Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 ... · Arts -Italia, Società...

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pagina 1 di 19 N.R.G.7480/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7480/2013 promossa da: GIANLUIGI RUJU con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO GIUSEPPE IAVICOLI con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Sentenza n. 1719/2016 pubbl. il 09/02/2016 RG n. 7480/2013 Repert. n. 1263/2016 del 09/02/2016 http://bit.ly/2cKQsID

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N.R.G.7480/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE “A” CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti

magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi Presidente

dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere

dott.ssa Alima Zana Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7480/2013 promossa da:

GIANLUIGI RUJU con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e

dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore

avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO

GIUSEPPE IAVICOLI con il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e

dell’avv. AMINZADE GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore

avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO

SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS con

il patrocinio dell’avv. RAFFAELLI ENRICO ADRIANO e dell’avv. AMINZADE

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GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAFFAELLI

ENRICO ADRIANO

ATTORI

contro

J WALTER THOMPSON ITALIA SPA con il patrocinio dell’avv. MARAZZI ENZO e

dell’avv. ACERBI EMANUELA PIAZZA elettivamente domiciliato presso il

difensore avv. MARAZZI ENZO

BAYER SPA con il patrocinio dell’avv. BOCCA RENATO e dell’avv. BONOMO

VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BOCCA RENATO

CONVENUTI

SLIDE s.r.l. con l’avv. PIERODAVIDE LEARDI e dell’avv. CARLO ROSSI

CHAUVENET

SLIDE EVENTS s.r.l. contumace

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di

precisazione delle conclusioni del 14.7.2015 da intendersi qui

integralmente riportate.

OGGETTO: Violazione del diritto d’autore sull’opera artistica, plagio,

risarcimento del danno, inibitoria e penale, ordine di rimozione e

pubblicazione della sentenza.

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.Le vicende processuali

Con atto di citazione notificato in data 17.1.2013 il designer Gianluigi

Ruju, l’Art Director Giuseppe Iacovili e SCART-I Solidarity and Creativity

Arts-Italia, Società Cooperativa Sociale – Onlus, convenivano in giudizio

J. Walter Thompson s.p.a., di seguito JWT, agenzia pubblicitaria, e Bayer

s.p.a., società leader nel settore chimico farmaceutico. Essi lamentavano

in particolare il plagio di una loro opera realizzata all’interno di un

progetto, a scopo benefico, per la creazione di un gigantesco Puzzle che

entrasse nel Guinness dei Primati, chiamato Puzzle4Peace. Tale loro

composizione, mostrata al pubblico per la prima volta nel 2007, consisteva

in un’installazione composta da lampade a forma di puzzle incastrate le une

alle altre fino a formare una grande parete di colore bianco e rosso. Nello

stesso anno era stata costituita dagli autori Ruju e Iacovili la

Cooperativa Sociale Onlus Solidarity and Creativity Arts-Italia, la quale

aveva provveduto a depositare il corrispondente marchio figurativo

rappresentato da una tessera di puzzle rossa, su fondo bianco, con una

forma nuova e distinta da tutte le altre tessere del puzzle. La tessera

puzzle era dunque divenuta un pixel con cui gli artisti di tutto il mondo

che intendevano partecipare al Progetto potevano comporre le loro

installazioni.

Ciò premesso, in questa sede gli attori lamentavano che Bayer S.p.A. nello

spot televisivo andato in onda nel corso dell’anno 2011 per pubblicizzare

il farmaco “Xantrazol” - la cui realizzazione era stata affidata alla

società specializzata Walter Thompson Italia S.p.A.- aveva plagiato la loro

opera: nel filmato infatti era ripresa un’installazione del tutto simile

alla loro, realizzata mediante l’uso di lampade puzzle retroilluminate

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“POP”. Invocavano dunque a carico di entrambi i convenuti l’inibitoria, il

risarcimento del danno, la distruzione dell’opera e la pubblicazione.

Parti convenute, costituendosi, negavano la tutela autoriale delle

installazioni azionate, prive del carattere di novità e di creatività, e

contestavano il plagio.

