Schemi Concettuali Singoli Contratti Tipici - Istituzioni Di Diritto Privato II

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1 I SINGOLI CONTRATTI A) ALIENAZIONI A TITOLO ONEROSO 1 - COMPRAVENDITA Art. 1470 c.c. – NOZIONE . La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È necessaria la forma scritta per la validità della vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.) e per la vendita di eredità (art. 1543 c.c.). La vendita è un contratto consensuale ad efficacia reale. Il trasferimento dell’oggetto venduto si verifica, di regola, alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti (VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO ), affinché ciò accada è necessario che l’oggetto esista nel patrimonio del venditore e sia individuato, occorre inoltre che le parti vogliano il trasferimento immediato. In caso contrario la vendita avrà immediatamente solo EFFETTI OBBLIGATORI , il venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà in un momento successivo (VENDITA OBBLIGATORIA ), ciò accade nei seguenti casi: 1. Art. 1378 c.c. – TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE . Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo all’altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. 2. Art. 1472 c.c. – VENDITA DI COSA FUTURA . Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. Qualora le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. 3. Art. 1478 c.c. – VENDITA DI COSA ALTRUI . Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della stessa. 4. Art. 1523 c.c. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI . Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi fin dal momento della consegna. 5. VENDITA SOTTOPOSTA A TERMINE O A CONDIZIONE .

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I SINGOLI CONTRATTI

A) ALIENAZIONI A TITOLO ONEROSO

1 - COMPRAVENDITAArt. 1470 c.c. – NOZIONE. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

È necessaria la forma scritta per la validità della vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.) e per la vendita di eredità (art. 1543 c.c.).

La vendita è un contratto consensuale ad efficacia reale.

Il trasferimento dell’oggetto venduto si verifica, di regola, alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti (VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO), affinché ciò accada è necessario che l’oggetto esista nel patrimonio del venditore e sia individuato, occorre inoltre che le parti vogliano il trasferimento immediato.In caso contrario la vendita avrà immediatamente solo EFFETTI OBBLIGATORI, il venditore è obbligato a procurare al compratore l’acquisto, che si verificherà in un momento successivo (VENDITA OBBLIGATORIA), ciò accade nei seguenti casi:

1. Art. 1378 c.c. – TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE . Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo all’altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

2. Art. 1472 c.c. – VENDITA DI COSA FUTURA . Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. Qualora le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

3. Art. 1478 c.c. – VENDITA DI COSA ALTRUI . Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della stessa.

4. Art. 1523 c.c. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI . Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi fin dal momento della consegna.

5. VENDITA SOTTOPOSTA A TERMINE O A CONDIZIONE .

VENDITE DI BENI AL CONSUMOPer CONSUMATORE si intende qualsiasi persona fisica che acquisti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (disposizioni applicabili anche ai contratti di permuta, somministrazione, fornitura di beni di consumo da produrre o fabbricare su richiesta del consumatore).

La conformità del bene al contratto deve essere valutata tenendo conto oltre che delle sue qualità e prestazioni abituali anche delle dichiarazioni pubbliche fatte in proposito dal produttore (in particolare dalla pubblicità, salvo che non potesse conoscerla con l’ordinaria diligenza).

Se la riparazione e la sostituzione sono eccessivamente onerose, o comunque il debitore non vi provvede entro un congruo termine, o se la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può, a sua scelta, chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

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Sono inoltre ampliati i termini per la denunzia del difetto (2 mesi) o quello di prescrizione dell’azione per difetti non dolosamente occultati dal venditore (24 mesi). È inoltre nullo ogni patto rivolto ad escludere o limitare preventivamente la garanzia.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art. 1476 c.c. - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE . Le obbligazioni principali del venditore sono:

1. Quella di consegnare la cosa al compratore;2. Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;3. Quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

La garanzia per evizione è dovuta dal venditore sia nell’ipotesi che egli non abbia fatto acquistare perché questa non gli apparteneva, sia nell’ipotesi che abbia trasferito una proprietà gravata da vincoli o diritti altrui non previsti nel contratto (uguale garanzia per diritti reali diversi dalla proprietà).

