SENATO DELLA REPUBBLICA angeli, armani, astore, attili, barani, baratella, bellanova, benvenuto ......

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N. 1516 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2007, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati REALACCI, LUPI, IANNUZZI, ALFANO Ciro, ANGELI, ARMANI, ASTORE, ATTILI, BARANI, BARATELLA, BELLANOVA, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BOFFA, BORDO, BUCCHINO, BUGLIO, BUONTEMPO, BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CALO ` , CARBONELLA, CARRA, CARTA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENTO, CESARIO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CICCIOLI, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORDONI, CRISCI, D’ANTONA, DATO, DE ANGELIS, DE BRASI, DE CASTRO, DE MITA, DE ZULUETA, DI GIOIA, DIONISI, DUILIO, DUSSIN, EVANGELISTI, FADDA, FARINA Gianni, FARINONE, FASCIANI, FEDI, FIANO, FISTAROL, FOLENA, FRANCESCATO, FRANCI, FRANZOSO, FRIGATO, FRONER, GALEAZZI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIORGETTI Alberto, GIORGETTI Giancarlo, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, JANNONE, LANZILLOTTA, LARATTA, LEDDI MAIOLA, LISI, LOMAGLIO, LOVELLI, LUCA ` , LUCCHESE, LUSETTI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, MARINO, MELONI, MEREU, MERLO Giorgio, META, MIGLIOLI, MINASSO, MISIANI, MISURACA, MONDELLO, MONGUZZI, MORRONE, MOSELLA, MOTTA, MUSI, NAN, NANNICINI, NAPOLI Osvaldo, NICCHI, NUCARA, OLIVERIO, OTTONE, PALOMBA, PAROLI, PEDRINI, PEZZELLA, PIAZZA Camillo, PICANO, PIGNATARO Rocco, PINOTTI, PIRO, PISCITELLO, RAITI, RAMPELLI, ROSSI GASPARRINI, ROSSO, ROTONDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, RUSSO Paolo, RUTA, SAMPERI, SANGA, SANNA, SASSO, SATTA, SCHIRRU, SERVODIO, SORO, SPINI, SQUEGLIA, STRADELLA, SUPPA, TENAGLIA, TOCCI, TOLOTTI, TUCCI, VALDUCCI, VANNUCCI, VICHI, VICO, VILLARI, VIOLA, ZACCHERA, ZANELLA, ZANETTA, SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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N. 1516

D I SEGNO D I LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2007, in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati REALACCI, LUPI, IANNUZZI, ALFANOCiro, ANGELI, ARMANI, ASTORE, ATTILI, BARANI,BARATELLA, BELLANOVA, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI,BOFFA, BORDO, BUCCHINO, BUGLIO, BUONTEMPO,BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CALO, CARBONELLA,CARRA, CARTA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENTO,CESARIO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE,CICCIOLI, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORDONI, CRISCI,D’ANTONA, DATO, DE ANGELIS, DE BRASI, DE CASTRO, DEMITA, DE ZULUETA, DI GIOIA, DIONISI, DUILIO, DUSSIN,EVANGELISTI, FADDA, FARINA Gianni, FARINONE,FASCIANI, FEDI, FIANO, FISTAROL, FOLENA,FRANCESCATO, FRANCI, FRANZOSO, FRIGATO, FRONER,GALEAZZI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIORGETTI Alberto,GIORGETTI Giancarlo, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI,JANNONE, LANZILLOTTA, LARATTA, LEDDI MAIOLA, LISI,LOMAGLIO, LOVELLI, LUCA, LUCCHESE, LUSETTI,MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, MARINO, MELONI,MEREU, MERLO Giorgio, META, MIGLIOLI, MINASSO,MISIANI, MISURACA, MONDELLO, MONGUZZI, MORRONE,MOSELLA, MOTTA, MUSI, NAN, NANNICINI, NAPOLI Osvaldo,NICCHI, NUCARA, OLIVERIO, OTTONE, PALOMBA, PAROLI,PEDRINI, PEZZELLA, PIAZZA Camillo, PICANO, PIGNATARORocco, PINOTTI, PIRO, PISCITELLO, RAITI, RAMPELLI,ROSSI GASPARRINI, ROSSO, ROTONDO, RUGGERI,RUGGHIA, RUSCONI, RUSSO Paolo, RUTA, SAMPERI, SANGA,SANNA, SASSO, SATTA, SCHIRRU, SERVODIO, SORO, SPINI,SQUEGLIA, STRADELLA, SUPPA, TENAGLIA, TOCCI,TOLOTTI, TUCCI, VALDUCCI, VANNUCCI, VICHI, VICO,VILLARI, VIOLA, ZACCHERA, ZANELLA, ZANETTA,

