Sentenza corte dei conti n.4126

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Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n. 4126 del 15/12/2011 Sent. n. 4126/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA composta dai seguenti magistrati dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Giudice estensore dott.ssa Igina MAIO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 57423 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di - ARENA GIUSEPPE nato a Catania il 04/02/1969, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vitale, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata in data 20.10.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mangalaviti in Palermo, via Alloro n. 36; - BONANNO SALVATORE nato a Catania il 14/05/1967, rappresentato e difeso pag. 1 di 71

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Sentenza corte dei conti n.4126 del 15 dicembre 2011

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Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n. 4126 del 15/12/2011

Sent. n. 4126/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai seguenti magistrati

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Giudice estensore

dott.ssa Igina MAIO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 57423 del registro di segreteria, promosso

dalla Procura Regionale nei confronti di

- ARENA GIUSEPPE nato a Catania il 04/02/1969, rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Vitale, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata in

data 20.10.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mangalaviti in

Palermo, via Alloro n. 36;

- BONANNO SALVATORE nato a Catania il 14/05/1967, rappresentato e difeso

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dall’avv. Francesco Caruso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 17.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- BRANCATO MARIO nato a Catania il 02/02/1957, rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Vassallo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata

il 15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Roccella

in Palermo, piazza Marina n. 19;

- CARUSO FRANCESCO nato a Scordia il 03/01/1964, rappresentato e difeso da se

stesso e dall’avv. Salvatore Sandro Caruso, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione, depositata il 17.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- D’AGATA ROSARIO nato a Milano il 02/02/1941, rappresentato e difeso dall’avv.

Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della comparsa

di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- D’ANTONI ORAZIO nato a Catania il 29/04/1960, rappresentato e difeso dall’avv.

Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della comparsa

di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- D’ASERO ANTONINO nato a Biancavilla (CT) il 15/07/1952, rappresentato e

difeso dall’avv. Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine

della comparsa di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- DE FELICE MARIO nato a Catania il 19/06/1954;

- DE MAURO IGNAZIO nato a Catania il 16/10/1959, rappresentato e difeso dall’avv.

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Paola La Carrubba, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata

il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Argento

in Palermo, via Arimondi n. 79;

- DRAGO FILIPPO MARIA nato a Catania il 05/10/1963, rappresentato e difeso

dall’avv. Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della

comparsa di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso

il loro studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- EMANUELE VINCENZO nato a Palermo il 18/01/1957, rappresentato e difeso

dall’avv. Giovanni Pitruzzella e dall’avv. Stefano Polizzotto, giusta procura a margine

della comparsa di costituzione, depositata il 17.02.2011, ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Palermo, via N. Morello n. 40;

- FATUZZO FABIO nato a Messina il 19/03/1951, rappresentato e difeso dall’avv.

Silvio Motta e dall’avv. Francesco Rapisarda, giusta procura a margine della comparsa

di costituzione, depositata il 15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello n. 40;

- FORZESE MARCO nato a Catania il 27/03/1963, rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Vitale, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata in

data 20.10.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mangalaviti in

Palermo, via Alloro n. 36;

- GAROFALO OTTAVIO nato a Siracusa il 11/10/1955;

- GRASSO SILVANA nata a Giarre il 03/06/1952, rappresentata e difesa dall’avv.

Girolamo Rubino, giusta procura allegata all’atto di citazione, depositata in data

23.11.2010, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Palermo, via G.

Oberdan n. 5;

- GULINO STEFANIA nata a Biancavilla il 03/06/1974, rappresentata e difesa

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dall’avv. Dario Sammartino, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 09.02.2011, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Rosaria Zammataro in Palermo, via G. Serpotta n. 66;

- INDACO MARIO nato a Catania il 15/09/1959, rappresentato e difeso dall’avv.

Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della comparsa

di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- MAIMONE GIUSEPPE nato a Catania il 28/11/1946, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Sciuto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca

Di Carlo in Palermo, via N. Morello n. 40;

- NICOTRA ANTONINO nato a Catania il 03/08/1959, rappresentato e difeso

dall’avv. Francesco Caruso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 17.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

- OLIVA VINCENZO nato a Catania il 01/09/1958, rappresentato e difeso dall’avv.

Alfio D’Urso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata il

16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Zampardi

in Palermo, via Dante n. 25;

- PAOLONE BENITO nato a Campobasso il 11/11/1933, rappresentato e difeso

dall’avv. Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della

comparsa di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso

il loro studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- PASSANISI LUIGI nato a Vizzini il 17/07/1943, rappresentato e difeso dall’avv.

Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della comparsa

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di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- REALE CARMELO nato a Catania il 14/06/1948, rappresentato e difeso dall’avv.

Andrea Scuderi e dall’avv. Elena Leone, giusta procura a margine della comparsa di

costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello n. 40;

- ROSANO ANGELO nato a Catania il 24/05/1940;

- ROTELLA DOMENICO nato a Catania il 31/08/1961, rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Vassallo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Michele Roccella in Palermo, piazza Marina n. 19;

- SANTAMARIA SALVATORE nato a Catania il 29/07/1957;

- SARDO GAETANO nato a Catania il 22/09/1962, rappresentato e difeso dall’avv.

Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della comparsa

di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- SCAPAGNINI UMBERTO nato a Napoli il 16/10/1941, rappresentato e difeso

dall’avv. Felice Giuffrè, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Giovanni Pitruzzella in Palermo, via N. Morello n. 40;

- SCHILLACI CARMELA ADELE RITA nata a Catania il 11/10/1958, rappresentata

e difesa dall’avv. Ivan Randazzo, giusta procura a margine della comparsa di

costituzione, depositata il 04.03.2011, ed elettivamente domiciliata presso il di lui

studio in Catania, via G. D’Annunzio n. 33;

- SUDANO DOMENICO nato a Catania il 28/09/1940, rappresentato e difeso

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dall’avv. Agatino Cariola e dall’avv. Carmelo Floreno, giusta procura a margine della

comparsa di costituzione, depositata il 16.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso

il loro studio in Catania, via G. Carnazza n. 51;

- TAFURI GAETANO nato a Catania il 20/06/1970, rappresentato e difeso dall’avv.

Luigi Tafuri, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

- VASTA GIOVANNI nato a Catania il 28/02/1952, rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Sciuto, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, depositata il

15.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo in

Palermo, via N. Morello n. 40;

- ZAPPALA’ GIUSEPPE nato a Paternò il 18/10/1949, rappresentato e difeso

dall’avv. Francesco Caruso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

depositata il 17.02.2011, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40.

Visto l’atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 09.11.2011, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, il

pubblico ministero dott. Gianluca Albo, l’avv. Alfio D’urso per Oliva Vincenzo, l’avv.

Pieranna Filippi delegata dall’avv. Girolamo Rubino per Grasso Silvana, l’avv.

Antonio Vitale per Arena Giuseppe e Forzese Marco, l’avv. Silvio Motta per Fatuzzo

Fabio, come delegato dall’avv. Felice Giuffrè per Scapagnini Umberto e come

delegato dall’avv. Giuseppe Sciuto per Maimone Giuseppe e Vasta Giovanni, l’avv.

Francesco Caruso quale difensore di sé stesso e di Bonanno Salvatore, Nicotra

Antonino e Zappalà Giuseppe, l’avv. Paola La Carrubba per De Mauro Ignazio e come

delegata dall’avv. Giuseppe Vassallo per Brancato Mario e Rotella Domenico, l’avv.

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Luigi Tafuri per Tafuri Gaetano, l’avv. Elena Leone per Reale Carmelo, l’avv.

Antonietta Sartorio come delegata dall’avv. Giovanni Pitruzzella per Vincenzo

Emanuele, l’avv. Rosaria Zammataro come delegata dall’avv. Dario Sammartino per

Gulino Stefania, l’avv. Carmelo Floreno per D’Agata Rosario, D’Antoni Orazio,

D’Asero Antonino, Drago Filippo, Indaco Mario, Paolone Benito, Passanissi Luigi,

Sardo Gaetano e Sudano Domenico.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,

con atto di citazione depositato in segreteria in data 12.07.2010 e ritualmente

notificato, a seguito di denuncia di alcuni consiglieri del Comune di Catania, datata

22.04.2008, riguardante l’illegittima stabilizzazione di alcuni giornalisti esterni

effettuata dal Commissario straordinario, e di altra segnalazione di due dipendenti

interni, datata 07.08.2009, circa l’illegittimo conferimento da parte della Giunta

Municipale di incarichi di collaborazione giornalistica, citava in giudizio i soggetti in

epigrafe indicati, tutti nella qualità di componenti la Giunta Municipale, ad eccezione

del dott. Reale, nella qualità di Direttore del personale, del dott. Bonanno, nella qualità

di Direttore dell’Ufficio del Sindaco, e del dott. Emanuele, nella qualità di

Commissario straordinario, per essere condannati, ciascuno per le quote di seguito

indicate, alla refusione del danno erariale subito dal Comune di Catania, oltre la

rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio, queste ultime da

liquidarsi a favore dello Stato.

Articolati i fatti di causa, compendiati nel libello introduttivo del presente giudizio e

ruotanti su due autonome fattispecie di danno: una derivante dall’illecito conferimento

di incarichi a giornalisti esterni e l’altra dal mancato recepimento dei principi sanciti

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dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189/2007.

II. La Giunta Municipale, con delibera n. 1711 del 24.12.2002, istituiva, ai sensi

dell’art. 58 della legge regionale n. 33/1996, dell’art. 1 della legge statale n. 150/2000

e dell’art. 127 della legge regionale n. 2/2002, l’Ufficio stampa e l’Ufficio del

portavoce del capo dell’amministrazione presso la struttura di gabinetto del Sindaco e,

sempre con la medesima delibera, trasformava il posto in pianta organica di

“funzionario Ufficio stampa” in “redattore capo”, giusta l’art. 127, comma 2, della

citata legge n. 2/2002; con successiva delibera n. 459/2005, modificava la dotazione

organica dell’Ufficio, con l’incremento di un posto di “redattore capo” - qualifica D3 -

(che divenivano due); restavano invariati, invece, i due posti di “responsabile della

comunicazione”.

Secondo gli accertamenti istruttori eseguiti dall’organo requirente, dell’Ufficio stampa

del Comune di Catania facevano parte, dal 2004, i seguenti giornalisti, professionisti

esterni, incaricati di volta in volta mediante apposite delibere:

- Petrina Michela, dal 23/10/2004 al 22/10/2005 (delibera G.M. 1611/2004), dal

01/05/2006 al 31/12/2006 (delibera G.M. 616/2006), dal 30/03/2007 al 31/05/2007

(delibera G.M. 382/2007), dal 27/08/2007 al 31/12/2007 (delibera G.M. n. 1426/2007),

dal 01/01/2008 al 31/03/2008 (delibera G.M. n.2089/2007), dal 01/04/2008 al

30/06/2008 (delibera Commissario straordinario n. 184/2008);

- Iozzia Giovanni, dal 01/05/2006 al 31/12/2006 (delibera G.M. n. 617/2006), dal

30/03/2007 al 31/05/2007 (del. G.M. n. 381/2007), dal 27/08/2007 al 31/12/2007 (del.

GM n. 1425/2007) dal 01/01/2008 al 31/03/2008 (del. G.M. n. 2088/2007), dal

01/04/2008 al 30/06/2008 (delibera Commissario straordinario n. 184/2008);

- Lazzaro Danzuso Giuseppe, dal 30/03/2007 al 31/05/2007 (del. G.M. n. 383/2007),

dal 27/08/2007 al 31/12/2007 (del G.M. n.1427/2007), dal 01/02/2008 al 31/03/2008

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(del G.M. n. 242/2008), dal 01/04/2008 al 30/06/2008 (delibera Commissario

straordinario n. 184/2008).

Sempre secondo la prospettazione accusatoria, nello stesso periodo in cui si ricorreva

alla nomina di giornalisti esterni all’ente, risultavano incardinati presso l’ufficio

stampa, con vari profili, i seguenti dipendenti di ruolo del Comune di Catania:

- Molino Sebastiano (profilo di caporedattore, trattamento economico per la qualifica

di caporedattore secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico);

- Pavano Francesca (profilo di caporedattore, trattamento economico per la qualifica di

caporedattore secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico);

- Di Guardo Salvatore (profilo di collaboratore Amministrativo/informatico,

trattamento economico secondo il C.C.N.L. Enti Locali);

- Di Marco Francesco (profilo di addetto alle pubbliche relazioni, trattamento

economico secondo il C.C.N.L. Enti Locali).

I dipendenti Di Marco e Di Guardo, in sede di audizione, sostenevano di essere

regolarmente iscritti nell’albo dei giornalisti pubblicisti, rispettivamente, dal

16/07/1981 e dal 26/06/1985, e di avere fatto parte, sin dal 1992, dell’Ufficio stampa

del Sindaco, percependo un trattamento economico inferiore rispetto alla qualifica

posseduta, tanto da rivendicarne le giuste competenze innanzi al Giudice del lavoro,

mentre solo gli altri dipendenti, Pavano e Molino, beneficiavano del trattamento

economico di caporedattore, così come previsto dalla legge regionale n. 2/2002;

aggiungevano che i giornalisti esterni “svolgevano funzioni di comunicazione alle

dipendenze del responsabile dell’ufficio stampa, uno dei due dipendenti dell’ente

(Molino e Pavano)”.

Le delibere della Giunta Municipale, come sopra indicate, con oggetto il conferimento

di incarichi ai giornalisti esterni Petrina, Iozzia e Lazzaro Danzuso, erano adottate dai

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seguenti amministratori (ognuna veniva munita di parere di regolarità tecnica):

- n. 1611/2004 del 27.9.2004 (mandati di pagamento per € 63.053,97): Umberto

Scapagnini, Benito Paolone, Angelo Rosano, Domenico Sudano, Rosario D’Agata,

Fabio Fatuzzo, Antonino D’Asero, Antonino Nicotra, Ignazio De Mauro, Gaetano

Sardo, Marco Forzese; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal Direttore

del Personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 616/2006 del 30.5.2006 (€ 40.046,30): Umberto Scapagnini, Giuseppe Maimone,

Diego Lo Giudice, Giuseppe Zappalà, Mario De Felice, Salvatore Santamaria, Orazio

D’Antoni, Domenico Rotella, Francesco Caruso, Giuseppe Arena, Stefania Gulino; il

parere favorevole di regolarità tecnica era apposto dal Direttore del personale, dott.

Carmelo Reale; rendeva attestazione d’insussistenza nell’ambito dell’amministrazione

di “risorse umane in grado di rendere lo stesso livello di prestazioni professionali reso

dai giornalisti dott.ssa Michela Petrina e dott. Giovanni Iozzia”, il dott. Bonanno,

direttore dell’Ufficio del Sindaco;

- 617/2006 del 30.5.2006 (€ 39.849,03): Umberto Scapagnini, Giuseppe Maimone,

Diego Lo Giudice, Giuseppe Zappalà, Mario De Felice, Salvatore Santamaria, Orazio

D’Antoni, Domenico Rotella, Francesco Caruso, Giuseppe Arena, Stefania Gulino; il

parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal Direttore del personale, dott.

