SENATO DELLAREPUBBLICA · 2011-03-07 · Senato dellaRepubblica IVLegislatura ~ ~29587 546"...

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SENATO DELLA REPUBBLICA IV LEGISLATURA 546a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO .... MARTEDI 24 GENNAIO 1967 (Antimeridiana) ... Presidenza del Vice Presidente SPATARO indi del Vice Presidente MACAGGI INDICE DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione Pago 29587 Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . . . . . . 29588 Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante .. . . . . . . . . 29587 Trasmissione dalla Camera dei deputati . 29587 Seguito della discussione: «Conversione in legge del decreto~legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la dI- sciplina temporanea del trattamento giu- ridico, economico e di quiescenza del per- sonale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza» (1971): NENCIONI . VIGLIANESI . 29592 . 29588 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

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SENATO DELLA REPUBBLICAIV LEGISLATURA

546a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

....

MARTEDI 24 GENNAIO 1967(Antimeridiana)

...

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pago 29587Deferimento a Commissione permanentein sede referente . . . . . . . . . . 29588Deferimento a Commissioni permanenti insede deliberante .. . . . . . . . . 29587Trasmissione dalla Camera dei deputati . 29587

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto~legge 14dicembre 1966, n. 1069, concernente la dI-sciplina temporanea del trattamento giu-ridico, economico e di quiescenza del per-sonale degli istituti che gestiscono formeobbligatorie di previdenza ed assistenza»(1971):

NENCIONI .VIGLIANESI

. 29592

. 29588

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

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Senato della Repubblica IV Legislatura~

~ 29587 ~

24 GENNAIO 1967546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente SPAT ARO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

N E N N I G I U L I A N A, Segretario,dà lettura del processo verbale della sedutaprecedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di leggetrasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che ilPresidente della Camera dei deputati hatrasmesso i seguenti disegni di legge:

({ RaHfica ed esecuzione dell'Accordo dimutua assistenza amministrativa per la pre-venzione e la repressione delle ,frodi da~ganali tra l'Italia e la Jugoslavia, conclusoa Belgrado il 10 novembre 1965 » (2021);

«Approvazione ed esecuzione del Proto-collo per i ser,vizi aerei tra l'Italia e l'Unio--ne del'le Repubbliche socialiste sovietiche,concluso .'1.Roma il22 febbraio 1965 » (2022);

{(Adesione alla Convenzione doganale re-lativa al materiale ricreativo destinato aHagente di mare, adottata a Bruxelles 11 1° di-cembre 1964 e sua esecuzione ,> (2023);

«RatHìca ed esecuzione del Protocollon. 5 che modHìca gli articoli 22 e 40 dellaConvenzione per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e deJle libertà ,fondamentali, adot-tata a Strasburgo il 20 gennaio 1966>,(2024);

{( Proroga e modifiche della legge 30 lu-glio 1959, n. 623, e sue successive modifi-cazioni e integrazioni, per l'mcentivazionedi investimenti produttivi da parte dellemedie e piccole industrie, e modifiche della

legge 16 settembre 1960, n. 1016, e dellalegge 22 luglio 1966, n. 614» (2026);

Deputati DAL CANTON Maria Pia ed al-tri. ~ « Modi:fiche al titolo VIII del libro Ide] codice civile "Dell'adozione" ed ime-rimento del nuovo capo III con il titolo"Dell'adozione speciale" » (2027);

Deputato QUARANTA. ~ « Ordinamento

dena professione di biologo» (2028).

Annunzio di presentazionedi disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che èstato presentato il seguente disegno di legged'iniziativa dei senatori:

DE UNTERRICHTER, DE LUCA Angelo e VE-

CELLIO. ~ « Disposizioni a favore dell'Unio--

ne nazionale mutilati per servizio» (2025).

Annunzio di deferimento di disegni di leggea Commissioni permanenti in sede deli-berante

P RES I D E N T E. Comunico che iseguenti disegni di legge sono stati deferitiin sede deliberante:

alla 5" Commissione permanente (Finanzee tesoro):

« Norme integrative della legge 15 mag~gio 1954, n. 270, istitutiva del servizio auto-nomo di cassa negli Uffici del registro)}(2003);

« Adeguamento dei limiti di valore previ~sti dal regio decreto 29 dicembre 1927, nu-mero 2452, sulle facoltà dell'Amministrazio-ne autonoma dei monopoli di Stato e sulleattribuzioni del Consiglio di amministrazio~

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6er;ato della Repubbt'lca ~ 29588 ~ IV Legislatura

546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ne e del Direttore generale dell'Amministra~zione stessa» (2004);

alla 9a Commissione permanente (Indu~stria, commercio interno ed estero, turismo):

«Proroga e modifiche della legge 30 lu~glio 1959, n. 623, e sue successive modifica~zioni e integrazioni, per l'incentiva~ione diinvestimenti produttivi da parte delle me~die e piccole industrie, e modifiche dellalegge 16 settembre 1960, n. 1016, e della leg~ge 22 luglio 1966, n. 614» (2026), previo pa~rere della Sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di leggea Commissione permanente in sede refe-rente

P RES I D E N T E Comunico che ilseguente disegno di legge è stato deferitoin sede referente:

alla 10 Commissione permanente (Affaridella Presidenza del Consiglio e dell'in~terno ):

BARTOLOMEI ed altri. ~ «Assistenza S.1~

nitaria ai ciechi civili ù (1991), previ pmeridella 5a e della 11a Commissione.

Seguito della discussione del disegno di.legge: {( Conversione In legge del decreto-]egge 14 dicembre 1966, n. 1069, concer-

nente la disciplina temporanea del trat-tamento giuridico, economico e di quie-scenza del personale degli istituti che ge-stiscono forme obbligatorie di previdenzaed assistenza}) (1971)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-no reca il seguito della discussione del disè~gno di legge: ({ Conversione in legge del (k~

creto~legge 14 dicembre 1966, n. 1069, con~cemente la disciplina temporanea del trat~tamento giuridico, economico e di quiescen~za del personale degli isuituti che gestisco~no forme obbligatorie di prev~denza ed assi~stenza )}.

24 GENNAIO 1967

Ricordo che la discussione generale è giàstata chiusa, riservando la parola agli oratorigià iscritti.

t:. iscritto a parlare il senatore Pace. Nonessendo presente, si intende che vi abbia ri~nunciato.

È iscritto a parlare il senatore VigHanesi.Ne ha facoltà.

V I G L I A N E S I OnoJ1eV'O,}eP;resi~denlte, onoJ:1eviOlli cO'Mreghi, O'lliOiJ1e1.nolreMiJl'i~st'J10, è fOl'Sie lIra prilma vo!Ltla da qUaJndJo in111jai1iaè stiatr) ri:prilslt!:rlllato jJ 'negim1e demo~crarti,oo ,che ill Pla'dlarmento dbliJra [TlIOIS,TIraRe-.rpubbH,oa s1 'ÌJ10vraa dover d~scU:Ì1er,ean !pro.btema che ilnV'eSTIeurnla l')Jeriredi priincì;pi che,comunque risO'lrti, c/iiffioiiJrmentlE:'trmVlcmnnoun OOlllSlenso generallle tIia moi 'e ,fìo!1sremelnJOanoora ndlla pubb1ioa OllJiirni'OtT11e.Ci 1.nonràquindli malto Isenso di Jics:p,onmb1il11iItà.vor~rei /dire mO'Lta ,sa)?lgezza, ,p'er rl.U,sioj,J:1ea rilsrOl~v:eJ1e ii due r8!SipetJtidell! IPJ1obh:'m1!a.!il ,p,I1imoaspeltto concerne I,e 'l1ct'rjbuzioDiÌ di una lalr~ga ,e benem1erii,tra oa:tre:goria di ,JavìO!I1aJtorri.'iqual!i lIre haJnno atl1Jenur1Jerattmvemso Ilunrghe.Jotte sim:dacalj desltlim:alt!ela dare un po' rdlior-rdi,ne raHa cOInfusi,o'l1!e'I1etJr,ibutivra re ,aglli Isqui~,libri, l3inche inrl'elJ1ni,CiSliSltenibi11m li V1an:1Ìgr:a~di e :i molti enti ~~ It:JiolplplivorJ1di di,tie ~.

OJ:1dilueche fu rm:ggruDltodO;DO Vr8JnÌ1e vrÌrCre:m.

die e contra,sti. su cui .si impre~nJa,]1otll!O ~Iemalsls1j1me oonBedrel'azioni dei '1,8.,vOlraitoni diCiI

nosrIJI10Pa:es,e e i COlnlsl7@lli\dIi almm;]nils,tlr:azlio~

rue di tutti g!li isl'iltultii :int,ereSlslaiti con I1isul~

t:a11i che. Ipur con (le rislerve di n11tloma ISrem~

,pre 'OOln ,la pliù als'soquta convinrZliollle, ebbre,rlo

la I!':irchiesta 3'ppilìovazilOlDle deli Govrenllii de:l~

]' epoca, a ttnaVC'l1S0 decl1~tlÌ' min:ilst,eriaM de:i

Dicasteri del lavoro e del tesoro. Tutto ciò

Sii oonoluSle nel 1963; rda 8J1!lora :hnal1me:nte

si può ,dilre ,chie Inon <è più es:istito \Uill Iseriopl10billema di criordinamClDlto de!He retdbu~

Z'ioni dei di,pelJ:Jldre'J1Jtidegjlli eTht:i p,ìJr2Is,t3Jtali.

Il secondo aspetto riguarda lo spirito di

lUna Ireggle alPprrovmfja ,in un pall1tlÌcoJare mo~

m/Cinto, forrs'e con intienz:ionl cO'11itiJnlp,'rent:ie

mon 'de:f1:nritive, ma che Itut!tlavia eS'lsl1:'e arnco~

ra lanche se rIa 'sua ia1pp!lrlcaZJioD'e re l,a isua ap.

pliicabril:i,tà sono divenute lal1qUralnto driISiClJlt~-

billli per ill mu1Jail1e dre1li1e co:nclti,ziiO'Jl!idi oom~

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Senato della Repubblica ~ 29589 ~ 1Il Legislalul'u

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

pa~abi1i'tà da cui qUleiHa srtiessa 1egge tJ1aJsrseopigÌJne.

NOli, onorevolli cOIUeghi, non vogl:iaJmo, al-meno oggi,eIlltmre nJel meri,to di ciò; vogllia~mo ,inveoe 'aIPprofondÌJI1e li rpr,obl'emi ICOIIllIlles~sii 'ailIra tras£oI1mazione i'n lrergge del dieclDetlOn. 1069, che ill Milnilslt:ro ,del kworo ha do-vurbo presentiaTe il 14 Idk>e:luhre ISIOOl1S'O,,SloMala IprleSlsr10ne di una dec'ilsi,ornle deillla COll'tedei oonti 2lrr1va'ta Ipu~1JroIPp'oa ben tJI1e[l'unlÌdi d~srtJanza datlrl'ellltlmta 'in Vligome dell ~r;atta~mento iecolllomko ,ill1a,tto Idei di'pende11lti de-glli enti pI'evirdelllzila1i <eld la!s:s:i,s,tenZJÌiallli;alrLavigli]iJa dell' erogazione derMa t<rredioeSI~ma'men-s}iI1ità,,i'llIpresenza di plerprles'sl1tà più che giu-

'stre dei Consiglà. di ammi'il'iISltraziolTI!edJegrlistessi enti.

Nel dame ranz1tutrtJO laM:o ,alI Governo deHaoODldiz'ione di urgenza e de1Ua ,tempes,tivitàdi interv;entlo e rnuLla obirettialnda sui rprdmcì-pii d[ ,r:ÌJspetto ,delrl:a 11egge che ha:nllllO I:ÌJSp:Ì-'DalValill decDeto, è rnostlpa ir11lten'ZJ1onedi 'esa-mirnalre I:ÌJI,probllema più ,1mmedlralto e Icon-oreta. Il decr1eto,Jlegge che ci è stalto SOlttO-posto per 1a ,sua tpasfiormazÌlone :i:n JleggedelUa Sttato, 's:Ì prapone di affroDlt''aII1e e dirÌlsolvere due questionii che halDln,o di reo~n-te, per differ'ent1i 'mOltivi, iln!tlelrletslsata,vorreirdi:r1e vivaoemen:te, ffia pubblrioa opinione:quelila relativa al t,na1Jt:ament'O e00ll1!olmko dellpersonale dÌlprendente rd:agti entli id!ipI1eViiden-2131le quelr1a che è 'stalta ,diefinii'ta, Clom oolro['i~tra lespressione, delLIre supeI1lligui,d:azÌloni.

S3iPpiamo tutti IChe dei due rprobillemi liil'secondo è oertamente più IsrempLi:oeda [1i,sol-vere anche Ise è st'alto que],la di piiù :Ì:UJJme-di alta sensibHizzaZ!ione. SUl1:lrabase di vec~chie re dÌ1S1cutÌlbillli rdiSlpios:i'Zioni era ,iJnf'3lt1t:i CIOIll~

S1entÌlto di fruire di l11mttalmenti di IliqUlida~zione oeritamenrbe in c'ODltl1asto oon 110 spi-rita e con Ila pralsS1i dellsistema di quÌleslcen--za iÌlD l3Itto nell nos!tma P,alesle. Onde poterevitalne ill permanelle di Uln tlale st3lt,o di COlse,il ,decneta~legge I~isolv'e Itarle prwhlema JJirrn'i~tlalnldo ,'La 'oapiiltarllizzaZJiO'ne delfIle rpenslÌlorni,call'Sla prima di qUe/lIre slpre:neqL1aZ10111lieOlntrocui e linsorta glraJn pa:rt'e dellla pubblica api~11'iol1!e.

Ben più oomplessa le, ra nOS't!1ìaaVV11so,piùdeHoata, 'lia queslt10ne 'I1elartiva Iali ,tmHiamen-t,i dell Ipersonale. Questa questÌJol1!e vÌ1ene af~

24 GENNAIO 1967

frol1!talta darl:l'art1oO'lo 1 del deo:f!eto-,1egge ches,tia,mo esaminando, ed è l51t1alta,rOomie abbia~ll1la det1ta, sol,lledta1ta rdal11ra 'dedalraltOlri,a del~1113Corte dei conti dell 15 nOiViembre 1966.Con ,t3lLede:lribera :la Corte rilreva\~a oome lÌILim1ti percentua:l:i ipoSltli Ick1'11'alr~ÌlCallrO14 dd~11aIllegge n. 722 del 21 illov:embme 1945 comell11'a:SlSI:ÌJmadirffrerenzi:azilon:e il1etribUitiVla oorn~Isentilva Itlra i,l t:I1a1ttamen110ee:onomko dei di-pendenti degH elTIti ,pubb:lic!Ì re di qUiel,]i deUoStalta, le IpreciSiamente il 20 per oent,o 1n piùa £aVlore dei pn1m,i, VielnJilSiSleJ10aid res,srene ISU~peralti per effetto Idellle v3IJ::i'e:derlribere a:dot~tate nel 1963 dai cansigli di amministra-ziane degli lenti pJ1evi,drenz'ilah, p,eralltro re-galarmente appravate dagli stessi Cansiglidi almmi'ilS1traziOlue 'e dai MinÌJs:tleri vigilli3n~ti e Iresle :eslecurtiViedia ta~li 'aJPPI1ov,a2Jiionii'.

Via droV1eroISla:mente~irpe:tuta ,che 'ill rcLeoJ1etolegislativa n. 722 del 1945 fu emanato inun IpalrtircollaDemomenta nel qtua,1e, a:d UlliaISIÌltUlazione di f'alita Sloslta:n:'ZJÌiai1ment'e'Omoge~nea per quant'a OOlliOeI1neirl ,t,ralt:tI3l1nentloddIpensonale delIro Stata, f,aceVia ~i'srCantìI10urnaeterogeneità di trat:t,almento neli confJ1orDltÌde:l pemsO:l1ialedegli leniti Ipalra!sta:tallli e in ge~nere dituTIti gli entlÌ re iil5'Ì,iltUlt:i,di d:i'niitltlopub~bUca. Fu proprli:o ,sul1la barse di que]l,a lSo~stanz]ai1re omalgeneità dei 1Jra:t!tamreJl1rtidellp:ersona'lle delno S11a1t'O,che Il"all'ticorrIO14 diquel deol1eto 'stab1lliva che il ,trat'tlalmenltoeconomÌJca del pemonal1e dlegh enti pubblicidav!essle essel'e oOintel1U1ta ln:eHa i1l1lilsu:r!arnas~si'ma del 20 Iper cento lin Ipiù ,rilslpetto a quel-ILodei dipendenti ddllO S tlat,o.