Art. 1490 c.c. – GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta si immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

La garanzia non è dovuta se al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Tali vizi devono essere denunziati entro OTTO GIORNI dalla scoperta, l’azione si prescrive dopo un anno dalla consegna.

Art. 1492 c.c. – EFFETTI DELLA GARANZIA. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può richiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (AZIONE REDIBITORIA) ovvero la riduzione del prezzo (AZIONE ESTIMATORIA) salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1497 c.c. – MANCANZA DI QUALITA’. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

In alcuni casi l’azione di garanzia per i vizi o per difetto di qualità della cosa venduta può concorrere con l’azione di annullamento per errore. Quest’ultima azione non è assoggettata al termine di decadenza e alla prescrizione breve dell’art. 1495 c.c., ma richiede che l’errore fosse riconoscibile da venditore al momento della conclusione del contratto; in seguito all’annullamento il danno deve essere valutato in relazione all’interesse negativo.

In caso di inadempimento relativo all’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ del venditore l’acquirente, se non era a conoscenza dei difetti del diritto in capo al venditore, può:

CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO . Se ignorava il difetto del diritto in capo al venditore; avrà diritto al risarcimento del danno.

CHIEDERE UNA RIDUZIONE DI PREZZO . Se la cosa è solo parzialmente altrui o se è solo gravata da diritti di godimento di terzi, qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato lo stesso. Avrà comunque diritto al risarcimento del danno.

Art. 1516 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE . Se la vendita ha per oggetto beni fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorso per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il compratore conosceva il difetto in capo al venditore, egli potrà chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, la RIDUZIONE DEL PREZZO, oltre al risarcimento del danno, ma solo se subisce l’EVIZIONE. In quanto il suo acquisto consapevole fa presumere che egli abbia accettato di acquistare un diritto condizionato.

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LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATOREObbligo principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo, di solito nel luogo dove la merce sarà consegnata. Se il prezzo non è esattamente determinato deve essere per lo meno determinabile.

Art. 1474 c.c. – MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano volto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo.

TIPOLOGIE DI VENDITA in relazione ai beni:

VENDITA IMMOBILIAREArt. 1547 c.c. – VENDITA A MISURA. Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha la facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Art. 1548 c.c. – VENDITA A CORPO. Nel caso in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

VENDITA DI COSE MOBILIArt. 1510 c.c. – LUOGO DELLA CONSEGNA. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore. (VENDITA CON SPEDIZIONE).

Le parti possono accordarsi affinchè la consegna avvenga all’arrivo (VENDITA CON CONSEGNA ALL’ARRIVO), in tal caso il venditore risponde dei danni dovuti alla colpa del vettore, il quale agisce come suo ausiliario (art. 1228 c.c.). Il rischio del perimento fortuito è invece a carico del compratore, se la cosa già gli appartiene

Per la determinazione del prezzo e della sopportazione delle spese possono essere previste due clausole. CIF (cost, insurance, freight). In questo caso costo, assicurazione e nolo sono compresi nel prezzo di

vendita, quindi sono a carico del venditore. FOB (free on board). Le spese di assicurazione e trasporto non sono comprese nel prezzo e restano quindi a

carico del compratore

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla compravendita di cose mobili la legge concede due rimedi:

Art. 1517 c.c. – RISOLUZIONE DI DIRITTO. La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenti per ricevere preventivamente la cosa offerta, ovvero non l’accetti. Il contraente che intende valersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all’altra entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione si osservano le disposizioni sulla risoluzione per inadempimento.

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Art. 1515 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE. Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all’incanto a mezzo di persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa, nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 1516 c.c. – ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE . Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo correte a n orma del terzo comma dell’art. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può far acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Dell’acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

VENDITA DI DOCUMENTI

Se la vendita ha per oggetto merci in viaggio o depositate in magazzini generali e rappresentate da duplicato della lettera di vettura, da una polizza di carico o da una fede di deposito, il venditore si libera dell’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce.

EVENTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPICHE DELLA VENDITAArt. 1520 c.c. – VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO. Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se l’esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Art 1521 c.c. – VENDITA A PROVA. La vendita a prova si presume fatta sotto condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine secondo le modalità stabiliti dal contratto e dagli usi.

