SALVATORE ARENA - Quesitario Massimario di Stato Civile

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Salvatore Arena QUESITARIO MASSIMARIO DI STATO CIVILE quinta edizione

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VERSIONE DIMOSTRATIVA Volume di 1250 pagine Euro 100,00 Con CD Rom

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Salvatore ArenaQUESITARIOMASSIMARIODI STATO CIVILEquinta ediz ione

La Quinta edizione del “Quesitario Massimario” viene a costituire un vero e proprio rifa-

cimento radicale delle passate edizioni.

I capitoli sono composti da quattro settori: Legislazione, Circolari, Note Ministeriali e di

altre Autorità, Giurisprudenza, Quesitario, interdipendenti tra loro.

Data la natura di strumento pratico caratterizzante il “Quesitario Massimario” nella re-

dazione dei quesiti e’ stata quasi sempre evitata l’interpretazione personalistica, privi-

legiando la soluzione suggerita dalla prassi radicata o imposta delle numerose Circola-

ri ministeriali. Nella redazione e’ stata rispettata la tradizionale quadripartizione di cui con-

sta la materia: cittadinanza, dichiarazioni di nascita, matrimonio, dichiarazione di decesso,

riservando pero’ uno spazio ragguardevole ad altri capitoli vertenti su materie meno am-

pie e “solenni” ma pur sempre rilevanti.

Salvatore Arena e' avvocato in Genova – Giornalista e critico musicale di prestigiosi

quotidiani nazionali – Membro della Commissione Ministeriale per il rifacimento dell’Or-

dinamento dello stato civile.

Per vent’anni Direttore Responsabile ed ora Direttore Onorario della rivista “/Lo Stato Ci-

vile Italiano/”, ha pubblicato per SEPEL, oltre alle precedenti quattro edizioni del “/Que-

sitario – Massimario dello stato civile/”, due volumi sulla cittadinanza afferenti alle leggi

n. 555/1912 e, recentemente, alla nuova Legge n. 91/1992.

Ha pubblicato due volumi correnti sotto il titolo “/Le procedure dello stato civile/” riguardanti

l’abrogato R.D. 9.7.1939 n. 1238 e il nuovo DPR n. 396/2000.

E’ autore di oltre cinquecento monografie pubblicate sulla rivista “Lo Stato Ci-

vile Italiano”; è stato relatore ufficiale di oltre sessanta Convegni organizzati

dai Comuni a partire dal 1975.

SBN 88-88430-14-8

ISBN 978-88-88430-14-0

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CAPITOLO I.STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME

DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA - PARENTELA E AFFINITÀ

LEGISLAZIONE

— Disposizione sulla legge in generale ...................................................................— Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto inter-

nazionale privato) ...............................................................................................— Codice civile, Libro I: dall’art. 1 all’art. 10 (persone fisiche) ...............................— Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popo-

lazione residente .................................................................................................— D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento ana-

grafico della popolazione residente ....................................................................— Codice civile - Libro I: dall’art. 43 all’art. 47 (domicilio e residenza) e dal-

l’art. 74 all’art. 78 (parentela e affinità) .............................................................— Legge 23 luglio 1980, n. 508: Convenzione relativa all’indicazione dei nomi

e dei cognomi nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre 1973 ..................— Legge 19 novembre 1984, n. 950: Convenzione sulla legge da applicare ai

cognomi e ai nomi - Monaco, 5 settembre 1980 ................................................— D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali ...................................................................................................................— D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la

parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dal-l’origine etnica ....................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno in data del 30 maggio 2006, n. 21 -Problematiche inerenti all’attribuzione del cognome materno ........................

— Nota del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 04002513/15100/16103 - Scelta dei nomi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 -Criteri interpretativi ...........................................................................................

— Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali indata 25 marzo 2008 - Senza il consenso dei genitori, non si può scrivere«bambino adottato» ............................................................................................

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 3 settembre 2008, n. 10 aventeper oggetto: Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicatinobiliari ...............................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Nome e diritto al nome .......................................................................................— Domicilio, residenza e dimora ...........................................................................— Il concetto di «residenza legale» .........................................................................— Parentela e affinità ............................................................................................

QUESITARIO

— Capacità giuridica ..............................................................................................— Capacità di agire .................................................................................................— Pluralità di nomi. (Vedere l’art. 36 del nuovo regolamento e le Circolari relative)— Pseudonimo ......................................................................................................— Parentela e affinità .............................................................................................

CAPITOLO II.

DEGLI UFFICI E DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE

LEGISLAZIONE

— Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regola-mento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello statocivile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

— Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali ................— Decreto del Ministero dell’Interno in data 20 agosto 2002 - Disciplina dei

corsi di cui all’art. 1, comma 3, ed all’art. 4, comma 1, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dei corsi di aggiorna-mento per gli ufficiali dello stato civile e d’anagrafe ..........................................

— Codice della navigazione - Modifica - In relazione alle incombenze dell’uf-ficiale dello stato civile - Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante«Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a normadell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» .................................................

— Decreto del Ministero dell’Interno 19 ottobre 2006 - Diploma di abilitazio-ne all’esercizio della funzione di ufficiale dello stato civile - Approvazionedel modello relativo .............................................................................................

— Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 79 - Regola-mento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile ...............

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Am-ministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio EntiLocali in data 26 aprile 2001, n. 7/2001 avente per oggetto: Nuovi compitiin materia di anagrafe e stato civile ...................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 55 - Corsidi abilitazione per ufficiali dello stato civile ........................................................

— Corsi di formazione professionale per ufficiali di stato civile: modalità at-tuative .................................................................................................................

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INDICE

— Circolare in data 8 maggio 2006, n. 15 - Applicazione art. 9 del nuovoRegolamento dello stato civile - Attività di ausilio al compito degli ufficialidi stato civile ....................................................................................................

— Formazione: corsi per l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficialedi stato civile - Circolare del Ministero dell’Interno in data 17 luglio 2006,n. 30/2006 - Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile, ai sensi delD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ..........................................................................

— Nuovo Regolamento dello stato civile - Corsi di abilitazione alle funzioni diufficiale dello stato civile: la griglia di valutazione - Circolare del Ministerodell’Interno in data 22 dicembre 2006, n. 46 avente ad oggetto «Corsi diabilitazione alle funzioni di ufficiali di stato civile ai sensi dell’art. 4 delD.P.R. n. 396/2000 - Criteri» ................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 marzo 2007 - Corsi abilitazio-ne per ufficiali dello stato civile - Istituzione registro provinciale ......................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 luglio 2005, n. 6 - Commis-sariamento del Comune e rielezione del Sindaco: l’interpretazione del Con-siglio di Stato dell’art. 51 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 .....................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 61/2004 - Corsi di abilitazione perufficiali di stato civile, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, delD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ..........................................................................

— Statuto dell’Accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale— Nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Bari - Area Enti Locali Studi e

Documentazione in data 31 luglio 2002, prot. n. 205/13/EE.LL. indirizzataai Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Provincia di Bari,avente ad oggetto: Ordinamento dello stato civile e Regolamento anagrafi-co. Istituzione gruppo permanente ....................................................................

— Circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara in da-ta 28 novembre 2002, prot. n. 12664/2002/Area IV avente ad oggetto: Unio-ne dei Comuni - Esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagra-fe ..........................................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 9 luglio 2009, n. 15 - Prot.0007714 avente ad oggetto: D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante«Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato ci-vile» ......................................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Sindaco - Funzioni governative - Tenuta dei registri di stato civile ..................

QUESITARIO

— Deleghe ad ufficiali dello stato civile - Principi generali e quesiti vari ..............— Servizio dello stato civile nei giorni festivi .........................................................

CAPITOLO III.

REGISTRI ED ATTI DI STATO CIVILE

LEGISLAZIONE

— Codice civile - Libro I: dall’art. 449 all’art. 455 (degli atti dello stato civile)— D.P.R. n. 396/2000 - Regolamento dello stato civile ......................................

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INDICE

— R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile (norme rimastein vigore ai sensi dell’art. 109, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000) ......................

— Legge 14 dicembre 1942, n. 1781 - Norme relative ad atti e procedimenticoncernenti le persone residenti o domiciliate in ex A.O.I. ...............................

— D.L.L. 5 maggio 1946, n. 621 - Norme relative agli atti dello stato civile ......— D.M. 18 novembre 1967 - Atti dattiloscritti .........................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Nota della Prefettura di Avellino in data 22 settembre 2006, prot. n.20083160/1.13-3/Area II avente per oggetto: Ordinamento dello stato civile- Vidimazione registri stato civile e verifiche ordinarie anno 2007 .............

— Parere pubblicato nel sito del Ministero dell’Interno, prot. n. 200600989-15100/16110 -Vidimazione in ciascun foglio dei registri dello stato civile -Restano ferme le disposizioni del precedente Ordinamento dello stato ci-vile .......................................................................................................................

— Nota della Prefettura di Avellino in data 6 settembre 2005, prot. n. 40506/Area II - Registri dello stato civile - Vidimazione - Verifiche ordinarie per il2006 - Ordinamento dello stato civile .................................................................

— Circolare Ministero dell’Interno in data 17 novembre 2004, n. 54 - Atti distato civile concernenti cittadini stranieri alle Rappresentanze straniere inItalia (Messico e Croazia) ................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 - Scritturazione con mezzi elet-tronici degli atti di stato civile .............................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 ottobre 2004, n. 45 - Registridello stato civile - Tenuta del secondo originale dei registri dello stato civilenella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici eavvio della sperimentazione ...............................................................................

— Parere del Ministero dell’Interno - Consultabilità degli atti di stato civileper ricerche storiche ...........................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 10 giugno 2008 - Vidimazionedei registri cartacei dello stato civile ...................................................................

GIURISPRUDENZA

— Valore probatorio degli atti di stato civile ..........................................................— Registri parrocchiali ...........................................................................................— Le trascrizioni nei registri ..................................................................................— Nullità degli atti ..................................................................................................— Spese per i registri ..............................................................................................

QUESITARIO

— Pubblicità dei registri di stato civile, significato e conseguenze .......................— Atti irregolarmente formati o dichiarati falsi .....................................................— Sottoscrizione degli atti ......................................................................................— Atti distrutti - Ricostruzione degli atti ................................................................— Consigli pratici in merito alla formazione degli atti ..........................................— Scritturazione degli atti mediante sistemi elettronici ...........................— Trascrizione degli atti di stato civile ...................................................................

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INDICE

CAPITOLO IV.

LA CITTADINANZA

LEGISLAZIONE

NORMATIVA VIGENTE

— Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza .......................— Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 -

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuovenorme sulla cittadinanza ...................................................................................

— Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 - Regolamentorecante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana

— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Nuovo regolamento dello stato civile .......— Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della

cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-nuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ........................................

— Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 ottobre 2004 - Nuove normesulla cittadinanza ...............................................................................................

— Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 - Rego-lamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifu-giato ................................................................................................................

— Legge 8 marzo 2006, n. 124 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionalidell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti .................................

— Legge 16 giugno 1927, n. 1170 - Norme sull’assunzione di impieghi daparte di cittadini italiani all’estero. (Modificata con R.D.L. 26 maggio 1946,n. 623) .................................................................................................................

— D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui potericonsolari .............................................................................................................

— Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali. (Vederein «Legislazione» del Cap. II) ..............................................................................

— Trattati e convenzioni internazionali ................................................................— Legge 27 maggio 1929, n. 810 - Trattato del Laterano fra la Santa Sede e

l’Italia dell’11 febbraio 1929 ................................................................................— Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Pari-

gi il 10 febbraio 1947, in vigore dal 16 settembre 1947, come da D.L. 28novembre 1947, n. 1430 - Sezione seconda - Nazionalità ................................

— Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n.1249 - Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divenganocittadini del Territorio libero di Trieste ...............................................................

— Legge 9 gennaio 1956, n. 27 - Trascrizione nei registri dello stato civile deiprovvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italianaeffettuate ai sensi dell’art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate edAssociate all’Italia ...............................................................................................

— Legge 1 febbraio 1962, n. 306 - Ratifica ed esecuzione della convenzionerelativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

— Legge 4 ottobre 1966, n. 876 - Ratifica ed esecuzione della convenzionesulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari incaso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 .............

— Legge 14 dicembre 1994, n. 703 - Ratifica ed esecuzione del secondo proto-collo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralitàdi nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fattoa Strasburgo il 2 febbraio 1993 ..........................................................................

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INDICE

— Ministero degli Affari Esteri - Entrata in vigore del protocollo di emenda-mento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalitàe sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, firmato a Strasbur-go il 2 febbraio 1993 ...........................................................................................

— Legge 11 giugno 1967, n. 465 - Ratifica ed esecuzione della convenzioneconcernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazio-nalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 .....................................................

— Legge 18 maggio 1973, n. 282 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo di citta-dinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso aBuenos Aires il 29 ottobre 1971 ..........................................................................