ÈalppieJlla rÌ,l,calso di 'sOltto'llinGa:rerOolm,eJ'art~tuaLe siltuaz10nre Isi presenti IS0S1taJnZJÌ1a1l,me:mteoapovol,ta, per quanto conoerne romog1ernei~tà dei l11rattlameJll'ti deli IcLÌJpendenti dei duedivellls:i Isettori. Oosa è ,3IocaldUlto inf:atti ,nel£rattem,po? È accaduto che, suooesSli;\lialmern.--te aLl'emanazione Idel deol1eta 'luog1oteD!ernzi'a~le n. 722, la libera contrattazione sindacaleda un IIato ed una Ilegis:laZ!i'O[]]e£ralmmtmta-ria e non coordinata dall'altra determina~

I vana UI1a sÌJtuazlrane non or,ganioa e 'tla:1Jedarrendere pI1a:tkamen:te '1mpO'ssihÌlI'e un obiret~tivo ~aHrO'nto 'tira le pOlSiÌziOlniJ1e:tni:butiv,e de-gli stalta1i e queLLe dell Ipm;srollalle Idegj]li entipubbLici. Fu anche irn oOlnsiÌldBrazione dà. taLe,d!ifficalLtà robiettlÌJVr3che nel 1962, '3IUa rS1oo:pro

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SenalO della Repubblica ~ 29590 ~

24 GENNAIO 1967

IV Legislaturai::::::

546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

di Ulniformare :i 'tmttlamenti. de;g1I,ienti ipre-v,idenz1al:i ~ ;pre\Il1e1ssa oll:tre tutto mdii,splen~

sabr1e al niordi:namentlo del SI]Sluema 'e deimetodi di erogazione ~ i Consigli di ammi~nistlrazione di quegli I<mti pI1Gs:ero uniformide1,iberaZii'Oni e giunSleI'o ad un :accolldo con,Ie con£edemzioni sÌJndaca:li e OOIfidilGOVlerno

'per IÌlInuovo traltitamento unifÌloato dell iper~s.onallie dipendent'e.

Carne ho deltto IpOlc',anzi, dOlpo valrÌie vicis~,s:1tudini questO' alocondo fu 'l:'egOlII3iTmentJeap~provalto dai Mini,st'en~i oomlpetentd e tlradOit~:to ,in decreta dn11ermillli'sterilal'e. Le delibern~zicmi suddetìte, neLl'eD£elt:tuare li;} dondina~mento dei tlra,uamenti, hanno fm r\aI~tJrOids,ti~mi vO .pelI" i dÌlpendenti delgli tel1Jti ip'I1evkLeIlr-2')i,ali ill ,sistema ddlla rr1ebIlibuzion:e unifÌlcarta,,Cioè il 1000ng,labalmento de1lie valJ:we ViOlaire,.:tributive. Ciò è avvenuto 's:oLtalnto iplairzi:a!Jr.mente pef idilpe11ldelnti del]lo StaltOi, oOlIl1eoS'seTVIa giuSltamente 111IneJkl'tOlre.

COlme è nato, lnfialtti, 11'opelazi'One che vaIS'OttO dll name dii ,riassetto dell,e oanrteI"e edeHeI1etribuZJÌlOIn:i dei d~pendenti del p'eI1SO~naIe del settare statale costituisce oggi ar~gomento :di viva attUlal].i!tàe di iI1eSIPons;abiilii.

tmttative tm Gov,evno e ISÌln!d3lcati. In Ulna<tale s:itUlazione, mi Slemhva giuslti'fÌloa11a aJffi~pÌJamen1Je la tes:i deIl:e c'OlllfederaZJÌton:i SlÌtI1lda~ca:li, ,le quali sOIttoline:a:no ,l,a IllleOelSlsÌttàchei,l pantko~Lave .alSlpet:to IdeitratJtamenti eco~namid idei preVi1denzÌiallli, ,come qUelLlo IdJeglliaiLtri pubbMtOi dipoodentJi, dovd ItlmVlare iCO'l~10oaziolne e ooLLeg3ime:r1!to COlfiglli orrient.a"menti ,che illltOll1memrul1!o 11a LrifOlnma (dellaPubbHoa ,ammÌtruist:raziiOlne, '3inehe ISleitalliiJtrrat~tamenti dOVI:alllTIiOpOli Iconsidelna:re ',in viaIpar,tiooll:are Le calmttm1iSlttche le IÌiaomp1ti at~tlribuÌiti Ida:Ue Ileggi :agli lenti ,s,tesisl1.

Fu pmp'r~o questa '~agìÌJoa:e fili in vÌisltladel~1'operazione Jmalie ddl :rtaSlslet,to e non :deilcanglob3lmen1JO lparzilalle le ,3Iri,11metico dcllieretribuzioni dei dipendenti dello Stato cheGoverno, confederazioni e Consigli di am~mini strazio ne degli enti, convennero, nel1963, s11IIir,ilnl1Jovode!Ue iCLelibene inenenti altrattalmento unifioa:uo ,dell pensonla:l'e iplI1evi~,denzi'ale. I ri,li:eVli £3Itti ona da:liLa ,GOII"tedei,conti 'sulle delibel1e del 1963, ,oame halll\I1loaiI1Jcherilev,alto 'le CommdlsSliOlni lI1efeI1eillti,cuisi ,deve dal1e aiuto delWaJSlSlo!l'lltaobÌiettività

dehl"elS'3Imedel d~reto.,Legge, pcmgono il pro~blema di indicare ai Consigli di amministra-zionle le dÌlnettiVle !dia ISlegUlilreper lef:1flettuareUln obii'ettivo 'naf£roruto 'I1etvibutivo in :1Jevminiattuallii; ma pangono ,anche le sopr3Jttutiboil p'I1ObLema deLLa :sOI1te che JdovtI!ebbemo ISe--guir:e Le cVelntUl3Jl:i:ecoedenZJe ldi l1eItI1ibuz~o~ne ,che l1'isulltalssleTOISlUpenior1ilall :fìamoso 20per ,cento ,prlewsto daLLa 722. Poitchè, 's'e è do-veroso iad un ISÌ:sltema Idean:oar:a;tioo il1IonmalIl~care di ,oSlsequio al,La ~eiggie, io dtenglO chealLtI1e1ttJaJI]JtodOVlelI1oSl0Isia Imalntenell'e gLi im~\pegnli. llibera:ment'e cOIllVlelnuti e forma:Lmente:sanZJÌlm:1IaJtiIsenza r:imeutmìli lin tdJÌiscuslSlÌione;:non mesta lPevtalllto, a ,mio aVVlÌlso, che dicongelare ad ogni effetto, e per tutti, i trat~,1Jamooti retributlivi iIll ,atto sen:zJa IÌlnt,3Jooarequestioni di piIiÌlnClipd:oo dti piI1e1Sttigi'O.

Onarevolli ooJl1eghi, ill Iprob:1ema di oOlIl1esi isano £oI1mate, se si sono fOiIimate, ,lie ec~oedenze è ,diiffici:lle !Ì'lilustnarlo tin pochi mi-nUlN. È dll tdeJ1iv3Jtod:i una ISiiltu~iiOIlIe COIIl~fusa, che è eSl1st.ita l1Jon :soLtanto lliei 'seltto!rÌdeHa Stato, che ancOIm ISOl1JOÌIl11meI1sliilIl qu:e-Ista oonfusiODle, ma !alnche iI1JeiISlettOIrÌ plri~\Oal111.Abbiamo v,ÌJsto t3lkUI1lidi questii UlLtimioaraJtt,enÌizza:rsi' pier condizi!Olnl ,più I3VJanZat:eLrÌ'~ptetltoad alit'I1Ì settori industriali, o rde!l~l'agriooltum, o del\le la:ttiV:1tà,tlelTZJÌlanie,Ismadalpunto di VlÌista de11'ol'aria di ~a\Ooro che daquello normativo, economico, eccetera. Dob~biamo looIlJsideI1aJre,l'a 'I1ea:1tàqUl3JLeqUlesta è.Nel 1962~63 'si è venuta Thnalmcnte a derer~minare una I1ealltà 'Cui hanno OOln00I1S0nonf:i'OltaJntloi S'ÌndaJoa:tJiIdi categoria deii iliaVlolI'3f-,topi ilI1tlcl'essati, ma ,anche Illeoon:fudenazioni,

ohe hanno una v1simre .genena:1e deglli inte-Iressi dei ,1avOlnatori; Ull1JaI1eiailtà13l11aqu:aI1e siisono aldegu3ltJi i Cons1gLi rdi3lmlffii,n:its,tra:zÌio~ne dei massimi e:nti ip~eVlÌidJoozi,ali'e I3SISlÌisteIlr-ziali del Paese. Voi sapete che questi Con~sigli di amministrazione non sono formatisoltanto ,dai J1appI1eSlentanti dei :Lav'Olf'atoiI1i,che Ìin I1ealtà Isono Ulna mil1JOIra:nZJanot'evoJe(le ot'edo che IstlÌlalarnivan:do tI momento di

lI1ipIien:diere quesito Iprobwema, OIllOI1eVO~eMi~nilstro, Ulnitamente a ,tUlttO 'ià ipll'oMema deJr,la II1HoI1ma ipI1ev:iJden1JiIa:Le 111Ie!1 nostro Paes:e

'per lavvÌlaI1e,la IpreVJirdenza e ,l'alssistenza ver~ISIOrOI"ffie di siÌicuvezza Isodallle), ma sona £or~mati ,alnche dai malSls:ÌImi'I1a\ppr,elSlcn:talnti(dell~

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Senato della Repubblica ~ 29591 ~ IV Legislatura

546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

ilie organizzaziOlDli dei daltori dì ILavorio le dafunzionari dei MilnÌ!sltreI1iinrten~slS'ati; IrappI1e-'SientalllZJeqUlestle uhi'm<e che oostiiltUlilsiCono110e1l1ement,o dedsivo neilile idelibenazioni deiConsigli di amministrazione. Negli organi dicantI1o]Lo, inol1Me, v:i slQno anche membridelll:a Istessa Copte dei contii.

Sii !pUÒ forse ejs,srere,alnldrutlial di .là di Ulndecveto (div,entat,o ilegge iln Lma situazionestvaovdinaI1ia, in Uln momenrbo p:oHtko, sto-'rico, lS'ooia'le ,ed 'eoonomico paiI1t:ieolli3mmentestrano per i:l nostro P:ae:sre, :suooelslslivo adUlna Iguerra, 'aLllaiCrudutladli un 'l'regime, all c,rum-biamento continuo di Governi); non soquanto \éi ,siia onmai ,di autUJalle liln ciò che Isifece 'Ì!n quel:l'epoca. Comunque, nonmettia-ma 'Ì!n dilscusslione l'ossequio ,aLlla legge. Èevidente però che, se un fatto simile è avve-nuto ,con i!l concors,o re ,La 'reSlponsabi,llità diuomini !pollirvki, di sindaca1lilsti, di ,rummini-Istlratori, ciò vuoI dive 'One ci ,si è posti su unpiano pliÙ reaillis'uÌco di qUleUo 'Su CUli si Isa-['ebbe I1Ì!maslti oon un fantoma'tko ooL1ega"menta a un decreta l,egis:Jia:tlivodell 1945, Inons,o quanto attuabile.

ln ,ogni m,O'do reslÌiste ,oggi ~ re non 1io v,o-glliamo meHeIìe :Ìin discu,slsliOlne ladesiso ~ i,lprobLema deLle ev,entuail,i ecoedenzle. N,on c'èdivergenza tra nOli e Ille forze rdiemlamaggio-'l1anza sull'oprportunlÌità di questo dJeo:reto-legge ~ che è sltalt.o sOlllllediltatorunche dalilieconfederaziOlni ~ nè ISUlUO s,prilI1it'O di eSiS,o;

qUall1ito IpiuttO'slto su Uln I£attro fOI1S1emaiI1gilna~,lie, ma che può :anche rdive'nrta!lie fondamen-

vale: il Iproblema, appuntO', c1eJ:llee~e'llltua1iecoedienze. Fovse, nelll'ulIlgenza oon CUli 'si èdavuvo formul:are ,il Idecn~t'O, ,Sii è nÌitenutoche queste eocedenrze IP,otesis1m,oeSlser,e mlan~uenute rui dlÌrpel1!denti degLi ,entri rpreVlidenzira~']i e asslirSitenziaH ooane indennità pelI1SOIl1!oJ,e.Non ISii'sa qualtis:Lalna gli effetlti finalIi, peresempiO', per quanto riguarda la pensianabi-JiÌ,tà di questa indennliltà 'persOIll'alk Se nonaveSlSle effet'ta anche ii'll rapporvo a:li1ia p'e~

siollabi;htà, dilremmo Isubitoche sii è ,t'l1atta-

to di una vera e rprOlprua ,riduzIone degLi sti-_pendi e dieHe IpensiOlni deii dipenden:ti degLi

en ti rpa1r,a,s,ta1trulli IÌ!n:teI1eSlsiatli.

Ma sorge !Un alt'r,o probLema: quelllo, rcioè,delle sperequazioni e degli squilibri che, nelgir,o Id~ .pochÌJssrrlmi meSli, 'se nom di poche

!settÌima:n1e, indubbiamente ven,anl1!O a ver:i~,ficansli allrl'intel1no degLi Slteslsi istlÌituti. Un di-pendente di un oerto >gDac1oche ha .oggi una:i:ndennità a tiltol'O ip.f1I1sOInalle,prom.osso It'na'1Jremesi al girado sUlP'er:ioJ:1everrà a peIT"oerpireun'j'l1!de:nnità in£erioI1e di quellla che us!UErui~sloe IHISUO,colLega nel muov.o g,lìado. Tl1aVlere>-ma 'pI1Obabil],mente neUa iS,teslSOufficio, nelllostesso 'ent-e, oon le 'Sltlesse funzioni, cOIn 10'stesso ,gmdo, due col11ieghi: una ,cOin lo ,sui-pendio, ad esempiO', ,di 180 mi1a]iJ1e, un al-tro c,on una l1etl1ibuzvone di 220 mirrra ~,ij_n~.QUlelstla è Ulna 'rrea1Ità. . .

B O S C a, Ministro derl lavoro e dellapreviden<:tl sociale. Che Sri verifioa, 'Slen!artoreVligjllirunersi,in tutti li calslÌ iln cui si aiprpl:ilca,!'istJi:tuto ddll'indeTIill'ità a 1:ilt'Olllapelfls,onraae.

