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Scoperte scientifiche, invenzioni e protocolli relativi a Internet Giovanni Pascuzzi 1 (Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza 2 ) Sommario. 1. Introduzione. 2. Internet e i protocolli di comunicazione. 3. Internet e la standardizzazione. 4. Standard e diritti sulle opere dell’ingegno. 5. Quale tutela per i protocolli di comunicazione? 6. Alcune considerazioni conclusive. Appendice. RFC 1602. The Internet Standard Process. Section 5: Intellectual Property Rights. 1. Introduzione. Chiedersi se i protocolli (di comunicazione) su cui si basa il funzionamento di Internet godano di una qualche forma di tutela giuridica equivale, per molti versi, a domandarsi se possano essere oggetto di tutela l’alfabeto o le lingue (italiano, tedesco, inglese, etc.) che usiamo quotidianamente in modo così naturale. Come ben si vede, stiamo parlando delle invenzioni (ma anche delle tecnologie ad esse connesse, ad esempio: la scrittura) che hanno consentito all’uomo di affrancarsi dalla preistoria 3 . 1 Professore Associato di Diritto Privato Comparato 2 http://giurisrv.gelso.unitn.it 3 La nostra civiltà ha interiorizzato le parole e la scrittura (che ci permettono di compiere attività grandiose come quelle di rappresentare il pensiero e descrivere il mondo intorno a noi) al punto da dimenticare, spesso, che esse sono invenzioni e tecnologie tipiche di un periodo molto piccolo della storia

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Scoperte scientifiche, invenzionie protocolli relativi a Internet

Giovanni Pascuzzi1

(Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza2)

Sommario. 1. Introduzione. 2. Internet e i protocolli di comunicazione. 3. Internet e la standardizzazione. 4. Standard e diritti sulle opere dell’ingegno. 5. Quale tutela per i protocolli di comunicazione? 6. Alcune considerazioni conclusive. Appendice. RFC 1602. The Internet Standard Process. Section 5: Intellectual Property Rights.

1. Introduzione. Chiedersi se i protocolli (di comunicazione) su cui si basa il funzionamento di Internet godano di una qualche forma di tutela giuridica equivale, per molti versi, a domandarsi se possano essere oggetto di tutela l’alfabeto o le lingue (italiano, tedesco, inglese, etc.) che usiamo quotidianamente in modo così naturale. Come ben si vede, stiamo parlando delle invenzioni (ma anche delle tecnologie ad esse connesse, ad esempio: la scrittura) che hanno consentito all’uomo di affrancarsi dalla preistoria3.

L’alfabeto individua suoni e segni che costituiscono la base della comunicazione umana. Non tutti i suoni e i segni, singolarmente considerati o combinati tra loro hanno significato. Solo combinazioni particolari formano parole di senso compiuto. Le stesse parole, a loro volta, compongono i discorsi solo se rispettano alcune regole (ad esempio: la grammatica o la sintassi di una lingua). Può poi capitare che discorsi (o narrazioni) trovino autonoma tutela a norma delle leggi sulle opere dell’ingegno laddove rispondano ai requisiti di originalità e creatività.

L’alfabeto fornisce gli elementi semplici di un ‘codice’ comune che permette agli uomini di comunicare. Suoni e segni possono essere considerati i mezzi di trasporto delle cose complesse che il linguaggio è idoneo a

1 Professore Associato di Diritto Privato Comparato2 http://giurisrv.gelso.unitn.it3 La nostra civiltà ha interiorizzato le parole e la scrittura (che ci permettono di

compiere attività grandiose come quelle di rappresentare il pensiero e descrivere il mondo intorno a noi) al punto da dimenticare, spesso, che esse sono invenzioni e tecnologie tipiche di un periodo molto piccolo della storia dell’umanità. Un periodo, certo, di grande evoluzione. Cfr., in argomento, ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, 1986; BLUMEMBERG, La leggibilità del mondo, Bologna, 1976.

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GIOVANNI PASCUZZI

rappresentare: concetti, idee, riflessioni. Il codice comune, quindi, fonda un linguaggio e, attraverso le forme espressive (es.: oralità, scrittura) permette di dare ordini, esprimere idee, sviluppare ragionamenti, narrare storie, costruire discorsi, e così via.

Ciò che da migliaia di anni contraddistingue la storia dell’uomo (ma il discorso, mutatis mutandis, potrebbe essere allargato a tutti gli esseri viventi), da qualche decennio ha come punto di riferimento anche i computer.

I protocolli di comunicazione di Internet costituiscono il ‘codice comune’ che gli elaboratori interconnessi in rete usano per dialogare tra loro.

Per la verità, quella appena indicata rappresenta l’ultima tappa di una evoluzione che ha conosciuto passaggi preliminari e intermedi.

L’interazione, vale a dire la possibilità di stabilire un qualsiasi tipo di relazione, presuppone lo stabilirsi di una comunicazione e, quindi, l’adozione di un codice comune. L’invenzione dei computer ha imposto agli informatici di creare linguaggi in grado di far interagire (comunicare) l’uomo con l’elaboratore. Dalla comunicazione uomo-uomo si doveva passare ad una comunicazione uomo-macchina. Nascono, così, sistemi operativi e linguaggi di programmazione (linguaggi artificiali in quanto appositamente costruiti e come tali contrapposti al linguaggio naturale) allo scopo di far comprendere alla macchina (che, utilizzando il codice binario di per sé non conosce il linguaggio umano) i comandi ad essa impartiti.

Il passaggio successivo è costituito dalla comunicazione macchina-macchina. I computer ‘dialogano’ tra loro per mezzo di connessioni (fisiche e non) che formano le reti. Queste ultime possono essere di vario tipo. A commutazione di circuito come nel caso della linea telefonica. Ovvero a commutazione di pacchetto il cui esempio più significativo è proprio Internet.

In funzione anche del tipo di rete che li pone in collegamento, i computer utilizzano per ‘dialogare’ dei protocolli di comunicazione.

Ad esempio, se si utilizza la rete telefonica per connettere gli elaboratori è necessario utilizzare apparecchi denominati modem costruiti sulla base di protocolli che fissano i parametri di funzionamento (es.: velocità di trasmissione4, correzione di errore, etc.)5.

4 La velocità di trasmissione si misura in baud. Attualmente si varia dai 300 baud al secondo ai quasi 50.000 baud al secondo.

5 I modem di standard europeo sono classificati con sigle del tipo: CCITT V.XX. La sigla V.XX (XX è un numero) sta indicare il tipo di modem. I modem di standard nordamericano sono classificati con sigle del tipo: BELL XXX. I modem a standard europeo hanno le seguenti sigle: V.21, V.22, V.22bis, V.23 (per il videotel) V.27, V.29, V.32.

L’acronimo CCITT sta per Comité Consultantif International Télégraphique et Téléphonique. È uno dei sottocomitati de l’ITU (International Telecommunication Union), organismo di normalizzazione dipendente dalle Nazioni Unite con rappresentanti di 160 nazioni.

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Altri protocolli vengono in soccorso quando la stessa rete telefonica è usata per accedere ad Internet. Quanti si servono di providers privati per ‘navigare’ in Internet partendo dai Personal Computer di casa avranno familiarità con sigle quali: SLIP6 o PPP7.

Internet è diventata la ‘regina delle reti’ (vale a dire il network più diffuso e lo strumento per lo scambio di informazioni più usato nel mondo) quando lo standard di comunicazione tra elaboratori collegati in reti dedicate è diventato il protocollo TCP/IP (e derivati)8.

Linguaggi (e protocolli) hanno un destino comune: la vocazione a diventare condivisi perché solo se conosciuti e usati da un numero cospicuo di persone (e di computer) essi assolvono la loro funzione di favorire la comunicazione.

Il linguaggio naturale, cioè il linguaggio usato dagli uomini, può essere considerato uno standard. I giuristi potrebbero chiedersi quale tipo di disciplina giuridica sia riservata all’italiano, o all’inglese. Se godano di una qualche tutela le loro regole grammaticali oppure anche solo i neologismi. Così da sapere, ad esempio, se l’inventore di parole quali “internauta” possa vantare diritti sulla sua invenzione9. Sia chiaro che quanto appena detto è tutt’altro che una semplice boutade. Navigando in Internet si scopre che, dall’invenzione dell’Esperanto10 in poi, non sono meno di 50 i linguaggi naturali costruiti ‘a tavolino’ con lo scopo di facilitare la comunicazione tra gli uomini superando le difficoltà insite nelle

Su questa tipologia di organismi e sulle relative funzioni si avrà modo di tornare. Dal marzo 1993 il CCITT è stato ribattezzato ITU-TS (International Telecommunication Union - Telecommunication Sector).

6 SLIP è l’acronimo di Serial Line Internet Protocol. È un protocollo per l’accesso ai sistemi TCP/IP mediante linea seriale e modem. SLIP è stato creato agli inizi degli anni ‘80. Ha alcuni svantaggi a causa della sua semplicità. Non gli è mai stato riconosciuto lo status di standard nel mondo Internet. D’altro canto, proprio la semplicità ha propiziato una sua ampia diffusione sì da diventare uno standard di fatto. Per maggiori ragguagli v.: IETF RFC 1055, Nonstandard for transmission of IP datagrams over serial lines: SLIP . Sulle sigle IETF e RFC v. infra.

7 PPP sta per Point-to-Point Protocol. È stato elaborato, per ovviare ai limiti dello SLIP, da una Commissione dell’IETF (Internet Engineering Task Force), sulla cui funzione si avrà modo di tornare. Sul PPP v.: IETF RFC 1661, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)

8 TCP/IP è l’acronimo di Transmission Control Protocol / Internet Protocol.9 Internauta è colui che naviga in Internet. Si pensi alle complicazioni che deriverebbero

se, per usare i neologismi, fosse necessario chiedere delle licenze ai loro autori. Oggi nessuno mette in dubbio che il linguaggio naturale sia un bene in pubblico dominio.