— Legge 10 luglio 1982, n. 488 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo aggiun-tivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l’Italia e San Mari-no firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministra-tiva, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l’Italia eSan Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980 .......................................

— Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1990, n. 136 -Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, comma secondo, del decreto-leg-ge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato

— Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto in-ternazionale privato ..........................................................................................

— Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento dellacittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-nuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ........................................

— Ministero degli Affari Esteri - Ritiro delle riserve italiane inerenti la con-venzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati .............

LEGISLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN QUANTO APPLICABILE

— Legge 21 agosto 1939, n. 1241- Norme per la perdita della cittadinanza daparte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige

— Decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 - Revisione delle opzioni degliAlto Atesini ..........................................................................................................

— Legge 16 novembre 1950, n. 927 - Modificazione al decreto legislativo 2febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini

— Legge 20 luglio 1952, n. 1008 - Norme a favore degli Alto Atesini rioptantiper la cittadinanza italiana .................................................................................

— Legge 9 agosto 1954, n. 642 - Estensione di provvidenze a favore degli AltoAtesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 dellalegge 13 giugno 1912, n. 555 ...............................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

NORMATIVA VIGENTE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 novembre 1992, n. K.60.1 -Legge 5 febbraio 1992, 91 - Nuove norme in materia di cittadinanza ..............— Acquisto della cittadinanza italiana ..............................................................— Perdita della cittadinanza italiana ................................................................— Riacquisto della cittadinanza italiana ..........................................................— Regime giuridico delle dichiarazioni ............................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministra-zione Generale E per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, Affari

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INDICE

Speciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 28 settembre 1993,K.60.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme in materia di cittadi-nanza - Linee interpretative ................................................................................— Considerazioni in ordine al concetto di residenza e di apolidia ....................— Acquisto della cittadinanza italiana per nascita ...........................................— Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge da parte dello stranie-

ro o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linearetta di secondo grado siano stati cittadini per nascita ..............................

— Riacquisto della cittadinanza italiana ..........................................................— Trascrizione dei decreti jugoslavi di accolta opzione e di svincolo della

cittadinanza jugoslava .................................................................................— Adempimenti concernenti la vigenza della convenzione di Parigi del 10

settembre 1964 ..............................................................................................— Situazione di cittadinanza ed obblighi militari ............................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministra-zione Generale e per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, AffariSpeciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 6 maggio 1994, n.K.60.1 avente per oggetto: Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993(Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91) .......................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 in data 23 dicembre 1994 -Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana - Decreto ministe-riale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l’allegazione diulteriori documenti di cui all’art. 1, comma quarto del D.P.R. 18 aprile1994, n. 362 .........................................................................................................

— Documentazione a corredo delle istanze per l’acquisto della cittadinanzaai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - Parere richiesto al Ministerodell’Interno ..........................................................................................................

— Chiarimenti del Ministero dell’Interno riguardanti la legge 24 dicembre1993, n. 537: «Interventi correttivi di finanza pubblica» - Tassa di conces-sione governativa su provvedimenti riguardanti cittadinanza e legalizza-zione di firme .......................................................................................................

— Accordo italo-argentino in data 29 ottobre 1971 ratificato con la legge 18maggio 1973, n. 282 - Parere del Ministero dell’Interno ...................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 aprile 1991, n. K.28.1 - Rico-noscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieridi ceppo italiano ..................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 6 luglio 1989, n. K.19/CE/8 -Applicazione della convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 ...................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 16 settembre 1989, n.1/84 - Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione deicasi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanzaplurima ...............................................................................................................

— Nota del Ministero dell’Interno in data 14 luglio 1987, n. 559/443/216091/16/4/3 - Cittadini africani - Acquisto fraudolento della cittadinanza italia-na ........................................................................................................................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 2 novembre 1987, prot.1/9-1-13(87)1527 - Cittadini africani - Acquisto fraudolento della cittadi-nanza italiana .....................................................................................................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 2 aprile 1984, n. 1/50/F.G./22(83)2665 - Convenzione firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di statocivile - Convenzione firmata a Parigi il 10 settembre 1964 concernente loscambio di informazioni in materia di acquisto di nazionalità .........................

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INDICE

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, prot. 1/55/F.G./1(87)1185 -Trascrizione di atto di nascita dall’estero in caso di adozione internazionale

— Circolare n. K.19-S.C./2 in data 31 luglio 1972 - Convenzione concernentelo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firma-ta a Parigi il 10 settembre 1964 ..........................................................................

— Circolare in data 26 gennaio 1980, n. K.19-S.C./2 - Convenzione concer-nente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità,firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 agosto 1948, n. 7.2.633 -Opzioni per la cittadinanza italiana ..................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 24 aprile 1952, n. 12.14.4435 -Trascrizione dei decreti di opzione .....................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 aprile 1961, n. K.32.C - Vigi-lanza sull’applicazione delle leggi recanti norme sulla cittadinanza italia-na - Competenza del Ministero dell’Interno - Competenza degli ufficiali distato civile - Legittimazione attiva e passiva nei giudizi aventi per oggettoquestioni di cittadinanza ....................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 16 dicembre 1964, n. 43 - Ac-cordo con la Jugoslavia in materia di opzioni per la cittadinanza italianapreviste dall’art. 19 del Trattato di pace ..............................................................

— Nota del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 ottobre 1986, prot. 1/50/F.G./10(86)1731 - Necessità di trascrivere gli atti di nascita dello stranierodivenuto cittadino italiano - Atti di cittadinanza e nascita - Quesito ................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 8 gennaio 2001, n. 60.1/5 - Donneitaliane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948

— Nota del Ministero dell’Interno in data 11 dicembre 2000, prot. n. K.ksc.20447 - Accertamento della cittadinanza italiana - Secondo protocollo diemendamento della convenzione di Strasburgo ...............................................

— Circolare della Prefettura di Milano in data 27 marzo 2001, prot. 13.1.3397Sett. 1° - Cittadinanza italiana - Riconoscimento della cittadinanza italia-na alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’ImperoAustro-Ungarico e ai loro discendenti - Legge 14 dicembre 2000, n. 379 .....

— Nota del Ministero dell’Interno - Divisione cittadinanza in data 2 aprile2002 - La circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 in data 8 aprile 1991avente per oggetto: Riconoscimento del possesso dello status civitatis ita-liano ai cittadini stranieri di ceppo italiano - È tuttora applicabile ....................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili el’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e leminoranze in data 30 maggio 2002 - Cittadinanza italiana - Riacquisto asensi dell’art. 13, comma primo, lettere c) e d) della legge 5 febbraio 1992,n. 91 .....................................................................................................................

— Attribuzione della cittadinanza italiana jure soli ai figli nati in Italia dagenitori stranieri ..................................................................................................

— Consolato d’Italia in Stoccolma - Comunicato riguardante la doppia citta-dinanza italo - svedese: Convenzione di Strasburgo - Dal sito dello stessoConsolato ............................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili el’immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e leminoranze - Cittadinanza in data 24 febbraio 2003, n. K.28.1/170 - Proble-matiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana ...............

— Nota del Ministero dell’Interno in data 4 agosto 2003, prot. K.28.1/545 -Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini diceppo italiano .....................................................................................................

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 12 novembre 2004, n. 51 - Prot.n. 200410235-15100/397 - Cittadini stranieri nati in Kosovo: validità docu-menti e certificati rilasciati da UNMIK ...............................................................

— Consolato italiano di Monaco di Baviera - Comunicato riguardante la dop-pia cittadinanza: italo - tedesca - Dal sito dello stesso Consolato ......................

— Ministero Affari Esteri - Direzione Generale italiani all’estero e politichemigratorie - Ufficio III in data 21 settembre 2004, prot. 303/413534 - Tra-scrizione degli atti di stato civile relativi agli ascendenti per la ricostruzionedella cittadinanza italiana - Risposta a quesiti e modalità operative .................

— Intesa tra il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e il Ministerodegli Affari Esteri in data 22 maggio 2006, prot. n. K.60.1 - Legge 8 marzo2006, n. 124 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 concernenti ilriconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, diFiume, della Dalmazia e ai loro discendenti .......................................................

— Doppia cittadinanza: italo-francese - «La convenzione che regola la dop-pia cittadinanza italo-francese e i casi in cui è possibile ottenerla», dal sitodel Consolato Generale d’Italia in Lione - Servizi consolari ..............................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 5 gennaio 2007, n. K.60.1 -Legge 5 febbraio 1992/91 - Evoluzione di alcune norme interpretative ...........

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 giugno 2007, prot. n. K.60.1- Concessione della cittadinanza italiana ..........................................................

— Nota del Ministero dell’Interno prot. K.60.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 91- Art. 9 - Concessione della cittadinanza italiana - Art. 3 - Acquisto dellacittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato - Evoluzionedi alcune linee interpretative - Dal sito del Ministero dell’Interno .....................

— Circolare della Prefettura U.T.G. di Avellino in data 15 maggio 2007 - Riac-quisto della cittadinanza italiana ai sensi art. 13 legge n. 91/1992: modali-tà operative .........................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno Dip.to per le Libertà Civili e l’Immi-grazione Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Mi-noranze in data 7 novembre 2007, n. 22 - Acquisizione della cittadinanzaitaliana per gli stranieri nati in Italia - Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio1992, n. 91 ...........................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 26/2007 - Riconoscimento della cit-tadinanza - Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento del-la cittadinanza italiana ......................................................................................

— Parere del Ministero dell’Interno - Minore straniero - Adottato da cittadinoitaliano - Acquista la cittadinanza a sensi dell’art. 3 n. 1 della legge n. 91/1992 .....................................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 13 giugno 2007, n. 32 - Prot. n.200706371/15100-14865 - Legge 28 maggio 2007, n. 68 - Soppressione delpermesso di soggiorno per turismo - Iscrizione anagrafica dei discendentidi cittadini italiani per nascita ............................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 52/2007 - Iscrizione anagrafica per ilriconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani - At-tuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi .............................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici in data 31 otto-bre 2008, n. 14 - Riacquisto della cittadinanza italiana - Procedura d’iscri-zione anagrafica .................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali in data 8 aprile 2008, n. 0003389 - Sistema informatizzato diconcessione della cittadinanza italiana - Istruzioni per la trascrizione del-

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INDICE

l’atto di nascita nei registri dello stato civile a seguito della Circolare delMinistero dell’Interno n. K60 del 31 marzo 2008 .............................................

— Lettera circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le LibertàCivili e l’Immigrazione - Direzione centrale per i Diritti Civili, la cittadinan-za e le Minoranze in data 15 giugno 2009, n. K.33 ad oggetto: Riconosci-mento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati pereffetto delle leggi razziali .....................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Prove relative alla cittadinanza ..........................................................................— Controversie e questioni sulla cittadinanza .......................................................— Cittadinanza per nascita .....................................................................................— Acquisto della cittadinanza italiana ...................................................................— Perdita della cittadinanza italiana .....................................................................— Acquisto della cittadinanza straniera .................................................................— Riacquisto della cittadinanza italiana ................................................................— Apolidia ................................................................................................................— Cittadinanza della donna coniugata ..................................................................— Opzioni e trattati .................................................................................................

QUESITARIO

— La cittadinanza per nascita .................................................................................— La cittadinanza degli adottati ............................................................................— Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge ..............................................— Concessione della cittadinanza italiana .............................................................

a) Naturalizzazione degli stranieri od apolidi coniugati con cittadini ita-liani (legge n. 91/1992) .......................................................................................b) Naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91

— Acquisto di cittadinanza straniera e conservazione della cittadinanza ita-liana .....................................................................................................................

— Perdita della cittadinanza italiana .....................................................................— Riacquisto della cittadinanza italiana ................................................................— Riacquisto della cittadinanza italiana - Prova della avvenuta perdita ..............— La cittadinanza dei minori .................................................................................— Articolo 16 del regolamento emanato con D.P.R. 572/1993 - Adempimenti

relativi allo stato civile. (Vedasi la norma relativa nella parte «Legislazionevigente» del presente Capitolo) .............................................................................— Accertamento della sussistenza delle condizioni ..........................................— Attestazione — da parte del Sindaco — dell’acquisto, della perdita o delriacquisto della cittadinanza italiana avvenuti per automatismo .....................— La certificazione di cittadinanza ..................................................................

— Articolo 17 del regolamento emanato con D.P.R. 572/1993 - Certificazionedella condizione d’apolidia. (Vedasi la normativa relativa nella parte «Legi-slazione vigente» del presente Capitolo) ...............................................................

CAPITOLO V.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

LEGISLAZIONE

— Codice civile - Libro I - Titolo VII - Della filiazione ..............................................

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INDICE

— Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ...............................— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile - Titolo VII

- Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimentodei figli naturali ...................................................................................................

— Legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medical-mente assistita. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 45 Serie generale del 24 feb-braio 2004) ..........................................................................................................