Bayer poi sottolineava che lo spot era stato diffuso sulle reti televisive

per un periodo limitato di 10 mesi e, comunque, che la campagna era

terminata prima della contestazione attorea, ricevuta a mezzo di diffida

solo in data 24.4.2012.

JWT a sua volta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata, ai fini della

manleva, di Slide s.r.l. e di Slide Events s.r.l., partners commerciali

degli attori e produttrici delle lampade a forma di puzzle, dalle quali in

effetti la convenuta aveva acquistato le illuminazioni per comporre

l’ossatura della scenografia litigiosa.

Autorizzata la chiamata e rimasta contumace Slide Events s.r.l., si

costituiva Slide s.r.l.: negava ogni addebito, sottolineando di essere

stata contattata dagli attori per la realizzazione di lampade destinate ad

essere incorporate in un puzzle di grandi dimensioni e di materiale

plastico. Precisava che erano stati i propri designers ad individuare la

soluzione tecnica di retroilluminare i puzzle a favore del progetto di

Scart, a scopo benefico, potenzialmente in grado di assicurare un ritorno

di immagine e di notorietà a Slide stessa. Infine ribadiva di poter

legittimamente vendere sul mercato le lampade modello “POP”, in virtù del

principio dell’esaurimento. Nei loro confronti gli attori a loro volta

estendevano le domande risarcitorie.

Esperito il tentativo di conciliazione e concessi i termini ex. art.183

comma 6 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle

precisazioni delle conclusioni rassegnate in data 14.7.2015, previa

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assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi

finali.

2 Il perimetro della lite

La pretesa attorea, così come precisato nelle conclusioni rassegnate sin

dall’atto di citazione, ribadite nei successivi scritti, nonché come

esplicato nelle comparse conclusionali, non attiene ai diritti di privativa

sulle singole lampade “POP” a forma di puzzle né alla liceità della loro

commercializzazione operata dalle terze chiamate. L’oggetto del contendere

non si estende neppure al marchio figurativo registrato dagli attori, ma è

circoscritto alla sola violazione dei diritti autorali vantati

sull’installazione tridimensionale realizzata da Gianluigi Ruju e Giuseppe

Iacovelli, ed identificata ai documenti 3 e 4 prodotti sin dall’atto di

citazione (cfr. precisazione delle conclusioni nell’atto di citazione,

conformi a quelle successivamente cristallizzate innanzi al G.I. nonché

pag. 36 della comparsa conclusionale), ritenuta interferita

dall’installazione di cui ai documenti n. 6 e 7 –sempre depositati

nell’atto introduttivo- e riprodotta nello spot televisivo di Bayer.

Tra gli elementi costitutivi della pretesa non rientra dunque

l’accertamento della titolarità dei diritti autorali o patrimoniali sulle

singole lampade, ma solo la verifica della sussistenza del carattere

artistico dell’installazione citata e, a cascata, il giudizio di

interferenza rispetto allo spot pubblicitario dei convenuti. La sola

pretesa risarcitoria, conseguente solo a tale lamentata lesione, è estesa

anche alle terze chiamate (cfr. pag. 21 della memoria 183, comma 6, n. 1,

c.p.c. e relative conclusioni). Gli attori hanno infatti precisato che, in

relazione ai rapporti con le terze chiamate con riguardo all’eventuale

violazione dei diritti sulle lampade “POP”, essi si riservano di agire in

un separato giudizio ( e, dunque, di limitare l’oggetto del presente

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giudizio al “plagio delle installazioni artistiche realizzate dagli

ideatori. Gli attori si riservano espressamente di agire con separato

giudizio per la tutela degli ulteriori diritti lesi dalla condotta dei

convenuti” pag.10 atto di costituzione, pag. 60 comparsa conclusionale).

Con la conseguenza che tutte le argomentazioni estranee all’installazione

azionata e alla sua interferenza (ad esempio: la ritenuta mancanza di

autorizzazione in capo a Slide di vendere o di concedere in noleggio

lampade “POP” per eventi diversi dal progetto attoreo nonché la ritenuta

paternità del design delle lampade in capo agli attori) esulano dalla

presente indagine.