V I G L I A N E S J. S,ono d"3JOCOiIìd!ocon1lei, onol1evolle Mini,sÌ'IlO; Isi VlE1rifica :illl tuttii calsi ',in cuiS'li appJ:ka Il'iis,titu:to rde.u'ii\llidie:n~nlità ip'erSlona],e. Ed è per questa che l'rin-dennità a tMol,o IperDsOluall:eè dia noi dtenuta,LesiVladei dki,tti acqui'Si'tlÌ da/i dirpendenti diiquesui ~stitUlti; ,ed è pier questo che 5:1mioca,],1ega Coppo, in CommÌJsISiOlIl'e, ha cerraato

di Illegm1e questa inden:nliltà 'al g,rado e non,alr1ra persona. È un nO'teVlOlI,e palSISO run avanJtJi,

p'eI1chè, se non ,ailitro, aJmlelno la (plarità digrado, i lavoratori percepirannO' le stesseindennità, oon gli s,tesrSlidirit'tJi e con :lleIstes"se COlIl'seguenze. Era questo IÌi1mO'Ì,iv,o ilsipirra~

t'Ol'e ,dieU'emendaimenlt!o COIPPO rin Aul\a. DaJIcanta mio, insieme con altri colleghi sacia-Hstii, ho pmsentat1:o UIll lal1tlro <eme:nrdalmentoche riltenga più giusto, anche ,dall pUlllto diVli:stladei prindpi e delMla difiesa che ,giuiSta~ImenTIe ill GoV'ernO' vUr0l1,eDalr,e ide1!lla ,legge:cOinlslideral1e doè, 'Og,gi, l'.ecoedenza come unquallcosa che deve esrsere 13lssorbito da fu~uud, 'eventuaLi aunwll'tli a CalIìattere @enerra~le, re Ilasoi'alI1e inltanto ina,llter:atel:e !I1etribu-ziO/nli i'n atto per tut'ui i gmcti; sila (pIer co~1110,1',0che 'Sono lin rUOllo, che per qUlell1i chenon IliaIsono e per .ohi Viientrerà. Cosla rc1eri~va da questo? Che 111Q:inom tocchi:amO' il1iulladi tlUtto queUo che è 's'tato ILibreI1amentle Ipat~tuita, cont,T'alttato ed lappr,ovavo re di,rullo ['a~gione alLa Oortre dei cOlliti, IalllloISlpini,t'O!deLla'Legge; Is,e ecoedenze dovessleI1a verificrunsi ~

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Senato della Repubblica ~ 29592 ~

24 GENNAIO 1967

IV Legislaturu

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

te si vedrà pOli oome qUeisltle'ecoedenze si poso\somo verificaJ1e ~ esse posis.ono 'eVle:ntua;L-

mente essere assorbite da eventuali, futurig)ene~a\H 'aumenti.. È ,già una iColl!oesislione,vOJ1J1ei,dilt'e, dall IPUm.t'Odi Vlis1:a dell1a tradi-ZJilonesindaoare nel nosrtlro 'Paese. CI1edio cheeiòsiJa il :mas1sima che ,Siiiposlsa chiJec1eI1eaiisindaoatli led :i:l masSlimo che Sii,poS'sla chiie~deJ1eallsenso di 'resp'Ol1J.ls'abillitàdei dilpeooen-ti degli ,enti. Ohr'etale I~imilte Vii è ruIlia verae propria IlesiCIDledei Il'Oro diilt':ÌJtti.

Onoreva'li call1eghi, l'emenda,meruta da meIproposto, per li cnitle:d che Il'0 inf.onmallio, oar-rrispallide IDa'll sora allla giusta tutlella di unaoatE1gOlrila Ìll'oppe Vla1'11e<soggetta a dUI1e ori-,ticne. Chi è a contattlO cdl pubbil:ko, oomechi ,aS!salve un pubblica u£fido ~ a o()[llinr

rdiafle da TlJOli~ è destirnato ,ad eSISieI1epiù

ber:Slag1i'ato di chi nOln ha queSiti oCIDltat1t:i.E pokhè ,i dipendenti deg\1i lenti ip'neVl1c1en-zia:l:ied :as.siS'tenzia1ia:Slsoi1V1011laun servizJio afavOlrre di miliani di lesls<er:iumaJ1li biilsogIlosliper malattia, per incidenti, per infortunio,pier !pens:ione, è ,chiaro che quand'O quaillOhe

lCa'sa non corrisponde 'aLLe ilregittime a'ttesedell'intemslsla:ta, si finisce IsempI1e oan ril get-tare Ilia iCal1pa \su di 101J:1a.

In J:1w1tà Isi tra.tta di una (~ategonil3 ohe,nel,la generalIi,tà, eeJ:1ualmenlte Than ha deme",nitato. Uemendalmen:to :mi'ra a IsailV1ag)Uamda-

l1e Ipninclpie LÌnteI1E1slsifirrinunc:iJabiJli ~ tri-

Ipeto ~ dia pa:r,-\Jedel maDido del J~avOlro. Ail-,trimemt!i è inutHe ,fare de]le <tmtta:11ive sin,-dacali, sedere nei Consigli di amministra-zione; divengoDla inut!illi anche li ,c1ecneti mi-n:isteJ:1ilali, iil IiiJoonOSoeI1e :]ivel1i ,!'etlt'ibutiviper a:nni, Siepoi, tI1ova:nda quaLcOlsa che nOllha £unziana.:to, non cer,cas!srumo H m'Oda pelrsé\lIV:3Ig)ua:J:1da:requell che abhi:ama cOIns.ide-rata ,giusto, conoret'O, 'malle.

L'emendamenta, a mi:a ,giUldizilO, dsolvepravvisaI1iameDlte 'la qRJIes.11ione;IDlon lP[1egiu~di,oa il dialoga apeJ:1ta iSullla democTialt:izzalZio~ne e Isuil1a T,ÌifOlrma,deig;llien11ie sul :nuavo as~setto della Pubblica amministrazione; salvai prinCÌipi, ri'SO'Iv:eequa:mente ill pI10Memaspedfì,co, e di,sloi!p.lina la quesÌlIone llIeUa au~tanoma patestà ,legiisillaltiivadQI Paililia:melnto. I

Nan dimentÌichiama che :iil Pai:r11é\1menrto,difronte a un(a ilegge che 'può 3Illiche non 'eSise-

're piÙ '31\Jtuallie,IPUÒ 'Sié\lnare :l:e case oon 'UillIprov\~edimenta più 'adeguato.

Per qrueste J:1agioui, onoI'evol:e MinilSitro,onoJ:1evoli ,call:eghi, ,ritenga ,indJisprensabileso11edtame IiI VOls.tlrooans,ensla e qUlellll'O,delGaverllia ,il quate, fattJe IsaJv:e lie pos.izliolDli dipri:DloiJpio, san oerta che vorrà tener EedJe ad,impegni che nan sono sala deIlte confedieIia~ZJi:oni,o Idegli enti, ma che ISOl11aanche [suali.Iilmila, [più che un emendamento, vuorr lesse.Ire un suggerimenta DeSipalDls:abU'e,un iaipipdJIOanche lalla nota sens1ihiiliiJtà slOoiaite diel Mini.stra del 'lavaI1a ed un 'aJtto concreto di ool~Il'abolrazione veI1SO ,~l Gov:eJ:1ll:odi oentJI1o.s.i-nistra, cosÌ peI1meat'O da 'slplilI1itomodlelt'na.menltJe demacmtico. (Applausi dal centro edalla sinistra).

P RES I D E N T E È iscritto a par-lare il senatore Nenciani. Ne ha f3lcoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente,I onarevole Ministro, onarevoli calLeghi, desi-

dera innanzitutto, sarebbe stata procedu-ralmente più corretto esperire una pregiudi-ziale, ma mi sono astenuto proprio per nondare la sensazione che un contrasto di valu-tazioni di contenuto formale volesse masche-rare l'assenza di validi motivi sostanzialicontro il provvedimento in esame, esporrealcuni rilievi di carattere generale, prelimi~nari al merito.

Onorevoli colleghi, ancara una volta il Go-verno ha fatto ricorso al procedimenta le-gislativo eccezianale del decreta.legge. Nonè la prima volta che, in quest'Aula, da questibanchi, si sottolinea come la procedura diurgenza, eocezianalmente prevista dalle n'Or-me cantenute nella Castituziane della Repub~blica, sia esperita in aperta ed ormai disin-volta violazione della Costituzione, con unascelta che ha i caratteri dell'arbitrio.

Ancora una volta in buona sastanza peremanare nan una legge di carattere narmati-va, ma una legge~provvedimento, si è fattoricarso al decreta.legge, in aperto contrastocan la lettera, lo spirito e i precedenti dellanorma contenuta nell'articolo 77 della Casti-tuziane.

Onarevoli colleghi, nan è 'Ozioso e defati-gatoria il mio rilievo. Nei regalamenti par1a~

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SenatO' della Repubblica ~ 29593 ~ IV Legislatura

24 GENNAIO1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

mentari esistanO' idanei ed efficaci strumentiper l'esame di un disegna di legge quando simanifesti il carattere dell'urgenza: il prace~dimenta narmale, il procedimentO' di urgen-za, ed infine il pracedimenta urgentissimache permette l'esame di un pravvedimenta inpochi giarni, addirittura in pO'che are in unramO' del Parlamento.

Onarevole Ministro, ormai il Gaverna dicui lei fa parte è denaminata camunemente« illregime dei decreti~legge )}, paichè ricarreal decreta-legge come narmale strumento le-gislativo sia per pravvedimenti di urgenza,sia per leggi-provvedimentO', sia per leggi-nO'rma di grande respiro. Già altDe valte ab-biamO' sattalineato che la lettera e la spi-ritO' della narma castituziO'nale non legitti-manO' senza limiti il pracedimenta legislati-va di decretaziane di urgenza ma prevedanO'sala eccezianalmente, in casi straardinari dinecessità e di urgenza, il pracedimenta legi-slativa che camunemente viene chiamata de-creta-legge senza che esista, nel diritta pasi-tiva e nel diritta castituzian:ale questo no-men iuris. La narma castituzianale prevedeche « in casi straordinari di necessità e diurgenza)} (si nati: nan in casi di urgenza enan in casi di necessità e di urgenza ma, ri-peta «in casi straal'dinari di necessità e diurgenza)}) sia passibile far ricarsa nan al de~creta-legge, came camunemente viene chia-mata un atta legislativa dell'Esecutiva, mache eccezianalmente passanO' essere adattatisatta la respansabilità del Gaverna « provve-dimenti pravvisari can farza di legge ». Oraè evidente che, se vi è un casa tipica in cui ipresuppasti castituzianali nan si manifesta-

nO', è il casa aggi in esame.Onarevali 'calleghi, nan mi saffermerò su

questa punta perchè la problematica delladecI1etaziane di urgenza già altre vO'lte hafarmata aggetta di lunga discussiane in que-st'Aula anche se ha davuta canstatare che icampanenti di quest'alta Assemblea sana sta-ti sardi al richiama del rispetta della Ca-stituziane nan dandO' impartanza al tipO' dipracedimenta legislativa, che, invece, ha na-tevale impartanza per le ragiani che furonO'paste in evidenza nei lavari dell'Assembleacastituente. In tale sede, dapa che la secandaSattacammissiane aveva esclusa qualsiasi

pasibilità di decretaziane di urgenza, unemendamentO' Cadacci Pisanelli-Persica prO'-pO'se per ragiani nan certa cancessive, marigarasamente limitative. di ammettere, indeterminati casi, la passibilità di decretazia-ne di urgenza. Vi rical'do, paichè più valtesi è valuta giustificare, da parte dei rappre-sentanti del Gaverna, che l'urgenza avessedeterminata questa specifka, abnarme, ecce..zianale provvedimentO' legislativa, came sem-pre, in agni tempO', questo pracedimenta siastata riservata e limitata a materie che esula-nO'da quella di cui aggi ci accupiama. Onare-voli calleghi, vi ho detta « in tutti i tempi» ericordo una famasa sentenza del 16 navem-bre 1922 della Suprema Corte di cassazionea seziani unite, estesa dall'autarevole pennadi Martara, in cui si afferma (era la nomen-clatura allora vigente ed aggi bandita dal di-Ditta castituzianale e comunque inesistenteanche in leggi ordinarie): «I decreti-leg-ge sona atti arbitrari del Gaverna eocedentila sfera del Patere esecutiva e quindi perlara stessi incastituzianali e nan sarrettineppure da una cansuetudine di diritta pub-blica, perchè cantrastati tanto dagli organilegislativi quanta dalla pubblirca apiniane ».

OnoI1evoli colleghi, eravamO' allara (questasentenza è del 1922) di frante. . .

B O S C O, MinistrO' del lavaro e dellaprevidenza saciale. Lei ricorda che lo Statu-tO' albertina non contemplava il decreto-leg-ge, tanta è vero che ci è valuta una leggesuccessiva.

N E N C ION I Onorevale MinistrO',lei sfonda una parta aperta, ha valuta anti-cipare quanto iO'le stavo per dire. Eravamonel 1922, di frante ad una Castituziane fles-sibile. Nan esistevanO' ancora le leggi 31 gen-naio 1926, n. 100, e 8 giugno 1939 n. 860 rigo-rosamente limitativa della facoltà deH'Esecu-tiva di decretazione di urgenza. D'altra parte,anarevole MinistrO', se una autarevale deci-siane della Suprema Corte a sezioni unite cri-ticava il decreto-legge in quel momentO' incui nan esisteva ancara la legislazione spe~ciale, significa che il decreto-legge era unpartato necessario, dettata (come istitutO') daecoezianali situaziani di necessità e di ur-

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Senato della Repubblica ~ 29594 ~ IV Legislaturu

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ REsoeONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

genza con i caratteri della provvisorietà edella contingenza. E quelle disposizionilegislative, alle quali lei, onorevole Ministro,si riferiva poco fa, sono venute, come ellami insegna, suooessivamente e non con ca-rattere permissivo, ma con carattere limi~tativo, perchè la legge del 1939 ha limitatoa tre specifici casi la legittimità della decre-tazione di urgenza. Oggi la prassi O\fmai con-sueta, onoJ:1evole Ministro (ella può giudi-care come vuole nell'ambito del potere di-screzionale l'arbitrio dell'Esecutivo), è ve-ramente al di fuori dello schema costitu-zionale vigente, al di fuori di una correttaazione dell'Esecutivo. Non possiamo che Iri-petere il meditato giudizio del Mortara: ar-bitrio dell'Esecutivo. Si noti, «arbitrio»quando, non esistendo una legislazionepermissiva nè limitativa, eravamo di frontead una Costituzione flessibile e ad una real-tà nella quale si manifestava il ricorso alladecretazione di urgenza. Più grave la situa-zione oggi, sotto l'impero della Costituzionedella Repubblica, Costituzione rigida, checontiene una norma che è essenzialmente li-mitativa e non permissiva.

Ne volete una dimostrazione? I lavori pre~paratori, i giudizi dei protagonisti, sono diuna eloquenza !Che non lascia adito ad in-certezze di interpretazione. È in Aula il se-natore Ruini che potrebbe intervenire e dar-ci autenticamente il pareJ:1e dell'Assembleacostituente in questa materia. La secondaSottocommissione tolse dal progetto costi tu- I

zionale ogni riferimento permissivo alla de-cretazione di urgenza. Per i presentatori diun emendamento aggiuntivo che ne proposela previsione ,e la disciplina l'onorevole Co-dacci Pisanelli affermò: «Il potere di ordi-nanza, vale a dire il potere di emanare decre-ti-legge che intendiamo attribuire al Gover-no, dopo averlo eliminato come illegittimodal punto di vista teorico e dal punto di vi-sta degli istituti che intendiamo attribuireal Governo, non consente di modificare nor~me di carattere costituzionale. Di qui la pro-fonda differenza che vi sarà tra il sistemaprecedente e il sistema attuale ». Ed è questala ragione per cui viene chiesta la modificadel progetto. Scaturì poi la norma contenutanell'articolo 77 del testo definitivo.

« In fondo, della potestà di ordinanza ilGoverno finirà sempre, prima o poi, per far-ne uso » ~ esistendo le norme o non esisten-

do le norme, e ce lo dimostra la storia, ono-revole Ministro ~ {{ in alcuni casi di partico-lam necessità, come nei cataclismi, in casodi aggressione da parte degli altri Stati,quando si debbono emanare disposizioni inmateria doganale e quando sia necessariomanteneI1e l'assoluto segreto. In tutte questeipotesi » ~ ed ecco la casistica che scaturì ~

« è assolutamente necessario che il Governopossa procedere ad emanare decreti-legge daun momento all'altiro, senza attendere il siapUll' rapido sistema previsto attraverso leCommissioni per emanare le leggi ordi-narie ».