Art 1522 – VENDITA SU CAMPIONE O TIPO CAMPIONE. Se la vendita è fatto su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare approssimativamente la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole. In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

ATIPICHEPATTO DI RISERVATO DOMINIODetta clausola differisce il trasferimento della proprietà al momento in cui il prezzo sia completamente pagato. Il trasferimento è quindi sottoposto a condizione sospensiva.La cosa è consegnata al compratore, il quale potrà utilizzarla subito, ma dovrà astenersi da ogni atto volto a ledere il riservato dominio, che costituisce la garanzia del venditore.

Art. 1523 c.c. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI . Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

La proprietà riservata al venditore gli consente di rivendicare la cosa, se il prezzo non viene pagato, ad esclusione che sulla cosa stessa si possono soddisfare altri creditori del compratore. Per l’opponibilità a questi ultimi occorre però che il patto di riservato dominio risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524

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c.c.). Se la vendita ha per oggetto macchine del valore superiore a 15.49€, la riserva di proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purchè il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina e su di essa sia apposto un apposito contrassegno.

Il mancato pagamento di una sola rata non da luogo alla risoluzione del contratto, se essa non supera l’ottava parte del prezzo, e non determina neppure la perdita del beneficio del termine rispetto alle rate successive

Art. 1526 c.c. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del compratore, il compratore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso, per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquistata al conduttore per effetto del

pagamento dei canoni pattuiti.

DIRITTO DI PRELAZIONECol patto di prelazione una parte promette di preferirla all’altra nella stipulazione di un contratto di vendita, se deciderà di vendere.

Prima di alienare a un terzo il venditore dovrà quindi interpellare l’avente diritto alla prelazione. se ciò non venisse fatto l’alienante si rende responsabile dei danni: l’avente diritto alla prestazione non potrà pretendere di riscattare la cosa dal terzo acquirente, perché il patto di prelazione ha efficacia solo tra le parti (EFFICACIA OBBLIGATORIA).

Ci sono dei casi in cui la prelazione è legale, e quindi i diritti acquisiti sono opponibili ai terzi acquirenti e ai suoi aventi causa (EFFICACIA REALE):

1. La prelazione spettante al coerede nel caso che un altro coerede voglia vendere a un esstraneo la sua quota di eredità o parte di essa;

2. Nella vendita del fondo rustico, la prelazione spettante all’affittuario o al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante;

3. Nella locazione di immobili urbani utilizzati per svolgere attività commerciali ed artigiane che abbiano rapporti diretti col pubblico la prelazione spetta al conduttore;

4. La prelazione dello Stato nel caso di alienazione di cose di interesse artistico, archeologico o etnografico

RISCATTO CONVENZIONALE Art 1500 c.c. – PATTO DI RISCATTO. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

Art. 1502 c.c. – TERMINE. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella dei beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

La vendita con patto di riscatto è sottoposta a condizione sospensiva risolutiva potestativa, la quale consiste nella dichiarazione di riscatto da parte del venditore, unita alla restituzione del prezzo e di altri rimborsi:

Art. 1503 c.c. – ESERCIZIO DEL RISCATTO. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimo fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia richiesta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di immobili l dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, pena la nullità.

Il riscatto ha efficacia reale, è opponibile al terzo al quale il compratore abbia alienato la cosa nel frattempo.

Il patto di riscatto deve essere distinto dal PATTO DI RETROVENDITA, il quale obbliga il compratore a rivendere al venditore, se questi lo chiederà. Si tratta di un contratto preliminare unilaterale, che ha effetto solo tra le parti.

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2 – VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITOArt. 1531 c.c. – INTERESSI, DIVIDENTI E DIRITTO DI VOTO. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

È una vendita nella quale il pagamento del prezzo e la consegna dei titoli sono rinviati entrambi a certa data (in Borsa: giorno della liquidazione).

Diventa così possibile effettuare operazioni di acquisto o di vendita, per speculare sulle variazioni delle quotazioni, anche se non si dispone attualmente di denaro o titoli.