3.L’opera azionata

Così circoscritto l’oggetto del contendere, l’installazione realizzata

dagli attori si articola in una combinazione di lampade tridimensionali,

retroilluminate, modello POP, tutte della stessa dimensione e forma,

assemblate in modo da comporre una struttura verticale di color bianco con

l’inserto di uno o più tessere rosse che si illuminano, creando effetti

luminosi variegati (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice).

Il nucleo creativo dell’opera in effetti secondo gli attori va ravvisato

proprio “nella realizzazione di una installazione artistica costituita da

numerose tessere di puzzle retroilluminate POP di grandi dimensioni,

assemblate in modo da comporre una superficie verticale bianca con inserti

rossi”.

In tale composizione il tassello color rosso non è posto sullo stesso piano

degli altri bianchi, trovandosi invece in posizione sporgente: ciò permette

un’interazione del pubblico il quale, “spingendo” in avanti la tessera

colorata, la riporta al livello delle altre.

I suoi specifici elementi creativi sono dunque rinvenibili, secondo gli

stessi attori, congiuntamente, nella particolare tridimensionalità

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dell’installazione (un grande puzzle realizzato con lampade POP), nella

cromatura (bianco e rosso), nella proporzionalità tra i colori (una sola

tessera colorata di rosso), nella peculiare luminosità (attraverso la

retroilluminazione delle tessere POP) ed infine nelle modalità di

interazione con l’esterno (ossia la possibilità di spingere la tessera di

colore diverso, in rilievo, al livello delle altre).

3.1 Il diritto d’autore

Perché si possa accedere alla tutela autorale, l’opera deve possedere i

caratteri di novità e creatività, ancorché l’atto creativo sia minimo ma

comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass.

20295/05).

Parte convenuta ha escluso la tutela dell’installazione descritta negando

in primo luogo la novità: l’utilizzo delle tessere del puzzle in contesti

differenti da quello originario -ossia quello del gioco- sarebbe prassi già

diffusa nel campo dell’industrial design. Ha sottolineato infatti che

lampade di questo genere sono già state utilizzate:

- all’interno del negozio “Original Marines” per rappresentare la bandiera

americana(cfr. doc. 17 pdf Bayer);

- all’interno di alcuni set televisivi (cfr. doc. 19 pdf parte Bayer);

-in ambito medico, in particolare in un articolo pubblicato il 21.9.2012 su

internet in cui vengono utilizzati i tasselli del puzzle, di cui solo uno

di color nero, fino a ricreare l’immagine di un cervello umano(cfr. doc. 23

parte convenuta Bayer).

Ha poi negato una specifica e unica realizzazione formale dell’idea

creativa, sottolineando le molte e distinte rielaborazioni anche

cromatiche, inidonee ad essere ricondotte ad un’unica opera, come

riconosciuto dagli stessi attori (“di volta in volta hanno dato maggiore

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risalto ad alcuni degli elementi caratteristici presenti nell’opera

originaria”.cfr. pag. 11 memoria di replica parte attrice). Ciò impedirebbe

insomma un giudizio unitario sull’an tutelabilità e sul conseguente plagio.

Osserva sul punto il Tribunale:

a)quanto al requisito della novità, l’opera azionata è stata installata e

resa pubblica per la prima volta in data 30.3.2007 dagli attori in

occasione dell’evento Fuori MiArt. La novità, intesa come attitudine a

rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte

(Cass. n. 24594/2005) non risiede nella forma delle singole lampade, ma nel

modo in cui esse sono state combinate tra loro, combinazione particolare di

cui non vi è traccia anteriore: manca quindi la cosiddetta anteriorità

distruttiva, della quale i convenuti non hanno comunque fornito prova. In

proposito non rileva che le lampade, realizzate da Slide, siano state

utilizzate da altri soggetti in contesti diversi rispetto a quello consono,

tradizionale, e quindi tipico delle lampade cioè quello della

illuminazione. Quello che qui importa è che la sua forma espressiva, la

struttura estetica quindi, differisce da qualunque altra precedentemente

realizzata. Le creazioni realizzate con queste lampade da altri soggetti,

infatti, si discostano in maniera evidente non solo per la scelta di

combinazioni di colori diversi, determinando un effetto visivo

completamente diverso (cfr. ad esempio, doc. 4 di Bayer), in altri ancora i

singoli “pezzi” della composizione sono di forma diversa (cfr. ad esempio,

doc. 6 di Bayer) ma anche per le modalità con cui le tessere occupano

diversi piani, comportando di conseguenza un “gioco” divergente rispetto a

quello che con l’opera in questione si ottiene.(cfr. immagini presenti nel

doc. 21 di parte convenuta);