Le stesse frasi furono pronunciate dalloonorevole Persico e a conclusione il presi-dente Ruini ~ che, ripeto, abbiamo qui pre-sente ~ interrompendo vivacemente un par-lamentare che negava concettualmente, ri-portandosi alla pronunzia della 2a Sottocom-missione, ogni potestà di decretazione d'ur-genza all'Esecutivo, per l'arbitrio che caratte-rizzava tale attribuzione di potestà legislativasostanziale, spiegò come si era arrivati aduna soluzione più elastica. Nella seduta del17 ottobre 1947, il senatore Ruini affermò'« Si è dapprima posto il quesito se convieneprendere in considerazione o mostrare diignorare quello stato di necessità, come dicela prevalente dottrina, da cui dipende l'ema-nazione dei decreti-legge. Che vi possa esserestato di necessità, anche se non ha veste diistituto giuridico, è un principio generaledi dkitto largamente ammesso. A dò si rri~conduce il sistema del decreto~legge, usatotra l'altro in Inghilterra, paese classicamentelibero col bill d'idennità da parte delleCamere, perchè messo sotto la responsabilitàdel Governo e sotto la responsabilità perso-nale del Ministro proponente. Non ci ha trat-tenuto » ~ continuava e concludeva l'onore-

vale Ruini ~ « il timore di dare cittadinanzanella Carta costituzionale a un atto che destacosì sfavorevoli ricordi. Non mettendo nullasi viene a facilitare, ad incoraggiare l'uso deidecreti-legge; e così si farà, col silenzio, ope-

ra antiliberale ».

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Senato della Repubblica ~ 29595 ~ IV Legislatura

546" SEDUTA (antirnerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO SlENOGRAFICO

Dunque, emendamento accolto non concarattere permissivo, ma con carattere asso-lutamente limitativo. Si è, cioè, limitata ladecretazione d'urgenza a quei casi di anzielencati.

Così nacque, con caratteri di eccezionalitàe con ambito limitato, la decretazione d'ur~genza. E già precedentemente, anorevole Mi~nistro, Orlando aveva scritta nel suo magni~fico trattato, di autorità ancara indiscussa enon superata, e tale valutazione mantenne(pagina 200 del terzo volume): « Del decreto-legge » ~ e sembra dettato per il caso checi riguarda ~ « se ne fa uso per forzare la ,

mano del Parlamento presentando ad esso ilfatto compiuto e ciò » ~ concludeva Orlan-

do ~ « è altamente da deplorarsi »

D'altra parte, onorevole Ministro, nel casoin esame, quali erano le circostanze chepotessero indkare l'urgenza, il casa straordi-nario, extra ordinem, di necessità e di ur-genza, che legittimasse il pravvedimentopravvisario avente forza di legge? Il provovedimento in esame non può classificarsineanche una legge di carattere normativa:è in sostanza una legge-provvedimento, cioèuna legge contenente un atta dispositivo che,ma ciò è inconferente, poteva essere giudi-cato urgente.

Siamo dunque, al di fuori degli schemiprevisti dalla Costituzione, siamo. ancarauna volta, ed è l'ennesima (qualunque siail contenuto del pravvedimento, da qua-lunque ragione giustificata), fuari ,dei casistraardinari di necessità ed urgenza, di fron-te ad un arbitrio. del Potere esecutivo. IlParlamenta ancora una volta è davanti alfatto campiuta. Il Governo chiede il con-senso ad una maggioranza che a stento siraccoglie (abbiamo percepito la perplessità

che scaturiva da alcuni interventi e abbia-

mo notato assenze, silenzi e rinunce; è chia-ro quale sarà la maggioranza in quest'Aula,cioè quale sarà la composizione a la passi-bilità di camposizione della maggioranza),tentando di indurla, per ragioni di carattere

strettamente politico, che non hanno nullaa che vedere can l'esigenza di rigorismoscientifico e con il daveroso rispetto dellaCostituziane della Repubblica, ad un con-

24 GENNAIO 1967

senso. che è viziato dalla evidente sopraffa-ziane parlamentare e palitka.

Eoco perchè, onarevole Ministro., ancorauna volta abbiamo ritenuto di dover pre-mettere alla discussione di merito del dise-gno di legge di conversione del decreto-leggein esame, il nostro aperto dissenso e il no-stro 'rifiuto di condividere la responsabili-tà di un procedimento legislativo abnor-me. E quando dai vostri banchi ~ e questoè avvenuto anche recentemente ~ si sotto-linea, con un chiaro riferimento ad un pas-sato, l'orgia dei decreti-legge, nOli non pos-siamo che rispondere che le leggi pirecedenti,le quali permisero ed incanalarono in unalveo di legittimità la decretazione di ur-genza, erano essenzialmente limitative a trespecifici casi (1939) . . .

B O S C O, Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale. Non dimentichi la leggedel 1926. Non faccia un salto di 14 anni!

N E N C ION I. Ella, nelle sue interru-zioni, stamane non è felice; mi permetta ilrilievo, onorevole Ministro. Lei mi richiamaa non dimenticare la legge del 1926? Ma èpropria quella che legittima la Castituzionedi Salerno. Non vada oltre! Quale legitti-maziane poteva avere il Governa di Salerno.,quando emise la nuova Costituzione col de-creto-legge (o legislativo) 25 giugno 1944,n. 151?

B O S C O Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale. Non c'entra.

N E N C ION I. C'entra perchè la legge31 gennaio 1926, n. 100, è richiamata dallostesso decreto legislativo luagotenenziale nu-mero 151! Pertanto vi è un callegamenta lo-gico e di legittimazione nella suocessionedelle leggi. Altrimenti dovremmo. sostenere,con molti autori, come il Crosa, come il Bod-da, che è illegittima tutta la Legislazianeabnorme degli anni '44, '45, '46. Infatti, inseguito ad una situazione di frattura deldiritto, non avrebbe potuto sorgere una nuo-,va Costituzione se non con una corale co-stituente promanante dal basso. Niente al-

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IV LegzslantftiSenato della Repubblica ~ 29596 ~

24 GENNAIO 1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESO'CO'NTO' STENO'GRAFICO

tra avrebbe potuto legittimare una nuovaCostituzione.

Ella mi può insegnare che il Giannini, inun prezioso ed autorevole scritto, ha soste-nuto l'esistenza successivamente di 11reordi-namenti costituzionali: l'ordinamento costi-tuzionale provvisorio previsto dal decreton. 151 (1944), l'ordinamento provvisorio dicui al decreto legislativo n. 98 del 1946 einfine la Costituzione definitiva del 1948,uscita dai lavori dell'Assemblea costituen-te. Al di fuori di questi vi è il nulla. Il po-tere di ordinanza d'urgenza del Governoper la così detta prima Costituzione n. 151del 1944 è stato legittimato dalla legge chelei, onorevole Ministro, ha valuto rievocarecarne legge eversiva: la legge 31 gennaio1926, n. 100! La stato di necessità suggerivao imponeva la potestà di decretazione d'ur-genza (veda la sentenza Mortara del 1922). Ilfascismo ebbe l'onestà ed il coraggio, di fron-te all'assenza di una legislazione limitativa,di disciplinare tale potestà. La legge 8 giu-gno 1939, n. 860, limitò tale potestà a speci-fici casi implicitamente richiamati anchedall'articolo 77 della Costituzione della Re-pubblica. Vi è una concatenazione logica inquesta successione di leggi costituzionali eleggi ordinarie da cui scaturì l'attuale Co-stituzione. Il diritto vigente non giustifi1caminimamente l'attuale prassi di disinvaltadecretazione d'urgenza da parte dell'Esecu-tivo, anzi getta un'ombra di illegittimità co-stituzianale sulla sua azione. Dato il can-.tenuto del provvedimento in esame, il Go-verno avrebbe potuto esperire il procedi-mento regolamentare d'urgenza o urgentis-simo e mai ricarrere al decreto-legge per lacarenza dei presupposti costituzionali.

Questa è la realtà lagica e giuridica. Seinterviene la politica a contaminare tut-to, allora è un'altra cosa; ma in questadisamina noi ci sforzeremo di mantenerci inun rigorismo scientifico, come lo permettonole nostre madeste forze, senza inquinamentidi carattere palitico che ci porterebbero,onorevale Ministro, a 'Critiche ben più severee ad una dialettica spietata.

Premesso ciò, veniamo aH'esame del de.-creto .1egislaHvo luogotenenzia:le 21 novem-bre 1945, n. 722, di cui si è lungamente

parlato i>nquest'Aula, decreto che ha forma-to oggetto tanto di disamine 'supe:rfidali edisinvolte, quanto di approfondite critiche.

Onor,evoli colleghi, voglio prima fare unaosservazione di carattere generale. È evi..dente che in una situazione di frattura deldiritto vigente, in un determinato periadostorica, dovuta a qualsiasi causa scatenante,la funzione legislativa viene esercitata comeè passibile; e non dica nulla di nuovo per-chè la dottrina tedesca offre un'ampia ca-sistica e una approfondita disamina dellafenomenalogia giuridico-costituzionale incasi di frattura del diritta davuta a som-movimenti dan'alto (colpo di Stato) o dalbasso (l1ivoluzione), ad opera soprattuttodello Jellinek. La frattura del diritto pro-duce una legislazione al di fuori dei prece-denti schemi, e questo è ovvio. È il ritornoalla normalità che impone i:l rÌiesame dellacosHtuzianalità o della sopravvivenza dinorme di carattere giuridico. Cioè il raf-fronto delle norme residue e della produ-zione legislativa nuova con norme di carat-tere giuridico superiori carne gerarchia, co-me nell nostro caso, o di distinziane tra nor-me costituzionali e norme ordinarie, rile-vando l'eventuale contrasto di narme dellostesso gradO' gerarchico, successiani di leg-gi ,ecanseguente eventuale abrogaZ'ione im~plicita Q esplioita di norme o istituti, sì daoffrilre un ardinamenta vigente il più pos-sibile armonica ed articolato.

È i:1ritarno alla narmalità. Dobbiamo ri-canoscere (come è avvia) che la decreta-zione di urgenza, inca.so di frattura del di-ritto, è una neces,sità che s'impane anche se.infrange precedenti schemi. Un Gaverna chesi trava senza una guida costituzionale, ubisocietas ibi ius, ha il davere di intervenirecan agni mezza, assumendo la l1espansabi-lità callegiale dei prapri atti come entitàastratta e di frante alla propria cascienza isingali companenti. Col ritarno alla norma-lità si pongonO' dei limiti, carne pietra di pa-ragone e come crisma di legittimità dellenarme che durante la frattura sona statedettate dalla necessità prevalente di disci-plinare la camunità statuale.

PertantO' nessuna critica nè di oaratterepalitico, nè di carattere giuridica a scienti-

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Senato della Repubblica ~ 29597 ~ IV Legislatura

S46a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

fico al famoso decreto che si chiamò legi~slat,ivo luogotenenziale 25 giugno 1944, nu~mero 151, e al decreto n. 722 del 1945. Ilpopolo italiano si dette una Costituzioneprovvisoria col decreto 25 giugno 1944, [}u~mero 151 e da questa Costituzione provvi~soria scaturirono vari provvedimenti tra cuiil decreto n. 722.

Pertanto legittimo il decreto~legge n. 151del 1944 che è passato nella cronaca politicacome la Costituzione di Salerno. Fu modifica~to successivamente dal decreto legislativoluogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, ma nonsoppresso, perchè la seconda Costituzioneprovvisor,ia si intitolò: «Integrazioni e mo~difiche al decreto legislativo luogotenenziale25 giugno 1944, n. 151, :relativo . . . facoltà alGoverno di emanare norme giuridiche ».

Prima osservazione: questi provvedimen~ti legislativi sono intitolati decreti legisla~tivi luogotenenziali, però la dottrina primae la Corte costituzionale, a distanza di anni,doè nel periodo del ritorno alla normalità,e particolarmente con la sen.tenza 7 luglio1962, n. 85, parla di « decreto~legge luogote~nenziale» n. 151 e non di decreto legislativoluogotenenziale come si intitola all'origine.Quindi un nomen iuris non rispondente allasostanza. E se anche non lo avesse indi~cato la Corte costituzionale come decreto~legge sarebbe stata la realtà giuridica adoffrke questa nozione, questa classificazionenozionale perchè, onorevole Ministro, la nor~ma contenuta nella disposizione transitoriaXV ha ritenuto di considerarlo convertitoin legge. La prevalente dottrina lo ha indi~cato non come decreto legislativo luogote~nenziale ma sempre come «decreto~legge»malgrado !'intitolazione originaria di decre~to legislativo. Ed anche l'onorevole Orlandoche fu relatore alla Consulta nell'azione di~retta ad ottenere il visto allo schema di de~creto (che fu poi il decreto legislativo luo~gotenenziale 16 marzo 1946, n. 98) nella suarelazione scritta, parlando di questo provve~dimento non lo intitola, non lo indica (nèpossiamo sostenere ~ sarebbe veramente

assurdo ~ che l'onorevole Orlando nella

pienezza delle sue capacità fisiche, psichiche,intellettuali e scientifiche allora abbia com~messo un errore) come decreto legislativo

luogotenenziale, ma come decreto~legge. Ela ragione, onorevole Ministro, era moltosemplice: il decreto n. 151 prevedeva già,nella norma contenuta nell'articolo 6, chedovesse essere convertito: «Il presente de~creta entra in vigore il giorno stesso dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esarà presentato all'Assemblea legislativa perla conversione in legge }}. Dunque il nome,la classificazione dati dalla Corte IcostitU~zionale recentemente, !'indicazione data conl'autorevolezza, la competenza specifica dal~l'onorevole Orlando relatore alla Consultadello schema di Costituzione provvisorianon furono frutto di esigenze momentaneedi carattere politico o peggio ancora di er~rori di caratter,e nozionale, di caratterescientifico. Tale nozione scaturiva da unaJ1ealtà di carattere giuridico, da una realtàdi carattere costituzionale e da una realtàimposta da una sia pur rudimentale tecnicalegislativa. E per concludere, onorevole Mi~11'istro, su questo punto el:la non potrà averdimenticato che l'artkolo 4, da cui scaturi~soe poi il potere attJ1ibuito al Governo diemanare delle leggi di carattere formale tracui la famosa 722, prescrive ~ ed ecco laconcatenazione logica alla quale mi sono pri~ma richiamato ed ecco la necessaria succes~sione di leggi, ed ecco la necessaria funzio~ne di carattere costituzionale del Governo diSalerno: «I decreti relativi alle materie in-dicate nell'articolo 1 della legge 31 gennaio1926, n. 100, sono emanati dal luogotenen~te generale del Regno con la formula " sen~tito il Consiglio dei ministl'i", "sulla pro-posta di ", "abbiamo decretato e decre-tiamo " }}.

In conclusione col decreto 1944, n. 151,che ha dato una Costituzione provvisoriaal popolo italiano, in un momento di frat~tura costituzionale, di assenza del Parla~mento (con regio decreto-legge 2 agosto1943, n. 705, fu soppressa la Camera dei fa~sci e delle corporazioni) il Gov'erno ha fat~to ricorso al procedimento legislat'ivo diurgenza in matel'ia costituzionale. Il decre-to legislativo luogotenenziale 16 marzo1946, n. 98, limitò la potestà legislativa del~l'Esecutivo escludendo determinate . . materie ,

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IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 29598 ~

24 GENNAIO 1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tra cui la materia elettarale e la materia ca-sti tuzianale.

Nella prima Castituziane pravvisaria nanvi erana limiti ed il provvedimenta trovavala sua legi ttimaziane nella legge 31 gennaia1926, n. 100.

Ha :ticardato tali precedenti, anarevalicalleghi, per indiv,iduare cOonuna vigarosaanalisi la legittimità della decretaziane diurgenza in un periada di frattura del di~dttQo. La Cast<Ìtuziane pravvi,saria è stataemanata can un decreto~legge, cQomeha ri~canasciuto la Carte costituzionale in fun~ziane della legge 31 gennaia 1926, n. 100,che autarizzava il Gav,erna ad emetterepravvedimenti legislativi. Ma anche questaCastituz,iane pravv,isaI'ia, modificata nel1946, sarebbe caduta nel nulla se questadecreta« legislativa luagatenenziale », in sa~stanza questa deC'reta~legge, onarevale Mini~stra, nan fasse stata canvertita in legge.Ciaè davremma ammettere che il decretan. 151 del 1944 avrebbe persa efficacia. ,extunc se nan fasse stata canvertita in l1eggedal Parlamenta. È stata autarevolmente can~vertita can una narma gerarchicamente su~peLiare; la XV dispasiziane transitaria e fi~naIe della Castituziane che ha stabilita:«Can l'entrata in vigare della Costituzia-ne si ha per convertita ,in legge il decretalegi'slativa luagatenenziale 25 giugna 1944,n. 151, sull'ardinamenta provv,isaria dellaStata ».