10 L’Esperanto è una lingua destinata a facilitare la comunicazione tra persone di nazioni e culture differenti. Fu pubblicato nel 1887 dal polacco L. L. Zamenhof (1859-1917) con lo pseudonimo ‘Dr. Esperanto’, che vuol dire ‘colui che spera’. L’Esperanto come lingua non ha alcuna tutela giuridica. Diverso discorso, naturalmente, per i libri che, in quanto tali, contengono la grammatica e il dizionario della lingua.

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lingue tradizionali in uso11. Inutile dire che l’ambizione degli inventori di questi constructed human languages era ed è quella di creare uno standard condiviso dal maggior numero possibile di persone in tutti i Paesi. Non stupisce, allora, che, almeno in qualche occasione, della natura di quei linguaggi e della titolarità di diritti su di essi si sia discusso nelle aule di giustizia12.

La logica della standardizzazione ha caratterizzato l’intera evoluzione dei personal computer. Oggi i modelli ‘IBM-compatibili’, e l’ambiente Windows che su di essi ha prosperato (per la gioia di Bill Gates e della Microsoft) coprono l’80% del mercato dei PC. Il panorama era certamente più variegato anche solo 15 anni fa. A modelli di marche diverse corrispondeva una grande incomunicabilità. Software scritti per una certa macchina non ‘giravano’ su macchine di industrie concorrenti, con conseguenze facilmente immaginabili. La storia ci dice che lo standard si è imposto di fatto anche perché IBM, almeno in un primo momento, non ha fatto (quasi) nulla per contrastare i c.d. ‘cloni’13. La necessità di avere prodotti intercambiabili e intercomunicanti è stata avvertita

11 Un elenco può essere reperito al nodo Web http://www.quetzal.com/conlang.html. Tra i linguaggi più noti si possono ricordare (oltre, naturalmente, al già citato Esperanto): EUROLANG (mira ad essere una seconda lingua per l’Europa), GLOSA (attinge le radici dal greco e dal latino, mentre segue l’inglese nella costruzione delle frasi), INTERLINGUA (semplifica il latino, e si basa su un set di radici comuni a molte lingue europee), LOGLAN (inventato da James Cooke Brown tenta di fondere il rigore della logica formale con l’espressività e la flessibilità del linguaggio naturale), LOJBAB (variante del Loglan).

12 Cfr. The Loglan Institute, Inc v. The Logical Language Group, Inc., 962 F.2d 1038 (1992). La vicenda alla base della controversia può essere così sintetizzata. Nel 1955 il Dott. James Brown inventò un “linguaggio logico” al fine di verificare la teoria secondo la quale i linguaggi naturali limiterebbero il pensiero umano. Egli designò il linguaggio con il termine Loglan (derivandolo da LOGical LANguage). Brown costituì, poi, il Loglan Institute che nel 1987 richiese e ottenne (negli Stati Uniti) la registrazione del marchio Loglan per “ Dictionaries and Grammars”. Anni dopo all’interno dell’Istituto si verifica uno ‘scisma’. Un gruppo di persone si stacca per fondare il Language Group. Tra le varie attività del nuovo Gruop c’é la pubblicazione di una newsletter nella quale si fa spesso riferimento al Loglan language. L’istituto minaccia di intraprendere azione legale per violazione del trademark. Il Language Group previene la minaccia, intentando azione davanti al Trademark Trial and Appeal Board per chiedere la cancellazione del marchio Loglan (Lanham act 15 U.S.C. 1064(3) (1988)). Il Board accoglie la richiesta (decisione poi confermata dalla Corte d’appello federale citata dianzi) statuendo che Loglan “is a generic designation identyfying a language rather than a trademark to indicate the source of goods”.

Tra gli anni ‘60 e ‘70 davanti alle corti svizzere duellarono per ragioni simili l’organismo che si occupa di diffondere il linguaggio Interlingua e una società produttrice di corsi di lingue che voleva utilizzare il nome Interlingua per distinguere i suoi prodotti. A soccombere è stata quest’ultima. In taluni casi il nome di un linguaggio è registrato come marchio per motivi commerciali. Klingon è un linguaggio creato da un linguista per la Paramount Studios. La Paramount ha protetto Klingon con un trademark perché è associato alla serie televisiva Star Trek. È molto raro che gli inventori di un linguaggio chiedano tutela sulla base delle legge sul copyright. Un esempio è rappresentato da Glosa i cui inventori britannici hanno chiesto la tutela per liste di parole e altri materiali.

13 In argomento v. PARDOLESI, «Software» di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale?, Foro it., 1988, I, 3133

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presto anche per i programmi applicativi. In un primo tempo un file scritto con un certo programma di videoscrittura non poteva essere letto da un altro word processor. Oggi questo problema è superato non solo perché i pacchetti più evoluti sono in grado di leggere i files scritti utilizzando altri pacchetti, ma anche perché sono stati approntati degli standard comuni di salvataggio dei files. Si pensi al classico formato “TXT” ovvero al formato “RTF” (Rich Text Format). Quest’ultimo consente (rispetto al primo) di non perdere la formattazione e tutti gli altri caratteri di controllo di un testo passando da una piattaforma ad un’altra e da un programma di video scrittura ad un altro.

Il successo di Internet è dovuto al fatto che i suoi protocolli di comunicazione sono diventati uno standard.

2. Internet e i protocolli di comunicazione. Malgrado costituisca la rete più importante e lo strumento per lo scambio di informazioni maggiormente usato nel mondo, è difficile fornire una definizione esatta di Internet. Si può pensare ad Internet come ad una rete di reti che adoperano protocolli di comunicazione comuni, o come una comunità di persone che utilizzano e sviluppano tali networks, o ancora come un insieme di risorse che possono essere raggiunti via rete.

Il nucleo originario di Internet viene fatto risalire ad un esperimento intrapreso poco più di 20 anni fa dal Dipartimento della Difesa statunitense che tentò di interconnettere la propria rete, denominata ARPAnet, con alcune reti radio e satellitari. Il progetto aveva scopi militari: creare un network in grado di resistere a danneggiamenti parziali quali, ad esempio, lo scoppio di una bomba in un determinato sito. Di quel progetto originario è rimasta l’idea di fondo: una rete è affidabile se ogni singolo computer può comunicare con tutti gli altri affinché l’informazione giunga comunque a destinazione.

Oggi Internet è un insieme di reti collegate tra loro da protocolli tecnici comuni che consentono agli utenti di una certa rete di comunicare con utenti di un’altra rete ovvero di utilizzare servizi propri di questa. Il protocollo di comunicazione comune di base è denominato TCP/IP acronimo di Transmission Control Protocol / Internet Protocol14. La forza di Internet (rispetto ad esempio alle reti proprietarie) è proprio l’utilizzo di un protocollo (TCP/IP) che è un insieme di regole pubbliche, aperte a tutti (c.d. open system), che permette

14 Per maggiori indicazioni sulla natura e la funzione di Internet v. PASCUZZI, Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere alla rete Internet e all’apprendimento assistito da calcolatore, Bologna, 1995.

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l’interconnessione di reti anche molto differenti, indipendentemente dalla tecnologia usata da ogni rete.

Protocollo può essere considerato un insieme di regole per comporre dei messaggi e consentire che essi possano essere scambiati tra due macchine. Il TCP/IP definisce una unità di trasmissione dati (denominata datagram) e le regole da seguire per trasmettere quella unità in una particolare rete.

Sul piano concettuale, Internet si struttura su più livelli: il livello applicativo15, quello del trasporto16 e quello della spedizione dei pacchetti17. Esiste, infine, il livello della connessione fisica18. Per ognuno di quei livelli è necessario stabilire dei protocolli.

Una similitudine può forse spiegare meglio quanto appena detto. Supponiamo che un avvocato debba scrivere una lettera ad un suo collega (livello applicativo). La costruzione del testo avverrà sulla base di un codice comune a chi scrive e chi legge (parole, stile narrativo, etc.): è il primo protocollo. L’avvocato consegna la lettera alla segretaria che provvederà ad imbustarla e a scrivere sulla busta: riservato. Si tratta di un messaggio che deve essere recepito dalla segretaria dell’avvocato destinatario: un altro protocollo comune, quindi, questa volta di secondo livello (si immagini cosa accadrebbe se al posto della parola: riservato, ce ne fosse una incomprensibile per l’altra segretaria. Il messaggio verrebbe perso e la cautela di mantenere riservato il contenuto non potrebbe essere osservata). La lettera viene affidata al fattorino che compie le ultime operazioni per la spedizione: terzo protocollo. Quando, grazie al corriere (che corrisponde alle connessioni fisiche della rete) la lettera giunge a destinazione, il fattorino saprà a chi consegnare la lettera, la segretaria conoscerà come trattarla, l’avvocato apprenderà il contenuto del messaggio. Ciò avviene perché (e solo se) ognuno di essi usa un protocollo compatibile con quello adoperato al livello corrispondente nella organizzazione di partenza19.

Più in dettaglio TCP/IP è una famiglia di protocolli (c.d. ‘TCP/IP protocol suite’). Tra essi, quelli di base sono:

15 Application Layer. Gestisce i dettagli dell’applicazione e fornisce l’interfaccia per gli utilizzatori. Esempi di protocolli di questo tipo sono: FTP, SMTP, TFTP, BOOTP, SNMP, Telnet/Rlogin, NFS, DNS.

16 Transport Layer. Fornisce il data flow per il livello applicativo. Esempi di protocolli di questo tipo sono: TCP, UDP.

17 Network Layer (ovvero: IP Layer). Gestisce il movimento dei pacchetti (c.d. routing e messaging). Esempi di protocolli di questo tipo sono: IP, ICMP, IGMP.

18 Link Layer. Gestisce i dettagli hardware e la connessione fisica nell’interfacciamento con la rete. Esempi di protocolli di questo tipo sono: ARP, RARP.