Carmelo Reale; rendeva attestazione d’insussistenza nell’ambito dell’amministrazione

di “risorse umane in grado di rendere lo stesso livello di prestazioni professionali reso

dai giornalisti dott.ssa Michela Petrina e dott. Giovanni Iozzia”, il dott. Bonanno,

direttore dell’Ufficio del Sindaco;

- n. 381/2007 del 30.3.2007 (€ 13.782,77): Umberto Scapagnini, Luigi Passanisi,

Giuseppe Zappalà, Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Domenico Rotella, Filippo Maria

Drago, Giuseppe Arena; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal Direttore

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del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 382/2007 del 30.3.2007 (€ 15.015,85): Umberto Scapagnini, Luigi Passanisi,

Giuseppe Zappalà, Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Domenico Rotella, Filippo Maria

Drago, Giuseppe Arena; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal Direttore

del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 383/2007 del 30.3.2007 (€ 10.694,94): Umberto Scapagnini, Luigi Passanisi,

Giuseppe Zappalà, Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Domenico Rotella, Filippo Maria

Drago, Giuseppe Arena; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal Direttore

del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 1425/2007 del 27.8.2007 (€ 17.541,88): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Mario Brancato, Salvatore

Santamaria, Elita Schillaci, Antonino Nicotra, Mario Indaco, Domenico Rotella,

Giuseppe Arena, Gaetano Tafuri; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal

Direttore del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 1426/2007 del 27.8.2007 (€ 23.468,20): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Mario Brancato, Salvatore

Santamaria, Elita Schillaci, Antonino Nicotra, Mario Indaco, Domenico Rotella,

Giuseppe Arena, Gaetano Tafuri; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal

Direttore del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 1427/2007 del 27.8.2007 (€ 10.668,34): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Mario Brancato, Salvatore

Santamaria, Elita Schillaci, Antonino Nicotra, Mario Indaco, Domenico Rotella,

Giuseppe Arena, Gaetano Tafuri; il parere di regolarità tecnica era reso dal Direttore

del personale, dott. Carmelo Reale;

- n. 2088/2007 del 31.12.2007(€ 10.440,62): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

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Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Mario Brancato, Vincenzo Oliva,

Domenico Rotella, Giuseppe Arena; il parere di regolarità tecnica era reso dal Vice

Segretario Generale (Nicotra);

- n. 2089/2007 del 31.12.2007 (€ 12.030,33): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Mario Brancato, Vincenzo Oliva,

Domenico Rotella, Giuseppe Arena; il parere di regolarità tecnica era reso dal Vice

Segretario Generale (Nicotra);

- n. 242/2008 del 1.2.2008 (€ 2.099,20): Umberto Scapagnini, Giuseppe Zappalà,

Fabio Fatuzzo, Giovanni Vasta, Silvana Grasso, Ottavio Garofalo, Mario Brancato,

Vincenzo Oliva, Carmela Schillaci, Antonino Nicotra, Mario Indaco, Domenico

Rotella, Giuseppe Arena, Gaetano Tafuri; il parere di regolarità tecnica era reso dal

Vice Segretario Generale (Nicotra);

- delibera del Commissario straordinario n. 184/2008 del 31.3.2008 (€ 29.023,72):

Vincenzo Emanuele; la proposta e il parere di regolarità tecnica erano del Direttore del

personale, dott. Carmelo Reale.

Ciò posto, l’attore pubblico richiamava la normativa di riferimento:

- la legge statale n. 150/2000, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai

sensi dell’art. 117 della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale nel

rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (art. 10); in particolare,

poneva l’attenzione sull’art. 4, comma 1, secondo il quale le amministrazioni

pubbliche, individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da

adibire alle attività di informazione e comunicazione, nonché sull’art. 6 per il quale le

strutture di riferimento di tale attività sono costituite dal portavoce e dall’ufficio

stampa: la prima figura (art. 7), che coadiuva l’organo di vertice dell’amministrazione,

presenta connotazione fiduciaria ed è scelta anche tra personale esterno

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all’amministrazione; l’ufficio stampa (art. 9), costituito da personale dotato di requisiti

specifici di professionalità (iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti), è attinto tra i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni od anche da “personale estraneo alla

pubblica amministrazione”, incaricato in qualità di esperto a tempo determinato, ai

sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, il cui testo è stato poi

trasfuso nell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e sostituito dall’art.

32 dal decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006;

- la legge finanziaria regionale n. 2/2002; in particolare, poneva l’attenzione

sull’art.127, rubricato “informazione e comunicazione”, che recepisce, al comma 1, nel

territorio regionale gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (quest’ultimo, limitatamente ai commi

1, 2, 3 e 4), nonché sul comma 6 che prevede di adibire alle funzione di comunicazione

ed informazione il personale che a qualsiasi titolo svolgeva tali compiti alla data del 30

giugno 2000; richiamava, inoltre, il comma 2 per il quale, in sede di prima

applicazione, ai giornalisti componenti gli uffici stampa degli enti territoriali doveva

essere attribuita, prima dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.

189/2007, la qualifica ed il trattamento contrattuale di caporedattore in applicazione

del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il Pubblico Ministero riteneva che il conferimento, con le delibere di cui sopra, di

incarichi di collaborazione a giornalisti esterni costituisse ipotesi di illecito erariale,

con grave e inescusabile violazione degli obblighi di servizio; ciò perchè, rientrando

l’attività di comunicazione tra i compiti istituzionali della pubblica amministrazione e

in aderenza al notorio principio di preventiva fruizione delle risorse interne idonee,

all’Ufficio stampa del Comune di Catania - non essendovi, tra l’altro, scoperture di

organico - doveva adibirsi il personale interno (Molino, Pavano, Di Guardo e Di

Marco), già dotato dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa di cui sopra

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(iscrizione all’apposito albo); il conferimento di incarichi a giornalisti esterni (Petrina,

Iozzia, Lazzaro-Danzuso) avrebbe potuto giustificarsi solo nell’ipotesi in cui non vi

fossero state professionalità interne, presupposto indefettibile richiesto dall’art. 7,

comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 per il conferimento di incarichi di

collaborazione.

Inoltre, affermava che dall’esame del testo delle singole delibere, con motivazioni solo

apparenti, non era possibile rilevare obiettivi specifici non perseguibili con le

professionalità interne, né in base a quali elementi fosse stato individuato il compenso

di caporedattore, né il rapporto di adeguatezza tra i compiti da svolgere e il compenso

individuato, e ciò anche in violazione dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004,

richiamato nelle stesse delibere.

L’organo requirente riteneva equivalenti nella causazione dell’illecito le condotte degli

amministratori che avevano adottato le singole delibere, unitamente a quella del

dirigente proponente (Reale) che risponde in via amministrativa e contabile del parere

di regolarità tecnica reso (art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, come recepito

dalla legge regionale n. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della legge regionale n.

30/2000) e del direttore dell’Ufficio del Sindaco (Bonanno) che, sebbene sprovvisto di

competenze sulle risorse umane aveva curato, con estrema negligenza, l’attestazione di

non surrogabilità dei soggetti da incaricare. Sosteneva, invece, che il vice segretario

generale (Nicotra), nelle delibere ove aveva apposto il parere di regolarità, non essendo

il dirigente proponente e avendo dato corso alla repentina volontà dell’organo

esecutivo, non si potesse trovare in inescusabile negligenza.

Di grave negligenza tacciava anche il comportamento del Commissario straordinario

(Emanuele) che, avendo acriticamente recepito il parere del direttore del personale

(Reale), aveva adottato la delibera n. 184 del 31.08.2008, senza alcuna preventiva

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valutazione di utilità e di legittimazione legale per ricorrere a professionalità esterne.

In conclusione, il danno erariale veniva così ripartito, tra gli amministratori comunali,

il Commissario straordinario (Emanuele), il Direttore del personale (Reale) e il

Direttore dell’ufficio del sindaco (Bonanno):

- ARENA Giuseppe: delibere nn. 616, 617 (€ 5.706,80), - 381, 382, 383 (€ 3.199,81), -

1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77), 242 (€ 149,94),

complessivamente € 15.244.63;

- BONANNO Salvatore: delibere nn. 616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- BRANCATO Mario: delibere nn. 1425, 1426. 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€

2.496,77), - 242 (€ 149,94), complessivamente € 6.338,02;

- CARUSO Francesco: delibere nn.616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- D’AGATA Rosario: delibera n. 1611, € 4.850,30;

- D’ANTONI Orazio: delibere nn. 616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- D’ASERO Antonino: delibera n. 1611, € 4.850,30,

- DE FELICE Mario: delibere nn. 616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- DE MAURO Ignazio: delibera n. 1611, € 4.850,30;

- DRAGO Filippo Maria: delibere nn. 381, 382, 383, complessivamente € 3.199,81;

- EMANUELE Vincenzo: delibera n. 184, € 14.511,86;

- FATUZZO Fabio: delibere nn. 1611 (€ 4.850,30), - 381, 382, 383 (€ 3.199,81), -

1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77), - 242 (€ 149,94),

complessivamente € 14.388,13;

- FORZESE Marco: delibera n.1611, € 4.850,30;

- GAROFALO Ottavio: delibera n. 242, € 149,94;

- GRASSO Silvana: delibere nn. 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€

2.496,77), - 242 (€ 149,94), complessivamente € 6.338,02;

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- GULINO Stefania: delibere nn. 616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- INDACO Mario: delibere nn. 1425,1426,1427 (€ 3.691,31), - 242 (€ 149,94),

complessivamente € 3.841,25;

- MAIMONE Giuseppe: delibere nn. 616, 617, complessivamente € 5.706,80;

- NICOTRA Antonino: delibere nn. 1611 (€ 4.850,30), - 1425, 1426, 1427 (€

3.691,31), - 242 (€ 149,94), complessivamente € 8.691,55;

- OLIVA Vincenzo: delibere nn. 2088, 2089 (€ 2.496,77), - 242 (€ 149,94),

complessivamente € 2.646,71;

- PAOLONE Benito: delibera n. 1611, € 4.850,30;

- PASSANISI Luigi: delibere nn. 381, 382, 383, complessivamente € 3.199,81;

- REALE Carmelo: delibere nn. 1611 (€ 4.850,30), - 616, 617 (€ 5.706,80), - 381, 382,

383 (€. 3.199,81), - 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), 184 (€ 14.511,86);

- ROSANO Angelo: delibera n. 1611 € 4.850,30;

- ROTELLA Domenico: delibere nn. 616, 617 (€ 5.706,80), - 381, 382, 383 (€

3.199,81), - 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77), - 242 (€

149,94), complessivamente € 15.244,63;

- SANTAMARIA Salvatore: delibere nn. 616,617 (€ 5.706,80), - 1425, 1426, 1427 (€

3.691,31), complessivamente € 9.398,11;

- SARDO Gaetano: delibera n. 1611, € 4.850,30;

- SCAPAGNINI Umberto: delibere nn. 1611 (€ 4.850,30), - 616, 617 (€ 5.706,80), -

381, 382, 383 (€ 3.199,81), - 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77),

- 242 (€ 149,94), complessivamente € 20.094,93;

- SCHILLACI Carmela Adele Rita: delibere nn. 1425, 1426, 1427, (€ 3.691,31), - 242

(€ 149,94), complessivamente € 3.841,25;

- SUDANO Domenico: delibera n. 1611, € 4.850,30;

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Page 17: Sentenza corte dei conti n.4126

- TAFURI Gaetano: delibere nn. 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 242 (€ 149,94),

complessivamente € 3.841,25;

- VASTA Giovanni: delibere nn. 381, 382, 383 (€ 3.199,81), - 1425, 1426, 1427 (€

3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77), - 242 (€ 149,94), complessivamente € 9.537,83;

- ZAPPALA’ Giuseppe: delibere nn. 616, 617 (€ 5.706,80), - 381, 382, 383 (€

3.199,81), - 1425, 1426, 1427 (€ 3.691,31), - 2088, 2089 (€ 2.496,77), - 242 (€

149,94), complessivamente € 15.244,63.

III. Il Pubblico Ministero contestava, altresì, al direttore del personale, dott. Carmelo

Reale, che anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.

189/2007 (depositata in cancelleria il 14/06/2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 24 del 20/06/2007), i dipendenti interni all’ente, Molino e Pavano, continuarono a

percepire il trattamento economico di caporedattore, sebbene fosse stata dichiarata

l’illegittimità costituzionale dell’art. 127, comma 2, della legge regionale n. 2/2002

nella parte in cui ai giornalisti già in servizio presso gli enti locali era attribuita la

qualifica e il trattamento economico di caporedattore.

L’organo requirente, dopo avere posto in evidenza che lo Statuto Siciliano, norma di

rango costituzionale, prevede la competenza esclusiva della legge regionale solo per lo

“stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione” (art. 14,

lettera q) e non anche per i dipendenti degli enti locali soggetti alla contrattazione

collettiva nazionale e che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,

novellato dalla legge costituzionale 3/2001, la materia riguardante l’ “ordinamento

civile” rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, sosteneva che qualsiasi

atto di indirizzo e di contrattazione di fonte regionale, come l’accordo pubblicato sulla

g.u.r.s. n. 54 del 16.11.2007, fosse tamquam non esset per assoluta carenza di potere

sia del legislatore regionale a regolamentare il trattamento giuridico ed economico dei

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Page 18: Sentenza corte dei conti n.4126

dipendenti degli enti locali, sia, a maggior ragione, della parte pubblica (regionale) e

privata (sindacati) che arbitrariamente avevano inteso disciplinare senza alcuna

legittimazione costituzionale e statutaria il trattamento giuridico ed economico dei

dipendenti degli enti locali; il dirigente in questione, pertanto, avrebbe dovuto

conformarsi alla chiara statuizione della Corte Costituzionale n. 189/2007, non

essendovi, tra l’altro, spazio per una prognosi di esito fausto nell’ipotesi in cui gli

interessati avessero rivendicato innanzi al giudice del lavoro l’applicazione di un

contratto collettivo regionale sine titulo.

Aggiungeva che elementi di evidente criticità e di contrasto con l’ordinamento

giuridico del citato “Accordo” erano stati posti in luce dall’ARAN nella nota del

18.11.2009, nonché dalla Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota del

5.3.2010; concludeva che con provvedimento dirigenziale n. 03/1121 del 18.12.2009,

il Direttore del personale, dott. Ferlito, succeduto al precedente, sospendeva

cautelativamente ai dipendenti Pavano e Molino l’applicazione del contratto collettivo

nazionale giornalistico e ripristinava l’applicazione del contratto collettivo dei

dipendenti degli enti locali secondo il profilo e la categoria precedentemente posseduta

a quella di caporedattore.

Per quanto sopra esposto, l’illecito erariale, era ritenuto pari alla differenza tra il

trattamento economico corrisposto ai dipendenti Molino e Pavano dopo al

pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (dall’01.07.2007) e quanto ai

medesimi avrebbero dovuto essere corrisposto in base al trattamento giuridico

proporzionato alle mansioni effettivamente svolte e al contratto collettivo degli enti

locali.

Per tali motivi, il Pubblico Ministero chiamava a rispondere:

- REALE CARMELO della somma di € 53.896,93, che unitamente all’illecito

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Page 19: Sentenza corte dei conti n.4126

derivante dalla illegittima apposizione del parere di regolarità tecnica sulle delibere

sopra citate, ammontava complessivamente a € 85.947,01.

IV. Si costituivano i convenuti.

IV.1. La dott.ssa GULINO Stefania, nella memoria depositata in data 09.02.2011,

avvalendosi del ministero dell’avv. Dario Sammartino, chiedeva l’assoluzione da ogni

addebito per carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in quanto le delibere

n. 616/2006 e 617/2006 erano state adottate dopo avere acquisito la dichiarazione del

Direttore dell’Ufficio del Sindaco (prot. n. 1251/V del 04.11.2005), presso il quale era

incardinato l’Ufficio stampa, che aveva attestato l’indispensabilità dell’apporto dei

giornalisti esterni Petrina e Iozzia, non surrogabile da risorse interne

all’amministrazione; tale dichiarazione era stata, poi, confermata dal Direttore del

personale che aveva formulato la relativa proposta di delibera; in ultimo, poneva in

luce di non essere stata preposta al ramo dell’Amministrazione ove i dipendenti interni

indicati dal Pubblico Ministero prestavano la propria attività.

IV.2. L’avv. BRANCATO Mario, nella memoria depositata in data 15.02.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Giuseppe Vassallo, chiedeva il rigetto della

domanda attorea per mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito erariale sia

perché le delibere a lui contestate erano state adottate dopo l’acquisizione del parere di

regolarità tecnica del Direttore del personale che aveva attestato l’insussistenza di

risorse interne, sia perché erano reiterazioni di delibere risalenti al 2004 in relazione

alle quali non era stato mai mosso alcun dubbio di legittimità; riferiva, inoltre, di

essere stato nominato assessore con la delega alla Polizia Municipale, Mobilità e

Protezione Civile con provvedimento sindacale n. 0A/65 del 23.04.2007, mentre le

delibere a lui contestate erano state adottate dopo alcuni mesi, senza possibilità di

avvedersi della situazione organica dei diversi uffici.

