Sentenza n. 862/2019 pubbl. il 21/02/2019 RG n. 19043/2017 · Per le parti attrici ricorrenti...

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pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19043/2017 R.G. promossa da: DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio, rappresentati e difesi dall’Avv. SCOLA Michele ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo; -PARTI ATTRICI RICORRENTI- contro: SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona delle socie e legali rappresentanti pro tempore signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza, POZZALLO Cosetta e POZZALLO Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv. DOMINICI Flavio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avigliana (TO), Via G. B. Nicol n. 15, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta ; -PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: opposizione avverso deliberazione di esclusione di soci da società semplice, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.; CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE Per le parti attrici ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio (a verbale di udienza in data 21.11.2018 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58e54356facce3787a187fd2903a2a Sentenza n. 862/2019 pubbl. il 21/02/2019 RG n. 19043/2017 http://bit.ly/2VRZRA1

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 19043/2017 R.G.

promossa da:

DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio, rappresentati e difesi dall’Avv. SCOLA Michele ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Stati Uniti n. 57, in forza di procura speciale in calce al

ricorso introduttivo;

-PARTI ATTRICI RICORRENTI-

contro:

SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona delle socie e legali rappresentanti pro tempore

signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza, POZZALLO Cosetta e POZZALLO Giovanna,

rappresentata e difesa dall’Avv. DOMINICI Flavio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Avigliana (TO), Via G. B. Nicol n. 15, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di

costituzione e risposta ;

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: opposizione avverso deliberazione di esclusione di soci da società semplice, ai

sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per le parti attrici ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio (a verbale di udienza in data

21.11.2018 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente):

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“In via cautelare, sospendere ex art. 2287, comma 2 c.c., ovvero in subordine ex art. 700 c.p.c.,

l’esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società,

nonché sospendere l’esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o

successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.

In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola arbitrale ex art. 12 del contratto

sociale oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare la propria competenza, ovvero in

subordine sottoporre all’Eccellentissima Corte Costituzionale la questione di illegittimità

costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 per eccesso di delega, ovvero in via di ulteriore

subordine accertare e dichiarare la competenza della Camera Arbitrale del Piemonte e, per l’effetto,

fissare il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c., in ogni caso previa concessione

della sospensione cautelare della delibera impugnata.

Nel merito, in via principale, annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei

ricorrenti nella società, nonché annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace ogni altra delibera da

essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.

Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la delibera impugnata non

fosse annullata, previa esibizione in giudizio del bilancio straordinario aggiornato della società, da

redigersi a cura degli amministratori, con indicazione del valore dei singoli beni, del valore

dell’avviamento e delle operazioni in corso, accertare la situazione patrimoniale della società

convenuta al momento dello scioglimento del

rapporto sociale nella misura non inferiore ad € 300.000,00 ovvero pari ad altra somma da

determinarsi in corso di procedimento, anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad euro

300.000,00.

In via istruttoria:

- ordinare, ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 2261 c.c., alla Società ed agli amministratori l’esibizione

dell’estratto conto bancario scalare della Società e/o del libretto di risparmio e in ogni caso di

qualunque documento relativo ai rapporti intrattenuti dalla Società con Istituti di credito;

- nominare un consulente tecnico d’ufficio che valuti l’esatto ammontare delle quote dei soci esclusi.

Si chiede, inoltre, l’ammissione dei capi di prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti

capitoli:

1. Vero che nel maggio del 1972 il geom. Lorenzo Gastone consegnava a mani dell’avv. Fulvio Davì il

rendiconto di cui al documento 47 e 48 (da rammostrarsi al teste), nonché il preventivo di cui al

documento 49?

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Si indica a teste sul capo sopra riportato la signora Lina Vairo, residente in Bussoleno (TO), via

Giuseppe Mazzini n. 4.

2. Vero che nei giorni immediatamente successivi al 18/07/2012, data di sostituzione degli

amministratori della San Giorgio Laghi Paradiso S.S., la sig.ra Annalisa Torre consegnava, per il sig.

