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SOMMARIO

CAPITOLO 1 – COSA SONO I RICHIAMI VIVI 2

SEZIONE 1.1 – LA PRATICA 2

SEZIONE 1.2 – LA LEGISLAZIONE NAZIONALE 3

SEZIONE 1.3 – LA LEGISLAZIONE EUROPEA 3

CAPITOLO 2 – APPLICAZIONE CRITERI DIRETTIVA 2009/147/CE 4

SEZIONE 2.1 - MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE SULLE SPECIE 4

SEZIONE 2.2 – METODI DI CATTURA SELETTIVI 6

SEZIONE 2.3 – CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE 9

SEZIONE 2.4 – ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 11

SEZIONE 2.5 – PICCOLE QUANTITÀ 13

CAPITOLO 3 - EFFETTI DELLA DETENZIONE DEI RICHIAMI VIVI

SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI OGGETTO DI CATTURA 14

SEZIONE 3.1 – LEGISLAZIONE NAZIONALE 14

CAPITOLO 4 – PROVINCIA: POSSIBILITÀ DI INTERVENTO 16

SEZIONE 4.1 – L’ESPERIENZA DI PARMA 16

SEZIONE 4.2 – VALIDITÀ DELLA DELIBERA 17

FONTI

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1. COSA SONO I RICHIAMI VIVI

La caccia coi richiami vivi è pratica antica, come testimoniato da numerosi testi che, a

partire dal medioevo, trattano in modo specifico dei mezzi, dei luoghi e dei tempi in cui

praticare questa attività venatoria. Per questo i cacciatori si appellano sempre alle” caccie

tradizionali” dimenticando però che i testi suddetti, fra i quali il più importante è “

L’uccelliera “ Giovan Pietro Olina, Roma, 1622, descrivono un mondo silvo-pastorale ed

un’abbondanza di avifauna oggi del tutto scomparsa e dimostrano in modo incontestabile

quanto, nel paragone, oggi sia del tutto inconcepibile

il protrarsi di questa pratica.

1.1 LA PRATICA

Con leggi ed altri atti normativi le regioni

autorizzano ogni anno l’attivazione di impianti,

roccoli e reti per la cattura di alcune specie di

migratori da destinare alla caccia da appostamento

fisso, detta “ al capanno”

Gli uccelli catturati, appartenenti alle specie

utilizzabili ai fini di richiamo, sono inanellati e

rinchiusi in apposite gabbie di pochi cm., poi portati

ai centri di distribuzione e ceduti gratuitamente ai

cacciatori per farli cantare nel periodo della migrazione

autunnale. Gli uccelli sono tenuti al buio nei mesi di

chiusura della caccia ed in autunno le gabbiette con i

richiami vivi sono appesi agli alberi che circondano i

capanni dove i cacciatori attendono di nascosto le loro prede.

Il canto di un uccello, che

confonde dopo la prolungata

oscurità, la luce dell’autunno

con la primavera, attira

irresistibilmente i sui simili che

vengono abbattuti. Gli uccelli

migratori, costretti a vivere fino

alla morte in gabbiette piccole e

sporche, vengono classificati

come “RICHIAMI VIVI”

1.2 LA LEGISLAZIONE

NAZIONALE

Figura 1 - Fonte immagine

http://lightstorage.ecodibergamo.it/media/2011/09/273228_699020_SF02

000000_12521355_medium.jpg

3

Per la norma nazionale la caccia rappresenta un’attività che viene concessa “purché non

contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica” (Art. 1 Comma 2 L.

157/92). Nel contesto di questa attività, già quindi di per sé considerabile una deroga alla

situazione primaria di conservazione della fauna selvatica “patrimonio indisponibile dello

stato”, viene poi inscritta una seconda deroga al divieto di uccellagione.

Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 157/92 recita infatti “La cattura per la cessione a

fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:

allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera

mattugia, pavoncella, colombaccio. Gli esemplari (di altre specie) catturati devono

essere inanellati ed eventualmente liberati”

L’utilizzo dei richiami vivi è quindi tassativamente limitato ad

alcune specie, dalle quali con la nuova legge venivano elusi

fringuelli e peppole fino allora compresi. Successivamente anche

passero e passera mattugia sono stati esclusi dalle specie cacciabili.

Lo storno è cacciabile in deroga, senza richiami vivi.

