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Costi degli acquisti all’ingrosso. SIBA SpA e una società detenuta dal socio unico Veolia Environnement SA e partecipa, a seguito di gare pubbliche, a diverse società di gestione di servizi idrici integrati all’ingrosso. Essa esprime viva preoccupazione per come sono prospettati, nei punti 3.44 e 3.45 del Documento per la consultazione 550/2013/R/ IDR , i “costi degli acquisti all’ingrosso”. In particolare, pur rientrando il grossista a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della tariffa di cui all’art.2, comma2, nel documento appare solo la fattispecie nella quale “il fornitore all’ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell’ambito di un’attività di common carriage” . È necessario invece distinguere nettamente il Grossista , tale in quanto esercita detta attività in misura prevalente, dal Gestore del SII che svolge marginalmente forniture di servizi all’ingrosso ad altri gestori di SII. Nel primo caso il Grossista rientra pienamente nella regolamentazione tariffaria che stabilisce i criteri di formazione dei propri ricavi (VRG), come descritto nel punto 3.13 del documento; inoltre i conguagli relativi al servizio all’ingrosso vanno trattati, ne’ più ne’ meno, come quelli afferenti i SII ed è ulteriore fonte di preoccupazione che non ne venga fatta specifica menzione nel punto 3.53 del documento di consultazione suddetto. Non si condivide, pertanto, l’impostazione data per la quale il costo degli acquisti all’ingrosso viene posto per gli anni 2014 e 2015 pari al valore dell’anno 2013. Di fatto è come se il grossista non fosse regolato durante tale periodo. Ne consegue che non si condivide neppure il meccanismo di conguaglio previsto dal punto 3.45 secondo il quale se il costo effettivo degli acquisti all’ingrosso determinato dall’applicazione da parte dei grossisti della tariffa regolata è maggiore o minore del valore 2013 vengono decurtati od aumentati i ricavi del grossista attraverso il conguaglio Rc a ws. Infatti dall’applicazione dei parametri previsti al punto 3.44 e 3.45 si ottiene che il ricavo del grossista per gli anni 2014 e 2015 è fisso ed invariabile ed uguale al valore del 2013. Se il grossista è soggetto, come in realtà è soggetto, alla regolazione tariffaria , il ricavo del grossista ( e quindi il corrispondente costo per il gestore) deve essere pari al VRG per il grossista, approvato in sede regolatoria, a cui saranno applicati i conguagli come previsto dal MTT (MTI). Questo implica che al punto 3.53 deve essere prevista una voce “Conguaglio acquisti all’ingrosso” che permette al gestore del SII di conguagliare la differenza tra i costi previsti nel calcolo del proprio VRG e il costo effettivo degli acquisti all’ingrosso pari al VRG del grossista (in cui saranno anche calcolati i conguagli calcolati con il MTT/MTI sul VRG dello stesso grossista). È chiaro come una diversa modalità di determinazione dei VRG e dei relativi conguagli per il grossista ne mina l’equilibrio economico finanziario e la sostenibilità della propria gestione. Quanto sopra, ovviamente, non esclude un diverso trattamento nei casi effettivi di common carriage da trattare di caso in caso anche con fattispecie di costo marginale.

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Page 1: SIBA INTERVENTO CONFERENZA ANNUALE AEEG … Word - SIBA INTERVENTO CONFERENZA ANNUALE AEEG DIC 2013.docx Author sorical.nt\m.delre Created Date 12/12/2013 3:30:10 PM ...

Costi  degli  acquisti  all’ingrosso.  

 SIBA  SpA  e  una    società  detenuta  dal  socio  unico  Veolia  Environnement  SA  e  partecipa,  a    seguito  di  gare  pubbliche,  a  diverse  società  di  gestione  di  servizi  idrici  integrati  all’ingrosso.    

Essa  esprime  viva  preoccupazione  per  come  sono  prospettati,  nei  punti  3.44  e  3.45  del  Documento  per  la  consultazione  550/2013/R/  IDR    ,  i  “costi  degli  acquisti  all’ingrosso”.    

