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Sentenza n. 610/2017 pubbl. ii 08/03/2017 RG n. 1803/2016 - Sentenza N. ___ ____ _ Registro generale Appello Lavoro n. 1803 / 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Datt. Avv.to Benedetta Pattumelli Giovanni Casella Daniela Macaluso ha pronunciato la seguente Presidente rel. Consigliere Consigliere G.A. SENTENZA R.G. nella causa di reclamo ex art. 1 co. 58 I. n. 92/12, avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3038/16, estensore giudice DOTI.SSA ELEONORA PORCELLI, discussa all'udienza collegiale del 13.2.17 e promossa da: rappresentato e difeso dall'avv.to dom. presso lo Studio dello stesso in via __ ____ _ RECLAMANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROSSELLA GRADI e CARLO GRILLO, el. dom. presso lo Studio della prima in ) RECLAMATA I procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi precisavano le CONCLUSION! PER LA PARTE RECLAMANTE "II ricorrente chiede a codeste Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente reclamo, la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav., del 15/11/2016 n. 3038 e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'illegittimita del licenziamento intimate con comunicazione del 26/10/2015; 2) accertare e dichiarare la natura retributiva dell'emolumento di 490,00 e, per l'effetto, di componente della retribuzione globale di fatto; si chiede, <O £'.! <D "' u 0 "CJ, u '8 Cl> "' (") "' "' (") Cl> "' °' °' <D (") Cl> g "{:!_ "' ...- ;.; <ii " fii Cf) (") <( () ('.) z <{ a: Cf) () w CL <( Ill ::i er: <( iti 0 0 "' "' "' E w <( ---' ---' w z 0 0 Q iti 0 0 ca E u:: A

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Sentenza n. 610/2017 pubbl. ii 08/03/2017 RG n. 1803/2016

- Sentenza N. _ _ _ ____ _ Registro generale Appello Lavoro n. 1803 / 2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Datt. Avv.to

Benedetta Pattumelli Giovanni Casella Daniela Macaluso

ha pronunciato la seguente

Presidente rel. Consigliere Consigliere G.A.

SENTENZA

R.G.

nella causa di reclamo ex art. 1 co. 58 I. n. 92/12, avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3038/16, estensore giudice DOTI.SSA ELEONORA PORCELLI, discussa all'udienza collegiale del 13.2.17 e promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv.to dom. presso lo Studio dello stesso in via __ ____ _

RECLAMANTE

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROSSELLA GRADI e CARLO GRILLO, el. dom. presso lo Studio della prima in )

RECLAMATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi precisavano le

CONCLUSION!

PER LA PARTE RECLAMANTE "II ricorrente chiede a codeste Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente reclamo, la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav., del 15/11/2016 n. 3038 e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'illegittimita del licenziamento intimate con comunicazione del 26/10/2015; 2) accertare e dichiarare la natura retributiva dell'emolumento di € 490,00 e, per l'effetto, di componente della retribuzione globale di fatto; si chiede,

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. altres1, che ii predetto importo venga conteggiato ai fini del computo dell'indennita commisurata alla retribuzione globale di fatto, per gli effetti di cui alla domanda avanzata sub 3); 3) accertare e dichiarare ii diritto del ricorrente ad essere risarcito per ii danno subito in conseguenza dell'illegittimita del licenziamento. Per l'effetto, si chiede la condanna della Societa resistente al pagamento di una indennita risarcitoria pari a ventiquattro mensilita della retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 3.276,00, per l'importo complessivo di € 78.624,00, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. In via gradata, si chiede la condanna della societa resistente al pagamento di una indennita risarcitoria pari a ventiquattro mensilita della retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2. 786,00, per l'importo complessivo di € 66.864,00, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. 4) accertare e dichiarare ii diritto del ricorrente ad essere risarcito per ii danno patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittimita del licenziamento. Per l'effetto, si chiede la condanna della Societa

, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente, della somma di € 18.624,00. Maggiorata di rivalutazione ed interessi Fino al soddisfo. 5) accertare e dichiarare ii diritto del ricorrente ad essere risarcito del danno non patrimoniale conseguente all'illegittimita del licenziamento intimate con comunicazione del 26/10/2015, quantificato nell'importo complessivo di € 10.000,00, cosl come indicato al capo 3.3 del presente atto, ovvero di quello ritenuto di giustizia, in via equitativa, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Per l'effetto, condannare la Societa , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente, dell'importo complessivo di € 10.000,00, ovvero di quello ritenuto di giustizia, in via equitativa, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; 6) condannare la Societa , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorati di giudizio, oltre a I.V.A. e C.P.A., del precedente grado di giudizio, sia per la fase sommaria che per quella di opposizione; 7) condannare, altresl, la Societa , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorati di giudizio, oltre a I.V.A. e C.P.A., e delle spese tutte della presente fase del procedimento".

PER LA PARTE RECLAMATA "1. rigettare ii proposto reel a mo e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado; 2. in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, riconoscere al reclamante l'indennita risarcitoria nel minimo di legge, operando la giusta decurtazione dell'aliunde perceptum, e rigettare sempre e comunque sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle differenze tra quanto contrattualmente convenuto con l'opposta e quanto invece contrattualmente convenuto con ii nuovo datore di lavoro, sia quella tesa al risarcimento dei danni morali; condannare ii ricorrente al pagamento

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delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si oppone all'ammissione della prova testi articolata ex adverse. Per la denegata ipotesi di sua ammissione chiede di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi indicati ex adverse e con quelli indicati a prova diretta al punto che segue. Sempre in via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. vero e che i dati del fatturato esposti nelle tabelle che fanno parte integrante della presente memoria sono quelli emergenti dai bilanci di

che vi vengono mostrati. 2. vero e che nell'organigramma aziendale e stata soppressa la figura dell'Export Sales Manager; 3. vero e che, con decorrenza dal suo licenziamento, ii ruolo in precedenza ricoperto dal ricorrente e state ricoperto e, tuttora e ricoperto, dal Sig.

ii quale e facente funzione di Direzione Commerciale e Marketing sia per ii mercato italiano che per quello estero; 4. vero e che ii progetto di apertura di una sede a Dubai era, al momenta del licenziamento del ricorrente, allo stato embrionale e tale e rimasto tanto da essere inattuato".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto depositato ii 14.12.16, proponeva reclamo ex art. 1 co. 58 I. n. 92/2012 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale ii TRIBUl\JALE di MILANO aveva respinto l'opposizione, dallo stesso presentata contro l'ordinanza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento intimatogli da (di seguito, ') ii 26.10.15, condannandolo alla rifusione delle spese processuali liquidate in€ 2.000,00.

In particolare, ii prime Giudice aveva rilevato come non avesse contestato sotto l'aspetto fattuale la sussistenza del giustificato motive oggettivo posto dalla societa a base del recesso, costituto dalla riorganizzazione aziendale con soppressione della sua posizione lavorativa, ii che aveva consentito di escludere l'illegittimita del licenziamento senza necessita di istruttoria.

l\le, ad avviso del TRIBUNALE, poteva attribuirsi rilevanza alle deduzioni svolte dall'opponente in ordine all'insussistenza dello state di crisi aziendale, ii quale costituiva mero antecedente del motive di licenziamento, rimesso alla valutazione datoriale e non sindacabile dal Giudice qualora - come nel caso di specie - ii motive stesso (vale a dire la riorganizzazione) fosse state pacifico.

A tale riguardo, in sentenza era stata richiamata la legittimita, secondo la quale ii motivo oggettivo riorganizzazione aziendale ben poteva essere finalizzato ad profitti e non richiedeva necessariamente lo state di crisi.

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II primo Giudice aveva, poi, ribadito l'improponibilita delle domande non connesse con ii licenziamento, svolte da in primo grado, in quanta esulanti dall'ambito applicative del rito speciale ex I. n. 92/12 .

II reclamante lamentava che ii TRIBUNALE avesse ritenuto pacifica la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, mentre egli aveva contestato, sia nel ricorso introduttivo della fase sommaria che nell'atto di opposizione, la veridicita delle circostanze paste a base del recesso, quali la riduzione del volume d'affari e la ristrutturazione aziendale.