19 DE JUDICIBUS, TCP/IP, in Internet news, 1996, II, 74.

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1) FTP (File Transfer Protocol). È la funzione di Internet che consente di trasferire i file da una macchina all’altra della rete20.

2) Telnet (remote login). Questa funzione consente di effettuare sessioni interattive con terminali remoti. Il collegamento alle banche dati rappresenta una delle utilizzazioni più diffuse della funzione di Telnet21.

3) Posta elettronica. La funzione di posta elettronica (electronic mail o email) consente di scambiare messaggi, ovviamente in forma elettronica, tra tutti coloro che hanno accesso a Internet. È sufficiente conoscere l’indirizzo Internet del proprio corrispondente per far sì che la mail raggiunga in pochi secondi destinazioni lontane anche migliaia di chilometri22.

Poiché il successo di Internet è coinciso con la crescita esponenziale dei computer interconnessi, è diventato urgente aiutare i fruitori a districarsi tra i milioni di siti che offrono informazioni. A tal fine sono stati perfezionati i c.d. ‘strumenti NIR’ (Network Information Retrieval), volgarmente detti ‘software di navigazione’. Tra questi, quello attualmente più diffuso è il World Wide Web con architettura ipertestuale. L’unità di base del WWW è la home page da cui si può cominciare la navigazione verso le altre home pages.

Inutile dire che gli strumenti NIR hanno propri protocolli di comunicazione. Quello del Web è denominato HTTP (HyperText Transfer Protocol) ed è un protocollo di livello applicativo (cfr. supra). Esso è stato sviluppato al CERN di Ginevra ed è di pubblico dominio. Gli apporti migliorativi vengono curati da un apposito working group dell’IETF (Internet Engineering Task Force), l’organismo che attualmente cura la formulazione dei protocolli e delle specifiche di Internet23.

Quest’ultimo dato introduce la risposta all’interrogativo che forse è sorto alla luce di quanto esposto, in ordine ai soggetti che fissano gli standard della rete.

Il protocollo TCP/IP fu sviluppato dai ricercatori che diedero vita al progetto ARPAnet24. Da allora molte cose sono cambiate25. Quello che viene considerato il nucleo originario di Internet si è accresciuto ospitando dapprima le sole organizzazioni a carattere scientifico ma successivamente anche altri soggetti e, via via, chiunque. Ivi comprese le organizzazioni commerciali con scopo di

20 Per le specifiche dell’FTP v. RFC 959. Sul significato della sigla RFC si avrà modo di tornare più avanti.

21 Per le specifiche del Telnet v. RFC 854 e 855.22 Per le specifiche dell’email v. RFC 821 e 822.23 Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo web

http://www.w3.org/WWW/Protocols/#HTTP1_1Proposed.24 La creazione della famiglia di protocolli TCP/IP viene attribuita a Robert Kahn e

Vinton G. Cerf.25 Internet si sta evolvendo nel senso di supportare una serie di protocolli multipli. Una

in particolare è rappresentata dalla serie OSI: Open Systems Interconnection.

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lucro. Qualcuno ha paragonato Internet ad una chiesa dove chiunque può entrare se ne accetta i principi e la filosofia sì da condividerne i benefici26. I costi di gestione della rete vengono sopportati dai singoli networks che si interconnettono ad essa.

Proprio in ragione della filosofia che la ispira, Internet non ha un vertice e non contempla autorità di governo centrale. Esistono alcuni organismi che lavorano costantemente al perfezionamento degli standards tecnici e alla manutenzione dei collegamenti. Tra questi organismi si possono ricordare:

1) Internet Society (ISOC). È una organizzazione internazionale non governativa, su base volontaria, (not-for-profit corporation) che si occupa della crescita e della evoluzione mondiale di Internet, delle modalità con le quali quest’ultima è o può essere usata, e dei problemi sociali, politici e tecnici che da detto uso possono derivare. L’ISOC ha un Board of Trustees composto da 18 membri autorevoli provenienti da ogni parte del pianeta27. I Trustees nominano i membri dell’IAB all’interno di una rosa di candidati proposti dall’IETF.

2) Internet Architecture Board (IAB). È un comitato consultivo tecnico dell’ISOC. Ha il compito di supervisione sull’architettura e sui protocolli di Internet. Funge da organo d’appello sulle decisioni contestate dell’IESG. L’IAB nomina i membri dell’IESG all’interno di una rosa di candidati proposti dall’IETF.

3) Internet Engineering Steering Group (IESG). Fa parte dell’ISOC ed è responsabile dell’organizzazione tecnica dell’attività dell’IETF e del processo per la formazione degli standard di Internet. A questo organo spetta l’approvazione definitiva delle specifiche come standard di Internet. Sulla sua composizione v. il punto successivo.

4) Internet Engineering Task Force (IETF). Dal gennaio 1986 questo organismo cura la definizione e lo sviluppo degli standard e dei protocolli di Internet28. È composto (su base volontaria, perché l’accesso è libero a chiunque) da progettisti di reti, operatori, venditori, ricercatori interessati all’evoluzione di Internet. Il lavoro è svolto da gruppi di lavoro che sono organizzate in aree

26 KROL, The Whole Internet: User’s Guide & Catalog, Sebastopol, 1992.27 L’Internet Society è stata annunciata nel giugno del 1991 ad una conferenza

internazionale sul networking tenutasi a Copenaghen. Ha cominciato a funzionare dal gennaio 1992 come organizzazione mondiale di individui ed organismi convinti che l’ISOC sia una struttura necessaria a far evolvere Internet e a renderla accessibile al maggior numero di persone. La sede del segretariato della Società si trova a Reston, in Virginia. maggiori informazioni sull’ISOC possono essere attinte al nodo web http://www.isoc.org.

28 Informazioni sulle attività dell’IETF possono essere reperite al nodo web http://www.ietf.org. Oppure via anonymous FTP al nodo: ftp.ietf.org nella directory ietf-online-proceedings.

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(attualmente: 9). I Direttori di area, insieme al Presidente dell’IETF formano l’IESG di cui sopra29.

Protocolli, standard e specifiche di Internet sono contenuti in documenti denominati RFC (acronimo di Request for Comments: è stato mantenuto il nome dei messaggi che gli architetti di ARPAnet si scambiavano tra loro per chiedere alla comunità come potevano essere risolti certi problemi)30.

3. Internet e la standardizzazione. L’idea alla base di Internet può essere riassunta nella volontà di creare un meccanismo che consentisse a tutti i computer interconnessi di dialogare tra loro indipendentemente dalle caratteristiche delle singole piattaforme (Dos, Windows, MacIntosh, Unix, etc) e delle singole reti di appartenenza. Internet, come anticipato, è una rete di reti. Lo strumento idoneo ad attuare l’obiettivo venne individuato nella formulazione di un protocollo di comunicazione comune.

Se questa è la filosofia ispiratrice, non può stupire se sia stata assecondata in tutti i modi la possibilità di accedere alla rete.

Chi utilizzava Internet già prima del boom (o, se si preferisce, della moda...) ricorderà gli interventi sulle mailing lists scientifiche di ricercatori che auspicavano, ad esempio, la chiusura di Internet agli operatori commerciali e, quindi, ad attività con fini di lucro. Costoro erano animati dall’intenzione di difendere lo spirito no-profit di Internet. Essi dimenticavano, però, che l’altra opzione, di ordine più generale, era quella di creare un sistema al quale ognuno poteva e doveva accedere per dire la sua senza limitazioni tecniche (di qui i protocolli comuni) o filtri di qualsivoglia natura31.

29 Di recente, è stata avanzata la proposta di costituire una Internet Law Task Force (ILTF) allo scopo di costituire un forum utile a fornire risposte ai problemi giuridici connessi ad Internet. Il memorandum relativo alla proposta presentata al summit dell’Internet Society tenutosi il 12 aprile 1995 a San Diego, California, può essere reperito al nodo http://www.nptn.org/cyber.serv/solon/iltf/index.html.

30 Gli RFC (che a volte possono anche non contenere standard) possono essere reperiti via anonymous FTP presso diversi nodi. L’indirizzo europeo è: nic.nordu.net (192.36.148.17). Essi possono essere reperiti anche per posta elettronica all’indirizzo: [email protected] scrivendo nel testo del messaggio il numero dell’RFC desiderato.

L’IETF produce un tipo di documenti denominato Internet-Drafts. Essi non contengono ancora specifiche, bensì indicazioni su lavori e progetti in corso. Hanno validità 6 mesi al contrario degli RFC che sono archiviati permanentemente e costituiscono la serie di documenti ufficiale dell’IAB.

31 Mutatis mutandis, la discussione si è riproposta quando si è trattato di decidere se dovesse essere vietata la attivazione di siti contenenti materiale pornografico o se, quanto meno, ne dovesse essere impedito l’accesso ai minori. Solo che protagonisti di quella discussione, nel volgere di pochissimi anni, non erano più (solo) i ricercatori ma consessi rappresentativi di sovranità. Si pensi al Congresso del Stati Uniti che, con il Telecommunication Act del 1996, ha dettato norme per limitare l’accesso a materiale indecente. In proposito si possono fare due

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Forse quei ricercatori non si rendevano conto che la loro posizione finiva per difendere un privilegio: quello di chi alla rete aveva accesso rispetto ai moltissimi altri che non potevano usufruire di un potentissimo strumento di comunicazione (e non solo), bloccati anche dalle difficoltà innescate da comandi macchinosi e poco user friendly. Oggi sono in molti a sottolineare che Internet ha creato la più grande forma di discriminazione che la storia dell’uomo abbia mai conosciuto: un solco enorme (generazionale, culturale, territoriale, economico, sociale) esiste tra quanti ‘navigano’ sulla rete e quanti, invece, ne restano fuori. Poche settimane fa Stefano Rodotà in un suo intervento sul quotidiano ‘La Repubblica’, ha evidenziato come Internet e, più in generale, le tecnologie informatiche e telematiche, determinano le condizioni perché si crei, a livello planetario, una elite formata solo da coloro in grado di adoperare gli strumenti in parola. Inutile dire che quella elite godrà di una indiscussa posizione di privilegio e potere.

