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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 1815 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, CONSOLI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI, NESPOLO, SALVATO, SENESI, ZUFFA, BAIARDI, GIANOTTI, MARGHERI, CISBANI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, CANNATA, TORNATI, GAROFALO e TOSSI BRUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989 Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile ONOREVOLI SENATORI. ~ Il diffondersi di una nuova cultura del lavoro rappresentata dalla volontà di progettare da sè e per tempi, modi e forme di sperimentazione delle proprie capacità ci ha convinto della necessità di fornire uno strumento legislati~ vo diretto a valorizzare le capacità organiz~ zative, ideative e di autoimpiego espresse da tante donne. Per questo, in questi mesi, ci siamo rivolte alle donne delle associazioni im~ prenditoriali e alle imprenditrici, perchè contribuissero con la loro esperienza a individuare le possibili linee di intervento. L'obiettivo di questa nostra proposta è quello di sostenere attraverso maggiori TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) risorse, orientamento, formazione impren~ ditoriale e manageriale la nascita e lo sviluppo in senso innovativo di piccole e medie imprese dirette da donne, in forma individuale e associata. Essa si colloca nell'ambito delle proposte di legge dirette a realizzare pari opportunità e l'avvio di azioni positive a sostegno del lavoro femminile. Fino ad ora, però, il campo di proposta delle politiche incentivanti è stato limitato all'ambito del lavoro dipendente, e questo nonostante dai primi anni '80 sia in atto un ripensamento sui metodi con cui affrontare le ripercussioni occupazionali nella direzio- ne di stimolare e rafforzare le capacità (Industria)

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SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

N. 1815

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, CONSOLI, TEDESCO TATÒ,ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI,NESPOLO, SALVATO, SENESI, ZUFFA, BAIARDI, GIANOTTI,MARGHERI, CISBANI, ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE,

CANNATA, TORNATI, GAROFALO e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989

Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI SENATORI. ~ Il diffondersi diuna nuova cultura del lavoro rappresentatadalla volontà di progettare da sè e per sètempi, modi e forme di sperimentazionedelle proprie capacità ci ha convinto dellanecessità di fornire uno strumento legislati~vo diretto a valorizzare le capacità organiz~zative, ideative e di autoimpiego espresse datante donne.

Per questo, in questi mesi, ci siamorivolte alle donne delle associazioni im~prenditoriali e alle imprenditrici, perchècontribuissero con la loro esperienza aindividuare le possibili linee di intervento.

L'obiettivo di questa nostra proposta èquello di sostenere attraverso maggiori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

risorse, orientamento, formazione impren~ditoriale e manageriale la nascita e losviluppo in senso innovativo di piccole emedie imprese dirette da donne, in formaindividuale e associata.

Essa si colloca nell'ambito delle propostedi legge dirette a realizzare pari opportunitàe l'avvio di azioni positive a sostegno dellavoro femminile.

Fino ad ora, però, il campo di propostadelle politiche incentivanti è stato limitatoall'ambito del lavoro dipendente, e questononostante dai primi anni '80 sia in atto unripensamento sui metodi con cui affrontarele ripercussioni occupazionali nella direzio-ne di stimolare e rafforzare le capacità

(Industria)

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progettuali e di autoimpiego, la disponibili~tà all'innovazione e al cambiamento deisoggetti economici.

Per questo abbiamo più volte sottolineatoche lasciar fuori dal progetto di costruzionedi pari opportunità il lavoro autonomo el'attività imprenditoriale rappresenta unlimite, soprattutto per quanto riguarda lepossibili opzioni lavorative nelle aree terri~toriali, ed in particolare nel Mezzogiorno,con limitati sbocchi occupazionali nelleforme del lavoro dipendente; ma anche unarretramento rispetto alle prospettive aper~te da leggi come la «Marcora» (legge 27febbraio 1985, n. 49) e la «De Vito» (decre~to~legge 30 dicembre 1985, n. 786, converti~to, con modificazioni, dalla legge 28 feb~braio 1986, n. 44) e da numerosi provvedi~menti regionali il cui significato è contenu~to nella valorizzazione di potenzialità im~prenditoriali e più in generale di una nuovacultura del lavoro.