La cattura e l’utilizzo dei richiami vivi sono pertanto una

deroga ad una deroga e questo tipo di attività venatoria

deve sottostare a precisi criteri definiti non soltanto dalla

norma Nazionale, ma anche da quella Europea.

1.3 LA LEGISLAZIONE EUROPEA

L’Unione Europea, con la Direttiva 2009/147/CE, stabilisce

precisi parametri che devono essere rispettati per poter catturare

l’avifauna.

Questi criteri sono sintetizzabili in cinque punti:

MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE

SULLE SPECIE: Come per la norma nazionale anche

per l’Unione Europea è fondamentale che qualsiasi

attività di prelievo in natura tenga conto dello stato di

conservazione delle specie catturate. Qualora la specie sia

in stato di sofferenza qualsiasi tipo di deroga dovrebbe

essere limitato.

METODI DI CATTURA SELETTIVI: L’Unione

Europea vieta la cattura di uccelli con metodi che non

siano selettivi e vieta espressamente, tra questi, le reti.

CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE:

Tutta la filiera che coinvolge la cattura e l’utilizzo degli

animali deve essere sempre e rigidamente controllata.

Figura 2 - Fonte immagine

http://apps.imginternet.com/tutelafauna/ImmaginiPub/26

3259461Richiamo_vivo.jpg

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ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

SODDISFACENTI: La cattura di animali in natura è

una deroga e, in quanto tale, dovrebbe esistere solo

esaurita in modo insoddisfacente ogni altra alternativa.

PICCOLE QUANTITÀ: In quanto deroga, questo tipo

di catture dovrebbe essere concesso solamente per piccole

quantità di animali.

2. APPLICAZIONE CRITERI DIRETTIVA 2009/147/CE

2.1 MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE SULLE SPECIE

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2009/147/CE - CONSIDERAZIONI:

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico

nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in

certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta

un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in

particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel

territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie

migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace

protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente

transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di

una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla

conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli

devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il

loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro

area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie

migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete

coerente.

(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente

una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un

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divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole

specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni

specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

Direttiva 2009/147/CE - ARTICOLO 2:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o

adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a

un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche,

scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e

ricreative.

Commissione Europea – “Guida alla disciplina della

caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla

conservazione degli uccelli selvatici”

3.5.22: Nella causa C-182/02 (Sentenza del 16 ottobre 2003) la Corte ha

affermato che la condizione relativa all’impiego di “determinati uccelli

in piccole quantità” non può essere soddisfatta “se la caccia autorizzata

a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione

delle specie interessate ad un livello soddisfacente”. Pertanto è difficile

immaginare casi in cui la deroga contemplata dall’articolo 9, paragrafo

1, lettera c) sia giustificata per una specie caratterizzata da uno stato di

conservazione insoddisfacente.

Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 giugno 2006, Causa C-

60/05

“In proposito la Corte ha precisato che possono essere concesse deroghe

ai sensi dell'articolo 9 della direttiva unicamente se sussista la garanzia

che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello

soddisfacente. In caso contrario i prelievi di uccelli non possono in ogni

caso essere considerati misurati e, pertanto, ammissibili ai sensi

dell'undicesimo ‘considerando' della direttiva (v., in questo senso,

sentenza 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des

oiseaux e a., Racc. pag. I-12105, punto 17).”

L. 157/92 Art. 1 Comma2

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“l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con

l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno

effettivo alle produzioni agricole”

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

Delle 9 specie di cui è concessa la cattura a fini di richiamo, storno, passero e passera

mattugia sono escluse. Lo storno è cacciabile in deroga, senza richiami vivi.

Per considerare le singole specie oggetto di cattura per evidenziarne lo stato di

conservazione complessivo ci si riferisce a BIRDS IN EUROPE (BIRDS LIFE

INTERNATIONAL) che, per quanto ormai datato e non comprensivo del peggioramento

dell’ultimo decennio, rimane il testo unanimemente considerato di riferimento per

quanto riguarda le variabili di consistenza delle singole specie.

ALLODOLA (ALAUDA ARVENSIS)

STATUS – SPEC 3 (STATUS DI CONSERVAZIONE IN EUROPA

SFAVOREVOLE E POPOLAZIONI NON CONCENTRATE IN EUROPA) –

Criteria: Grande, storico declino( in Europa Occidentale soprattutto, Italia compresa )

PAVONCELLA:

STATUS – SPEC 2 (STATUS DI CONSERVAZIONE IN EUROPA

SFAVOREVOLE E POPOLAZIONI CONCENTRATE IN EUROPA) - Criteria: in

netto calo in Europa, Russia compresa.