— Decreto del Ministero della Giustizia e Ministero della Salute 16 dicembre2004, n. 336 - Regolamento recante norme in materia di procreazionemedicalmente assistita. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 42 - Serie generale del21 febbraio 2005) .................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 20 settembre 1937, n. 22572-4-3-70006 - Ricevimento atti di nascita fuori della Casa comunale .....................

— Competenza alla trascrizione dell’atto di nascita e di morte di bambinonato e deceduto prima della dichiarazione di nascita .......................................

— Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/2001 .....................................................................................................................

— Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2001, n. 9/2001 .....................................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2002, n. 27 -Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la Direzione Sanitaria

— Parere del Ministero dell’Interno in data 23 novembre 2004 - Imposizionedel nome - Divieto di imporre lo stesso nome del padre vivente - Aggiunta adetto nome della qualificazione «Junior» - Possibilità - Condizione .................

— Nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia indata 7 giugno 2004, n. 49/04 S.C. - Attribuzione del nome «Andrea» ad unaneonata ...............................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 maggio 2004, n. 27/2004 -Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti di nascita provenientidai Paesi di cultura spagnola e correzione del cognome medianteannotazione ........................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 16 novembre 2004, n. 53 - Prot.n. 200410237-15100/397 - Trascrizione atti all’estero: art. 17 del D.P.R. n.396/2000 ..............................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 28 settembre 2005, n. 44/2005 -Prot. n. 200510334/15100/397 - D.P.R. n. 396/2000 - Istanze di cambiamentocognomi perchè rivelanti l’origine naturale .......................................................

— Parere del Ministero dell’Interno - Dal sito del Ministero dell’Interno,pubblicato in data 28 febbraio 2006 - Nome «Andrea» per le neonate - Ancorauna volta si affronta il problema del nome «Andrea» da attribuire allefemmine ..............................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 30 maggio 2006, n. 21/2006 -Prot. n. 200605641-15100/397 - Problematiche inerenti l’attribuzione delcognome materno ..............................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 1° giugno 2007, n. 27/2007 -Prot. n. 200706013-15100/397 - Interpretazione degli artt. 34 e 35 del D.P.R.n. 396/2000 - Scelta dell’indicazione del nome ..................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno 21 marzo 2007, n. 14/2007 - Prot. n.200703047-15100/397 - Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2dell’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 - Chiarimenti applicativi ..............................

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 14 febbraio 2007, n. 5/2007 -Prot. n. 200701708-15100/397 - Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell’indicazione del nome ..............................................................

— Nota del Consolato Generale della Repubblica Araba di Egitto di Milano indata 7 novembre 2002 - Esatta interpretazione nomi egiziani .........................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 48/2007 - Chiarimenti in merito allacorretta identificazione dei nomi di cittadini giordani .......................................

— L’attribuzione del nome e del cognome secondo la legge del Bangladesh ....— Nota in data 17 gennaio 2007 del Consolato Generale del Perù a Milano -

Attribuzione alla nascita cognome e cittadinanza a figli di cittadini peru-viani .....................................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Massime giurisprudenziali e una fondamentale sentenza in merito allasussistenza o meno del reato di alterazione di stato ...........................................

— Sentenze varie in materia di dichiarazione di nascita .......................................

QUESITARIO

— Termine per la dichiarazione di nascita ..............................................................— Dichiarazione di nascita - Accertamenti .............................................................— Dichiarazione di nascita - Nati morti ..................................................................— Dichiarazione di nascita - Casi particolari ..........................................................— Dichiarazione di nascita fuori della Casa comunale .........................................— Dichiarazione di nascita tardiva - Dichiarazione di nascita omessa .................— L’attestazione dell’avvenuta nascita ...................................................................— Dichiarazione di nascita per parti plurimi ..........................................................— Nomi e cognomi per i neonati .............................................................................— La scelta del nome ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 ............................— Dichiarazione di nascita presso la Direzione sanitaria ......................................

CAPITOLO VI.

IL RICONOSCIMENTO E LA LEGITTIMAZIONE

LEGISLAZIONE

— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ......................— Legge 24 aprile 1967, n. 344 - Ratifica della convenzione per l’estensione

delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, fir-mata a Roma il 14 settembre 1961 e ratifica della convenzione relativa alriconoscimento della filiazione materna dei figli naturali firmata a Bruxel-les il 12 settembre 1962 .......................................................................................

— Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ...............................— Codice civile - Libro I - Modificato in base alla legge 19 maggio 1975. (Di-

ritto di famiglia) ...................................................................................................— Disposizioni per l’attuazione del codice civile, modificate dalla legge 19 mag-

gio 1975, n. 151 ...................................................................................................— Legge 10 maggio 1976, n. 492 - Approvazione ed esecuzione della conven-

zione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre1970 .....................................................................................................................

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INDICE

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Riconoscimento agli effetti della legittimazione ricevuto dal parroco e in-serito nell'atto del matrimonio concordatario - Accordo tra la Repubblicaitaliana e la Santa Sede a modificazione del Concordato del 1929, ratifica-to con legge 25 marzo 1985, n. 121. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali edi altre Autorità» del Cap. X) ............................................................................

— Nota della Procura della Repubblica di Torino in data 31 ottobre 1975, n.217/75 S.C. avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale da partedi donna coniugata al tempo del concepimento ................................................

— Nota del Ministero di Grazia e Giustizia in data 11 aprile 1989, n. 1/39/F.G./1(89)639 avente per oggetto: Riconoscimento di figlio naturale .......................

— Circolare del Tribunale per i minorenni delle Marche in data 24 settembre1989 avente per oggetto: Il cognome dei figli minori riconosciuti .....................

— Nota della Procura della Repubblica di Salerno in data 17 maggio 1990avente per oggetto: Risoluzione quesito di stato civile (riconoscimento diprole) ...................................................................................................................

— Nota della Procura della Repubblica di Ravenna avente per oggetto: Rico-noscimento di prole da parte della donna coniugata .........................................

— Circolare MIACEL del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/2001 .....................................................................................................................

— Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti in data 19dicembre 2000, n. 841/00 - Riconoscimento di prole - Da parte della donnaconiugata - Presunzione di paternità ex art. 231 cod. civ. - Non assumealcun effetto ostativo rispetto al riconoscimento ...............................................

— Riconoscimento del figlio disconosciuto - Circolare del Ministero dell’Inter-no MIACEL n. 9/2001 in data 11 luglio 2001 nella sezione «Nomi e cogno-mi» della stessa circolare. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali e di altreAutorità» del Cap. V) ............................................................................................

— Nota del Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili edelle Libere Professioni - Ufficio I in data 28 settembre 2000 - Prot. 1/50/FG/94(2000) n. 6379 - Riconoscimento del minore M. Tiziano Andrea ............

— Nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento indata 31 ottobre 2000 - Riconoscimento di prole da parte della donna ed art.250 cod. civ. - Criteri di ammissibilità - Affidamento del figlio naturale esuo inserimento nella famiglia legittima ex art. 252 cod. civ. ............................

— Nascita - Madre straniera non in grado di dimostrare la propria identità -Dichiarazione di nascita effettuata dal padre - Successivo riconoscimentodella madre - Modalità ........................................................................................

GIURISPRUDENZA

A) RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

— Tempo, forma, effetti del riconoscimento ..........................................................— Riconoscimento per procura ..............................................................................— Impugnazione del riconoscimento .....................................................................— Sentenze emanate in materia di riconoscimento (consenso del genitore,

cognome del figlio) dopo l’entrata in vigore della legge in riforma del dirit-to di famiglia. (Legge 19 maggio 1975, n. 151) .................................................

— Riconoscimento (al momento della dichiarazione di nascita) da parte dellamadre non ancora sedicenne: nullità (Vedere in «Giurisprudenza» del Cap.V: «Sentenze varie in materia di dichiarazione di nascita») .................................

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INDICE

B) LEGITTIMAZIONE

— Legittimazione per susseguente matrimonio ....................................................— Legittimazione per decreto del giudice ..............................................................

QUESITARIO

A) RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

— Criteri generali di ammissibilità del riconoscimento (i tre attuali criteri diapplicazione del nuovo art. 250 c.c.) ..................................................................

— Riconoscimento nell’atto di nascita - Accertamenti e incombenze da partedell’ufficiale dello stato civile ...............................................................................

— Riconoscimento di prole (nell’atto di nascita) da parte della madre che nonha compiuto i sedici anni. (Vedere nel «Quesitario» delle dichiarazioni dinascita: «Casi particolari» 1° quesito) .................................................................

— Riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita - Accertamenti eincombenze da parte dell’ufficiale dello stato civile ...........................................

— Riconoscimento - Assenso del figlio ....................................................................— Riconoscimento - Consenso del genitore che ha già riconosciuto il fi-

glio .......................................................................................................................— Cognome del figlio riconosciuto .........................................................................— Il riconoscimento del figlio disconosciuto ..........................................................— Riconoscimento dei figli nascituri concepiti ......................................................— Riconoscimento del figlio premorto ...................................................................— Particolarità relative al riconoscimento di prole anche in relazione alla leg-

ge 19 maggio 1975, n. 151. (Riforma del diritto di famiglia) ............................— Riconoscimenti (agli effetti della legittimazione) operato di fronte al parro-

co ed inserito nell’atto del matrimonio concordatario. (Vedere più avantinella parte «Legittimazione per susseguente matrimonio - I tre casi possibili -Procedure - Lettera b») .........................................................................................

— Per il riconoscimento nell’atto di nascita del figlio premorto al momentodella denuncia di nascita vedere poco più indietro in «Riconoscimento nel-l’atto di nascita - Procedure e incombenze da parte dell’ufficiale dello statocivile» ...................................................................................................................

— Trasmissione del riconoscimento al Comune di nascita del figlio ricono-sciuto ...................................................................................................................

— Trascrizione di riconoscimenti operati in Italia (art. 46 ordinamento sta-to civile) - Riconoscimento per atto notarile - Riconoscimento testamen-tario .....................................................................................................................

— Annotazione dell’atto di riconoscimento ai sensi dell’art. 46 del nuovo ordi-namento - Non ha valore costitutivo ma certificativo, con la conseguenzache il riconoscimento ha effetto dal momento in cui è stata raccolta ladichiarazione relativa. (Vedere C. Cassazione, 2 febbraio 1951 in «Giurispru-denza» del presente Capitolo sotto il titolo «A) Riconoscimento di figli natu-rali») ....................................................................................................................

— Riconoscimento operato all’estero .....................................................................— Quesiti vari in materia di riconoscimento di prole in Italia ...............................— Dichiarazione di riconoscimento della prole effettuata in Italia da cittadini

stranieri. (Vedere circolare del Ministero dell'Interno n. 19 in data 7 agosto2009 pubblicata nella parte «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità»del Cap. VIII) ........................................................................................................

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INDICE

B) LA LEGITTIMAZIONE

— Legittimazione per susseguente matrimonio ....................................................— Legittimazione per provvedimento del giudice ..............................................

CAPITOLO VII.

L’ADOZIONE

LEGISLAZIONE

— Legge 22 maggio 1974, n. 357 - Ratifica ed esecuzione della convenzioneeuropea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 apri-le 1967 .................................................................................................................

— Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Norme finali e transitorie ...............................— Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento

dei minori ............................................................................................................— Codice civile - Libro I - Modificato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 ...............— Legge 31 dicembre 1998, n. 476 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione

per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione interna-zionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 - Modifiche alla legge 4 maggio1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri ..........................................

— Legge 28 marzo 2001, n. 149 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonchè altitolo VIII del libro primo del codice civile ...........................................................

— Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza .......................— Testo del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (in «Gazzetta ufficiale» -

Serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001), coordinato con la legge di conver-sione 23 giugno 2001, n. 240 (in questa stessa «Gazzetta Ufficiale» allapag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedi-menti civili davanti al Tribunale per i minorenni» .............................................

— Decreto del Ministero della Giustizia n. 91 del 24 febbraio 2004 - Regola-mento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di datirelativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall’art. 40 della legge 28marzo 2001, n. 149. (Vedere in Gazzetta Ufficiale n. 84 - Serie generale del 9 aprile2004) ...................................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministra-zione Generale e per gli Affari del personale - Servizio Cittadinanza, AffariSpeciali e Patrimoniali - Divisione Cittadinanza in data 13 novembre 2000,n. K.28.4 - Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore stranie-ro adottato - Art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 - Effetti dellatrascrizione del provvedimento di adozione ......................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministra-zione civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali indata 28 febbraio 2003, n. 6/2003 riguardante la trascrizione degli atti dinascita dei figli minori stranieri adottati all’estero da cittadini italiani ............

— Nota della Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - Area EntiLocali Studi e Documentazione in data 17 marzo 2003 prot. n. 33/1.13.4/Stato Civile - Minori adottati - Certificazioni anagrafiche - Circolare tele-grafica n. 8 (2003) in data 13 marzo 2003 del Ministero dell’Interno ...............

