-che a fingere di essere svenuta per impietosire il quinquetto,senza ottenere, pero, alcun risultato. Le venne imposta, dun-que, una privazione della liberta in un tempo precedente aquello corrispondente alla consumazione del delitto di cui al-l’art. 609 bis cod. pen. e tale condotta — come esattamenteritenuto dalla Corte di merito — integra il delitto autonomo disequestro di persona, materialmente concorrente con l’altroreato e sicuramente aggravato dal nesso teleologico (art. 61,n. 2 cod. pen.) poiche ad esso finalisticamente collegato. —Omissis.

(1-2) In tema di violenza sessuale di gruppo

La sentenza in epigrafe analizza la struttura del reato diviolenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c. p.) ed af-fronta due delicati problemi concernenti i rapporti tratale delitto e gli artt. 112, n. 1, e 605 c. p.

Il fatto e tanto triste quanto semplice: cinque persone(tra le quali un minorenne) portano una ragazza — dap-prima con l’inganno, in seguito con la forza — in unluogo appartato ed ivi la violentano a turno.

Le domande da porsi sono tre: 1) che cosa significa«violenza sessuale di gruppo»?; 2) l’aggravante di cui al-l’art. 112, n. 1, c. p. e compatibile con questo reato?; 3) inche limiti la violenza sessuale di gruppo puo concorrerecon il sequestro di persona?

Come e noto, l’art. 609 octies c. p.1) prevede una figuraautonoma di reato2) del tutto nuova ed introdotta dal-l’art. 9 L. 15 febbraio 1996, n. 66. Peraltro, il delitto enuovo solo perche eleva a titolo autonomo di reatoun’ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone: non si

1) Art. 609 octies c. p.: «Violenza sessuale di gruppo. — La vio-lenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte dipiu persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis.— Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e punitocon la reclusione da sei a dodici anni. La pena e aumentata se con-corre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609ter. — La pena e diminuita per il partecipante la cui opera abbiaavuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione delreato. La pena e altresı diminuita per chi sia stato determinato acommettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dainumeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo112».

2) Masullo, Nuove prospettive (e nuovi problemi) nella tuteladella liberta sessuale: la violenza di gruppo, in Cass. Pen., 1997, 2918;Trib. Ravenna, 13 agosto 2004, in Guida al Dir., 2005, 2, 100: «L’art.609 octies c. p. costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non unacircostanza aggravante del delitto di cui all’art. 609 bis c. p., come ereso evidente dalla previsione di una specifica disposizione con undistinto nomen iuris rispetto a quello della fattispecie generale del-l’art. 609 bis c. p., dalla descrizione parzialmente autonoma nellanorma — 1o comma — dei requisiti costitutivi del fatto tipico,nonche dalla previsione nei commi 3o e 4o di circostanze aggravantie attenuanti (di natura soggettiva), ovviamente accessorie al reatobase di cui al 1o comma».

819DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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e dunque ampliata la sfera del penalmente rilevante3). Vaaltresı ricordato che gia il codice Zanardelli aveva disci-plinato l’ipotesi, quale circostanza aggravante, all’art.3344).

La previsione di una pena particolarmente elevata estata suggerita al legislatore dal diffondersi di «autenti-che aberrazioni collettive, soprattutto tra giovani alla ri-cerca di sempre nuove emozioni, aberrazioni capaci didegenerare in veri e propri fenomeni di patologia orgia-stica del sesso, talora espressi in forme quasi rituali»5).Cio spiega perche non ci si e richiamati al meccanismodel concorso di persone e si e costruita una figura di ille-cito che presta minore attenzione alla partecipazione psi-chica e attribuisce rilievo al commettere in concreto attidi violenza sessuale, prevedendo la pena contro chi lipone in essere facendo parte di un gruppo6).