Come è noto la struttura del mercato dellavoro in Italia, come nel resto dei paesiindustrializzati, è profondamente mutatanell'ultimo decennio.

Nel 1977 gli occupati erano 19.942.000così ripartiti: il 15,7 per cento nell'agricol~tura, il 38,2 per cento nell'industria, il 46,1per cento nel terziario. Nel 1986 gli occupa~ti sono saliti a 20.853.000 così suddivisi: il10,7 per cento nell'agricoltura, il 32,7 percento nell'industria, il 56,6 per cento nelterziario (dati ISTAT sulle forze di lavoro).In particolare le donne sono cresciute da6.047.000 a 6.901.000: ciò significa quindiche quasi tutti i posti aggiuntivi sono andatialle donne.

Un ulteriore importante cambiamentoriguarda la distribuzione per posizioneprofessionale. I lavoratori autonomi sonocresciuti da 5.664.000 a 6.151.000, quellidipendenti da 14.278.000 a 14.703.000.

L'andamento del lavoro dipendente e diquello autonomo non è stato omogeneo neivari settori. Nell'agricoltura, che è il settoreche ha perso più occupati, i lavoratoriautonomi sono calati più dei dipendenti.Nonostante ciò il ruolo delle donne nelsettore agricolo è uscito in questi ultimianni da una condizione di «invisibilità» per

orientarsi sempre più verso l'assunzione diresponsabilità dirette nella gestione delleimprese.

Nell'industria i lavoratori indipendentisono aumentati di oltre 100.000 unità(attribuibili quasi interamente al settore),mentre quelli dipendenti sono calati dioltre 900.000. Nel terziario sono inveceaumentate sia l'occupazione dipendenteche quella indipendente: la prima di1.678.000, la seconda di 917.000 unità.

All'interno del lavoro autonomo il grup~po nel quale si è registrata la crescita piùelevata è quello degli imprenditori e deiliberi professionisti: nell'ultimo decennioimprenditori e liberi professionisti sonopassati da 440.000 a 749.000. È interessantenotare che il fenomeno ha coinvolto anchele donne, la cui presenza, pur se ancoralargamente minoritaria, si è sensibilmenteampliata: le imprenditrici e le libere profes~sioniste sono già raddoppiate, passando da52.000 a 115.000.

Tra il 1977 e il 1986 le donne lavoratriciindipendenti sono passate da 1.731.000 a1.856.000; gli uomini da 3.970.000 a4.297.000.

Per le donne l'incremento maggiore si èregistrato negli ultimi anni e nello stessoperiodo si sono avute le più significative mo~difiche all'interno delle posizioni di lavoro.

Le imprenditrici e le libere professioni~ste, che rappresentano il3,1 per cento dellelavoratrici indipendenti nel 1977, passanoal 3,7 per cento nel 1981 e al 6,2 per centonel 1986. Aumentano anche le lavoratrici inproprio: da 50,5 per cento nel 1977, al 55,6per cento nel 1981 e restano stazionarie nel1986; diminuiscono le coadiuvanti: da 46,4per cento a 40,7 a 38,4.

La tendenza generale sembra indicare unaumento per uomini e donne nel gruppodegli imprenditori e dei liberi professionistie una netta diminuzione dei coadiuvanti,ma complessivamente i dati rivelano ancheche le donne classificate tra gli indipenden~ti sono in gran parte collocate in impresefamiliari in cui svolgono, appunto, il ruolodi coadiuvante.

La presenza delle donne nelle nuoveimprese è più alta: sono il 43,9 per cento

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degli imprenditori nel caso di nuove impre~se, il 35,7 negli altri casi. Questo dato seindica un aumento delle donne nella pro~fessione imprenditoriale nello stesso temporivela una loro minore continuità imprendi~toriale; sono cioè di meno le donne presen~ti nelle imprese costituite in passato e cheora subiscono fasi di trasformazione.