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1516– 2 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ZANOTTI e ZUNINO (15); CRAPOLICCHIO, PIGNATAROFerdinando Benito, NAPOLETANO, LONGHI, SOFFRITTI,VACCA, TRANFAGLIA, PALOMBA, PAGLIARINI, BELLILLO,DE ANGELIS, LICANDRO, CANCRINI e BELISARIO (1752); LALOGGIA, ARACU, BAIAMONTE, BERNARDO, BIANCOFIORE,BONIVER, BRUSCO, CAMPA, CECCACCI RUBINO, CICU,COLUCCI, DI VIRGILIO, D’IPPOLITO VITALE, FABBRI,FALLICA, FEDELE, FERRIGNO, FINI Giuseppe, FONTANAGregorio, FRANZOSO, FRATTA PASINI, GARDINI, GIRO,GRIMALDI, JANNONE, LENNA, MAZZARACCHIO,MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO,MORONI, NAPOLI Osvaldo, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTITANGHERONI, PELINO, PONZO, PRESTIGIACOMO,RICEVUTO, RIVOLTA, ROMAGNOLI, ROSSI Luciano, RUSSOPaolo, SANTELLI, SANZA, STAGNO D’ALCONTRES e TONDO

(1964)

(V. Stampati Camera nn. 15, 1752 e 1964)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 20 aprile 2007

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1516– 3 –

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalita della legge)

1. La presente legge, nel rispetto del titoloV della parte seconda della Costituzione, halo scopo di promuovere e sostenere le attivitaeconomiche, sociali, ambientali e culturaliesercitate nei piccoli comuni e di tutelare evalorizzare il patrimonio naturale, rurale, sto-rico-culturale e architettonico custodito intali comuni, favorendo altresı l’adozione dinuove tecnologie e di misure in favore deicittadini residenti e delle attivita produttive,con particolare riferimento al sistema di ser-vizi territoriali, in modo da incentivare e fa-vorire anche l’afflusso turistico.

2. Le regioni, nell’ambito delle funzioniad esse riconosciute dal titolo V della parteseconda della Costituzione, possono definireulteriori interventi per il raggiungimentodelle finalita di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui alla presentelegge si applicano nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trento edi Bolzano in quanto compatibili con i ri-spettivi statuti e con le relative norme di at-tuazione. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono, per il proprio territorio, all’indi-viduazione dei comuni ai sensi dell’articolo2, comma 3.

Art. 2.

(Definizione di piccoli comuni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo3, ai fini della presente legge, per piccoli co-muni si intendono i comuni con popolazione

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pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi inuna delle seguenti tipologie:

a) comuni il cui territorio presenta si-gnificativi fenomeni di dissesto o e interes-sato da rilevanti criticita ambientali;

b) comuni in cui si registrano evidentisituazioni di marginalita economica o so-ciale, con particolare riguardo a quelli neiquali si e verificato un significativo decre-mento della popolazione residente rispettoal censimento effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici pa-rametri di disagio insediativo, definiti in baseall’indice di vecchiaia, alla percentuale dioccupati rispetto alla popolazione residentee all’indice di ruralita;

d) comuni siti in zone, in prevalenzamontane o rurali, caratterizzate da difficoltadi comunicazione ed estrema perifericita ri-spetto ai centri abitati di maggiori dimen-sioni, ovvero il cui territorio e connotato daparticolare ampiezza e dalla frammentazionedei centri abitati;

e) comuni comprendenti frazioni chepresentano le caratteristiche di cui alle letterea), b), c) e d). Nei casi di cui alla presentelettera gli interventi previsti dalla presentelegge in favore dei piccoli comuni sono ri-servati alle predette frazioni.

2. I comuni con popolazione pari o infe-riore a 5.000 abitanti nei quali si registraun’elevata densita di attivita economiche eproduttive, anche per la vicinanza a grandicentri metropolitani, non beneficiano delleagevolazioni finanziarie previste dalla pre-sente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, e definito, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della pre-

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sente legge, l’elenco dei piccoli comuni aisensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,integrato da una relazione dettagliata circa iparametri adottati, che devono essere uni-formi.