b)quanto poi al secondo requisito, quello della creatività, com’è noto tale

requisito non è escluso dal fatto che “l’opera è composta da idee e nozioni

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semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi

esperienza nella materia”. (Cassazione Civ., Sez. I sentenza n. 11953). La

circostanza quindi che si utilizzino oggetti modulari o componibili (qui le

lampade “POP”) non può a priori escludere la creatività.

Al contrario, tale requisito è qui ravvisabile nel modo in cui strumenti

utilizzati per altri scopi della vita quotidiana –che a sua volta

riprendono la forma del puzzle- siano state assemblate tra loro sì da

creare un grande puzzle, con l’utilizzo di due colori semplici, primari,

quali il bianco, - che caratterizza la quasi totalità dell’opera ad

eccezione di un tassello -, e il rosso – che garantisce uno stacco evidente

rispetto alla restante composizione.

Infine: le variazioni che sull’installazione sono state compiute dagli

stessi autori non escludono, come al contrario sostenuto dalle parti

convenute, la sussistenza di un medesimo nucleo creativo dell’opera,

rinvenibile in ciascuna delle forme azionate. Si tratta infatti di

rielaborazioni della stessa opera tutelata, ossia di rivisitazioni di un

precedente lavoro da parte degli autori attraverso l’utilizzo di alcuni e

non tutti gli elementi propri e caratteristici della prima versione: tale

divergenza non esclude tuttavia un unico ed identico nucleo inventivo, per

così dire, il cuore della creazione, che lo spettatore coglie nelle diverse

rielaborazioni e la cui ripetizione integra il plagio.

Si veda ad esempio una versione in cui parti attrici hanno ripreso solo

l’utilizzo degli stessi colori ma con combinazioni e modalità attuative

completamente differenti, in quanto il colore rosso caratterizza tutte le

tessere più esterne formando così una cornice al cui interno erano inserite

quelle bianche (cfr. doc. 4 parti attrici).

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Va infine sottolineato che è stato raggiunto anche un certo grado di

notorietà da tale progetto sia a livelo nazionale che internazionale

essendo stato presentato:

- all’interno di eventi di rilevanza internazionale quali il MiArt e il

Salone del Mobile(cfr.doc.3 parte attrice);

- all’interno di location quali: il Castello Sforzesco, lo Spazio

Umanitaria, il Palazzo Giureconsulti, il Museo di Storia Naturale, il Parco

Sempione, il Parco delle Basiliche, il Parco di Trenno, la Rotonda della

Besana (cfr. doc. 10 pdf parte attrice);

- al Festival Internazionale di Poesia di Cuba, al Salone del Mobile di

Parigi e New York, al Lodz DesignArt Festival, all’Art e Design a

Bratislava e al Barcellona Bread and Butter;

- all’interno della rivista d’arte on-line Exibart.com.(cfr. doc. 18 parte

attrice).

Tali considerazioni fanno dunque concludere per la sussistenza dei

requisiti che l’ordinamento richiede per concedere la protezione autoriale,

avuto in particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, n. 4, l. aut..

Così delineato il perimetro della privativa (identificato nella particolare

tridimensionalità dell’installazione –ossia un grande puzzle realizzato con

lampade POP-, nella cromatura –ovvero il bianco e rosso- nella

proporzionalità tra i due colori –ossia una sola tessera colorata di rosso-

nella luminosità -attraverso la retroilluminazione delle tessere POP-

nell’interazione con l’esterno -nella possibilità di spingere la tessera di

colore diverso, in rilievo, al livello delle altre) esso delimita anche i

limiti della tutela, giacché il plagio può essere predicato solo ove

l’altrui opera riprenda, congiuntamente, tali soluzioni formali.