Flavio Davì, la documentazione in originale della predetta società degli ultimi dieci anni dal 2001 al

2012 e prodotta in giudizio in copia sub docc. da 30 a 44 (da rammostrarsi al teste), all’impiegata

dello Studio Esse di Sibille Wilma,

in Bussoleno, via Traforo 17?

3. Vero che la dott.ssa Ottavia Gastone alla fine del mese di luglio 2012 incaricava per iscritto la

copisteria Periscopio S.n.c. di Bussoleno, via Traforo n. 56, di fotocopiare la documentazione sociale

ricevuta dal sig. Flavio Davì di cui al capo 2 e per tali copie la copisteria emetteva lo scontrino in data

02/08/2012 di euro 34,00, di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste)?

4. Vero che nei primi giorni di agosto 2012, poco prima di partire per le ferie estive, il sig. Flavio Davì

ritirava dallo Studio Esse di Sibille Wilma le fotocopie di cui al capo 3?

5. Vero che con comunicazione del 04/07/2013 di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste) la dott.ssa

Ottavia Gastone richiedeva il rimborso delle spese per le fotocopie di cui al capo 3?

6. Vero che in occasione delle visite mediche tenutesi, sino al 2012, presso il laboratorio dentistico del

sig. Giovanni Amprimo, in Bussoleno (TO), via della Bocciofila 8, il sig. Flavio Davì, quando

interrogato, informava lo stesso delle incombenze, delle entrate e delle spese di gestione della Società,

quali ad esempio il pagamento dell’ICI, delle spese del commercialista e dei premi per l’assicurazione

contro il rischio incendi?

Si indica a teste sui capi sopra riportati la signora Annalisa Torre, residente in Bussoleno (TO), via

Cesare Battisti n. 4.

Si chiede, infine, sin d’ora l’ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla

controparte con i testi già indicati e con riserva di indicarne in sede di terza memoria ex art. 183, VI

comma c.p.c..

In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari della presente procedura, oltre

rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014,

CPA e IVA come per legge.”

Per la parte convenuta società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. (a verbale di udienza in

data in data 21.11.2018 e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in forma cartacea):

“Voglia l’Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

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In via pregiudiziale

In via pregiudiziale principale.

Dichiarare, per i motivi tutti di cui in premessa, l’inammissibilità del ricorso DAVÌ del 3.8.2017

notificato in data 9.8.2017, per incompetenza del Tribunale adito (Sezione specializzata in materia di

impresa anziché Sezione ordinaria del Tribunale Ordinario di Torino), nonché, accertata la tardività

della notifica 28.9.17 del ricorso DAVÌ per inosservanza del termine ex art. 2287 c.c., dichiarare

l’inammissibilità dell’opposizione e per l’effetto decaduti i ricorrenti dall’impugnare la delibera di

esclusione SAN GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17 oggetto di causa, respingendo tutte le

domande avversarie con consequenziale revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa

ORLANDO datato 28.9.2017.

In via pregiudiziale subordinata I

Accertare, per i motivi tutti di cui in premessa, che l’opposizione avverso la delibera di esclusione SAN

GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17, oggetto di causa, è stata tardivamente proposta dai

sigg.ri DAVÌ con la notifica in data 28.9.17 del ricorso del 3.8.17, per inosservanza del termine ex art.

2287 c.c., e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e decaduti i ricorrenti

dall’impugnare la delibera del 3.7.17, respingendo tutte le domande avversarie con consequenziale

revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO e datato 28.9.2017.

In via pregiudiziale subordinata II

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito volesse ritenere introdotto il giudizio

di merito avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale Ordinario di Torino con

la notifica in data 9.8.2017 di ricorso 3.8.17, dichiarare l’opposizione inammissibile per il mancato

rispetto delle forme previste dal codice di rito per le cause di competenza della Sezione specializzata,

da introdursi con citazione anziché con ricorso, con consequenziale revoca del provvedimento

cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO datata 28.9.2017.