5 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONEArt. 1559 c.c. – NOZIONE. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Per lo più l’entità della somministrazione non è determinata fin dall’inizio in quantità fissa, può infatti essere determinata la misura della singola fornitura, lasciando indeterminata la durata del contratto, oppure va determinata con riferimento al fabbisogno della parte che vi ha diritto.

Art. 1560 c.c. – ENTITA’ DELLA SOMMINISTRAZIONE. Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo e alla conclusione del contratto. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo voluto. Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso. Il contratto presenta alcune caratteristiche che lo rendono rilevante dal punto di vista giuridico:

1. UNICITA’ DELLA FONTE CONTRATTUALE . Pur potendo essere le prestazioni ripartite nel tempo, se non continue, non sarà necessario stipulare un nuovo contratto ad ogni prestazione.

2. Art. 1562 c.c. - PAGAMENTO DEL PREZZO . Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.

3. Art. 1569 c.c. – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO . Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

4. Art. 1564 c.c. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO . In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

5. Art. 1565 c.c. – SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Possono essere inoltre previste particolari clausole tra cui:

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Art. 1566 c.c. – PATTO DI PREFERENZA. Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purchè la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Art. 1567 c.c. – ESCLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano l’oggetto del contratto.

Art. 1568 c.c. – ESCLUSIVA A FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE . Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui la esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

La figura del concessionario esclusivo per la rivendita non va confusa con quella dell’agente o del commissionario. Il primo infatti supporta i rischi relativi, l’agente o il commissionario invece promuovono o concludono vendite per conto del mandante e perciò non assumono il rischio degli affari trattati

Il CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING) è il contratto con il quale una grande impresa concede a un’impresa minore di entrare a far parte della sua catena di distribuzione.L’IMPRENDITORE AFFILIATO si gioverà della pubblicità e dell’assistenza tecnica offerta dall’affiliante, oltre che della possibilità di utilizzare marchi conosciuti e promuovere la vendita di prodotti già diffusi tra il pubblicoL’AFFILIANTE invece avrà diritto a una percentuale sulle vendite.

Tale contratto deve essere redatto per iscritto, pena la nullità. La legge precisa inoltre alcuni obblighi precontrattuali di reciproca informazione e richiede che il testo del contratto, e gli allegati informativi, sia sottoposto all’affiliante dall’affiliato ameno trenta giorni prima della sottoscrizione.

Se il contratto è a tempo determinato la durata stabilita deve essere tale da consentire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento e deve essere comunque non inferiore a tre anni.

L’affiliante di regola è impegnato a non dare altre concessioni nella medesima zona e per lo più l’affiliato si impegna a sua volta a non trattare beni o servizi in concorrenza con quelli del concedente.

C) CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI COSE

1 – LOCAZIONEArt. 1571 c.c. – NOZIONE. La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso il corrispettivo di un prezzo.

La locazione può avere ad oggetto beni immobili (appartamento, magazzino) e mobili (animali, automobili) e non richiede generalmente una forma particolare, fatto salvo per quanto previsto nella locazione di immobili per durata superiore ai nome anni, in questo caso è necessaria la forma scritta.

OBBLIGAZIONI DELLE PARTIArt. 1575 c.c. – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE. Il locatore deve:

1. Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;2. Mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;3. Gestirne il pacifico godimento durante la locazione.

N.B.

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Il locatore ha quindi l’obbligo di compiere tutte le riparazioni necessarie, fuorchè quelle di piccola manutenzione, idonee a mantenere la cosa in uno stato ottimale. Se la durata di tali riparazioni supera i VENTI GIORNI il conduttore ha diritto a un’equa riduzione del canone.Il locatore inoltre deve astenersi dal compiere sulla cosa innovazioni che potrebbero limitarne il godimento per il conduttore (DIVIETO DI INNOVAZIONE).

Art. 1587 c.c. – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE. Il conduttore deve;1. Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato

dal contratto o per l’uso che altrimenti può desumersi dalle circostanze;2. Dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Il conduttore è responsabile contrattualmente del deterioramento della cosa locata salvo che non provi che esso sia a lui non imputabile.