E questo perchè donne e uomini hannostorie lavorative diverse; diversi percorsicondizionano motivazioni e aspettative,problemi e esigenze, possibilità e vincoliche si riflettono nella scelta dei settori diattività e nella stessa forma dell'impresa.L'osservazione delle differenze per sessoconsente quindi di delineare profili netta~mente distinti di imprenditori, di ipotizzareun diverso ruolo del lavoro autonomoall'interno dei percorsi e delle scelte lavora~tive maschili e femminili. Le differenzeemerse consentono di affermare che ilsesso rappresenta una variabile fondamen~tale nel distinguere tipologie di imprendito~ri, sia per i percorsi all'impresa che per leimprese create.

Se questo è il quadro nuovo, interessantema pur sempre emergente sul piano strut~turale, non va dimenticato che, se è veroche la nuova soggettività femminile hadeterminato importanti cambiamenti nelmercato del lavoro, nella scuola, modifi~cando, appunto, assetti economici e met~tendo in crisi modelli tradizionali, questatendenza innovativa non è stata in grado, dasola, di superare profonde disuguaglianze,diversità, contraddizioni.

La divisione sessuale del lavoro (cosìcome storicamente si è determinata), fon~data sulla pretesa che il sesso femminilefosse naturalmente destinato alla vita do~mestica e ai compiti di riproduzione e dicura, ma dovesse essere marginale nellaproduzione, nella politica, nel sapere, defi~nisce infatti, ancora oggi, una strutturasociale che nella sua organizzazione, neisuoi tempi, nei suoi lavori, nei suoi simboliconsegna alle donne la responsabilità dellavoro familiare e di cura.

Questa realtà non solo costringe le donnead una doppia fatica, ma si accompagna,appunto, ad una svalorizzazione del lavoro

di produzione umana, ad una organizzazio~ne dei tempi incentrata sulla priorità gerar~chic a del tempo di lavoro produttivo e alpermanere, nel contempo, di forti elementidi segregazione formativa e professionale equindi di diversità di opportunità, con ilpermanere di disuguaglianze per il lavoronel mercato.

In particolare nell'attività imprenditoria~le le donne registrano il persistere di dueelementi negativi: minori risorse materialidisponibili, una minore professionalità im~prenditoriale.

Con il nostro disegno di legge intendiamorispondere a questo meccanismo «distor~to», perchè se è vero che negli ultimi anni èaumentato l'interesse politico verso l'im~prenditoria, tuttavia le donne sono ancoraassenti dalla gestione degli interventi osono diventate oggetto di business senzaalcuna ipotesi teorica e progettuale convin~cente. Le imprese di donne evocano ancorauna immagine complessiva di minore forza,di cui sono indicatori i minori fattori dicompetitività dichiarati: «le donne, piùdegli uomini, avvertono la propria impresadebole rispetto alla concorrenza e piùspesso ricercano le competitività nell'ab~bassamento dei margini di profitto e nel~l'accettazione di rapporti di sub~commit~tenza» .

Per queste ragioni il nostro disegno dilegge vuole favorire la nascita e lo sviluppoin senso innovativo di piccole e medieimprese dell'artigianato, del commercio,dell'industria, del turismo e dell'agricolturadirette da donne e anche la crescita sulpiano imprenditoriale delle donne che inazienda ricoprono ruoli dirigenti. Per que~sto sottolineiamo la necessità di creare unarete di servizi, di formazione e di progetta~zione; una verifica della fattibilità delleiniziative al fine di superare i meccanismi«classici» del contributo «a pioggia» pervalorizzare progetti realmente validi; unsistema di osservazione delle imprese neiprimi anni di vita, quelli durante i quali siregistra il più alto tasso di «mortalità».

Il nostro disegno di legge abbandona lalogica dell'intervento assistenziale e si inse~risce in una prosp~ttiva di innovazione

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dell'apparato produttivo; si colloca nelquadro delle proposte di legge atte afavorire e a valorizzare tutti i lavori delledonne, ovunque si realizzano, per costituirepari opportunità e favorire azioni positiveper la realizzazione di una uguaglianzasostanziale in tutti i settori, coerentementealle indicazioni della Comunità economicaeuropea.

La legge 29 dicembre 1987, n. 546, sul~l'indennità di maternità delle lavoratriciautonome, è stata un passo importante inquesta direzione, ma ancora insufficienteper realizzare nuove opzioni lavorative perle donne.