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INDICE

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 5 gennaio 2007, n. K.60.1 aventeper oggetto: Legge 5 dicembre 1992, n. 91 - Evoluzione di alcune normeinterprative .........................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Adozione di maggiori di età ................................................................................— Adozione in casi particolari .................................................................................— Adozione legittimante .........................................................................................— Adozione internazionale .....................................................................................

QUESITARIO

— Adozione di persone maggiori di età - Procedure dell’ufficiale dello statocivile - Cognome dell’adottato .............................................................................

— Adozione dei minori (legittimante) - Quesiti vari. (Legge 4 maggio 1983, n.184) ......................................................................................................................

— Adozione internazionale .....................................................................................— Adozione dei minori in casi particolari ...............................................................

CAPITOLO VIII.

PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIOCIVILE E CONCORDATARIO

LEGISLAZIONEA) MATRIMONIO CIVILE

— Codice civile - Libro I ...........................................................................................— Art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile modificato dalla

legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975 .............................................— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ......................— Verbali di richiesta delle pubblicazioni del matrimonio (sostitutivi del regi-

stro delle pubblicazioni) e inseriti nel D.M. 5 aprile 2002 (Formulario dellostato civile) come Allegato B ...............................................................................

— Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 - Approvazione ed esecuzione dello scam-bio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni cele-brati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’America, effettuato a Roma il29 luglio-18 agosto 1964 ....................................................................................

— Legge 18 marzo 1968, n. 474 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Ita-lia e la Svizzera sull’esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli attidello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrar-re matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 .....................................

— Legge 8 maggio 1971, n. 805 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra l’Ita-lia e l’Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissionedegli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorren-ti per contrarre matrimonio concluso a Vienna il 21 aprile 1967 .....................

— Legge 19 novembre 1984, n. 950 - Ratifica ed esecuzione della convenzio-ne relativa al rilascio di un certificato matrimoniale adottata a Monaco il 5settembre 1980 ....................................................................................................

— Legge 5 ottobre 1991, n. 330 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra laRepubblica italiana e la Repubblica d’Austria in materia di esenzione dallalegalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle

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INDICE

formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29marzo 1990 .........................................................................................................

— Legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica)Vedere la circolare relativa nel presente Capitolo ..................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 5 aprile 1972, n. 1/50/F.G./4(72)933 - Accordo italo-svizzero ratificato con legge 18 marzo 1968,n. 474 e accordo italo-austriaco, ratificato con legge 8 maggio 1971, n. 805- Documentazione per contrarre matrimonio ...................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 6 aprile 1978, n. 1381.15900.1.27.28 - Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Comunione dei beni tra coniugi -Pubblicità ..........................................................................................................

— Risoluzione ministeriale della Direzione Generale Tasse in data 18 gennaio1979, n. 291512 - Esenzione dal bollo per i certificati di pubblicazione ese-guita (ultimo comma art. 94 c.c.) e per i certificati da rilasciare ai parrociai sensi dell’art. 7 legge 27 maggio 1929, n. 847 .................................................

— Disposizione del Ministero degli Affari Esteri per la convenzione relativa alrilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5settembre 1980 - Completamento della facciata posteriore del modello dicertificato con le traduzioni e la sintesi previste dall’art. 6 della convenzio-ne .........................................................................................................................

— Ministero degli Affari Esteri - Entrata in vigore di un Accordo, mediantescambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodell’Australia, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini au-straliani che intendano contrarre matrimonio in Italia, firmato a Roma il10 febbraio e l’11 aprile 2000 ..............................................................................

— Circolare Miacel del Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2001, n. 2/2001 .....................................................................................................................

— Circolare Miacel del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2001, n. 9/2001 .....................................................................................................................

— Nota del Ministero dell’Interno in data 25 febbraio 2004 - Pubblicazionedel matrimonio fra cittadino italiano e cittadina straniera: nulla osta .............

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2005, n. 33/2005 -Prot. n. 200507262-15100/397 - Autorità competente al rilascio del nulla-osta al matrimonio cittadini polacchi ................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 gennaio 2005, n. 4/2005 -Prot. n. 200500794-15100/397 - Convenzione firmata a Monaco il 5 set-tembre 1980 - Certificati di capacità matrimoniale ...........................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2005, n. 33 - Matrimo-nio di stranieri in Italia - Autorità competente al rilascio del nulla osta peril matrimonio dei cittadini polacchi ...................................................................

— Parere della Prefettura di Rovigo in data 13 maggio 2005 - Pubblicazionedi matrimonio - Trascrizione certificato di divorzio australiano .......................

— Nota del Ministero Affari Esteri - «Nulla osta» a contrarre matrimonio inItalia di cittadini norvegesi - Nuove disposizioni da parte dell’Autorità nor-vegese - Fac simile di nulla osta ..........................................................................

— Celebrazione all’estero di matrimonio tra cittadino italiano residente inItalia e cittadina straniera - Pubblicazioni - Dal sito del Ministero dell’Inter-no Servizi Demografici - Stato Civile si riporta qui di seguito un interessan-te quesito del 18 maggio 2007 sulle pubblicazioni di matrimonio ....................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 settembre 2007, n. 46 - Rila-

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INDICE

scio del nullaosta al matrimonio ex art. 116 c.c. subordinato alla condizio-ne che il nubendo sia di religione musulmana ..................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali -Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III - Statocivile n. 1 - «Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia» di cittadinibrasiliani rilasciata dalle Autorità consolari del Brasile - modello .....................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali in data 22 maggio 2008, n. 5 - Comunicazione urgente in tema dipubblicazioni di matrimonio da celebrare all’estero davanti all’Autorità locale

— Matrimonio civile e matrimonio concordatario: pubblicazioni di matrimo-nio .............................................................................................................................

— Incarico di procedere alla richiesta di pubblicazione di matrimonio ex artt.50 e 12, comma 7, del D.P.R. n. 396/2000 ...........................................................

— Pubblicazioni di matrimonio - Nubendo cittadino kosovaro - Documentinecessari ..............................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Segnalazione da parte dell’ufficiale di stato civileagli organi di pubblica sicurezza di cittadino straniero privo di permesso disoggiorno ............................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali in data 7 agosto 2009, n. 19 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, re-cante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» - Indicazioni in ma-teria di anagrafe e di stato civile .........................................................................

GIURISPRUDENZA

— Sentenze in materia di pubblicazioni di matrimonio civile ...............................

QUESITARIO

— Quesiti vari in materia di pubblicazione del matrimonio ..................................— Verbale della pubblicazione del matrimonio ......................................................— Pubblicazioni in Italia del matrimonio di stranieri .............................................— Matrimonio di cittadino italiano all’estero .........................................................— Matrimonio dei minori .......................................................................................— Dispensa da impedimenti per matrimonio civile ...............................................— Dispensa dalle pubblicazioni ..............................................................................— Riduzione del termine delle pubblicazioni ..........................................................— Rifiuto delle pubblicazioni di matrimonio .........................................................— Opposizione a matrimonio .................................................................................

B) MATRIMONIO CONCORDATARIO

LEGISLAZIONE

— Legge 27 maggio 1929, n. 847 portante anche disposizioni per l’applicazio-ne del Concordato nella parte relativa al matrimonio .......................................

— R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile .........................................................— Testo dell’accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, a modifica del Con-

cordato, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. (Vedere in Cap. X) ............

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Conferenza Episcopale Italiana - Decreto generale sul matrimonio cano-nico, 5 novembre 1990 .......................................................................................

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INDICE

— Accordo modificativo del Concordato del 1929, ratificato con legge 25 marzo1985, n. 121. (Vedere il testo dell’Accordo e la circolare del Ministero dellaGiustizia 26 febbraio 1986 rispettivamente in «Legislazione» e in «Circolari,Note Ministeriali e di altre Autorità» del Capitolo X) ............................................

QUESITARIO

— Richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio concordatario .........................— Pubblicazioni di matrimonio concordatario per procura ..................................— Dispensa da impedimenti per il matrimonio concordatario ..............................— Certificato di cui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 ...........................— Opposizione a matrimonio concordatario .........................................................— La trascrizione tardiva del matrimonio secondo le disposizioni dell’accordo

tra lo Stato Italiano e la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo 1985,n. 121 ..................................................................................................................

CAPITOLO IX.

MATRIMONIO CIVILE - CELEBRAZIONESEPARAZIONE - ANNULLAMENTO - DIVORZIO

LEGISLAZIONE

— Codice civile - Libro I - Modificato in base al nuovo diritto di famiglia ..............— Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e introduzione di

nuove disposizioni di attuazione in base al nuovo diritto di famiglia. (Leg-ge 19 maggio 1975, n. 151) .................................................................................

— Legge 10 aprile 1981, n. 142 - Modifiche ad alcune norme relative alleconvenzioni tra coniugi ......................................................................................

— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ......................— R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile (artt. 124, 125,

134 rimasti in vigore ai sensi dell’art. 109, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000) ...................................................................................................................

— R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del codice di procedura civile— Legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio .........................................................................................................— Convenzione de L’Aja del 12 giugno 1902 resa esecutoria con legge 7 set-

tembre 1905, n. 523 - Conflitti in materia di divorzio .........................................— Legge 10 giugno 1985, n. 301 - Adesione alla convenzione sul riconosci-

mento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a L’Aja il 1° giugno1970 .....................................................................................................................

— Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Nuove norme sulla disciplina dei casi di scio-glimento del matrimonio. (Oltre a quelle già inserite nella legge 898/1970)

— Legge 29 luglio 1988, n. 331 - Modifica dell’art. 710 del codice di proceduracivile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casidi separazione personale dei coniugi ..................................................................

— Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 - Disposizioni correttive ed inte-grative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisionedella parte aeronautica del codice della navigazione ........................................

— Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzio-ne delle decisioni n materia matrimoniale e in materia di responsabilitàgenitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ................................

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INDICE

— Legge 27 settembre 2002, n. 233 - Ratifica ed esecuzione dello scambio dilettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed ilGoverno dell’Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di citta-dini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato aRoma il 10 febbraio e l’11 aprile 2000 .................................................................

— Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - Disposizioni in materia di separazione deigenitori e affidamento condiviso dei figli ...........................................................

— Legge 15 luglio 2009 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) Vederein Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità del Capitolo VIII .......................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 18 ottobre 2007, n. 55 - Prot. n.15100/397/0009861 - Matrimonio fra persone dello stesso sesso - Rifiutodella trascrizione .................................................................................................

— Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in data 23 agosto 2007, n. 236 - Ma-trimoni celebrati fuori orario o fuori della Casa comunale - Per le sommepercepite dai Comuni per i matrimoni civili celebrati fuori dall’orario diufficio o in sede distaccata non sussiste l’assoggettamento all’IVA ..................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento degli affari interni eterritoriali in data 7 giugno 2007, n. 29 - Matrimonio - Celebrazione delmatrimonio fuori della Casa comunale .............................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni eterritoriali in data 18 luglio 2007, n. 40 - Prot. n. 200707422-15100/397 -Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura di convivenza re-gistrata e di divorzio lampo .................................................................................

— Nota della Prefettura di bari in data 24 marzo 2003, prot. n. 46/1.13.4/EE.LL. - Trascrizione sentenza di separazione personale straniera - Richie-sta di parere .........................................................................................................

— Nota del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2000, n. 1/50/FG/72(2000)5100 - Matrimonio civile - Scioglimento - Passaggio in giudicatodella sentenza il 29 maggio 1999 - Annotazione della sentenza di sciogli-mento il 29 maggio 2000 - Matrimonio concordatario celebrato il 12 giu-gno 1999 a sensi dell’art. 13 legge 847/1929 - Trascrivibilità in quanto lasentenza di scioglimento era già passata in giudicato al momento del nuo-vo matrimonio ....................................................................................................

— Matrimonio civile fuori della Casa comunale - Il significato da attribuirealla motivazione indicata dall’art. 110 c.c. («... per infermità o altro impedi-mento di uno degli sposi») ...................................................................................

— Matrimonio civile di cittadini stranieri - Il testimone può svolgere anche lafunzione di traduttore ........................................................................................

— Gli obblighi anagrafici in relazione al matrimonio ............................................— Testimoni di matrimonio civile ...........................................................................— Sentenza di divorzio - Data da inserire nella formula 175 di annotazione

del divorzio - È quella del deposito in Cancelleria ..............................................

GIURISPRUDENZA

— Morte presunta - Accertamento dell’esistenza invita del presunto morto -Effetti ..................................................................................................................

— Matrimonio putativo ..........................................................................................— Matrimonio civile per procura, inesistenza o nullità .........................................— Rapporti patrimoniali tra i coniugi ....................................................................

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INDICE

— Separazione personale dei coniugi .....................................................................— Divorzio ...............................................................................................................— Matrimonio di straniero - Nulla osta di cui all’art. 116 cod. civ. .........................— Famiglia di fatto ..................................................................................................