4. L’elenco di cui al comma 3 e aggior-nato ogni tre anni con le medesime proce-dure previste dallo stesso comma 3.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il pa-rere delle competenti Commissioni parla-mentari, da esprimere entro un mese dalladata di assegnazione.

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni

con popolazione pari o inferiorea 5.000 abitanti)

1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delprincipio di sussidiarieta, in attuazione degliarticoli 117 e 118 della Costituzione, sentiteanche le associazioni rappresentative deglienti locali, possono promuovere iniziativeper favorire la gestione associata dei servizie delle funzioni comunali, in particolare tracomuni con popolazione pari o inferiore a5.000 abitanti, nelle forme dell’unione di co-muni e, per i territori montani, della comu-nita montana, ai sensi del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari oinferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valu-tazione dei responsabili degli uffici e dei ser-vizi sono disciplinate a livello regolamentareda ciascun ente e possono essere affidate an-che a un organo monocratico interno o a unsoggetto esterno all’ente.

3. In conformita con l’articolo 10, comma5, del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succes-sive modificazioni, nei comuni di cui al

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comma 2 del presente articolo le competenzedel responsabile del procedimento per l’affi-damento e per l’esecuzione degli appalti dilavori pubblici sono attribuite al responsabiledell’ufficio tecnico o della struttura corri-spondente. Ove cio non sia possibile secondoquanto disposto dal regolamento comunale,le competenze sono attribuite al responsabiledel servizio al quale attiene il lavoro da rea-lizzare. In ogni caso, il responsabile del pro-cedimento deve essere un dipendente diruolo o a tempo determinato, secondo la nor-mativa vigente.

4. Ai comuni di cui al comma 2 non si ap-plicano gli articoli 11, 13 e 14 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui alcomma 2, il pagamento di imposte, tasse etributi nonche dei corrispettivi dell’eroga-zione di acqua, energia, gas e ogni altro ser-vizio, puo essere utilizzata, per l’attivita diincasso e di trasferimento di somme, previaconvenzione con il Ministero dell’economiae delle finanze o con soggetti terzi, la rete te-lematica gestita dalle rivendite di generi dimonopolio e valori bollati collegate al Mini-stero dell’economia e delle finanze-Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. I comuni di cui al comma 2, anche inassociazione o partecipazione tra loro, pos-sono stipulare con le diocesi cattoliche con-venzioni per la salvaguardia e il recuperodei beni culturali, storici, artistici e libraridegli enti ecclesiastici civilmente ricono-sciuti. Analoghe convenzioni possono esserestipulate con le rappresentanze delle altreconfessioni religiose che abbiano conclusointese con lo Stato italiano, ai sensi dell’arti-colo 8 della Costituzione, per la salvaguardiae il recupero dei beni di cui al primo periododel presente comma nella disponibilita dellerappresentanze medesime. Le convenzionisono finanziate dal Ministero per i beni ele attivita culturali con le risorse di cui al-l’articolo 3, comma 83, della legge 23 di-cembre 1996, n. 662, e successive modifica-

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zioni, entro una quota non superiore al 20per cento delle medesime risorse. A talefine, con decreto del Ministro per i beni ele attivita culturali, previo parere della Con-ferenza Stato-citta ed autonomie locali, sonostabiliti i criteri di accesso ai finanziamentinonche la quota delle predette risorse desti-nata agli stessi.

7. Le stazioni ferroviarie disabilitate, lecase cantoniere dell’ANAS Spa, le casermedismesse e gli edifici del Corpo forestaledello Stato nonche gli edifici demaniali di-smessi, non piu in uso e non considerati stru-mentali dalle amministrazioni, dagli enti edalle societa proprietari, sono assegnati incomodato ai comuni di cui al comma 2 chene facciano richiesta, previo accordo con leamministrazioni, gli enti e le societa stessi.I comuni possono acquisire tali immobili,al valore economico definito dall’ufficio tec-nico erariale territorialmente competente se-condo le norme vigenti. Gli immobili sonodestinati, anche ricorrendo all’istituto del co-modato a favore di organizzazioni di volon-tariato, a presıdi di protezione civile e di sal-vaguardia del territorio, ad attivita di insedia-mento e di incubatori di impresa, anche incollaborazione con la societa Sviluppo ItaliaSpa, ovvero a sedi di promozione ed even-tuale vendita dei prodotti tipici locali, anchein collaborazione con la societa BuonitaliaSpa, nonche ad altre attivita comunali.