Per queste due specie si sottolinea inoltre che l’ultimo decennio ha visto un

prolungato status di sofferenza ed un netto declino.

Relativamente ai turdidi ed al colombaccio lo stato di conservazione è sostanzialmente

stabile, seppur con variazione nei singoli stati.

2.2 METODI DI CATTURA SELETTIVI

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2009/147/CE - CONSIDERAZIONI:

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(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o

non selettiva nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono

essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono

esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

Direttiva 2009/147/CE - ARTICOLO 8 - COMMA 1:

Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di

uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri

vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di

cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa

portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli

elencati all’allegato IV, lettera a). [ALLEGATO IV – LETTERA A: [...] -

reti, trappole [...]]

Lettera C - [Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli

Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per

consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo

la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli

in piccole quantità.

METODOLOGIE DI CATTURA RICHIAMI VIVI

I metodi di cattura dei

richiami vivi principalmente

utilizzati sono i Roccoli,

(Definizione: Appostamento

fisso per uccellare, con reti

verticali disposte a

semicerchio) che non costituiscono in se un metodo di

cattura selettivo. La selettività, interpretazione in ovvio

contrasto con le chiare disposizioni della Direttiva

2009/147/CE, verrebbe pertanto garantita dall’intervento

dell’operatore che, una volta catturati gli animali,

libererebbe gli esemplari appartenenti alle specie

protette.

Figura 3 - Fonte immagine

http://www.vallesabbianews.it/files/magazine/img/120305ReteUccellagione.jpg

8

La Corte di Giustizia della Comunità Europea anche in questo caso ha sottolineato come

non basti l’intervento successivo dell’operatore per determinare la selettività del mezzo di

cattura, ma che tale selettività deve essere intrinseca nel mezzo stesso (Sentenza 9 ottobre

2004, n. 79, Causa C-79/03): “la caccia con il parany [...] è fondata su un metodo di

cattura non selettivo e la circostanza per cui, quando sono catturati dai vergelli uccelli

diversi da quelli previsti dal decreto 135/00, i cacciatori sono obbligati a pulirli e a

liberarli non è idonea a rimettere in discussione il carattere non selettivo di tale metodo

di cattura.”

Oltre alle problematiche ovviamente correlate ad eventuali condotte illecite, si deve

considerare che la pratica di cattura può impattare notevolmente sulle specie non

detenibili in qualità di richiami vivi, potendo infatti causare loro danni fisici o shock con

possibilità di decesso.

Figura 5 - Fonte immagine

http://www.icvalledeilaghi.it/terlago/rio_caino/roccolo.1.jpg

Figura 6 - Fonte immagine

http://mattinopadova.gelocal.it/foto-e-

video/2012/10/09/fotogalleria/ambulante-utilizzava-reti-

per-catturare-gli-uccelli-1.5831052

Figura 4 - Fonte immagine http://1.bp.blogspot.com/-

M455iSOcY5U/Tpn0s47CAwI/AAAAAAAAAIw/-

K2pQNdfCYU/s1600/TordoCatturatoInRoccolo.JPG

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2.3 CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1, Lettera C:

[Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri

possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per consentire in

condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la

detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole

quantità.

PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E

LA RICERCA AMBIENTALE)

Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla

cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del

numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e

per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)

ISPRA ha sempre dato pareri negativi. Relativamente alle “condizioni rigidamente

controllate” questo il parere espresso. :

2006: come si è già avuto modo di segnalare in precedenti occasioni [...] in assenza di

dati circostanziati la valutazione del fabbisogno di richiami risulta oggettivamente

impossibile.

Figura 8 - Fonte imagine

http://apps.imginternet.com/tutelafauna/ImmaginiPub/53689314

1Capanno%20con%20richiamo.JPG

Figura 7 - Fonte immagine LAV

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2007: Premessa essenziale per assicurare il rispetto di questa condizione è la

registrazione di tutti i richiami detenuti dai cacciatori di un determinato ambito

amministrativo (ATC, Provincia o Regione). L’esistenza di un registro dei richiami,

risulta fondamentale sia per garantire un’adeguata attività di vigilanza e

controllo che limiti la diffusione di pratiche illegali, sia per quantificare il

fabbisogno in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura

strettamente necessaria a soddisfare la richiesta del mondo venatorio [...].

