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Set informativo “INCIRCOLO ZURICH” Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia ASS 99-01/2019_04

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Set informativo “INCIRCOLO ZURICH”

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia

ASS 99-01/2019_04

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ASS 99-01/2019_04

Set informativo Modello 35001 - Edizione Gennaio 2019

Il presente Set informativo, contenente:a) il Documento informativo precontrattualeb) il Documento informativo precontrattuale aggiuntivoc) le Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, dalla proposta di assicurazione.

 

 

 

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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?Questa polizza assicura le autovetture per i danni da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, perdite pecuniarie, Kasko totale, Kasko collisione, eventi naturali e sociopolitici solo se acquistate.

Che cosa è assicurato?Furto e Incendio del veicolo: furto (commesso o tentato), rapina, danni subiti dal veicolo a seguito di Incendio, Scoppio ed Esplosione.Auto Sostitutiva: spese per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario a seguito di perdita totale del veicolo assicurato.Cristalli: danni derivanti dalla rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.Perdite pecuniarie - Assistenza Furto: spese sostenute per il trasporto e/o il ricovero temporaneo disposto dall’autorità, Spese sostenute a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione,spese ripristino box di proprietà in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada (imbrattamento tappezzeria).Kasko Totale: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.Kasko Collisione: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.Eventi Naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.Eventi Sociopolitici: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. Zurich copre altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato e non assicurato.Tutela Legale: assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell’assicurato a seguito di sinistro rientrante in garanzia, con possibilità di scelta tra differenti livelli di copertura. Consulenza telefonica nell’ambito delle materie oggetto della copertura.

Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Che cosa non è assicurato?Danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.Danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida,riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni.

Danni derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada.

Danni avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.Danni conseguenti ad appropriazione indebita del veicolo assicurato.

Danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada.

Ci sono limiti di copertura?Nel contratto possono essere previsti limiti, franchigie o scoperti variabili per garanzia.Nel caso in cui l’assicurato ripari il proprio veicolo presso un concessionario convenzionato detti limiti, franchigie o scoperti vengono ridotti.

Polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto Documento informativo relativo al prodotto assicurativoZurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Contratto di Assicurazione Autovettureche opera con il marchio Zurich ConnectZurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia : Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

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Dove vale la copertura?L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Relativamente alla garanzia opzionale “Tutela legale”, l’assicurazione opera in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

Che obblighi ho?• Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni

veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente a Zurichi cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio: cambio di veicolo,residenza ecc.).

• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli1892,1893 e 1894 del Codice Civile. Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare a Zurichl’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale dell’indennizzo.

Quando e come devo pagare?Il premio, corrispondente all’intera durata della copertura, viene pagato, su delegazione del contraente, dalla società che concede il finanziamento (Finanziaria) per l’acquisto del veicolo.

Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato dalla Finanziaria in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza. Il premio pagato dalla Finanziaria viene addebitato al contraente secondo le modalità pattuite.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data indicata in polizza.

La copertura finisce alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta e non prevede tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?Il contraente ha 14 giorni di tempo dall’inizio della copertura per recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento).

II contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione a Zurich e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti danni (DIP danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. – Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu – Indirizzo PEC: [email protected] - www.zurich-connect.it

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd.

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia è di 738,8 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 424,8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 314 milioni di euro.

Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONE E’ POSSIBILE ATTIVARE?

Garanzia “Furto e Incendio” (sempre operante)

• Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/ video (radio, lettori di compact disk,televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo.

Assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti danni

DIP aggiuntivo Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect”

Nome prodotto: “IN Circolo - ADESIONE” 07.12.2018

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

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• In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario Convenzionato oriparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo non verrannoapplicati.

• Incendio da tumulti popolari (sempre operante): l’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio evandalismo.

• Circolazione abusiva (sempre operante): l’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolodurante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto,ribaltamento o uscita di strada.

• Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (sempre operante): la Compagniaindennizza l’Assicurato dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentatoconsumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.

• Caduta “corpi orbitanti” (sempre operante): sono indennizzabili i danni causati al veicoloassicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti.

Garanzia “Kasko” (attiva solo se acquistata)

Kasko totale (sempre operante): La Compagnia si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in polizza in conseguenza di: urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino a concorrenza della somma assicurata in polizza; s’intendono inclusi:

• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre• apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli

stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valoreassicurato Euro” prevista nella scheda di polizza.

Colpa grave (sempre operante): L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Garanzia “Eventi Speciali” (garanzie attive solo se acquistate)

Eventi Naturali (sempre operante): La garanzia comprende: • i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre

apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore deglistessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valoreassicurato Euro” prevista nella scheda di polizza.

Eventi Sociopolitici (sempre operante): La garanzia comprende: • i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre

apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore deglistessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valoreassicurato Euro” prevista nella scheda di polizza.

Garanzia “Auto sostitutiva” (garanzia attiva solo se acquistata)

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l’anti economicità della sua riparazione e solo in caso di riacquisto presso il Concessionario Convenzionato, la Compagnia corrisponderà le spese sostenute per l’auto sostitutiva ceduta dal concessionario.