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IV.3. Il sig. ROTELLA Domenico, nella memoria depositata in data 15.02.2001, di

contenuto identico a quella del Brancato, avvalendosi del ministero dell’avv. Giuseppe

Vassallo, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito per mancanza dell’elemento

soggettivo dell’illecito erariale sia perché le delibere a lui contestate erano state

adottate dopo l’acquisizione del parere di regolarità tecnica del Direttore del personale

che aveva attestato l’insussistenza di risorse interne, sia perché erano reiterazioni di

delibere risalente al 2004, sulle quali non era stato mai mosso alcun dubbio di

legittimità.

IV.4. Il prof. D’AGATA Rosario, il dott. D’ANTONI Orazio, il dott. D’ASERO

Antonino, il dott. DRAGO Filippo Maria, il dott. INDACO Mario, il sig. PAOLONE

Benito, il dott. PASSANISI Luigi, l’avv. SARDO Gaetano e il dott. SUDANO

Domenico, nella memoria depositata in data 15.02.2011, avvalendosi del patrocinio

degli avv.ti Agatino Cariola e Carmelo Floreno denunciavano di avere avuto notizia

dalla stampa locale del procedimento nei loro confronti ancor prima di ricevere la

notifica dell’atto di citazione, e chiedevano a questa Corte di verificarne le modalità di

diffusione.

Gli stessi, preliminarmente, eccepivano: la prescrizione del danno derivante dalla

delibera n. 1611 giacché era stata adottata il 27.09.2004, oltre il termine quinquennale

decorrente a ritroso dalla contestazione di responsabilità del Pubblico Ministero,

avvenuta nel febbraio 2010; la nullità della citazione per violazione dell’art. 5 della

legge n. 19/1994 in quanto il Pubblico Ministero aveva utilizzato l’invito a dedurre

come strumento per acquisire ulteriori informazioni istruttorie e non a garanzia degli

incolpati, e per non avere adeguatamente confutato le deduzioni difensive; la

nullità/inutilizzabilità del materiale raccolto dall’attore pubblico in fase istruttoria per

violazione del principio del contraddittorio, sancito nell’art. 111 della Costituzione,

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soprattutto con riferimento alle dichiarazioni dei sigg. Di Guardo e Di Marco.

I citati convenuti, nel merito, chiedevano l’assoluzione da ogni addebito.

Dopo avere ricostruito puntigliosamente la normativa di riferimento, sostenevano la

piena legittimità delle delibere adottate. Innanzitutto ponevano in luce, soprattutto

sotto il profilo psicologico (avendo fatto affidamento su un assetto organizzativo già

esistente) che le suddette delibere costituivano solo una proroga di quelle precedenti n.

777/2000 e n. 1711/2002, le uniche che avrebbero dovuto considerarsi, semmai, fonte

di illecito erariale. Affermavano, inoltre, la piena legittimità del ricorso a

professionalità esterne, in assenza di quelle interne: Molino, caporedattore, era stato

distaccato, dall’01.03.2004 all’11.03.2008, presso la Provincia Regionale di Catania;

Pavano, caporedattore, non era in possesso della laurea, requisito indispensabile per

l’assunzione di compiti di responsabilità, secondo la direttiva n. 19659 del Ministro per

la funzione pubblica del 13.12.2001 e come previsto dall’art. 3, comma 75, della legge

n. 244/2007 di modifica dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001; Di Guardo e Di

Marco, entrambi con il diploma di scuola media secondaria, non avevano mai svolto le

mansioni di giornalista tanto da avere, infruttuosamente, proposto ricorso al giudice

del lavoro per ottenere l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 150/2000 e

dell’art. 127 della legge regionale n. 2/2002 al fine di vedersi riconosciuta la qualifica

e la retribuzione di caporedattore; gli stessi, inoltre, erano iscritti all’albo dei giornalisti

pubblicisti (avendo svolto per proprio conto attività non continuativa, anche se

retribuita) e non a quello dei giornalisti professionisti, per la cui iscrizione è necessario

sostenere un esame, davanti ad una apposita commissione, dopo avere svolto un

periodo di praticantato per diciotto mesi presso una redazione giornalistica (art. 26

della legge n. 69/1963).

I convenuti, in ultimo, sostenevano l’assenza di colpa grave nel proprio

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comportamento in quanto le delibere erano state adottate sulla scorta dell’istruttoria

dirigenziale che aveva attestato l’insussistenza di personale interno idoneo;

l’impossibilità di sindacare il merito dell’azione amministrativa; la mancanza di danno

per il comune di Catania, dovendo il Collegio decidente valutare, comunque, i

vantaggi acquisiti dalla comunità amministrata per effetto delle prestazione rese dai

giornalisti esterni. Chiedevano l’esercizio del potere riduttivo, giustificato dal mancato

esborso di maggiori somme ai dipendenti Di Guardo e Di Marco qualora agli stessi

fossero state attribuite mansioni superiori.

In via istruttoria, chiedevano l’acquisizione presso il Comune della documentazione

sul rapporto di lavoro dei giornalisti esterni, unitamente ai loro curricula e agli

incarichi espletati; prova testimoniale dell’avv. Saro D’Agata per sapere come fosse

venuto a conoscenza nell’agosto 2010 (diffondendo la notizia alla stampa locale) della

citazione della Procura, prima ancora della notifica.

IV.5. Il prof. FATUZZO Fabio, nella memoria depositata in data 15.02.2011,

avvalendosi del ministero dell’avv. Silvio Motta, eccepiva, preliminarmente, la

prescrizione dell’illecito scaturito dalla delibera n. 1611 del 27.09.2004, avendo

ricevuto il primo atto di costituzione in mora il 09.10.2009.

Nel merito, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito. In particolare, poneva

l’attenzione sulla distinzione tra la figura del giornalista professionista, l’unico

abilitato a svolgere le funzioni di redattore, e quello di pubblicista che esercita attività

giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi,

iscritto all’apposito albo sulla base di diversi e meno qualificanti requisiti; sull’assenza

di personale interno dotato di qualifica idonea a svolgere il carico di lavoro attribuito ai

giornalisti esterni, dal momento che la sig.ra Pavano era l’unica con la qualifica di

giornalista professionista, essendo il Molino in aspettativa e, comunque, non in grado

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di far fronte insieme alla mole di lavoro (aggiungeva che le delibere nn. 381/2007,

382/2007, 383/2007, 1425/2007 1426/2007, 1427/2007, 2088/2007, 2089/2007,

242/2008 erano state adottate in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto dalla

Regione Siciliana, dall’Anci Sicilia, Assostampa Siciliana ed Ordine dei Giornalisti, in

esecuzione del quale il Comune di Catania avrebbe dovuto avere sei addetti stampa e

un redattore capo, mentre in servizio vi erano solo Pavano, Di Guardo e Di Marco);

l’assenza di colpa grave in quanto le delibere in questione erano tutte provviste del

parere di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti.

IV.6. Il dott. MAIMONE Giuseppe, nella memoria depositata in data 15.02.2011,

avvalendosi del ministero dell’avv. Giuseppe Sciuto, chiedeva l’assoluzione; esponeva

che le delibere nn. 616 e 617 del 30/05/2006 a lui contestate non avevano prodotto

alcun effetto in quanto erano state revocate con delibera n. 643 dell’01/06/2006; la

Giunta Municipale, con delibera n. 719 del 20/06/2006, cui non aveva partecipato, le

aveva poi confermate, attribuendo loro efficacia, come già evidenziato in sede di

deduzioni difensive.

Il geom. VASTA Giovanni, nella memoria depositata in data 15.02.2011, avvalendosi

del ministero dell’avv. Silvio Motta, chiedeva il rigetto della richiesta di condanna;

esponeva che con le delibere nn. 381, 382 e 383 del 30.03.2007 a lui contestate il

compenso per i giornalisti esterni era stato determinato in applicazione dell’art. 127,

comma 2, della legge regionale n. 27/2002 e che dopo la sentenza della Corte

Costituzionale n. 189 del 27 agosto 2007, con delibere nn. 1425, 1426 e 1427 del

27.8.2007, modificando le precedenti delibere del 30.03.2007, il compenso era stato

fissato in misura pari alla retribuzione del personale comunale con la qualifica D3 (ex

VIII q.f.); poneva l’attenzione sulla carenza di organico dell’Ufficio stampa,

richiamando il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione, dall’Anci Sicilia,

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dall’Assostampa e dall’Ordine dei Giornalisti; poneva l’attenzione sulla distinzione tra

giornalisti professionisti e pubblicisti; evidenziava l’assenza del requisito della gravità

della colpa per l’apposizione sulle delibere dei pareri di regolarità tecnica.

IV.7. Il prof. SCAPAGNINI Umberto, nella memoria depositata in data 15.02.2011,

avvalendosi del ministero dell’avv. Felice Giuffrè, eccepiva, preliminarmente, la

prescrizione dell’illecito erariale scaturente dalla delibera n. 1611 del 27.09.2004,

essendo stato costituito in mora il 09.10.2009; nel merito, svolgendo considerazioni

identiche a quelle di Fatuzzzo, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda

attorea e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo.

In particolare, si soffermava sulla differenza tra la figura del giornalista professionista,

abilitato a svolgere le funzioni di redattore, e del giornalista pubblicista; esponeva che

al momento dell’adozione della delibera n. 1611/2004 l’Ufficio stampa fosse sotto

organico in quanto mancava sia di una figura professionale di redattore (essendo il

Molino in aspettativa), sia di due addetti stampa; aggiungeva che le delibere nn.

616/2006, 617/2006, 381/2007, 382/2007, 383/2007, 1425/2007 1426/2007,

1427/2007, 2088/2007, 2089/2007, 242/2008 erano state adottate in esecuzione del

protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Siciliana, dall’Anci Sicilia, Assostampa

Siciliana ed Ordine dei Giornalisti, per il quale il Comune di Catania avrebbe dovuto

avere sei addetti stampa e un caporedattore, mentre in servizio vi erano solo Pavano,

Di Guardo e Di Marco; concludeva per la mancanza di colpa grave, essendo tutte le

delibere provviste del parere di conformità dei dirigenti competenti.

IV.8. L’avv. DE MAURO Ignazio, nella memoria depositata in data 15.02.2011,

avvalendosi del ministero dell’avv. Paola La Carrubba, eccepiva, preliminarmente, la

prescrizione dell’illecito erariale riguardante la delibera n. 1611/2004.

Nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda della Procura

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Regionale; in subordine, la riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 1 bis della legge n.

20/1994 in considerazione dell’utilità conseguita dal Comune di Catania dalla

prestazione lavorativa resa dai giornalisti esterni; in via ulteriormente subordinata,

l’esercizio del potere di cui all’art. 1 quater della legge n. 20/1994 in considerazione

del diverso ruolo svolto dai convenuti e dallo stesso nel predisporre, nel proporre e

nell’adottare gli atti deliberativi contestati.

In particolare, poneva in luce la carenza di organico dell’Ufficio stampa, tanto da

giustificare il ricorso professionisti esterni (nel caso specifico alla giornalista Petrina);

l’assenza di colpa grave sia perché la delibera contestata era fornita del parere di

regolarità tecnica, sia perché rinnovava un precedente incarico, sul quale nessuna

doglianza era stata in precedenza mossa; l’assenza di nesso causale tra la propria

condotta e il presunto danno, essendo lo stesso ravvisabile solo con il comportamento

del Sindaco che aveva chiesto la rinnovazione dell’incarico alla giornalista Petrina o

con quello posto in essere dall’Assessore al personale, in qualità di firmatario della

proposta di delibera.

IV.9. La prof.ssa GRASSO Silvana, nella memoria depositata in data 16.02.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, chiedeva, in via principale,

l’inammissibilità dell’atto di citazione per carenze probatorie e, comunque, il rigetto

della domanda attorea; in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.

Contestava la sussistenza del danno erariale; in particolare, sosteneva che con delibera

n. 566 del 19.05.2003, l’Ufficio stampa veniva costituito da 5 unità, di cui 1 posto di

“Addetto alle pubbliche relazioni e stampa” (fascia D1), ricoperto dalla dott.ssa

Aloisio, 2 posti di “Responsabile della comunicazione (fascia D3), rimasti vacanti, e 2

posti di “Redattore capo”, di cui uno ricoperto dalla sig.ra Pavano e l’altro dal dott.

Molino, in aspettativa dal marzo 2004; i dipendenti Di Guardo (cat. B4) e Di Marco

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(cat. C1 dal 05.12.2005 e di C2 dal 27.07.2007) non potevano essere utilizzati per

ricoprire i posti vacanti in quanto per la sentenza della Corte Costituzionale n.

218/2002 non era possibile il passaggio, a semplice domanda e senza procedura

concorsuale, a qualifiche superiori; evidenziava, quindi, la piena legittimità di ricorrere

a professionisti esterni in presenza di evidenti carenze di organico; aggiungeva che, al

di là della terminologia usata nelle delibere di incarico (“collaborazione giornalistica”),

i giornalisti Petrina, Iozza e Lazzaro Danzuso, diversamente da quanto sostenuto

dall’organo requirente, non svolgevano una funzione di “collaborazione alle

dipendenze del caporedattore”, ma avevano lavorato in piena autonomia in

sostituzione delle figure carenti nei posti in organico.

Negava la sussistenza della colpa grave giacché le delibere adottare erano munite dei

pareri di regolarità tecnica e contabile, e richiamava l’esimente di cui all’art. 1, comma

1 ter, della legge n. 20/1994 “per avere contribuito in buona fede all’approvazione di

atti ricompresi nelle competenze del Sindaco”, trattandosi in incarichi ad alto

contenuto professionale (sul punto richiamava anche lo Statuto comunale); in ultimo,

sosteneva l’insussistenza del danno per avere i giornalisti esterni espletato

regolarmente il loro incarico e l’errata quantificazione dell’addebito, per il ruolo

marginale ricoperto.

IV.10. Il dott. OLIVA Francesco, nella memoria depositata in data 16.02.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Alfio D’Urso, chiedeva, in via principale, il rigetto

della domanda attorea; in subordine, la graduazione della responsabilità in relazione

alla ridotta efficienza causale del comportamento tenuto, nonché di compensare il

preteso danno con i vantaggi acquisiti dall’espletamento degli incarichi a personale

esterno.

Negava la sussistenza della colpa grave in quanto il vice segretario generale aveva

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apposto il parere di regolarità tecnica sulle delibere contestate; poneva in luce la

carenza di organico dell’ufficio stampa, unitamente all’esito infruttuoso del ricorso al

giudice del lavoro proposto dal dipendente Di Guardo che aveva rivendicato la

qualifica e il trattamento economico di caporedattore.

IV.11. Il dott. REALE Carmelo, nella memoria depositata in data 16.02.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Andrea Scuderi e dell’avv. Elena Leone, eccepiva

preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno “in quanto i fatti

di cui si discute risalgono a più di otto anni fa, dovendosi ricollegare all’istituzione

dell’ufficio stampa e alla dotazione organica di tale ufficio, come definite con le

delibere di Giunta Municipale numero 1711/2002 e 566/2003 (nonché, quanto ai primi

incarichi, alla delibera di Giunta Municipale numero 1611/2004)” o, in via

subordinata, con “riferimento alle delibere di incarico anteriori di cinque anni rispetto

al 27 febbraio 2010, data di notifica dell’invito a dedurre”; nel merito, chiedeva, in via

principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell’addebito

in relazione al ruolo marginale rivestito rispetto a quello degli organi politici

dell’amministrazione; chiedeva, altresì, di tenere conto dei vantaggi, comunque,

conseguiti dal Comune di Catania per il regolare espletamento degli incarichi conferiti.