Dovrebbero inoltre esistere forme di gestione degli allevamenti che consentano di

ottenere un quadro completo e aggiornato dei richiami prodotti ogni anno in cattività e

che limitino il rischio di eventuali frodo o contraffazioni. [...] Allo stato attuale, sulla

base delle comunicazioni trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali, non si

ravvisa che nel corso dell’ultimo anno si siano compiuti progressi significativi

nel perseguire gli obiettivi sopra indicati.

2008: come anno precedente.

2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise indicazioni

su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite per garantire il pieno

rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina dettagliata delle diverse

questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti note tecniche [...]. La Provincia di

Ravenna da tre anni fornisce gli stessi quantitativi dei richiami detenuti dai cacciatori,

senza aver provveduto ad effettuare il necessario aggiornamento dei capi catturati e

distribuiti ai cacciatori e dei capi deceduti. si evince pertanto che l'Amministrazione non

dispone di un quadro aggiornato e affidabile del patrimonio di richiami vivi esistente in

ambito provinciale, sulla cui base determinare il fabbisogno annuale. Inoltre secondo le

informazioni trasmesse risulterebbe attualmente detenuto dai cacciatori un numero di

richiami di cattura pari a 72.568 unità, a fronte di un ammontare complessivo di catture

rendicontate dal 1995 al 2008 pari a 62.528 soggetti. Considerata la longevità media dei

richiami in cattività (stimabile in non più di 7-8 anni), è evidente come per una

frazione rilevante degli uccelli attualmente detenuti non sia possibile

dimostrare la legittima provenienza. Quanto sopra evidenziato tetimonia la

mancanza delle “condizioni rigidamente controllate” che costituiscono un

prerequisito essenziale per il ricorso al regime di deroga [...].

In occasione del terremoto di maggio 2012 la LAV, come da accordi presi con il Servizio

Veterinario ASL di Modena, ha scritto alla Provincia per “richiedere di estrarre copia

dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate per la detenzione di richiami vivi e di fauna

selvatica (ivi compresi quelli utilizzati per i piani di controllo) per poter contattare, sotto

il coordinamento del Servizio Veterinario, i proprietari degli animali e sincerarsi di loro

eventuali necessità”. La Provincia non è stata in grado di fornirci tali informazioni.

INVESTIGAZIONE TRAFFICO RICHIAMI VIVI

Le “condizioni rigidamente controllate” non dovrebbero applicarsi solamente alla filiera

della gestione del richiamo vivo, ma anche ai contrassegni utilizzati per identificarli.

Anche in questo caso ci troviamo però di fronte ad un problema: il materiale utilizzato

per realizzare gli anelli di marcatura, l’alluminio, è risultato infatti manipolabile.

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A seguito di un investigazione e un video (http://www.youtube.com/watch?v=IY69WKkBGgM ) che

hanno mostrato come invece la pratica di inanellatura illegale di uccelli da richiamo

continua a tutt’oggi – con notevole sofferenza degli animali– è stata posta

un’interrogazione al Parlamento Europeo. Ad oggi, nonostante il PU abbia ribadito

l’obbligo, per singoli stati membri, di “istituire un sistema opportuno di attuazione

e applicazione dei divieti [...] e delle relative disposizioni” (Risposta E-

010206/2012 – 15 gennaio 2013) tale problema rimane in attualità.

2.4 ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1:

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti , gli Stati

membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

[...].

Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sentenza 12

dicembre 1996, Sezione III, Causa C-10/96:

“ [...] è d’uopo rilevare che una

deroga al regime di protezione

instaurato dalla direttiva, e in

particolare al divieto di uccidere o

catturare le specie protette, quale

previsto all’art. 5, lett. A), può essere

accordato solo se non esistono altre

soluzioni soddisfacenti.

Ora, l’allevamento e la riproduzione

in cattività delle specie protette sono

idonei a costituire una soluzione

siffatta qualora si rivelino possibili

(v. sentenza 8 luglio 1987, causa

247/85, Commissione/Belgio, Racc.

pag. 3029, punto 41). Occorre

constatare in proposito che [...]

l’allevamento e la riproduzione in

cattività delle specie cui si riferisce la

causa principale sono non soltanto realizzabili scientificamente

e tecnicamente, ma anche attuati con successo da taluni

allevatori [...]”