Che cosa non è assicurato?Rischi esclusi

Con riferimento a tutte le garanzie

• Le spese di ricovero.• I danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;• Le spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della

riparazione.Garanzia “Furto e Incendio” (sempre operante)

• I danni causati da ordigni esplosivi.• I danni causati o derivati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti

elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi

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• I danni causati o derivanti da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissatisul veicolo

• I danni causati o derivanti da furto totale o parziale del veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.

• I danni causati o derivanti da furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate ingenere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato.

• I danni causati o derivanti da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolostesso.

• I danni causati o derivanti da furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavidi accensione.

Garanzia “Kasko” (attiva solo se acquistata)

• I danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano statirispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;

• I danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensidelle disposizioni del Codice della Strada.

Garanzia “Eventi Speciali” (garanzie attive solo se acquistate)

• Eventi naturali (sempre operante): i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua;

• Eventi sociopolitici (sempre operante): i danni riconducibili alla garanzia “Kasko”.• Eventi speciali (sempre operante):

- danni riconducibili alla garanzia “Kasko”;- danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione diacqua.

Ci sono limiti di copertura?Con riferimento a tutte le garanzie

• L’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consensodella Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalricevimento della denuncia di Sinistro.

• In caso di danno di totale da incendio e furto con riacquisto di auto di pari valore o riparazione presso il Concessionario, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicuratosenza applicazione del deprezzamento previsto ove il Sinistro si sia verificato: (i) entro 6 mesidalla data di acquisto se l’intestatario risiede nelle seguenti province: Bari, Brindisi, Barletta,Caserta, Foggia, Napoli e Taranto; (ii) entro 24 mesi dalla data di acquisto per tutte le altreprovince.

• Valore Totale: l’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione cheprevede la copertura per il valore commerciale del veicolo. Nel caso di veicoli nuovi, km 0,veicoli usati assicurati con la formula “valore a nuovo” questo valore corrisponde al valored’acquisto. Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regolaproporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.

• In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valorecommerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residuadopo il Sinistro stesso (si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore delveicolo).

• In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, ilvalore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso, quandoapplicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra ilvalore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo ilSinistro stesso.

• Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento delSinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

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Garanzia “Furto e Incendio” (sempre operante) Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto e Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per

sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

Furto e Incendio 10% con il minimo di Euro 500 - Nel

caso in cui l’Assicurato risieda nelle province di

Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli

e Taranto

20% e con il minimo di Euro 2.000 -

In caso di mancato funzionamento dell’Antifurto

Satellitare

20% con il minimo di Euro 2.000 per ogni sinistro

-

Garanzia “Cristalli” (garanzia attiva solo se acquistata) Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Cristalli”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per

anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

Cristalli Euro 250 Euro 750

• Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento delSinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quantosopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verràstabilito secondo tabelle indicate nella scheda di polizza basate sull’età del veicolo assicurato.

Garanzia “Furto e Incendio” (sempre operante)

• La garanzia opera a condizione che il valore degli apparecchi indicati nella scheda di polizza–se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valoreassicurato Euro” prevista nella scheda di polizza.

Garanzia “Cristalli” (garanzia attiva solo se acquistata)

Sono esclusi i danni: • conseguenti a furto o rapina consumati o tentati;• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;• conseguenti ad eventi speciali così come definiti nella garanzia Kasko;• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

Garanzia “Kasko” (attiva solo la garanzia acquistata)

Sono esclusi: • i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e

scarico;• i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione

“fuori strada”;• i danni conseguenti a furto – consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non

determinato da uno degli eventi previsti nella scheda di polizza;• i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad

altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione;• i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto

l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensidegli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.

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Garanzia “Kasko Collisione”(attiva solo la garanzia acquistata) Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Kasko”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per

anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

- Euro 500 Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo

Kasko Collisione – nel caso di riacquisto di un veicolo nuovo

presso il Concessionario Convenzionato o riparazione

effettuata presso la Rete convenzionata

Euro 250 Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo

Kasko Collisione - Nel caso in cui l’Assicurato risieda nelle

province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e

Taranto

Euro 2.000 Euro 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo

“Garanzia Kako Totale”(attiva solo la garanzia acquistata) Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Kasko”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per

anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è per sinistro o in

aggregato annuo - 10% con il minimo di Euro 500 -

Kasko Totale - nel caso di

riacquisto di un veicolo nuovo presso il Concessionario

Convenzionato o riparazione effettuata

presso la Rete convenzionata

5% con il minimo di Euro 250 --

Kasko Totale - Nel caso in

cui l’Assicurato risieda nelle province di Bari,

Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e

Taranto

10% e il minimo di Euro 500 -

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Garanzia “Eventi sociopolitici” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Eventi Sociopolitici”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per

sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

Eventi Sociopolitici 10% con il minimo Euro 500 - Eventi Sociopolitici- In caso di

riacquisto di un veicolo nuovo di pari

valore presso il Concessionario Convenzionato o riparazione

effettuata presso la Rete convenzionata

5% con il minimo di Euro 250 -

Eventi Sociopolitici- nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta,

Foggia, Napoli e Taranto

10% con il minimo Euro 500 -

Garanzia “Eventi naturali” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Eventi Naturali”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per

sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

Eventi Naturali 10% con il minimo Euro 500 Euro 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo

Eventi Naturali - In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di

pari valore presso il Concessionario Convenzionato o riparazione

effettuata presso la Rete convenzionata

5% con il minimo di Euro 250 Euro 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo

Eventi Naturali - nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta,

Foggia, Napoli e Taranto

10% con il minimo Euro 500 Euro 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo

Garanzia “Auto sostitutiva” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Auto sostitutiva”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per

sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)

LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è

per sinistro o in aggregato annuo

Auto sostitutiva - 30 giorni con il limite giornaliero Euro 25 IVA compresa

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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l’evento al numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Il Contraente dovrà fare denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.

Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana.

Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo.

In caso di furto totale del veicolo assicurato, il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.

Con riferimento alla garanzia “Furto e Incendio”: L’Assicurato dovrà presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare.

Quando l’Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Con riferimento alla garanzia “Cristalli”: − Servizio “Carglass”: l’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:

• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio adomicilio;

• esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

− Servizio “Doctorglass”: l’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a

domicilio;• esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

− Servizio “Glassdrive”: l’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio

a domicilio;• esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

Assistenza diretta/in convenzione: Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

• riduzione della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto nellascheda di polizza;

• presa e consegna del veicolo a domicilio;• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;• garanzia di due anni sulla riparazione;

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Quando e come devo pagare? Premio Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni

Rimborso Nel caso in cui l’Assicurato inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio imponibile compresa tra la data di annullamento della copertura e la data di scadenza della copertura medesima.

In caso di recesso. La Compagnia rimborsa alla Finanziaria che lo ha anticipato, il Premio versato, al netto delle imposte solo se già versate.

Quando comincia la copertura e quando finisce?Durata Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. Sospensione Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il

contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?Ripensamento dopo la stipulazione

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

Risoluzione Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il Contraente o l’Assicurato possono rivolgersi direttamente a Carglass, DoctorGlass o GlassDrive.

Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia non si avvale di Compagnie terzi per la gestione e liquidazione dei sinistri

Prescrizione: Il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Obblighi dell’impresa La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario. In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei documenti indicati nella scheda di polizza.

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A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti di Concessionari Convenzionati che vorrebbero assicurare il Veicolo acquistato con garanzie opzionali rispetto alla Responsabilità Civile Auto, indicate nella sezione “Che cosa è assicurato” del DIP allegato, un veicolo e se stesso dai danni che possono subire.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 49,57%, calcolato sul premio imponibile.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Clienti/ Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02. 83.43.01.11.

E-mail: [email protected]

È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato.

All’IVASS

All’IVASS vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a Zurich.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [email protected]

Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.

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Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

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Glossario Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con-traente attribuiscono il significato qui precisato: Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contra-ente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional -installazioni stabilmente fis-sate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Antifurto – Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il furto di oggetti o veicoli, o per segnalarne il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un veicolo, per impedirne o ostacolarne il furto e per consentire un più agevole ritrovamento, a tecnologia di ge-olocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissio-ne radio su rete mobile, collegato ad una centrale opera-tiva e questa al gestore del sistema antifurto con il quale l’Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell’or-dine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video -Si intendono esclusiva-mente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato -Il soggetto il cui interesse è protetto dall’As-sicurazione

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di As-sicurazione

Assistenza stragiudiziale -È quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Autoveicolo venduto usato - Autoveicolo acquistato usato.

Autoveicolo venduto nuovo - Autoveicolo immatrico-lato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli “Km zero” con un massimo 6 mesi dalla prima immatricolazione..

Atto di danneggiamento volontario - gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Codice delle Assicurazioni -il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive mo-dificazioni.

Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insuran-ce Company Ltd .

Concessionario convenzionato: Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assi-curazione.

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con-tratto di Assicurazione.

Danno extracontrattuale -È il danno ingiusto conseguen-te al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esi-ste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

Decorrenza – Data di inizio dell’Assicurazione

Durata – Periodo in cui è valida l’Assicurazione.

Concessionario convenzionato – Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assi-curazione.

Degrado d’uso - Il rapporto fra il valore commerciale del

veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 23 delle “Condizio-ni Generali di Assicurazione”).

Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inos-servanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.

Delitto doloso -È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenziona-le, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eventi Naturali - trombe d’aria, uragani, alluvioni, inon-dazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.

Eventi Socio Politici - tumulti popolari, scioperi, som-mosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggia-mento volontario, ai quali l’Assicurato non ha partecipato come parte attiva.

Finanziamento - il finanziamento concesso dalla Finan-ziaria all’Assicurato

Finanziaria – L’Intermediario, ovvero Fiditalia S.p.A. con sede legale in Via G. Silva, 34 20149 Milano (MI) P.I. n° 08437820155, regolarmente iscritta alla sezione D del Re-gistro Unico degli Intermediari al n° D000026922

Franchigia -L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fon-do che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarneingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto -Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot-tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condi-zioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente -il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di nor-me e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circola-zione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio -Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con-statabili.

Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del

 

 

 

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diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coin-cide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di ga-ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; Nella Responsabilità Extracontrattuale (ga-ranzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.

In viaggio -qualunque località al di fuori del comune di re-sidenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso. Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità adun qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla pro-fessione svolta.

Kasko – indennizzo dei I danni materiali diretti subiti dal vei-colo assicurato a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Kasko Collisione – Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, verificatisi durante la cir-colazione su aree pubbliche o private.

Kasko Totale - indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto contro altro veicolo a motore identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Fatto illecito -Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti par-ticolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un com-portamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengo-no disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose -Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Massimale -La somma massima che la Compagnia si impe-gna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).

Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.

Pra - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Procedimento penale -Inizia con la contestazione di pre-sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contie-ne l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo - do-loso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina -La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa,

al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato -Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, de-tentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterinten-zionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Po-lizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termi-ni di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.

Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assi-curazione.

Spese di giustizia -Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedu-ra vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giu-dizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi recipro-che concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Valore a nuovo - E’ il prezzo di acquistodel Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Ac-cessori non di serie ed Optional. Valore d’acquisto- E’ il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional

Valore Assicurato: Il valore assicurato riportato nel Certifi-cato di Assicurazione calcolato in base al:

• se si tratta di veicolo nuovo, in base al valore di acquisto(fattura di acquisto);

• se si tratta di veicolo usato, in base al valore d’acquisto(fattura di acquisto);

Il valore del veicolo comprende in ogni caso il costo di eventuali accessori e optional installati (sono compresi quelli specificati alla voce ‘’veicolo’’) nonché l’ammontare dell’IVA se l’acquirente è un soggetto non in grado di recu-perare tale imposta.

Valore commerciale -È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quat-troruote.

Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra:

• le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo,esclusi i veicoli a noleggio con conducente o senzaconducente.

Il testo del Glossario è aggiornato al 01/2019

 

 

 

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Gentile Cliente,la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il “Regolamento”) forniamo, pertanto, qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Identita’ e dati di contatto del titolaredel trattamento e del responsabile per laprotezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la “Società”).Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected] ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2. Finalita’ del trattamentoa) Finalità contrattuali e di leggeI Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o

i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste, ivi compresa la registrazione e l’accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);

(ii) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno. Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati : i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità

per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l’accesso al servizio c.d. Area Clienti.b) Finalità di marketing e ricerche di mercatoI Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.c) Rilevazioni statisticheI Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire aglistessi loro proprie iniziative di marketingI Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell’ intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi. e) Soft SpamLe ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività. Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. Base giuridica del trattamento e legittimointeresse

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e

di legge), la base giuridica degli stessi sono:(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e

contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattualidel rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);

(ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);

Informativa Privacy Art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 

 

 

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Informativa Privacy Art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679(iii) l’interesse legittimo della Società (per le attività di

prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;

- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4. Categorie di destinatari dei dati personaliCon riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di

legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam) , i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. Trasferimento all’estero dei datiI Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle “Clausole Contrattuali Tipo” emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. Periodo di conservazione dei dati personaliI Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo: (i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della

polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;

(ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;

(iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;

(iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;

(v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

(vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7. Esistenza di un processo decisionaleautomatizzato

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato.Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali. Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8. I suoi dirittiLe ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere

informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalitàdel trattamento;

b) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, dichiedere la limitazione del trattamento effettuato suipropri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio ela cancellazione);

c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonchéesercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;

d) proporre reclamo alla competente Autorità dicontrollo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam). Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail [email protected]; ovvero scrivendo alla Società all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

 

 

 

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Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione Art. 1 - Modalità di conclusione del con-trattoPer stipulare questo contratto è necessario che il Premio previsto sia versato dalla Finanziaria, su delegazione del Contraente /Assicurato, in un’unica soluzione.

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura La durata della copertura assicurativa è indicata in scheda di Polizza e potrà essere pari a 12, 24, 36, 48 o 60mesiNon è previsto il tacito rinnovo.La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore.00,00 del giorno di erogazione del finanziamento.Qualora il premio non risulti pagato la copertura resta so-spesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio, determinato per l’intera durata dalla copertura assicurativa, è versato dalla Finanziaria, su delegazione del Contraente/Assicurato, in una unica soluzione ed in via anticipata. Non è previsto il frazionamento del premio.

Art. 3 - Sostituzione di Polizza Non è prevista la possibilità di sostituire la polizza.

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa en-tro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di recesso l’Assicurato dovrà inviare la comunicazio-ne di recesso tramite Raccomandata A/R alla Compagnia al seguente indirizzo:Zurich Insurance Company Ltd Via Benigno Crespi n.23 20159 Milano

Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.

In tale ipotesi la Compagnia rimborsa alla Finanziaria che lo ha anticipato, il premio versato, al netto delle impo-ste solo se già versate. Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l’Assicuratore riconoscerà l’Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere.

Qualora la polizza sia stata stipulata con copertura poliennale l’Assicurato accetta tale copertura po-liennale con uno sconto la cui misura è indicata in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la per-dita totale o parziale del diritto all’indennizzo non-ché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al pro-prietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle ca-ratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempesti-vamente alla Compagnia il cambiamento di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del Veicolo, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione, si applicherà il dispo-sto del precedente art. 5.

Art. 7 - EsclusioniL’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Ita-liana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, del-la Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. Per quanto riguarda la sola Sezione 4) “Tutela Giudiziaria” l’Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli Stati d’Europa.

Art 8 - Altre Assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di al-tre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.

Art. 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto – conto vendita A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo

il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata

 

 

 

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della Polizza con rimborso del Premio non godu-to. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia la scheda di polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà ef-fettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.

B. In caso di demolizione o cessazione o esportazio-ne definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell’atto di demolizione. La Com-pagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garan-zia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della do-cumentazione indicata al primo comma e sarà cal-colato dal momento della cessazione del rischio.

