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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GIACOMO LEOPARDI” Via Enrico Toti, 33 – Mira (Venezia)
Tel. 041/420355 – Fax 041/4266114
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2010/11
Il giorno 25 ottobre 2010, nella Presidenza del Scuola Secondaria di 1° grado”G. Leopardi” di Mira
(VE), tra la RSU e il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.126 CCNL 2006/09:
VISTO il D. L.vo n. 29/93, in particolare gli art.li 25 bis e 45;
VISTO il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009
Viene stipulato
Il presente Contratto Integrativo di Istituto concernente le tematiche indicate nell’articolato che
segue:
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
FINALITA’
Il presente Contratto Collettivo integrativo di Istituto persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale
con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività,
garantendo correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e
determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, sia con rapporto di lavoro
a tempo pieno che a tempo parziale, nonché al personale eventualmente nominato come sostituto in
caso di assenza del titolare.
Art. 3
SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
I soggetti sindacali della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
La RSU di istituto;
I rappresentanti delle OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del CCNL.
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Art. 4
MODALITA’ PER LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
1. In apposita riunione all’inizio dell’anno scolastico, il DS comunica alla RSU:
I contenuti del POF della scuola;
L’entità e la destinazione di tutti i fondi accertati nel corso dell’anno scolastico;
Il piano complessivo delle attività della scuola e la proposta del piano delle attività del
personale docente e ATA
2. Il DS comunica alla RSU il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al fine di
calcolare il monte ore dei permessi sindacali utilizzabili (30’ x dipendente).
3. Entro 15 giorni dalla presentazione di una piattaforma sindacale il DS dovrà svolgere il 1°
incontro con la RSU e con i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
4. Ciascun incontro si conclude con la sottoscrizione di un sintetico verbale.
5. Il DS provvederà a diffondere il testo dell’accordo a tutto il personale.
Art. 5
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Le relazioni sindacali si svolgono secondo le seguenti modalità:
1. Materie di informazione preventiva:
Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamenti;
Utilizzazione dei servizi sociali;
2. Materie di contrattazione integrative:
Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
Attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e con altre risorse derivanti da
Convenzioni e/o Accordi;
Attività aggiuntive: criteri di retribuzione del personale;
Criteri delle assegnazioni alle sedi dei docenti e personale ATA; ricadute
sull’organizzazione del lavoro e del servizio per l’intensificazione delle prestazioni;
rientri pomeridiani;
Personale docente e ATA: criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e
dell’articolazione dell’orario;
Personale ATA: criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il Fondo di istituto;
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e individuazione dei contingenti
di personale per assemblee e scioperi (art. 2 L.146/90; legge 93/2000).
3. Materie di informazione successiva:
Il DS fornirà una informazione successiva consegnando la necessaria documentazione in
appositi incontri da concordare tra le parti sulle seguenti materie:
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto o con altre risorse derivanti da Convenzioni e/o Accordi;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, da Convenzioni, Intese o Accordi di
programma stipulati dalla scuola;
verifica sull’utilizzo delle risorse.
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Art. 6
CODICE DI COMPORTAMENTO
Il personale è tenuto alla conoscenza ed all’osservanza delle norme previste dai codici disciplinari e
da tutta la normativa vigente in materia.
Capo II – UTILIZZO DELLE RISORSE
Art. 7
DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO E ALTRE RISORSE
E’ ALLEGATO FOGLIO DI CALCOLO – RISORSE 2010
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Art. 8
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATTIVITA’
Per assicurare un’equilibrata ripartizione del Fondo di Istituto tra il personale ATA e docente in
servizio, si conviene che le risorse del fondo comune di istituto siano da ripartire come segue:
a. accantonamento pari al 1% del totale per fronteggiare eventuali esigenze impreviste
rispettando le stesse percentuali riportate per il personale ATA e il personale docente.
b. attribuzione del rimanente 99% al personale docente e al personale ATA sulla base del
numero di personale di ciascuna componente.
Entro maggio le parti si incontreranno per verificare le previsioni di spesa. A consuntivo le
eventuali economie potranno essere utilizzate anche a copertura di eventuali eccedenze evidenziate
in itinere previo accordo e autorizzazione del DS e, sentita la RSU, fermo restando i criteri succitati,
e comunque in compensi al personale. L’attribuzione annuale deve salvaguardare la quota parte di 4
dodicesimi per il prossimo anno scolastico.
Le attività che possono essere retribuite con il Fondo di Istituto sono esclusivamente quelle
previste dalla legge, vale a dire: attività aggiuntive di insegnamento, attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA o lavoro derivante da un incremento
delle normali prestazioni, attività dei docenti con funzione di 1° collaboratore, responsabili di sede,
compenso forfetario per le funzioni di coordinatore dei consigli classe, Commissioni di lavoro e
responsabili di laboratorio o di settore.
Si precisa che relativamente ad attività svolte da esperti esterni, le stesse devono essere compensate
con le risorse previste dalla legge 440/97 o da altre risorse di bilancio previste nel relativo capitolo
senza intaccare il Fondo comune di istituto.
Le risorse previste dalla legge 440/70, pari a € 6477,43 vengono utilizzate per le attività svolte dagli
esterni.
Poiché la scuola è costituita di 4 sedi, in caso di presentazione di progetti didattici che
prevedano il superamento delle effettive risorse disponibili, il ridimensionamento verrà attuato in
modo che l’attribuzione del fondo alla singola sede avvenga proporzionalmente al numero delle
classi in essa funzionanti.
Il compenso per gli incarichi legati alle funzioni strumentali riguarda i seguenti ambiti che
sono stati approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre relativamente a:
Coordinamento attività di orientamento;
Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni disabili ;
Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni stranieri
Coordinamento delle attività di educazione alla salute;
Gestione aggiornamento del Sito Web di Istituto;
Al presente contratto è allegato il prospetto dei “PROGETTI” didattici approvati dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di Istituto con i costi previsti per la loro realizzazione, retribuiti con il fondo
di istituto.
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Art. 9
MISURE DEI COMPENSI AI DOCENTI CHE COLLABORANO CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO E AI DOCENTI AFFIDATARI DI INCARICO
● La scuola, costituita da 4 sedi, è gestita dal Dirigente Scolastico, dal Vicario collaboratore e da tre
responsabili di sede. Essi formano lo staff di Presidenza per il coordinamento, l’organizzazione e la
gestione della scuola sia a livello centrale, che nelle singole sedi.
● Al docente collaboratore con funzioni vicarie del DS, con semiesonero, spetta un compenso pari
alla quota attribuita per una figura strumentale.