Figura 9 - Fonte immagine

http://s4.stliq.com/c/l/7/76/12894151_con-le-zampe-

legate-fungevano-da-richiami-vivi-1.jpg

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PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E

LA RICERCA AMBIENTALE)

Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla

cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del

numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e

per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)

ISPRA ha sempre dato pareri negativi. Relativamente all’ “assenza di soluzioni

alternative” questo il parere espresso. :

2007: “Il comma 1 dell’Art.

9 (della Dir. 79/409/CEE)

subordina la possibilità di

autorizzare le deroghe

all’assenza di altre soluzioni

soddisfacenti. Come si legge

nella “Guida alla disciplina

della caccia nell’ambito

della direttiva 79/409/CEE

sulla conservazione degli

uccelli selvatici” redatta

dalla Commissione Europea,

si tratta di “un requisito

essenziale che tutte le

deroghe devono rispettare

(par. 3.4.1). Nel caso in

esame, un’alternativa alla

cattura di uccelli selvatici può

essere rappresentata

dall’allevamento mediante

l’utilizzo esclusivo di soggetti

nati in cattività; [...] Sostanzialmente tutte le specie utilizzate come richiami

vivi per l’esercizio della caccia da appostamento possono essere riprodotte in

cattività, anche se non tutte con la medesima facilità. “

2008: come anno precedente.

2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise

indicazioni su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite

per garantire il pieno rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina

dettagliata delle diverse questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti

note tecniche [...] i dati relativi ai richiami vivi attualmente detenuti mostrano

come la riproduzione in cattività non solo rappresenti una valida alternativa alla

cattura, ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i

cacciatori. Tale situazione si riscontra per la totalità dei richiami, ivi inclusa

l’Allodola, specie generalmente di più difficile allevamento. A giudizio dello

scrivente Istituto tale situazione preclude la possibilità di prevedere forme

di prelievo in natura, stante la disposizione contenuta nel già citato Art. 9,

Comma 1, della Direttiva n. 79/409/CEE, che prevede la possibilità del

ricorso al prelievo in deroga “sempre che non vi siano altre soluzioni

soddisfacenti”.

2010: come anno precedente.

Figura 10 - Fonte immagine

http://www.andreazanoni.it/image.php?objectType=content

&imgname=a6dee23d6549ae73df253446d34b4e3e.jpg&width

=280

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2.5 PICCOLE QUANTITÀ

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1, Lettera C:

[Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati

membri possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per

consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo

selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di

determinati uccelli in piccole quantità.

PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E

LA RICERCA AMBIENTALE)

Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla

cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del

numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e

per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)

ISPRA ha sempre dato pareri negativi. L’ISPRA commenta anche le “piccole quantità”:

2007: I prelievi in deroga devono essere il più possibile limitati [...] per questa

ragione dev’essere autorizzata solamente la cattura del numero di richiami

necessario a soddisfare le esigenze del mondo venatorio. Per la determinazione

di tale quantitativo, occorre acquisire una serie di informazioni in base alle quali

stabilire il fabbisogno annuale di richiami vivi in ciascun ambito provinciale[...].

Una semplice stima basata sul calcolo del numero massimo di richiami vivi

detenibile dai cacciatori che esercitano le diverse forme di caccia [...]può servire

a stabilire un tetto massimo teorico, ma non appare sufficiente a quantificare

l’effettiva entità del fabbisogno .

2008: come anno precedente.

2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise

indicazioni su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite

per garantire il pieno rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina

dettagliata delle diverse questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti

note tecniche [...]. Parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione all’avvio

delle attività di cattura [...].

2010: come anno precedente.

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3. EFFETTI DELLA DETENZIONE DEI RICHIAMI VIVI SUL

BENESSERE DEGLI ANIMALI OGGETTO DI CATTURA

3.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE

ART. 727 C.P. - DETENZIONE IN CONDIZIONI IN COMPATIBILI:

La grave sofferenza è stata individuata dalla Cassazione (Cass Pen Sez III

24/01/2006 n 2774) che intervenuta sul punto ha statuito che, confermando

l’orientamento precedente, per accertare l’esistenza di gravi sofferenze ‘non è

necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in

soli patimenti ’.