Art. 10 - Furto totale del veicolo In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen-te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.

Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di SinistroIn caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comu-nicare telefonicamente l’evento al numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Il Contraente dovrà fare de-nuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il fur-to o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettua-te dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo.

Art. 12 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente e rinvio alle norme di legge Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’inter-pretazione, applicazione o esecuzione del presente Con-tratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Art. 14 - Modalità di rimborso Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimbor-so, questo avverrà tramite bonifico bancario.

Art. 15 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamentoAi sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice ci-

vile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio-nario del credito sia uno degli autoriparatori convenziona-ti con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 14.L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.43.01.11 o email all’indirizzo [email protected] caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato. Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola la-sciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo deldanno - a eseguire il pagamento direttamente nei con-fronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Art. 16 - Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati Oltre alla automatica prestazione del consenso da par-te dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:• riduzione della percentuale di Scoperto e del Minimo di

Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1,3.1,4.1,5.1;

• presa e consegna del veicolo a domicilio;• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi

da altri assicurati dell’Assicuratore;• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre

o di primo impianto;• garanzia di due anni sulla riparazione;• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Art. 17 - Esclusioni L’Assicurazione non comprende i danni:a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insur-

rezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo- comunque insorto, controllato o meno - di ener-gia nucleare o di radioattività;

b) determinati o agevolati da dolo (compreso il sui-cidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual èad esempio la sottrazione del veicolo assicuratocon le chiavi originali) del Contraente, dell’Assi-curato, delle persone con loro coabitanti, dei lorodipendenti o delle persone da loro incaricate allaguida, riparazione o custodia del veicolo assicu-rato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;

c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare ocompetizioni sportive e relative prove e verifichepreviste dal regolamento di gara nonché dallaguida fuoristrada;

d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conse-guenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombed’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inonda-

 

 

 

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zioni, grandine, slavine, caduta anche acciden-tale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;

e) conseguenti ad appropriazione indebita.

Art. 18 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessa-rie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a ri-parazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimen-to della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a rego-la d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, inve-ce di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbia-no avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto ter-mine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.

Art. 19 - Degrado d’uso Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore com-merciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:

Età del veicolo Percentuale di deprezzamento

1 - 12 mesi 0%

13 - 24 mesi 10%

25 - 36 mesi 20%

37 - 48 mesi 30%

49 - 60 mesi 40%

oltre 61 mesi 50%

Per la valutazione dei danni ai pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

Art. 20 - Valore a nuovo In caso di danno di totale da incendio e furto con riacqui-sto di auto di pari valore o riparazione presso il Conces-sionario, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto ove il Sinistro si sia verificato:• entro 6 mesi dalla data di acquisto se l’intestata-

rio risiede nelle seguenti province: Bari, Brindisi,Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto;

• entro 24 mesi dalla data di acquisto per tutte lealtre province.

In tutti gli altri casi la società corrisponde l’indenniz-zo in misura pari a valore commerciale con applica-zione di franchigie e scoperti come indicati negli Art. 2.1, 4.1 e 5.1.

Art. 21 - Forma di Assicurazione • Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valo-

re totale, forma di Assicurazione che prevede la co-pertura per il valore commerciale del veicolo. Nelcaso di veicoli nuovi, km 0, veicoli usati assicurati conla formula “valore a nuovo” questo valore corrispondeal valore d’acquisto. Questa forma di Assicurazionecomporta l’applicazione della “regola proporzio-nale” a carico dell’Assicurato, così come previstodall’art. 1907 del Codice Civile

• Primo Rischio Assoluto - LL’Assicurazione viene pre-stata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazioneche prevede la copertura fino ad un importo di massi-mo Indennizzo con il limite del Valore commerciale delveicolo al momento del Sinistro.

Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione del-la “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.

Art. 22 - Determinazione dell’ammontare del danno In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il vei-colo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a pre-starsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compa-gnia. Si considera altresì perdita totale un danno supe-riore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo.In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la ri-parazione comporti sostituzione di parti del veico-lo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 17), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la diffe-renza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso.Non si tiene in ogni caso conto delle spese di rico-vero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modifi-cazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte sud-detta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la ten-ga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 23 - Liquidazione dei danni La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, me-diante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispetti-vamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro deci-sioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti

 

 

 

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non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappella-bile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a cari-co della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il paga-mento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compa-gnia dei seguenti documenti:• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità

(con traduzione se in lingua straniera)• Originale del certificato di proprietà con annotata la

perdita di possesso• Originale della carta di circolazione (se non è stata sot-

tratta con il veicolo)• Originale del certificato cronologico• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo

è stato precedentemente immatricolato all’estero)• Copia della fattura di acquisto• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo

se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermoamministrativo)

• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato inleasing)

• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamentodel veicolo.

• procura notarile in favore di Zurich Insurance CompanyLtd

• codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato pereseguire il bonifico

La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla

Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.;.

• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispo-sitivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richie-sti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli artico-li 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio,

Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del dan-neggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.

Art. 25 - Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo con deduzione della per-centuale di scoperto e relativo minimo come previ-sto nelle Sezioni 2 – Furto e incendio, 4 – Kasko e 5 – Eventi Naturali e Sociopolitici.