● Per i 4 responsabili di sede viene stabilita la quota forfettaria corrispondente a 80 ore non di
lezione.
● Le ore indicate nell’organigramma delle commissioni, allegato al presente contratto, servono a
determinare il compenso forfetario previsto per l’espletamento dell’incarico. Nei casi in cui il tempo
richiesto per il lavoro sia quantificabile, come per esempio le ore previste per le riunioni delle
commissioni, il compenso è legato al numero delle ore previste, negli altri casi sono da considerasi
forfettarie. Alcuni incarichi sono compensati secondo un piano orario documentabile ed
effettivamente svolto; altri invece saranno riconosciuti forfetariamente e la nomina lo preciserà.
● Per le funzioni di Coordinatore di Classe un compenso forfettario pari a 5 ore funzionali (€ 17,50
cad.) x 40 docenti.
● Per i docenti nominati come funzioni strumentali al P.O.F. (vedi Cap. I, art. 8 del presente
contratto) si conferma il compenso riconosciuto negli anni precedenti; anche al Collaboratorie
Vicario sarà corrisposta identica cifra.
● L’assenza di un docente assegnatario di un incarico non comporta automaticamente decurtazioni
del relativo compenso:
- se l’incarico è stato svolto il compenso non subisce decurtazioni;
- se l’incarico è stato svolto mediante la nomina di un docente coadiutore, la somma viene
ripartita proporzionalmente tra i due;
- nel caso in cui l’incarico affidato non sia stato completamente svolto il compenso sarà
decurtato tenendo conto sia del lavoro svolto che della durata effettiva dell’incarico.
Al presente contratto è allegato il prospetto generale degli incarichi e l’indicazione delle ore per la
determinazione del compenso (collaboratore vicario, responsabili di sede, figure strumentali,
componenti le varie commissioni, responsabili dei laboratori).
Art. 10
ASSEGNAZIONE INCARICHI
1. Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi retribuibili con il fondo con comunicazione
scritta agli interessati, in cui verrà specificato:
Il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
Il compenso forfetario o orario, specificando, in quest’ultimo caso, il numero
massimo di ore retribuite;
Le modalità di certificazione dell’attività svolta (relazione sull’attività svolta,
calendario, frequenza da parte degli alunni, ricaduta sull’apprendimento e/o
competenze acquisite, forme di pubblicizzazione dell’attività adottate);
I termini e modalità di pagamento.
2. Il piano di attribuzione di incarichi progettuali e aggiuntivi al personale docente e ATA è
oggetto di comunicazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
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Art. 11
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL F.I.S. - 2010/11
- Il Fondo viene ripartito tra docenti ed ATA secondo un criterio proporzionale;
- Sono considerate prioritarie e da incentivare con il F.I.S. le attività di collaborazione e
funzionamento della scuola (Responsabili di Sede, Commissioni, Referenti, Coordinatori di
classe ) e poi, successivamente, le attività di progetto.
- Per quanto riguarda i progetti, vengono prioritariamente garantiti i corsi di recupero, di
integrazione e di prevenzione della dispersione e del disagio, rispetto a quelli di carattere
semplicemente culturale ed animazione.
- Per quanto riguarda l’affidamento dei progetti ai docenti, si seguiranno i seguenti criteri:
- tener conto delle competenze espresse, documentate e consolidate dell’insegnante;
- tener conto di chi ha ideato, promosso ed elaborato il progetto, purché non in
contrasto con altri criteri;
- evitare un accumulo degli incarichi e dei progetti che riguardano un singolo
insegnante, per non togliere o limitare ad altri docenti la possibilità di accesso al
fondo: per una migliore distribuzione tra i docenti orientativamente viene indicato un
tetto d’accesso al F.I.S pari e non oltre a 3000,00 euro;
- rispettare nell’approvazione dei progetti e nel finanziamento assegnato l’anno di
competenza;
- rispettare orientativamente l’assegnazione proporzionale alle varie sedi secondo il
parametro quantitativo del numero delle classi;
- qualora per la realizzazione di un progetto si richiedesse l’intervento di un esperto
esterno, la presenza del docente interno sarebbe di natura “funzionale”, con carattere
di collaborazione, coordinamento, programmazione e non di insegnamento.
Art. 12
FONDO PER L’AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento, la formazione e lo sviluppo professionale è un diritto dovere del personale della
scuola. A tal fine la scuola organizza al suo interno o in rete con altre scuole attività specifiche di
formazione e favorisce la partecipazione del personale ad iniziative di formazione promosse
dall’Amministrazione scolastica, da altre scuole e Agenzie formative.
Nel C.C.I.R. si ribadisce quanto segue: ”il personale che partecipa ai corsi di formazione e
aggiornamento organizzati dall’Amministrazione centrale o periferica del M.P.I., nonché dalla
scuola di appartenenza, anche in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Gli insegnanti hanno diritto di usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare
ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione.
Piano annuale di formazione
La partecipazione ad altri corsi di aggiornamento/formazione che la scuola propone sarà lasciata
alla libera scelta dei singoli.
Nella concessione dei permessi di partecipazione a corsi di formazione proposti da Agenzie
formative il dirigente Scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
Il contenuto dei corsi deve riguardare le discipline e problematiche educative e didattiche
specifiche e generali attinenti la scuola e che comunque abbia un ricaduta nell’attività
didattica ed educativa.
Si darà priorità alla richiesta di partecipazione ai docenti che hanno usufruito di un minor
numero di permessi.
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Rimborso spese per autoaggiornamento
Sono riconosciute come attività di autoaggiornamento “quelle volte a sostenere le esigenze di
sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-
didattiche, organizzative e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del
Piano dell’Offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica” (Direttiva n. 70 del 17/06/02).
Per aver diritto al rimborso, le iniziative di autoaggiornamento dovranno essere riconducibili, di
massima, alle seguenti tipologie:
Iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M.
177/2000;
Corsi di laurea (triennale o magistrale) e perfezionamento (annuale) universitari post laurea
(master, borse di ricerca ecc);
Acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate, inerenti alla propria
disciplina e alla metodologia didattica;
Acquisto di software didattici a ricaduta scolastica
La richiesta di rimborso deve pervenire entro il 31 maggio con allegata la documentazione delle
spese sostenute (iscrizione ai corsi, acquisto libri e quant’altro dovuto a giustificazione della
richiesta).
Allo scopo, la scuola stanzia per l’autoaggiornamento un fondo di € 3000,00 complessive, destinate
a coprire i costi di iscrizione per il 60% + una quota max di € 100,00 per eventuale acquisto di libri
e sussidi necessari al corso.