In  particolare,  pur  rientrando  il  grossista  a  tutti  gli  effetti  nell’ambito  di  applicazione  della  tariffa  di   cui   all’art.2,   comma2,   nel   documento   appare   solo   la   fattispecie   nella   quale   “il   fornitore  all’ingrosso  fornisca  il  servizio  al  gestore  del  SII  nell’ambito  di  un’attività  di  common  carriage”  .  

È    necessario  invece  distinguere  nettamente  il  Grossista   ,   tale   in  quanto  esercita  detta  attività   in  misura  prevalente,  dal  Gestore  del  SII  che  svolge  marginalmente   forniture  di  servizi  all’ingrosso  ad  altri  gestori  di  SII.  

Nel  primo  caso   il  Grossista   rientra  pienamente  nella   regolamentazione   tariffaria   che   stabilisce   i  criteri  di  formazione  dei  propri  ricavi  (VRG),  come  descritto  nel  punto  3.13  del  documento;  inoltre  i  conguagli  relativi  al  servizio  all’ingrosso  vanno  trattati,  ne’  più  ne’  meno,  come  quelli  afferenti  i  SII   ed   è  ulteriore   fonte  di   preoccupazione   che  non  ne   venga   fatta   specifica  menzione  nel   punto  3.53  del  documento  di  consultazione  suddetto.  

Non  si  condivide,  pertanto,    l’impostazione  data  per  la  quale  il  costo  degli  acquisti    all’ingrosso  viene  posto  per  gli  anni  2014  e  2015  pari  al  valore  dell’anno  2013.  Di  fatto  è  come  se  il  grossista  non  fosse  regolato  durante  tale  periodo.  

Ne  consegue  che  non  si  condivide  neppure  il  meccanismo  di  conguaglio  previsto  dal  punto  3.45  secondo  il  quale  se  il  costo  effettivo  degli  acquisti  all’ingrosso  determinato  dall’applicazione  da  parte  dei  grossisti  della  tariffa  regolata  è  maggiore  o  minore  del  valore  2013  vengono  decurtati  od  aumentati  i  ricavi  del  grossista  attraverso  il  conguaglio  Rc  aws.  

Infatti  dall’applicazione  dei  parametri  previsti  al  punto  3.44  e  3.45  si  ottiene  che  il  ricavo  del  grossista  per  gli  anni  2014  e  2015  è  fisso  ed  invariabile  ed  uguale  al  valore  del  2013.    

Se  il  grossista  è  soggetto,  come  in  realtà  è  soggetto,  alla  regolazione  tariffaria  ,  il  ricavo  del  grossista  (  e  quindi  il  corrispondente  costo  per  il  gestore)  deve  essere  pari  al  VRG  per  il  grossista,  approvato  in  sede  regolatoria,  a  cui  saranno  applicati  i  conguagli  come  previsto  dal  MTT  (MTI).  

Questo  implica  che  al  punto  3.53  deve  essere  prevista  una  voce  “Conguaglio  acquisti  all’ingrosso”  che  permette  al  gestore  del  SII  di  conguagliare  la  differenza  tra  i  costi  previsti  nel  calcolo  del  proprio  VRG  e  il  costo  effettivo  degli  acquisti  all’ingrosso  pari  al  VRG  del  grossista  (in  cui  saranno  anche  calcolati  i  conguagli  calcolati  con  il  MTT/MTI  sul  VRG  dello  stesso  grossista).  

È  chiaro  come  una  diversa  modalità  di  determinazione  dei  VRG  e  dei  relativi  conguagli  per  il  grossista  ne  mina  l’equilibrio  economico  finanziario  e  la  sostenibilità  della  propria  gestione.  

Quanto   sopra,   ovviamente,   non   esclude   un   diverso   trattamento   nei   casi   effettivi   di   common  carriage  da  trattare  di  caso  in  caso  anche  con  fattispecie  di  costo  marginale.