Seminario formativo del 12/marzo/ 2012 Progetto Green economy e sviluppo sostenibile per le imprese...

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C o n il co ntrib uto d i Seminario formativo del 12/marzo/ 2012 Progetto Green economy e sviluppo sostenibile per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo Fondo di Perequazione 2009 – 2010 “La disciplina dei rifiuti nelle imprese e le modalità di acceso al sistema di tracciabilità Sistri”

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C o n il co ntr ib uto d i Seminario formativo

del 12/marzo/ 2012

ProgettoGreen economy e sviluppo sostenibile

per le imprese del Distretto delle calzature di FermoFondo di Perequazione 2009 – 2010

 

“La disciplina dei rifiuti nelle impresee le modalità di acceso al sistema di tracciabilità Sistri”

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Codice AmbientaleD.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in

vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni:

• D.Lgs. 205 del 2010D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CEEntra in vigore il 25 dicembre 2010Entra in vigore il 25 dicembre 2010Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi.attuativi.

• D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 vigente dal 16 agosto 2011D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 vigente dal 16 agosto 2011• DL 13 agosto 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011DL 13 agosto 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011• DL 14 settembre 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011DL 14 settembre 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011• DL 6 dicembre 2011, n 201, art 40 c. 8 – semplificazioni per la gestione DL 6 dicembre 2011, n 201, art 40 c. 8 – semplificazioni per la gestione

dei rifiuti a pericolo infettivo di estetisti e tatuatoridei rifiuti a pericolo infettivo di estetisti e tatuatori• DL 9 febbraio 2012, n. 5, art.28 - modifiche relative alla movimentazione DL 9 febbraio 2012, n. 5, art.28 - modifiche relative alla movimentazione

aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo per aziende agricole aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo per aziende agricole

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PRINCIPI GENERALIPrecauzionePrevenzioneSostenibilità

Responsabilizzazione

PRIORITA’ NELLA GESTIONEPrevenzione

Preparazione per il riutilizzoRiciclaggio

Recupero (compresa energia)Smaltimento

CLASSIFICAZIONEUrbani – Speciali

Pericolosi / Non pericolosi

DEFINIZIONI Rifiuto

SottoprodottoProduttoreDetentoreGestioneRaccolta

Raccolta differenziataRecupero

SmaltimentoDeposito temporaneo

Centro Comunale di raccolta

Tracciabilità dei rifiuti: SISTRIRegistro di carico e scarico

Formulari

CATASTO DEI RIFIUTIMUD

RESPONSABILITA’ ESTESA

DEL PRODUTTORE

PARTICOLARI TIPOLOGIETERRE E ROCCE DA SCAVO

OLI USATIROTTAMI FERROSI

DEFINIZIONI CANCELLATELuogo di produzione rifiutiMateria prima secondaria

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

ORDINARIASEMPLIFICATA

SANZIONI / REATI

Abbandonoprivati/enti-imprese

Gestionenon autorizzata

Omessa bonifica

ViolazioneRegistri / Formulari

Trafficoillecito

AUTORIZZAZIONIORDINARIA

SEMPLIFICATA

NUOVE DEFINIZIONIIntermediario

CommercianteRifiuto pericoloso.....

Divieto miscelazione e diluizione

rifiuti pericolosi

Violazioni del sistema tracciabilità

dei rifiuti

ESCLUSIONI

ASPETTI PARTICOLARIRifiuti da manutenzione

Pulizia manutentiva fogne

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Principi generaliArt. 178 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010

° Precauzione ° Prevenzione° Sostenibilità ° Responsabilizzazione

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, a partire da coloro che sono attivi nella fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, secondo il principio di chi inquina paga. Questo articolo, nella stessa formulazione, era già presente nel d.lgs 152/2006.