Art. 1588 c.c. – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

GARANZIEL’interesse del conduttore al pacifico godimento della cosa richiede tutela nei confronti del locatore ma anche nei contro eventuali molestie di terzi:

art. 1585 c.c. – GARANZIA PER MOLESTIE. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Tale articolo concede quindi azione diretta al conduttore nei confronti dei molestatori di fatto. Tale azione, di manutenzione, è solitamente a tutela del possesso, ma concessa eccezionalmente al conduttore che non è possessore ma detentore della cosa.

Art. 1586 c.c. – PRETESE DA PARTE DEI TERZI. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve essere estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

Il conduttore può agire con l’azione di reintegrazione nel caso in cui venga spogliato della cosa in modo violento o clandestino. Ma questa possibilità è concessa solo nel caso in cui la cosa gli sia stata consegnata. In questo si manifesta il CARATTERE PERSONALE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE.

Se la cosa è alienata a un terzo, questi è tenuto a rispettare la locazione, purché abbia data anteriore certa al suo acquisto, ovvero il conduttore avesse già la detenzione della cosa.

Art. 1599 c.c. – TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA. Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alle locazioni di beni mobili non iscritti nei pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

DURATAPer quanto concerne la durata la locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

Art. 1573 c.c. – DURATA DELLA LOCAZIONE. Salvo diverse norme di legge (artt. 1607;1627 c.c.), la locazione non può stipularsi per tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o perpetuo, è ridotta al termine suddetto.

La locazione per un tempo determinato cessa alla scadenza, senza che sia necessaria la disdetta. Tuttavia la locazione si ha per tacitamente rinnovata se, scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato, nella detenzione della cosa. La locazione a tempo indeterminato cessa per effetto della DISDETTA, cioè una dichiarazione di recesso di una delle parti, comunicata all’altra con congruo preavviso

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RESTITUZIONEArt. 1590 c.c. – RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento della cosa dovuti a vetustà. Le cose mobili devono essere restituite nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 1591 c.c. - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

TIPOLOGIE DI BENI LOCABILI

LOCAZIONE FINANZIARIA o LEASING FINANZIARIOContratto atipico per realizzare un’operazione di finanziamento a medio lungo termine. L’imprenditore che abbia necessità di un bene strumentale, in luogo di procurarsi il finanziamento necessario all’acquisto, può rivolgersi a un impresa di leasing, dopo essersi accordato con il fornitore, la quale acquisterà il bene su sua indicazione e glielo concederà in uso dietro il pagamento di un canone periodico, calcolato per rientrare del capitale investito, oltre che di un premio per il rischio di anticipata obsolescenza.Tutte le opere di manutenzione e riparazione sono a carico dell’imprenditore, come pure la responsabilità per eventuali vizi della cosa.Al termine del contratto l’imprenditore potrà scegliere se restituire il macchinario, ed eventualmente rinnovare il leasing su un altro di maggiore innovazione, oppure ritirare il macchinario precedente pagando un prezzo di riscatto. Quest’ultima ipotesi è conveniente nel caso in cui le innovazioni sono disgiunte dal macchinario, e quindi integrabili in quello già acquistato.

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANILa locazione degli immobili deve essere accompagnata da una regolamentazione prevista da legge speciale, tale normativa, LEGGE 392/1978 fa riferimento sia gli immobili urbani destinati ad uso abitativo, ad uso alberghiero e infine commerciale.

IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONEArt. 1 L. 392/1978 – la durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.

Art. 3 L. 392/1978 - il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

Il recesso del locatore è ammesso quando intende destinare l’immobile a uso proprio o del coniuge o dei parenti prossimi, ovvero intenda ricostruirlo o ristrutturarlo, e ancora nelle ipotesi in cui il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune ovvero non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo. Il locatore può inoltre dare disdetta quando intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili oltre a quello a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto un DIRITTO DI PRELAZIONE. Tale diritto ha efficacia obbligatoria salvo il caso in cui sia espressamente previsto dal contratto (efficacia reale).

Il conduttore può sempre recedere anticipatamente per gravi motivi, mentre il locatore è obbligato ad attendere il termine di scadenza del contratto.

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La disciplina circa la durata minima non è applicabile ad alcuni rapporti di locazione specificati dalla legge, tra cui gli alloggi destinati esclusivamente per finalità turistiche.