Naturalmente non è questa la sede per approfondire i temi appena abbozzati.

Ai nostri fini è sufficiente muovere da una constatazione. Ancorché oggi molti non utilizzano la rete, il successo di Internet è indubbio. Sono milioni i computer interconnessi e il loro numero aumenta in forma esponenziale, tanto che un collasso potrà essere evitato solo aumentando la capacità di trasmissione delle linee.

A favorire l’affermazione di Internet è stata proprio la filosofia che l’ha ispirata: un protocollo di comunicazione (non proprietario) condiviso, insieme alla garanzia di un libero accesso per tutti.

Internet è diventata uno standard di fatto perché i gestori delle diverse reti hanno trovato utile e comodo entrare in quel sistema aperto e utilizzare un linguaggio che consentisse di dialogare con reti e computer diversi.

Certo, rispetto alle origini, molte cose sono cambiate. Ancorché formati su base volontaria, e pur non rappresentando affatto il vertice di un sistema che per definizione non può avere vertici, come si è visto, esistono organismi che assicurano la diffusione di Internet e il suo perfezionamento sul piano tecnico.

considerazioni. Il fatto che la discussione in ordine alle modalità di accesso ad Internet veda ormai coinvolti non più solo pochi ricercatori bensì i rappresentati del popolo americano è il segno più tangibile della diffusione e del successo della regina delle reti. Occorre considerare, poi, che le ricordate disposizioni del Telecommunication Act hanno provocato la reazione di molti soggetti e organismi negli USA (tra cui molte associazioni per la difesa dei diritti civili) i quali hanno portato in esponente delle loro ragioni non solo il diritto (costituzionale) a manifestare il proprio pensiero senza limitazioni ma anche la necessità di non porre limitazioni di alcun tipo nell’accesso ad Internet.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

A ben vedere, l’IETF non svolge una funzione molto diversa da quella propria di organismi che operano nel campo della normazione tecnica e della standardizzazione in materia di telecomunicazioni ivi compresi gli stessi computer networks.

La procedura per creare e documentare gli standard di Internet è contenuta nell’RFC n. 1602 del marzo 1994 (parzialmente integrato dall’RFC n. 1871 del novembre 1995)32.

L’RFC 1602 è strutturato in 5 sezioni. La prima è dedicata agli organismi coinvolti nel processo di standardizzazione e alle pubblicazioni da essi prodotti (cfr. supra)33. La sezione successiva (n. 2) presenta la nomenclatura delle diverse tipologie e dei diversi livelli delle specifiche tecniche degli standard di Internet e la loro applicabilità. La terza sezione descrive in concreto la procedura e le regole della standardizzazione in Internet. La sezione n. 4 chiarisce in che modo possono essere coinvolti nel processo di standardizzazione specifiche e pratiche sviluppati da organismi di normazione esterni ad Internet (es.: ANSI, ISO, IEEE, ITU-TS) ovvero da soggetti privati. L’ultima sezione, infine, illustra le regole imposte per garantire i diritti di proprietà intellettuale (essenzialmente di terzi) e per assicurare la possibilità a tutti i soggetti interessati di avvalersi degli standard di Internet senza limitazioni.

Su quest’ultima sezione conviene appuntare l’attenzione fissando alcuni punti.

1) Coerentemente allo stereotipo di Internet come collaborazione internazionale molto poco organizzata di autonomi networks interconnessi che supportano la comunicazione host to host attraverso l’adesione volontaria a procedure e protocolli aperti definiti dagli standard di Internet, la politica generale in materia di tutela della proprietà intellettuale è quella di beneficiare la comunità di Internet così come il pubblico in generale, nel rispetto delle posizioni tutelate dei terzi.

2) L’Internet Society non accetta che nel processo di definizione degli standard vengano in alcun modo coinvolte informazioni che taluno può considerare come proprietarie (ovvero protette a norma di legge) ovvero confidenziali (e, in quanto tali, non liberamente pubblicizzabili).

32 L’elenco aggiornato degli Internet Official Protocol Standards è contenuto nell’RFC n. 1920 del marzo 1996. Quando una determinata specifica contenuta in un RFC acquista lo status di standard, alla stessa viene assegnata l’etichetta STD (Standard Track Document) seguita da un numero. Gli STD sono una subserie della serie FRC. La specifica che diviene standard ha un numero STD ma conserva anche il suo posto nella serie RFC.

33 Nell’Introduzione del documento si legge: “The Internet Standards process is an activity of the Internet Society that is organized and managed on behalf of the Internet community by the Internet Architecture Board (IAB) and the Internet Engineering Steering Group”.

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GIOVANNI PASCUZZI

3) Chiunque collabori al processo di definizione degli standard con un suo personale contributo deve accettare (sottoscrivendole se del caso per iscritto) alcune condizioni tra cui:

a) il contributore concede all’ISOC il diritto perpetuto, non esclusivo, gratuito, esteso al mondo intero di riprodurre, distribuire, eseguire o diffondere pubblicamente il contributo nonché di preparare lavori derivati dallo stesso. Il contributore concede anche il diritto (all’ISOC e a terzi) di riprodurre, distribuire ed eseguire o diffondere pubblicamente i lavori derivati, in qualsiasi forma e linguaggio;

b) il contributore riconosce che l’ISOC non assume alcun obbligo di mantenere un riserbo sul contributo a garantisce la stessa ISOC che il contributo non violi diritti di altri;

c) i materiali in cui il contributo si sostanzia diventano proprietà dell’ISOC.

4) In linea di principio l’ISOC non propone, adotta o mantiene standards la cui utilizzazione presuppone l’uso di tecnologie o lavori protetti da brevetto o diritto d’autore. Una diversa strategia è ammessa solo se i titolari di diritti su detti lavori e tecnologie forniscono assicurazione scritta che34:

a) l’ISOC può gratuitamente e senza costi implementare e usare tecnologie e lavori nelle procedure di standardizzazione;

b) una volta adottato lo standard che utilizza quei lavori e tecnologie, e finché lo stesso rimane in vigore, chiunque può ottenere il diritto di utilizzare lavori e tecnologie a condizioni fissate, ragionevoli e non discriminatorie35;

c) nessun altro è titolare sui lavori e tecnologie diritti tali da impedire all’ISOC e ai membri della comunità di Internet di usarli.

5) Su tutta la documentazione correlata alla produzione di standard Internet appare il seguente avviso:

“Copyright (c) ISOC (anno). È consentito riprodurre, distribuire, trasmettere o comunicare in altro modo al pubblico qualsiasi materiale soggetto a copyright da parte dell’ISOC, purché venga data notizia della fonte. Informazioni relative a permessi da richiedere possono essere richieste al Direttore esecutivo dell’Internet Engineering Task Force Secretariat”.

34 Lo schema dell’accordo che deve intercorrere con i titolari di diritti su lavoro e tecnologie impiegati in uno standard è riportato al n. 5.6 del FRC n. 1602, riprodotto in appendice.

35 Il titolare di diritti su lavori e tecnologie coinvolti nella definizione di uno standard deve concedere a qualsiasi membro della comunità di Internet una licenza non esclusiva, perpetua, estesa a tutto il mondo verso il corrispettivo di una reasonable royalty.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

ISOC informa la comunità di Internet ed ogni altra persona che qualsiasi standard, sia o no elevato a livello di maturità degli standard Internet, o qualsiasi documentazione correlata agli standard resa disponibile sotto gli auspici dell’ISOC viene fornita su una base “as is” e ISOC disconosce qualsivoglia garanzia, espressa o tacita, ivi compresa (se pure non limitatamente a) la garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato scopo, o che una standard o una documentazione non violino i diritti di altri”.

4. Standard e diritti sulle opere dell’ingegno. Prima di svolgere alcune considerazioni, è utile chiedersi in quale modo operino, per i profili che qui rilevano, gli altri organismi che, a livello nazionale, europeo ed internazionale, enucleano e dettano standard. Particolare rilievo sarà dato, visto il tema in discussione, agli organismi che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Per quel che riguarda l’Unione Europea, la normazione in materia di telecomunicazioni è affidata all’ETSI, European Telecommunication Standard Institute36. Non è questa le sede per ripercorrere l’evoluzione che gli organi comunitari hanno seguito in tema di armonizzazione delle norme e regolamentazioni tecniche quale presupposto per l’abbattimento di ogni barriera alla circolazione delle merci (è noto, infatti, che una discrasia nelle norme che, nei diversi Paesi, determina l’immissione dei prodotti sul mercato può finire con l’integrare una misura di effetto equivalente vietata dal Trattato)37. Ricordiamo solo, di recente, la direttiva 94/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 (recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).38

36 PRINS, SCHIESSL, The new European Telecommunications Standards Institute policy: conflicts between standardisation and intellectual property rights, European Intellectual Property Review, August 1993, 263; BARRETT, EC policy on intellectual property and standardisation - the impact on the computer and telecommunications industries, Computer Law & Practice, March-April 1993, 46; TUCKETT, Access to public standards: interoperability revisited. (European Telecommunications Standards Institute), European Intellectual Property Review, Dec 1992, 423; GOOD, How far should IP rights have to give way to standardisation: the policy positions of ETSI and the EC, European Intellectual Property Review, Sept 1992, 295.

37 In argomento v.: ANCORA, Normazione tecnica e certificazione di qualità - Elementi per uno studio, Cons. Stato, 1994, II, 1563.