Sulle ipotesi di danno contestate sosteneva la mancanza dell’elemento psicologico

della colpa grave per avere esitato correttamente le delibere in ossequio alla normativa

vigente, non avendo in alcun modo eluso la sentenza n. 189/2007 della Corte

Costituzionale, tanto che dopo la sua pubblicazione i compensi dei giornalisti esterni

venivano parametrati a quelli del profilo professionale D3.

Aggiungeva che preso atto dell’intenzione del Sindaco e della Giunta di procedere

all’assunzione a tempo determinato di redattori per sopperire alle carenza di organico,

si limitava a rendere l’attestazione di conformità tecnica sulle delibere contestate,

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Page 28: Sentenza corte dei conti n.4126

mentre l’Amministrazione fissava il compenso per i giornalisti esterni in applicazione

dell’art. 127 della legge regionale n. 2/2002 (in misura pari alla figura di

caporedattore); sosteneva l’effettiva carenza di organico dell’Ufficio stampa, oberato

da un’enorme mole di lavoro, giustificando così il ricorso a professionalità esterne;

poneva l’attenzione sulla diversa figura del giornalista professionista (l’unico che

poteva svolgere l’incarico di redattore) da quello pubblicista; evidenziava che i

giornalisti esterni avevano effettivamente svolto l’incarico attribuito, con insussistenza

di qualsiasi danno a carico delle casse comunali; metteva in evidenza la mancanza di

nesso causale della propria condotta con l’illecito erariale di cui è causa che, invece,

avrebbe tratto origine dalle determinazioni degli organi politici dell’Amministrazione

comunale di istituire l’Ufficio stampa, con la doverosa integrazione della pianta

organica.

IV.12. Il dott. BONANNO Salvatore Antonio, nella memoria depositata in data

17.02.2011, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Francesco Caruso, chiedeva il rigetto

delle richieste formulate nell’atto di citazione e la condanna del Comune di Catania al

pagamento delle spese legali.

Le delibere n. 616 e n. 617 del 30.05.2006, sulle quali aveva apposto il parere oggetto

di contestazione, erano state revocate con delibera n. 643 dell’01.06.2006, per dare

mandato al Direttore del personale di provvedere ad una ricognizione interna dei

dipendenti; successivamente, il direttore del personale, con note prot. n. 445/R del

16.06.2006, comunicava i nominativi dei dipendenti interni “rivestenti le

caratteristiche di giornalisti pubblicisti” che “non risulta[va]no dagli atti iscritti all’albo

professionale”; la Giunta, preso atto delle note del Direttore del personale e della

relazione favorevole del vice segretario, adottava la delibera n. 719 del 20.06.2006 con

la quale dava corso alle delibere n. 616/2006 e 617/2006; solo in questa fase

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Page 29: Sentenza corte dei conti n.4126

subentrava il proprio parere che si limitava a prendere atto delle certificazioni della

direzione del personale.

Aggiungeva che, con delibera n. 459 del 26.04.2005, la Giunta rimodulava la pianta

organica dell’Ufficio stampa prevedendo due posti di caporedattore e due di

responsabile della comunicazione, che potevano essere ricoperti solo con figure di

giornalisti professionisti, non presenti tra i dipendenti interni: i sigg.ri Di Guardo

(collaboratore amministrativo) e Di Marco (addetto alle pubbliche relazioni),

prescindendo dalla circostanza che la loro iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti

non era stata comunicata dal direttore del personale, non potevano svolgere le funzioni

di redattore, al pari della sig.ra Pavano che, pur essendo giornalista professionista, non

era in possesso di laurea.

In ultimo, negava la ricorrenza del requisito della colpa grave.

IV.13. L’avv. CARUSO Francesco, nella memoria depositata in data 17.02.2011,

avvalendosi del proprio patrocinio e di quello dell’avv. Salvatore Sandro Caruso,

esponeva argomentazioni difensive e conclusioni identiche quelle contenute nella

memoria del dott. Bonanno.

IV.14. Il sig. NICOTRA Nino e il sig. ZAPPALA’ Giuseppe, nelle distinte memorie

depositate in data 17.02.2011, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Francesco Caruso,

esponevano argomentazioni difensive e conclusioni identiche quelle contenute nella

memoria del dott. Bonanno e dell’avv. Caruso.

IV.15. Il dott. EMANUELE Vincenzo, nella memoria depositata in data 17.02.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Giovanni Pitruzzella e dall’avv. Stefano

Polizzotto, chiedeva, in via principale, l’assoluzione da ogni addebito e, in subordine,

l’esercizio del potere riduttivo.

Negava la sussistenza della colpa grave in quanto la delibera n. 184/2008 aveva

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recepito la proposta del Direttore del personale, dott. Reale, di mantenere in servizio i

tre giornalisti fino alla data del 03.08.2008, ovverosia fino all’insediamento della

successiva Giunta, nell’intento di continuare ad assicurare un servizio istituzionale ai

cittadini; aggiungeva che il mantenimento in servizio dei giornalisti non era avvenuto

in ossequio dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, bensì ai sensi

dell’art. 3, commi 90 e 92, della legge n. 244/2007 che prevede il mantenimento in

servizio di personale precario in attesa della stabilizzazione (i giornalisti Iozzina e

Petrina prestavano servizio dal 2000, mentre Lazzaro Danzuso dal 2002 e ne avevano

fatto richiesta in tal senso).

IV.16. La prof.ssa SCHILLACI Carmela Adele Rita, nella memoria depositata in data

04.03.2011, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Ivan Randazzo chiedeva l’assoluzione

da ogni addebito. In particolare, evidenziava la mancanza di risorse umane che

potessero rendere “prestazioni qualificate in materia giornalistica” giacché il profilo

professionale di caporedattore, appartenente all’area “D”, poteva essere rivestito solo

da un giornalista professionista: all’uopo, i sigg. Di Guardo e Di Marco erano

giornalisti pubblicisti, appartenenti alla categoria “C” ed avevano intrapreso un

contenzioso con l’amministrazione comunale; il dott. Molino era stato collocato in

aspettativa non retribuita dall’01.03.2004 all’11.03.2008. Lamentava, in subordine, la

mancanza di colpa grave in quanto, avendo ricevuto la delega in data 23.07.2007,

aveva partecipato alla riunione della Giunta Municipale il 27.08.2007, ove

nell’approvare le delibere n. 1425, 1426 e 1427 aveva confidando nei pareri di

regolarità tecnica e contabile, non avendo mai svolto prima attività politica e non

avendo conoscenza di materie giuridiche; in ultimo, invocava l’art. 1, comma 1 ter,

della legge n. 29/1994, ritenendo che la condotta dei dirigenti fosse stata determinante

nelle decisioni adottate, “tanto più che le delibere si inserivano nel solco della

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Page 31: Sentenza corte dei conti n.4126

precedente approvazione di numerose delibere di analogo contenuto”.

V. Il Collegio, all’udienza dell’08.03.2011, dichiarava la nullità della notifica dell’atto

di citazione effettuata al convenuto Forzese Marco e rinviava la trattazione del giudizio

all’udienza del 09.11.2011, onerando il Pubblico Ministero di rinnovare la notifica.

VI. Il dott. Reale Carmelo, nell’ulteriore memoria depositata in data 17.10.2011,

reiterava le precedenti argomentazioni difensive e si soffermava sulla sentenza n.

1261/2011 di questa Sezione per avvalorare la legittimità della scelta del Comune di

Catania di avvalersi per l’Ufficio stampa di giornalisti esterni, ai quali correttamente

era stato attribuito, prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007, il

trattamento economico di caporedattore; insisteva, ancora una volta, sull’assenza di

colpa grave e sulla mancata elusione della citata sentenza della Corte Costituzionale.

VIl. Pubblico Ministero, nella memoria depositata in data 19.10.2011, richiamava la

sentenza n. 880/2009 della Sezione Lombardia, circa le modalità di fruizione di

personale esterno all’Ente (“con predeterminazione della durata, del luogo,

dell’oggetto e del compenso della collaborazione richiesta”); sosteneva che, in ogni

caso, ai giornalisti esterni, anche prima della sentenza della Corte Costituzionale n.

189/2007 non si sarebbe potuto attribuire il trattamento economico di caporedattore;

puntualizzava che la stabilizzazione, invocata dal Commissario straordinario dott.

Emanuele Vincenzo, poteva applicarsi solo “al personale non dirigenziale in servizio a

tempo determinato da almeno tre anni”, tanto che i giornalisti in questione non erano

mai stati stabilizzati; si soffermava sull’arbitrarietà e atipicità dell’accordo pubblicato

sulla g.u.r.s. n. 54 del 16.11.2007, nonché sulla diversità della presente fattispecie da

quella decisa con sentenza n. 1261/2011 di questa Sezione, tra l’altro gravata di

appello.

VIII. L’avv. ARENA Giuseppe, nella memoria depositata in data 20.10.2011,

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Page 32: Sentenza corte dei conti n.4126

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Antonio Vitale, eccepiva la prescrizione

dell’azione di responsabilità, il cui dies a quo individuava nella data di adozione della

delibera n. 1611 del 27.09.2004 (l’invito a dedurre del Pubblico Ministero era

notificato nel marzo 2010 e l’atto di costituzione in mora del Comune nell’ottobre

2010); nel merito, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito e in via subordinata,

valutata l’utilità conseguita dal Comune, l’esercizio del potere riduttivo.

Poneva in luce, dopo avere compiuta un’attenta esegesi della normativa di riferimento,

la necessità da parte del Comune, una volta istituito l’Ufficio stampa di avvalersi di

giornalisti esterni, in assenza di figure professionali interne, come attestato

dall’istruttoria compiuta da parte degli uffici amministrativi; sosteneva, quindi,

l’assenza di colpa grave, soffermandosi sulla circostanza che le delibere contestate

costituivano proroga di precedenti incarichi, già conferiti con le delibere di Giunta

Municipale n. 777/2000 e n. 1711/2002, della quali non era mai posta indubbio la loro

legittimità; richiamava anche la sentenza n. 1261/2011 di questa Sezione; infine, si

soffermava sulla assoluta mancanza di danno in quanto i giornalisti esterni avevano

svolto con proficuo la loro prestazione lavorativa, aggiungendo che il compenso loro

corrisposto sarebbe stato pari a quello altrimenti dovuto al personale interno, qualora

fossero state presenti le relative professionalità.

IX. Il dott. FORZESE Marco, nella memoria depositata in data 20.10.2011,

avvalendosi del patrocinio dell’avv. Antonio Vitale, insisteva nelle stesse conclusioni

del convenuto Arena, reiterando le medesime argomentazioni difensive.

X. L’avv. TAFURI Gaetano, nella memoria depositata in data 09.11.2011, avvalendosi

del patrocinio dell’avv. Luigi Tafuri, chiedeva il rigetto della domanda attorea;

sosteneva che la responsabilità amministrativa per danno erariale era imputabile non

all’organo politico ma al dirigente che aveva sottoscritto i contratti; che la spesa

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Page 33: Sentenza corte dei conti n.4126

sostenuta per le collaborazioni dei giornalisti esterni, dotati di notevoli capacità

professionali, non rinvenibili all’interno del Comune di Catania, era stata prevista in

bilancio, come disposto dall’art. 127, comma 5, della legge regionale n. 2/2002; che

nell’Ufficio stampa prestava servizio solo la sig.ra Pavano Francesca, unica risorsa non

in grado di adempiere ai numerosi compiti, giacché i sigg.ri Di Guardo e Di Marco non

avevano i titoli richiesti dal d.p.r. n. 422/2001, come anche riconosciuto in sede di

contenzioso civile.

XI. Non si costituivano in giudizio DE FELICE Mario, GAROFALO Ottavio,

ROSANO Angelo e SANTAMARIA Salvatore.

Considerato in

DIRITTO

A. Eccezioni preliminari

1.1. I convenuti Drago, D’Agata, D’Antoni, D’Asaro, Indaco, Passanisi, Sardo e

Sudano hanno eccepito la nullità dell’atto di citazione, per violazione dell’art. 5 della

legge n. 19/1994, in quanto il Pubblico Ministero avrebbe utilizzato l’invito a dedurre

non a garanzia degli indagati, ma come strumento per acquisire ulteriori informazioni

istruttorie, e non avrebbe poi adeguatamente confutato le deduzioni difensive.

L’eccezione è infondata:

- l’invito a dedurre ha la funzione di portare a conoscenza degli indagati l’apertura di

un procedimento istruttorio, fornendo loro la possibilità di interloquire con il Pubblico

Ministero; nessuna norma vieta che anche in tale fase l’organo requirente possa

svolgere attività investigativa da porre a fondamento del successivo atto di citazione,

qualora non vi siano i presupposti per disporre l’archiviazione della notitia damni;

- le deduzioni difensive sono state oggetto di analisi nel libello introduttivo del

presente giudizio, tenuto conto della molteplicità dei convenuti, non necessitando una

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Page 34: Sentenza corte dei conti n.4126

analitica confutazione.

In ogni caso, le ipotesi di nullità dell’atto di citazione sono espressamente e

tassativamente elencate nell’art. 164 c.p.c., applicabile al giudizio contabile in virtù del

rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del regio decreto n. 1038/1933, con la

conseguenza che nessuna ulteriore violazione di legge potrebbe dar luogo a nullità se

la sanzione non è ivi appositamente prevista.

1.2. Le eccezioni di prescrizione, a vario titolo sollevate dai convenuti, sono infondate.

1.2.1. Il convenuto Reale ha eccepito la prescrizione “del diritto al risarcimento del

danno in quanto i fatti di cui si discute risalgono a più di otto anni fa, dovendosi

ricollegare all’istituzione dell’ufficio stampa e alla dotazione organica di tale ufficio,

come definite con le delibere di Giunta Municipale numero 1711/2002 e 566/2003

(nonché quanto ai primi incarichi, alla delibera di Giunta Municipale numero

1611/2004)”.

Nel caso in esame non si è in presenza, però, di un unico fatto dannoso, come si evince

dalla semplice lettura dell’atto di citazione, bensì di autonome fattispecie di illecito

erariale che trovano scaturigine in distinte delibere di incarico, adottate in un ampio

arco temporale, cui è seguita l’emissione di differenti mandati di pagamento, con la

conseguenza che il dies a quo decorre autonomamente per ciascuna fattispecie di

illecito erariale.

1.2.2. Sempre il convenuto Reale ha eccepito, in subordine, la prescrizione “con

riferimento alle delibere di incarico anteriori di cinque anni rispetto al 27 febbraio

2010, data di notifica dell’invito a dedurre”, senza considerare che il termine

prescrizionale può essere interrotto da qualsiasi atto di costituzione in mora anche

extragiudiziario, come prevede l’art. 2943, comma 4, c.p.c.; nel suo caso la

costituzione in mora è avvenuta il 10.10.2009; per quanto riguarda la delibera n. 1611

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Page 35: Sentenza corte dei conti n.4126

del 27.09.2004 si rinvia al paragrafo successivo.

1.2.3. I convenuti Arena, D’Agata, D’Antoni, D’Asero, De Mauro, Drago, Fatuzzo,

Forzese, Indaco, Paolone, Passanisi, Sardo, Scapagnini e Sudano hanno eccepito la

prescrizione dell’illecito erariale scaturente dalla delibera n. 1611 del 27.09.2004

giacché il dies a quo dovrebbe decorrere dalla sua adozione o al più tardi dalla

pubblicazione nell’albo pretorio, avvenuta il 03.10.2004.

Innanzitutto, ai convenuti Arena, D’Antoni, Drago, Indaco e Passanisi non è stata

contestata la delibera in questione, non avendo partecipato alla sua adozione e,

pertanto, non si comprende il senso dell’eccezione.

Ciò posto, l’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 stabilisce che “il

diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti

dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso

del danno dalla data della sua scoperta”; l’art. 2935 c.c. prevede, poi, che “la

prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, attribuendo

rilievo solo ad una inerzia qualificata del creditore.