Ad avviso di , l'affermazione - contenuta in sentenza - secondo cui l'accertamento del calo del fatturato sarebbe stato irrilevante ai fini della valutazione sulla legittimita del licenziamento trattandosi di un mero presupposto della riorganizzazione, era priva di logica, attesa la stretta dipendenza fra tale elemento fattuale e la risoluzione del rapporto di lavoro.

A parere del reclamante, gravava sulla controparte l'onere di provare la non pretestuosita sia del riassetto organizzativo che dei suoi presupposti, come indicati nell'intimazione del licenziamento: one re a suo dire rimasto inadempiuto nel caso di specie, nel quale si era limitata a produrre bilanci, dai quali risultava un incremento del capitale sociale da € 10.000,00 (al 31.12.14) ad€ 4.500.000,00 (al 31.12 .15).

Tali dati smentivano, secondo quanta sostenuto nell'atto di impugnazione, la necessita di una contrazione dell'organico aziendale.

La sentenza di primo grado veniva criticata anche nella parte in cui la stessa aveva affermato l'improponibilita delle domande ulteriori rispetto a quelle aventi ad oggetto l'illegittimita del licenziamento ed ii relative risarcimento ex art. 18 SL.

Si trattava, in particolare, delle domande concernenti: - l'accertamento della natura retributiva dell'emolumento di € 490,00

mensili; - ii risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa

del licenziamento.

Tali richieste erano, secondo ii reclamante, collegate all'impugnativa del licenziamento, poiche la quantificazione della retribuzione poteva incidere sulla liquidazione dell'indennita prevista dall'art. 18 SL e le domande risarcitorie trovavano nell'illegittimita del recesso ii proprio fatto costitutivo.

Pertanto chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le domande dallo stesso proposte in primo grado, con vittoria di spese.

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resisteva mediante memoria depositata ii 30.1.17, chiedendo ii rigetto del reclamo avversario, del quale contestava integralmente la fondatezza, o in subordine ii riconoscimento, in favore di , unicamente di un'indennita risarcitoria commisurata al minima di legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore credito di natura risarcitoria.

La societa domandava, inoltre, che l'avversario venisse condannato alla rifusione delle spese processuali.

All'udienza del 13.2.17, la Corte tratteneva la causa in decisione.

L'impugnazione proposta e infondata e non puo, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

II primo motivo di gravame, concernente l'accertata sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non appare ad avviso della Corte condivisibile.

Osserva al riguardo ii Collegio come ii licenziamento fosse stato motivate da con riferimento al "processo riorganizzativo aziendale a seguito de/la

importante riduzione def volume di affari sulfa rete estera con revisione del/'area commerciale e conseguente soppressione de/la funzione di Export Sales Manager", pacificamente ricoperta da all'epoca del recesso (v. doc. 4, reclamante I gr.).

Come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, la ragione pasta dalla datrice di lavoro a base del recesso e costituita dalla riorganizzazione aziendale con conseguente soppressione della posizione lavorativa del dipendente.

La riduzione del volume d'affari rappresenta, rispetto alla motivazione organizzativa cos! indicata, unicamente un presupposto di tipo fattuale, non integrante tuttavia la causa diretta della risoluzione del rapporto di lavoro.

Condivisibilmente ii TRIBUNALE ha rilevato come detta motivazione non avesse formate oggetto di adeguata e specifica contestazione ad opera di in primo grado.

Quest'ultimo, infatti, si e limitato a sostenere, a pag. 6 del ricorso introduttivo della prima fase processuale e a pag. 15 del ricorso in opposizione, che "ii motivo riportato nella predetta comunicazione none veritiero".

Le deduzioni fattuali svolte, negli atti sopra citati, successivamente a tale generica affermazione non riguardavano la riorganizzazione e la soppressione della posizione lavorativa di , bensl unicamente una serie di circostanze volte ad evidenziare le ragioni che - a dire di quest'ultimo

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avevano determinato ii calo di fatturato addotto dalla societa quale antecedente delle decisioni organizzative in questione.