4.Quanto al plagio

4.1 il profilo oggettivo

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L’installazione ripresa e filmata nello spot pubblicitario del farmaco

Xantrazol di Bayer, andato in onda a partire dal giugno 2011 e per i

successivi 10 mesi, si compone di lampade “POP” bianche distribuite in modo

da creare l’immagine di uno stomaco. Al tocco di una piuma, una prima

lampada diventa rossa e così altre, fino a formare una figura romboidale.

Attraverso l’inserimento di un tassello Xantrazol del puzzle di color lilla

le lampade rosse ritornano al loro colore originario(cfr. doc. 7 parte

attrice).

Bayer ha sottolineato le differenze rispetto all’opera azionata ed in

particolare:

- si tratta nella propria installazione di una parte anatomica ben

individuata - uno stomaco - a differenza delle forme realizzate dagli

attori che di volta in volta divergono;

- nella pubblicità del farmaco, visibile anche su youtube, sono presenti

tre colori -bianco, rosso e lilla- ognuno dei quali associato ad un

particolare significato: il lilla rappresenta il farmaco, il rosso le parti

in cui si è estesa l’infiammazione ed infine il bianco quelle sane (cfr.

docc. 8 e 9 parte attrice). E ciò a differenza dell’opera degli attori che

si compone invece solo di due colori;

- nello spot i tasselli diventano poco alla volta rossi, quindi l’effetto

finale è quello di una res fluida che man mano si diffonde. Tale effetto

non potrebbe essere ravvisato nell’opera degli attori, la quale, non avendo

una natura “multimediale” avrebbe carattere statico.

Al contrario gli attori individuano in quest’opera la ripresa di quegli

elementi caratteristici la loro: non solo l’utilizzo degli stessi colori ma

anche lo strofinio della piuma sulla lampada puzzle (che ne provoca

l’accensione, e che qui rappresenta l’inizio dell’infiammazione), piuma che

ricalca l’idea realizzata da loro attraverso l’utilizzo di un pennello.

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Ciò premesso, il Tribunale rileva che per inferire il plagio non si deve

necessariamente avere un’integrale rappresentazione/riproduzione di

un’opera. Infatti in più casi è stato sottolineato che “integra condotta

plagiaria l’idea che le opere presentino, nei loro elementi essenziali,

sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli

elementi creativi dell’opera altrui” (Trib. Roma, sez. specializzata

21.10.2011 e Corte di Cassazione, Sez. I, 28 novembre 2011 n°25173). Non è

poi neppure necessaria l’appartenenza alla stessa categoria di beni, ad

un’univoca destinazione, per valutare positivamente l’interferenza, in

quanto l’indagine deve essere condotta sulla forma interna cioè sul

contenuto ideologico, che ben può essere riprodotta anche in res di

destinazione diversa. In questo caso non rileva quindi il fatto che ci si

trovi di fronte, in relazione alla fruizione del pubblico, ad un’ opera di

design da una parte e ad una pubblicità dall’altra.

Bisogna quindi verificare se il medesimo impatto visivo/comunicativo è

suscitato nello spettatore da entrambe le installazioni, impatto dovuto

alla presenza degli stessi elementi caratterizzanti. In effetti, ed a

contrario, per poter escludere il plagio non sono sufficienti parziali

diversità tra l’opera protetta dal diritto d’autore e l’opera realizzata

dal terzo, poiché è necessario valutare la rilevanza di quelle difformità

rispetto alle caratteristiche essenziali dell’opera protetta (Cass. civ.

sez I, 28.11.2011 n. 25173). Ove l’istallazione filmata si sia soltanto

ispirata all’opera degli attori ma se ne sia poi significativamente

discostata, fino a far perdere nella mente dell’osservatore una derivazione

diretta, ci si troverà in una situazione di liceità; ove invece questa

abbia ripreso le soluzioni formali costituenti il cuore della realizzazione

formale anteriore tutelata, tale produzione andrà considerata illecita. La

sola ispirazione è insomma riscontrabile qualora dall’originale è stato

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tratto semplicemente spunto, ma senza che ciò porti ad un riconoscimento

facile dell’opera ispiratrice, a seguito dell’utilizzo di un contesto

stilistico, semantico o realizzativo in generale totalmente differente.