In via pregiudiziale subordinata III

Nel deplorato caso in cui si volesse ritenere ammissibile, ai fini dell’introduzione dell’opposizione ex

art. 2287 c.c., la notifica del 9.8.2017 e riqualificare come atto di citazione il ricorso del 3.8.17,

dichiararne la nullità ex art. 164 c.p.c. per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a

quello di legge ovvero per mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 con conseguente

pregiudizio per l’attività difensiva per tutti i motivi di cui in premessa, nonché comunque tardiva la

notifica del 29.8.17 e per l’effetto revocare il provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa

ORLANDO datato 28.9.2017.

In via pregiudiziale subordinata IV

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Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono e, in forza della clausola

compromissoria statuaria, fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’arbitrato societario, si chiede

che l’Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza in ragione della convenzione di

arbitrato di cui all’art. 12 dello Statuto societario 18.7.2012.

In via pregiudiziale subordinata V

Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono né fosse ritenuta

applicabile la disciplina dell’arbitrato societario, si chiede che sia comunque dichiarata efficace la

clausola di cui all’art. 12 di Statuto 18.7.2012 nella parte in cui devolve la presente controversia ad

arbitrato di diritto comune secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, dichiarando

nullo il solo richiamo alla disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 D.lgs. n. 5/03 con declaratoria

di incompetenza del Tribunale.

Nel merito.

Dichiarare inammissibile, infondata, ovvero, respingere l’opposizione e le domande ex adverso

proposte per i motivi tutti di cui in narrativa, confermandosi la delibera di esclusione 3.7.2017 per cui

è causa, con conseguente revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa Silvia ORLANDO

datato 28.9.2017.

In via istruttoria.

Ci si oppone all’ammissione delle prove dedotte da controparte in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2

c.p.c. del 3.4.2018, in quanto irrilevanti e generiche e in particolare il capo n. 2 (pag. 11 di memoria)

contiene una richiesta di valutazione “in originale” non demandabile al teste.

Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, si chiede di essere ammessi alle

medesime in materia contraria ed inoltre si chiede l’ammissione dei seguenti capi di prova per

interpello e testi:

1) Vero che, nel mese di settembre 2012, lo Studio Sibille di Bussoleno venne incaricato di gestire la

contabilità della Società SAN GIORGIO Laghi Paradiso ss dalla socia Ottavia Gastone;

2) Vero che sino al giorno 27.5.2013 lo Studio Sibille aveva ricevuto documentazione inerente la

contabilità della Società SAN GIORGIO Laghi Paradiso ss esclusivamente dalla socia Ottavia

Gastone.

Si indica a teste in materia contraria sulle prove dedotte dai ricorrenti, nonché sui sopraccitati capitoli

di prova la sig.ra SIBILLE Wilma presso “Studio Sibille” in Bussoleno, Via Traforo n. 17.

In ogni caso.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed

IVA come per legge.”

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la

sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e

non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la

“motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con

riferimento a precedenti conformi.”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti

ai fini della decisione.

1.2. Con ricorso datato 3.08.2017, depositato presso il Tribunale di Torino in data 3.08.2017, i signori

DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c.,

avverso la deliberazione assunta in data 3.07.2017 dalla maggioranza dei soci della società SAN

GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., di esclusione dei soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio,

comunicata in data 13.07.2017, in quanto ritenuta illegittima, chiedendo l’accoglimento delle

conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Con decreto datato 08.08.2017 il Presidente della Sezione Feriale Civile ha fissato udienza relativa

all’istanza cautelare di sospensione avanti al Giudice Designato dott.ssa Silvia ORLANDO al

28.08.2017, con termine alle parti ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte fino al

20.08.2017.

All’esito dell’udienza così fissata il Giudice Designato si è riservato e, con Ordinanza 28.9.2017, a

scioglimento della riserva:

ha sospeso l’esecuzione della delibera di esclusione dei soci DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio

adottata in data 3.7.2017 dalla maggioranza dei soci della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO

S.S.;

ha disposto l’immediata reintegrazione dei ricorrenti DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio quali soci

della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S.;

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ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione

concernente il giudizio di merito.