Per la validità del canone pattuito fra le parti è richiesta la forma scritta. Ove questa non sia adottata, ma il rapporto sia istaurato di fatto, la misura del canone è determinata dal giudice in misura non superiore a quella dei contratti-tipo definiti mediante gli accordi in sede locale cui si è accennato sopra.

Art.6 L. 392/1978 – in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia stato così convenuto.

Anche il convivente more uxorio succede nel contratto di locazione.

La DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (392/1978) introdusse i principi dell’EQUO CANONE, con lo scopo di limitare l’autonomia nella sua determinazione da parte dei locatori:

Il canone non poteva essere superiore al 3,85% del valore dell’immobile (canone calmierato); I contratti avevano durata minima 4+4.

L’equo canone non era remunerativo per i locatori e molti immobili rimasero così sfitti, avendo influssi negativi anche sull’edilizia. Un provvedimento normativo del 1992 svincolava gli immobili di nuova costruzione mentre per quelli meno recenti la locazione poteva prevedere un maggior canone, purché la contrattazione venisse assistita dalle associazioni rappresentanti le due parti contrattuali.La L. 431/1998 abroga la L. 391/1997 per quanto riguarda la locazione degli immobili a uso abitativo. Questa nuova norma disciplina inderogabilmente la durata e non il canone. Il contratto di locazione previsto è il 4+4, il locatore può tuttavia svincolare a quest’obbligo stipulando i contratti, redatti su appositi formulari, conclusi tra associazioni rappresentanti i locatori e i conduttori; in questo caso la durata diviene 3+2, in questo caso il canone deve avere un importo inferiore.

Possono essere inoltre previste PRESCRIZIONI DI NATURA REGIONALE che fanno riferimento a usi specifici (ex. Contratto d locazione per studenti) concedenti al locatore delle particolari agevolazioni fiscali.

IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVOL’art. 27 L. 392/1978 stabilisce che la durata usuale non può essere inferiore a SEI ANNI e rinnovo automatico alla scadenza, salva l’eventuale disdetta comunicata a mezzo raccomandata al meno 12 MESI prima della scadenza (FACOLTA’ DI DINIEGO del locatore che indente utilizzare l’immobile per fini attinenti la sua persona e la sua famiglia) , se gli immobili sono adibiti alle seguenti attività:

1. Industriale, commerciale, artigiana;2. Turistiche.

Diversamente se adibiti ad uso alberghiero, in questo caso la durata minima deve essere di NOVE ANNI, il rinnovo automatico può essere interrotto mediante disdetta anticipata comunicata a mezzo raccomandata almeno 18 MESI prima della scadenza.

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo a tali immobili, quando ciò non avvenga per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità pari a 18 MENSILITA’ dell’ultimo canone corrisposto, per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 MENSILITA’, tale previsione è volta a indennizzarlo per la perdita dell’avviamento.

Il collegamento fra il rapporto di locazione e l’attività produttiva esercitata si manifesta nella seguente regola:art. 36 L.392/1978 - il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente,può agire contro il medesimo se il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

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Il conduttore ha inoltre diritto di prelazione, secondo quanto disposto dall’art. 38 L.392/1978, che il locatore che intenda trasferire l’immobile a titolo oneroso deve darne comunicazione al conduttore mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; in tale atto devono essere indicati gli elementi essenziali della cessione (prezzo, e altre condizioni contrattuali). Dalla ricezione di tale atto il conduttore ha tempo 60 GIORNI per esercitare il suo DIRITTO DI PRELAZIONE, offrendo uguali condizioni a quelle comunicategli. Da tale data, il conduttore deve versare l’importo stabilito entro 30 GIORNI.Il conduttore il quale diritto di prelazione è stato violato, può esercitare il c.d. RISCATTO (sentenza risolutiva del giudice mediante la quale gli viene conferito l’immobile).