38 La Direttiva 94/10/CE è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19 aprile 1994, n. L 100/30. Alla Direttiva è stata data attuazione con gli artt. 46 e ss. della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

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GIOVANNI PASCUZZI

Come il CEN e il CENELEC, compito dell’ETSI è quello di produrre norme tecniche e standards.

Intervenendo, con una Comunicazione, sullo sviluppo della normazione europea, la Commissione ha avuto modo di occuparsi del tema dei diritti di proprietà intellettuale e brevetti sulle norme tecniche39. Il documento della Commissione ha il pregio di visualizzare alcune delle problematiche sottese al fenomeno della standardizzazione.

1) Come in tutti gli scenari dove si agita il tema della tutela delle opere dell’ingegno, anche la standardizzazione si caratterizza per il conflitto tra l’interesse di quanti concorrono a definire lo standard (che mirano a vedersi riconosciuta una protezione che, di volta in volta, può essere di tipo brevettuale, o di copyright, etc) e l’interesse di coloro che in qualche modo vogliono o possono trarre vantaggio dallo stesso.

2) Quando lo standard è definito da organismi di normazione (es.: ETSI) sorge il problema di determinare le modalità utili ad incentivare e retribuire l’attività di quelle organizzazioni (più avanti si forniranno alcuni esempi di soluzione di questo problema).

3) Agli standard definiti da un organismo di normazione fanno spesso riferimento (quando non lo riproducono sic et simpliciter) atti normativi40. Un esempio tipico, sotto questo profilo, è costituito dalle direttive comunitarie. In questo caso appare chiaro che chi è chiamato a rispettare il dettato di quegli atti normativi deve poter conoscere il contenuto prescrittivo degli standard (possibilmente senza aggravi di alcun genere)41.

39 Cfr. Comunicazione della Commissione sullo sviluppo della normazione europea. Azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa. COM (90) 456 def. In Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 gennaio 1991 n. c 20/1.

40 Come è noto, a norma dell’art. 5 l. 633/1941, la legge sul diritto d’autore non si applica ai testi e agli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Si deve concludere che la normativa tecnica diventa automaticamente di pubblico dominio quando lo standard è espressamente recepito dalla legge ovvero è pubblicato in conseguenza dell’approvazione di una autorità. Più complicato i, discorso per le ipotesi in cui fonti normative primarie e secondarie fanno riferimento alla normativa tecnica senza attribuirvi carattere cogente erga amones. In argomento (anche per i riferimenti ad esperienze straniere), PARDOLESI, Normativa tecnica e diritto d'autore, Riv. dir. impresa, 1990, 389, 396.

41 Nel nostro Paese sono ormai molti gli atti normativi che fanno riferimento a specifiche tecniche dettate dall’ETSI. Cfr. D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi; D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158, Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di applati nei settori esclusi; D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 289, Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l’applicazione della fornitura di rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate; D.M. 4 ottobre 1994 n. 625, regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparecchi monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

4) A volte non si riflette sufficientemente sul fatto che nelle ipotesi in cui la legge rinvia ad uno standard, tutte le modifiche introdotte dall’organismo di normazione cui si deve la paternità dello stesso, hanno l’effetto di modificare la legge. Siffatta constatazione induce quantomeno a riconsiderare i temi della composizione degli organismi di normazione e del peso che all’interno di essi possono giuocare alcune forze. Può accadere che l’adozione di un certo standard finisca con l’incidere sulla libera concorrenza. Si pensi all’ipotesi in cui lo standard faccia riferimento a materiali o processi di cui qualcuno detenga il brevetto o in ragione dei quali qualcuno comunque domini il mercato. In questa ipotesi lo standard attribuisce a quei soggetti un monopolio di fatto.

5) La tutela proprietaria di un’opera dell’ingegno (o, per quel che conta, la possibilità di attivare un enforcement efficace) non favorisce, in linea di principio, l’ampia diffusione e la generale utilizzazione che, come si è detto, rappresenta la premessa perché si crei uno standard. I protocolli di Internet non rappresentano certo l’unico modo di far comunicare computer e piattaforme diversi in un’unica rete. Essi si sono affermati perché possono essere liberamente usati (cfr. supra a proposito della politica seguita dall’ISOC).

6) Nel settore della comunicazione quanto appena esposto trova conferme molto significative. Il linguaggio consente la comunicazione tra più individui se è condiviso e usato dal maggior numero di persone. Torniamo per un attimo ai linguaggi costruiti ‘a tavolino’ per gli umani cui si è fatto cenno in avvio. Non c’è ragione, in linea di principio, perché un linguaggio artificiale non possa essere protetto da brevetto nella misura in cui introduce una innovazione. Si deve considerare, però, che un linguaggio produce i suoi frutti molto lentamente, spesso dopo la scadenza della durata legale del brevetto. Ancora, non è escluso che oggetto di copyright possano essere le parole di una lingua o le regole grammaticali e di sintassi della stessa. È evidente, però, che all’autore non conviene proteggere in maniera puntuale la sua opera se si aspetta che parole e grammatica siano usate dal maggior numero di persone possibile.

È utile chiedersi se e in che modo gli organismi di normazione (specie se operanti nel settore delle telecomunicazioni) tutelano ai sensi delle leggi sulle opere dell’ingegno specifiche e standard.

A) ETSI (European Telecommunication Standard Institute)42. È il più giovane dei tre organismi di standardizzazione europea, riconosciuto con la Direttiva 83/189, con sede a Sophia-Antipolis, Valbonne (Alpes-Maritines), Francia. Dal 1988 produce standard europei nel settore delle telecomunicazioni e in cooperazione con l’EBU (European Broadcasting Union), CEN e CENELEC,

42 Le notizie di seguito riportate sono state attinte al nodo http://www.etsi.fr.

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GIOVANNI PASCUZZI

nel settore delle trasmissioni via etere e dell’office information technology43. A norma dello statuto, l’ETSI si finanzia con le quote associative dei membri (modulate in funzione delle diverse categorie di soci)44, con i proventi della vendita delle sue pubblicazioni (in particolare: gli standard e le specifiche tecniche) e con i corrispettivi versati per lo svolgimento di specifici lavori di armonizzazione (specie su mandato della Comunità)45.

B) ITU-TS (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector ex CCITT)46. L’ITU, con sede in Ginevra, Svizzera, è un’organizzazione internazionale nella quale strutture governative e operatori privati coordinano i servizi e le reti di comunicazione. Tra le sue attività rientra il coordinamento, lo sviluppo, la regolamentazione e la standardizzazione delle telecomunicazioni insieme alla organizzazione di eventi mondiali o regionali nel campo della telecomunicazione. L’attività di standardizzazione si sostanzia nella produzioni di Raccomandazioni su cui l’ITU detiene il copyright e i diritti connessi quale che sia la forma in cui esse sono pubblicate. Chiunque può accedere alle Raccomandazioni (oggi disponibili on-line su Internet al nodo

43 L’articolo 2 dello Statuto dell’ETSI così individua gli scopi dell’Istituto:“The objective of the Institute is to produce and perform the maintenance of the

technical standards and other deliverables which are required by its members. As a recognized European standards organization, an important task shall be to produce and perform the maintenance of the technical standards which are necessary to achieve a large unified European market for telecommunications and related areas.

At the international level, the Institute shall aim to contribute to world-wide standardization in the fields described above.

The objective of the Institute may be achieved by any means. The Institute may carry out any action relating directly or indirectly, wholly or in part, to its objective or which may develop or facilitate the achievement of its objective.

44 L’art. 6 dello Statuto dell’ETSI individua le categorie di membri:Membership of the Institute shall be divided into the following

categories: :Administrations, Administrative Bodies and National Standards Organizations, Network Operators, Manufacturers, Users, Service Providers, Research Bodies, Consultancy Companies/Partnerships, and others.

Members of the Institute shall have one of the following types of status which shall be further described in the Rules of Procedure: full member, associate member, observer.

45 L’art. 9 dello Statuto dell’ETSI individua le risorse finanziarie:“The funds of the Institute may be obtained from: contributions from members, grants,

revenue from its assets, sums received in return for services provided by the Institute, any other resources authorized by the legislative and regulatory instruments”.

46 SMITH, The role of the ITU in the development of space law, Annals of Air and Space Law, 1992, 157; JAKHU, The evolution of the ITU's regulatory regime governing space radiocommunication services and the geostationary satellite orbit, Annals of Air and Space Law, 1983, 381; ATWOOD, Warcs, waves and world orders - the politics of the ITU in the search for a new world information order, 35 Journal of International Affairs, 267 (1982); ROTHBLATT, ITU regulation of satellite communication, 18 Stanford Journal of International Law, 1 (1982); DUCHARME, BOWEN, IRWIN, The genesis of the 1985-87 ITU World Administrative Radio Conference on the Use of the Geostationary-Satellite Orbit and the planning of space services utilizing it, Annals of Air and Space Law, 1982, 261.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

http://www.itu.ch) pagando un quota di iscrizione che comprende un accordo di licenza47.

C) UNI. L’UNI-Ente Nazionale Italiano di unificazione, fondato nel 1921, è l’organismo preposto allo studio, alla pubblicazione e alla diffusione delle norme tecniche nazionali relative a tutti i settori industriali, con esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)48. Le norme e tutti i prodotti UNI sono protetti ai sensi della l. 633/1941. È vietata la riproduzione anche parziale delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’UNI. L’autorizzazione alla riproduzione è, di norma, condizionata al pagamento di una royalty49.

D) CEI. È l’organismo che si occupa della normazione e della unificazione del settore elettrico. Opera dal 1909 ed è un Ente riconosciuto dalla Stato e dall’Unione Europea. Tutte le norme e le pubblicazioni CEI sono protette dalla legge sul diritto d’autore. È vietata qualsiasi forma di riproduzione di norme e pubblicazioni, senza autorizzazione scritta da parte del CEI50.