Se le richieste superassero la cifra stanziata, il calcolo del rimborso sarà effettuato riducendo
proporzionalmente tutte le richieste di rimborso.
Eventuali economie per quanto riguarda il capitolo dell’aggiornamento e autoaggiornamento,
affluiranno nell’avanzo di amministrazione per le medesime finalità.
Art. 13
EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA DELLE ORE DI INSEGNAMENTO DI ATTIVITA’
SPORTIVA
Le retribuzione delle ore di insegnamento extracurriculari in attività sportive da parte dei
docenti di ed. fisica rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa è equiparata alle ore di
insegnamento delle altre discipline (€ 35,00).
Art. 14
LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI
Compatibilmente con gli accrediti ricevuti dal Ministero o dall’USP, a copertura delle
assegnazione, dietro presentazione di relativa documentazione sull’attività svolta da parte dei
docenti, i relativi compensi accessori sono liquidati entro il 31 agosto dell’anno scolastico in cui
sono state svolte le attività.
Art. 15
EVENTUALI RIDUZIONI O AUMENTI DEL FONDO
Qualora le risorse disponibili del fondo di istituto subissero una diminuzione o un aumento rispetto
a quanto comunicato e trascritto nel presente contratto, il DS informerà tempestivamente la RSU di
istituto e, se necessario, ricontratterà la nuova disponibilità economica.
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Art. 16
CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO
I pagamenti per le varie attività svolte fino al 31 dicembre 2010, di competenza della scuola e in
misura delle giacenze derivanti dai fondi appositamente previsti saranno effettuati entro il mese di
agosto successivo al termine dell’anno scolastico di riferimento, mentre per le attività svolte da
gennaio ad agosto 2011 alla liquidazione provvederà il Service Personale Tesoro (S.P.T.) – (Legge
Finanziaria per il 2010 e nota M.I.U.R. prot. N. 10773 del 11 novembre 2010), dietro la
presentazione di una relazione, specificati il calendario e orario delle attività svolte, frequenza da
parte degli alunni e verifica del lavoro svolto sia a livello di apprendimento che di acquisizione di
abilità e competenze.
Capo III – PERSONALE DOCENTE
Art. 17
ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SEDI E ALLE CLASSI
Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti
dal Consiglio di istituto, in conformità al Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio dei
docenti, tenuto conto che nella scuola, pur essendo costituita da quattro sedi, l’organico docenti è
unico, assegna i docenti alle sedi sulla base dei seguenti criteri:
Continuità didattica, da non considerarsi come elemento ostativo in caso di richiesta
volontaria di assegnazione ad altra sede, fatta salva la disponibilità di cattedra.
In caso di perdita della classe (uscita delle classi terminali) e non vi siano legami con altra
classe (continuità didattica) il Dirigente scolastico comunicherà la disponibilità delle
cattedre vacanti. I docenti sceglieranno la sede sulla base della graduatoria interna a meno
che, chiari motivi, opportunamente dichiarati e comunicati all’interessato e alla RSU
impediscano o limitino alcune scelte.
In caso di concorrenza sulla stessa sede o cattedra l’assegnazione sarà disposta in base alla
graduatoria interna. Il Dirigente Scolastico può assegnare la cattedra anche sulla base di
accordi intercorsi e sottoscritti tra i docenti concorrenti, purché altri motivi non lo
impediscano.
I docenti già titolari, anche su richiesta, hanno la precedenza rispetto a quelli che entrano a
far parte per la prima volta dell’organico di istituto.
La domanda di assegnazione alle sedi e alle attività va presentata e protocollata entro il 30
giugno di ogni anno. La mancata presentazione della domanda di assegnazione è da
intendersi come richiesta di conferma.
Il DS mette a disposizione della RSU le copie delle eventuali domande fatte pervenire dai
singoli docenti e dei singoli provvedimenti.
Art. 18
ORARIO DI LAVORO
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività
funzionale all’insegnamento.
Nel primo periodo dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale
docente che possono prevedere attività aggiuntive.
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Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro
della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell’anno, per far fronte a nuove esigenze (art. 29 c. 4 del CCNL 2006/09), nel rispetto del monte
ore previsto in contratto sia per i Consigli di classe che per il collegio dei docenti (40 + 40).
Per non eccedere le ore 40 ore previste, non potendo la scuola retribuirle per indisponibilità
finanziaria, il DS potrà autorizzare il singolo docente a non partecipare a qualche riunione.
La comunicazione di ogni singola riunione deve prevedere la durata complessiva dell’attività stessa.
La distribuzione settimanale delle ore di lezione avviene sulla base dell’elaborazione dell’orario
scolastico proposto dai docenti incaricati per la formazione dello stesso.
Ogni docente potrà usufruire di un giorno libero settimanale liberamente proposto, compatibilmente
con le esigenze didattiche e i vincoli strutturali d’orario. In caso di concorrenza di richieste, si
seguiranno i seguenti criteri: esigenze didattiche, orario eccedente le 18 per disponibilità, rotazione,
motivi di famiglia che saranno debitamente valutati dal DS su richiesta degli interessati.
Art. 19
CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE
Nella predisposizione del calendario degli impegni il DS prenderà in considerazione gli
insegnanti pluriclasse e di quelli impegnati in più sedi o in altre scuole, assicurando, per quanto
possibile, la presenza di tutti i docenti, nel rispetto dell’orario previsto nel CCNL per gli organi
collegiali ( si allega prospetto degli impegni collegiali).
Durante il primo periodo dell’anno scolastico durante il quale gli alunni seguiranno un
orario provvisorio ridotto, i docenti completeranno il loro orario di cattedra o di servizio mettendo a
disposizione della scuola le ore non impegnate nelle/a proprie/a classi/e, anche in sostituzione dei
docenti non ancora nominati.
In occasione della sospensione delle lezioni per consultazioni elettorali o altra motivazione
non programmata dalla scuola, in cui è interessata qualche sede, i docenti, in essa impegnati,
saranno a disposizione nella sede centrale o in altra sede, secondo l’orario predisposto dal Dirigente
scolastico
Art. 20
RECUPERO RITARDI
Il rapporto di lavoro richiede l’osservanza fedele e scrupolosa dell’orario di servizio. Per i
docenti il ritardo comporta l’ulteriore responsabilità per l’eventuale mancata vigilanza sugli alunni,
richiamata anche dall’art. 29 del CCNL, che obbliga i docenti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
In caso di ritardo il dipendente deve tempestivamente avvisare la scuola onde evitare
situazioni di pericolo derivanti da mancata sorveglianza degli alunni.