Piu precisamente, la maggior gravita della violenza digruppo rispetto a quella individuale discende dalla mino-rata difesa del soggetto passivo e dal pericolo di un’offesapiu umiliante e ripetuta da parte di distinti soggetti7).Come ha posto in evidenza la decisione in oggetto, laprevisione di un trattamento sanzionatorio piu grave siconnette al riconoscimento di un peculiare disvalore allapartecipazione simultanea di piu persone, in quanto unatale condotta partecipativa imprime al fatto un grado dilesivita piu intenso, sia rispetto alla maggiore capacita diintimidazione del soggetto passivo ed al pericolo dellareiterazione di atti sessuali violenti, sia rispetto ad unapiu odiosa violazione della liberta sessuale della vittimanella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione8).

Siamo in presenza di un’ipotesi di concorso necessario:il fattore della pluralita dei soggetti agenti non da vita,

mediante il procedimento di integrazione delle fattispe-cie incriminatici di parte speciale con le norme di cui agliartt. 110 e segg. c. p., ad un fenomeno di concorso even-tuale, ma esso e gia previsto ab origine nella fattispeciecome elemento costitutivo del fatto tipico9).

Oggetto giuridico e la liberta o l’intangibilita sessuale aseconda che la vittima sia ultraquattordicenne o in-fraquattordicenne10).

La pronuncia in questione si sofferma sull’elemento og-gettivo e segnatamente sul problema del numero minimodi soggetti necessario per configurare la «partecipazione,da parte di piu persone riunite, ad atti di violenza sessua-le», concludendo nel senso che bastano anche solo dueagenti.

Al riguardo, va detto che il fatto materiale11) del reatoappare caratterizzato: 1) da una pluralita di soggetti, chenon puo essere, appunto, inferiore a due (compreso l’ese-cutore dell’atto sessuale)12) ma che puo essere costituitaanche da persone non (o non tutte) imputabili o punibi-li13); 2) dalla partecipazione di tali persone agli atti ses-suali, la quale — come nel concorso — puo essere parte-cipazione necessaria o agevolatrice, morale o materiale,alla preparazione o all’esecuzione dell’illecito; 3) dallapartecipazione agli atti sessuali da parte di detti parteci-panti riuniti, cioe in riunione tra loro, nel senso che lapartecipazione deve estrinsecarsi, comunque, in presenzadella vittima nel luogo e al momento del compimentodegli atti sessuali da essa subiti o compiuti, sia tale parte-cipazione insorta in concomitanza o anteriormente adessi14).

In definitiva, l’illecito in discorso si configura come fat-tispecie autonoma di reato necessariamente plurisogget-

3) B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Mi-lano, 2002, 107.

4) Art. 334 c. p. Zanardelli: «Quando alcuno dei fatti prevedutinegli articoli precedenti sia commesso col simultaneo concorso didue o piu persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di unterzo». Per studi recenti sul codice Zanardelli v. AA. VV., Dirittopenale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, studicoordinati da Vinciguerra, Padova, 1993, 397.

5) Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, 14a ed.integrata e aggiornata a cura di Conti, Milano, 2002, 186.

6) Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., 186.Le ricerche criminologiche, del resto, sottolineano come nella

violenza di gruppo — a differenza di quella individuale — vi sia diregola convergenza di decisioni e non coincidenza di «raptus» ero-tici, con conseguente spiccata progettualita, vincolo di alleanza deicorrei, i quali spesso prima ancora che l’atto sessuale perseguonoun culto della violenza, segnatamente sulla donna, con un grado diumiliazione assai piu intenso per la vittima (Donini, in Commen-tario delle norme contro la violenza sessuale, Padova, 1996, 238).

7) Donini, in Commentario delle norme contro la violenza ses-suale, cit., 238.

8) In tema di «cifra oscura del crimine», si e notato che la vio-lenza sessuale e un reato il cui occultamento non di rado risale allastessa vittima che vuole comprensibilmente sottrarsi alla non gra-dita pubblicita che la coinvolgerebbe (Vinciguerra, Principi dicriminologia, 2a ed., Padova, 2005, 68).