8. Le regioni possono promuovere inter-venti per la realizzazione di opere finalizzatealla cablatura degli edifici situati nei comunidi cui al comma 2 e alla diffusione di servizidi comunicazione elettronica a larga bandanei medesimi comuni.

9. Le regioni possono promuovere attivitadirette alla pulizia dei boschi ricadenti nelterritorio dei comuni di cui al comma 2, aifini del recupero di biomasse da destinarealla produzione di energia.

10. Le regioni possono altresı incentivarel’adozione da parte dei comuni di cui alcomma 2 di misure atte a tutelare l’arredourbano, l’ambiente e il paesaggio, favorendo

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l’utilizzo di materiali da costruzione locali,l’installazione di antenne collettive per la ri-cezione delle trasmissioni radiotelevisive viasatellite, la limitazione dell’impatto ambien-tale dei tracciati delle linee elettriche e degliimpianti per telefonia mobile e radiodiffu-sione.

11. Al fine di preservare il rapporto deicittadini con il proprio comune di residenza,il Governo e autorizzato ad apportare all’ar-ticolo 30 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 3 novembre2000, n. 396, le modifiche e le integrazioninecessarie a prevedere che i genitori possanorichiedere, all’atto della dichiarazione resanei termini e con le modalita di cui al citatoarticolo 30, che la nascita dei figli sia acqui-sita agli atti dello stato civile come avvenutanel comune di propria residenza, anche qua-lora essa si sia verificata in un altro comune,purche ricompreso nel territorio della mede-sima regione. Il Governo e autorizzato a de-finire la dimensione demografica dei comunidi residenza dei genitori per i quali si appli-cano tali disposizioni, con particolare ri-guardo ai comuni di cui al comma 2 del pre-sente articolo e a quelli in cui non esistonostrutture sanitarie finalizzate all’assistenzaalla nascita. Le modifiche e le integrazionidi cui al presente comma prevedono, in par-ticolare, che dagli atti dello stato civile ri-sulti, oltre al luogo elettivo di nascita, ancheil luogo dove il parto e effettivamente avve-nuto e che si registri l’accordo tra i genitorisulla scelta del comune di residenza qualeluogo elettivo di nascita.

12. All’articolo 135, comma 3, lettera d),del codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, e successive modificazioni, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «, con par-ticolare riferimento al territorio dei comunicon popolazione pari o inferiore a 5.000 abi-tanti».

13. Le regioni, in sede di attuazione dellalegge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono ilrecupero dei terreni incolti ricadenti nel terri-

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torio dei comuni di cui al comma 2 del pre-sente articolo.

Art. 4.

(Attivita e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile eun equilibrato governo del territorio, loStato, le regioni, le province, le unioni di co-muni, le comunita montane e gli enti parco,per quanto di rispettiva competenza, assicu-rano, nei piccoli comuni, l’efficienza e laqualita dei servizi essenziali, con particolareriferimento all’ambiente, alla protezione ci-vile, all’istruzione, alla sanita, ai servizi so-cio-assistenziali, ai trasporti, ai servizi po-stali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmioe all’efficienza energetici, all’uso delle fontirinnovabili. Per i fini di cui al presentecomma e favorita, anche attraverso forme as-sociative fra comuni, la presenza sul territo-rio del servizio scolastico dell’obbligo e deiservizi postale e farmaceutico, fatto comun-que salvo quanto previsto agli articoli 8, 9,14 e 16.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso ipiccoli comuni possono essere istituiti centrimultifunzionali ovvero per le funzioni ine-renti all’e-government e connessi alle tecno-logie dell’informazione e della comunica-zione (ICT), nei quali concentrare una plura-lita di servizi, quali i servizi ambientali, so-ciali, energetici, scolastici, postali, artigia-nali, turistici, di comunicazione, di volonta-riato e di associazionismo culturale, commer-ciali e di sicurezza. Le regioni e le provincepossono concorrere alle spese relative all’usodei locali necessari all’espletamento dei pre-detti servizi.