Ed infine non va dimenticato che l'appa~rato produttivo italiano si trova a doveraffrontare la prospettiva del mercato unicoeuropeo del 1992. Come è ormai notosaranno soprattutto le piccole e medieimprese a dover fronteggiare i maggioririschi derivanti dalla aumentata concorren~za. La presenza di imprenditoria femminileè di fatto diffusa soprattutto nelle impresedi piccole e medie dimensioni per cuianche dalla realizzazione del mercato unicoeuropeo può venire una spinta all'arretra~mento della presenza delle donne nei ruoliimprenditoriali.

Per i motivi su esposti riteniamo chel'esigenza di attuare interventi legislativi disostegno all'imprenditoria femminile esi~stente e di promozione di quella nuovapossa essere condivisa da tutte le forzepolitiche presenti in Parlamento.

L'articolo 1 del presente disegno di leggespecifica le azioni positive per l'imprendito~ria femminile, indicando nelle lettere a), b)e c) del comma 1 i tre livelli nei quali siarticola l'intervento. Il primo, più generale,è riferito al sostegno della imprenditoriafemminile, sia in termini di conoscenzadella realtà (articoli 6 e 8), sia di agevolazio~ni dirette (articoli 3 e 9). Il secondo livello ècostituito dagli interventi per la formazio~ne, su cui tornano gli articoli 2 e 9. Infine,si tenta di avviare un discorso nuovoriguardo al credito (articolo 5).

Nell'articolo 2, la proposta indica i sog~getti beneficiari degli interventi: le imprese

a prevalente partecipazione o gestionefemminile ed i soggetti della formazioneimprenditoriale.

Va peraltro sottolineato come alcunetipologie di intervento, ed il vincolo postoall'articolo 7, comma 1, lettera b), tendanoa favorire la cooperazione e le piccole emedie imprese.

Nell'articolo 3 sono contemplate agevola~zioni a favore delle imprese definite ai sensidell'articolo 2. Si tratta di contributi inconto capitale (nella misura del 50 percento delle spese d'impianto e attrezzaturecon il limite massimo di un miliardo di lire)e mutui della Cassa depositi e prestiti (acopertura di un altro 30 per cento di talispese). Tali agevolazioni (comma 3) sonoriferite all'introduzione di innovazioni tec~nologiche o di gestione, oppure all'avvio oacquisto di attività. È altresì prevista un'ele~vazione della misura delle agevolazioni perle iniziative che hanno sede nel Mezzo~giorno.

Il modello cui s'ispira questo interventoagevolativo è rappresentato dalla cosiddet~ta legge «De Vito». È peraltro stabilito unlimite di cumulo con altre agevolazioni(comma 10).

Con riferimento alla formazione, il com~ma 6 introduce un contributo (da cinque atrenta milioni di lire, fino al 50 per centodelle spese) a sostegno di corsi di formazio~ne imprenditoriale e/o manageriale.

L'articolo 4 istituisce un fondo di 300miliardi di lire (dal 1991 al 2000) nelbilancio del Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, destinato pre~valentemente a finanziare le agevolazionipreviste nell'articolo 3. La gestione delfondo è demandata al comitato per le pariopportunità.

Quest'ultimo (istituito dall'articolo 6) siconfigura come un comitato interministe~riale (industria, turismo, agricoltura, teso~ro), comprendente le rappresentanti siadelle associazioni nazionali dell'imprendi~toria minore e della cooperazione, siadelle associazioni che operano nel campodella parità e delle pari opportunità, oltread una rappresentante della Commissioneper le pari opportunità tra uomo e donna

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presso la Presidenza del Consiglio deiministri.

Il comitato, che dura in carica quattroanni ed è nominato entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della legge, ha icompiti definiti dal comma 4: studio, ricer~ca ed informazione sull'imprenditoria fem~minile (a tale fine è anche prevista l'istitu~zione di un Osservatorio) e gestione delfondo previsto all'articolo 4.

L'articolo 7 prevede le norme relative atale gestione, indicando i criteri di approva~zione delle domande (comma 1) e deman~dando l'istruttoria tecnica ad un nucleo diconsulenza apposito (commi 2 e 3).