Innanzi al quadro normativo sopra tratteggiato, due tesi giurisprudenziali si sono da

sempre fronteggiate il campo per l’individuazione del dies a quo: l’una privilegia

l’effettivo depauperamento del pubblico erario che si ha solo con l’erogazione di una

spesa, non ritenendo sufficiente di per sé l’atto che ingiustificatamente l’abbia

autorizzata; l’altra, invece, pone l’attenzione sul momento in cui è sorta l’obbligazione

di pagamento, non attribuendo rilievo all’esborso economico in quanto trattasi di una

conseguenza necessaria ed ineludibile.

Nel caso in esame, anche prestando credito alla tesi più favorevole per i convenuti, la

prescrizione non si è compiuta.

La delibera n. 1611, infatti, è stata adottata il 27 settembre 2004 ed è stata pubblicata

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nell’albo pretorio il 3 ottobre, divenendo esecutiva il successivo 17 ottobre; nel corso

dell’anno 2005 sono stati, poi, emessi i mandati di pagamento, per un importo

complessivo di € 63.053,97.

L’obbligo giuridico di pagare è sorto, però, solo al momento in cui la citata delibera è

divenuta esecutiva (17.10.2004), essendo irrilevante (diversamente da quanto

sostenuto dalla difesa del prof. Scapagnini) che gli effetti retroagiscano al momento

dell’adozione in quanto, prima della esecutività, non ha alcuna incidenza

nell’ordinamento giuridico, né i beneficiari possono vantare alcunché.

I convenuti D’Agata, D’Asero, De Mauro, Fatuzzo, Forzese, Paolone, Reale, Sardo,

Scapagnini e Sudano sono stati costituiti in mora nell’anno 2009, con interruzione del

decorso del termine prescrizionale, rispettivamente, il 12/10, il 14/10, il 09/10, il

13/10, il 15/10, il 09/10, il 09/10, il 13/10 (per compiuta giacenza) e il 10/10.

La problematica in questione deve essere, poi, affrontata anche alla luce del recente

pronunciamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, contenuto nella sentenza n.

14/2011/QM, riguardante il danno indiretto e i cui principi giuridici, mutatis mutandis,

non possono che trovare applicazione anche nel presente giudizio; l’organo di

nomofilachia ha stabilito, infatti, che il dies a quo della prescrizione, proprio

richiamando l’art. 2935 c.c., non può identificarsi “con riguardo al momento in cui è

sorto il semplice obbligo giuridico di pagare” in quanto “la diminuzione del patrimonio

dell’ente danneggiato - nel che consiste l’evento dannoso - assume i caratteri della

concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l’effettivo pagamento”.

La prescrizione, pertanto, non può decorrere, a maggior ragione, dalla semplice

adozione della delibera contestata, ma dal pagamento delle competenze che ne è

seguito, avvenuto nel corso dell’anno 2005.

1.2.3. In ultimo, il Collegio ritiene (solo per comodità espositiva in questo capo della

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Page 37: Sentenza corte dei conti n.4126

sentenza, dedicato alle eccezioni preliminari) di esaminare la richiesta dei convenuti

D’Agata, D’Antoni, D’Asero, Drago, Indaco, Paolone, Passanisi, Sardo e Sudano volta

a verificare le modalità di diffusione, con pubblicazione sul quotidiano “La Sicilia” del

20 agosto 2010, edizione di Catania, del contenuto della citazione, prima ancora della

sua notifica, avvenuta nella prima decade del mese di settembre 2010.

In disparte l’irrilevanza di tale richiesta ai fini della decisione del presente giudizio,

questa Corte non ha alcuna competenza in materia, con la conseguenza che la richiesta

istruttoria di sentire l’avv. Saro D’Agata deve ritenersi inammissibile.

B. Questioni di merito.

2. Il danno erariale contestato dal Pubblico Ministero è costituito da due diverse poste,

una derivante dall’illecito conferimento di incarichi a giornalisti esterni e l’altra dal

mancato recepimento dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale

n. 189/2007 (quest’ultima voce di danno è stata contestata solo al dott. Reale).

B.1. Conferimento di incarichi ai giornalisti esterni.

3. Per quanto riguarda tale fattispecie di danno è necessario ripercorrere e soffermarsi

sul quadro normativo di riferimento, anche se già tratteggiato sia nell’atto di citazione

che nelle memorie difensive.

3.1. La legge regionale 10 maggio 1996, n. 33, all’art. 58, rubricato “Istituzione di

Uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche”, stabilisce che “i

comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le

amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui

all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare

le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza

ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l’istituzione di uffici stampa

di cui faranno parte giornalisti retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro

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giornalistico” (comma 1); aggiunge che le suddette disposizioni “si applicano anche

agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni …, fatte salve

condizioni più favorevoli” (comma 2); conclude che “le procedure concorsuali per la

copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla

vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1”.

3.2. E’ emanata, poi, la normativa cardine, costituita dalla legge 7 giugno 2000 n. 150

che “in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione

amministrativa”, disciplina “le attività di informazione e di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 1), con obbligo delle stesse di individuare,

“nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire” alle suddette

“attività di informazione e di comunicazione” e di programmare la “formazione,

secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5” (art. 4,

comma 1).

Le attività di informazione devono realizzarsi “attraverso il portavoce e l’ufficio

stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico,

nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli

unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le

imprese” (art. 6, comma 1); poi, “ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del

proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le

strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro

coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le

funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge” (art. 6,

comma 2).

La figura del portavoce, nominata dall’organo di vertice dell’amministrazione ha

connotazione fiduciaria, in quanto svolge “compiti di diretta collaborazione ai fini dei

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rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione” e può essere

un soggetto “anche esterno all’amministrazione” (art. 7, comma 1).

L’ufficio relazioni con il pubblico svolge attività “indirizzata ai cittadini singoli e

associati” (art. 8, comma 1) e “l’individuazione e la regolamentazione dei profili

professionali sono affidate alla contrattazione collettiva” (art. 8, comma 2). Gli uffici

stampa, la cui istituzione non è obbligatoria, svolgono attività indirizzata in via

prioritaria “ai mezzi di informazione di massa” (art. 9, comma 1) e “sono costituiti da

personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è

costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di

comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in

possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le

modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna

amministrazione per le medesime finalità” (art. 9 comma 2). L’ufficio stampa “è

diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,

sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i

collegamenti con gli organi di informazione” (art. 9, comma 3). “Negli uffici stampa

l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla

contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con

l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza” (art. 9, comma 5). Le suddette disposizioni normative

“costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si

applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”. 3.3.

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L’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, nel testo vigente al momento

dell’entrata in vigore della legge n. 150/2000, prevedeva: “per esigenze cui non

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

La suddetta norma è confluita nell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,

come poi modificato a decorrere dal 04.07.2006, dall’art. 32 del decreto legge n.

223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che nell’apporre limiti sempre più stringenti

per il ricorso a professionalità esterne, ha stabilito: “per esigenze cui non possono far

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti

presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e

determinati;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

collaborazione”.

Il comma 6 bis del citato art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, aggiunto dall’art.

32 del decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ha previsto, inoltre,

che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di

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collaborazione”.

3.4. La legge regionale 23 marzo 2002, n. 2, all’art. 127, stabilisce che “nell’ambito

della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai

commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150”, aggiungendo che “negli uffici

stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33

l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla

contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla Presidenza, in

osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG”

(comma 1); statuisce, inoltre, che “in sede di prima applicazione ai giornalisti

componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all’articolo 1 della legge

regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di

redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in

sintonia con l’articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41” (comma 2);

conclude che “in sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui

all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle

disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di

comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30

giugno 2000”, prevedendo per “il predetto personale, di ruolo” la frequenza di

“appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione

ricoperta” (comma 6).

3.5. La legislazione in questione impone, quindi, che l’ufficio stampa delle

amministrazioni pubbliche, comprese quelle operanti nel territorio della Regione

Siciliana, debba essere composto da dipendenti delle stesse, iscritti all’albo dei

giornalisti, oppure da personale esterno, qualora ricorrano gli specifici presupposti di

cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 e succ. modif.

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Che la priorità debba essere data ai dipendenti degli enti risulta da una pluralità di

circostanze testuali, oltre che di sistema: le amministrazioni hanno l’obbligo di

individuare il personale dell’ufficio stampa, ricorrendo anche alla posizione di

comando o di fuori ruolo; devono confermare, in sede di prima applicazione, i

dipendenti che già svolgevano funzioni di informazione e di comunicazione; hanno

l’obbligo di procedere alla loro formazione; il ricorso agli incarichi esterni è ammesso

per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con il personale interno.

4. La Giunta Municipale, per dare attuazione alla normativa sopra citata (in particolare

all’art. 58, commi 1 e 2, della legge n. 33/1996 e all’art. 127 della legge n. 2/2002),

con delibera n. 1711 del 24.12.2002 (aff. 56 ss, cui hanno anche partecipato alcuni

degli attuali convenuti, quali Scapagnini, De Mauro, Forzese, Rosano e Sardo), ha

istituito l’Ufficio stampa e l’Ufficio del portavoce del capo dell’Amministrazione,

allocati “presso la struttura del Sindaco”; a tal fine, per non comportare ulteriori oneri

economici, così come richiesto dalla citata normativa, ha variato la pianta organica

comunale sopprimendo un profilo di “operatore ecologico” e trasformando un posto di

“funzionario ufficio stampa” in “redattore capo”.

La Giunta Municipale, con delibera n. 566 del 23.05.2003 (doc. 2 fascicolo Grasso,

adottata anche da alcuni degli odierni convenuti, Scapagnini, D’Asaro, Rosano e

Sardo), ha fissato in cinque unità, “con categoria e profilo professionale di redattore

capo”, la dotazione organica dell’Ufficio stampa, ai sensi dell’art. 127 della legge

regionale n. 2/2002.

L’organo esecutivo, con delibera n. 459 del 26.04.2004 (aff. 603 ss e doc. 3 fascicolo

Grasso, adottata anche da alcuni degli odierni convenuti, quali Scapagnini, D’Antoni,

De Mauro, Fatuzzo, Paolone e Rosano), nel rideterminare la pianta organica

complessiva del personale comunale, ha stabilito che i posti di redattore capo debbano

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essere ridotti da cinque a due (pag. 9 della delibera ove si legge: Fascia D1 - Profilo

professionale Redattore Capo – Dotazione Organica 2”).

Ne consegue che i due posti di “responsabile della comunicazione” (fascia D) che il

Pubblico Ministero (pag. 4 dell’atto di citazione) e la difesa di alcuni convenuti (che

tra l’altro ha denunciato di essere vacanti), ritengono compresi nella dotazione

organica dell’Ufficio stampa, invece, non ne fanno parte proprio ai sensi dell’art. 6,

comma 1, della legge n. 150/2000: solo l’attività di informazione deve essere, infatti,

svolta “attraverso il portavoce e l’ufficio stampa”, mentre quella di “comunicazione”

deve essere esplicata “attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché

attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della

pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese”; del

resto che l’unica figura professionale di cui risulta composto l’Ufficio stampa del

Comune di Catania sia quella di redattore capo, risulta anche dal dato testuale delle

delibere n. 1711/2002 e n. 566/2003 (in tal senso, non acquista rilevo la nota prot. n.

60436 del 05.13.2010 del direttore dott. Ferlito - doc. 4 fascicolo Grasso - in quanto è

in palese contrasto con il contenuto delle delibere in questione). Si ricorda, in ultimo,

che solo per i componenti dell’Ufficio stampa è richiesta l’iscrizione all’apposito albo

dei giornalisti, non certamente per i responsabili della comunicazione che compongono

l’Ufficio relazioni con il pubblico.

Si puntualizza, per maggiore completezza espositiva, che il protocollo di intesa tra

Anci Sicilia, Assostampa Siciliana e Ordine dei Giornalisti, stipulato in data

03.06.2005, richiamato solo a posteriori dalla difesa di alcuni convenuti per

giustificare il ricorso agli incarichi esterni - il suddetto protocollo, infatti, non è citato

nel testo delle delibere contestate - non può avere alcuna ripercussione sulla dotazione

organica del Comune di Catania in assenza di apposita variazione, adottata dall’organo

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Page 44: Sentenza corte dei conti n.4126

esecutivo con i necessari stanziamenti di bilancio.

In altri termini, l’avere previsto per la città etnea un ufficio stampa composto da sei

“addetti stampa”, oltre un “redattore capo con la qualifica di legge di Capo Ufficio”

non ha di per sé alcun rilievo: anzi tale previsione denuncia che il Comune di Catania,

con la figura di due “caporedattore”, è sovradimensionato. E’ inutile, poi, soffermarsi

sul valore giuridico che hanno i protocolli di intesa, poiché è notorio che trattasi di

mere manifestazioni di intenti che rimangono tali se non seguiti da appositi atti

esecutivi, adottati dagli organi competenti, nel rispetto delle previsioni di legge e degli

oneri di spesa.

5. Dopo avere scrutinato, sulla base della documentazione agli atti, la dotazione

organica dell’ufficio stampa del Comune di Catania, composto si ripete solo da due

unità, occorre procedere all’individuazione dei soggetti che nel tempo ne hanno fatto

parte.

5.1. Il dott. Sebastiano Molino, caporedattore, con delibera di Giunta Municipale n.

1771 del 28.12.2002 (aff. 489, adottata anche da alcuni degli odierni convenuti:

Scapagnini, D’Asero, De Mauro, Fatuzzo, Forzese, Rosano e Sardo), è stato trasferito

per mobilità dal Comune di Gravina a quello di Catania e con provvedimento del

Sindaco Scapagnini prot. n. 30/0341 del 12.03.2003 (aff. 495) ha avuto conferito

l’incarico di Capo ufficio stampa; lo stesso è stato posto in aspettativa non retribuita

dal 16.03.2004 all’11.03.2008 (aff. 499 ss).

5.2. La sig.ra Francesca Pavano è stata inquadrata nella qualifica di caporedattore, con

decorrenza dal 09.06.2003, giusta il provvedimento dirigenziale prot. n. 3/0925 del

25.07.2003 (aff. 520), sottoscritto proprio dal dott. Reale, uno degli odierni convenuti,

ed emesso in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 566/2003 (adottata

anche da alcuni degli odierni convenuti, essendo coeva alla delibera n. 1771/2002);

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Page 45: Sentenza corte dei conti n.4126

con provvedimento del Sindaco Scapagnini prot. n. 03/0539 del 14.05.2004 (aff. 516)

le è stato conferito, in attesa del rientro del dott. Molino, l’incarico di Capo ufficio

stampa.

5.3. Il direttore del personale, dott. Valerio Ferlito, con nota prot. n. 180672 del

04.08.2009 (aff. 55 bis), ha comunicato che il sig. Francesco Di Marco e il sig.

Salvatore Di Guardo “risultano assegnati all’Ufficio stampa, prima della sua

istituzione formale, con O.d.S n. 169 del 15/04/1992, in virtù della loro iscrizione

all’Albo dei giornalisti [rispettivamente dal 16.07.1981 (aff. 551) e dal 26.06.1985

(aff. 555)], per lo svolgimento di mansioni proprie della fascia funzionale di

appartenenza. Il sig. Di Guardo risulta, a tutt’oggi, incardinato nel predetto Ufficio, il

sig. Di Marco, invece, vi è rimasto in servizio fino alla data del 07/08/2001 ed è stato

nuovamente assegnato al suddetto Ufficio con O.d.S. n. 85 del 24/03/2004, fino a

tutt’oggi”.

I predetti, stante la dotazione organica dell’Ufficio, pari a due soli profili di

caporedattore, sono stati assegnati, deve necessariamente evincersi, in aggiunta

(l’assegnazione, infatti, non è avvenuta in coincidenza con la collocazione in

aspettativa del dott. Molino); non si entra, in questa sede, nel merito delle funzioni loro

svolte, sia perché oggetto di contenzioso giudiziario innanzi il Tribunale di Catania, sia

perché irrilevanti ai fini del decidere, come meglio in prosieguo si argomenterà.