3. Per lo svolgimento di attivita funzionalialla sistemazione e alla manutenzione delterritorio, i comuni possono stipulare con-venzioni e contratti di appalto con gli im-prenditori agricoli ai sensi dell’articolo 15del decreto legislativo 18 maggio 2001,

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n. 228, e successive modificazioni. Nei pic-coli comuni i limiti di importo di cui alcomma 2 del citato articolo 15 sono innalzatia 100.000 euro nel caso di imprenditori sin-goli e a 600.000 euro nel caso di imprendi-tori in forma associata. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche alle coo-perative agricole e alle cooperative di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio2001, n. 227.

4. Nell’ambito delle finalita di cui al pre-sente articolo, le regioni e le province pos-sono privilegiare, nella definizione deglistanziamenti finanziari di propria compe-tenza, le iniziative finalizzate all’insedia-mento nei piccoli comuni di centri di eccel-lenza per la prestazione dei servizi di cui alcomma 2, quali istituti di ricerca, laboratori,centri culturali e sportivi.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti

agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali puo favorire, sentite le as-sociazioni rappresentative degli enti locali ele organizzazioni maggiormente rappresenta-tive delle categorie produttive interessate, lapromozione e la commercializzazione, even-tualmente anche mediante un apposito por-tale telematico, dei prodotti agroalimentaritradizionali, che utilizzano in particolare pro-dotti primari tipici locali dei piccoli comuni,anche associati, di cui al decreto del direttoregenerale delle politiche agricole ed agroindu-striali nazionali del Ministero delle politicheagricole e forestali 18 luglio 2000, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 194 del 21 agosto 2000.

2. Allo scopo di migliorare l’efficienza ela qualita del servizio essenziale di assistenzafarmaceutica e di favorire l’attivazione diprogetti innovativi nei piccoli comuni, le re-gioni e le province autonome di Trento e di

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Bolzano possono impartire alle aziende sani-

tarie locali apposite direttive affinche stipu-

lino in via sperimentale accordi con i comuni

interessati e le farmacie ivi ubicate, per l’e-

rogazione di servizi aggiuntivi alla dispensa-

zione dei farmaci, con particolare riferimento

alla partecipazione delle farmacie stesse a

programmi di assistenza.

3. I piccoli comuni possono indicare nella

cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti

agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla

dicitura: «Territorio di produzione del ....»

posta sotto il nome del comune e scritta in

caratteri minori rispetto a quelli di quest’ul-

timo. L’indicazione dei prodotti di cui al pre-

sente comma non e costitutiva di diritti e non

determina riconoscimento di origine o prove-

nienza del prodotto dal territorio al quale e

associato.

4. Per la valorizzazione dei prodotti agroa-

limentari tradizionali, per la promozione

delle vocazioni produttive del territorio e la

tutela delle produzioni di qualita e delle tra-

dizioni alimentari e culturali locali, per la

salvaguardia, l’incremento e la valorizza-

zione della fauna selvatica locale, nonche

per il sostegno della promozione e della

commercializzazione dei prodotti in forma

coordinata tra le imprese agricole e le im-

prese di produzione agroalimentare, i piccoli

comuni, singoli o associati, possono stipulare

contratti di collaborazione con gli imprendi-

tori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del de-

creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e

contratti, accordi o convenzioni con le im-

prese artigiane di produzione agroalimentare

ai sensi dell’articolo 119 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267.

5. Nei piccoli comuni il limite di importo

di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell’arti-

colo 4 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, e successive modificazioni, e

innalzato a 250.000 euro.

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Art. 6.

(Agevolazioni per il recupero

di terre incolte)

1. All’articolo 5 della legge 4 agosto 1978,n. 440, il quinto comma e sostituito dal se-guente:

«Nell’assegnazione e data la precedenzaalle aziende coltivatrici singole o associateai fini dell’ampliamento aziendale, alle coo-perative, alle societa semplici costituite fraimprese familiari coltivatrici per l’eserciziodelle attivita agricole, ai giovani e alle coo-perative costituite ai sensi della legge 1º giu-gno 1977, n. 285, e successive modifica-zioni, che risiedono nei comuni con popola-zione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 7.