La modifica introdotta con il d.lgs 205/2010, art. 178-bis d.lgs 152/2006, rappresenta una generalizzazione di un principio già attuato con riferimento a specifiche filiere produttive e di recupero (es.: veicoli fuori uso, AEE). Disposizione dettata dall’ esigenza di graduare l’introduzione di un principio che aumenta i costi a carico degli operatori, ma che per la comunità europea è legata ad una riduzione e prevenzione dei rifiuti, partendo già dalla fase di progettazione dei beni: incoraggiando lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad uso multiplo, durevoli, adatti ad un recupero sicuro. Ciò si traduce nel concetto di

RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

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Responsabilità estesa del produttoreArt. 178 bis d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010

E’ prevista la possibilità di introdurre, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei prodotti, modalità e criteri per la responsabilità estesa del produttore.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi trasporti,

tratti, venda o importi prodotti (art. 183 lettera gart. 183 lettera g)

Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno essere introdotti con uno o più decreti.

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Criteri di priorità nella gestione rifiutiArt. 179 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010

prevenzione preparazione per il riutilizzoriciclaggiorecupero di altro tipo, es. recupero energiasmaltimento

L’articolo:

- definisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

- dispone che solo in via eccezionale e solo per singoli flussi di rifiuti sia possibile discostarsi dall’ordine di priorità, e solo qualora ciò sia giustificato, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

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Criteri di priorità nella gestione rifiuti

• Prevenzione: la promozione di azioni (strumenti economici, eco bilanci, ecc.)

in grado di ridurre la produzione e/o la nocività dei rifiuti;

• Preparazione per il riutilizzo:le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

• Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono

trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

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Criteri di priorità nella gestione rifiuti

• Recupero di altro tipo, es. recupero energia:

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali (materie prime) o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

• Smaltimento:

qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

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Esclusioni dal campo di applicazionedei rifiutiArt. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Non rientranoNon rientrano:: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici

collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

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Esclusioni dal campo di applicazionedei rifiuti

Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Sono esclusiSono esclusi::

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009regolamento (Ce) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1069/2009regolamento (Ce) n. 1069/2009 ;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs 30 maggio 2008, n 117.

Il regolamento (Ce) n. 1069/2009regolamento (Ce) n. 1069/2009 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano abroga a far data dal 4 marzo 2011 il regolamento (Ce) n. 1774/2002regolamento (Ce) n. 1774/2002

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Esclusioni dal campo di applicazionedei rifiutiArt. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Sono esclusi anche:

i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, purchè non classificato come rifiuto o possa avere la qualifica di sottoprodotto.

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Definizione di sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,

o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

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Definizione di sottoprodotto

Art. 184-bis, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

condizioni

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

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Definizione di sottoprodottoArt. 184-bis, comma 2 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

criteri

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

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Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ”

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto”

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo......

Art. 184-ter, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Definizione di rifiuto

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Definizione di rifiuto pericoloso

Tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del d.lgs. 152/2006.

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

L’allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima Parte IV. Gli allegati G, H sono stati eliminati.

Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

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Definizione di rifiuto pericoloso

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Ante D.Lgs. 205/2010:

E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

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Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, quando

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Art. 184-ter d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

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Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti((d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed e successive modifiche ed integrazioniintegrazioni))

Disciplina sui rifiutiDisciplina sui rifiuti((d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed e successive modifiche ed integrazioniintegrazioni))

““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria““SOTTOPRODOTTO”SOTTOPRODOTTO”dalla fase originariadalla fase originaria

Extra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiutiExtra disciplina sui rifiuti

“ “MPS” MPS” materia prima seconda materia prima seconda

“ “MPS” MPS” materia prima seconda materia prima seconda

““RIFIUTO”RIFIUTO”““RIFIUTO”RIFIUTO”

cessa di essere RIFIUTOcessa di essere RIFIUTO

dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero

cessa di essere RIFIUTOcessa di essere RIFIUTO

dopo la fase del recuperodopo la fase del recupero

SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero

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Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188, comma 1 d.lgs 152/2006

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:- direttamente al loro trattamento, - oppure li consegnano ad un intermediario,o commerciante, a ente o

impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,

- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale

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Definizioni - nuove definizioni

Art. 183, comma 1 d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010

INTERMEDIARIO.... qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

COMMERCIANTE.... qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

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Definizioni - cancellate

LUOGO DI PRODUZIONE.... luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

MPS (materie prime secondarie).... le materie prime secondarie vengono generate dalle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, così come indicato nell'allegato C alla parte quarta del decreto.