Infatti, secondo la stessa Suprema Corte (Cass.Pen.Sez III,

24/01/06 n 2774), ‘non possono esservi dubbi sulla

rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo

delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che

incidono sulla psiche dell’animale , risultando ormai

pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali

esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni ’.

Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in

condizioni incompatibili non può prescindere dalla

produzione di sofferenza, intesa come lesione

dell’integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità

dell’animale come confermato dal Tribunale penale di

Bassano del Grappa nel 2006 (Cass. Pen. Sez III, 24/01/06

n. 2774) per cui ‘La privazione del cibo sufficiente per

una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento

o l’assoluta carenza di elementari requisiti di igiene,

producono nell’animale gravi sofferenze.

Da ultimo si segnala la Cassazione Penale sezione III del

13 maggio 2009 n 20158 che ha stabilito, in Merito

all’accertamento dell’art 727 c.p. che ‚la nuova

formulazione come novellata dalla legge 189 del 2004 al

secondo comma fa si che integrino la fattispecie in

oggetto non solo quei comportamenti che offendono il

comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali

destando ripugnanza, ma che tutte quelle condotte che

incidono sulla sensibilità dell’animale arrecandogli dolore.

D’altronde il concetto di gravi sofferenze richiamato al

secondo comma non necessità una lesione fisica necessariamente, ben potendo

tale sofferenza discendere dall’estrema esiguità degli spazi in cui l’animale è

costretto a vivere, dalle precarie condizioni igieniche, dall’assenza di idonei

ripari, [...].

NORMATIVA SUL MALTRATTAMENTO – L. 189/04 –

APPLICAZIONE AI RICHIAMI VIVI

Figura 11 - Fonte immagine

http://www.gonews.it/foto/tordo_da_richiamo.jpg

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Dato che l’utilizzo dei richiami vivi viene espressamente regolato da una legge

speciale (L. 157/92) è comunque possibile l’applicazione della normativa sul

maltrattamento in questi casi? Sì.

Una recente sentenza della Cassazione entra infatti nel merito dell’utilizzo dei

richiami vivi, ed in particolare stabilisce che la dimensione delle gabbie

utilizzate per la detenzione ed il trasporto dei richiami vivi sia inadeguata in

quanto impedisce il volo agli uccelli, e “nulla, più dell’assoluta impossibilità

del volo, è incompatibile con la natura degli uccelli”.

[DIGITARE IL TITOLO DELL'INTESTAZIONE LATERALE]

Cassazione – Sentenza n. 2341 del 17/01/2013: “[...] l’articolo 727 c.p. non include,

neppure su un piano di implicita logica, alcun rinvio alla norma invocata dal ricorrente,

limitandosi al secondo comma [...] a sanzionare “chiunque detiene animali in condizioni

incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Il giudice ha ritenuto

accertata al condizione degli uccelli descritta nel campo d’imputazione, ovvero che gli

stessi erano trattenuti in gabbie anguste pieni di escrementi, rilevando altresì che

l’inadeguata dimensione delle gabbie era attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali

sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo; e alla

luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la

natura degli uccelli. È del tutto evidente che ciò integra l’articolo 727, secondo comma,

c.p. per detenzione di uccelli selvatici in gabbia angusta al punto tale da ledere le ali v.

Cass. Sez. III, 6 ottobre 2004 n. 41777) e che pertanto il reato stato correttamente

riconosciuto come sussistente dal giudice di merito.

Figura 12 - Fonte immagine

http://images.milano.corriereobjects.it/media/foto/20

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Figura 13 - Fonte immagine

http://www.tutelafauna.it/imgpub/43049/260/0/Richiamo

%20vivo%20storno%20maltrattato.jpg

16

4. PROVINCIA – POSSIBILITÀ DI INTERVENTO

4.1 L’ESPERIENZA DI PARMA

Il giorno 03 Febbraio 2005 viene votata a Parma una delibera che per la prima volta

sancisce il divieto di detenzione e utilizzo dei richiami vivi.