Onarevale Ministro, l'articola 4 di taledecreta ~~ e veniama al merito, non per unesame di carattere lagica, giuridica e casti-tuzianale della sua efficacia, ma per l'inda-gine sull'esistenza giuridica del decreta nu-mero 722 del 1945 ~ demandò al Can~siglia dei ministri fina all'entrata in fun-ziane del nuava Parlamenta il poteredi emanare pravvedimenti aventi farzadi legge. Stabilì inaltre che « tali decreti le-gislativi» nan fassero definiti decreti-leg-ge (anche se nel prima camma dell'artica.la 6 del decreta n. 151 è cantenuta la nar-ma per cui sarà presentata alle Assembleeper la canversiane in legge) e davessera esse-re sanzianati e pramulgati dal Capa dellaStata. Che casa è avvenuta allara, anarevalicalleghi, dal punta di vista castituzionale?

Non pQossiama nan ricanascere che una dif.f,erenza sastanziale v,i è e fu messa in evi~denza in ma da mirabile da Azzariti, allaraprima Presidente della Corte di appena,in un sua scritta, nel mamenta in cui vierana le tesi più cantrastanti. la ricarda cheil Badda e il Crosa sastenevana l'illegittimi~tà della n. 151 ed anche recentemente lastessa Crasa ha 'sastenuta l'i1Jegittimità nansaltanta della n. 151 ma di tutti i pravve~dimenti successivi. Allara si pase nnterra~gativa in sede scientifica: se davessima ri-tenere illegittima la n. 151 e davessima ri~tenere illegittimi tutti i pravvedimenH chepure furana canvalidati, ratificati e canver~titi (viera una terminalogia nan certa pre-cisa) successivamente, davremma ritenereillegittima anche il decreta legislativa lua-gatenenziale n. 98 del 1946 per 'arrivare a]~l'assurda di ritenere illegittima anche laCastituziane de]]a RepubbHca ed illegittimila Camera dei deputati, 'il Senata della Re~pubblica e tutta la legislaz,ione che è scatu~rita dal sistema. Osservaziane giusta, as~servaziane legittima; vi deve essere una giu-stificaziane di carattere castituzianale, e lagiustificaziane c'è. Vi ha detta prima chela giustificaziane risiede nel richiama stes~sa che fece il decreta legislativa luagatenen-ziale (decreta~legge nella sa stanza e nellafarma) n. 151 all'unica legge che patevarichiamare, anarevole Ministra: la famige~,rata legge 31 gennaia 1926, n. 100, che sa~pravvisse e canferì al Gaverna di Salerna lapatestà di emettere pravvedimenti legisla~tivi, tanta che, successivamente, si è davuta,in Qordine al contenuta dell'articala 6, cQon~vertire in legge persina la Castituziane prav~visaria . . .

Ma, anarevali calleghi, dabbiama ara ri~cercare quale sarte fu riservata ai decretilegislativi luagatenenziali che furana emes~si in farza dell'articala 4 del decreta n. 151del 1944 e dell'articala 5 che, la dici ama percampletezza, prevedeva la decretaziane re~galamentare. Ciaè il Gaverna Icanferì a sestessa patestà legislativa, e potestà regala-mentare.

Ci travavama nella situaziane scaturitadalla legge del 1926, n. 100 che dava all'Ese-cutiva la patestà di emanare leggi formali,

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Senato della Repubblica IV Legislatwa~ 29599 ~

24 GENNAIO 1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

sostanziali? No, la situazione era comp1eta~mente cambiata e fu grave errore, in dottri~na e nella prassi giurisdizionale, quello diritenere che il provvedimento n. 151 fosseuna delega al Governo, perohè ne scaturiro~no dispute Idottrinarie e successivamente nu~merosi ricorsi alla Corte costituzionale. In I

dottrina e nella prassi giurisdizionale si fecetale ragionamento: se la n. 151 fu una dde~ga, questa delega è stata data in violazionedella Costituzione della Repubblica che at~tribuisce ~ sempre all'articolo 77 ~ al Po~

tere esecutivo la potestà di emettere decretiche abbiano valore di legge ordinaria condelegazione. Ma la delegazione non può es~sere data in bianco, deve essere data condeterminazione di prindpi e criteri direttivie soltanto per tempo limitato e per oggettidefiniti.

Assumendo che col decreto n. 151 il Go~verno si è delegato, a part,e la questionedella pludsoggettività, perchè è inconcepi~bile una delega se non con l'esistenza diuna autorità delegante, di una autorità de~legata ~ e sulla specie vi è una delega incarenza dell'autorità delegante ~ si dimen~

tica il mutamento che era avvenuto nel1'or~dinamento costituzionale. Era sfuggita an~che la lettera della n. 151 che è un provve~dimento, dal punto di vista delle tecnicalegislativa, non dico perfetto, perchè le azio~ni umane e tanto meno le azioni che scatu~riscono da azioni politiche non possono es~sere perfette, ma un provvedimento con ilquale si è tentato di mantenere una ,rigorosacorrettezza legislativa. Ed è certo la presen~za dei Ruini, degli Orlando, dei Mortati che I

non ha permesso produzione di provvedi~menti legislativi non racchiusi, sia pure inun momento di frattura del diritto, in unquadro legislativo ineccepibile. È costanteil rispetto del diritto vigente, anzi dei resi~dui istituti del diritto vigente.

Che cosa era avvenuto, onor,evole Mini~stro? Mentre precedentemente (l'Azzariti nefa una drastica e coragg,ios8 a£fermazionein un suo scritto) era l'Esecutivo che si as~sumeva tutta la pot,està e la responsabilitàdi emettere provvedimenti legislativi, conquesta nuova provvisoria Costituzione, do~ve si prevedono gli istituti della sanzione e

della promulgazione delle leggi, non era piùil Potere esecutivo che poteva cioè emettereprovvedimenti legislativi, ma era il Poterelegislativo. Una coralità, una funzione dua~listica esercitata dal Governo, elemento nonpiù del Potere esecutivo ma elemento delPotere legislativo, insieme al Capo delloStato, provvisorio o no, o col Presidente delConsiglio in funzione di Capo provvismiodello Stato. La realtà si imponeva alla legge,era la realtà che si imponeva alle norme sta~tutarie. Vi era una corale attività legisla~tiva. Pertanto il Governo emise il decretolegislativo del 1944, n. 151, esperendo atti~vità legislativa. La successiva «sanzione»(lasciamo la promulgazione che è atto delPotere esecutivo) del Capo supremo del Po.tere esecutivo, del Capo dello Stato, la san~zione costituiva esper1imento di attività le-gislativa. Dunque differenza profonda. Equesto non possiamo dimenticarlo ancheper i provvedimenti successivi. Non possia~ma dimenticarlo anche ner il decreto legi~slativo luogotenenziale n. 722. Ma non è unargomento a favore della n. 722 e vedremole ragioni di carattere cost:tuzionale cheimpongono di ritenerla giur.icticamente ine~sistente. In sostanza l'attivita legislativa siesperiva attraverso un atto complesso, con~sistente neJla deliberazione del Cons,iglio deiministri e nella sanzione del Capo delloStato, a cui competeva, non quale Capo delPotere esecutivo, ma quale organo del Po~tere legislativo. Altra cosa, ma non ci ri~guarda se non come quadro dì carattere ge~nerale, è la normazione legislativa per quan~to concerne la così detta seconda Costituzio~ne provvisoria del popolo italiano, cioè laCostituzione modificata dal decreto legislati~vo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 emes-so dal Governo nella funzione legislativa so~stanziale di cui si era assunto anzi attribui-to la competenza. Il Governo provvedeva inordine e nei limiti di cui all'articolo 3 dellalegge (ancora richiamata) 31 gennaio 1926,

n. 100: successivo potere legislativo, che si èarrogato al di fuori di ogni possibilità di de~lega, inconcepibile per la carenza di più sog~getti. Infatti, pur tenendo conto del feno~meno che la dottrina tedesca ha chiamatoselbstJwntrahieren, anche se è concepibile

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benato della Repubblica ~ 29600 ~ IV Legislatura

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGR>\FICO

teoricament,e la delega alla stessa persana,occorre la differenziazione dI sfere patri-moniali e giuridiche, che nella specie nonera possibi1e individuare.

Varie questioni ,sorsero circa l'interpreta-zione dei termini per la convtTsione e la ra~tifica. Esisteva una confusione di termininon dovuta certo alle classificazioni dottri-nali, ma a quel pessimo scienziato che è ill,egislatore, il quale molte volte nel suomodo di legiferare non tiene conto di ne-cessitàsdentifiche e nazionalI, e quindi ab-biamo nella prassi legislativa decreti-leggeo decreti legislativ,i che debbono essere con~va1idati, ratificati, convertitl, approvati dalParlamento.

Lasciamo comunque stare questa plurali~tà ed improprietà di linguaggio. Nè mi occu~però della normazione legislativa scaturita

in forza di norme successive all'articolo 4della legge n. 151, essendo fuori dell'ambitodella nostra materia, benchè l'argomento sa-rebbe illuminante. Dovremmo però fare unadisgressione che potrebbe mattere in ap-prensione la Presidenza, ed io non voglio che

il Presidente abbia apprensioni. Rimaniamodunque alla legge n. 151. In forza dell'articolo

4 della legge n. 151 sono stati emanati nume-rosi ed importanti provvedimenti, almenofino al 1946, il periodo che interessa, che

sono stati sattoposti successivamente a pro-cedimento di conversiane.

Il principio appare riaffermato anche daldecreto legislativo luO'gotenenziale 4 settem~bre 1944, n. 185, che all'articolo 1 prevede,richiamandO' la legge 31 gennaio 1926, n. 100e la legge 8 giugno 1939, n. 860, l'abbligo diconversione ponendo anche dei termini.

Con ila legge 5 maggio 1949, n. 178, furonoconvertiti i decreti nn. 155, 158, 178, 180,181 e 186. Molti autari (se la sO'no cavatacosì) hanno affermato che l'obbligo di con~versione scaturiva da un impegno dicarattere politico dei governi, come seuna realtà legislativa con risonanza co-stituzionale potesse identificarsi can unimpegno di carattere politica e non con unimpegna di carattere prettamente costitu-zionale. Infatti se un provvedimento legisla-

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tivo contiene una narma per cui la leggestessa deve essere (adapero termini non pro-pri che sono offerti dalla legislazione) ratifi~cata, convalidata, convertita, non è un impe-gno politico del Governo, è un impegno che'scaturisce dal nomen iuris, dalla species, dalcontenuto di carattere giuridico della leg~ge stessa.

Molti decreti~legislativi ~ questa è la real-tà ~ sono stati presentati all'Assemblea co-stituente e successivamente al Parlamen~to per la « conversione» in legge. MO'I~ti decreti legislativi sono stati convali-dati attraverso attività legislativa di modi-fica, come avviene nO'rmalmente per i decre-ti-legge che si convertonO'. PO'trei richiamar-ne qualcunO', perchè non si pensi che la miaè un'affermazione apodittica. Venne presen-tato, e l'Assemblea lo discusse ampiamenteappO'rtando varie modifiche (resoconto sammaria 209~21O, pagine 10-15 Assembleacostituente), in forza dell'articola 4 del de~creta legislativo luogotenenzia.'1e n. 151, ilprovvedimento 29 marzo 1947, n. 143, conte-nente un'imposta straordinaria progressivasul patrimonio. L'articolo 77 di tale provve~dimento dispone: «Questo decreta sarà pre-sentato per la convalida» ~ eccO' l'impro-prietà di linguaggio, almeno secondo i ca-noni cO'stituzionali vigenti ~ « all'Assemblea

costituente ». Nan vi è dubbio che tale prov-vedimento fu emanato in base all'artico-

lo 4 del decreto legislativa luogotenenzialen. 151 perchè tale affermazione di legittimitàcostituzionale è contenuta nel provvedimen-to stesso. L'Assemblea lo approvò con modi-fiche e al termine della discussione fu sol-levata la questiane se dovesse parlarsi diconvalida, di approvazione o di conversione

in legge. Diverse furono le opinioni e la di-scussione terminò con l'approvazione di que-

sta norma: «È convalidato il decreto legi.slativo con le modificazioni e le aggiunte dicui al testo degli articoli seguenti ».

Onorevoli colleghi, io non voglio da uncaso generalizzare, ma è una realtà legisla-tiva che alcuni di questi decreti legislativiluogotenenziali sono stati indicati come de-creti.Jlegge, altri sono stati indicati come de-

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24 GENNAIO 1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

creti legislativi luogotenenziali (e nella clas~sificazione nozionale decreti~legge), altri sono stati presentati all'Assemblea che li haapprovati o convalidati o ratificati, modiiicando sostanzialmente l'articolazione norma~tiva, ed altri sono stati, in special modo idecreti~legge, convertiti in blocco con la leg~ge, come ho sopra indicato, 5 maggio 1949,n. 178. Tale legge è veramente eloquente.Infatti nella elencazione dei provvedimentilegislativi soggetti alla conversione collettivaglobale, vi sono molti decreti legislativi luo~gotenenziali. Non è producente fare questio-ni di nomen perchè, come abbiamo rilevato,occorreva averriguar1do alla sostanza. I de~creti approvati riflettono l'intervallo tra laprima Costituzione provvisoria e la secondaCostituzione provvisoria nel 1946. Fra i nu.merosi testi normativi degli anni di crisicostituzionale è possibile traociare delle li~nee in base ai periodi storici in cui si sonosusseguiti i diversi governi.

Concludendo su questo punto, sono per~ciò da distinguere: 1) i decreti emanati do~po il 25 luglio 1943 con richiamo alle ante~riori potestà dell'Esecutivo, senza che pe~rò fosse possibile l'immediata presentazionead Assemblee legislative per la convalida;2) i decreti legislativi luogotenenziali deriva~

ti dall'attribuzione piena e diretta al Gover~no del potere legislativo con il conseguentesvincolo dell'attività legislativa da esso svol~ta da qualsiasi controllo di altri organi co~stituzionali; 3) i decreti legislativi presiden~ziali emanati dal Presidente del consighonella qualità di Capo provvisorio dello Statodopo l'esito del referendum ai sensi dell'ar~

ticolo 2 del decreto legislativo luogotenen~ziale 16 marzo 1946, n. 98; 4) i decreti legi~slativi del Capo provvisorio dello Stato du~rante il periodo della Costituente fino alla

convocazione del primo Parlamento repub~blicano, articolo 3 del decreto legislativo luo.

gotenenziale del 1946, n. 98.

Quale sorte hanno avuto ~ e veniamo al~

l'argomento centrale del provvedimento nu~mero 722 ~ tutti questi provvedimenti?Onorevoli colleghi, la relazione piena di

osservazioni e di dati del <collega To~

relli quando arriva all'argomento centraleche doveva formare oggetto, mi si permettaquesta rispettosissima critica ad un lavoroche è stato fatto da un collega, di una seriedi considerazioni, scivola d'ala e sparisce nel.la nebbia. Dopo le premesse mi sarei aspeL~tato che fossero scaturite conclusioni di ca~ratte~e classificatorio e di carattere nozio~naIe.

La premessa era esatta, ma, pervenendoalla conseguente rubrica: « Il decreto legisla~tivo luogotenenziale n. 722 sotto il profilocostituzionale ", il relatore afferma pratica-mente che il n. 151 è stato <convertito inlegge e il n. 722 riceve il crisma della legit~timità. Non sappiamo <come, non sappiamoperchè, non sappiamo da quale norma.