Art. 26 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Co-dice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio-nario del credito sia uno degli autoriparatori convenziona-ti con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nella Sezione 1, al punto 1.3b e Se-zione 3 , al punto 3.2.1.a); 3.3.1 a); Sezione 4 – punto 4.3 e 4. 5 .L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all’indirizzo [email protected] caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As-sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan-tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il paga-mento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

 

 

 

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ASS 99-01/2019_04

Sezione 1

Furto e IncendioArt. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino a concorrenza della somma as-sicurata riportata in Polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Poliz-za, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nel “valore assicu-rato” riportato nella scheda di polizza, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi: • furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni

prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza delfurto o rapina del veicolo stesso;

• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine.Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fis-sati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di polizza.

Art 1.2 - Antifurto satellitare Qualora sul veicolo assicurato fosse installato un Antifurto Satellitare e lo stesso fosse dichiarato in polizza, l’installazione dello stesso deve essere eseguita e certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del sistema stesso e dalla Centrale Operativa di sorveglianza. L’Assicurato deve essere in possesso del certificato di installazione e collaudo; l’impianto dovrà essere regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una centrale operativa e sarà mantenuto efficiente ed in funzione sul veicolo per tutta la durata del presente contratto.In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, l’Assicurato dovrà presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare.

Art. 1.3 - Scoperto Le garanzie della presente Sezione 1 sono prestate con l’applicazione di uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di 500,00 euro con le eccezioni che seguono: a. in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari

valore presso il Concessionario Convenzionatoo riparazione effettuata presso la Reteconvenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo non verranno applicati.

b. A parziale deroga di tutto quanto precede, nelcaso in cui l’Assicurato risieda nelle province diBari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napolie Taranto ad ogni sinistro verrà comunqueapplicato lo scoperto del 20% con minimo di E

2.000,00.c. In caso di mancato funzionamento dell’Antifurto

Satellitare di cui al punto 1.2 che precede, daqualunque causa determinato verrà applicatouno scoperto del 20% con il minimo di 2.000,00

euro ad ogni sinistro furto totale fermo il disposto dell’art 20 ( valore a nuovo).

Art. 1.4 - Recuperi successivi al furto totale Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo

indennizzabile verrà determinato come previstodall’articolo 18;

• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potràdecidere se:a) procedere alla vendita del veicolo tramite la

Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gliadempimenti fiscali connessi. Il proprietario delveicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procuranotarile a vendere per ciò che è stato recuperato.In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata atrattenere il ricavato della vendita;

b) rientrare in possesso del veicolo restituendo allaCompagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicoloritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborseràcontestualmente il danno risarcibile determinatocome indicato al precedente articolo 18).

Art. 1.5 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti) Le garanzie della presente Sezione 1 s’intendo estese ai seguenti eventi:a) Incendio da tumulti popolari: l’Assicurazione vale in

caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tu-multi popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l’Assicura-to dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.

b) Circolazione abusiva: l’Assicurazione vale anche per idanni subiti dal veicolo durante la circolazione abusivaa seguito di furto o rapina purché conseguenti a colli-sione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

c) Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assi-curate: la Compagnia indennizza l’Assicurato, secondoi criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, deidanni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguitodi furto tentato o consumato di cose non assicurateche si trovino all’interno dello stesso.

d) Caduta “corpi orbitanti”: sono indennizzabili i dan-ni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta diaeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti,esclusi ordigni esplosivi.

Le presenti estensioni sono prestate fino alla concor-renza dei “valori assicurati” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Art. 1.6 Esclusioni Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di Assicu-razione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:• semplici bruciature non seguite da incendio, non-

ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenome-no elettrico comunque manifestatosi

• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anchestabilmente fissati sul veicolo

• furto totale o parziale del veicolo soggetto a

 

 

 

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provvedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.

• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cosetrasportate in genere, anche in uso, custodia o

possesso del Contraente o dell’Assicurato• furto totale o parziale del veicolo per mancata

chiusura del veicolo stesso• furto totale o parziale del veicolo agevolato

dall’utilizzo delle chiavi di accensione

Sezione 2

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti in-volontari di terzi.

Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: fino a un massimo di 750,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro.

La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicura-to provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Concessionario Convenzionato.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l’Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto la franchi-gia è sempre pari a 250,00 Euro.

Art. 2.2 - Servizio “Carglass” L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un

appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;• esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci-

mento di 750,00 Euro.

Art. 2.3 - Servizio “Doctorglass” L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un

appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; • esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci-

mento di 750,00 Euro.

Art. 2.4 - Servizio “Glassdrive” L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà: • chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un

appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;• esibire l’originale della scheda di Polizza;• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci-

mento di 750,00 Euro.

Art. 2.5 - Esclusioni:Sono esclusi i danni:• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati• connessi ad operazioni di applicazione o rimozio-

ne dei cristalli• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti

alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o ricondu-cibili alla garanzia kasko.

• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quel-lo indicato dal libretto di circolazione.

 

 

 

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Sezione 3

Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato secondo quanto riportato in polizza nelle seguenti opzioni:

Art. 3.2 - Kasko Collisione La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.