(Programmi di e-government)

1. I progetti informatici riguardanti i pic-coli comuni, in forma singola o associata,conformi ai requisiti prescritti dalla legisla-zione vigente nazionale e comunitaria, hannola precedenza nell’accesso ai finanziamentipubblici per la realizzazione dei programmidi e-government. In tale ambito sono priori-tari i collegamenti informatici dei centri mul-tifunzionali di cui all’articolo 4, comma 2,ovvero gli interventi in campo ICT connessial funzionamento e allo sviluppo dei centristessi e le iniziative che prevedono l’associa-zione nei Centri di servizio territoriali (CST)o nelle Alleanze locali per l’innovazione(ALI), anche attraverso la fruizione del si-stema wi-max.

2. Il Ministro per le riforme e le innova-zioni nella pubblica amministrazione, nell’in-dividuare le specifiche iniziative di innova-zione tecnologica per i comuni con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dellalettera g) del comma 2 dell’articolo 26 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prio-

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ritariamente quelle riguardanti i piccoli co-

muni, in forma singola o associata.

Art. 8.

(Servizi postali e programmazione

televisiva pubblica)

1. Il Ministero delle comunicazioni assi-

cura, mediante apposita previsione da inse-

rire nel contratto di programma con il con-

cessionario del servizio postale universale,

l’effettivo svolgimento del servizio postale

universale nei piccoli comuni.

2. I piccoli comuni nel cui territorio insista

uno sportello postale possono affidare il ser-

vizio di tesoreria alla societa Poste italiane

Spa.

3. L’amministrazione comunale, nei soli

casi in cui non sussistano le condizioni per

la localizzazione di un ufficio postale, puo

altresı stipulare apposite convenzioni, d’in-

tesa con le organizzazioni di categoria e

con la societa Poste italiane Spa, affinche i

pagamenti su conti correnti, in particolare

quelli relativi alle imposte comunali, e i pa-

gamenti dei vaglia postali possano essere ef-

fettuati presso le rivendite di generi di mono-

polio e valori bollati presenti nel territorio

comunale o in quello di comuni limitrofi.

4. Il Ministero delle comunicazioni puo

provvedere, altresı, ad assicurare che nel

contratto di servizio con la societa concessio-

naria del servizio pubblico generale radiote-

levisivo sia previsto l’obbligo di prestare

particolare attenzione, nella programmazione

televisiva pubblica nazionale e regionale, alle

realta storiche, artistiche, sociali, economiche

ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di

garantire nei medesimi comuni una completa

presenza del servizio attraverso la copertura

del segnale in tutto il territorio.

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Art. 9.

(Istituti scolastici)

1. Le regioni, acquisito il parere favore-vole dell’ente locale interessato, possono sti-pulare convenzioni con gli uffici scolasticiregionali del Ministero della pubblica istru-zione per finanziare il mantenimento in atti-vita degli istituti scolastici statali aventi sedenei piccoli comuni, che dovrebbero esserechiusi o accorpati ai sensi delle disposizionivigenti in materia. In particolare, le regioniagevolano forme sperimentali di insegna-mento a distanza per le materie di studio op-zionali facoltative.

2. Nel caso di chiusura o accorpamentodegli istituti scolastici aventi sede nei piccolicomuni, lo Stato, le regioni e gli enti localipossono prevedere specifiche misure finaliz-zate alla riduzione del disagio degli utenti.

3. In deroga a quanto disposto dall’articolo17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio1997, n. 127, le amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, possono cedere a titolo gra-tuito a istituzioni scolastiche insistenti neipiccoli comuni personal computer o altre ap-parecchiature informatiche, quando siano tra-scorsi almeno due anni dal loro acquisto el’amministrazione abbia provveduto allaloro sostituzione. Le cessioni sono effettuateprioritariamente in favore delle istituzioniscolastiche insistenti in aree montane e noncostituiscono presupposto ai fini dell’applica-zione dell’imposta sulle donazioni.

Art. 10.

(Interventi per lo sviluppo e l’incentivazionedi attivita commerciali e di attivita artigiane)

1. Gli artigiani residenti nei piccoli co-muni possono mostrare e vendere esclusiva-mente i beni di propria produzione, nel ri-

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spetto della vigente normativa igienico-sani-taria, anche in deroga alle disposizioni vi-genti in materia di autorizzazioni commer-ciali e artigianali, in apposite aree e pernon piu di quattro giorni al mese. I comunicompetenti determinano le modalita di svol-gimento delle attivita di cui al presentecomma e individuano annualmente le areead esse destinate e i giorni in cui e consentitala vendita.