Ed abbiamo pur visto, onorevoli colleghi,che il Governo di Salerno, che avrebbe po~tuto, in quel clima di frattura, disinteres~sarsi completamente di ripetere la legittimi~tà del suo operato legislativo da una norma

~ e la presenza di Orlando la ,ritengo

determinante ~ ha ricercato un aggan-cio di carattere giuridico e costituzionale.Per il relatore invece la legge n. 722 è le.gittima perchè è legittima. Nella relazionevi è pertanto una petizione di principio evi~dente. È vero, onorevoli colleghi, che la Cor~te costituzionale recentemente, di fronte alIadisputa giurisdizionale e alla disputa di ca.rattere dottrinario, escludendo ogni possi~bilità di delega legislativa, ha affermato chela legge n. 151 doveva ritenersi un'attribu~zione di potestà legislativa al Governo. Mapur considerata attribuzione di potestà le~

gislativa rimaneva sempre la classificazionescientifica e costituzionale di questi prov-vedimenti. Abbiamo affermato che il Go~verno esercitava un'attività legislativa for~male in concomitanza col Capo dello Stato.Pure i singoli provvedimenti legislativi ave~vano i caratteri del decreto~legge perchèscaturivano da una situazione, se non diurgenza, di necessità e di necessità costi~

tuzionale per la inesistenza, totale primadel 1945~1946 e relativa dopo, di un'As~

semblea legislativa. L'Assemblea costituen~te, onorevoli colleghi, aveva un altro compi~

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to, non poteva disperdere la sua attività nel.la normazione legislativa; aveva il compitoprimario istituzionale della Costituzione dadare al popolo italiano. E pertanto il Go~verno manteneva, con dei limiti, la potestàlegislativa. Permaneva però i~ dovere, nondico morale e politico, ma il dovere giuri~dico, e mi fermo a questo concetto, di pre-sentazione della produzione legislativa alParlamento presente o futuro per la conva-lida, per la ratifica o più correttamente perla conversione in legge, con modifiche o sen~za, dei provvedimenti provvisori. Tutto que~sto è caduto per quanto concerne la leggen. 722; la legge n. 722 rimane un provvedi-mento scaturito da una potestà legislativaattribuita al Governo con l'obbligo giuridicodi presentazione del provvedimento provvi~soria al futuro Parlamento per la conversio-ne. Perchè è evidente che, se vi è un decretolegislativo luogotenenziale che può concepir~si sottratto alla esigenza o al dovere costi~tuzionale di presentazione all'Assemblea perla conversione in legge, è proprio il decreto25 giugno 1944, n. 151, che ha posto la Costi-tuzione provvisoria. Nessuno può sostenere,con serietà di argomenti, che la conversionein legge del decreto-legge n. 151, attraversola norma costituzionale, possa avere conver-tito anche tutti i provvedimenti di produzio~ne legislativa successiva emessi in forza dellanorma contenuta nell'articolo 4 che attribui~sce potestà legislativa al Governo. Controtale assurda tesi, se non vi fossero altri ar-gomenti, vi sarebbe un argomento di caratte~

,l'e giuridico inoppugnabile: con la legge 5maggio 1949, n. 178, si è assolto al dovere

costituzionale di convertire globalmente tuttiquei provvedimenti che si sono ritenuti vi-genti e operanti.

Non sono stati convertiti i provvedimentiprovvisori che avevano esaurito la propriaefficacia per il superamento della realtà percui furono concepiti ed emanati. Dunque viè una realtà costituzionale, cioè la conver~sione in legge del decreto n. 151 attraversouna norma costituzionale del 1948. Se l'au-tomatica conversione avesse convertito inlegge o avesse ratificato o avesse convali-

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dato o avesse sanzionato tutta la produ~zione legislativa, che bisogno c'era nel 1949di convertire globalmente, ancora una vol-ta, tutti quei provvedimenti ritenuti vigen~

ti che non fossero ritenuti superati dallarealtà? Da che cosa poteva scaturire l'esi~genza di una conversione globale se la con-

versione nel 1948, scusate l'apparente pa-sticcio, era già avvenuta attraverso una nor-ma transitoria che legittimava a posterioriun provvedimento che si era legittimato conrichiamo alla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

e che avrebbe, attraverso la sua legittima-zione, dato il crisma della legittimità costi-tuzionale a tutti i provvedimenti?

Ma vi è un altro argomento letterale digrande importanza. La legge n. 151 parla dicontinuità legislativa, non prevede atti legi~

slativi con diverse caratteristiche formali esostanziali. All'articolo 4, infatti, è detto: « Iprovvedimenti legislativi. . . ». L'articolo de-terminato «i », quindi, si richiama ad unacontinuità senza soluzioni, si richiama aduna continuità di legittimità di produzionelegislativa, si ,richiama a provvedimenti già

conosciuti nella realtà politica, nella realtàparlamentare e nella realtà giuridko-costitu-zionale. Dunque non vi è differenza tra j

provvedimenti precedenti e i provvedimentisuccessivi, non vi è differenza nè nazionalenè pratica tra i provvedimenti che ,dovevanoessere presentati e che furono presentati perla convalida e per la ratifica e i provvedi~menti precedenti.

Questa, onorevoli colleghi, è la realtà esotto questo profilo si deve dedurre che ildecreto legislativo n. 722, non avendo rice-vuto questo crisma, che era una esigenza as-soluta di carattere giuridico-costituzionale,di carattere giuridico-legislativo e di tecnicagiuridica, ha perduto ogni efficacia.

Ella, onorevole Ministro, mi risponderàche era stato richiamato da leggi succes-sive.. .

B O S C O , Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale. Veramente su questopunto ha già risposto il relatore.

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')!:nato della Repubblica ~ 29603 ~

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IV Legislatura

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

N E N C ION I . Onorevole Ministro,ella mi risponderà anche, se riterrà oppor~tuna di onorare con una risposta le mie mo~destissime considerazioni...

B O S C a, Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale. Faremo una lunga con~versazione su questo argomento, perchè in~dubbiamente è interessantissimo. Evidente~mente però non posso dedicare tutto il miodiscorso soltanto alla posizione giuridica del~l'ordinamento nel 1944A5. Le risponderò an~che su questo, ma mi consentirà di farnesolo un accenno. Avevo anche scritto qual~cosa di carattere scientifico su questo argo~mento che mi permetterò di offrirle in se~parata sede.

N E N C IO N I Grazie, signor Mini~stro. Comunque, si risponderà che il decre~to legislativo n. 722 è stato richiamato daleggi successive. Io non volevo neanche re~spingere questo argomento che ~ se me lo

consente l'onorevole relatore ~ non è un

argomento; e che non lo sia risulta da una

osservazione molto semplice ed elementare.Se fosse sufficiente a far rivivere una normail richiamo di una legge successiva (sappia~ma che, come amero, ogni tanto il legisla~tore dorme), vorrebbe dire, con parole noncerto di carattere tecnico, che si potrebberichiamare in vita un morto; e la legge I

n. 722, per le osservazioni che ho fatto, ave~va esaurito il suo compito dal punto di vi~sta della tecnica legislativa, e non è certoun richiamo successivo che possa riportar~lo in vita. Sarebbe veramente una tecnicalegislativa abnorme e non è mai avvenuto...

Bas C a, Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale. Le dico fin d'ora che lerisponderò su questo punto con il pareredel Consiglio di Stato.

N E N C IO N I . Che conosco nella suasostanza; però, onorevole Ministro, io nonsono di questa opinione ed è un' opinione(non insisterei se fosse solamente mia) con~divisa da autorevolissimi cultori del diritto

pubblico. È pacifico che quando viene richia~mata una legge che ha perduto la propria ef~ficacia si tratta di un richiamo ricettizio del~la norma (ed allora non è certo un richiamonominalistico, letterale o storico) ed in talcaso attraverso una legge si emana una nor~ma di uguale contenuto, di uguale letterae di uguale spirito. Ma il richiamo puro esemplice non può far rivivere quello che latecnica legislativa, quello che ragioni di ca~rattere costituzionale, queJlo che ragioni dicarattere politico, quello che ragioni di ade-renza alla realtà hanno fatto venir meno.Un richiamo alla Costituzione provvisoriadel 1946, contenuto in diverse leggi, non puòcerto cancellare la Costituzione della Repub-blica vigente e non può ricondurci nellaRoma del 1945 o a Salerno nel 1944. Sareb~be una tecnica legislativa veramente abnor~me, veramente inconcepibile. Dunque, al difuori di ragioni politiche e di ragioni dimerito, per ragioni prettamente costituzio~nali, prettamente scientifiche e rigorosa-mente giuridiche, la legge n. 722, malgradoil parere del Consiglio di Stato, malgradoil parere della Corte dei conti, è una leggeinefficace, è una legge estinta, è una leggeche ha cessato di esistere, è una legge chenel nostro diritto positivo vigente non esistepiù se non come ricordo stodco da quando

ha esaurito il suo compito, da quando è statacaducata dalla mancata ratifica, dalla man~cata convaJida, dalla mancata conversione.

Ma c'è un altro argomento, onorevoli col~leghi, che ci porta per altra via alle stesseconclusioni; è un argomento di merito: vo-gliamo riconoscere, onorevole Ministro, che

la legge n. 722 non è stata (la chiamiamolegge per comodità di linguaggio) una legge

eccezionale, non è stata una legge speciale.è stata una legge particolare dettata per unaparticolare realtà, e come tutte le normedettate per una particolare realtà viene mc~no quando questa realtà si esaurisce e vi èun mutamento nella realtà stessa?

Vedete, onorevoli colleghi, vi è una figura~zione, se volete retorica, ma efficace. Ed ècerto illuminante del concetto di staticitàdella legge ed evoluzione della realtà.

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Senato della Repubblica ~ 29604 ~ IV Legislatura

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

Presidenza del Vice Presidente :MACAGGI

(Segue N E N C ION I). Tutti i palazzidi giustizia del mondo, per una strana coin~cidenza, sono costruiti lungo i fiumi: a Ber~lino la Sprea, a Parigi la Senna, a Roma ilTevere, a Londra il Tamigi. Il palazzo digiustizia rappresenta neLla sua pietrificazio~ne statica la legge e il fiume è la realtà chepassa veloce. Quando in quest'Aula noi abbia~ma lamentato, e più volte negli ultimi anni,la inadeguatezza della giustizia per la sualentezza alla reahà operante che passa elascia dietro di sè le norme di legge che nonseguono il mutare, di ora in ora, della realtàumana, abbiamo affermato una cosa esatta.La legge, infa tti, invece di pietrificarsi stati~ca, dovrebbe seguire la realtà umana. È lagiurisprudenza che lascia dietro di sè, comel'acqua del fiume il palazzo, la pietra, lastaticità, e cerca di adattarsi alla realtà chepassa.

E così la 722. Ve la immaginate oggi una722 nella nuova realtà, quando dal 1945 adoggi sono passati anni ed anni e la realtàsi è evoluta, ed è lontana, mostra i suoi sche~mi inutili, aridi ormai, non più in rapportocon la realtà contributiva, con la realtà assi~stenziale, con la realtà previdenziale, con larealtà umana? Veramente sarebbe ~ rkhia~

ma Ibsen ~ come rievocare gli spettri, perdeterminate norme, per determinate diretti~ve, per determinate concezioni di caratterepolitico. E proprio il Parlamento, oggi, attra~verso l'approvazione di un decreto~legge frut~to di arbitrio dovrebbe richiamare lo spettrodi una 722 lontana nel tempo, nello spazio,nella realtà scientifica, lontana anche perchèè un rudere ormai superato da norme giuridi~che, e se non fosse superato da norme giu~,ridiche sarebbe superato da una realtà chetutti sentono?

Vi sono ragioni politiche, onorevole Mini~stro, che dettano quest'atteggiamento delGoverno. Ebbene, si getti giù la mascheradell'ipocrisia e si dica chiaramente quale èla volontà politica che vuole enucleare una

,categoria di ,lavoratori benemerita per larealtà sociale del nostro Paese. Si dica chia~ramente quali sono gli scopi, gli obiettividi una forzatura di carattere giuridico, costi~tuzionale, legislativo. E si discuterà in Parla~mento non attraverso le ferree norme ditempo imposte dal decreto~legge, ma si di~scuterà, attraverso un ampio dibattito dicarattere parlamentare~giuridico, il contenu-to pratica della volontà del Governo, dellasua azione politica, dei vari obiettivi chevuole raggiungere. Nel 1945 eranO' di scenagli statali: era la realtà che si muovera in undeterminato senso e si è voluta infrenare at~traverso un provvedimento provviso:do, de.terminato, contingente. Oggi sono i previ~denziali e viene riesumata una vecchia normacon lo stesso obiettivo, con una ictus aberra~tio che è chiara da tutto l'atteggiamento go~vernativO'. Si dice, onorevole Ministro (vera-mente la commedia umana e politica è gran-de come il mondo!) che è intervenuta unadeterminazione della Corte dei conti. Io, cheda questi banchi per 9 anni mi sono ado-perato con la modestia delle mie forze agridare al Governo di rendere omaggio allaazione della Corte dei conti, mi trovo ap~parentemente in una situazione imbarazzantenel fare oggi una critica al Governo, chevuole ossequiare una determinazione dellaCorte dei conti. Ma io voglio invece ricordarecon la fronte alta in quest'Aula tutti i mieiinterV'enti diretti ad ottenere l'ossequio delledetel'minazioni delJa Corte dei conti; ed ilGoverno è stato sempre cieco, sordo, muto.

Degli esempi? Altro che determinazionidella Corte dei conti in merito a benemeritecategorie dei previdenziali, dei parasta~tali o dei dipendenti degli enti pub~blici, economici e non! La Corte dei conti,vindice, durante il periodo in cui il professarIppolito, segretario generale del Comitatonazionale dell'energia nucleare, era indicatoda una procedura come responsabile di 64imputazioni, indicò come responsabile (si

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Senato della Repubblica ~ 29605 ~ IV Legisla1:u",

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

rilegga la relazione, onorev0'le Ministro) lalegge istitutiva e il Govern0' controllore con-trollato. Parole gravi essa usò ed io in que-st'Aula ed in Commissione ile h0' sO'ttolinea-te. S0'no passati anni ed ancora il Ministrodell'industria è vigilante del Comitato nazio-nale dell'energia nudeaDe ed è presidente del-

10' stesso .ente, doè vigilato, è presidente del-la Commissione direttiva, presidente del Co-mitato dei ministri che deve informare dellasua azione politica ed amministrativa 10' stes-so Comitato. La Corte dei conti si è scanda-lizzata, ha indicato la legge istitutiva comela ragione prima del disordine amministra-tivo che si era insediato in via Belisario. Eb-bene, onorevole Ministro, il Governo che co-sa ha fatto di fronte a queste dure criticheper modiHcare la situazione? Non era la stes-sa Corte dei conti IdeI 1963 e del 1966? Nonvi era di mezzo solo una categoria di lavora-tori, ma il buon nome del Governo, una catti-va amministrazione, lo sperpero del pubblicodanaro. Che cosa dunque ha fatto il Gover-no? Niente, ha stracciato la relazione dellaCorte dei conti come inutile esel1cÌtazione.

Che c0'sa ha fatto il Governo quando laCorte dei conti, con parole veramente pe-santi, si è scagliata contro il disordine am-ministrativo degli enti di riforma e del suopersonale, facendo presente che le spese ge-nerali erano pari, se ben ricordo, al 30 percento circa degli introiti globali, ed indican-do così 10' sperpero del pubblico danaro, indi-cando la dilagante corruzione di caratterepolitico? Che cosa ha fatto il Governo? Si èinchinato di fronte alla Corte dei conti o hastracciato anche questa relazione? E quandosi è trattato di trasformare gli enti di rifor-ma in enti di sviluppo adoperando lo stessopersonale. facendo semplicemente un'opera-zione chirurgica di trasposizione di organo,noi, come il collega Crollalanza ben ricorda,abbiamo detto in quest'Aula: la Corte deiconti ha imposto di riordinare prima ammi-nistrativamente tutto il sistema. Ebbene, ilGoverno ci ha praticamente risposto: non ciinteressa la Corte dei conti, noi facciamoquello che vogliamo: prendiamo lo stessopersonale e creiamo gli enti di sviluppo Lenostre violente proteste negli atti parlamen-tari sono una chiara dimostrazione del no-

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stro ossequio alle indicazioni della Cortedei conti. E allora, signori del Governo, noinon eravamo di fronte ai diritti di una ca-tegoria di benemeriti lavoratori, ma era-vamo di fronte al disordine amministrati-vo, allo sperpero del pubblico denaro. Equando la Corte dei conti si è scagliatacontro i sistemi con cui si amministra ilpubblico danaro nel bilancio dello Statocome ha fatto anche recentemente nell'esa~me di un consuntivo mettendo in eviden-za le violazioni di tutta l'articolazione dellenorme che regolano la contabilità dello Stato,quando la Corte dei conti ha indicato dellenote di variazione a esercizio chiuso concreazione di nuovi capitoli non per lo innan-zi esistenti, che cosa ha fatto il Governo?Il ministro Colombo in quest'Aula ha detto:la prassi ci dimostra che è stato fatto benaltro che quello che la Corte dei conti hasottolineato. Noi in quest'Aula abbjamo pro-testato dicendo: i casi sono due, o il denaroè stato già speso e allora si è commesso unreatO' di distrazione di pubblico denaro, onon è stato anc0'ra speso e allora è di compe~tenza del nuovo esercizio perchè il vecchio èchiuso. Il Governo è stato muto, silente, cie-co, sordo, e la Corte dei conti ha continuatoa premere.