2 - AFFITTOArt. 1615 c.c. – GESTIONE E GODIMENTO. Quando la cosa ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Appare chiaro che l’affitto si differenzia dalla locazione per l’oggetto, che in questo caso si configura come un bene produttivo, ossia in grado di produrre frutti. Tali beni sono di solito quelli rurali(cosa di per sé in grado di produrre frutti) e le aziende(complessi coordinato di beni organizzato per una funzione produttiva).Esso inoltre è un contratto a titolo oneroso

Art. 1617 c.c. – OBBLIGHI DEL LOCATORE. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.

Art. 1620 c.c. – INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ DELLA COSA. L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.

Entrambe le parti possono recedere, se non hanno pattuito la durata del contratto di affitto, dando all’altra parte congruo preavviso. Inoltre l’affitto si scioglie per interdizione, inabilitazione o insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia. Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.

È rilevante sottolineare che norme particolari valgono per l’AFFITTO DI FONDI RUSTICI.

3 - COMODATOArt. 1803 c.c. – NOZIONE. Il comodato è il contratto col quale una parte(COMODANTE) consegna all’altra(COMODATARIO) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 c.c. – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Il comodatario risponderà del deterioramento solo se questo è a lui imputabile, e non conseguenza del normale uso della cosa.Inoltre egli è tenuto a restituire l’oggetto, salvo diversa pattuizione delle parti, non appena il comodante glielo richieda.

D) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA

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1 - APPALTOArt. 1655 c.c. – NOZIONE. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Affinché l’appaltatore possa assumersi la gestione è necessario che sia un imprenditore, un artigiano o un piccolo imprenditore.

APPALTOLa fabbricazione è intrapresa su specifica richiesta del committente.

COMPRAVENDITA DI COSA FUTURALa cosa da fabbricarsi rientra nell’ordinaria produzione di serie del venditore.

L’appalto è fondato sulla fiducia nelle qualità dell’impresa appaltatrice, perciò l’esecuzione dell’opera o del servizio non può essere dato in subappalto senza il consenso del committente (art. 1656 c.c.).

POSIZIONI DELLE PARTI

APPALTATORE COMMITTENTEArt. 1658 c.c. – FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA. Materia prima necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi

Art. 1660 c.c. – VARIAZIONI NECESSARIE AL PROGETTO. Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario approvare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni di prezzo. Se l’importo della variazione supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere da contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere da contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1659 c.c. – VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute se il committente non le autorizza. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni siano state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione

Art. 1668 c.c. - CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI E VIZI DELL’OPERA.Il committente può chiedere che le difformità o i vizi dell’opera siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto

Art. 1663 c.c. – DIFETTI DELLA MATERIA. L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione

. Art. 1662 c.c. – VERIFICA NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL’OPERA. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno

Art. 1669 c.c. – ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura alla lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal concepimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1665 c.c. – VERIFICA E PAGAMENTO DELL’OPERA. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. La verifica deve esser fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro breve termine, l’opera si considera accettata. Se il committente riceve sena riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

Art. 1667 c.c. – DIFFORMITA’ E VISI DELL’OPERA. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano

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riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

E) CONTRATTI DI COOPERAZIONE DELL’ATTIVITA’ GIURIDICA ALTRUI

1 - MANDATOArt. 1703 c.c. – NOZIONE. Il mandato è il contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Il mandato si perfeziona con l’accordo delle parti, si ritiene però che esso debba rispettare la forma ad substantiam prevista per la conclusione del negozio per il quale è conferito.

Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati ( MANDATO SPECIALE) o tutti gli atti giuridici nell’interesse del mandante (MANDATO GENERALE).

Art. 1704 c.c. – MANDATO CON RAPPRESENTANZA. Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante si applicano le norme relative alla rappresentanza.

Art. 1705 c.c. – MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario (azione surrogatoria), può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa è pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni seguenti.

Il mandatario senza rappresentanza dovrà trasmettere al mandante gli acquisti fatti e le somme ottenute, mentre il mandante dovrà rimborsargli le spese e somministrargli i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi. La trasmissione dei diritti e obblighi giuridici in capo al mandante comporta però la sopportazione di maggiori costi fiscali e crea il rischio che, avvenuto il trasferimento in capo al mandatario, i suoi creditori possano assoggettare il bene a esecuzione forzata prima che esso sia effettivamente trasferito al mandante.