Il ritardo può dipendere da:
- cause personali (uso del mezzo proprio o pubblico in zone particolarmente trafficate,
rottura del mezzo, ‘perdita’ del mezzo pubblico di trasporto);
- causa di forza maggiore (sciopero improvviso e pertanto imprevisto dei mezzi di
trasporto di cui si serve normalmente il dipendente per recarsi alla sede di servizio,
blocco stradale causato da incidente o manifestazione, ecc).
In entrambi i casi il ritardo deve essere giustificato e comunque non può comportare la
concessione di permesso retribuito per una o più ore a seconda della durata del ritardo, in quanto
l’unità minima del permesso retribuito è la giornata lavorativa.
Il caso invece può essere fatto rientrare nei permessi brevi di cui all’art. 22 del CCNL.
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Art. 21
PERMESSI BREVI
Le ore di permesso rientranti nei “permessi brevi”, previsti dall’art. 16 del CCNL, devono
essere preventivamente autorizzate almeno 3 giorni prima (a meno che non si tratti di urgenze) e
recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quelli di fruizione del permesso.
Il termine di due mesi non può considerarsi in senso assoluto, tenuto conto che il recupero
va effettuato in relazione alle esigenze e quindi ad una condizione che deve determinarsi. Su tale
presupposto si conviene che il termine per il recupero sia l’anno scolastico di riferimento.
Diversamente il corrispettivo delle ore va trattenuto allo scadere del tempo massimo consentito.
Il dipendente non può esimersi dal recuperare i permessi in relazione alle esigenze di
servizio, salvo comprovata giustificazione.
Modalità di recupero
Le ore autorizzate, se di insegnamento, devono essere recuperate con corrispondenti ore di
insegnamento o attività didattiche integrative, in sostituzione dei colleghi assenti e con precedenza
nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Quelle di non insegnamento con attività funzionali all’insegnamento e comunque non in
attività che sono già retribuite per altro motivo (es. indennità di missione).
Poiché le due tipologie di ore (insegnamento, non insegnamento) sono retribuite in modo
diverso, il recupero deve effettuarsi in attività corrispondenti.
A consuntivo le ore di permesso ancora da recuperare verranno detratte dall’eventuale monte
ore eccedenti effettuate dal docente per la sostituzione dei colleghi assenti.
Si riporta, per debita conoscenza, con l’invito ad attenervisi, quanto dichiarato dal Comitato
giuridico dell’ARAN in merito alle visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti
diagnostici in orario di servizio. “Esso ha riconosciuto la possibilità di assimilare la tipologia delle
assenze per visita medica alla malattia quando ricorrono tre condizioni:
1. prescrizione del medico curante;
2. impossibilità ad effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro;
3. certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria da presentare al rientro in servizio.
E’ opportuno distinguere:
per l’assenza superiore a metà giornata lavorativa, il dipendente usufruisce di una giornata
intera;
per l’assenza inferiore a pari o metà giornata lavorativa, il dipendente può scegliere tra
permesso breve, da recuperare, o intera giornata di malattia.
Nel caso in cui il dipendente usufruisce dell’intera giornata, si precisa che è necessaria:
1. la certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia che prescrive la visita e/o gli
accertamenti;
2. l’attestazione della struttura sanitaria in cui si specifica che l’accertamento non poteva che
essere effettuato in orario coincidente con l’orario di servizio del dipendente;
3. l’attestazione dell’effettuazione della visita e/o degli accertamenti in cui risulti il giorno e
l’ora di inizio e fine della visita e/o dell’accertamento.
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Art. 22
FERIE
La materia è regolata dall’art. 13 del CCNL 2006-2009
Al comma 9 è data la possibilità al personale docente di fruire di 6 giorni di ferie anche
durante le attività didattiche, purchè il soggetto che se ne avvale possa essere sostituito con altro
docente in servizio nella stessa scuola e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per l’amministrazione, nemmeno per l’eventuale corresponsione di compensi per
ore eccedenti.
La fruizione è subordinata alla richiesta dell’interessato da effettuarsi con apposita domanda
scritta da presentare al DS di norma 3 giorni prima, in cui vanno precisati il periodo di utilizzazione
dei giorni di ferie e il recapito presso cui la scuola è autorizzata a rivolgersi per comunicare al
dipendente l’eventuale interruzione o sospensione per necessità di urgente rientro in servizio.
La normativa non prevede alcun provvedimento formale per la concessione; è sufficiente l’assenso
informale da parte del DS e comunque la mancanza del diniego scritto comunicato almeno 24 ore
prima.
Tenuto conto della complessità della scuola, chi fruisce del/dei giorno/i di ferie richiesto/i è tenuto
ad avvisare il Responsabile di sede cui trasmette copia della domanda nella quale sono indicati i
docenti che lo sostituiscono con accanto la firma di assunzione di impegno alla sostituzione.
Nel caso fossero presentate troppe domande per gli stessi giorni, tali da pregiudicare il
regolare funzionamento delle attività scolastiche e fosse pertanto necessario limitare il numero delle
concessioni, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
priorità al personale che non ha mai fruito di ferie nell’anno scolastico; a seguire gli altri
sulla base del numero dei giorni fruiti.
ordine temporale di presentazione della domanda;
Capo IV - PERSONALE ATA
Art. 23
ORARIO DI LAVORO
L’attività didattica curriculare e aggiuntiva si articola da lunedì a sabato al mattino e in
tre/quattro pomeriggi, di cui due/tre per attività strettamente curriculare e una per attività aggiuntive
(attuazione di progetti didattici). Si aggiunge un quarto/quinto giorno alla settimana per i consigli di
classe nelle date stabilite nel piano delle attività annuali.. L’apertura della scuola è stabilita dalle ore
7.00 alle ore 18.30. Per coprire tali esigenze e assicurare un adeguato servizio si rende necessario
articolare l’orario di servizio nel seguente modo:
Nei giorni in cui non c’è rientro pomeridiano l’orario di servizio si articola di norma in 6 ore
continuative antimeridiane;
Nei giorni con rientro pomeridiano l’orario di servizio, che è di almeno 10/11 ore
continuative, si articola in due turni di lavoro di 6 ore ciascuno: 7,00-13.00; 12.30-18.30.
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A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ATA ( art.53 )
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e
garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro prevede
le seguenti prestazioni :
1-DIRETTORE S.G. AMM.VI
Data la complessità e la responsabilità del lavoro da svolgere nonché le scadenze contabili e
amministrative da rispettare , svolge il proprio orario di lavoro , di norma in orario antimeridiano ,
dalle 8.00 alle 14.00 con frequenti prolungamenti dell’orario, per esigenze di servizio che saranno
considerate straordinario con diritto a recupero.