2. I piccoli comuni possono deliberare l’a-pertura degli esercizi commerciali previstidall’articolo 4, comma 1, lettera d), del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, neigiorni festivi anche in deroga alle disposi-zioni vigenti in materia.

Art. 11.

(Sistema distributivo dei carburanti)

1. Con specifico riferimento ai piccoli co-muni, il servizio di erogazione dei carburanticostituisce servizio fondamentale.

2. Al fine di assicurare tale servizio neipiccoli comuni, i comuni, le province e le re-gioni, d’intesa con le associazioni degli eser-centi gli impianti di distribuzione dei carbu-ranti, possono prevedere specifiche agevola-zioni.

Art. 12.

(Servizi di telefonia)

1. Con specifico riferimento ai piccoli co-muni, i servizi di telefonia fissa e di telefoniamobile costituiscono servizi fondamentali.L’Autorita per le garanzie nelle comunica-zioni vigila affinche nei piccoli comuni siaassicurata un’adeguata copertura e fornituradei servizi.

2. Per l’installazione di cabine telefonichepubbliche nei piccoli comuni si puo derogareal contratto minimo garantito.

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Art. 13.

(Agevolazioni in materia di diffusione dellemanifestazioni culturali, dell’arte e dello

spettacolo)

1. Il Ministro per i beni e le attivita cultu-rali, entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, puo promuo-vere, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica, secondo le modalitae i criteri fissati tramite specifiche intesecon la Societa italiana degli autori ed editori(SIAE), un sistema di agevolazioni tariffariea favore delle manifestazioni e degli eventiartistici, culturali e dello spettacolo promossie patrocinati dai comuni di cui alla presentelegge, con particolare riguardo alle iniziativerivolte alle fasce deboli delle popolazioni lo-cali.

Art. 14.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favoredei soggetti residenti nei piccoli comuni)

1. Ai fini della concessione di incentivi fi-scali in favore dei soggetti residenti nei pic-coli comuni, nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e isti-tuito, a decorrere dall’anno 2007, un appo-sito fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1,nei limiti di spesa di cui al comma 7, sonodestinate alla copertura delle minori entratederivanti:

a) da misure agevolative concernentil’imposta comunale sugli immobili destinatiad abitazione principale o ad attivita econo-miche, in relazione al corrispondente au-mento dei trasferimenti o delle comparteci-pazioni a tributi erariali volti a compensarele minori entrate per i comuni;

b) da misure agevolative concernentil’imposta di registro per l’acquisto di immo-

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bili destinati ad abitazione principale o ad at-tivita economiche;

c) dall’applicazione delle disposizioni dicui al comma 1 dell’articolo 5-bis dellalegge 31 gennaio 1994, n. 97, ai trasferi-menti, a qualsiasi titolo, di terreni agricolie relative pertinenze, situati nei piccoli co-muni, nel caso in cui il trasferimento abbiaper oggetto terreni di superficie non supe-riore a un ettaro, la parte acquirente sia rap-presentata da imprenditori agricoli, anchenon professionali, e l’atto permetta di accor-pare terreni agricoli, anche non contigui, si-tuati nel territorio del medesimo comune odi un comune confinante e aventi una super-ficie complessiva non superiore a tre ettari;

d) da incentivi e premi in favore dei re-sidenti che intendono recuperare il patrimo-nio abitativo dei piccoli comuni ovvero av-viare in essi un’attivita economica;

e) da agevolazioni fiscali e tributarie infavore di coloro che trasferiscono la propriaresidenza e dimora abituale da un comunecon popolazione superiore a 5.000 abitantia un piccolo comune, impegnandosi a nonmodificarla per un decennio;

f) da premi di insediamento in favore dicoloro che trasferiscono la sede di effettivosvolgimento della propria attivita economicada un comune con popolazione superiore a5.000 abitanti a un piccolo comune, impe-gnandosi a non modificarla per un quinquen-nio;

g) da misure agevolative in favore dellapersona fisica o giuridica che rileva immobiliabbandonati, impegnandosi al loro recuperoe al loro utilizzo per almeno un decennio.

3. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, si provvede annualmente alladeterminazione delle misure di cui al comma2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delledisponibilita del fondo di cui al comma 1.Con il medesimo decreto sono altresı stabilititermini e modalita applicative delle misure dicui al comma 2, lettera c).