QUESITARIO

— Celebrazione del matrimonio civile ....................................................................— Matrimonio in imminente pericolo di vita .........................................................— Celebrazione fuori della Casa comunale ...........................................................— Matrimonio civile su richiesta di altro ufficiale. (Art. 109 del codice civile)— Matrimonio civile per procura ............................................................................— Rifiuto della celebrazione del matrimonio civile ................................................— Riconoscimento di prole ai fini della legittimazione nell’atto del matrimo-

nio civile. (Per quesiti e per il formulario, vedere rispettivamente in «Quesitario»del Cap. VI: «B) Legittimazione» e il nuovo Formulario in «Appendice» alvolume) ...............................................................................................................

— Trascrizione in altri Comuni, di matrimoni celebrati in Italia ..........................— Matrimonio di italiani all’estero - Trascrizione in Italia .....................................— Matrimonio di stranieri in Italia .........................................................................— Divorzio ...............................................................................................................— Registri ed atti di matrimonio certificazioni ed altri documenti da essi de-

sumibili ................................................................................................................— Convenzioni matrimoniali ..................................................................................— Separazione dei coniugi ed eventuale riconciliazione .......................................— Efficacia e trascrizione in Italia delle sentenze straniere di cui alla legge 31

maggio 1995, n. 218. (Vedere nel Capitolo XIII) .................................................

CAPITOLO X.

MATRIMONIO CONCORDATARIO - CELEBRAZIONE - TRASCRIZIONEANNULLAMENTO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI

LEGISLAZIONE

— Legge 27 maggio 1929, n. 847 - Disposizioni per l’applicazione del Concor-dato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, nella parte relativa almatrimonio .........................................................................................................

— R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile .........................................................— Testo del nuovo accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ratificato con

legge 25 marzo 1985, n. 121 e relativo protocollo addizionale ..........................— Legge 1 dicembre 1970 e successive modifiche - cessazione degli effetti

civili del matrimonio concordatario. (Vedere nella parte «Legislazione» delCap. IX) ................................................................................................................

— Decreto generale sul matrimonio canonico emanato dalla Conferenza epi-scopale italiana il 5 novembre 1990. (Vedere in «Circolari, Note ministeriali edi altre Autorità» del Cap. VIII - B) Pubblicazioni del matrimonio concorda-tario) ....................................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26 febbraio 1986, n. 1/54/F.G./1(86)256 - Istruzioni agli ufficiali dello stato civile per l’applicazio-ne, allo stato, dell’art. 8, n. 1, dell’accordo fra la Repubblica italiana e laSanta Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 ...................................

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INDICE

— Regolamento generale sul matrimonio canonico emanato dalla C.E.I. (Con-ferenza episcopale italiana il 5 novembre 1990. (Vedere in «Circolari, Noteministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII - B) Pubblicazioni del matrimo-nio concordatario) ...............................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Ministri del culto cattolico ..................................................................................— Trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Italia o all’estero— Trascrizione tardiva ............................................................................................— Impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario .....................— Cessazione degli effetti civili ................................................................................

QUESITARIO

— Celebrazione del matrimonio canonico - La figura del parroco ........................— Riconoscimento di prole nell’atto del matrimonio concordatario. (Per i quesiti

relativi al riconoscimento di prole agli effetti della legittimazione operato nel-l’atto di matrimonio concordatario, vedere «Giurisprudenza», parte «Legitti-mazione» e «Quesitario», parte «Legittimazione» del Cap. VI) ............................

— Rinvio dell’atto al parroco per la regolarizzazione ..............................................— Trascrizione nei registri dello stato civile ............................................................— Trascrizione normale del matrimonio religioso in seguito al rilascio del nulla

osta di cui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 - Formula per lospazio in bianco. (Vedere nel presente «Quesitario», sotto la voce: «Trascrizio-ne nei registri dello stato civile» formula n. 1) ......................................................

— Trascrizione del matrimonio religioso in seguito a dispensa dalle pubblica-zioni da parte del tribunale - Formula per lo spazio in bianco. (Vedere nelpresente «Quesitario» sotto la voce: «Trascrizione nei registri dello stato civi-le» formula n. 4) ...................................................................................................

— Trascrizione del matrimonio contratto da minore ............................................— Delega tra parroci ...............................................................................................— Delega tra parroci - Matrimonio in base all’art. 13 della legge 27 maggio

1929, n. 847. (Vedere più avanti in «Quesitario» sotto la voce: «Matrimonioconcordatario senza pubblicazioni civili [art. 13]») .............................................

— Matrimonio a pubblicazioni effettuate ma senza il rilascio del certificato dicui all’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (art. 12 s.l.) .............................

— Matrimonio concordatario senza pubblicazioni civili (art. 13 della legge 27maggio 1929, n. 847) ..........................................................................................

— Rifiuto della trascrizione del matrimonio celebrato in base all’art. 13 del-la legge 27 maggio 1929, n. 847. (Vedere più vanti: «Rifiuto della trascrizo-ne») ......................................................................................................................

— Trascrizione tardiva ............................................................................................— Trascrizione del matrimonio di coscienza .........................................................— Rifiuto della trascrizione .....................................................................................— Trascrizione del matrimonio concordatario nel Comune di residenza degli

sposi (registro di parte II serie B) .........................................................................— Trascrizione in Italia del matrimonio religioso contratto all’estero ..................— Convenzioni matrimoniali ..................................................................................— Effetti concordatari della nullità del matrimonio canonico ..............................— Annullamento - Adempimenti dell’ufficiale dello stato civile .............................— Annullamento - Effetti in relazione alla prole ...................................................— Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (legge 1 dicem-

bre 1970, n. 898 e successive modifiche) ............................................................

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INDICE

— Matrimonio di stranieri in Italia. (Vedere Circolare del Ministero dell’Inter-no n. 19 in data 7 agosto 2009, nella parte «Circolari, Note ministeriali e dialtre Autorità» del Cap. VIII. Vedere anche il primo quesito nella parte:«Pubblicazione in Italia del matrimonio di stranieri» del «Quesitario» delCap. VIII) .............................................................................................................

CAPITOLO XI.

IL MATRIMONIO ACATTOLICO

LEGISLAZIONE

— Codice civile .........................................................................................................— Legge 24 giugno 1929, n. 1159 - Matrimonio celebrato davanti ai ministri

dei culti ammessi nello Stato ..............................................................................— R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 - Norme per l’attuazione della legge 24 giugno

1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essacolle altre leggi dello Stato ..................................................................................

— Legge 11 agosto 1984, n. 449 - Norme per la regolazione dei rapporti tra loStato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese ........................................

— Legge 22 novembre 1988, n. 516 - Norme per la regolazione dei rapportitra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

— Legge 22 novembre 1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapportitra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia ..........................................................

— Legge 8 marzo 1989, n. 101 - Norme per la regolazione dei rapporti tra loStato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane ............................................

— Legge 12 aprile 1995, n. 116 - Norme per la regolazione dei rapporti tra loStato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) ......................

— Legge 29 novembre 1995, n. 520 - Norme per la regolazione dei rapportitra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) ...........................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero della Giustizia in data 18 luglio 1929 - Applicazionedella legge 24 giugno 1929, n. 1159 ...................................................................

— Scelta del regime della separazione dei beni nell’atto del matrimonio acat-tolico. (Vedere in «Circolari, Note Ministeriali e di altre Autorità» del Cap.X) .........................................................................................................................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 6 dicembre 1986, n. 1/54/F.G./6(86) 1953 - Matrimoni celebrati secondo il rito valdese (legge 11agosto 1984, n. 449) - Quesiti .............................................................................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 giugno 1989, n.1/54/F.G./7(89) 1116 - Matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebrai-co .........................................................................................................................

— Mancanza in loco di un apposito edificio destinato al culto - Parere delMinistero di Grazia e Giustizia in data 22 settembre 1994 avente per ogget-to: Celebrazione matrimonio acattolico «Congregazione Testimoni di Geo-va» ........................................................................................................................

— Nota del Ministero dell’Interno - Direzione Generale degli Affari dei culti -Servizio Affari dei culti - Divisione Affari del culto diverso dal cattolico indata 17 agosto 1993, prot. 376/60/4/5 avente per oggetto: Chiesa CristianaEvangelica - Ministro di culto Luigi Cesare Sgrò ...............................................

— Culti ammessi nello Stato - Limite territoriale per la celebrazione di matri-monio - Ministero dell’Interno - Circolare n. 6, prot. n. 200701761-15100/

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INDICE

397 Roma, 16 febbraio 2007 - Oggetto: «Chiarimenti interpretativi in ordi-ne al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministridi culto diversi da quello cattolico .......................................................................

— Firma degli accordi tra Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Con-fessioni, in tema di intese con confessioni religiose non cattoliche, in data7 marzo 2007 ......................................................................................................

QUESITARIO

— Quesiti vari ..........................................................................................................— Matrimonio acattolico di cittadini stranieri in Italia. (Vedere circolare del

Ministero dell’Interno n. 19 in data 7 agosto 2009 nella parte «Circolari,Note ministeriali e di altre Autorità» del Cap. VIII - Vedere anche il primoquesito della parte «Quesitario» del Cap. VIII) ....................................................

— Divorzio relativo al matrimonio celebrato da ministri del culto acattolico.(Vedere Cap. IX nella parte «Quesitario» sotto la voce: Divorzio [legge 1 di-cembre 1970, n. 898]. Procedure per ufficiale dello stato civile) ..........................

— Convenzioni matrimoniali ..................................................................................

CAPITOLO XII.

DICHIARAZIONI DI DECESSO - SEPPELLIMENTOCIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI

CREMAZIONE - TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLE SALME

LEGISLAZIONE

— Codice civile ........................................................................................................— Legge 13 marzo 1950, n. 109 - Dichiarazione di assenza o morte presunta

di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti allasovranità dell’Italia in forza del Trattato di pace ................................................

— Legge 17 febbraio 1971, n. 90 - Disposizioni integrative dell’art. 4 del decretolegislativo 5 aprile 1946, n. 216 circa la dichiarazione di morte delle personescomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto ........................

— D.M. 14 gennaio 1972 - Legalizzazione delle firme apposte su documentiformati in Italia e da valere all’estero .................................................................

— D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di poliziamortuaria ............................................................................................................

— Legge 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l’accertamento e la certifica-zione di morte .....................................................................................................

— R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della navigazione .....................................— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ......................— Legge 28 febbraio 2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti inmateria di enti locali ...........................................................................................

— Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione edispersione delle ceneri .......................................................................................

— Decreto del Ministero dell’Interno 1° luglio 2002 - Determinazione delletariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersionedelle ceneri nelle apposite aree cimiteriali .........................................................

— Cremazione - Difficoltà operative - Lettera inviata dal Presidentedell’AN.U.S.C.A. al Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministerodell’Interno ..........................................................................................................

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INDICE

— Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 2006 - Adeguamento delletariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersionedelle ceneri nelle apposite aree cimiteriali .........................................................

— Inumazione e cremazione: utilizzo di un nuovo cofano mortuario - Decretodel Ministro della Salute del 12 aprile 2007: «Autorizzazione allacommercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno inmonoblocco per il trasporto di salme, per l’inumazione e la cremazione, aisensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285» ........................................................................................................

— Decreto del Ministero della Salute in data 28 giugno 2007 - Autorizzazioneall’uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione dellacassa di metallo, ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 10 settembre 1990, n. 285 ................................................................

— Decreto 11 aprile 2008 - Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582relativo al: «Regolamento recante le modalità per l’accertamento e lacertificazione di morte» ......................................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL in data 26 marzo 2001, n. 2/2001 avente ad oggetto: D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ..................................

— Circolare del Ministero dell’Interno Miacel in data 11 luglio 2001, n. 9/2001 avente ad oggetto: D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ..................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 (2002) avente ad oggetto: Inoltroatti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteriper successiva trasmissione alle rappresentanze diplomatiche e consolariestere in Italia ......................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 19 ottobre 2004, n. 47 - Prot. n.04009684-15100/397 avente ad oggetto: Artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000 - Morte violenta ..........................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 7 giugno 2007, n. 30 ad ogget-to: Art. 77 del D.P.R. n. 396/2000 - Interpretazione - Autorizzazione al sep-pellimento delle salme ........................................................................................

— Nota della Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo in data 4agosto 2004, prot. n. 175/1.13.4/AREA II - Stato civile ad oggetto: Morteviolenta - Art. 76, 77 e 78 del D.P.R. n. 396/2000 ...............................................

— Cremazione di salme - Manifestazione della volontà per la cremazione -Circolare del Ministero dell’Interno in data 1 settembre 2004, n. 37/2004ad oggetto: art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 .........................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 1 luglio 2004, n. 30 ad oggetto:Atti di morte - Cittadini stranieri - Inoltro degli atti alle Rappresentanzediplomatiche o consolari estere in Italia ............................................................

— Polizia mortuaria - Rilascio delle autorizzazioni in materia - Competenza -Circolare del Ministero dell’Interno segnalata ai Sindaci, ai Commissariprefettizi nonchè all’Assessorato alla sanità della Regione Puglia mediantenota della prefettura di Bari in data 8 aprile 2003, prot. n. 366/2.1.20/DISP/A.S.E.C. ...............................................................................................................