Nel caso di specie, al contrario, si ravvisa in un particolare momento del

filmato, ossia quello iniziale, la presenza proprio di tutti gli elementi

caratterizzanti l’opera degli attori, determinandone un’indebita ripresa.

Infatti nel primo spezzone è chiaramente visibile uno sfondo, costituito

dalle lampade “POP” (ossia gli stessi elementi costitutivi delle

installazioni degli attori), retroilluminato completamente bianco ad

eccezione di un tassello rosso (dunque tutte le medesime caratteristiche

cromatiche e di proporzioni dell’opera degli attori), nonché il medesimo

meccanismo di interazione con lo spettatore (ad una sollecitazione mediante

uno strumento il puzzle rosso retrocede, cfr. doc. 6 e docc. 7 e 8 parte

attrice). È stato poi ripreso anche l’ulteriore elemento costitutivo,

quello per cui il tassello di diverso colore rispetto agli altri si

presenta più esposto. A ciò si aggiunga inoltre che in tale momento

iniziale dello spot non è neanche visibile la forma dell’organo sul quale

il farmaco agisce, lo stomaco (cfr. prima immagine doc.8 parte attrice).

Va inoltre sottolineato che l’indebita ripetizione della medesima scelta

cromatica non è esclusa neanche dall’impiego del colore viola anziché del

rosso. Tale variante, insieme all’utilizzo della piuma rispetto al

pennello, integra quella che viene comunemente considerata una differenza

di mero dettaglio, che non è frutto di apporto creativo autonomo: un

elemento cioè che nulla ha di creativo, convertendosi dunque nella

sostanziale riproduzione dell’opera originale (Trib. Milano 13.7.2011,

Fondazione Alberto e Annette Giacometti contro la Stitching Fondazione

Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari).

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Benché il filmato pubblicitario prosegua poi per i restanti 22 secondi con

soluzioni formali differenti (cfr. doc. 7 parte attrice), si deve

concludere che in esso, seppure per pochi secondi, siano riconoscibili i

“tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore”, presupposto che

integra la fattispecie vietata dalla legge d’autore (Cassazione n.

4216/2015).

4.2 Il profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo la condotta di JWT è caratterizzata

dall’elemento soggettivo nella sua forma più intensa, quella del dolo,

giacché, per il tramite del sig. Rodriguez, Chief Creative Officer ed

Executive Vice Presidente della società, la convenuta era a conoscenza sia

dell’esistenza dell’Opera plagiata e delle successive sue rielaborazioni

sia della privativa che parte attrice riteneva di vantare alla luce delle

informazioni ricevute proprio dal sig. Ruju. Senza poi contare il fatto che

il progetto Puzzle4Peace, all’interno del quale è stata realizzata l’opera

azionata, ha avuto un’importante diffusione mediatica.

A sua volta, la condotta di Bayer –che ha rivestito il ruolo di

committente- è connotata da colpa in vigilando, considerato che le imprese

che utilizzano nelle loro attività, in qualunque contesto, opere

dell’ingegno sono tenute al controllo della titolarità dei diritti di

privativa altrui sulle stesse.

Quanto alle terze chiamate, esse sono invece estranee alle condotte

illecite compiute in violazione dei diritti autorali delle parti attrici:

Slide si è infatti limitata a vendere le lampade-puzzle senza in alcun modo

partecipare alla fase successiva, di realizzazione/ideazione del filmato

Xantrazol che la stessa JW “ha autonomamente ideato e progettato (..) ed ha

affidato la realizzazione alla casa di produzione(….)” (cfr. pag.11

comparsa di costituzione e risposta JWT).

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Con conseguenti ricadute in relazione alla domanda risarcitoria.

5.Il risarcimento del danno

Passando al profilo risarcitorio, di carattere patrimoniale e morale, la

peculiarità del caso di specie consiglia di liquidare in via equitativa il

pregiudizio subito dagli attori.