Oltre alle agevolazioni previste all'artico-lo 3, finanziate con il fondo per lo sviluppodell'imprenditoria femminile, il disegno dilegge attiva all'articolo 5 un canale credi~tizio speciale.

La gestione è affidata ai mediocreditiregionali, con riferimento ai soggetti dicui all'articolo 2, comma 1, lettera a), econ le finalità definite al comma 2 dell'ar~ticolo 5.

I finanziamenti agevolati (al 60 per centodel tasso di riferimento) possono riguarda~re sia i progetti di innovazione o avvio diattività, sia altri tipi di investimento. Questo

canale creditizio ovviamente non si sovrap~pone ai benefici previsti all'articolo 3, mane costituisce il necessario completamentocon riferimento ai processi produttivi edalle necessità di capitali per investimenti.La consistenza di tale intervento vienegarantita dall'assegnazione all'Istituto cen~trai e per il credito a medio termine diconsiderevoli risorse aggiunti ve cui attinge~re (insieme alle risorse già proprie dell'Isti~tuto) per consentire il finanziamento dellepredette operazioni di credito.

L'Osservatorio nazionale (articolo 8) hala finalità di consentire una migliore cono~scenza dei processi in atto e dei problemidell'imprenditoria femminile. È promossodal comitato per le pari opportunità e adesso possono partecipare oltre ad ammini~strazioni ed enti pubblici anche le regioni.

Le azioni positive delle regioni (previsteall'articolo 9) si coordinano con le finalitàdella legge, nel rispetto dell'autonomia edelle competenze regionali.

All'onere finanziario della legge, previstoin 30 miliardi di lire annui per dieci anni, siprovvede (articolo 10) con la riduzione dialtre voci di spesa dei Ministeri interessati,che presentano rilevante accumulo di di-sponibilità non impegnate.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Azioni postive per l'imprenditoriafemminile)

1. Al fine di realizzare pari opportunità eperseguire l'eguaglianza sostanziale di uo~mini e donne nelle attività economiche e didiversificare le scelte professionali delledonne, la presente legge prevede azionipositive volte a:

a) favorire la creazione e lo sviluppodell'imprenditoria femminile, con partico~lare riferiment~ alla cooperazione;

b) promuovere la formazione impren~ditoriale e qualificare la professionalitàdelle donne imprenditrici;

c) favorire l'accesso al credito delleimprese a conduzione femminile o a preva~lente partecipazione di donne;

d) favorire la titolarità femminile nel~l'impresa familiare.

Art.2.

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti che possono accedere aibenefici previsti nella presente legge sono:

a) le società cooperative e le società dipersone, le cui azioni o quote di partecipa~zione spettino in misura non inferiore al 60per cento a donne, ovvero i cui organi diamministrazione siano costituiti per alme~no i due terzi da donne, nonchè le impreseindividuali gestite da donne, la cui esclusivaattività sia la produzione di beni e servizinei settori dell'industria, artigianato, agri~coltura, commercio e turismo, o la fornitu~ra di servizi ai medesimi settori;

b) le imprese o loro consorzi, leassociazioni, i centri di formazione chepromuovono corsi di formazione imprendi~toriale riservati per una quota non inferioreal 70 per cento a donne.

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Art.3.

(Agevolazioni per l'imprenditoriafemminile)

1. A valere sulle disponibilità del fondoprevisto all'articolo 4, ai soggetti di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera a), possonoessere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale perspese d'impianto e attrezzature;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi eprestiti ad un tasso pari al 60 per cento deltasso di riferimento, nella misura del 30 percento delle spese di impianto e attrezzature,per la durata massima di dieci anni.

2. La misura del tasso annuo d'interesseè ridotta al 50 per cento del tasso diriferimento per i soggetti che hanno sedenei territori di cui all'articolo 1 del testounico delle leggi sugli interventi nel Mezzo~giorno, approvato con decreto del Presi~dente della Repubblica 6 marzo 1978,n.218.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1possono essere concesse in relazione aiprogetti aziendali connessi all'introduzionedi nuove tecnologie o nuove tecniche digestione ed all'introduzione di nuove tecni~che di produzione o di commercializzazio~ne. Sono altresì ammessi alle medesimeagevolazioni i progetti che comportinol'avvio o l'acquisto di attività commerciale,turistica, o di attività produttiva nei settoridell'industria, artigianato, agricoltura, non~chè di fornitura di servizi ai medesimisettori, da parte dei soggetti di cui all'arti~colo 2, comma 1, lettera a), che risultinocostituiti con relativa iscrizione, ove previ~sta dalla legge, alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura in datasuccessiva alla data di entrata in vigoredella presente legge.