5. Quale tutela per i protocolli di comunicazione? I protocolli di Internet sono di pubblico dominio. Questo approccio, valido tanto per il protocollo originario quanto per quelli più evoluti fissati dall’Internet Engineering Task

47 Di seguito è riportato l’avviso che accompagna le pubblicazioni dell’ITU:“The publications of the International Telecommunication Union (ITU) are protected by

international copyright and trade law. Their contents or parts thereof may not be duplicated for sale or outside distribution by the Customer; but may be used without change by the Customer:

a) to further the work of the ITU or of any standards body developing related standards;b) to provide guidance for the Customer's product or service development and

implementation;c) to serve as support for documentation associated with a product or service of the

Customer, provided the ITU is cited as the source; d) to copy and distribute within the physical premises where the Customer has

downloaded the publication from the ITU's Web server.Consequently, the foregoing provisions of this Copyright Notice apply to all the

publications accessed via the ITU Web. They shall, however, automatically be replaced by any new Copyright Notice which the ITU may publish and a copy of which it shall immediately post on its Web server for the Customer”.

48 La direttiva CEE 83/189, recepita con legge 317/1986 (di recente modificata dagli artt. 46 ss. della l. 52/1996 che ha dato attuazione alla direttiva 94/10/CE) riconosce l’UNI quale Ente Italiano di normazione per tutti i settori con la sola esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico. In argomento v. CECCHI, L'armonizzazione europea delle norme tecniche e delle procedure amministrative concernenti la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili, la formazione del personale e la qualificazione delle organizzazioni, Resp. civ., 1993, 369.

49 Informazioni attinte al nodo http://www.unicei.it.50 Informazioni attinte al nodo http://www.ceiuni.it.

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GIOVANNI PASCUZZI

Force (IETF), hanno consentito a(i protocolli di) Internet di diventare uno standard: grazie a quella filosofia Internet è lo strumento più usato nel mondo per lo scambio di informazioni host-to-host indipendentemente dal tipo di piattaforma usata.

Chiunque può utilizzare i protocolli di Internet. Intranet è il neologismo che individua alcune reti aziendali che si basano su protocolli e strumenti di navigazione di Internet al fine precipuo di diffondere informazioni all’interno dell’organizzazione. Di regola, solo una minima parte di queste informazioni è ‘visibile’ dall’esterno. Ma può anche accadere che le Intranet non siano interconnesse in Internet.

Naturalmente la filosofia che ispira Internet non è condivisa da tutti. Esistono protocolli di comunicazione proprietari, realizzati da società commerciali e protetti a norma delle leggi sulle opere dell’ingegno (brevetto, ma anche diritto d’autore, oltre che disciplina del marchio). A titolo esemplificativo si può ricordare che DecNet è un protocollo usato da reti che funzionano su computer della Digital; Novell, nel mondo degli uffici, è un altro protocollo che consente ai computer di lavorare insieme.

I protocolli di comunicazione conseguono il loro obiettivo se sono condivisi. La loro utilità è direttamente proporzionale al numero di persone che usano quel determinato sistema di comunicazione. I protocolli hanno la vocazione a diventare standard. Una diffusione capillare non è certo favorita da una tutela forte che scoraggi l’uso da parte di chi non è disposto a pagare, ad esempio, per ottenere delle licenze. La parabola di Internet (che ha seguito l’approccio opposto) è significativa.

Iscrivere i protocolli nella tematica degli standard comporta alcune conseguenze.

Poiché si sostanzia in un insieme di informazioni, lo standard appartiene per definizione alla categoria che gli economisti definiscono dei public goods (es.: fari, giardini, etc.)51. I public goods possiedono almeno due attributi fondamentali: la non escludibilità (vale a dire l’estrema onerosità, per il fornitore, dei costi necessari ad impedire il godimento di beneficiari non disposti a pagarlo) e l’insussistenza di rivalità a livello di consumo (è concepibile un numero illimitato di fruitori senza che nessuno abbia a dolersi dell’uso altrui)52. La standardizzazione, inoltre, tende ad incrementare le c.d. economie di rete53: vi

51 PARDOLESI, Normativa tecnica e diritto d'autore, cit.52 In argomento v. PARDOLESI, MOTTI, «L'idea è mia!»: lusinghe e misfatti

dell'economicis of information., Dir. informazione e informatica, 1990, 34553 KATZ, SHAPIRO, Network Externatilities, Competition and Compatibility, 75 Am.

Econ. Rev. 424 (1985).

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

sono situazioni in cui l’utilità o soddisfazione che il consumatore deriva dal prodotto crescono in relazione al numero di consumatori (l’esempio tipico è rappresentato dal telefono). D’altro canto, però, lo standard --specie se usato da molti con investimenti in beni costosi-- può impedire l’innovazione a dispetto dei suoi evidenti vantaggi sulla tecnologia dominante ma obsoleta54.

Anche alla luce delle considerazioni svolte, appare difficile determinare quale approccio sia preferibile nella tutela degli standard55. I public goods vantano attributi che si è soliti sussumere nell’idea di ‘inappropriabilità’ che, come tali, escludono il funzionamento di un mercato efficiente. È addirittura possibile che si creino monopoli di fatto che ostacolano la stessa innovazione.

La fissazione di standard è oggi campo di elezione degli organismi di normazione. Essi cercano di coniugare l’obiettivo di garantire la conoscibilità delle norme con la necessità di remunerare il lavoro di quanti concorrono ad elaborare gli standard. Nelle pagine che precedono si è cercato di descrivere uno scenario che sembra dominato da un sistema di licenze obbligatorie. Escludendo, naturalmente, i by-products dei lavori dell’IETF.

L’enucleazione di uno standard pone il delicato problema di consentire la conoscibilità e l’utilizzabilità dello stesso da parte di coloro che intendono adoperarlo anche al fine di creare prodotti che presuppongono lo standard o si interfacciano con esso56.

Il tema è strettamente connesso con quello relativo ai rapporti tra standard anche normativamente accettati e tutela accordata alle creazioni che di quello standard costituiscono il contenuto. Un esempio fra tutti. Lo standard ISO 9600 che detta le specifiche per i CD-ROM può essere utilizzato al fine di costruire lettori di CD-ROM solo chiedendo la licenza alla Philips e alla Sony57.

54 Cfr. PARDOLESI, Normativa tecnica e diritto d'autore, cit.391.55 In argomento v.: FRIEDMAN, Standards as intellectual property: an economic

approach, 19 University of Dayton Law Review, 1109 (1994); FARRELL, Standardization and intellectual property, Jurimetrics Journal of Law, Science and Technology, 1989, 35..

56 In argomento v. CASSOTTANA, Sperimentazione in ambito privato e uso del know-how a fini industriali nella normativa sui programmi per elaboratore, Contratto e impr., 1993, 1239.

57 l’ISO e l’ANSI (American National Standard Institute) accettano in linea di principio la possibilità che uno standard da loro prodotto possa basarsi o uniformarsi a tecnologie e lavori protetti da brevetto. Di seguito è riprodotta la c.d. ANSI Patent Policy, contenuta nell’Appendice I della pubblicazione: Procedures for the Development and Coordination of American National Standard, 1987 (a detta politica si uniforma anche l’ANSI Accredited Standard Committee T1, vale a dire l’organismo dell’ANSI che si occupa in maniera specifica di standard in materia di telecomunicazioni):

“Inclusion Patents American National Standards.There is no objection in principle to drafting a proposed American National Standard in

terms that include the use of a patented item, if it is considered that technical reasons justify this approach. If the Institute receives a notice that a proposed American National Standard may require the use of a patented invention, the procedure in Sections 14.2 through 14.5 shall be followed.

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GIOVANNI PASCUZZI

Per altro verso, la definizione di uno standard può presupporre l’uso di una tecnologia proprietaria. Negli ultimi mesi, Internet è stata messa a rumore dalla decisione della Unisys di pretendere il pagamento di royalties da quanti utilizzano lo standard GIF per i file grafici dopo aver scoperto che quest’ultimo (di fatto molto diffuso) ha incorporato l’algoritmo LZW (Lempel-Zev-Welch, corrispondente ad una tecnologia di compressione) di cui la Unisys detiene il brevetto. Inutile dire che la sortita della Unisys ha provocato al levata di scudi degli internauti che difendono la vocazione no-profit di Internet (sì che Unisys ha comunicato di voler circoscrivere la pretesa solo a coloro che usano il formato GIF a scopo di lucro. Va da sé che un problema non secondario è quello di rendere coercibile la pretesa).

Come si è detto, l’ISOC tende a non proporre standard la cui utilizzazione presuppone l’uso di tecnologie o lavori protetti da brevetto o diritto d’autore (cfr. supra anche per le eccezioni a questo approccio).

Statement from Patent Holder.Prior to approval of such a proposed American National Standard, the Institute shall

receive from the patent holder (in a form approved by the Institute) either: assurance in the form of a general disclaimer to the effect that the patentee does not hold and does not anticipate holding any invention whose use would be required for compliance with the proposed American National Standard or assurance that:

A license will be made available without compensation to applicants desiring to utilize the license for the purpose of implementing the standard, or

A license will be made available to applicants under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination.

The terms and conditions of any license shall be submitted to ANSI for review by its counsel, together with a statement of the number of independent licensees, if any, which have accepted or indicated their acceptance of terms and conditions of the license.

Record Statement.A record of the patent holder's statement (and a statement of the basis for considering

such terms and conditions free of any unfair discrimination) shall be placed and retained in the files of the Institute.

Notice.When the Institute receives from a patent holder the assurance set forth in 14.2(1) or

14.2(2), the standard shall include a note as follows: NOTE: The user's attention is called to the possibility that compliance with this standard may require use of an invention covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the validity of this claim or of any patent rights in connection therewith. The patent holder has, however, filed a statement of willingness to grant a license under these rights on reasonable and nondiscriminatory terms and conditions to applicants desiring to obtain such a license. Details may be obtained from the publisher.