9) Germani, La violenza sessuale di gruppo, in I reati sessuali, acura di Coppi, Torino, 2000, 196.

10) Mantovani, Diritto penale, parte speciale, I, Padova, 2005,394.

11) Mantovani, Diritto penale, parte speciale, cit., 391.12) Ambrosini, voce «Violenza sessuale», in Digesto Pen., XV,

Torino, 1999, 296; Germani, La violenza sessuale di gruppo, cit.,197. Piu in dettaglio, il reato di cui all’art. 609 octies c. p. e confi-gurabile anche nel caso di condotta tenuta da «due persone riuni-te», in quanto l’espressione «piu persone riunite», contenuta nellanorma incriminatrice, indica (solo) un numero maggiore di uno; insostanza, il concetto di «pluralita», presupposto dell’espressione«piu persone», sussiste anche nel caso di partecipazione di duepersone soltanto, dovendosi per converso escludere che il riferi-mento al «gruppo» richieda la necessaria partecipazione di «alme-no tre persone» agli atti di violenza sessuale (Cass., Sez. III, 3 giu-

gno 1999, Izzo, in Guida al Dir., 1999, 49, 73, con nota di Amato;Id., Sez. III, 1o luglio 1996, Hodca, in Riv. Pen., 1996, 1066: «Laviolenza sessuale di gruppo e configurabile anche nel caso di con-dotta tenuta da due persone riunite, in quanto l’espressione “piu”indica un numero maggiore di uno»). In dottrina, contra, v. B. Ro-mano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., 109. Intermini problematici, v. Fiandaca, La Cassazione definisce (ma nontroppo) la violenza sessuale di gruppo, commento a Cass., Sez. III, 3giugno 1999, Bombaci, in Dir. Pen. e Proc., 2000, 105.

13) Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., 186.14) Segnatamente, ai fini della configurabilita del reato di vio-

lenza sessuale di gruppo e necessario che piu persone riunite par-tecipino alla commissione del fatto; non e tuttavia richiesto che tuttii componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, es-sendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito uncontributo causale alla commissione del reato, ne e necessario che icomponenti del gruppo assistano al compimento degli atti di vio-lenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nelmomento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo deicompartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo vienerafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass.,Sez. III, 22 gennaio 2003, Passariello, in C.E.D. Cass., 223615; Id.,Sez. III, 1o giugno 2000, Giannuzzi, in Zacchia, 2001, 175). Dalcanto suo, la giurisprudenza di merito ha deciso che la condottacaratterizzante il reato di cui all’art. 609 octies c. p. risulta integratanel caso in cui piu persone riunite — anche solo due — siano pre-senti nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, nonessendo necessario che ciascuna di esse ponga in essere un’attivitatipica di violenza sessuale, integrante, in tutto o in parte, la con-dotta descritta nell’art. 609 bis c. p.: la punibilita ai sensi dellanorma in esame, dunque, deve ritenersi estesa, qualora anche solouno dei soggetti compia un atto di violenza sessuale, in presenza diuna qualsiasi condotta di partecipazione, secondo le regole comunidel concorso di persone, purche tenuta in una situazione di effet-tiva presenza sul luogo e al momento del reato (Trib. Ravenna, 13agosto 2004, cit., 101). Cass., Sez. III, 3 giugno 1999, cit., ha pre-cisato che la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo sidistingue dal concorso di persone nel reato di cui all’art. 609 bisc. p. perche non e sufficiente l’accordo delle volonta dei comparte-cipi al delitto, ma e necessaria la simultanea, effettiva presenza deicorrei nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in unrapporto causale inequivocabile: infatti, proprio la pluralita degli

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tivo proprio15), in cui l’azione collettiva presuppone lapresenza di piu persone al momento e sul luogo del de-litto; il concetto di «partecipazione» ad atti di violenzasessuale, che l’art. 609 octies c. p. riferisce espressamentea tutti gli atti sessuali di cui all’art. 609 bis c. p. e quindianche alle ipotesi previste nel 2o comma di tale ultimanorma, non puo essere limitato nel senso di richiedere ilcompimento, da parte del singolo, di un’attivita tipica diviolenza sessuale, dovendo invece ritenersi estesa la pu-nibilita a qualsiasi condotta partecipativa, secondo le re-gole comuni del concorso di persone, purche tenuta inuna situazione di effettiva presenza sul luogo e al mo-mento del fatto16).