— Polizia mortuaria - Trasporto salma - È possibile la richiesta verbale? .............

QUESITARIO

— Dichiarazione di morte - Atto di morte ...............................................................— Dichiarazione di decesso effettuata da straniero in Italia ..................................

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INDICE

— Morte presunta ordinaria e straordinaria ..........................................................— Effetti della morte presunta (ordinaria e straordinaria) ....................................— Morte violenta .....................................................................................................— Certificato necroscopico - Medico necroscopo - Permesso di seppellimento

- Redazione degli atti di morte in casi particolari ..............................................— Schedina «ISTAT» - Certificati ed estratti da atti di morte .................................— Problemi riguardanti i cimiteri e le concessioni cimiteriali ...............................— Cremazione di salme ..........................................................................................— Sistemazione delle salme ....................................................................................— Trasporto delle salme ..........................................................................................

CAPITOLO XIII.TRASCRIZIONE IN ITALIA

DELLE SENTENZE STRANIERE(LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218)

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTODELLE COMUNITÀ EUROEE

LEGISLAZIONE

— Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di dirittointernazionale privato ........................................................................................

— Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzionedelle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilitàgenitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (G.U. dell’UnioneEuropea L 338 del 23 dicembre 2003) ................................................................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 27 ottobre 2005, n. 48, prot. n.200511530/397 - Certificato di divorzio australiano e riconoscimento exart. 64 della legge n. 218/95 ................................................................................

— Sentenze di separazione e di divorzio emesse in altro Stato dell’Unioneeuropea - Regolamento CE 2201/2003 ..............................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 22 ottobre 2007, n. 56, prot.n. 15100/397/9912 - Sentenze di separazione, divorzio, annullamento -La disciplina semplificata del Regolamento Ce 2201/03 e le istruzioni dicui alla circolare n. 24/2006 si applicano anche alle sentenze emesse aseguito di procedimenti precedentemente sottoposti al Regolamento 1347/2000 .....................................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Giurisprudenza ..................................................................................................

QUESITARIO

— Trascrizione delle sentenze straniere in forza della legge 31 maggio 1995,n. 218 - Quesiti vari .............................................................................................

— Regolamento della Comunità Europea ..............................................................

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INDICE

CAPITOLO XIV.

RETTIFICAZIONI - CORREZIONI - ANNOTAZIONI(ART. 98 D.P.R. n. 396/2000)

LEGISLAZIONE

— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento dello stato civile ......................

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Nota della Procura della Repubblica di Bari in data 24 ottobre 2003 - Attodi stato civile pervenuto dall’estero con un errore - Documento a provadell’esattezza del cognome o del nome in possesso del Comune che haeffettuato la trascrizione dell’atto - Correzione ai sensi del 1° comma dell’art.98 del nuovo regolamento .................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 27/2004 - Atti di nascita provenientida Paesi di cultura spagnola - Trascrizione in Italia - Correzione del cognomemediante annotazione (art. 98, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000) ...................

— Parere del Ministero dell’Interno in data 22 novembre 2004, prot. n.04002307-15100/15952 - Correzione del cognome - Art. 98, comma 2° delD.P.R. n. 396/2000 ...............................................................................................

— Circolare del Ministero dell'Interno in data 21 marzo 2007, n. 15 - Correzionemateriale di scrittura ex art. 98, c. 1, del D.P.R. n. 396/2000: chiarimentiministeriali ..........................................................................................................

— Nota della Prefettura di Potenza - Cognome del figlio italiano ex matre -Padre straniero - Al figlio legittimo o naturale riconosciuto da entrambi igenitori spetta pur sempre il cognome paterno - Correzione di cui all’art.98, comma 2° del D.P.R. n. 396/2000 - Padre straniero con il doppio cogno-me - Tale cognome deve essere attribuito al figlio .............................................

— Italianizzazione dei nomi di cittadini italiani nati all’estero - Risposta delMinistero dell’Interno a quesito posto dal Comune di Vergiate ........................

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 21 marzo 2007, n. 14 - Cogno-me - Attribuzione del cognome ai sensi del 2° comma dell’art. 98 del D.P.R.n. 396/2000 - Chiarimenti applicativi ................................................................

— Parere del Ministero dell’Interno in data 25 maggio 2007 pubblicato sulsito ministeriale - Quesito in tema di applicazione art. 98 comma 1 D.P.R.396/2000 ..............................................................................................................

— Nota urgente del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Inter-ni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III -Stato civile in data 15 maggio 2008 - Comunicazione urgente in tema diapplicabilità dell’art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000 ............................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali in data 4 giugno 2008, n. 0005999 - Comunicazione urgente intema di applicabilità dell’art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000 - Interpre-tazione estensiva ...............................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Giurisprudenza ..................................................................................................

QUESITARIO

— Quesiti vari in materia di rettificazione e correzione degli atti dello statocivile .....................................................................................................................

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— Per la correzione di atti di nascita di cittadini italiani aventi la doppia citta-dinanza vedasi la nota del Ministero dell’Interno n. 397 del 15 maggio 2008:«Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98, n. 2 del D.P.R.n. 396/2000», nella parte: «Circolari, Note ministeriali e di altre Autorità» delpresente Capitolo .................................................................................................

A P P E N D I C E

— Formule per gli atti dello stato civile - Allegato «A» al decreto ministerialefirmato il 5 aprile 2002 ......................................................................................

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CAPITOLO I.

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONEDIRITTO E TUTELA AL NOME

DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORAPARENTELA E AFFINITÀ

SOMMARIO

LEGISLAZIONE

— Disposizione sulla legge in generale.— Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale pri-

vato).— Codice civile, Libro I: dall’art. 1 all’art. 10 (persone fisiche).— Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.— D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della po-

polazione residente.— Codice civile - Libro I: dall’art. 43 all’art. 47 (domicilio e residenza) e dall’art. 74 all’art. 78

(parentela e affinità).— Legge 23 luglio 1980, n. 508: Convenzione relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi

nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre 1973.— Legge 19 novembre 1984, n. 950: Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e ai

nomi - Monaco, 5 settembre 1980.— D.L. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.— D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di tratta-

mento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

CIRCOLARI, NOTE MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ

— Circolare del Ministero dell’Interno in data del 30 maggio 2006, n. 21 - Problematicheinerenti all’attribuzione del cognome materno.

— Nota del Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2004, n. 04002513/15100/16103 -Scelta dei nomi a sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Criteri interpretativi.

— Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali in data 25 marzo2008 - Senza il consenso dei genitori, non si può scrivere «bambino adottato».

— Circolare del Ministero dell’Interno in data 3 settembre 2008, n. 10 avente per oggetto:Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari.

GIURISPRUDENZA

— Nome e diritto al nome.— Domicilio, residenza e dimora.— Il concetto di «residenza legale».— Parentela e affinità.

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QUESITARIO

— Capacità giuridica.— Capacità di agire.— Pluralità di nomi. (Vedere l’art. 36 del nuovo regolamento e le Circolari relative.— Pseudonimo.— Parentela e affinità.

CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

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LEGISLAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I.Delle fonti del diritto.

Art. 1. - Indicazione delle fonti. — Sono fonti del diritto:1) le leggi;2) i regolamenti;3) [le norme corporative] (1);4) gli usi.

Art. 2. - Leggi. — La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governoaventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3. - Regolamenti. — Il potere regolamentare del Governo è disciplinato daleggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitatonei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4. - Limiti della disciplina regolamentare. — I regolamenti non possono conte-nere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma delsecondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle deiregolamenti emanati dal Governo.

Art. 5. - [Norme corporative] (2). — Sono norme corporative le ordinanze corpora-tive (2063), gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenzedella magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6. - Formazione ed efficacia delle norme corporative. — Abrogato.

Art. 7. - Limiti della disciplina corporativa. — Abrogato.

Art. 8. - Usi. — Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hannoefficacia solo in quanto sono da essi richiamati. (Le norme corporative prevalgonosugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversa-mente disposto).

Art. 9. - Raccolte di usi. — Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degliorgani a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

1) A seguito della soppressione, disposta con R.D.L. 3 agosto 1943, n. 721, degli organi corpo-rativi centrali, competenti ad emanare, per le leggi già in vigore, norme corporative nonchè dellasostanziale modifica dell’organizzazione economica, queste sono da ritenersi abrogate quali fontidi diritto.

2) Anche l’art. 5 è abrogato.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO II.Dell’applicazione della legge in generale.

Art. 10. - Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. — Le leggi e i regola-menti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loropubblicazione (cost. 73³), salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello dellapubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11. - Efficacia della legge nel tempo. — La legge non dispone che per l’avvenire:essa non ha effetto retroattivo (cost. 25²).

I contratti collettivi di lavoro (c. 2067 ss.) possono stabilire per la loro efficacia unadata anteriore alla pubblicazione; purchè non preceda quella della stipulazione.

Art. 12. - Interpretazione della legge. — Nell’applicare la legge non si può ad essaattribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secon-do la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia nonpuò essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni cheregolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decidesecondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13. - Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative. — Le nor-me corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quellida esse contemplati.

Art. 14. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. — Le leggi penali e quelle chefanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempiin esse considerati (cost. 25²).

Art. 15. - Abrogazione delle leggi. — Le leggi non sono abrogate che da leggi poste-riori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove di-sposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolatadalla legge anteriore.

Art. 16. - Trattamento dello straniero. — Lo straniero è ammesso a godere dei diritticivili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenutein leggi speciali (prel. 26).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (cost. 10).Gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale sono stati abrogati

dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di dirittointernazionale privato) e sostituiti dalle seguenti norme della stessa legge.

Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di dirittointernazionale privato).

TITOLO III.DIRITTO APPLICABILE

CAPO I.Disposizioni generali.

Art. 13. - Rinvio. — 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge stra-

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LEGISLAZIONE

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niera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero allalegge di un altro Stato:

a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L’applicazione del comma primo è tuttavia esclusa:a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la leg-

ge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se essoconduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzioneinternazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla conven-zione.

Art. 14. - Conoscenza della legge straniera applicabile. — 1. L’accertamento dellalegge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi oltre chedegli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite peril tramite del Ministero di Grazia e Giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzio-ni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanchecon l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamentoeventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica lalegge italiana.

Art. 15. - Interpretazione e applicazione della legge straniera. — 1. La legge stranieraè applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16. - Ordine pubblico. — 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effettisono contrari all’ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamentoeventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica lalegge italiana.

Art. 17. - Norme di applicazione necessaria. — 1. È fatta salva la prevalenza sulledisposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto edel loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18. - Ordinamenti plurilegislativi. — 1. Se nell’ordinamento dello Stato richia-mato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a baseterritoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati daquell’ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativocon il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19. - Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze. — 1. Nei casi in cui ledisposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se que-sta è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, lalegge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati diappartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi èquella italiana, questa prevale.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO II.Capacità e diritti delle persone fisiche.

Art. 20. - Capacità giuridica delle persone fisiche. — 1. La capacità giuridica dellepersone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità,prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21. - Commorienza. — 1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di unapersona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della mortesi accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento ri-leva.

Art. 22. - Scomparsa, assenza e morte presunta. — 1. I presupposti e gli effetti dellascomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla suaultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma primo:a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana;b) se l’ultima residenza della persona era in Italia;c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può

produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano.

Art. 23. - Capacità di agire delle persone fisiche. — 1. La capacità di agire dellepersone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatri-ce di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolatedalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la personaconsiderata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocarel’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, almomento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’haignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge delloStato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria leggenazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hannofatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano agli atti relativia rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a dirittireali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto.

Art. 24. - Diritti della personalità. — 1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti dellapersonalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che deriva-no da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma primo sono regolatedalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

(Omissis)

CAPO IV.Rapporti di famiglia.

Art. 26. - Promessa di matrimonio. — 1. La promessa di matrimonio e le conse-guenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o,in mancanza, dalla legge italiana.

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LEGISLAZIONE

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Art. 27. - Condizioni per contrarre matrimonio. — 1. La capacità matrimoniale e lealtre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di cia-scun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nu-bendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28. - Forma del matrimonio. — 1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, seè considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di alme-no uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comuneresidenza in tale momento.

Art. 29. - Rapporti personali tra coniugi. — 1. I rapporti personali tra coniugi sonoregolati dalla legge nazionale comune.

2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanzecomuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalente-mente localizzata.

Art. 30. - Rapporti patrimoniali tra coniugi. — 1. I rapporti patrimoniali tra coniugisono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tutta-via convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge delloStato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dallalegge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera èopponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignoratoper loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitataai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge delloStato in cui i beni si trovano.