Perché, evidentemente recependo quando dimostrato fino ad ora, aveva già allora

valutato che:

“sussistono serie problematiche relative alle procedure di

controllo sul territorio degli esemplari durante il loro

utilizzo come richiami vivi, in quanto spesso i proprietari

si mostrano contrari alle operazioni di controllo,

opponendosi agli organi di vigilanza […]”

“l’ostilità e la maldisposizione dei titolari di richiami nei

confronti dei soggetti preposti alla vigilanza nasconde

spesso, in realtà, comportamenti, azioni o pratiche

venatorie non conformi alla legge”

“non è quindi possibile garantire attualmente un’attenta

ed efficiente attività di vigilanza sullo svolgimento

dell’esercizio venatorio mediante l’utilizzo di richiami vivi,

come invece le leggi prevedono”

“sempre più frequentemente si registrano casi in cui i

soggetti da richiamo sono tenuti in condizioni igieniche

precarie, al limite della denuncia da maltrattamento,

stipati in gabbiette di dimensioni incompatibili con la

natura dell’animale e non rispondenti ai requisiti previsti

[…]”

“taluni comportamenti assunti da chi detiene ed utilizza

richiami vivi, tali da determinare su di questi sofferenza ed

affaticamento, insopportabili per le proprie caratteristiche

etologiche, sono riconducibili a maltrattamento di animali

[…]”

“sempre più numerose sono le sentenze di organi

giurisdizionali relative al maltrattamento di animali

utilizzati come richiami vivi”

“non risulta al momento possibile assicurare un servizio

di vigilanza efficiente ed efficace sul territorio atto ad

impedire tali comportamenti”

17

4.2 VALIDITÀ DELLA DELIBERA

Il TAR Molise, con sentenza n. 92/2007 conferma il diritto della Provincia di Parma

ad intervenire con provvedimenti limitativi della pratica venatoria per motivi di

tutela della fauna.

“Osserva, preliminarmente, il Collegio che risulta incontestata in punto di fatto la

circostanza che l’impugnata delibera provinciale non sbarra il passo all’esercizio

dell’attività venatoria, ma semplicemente lo limita nelle sue modalità e, segnatamente,

nell’utilizzo di richiami vivi.

Si tratta, dunque, di una misura ampiamente giustificata dalle condizioni di vita degli

uccelli in cattività da annoverare certamente tra i divieti parziali - quanto a modalità - di

esercizio dell’attività venatoria stessa (cfr. Ord. 172/05 emessa, dal TAR Emilia

Romagna - Parma, nella Camera di consiglio del 7.6.2005).

Del tutto coerentemente, quindi, la Giunta Provinciale di Parma, esercitando il potere

attribuitogli dall’art. 51 della L.r. 15.2.1994, n. 8 è intervenuta con una misura che, nel

prendere di mira principalmente la difesa della fauna selvatica, ha disposto il contestato

divieto, che peraltro interferisce esclusivamente sulle modalità di esercizio della vista

attività.

Tutto ciò, mentre consente di disattendere il rilievo opposto dall’Associazione deducente

circa l’asserita illegittimità del provvedimento per incompetenza della Provincia di

sostituirsi al Legislatore regionale, consente parimenti di superare l’ulteriore profilo

d’illegittimità relativo all’allegato vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa

tipica.

Come puntualmente rilevato dalla difesa dell’ente provinciale, l’art. 51 della citata L.r.

n. 8/94 autorizza, infatti, la Provincia ad intervenire con provvedimenti limitativi della

pratica venatoria per motivi di tutela della fauna.

Stabilisce, invero, detta norma che: “la Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto

il territorio di competenza o in parte di esso per periodi stabiliti a determinate specie di

fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute

particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre

calamità”.

D’altro canto, la normativa di riferimento nel porre degli obiettivi all’attività regionale

inerente alla gestione, protezione e del mantenimento dell’equilibrio faunistico non

trascura di precisare che, l’individuazione delle condizioni per la salvaguardia delle

specie tutelate debba avvenire con il concorso delle province.

Ne deriva che la decisione dell’Amministrazione provinciale di vietare - ad eccezione

degli esemplari di anatra germinata - l’uso dei richiami vivi sull’intero territorio

provinciale appare ragionevole ed in sintonia con il surriferito quadro normativo.”

FONTI

Avv. Linzola - La cattura dei richiami: approdi giurisprudenziali e problemi irrisolti

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Avv. Campanaro - LA DETENZIONE DI “RICHIAMI VIVI” IN GABBIE ANGUSTE

E SENZA POSSIBILITA’ DI VOLO E’ REATO

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro - TUTELA GIURIDICA DEGLI

ANIMALI ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI

http://www.birdlife.org/