4. I contributi di cui al comma 1, letteraa), possono essere concessi fino al limitemassimo del 50 per cento delle spesed'impianto e attrezzature, ovvero fino allimite massimo del 60 per cento per isoggetti che hanno sede nei territori di cuial citato testo unico approvato con decreto

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del Presidente della Repubblica 6 marzo1978, n.218, e comunque in misura nonsuperiore a un miliardo di lire.

5. I mutui di cui al comma 1, lettera b),sono assistiti dalle garanzie del codicecivile e da privilegio speciale, da costituirecon le stesse modalità ed avente le stessecaratteristiche del privilegio di cui all'arti~colo 7 del decreto legislativo luogotenen~ziale 10 novembre 1944, n. 367, comesostituito dall'articolo 3 del decreto legisla~tivo del Capo provvisorio dello Stato 10ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'am~bito degli investimenti da realizzare.

6. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma1, lettera b), può essere concesso uncontributo fino al 50 per cento delle speseeffettivamente sostenute e documentate nellimite del volume di spesa previsto per ilcorso di formazione. L'importo del contri~buto non può in nessun caso essere inferio~re a lire 5 milioni e superiore a lire 30milioni.

7. Le modalità e le procedure di presen~tazione delle domande di agevolazionesono stabiliti con decreto del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigia~nato, di concerto con i Ministri dell'agricol~tura e delle foreste e del tesoro, previaparere vincolante del comitato previstoall'articolo 6, da emanare entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presentelegge.

8. Le agevolazioni sono concesse ederogate con decreto del Ministro dell'indu~stria, del commercio e dell'artigianato, diconcerto con i Ministri dell'agricoltura edelle foreste e del turismo e dello spettaco~lo per le materie di loro competenza, sullabase delle domande approvate ai sensidell'articolo 7, comma 1.

9. I Ministri dell'industria, del commer~cia e dell'artigianato, del turismo e dellospettacolo, dell'agricolutura e delle forestee del tesoro, su proposta del comitato di cuiall'articolo 6, possono disporre la revocaimmediata delle agevolazioni ai progetti,per il venir meno di uno o più requisiti inbase ai quali i finanziamenti sono staiconcessi, accertato anche mediante ispezio~ni e verifiche disposte dal comitato stesso.

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Si applica il disposto di cui all'articolo 6,comma 3, secondo periodo.

10. Le agevolazioni previste al presentearticolo sono cumulabili con i beneficiderivanti da altre leggi dello Stato e da leggiregionali, entro il limite massimo dell'80per cento del costo dell'investimento am~messo a contributo.

Art. 4.

(Fondo nazionale per lo sviluppodell'imprenditoria femminile)

1. Nello stato di previsione della spesadel Ministero dell'industria, del commercioe dell'artigianato è istituito il Fondo nazio~naIe per lo sviluppo dell'imprenditoriafemminile. La dotazione finanziaria delFondo è stabilita in lire 300 miliardi per ilperiodo dal 1991 al 2000, in ragione di 30miliardi annui a decorrere dal 1991.

Art. 5.

(Finanziamenti agevolati)

1. Per la promozione delle attività indica~te nel comma 2, possono essere concessidagli istituti di credito di cui all'articolo 19della legge 25 luglio 1952, n. 949, comemodificato dall'articolo 1 della legge Ilgennaio 1957, n. 5, anche in deroga alledisposizioni dei singoli statuti, finanziamen~ti speciali, di importo non superiore a lire 1miliardo e non inferiore a 80 milioni di lire.I finanziamenti non possono comunqueeccedere 1'80 per cento degli investimenti ela durata di dieci anni.