2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 per 6 giorni, e nell’eventualità di rientri pomeridiani a
supporto di attività didattica od incontri collegiali, l’orario prevederà ore straordinarie dalle 8 alle
11 + turnazione dalle 11.00 alle 17.30 compresa la pausa di 30 minuti nel giorno di rientro. La
copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario,
flessibile, turnazioni ).
La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 5 Assistenti, mentre per quella in orario
pomeridiano sono sufficienti n. 2 assistenti nei giorni in cui è previsto il rientro. In caso di un solo
rientro pomeridiano tutte e quattro le assistenti rientreranno nello stesso giorno per poter garantire a
tutte il recupero del riposo compensativo del sabato o lunedì come da loro richiesto ogni 15 giorni.
Per quanto riguarda la copertura dei sabati estivi, considerando il fatto che il personale non
beneficerà delle 35 ore, le assistenti amministrative concordano di decurtare le ore del fondo
incentivante loro assegnato di circa 24 ore, pari a 4 gg. lavorativi per coprire i prefestivi estivi. Si
lascia inoltre la possibilità di accantonare eventuali ore straordinarie che potranno essere recuperate
con giorni di chiusura prefestiva.
3 – COLLABORATORI SCOLASTICI
Nella sede di Mira: orario antimeridiano dalle 7,30 alle 14,00 per quattro giorni e due giorni
(lunedì e sabato) dalle 7.30 alle 13.30; orario pomeridiano a rotazione dalle 8.30 alle 18,00 nei
giorni di rientro o quando necessita.
Nella sede di Borbiago: dalle 7,45 alle 13,45 per qualche unità di personale e dalle 8.00 alle 14.00
per gli altri; orario pomeridiano a rotazione dalle 8.30 alle 18,00 nei giorni di rientro o quando
necessita.
Nella sede di Oriago: dalle 7,45 alle 13,45, per gli altri sei giorni; orario pomeridiano a rotazione
dalle 12.00 alle 18,00 nei giorni di rientro o quando necessita.
Nella sede di Gambarare: dalle 7,45 alle 13,45 a turno due unità di personale e dalle 8.00 alle
14.00 a rotazione per un mese; orario pomeridiano a rotazione dalle 9.00 alle 18.30 nei giorni di
rientro e quando necessita.
Il personale a part-time effettua l’orario antimeridiano dalle ore 11.00 alle 14.00; nell’orario pomeridiano è impegnato un pomeriggio pro-capite (quando si effettuano i rientri) dalle 15.30 alle
18.30. Nel giorno del rientro pomeridiano i collaboratori scolastici effettieranno un turno di nove
ore + 30’ di pausa. Le 3 ore di straordinario saranno accantonate fino a un massimo di 36 ore, pari a
6 giorni lavorativi, che saranno recuperati nei prefestivi durante l’estate.
Il criterio seguito per l'assegnazione dell’orario di lavoro del personale è stato quello della richiesta
volontaria, non essendo le richieste incompatibili con le esigenze di servizio.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8 alle 14.
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano ogni giorno dalle ore 11,00 alle ore
12,00 e in orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 Si
allega documento sull’organizzazione generale del lavoro, l’attribuzione degli incarichi specifici
relativo al personale ATA.
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Art. 24
FERIE
Le ferie estive vanno richieste entro e non oltre il 30 aprile; l’accoglimento o meno verrà
comunicato da parte della direzione entro il 15 maggio. Si stabilisce che nei periodi dove c’è più
richiesta e concentrazione di personale in ferie si garantisce la presenza di almeno una persona per
ufficio. Le ferie residue vanno usufruite entro il 30 aprile dell’anno successivo. Con l’accordo di
tutti i colleghi (sia assistenti che collaboratori scolastici) che si impegnano a coprire il servizio e il
lavoro della persona assente, è possibile effettuare per ciascuna persona sia assistente che
collaboratore una settimana di ferie nei periodi di minor carico di lavoro.
Le ferie richieste durante l’anno (non estive) vanno presentate 3 gg. prima .
Chiusure prefestive:
Nei periodi durante i quali sono sospese le attività didattiche, tenuto conto delle esigenze
dell’utenza e delle situazioni locali, si può decidere la chiusura prefestiva dell’istituzione scolastica,
sentito il parere del personale ATA. Il recupero può essere effettuato entro il 31 agosto di ogni
anno.
Il dipendente, a richiesta, nelle settimane interessate dalla chiusura prefestiva, può effettuare le 36
ore settimanali in 5 giorni; il tutto tenendo conto delle esigenze della amministrazione.
Le chiusure prefestive per l’anno sc. 2010/2011 sono le seguenti : MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2010
VENERDI’ 24 DICEMBRE
VENERDI’ 31 DICEMBRE
MERCOLEDI’ 5 GENNAIO
VENERDI’ 7 GENNAIO
SABATO 8 GENNAIO
SABATO 23 APRILE
2 – 9 – 16 – 23 – 30 LUGLIO
6 – 13-20 – 27 AGOSTO
Art. 25
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 54 del CCNL 24/07/03 il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore
settimanali appartiene al personale ATA, in quanto adibito a regimi articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario che comportano significative oscillazioni degli orari individuali
rispetto all’orario ordinario a seguito della struttura dell’orario di servizio giornaliero che prevede
l’apertura della scuola secondo l’orario previsto nel cap. III°, art. 1 del presente contratto.
In quest’anno scolastico 2010/2011, per quanto riguarda il personale di questa scuola nessuno
beneficia della riduzione d’orario a 35 ore settimanali, poiché con la ricomposizione di tutte le
classi e tutte le sedi a Tempo Normale non si svolgono più rientri pomeridiani sistematici e
continuativi.
L’eventuale turnazione straordinaria per esigenze di servizio si tramuta in recuperi giornalieri, che
possono essere utilizzati anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o per la chiusura
dei prefestivi.
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Art. 26
UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI OLTRE L’ORARIO DI SERVIZIO
Nel caso in cui il Consiglio di Istituto conceda l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature
scolastiche “fuori dell’orario di servizio” per attività che rispondano alla funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile, il DS assicurerà che la Convenzione d’uso con terzi
preveda:
la pulizia e riordino dei locali con l’eventuale costo connesso, compreso quello relativo
all’impiego delle attrezzature;
il personale necessario allo svolgimento dell’attività oppure le risorse economiche per
retribuire il personale della scuola, (amministrativo e/o collaboratori scolastici) che ha dato
la disponibilità;
l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale ad eventuali
danni, anche indiretti, conseguenti all’uso dei locali, delle aree adiacenti o comunque
annesse e delle attrezzature usate, che possono derivare a persone, animali, cose.