Adesso, onorevO'li colleghi, siamO' di frontead un caso insignificante rispetto alla gra-vità delle accuse che sono state mosse in tan-ti anni ed anche recentemente, sulle qualinon voglio ritornare per brevità. Ma sarebbeistruttivo, utile, illuminante mettere il Go-

vern0' di fronte alle prO'prie resp0'nsabilità,alla propria indifferenza, alla propria insen-sibilità, di fronte alle critiche della Corte deiconti. Che cosa è successo in questi giorniche ha spinto il Governo, dinanzi ad una de-terminazione della Corte dei conti, a ri-correre con arbitrio costituzionale, politico,legislativo, ad un decreto-legge? Vedia-mo, perchè se ci convincete che una ragiO'nec'è, noi, spregiudicati nella valutazione (losiamo sempre stati) e non avendo preconcet-ti di nessun genere, potremmo anche segui-re il Governo. Ma non vi è nessuna ragio-

ne. La Corte dei conti ha provvedutoa far conoscere una valutazione che avreb-be potuto essere contestata. Il senatore Sa-

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'ienato della Repubblicc: ~ 29606 ~

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TV Legislatuvu

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCON~,}'SfENOGRAFJCO

lari, intervenuta in quest' Aula, ha valuta far~ci una lezione di stile e di marale ricardan~daci !'imperiO' della legge, affermandO' chedabbiama essere servi della legge per essereliberi. Pura retarica priva di cantenuta efalsamente maraleggiante: ma chi nan vua~le essere per la legge, chi nan vuale partareassequia alla legge, chi nan vuale una Statadi diritta in cui la legge abbia il predaminia?Ma deve essere un sistema legislativa da cuiscaturiscanO' diritti e da veri per i cittadini,nan stabilità, can parità di diritti, nan canprevisiane di categarie avulse dalla latta ecategarie privilegiate che hannO' tutti i di~ritti e tutte le passibilità.

In una Stata di diritta c'è saprattutta ilrispetta dei diritti ed il ricanascimenta deidaveri, cantinuità di assequia alla legge,nan varietà di atteggiamentO' secanda il cli-ma palitica, secanda il ventO', secanda l'uma-re. È incancepibile mutare una realtà uma~na, giuridica, sociale, came il Gaverna ri-tiene di pater tentare.

Onarevali calleghi, vediamO' che casa laCorte dei canti ha ritenuta di dire nella notad~terminaziane, mativa da cui è scaturitail decreta~legge in esame. Nan pastulava cer~to tale determinaziane una situaziane di frat~tura Ican una categaria, can il sistema casti~tuzianale, una situaziane di fìrattUlra saciale,

mO'l'aIe e giuridica, ma sala un ossequio ve~ramente responsabile e meditato. La COI1tedei canti, anarevoli colleghi, in definitiva siè richiamata ad una situazione ben nata, aduna situazione che aveva avuto armai unastoria sottO' il profila amministrativo, poli-tico e sindacale.

DimentichiamO' un mO'mento la palemica.Avevo decisa :di nan esasperare la polemica,di giudkaI'e serenamente, ma vi sono dellesituazioni che prendano la mente ed il cuo~re. CerchiamO' di ritornare alla serenità delragionamento.

Quindici febbraio 1963, prima detelrmina-zione della Carte dei conti. Si dichiaranO' nanconformi a legge, per aver eoceduta il limitestabilito dall'articalo 14 del decreta 1945, ,

n. 722, le deliberaziani relative al trattamen~

tO' ecanamico del persanale dipendente adot~tate dai Cansigli di amministrazione del~l'INPS (27 luglia~25 ottobre 1962), dell'INAM

(24 luglia-24 attabre 1962), dell'INAIL (29 lu~glio~29 navembre 1962).

Ma, onarevali calleghi, non è stato di~menticato in questa Aula, anzi è stato sottO'-lineata, che il MinisterO' del lavora in data15 giugnO' 1963 praspettava la pratica diffi~coltà di individuare le voci retributive daporre a raffranto e ciò per la ben nataeteragenità della struttura ecanamica dellemalteplici categarie del persanale statale perquanta attiene al trattamentO' accessorio ca~stituito da indennità e premi corrisposti pertitoli vari, in canfranta dei dipendenti daglienti previdenziali.

I Consigli di amministraziane prendanO'atto di questa situaziane e assumanO' deltelr~minate decisiani in meditata difformità dal~la incisiva determinaziane della Carte deiconti. Nella determinazione ultima vi è laconfessiane della perplessità, precedente esuccessiva della Carte dei conti.

la non vaglia fare accuse al suprema or-ganO' di cantralla della spesa, dapo il Par-lamenta, onarevoli calleghi, anorevale Sa~lari. La Carte dei canti vada cauta,di fronte al Parlamento perchè il su-prema argano è il Parlamento. Nan è laCorte dei canti. La Carte dei canti nanemette sentenze, giudica una realtà, davreb-be giudicare una realtà obiettiva e camuni-care al Parlamenta questa realtà abiettivanella sua valutaziane, nella sua elabarazia~ne. Sta al Parlamento nan subire p'assiva~mente una determinaziane della Carte deicanti. Il Parlamento esamina e nella sua altasovranità dà il propria parere attraversadisposiziani legislative, attraverso maziania attraverso ordini del giarno, a attraversoaltri strumenti di impulsO' parlamentare. Ri~mettiamo le case, senatare Salari, sul laragiusta piedistallo e la Carte dei canti, versala quale va come sempre il nostro plausoper l'azione che svalge, nan vada altreperchè altrimenti avremO' il diritta digiudicarla. Vi ho detta prima che nanabbiamO' peli sulla lingua: se 'tali cananifossero vialati dovremmO' indicare la Cortedei conti carne una strumento ,di eversianedi carattere palitica a più chia:ramente ca~me uno strumenta palitico neUe mani delGoverna. La Carte costituzianaile ha detta

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Senato della Repubblica ~ 29607 ~ IV Legislatura

24 GENNAIO1967546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

che è legittimo che i funzionari siano no-minati dal Governo perchè tale investituranon toglie nulla alla estraneità del funziona~rio, non toglie nulla alla indipendenza delsuo giudizio assolutamente al di fuori diogni pressione perchè, dopo la nomina, ilfunzionario è al di fuori di ogni possibilitàdi manovra da parte deWEsecutivo. Siamod'accordo con la Corte costituzionale e vo~gliamo allontanare qualsiasi sospetto sullamoglie di Cesare, però non possiamorinunciare, onorevoli colleghi, a quello cheè un nostro patrimonio, cioè il raziocinio.Noi non siamo un organo che può metterelo spolverino su qualunque affermazionepromossa dagli altri organi che la Costitu~zione prevede. Noi siamo un organo chedeve esaminare e deliberare ed è per questoche il testo unico 12 luglio 1934, e la legge21 marzo 1958, n. 259, hanno stabilito chela Corte dei conti riferisca al Parlamento.Il Parlamento ha il dovere di esaminalre conla sua logica attraverso una penetrante at-tività di carattere logico, politico e giuridico.

Siamo arfiivati alHa seconda determinazio-ne. Che oosa dice Ia Corte dei conti? Forsechi,ede al GOV1ernocon to perchè di £rontealla prima determinazione non ha modifica~to la situazione esistente? Forse la Corte dei'Conti, come qualche volta ha fatto nelle suerelazioni, ha sottolineato !'inerzia del Gover-na o, peggiO' ancora, come nel casa in esame,ha sottolineato 'Che il Governo ha polemizza-to con la Corte dei conti sostenendo la legit~timità dei noti livelli retributivi? No, la Cor-te dei conti ha fatto una cosa molto più sem~plice, più logica, si è dichiarata della stessaopinione del Governo affermando: « La legge5 dicembre 1964 delegava al Governo di ema.nare disposizioni normative per il congloba~mento del trattamentO' economico del per~sonate statale in attività di servizio e in quie~soenza; ritenuto concluso 001,1° marzo. 1966,il conglobamento, per essere divenuti ce:r~ti . . . ». Ma allora prima non lo eranO'. L'hariconosciuto la stessa Corte dei Icontiin questa determinazione. Se oggi ri-conosce che solo dopo la legge delega 5dicembre 1964 e solo dopo il decreto suc~cessiva sono diventati certi, omogenei, itermini di controllo costituiti dai pa~

ralleli trattamenti economICI di quie-soenza e di previdenza dd !personale dipeIl~dente dal10 Stato e di qudl'O dijpendentedagli enti pubblici non economici da cui ri-sulta ~ dice ancora la Corte dei conti ~ « laposs1biJità di, aocertwe se i'isultino confor-mi a legge i trattamenti eoonomioi di quie~s'cenza e pl1evidenza attua'lmente goduti dalpersonale»

'"

è logico che prima non lo era~no, per riconoscimento contenuto nella de~terminazione del 15 n(wemhre 1966, n. 661.La stessa Corte dei conti in sostanza, onore-vole MinistrO', riconosce che la prima deter-minazione era stata affrettata. Aveva presoin esame una realtà perplessa. Le due Com-missioni che in quest'Aula sono sta'te ricOlr-date (la Commissione Carbone presiedutadallo stesso Presidente della Corte dei contie la Commissione Fenoaltea) avevano rite~nuto che non vi fosse possibilità, a partel'esistenza giuridica ,del decreto legislativon. 722, di raffronto tra i due sistemi re:tri~butivi, fra due categmie strutturalmente di-verse (a parte una realtà costituzionale !Conla quale concluderò il mio intervento chie-dendo venia se sono andato oltre il termineche mi ero prefisso). La stessa Corte dei ,con~ti, ripeta, riconosce questa realtà. Ed all~ra,onorevoli colleghi, il Governo non doveva ad-dentrarsi .con arbitrio, con un drastico prov~vedimento, .con una decre:tazione d'urgenza,con una azione, che prima non aveva ritenu~to legittima e opportuna, contro una cate~goria di lavoratO'ri che non aJ¥eva ottenutacon l"a:rbitrlio (con cui il Governo ha ritenu-to di agire emanandO' un decfieto--legge) i h-velli retributivi, ma con l'esperimento legitti~ma di una dialettica sindacale, Icon una dia-lettica salariale, con una dialettica Iretribu~tiva, con una dialeftirca attinente alla previ~denza e all'assistenza. Questa categoria ave-va ottenuto determinati livelli che eranostati esaminati dai Consigli di amministra-zione degli istituti, erano stati approvaticon decreti e suacessivamente erano statinuovamente esaminati anche di fronte allaposizione della Corte dei conti. E ci si era

trovati di fronte ad una realtà che non sug~geriva di poter procedere ad una compara~zione, anche per ragioni che esporremo aconclusione. Si era ottenuto un livello re-

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IV LegislaturaSenulo della Repubblica ~ 29608 ~

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

tributivo e previdenziale e assistenziale noncon i sistemi drastici usati dall'Esecutivo,ripeto, ma can una legittimazione sindacale,amministrativa, regalamentare. Ed allora,se la st1essa Corte dei conti riconosce la per-plessità del cantenuto della sua risoluzioneprecedente e il Governo per la prima vol-ta si pane immediatamente in aziane e sa-stiene, anche di fronte alle pressioni delleorganizzazioni sindacaLi e deUe quattro gr3LIl-di canfederazioni, di non volene, attraversouna norma di \legge, iLegitt1mare una slitua-zione meg,ittima, ebbene il Governo si poneveramente di fronte ad un !pI1obJema conun atteggiamento e\llersivo inoomprensibile,se non con l'individuazione di una volontàpolitica diretta ad ottenere determinati scopia scapito di una categoria, fidando in una si~tuazione di acquiescenza che non sarà nellarealtà. Nessuno mai fino ad oggi ha abbattu~to un'intera categoria a livelli retributivi in-feriori quando i livelli retributivi supe-riori erano stati ottenuti attraverso unadialettica salariale, una dialettica netributivauna dialettica previdenziale per il meditatoavvenire dei lavoratori e dei loro figli. No,mai è avvenuto nella storia questo abbatti~mento ad un livello inferiore di diritti acqui~siti. Sì, è avvenuta sempre e spesso l'elevazio~ne da livelli inferiori a livelli superiori, mamai è avvenuto l'inverso. E questo non sipuò ottenere, anche se fosse una ,realtà de-terminata da una necessità assoluta, da situa-zioni incontrovertibili, attraverso l'arbitriodi una decretazione di urgenza. Si potrà otte-nere soltanto al tavolo di discussiane con leorganizzazioni sindacali, attraversa una di-

scussione che !possa evidenziare tutti, gli ele-menti di struttum dalle retrilbuzioniJ, chepossa portare aHa compI'ensiollle, da partedeHe organizzazioni \s,i'ndJacali, deUe :mgioniper ottener'e l'assenso a mutazioni dellivello retributivo; ma nan attraversoun atto dell'Esecutivo diretto ad im-porre la sua volontà ad una categaria. In talcaso dovrei dire, onorevole Ministro, chea parte la legittimità della legge n. 722,

a parte la legittimità del decreto~egge, a!pane la legittimità, J'0PlPortuni,tà, la mma-liità deH'atteggiamento dd Governo, nel 1967ci tI1overemmo di, fmnte a queUa che i 00-

stituzioll'aMsvi chiamano una frattura dell si-stema. Non è infatti ammissibi,le che quam-to è stato og,getto di un OIbi'etti,vo ['!aggiuntodalle organizzaziani sindacali, attraverso lalibera eiSlP'ress'ione frutto deLla lribertà sin-dacal'e posta da/1Ia Costituz:Lone dena Rerpub~blica, possa essere annientato ICon un decr,e~to-Iegge che nan ha neppure nella sua espres~sione letterale e contenutistica l'avallo, nondko delle organizzazioni sindacali, ma deirappresentanti del popolo italiano, perchè ilParlamento si trova di fronte ad una maggio-ranza che non può che ossequiare il Gaver-no, si trova di fronte ad una maggioranza chemetterà lo spolverino ad una decisione presaal di fuori di ogni coralità democratica di de-cisioni. Questa è una frattura del sistema, èuna pericolosa frattura del sistema. Einaudinelle sue {( prediche inutili» si pronun-ziò contro quello che chiamò «l'andaz~zo degli sganciamenti »: si ri£eriva aimagistrati, si riferiva ai ferrovied, agliinsegnanti e ad altre categarie di im-piegati. Altro che sganciamento! OggiSliamo d1 fronte 'all'andazzo dell'aocetta con-tro categorie intere che hanno lottato perottenere dei livelli :retributivi e previdenziali.Onorevoli colleghi, quando si è parlatoin quest'Aula e aMa Camera dei deputati del~,r"i:l1egittimità dei livelli retributivi dei dipen-denti delI'Ent,e naziona,l,e energia eJettr,Ìcaperchè ave\llano pa,si,zioniJ sUipeI'lÌOII'ia tuttig11i ahri dipendenti di enti ip'U!bbHci ed an-che di aziende ,private, l'im\postazione di oa-rattere \sindacale, ammin:Lstrativo, [egi,slati-vo, morale era completamente errata. Non èinfatti concepibile, quando siano stati rag~giunti determinati livelli, giudicare illegitti-mo per la sua entità il livello raggiunto. Sipotrà semmai ricercare se sono stati raggiun-ti quei livelli voluti dalla norma contenutanell'articolo 36 della Costituz,ione da partedeEe al tre oa<tegolT1eche non hanno ancorapotuto raggiungerie i H\éeUi esaminati; manon si abbattre mai in una reahà sociale un,liveLlo superiore alI \:ilV'eHoinf,eriore, rper,chèsarebbe un andare contro lo spi'rito, la let~tera e le oonquiste deLla CostiJtuz'ione denaRelPubbIica. Anche a,uora dkemmo: s,i,amoper una contenuta spesa pubblica, ma nonpossiamo condividere la scelta di indicare

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IV LeRislalhyaSenato della Rermbblir;o ~ 29609 ~

24 GENNAIO 1967546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA.. RESOCONTO STENOGRAFICO

dei lavoratori che hanno ottenuto determi..nati livelli retributivi al di fuori della legitti..mità sol perchè altre categorie hanno livelliinferiori. Si accresca, si dia adito a coloroche hanno livelli inferiori di poter raggiun-gere quei livelli superiori Iraggiunti nonaHra,vers,o un decI1et~legge, ma a!ttraversouna ,lotta sindaca,le in cui i datoni di lav,l)<fohanno rioonosciuto <la legittimità delle r,Ì.chiest'e, quei liveHi che si sono ottenuti at..traverso una diallettica salaI1iale in cui il da-tare di lavoro ha ~iiOonosduto la l'eigilttimitàdelle premesse, del contenuto dei rapporti ela legittimità o opportunità delle con se..gUènze. Dunque, siamo ndla creahà vOllutadaUo. Costituzione deUa &epubblioa.