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4. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, si provvede altresı annual-mente all’individuazione dei criteri e dellemodalita per la ripartizione delle risorse trai comuni, ai fini della concessione delle age-volazioni di cui al comma 2, lettere a), d),e), f) e g), con priorita per i nuclei familiarinumerosi, a basso reddito e per le giovanicoppie.

5. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze possono altresı essere stabilitile modalita, i criteri e i limiti per il ricono-scimento di un credito d’imposta, a valeresulle risorse del fondo di cui al comma 1 enei limiti di spesa di cui al comma 7, perle persone fisiche e giuridiche che effettuanooperazioni di sponsorizzazione in favore deipiccoli comuni, per la salvaguardia e la valo-rizzazione dei comuni stessi, con particolareriferimento alle attivita turistiche, artigianali,culturali, sportive, ricreative e sociali.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi3, 4 e 5 sono trasmessi, con il previo pareredella Conferenza Stato-citta ed autonomie lo-cali, alle Camere per il parere delle Commis-sioni parlamentari competenti per materia eper i profili finanziari.

7. Per la dotazione del fondo di cui alcomma 1 e autorizzata la spesa di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008e di 10 milioni di euro per l’anno 2009. Alrelativo onere si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita previsionale dibase di parte corrente «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2007, alloscopo parzialmente utilizzando, quanto a 5milioni di euro per l’anno 2007 e a 10 mi-lioni di euro per l’anno 2009, l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero e,quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008,l’accantonamento relativo al Ministero per ibeni e le attivita culturali. Per gli anni suc-cessivi al 2009 si provvede ai sensi dell’arti-colo 11, comma 3, lettera d), della legge 5

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agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni.

8. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Programmi di spesa)

1. Nei programmi di spesa finanziati conle risorse provenienti dalla quota destinataallo Stato dell’otto per mille dell’impostasul reddito delle persone fisiche (IRPEF) edal giuoco del lotto destinate ai beni cultu-rali, e attribuita priorita ai progetti presentatidai piccoli comuni, ai quali e riservata unapercentuale di spesa non inferiore al 30 percento.

Art. 16.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, econo-mico e sociale dei piccoli comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze e istituito,con una dotazione di 40 milioni di euro perciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, unfondo per la concessione di contributi statalidestinati al finanziamento di interventi direttia tutelare l’ambiente e i beni culturali, a met-tere in sicurezza le infrastrutture stradali egli istituti scolastici e a promuovere lo svi-luppo economico e sociale nei piccoli co-muni, nonche a favorire l’insediamento dinuove attivita produttive e la realizzazionedi investimenti nei medesimi comuni.

2. All’individuazione delle tipologie degliinterventi che possono essere finanziati a va-lere sulle risorse del fondo di cui al comma 1si provvede con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni.

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3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con decreto adottato di concerto conil Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, con il Ministro per ibeni e le attivita culturali e con il Ministrodella pubblica istruzione, previo parere dellaConferenza Stato-citta ed autonomie locali,in coerenza con apposito atto di indirizzoparlamentare, provvede a individuare gli in-terventi destinatari dei contributi. E datapriorita agli interventi che prevedono la par-tecipazione, nella fase progettuale e realizza-tiva, di professionisti delle discipline tecni-che che non abbiano superato il trentacinque-simo anno di eta o che, comunque, sianoiscritti al relativo albo da non piu di cinqueanni.

4. All’onere derivante dall’attuazione delcomma 1, pari a 40 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si prov-vede mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2007-2009, nell’ambito dell’unitaprevisionale di base di conto capitale «Fondospeciale» dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2007, allo scopo parzialmente utiliz-zando l’accantonamento relativo al mede-simo Ministero. Al rifinanziamento del fondodi cui al comma 1 per gli anni successivi al2009 si provvede ai sensi dell’articolo 11,comma 3, lettera f), della legge 5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Modifica al comma 703 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All’articolo 1, comma 703, lettera a),primo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «; per gli anni 2008 e 2009

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il predetto rapporto e stabilito nel 25 percento».

Art. 18.

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 14 e16, all’attuazione della presente legge siprovvede nei limiti delle risorse umane, fi-nanziarie e strumentali gia disponibili a legi-slazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

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