Art. 1707 c.c. – CREDITORI DEL MANDATARIO. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni su beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa antecedente al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la data di trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

A questo tipo di mandato ricorrerà chi non voglia apparire di fronte al terzo, per paura che ciò pregiudichi un’equa trattativa e qualora il terzo acconsenta a trattare solo col mandatario.

OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO (artt. dal 1710 al 1718 c.c.)1. Il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione del mandato, se il mandato

è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.2. Non può farsi sostituire nell’incarico se non autorizzato.3. Egli non può eccedere i limiti posti al mandato, l’atto che esorbita il mandato resta a carico del mandatario

salvo il caso in cui il mandante lo ratifichi.4. Deve comunicare tempestivamente al mandante l’esecuzione del mandato.5. Il mandato congiuntivo non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari.6. Deve rendere conto del suo operato al mandante e rimettergli ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

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7. Nel caso in cui non consegni le somme dovuto al mandante alla data concordata è tenuto al pagamento degli interessi legali.

8. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e determinare eventuale loro deterioramento o avarizia per tutelare gli interessi del mandante stesso.

9. Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi.

OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE (artt. dal 1719 al 1721 c.c.)1. Deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l’esecuzione del mandato.2. Deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dalla data in cui sono state fatte e

pagargli il compenso pattuito.3. Deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a casa dell’incarico.4. Può revocare il mandato ma solo se esso non è nell’interesse del mandatario (se il mandato è collettivo la

revoca deve provenire da tutti i mandanti).

ESTINZIONE DEL MANDATO (artt. da 1722 a 1730 c.c.)

Il rapporto di mandato ha carattere personale, poiché è fondato sulla fiducia.

Art. 1722 c.c. – CAUSE DI ESTINZIONE. Il mandato si estingue:1. Per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito.2. Per revoca da parte del mandante.

Se tuttavia il mandato era speciale, a titolo oneroso e conferito a tempo determinato la revoca ingiustificata obbliga il mandate a risarcire il danno.

3. Per rinunzia del mandatario.Ma se la rinunzia è senza giusta causa il mandatario sarà obbligato al risarcimento del danno

4. Per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Il mandato a favore conferito nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandante.

F) CONTRATTI DI CREDITO E BANCARI

1 – MUTUO (contratto di credito)

Art. 1813 c.c. – NOZIONE. Il mutuo è il contratto col quale una parte(mutuante) consegna all’altra(mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.Poiché lo scopo del mutuo è di consentire l’utilizzazione di denaro e beni fungibili da parte del mutuatario, le cose stesse passano in proprietà al mutuatario.

Il mutuo si presume oneroso, il corrispettivo per la temporanea possibilità di utilizzare il capitale è costituito dagli interessi:

Art. 1815 c.c. - INTERESSI. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

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Sono usurai gli interessi che superano il tasso medio praticato per operazioni della stessa natura dalle banche o dagli intermediari finanziari abilitati, aumentato della metàNon è di regola consentito pattuire che gli interessi producano interessi (ANATOCISMO, Art. 1283 c.c.).

Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto, al fine di ottenere subito la restituzione

2 – FIDEIUSSIONE (contratto di credito)

Art. 1936 c.c. – NOZIONE. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

La volontà di voler prestare fideiussione deve essere espressa. La fideiussione può garantire la totalità del credito o solo una parte, inoltre può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, purché venga stabilito un l’importo massimo garantito.

Se manca l’obbligazione garantita la fideiussione è priva di causa; essa non può eccedere l’importo dovuto dal debitore principale, né può essere prestata a condizioni più onerose. L’invalidità dell’obbligazione si riflette normalmente sulla fideiussione, mentre l’estinzione dell’obbligazione principale estingue la fideiussione.

Fideiussore e debitore principale sono obbligati in solido, il creditore può chiedere il pagamento all’uno o all’altro indistintamente, salvo che sia convenuto diversamente (le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione preventiva del debitore principale).

Art. 1950 c.c. – REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE . Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento, se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Il garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita (se la garanzia ha ad oggetto il pagamento di una penale in caso di inadempimento di una fornitura si parla di PERFORMANCE BOND).