Art. 27
UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
1.Il personale docente e ATA ha diritto ad usufruire dei servizi sociali.
2.A tal fine devono essere concordate con il lavoratore/lavoratrice modalità di organizzazione del
lavoro (permessi brevi, orario flessibile, turnazioni, ecc.) che permettano la fruizione di tali servizi.
Art. 28
AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA (art. 3 e art. 7)
L’aggiornamento del personale di segreteria (art. 3 e art. 7) è considerato servizio a tutti gli effetti:
se attuato durante l’orario di servizio non spetta alcuna retribuzione o recupero. Nel caso
l’interessato si colleghi on-line alla piattaforma in orario extralavorativo, o nel caso di lezioni
frontali in orario extralavorativo, gli verranno riconosciute le ore svolte dichiarate nell’attestato.
Capo V – SICUREZZA
Art. 29
SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
1. Il servizio di protezione e prevenzione è formato dal Dirigente Scolastico, dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, attualmente esterno alla
scuola, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), da 1 referente per
plesso (n. 4), come addetto al Servizio di prevenzione e Protezione nominati dal
Dirigente Scolastico.
2. Nella scuola è nominata dal Dirigente Scolastico una Commissione Sicurezza
presieduta dal DS, dal RSPP e dai 4 addetti alla sicurezza rappresentanti di plesso.
3 Gli obblighi del DS sono disciplinati dall’art. 4 del D.L. 626 del 1994. Il Dirigente
deve:
a. Valutare i rischi delle attività nell’Istituto;
b. Elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati
nonché le misure di prevenzione e protezione (piano di evacuazione, l’apposita
segnaletica, registro delle manutenzioni) e custodirli agli atti.
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c. Istituire il servizio di prevenzione e protezione.
d. Designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione,
salvataggio, pronto soccorso e, per la particolare collocazione geografica della
scuola, rischio industriale, in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque,
per la gestione dell’emergenza.
e. Fornire materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale;
f. Fornire idonea formazione a tutto il personale dell’istituto, in ragione delle
attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
g. Consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con
tempestività per tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa lo preveda.
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è designato dal
Dirigente Scolastico esternamente alla scuola (attualmente con la LIS, Lavoro in
sicurezza); Il suo servizio è regolato con apposita convenzione i cui termini sono
stati concordati a livello di scuole in rete. Egli collabora con il DS ed il
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel predisporre ed attuare le misure di
prevenzione e protezione dell’istituto scolastico. In particolare elabora ed aggiorna il
Piano di valutazione dei rischi delle diverse sedi ed il relativo piano delle emergenze,
segnalando ogni anno al DS e al Comune, proprietario delle strutture, ciascuno per le
sue competenze, le incongruenze, le inadeguatezze e i punti deboli.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), designato nell’ambito della
RSU, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala al DS in tempo utile le visite
che intende effettuare. Può essere accompagnato dal DS o da un suo incaricato. Può
essere convocato per consultazione dal DS. Il RLS può inoltre chiedere la
convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o
di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nell’interno di un luogo o
sede di lavoro.
a. Il RLS ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti l’organizzazione del lavoro e degli
ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e ai servizi di vigilanza.
b. Il RLS ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla formazione
specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore (corsi di
formazione per RLS). La sua attività di formazione non rientra nei permessi
orari specifici (40 annue) e va considerata a tutti gli effetti orario di servizio.
c. Per l’espletamento dei suoi compiti, oltre i permessi già previsti per le RSU,
utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente
gestiti.
d. Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti dei servizi e
sull’organizzazione della formazione inerente la sicurezza.
5. La Commissione Sicurezza ha il compito di predisporre e attuare le attività annuale
relative alla sicurezza dei lavoratori e degli alunni della scuola. Gli insegnanti
referenti per la sicurezza hanno il compito in particolare di informare e formare gli
alunni riguardo ai rischi previsti nel Piano di valutazione dei rischi elaborato dal
RSPP e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza.
6. Gli addetti al Primo Soccorso sono nominati dal Dirigente Scolastico, che deve
individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate,
dopo aver partecipato ai corsi di formazione previsti per loro, previa consultazione
del RSL.
Sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di
evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, della gestione dell’emergenza.
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7. I Lavoratori (Art. 5 del D.L. 626/94) devono segnalare carenze e possibili fonti di
pericolo di cui vengono a conoscenza, La segnalazione va fatta per iscritto al DS, che
è tenuto a protocollarla.
a. Hanno l’obbligo di partecipare alle esercitazioni; hanno il diritto di essere forniti
gratuitamente di materiale utile per la sicurezza;
b. Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con particolare riferimento al personale
di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta
da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante
l’espletamento della propria attività lavorativa, della durata prevista dalla
normativa vigente.
c. Il DS, in collaborazione con il RLS ha il compito di programmare la formazione
dei lavoratori della scuola sulla prevenzione e tutela della salute a scuola (Art.
19, comma d, D.L. 626/94).
d. Qualora risulti impossibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in
orario di servizio, si procederà ad una formazione scaglionata e/o volontaria.
Art. 30
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
1. Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza, esclusi quelli a carico dell’Ente
Proprietario dell’immobile, nel Programma annuale di previsione dell’istituto
scolastico è presente uno specifico capitolo in cui confluiscono i fondi erogati dal
Ministero per la sicurezza e destinati a quanto concerne la sicurezza: partecipazione a
corsi di formazione delle diverse figure (addetti, RSL, Primo Soccorso), di tutto il
personale (docente e ATA) e degli alunni, nonché la retribuzione della Commissione
per la sicurezza.
Art. 31
RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
1. Il Dirigente scolastico, per la rimozione dei fattori di rischio, deve attivare l’Ente
Locale proprietario dell’immobile.
Art. 32
FORMAZIONE
1. Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all’interno
dell’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei
moduli formativi stessi oppure per esigenze di servizio i partecipanti sono considerati
in servizio, il relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
2. Il DS in collaborazione con il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza
individua i lavoratori della scuola da avviare in attività di informazione, formazione e
aggiornamento sulla prevenzione e tutela della salute (art. 19, comma d, D.L.
626/94).