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Classificazione rifiuti

Art. 184 d.lgs 152/2006

I rifiuti sono classificati:

• secondo l'origine in:

- rifiuti urbani

- rifiuti speciali

• secondo le caratteristiche di pericolosità in:

  - rifiuti non pericolosi

- rifiuti pericolosi

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Classificazione rifiuti

Rifiuti urbaniRifiuti urbani

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

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Classificazione rifiuti

art. 2135 C.c: definizione di imprenditore agricolo,è tale chi esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c ;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo

restante quanto disposto dall’articolo 184bis;c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti,

i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e

abbattimento di fumi;h) i rifiuti da attività sanitarie.

Rifiuti specialiRifiuti speciali

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Assimilazione rifiuti urbani Ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs 152/2006

Competenza dello Stato di determinare (con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Esclusione dalla possibilità di assimilazione:

Rifiuti prodotti nelle strutture di vendita

• No assimilazione per strutture con superfici > 450 mq in comuni fino a 10.000 res. e > 750 mq in comuni > 10.000 res.

Rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini

• No assimilazione salvo i rifiuti prodotti da uffici, mense, bar ecc.

Imballaggi secondari e terziari

• No tariffa se avviati dal produttore direttamente al recupero

I COMUNI concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti assimilabili con appositiregolamenti (art. 198, comma 2 d.lgs 152/2006)

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Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

La procedura per la corretta attribuzione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell' all. D Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

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Attribuzione codici CER/2Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il PRODUTTORE deve quindi:

identificare il processo produttivo che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria attività specifica e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire

(recupero/smaltimento).

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Attribuzione codici CER/3

Inoltre

se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13, 14, 15

se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo 16

se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

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Analisi: obblighi e scadenzeAnalisi: obblighi e scadenze

Campionamenti ed analisi sono previsti dall’art. 8 del D.M. 05.02.1998.

L’articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.

La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste “devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”.

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Analisi: obblighi e scadenzeAnalisi: obblighi e scadenze

CampionamentoLa corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.

Certificati analiticiI certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

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Analisi: obblighi e Analisi: obblighi e scadenzescadenze

Caratterizzazione e ClassificazioneIl produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti (direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel:• D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi, • D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti,• Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, • Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

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Analisi: obblighi e Analisi: obblighi e scadenzescadenze

Obblighi e OneriFermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

il gestore dell’impianto (recupero o smaltimento ) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all’autorizzazione dell’impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

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Deposito temporaneo

Art. 183, comma 1, lett. bb) d.lgs 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Raccolta: l’operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito,

compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del

loro trasporto in un impianto di trattamento.

testo aggiunto DL 9/02/2012

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Condizioni per il Deposito Temporaneo

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc

di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi

Rifiuti

pericolosi

Rifiuti

non

pericolosi

In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l’anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

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Condizioni per il Deposito Temporaneo

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;

- l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rifiuti

pericolosi

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

Rifiuti

Sanitari

Deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;

- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;

- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

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Oneri del Produttore

Priorità:a) autosmaltimento dei rifiuti (non vigente)b) conferimento a terzi autorizzati;c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione.

Art. 188 e seg., d.lgs 152/2006

•Rispetto limiti deposito temporaneo;•Registro cronologico (SISTRI) se tenuto

•in alternativa Registri carico e scarico;•Conferimento a soggetti autorizzati;•Scheda movimento (SISTRI) se tenuto

•in alternativa Formulario

DIVIETO DI ABBANDONO

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TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato)

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri),b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193. Il soggetto che aderisce a (Sistri), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta:

dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati

dalla copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri.