Responsibility for Identifying Patents.The Institute shall not be responsible for identifying allpatents for which a license may

be required by an American National Standard or for conducting inquiries into the legal validity or scope of those patents that are brought to its attention.”

È interessante comparare l’ANSI Patent Policy con l’approccio di cui al punto 5.4.2 dell’Internet Standard Process di cui all’RFC 1602 riportato in Appendice.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

6. Alcune considerazioni conclusive. In avvio di relazione si è tracciato un parallelismo tra linguaggio naturale e protocolli di comunicazione, sottolineando che alfabeto, parole e scrittura sono esse stesse invenzioni e tecnologie.

È importante saper cogliere cosa, di una certa evoluzione, è dovuto alla caratteristiche proprie di una singola tecnologia. Va da sé che la sfida, in questo momento, è rappresentata dalle tecnologie informatiche. Così, se è utile chiedersi in che modo il diritto disciplina i fenomeni legati alla telematica e ad Internet in particolare, è indispensabile anche chiedersi se è in che modo Internet cambierà (oltre a tante altre cose) il fenomeno giuridico.

Nella prospettiva appena indicata il discorso può svolgersi almeno su due livelli.

L’uso delle tecnologie della scrittura e della stampa per rappresentare e diffondere il pensiero corrisponde ad un modello di tutela del diritto d’autore che ha dominato la scena almeno fino a quando è stato difficile riprodurre la fisicità della forma espressiva (es.: il libro). E non è un caso che dall’avvento della fotocopia in poi (vale a dire delle tecnologie in grado di duplicare facilmente i supporti fisici) questo approccio ha cominciato a perdere colpi: ad esempio, si è fatta strada la consapevolezza che un sistema di licenze obbligatorie possa essere preferibile ad una sterile rivendicazione dei diritti esclusivi dell’autore58. Internet ha reso evidente la possibilità di rappresentare le idee senza avvalersi di supporti fisici. Ma c’è di più. In Internet i lavori digitalizzati possono essere riprodotti in un battibaleno e consultati in qualsiasi punto del globo in totale assenza di controllo da parte degli autori. In questo contesto ha senso riadattare modelli tradizionali? Oppure occorre immaginare modalità totalmente nuove per incentivare e proteggere il lavoro degli autori?

Ma, come si diceva, esiste anche un altro livello del discorso. Con portata più generale.

La storia dimostra che i contenuti culturali ed operazionali di una esperienza giuridica non sono indifferenti rispetto alle forme ed ai mezzi espressivi. Il diritto dei popoli primitivi (c.d. diritto muto) è diverso da quello delle società orali che ancora non conoscono la scrittura. Così come la cultura giuridica che si produce attraverso un’ampia utilizzazione della stampa (libri, collane, riviste, etc.) è molto diversa da quella che poteva contare su rari manoscritti. È verosimile che l’utilizzo dei bit per rappresentare e diffondere la

58 Si veda, per tutte, la tematica della copia per uso privato delle videocassette: in argomento v. PASCUZZI, Videoregistrazione e «copyright» statunitense: violazione, «fair use» o terza via?, Foro it., 1984, IV, 23.

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GIOVANNI PASCUZZI

conoscenza giuridica incida sugli stessi contenuti culturali e operazionali. In una parola: cambi lo stesso diritto59.

Due esempi possono dimostrare come le regole operazionali mutino in ragione delle forme espressive utilizzate.

A) Si provi a ragionare sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere la tutela delle opere dell’ingegno (orali) nelle società che non conoscevano la scrittura e i libri.

Oggi esistono numerose edizioni dell’Odissea di Omero. È noto, però, che l’Odissea è un poema orale (soltanto da un certo punto in poi qualcuno lo ha trascritto, e non si sa quanto fedelmente rispetto all’originale o agli originali). Non è certo che Omero sia esistito. Si dice che fosse non vedente: quindi non poteva scrivere, certamente non poteva leggere. L’Odissea veniva recitata ovvero trasmessa oralmente (come tutte le opere dell’ingegno in una società senza scrittura).

Proviamo a ragionare ad una tutela del diritto d’autore sull’Odissea (o, per quel che conta, delle opere orali). Omero doveva trasmettere la sua opera. Se voleva che non andasse persa doveva fare di tutto perché altri la imparassero a memoria. Se voleva che fosse rappresentata in più luoghi contemporaneamente o nei luoghi dove non poteva essere presente doveva preoccuparsi che più persone la imparassero a memoria e la diffondessero in luoghi diversi. Non è credibile che Omero si preoccupasse di tutelare il suo diritto esclusivo di copiare l’opera. Aveva, probabilmente, la preoccupazione esattamente opposta.

Si è detto che il diritto cambia (e molto) in ragione delle forme espressive che può usare. Cambia il modo di costruire e rappresentare il ragionamento. Ma cambiano anche le regole operazionali. Omero non avrebbe tratto giovamento dalle nostre leggi sul diritto d’autore (anzi, la rigida applicazione delle stesse avrebbe fatto perdere ogni traccia dell’Odissea). Egli al massimo avrà pregato le persone che imparavano l’Odissea a memoria di dire in giro che l’aveva concepita lui, l’aedo cieco.

Le leggi sul copyright danno per scontato che esistano mezzi diversi dalla nostra mente idonei a racchiudere l’opera dell’ingegno. Primo fra tutti il libro. Quando cambiano i mezzi espressivi questo modello entra in crisi (non è un caso che la legge italiana sul diritto d’autore si occupi di utilizzazioni libere praticamente solo a proposito delle fotocopie: messa di fronte a mezzi espressivi diversi dalla scrittura non sa più che fare).

59 Ho cercato di affrontare questi temi in un volume di prossima pubblicazione il cui titolo (provvisorio) è: Il formante dell’editoria giuridica tra carta e bit: generi letterari elettronici e ipertesti.

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SCOPERTE SCIENTIFICHE, INVENZIONI E PROTOCOLLI RELATIVI A INTERNET

L’elettronica mette a disposizione nuovi mezzi espressivi: non è detto che essi possano essere compresi, prima ancora che disciplinati, da leggi che hanno come punto di riferimento fenomeni diversi.

B) L’altro esempio riguarda più specificatamente le caratteristiche di una ‘società elettronica’ quale può essere considerata Internet. Una società dove il mezzo espressivo è costituito dagli elettroni che vanno ad illuminare dei punti sul monitor in funzione dello specifico messaggio trasportato dal luogo dove esso è memorizzato (e dal quale può essere cancellato in qualsiasi momento).

Come già detto, la nostra civiltà ha interiorizzato la scrittura intesa come sequenza di parole impresse indelebilmente sulla carta. Nel mondo reale (e per i giuristi) scrittura e stampa sono sinonimi di certezza e immutabilità. A ben vedere, anche per questo nella storia i libri sono stati bruciati: perché continuano a dire le stesse cose, vere o false. Sempre. Anche quando sono smentiti. Nel mondo virtuale non è così. Lì non è detto che la certezza e l’immutabilità siano dei valori. Questo può piacere o non piacere, ma sono le regole di quel mondo. E noi tutto possiamo fare tranne che cercare di applicare le regole di un certo gioco ad un mondo dove valgono le regole di un gioco diverso.

* * *

I protocolli di Internet hanno conosciuto il loro successo in un momento in cui il fenomeno giuridico non ha definito quale sia l’approccio più efficace per tutelare gli standard. Quel successo, peraltro, è venuto a suggello di un approccio per definizione non proprietario. Forse si tratta del preludio alla tutela delle opere dell’ingegno nel mondo virtuale. Una tutela che forse si baserà più sull’etica e la tecnologia, dove forse sarà la crittografia a fornire gli incentivi, dove forse l’economia si baserà sulle relazioni e non sul possesso. Forse.

Certo non è affatto scontato che il modo migliore per comprendere Internet sia procedere con categorie e precomprensioni del mondo non virtuale.

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APPENDICE. RFC 1602. The Internet Standard Process. Section 5: Intellectual Property Rights.

5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1. General Policy

In all matters of intellectual property rights and procedures, the intention is to benefit the Internet community and the public at large, while respecting the legitimate rights of others.

5.2. Definitions

As used in this section, the following terms have the indicated meanings:

o "Trade secrets" are confidential, proprietary information.

o "Contribution" means any disclosure of information or ideas, whether in oral, written, or other form of expression, by an individual or entity ("Contributor").

o "Standards track documents" are specifications and other documents that have been elevated to the Internet standards track in accordance with the Internet Standards Process.

o "Copyrights" are purportedly valid claims to copyright in all or part of a contribution to standards work, whether or not the contribution becomes a standards track document, including but not limited to any works by third parties that the contribution is based on or incorporates.

o "ISOC" refers to the Internet Society and its trustees, officers, employees, contractors, and agents, as well as the IAB, IETF, IESG, IRTF, IRSG, and other task forces, committees, and groups coordinated by the Internet Society.

o "Standards work" is work involved in the creation, testing, development, revision, adoption, or maintenance of an Internet standard that is carried out under the auspices of ISOC.

o "Internet community" refers to the entire set of persons, whether individuals or entities, including but not limited to technology developers, service vendors, and researchers, who use the Internet, either directly or indirectly, and users of any other networks which implement and use Internet Standards.

5.3 Trade Secret Rights

Except as otherwise provided under this section, ISOC will not accept, in connection with standards work, any idea, technology, information, document, specification, work, or other contribution,

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whether written or oral, that is a trade secret or otherwise subject to any commitment, understanding, or agreement to keep it confidential or otherwise restrict its use or dissemination; and, specifically, ISOC does not assume any confidentiality obligation with respect to any such contribution.

5.4. Rights and Permissions

In the course of standards work, ISOC receives contributions in various forms and from many persons. To facilitate the wide dissemination of these contributions, it is necessary to establish specific understandings concerning any copyrights, patents, patent applications, or other rights in the contribution. The procedures set forth in this section apply to contributions submitted after 1 April 1994. For Internet standards documents published before this date (the RFC series has been published continuously since April 1969), information on rights and permissions must be sought directly from persons claiming rights therein.