3.L’attività di formazione si completa con la predisposizione di materiale o
informativa sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività
lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E’ compito del DS curare la
consegna di tutta l’informativa sulla sicurezza a tutti i lavoratori in servizio nonché a
tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato in concomitanza all’assunzione di servizio.
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Art. 33
ASSEMBLEE
1.Il RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario
di lavoro, per illustrare l’attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici
riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di
cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.
Art. 34
STRUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RLS
1. Qualora si rendesse necessario, il RSL è autorizzato all’utilizzo dei locali e degli
strumenti (computer, stampanti, telefono, fax), come per i componenti la RSU di
istituto.
2. Per l’acquisto di materiale formativo e informativo stabilito dal RLS si attinge dal
capitolo sulla sicurezza.
Art. 35
VIDEOTERMINALI ED IMPIANTI ELETTRICI
Va applicato quanto previsto dalla normativa su:
o uso di videoterminali;
o la manipolazione/esposizione a sostanze potenzialmente pericolose (rischio
chimico e/o biologico);
o la sicurezza degli impianti.
Capo VI – DIRITTI SINDACALI
Art. 36
MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
1. ASSEMBLEA SINDACALE (ART. 8 CCNL)
1. Il personale scolastico ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
in idonei locali concordati con il DS, per n. 10 ore annue procapite senza decurtazione della
retribuzione.
Il personale part-time ha diritto ad un numero di ore annue ridotto, calcolato in proporzione al suo
orario di lavoro.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette
con specifico ordine del giorno:
Singolarmente o congiuntamente da una o più OO.SS. rappresentative del corparto
(CGIL,CISL,UIL,SNALS,GILDA);
Dalla RSU di istituto nel suo complesso, non dai singoli componenti;
Dalla RSU di istituto congiuntamente con una o più OO.SS. rappresentanti del comparto.
3. La convocazione dell’assemblea dovrà giungere ad DS almeno 6 giorni prima dello svolgimento.
Per le assemblee sindacali del solo personale ATA al di fuori dell’orario di servizio, in un locale
idoneo della scuola, non vale il limite di 6 giorni di preavviso.
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4. Il DS affigge agli Albi delle Sedi l’indizione dell’assemblea e comunica, tramite Circolare
interna, l’indizione della stessa, con indicate la data e l’ora di scadenza (almeno 3 gg prima) per la
richiesta di adesione ai fini dell’organizzazione delle attività didattiche.
5. L’assemblea sindacale di scuola può essere convocata all’inizio o al termine delle lezioni.
Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del servizio
scolastico.
6. Per le assemblee territoriali, al personale docente in servizio in più scuole sarà data la possibilità
di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta
dell’interessato/a.
7. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in
servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede, ai fine del computo del monte ore individuale
ed è irrevocabile (art. 8).
8. Nel caso di partecipazione parziale all’assemblea, il contingente minimo tenuto ad assicurare i
servizi essenziali relativi alla vigilanza all’ingresso è individuato in una unità di collaboratore/trice
scolastico per ogni sede e in una unità del personale amministrativo per il servizio telefonico di
rapporto con l’esterno nella sede centrale.
9. Nelle assemblee, sia territoriali che di scuola, in cui è coinvolto il personale ATA, se l’adesione
è totale, il DS – verificando prioritariamente la disponibilità – stabilisce i nominativi del personale
ATA tenuto ad assicurare solo i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi, il servizio
telefonico di rapporto con l’esterno.
10. in assenza di dichiarata disponibilità, si procede al sorteggio per rotazione.
11. Per il personale docente e ATA, nel caso l’assemblea sindacale abbia carattere territoriale, si
prevedono 30’ per lo spostamento. I tempi per raggiungere il luogo dell’assemblea concorrono al
conteggio della 10 ore annue.
12. Qualora il termine dell’assemblea sindacale coincida col termine del lavoro degli addetti, questi
ultimi non sono tenuti allo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
2. SCIOPERO
1. Il DS, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle OO:SS: provinciali o nazionali,
applicherà le procedure previste dall’art. 2 del CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/90 e
83/2000.
2. In occasione di ogni sciopero, il DS potrà invitare in forma scritta il personale a rendere
comunicazione – non obbligatoria, ma solo spontanea – circa l’adesione allo sciopero entro il 10°
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, oppure entro il 5° giorno qualora lo
sciopero sia proclamato per più comparti.
3. Nell’eventualità che il DS disponga una riduzione del servizio scolastico, può disporre la
presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni o in ore successive di tutti o di parte dei docenti
non aderenti allo sciopero, per organizzare il servizio scolastico, nel rispetto del numero di ore
previsto per ogni singolo docente. Può, per lo stesso motivo, sospendere le attività dei rientri
pomeridiani, disponendo che i docenti e il personale in servizio siano presenti per lo stesso numero
di ore al mattino, mettendosi a disposizione.
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4. Nel caso una delle sedi rimanesse chiusa per lo sciopero di tutti i collaboratori scolastici, chi non
aderisce allo sciopero si porterà nella sede centrale o in una sede aperta, firmerà un apposito foglio
di presenza e si metterà a disposizione.
5. L’astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione
dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro, legittimamente
rifiutabile dal DS.
6. Non è prestazione indispensabile la generica vigilanza all’ingresso o all’interno delle sedi.
7. Ove il DS aderisca allo sciopero deve comunicarlo al Dirigente Regionale, dando indicazioni
scritte su chi lo sostituirà (nell’ordine, il vicario o uno dei responsabili di sede o il docente in
servizio più anziano d’età).
Art. 37
SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE E SCIOPERI
In caso di Assemblea sindacale, dopo aver acquisite le adesioni da parte del personale,
considerato che i servizi essenziali per i Collaboratori scolastici riguardano l’apertura e chiusura di
ogni Sede e la sorveglianza di massima all’entrata e, per la Segreteria, il servizio telefonico, si
stabilisce che una sola persona sia sufficiente a garantire tali servizi.
Pertanto i servizi minimi saranno garantiti con:
- 1 collaboratore scolastico per sede (4 collaboratori);
- 1 Assistente Amministrativo per la Segreteria.
I docenti in servizio nelle classi presenti nell’istituzione scolastica, considerata la presenza
essenziale dei collaboratori scolastici, dovranno porre la dovuta attenzione per la sorveglianza degli
alunni e limitare l’uscita dalla classe alla pura necessità.
In attuazione della legge 12.06.90 n. 146 e degli art. 1,2,3 dell'allegato al CCNL Scuola 26.05.99,
nonché della contrattazione integrativa a livello nazionale dell'8.10.99, concernente i criteri generali
per la determinazione dei contingenti ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in
caso di sciopero, si determina il seguente numero di personale ATA necessario per le prestazioni
indispensabili:
Per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:
il D.S.G.A.