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SISTRIArt. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)

Questi i punti nodali dei nuovi commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 6, come approvati dal Senato della Repubblica:

1) Ripristino del Sistri e ulteriore periodo transitorio per consentirne la progressiva entrata in operatività, in 2 fasi:— fino al 15 dicembre 2011 il MinAmbiente viene incaricato di assicurare la verifica tecnica delle componenti software e hardware,organizzando test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti,— il termine di entrata in operatività del Sistri per tutti i soggetti coinvoltislitta al 9 febbraio 2012slitta al 9 febbraio 2012. Fanno eccezione i piccolissimi produttori in relazioneai quali viene confermata la previsione di proroga del Dl 70/2011.

2) Il MinAmbiente avrà 90 giorni di tempo per individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3) Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

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SISTRI Approvazione definitiva della legge di conversione del Dl

216/2011 ("Milleproroghe") avvenuta il 23 febbraio 2012

Slittamento al 30 giugno 2012 l’operatività del SISTRI dei rifiuti per i produttori medio-grandi e i gestori di rifiuti(termine fissato dall’originaria formulazione del Dl 216/2011 al 2 aprile 2012)

Rimane in ogni caso ferma l'eccezione introdotta dal Dl 70/2011 a favore dei piccoliproduttori di rifiuti pericolosi (< di 10 dipendenti), infatti per questi il MinAmbientedeve stabilire una data successiva di operatività del Sistri che comunque non potrà essere antecedente — sempre alla luce del Dl 216/2011 —

al 30 giugno 2012.

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SISTRIArt. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato)

Il registro cronologico e le schede di movimentazione Sistri:

* sono resi disponibili all'autorità di controllo quando ne faccia richiesta,* sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato peralmeno 3 anni dalla data di registrazione e di movimentazione dei rifiuti,* unica eccezione riguarda le discariche per le operazioni di smaltimento.

In questo caso i documenti devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Inoltre, per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essereconservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

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SISTRI STRUMENTI

I dati devono essere inseriti nel sistema SISTRI in diverse sezioni:

• Sezione “Area Registro CronologicoSezione “Area Registro Cronologico” - sostituisce i registri di carico e Scarico;

• Sezione “Area MovimentazioneSezione “Area Movimentazione” - sostituisce i formulari;

• Sezione “Area TrasportiSezione “Area Trasporti” – all’interno della quale si trovano le funzioni del ‘conducente’, area nella quale può operare l’autista del mezzo per le funzioni di sua competenza.

• Sezione “WEBMAIL PECSezione “WEBMAIL PEC” – casella di posta elettronica certificata associata all’azienda per cui si opera, es. il produttore riceve su questa mail le comunicazioni di avvenuto smaltimento generate dal sistema in modo automatico (4 copia formulario).

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SISTRI

Il registro cronologico

•• “sostituisce” il registro di carico e scarico

•• “sono creati ed assegnati dal sistema”,

l’utente non ha la possibilità di apportare delle modifiche (aggiungere

o cancellare registri), in pratica sono creati in base all’impostazione data

dall’impresa all’atto dell’iscrizione a SISTRI)

Il produttore è il soggetto che per primo inizia il percorso della compilazione

delle varie operazioni finalizzate alla tracciabilità.

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SISTRI

L’area movimentazione / SCHEDA MOVIMENTAZIONE

•• “sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto,

•• è compilata, per le rispettive parti,

– dal delegato dell’impresa produttore/detentore,

– dal delegato dell’impresa di trasporto,

– dal conducente del mezzo di trasporto,

– dal delegato dell’impresa di destinazione (impianto di gestione).

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SISTRIArt. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)

L’articolo contiene la disanima: di tutti i soggetti tenuti ad aderire al sistema (Sistri), come pure coloro che possono farlo su base volontaria.

Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenutoa procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi

dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

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Registro di carico e scaricoFormulario trasporto rifiuti

Regime transitorio

Articolo 12, comma 2 del Decreto  17  dicembre  2009

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Registro di carico e scarico

I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b)

che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (art. 188-bis, comma 2, lettera a)

devonodevono

adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico

(art. 190)(art. 190)

Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006

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Registro di carico e scarico

Sono esclusi (con modifica introdotta d.lgs 7 luglio 2011 n. 121):

* * gli imprenditori agricoligli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e

trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi art. 212, comma 8,

* le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e raccolgono e

trasportano i propri rifiuti speciali non pericolositrasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,

lettera b (cioè imprese edili).

Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006

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Registro di carico e scaricoArt. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006

Sono esclusi (modifica introdotta DL n 201 del 6/12/2011 art. 40):

i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivopedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possonotrasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

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Registro di carico e scarico

Sempre valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

I registri sono numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competente.

A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria (al momento pari ad Euro 25).I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità

fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Art. 190 d.lgs 152/2006

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Registro di carico e scarico

Sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione, o con la copia della scheda movimento Sistri.

Sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per i soggetti obbligati la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10t di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Art. 190 d.lgs 152/2006

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Registro di carico e scarico

Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede movimento Sistri, relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

I centri di raccolta (art. 183, comma 1, lettera mm), per le operazioni di gestione, sono:

1. escluse dagli obblighi per i rifiuti non pericolosi,

2. obbligate per i rifiuti pericolosi e la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento in uscita dei rifiuti dal centro, in maniera cumulativa.

Art. 190 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Art. 193, comma 1, d.lgs 152/2006

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti nonpericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su basevolontaria al Sistri i rifiuti devono essere accompagnati da un formulariodi identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell’instradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.

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Formulario trasporto rifiuti

Resta valido il Formulario rifiuti conforme al DM 145 del 1 aprile 1998 e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

La numerazione e vidimazione devono essere effettuate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sui registri IVA acquisti.

La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e se dovuto integrate con i registri di carico e scarico.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Le disposizioni relative al formulario non si applicano: né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il

servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti

stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l,

né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta (art. 183, comma 1, let. mm).

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o di 30 l al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 l l'anno.

Art. 193 , comma 5, d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricolaazienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

viene anche introdotta una variazione all’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006, in relazione alla definizione di deposito temporaneo, cioè:

«nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci»

Art. 193 , comma 9-bis, d.lgs 152/2006 (modifica introdotta con il DL n 5 del 9 febbraio 2012)

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Formulario trasporto rifiuti

Il formulario costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui:

• all'articolo 7 – bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n° 286 e

•al D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di

un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta

con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo

tecnicamente possibile. Sui i formulari devono essere indicati, nello spazio

relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste.

Se il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle

annotazioni va indicato a cura del trasportatore il percorso realmente

effettuato.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le

soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate

con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da

esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i

giorni interdetti alla circolazione.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, trasbordo, soste tecniche nei porti o scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio, se effettuate nel più breve tempo possibile e non superino i 6 giorni dalla data di inizio le attività.

Diversamente il detentore del rifiuto deve darne indicazione, nello spazio

relativo alle annotazioni, prima della scadenza del termine, a Comune e Provincia

territorialmente competente.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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Formulario trasporto rifiuti

Il detentore del rifiuto dovrà adottare a propri costi e spese tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali danni ambientali e nocivi per la salute umana.