6. Da quanto sopra esposto, è evidente che l’ufficio stampa del Comune di Catania

(strutturato, come da pianta organica, con solo due posizioni di caporedattore) non

presentasse alcuna carenza di organico tale da giustificare il ricorso a personale

esterno, come contestato dall’attore pubblico, e ciò anche nel periodo in cui il dott.

Molino è stato posto in posizione di fuori ruolo (dal 16.03.2004 all’11.03.2008); non

risulta, del resto, che la sig.ra Pavano, nominata nelle more capo ufficio, abbia mai

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Page 46: Sentenza corte dei conti n.4126

lamentato alcunché circa disfunzioni organizzative o impossibilità di raggiungere gli

obiettivi prefissati dall’organo politico; aggiungasi che, nello stesso periodo,

prestavano servizio, a vario titolo, altri due dipendenti, Di Guardo e Di Marco (non

importa in questa sede se con mansioni di caporedattore o meno).

6.1. Gli amministratori, però, con le delibere specificamente indicate nell’atto di

citazione e nella parte in fatto della presente sentenza, hanno conferito incarichi di

“collaborazione giornalistica”, alla dott.ssa Michela Petrina, al dott. Giovanni Iozzia e

al sig. Giuseppe Lazzaro Danzuso; a fronte, quindi, di una scopertura in organico di

una sola unità, tra l’altro si ripete non oggetto di alcuna lamentela da parte del capo

ufficio, l’amministrazione comunale è ricorsa a ben tre differenti collaboratori esterni.

Già solo tale circostanza è sintomatica di una gestione illegittima e superficiale della

cosa pubblica poiché non si è tenuto conto della dotazione organica dell’Ufficio che di

per sé comporta una presunzione di sufficienza delle risorse per il raggiungimento

dello specifico obiettivo individuato dalla legge, consistente nell’attività di

informazione (nel caso specifico, poi, vi erano addirittura due unità aggiuntive).

Le presunte carenze di organico, lamentate dai convenuti, costituiscono, quindi,

semplici affermazioni labiali, prive di riscontro concreto, volte solo a giustificare a

posteriori palesi illegittimità e a dare concretezza alle apparenti e formali motivazioni

contenute nelle delibere di incarico.

6.2. Si è poi sostenuto che la sig.ra Pavano essendo priva di laurea, non avrebbe potuto

svolgere, secondo la prospettazione della difesa, compiti di responsabilità per effetto

della direttiva n. 19659 del Ministro per la funzione pubblica del 13.12.2001 e dell’art.

3, comma 76, della legge n. 244/2007 di modifica dell’art. 7 del decreto legislativo n.

165/2001. La doglianza non è condivisibile: innanzitutto, la disposizione normativa

citata è entrata in vigore dall’01.01.2008 e riguarda le collaborazioni esterne, mentre la

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Page 47: Sentenza corte dei conti n.4126

sig.ra Pavano è una dipendente dell’ente; poi, la qualifica ricoperta di caporedattore le

è stata attribuita dalla stessa amministrazione, con provvedimento dirigenziale n.

3/0925 del 25.07.2003 (aff. 520).

La difesa, tanto solerte nell’evidenziare la mancanza di laurea della sig.ra Pavano, non

si è avveduta, però, che il sig. Lazzaro Danzuso, giornalista esterno, è parimenti

sfornito di laurea, come si evince dalla lettura del suo curriculum (aff. 360).

6.3. Sempre la difesa ha lamentato che i sigg.ri Di Guardo e Di Marco sono iscritti

all’albo dei giornalisti pubblicisti e non in quello dei giornalisti professionisti, di certo

più qualificante, con conseguente impossibilità da parte loro di ricoprire il posto di

caporedattore; a prescindere dal fatto che i posti di caporedattore non risultavano

vacanti in quanto uno era ricoperto dalla Pavano e l’altro è rimasto solo

temporaneamente privo di titolare, la doglianza è, comunque, ininfluente giacché da

parte della Pavano, capo dell’ufficio, non è mai pervenuta alcuna lamentela circa

l’impossibilità di assolvere i compiti dell’ufficio stampa.

Anche in questo caso, però, la difesa si è mostrata miope: nel curriculum (aff. 368) del

dott. Iozzia Giovanni, giornalista esterno, si legge, sotto la voce “qualifiche

professionali”, che è iscritto all’ “Albo Giornalisti Pubblicisti di Sicilia”: delle due

l’una, o tale iscrizione non è qualificante per nessuno o non lo può essere certamente a

fasi alterne, a seconda della prospettazione difensiva.

Si ricorda, poi, che il giornalista pubblicista, così come il giornalista professionista, è

iscritto all’Albo, composto da due elenchi, e fa parte dello stesso Ordine professionale

dei giornalisti; la differenza principale tra le due figure professionali consiste

nell’esclusività della professione, cioè il pubblicista può anche svolgere altre mansioni

o lavori, mentre il professionista lavora a tempo pieno nel mondo dell’informazione; in

altre parole, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 69/1963 “sono professionisti

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coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di

giornalista”, mentre, ai sensi del comma 4, “sono pubblicisti coloro che svolgono

attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o

impieghi”.

E’ fin troppo ovvio che i dipendenti pubblici possono essere solo giornalisti pubblicisti

e che l’art. 9, comma 1, della legge n. 150/2000 quando fa riferimento alla dotazione

organica dell’Ufficio stampa, composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche,

si riferisce a tale categoria di giornalisti.

7. La difesa (Grasso in particolare) ha sostenuto che le delibere di incarico, “al di là

della terminologia utilizzata”, erano sostanzialmente volte a ricoprire i posti vacanti di

responsabile della comunicazione (profilo facente parte dell’Ufficio relazioni con il

pubblico) e di caporedattore, tutti appartenenti alla categoria D3.

In disparte che la figura di responsabile della comunicazione, come già precisato, non

è possibile ricondurla nell’ambito della dotazione organica dell’Ufficio stampa proprio

ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 150/2000, anche ad accedere alla tesi

difensiva, nonostante la genericità del contenuto delle delibere contestate, queste

sarebbero, comunque, contra legem.

L’art. 78 dello Statuto del Comune di Catania (aff. 653), infatti, stabilisce: “il settore

costituisce la struttura di massima dimensione presente nell’ente ed è diretto da un

funzionario provvisto di qualifica dirigenziale” (comma 1); “i servizi sono strutture

sottordinate al settore, cui sono preposti i dirigenti dotati di alta specializzazione nelle

funzioni esercitate nella struttura” (comma 2); “le unità operative ed organizzative,

strutture di base dell’organizzazione, sono dirette dal dipendente in possesso della

qualifica di funzionario” (comma 3).

Ebbene, sempre ai sensi del citato articolo, solo “i posti di responsabili degli uffici o

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servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui al primo o al secondo

comma possono essere coperti anche da soggetti esterni all’amministrazione mediante

contratto a tempo determinato di diritto pubblico od, eccezionalmente e con

deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la

qualifica da ricoprire” (comma 5).

Ciò significa che ai due posti di “responsabile della comunicazione”, non essendo

preposti funzionari con qualifica dirigenziale o con alta specializzazione, né soggetti

con obbligo di iscrizione all’albo dei giornalisti, bensì dipendenti appartenenti alla

categoria “D” (si veda delibera n. 459 del 26.04.2004 - aff. 603 ss), non poteva - in

ogni caso - essere assegnato personale esterno all’amministrazione comunale,

incaricato con contratto di diritto pubblico o privato.

8. Quanto sopra esposto, ovverosia il ricorso a collaborazioni esterne, in assenza di

carenze di organico e, quindi, in violazione dei limiti posti dalla normativa di cui

all’art. 7, comma 6, della legge n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 7, comma 6, del

decreto legislativo n. 165/2001, come richiamato dall’art. 9, comma 1, della legge n.

150/2000, direttamente applicabile nell’ordinamento regionale siciliano in virtù

dell’art. 127 della legge regionale n. 2/2002, comporta di per sé il nascere di un danno

erariale, secondo la stratificata giurisprudenza della locale Sezione di Appello; il

giudice di seconde cure ha sempre sostenuto che si deve tenere conto dei limiti posti

dal legislatore all’azione degli amministratori, soprattutto quando detti limiti mirino a

tutelare preminenti interessi pubblici, come quelli che si ricollegano alle esigenze di

equilibrio della finanza pubblica, con la conseguenza che “è sufficiente che la spesa si

effettui contra legem perché si realizzi il danno” (ex multis n. 195/2010, n. 101/2010).

Ciò comporta la reiezione della doglianza di alcuni convenuti (D’Agata, D’Antoni,

D’Asaro, Drago, Indaco, Paolone, Passanisi, Sardo, Sudano, Grasso. Arena e Forzese)

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che hanno sostenuto l’insussistenza dell’illecito erariale giacché i giornalisti esterni

avrebbero, comunque, svolto con proficuo la loro prestazione lavorativa e qualora

l’Amministrazione si fosse avvalsa di dipendenti interni avrebbe dovuto corrispondere

loro, comunque, la retribuzione di caporedattore.

Inoltre, nessuna utilità (secondo la prospettazione di D’Agata, D’Antoni, D’Asaro,

Drago, Indaco, Paolone, Passanisi, Sardo, Sudano e De Mauro) può avere acquisto la

comunità amministrata, ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 20/1994, da una

prestazione sostanzialmente inutile che poteva essere ben svolta dalle risorse di cui era

dotato l’Ufficio stampa; inoltre, con il presente giudizio non si è in alcun modo

sindacato il merito delle scelte discrezionali dell’azione amministrativa, essendo

risultata questa del tutto contra legem.

9. Le delibere in questione oltre ad essere state adottate in assenza di carenze di

organico, presentano ulteriori profili di illegittimità.

9.1. Il contenuto delle stesse è notevolmente generico: in tutte si parla di “incarico di

collaborazione giornalistica presso l’Ufficio Stampa dell’Ente e in subordine al Capo

Ufficio Stampa” o di “incarico di collaborazione giornalistica, coordinata e continuata,

senza vincolo di subordinazione, per le attività di informazione e di comunicazione

istituzionale” o di semplice “collaborazione giornalistica”, senza specificare il tipo e le

modalità della prestazione richiesta, come questa dovesse raccordarsi con l’ufficio

stampa o con gli organi politici dell’Amministrazione comunale, di quali strumenti

potesse avvalersi.

9.2. La Giunta comunale, poi, con delibera n. 1754 del 13.11.2004 (aff. 649 ss), non

solo ha previsto che nei provvedimenti di nomina per il conferimento di incarichi

individuali a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 devono

essere indicati “obiettivi da conseguirsi, durata della collaborazione, corrispettivo,

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modalità di espletamento della collaborazione, possibilità di utilizzo di risorse umane e

strumentali da parte del collaboratore, rapporti con i dirigenti e gli organi politici

dell’ente”, ma ha anche stabilito che la competenza ad emanarli è del Sindaco.

Le delibere contestate (elencate sub II), quindi, sono state adottate in contrasto con

altro specifico atto interno che non può comportare un’esimente di responsabilità da

parte dei componenti, ma eventualmente un’aggravarsi della stessa, diversamente da

come sostenuto dalla difesa della prof.ssa Grasso.

10. Le plurime e reiterate violazioni sopra esposte denotano si per sé palesi e gravi

violazioni degli obblighi di servizio, integranti in capo agli amministratori l’elemento

soggettivo dell’illecito erariale; avendo questi ultimi, però, posto in luce la sussistenza

di differenti circostanze che escluderebbero la colpa grave, deve procedersi alla loro

disamina.

10.1. L’apposizione del parere di regolarità tecnica sulle delibere di incarico non può

in alcun modo escludere la sussistenza della colpa grave in capo ai convenuti.

L’Ufficio stampa è stato istituito con delibera della Giunta Municipale n. 1711 del

24.12.2002 ed è stato allocato “presso la struttura del Sindaco”; tale ufficio, per la sua

particolare connotazione (l’attività di informazione è rivolta essenzialmente verso i

mezzi di comunicazione di massa), è di ausilio non solo al Sindaco, sebbene collocato

materialmente presso la sua struttura amministrativa, ma all’intero organo politico

dell’ente locale; appare, quindi, impensabile che i componenti della Giunta

Municipale, tra l’altro espressione dell’organo di vertice del Comune (che era ben

consapevole della dotazione organica dell’Ufficio stampa - si veda quanto esposto sub

4 circa le delibere n. 1711/2002, n. 566/2003 e n. 459/2004), non fossero a conoscenza

della dotazione organica dell’Ufficio in questione e del personale che vi prestava

servizio (D’Antoni, De Mauro, Fatuzzo, Paolone e Rosano hanno anche partecipato

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Page 52: Sentenza corte dei conti n.4126

all’adozione della delibera n. 459 del 26.04.2004).

In ogni caso, l’avere posto affidamento sul tale parere (tra l’altro privo di qualsiasi pur

minima motivazione; l’unica motivazione è: “parere di regolarità tecnica favorevole”),

data la delicatezza della materia riguardante il conferimento di incarichi di

collaborazione esterna, cui il legislatore ha posto stringenti limiti al fine di evitare

inutili proliferazioni di spesa, denota una superficiale negligenza nell’esecuzione del

munus pubblico.

Poi, nel corpo delle delibere gli amministratori sostengono, del tutto genericamente e

in assenza di lamentele da parte del responsabile dell’Ufficio stampa circa

l’impossibilità di assolvere ai propri compiti istituzionali, che “non è presente alcuna

risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate”,

senza in alcun modo fare alcun cenno alla dotazione del suddetto Ufficio.

10.2. E’ stata evocata (in particolare, Grasso e Schillaci) l’esimente di cui all’art. 1 ter

della legge n. 20/1994, secondo il quale “nel caso di atti che rientrano nella

competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si

estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne

abbiano autorizzato o conseguito l’esecuzione”.

Innanzitutto, l’esimente in questione non può essere invocata giacché il conferimento

di incarichi di collaborazione esterna non rientra, in alcun modo, nella competenza

propria degli uffici amministrativi o tecnici, ma dell’organo politico; in altri termini, le

delibere contestate non costituiscono degli involucri formali per il recepimento di atti

amministrativi il cui contenuto, specificatamente e altamente tecnico, è predisposto

dall’apposito ufficio amministrativo, in quanto rientrano nella competenza propria

dell’organo politico, al quale devono essere imputate non solo formalmente, ma anche

sostanzialmente; del resto, se l’esimente in questione fosse applicata - contro la chiara

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Page 53: Sentenza corte dei conti n.4126

dizione della legge - indiscriminatamente, gli organi politici dell’ente locale non

risponderebbero mai delle conseguenze nefaste delle delibere adottate giacché sempre

munite del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, in

caso di spesa, del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, come

prescrive l’art. 53, comma 3, della legge n. 142/1990, recepito dall’art. 1 della legge

regionale n. 48/1991, a sua volta modificato dall’art. 12 della legge regionale n.

30/2000.

10.3. L’elemento soggettivo dell’illecito erariale in questione è stato ritenuto mancante

(Brancato, Rotella, De Mauro, Schillaci, Arena e Forzese) giacché le delibere di

incarico costituiscono reiterazioni di precedenti delibere di identico contenuto, sulle

quali non è stata mai mossa alcuna censura.

La doglianza non è condivisibile per una pluralità di ragioni: ogni delibera rappresenta

un’autonoma fattispecie di danno erariale, da valutare singolarmente; le precedenti

delibere non sono state oggetto di alcuna contestazione in questa sede non perché

ritenute legittime ma in quanto coperte da prescrizione; nessun affidamento è possibile

riporre su atti contra legem perché gli amministratori pubblici hanno il precipuo

compito/dovere di correggere l’azione amministrativa conformandola sempre ai

dettami normativi (in caso contrario, vi sarebbe un perpetuarsi di conseguenze dannose

per l’erario, senza che nessuno ne risponda, con l’aggravante che l’atto illegittimo

costituirebbe il grimaldello per continuare a violare la legge in perpetuo).