1.4. Con decreto datato 11.09.2017 il Presidente di Sezione dr.ssa Silvia VITRO’ ha assegnato la causa

di merito al Giudice dott. Edoardo DI CAPUA che, con decreto datato 13.09.2017, “rilevato che la

causa di merito è stata introdotta con ricorso anziché con atto di citazione, ma che appare comunque

opportuno fissare udienza avanti a sé”, ha fissato udienza avanti a sé in data 31.01.2018, con termine

alla parte ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 30.10.2017, “riservando

all’esito ogni ulteriore provvedimento, anche in punto ammissibilità o meno”.

1.5. Si è costituita la parte convenuta società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona

delle socie e legali rappresentanti pro tempore signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza,

POZZALLO Cosetta e POZZALLO Giovanna, depositando comparsa di costituzione e risposta,

contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di

cui in epigrafe, con l’aggiunta di una domanda proposta “in via pregiudiziale subordinata VI”, peraltro

non riproposta nelle conclusioni definitive e, dunque, da intendersi rinunciata1.

1.6. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha

concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o

modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o

modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle

eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.7. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie

proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 14.05.2018, sciogliendo la predetta riserva, ritenuto che la

decisione su una delle questioni preliminari e/o pregiudiziali proposte dalla parte convenuta in

1 Precisamente, si tratta della seguente domanda:

“In via pregiudiziale subordinata VI Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni già

proposte in via pregiudiziale né ritenuta la presente vertenza di competenza arbitrale, si chiede all’Ill.mo Giudice di voler

sospendere il presente Giudizio ordinando a controparte l’introduzione del procedimento di mediazione, ex art. 12 di

Statuto 18.7.2017, entro un termine perentorio.”

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comparsa di costituzione e risposta avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell’art. 187, 2° o 3°

comma, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.8. Infine, all’udienza in data 21.11.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le

conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle

comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il

successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-

quinquies 1° comma c.p.c..

2. Sull’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale”.

2.1. Come si è accennato, “in via pregiudiziale principale”, la parte convenuta ha eccepito

“l’inammissibilità del ricorso DAVÌ del 3.8.2017 notificato in data 9.8.2017, per incompetenza del

Tribunale adito (Sezione specializzata in materia di impresa anziché Sezione ordinaria del Tribunale

Ordinario di Torino)”.

L’eccezione non risulta fondata.

2.2. Invero, secondo l’orientamento in una parte della Cassazione, attualmente condiviso dalla Sezione

Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni

specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica

l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poiché, ai

sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 168 del 2003, ai giudici che appartengono a dette sezioni

specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie

attribuite alle medesime (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7227, in Giustizia

Civile Massimario 2017 che, nell’affermare il predetto principio di diritto, ha ritenuto inammissibile il

regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria

“competenza” in favore della Sezione Specializzata; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. VI,

27 ottobre 2016, n. 21774).

2.3. Pertanto, la suddetta eccezione dev’essere rigettata.

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3. Sull’eccezione e relativa domanda proposte dalla parte convenuta “in via pregiudiziale

subordinata I”.

3.1. La parte convenuta ha quindi eccepito, “in via pregiudiziale subordinata I”, che l’opposizione

avverso la delibera di esclusione SAN GIORGIO LAGHI PARADISO SS del 3.7.17, oggetto di causa,

è stata tardivamente proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data

28.09.2017 del ricorso del 3.08.2017, per inosservanza del termine ex art. 2287 c.c. chiedendo, per

l’effetto, di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e decaduti i ricorrenti dall’impugnare la

delibera del 3.07.2017, respingendo tutte le domande avversarie con consequenziale revoca del

provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa ORLANDO e datato 28.9.2017.

La suddetta eccezione e la relativa domanda risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

3.2. Invero, come si è detto, con il ricorso datato 3.08.2017, depositato presso il Tribunale di Torino in

data 3.08.2017, i signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt.