Se il periodo è superiore a 30 giorni (dalla data di inizio l'attività) il detentore

del rifiuto è obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un

intermediario, commerciante, o impresa che effettua le operazioni di

trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta

dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

Art. 193 d.lgs 152/2006

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SANZIONI

Modifiche al D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 Articoli 3 e 4

2-bis ......., fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del Sistri i soggetti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs 152/2006, e successive modificazioni, che non adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, del DM 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'art. 258 del d.lgs 152/2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'art. 258 del D.lgs 152/2006, nella formulazione previgente a quella di cui al D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del MUD si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato DM 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

A seguire uno schema per quanto riguarda le sanzioni relative ai diversi aspetti:

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121121

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SANZIONI: violazione degli obblighi di

comunicazione ,tenuta errata od incompleta registri e

formulari art. 258 D.lgs 152/2006 c. 1: i soggetti di cui all’art. 190 (non obbligati al SISTRI) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro c. 2: i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in Enti/Imprese -- sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro

c. 3: nel caso in cui le imprese appartenenti al c. 1 ed occupino meno di 15 dipendenti -- sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 Euro

c. 4: i trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 che non applicano l’art. 193 (non aderenti su base volontaria al SISTRI) -- sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 Euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del c. p. se sono fornite informazioni false sul certificato di analisi dei rifiuti

c. 5: se le informazioni sui registri e formulari sono incomplete ma riconducibili ad informazioni esatte -- sanzione amministrativa da 260 a 1.550 Euro

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SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione,

tenuta errata od incompleta registri e formulari art. 258 D.lgs

152/2006 c. 5 bis: i soggetti di cui all’art. 220 comma 2 (CONAI) in assenza di comunicazione (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro; se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro

c. 5 ter: i sindaco del comune in assenza di comunicazione (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro; se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro;

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SANZIONI: obblighi di iscrizione al SISTRI e relativo

versamento art. 39 comma 2 D.lgs 205/2010

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione del 5% del dovuto per l’iscrizionenei successivi 4 mesi .... una sanzione del 50% del dovuto per l’iscrizionedopo il primo anno .... una sanzione da 2.600 a 15.500 se non p.dopo il primo anno .... una sanzione da 15.500 a 93.000 se pericoloso

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SANZIONI: omissione del registro cronologico e

scheda movimentazione SISTRI – rifiuti non pericolosi art. 260 bis, comma 3 D.lgs 152/2006

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 260 a 1.550nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 520 a 3.100dopo il primo anno .... una sanzione da 2.600 a 15.500

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SANZIONI: omissione del registro cronologico e scheda

movimentazione SISTRI – rifiuti pericolosi

art. 260 bis, comma 4 D.lgs 152/2006

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 1.550 a 9.300nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 3.100 a 18.600dopo il primo anno .... una sanzione da 15.500 a 93.000

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SANZIONI: inadempienza ed ulteriori

obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti non pericolosi

art. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 260 a 1.550nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 520 a 3.100dopo il primo anno .... una sanzione da 2.600 a 15.500

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SANZIONI: inadempienza ed ulteriori

obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti pericolosiart. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 1.550 a 9.300nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 3.100 a 18.600dopo il primo anno .... una sanzione da 15.500 a 93.000

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SANZIONI: trasporto effettuato senza scheda

movimento SISTRI e certificato analitico (se dovuto) in copie cartacee art. 260 bis, comma 7 D.lgs

152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 160 a 930nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 320 a 1.860dopo il primo anno .... una sanzione da 1.600 a 9.300

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SANZIONI: quando le condotte indicate al

comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti

art. 260 bis, comma 9 D.lgs 152/2006

fino alla data di partenza .... nessuna sanzionenei successivi 8 mesi .... una sanzione da 26 a 155nei successivi 4 mesi .... una sanzione da 52 a 310dopo il primo anno .... una sanzione da 260 a 1.550

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SANZIONI: chi con un'azione od omissione viola

diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione art. 260 bis, comma 9 bis D.lgs

152/2006 A chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni si applica una sanzione amministrativa per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

La stessa sanzione si applica anche a chi, in tempi diversi,commette con più azioni od omissioni, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.

Ovviamente fra quelle riportate al presente articolo.