2. I finanziamenti agevolati di cui alcomma 1 possono essere concessi esclusi~vamente ai soggetti previsti all'articolo 2,comma 1, lettera a), con le seguentifinalità:

a) realizzazione dei progetti indicatiall'articolo 3, comma 3, non assistiti daicontributi previsti al medesimo articolo;

b) ampliamento ed ammodernamentodi locali adibiti all'esclusivo esercizio del~l'attività;

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c) acquisto o locazione finanziaria dimacchinari;

d) acquisto di materie prime esemilavorati.

3. L'Istituto centrale per il credito amedio termine è autorizzato ad effettuaretutte le operazioni finanziarie previste dal~l'articolo 2 della legge 30 aprile 1962,n. 265, con gli istituti e le aziende dicredito di cui al comma 1, allo scopo diporre gli istituti stessi in condizione dipraticare sui finanziamenti di cui al presen~te articolo un tasso, comprensivo di ognionere accessorio e spesa, pari al 60 percento del tasso di riferimento, determinatodal Ministro del tesoro ai sensi delle vigentidisposizioni.

4. L'Istituto centrale per il credito amedio termine è autorizzato ad utilizzare, aifini dell'attuazione del disposto di cui alcomma 3, quota parte delle residue disponi~bilità finanziarie per gli interventi di cuiall'articolo 10 della legge 21 maggio 1981,n. 240, non impiegate alla data di entrata invigore della presente legge.

Art. 6.

(Comitato per le pari opportunità)

1. È istituito presso il Ministero dell'in~dustria, del commercio e dell'artigianato ilcomitato per le pari opportunità composto:dal Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato, o da suo delegato che lopresiede; dai Ministri del turismo e dellospettacolo, dell'agricoltura e delle foreste edel tesoro, o loro delegati; da un funziona~rio del Ministero dell'industria, del com~mercio e dell'artigianato con grado didirettore generale; da una rappresentanteper ciascuna delle organizzazioni nazionalidella cooperazione, della piccola industria,del commercio, dell'artigianato, dei coltiva~tori diretti; da una rappresentante dellaCommissione per le pari opportunità trauomo e donna istituita presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri; da quattordicirappresentanti delle associazioni femminilicon stabile organizzazione sull'intero terri~

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torio nazionale, operanti nel campo delleparità e delle pari opportunità.

2. I membri del comitato previsto nelpresente articolo sono nominati, su desi~gnazione delle organizzazioni o associazionidi appartenenza, con decreto. del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigia~nato, da emanarsi entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, edurano in carica quattro anni. Per ognimembro effettivo è nominato un supplente.

3. Il comitato elegge nel proprio ambito,a maggioranza assoluta dei suoi componen~ti, uno o due vicepresidenti. Il comitatoregolamenta la propria attività stabilendoannualmente un programma di lavoro. Perl'adempimento delle proprie funzioni ilcomitato si avvale del personale e deUestrutture messe a disposizione dai Ministridi cui al comma 1.

4. Il comitato promuove lo studio, laricerca, l'informazione riguardanti l'im~prenditoria femminile. A tale fine, il comi~tato può stipulare convenzioni con istitutiuniversitari e di ricerca, nonchè con l'Os~servatorio di cui all'articolo 8. Il comitatogestisce inoltre il Fondo nazionale per losviluppo deU'imprenditoria femminile, alsensi dell'articolo 7.

5. Per l'attuazione delle convenzioni dicui al comma 4, è autorizzata la spesaannua di lire 500 milioni, a valere sulledisponibilità del Fondo previsto aIl'ar~ticolo 4.

Art. 7.

(Gestione del Fondo)

1. Il comitato previsto all'articolo 6 gesti~sce il Fondo nazionale per lo sviluppodell'imprenditoria femminile. A tale fine ilcomitato esamina le domande di agevola~zione presentate ai sensi del decreto di cuiall'articolo 3, comma 7, ed accerta larispondenza delle stesse ai requistiti sogget~tivi e oggettivi previsti agli articoli 2 e 3. Ilcomitato valuta ed approva sulla base diuna istruttoria tecnica le proposte di con~cessione dei contributi, tenendo conto deiseguenti criteri:

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a) il rafforzamento e la qualificazionedelle forze imprenditoriali femminili;

b) garantire che i contributi di cuiall'articolo 3, comma 1, siano destinati inmisura non inferiore al 70 per cento apiccole e medie imprese;

c) la creazione di nuove attività im~prenditoriali nei territori del Mezzogiorno,nei settori a più elevato contenuto sostituti~vo di importazioni;

d) l'impatto in termini di maggioreoccupazione e maggiore valore aggiunto;

e) il rafforzamento e la qualificazionedei servizi all'impresa.