2286 e 2287 c.c., avverso la deliberazione assunta in data 3.07.2017 dalla maggioranza dei soci della

società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., di esclusione dei soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ

Giorgio, comunicata in data 13.07.2017, in quanto ritenuta illegittima, chiedendo l’accoglimento delle

seguenti conclusioni:

“In via cautelare, sospendere ex art. 2287, comma 2 c.c., ovvero in subordine ex art. 700 c.p.c.,

l’esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società,

nonché sospendere l’esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o

successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.

In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola arbitrale ex art. 12 del contratto

sociale oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare la propria competenza, ovvero in

subordine sottoporre all’Eccellentissima Corte Costituzionale la questione di illegittimità

costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 per eccesso di delega, ovvero in via di ulteriore

subordine accertare e dichiarare la competenza della Camera Arbitrale del Piemonte e, per l’effetto,

fissare il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c., in ogni caso previa concessione

della sospensione cautelare della delibera impugnata.

Nel merito, in via principale, annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei

ricorrenti nella società, nonché annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace ogni altra delibera da

essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso dei ricorrenti medesimi.

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Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la delibera impugnata non

fosse annullata, previa esibizione in giudizio del bilancio straordinario aggiornato della società, da

redigersi a cura degli amministratori, con indicazione del valore dei singoli beni, del valore

dell’avviamento e delle operazioni in corso, accertare la situazione patrimoniale della società

convenuta al momento dello scioglimento del

rapporto sociale nella misura non inferiore ad € 300.000,00 ovvero pari ad altra somma da

determinarsi in corso di procedimento, anche in via equitativa, e comunque non inferiore ad euro

300.000,00.”

3.3. L’art. 2287 c.c. disciplina il procedimento di esclusione del socio della società semplice,

prevedendo testualmente quanto segue:

“La esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il

socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può

sospendere l’esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su

domanda dell’altro.”

L’opposizione prevista dall’art. 2287 c.c. deve proporsi con atto di citazione, che introduce un

procedimento di cognizione ordinario, da notificarsi entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla

data della comunicazione al socio escluso.

La norma prevede la proponibilità dell’istanza cautelare di sospensione incidentalmente “in

corso di causa”, ossia soltanto previa instaurazione del giudizio di merito, al fine di ancorare

l’eventuale provvedimento cautelare ad un pendente giudizio di merito (cfr. in tal senso: Tribunale

Napoli 3.04.2013 in www.ilcaso.it). Pertanto, come ben chiarito in giurisprudenza, deve ritenersi

infondata l’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione di un

socio di una società di persone qualora non sia stato proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. (cfr.

in tal senso: Tribunale Trento, 11/02/2004 in Giur. merito 2004, 1699).

In particolare, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere

condiviso, stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale

si chieda in via d’urgenza un provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una società di

persone circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto

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dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur.

merito 2004, 19892; Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994 in Giur. merito 1999, 74

3).

3.4. Nel caso di specie, i signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio avrebbero dunque dovuto introdurre la

causa di opposizione con atto di citazione, da notificarsi alla società SAN GIORGIO LAGHI

PARADISO S.S. entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della

delibera di esclusione, notificata ai soci in data 13.7.2017 (cfr. docc. 28 e 29 delle parti attrici ricorrenti

e doc. 1 della parte convenuta) e, dunque, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, entro e

non oltre il giorno 12.09.2017.

3.5. Peraltro, i soci signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio hanno introdotto il presente giudizio con

ricorso depositato in data 03.08.2017, titolato “Ricorso ex art. 2287 c.c. con domanda di sospensione

cautelare ex artt. 2287 co. 2 c.c. e 700 c.p.c.” che, conseguentemente, è stato ricevuto dal Tribunale

come ricorso cautelare “ante causam” (cfr. doc. 3 della parte convenuta).

Come si è detto in precedenza, con decreto datato 08.08.2017 il Presidente della Sezione Feriale

Civile ha fissato l’udienza relativa all’istanza cautelare di sospensione avanti al Giudice Designato

dott.ssa Silvia ORLANDO al 28.08.2017, con termine alle parti ricorrente per notificare ricorso e

decreto alla controparte fino al 20.08.2017. Ricorso e decreto sono stati notificati dal difensore delle

parti ricorrenti alla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. a mezzo pec in data 9.08.2017.