Nello specifico, secondo quanto esposto in primo grado dall'odierno reclamante, detto calo era stato cagionato dall'anticipazione al 2014 di alcuni ordinativi, indotta dalla stessa ; dalla sospensione degli ordini da parte di un cliente a seguito del mancato pagamento del bonus da parte della medesima societa, nonche dall'incremento dei prezzi del 5%, da questa deciso.

Dal contenuto degli atti in esame del tutto correttamente ii primo Giudice ha dedotto l'omessa contestazione della motivazione addotta dall'odierna reclamata a giustificazione del licenziamento.

infatti, non ha negato in primo grado che la sua posizione lavorativa sia stata soppressa nell'ambito della riorganizzazione decisa dalla datrice di lavoro.

Egli ha invece affermato che ii calo di fatturato - da questa indicato quale presupposto di tale decisione - sia stato dalla stessa provocato mediante una serie di condotte tenute nell'attuazione della propria politica commerciale.

La mancata contestazione in ordine alle misure organizzative poste da COES a base della decisione di risolvere ii rapporto di lavoro oggetto di causa - per ragioni che sfuggono al sindacato giurisdizionale - basta ad affermare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.

Giova rammentare come, per condivisibile giurisprudenza, "ii giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 de/la I. n. 604 de/ 1966, e ravvisabi/e anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra ii personale in servizio, attuata a fini di una piu economica ed efficiente gestione aziendale, net senso che certe mansioni possono essere suddivise fra piu lavoratori, ognuno dei quali se le vedra aggiungere a quelle gia espletate, con ii risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di que/ dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente" (Cass. 28.9.16, n. 19185)

Secondo ii Supremo Collegio, "ai fini de/la legittimita def licenziamento individuate per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo del/'azienda non costituisce un presupposto fattua/e che ii datore di /avoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attivita produttiva ed all'organizzazione def lavoro, comprese quel/e dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento de/la redditivita, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa" (Cass. 7 .12.16, n. 25201)

Salvo che - prosegue la Corte di Cassazione - "ii recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario", ii che non e nel caso di specie, in cui ii calo di

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fatturato non e stato indicato da quale causa diretta del licenziamento, bensl unicamente quale antecedente di proprie decisioni organizzative che hanno dato luogo alla soppressione del posto, pacifica nel presente giudizio.

La sentenza di primo grado resiste, sul punto, alle doglianze di parte reclamante.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, con riguardo alle censure concernenti ii mancato accoglimento, da parte del TRIBUNALE, delle restanti domande che ha svolto in primo grado.

Giova precisare come le domande risarcitorie non siano state dichiarate inammissibili dal primo Giudice, bens1 respinte nel merito, in quanto basate sul presupposto della illegittimita del licenziamento, esclusa in sentenza.

Quanto alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura retributiva . dell'emolumento di € 490,00, previsto nel contratto di lavoro come importo massimo mensile del rimborso spese per le trasferte, pari ad € 70,00 a giorno, la stessa avrebbe assunto rilevanza solo ai fini della determinazione della mensilita da adottare quale base di calcolo per l'invocata condanna della societa, in caso di accoglimento dell'impugnativa di licenziamento, la quale e pero stata respinta dal TRIBUNALE.

Del resto, come affermato a pag. 20 dell'atto di opposizione, tutte le domande in questione "hanno nel licenziamento ii proprio fatto costitutivo", anzi - piu precisamente - nella declaratoria di illegittimita del recesso: declaratoria invocata da ma non pronunciata, condivisibilmente, dal primo Giudice.

Ragione per cui viene meno ii presupposto stesso di tali richieste, alle quali ii TRIBUNALE per tale motivo non ha dato seguito.

Anche sotto tale aspetto, la pronuncia di primo grado risulta, pertanto, immune da censure.

In virtu delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessita, nonche dell'assenza di attivita istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Essendo ii presente procedimento stato instaurato dopo ii 1° .2.13, va altresl dichiarata la sussistenza dei presupposti per ii versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 cos) come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

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P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 3038/16 del Tribunale di MILANO; condanna ii reclamante a rifondere alla reclamata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri di legge e rimborso spese generali; dichiara la sussistenza dei presupposti per ii versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 cosl come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 6.3.17.

II Presidente rel. est. (Benedetta Pattumelli)

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