La quantificazione viene effettuata nel caso in esame utilizzando, quale

criterio preferibile, il prezzo del consenso, ossia l’importo che i

titolari della privativa avrebbero verosimilmente richiesto per consentire

alle convenute di riprendere nel filmato litigioso un’installazione

ispirata alla propria. Il prezzo del consenso è qui influenzato –ma solo

indirettamente- dai possibili riflessi positivi sulle vendite del farmaco

da parte di Bayer; i relativi utili ottenuti della casa farmaceutica non

costituiscono cioè il diretto parametro di riferimento per il risarcimento

del danno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, che

in proposito avevano chiesto l’esibizione delle scritture contabili. Si

tratta infatti di una soluzione comunicativa, nell’ambito di uno spot per

una particolare categoria di prodotto (quale deve ritenersi quello

farmaceutico) che ben poteva trovare diverse soluzioni alternative con

risultati comunicazionali simili.

Occorre poi tenere conto della ridotta frazione iniziale nella quale

l’installazione tutelata è ripresa nello spot contestato, del lasso

temporale, pari a 10 mesi, in cui lo stesso è stato trasmesso, nonché della

peculiarità della fattispecie.

Tenuto conto anche del costo di ogni singola lampada sulla quale gli

attori, seppure incidentalmente, asseriscono di vantare diritti autorali,

ritiene equo il Tribunale liquidare l’importo complessivo di € 30.000,00 a

titolo di danno patrimoniale per lucro cessante, da corrispondere in solido

a favore dei due autori e di Scart-I Solidarity, soggetto autonomo che

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gestisce e promuove a scopo educativo e culturale presso i terzi il

progetto dei primi due.

Quanto al danno morale, da riconoscere solo a favore di Gianluigi Ruju e

Giuseppe Iacovelli a causa della mancata menzione del loro nominativo nelle

forme d’uso, esso va liquidato in una frazione del pregiudizio

patrimoniale: esso viene liquidato in via equitativa complessivamente in €

20.000,00, in solido a favore dei due autori.

Su tali importi, già liquidati in moneta attuale, vanno computati gli

interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Tali somme vengono poste a carico solidale di JWT e Bayer; la condanna non

può invece essere estesa ai terzi chiamati, giacché la vendita delle

lampade da parte di Slide a favore di JWT (rectius: al soggetto che per

quest’ultima ha realizzato il filmato) non si è accompagnata da parte della

venditrice ad una compartecipazione nella successiva realizzazione

dell’installazione litigiosa: e ciò né sotto il profilo oggettivo (tenuto

conto dei principi della causalità adeguata o della regolarità causale, che

non consentono di ravvisare alcun collegamento eziologico, normalmente

prevedibile, tra l’acquisto della singola lampada e la realizzazione della

figura dello stomaco ripreso nello spot) né sotto il profilo soggettivo

(non essendovi prova di alcuna aderenza soggettiva di Slide alla condotta

illecita).

Per analoghe ragioni, la domanda di manleva svolta da JWT nei confronti di

Slide va disattesa, considerato che l’illecito riconosciuto in capo ai

convenuti è del tutto autonomo rispetto alla vendita ed al conseguente

utilizzo che delle singole lampade ne è stato in concreto fatto.

6.Il comando giudiziale

Accertata la tutela autorale dell’installazione azionata e l’interferenza

di quella ripresa nel filmato litigioso, si procede quindi alla condanna al

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risarcimento del danno come sopra liquidato a carico delle convenute in

solido, al rigetto della medesima pretesa contro le terze chiamate ed alla

reiezione della domanda di manleva contro Slide formulata da JWT.

Segue altresì l’inibitoria assistita da penale quantificata nella misura di

€ 500,00 per ogni giorno di violazione eventualmente accertata

successivamente al 30° giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Quanto alla pubblicazione, tale misura -a vocazione anche risarcitoria in

forma specifica- va senz’altro concessa nel caso in esame, alla luce della

lesione di diritti anche non patrimoniali, quali sono quelli morali

d’autore. E ciò sul quotidiano indicato dagli attori “il Corriere della

Sera”, secondo le modalità indicate nel dispositivo, a cura degli attori ed

a spese dei convenuti in solido.