Senonché, tale notifica del ricorso e del decreto avvenuta in data 09.08.2017 non costituisce

idonea proposizione del giudizio di merito e, dunque, dell’opposizione prevista dal citato art. 2287 c.c.,

essendo relativa ad un procedimento cautelare svincolato da qualsivoglia pendente giudizio di merito e,

pertanto, privo di autonomia. Precisamente, il procedimento così instaurato attiene inequivocabilmente

ad un procedimento cautelare, senza alcuna attinenza con il giudizio ordinario di opposizione, tenuto

conto che, come si è detto, avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, con assegnazione di

un termine a comparire non inferiore a novanta giorni ex art. 163 bis c.p.c. e contenere l’avvertimento

previsto dal dall’art. 163 n. 7) c.p.c.

2 Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur. merito 2004, 1989: “Stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è

inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza provvedimento di sospensione della delibera assembleare di

società in accomandita semplice circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto

dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (nella specie, l’interessato ne era decaduto per scadenza del termine di trenta

giorni fissato dall’art. 2287 c.c.)”.

3 Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994 in Giur. merito 1999, 74: “Il socio escluso da una società di persone non può

ottenere con misure d’urgenza “innominate” ex art. 700 c.p.c. la sospensione della delibera di esclusione in presenza del

rimedio specifico apprestato dall’art. 2287 comma 2 c.c.”

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All’esito dell’udienza così fissata il Giudice Designato si è riservato e, con Ordinanza

28.9.2017, a scioglimento della riserva:

ha sospeso l’esecuzione della delibera di esclusione dei soci DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio

adottata in data 3.7.2017 dalla maggioranza dei soci della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO

S.S.;

ha disposto l’immediata reintegrazione dei ricorrenti DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio quali soci

della SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S.;

ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione

concernente il giudizio di merito.

Senonché, come si è detto, l’art. 2287 c.c. prevede la proponibilità dell’istanza cautelare di sospensione

incidentalmente “in corso di causa”, ossia soltanto previa instaurazione del giudizio di merito, al fine di

ancorare l’eventuale provvedimento cautelare ad un pendente giudizio di merito (cfr. in tal senso:

Tribunale Napoli 3.04.2013 in www.ilcaso.it). Pertanto, l’istanza cautelare proposta dai signori DAVÌ

Flavio e DAVÌ Giorgio diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione dalla società

SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. avrebbe dovuto ritenersi infondata, non essendo stato

proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Trento, 11/02/2004 in Giur.

merito 2004, 1699). Del resto, come si è osservato in precedenza, secondo l’orientamento della

giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, stante il carattere residuale del rimedio ex

art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza provvedimento di

sospensione della delibera assembleare di una società di persone circa l’esclusione della qualità di

socio, in presenza del rimedio tipico previsto dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. (cfr. in tal senso:

Tribunale Avezzano, 17/06/2004 in Giur. merito 2004, 1989; Tribunale Torre Annunziata, 17/05/1994

in Giur. merito 1999, 74).

3.6. Ciò chiarito, con successivo decreto datato 11.09.2017 il Presidente di Sezione dr.ssa Silvia

VITRO’ ha assegnato la causa di merito al Giudice dott. Edoardo DI CAPUA che, con decreto datato

13.09.2017, “rilevato che la causa di merito è stata introdotta con ricorso anziché con atto di

citazione”, ha comunque ritenuto opportuno fissare udienza avanti a sé in data 31.01.2018, con termine

alla parte ricorrente per notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 30.10.2017, “riservando

all’esito ogni ulteriore provvedimento, anche in punto ammissibilità o meno”.

Ricorso e decreto sono stati notificati dal difensore delle parti ricorrenti alla società SAN

GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. a mezzo pec soltanto in data 28.09.2017 (cfr. la nota di deposito

delle parti attrici ricorrenti, nonché i docc. 8 e 9 della parte convenuta) e, dunque, successivamente alla

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scadenza del termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della delibera di

esclusione, notificata ai soci in data 13.7.2017 (cfr. docc. 28 e 29 delle parti attrici ricorrenti e doc. 1

della parte convenuta) ed al periodo di sospensione feriale dei termini previsto dalla legge.