3.2.1 Scoperto Kasko CollisioneLe garanzie della presente Sezione 3.2 sono prestate con l’applicazione per ogni sinistro di una franchigia di 500,00 euro con le eccezioni che seguono: a) A parziale deroga di quanto precede, in caso di

riacquisto di un veicolo nuovo presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, per ogni sinistro verrà dedotta una franchigia di 250,00 euro.

b) A parziale deroga di tutto quanto precede, nel caso incui l’Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto ad ogni sinistro verrà comunque applicata una franchigia di € 2.000,00.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto come da art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione e senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.

Art. 3.3 - Kasko Totale La Compagnia si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in polizza in conseguenza di: urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino a concorrenza della somma assicurata in polizza; s’intendono inclusi:• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori

di compact disk, televisori, registratori e altreapparecchiature del genere) purché stabilmente fissatisul veicolo e a condizione che il valore degli stessi -se “non di serie”- sia sommato agli altri eventualioptional e trascritto nella casella “Valore assicuratoEuro” prevista nella scheda dipolizza.

3.3.1 Scoperto Kasko TotaleLe gaLe garanzie della presente Sezione 3.3 sono prestate con l’applicazione per ogni sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro con le eccezioni che seguono: a) In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore

presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro

b) A parziale deroga di tutto quanto precede tuttavia, nelcaso in cui l’intestatario risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto ad ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con minimo di € 500.

La copertura è prestata nella Forma di Assicurazione a Valore Totale come da art.21 delle Condizioni Generali.

Art. 3.4 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.5 - Colpa grave L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Art. 3.6 - Esclusioni Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante: • per i danni al veicolo soggetto a provvedimento

di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;

• per i danni subiti dal veicolo qualora non siaabilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;

• per i danni cagionati da cose o animali trasportatisul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo,di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;

• per i danni conseguenti a furto - consumatoo tentato - e rapina, nonché ad incendio nondeterminato da uno degli eventi previstiall’“Oggetto dell’Assicurazione”;

• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture ecamere d’aria - se verificatisi non congiuntamentead altro danno indennizzabile in base agli eventiprevisti all’oggetto dell’Assicurazione;

• avvenuti in conseguenza di guida da parte dipersona in stato di ebbrezza o sotto l’influenzadi sostanze stupefacenti, ovvero alla quale siastata applicata una sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successivemodifiche.

 

 

 

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Sezione 4

Eventi Speciali (garanzie attive solo se acquistate) Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato identificato in polizza in conseguenza di:

• Eventi Naturali• Eventi Socio Politici.

Art. 4.2 - Eventi Naturali La Compagnia garantisce fino a concorrenza di 3.000,00 euro per sinistro ed anno di assicurazione e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, l’indennizzo dei danni mate-riali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, anche quando lo stesso non si trova in circolazione, a seguito di:a) trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandi-

ne, slavine, caduta anche accidentale della neve, tem-peste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamentodi terreno, caduta di meteoriti a condizione che dettieventi atmosferici siano caratterizzati da violenza ri-scontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità diveicoli.Sono compresi:- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di

compact disk, televisori, registratori e altre appa-recchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di polizza. La coper-tura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni pro-vocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.

b) collisione con animali selvatici, avvenuta in aree am-messe alla circolazione a condizione che l’evento for-tuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo diaccadimento del Sinistro stesso. Ferme le esclusionipreviste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”,la garanzia non è operante per i danni derivanti dauscita di strada, ribaltamento o successiva collisionedel veicolo assicurato se non immediatamente conse-guente all’urto con l’animale selvatico.

Art. 4.3 - Scoperto La garanzia “Eventi naturali” di cui al punto 4.2 che pre-cede, salvo dove espressamente indicato, è prestata con l’applicazione di uno scoperto sul danno del 10% con il minimo di € 500,00 euro. In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario Convenzionato o ri-parazione effettuata presso la Rete convenzionata,

lo scoperto sul danno sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro.In deroga a tutto quanto precedentemente stabilito tut-tavia, nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con mini-mo di € 500.

Art. 4.4 - Eventi Socio Politici a) La Compagnia garantisce fino a concorrenza della

somma assicurata in polizza e comunque nel limitedel Valore commerciale del veicolo al momento del Si-nistro, l’indennizzo dei danni materiali e diretti subitidal veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio eatti di danneggiamento volontario e purchè l’Assicura-to non vi abbia preso parte attiva, compresi:- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di

compact disk, televisori, registratori e altre appa-recchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di polizza. Restano espressamente esclusi i danni ricondu-cibili alla garanzia Kasko Sezione 3 che prece-de. La copertura è prestata con Forma di Assi-curazione a Valore Totale.

Art. 4.5 - Scoperto La presente garanzia “Eventi Socio Politici” di cui al pun-to 4.4 che precede, salvo dove espressamente indicato, è prestata per ogni sinistro con l’applicazione di uno sco-perto sul danno del 10% con il minimo di € 500,00 euro.

In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari va-lore presso il Concessionario Convenzionato o ripa-razione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto per ogni sinistro sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro.

In deroga a quanto precedentemente stabilito tuttavia, nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto per ogni sinistro è sempre pari al 10% con minimo di € 500,00 euro .

Art. 4.6 - Esclusioni a) Restano espressamente esclusi dalla garanzia

4.2 i danni a seguito di terremoti, eruzionivulcaniche e per danni provocati al motorederivanti dall’aspirazione di acqua.

b) Restano espressamente esclusi dalla garanzia 4.4lettera a) i danni riconducibili alla garanzia KaskoSezione 3 che precede.

