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Costi degli acquisti all’ingrosso.
SIBA SpA e una società detenuta dal socio unico Veolia Environnement SA e partecipa, a seguito di gare pubbliche, a diverse società di gestione di servizi idrici integrati all’ingrosso.
Essa esprime viva preoccupazione per come sono prospettati, nei punti 3.44 e 3.45 del Documento per la consultazione 550/2013/R/ IDR , i “costi degli acquisti all’ingrosso”.
In particolare, pur rientrando il grossista a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della tariffa di cui all’art.2, comma2, nel documento appare solo la fattispecie nella quale “il fornitore all’ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell’ambito di un’attività di common carriage” .
È necessario invece distinguere nettamente il Grossista , tale in quanto esercita detta attività in misura prevalente, dal Gestore del SII che svolge marginalmente forniture di servizi all’ingrosso ad altri gestori di SII.
Nel primo caso il Grossista rientra pienamente nella regolamentazione tariffaria che stabilisce i criteri di formazione dei propri ricavi (VRG), come descritto nel punto 3.13 del documento; inoltre i conguagli relativi al servizio all’ingrosso vanno trattati, ne’ più ne’ meno, come quelli afferenti i SII ed è ulteriore fonte di preoccupazione che non ne venga fatta specifica menzione nel punto 3.53 del documento di consultazione suddetto.
Non si condivide, pertanto, l’impostazione data per la quale il costo degli acquisti all’ingrosso viene posto per gli anni 2014 e 2015 pari al valore dell’anno 2013. Di fatto è come se il grossista non fosse regolato durante tale periodo.
Ne consegue che non si condivide neppure il meccanismo di conguaglio previsto dal punto 3.45 secondo il quale se il costo effettivo degli acquisti all’ingrosso determinato dall’applicazione da parte dei grossisti della tariffa regolata è maggiore o minore del valore 2013 vengono decurtati od aumentati i ricavi del grossista attraverso il conguaglio Rc aws.
Infatti dall’applicazione dei parametri previsti al punto 3.44 e 3.45 si ottiene che il ricavo del grossista per gli anni 2014 e 2015 è fisso ed invariabile ed uguale al valore del 2013.
Se il grossista è soggetto, come in realtà è soggetto, alla regolazione tariffaria , il ricavo del grossista ( e quindi il corrispondente costo per il gestore) deve essere pari al VRG per il grossista, approvato in sede regolatoria, a cui saranno applicati i conguagli come previsto dal MTT (MTI).
Questo implica che al punto 3.53 deve essere prevista una voce “Conguaglio acquisti all’ingrosso” che permette al gestore del SII di conguagliare la differenza tra i costi previsti nel calcolo del proprio VRG e il costo effettivo degli acquisti all’ingrosso pari al VRG del grossista (in cui saranno anche calcolati i conguagli calcolati con il MTT/MTI sul VRG dello stesso grossista).
È chiaro come una diversa modalità di determinazione dei VRG e dei relativi conguagli per il grossista ne mina l’equilibrio economico finanziario e la sostenibilità della propria gestione.
Quanto sopra, ovviamente, non esclude un diverso trattamento nei casi effettivi di common carriage da trattare di caso in caso anche con fattispecie di costo marginale.