5.4.1. All Contributions

By submission of a contribution to ISOC, and in consideration of possible dissemination of the contribution to the Internet community, a contributor is deemed to agree to the following terms and conditions:

l. Contributor agrees to grant, and does grant to ISOC, a perpetual, non-exclusive, royalty-free, world-wide right and license under any copyrights in the contribution to reproduce, distribute, perform or display publicly and prepare derivative works that are based on or incorporate all or part of the contribution, and to reproduce, distribute and perform or display publicly any such derivative works, in any form and in all languages, and to authorize others to do so.

2. Contributor acknowledges that ISOC has no duty to publish or otherwise use or disseminate every contribution.

3. Contributor grants ISOC permission to reference the name(s) and address(s) of the contributor as well as other persons who are named as contributors.

4. Where the contribution was prepared jointly with others, or is a work for hire, the contributor represents and warrants that the other owner(s) of rights have been informed of the rights and permissions granted to ISOC and that any required authorizations have been obtained. Copies of any such required authorizations will be furnished to ISOC, upon request.

5. Contributor acknowledges and agrees that ISOC assumes no obligation to maintain any confidentiality with respect to any aspect of the contribution, and warrants that the the contribution does not violate the rights of others.

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6. All material objects in which contributions are submitted to ISOC become the property of ISOC and need not be returned to the contributor.

Where appropriate, written confirmation of the above terms and conditions will be obtained in writing by ISOC, usually by electronic mail; however, a decision not to obtain such confirmation in a given case shall not act to revoke the prior grant of rights and permissions with respect to the contribution as provided herein. Except as provided below, the Executive Director of the IETF Secretariat, or a person designated by the Executive Director, will be responsible for obtaining written confirmations.

In the case of IETF Working Groups, the responsibility for identifying the principal contributor(s) for purposes of obtaining written confirmation of the above rights and permissions will be assumed by the Editor or Chair of the particular Group. While only those persons named as principal contributor(s) will generally be requested to provide written confirmation, it is the responsibility of all contributors to standards work to inform the IETF Secretariat of any proprietary claims in any contributions and to furnish the Secretariat with any required confirmation.

Where any person participating in standards work asserts any proprietary right in a contribution, it is the responsibility of such person to so inform the Editor or Chair of the group, promptly, in writing. The Editor or Chair will then determine whether to list the person as a principal contributor, or to revise the document to omit the particular contribution in question.

5.4.2. Standards Track Documents

(A) ISOC will not propose, adopt, or continue to maintain any standards, including but not limited to standards labelled Proposed, Draft or Internet Standards, which can only be practiced using technology or works that are subject to known copyrights, patents or patent applications, or other rights, except with the prior written assurance of the owner of rights that:

l. ISOC may, without cost, freely implement and use the technology or works in its standards work;

2. upon adoption and during maintenance of an Internet Standard, any party will be able to obtain the right to implement and use the technology or works under specified, reasonable, non-discriminatory terms; and

3. the party giving the assurance has the right and power to grant the licenses and knows of no other copyrights, patents, patent applications, or other

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rights that may prevent ISOC and members of the Internet community from implementing and operating under the standard.

(B) ISOC disclaims any responsibility for identifying the existence of or for evaluating any copyrights, patents, patent applications, or other rights, on behalf of or for the benefit of any member of the Internet community, and ISOC takes no position on the validity or scope of any such rights. Further, ISOC will take no position on the ownership of inventions made during standards work, except for inventions of which an employee or agent of the Internet Society is a joint inventor. In the latter case, the Internet Society will make its rights available under license to anyone in the Internet community in accordance with the written assurances set forth below.

5.5. Notices

(A) When a written assurance has been obtained as set forth below, the relevant standards track documents shall include the following notice:

"__________(name of rights' owner) has provided written assurance to the Internet Society that any party will be able to obtain, under reasonable, nondiscriminatory terms, the right to use the technology covered by__________(list copyrights, patents, patent applications, and other rights) to practice the standard. A copy of this assurance may be obtained from the Executive Director of the IETF Secretariat. The Internet Society takes no position on the validity or scope of the copyrights, patents, patent applications, or other rights, or on the appropriateness of the terms and conditions of the assurances. The Internet Society does not make any representation there are no other rights which may apply to the practice of this standard, nor that it has made any effort to identify any such rights. For further information on the Internet Society's procedures with respect to rights in standards and standards-related documentation, see RFC_____, dated________."

(B) ISOC encourages all interested parties to bring to its attention, at the earliest possible time, the existence of any copyrights, patents, patent applications, or other rights pertaining to Internet Standards. For this purpose, each standards document will include the following invitation:

"The Internet Society invites any interested party to bring to its attention any copyrights, patents or patent applications, or other proprietary rights which purport to cover technology or works that may be required to practice this standard. Please address the information to the Executive Director of the Internet Engineering

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Task Force Secretariat."

(C) When applicable, the following sentence will be included in the notice:

"As of __________, no information about any copyrights, patents or patent applications, or other proprietary rights has been received."

(D) The following copyright notice and disclaimer will be included in all ISOC standards-related documentation:

"Copyright (c) ISOC (year date). Permission is granted to reproduce, distribute, transmit and otherwise communicate to the public any material subject to copyright by ISOC, provided that credit is given to the source. For information concerning required permissions, please contact the Executive Director of the Internet Engineering Task Force Secretariat."

ISOC hereby informs the Internet community and other persons that any standards, whether or not elevated to the Internet Standard level of maturity, or any standards-related documentation made available under the auspices of ISOC are provided on an "AS IS" basis and ISOC DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT ANY STANDARD OR DOCUMENTATION DOES NOT VIOLATE THE RIGHTS OF OTHERS.

5.6. Assurances

The agreement on assurances set forth below will normally be entered into between the owner of rights and ISOC at the time a standards track document in which proprietary rights are claimed reaches the "Proposed Standard" stage of maturity:

This is an agreement between ______________(hereinafter called "Rights Holder") and the Internet Society on behalf of itself and its trustees, officers, employees, contractors and agents, the Internet Architecture Board, Internet Engineering Steering Group, Internet Engineering Task Force, and other task forces, committees and groups coordinated by the Internet Society (hereinafter called "ISOC"), and for the benefit of all users of the Internet and users of any other networks which implement and use Internet Standards (hereinafter together with ISOC called "Internet community"). This agreement takes effect when signed on behalf of the Rights Holder and the Internet Society.

The Rights Holder represents that it has or will have rights in patent applications, patents, copyrights, trade secrets, and other proprietary rights in various countries (hereinafter called "Rights") which may block or impede the ability of the Internet community to implement and operate under the standards set forth

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in ISOC standards document ____,____, and ____(the listed standards and any similar or related standards now existing or later developed are together hereinafter called "Standards"). The Rights as they presently exist are listed on attached Schedule A. The Rights Holder further agrees to review the Rights listed in Schedule A from time to time, and, in particular, immediately prior to the elevation of the Standards to the Internet Standard level of maturity in accordance with the Internet Standards Process, and to inform the Executive Director of the Internet Engineering Task Force Secretariat promptly upon learning of any new Rights in the Standards that should be added to the list in Schedule A.

The Rights Holder believes and affirms that it will derive benefits by permitting ISOC and the Internet community to implement and operate under the Standards without interference of any of the Rights. The policy of ISOC is not to propose, adopt, or continue to maintain the Standards unless written assurances are given by the Rights Holder with respect to proprietary rights. Accordingly, in consideration of the benefits noted above and other good and valuable consideration, the Rights Holder makes the assurances set forth herein.

The Rights Holder grants to ISOC a cost-free, perpetual, non-exclusive, world-wide license under the Rights with respect to implementing and operating under the Standards. The license extends to all activities of ISOC involving the Standards without limit, including the rights to reproduce, distribute, propose, test, develop, analyze, enhance, revise, adopt, maintain, withdraw, perform and display publicly, and prepare derivative works in any form whatsoever and in all languages, and to authorize others to do so. The Rights Holder also grants ISOC permission to use the name and address of Rights Holder in connection with the Standards.

The Rights Holder relinquishes any right or claim in any trade secret which is part of the Rights, and makes the trade secrets available without restriction to the Internet community. The Rights Holder hereby acknowledges that ISOC assumes no obligation to maintain any confidentiality with respect to any aspect of the Standards, and warrants that the Standards do not violate the rights of others.

The Rights Holder assures ISOC that the Rights Holder shall grant to any member of the Internet community, as a beneficiary of this agreement, a non-exclusive, perpetual, world-wide license under the Rights, with respect to operating under the Standards for a reasonable royalty and under other terms which are reasonable considering the objective of ISOC to assure that all members of the Internet community will be able to operate under the Standards at a minimal cost. The license discussed in this paragraph shall permit the licensee to make, have made, test, enhance, implement, and use methods, works, computer programs, and hardware as needed or desirable for operating under the Standards. Every license shall include a clause automatically modifying the

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terms of the license to be as favorable as the terms of any other license under the Rights previously or later granted by the Rights Holder.

A form of the license shall always be publicly accessible on the Internet, and shall become effective immediately when the member of the Internet community executes it and posts it for delivery to the Rights Holder either by mail or electronically. The initial version of the license shall be in the form attached as Schedule B.

The Rights Holder represents and warrants that its rights are sufficient to permit it to grant the licenses and give the other assurances recited in this agreement. The Rights Holder further represents and warrants that it does not know of any rights of any other party in any country which would block or impede the ability of ISOC and the Internet community to implement or operate under the Standards, or that would prevent the Rights Holder from granting the licenses and other assurances in this agreement.

This agreement shall not be construed to obligate the ISOC to propose, adopt, develop, or maintain any of the Standards or any other standard.