Art. 31. - Separazione personale e scioglimento del matrimonio. — 1. La separazionepersonale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comunedei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimo-nio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risultaprevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non sianoprevisti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32. - Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale escioglimento del matrimonio. — 1. In materia di nullità e di annullamento del matrimo-nio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italia-na sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadi-no italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 33. - Filiazione. — 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale delfiglio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitoriè cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e glieffetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figliolegittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può esserecontestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34. - Legittimazione. — 1. La legittimazione per susseguente matrimonio èregolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla leggenazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadi-no, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato.Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante,si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35. - Riconoscimento di figlio naturale. — 1. Le condizioni per il riconoscimen-to del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento dellanascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimentonel momento in cui questo avviene.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge na-zionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fattoo da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36. - Rapporti tra genitori e figli. — 1. I rapporti personali e patrimoniali tragenitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale delfiglio.

Art. 37. - Giurisdizione in materia di filiazione. — 1. In materia di filiazione e dirapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casiprevisti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio ècittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V.Adozione.

Art. 38. - Adozione. — 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozionesono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in man-canza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero daquello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, almomento dell’adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giu-dice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

2. È in ogni caso salva l’applicazione della legge nazionale dell’adottando maggio-renne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39. - Rapporti fra adottato e famiglia adottiva. — 1. I rapporti personali e patri-moniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati daldiritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal dirittodello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Statonel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 40. - Giurisdizione in materia di adozione. — 1. I giudici italiani hanno giuri-sdizione in materia di adozione allorchè:

a) gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieriresidenti in Italia;

b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli

adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipo-tesi previste dall’art. 3, ogni qualvolta l’adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Art. 41. - Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. — 1. Iprovvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi de-gli artt. 64, 65 e 66.

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LEGISLAZIONE

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2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione deiminori.

CAPO VI.Protezione degli incapaci e obblighi alimentari.

Art. 42. - Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori. — 1.La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla convenzione de L’Aja del 5 otto-bre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di prote-zione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della convenzione si applicano anche alle persone considerateminori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui residenza abitualenon si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43. - Protezione dei maggiori d’età. — 1. I presupposti e gli effetti delle misuredi protezione degli incapaci maggiori di età, nonchè i rapporti fra l’incapace e chi ne hacura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace. Tuttavia, per proteggere in viaprovvisoria e urgente la persona o i beni dell’incapace, il giudice italiano può adottarele misure previste dalla legge italiana.

Art. 44. - Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d’età. — 1. La giurisdi-zione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussi-ste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarieper proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell’incapace che sitrovino in Italia.

2. Quando in base all’art. 66 nell’ordinamento italiano si producono gli effetti di unprovvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italia-na sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmentenecessari.

Art. 45. - Obbligazioni alimentari nella famiglia. — 1. Le obbligazioni alimentarinella famiglia sono in ogni caso regolate dalla convenzione de L’Aja del 2 ottobre 1973sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 otto-bre 1980, n. 745.

(Omissis)

Codice civile - Libro primo.

TITOLO I.DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1. - Capacità giuridica. — La capacità giuridica si acquista dal momento dellanascita.

I diritti (462, 687, 784) che la legge riconosce a favore del concepito sono subordi-nati all’evento della nascita.

* Art. 2. - Maggiore età. Capacità di agire. — La maggiore età è fissata al compimen-to del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tuttigli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

* Così sostituito dall’art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacitàa prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delleazioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3. - Capacità in materia di lavoro. — Abrogato.

Art. 4. - Commorienza. — Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravviven-za di una persona a un’altra (462, 791), e non consta quale di esse sia morta prima, tuttesi considerano morte nello stesso momento.

Art. 5. - Atti di disposizione del proprio corpo. — Gli atti di disposizione del propriocorpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica,o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Art. 6. - Diritto al nome. — Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge (144,149, 262, 299, 408) attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Nonsono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con leformalità dalla legge indicati.

Art. 7. - Tutela del diritto al nome. — La persona (8 c.c.) alla quale si contesti ildiritto all’uso del proprio nome (9 c.c.) o che possa risentire pregiudizio dall’uso chealtri indebitamente (494 p.) ne faccia, può chiedere giudizialmente (9 p.c.) la cessazio-ne del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinareche la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8. - Tutela del nome per ragioni familiari. — Nel caso previsto dall’articolo pre-cedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome conte-stato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragionifamiliari degne di essere protette.

Art. 9. - Tutela dello pseudonimo. — Lo pseudonimo, usato da una persona in mo-do che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’art. 7.

Art. 10. - Abuso dell’immagine altrui. — Qualora l’immagine di una persona o deigenitori, del coniuge, o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’e-sposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al deco-ro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria surichiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi dellapopolazione residente.

Art. 1. - In ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente.Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle sin-gole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residen-za, nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nelComune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della pre-sente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 2. - È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle qualiesercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimoraabituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafi-che, a norma del regolamento, fermo restando, gli effetti dell’art. 44 del codice civile,

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LEGISLAZIONE

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l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedenteresidenza. L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effettisul riconoscimento della residenza. Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la perso-na che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e inmancanza di questo nel Comune di nascita.

Per i nati all’estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o,in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti all’obbligo della residenza aiquali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro pressoil Ministero dell’Interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonchè il personale straniero daesso dipendente, non sono soggetti all’obbligo della iscrizione anagrafica.

Art. 3. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo è ufficiale dell’anagrafe.Egli può delegare e revocare in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d’anagrafe al

Segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munitadella firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal Prefetto.

Art. 4. - L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della po-polazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescrittiper la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciatidagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accerta-re le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la suaesecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornirele notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare,allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell’anagrafe ha l’obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie dicui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5. - L’ufficiale d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportinol’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese leprescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede d’ufficio, notifi-cando all’interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d’ufficio è am-messo ricorso al Prefetto.

Art. 6. - Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dellostato civile e delle relative annotazioni all’ufficio d’anagrafe del Comune di residenzadelle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

Art. 7. - Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, condecreto del Prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscri-zione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Co-mune, preveduti dall’art. 2 dell’ordinamento dello stato civile approvato con regio de-creto 9 luglio 1939, n. 1238 devono corrispondere ad una o più frazioni geografiche dicui al primo comma dell’art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applicaagli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

Art. 8. - In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione tempo-ranea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Co-mune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano tuttavia, fissata la residenza.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 9. - Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abi-tate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definitiin base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempi-menti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su cartetopografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sotto-posto, per l’esame e l’approvazione, all’Istituto centrale di statistica e sarà tenuto alcorrente a cura del Comune.

Art. 10. - Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e dellanumerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari deifabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unicodella legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 11. - Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni del-la presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reatopiù grave, con l’ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dal-l’estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle personesottoposte alla loro patria potestà o tutela nell’anagrafe del Comune dove dimoranoabitualmente, o se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonchè perchiunque consegue l’iscrizione contemporanea nell’anagrafe di più Comuni, si applical’ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fattaeccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fareoblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell’ufficiale d’ana-grafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presentearticolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

Art. 12. - La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente èesercitata dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla pre-sente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l’autorizzazione del Ministerodell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica.

Art. 13. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Mini-stri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro sarà emanato il regolamentoper l’esecuzione della presente legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - Ap-provazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione re-sidente.

Art. 1. - 1. È approvato l’unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordi-namento anagrafico, in sostituzione dell’analogo regolamento emanato con decreto delPresidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

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LEGISLAZIONE

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REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

CAPO I.Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato,

famiglie e convivenze anagrafiche.

Art. 1. - Anagrafe della popolazione residente. — 1. L’anagrafe della popolazione re-sidente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole perso-ne, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchèdelle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comuneil proprio domicilio.

2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.3. Nelle schede di cui al comma secondo sono registrate le posizioni anagrafiche

desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comu-nicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 2. - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe. — 1. Il Sindaco può delegare erevocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d’anagrafe ad un assessore, al Segre-tario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del Sindaco, la funzione di ufficiale d’anagrafe può essereesercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli asses-sori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto come previsto dall’ulti-mo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 3. - Popolazione residente. — 1. Per persone residenti nel Comune s’intendonoquelle aventi la propria dimora abituale nel Comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporanea-mente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali oper causa di durata limitata.

Art. 4. - Famiglia anagrafica. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende uninsieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutelao da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 5. - Convivenza anagrafica. — 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’inten-de un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assi-stenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se viconvivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purchè non co-stituiscano famiglie a sè stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e similinon costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 6. - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche. — 1. Ciascun componentedella famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o latutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rende-re inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componentidella famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile daindividuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare lapropria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

CAPO II.Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche.

Art. 7. - Iscrizioni anagrafiche. — 1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazioneresidente viene effettuata:

a) per nascita, nell’anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comu-ne ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero,quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cuiil nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;c) per trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero dichiarato dal-

l’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma primo, delpresente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle personesenza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,nonchè per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun Comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparsedevesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’uf-ficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, corredata di per-messo di soggiorno. L’ufficiale d’anagrafe procederà comunque agli opportuni accerta-menti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione alPrefetto.

4. Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ètenuto dal Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricatodella tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale d’anagrafe.

Art. 8. - Posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica. — 1. Non deve essereeffettuata, nè d’ufficio, nè a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel Comu-ne, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonchè pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi icarabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbia-no, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi diavanzamento o di perfezionamento;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nelComune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontana-mento dal Comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio.

Art. 9. - Trasferimento di residenza della famiglia. — 1. Il trasferimento di residenzadella famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenzadei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perchè appartenenti ad unadelle categorie indicate nell’art. 8.

Art. 10. - Mutazioni anagrafiche. — 1. La registrazione nell’anagrafe della popola-zione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti vieneeffettuata:

a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;

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LEGISLAZIONE

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b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile eper movimenti nell’ambito del Comune, non dichiarati dall’interessato ed accertati se-condo quanto è disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15,comma primo, del presente regolamento.

Art. 11. - Cancellazioni anagrafiche. — 1. La cancellazione dall’anagrafe della popo-lazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonchè per

trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del cen-

simento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti,opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cu-ra dell’ufficiale d’anagrafe, al Prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione perirreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.

CAPO III.Adempimenti anagrafici.

Art. 12. - Comunicazione dello stato civile. — 1. Devono essere effettuate dall’uffi-ciale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazionidi matrimonio, nonchè le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimentirelativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matri-monio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari pre-disposti dall’Istituto centrale di statistica.

3. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficiod’anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termi-ne di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile ovvero dalla trascrizione di attio verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esi-stenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quellodi anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui alcomma primo, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regola-mento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residentinel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenzaentro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’«ordinamentodello stato civile». Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essereeffettuate con le stesse modalità al competente ufficio del Comune nella cui A.I.R.E.sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Art. 13. - Dichiarazioni anagrafiche. — 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersidai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimen-to di residenza all’estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamentiintervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

c) cambiamento di abitazione;d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della

convivenza;e) cambiamento della qualifica professionale;f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine diventi giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lett. a)devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predispostodall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche amezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono esserecorredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 14. - Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero. —1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazionedi cui all’art. 13, comma primo, lett. a), la propria identità mediante l’esibizione delpassaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche lafamiglia, deve esibire, inoltre, atti autentici che ne dimostrino la composizione rila-sciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, odalle autorità consolari, se cittadino italiano.

2. Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di sog-giorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popo-lazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effet-tuata per questo secondo motivo, l’ufficiale d’anagrafe deve darne comunicazione allacompetente autorità di polizia.

Art. 15. - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti. —1. Qualora l’ufficiale d’anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della leg-ge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istitu-zione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art.13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede ai conseguentiadempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art. 16. - Segnalazioni particolari. — 1. Quando risulti che una persona o una fami-glia iscritta nell’anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune dalquale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale d’anagrafe deve darnenotizia all’ufficiale d’anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta difatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiari per sè e/o per i componenti della famiglia diprovenire dall’estero, l’ufficiale d’anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilirela residenza, prima di procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inol-tro di una regolare pratica migratoria, all’ufficiale d’anagrafe del Comune di eventualeprecedente iscrizione anagrafica affinchè questo, qualora non sia stata a suo tempo ef-fettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nelComune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienzadal Comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’esterosia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienzadall’estero.

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Art. 17. - Termine per le registrazioni anagrafiche. — 1. L’ufficiale d’anagrafe deveeffettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle co-municazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagliaccertamenti da lui disposti.

Art. 18. - Decorrenza dell’iscrizione e cancellazione anagrafica. — 1. Le dichiarazio-ni rese dagli interessati, di cui all’art. 13, comma primo, lett. a) del presente regolamen-to, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sosti-tuiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall’ufficiale d’anagrafe che li haricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondentecancellazione.

Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all’atto delle dichiarazioni di cui all’art.13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedenteiscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso Comu-ne, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare sesussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe. I termini per la registrazione ana-grafica di cui all’art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancella-zione.

2. La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizio-ne nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenzache è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Co-mune di nuova residenza.