2. Per le istruttorie tecniche di cui alcomma 1, il comitato si avvale di un nucleodi consulenza, composto da cinque mem~bri, che abbiano particolare competenza inmateria di politica industriale e degli inve~stimenti, nominati a tempo determinatocon decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, su indicazio~ne del comitato stesso, da emanarsi entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. I consulenti previsti al comma 2 sonoscelti tra:

a) il personale appartenente ai ruolidei professori universitari, ordinari o asso~ciati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ad altreAmministrazioni dello Stato, anche ad ordi~namento autonomo, e ad enti pubblicianche economici;

c) persone non appartenenti alle cate~gorie di cui alle lettere a) e b), aventispecifiche esperienze professionali.

4. Per il funzionamento del nucleo diconsulenza, è autorizzata la spesa annua dilire 200 milioni, a valere sulle disponibilitàdel Fondo di cui all'articolo 4.

Art.8.

(Osservatorio nazionale sull'imprenditoriafemminile)

1. Il comitato per le pari opportunità, dicui all'articolo 6, promuove anche attraver~so la convenzione con amministrazionÌ' ed

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enti pubblici, anche territoriali, istitutiuniversitari e di ricerca, imprese, istituti dicredito, la costituzione di un Osservatorionazionale sull'imprenditoria femminile.

2. L'Osservatorio di cui al presente arti~colo ha la finalità di approfondire lo studiosulle strutture e lo sviluppo dell'imprendi~toria femminile e di individuare le nuoveopportunità di innovazione e di investimen~to che possano favorire l'affermazione didonne imprenditrici. A tale fine può pubbli~care ricerche e rapporti periodici, nonchèmateriale informativo.

3. Per l'adempimento delle proprie fun~zioni, l'Osservatorio si avvale del personalee delle strutture messe a disposizione daisoggetti di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presentearticolo le amministrazioni e gli enti pub~blici possono disporre comandi temporaneidel proprio personale dipendente.

5. Le Camere di commercio, industria,artigianato ed agricoltura collaborano conl'Osservatorio mediante l'elaborazione pe~riodica di dati e notizie utili riguardantil'imprenditoria femminile.

Art. 9.

(Azioni positive delle regioni)

1. Nel rispetto delle finalità della presen~te legge le regioni, anche a statuto speciale,nonchè le province autonome di Trento eBolzano, promuovono interventi volti afavorire lo sviluppo dell'imprenditoria fem~minile nei settori di loro competenza.

2. Le regioni realizzano con la collabora~zione delle locali Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura e nel~l'ambito delle attività di formazione profes~sionale, programmi speciali di orientamen~to e formazione imprenditoriale, riservatialmeno per il 70 per cento alle donne.

3. I programmi di cui al comma 2devono essere riferiti:

a) alla creazione e conduzione diaziende agricole, artigiane, turistiche;

b) alle tematiche dell'innovazione pro~duttiva ed alle più innovative tecniche digestione aziendale;

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c) alle tematiche collegate ai servizialle imprese.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dalla presente legge,indicati all'articolo 4, si provvede mediantecorrispondente riduzione nella misuradell' 1 per cento delle autorizzazioni dispesa recate: dai capitoli iscritti nellacategoria XII delle rubriche 4,6, 8 e 9 dellostato di previsione della spesa del Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigia-nato per gli anni 1991 e seguenti; daicapitoli iscritti nella categoria XII dellerubriche 4, 5 e 6 dello stato di previsionedella spesa del Ministero dell'agricoltura edelle foreste per gli anni 1991 e seguenti;dai capitoli 7534 e 7542 dello stato diprevisione della spesa del Ministero delturismo e dello spettacolo per gli anni 1991e seguenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.