In sintesi, il termine di trenta giorni per la notifica della citazione in opposizione oppure (in

applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo) del ricorso e

pedissequo decreto di fissazione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. scadeva in data 12.09.2017 e,

dunque, alla data della notifica (avvenuta in data 28.09.2017) era già decorso.

3.7. Pertanto, in accoglimento dell’eccezione e della relativa domanda proposte dalla parte convenuta

“in via pregiudiziale subordinata I”:

-deve accertarsi e dichiararsi che l’opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci assunta dalla

società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017, oggetto di causa, è stata

tardivamente proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data 28.09.2017 del

ricorso datato 3.08.2017 e pedissequo decreto, per inosservanza del termine previsto dall’art. 2287 c.c.

e, per l’effetto

-deve accertarsi l’inammissibilità dell’opposizione proposta dai ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ

Giorgio e la decadenza di questi ultimi dall’impugnare la predetta delibera di esclusione dei soci

assunta dalla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017;

-infine, deve conseguentemente revocarsi l’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice Designato del

Tribunale di Torino Dott.ssa ORLANDO datata 28.09.2017.

4. Sulle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.

Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio

al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di

un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass.

Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n.

26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

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5. Sulle spese processuali del presente giudizio.

5.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex

art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di

assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni

dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti4.”

5.2. Nel caso di specie, deve innanzitutto ravvisarsi una parziale soccombenza reciproca in quanto, da

una parte, viene rigettata l’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale” e,

dall’altra parte, vengono accolte l’eccezione e la relativa domanda proposte dalla parte convenuta “in

via pregiudiziale subordinata I”.

5.3. In secondo luogo, di deve osservare che la Corte Costituzionale, con Sentenza in data 19 aprile

2018 n. 77, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di

procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in

materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella

parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per

intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”5

Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili sia nella

particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico sia nel

limitato numero di precedenti specifici in materia.

4 L’art. 92, 2° comma, c.p.c. è stato così modificato dal Decreto Legge 10 settembre 2014, n. 132, recante «misure urgenti

di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito,

con modificazioni, in Legge 10 novembre 2014, n. 162

5 In motivazione, la Corte Costituzionale affermato, in particolare, quanto segue:

“Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per

sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del

quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle

parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della

controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più

in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa

Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione

nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente”

al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in

un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della

controversia.

Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è

riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In

simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti

riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.

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P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa

istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.

19043/2017 R.G. promossa dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio (parti attrici ricorrenti) contro la

società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S., in persona delle legali rappresentanti e socie

amministratrici pro tempore signore GASTONE Ottavia, GASTONE Lorenza, POZZALLO Cosetta e

POZZALLO Giovanna (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l’eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale principale”.

2) Accerta e dichiara che l’opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci assunta dalla società

SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017 oggetto di causa, è stata tardivamente

proposta dai signori DAVÌ Flavio e DAVÌ Giorgio con la notifica in data 28.09.2017 del ricorso datato

3.08.2017 e pedissequo decreto, per inosservanza del termine previsto dall’art. 2287 c.c. e, per l’effetto

3) Dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta dai ricorrenti signori DAVÌ Flavio e DAVÌ

Giorgio e la decadenza di questi ultimi dall’impugnare la predetta delibera di esclusione dei soci

assunta dalla società SAN GIORGIO LAGHI PARADISO S.S. in data 3.07.2017.

4) Revoca l’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice Designato del Tribunale di Torino Dott.ssa

ORLANDO datata 28.09.2017.

5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi

dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di

riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati

identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del

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Così deciso in Torino, in data 20 febbraio 2019.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

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Sentenza n. 862/2019 pubbl. il 21/02/2019RG n. 19043/2017

http://bit.ly/2VRZRA1