Inoltre, non e necessario che il dissenso della vittima simanifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto,essendo sufficiente che si estrinsechi all’inizio della con-dotta antigiuridica; la persona offesa deve ritenersi nonconsenziente anche quando e stata posta in una situa-zione che non le ha consentito un’efficace e valida difesa;oltre a cio, la vis fisica o morale posta in essere dagliagenti e idonea ad integrare l’illecito de quo non soltantoquando abbia annullato del tutto la volonta della partelesa, ma anche qualora ne abbia minato la libera determi-nazione all’atto sessuale17).

Cio detto, ci si e chiesto se al delitto in parola sia appli-cabile la circostanza aggravante contemplata dall’art.112, n. 1, c. p. Piu in generale, discussa e l’applicabilitadella predetta aggravante ai reati plurisoggettivi neces-sari.

Tendenzialmente, le norme previste dagli artt. 110 esegg. c. p. sono applicabili solo quando non sono in con-trasto con la disciplina speciale del singolo reato neces-sariamente plurisoggettivo. Percio, prima di applicarel’aggravante in discussione, bisogna assicurarsi che gia uncerto numero di partecipanti non sia elemento costitutivodella fattispecie necessaria e, comunque, che la ratio del-l’aggravante sia compatibile con lo specifico reato18).

Orbene, la sentenza che si annota ha aderito all’indi-rizzo giurisprudenziale secondo il quale l’aggravante inoggetto deve considerarsi applicabile in tutti i casi (tra cuiil nostro) in cui le fattispecie di reato c. d. «plurisogget-tive necessarie» possono configurarsi per la partecipa-

zione anche solo di due persone, perche in tali casi ilconcorso di un numero maggiore di soggetti agenti puocostituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circo-stanziale, in quanto la specifica situazione riveste un ma-nifesto carattere di piu intensa pericolosita, idoneo a de-terminare maggiore allarme sociale e piu grave pregiudi-zio19).

Sul punto, riteniamo di non poter condividere la deci-sione de qua. A ben vedere il problema e risolto esplici-tamente nell’art. 112, n. 1, c. p.; in quest’ultima norma,infatti, il legislatore, descrivendo la circostanza in esame,fa salva l’eventuale diversa disposizione di legge. Ne di-scende che, in forza del principio dell’applicabilita dellenorme sul concorso eventuale di persone, salvo controin-dicazioni di legge o incompatibilita rispetto alle singolefigure di reato plurisoggettivo, alla violenza di grupposembra doversi escludere l’applicazione dell’aggravantedi cui all’art. 112, n. 1, c. p., dato che l’art. 609 octies c. p.prevede una pena piu gravosa per la violenza sessualeplurisoggettiva, gia a partire dal numero di due perso-ne20). In altre parole, proprio la presenza dell’art. 609octies c. p. rende superfluo, anzi impedisce, il ricorso al-l’art. 112, n. 1, c. p. nel caso in cui i correi siano cinque opiu.

Infine, la Corte di cassazione nella pronuncia in esameha ritenuto che il reato di violenza sessuale di gruppoconcorresse con quello di sequestro di persona, con l’ag-gravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, c. p.).

Nel caso di specie una ragazza, durante il tragitto versoil luogo in cui poi fu violentata, rendendosi conto che gliagenti non avevano alcuna intenzione di accompagnarla acasa, protesto fino ad implorarli di ritornare indietro,senza ottenere pero alcun risultato.