10.4. L’avere ricevuto la delega assessoriale alcuni mesi prima l’adozione delle

delibere (Brancato) o un mese prima (Schillaci) non decolora l’elemento soggettivo

dell’illecito erariale: chi partecipa con il proprio voto all’adozione di una delibera ne

assume ovviamente la paternità, con tutte le conseguenze che ne derivano. Rientra nei

compiti istituzionali del pubblico amministratore avere piena cognizione e

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Page 54: Sentenza corte dei conti n.4126

consapevolezza della materia oggetto del proprio deliberato, costituendo grave

violazione degli obblighi di servizio deliberare al “buio”.

Deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 1 ter della legge n. 20/1994, “nel caso di

deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro

che hanno espresso voto favorevole”, con la conseguenza che un atteggiamento

prudenziale potrebbe imporre la non partecipazione alla seduta o, comunque, nel

rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, anche l’astensione dal voto.

10.5. La ricorrenza dell’elemento soggettivo non può essere escluso dal non possedere

adeguate cognizioni tecnico-giuridiche (difesa Grasso) giacché chi assume, per propria

iniziativa, un munus pubblico ha anche l’onere di acquisire le necessarie cognizioni

per espletarlo in conformità alla legge, altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva

precostituita che legittimerebbe l’adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti erariali,

senza alcuna conseguenza per l’autore; la materia, poi, oggetto delle delibere di

incarico, per la sua particolare connotazione, non richiede elevate conoscenze di sapere

giuridico.

10.6. La previsione di spesa in bilancio non è di per sé causa di esonero da

responsabilità per assenza di colpa grave, come sostenuto dalla difesa dell’avv. Tafuri

giacché, secondo le ampie motivazioni sopra esposte, tale spesa è avvenuta contra

legem.

11. Alla realizzazione dell’illecito di cui è causa hanno contribuito, con eguale valenza

causale, coloro che hanno adottato le delibere; non è, infatti, possibile, per assenza di

alcuna ragionevole giustificazione, graduare diversamente la responsabilità,

condividendo in ciò l’impostazione accusatoria.

12. Una disamina particolare (sul punto si veda la difesa di Maimone e quella molto

più defilata di Bonanno) meritano le delibere n. 616 e n. 617 del 30.05.2006 di

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conferimento degli incarichi di collaborazione giornalistica, rispettivamente, alla

dott.ssa Petrina e al dott. Iozzia, dalle quali il Pubblico Ministero ha fatto discendere

un ingiustificato esborso economico di € 40.046,30 e € 39.849,03.

La delibera n. 616/2006 del 30.5.2006 è stata adottata da Umberto Scapagnini,

Giuseppe Maimone, Diego Lo Giudice (non citato nel presente giudizio in quanto

deceduto e, la relativa quota è stata sottratta dallo stesso Pubblico Ministero alla

quantificazione del danno), Giuseppe Zappalà, Mario De Felice, Salvatore Santamaria,

Orazio D’Antoni, Domenico Rotella, Francesco Caruso, Giuseppe Arena, Stefania

Gulino; il parere favorevole di regolarità tecnica è stato apposto dal direttore del

personale, dott. Reale; allegata alla delibera vi è la nota prot. n. 1251 del 04.11.2005

con la quale il dott. Bonanno, direttore dell’Ufficio del Sindaco, ha dichiarato che

nell’ambito dell’amministrazione non vi erano “risorse umane in grado di rendere lo

stesso livello di prestazioni professionali reso dai giornalisti dott.ssa Michela Petrina e

dott. Giovanni Iozzia”.

La delibera n. 617/2006 del 30.5.2006 è stata adottata da Umberto Scapagnini,

Giuseppe Maimone, Diego Lo Giudice (deceduto), Giuseppe Zappalà, Mario De

Felice, Salvatore Santamaria, Orazio D’Antoni, Domenico Rotella, Francesco Caruso,

Giuseppe Arena, Stefania Gulino; il parere favorevole di regolarità tecnica era reso dal

direttore del personale, dott. Reale; allegata alla delibera vi è la nota prot. n. 1251 del

04.11.2005 con la quale il dott. Bonanno, direttore dell’Ufficio del Sindaco, ha

dichiarato che nell’ambito dell’amministrazione non vi erano “risorse umane in grado

di rendere lo stesso livello di prestazioni professionali reso dai giornalisti dott.ssa

Michela Petrina e dott. Giovanni Iozzia”.

Un breve notazione sulla nota del dott. Bonanno deve essere consentita: lo stesso,

senza alcun riferimento a eventuali carenze di organico (come sopra esposto non

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Page 56: Sentenza corte dei conti n.4126

sussistenti), unico elemento che avrebbe potuto consentire il ricorso a professionalità

esterne, travalicando le proprie competenze, afferma che le risorse umane presenti

nell’amministrazione comunale non sono in grado di garantire “lo stesso livello di

prestazioni professionali”; in altri termini, sostiene che i collaboratori esterni rendano,

non si comprende in base a quali criteri, una prestazione lavorativa più qualificata.

La Giunta Municipale, con delibera n. 643 dell’01.06.2006 (docc. 1 e 3 fascicolo

Caruso e fascicolo Maimone), adottata da Scapagnini, Lo Giudice, Ligresti, Zappalà,

Vasta, De Felice, Santamaria, D’Antoni, Rotella, Arena, Siciliano e Gulino, ha

provveduto “alla revoca delle superiori delibere n. 616/06 e 617/06 [si veda la

contiguità temporale], sospendendone temporaneamente gli effetti”, in attesa che il

direttore del personale effettuasse la ricognizione interna degli impiegati allo scopo di

verificare se tra i dipendenti comunali fossero presenti figure “tali da poter rendere

qualitativamente le stesse prestazioni dei professionisti esterni”.

Ancora una volta, senza alcuna considerazione per l’organico dell’Ufficio stampa, ci si

sofferma sulla “qualità” della prestazione professionale da rendere.

L’organo esecutivo, con successiva delibera n. 719 del 20.06.2006 (doc. 5 fascicolo

Caruso e fascicolo Maimone), adottata da Scapagnini, Lo Giudice, Zappalà, Vasta, De

Felice, Santamaria, D’Antoni, Drago, Caruso, Siciliano e Gulino, preso atto delle note

“riservate del Direttore Organizzazione e Personale, dirette al Segretario Generale,

recanti entrambi il prot. n. 445/R del 16.06.2006 con le quali lo stesso Direttore ha

comunicato l’avvenuta ricognizione interna dalla quale si evincono i nominativi dei

dipendenti rivestenti le caratteristiche di giornalisti pubblicisti e pertanto non risultano

dagli atti iscritti all’albo professionale” ha deliberato di “dare corso agli effetti

derivanti dalle deliberazioni nn. 616/06 e 617/06”.

Ancora una volta non si tiene in alcuna considerazione né la dotazione organica

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Page 57: Sentenza corte dei conti n.4126

dell’Ufficio stampa, né l’assenza di doglianze del responsabile dell’Ufficio per il

corretto svolgimento dei compiti istituzionali, dando atto contraddittoriamente che vi

sono dipendenti interni “rivestenti le caratteristiche di giornalisti pubblicisti”, ma che

non risultano iscritti all’albo dei giornalisti (si rinvia a quanto contenuto sub 6.3.).

Da quanto sopra esposto discendono le inevitabili conseguenze:

- il danno erariale di € 40.046, 30 e di € 39.848,03 che il Pubblico Ministero sostiene

connesso alle delibere n. 616 e n. 617 del 30.05.2006 è, invece, autonomamente

riconducibile all’adozione della delibera n. 719/2006 (non vi è violazione dell’art. 112

c.p.c. per il contenuto similare delle delibere in questione);

- l’importo complessivo di € 79.894,33 (€ 40.046,30 + € 39.848,03) deve essere

addebitato a coloro che hanno adottato la delibera n. 719/2006, ovverosia al Sindaco

Scapagnini, agli assessori Zappalà, Vasta, De Felice, Santamaria, D’Antoni, Drago,

Caruso, Gulino e al direttore del personale Reale (su tale posizione si argomenterà

diffusamente in prosieguo), nonché - ma solo formalmente in quanto non convenuti nel

presente giudizio - agli assessori Siciliano e Lo Giudice (deceduto), con una quota pro

capite di € 7.263,12; in virtù, però, del principio di corrispondenza tra chiesto e

pronunciato (nell’atto di citazione è addebita una quota pro capite di € 5.706,80, sia

pure con l’errato riferimento alle delibere n. 616 e 617 del 05.05.2006) ognuno è

chiamato a rispondere nei limiti di tale quota;

- non acquisisce più alcuna rilevanza, ai fini del determinismo causale, il parere del

dott. Bonanno perché integralmente sostituito da quello del dott. Reale che ha anche

apposto, sulla suddetta delibera n. 719/2006, il parere di regolarità tecnica;

- nessun affidamento può essere riposto su tale parere, considerata l’aticipità

contenutistica e la formulazione generica e contraddittoria, tale da non potere

giustificare la degradazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, facendone venir

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Page 58: Sentenza corte dei conti n.4126

meno la gravità;

- devono essere mandati assolti Bonanno e Maimone ai quali, nell’atto di citazione,

non è addebitata alcuna ulteriore responsabilità, non avendo partecipato ad altre

delibere (non rileva, ai fini della pronuncia assolutoria, che la difesa di Bonanno non

abbia pienamente centrato la questione giacché è venuto meno per costui il

presupposto per la condanna per danno erariale).

13. L’illecito di cui si discute è imputabile non solo ai componenti la Giunta che, di

volta in volta, hanno adottato le delibere in questione, ma anche al dott. Reale che,

nella qualità di direttore del personale, ha espresso il parere di regolarità tecnica

(delibere nn. 1611/2004, 381/2007, 382/2007, 383/2007, 1424/2007, 1426/2007,

1427/2007, 184/2008); tale parere, infatti, per le motivazioni già espresse, era del tutto

in illegittimo.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, i pareri sugli atti deliberativi - anche nel

caso in cui non costituiscano un requisito di legittimità dei provvedimenti cui si

riferiscano - svolgono la funzione di individuare sul piano formale, nei funzionari che

li esprimono, i responsabili, unitamente con i soggetti che adottano le conseguenti

delibere (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 23.04.1998 n. 209; T.A.R. Umbria

10.10.1997 n. 518 e T.A.R. Piemonte, sezione II, n. 373/1998).

La magistratura contabile, da parte sua, ritiene che il parere espresso sulla legittimità di

una deliberazione di un ente pubblico può anche fondare la responsabilità

amministrativo-contabile del funzionario che lo abbia reso, giacché gli atti di

consulenza e di controllo acquisiscono - ricorrendone tutti i presupposti di legge -

efficacia concausale nella realizzazione del depauperamento patrimoniale (Corte dei

Conti, sezione III, 10.12.1998 n. 321/A; sezione II, 9 febbraio 1998 n. 37 e 13 marzo

2001 n. 115/A), non rilevando la natura del parere richiesto, ovvero se obbligatorio o

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Page 59: Sentenza corte dei conti n.4126

facoltativo.

Aggiungasi, che l’art. 53, comma 3, della legge n. 142/1990, come recepito dall’art. 1

della legge regionale n. 48/1991, a sua volta modificato dall’art. 12 della legge

regionale n. 30/2000, stabilisce che chi appone sulle delibere, sia del Consiglio che

della Giunta, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile (rispettivamente il

responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria) ne risponde ex lege

in via amministrativa e contabile.

Il dott. Reale, quale direttore del personale, deve quindi rispondere dell’illecito erariale

in questione per avere contribuito, con eguale determinismo causale, alla sua

realizzazione, apponendo, pur in assenza dei presupposti di legge, il parre di regolarità

tecnica sulle delibere di incarico, con grave e inescusabile violazione degli obblighi di

servizio su di lui incombenti.

14. Una particolare disamina meritano le delibere n. 2088/2007, n. 2089/2007 e n.

242/2008, sulle quali il parere di regolarità tecnica è stato apposto dal vice segretario

generale del Comune di Catania, non convenuto nel presene giudizio perché, secondo

la prospettazione dell’organo requirente, “non essendo il dirigente proponente e

avendo dato corso alla repentina volontà dell’organo esecutivo, non può invece

ravvisarsi nella fattispecie specifica una inescusabile negligenza”.

Da tale affermazione, non oggetto di alcuna valutazione non essendo il vice segretario

generale parte di questo giudizio, ne discende necessariamente che la sua condotta -

anche se non connotata da inescusabile negligenza - ha, comunque, concausalmente

contribuito alla realizzazione dell’illecito erariale: è necessario, pertanto,

rideterminare, con riferimento alle suddette delibere, la quota di danno da addebitare

agli amministratori comunali.

Per la delibera n. 2088/2007 è pari a € 1.044,06, per la delibera n. 2089/2007 è pari a €

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1.203,03 (per complessivi € 2.247,09), per la delibera n. 242/2008 è pari a € 139,94.

15. Occorre adesso esaminare la posizione del dott. Emanuele Vincenzo che, solo in

parte, differisce da quella degli altri convenuti.

Il suddetto, nella qualità di commissario straordinario del Comune di Catania, con

delibera n. 184 del 31.03.2008, ha autorizzato il dott. Reale, ai sensi dell’art. 3, comma

92, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, recependo la sua proposta, a

mantenere in servizio i collaboratori esterni Petrina, Iozzia e Lazzaro Danzuso fino al

30.06.2008, al fine di consentirne la “stabilizzazione”, come dagli stessi richiesto; a

seguito di tale delibera è stato liquidato un corrispettivo di € 29.023,72, giusta i

mandati di pagamento per € 9.603,06 (Iozzia Giovanni), € 9.817,69 (Lazzaro Danzuso)

e € 9.602,97 (Petrina).

Il convenuto nel difendere la legittimità del proprio operato ha sostenuto che il

conferimento degli incarichi in questione non è avvenuto ai sensi dell’art. 7, comma 6,

del decreto legislativo n. 165/2001, bensì ai sensi dell’art. 3, comma 92, della legge n.

244/2007.

Le argomentazioni difensive non sono meritevoli di condivisione.

L’art. 3, comma 90 della legge n. 244/2007 recita: “Fermo restando che l’accesso ai

ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di

procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le

procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: a) …; b) le amministrazioni regionali e locali

possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di

anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del

28 settembre 2007”; il comma 92 prevede che “Le amministrazioni di cui al comma 90

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continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle

procedure di stabilizzazione”.

L’art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006 sancisce: “A decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il

rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei

posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in

servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che

consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29

settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,

nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del

personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure

selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di

stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse

si provvede previo espletamento di prove selettive”.

Dalla lettura delle calendate disposizioni normative si evince, inequivocabilmente e

senza dubbio alcuno, che i giornalisti Iozzia, Petrina e Lazzaro Danzuso non potevano

rientrare, per mancanza dei requisiti, nella cerchia del personale da stabilizzare in

quanto uno dei presupposti indispensabili (a parte il rispetto del patto di stabilità di cui

non vi è alcun cenno nella delibera) - oltre al possesso ad una data determinata di una

prestabilita anzianità di servizio, maturata entro limiti temporali prefissati - è costituito

dalla titolarità di un rapporto di lavoro precario, stipulato previo superamento di

procedure selettive di natura concorsuale: i giornalisti in questione sono stati

destinatari, invece, di incarichi di collaborazione di natura fiduciaria, ben remunerati,

attribuiti senza alcuna procedura selettiva.

Che gli stessi non avessero alcun titolo per esser stabilizzati risulta anche per tabulas

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non avendo il dott. Emanuele e il dott. Reale provato, documentalmente, la loro

successiva avvenuta stabilizzazione.

La testuale chiarezza del disposto normativo di cui sopra fa sì che l’adozione della

delibera n. 184/2008 ha costituito una grave e inescusabile violazione degli obblighi di

servizio da parte del dott. Emanuele che ne deve rispondere, unitamente al dott. Reale

(con eguale determinismo causale), il quale, con altrettanto inescusabile negligenza, ha

formulato la proposta della suddetta delibera ed ha apposto il parere di regolarità

tecnica.