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Per garantire le prestazioni necessarie allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti
l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali nonché gli esami di Stato:
2 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico per plesso
In occasione di ciascuna azione di sciopero riguardante prestazioni indispensabile, il Dirigente
Scolastico, anche sulla base delle comunicazioni volontarie del personale, individuerà, di volta in
volta, i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili
secondo le modalità stabilite nell’accordo di sede.
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Art. 38
DIRITTI SINDACALI
1. RSU
1.Indire le assemblee sindacali di scuola per il personale: quando, con che ordine del giorno, come
organizzarla, chi tiene la relazione, se invitare esperti o rappresentanti OO.SS.
2. Usare un proprio Albo sindacale.
3. Fare riunioni a scuola.
4. utilizzare i permessi sindacali per:
Espletare il mandato sindacale;
Partecipare alle trattative;
Presenziare a convegni o congressi sindacali.
5. I diritti sindacali appartengono alla RSU, non ai singoli componenti.
Spetta alla RSU decidere come usare il monte-ore
6. Per gli incontri con il DS, se svolti in orario di lavoro, si utilizzano i permessi sindacali.
2. Bacheca sindacale
1. Si concorda di allestire la bacheca sindacale della RSU nelle quattro sedi.
2. La RSU ha diritto di affiggere in bacheca sindacale o negli appositi spazi assegnati – senza la
preventiva autorizzazione del DS – materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla
legge di stampa.
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione direttamente dalle OO.SS.
territoriali ed essere esposte e siglate dalla RSU.
3. Il DS assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale sindacale inviato per posta, fax
e via e-mail.
3. Agibilità sindacale
1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio per motivi di
carattere sindacale.
Per gli stessi motivi è consentito l’uso gratuito del telefono, fax, fotocopiatrice, fotoriproduttore,
l’uso del computer compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.
2. Alla RSU è riservato per le riunioni il locale della sede centrale adibito a Biblioteca e un armadio
per la raccolta del materiale sindacale.
4. Trasparenza
1. L’affissione all’Albo dei prospetti analitici relativi al Fondo di Istituto – indicanti i nominativi,
le attività, gli impegni orari e i relativi importi – in quanto prevista da precise norme contrattuali in
materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione di privacy.
2. Copia dei suddetti prospetti viene consegnata alla RSU nell’ambito del diritto all’informazione.
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Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità per tutto l’anno scolastico 2010/2011; le parti, di comune accordo,
possono apportarvi modifiche ed adeguarlo a situazioni sopraggiunte, anche prima della scadenza
prefissata (agosto 2011). Nel caso una delle due parti non presenti una nuova piattaforma entro i
due mesi successivi alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato.
Art. 40
PUBBLICAZIONE CONTRATTO
Il presente contratto sarà pubblicato all’Albo e sul sito Web della scuola.
Mira, 29 novembre 2010
La RSU di Istituto:
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesca Scarpa
Prof. Tiziano Panizzuti
Prof. Enrico Folin
Si allegano come parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
Determinazione del Fondo di Istituto ed altre risorse.
Prospetto delle Funzioni strumentali, figure si sistema, referenti e commissioni attivate;
Piano delle attività del Personale ATA
Prospetto dati per la determinazione del Budget FIS
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INDICE GENERALE
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................ 1
Art. 1 FINALITA’............................................................................................................................ 1
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE ............................................................................................. 1
Art. 3 SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO .................... 1
Art. 4 MODALITA’ PER LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO............................................. 2
Art. 5 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA ............................................ 2
Art. 6 CODICE DI COMPORTAMENTO ...................................................................................... 3
Capo II – UTILIZZO DELLE RISORSE ............................................................................................ 3
Art. 7 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO E ALTRE RISORSE ......................... 3
Art. 8 CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATTIVITA’ 4
Art. 9 MISURE DEI COMPENSI AI DOCENTI CHE COLLABORANO CON IL DIRIGENTE
SCOLASTICO E AI DOCENTI AFFIDATARI DI INCARICO ................................................... 5
Art. 10 ASSEGNAZIONE INCARICHI ......................................................................................... 5
Art. 11 FONDO PER VISITE DI ISTRUZIONE ............................................................................ 6
Art. 12 FONDO PER L’AGGIORNAMENTO ............................................................................... 6
Art. 13 EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA DELLE ORE DI INSEGNAMENTO DI
ATTIVITA’ SPORTIVA ................................................................................................................. 7
Art. 14 LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI .................................................................... 7
Art. 15 EVENTUALI RIDUZIONI O AUMENTI DEL FONDO .................................................. 7
Art. 16 CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO............................................................................... 8
Capo III – PERSONALE DOCENTE ................................................................................................. 8
Art. 17 ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE SEDI E ALLE CLASSI .......................................... 8
Art. 18 ORARIO DI LAVORO ....................................................................................................... 8
Art. 19 CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE .................................................. 9
Art. 20 RECUPERO RITARDI ....................................................................................................... 9
Art. 21 PERMESSI BREVI ........................................................................................................... 10
Art. 22 FERIE ................................................................................................................................ 11
Capo IV - PERSONALE ATA .......................................................................................................... 11
Art. 23 ORARIO DI LAVORO ..................................................................................................... 11
Art. 24 FERIE ................................................................................................................................ 13
Art. 25 RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI ..................... 13
Art. 26 UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI OLTRE L’ORARIO DI SERVIZIO ... 14
Art. 27 UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI .................................................................... 14
Art. 28 AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA (art. 3 e art. 7)............................................... 14
Capo V – SICUREZZA ..................................................................................................................... 14
Art. 29 SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE ............................................................. 14
Art. 30 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA ... 16
Art. 31 RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ..................................................................... 16
Art. 32 FORMAZIONE ................................................................................................................. 16
Art. 33 ASSEMBLEE .................................................................................................................... 17
Art. 34 STRUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RLS ......................... 17
Art. 35 VIDEOTERMINALI ED IMPIANTI ELETTRICI .......................................................... 17
Capo VI – DIRITTI SINDACALI ..................................................................................................... 17
Art. 36 MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI ................ 17
Art. 37 SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE E SCIOPERI ................ 19
Art. 38 DIRITTI SINDACALI ...................................................................................................... 20
Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................. 21
Art. 39 VALIDITA’ DEL CONTRATTO ..................................................................................... 21
Art. 40 PUBBLICAZIONE CONTRATTO .................................................................................. 21