Il Collegio ha sostenuto che il delitto di violenza ses-suale di gruppo concorre con quello di sequestro di per-sona allorche la privazione della liberta, attuata in dannodel soggetto passivo della violenza sessuale, sia protrattaper un tempo non coincidente (antecedente o susse-guente) con quello della costrizione necessaria per la con-sumazione della violenza21).

In sintesi, il sequestro di persona22) concorre con i reatiaventi come elementi costitutivi la violenza personale o la

aggressori e la loro contemporanea presenza producono effetti fi-sici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o ridu-cendone la forza di reazione.

15) I reati per loro natura realizzabili non monosoggettivamente,ma soltanto da piu soggetti, sono distinguibili in plurisoggettivipropri e impropri: i primi sono contraddistinti dalla circostanza chevengono assoggettati a pena tutti i coagenti; nei secondi, invece, lanorma incriminatrice dichiara punibili soltanto uno o alcuni deipartecipanti al fatto (Fiandaca e Musco, Diritto penale, parte ge-nerale, 4a ed. aggiornata, Bologna, 2004, 488).

16) Cass., Sez. III, 3 giugno 1999, Bombaci, in Giust. Pen., 2000,II, 561 (in applicazione di questi principi, e stata confermata lasentenza di secondo grado che aveva ravvisato gli estremi della vio-lenza sessuale di gruppo nel fatto di quattro soggetti che commiseroinsieme atti di violenza ai danni di una minore, delle cui condizionidi inferiorita fisica abusarono, conducendola su di una spiaggiadove a turno l’assoggettarono a congiunzioni carnali).

17) Cass., Sez. III, 21 gennaio 2000, Alessandrini, in Guida alDir., 2000, 11, 79, con nota di Ciaravolo.

18) Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale, 8a ed.,Milano, 2003, 571.

19) V. Cass., Sez. un., 7 luglio 1984, Dantini, in Giur. It., 1985, II,102; in dottrina, nella stessa ottica, cfr. Riz, Lineamenti di dirittopenale, parte generale, 3a ed., Padova, 2001, 379. Contra, Cass., Sez.VI, 5 agosto 1980, Calleri di Sala, in Cass. Pen., 1981, 739, ha rite-nuto che l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1, c. p. non e applicabileai c. d. reati plurisoggettivi necessari, in quanto per la consuma-zione degli stessi e previsto un numero minimo di persone.

20) Mantovani, Diritto penale, parte speciale, cit., 395. Contra,nel senso che la quantita dei concorrenti rileva, come circostanza

aggravante, quando il numero delle persone e almeno di cinque(art. 112, n. 1, c. p.), Musacchio, Il delitto di violenza sessuale (art.609 bis c. p.), Padova, 1999, 70.

21) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2002, Raffi, inC.E.D. Cass., 223726: «Il reato di sequestro di persona, di cui al-l’art. 605 c. p., concorre con quello di violenza sessuale, di cui al-l’art. 609 bis c. p., nel caso in cui la privazione della liberta non siesaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro laliberta sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione neces-saria a compiere gli atti sessuali».

22) L’elemento oggettivo di tale reato consiste nella privazionedella liberta personale, la quale qui va intesa in senso restrittivo ecioe come liberta spaziale o liberta di muoversi nello spazio (libertadi locomozione) (Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., 155).Cosı, si e recentemente sentenziato che integra il delitto di seque-stro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, lavittima a salire su un’automobile, in quanto ai fini della configura-bilita del detto delitto e sufficiente che vi sia stata in concreto unalimitazione della liberta fisica della persona, in modo da privarladella capacita di spostarsi da un luogo all’altro, a nulla rilevando ladurata dello stato di privazione della liberta, che puo essere limitatoanche ad un tempo breve (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2005, Di Flavio,in C.E.D. Cass., 231422). Segnatamente, per realizzare l’elementomateriale del reato de quo e sufficiente che il soggetto passivo nonpossa agevolmente e con immediatezza superare l’ostacolo postoalla sua liberta di movimento: la norma incriminatrice non esige,infatti, che il soggetto passivo sia posto nell’impossibilita assoluta direcuperare la liberta di movimento, essendo sufficiente che tale im-possibilita sia soltanto relativa. Ne consegue che il reato sussisteanche quando il soggetto passivo possa recuperare la sua liberta,