 

 

 

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Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 01/2019.ASS 99-01/2019_04

Sezione 5

Auto Sostitutiva (garanzia attiva solo se acquistata)Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicu-rato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione e

solo in caso di riacquisto presso il Concessionario Conven-zionato, la Compagnia corrisponderà, per un massimo di 30 giorni con limite indennizzabile giornaliero di € 25,00 IVA compresa, le spese sostenute per l’auto so-stitutiva ceduta dal concessionario.

Consigli utili in caso di SinistroIn caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve co-municare telefonicamente al numero 800.893.990 l’even-to (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie)

Furto, Incendio o Evento Socio-PoliticoIn caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presenta-re all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la rela-tiva denuncia. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera

competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle de-nunce deve essere consegnata alla Compagnia.

Eventi NaturaliIn caso di Sinistro è necessario presentare una dichia-razione rilasciata dall’Autorità del luogo competen-te in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.

 

 

 

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ASS 99-01/2019_04

 

 

 

Page 31: Set informativo “INCIRCOLO ZURICH” · Set informativo “INCIRCOLO ZURICH” ... 20159 Milano - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 ASS 99-01/2019_04 1

PROGRAMMA FURTO INCENDIO INCIRCOLO Mod. 2017/05

Numero Pratica

DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATOCOGNOME NOME SESSO M F

COMUNE DI RESIDENZA CAP

PROV. C.F. o P. IVA TELEFONO

DATI DEL VEICOLO

TARGA TELAIO DATA IMM.NE / /

GARANZIE PRESTATEAUTOVETTURA NON DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

BASE Furto Incendio (solo danno totale)

A Furto Incendio (danno totale e parziale)

B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva

C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione

C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

AUTOVETTURA DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

BASE Furto Incendio (solo danno totale)

A Furto Incendio (danno totale e parziale)

B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva

C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione

C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

VALORE ASSICURATO Euro PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE Euro

DATA DECORRENZA GARANZIE dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del finanziamento _____ /_____ /________

DURATA DELLA COPERTURA IN MESI

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE È ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVOIl pagamento del premio verrà effettuato da Fiditalia S.p.A. a Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza Generale per l’Italia. Il premio è finanziabile a Fiditalia S.p.A. ed in tal caso è corrisposto anticipatamente dalla stessa alla Compagnia, in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario

Firma/Timbro del Concessionario Firma del Contraente

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa e Precontrattuale di cui all’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018

Dichiaro inoltre di aver ricevuto e letto il Set Informativo composto da Documentazione Informativa Precontrattuale, Documentazione Informativa Precontrattuale aggiuntiva, Condizioni Generali di Assicurazione e Glossario , relative alle coperture assicurative emesse da Zurich Insurance Company Ltd.-Rappresentanza Generale per l’Italia e di accettarle in ogni loro parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

Il Contraente (firma leggibile)

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’Informativa privacy e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative.

Il Contraente (firma leggibile)

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 secondo comma e 132 C.C., i seguenti articoli:Art. 4 - Diritto di recesso e ripensamento - Art.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio; Art. 8 - Altre Assicurazioni - Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro - Art. 15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega al pagamento; Art. 17 Esclusioni - Sezione 1 Furto e Incendio: paragrafo1.6 Esclusioni - Sezione 2 Cristalli: paragrafo 2.5 Esclusioni - Sezione 3 Kasko: paragrafo 3.6 Esclusioni - Sezione 4 Eventi speciali: paragrafo 4.6 Esclusioni

Luogo e data Il Contraente (firma leggibile)

COPIA PER IL CLIENTEASS 99-01/2019_04

 

 

 

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VALORE ASSICURATO Euro PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE Euro

DATA DECORRENZA GARANZIE dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del finanziamento _____ /_____ /________

DURATA DELLA COPERTURA IN MESI

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE È ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVOIl pagamento del premio verrà effettuato da Fiditalia S.p.A. a Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza Generale per l’Italia. Il premio è finanziabile a Fiditalia S.p.A. ed in tal caso è corrisposto anticipatamente dalla stessa alla Compagnia, in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario

Firma/Timbro del Concessionario Firma del Contraente

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa e Precontrattuale di cui all’Art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Dichiaro inoltre di aver ricevuto e letto il Set Informativo composto da Documentazione Informativa Precontrattuale, Documentazione Informativa Precontrattuale aggiuntiva, Condizioni Generali di Assicurazione e Glossario, relative alle coperture assicurative emesse da Zurich Insurance Company Ltd.-Rappresentanza Generale per l’Italia e di accettarle in ogni loro parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

Il Contraente (firma leggibile)

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’Informativa privacy e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative.

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Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 secondo comma e 132 C.C., i seguenti articoli:Art. 4 - Diritto di recesso e ripensamento - Art.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio; Art. 8 - Altre Assicurazioni - Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro - Art. 15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega al pagamento; Art. 17 Esclusioni - Sezione 1 Furto e Incendio: paragrafo1.6 Esclusioni - Sezione 2 Cristalli: paragrafo 2.5 Esclusioni - Sezione 3 Kasko: paragrafo 3.6 Esclusioni - Sezione 4 Eventi speciali: paragrafo 4.6 Esclusioni

Luogo e data Il Contraente (firma leggibile)

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