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Ing. Enrico Chiarini 16/10/2012 TEMA_8 Segnaletica piste ciclabili - rev.4 [email protected] Pagina 1 di 9 “Segnaletica piste ciclabili” Ing. Enrico Chiarini Premessa Questo documento, redatto a titolo personale, offre alcuni utili richiami normativi e spunti di riflessione in merito alla segnaletica, verticale e orizzontale, relativa ai percorsi ciclabili. E’ soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative o errori di scrittura. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada (CDS) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (REG) D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM) Direttiva M.LL.PP. 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione (DIR1) Direttiva M.LL.PP. aprile 2006 (non pubblicata sulla G.U.) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione (DIR2) Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Rif. art.35 CDS) c.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (...). c.3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

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“Segnaletica piste ciclabili”

Ing. Enrico Chiarini

PremessaQuesto documento, redatto a titolo personale, offre alcuni utili richiami normativi e spunti diriflessione in merito alla segnaletica, verticale e orizzontale, relativa ai percorsi ciclabili.E’ soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative oerrori di scrittura.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada (CDS) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada (REG) D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM) Direttiva M.LL.PP. 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di

segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione (DIR1) Direttiva M.LL.PP. aprile 2006 (non pubblicata sulla G.U.) sulla corretta ed uniforme applicazione

delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e lamanutenzione (DIR2)

Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(Rif. art.35 CDS)c.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive perl'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (...).c.3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiassume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezzastradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altreattribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presentecodice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

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1_SEGNALETICA CICLABILE IN GENERE

Le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi9 e 10 dell'articolo 122 del DPR 495/92 all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogniinterruzione e dopo ogni intersezione. (art.10 c.1 REG)

Il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di unacorsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopoogni interruzione o dopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.b REG)

Il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSOPEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservatoai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione odopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.c REG)

La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnalebarrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95). (art.122 c.10REG)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN GENERE

La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m;tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stessood opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. (art.7 c.1DM)

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsiaciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore vengaprotratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamentesegnalata. (art.7 c.2 DM)

La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sedepropria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. (art.7c.4 DM)

Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sonoseparate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cmdi larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essereposta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). (art.140 c.7 REG)

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CORSIA CICLABILE

PISTA CICLABILE INSEDE PROPRIA

PISTA CICLABILE CONTIGUAAL MARCIAPIEDE

PERCORSO PEDONALE ECICABILE (CICLOPEDONALE)

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Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che nedistinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nelcolore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni.Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione,ogni cambio di direzione della pista. (art.10 c.2 REG)

I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; inparticolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o ilsimbolo del segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essereopportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la correttapercezione. (art.148 c.11 REG)

Nota:In sintesi, ad ogni intersezione/attraversamento vanno rappresentati simboli e frecce direzionaliche indichino l’uso specialistico delle piste ciclabili, in modo da fornire sufficienti informazioniall’utenza stradale.

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2_ATTRAVERSAMENTI

Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianchediscontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanzaminima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a sensounico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamentociclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo laparte non adiacente l'attraversamento pedonale. (art.146 c.2 REG)

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita lasosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che siaccingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti,nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata lasosta. (art.146 c.3 REG)

Sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b) (rivoltoverso la direzione di provenienza dei veicoli); in ogni caso essi devono essere opportunamentedeformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11REG);

Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motoreed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degliattraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con sensounico antiorario sull'intersezione medesima. (art.9 c.2 REG)

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3_CONTINUITÀ DELLE PISTE CICLABILI

Lo “spezzatino” delle piste ciclabili è usato spesso per mascherare evidenti complessi diinferiorità rispetto alla difficoltà di gestione del traffico che, per quanto complessa, non puògiustificare un’inerzia decisionale che può mettere in crisi gli spostamenti ciclabili.

Non è facile fare delle scelte contro corrente, ma oggi ci sono delle emergenze che nonpossono più essere disattese. La cultura dell’automobilità sta tramontando e bisogna puntaredecisamente verso quella di una multimobilità in cui la bicicletta ha un ruolo fondamentale perla qualità della vita urbana.

INTERSEZIONI

La continuità è uno dei criteri fondamentali da considerare per la pianificazione e laprogettazione di un itinerario ciclabile (cfr. art.2 DM 557/99). Un itinerario spezzato da continueinterruzioni non è un itinerario e pertanto va adeguato assicurandone la continuità.

Fra le tipologie di itinerari ciclabili vi sono le piste ciclabili in sede propria e le piste ciclabili sucorsia riservata (art.3 DM 557/99).

La continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenticiclabili, ai sensi dell'art.146, c.1 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, comeribadito dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, con parere n.4444 del 01/08/2012.

E’ chiaro quindi che l’interruzione di una pista ciclabile prima di un’intersezione per riprendereappena dopo è in contrasto con quanto dettato dalle norme, oltre che dal buon senso.

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PASSI CARRAI

Chi esce dal passo carrabile ha l’obbligo di dare la precedenza secondo l’art.145 c.6 delCodice “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducentihanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.”

La visibilità fra ciclisti e mezzi in uscita va garantita nel migliore dei modi. Se necessario sipossono anche adottare opportuni segnali o sistemi dissuasivi per aumentare l’attenzione deiciclisti.

Ing. Enrico Chiarini

Recapiti personali:Via Cesare Battisti, 30 25018 Montichiari (BS) Tel. 030/964984

Fax 030/[email protected]

Recapiti FIAB:[email protected]

ALLEGATO: ESEMPI FOTOGRAFICIFoto: Enrico Chiarini

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ESEMPI FOTOGRAFICI

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