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minaccia, anche quando la privazione dell’altrui libertapersonale costituisca la modalita di attuazione della vis.Con eccezione appunto per i casi in cui la privazionedella liberta si sia protratta per il breve periodo di tempostrettamente necessario alla consumazione del reato.

Tuttavia, la soluzione prospettata dalla Corte nel casoconcreto desta qualche perplessita.

In particolare, occorre intendersi sul significato da at-tribuire all’espressione «breve periodo di tempo stretta-mente necessario».

A tal proposito, pensiamo che il principio di diritto af-fermato dalla giurisprudenza vada corretto nel senso cheil sequestro di persona concorre con la violenza sessualeallorche la privazione della liberta non si esaurisca neltempo occorrente a commettere il delitto contro la libertasessuale, ma si prolunghi per un tempo apprezzabile primao dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti ses-suali e non sia strettamente funzionale allo stupro.

Ad esempio, se Tizio sequestra Caia, la tiene per dueore chiusa in una stanza e poi la violenta, e chiaro chericorrono entrambi i reati in discorso. Analogamente, siavra concorso se Tizio priva della liberta personale Caia aMilano, la carica sulla propria autovettura e la stupra so-lamente una volta giunto a Roma.

Ma si pensi al fatto di Tizio che, trovandosi in un centroabitato, costringe Caia a salire sulla propria autovettura epoi la violenta in un luogo isolato a pochi chilometri didistanza: non e cosı solare ravvisare oltre alla violenzasessuale anche il sequestro di persona. In questo caso, epur vero che la privazione della liberta non si e esauritanella consumazione della violenza, ma e anche vero cheha anticipato per un tempo breve lo stupro ed e statastrettamente funzionale ad esso.

Del resto, la tesi oggetto di critica puo portare ad unassurdo. Ritorniamo al fatto storico che ha originato lasentenza in epigrafe e supponiamo che gia in automobile,durante il tragitto, le cinque persone avessero cominciatoad abusare sessualmente della ragazza, per poi conti-nuare nel luogo prestabilito. Come avrebbe deciso laCorte? Stando alla ratio decidendi sopraddetta, essa dif-ficilmente avrebbe potuto ravvisare anche un sequestrodi persona.

Si tenga poi presente che gli artt. 605 e 609 octies c. p.sono previsti all’interno della stessa sezione (rubricata«Dei delitti contro la liberta personale»). La primanorma tutela la liberta personale, da intendersi come li-berta da ogni impossessamento dell’essere fisico23), men-tre la seconda, come accennato, protegge la liberta ses-suale.

Nella specie, pare allora che ricorra quella figura di as-sorbimento, elaborata dalla dottrina per contenere gli ef-fetti del concorso di reati, che va sotto il nome di «reatoprogressivo»: «lo stesso bene giuridico viene offeso conintensita crescente («progressivamente») o ... — semprein progressione logica, ma in unita di contesto — ven-gono offesi beni giuridici di importanza via via crescen-te»24).

In relazione al reato-transito si parla anche di antefattonon punibile. Esso pero cessa di essere non punibileogniqualvolta cade l’unicita del fatto: «chi, volendo uc-cidere una persona, la ferisce soltanto e qualche tempodopo, incontrandola per strada, la uccide risponde con

l’omicidio anche del tentato omicidio che, a causa deltempo trascorso, non puo essere considerato assorbitonell’omicidio consumato quale antefatto non punibile diesso»25).