Ea:Jlora, se la Cortle dei conti dioe che fi-nalment:: o!gigir,soilo IJ1Jef 1966, si è potutaragJgiungerre questa posSlibiiHtà attraverso illcon!globamenio. ebbene, devo diI1e che ~aCort,e dei conti qui commette un errOI1e lo-gico e un errore di carattere obietti,vo. UnerroI1e logico pe:rchè quanto ha affermatonella determinazione del 1966 l'aveva 'dettoanche nella determinazione del 1963. Ha do-vuto poi a:-konoscere di non ave:r ragione,ha lli:conosciuto che aV'evano ragione le va-rie Commissioni che avevano T'itenuto chei termini ~ anche se1a Legittimità della Jeg..

ge n. 722 potesse essere sostenuta, e non puòesseDC: sostenuta ~ non evano term,ini che

"1otev;:mo comunque essere oOITliParati. E 10riconosce oggi la stessa determinazione dacui è scaturito questo decreto..legge che oggiil Governo chiede di convertire.

I! Ministro del lavoro in conclusioneav,rebbe dovuto rispettosamente far conosce-re aHa Corte dei conti, come già fece il pre-cedente Ministro del lavoro, che aveva com-messo un grosso errore. Perchè non è vero,non è vero in fatto, non è vero storicamenteche il conglobamento sia un fatto compiuto.Non è vero storicamente perchè il congloba-mento è appena iniziato. Ci sono 200 vocida ricomporre in unità; ci sono 200 voci, chesono le componenti della retribuzione deglistatali, da dover mettere su un piano di con-globamento vero e proprio, prima di poterdire che gli stipendi degli statali sono rarago-nabili ad altre entità retributive completa~mente diverse come contenuto, completa~

mente diverse come struttura, relative a rap-porti di lavoro completamente diversi comecontenuto, completamente diversi come 0'ra-ri, completamente diversi come turni, com..pletamente diverse per i ritorni pomeridianiecoetera. Ebbene, non sto a quest'ora taI1daad addrentmrmi in quest'a materia, ma sa-rebbe ve:ramente interessante, veramente ~l~

luminante.

La Corte dei conti ha fatto un'affer-mazione fuori della realtà. E la Cortedei conti non emettJe una senten7Ja esecuti-va, ma presenta ~ questa è la legge ~ unarilevazione obiettivamente accertata. È com-pito del Governo, del Parlamento trarnele oonseguenze. Se nella ({ determinazi0'ne }}

sii fa un'affermazione 10ntana d'allIa realtà,contrastante oon la re3Jltà, e v,i è anche Uinadrenu:noia nei confronti dell'us'O di tabelleche non sono corrispondenti a quelle de~lafleaMà effettua1le, la r:ettiJfica di fatto fa ve-ramente fmnare tutto 11 castello affrettata-mente Icostruito. L'atteggiamento del Go"vema denuncia che al fondo vi sona ragia..ni squi'sitament1e !politiche. Non vorrei me-Sicolave 11 saCl10 con il lPI1ofano, ma è nellecose stesse ques'ta denuncia. VeI1amente staal PaI11amento, se l'Erseoutivo non ha avutola forza, o la volontà, ,di riconduI1re nellaJegallità democratica, amminilstrativa, ~egi-slativa questa situazione. E la Corte d~conti ha riconosciuto 'OdIa stessa sua de~terminazione le ~'agioni per cui il Governoavrebbe dovuto completamente as,tenersri dalprendere un affrettato, incauto, provvedi-mento. Se avesse seguito la via normale, og..gi in Parlamento avremmo potuto con tuttacalma, senza termini perentori, discutere laquestione; avremmo potuto o convincere oconvincerei, attraverso un esame in Com-missione o in Aula, della situazione. E avrem-mo potuto portare gli elementi attraverso cuidiscendeva la legittimità dell'azione che svol..gono le categorie colpite o che si vorrebberocolpire, nella difesa di che cosa? Nella difesadi stipendi che si dicono favolosi, di liquida..zioni favolose? Riconduciamo le cose alla lo..ro realtà. Esaminiamo le tabelle con occhiodistaccato. Vi sono numerose categorie di di-pendenti Ida questi enti che hanno un emolu-mento non voglio dire di fame, ma che appe-

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Senato della Repubblica IV Legislatura~ 29610 ~

24 GENNAIO 1967

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546" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

na appena sopperisce agli elementari bisagnidi una famigLia. È un errore av'er generaJ[z~zata, non aver meditato, aver chiesto l'ab-battimentO' di un livello retributivo sia pureentro un congruo termine. Inconcepibile pO'iaver trasformata un diritto soggettiva,aÌÌiI1alVersouna norma 1egislativa oontenutain un oocret()-Jlegge, in UII1assegno ad perso-nam seTh:zJanessuna possibHi'tà di mantend.~menta per il futuro, di difesa di determinateposiziani raggiunte, sanzionate, ritenute effi-cienti e sufficienti quale carrispettiva di de~terminate prestazioni a norma dell'articolo36 della Costituzione della Repubblica.

ConidIUido,QIIlorevoHcolleghi. A partie l'ine-si:stenza g11unidica deUa weglgen. 722, che ionichiamo neLle oondusioI1'i, vi prego di rite~neve supemto ogni /provvedimentO' e di nonda:re H vostro voto a favore del diseg:no diLegge di conversiane deil decreto..,legge in esa-me, per diverse ragJioni che b:revemente viriassuma.

Primo: l'anco<raggio, iJ quale, se non vifas'seI'O altr-e mgian:i 'PI1ofoiJ1Jde,v:iola il siste-ma costituzionale e ne cos-tituisce UII1afriat-tura. Senatore Cappo, senatore Bitossi e~enatore Vilgl:ianes,i,che io ring:razio per ave-re pazientemente ascoltato la mia pa:roda,mi rivo~go a voi, che SlÌete esse>nZlÌalmente,oltre che illustri rpanlamentari, dei sindaca~listi. SeaJ1lche dovesse siUssi'stere dal t>UiIltodi Viista igliuridko, la J1eggen. 722 Ull'ÌeJ1ebbeirrimediabilmente contro i,l sistema oas'titu-zionale. V.i immag:inate voi, nel clima crea~t'O dalla Costituzione, di Mhevtà sindacale edi uguagl1anza di tutti i diI1itti attribuiti aici"btadini e dei dttadini nei canfronti dellalegge, una categoria di parastataIi vinco-lata ai livélli retributivi degli statali o dialtre categarie? Che casa si creerebbe dalpunta di vista sindacale? Le organizzazionisindacali dei dipendenti della categaria vin~colante av:rebbero tutti i diritti di una dina-mica ,retributiva e sindacale. La categoriavincolata non avrebbe alcun diritto, perchèdovrebbe attendere l'evoluzione degli avveni-menti sindacali che riguardano la categoriavincolante. E non è questa una enucleazjonedi una categoria dal sistema sindacale (se vo-lete corporativo) previsto dalla CostituzionedeHa Repubbli:oa? Non è una s,iltuazione chet'ogHe aLIa categoda v1ncal,ata qual'siasi ane~

Lito di conquista sindaoale e la pone suocu-be deLla categ:o>nia Viincolantie, s1a pUiI'e oom-posta da illustri componenti dell' organizza~ziane statale? Non è una frattura di carat~tere costituzianale che viola la normacantenuta ne1!'artioolo 3 delta Cos1JÌJtuzioneche pone tutti lÌ oittadini e quindi tutte ~ecategorie di fronte ai princìpi che scaturiSlco~no daUa base su cui p'Oggia rra OostitUZlionedella RietpubbHca,cioè l'eguag:liJanza, n di~citto s,indacal,e, il diritto di tUDelare lÌ propriin'teflBssi mateviali e spidtua1i, 11 diil'Uto dituteLa:re la ;propria famiglia, i propri figli,il pl'opI1io avv,enire, l'a p:fIOipria dignità lPI'ofes.-sronal'B, ~l proprio IliveJJo dà retnihuzione? EJ'esisf.enza oomunque di una categoria vin-colante non è una vioLazione pl'Ofonda deLlanorma cont1enu!Ja nell'articoLo 36 deUa eo-.stituzione della Repubblica che non am~mette, non concepisce, distrugge se esistequalsiasi possibilità ,di vincalazione di unacategoria ad un'altra, e tiene come ter-mine di paragone salo la qualità e laquantità del lavora prestato, null'altra?Questa è la Costituziane; non è una leg-ge ordinaria, è non solo una narma pre-cettiva, ma è una norma clallla quale scatu-r:iscono di,ritti e daveTii per i cittadini, ;peri ,1:avoI1atori, per le oat'elgorie e sopmttuttoper il l'elgilslatore al quale vieta di intro!ITlet~tersi, attraverso atti de11'EsecutiVlO, nelladi,aletNca sindacale, neLla dinamica sinda-cale, e soprattutto di inaridke le faticose

conquiste delle associaziani sindacali di ca-tegoria, sanzionate poi dal Governo in anni

e anni di prass:, can provvedimenti che han-no il crisma della legalità e costituiscano co-mUhque il diritto quesito? E non è vero,

senatore Salari, che non vi possa essere undiritto quesito se viola in ipatesi una normadi legge. Noi abbiamO' imparato sui banchidella scuala ~ non elementare, certo, ma

universitaria ~ che i diritti quesiti sona si-

tuazioni di fatto. non sono situazioni di dirit-to; non è vero, senatore P,afundi? I di:ritti

quesiti sono si,tuazkmi di fatto, da cui sca~

turisoono diritti saggeuivi. Affierrmare chenon Sii costituisconO' diritti quesiti quandosi viola una nOI'ma è un assurdo giuI1idico,un as>su:rdo la gico un assu:rdo umano, un, ,assundo stor/ko.

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Senato della Repubblica ~ 29611 ~ IV Legislatura

546a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1967

Vi è poi un'aJltra situazi'One che mi per~metto. di accennare soltanto nell'" conclu~siani di questo m10 intervento. Vii è la n'Or~ma contenuta nell'articolo 429, n. 3), del co~dice di procedura civile. La Suprema Cor~te ha ritenuto (se non fosse così tardi vor~rei farvi conoscere il pensiero della dot~trina, che mi dservo però di svolgere even~tualmente ~n una inter;pd1anza o in una mo-zione) la suprema Corte, dicevo, ha ritenuto,malgrado la cessazione dell'istituto della Ma~gistratura del lavoro, tuttora sussistente ilprincipio posto da tale norma nel nostroordinamento giuridico per quelle categoriedi dipendenti di enti pubblici economici (tracui anche l'INAM, tra cui anche l'INPS) daicui statuti di lavoro scaturisce un dirittosoggettivo e quindi per la tutela di esso ildiritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordi-naria e non al Consiglio di Stato. E bastereb~be questo, onorevole Ministro, a cancellare lalegge n. 722 nella sua articolazione per~chè si richiama a materia non di com-petenza di orlganiz,zazlioni sinda,caI.i e non dicompetenza di contratti collettivi di lavoro,camunque inteSli, anche se nella situaz~i'Onepluralistica degli enti previdenziali si veri~fica una Icoralità di determinazioni: orrganiz~zazioni sindacali, Consigli di amministrazio~ne, decreti del Ministro vigilante.

Questa coralità non muta la sostanza delprincipio che sottrae alla legge n. 722 alme~no due categorie. La Corte dei conti nella suaobiettività istituzionale doveva prendere del~le determinazioni, doveva avere il coraggiod,i prendenle riflettendo. tutto l'anca dei d:i~pendenti di enti publici eoon'Omici, e nondeterminazioni settorriali relative a dipenden~ti di enti pubblici locali territoriali e non, dienti pubblici previdenziaili e non. Quand'Osi tratta di ,denunciare il clima di illegitti~mi,tà di una categoria nOID si ;possono avere

iTilguardi, aocorre avere ill COiDaggio di denun~ciare tutta La categoria.

Anche questo è motivo di jp'eI1pleSisità dapart,e nostra e rg1Ìus1JÌifÌ:caill nost'r'O atteggia~

mento. I.1 controllo che costituisce il com~

'Pita della COll'te dei conti esige un assolutodistacco dalla realtà e daHe fimlllità di ca-rattere politico e dalle finalità che il Gover~

no si può prefiggere.

Siamo, c'Oncludendo, di front,e a una frat~tUJra del Slistema che non può essere sanzjo~nata dal Parlamento. Si assume amorale edabnorme la possibilità di sanatoria attra~verso la legge di una situazione che si ri-tiene illegale. Questo, onorevole Ministro, èun sofisma senza alcun costlrutto e bastereb-be la concezione di diritto quesito sotto ilprofilo putativo a rendere soggettivamentee oggettivamente legittima la fattispecie.

Ma vi è .qualoosa che Slup,era la situaz,ilJueasserita. Nella specie, onorevole Ministro,sa['lebbe am'Orale ed abnorme !invece abbat-tere ad un liveMo ~nferiore le conquiste diuna categoria attraverso una l'Otta sindacale,faticosa, lunga, p'esante, minuziosa, [aHa dilotte, di pazienti attese, di consi,derazioni dicarattere umano, di carattere e sindacalee classificatorio delle prestazioni.

Oglgi che i dipendenti deEa Stato non so~no divisi più nei famosi, ormai supemti gra~di come nel 1945, oggli che vi sono qualifichee funzioni prese in considerazione attraver~so il sistema di coefficienti, noi dovremmo,attraverso l'GiP'provazi'One di questa decreto-legge, affidare ancora una volta il compito,fallito a Commissioni presiedute dal Presi~dente della Corte dei conti o dal senatoreFenoaltea, di equiparare categorie che nonpossono essere equiparate.

Sarebbe chi,edere ad una norma di leggeun assurda; ad impossibilia nemo tenetur.Anche il legislatore non ha il potere direndere aSSiimillabi,li categorie che assimUa~bili non sono, come non ha il potere di in~cidere sul livello retributivo di categoriedi lavoratori. Abbattere ai livelli inferi ari èun illecito cui il Parlamento dovrebbe dÌireil suo no di contenuto prettamente giuridicoma anche di contenuto profondamente uma~

n'O e sociale. (Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguitodella discuss:one alla seduta pomeridiana.

Il Senata tornerà a riunirsi in seduta pub-blica 'Oggi, alle ore 17, con lo stesso ordinedel giorno.

La seduta è toJta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'UfficIO del resoconti parlamentan