Si rinvia per il resto, a confutazione delle ulteriori argomentazioni difensive del dott.

Emanuele e del dott. Reale, alle motivazioni contenute nei paragrafi precedenti.

B.2. Elusione della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2007.

16. In ultimo, rimane da esaminare la posizione del dott. Reale Carmelo relativamente

all’ulteriore contestazione del Pubblico Ministero di avere corrisposto, anche dopo la

pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007, ai dipendenti

interni del Comune di Catania, Molino e Pavano, addetti all’Ufficio Stampa (più

precisamente dall’01.07.2007 al 31.08.2008, data di cessazione dall’incarico di

direttore del personale), il trattamento economico di caporedattore, sebbene fosse stata

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 127, comma 2, della legge regionale n.

2/2002 nella parte in cui ai giornalisti già in servizio presso gli enti locali è attribuita la

qualifica e il trattamento economico di caporedattore.

Anche in tale ipotesi è bene tratteggiare, sebbene ciò comporti un inevitabile

appesantimento della lettura della sentenza, il quadro normativo e giurisprudenziale di

riferimento, soprattutto in quanto la difesa, pur avendo sempre sostenuto l’assenza di

colpa grave in capo al proprio assistito, non ha perfettamente centrato l’oggetto della

contestazione del Pubblico Ministero.

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L’art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 stabilisce: “Nell’ambito della

Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi

1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione

delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge

regionale 18 maggio 1996, n. 33 [rubricato “Istituzione di Uffici stampa presso gli enti

locali e le Amministrazioni Pubbliche”] l’individuazione e la regolamentazione dei

profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso

l’Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto

collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della

legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all’ordine

dei giornalisti”; il secondo comma prevedeva: “In sede di prima applicazione ai

giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all’articolo 1

della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento

contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro

giornalistico ed in sintonia con l’articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.

41”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 (depositata in cancelleria il 14.06.2007 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 20.06.2007), dopo avere premesso che

“dalla legge n. 421 del 1992 può trarsi il principio (confermato anche dagli artt. 2,

comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d. lgs. n. 165 del 2001) della regolazione

mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici

(sentenze n. 308 del 2006 e n. 341 del 2003) che, per le ragioni sopra esposte, si pone

quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l’art. 14, lettera o), dello

statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di «regime

degli enti locali»”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 127, comma

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Page 64: Sentenza corte dei conti n.4126

2, della legge regionale n. 2/2002 “nella parte in cui prevede che ai giornalisti

componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica

ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale

di lavoro giornalistico”.

Dalla lettura di tale pronuncia si evince che la dichiarazione di incostituzionalità è

avvenuta giacché la norma censurata si poneva “in contrasto con il principio generale

secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di

lavoro è stato privatizzato deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva”, dal

momento che “le disposizioni impugnate in realtà non dispongono che il rapporto di

lavoro degli addetti agli uffici stampa debba essere regolato dalla contrattazione

collettiva, bensì individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel

personale (appunto, quello previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico),

onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di

lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito”.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 16.11.2007 è stato

pubblicato, a seguito di accordo del 24.10.2007, il “contratto collettivo per

l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di

cui all’art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33”, siglato - tra l’Assessorato

regionale alla Presidenza, l’ANCI SICILIA, l’URPS, la FNSI-FIEG, l’Associazione

Siciliana della Stampa - “in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 127, comma 1,

della l.r. 2/02 e alle disposizioni di cui alla l. 150/00” (art. 1); nel citato contratto, dopo

avere individuato la durata, la decorrenza e le modalità di applicazione (art. 2), i profili

professionali (art. 3, tra cui quello di caporedattore) e la loro regolamentazione (art. 4),

è prevista una disciplina transitoria (art. 6), secondo la quale “fermo restando quanto

stabilito nel superiore articolo 2, le presenti disposizioni per omogeneità di

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trattamento, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 4, si applicano,

senza ulteriori oneri per gli Enti stessi e nel rispetto della salvaguardia di cui al comma

2 dell’art. 58 della l.r. n. 33/96, anche al personale giornalistico di ruolo con il

mantenimento delle qualifiche professionali già possedute, già inquadrato dall’entrata

in vigore dell’art. 127, comma 1, della l.r. n. 2/02 o da inquadrare a seguito di

procedure selettive ad evidenza pubblica in corso alla data di stipula del presente

contratto”.

Ciò posto, il Collegio concorda con la tesi accusatoria secondo la quale la Regione

Siciliana, si sensi dell’art. 14 dello Statuto, ha competenza legislativa esclusiva solo

sul “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” (lett. o), sull’ “ordinamento

degli uffici e degli enti regionali” (lett. p), sullo “stato giuridico ed economico degli

impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale

dello Stato” (lett. q) e non sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti

locali, come del resto anche sostenuto dall’Aran nella nota prot. n. 10121/09 del

23.12.2009 e dal Dipartimento della funzione pubblica nella nota prot. n. 8011110 del

05.03.2010; tuttavia, la condotta contestata dal Pubblico Ministero al dott. Reale non

integra, ai fini dell’elemento soggettivo, quella soglia di gravità della colpa,

indispensabile per il sorgere della responsabilità erariale.

Secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente e condivisa da questo

Collegio, non è sufficiente, infatti, per la sussistenza della colpa grave, la mera

violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in

cui ha operato il dipendente o l’amministratore sia desumibile un quid pluris

consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli

obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. In altre parole la colpa grave

postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche

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connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza nella condotta,

talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo

verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante. Trattasi, com’è

noto, di un indirizzo che risponde, ictu oculi, alla finalità di determinare quanto del

rischio dell’attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell’apparato

amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto

di equilibrio tale da non scoraggiarne l’assunzione di scelte, paralizzando l’attività

amministrativa.

Nel caso specifico, il dott. Reale si è trovato ad operare, tra l’altro in un arco temporale

non lungo (dall’01.07.2007 al 31.08.2008), con un quadro normativo di non semplice e

univoca lettura: l’art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, non intaccato

dalla pronuncia del Giudice delle leggi, riserva “l’individuazione e la

regolamentazione dei profili professionali” degli Uffici stampa degli enti locali

regionali “alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla

Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico

FNSI-FIEG”; il comma 2 del citato art. 127 è stato dichiarato incostituzionale perché

“in contrasto con il principio generale secondo il quale il trattamento economico dei

dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato deve essere

disciplinato dalla contrattazione collettiva”; dopo appena due mesi è intervenuto il

“contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione dei profili

professionali negli uffici stampa di cui all’art. 58 della legge regionale 18 maggio

1996, n. 33”, stipulato, proprio tra l’Assessorato regionale alla Presidenza, l’ANCI

SICILIA, l’URPS, la FNSI-FIEG, l’Associazione Siciliana della Stampa, in esecuzione

dell’art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002.

Innanzi a tale contesto, non può sostenersi che la condotta del dott. Reale possa essere

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espressione di estrema non curanza degli interessi pubblici giacché lo stesso, non

revocando il trattamento economico di caporeddatore ai dipendenti Molino e Pavano,

si è adeguato al contratto collettivo stipulato ai massimi livelli regionali,

dall’Assessore alla Presidenza.

Né d’altronde si possono ritenere sussistenti elementi per addurre il contrario

dall’articolato parere dell’avv. Salvatore Mazza dell’11.09.2008 giacché indirizzato al

Presidente della Provincia Regionale di Enna, né tantomeno dalla nota prot. n.

10121/09 del 23.12.2009 dell’Aran e dalla nota prot. n. 8011110 del 05.03.2010 del

Dipartimento della funzione pubblica in quanto indirizzate alla Procura Regionale che

sulla problematica ha chiesto appositi chiarimenti (ciò è evincibile anche se nel

fascicolo processuale non risulta depositata la nota prot. n.

V2009/3153/GA/PR21315/2009/P con la quale la Procura Regionale si è rivolta

all’Aran); si tratta, d’altronde, di atti successivi ai fatti contestati.

L’organo requirente a supporto della tesi accusatoria, incentrata sulla grave

noncuranza degli interessi pubblici da parte del dott. Reale “non essendovi, tra l’altro,

spazio per una prognosi di esito fausto nell’ipotesi in cui gli interessati avessero

rivendicato innanzi al giudice del lavoro l’applicazione di un contratto collettivo

regionale sine titulo, o comunque, della norma di chiusura (art. 6) di tale contratto”, ha

richiamato, nella memoria depositata in data 19.10.2011, l’ordinanza ex art. 700 del

Giudice del lavoro del Tribunale di Enna del 06.10.2009 “che ha ritenuto non

applicabile l’Accordo regionale, ritenendo insussistente anche nel fumus il ricorso di

uno dei giornalisti interni della Provincia di Enna avverso la delibera dell’ente che

aveva applicato il trattamento del comparto enti locali dopo la sentenza della Consulta

n. 189/2007”.

Anche tale argomentazione, ovverosia dell’assenza di prognosi per un esito fausto di

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una eventuale controversia, non è condivisibile in quanto smentita dagli atti di causa

(aff. 675 – 681): il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con sentenza del 25.09.2008,

tenuto conto del mutato quadro normativo di riferimento rispetto al tempo

dell’instaurazione del giudizio, dopo avere richiamato la sentenza della Corte

Costituzionale n. 189/2007 e l’accordo sindacale pubblicato sulla g.u.r.s. n. 54 del

16.11.2007, ha accolto parzialmente il ricorso di una dipendente dell’Ufficio stampa

della Provincia Regionale di Messina, riconoscendole il diritto “al trattamento

economico e previdenziale corrispondente all’inquadramento quale capo servizio

secondo il contratto collettivo nazionale FNSI-FIEG e successive modifiche e

integrazioni come richiamato dal comma 1 dell’art. 127 della l.r. n. 2/02”, con

condanna dell’ente territoriale “ad erogare le differenze retributive con decorrenza

dalla data di stipula dell’accordo collettivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n. 54 parte I del 16 novembre 2007”, e alla rifusione delle spese di

lite giacché “la posizione della Provincia, anche successivamente alla pronuncia della

Corte Costituzionale, rimane di totale chiusura, con mancato riconoscimento anche di

quanto discende da un contratto collettivo sopravvenuto sì, ma comunque pienamente

conforme ai principi stabiliti dal Giudice delle leggi”.

Il richiamo di tale ultima decisione, lungi dall’essere in alcun modo oggetto di

valutazione da parte di questo Collegio, sfornito - tra l’altro - di alcuna competenza in

materia, dimostra proprio che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, il quadro

normativo di riferimento non era di univoca lettura e come tale la condotta del dott.

Reale non può ritenersi connotata da colpa grave, requisito indispensabile per

l’addebito di responsabilità.

Per tali ragioni, il dott. Reale Carmelo deve essere assolto dalla richiesta di condanna

alla somma di € 53.986,93.

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C. Conclusioni

17.1. Il Collegio, alla luce di quanto sopra argomentato, non ritenendo sussistenti i

presupposti per la riduzione dell’addebito, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del regio

decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell’art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n.

2440, stante il chiaro quadro normativo di riferimento, unitamente alla palese

insussistenza di carenze di organico, condanna i seguenti convenuti a pagare a favore

del Comune di Catania gli importi affianco indicati: Arena Giuseppe € 9.537,83,

Brancato Mario € 6.338,02, Caruso Francesco € 5.706,80, D’Agata Rosario €

4.850,30, Dantoni Orazio € 5.706,80, D’Asero Antonino € 4.850,30, De Felice Mario

€ 5.706,80, De Mauro Ignazio € 4.850,30, Drago Filippo Maria € 3.199,81, Emanuele

Vincenzo € 14.511,86, Fatuzzo Fabio € 14.388,13, Forzese Marco € 4.850,30,

Garofalo Ottavio € 149,94, Grasso Silvana € 6.338,02, Gulino Stefania € 5.706,80,

Indaco Mario € 3.841,25, Nicotra Antonino € 8.691,55, Oliva Vincenzo € 2.646,71,

Paolone Benito € 4.850,30, Passanisi Luigi € 3.199,81, Reale Carmelo € 31.960,08,

Rosano Angelo € 4.850,30, Rotella Domenico € 9.537,83, Santamaria Salvatore €

9.398,11, Sardo Gaetano € 4.850,30, Scapagnini Umberto € 20.094,93, Schillaci

Carmela Adele Rita € 3.841,25, Sudano Domenico € 4.850,30, Tafuri Gaetano €

3.841,25, Vasta Giovanni € 9.537,83, Zappalà Giuseppe € 15.244,63.

Sulle somme di cui sopra deve essere computata la rivalutazione monetaria, da

calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli esborsi e fino al giorno del deposito

della sentenza, nonché gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto

deposito al soddisfo.

Le spese di giustizia (pari ad un importo complessivo di € 15.252,41), seguono la

soccombenza e devono essere poste, solidalmente, a carico dei suddetti convenuti e

liquidate a favore dello Stato, ad eccetto di quelle relative a Bonanno e Maimone che

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vengono compensate, stante la loro assoluzione (come sub 17.2.); ne consegue che i

convenuti in precedenza menzionati sono condannati, in via solidale, alla refusione

delle spese di giustizia loro addebitabili, pari a € 14.346,43.

17.2. Il Collegio assolve, per le motivazioni di cui sopra (sub 12 e 16), Bonanno

Salvatore e Maimone Giuseppe dalle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero,

nonché Reale Carmelo dalla richiesta di condanna all’ulteriore somma di € 53.986,93.

Le spese di lite per Bonanno Salvatore e Maimone Giuseppe, assolti integralmente

dagli addebiti loro mossi nell’atto di citazione, sono liquidate come da dispositivo, ai

sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005 n.

248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, e 3, comma 2 bis, del

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 1996, n. 639.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente

pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione

CONDANNA

- i seguenti convenuti a pagare a favore del Comune di Catania gli importi affianco

indicati: Arena Giuseppe € 9.278,15, Brancato Mario € 6.078,34, Caruso Francesco €

5.706,80, D’Agata Rosario € 4.850,30, Dantoni Orazio € 5.706,80, D’Asero Antonino

€ 4.850,30, De Felice Mario € 5.706,80, De Mauro Ignazio € 4.850,30, Drago Filippo

Maria € 3.199,81, Emanuele Vincenzo € 14.511,86, Fatuzzo Fabio € 14.128,45,

Forzese Marco € 4.850,30, Garofalo Ottavio € 139,94, Grasso Silvana € 6.078,34,

Gulino Stefania € 5.706,80, Indaco Mario € 3.831,25, Nicotra Antonino € 8.681,55,

Oliva Vincenzo € 2.636,71, Paolone Benito € 4.850,30, Passanisi Luigi € 3.199,81,

Reale Carmelo € 31.960,08, Rosano Angelo € 4.850,30, Rotella Domenico € 9.278,15,

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Santamaria Salvatore € 9.398,11, Sardo Gaetano € 4.850,30, Scapagnini Umberto €

19.835,25, Schillaci Carmela Adele Rita € 3.831,25, Sudano Domenico € 4.850,30,

Tafuri Gaetano € 3.831,25, Vasta Giovanni € 9.278,15, Zappalà Giuseppe € 14.984,95;

- sulle somme di cui sopra deve essere computata la rivalutazione monetaria, da

calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli ingiustificati esborsi e fino al giorno

del deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulle somme così

rivalutate dal predetto deposito al soddisfo;

- condanna, solidalmente, i citati convenuti a rifondere allo Sato le spese di giudizio

che vengono liquidate in € 14.346,43.

assolve

- Bonanno Salvatore e Maimone Giuseppe dalle contestazioni contenute nell’atto di

citazione e liquida, a ciascuno, le spese di causa, complessivamente, in € 1.503,00, di

cui € 1.067,00 per onorari e € 436,00 per diritti, oltre il 12,50% per spese generali,

i.v.a. e c.p.a.;

assolve

- Reale Carmelo dalla richiesta di condanna per € 53.986,93, connessa alla elusione

della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 novembre 2011.

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