Orbene, nella vicenda de qua sembra che in progres-sione logica ed unita di contesto siano stati offesi beni diimportanza via via crescente (liberta personale, libertasessuale): il tragitto in automobile e configurabile comeantefatto non punibile, logicamente (e di fatto necessa-riamente) funzionale alla successiva e quasi immediataviolenza sessuale.

In conclusione, crediamo che la Corte di cassazioneavrebbe dovuto ritenere realizzato soltanto il reato di vio-lenza sessuale di gruppo (e non anche quello di sequestrodi persona), non aggravato ex art. 112, n. 1, c. p.

Simone Ferrari

Cassazione penale, V Sezione, 28 giugno 2005 (dep. 6luglio 2005), n. 24899 — Foscarini Presidente —Marini Relatore — Delehaye P. M. (conf.). —P. M. in proc. - Capelli, ricorrente.

Bancarotta e reati nel fallimento — Pluralita di fatti —Circostanza aggravante — Unitarieta del reato —Prescrizione del reato — Incidenza (R. D. 16 marzo1942, n. 267, art. 219).

La pluralita di fatti di bancarotta all’interno del me-desimo procedimento concorsuale rappresenta una cir-costanza aggravante del reato e non un’ipotesi di reatocontinuato. Tale circostanza e soggetta al giudizio di bilan-ciamento con tutte le altre aggravanti e attenuanti, even-tualmente ricorrenti, e va tenuta presente al fine di deter-minare il termine di prescrizione del reato (1).

Omissis. — Noto e, infatti, che la pluralita di fatti di ban-carotta all’interno del medesimo procedimento concor-

suale non costituisce ipotesi di reato continuato ma, invece, siatteggia come circostanza aggravante del reato, assoggettata al-l’ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed atte-nuanti (fra le tante: Cass. Sez. 5a, 22.5.2000 n. 10423, Piana G.ed altri; Cass. Sez. 5a, 4.3.1998 n. 4431, Calabro; Cass. Sez. 5a,26.1.1993 n. 3700, Vandini). Nella specie, fermo che i due fattidi bancarotta sono stati tutti commessi nell’ambito del falli-mento di unica societa, erroneamente il giudice d’appello haritenuto di dovere escludere «l’applicazione dell’aggravante exart. 219 L.F.» ai fini di calcolo della pena massima cui commi-surare il termine prescrizionale, invocando il principio dellainestensibilita di una interpretazione della norma in malam par-tem; se e vero, infatti, che la qualificazione della pluralita di fattidi bancarotta come circostanza aggravante assolte allo scopo dimitigare il rigore derivante dall’applicazione delle norme sulconcorso di reati, cio tuttavia non consente al giudice interpre-tazioni dell’istituto contrastanti con la previsione normativadella computabilita delle circostanze aggravanti ed attenuantidel reato, anche in esito al giudizio di bilanciamento ex art. 69cod. pen., ai fini della durata del termine di prescrizione (art.157 commi 2 e 3 cod. pen.). Ed e evidente, pertanto, l’errore delgiudice di appello nell’utilizzo del tema del divieto di applica-

ma per farlo sia esposto a rischi per la sua incolumita personale (nellaspecie, si e affermato che non escludeva la sussistenza del delitto lacircostanza che il soggetto passivo avrebbe potuto liberarsi calandosida una finestra non molto alta rispetto al terreno) (Cass., Sez. V, 22gennaio 2004, Brusauro, in Guida al Dir., 2004, 26, 78).

23) Mantovani, Diritto penale, parte speciale, cit., 282.24) Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, Padova, 1999, 559.

25) Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, cit., 560. SecondoMarinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale,Milano, 2004, 303, si possono individuare ipotesi tacite di antefattonon punibile: la non punibilita dell’antefatto discende dalla consi-derazione che si tratta di uno stadio anteriore e meno grave di of-fesa al medesimo bene ovvero ad un bene meno importante, com-preso nel bene offeso dal fatto susseguente.

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