Non si dispone invece la distruzione dell’installazione di JWT, mancando la

prova della sua attuale esistenza, né si dispone l’ordine di rimozione da

siti internet, giacché il rischio di reiterazione della condotta è

sufficientemente presidiato dall’ordine inibitorio.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono

liquidate a favore degli attori come da dispositivo, tenuto conto della

rapida scansione del giudizio, nel quale non si è dato corso all’istruzione

probatoria, ed al contempo della peculiarità delle questioni trattate.

Passando a Slide s.r.l., essa è vittoriosa sia quanto alle domande svolte

nei suoi confronti dalla chiamante JWT sia quanto alle pretese vantate

dagli attori (che nei suoi confronti hanno esteso le domande risarcitorie):

le relative spese di giudizio vengono poste a carico di JWT per la frazione

di 2/3 e per il residuo 1/3 a carico degli attori.

Nulla invece si dispone sulle spese di lite per Slide Events s.r.l.,

vittoriosa e contumace.

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P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,

Sezione A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da GIANLUIGI

RUJU, GIUSEPPE IAVICOLI e SCART-I SOLIDARITY AND CREATIVITY ARTS-ITALIA

SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS, con atto di citazione notificato in data

17.1.2013 contro J. WALTER THOMPSON ITALIA S.p.A. e BAYER S.p.A. e con la

chiamata di SLIDE s.r.l. e SLIDE EVENTS s.r.l., ogni altra istanza ed

eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1)accerta e dichiara la paternità in capo a Gianluigi Ruju e Giuseppe

Iavicoli dell’opera artistica costituita dall’installazione descritta in

narrativa e riprodotta nelle fotografie di cui ai doc. 3) e 4) dell’atto di

citazione;

2)accerta e dichiara che l’installazione ripresa nello spot pubblicitario

del farmaco “Xantrazol” di Bayer s.p.a., realizzato da J Walter Thompson

Italia s.p.a., costituisce plagio dell’opera indicata al punto sub.1) nei

limiti indicati in narrativa;

3)inibisce a J. Walter Thompson Italia s.p.a. ed a Bayer s.p.a. la

prosecuzione della condotta di cui al punto sub. 2, fissando a titolo di

penale un importo di € 500,OO per ogni giorno di violazione dell’ordine

inibitorio successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della

presente sentenza;

4)condanna in solido J. Walter Thompson Italia s.p.a. e Bayer s.p.a.:

- al risarcimento del danno morale in solido a favore di Gianluigi Ruju e

di Giuseppe Iavicoli liquidato nell’importo di € 20.000,00 oltre agli

interessi legali dalla pronuncia al saldo;

-al risarcimento del danno patrimoniale in solido a favore di Gianluigi

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Ruju, Giuseppe Iavicoli e Scart-I Solidarity and Creativity Arts- Italia

Società Cooperativa Sociale Onlus, liquidato in € 30.000,00 oltre interessi

legali dalla pronuncia al saldo;

5)rigetta la domanda di manleva di J. Walter Thompson Italia s.p.a. nei

confronti di Slide s.r.l. e Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in

narrativa;

6)rigetta la domanda risarcitoria svolta dagli attori contro Slide s.r.l. e

Slide Events s.r.l. per i motivi indicati in narrativa;

7)dispone la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della

presente sentenza per una sola volta ed a caratteri doppi rispetto al

normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a cura degli attori ed a

spese dei convenuti in solido;

8)condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a

favore degli attori in solido, liquidate in € 12.000,00 di cui € 1.000,00

per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di

registrazione, oltre 15 % per spese forfettarie;

9)liquidate le spese di lite a favore di Slide s.r.l. in complessivi €

9.000,00 -di cui € 500,00 per spese ed il residuo per onorario- oltre IVA,

CPA, oltre spese forfettarie al 15% e spese di registrazione- condanna alla

relativa rifusione gli attori per la frazione di 1/3 e J. Walter Thompson

Italia s.p.a. per la frazione del residui 2/3.

Così deciso in Milano, il 12 novembre 2015

Il Presidente

dott.ssa. Marina Tavassi

Il giudice istruttore

dott.ssa Alima Zana

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