3. Il Comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in gradodi ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darneimmediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando iltermine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest’ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempi-menti richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l’attuazione, dando, nel contempocomunicazione alla Prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del Comuneinadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l’ufficiale d’anagrafe ritiene di non acco-gliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all’interessato,specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nelComune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decor-re dalla data della dichiarazione resa dall’interessato di cui all’art. 13, comma primo,lett. a) del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di resi-denza sono risolte dal Prefetto se esse interessano Comuni appartenenti alla stessa pro-vincia e dal Ministero dell’Interno, sentito l’Istituto centrale di statistica, se esse inte-ressano Comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell’Interno vengono effettuate dalle competentiPrefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunica-to, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere.

Art. 19. - Accertamenti richiesti dall’ufficiale d’anagrafe. — 1. Gli uffici di cui all’art.4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficialed’anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popola-zione residente.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

2. L’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della di-mora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono esseresvolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personalecomunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme al-l’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazioneresa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe segnala quanto è emer-so alla competente autorità di pubblica sicurezza.

CAPO IV.Formazione ed ordinamento

dello schedario anagrafico della popolazione residente.Schedario degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

Art. 20. - Schede individuali. — 1. A ciascuna persona residente nel Comune deveessere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predispostodall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e ilComune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitatoo la condizione non professionale, il titolo di studio, nonchè l’indirizzo dell’abitazione.

2. L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previstenella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte delMinistero dell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognomeda nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devo-no essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far partedella popolazione residente del Comune.

Art. 21. - Schede di famiglia. — 1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deveessere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predispostodall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni ana-grafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto delladichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma primo dell’art. 6 del pre-sente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso odi trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designa-zione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamentodell’intestatario stesso, l’ufficiale d’anagrafe provvederà d’ufficio intestando la schedaal componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda difamiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essereiscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone checessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le muta-zioni relative alle posizioni di cui al comma primo.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferi-mento di essa in altro Comune o all’estero.

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Art. 22. - Schede di convivenza. — 1. Per ciascuna convivenza residente nel Comu-ne deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplarepredisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le po-sizioni anagrafiche relative alla medesima, nonchè quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazio-ne della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono esse-re iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le personeche cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relativealla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede dellastessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenzao per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero.

Art. 23. - Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaborato-ri elettronici. — 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essereconservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaborato-ri elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata a richiesta autorizzata daparte del Ministero dell’Interno d’intesa con l’Istituto centrale di statistica.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tuttele misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponi-bilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Art. 24. - Ordinamento e collocazione delle schede individuali. — 1. Le schede indi-viduali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario.È data facoltà all’ufficiale d’anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 25. - Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza. — 1.Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico diarea di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numerocivico, scala, corte ed interno.

Art. 26. - Archiviazione degli atti. — 1. Le schede individuali e le schede di famigliae di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali de-vono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario,quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loroassegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettiveschede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Art. 27. - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). — 1. La costituzione ela tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) è disciplinata dallalegge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

CAPO V.Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate.

Schedario della popolazione temporanea.

Art. 28. - Uffici anagrafici periferici. — 1. Per una migliore funzionalità dei servizianagrafici è consentita ai Comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

elettronici l’istituzione di uffici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzitecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio dellecertificazioni.

Art. 29. - Istituzione delle anagrafi separate. — 1. L’istituzione delle anagrafi separa-te di cui all’art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal Prefettoqualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il Prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell’Internoed all’Istituto centrale di statistica.

Art. 30. - Attribuzioni delle anagrafi separate. — 1. Le anagrafi separate funzionanoda organi periferici dell’anagrafe comunale.

Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle personeresidenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sonoistituite.

Esse provvedono, altresì, al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 31. - Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale. — 1. L’origi-nale delle schede di famiglia e di convivenza, nonchè delle schede individuali che ven-gono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia didette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art.30, con le modalità previste nel presente regolamento per l’ordinamento e la collocazio-ne delle schede anagrafiche.

2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma terzo, del presente regola-mento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto nellacopia.

3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere più agevolmente assi-curati con l’impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensatedalla tenuta delle copie delle schede.

Art. 32. - Schedario della popolazione temporanea. — 1. Lo schedario della popola-zione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nelComune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvila residenza per qualsiasi motivo.

Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi sono comunqueiscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possessodel permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma secondodell’art. 14.

2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’uffi-ciale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da nonmeno di quattro mesi.

3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio dicertificazioni anagrafiche.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effet-tuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relati-ve a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune:

a) perchè se ne sono allontanate o sono decedute;b) perchè vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’uffi-ciale d’anagrafe dell’eventuale Comune di residenza.

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CAPO VI.Certificazioni anagrafiche.

Art. 33. - Certificati anagrafici. — 1. L’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque nefaccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenzae lo stato di famiglia.

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizio-ni previste dal comma secondo dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualoranon vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale d’anagrafed’ordine del Sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Art. 34. - Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e didati anagrafici per fini statistici e di ricerca. — 1. Alle amministrazioni pubbliche che nefacciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale d’anagraferilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazioneresidente.

2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale d’anagrafe rila-scia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiestaper fini statistici e di ricerca.

3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 35. - Contenuto dei certificati anagrafici. — 1. I certificati anagrafici devonocontenere l’indicazione del Comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazio-ne; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari dispo-sizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale d’anagrafe ed iltimbro dell’ufficio.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede ana-grafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, iltitolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia statoautorizzato ai sensi dell’art. 20, comma secondo, del presente regolamento. Se in con-seguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati talinotizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna deldocumento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiarequale risulta dall’anagrafe del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia certificati attestanti si-tuazioni anagrafiche pregresse.

Art. 36. - Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche. — 1. Avverso il rifiutoopposto dall’ufficiale d’anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di erroricontenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso al Prefetto.

Art. 37. - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. — 1. È vietato alle perso-ne estranee all’ufficio d’anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazionediretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente inca-ricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al corpo dellaguardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazio-ne diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o delcomando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale d’anagrafe, uni-

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

tamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo, altresì, il disposto dell’art.33, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le ana-grafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposteall’approvazione del Ministero dell’Interno tramite le competenti Prefetture.

4. All’ufficiale d’anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei docu-menti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tec-niche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

CAPO VII.Adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 38. - Adempimenti topografici. — 1. La ripartizione del territorio comunale insezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati),stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi pianitopografici approvati dall’Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sinoal successivo censimento salvo quanto previsto nel comma terzo dell’art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l’uf-ficio statistica, ove esista, ovvero presso l’ufficio topografico od ecografico; nei Comu-ni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell’uf-ficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essereutilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 39. - Aggiornamento del piano topografico. — 1. A cura degli uffici di cui all’art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell’ulti-mo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppoedilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l’Istituto centrale di statistica impartisce le opportu-ne istruzioni affinchè vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle locali-tà abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamenteall’Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti, l’insorgere di even-tuali contestazioni territoriali.

Art. 40. - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali. — 1. IComuni costituiti dopo l’ultimo censimento generale della popolazione devono prov-vedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere allaformazione di un nuovo piano topografico i Comuni che, a decorrere dalla data di talecensimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stessodella variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimita-zione delle località abitate, alla situazione rilevata all’ultimo censimento ed agli even-tuali successivi aggiornamenti previsti dal comma quarto dell’art. 39.

Art. 41. - Adempimenti ecografici. — 1. Ogni area di circolazione deve avere unapropria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

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LEGISLAZIONE

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2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo,largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regiodecreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e allalegge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essereindicata anche la precedente denominazione.

5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa deno-minazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni am-ministrative diverse.

Art. 42. - Numerazione civica. — 1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circola-zione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositinumeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gliaccessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attivitàprofessionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi sia esterni sia interni, deve essere effettuata inconformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica in occasione dell’ulti-mo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazionidell’Istituto stesso.

Art. 43. - Obblighi dei proprietari di fabbricati. — 1. Gli obblighi di cui all’art. 42devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occu-pato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l’in-dicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato aduso di abitazione ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma secondo il proprietario del fabbricato devechiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della nu-merazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazionedella numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comuneaddebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’appositoesemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essereindicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel com-ma terzo dell’art. 42.

Art. 44. - Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico. — 1. NeiComuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organi-camente distinti da quello d’anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ul-timo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica dellearee di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cuii provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana delmese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45. - Stradario. — 1. In ciascun Comune l’ufficio preposto agli adempimentiecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo leindicazioni fornite dall’Istituto centrale di statistica.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

CAPO VIII.Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti,

altri adempimenti statistici.

Art. 46. - Revisione delle anagrafi. — 1. A seguito di ogni censimento generale del-la popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di ac-certare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censi-mento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi èsoggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasionedall’Istituto centrale di statistica.

4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggior-nata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione difatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nelComune.

Art. 47. - Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. — 1. Nelquadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devo-no provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numera-zione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolareriguardo ai cambiamenti di denominazione, all’apertura di nuove strade, a nuove co-struzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio indipendentemente dalla richie-sta dei proprietari dei fabbricati di cui all’art. 43 ed a prescindere dall’eventuale caratte-re abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. È fatto obbligo ai Comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occa-sione dall’Istituto centrale di statistica.

Art. 48. - Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residen-te. — 1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazioneresidente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale d’anagrafe inconformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale distatistica.

2. Ai fini predetti l’ufficiale d’anagrafe deve riportare su registri conformi agli ap-positi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizionie delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popola-zione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 49. - Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni. — 1. I competenti ufficicomunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall’Istituto centra-le di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare,le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50. - Adempimenti dell’ufficio di statistica. — 1. Nei Comuni nei quali esista unufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n.1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono esseretrasmessi all’Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio il quale deve curare,altresì, il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

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LEGISLAZIONE

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CAPO IX.Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali.

Art. 51. - Particolari compiti del Sindaco. — 1. Il Sindaco è tenuto a provvedere alleattrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti ana-grafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestionedelle anagrafi.

2. Inoltre il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topograficie ecografici.

Art. 52. - Vigilanza del Prefetto. — 1. Il Prefetto vigila affinchè le anagrafi della po-polazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici del Comune della Pro-vincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigo-rosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico ag-giornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno unavolta all’anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle carrieredirettiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto centrale di statistica.

Art. 53. - Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale. — 1. Le funzioni che in materiadi ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai Prefetti,vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali manchi l’organo prefetti-zio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei Prefetti attinenti a servizistatali svolti dai Comuni.

Art. 54. - Vigilanza esercitata dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto centrale distatistica. — 1. L’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministe-ro dell’Interno e dall’Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispet-tori.

2. L’Istituto centrale di statistica vigila, tra l’altro, affinchè da parte di tutti i Comu-ni, siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stes-so e promuove, da parte dei Comuni, l’adozione di sistemi organizzativi e funzionalidei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esi-genze dei servizi stessi.

Art. 55. - Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni. — 1. Qualo-ra, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irrego-lari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il Prefettoo, rispettivamente, il Ministero dell’Interno e l’Istituto centrale di statistica possonodisporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei Co-muni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 56. - Procedura per l’applicazione delle sanzioni. — 1. Le contravvenzioni alledisposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamentocommesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con appo-sito verbale, dall’ufficiale d’anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o menopersonalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma sta-bilita dall’art. 11, comma terzo, della citata legge, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a rila-

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

sciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollet-tario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 57. - Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento. — 1. Entro unanno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono uniformare adesso la tenuta delle anagrafi.

Art. 58. - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica. — 1. Sono abrogatiil «Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’ordinamentodelle anagrafi della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica del 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare con-traria al presente regolamento.

Codice civile - Libro primo.

TITOLO III.DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43. - Domicilio e residenza. — Il domicilio di una persona è nel luogo in cuiessa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (45).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (44, 18 p.c.).

Art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilio. — Il trasferimento della resi-denza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato neimodi prescritti dalla legge (31 a).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferi-sce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera pure trasferito il domici-lio se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stata denunciato il trasfe-rimento della residenza.

*Art. 45. - Domicilio dei coniugi del minore e dell’interdetto. — Ciascuno dei coniugiha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari ointeressi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore.Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sonocessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domi-cilio del genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 46. - Sede delle persone giuridiche. — Quando la legge fa dipendere determinatieffetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogoin cui è stabilita la loro sede (16, 33, 19, 145 p.c.).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro(33) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della personagiuridica anche quest’ultima.

Art. 47. - Elezione di domicilio. — Si può eleggere domicilio speciale per determi-nati atti o affari (30 p.c.).

* Così sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

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LEGISLAZIONE

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Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

(Omissis)

TITOLO V.DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ

Art. 74. - Parentela. — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono dauno stesso stipite.

Art. 75. - Linee della parentela. — Sono parenti in linea retta le persone di cui l’unadiscende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite in comune,non discendono l’una dall’altra.

Art. 76. - Computo dei gradi. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quantesono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno deiparenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre re-stando escluso lo stipite.

Art. 77. - Limite della parentela. — La legge non riconosce vincolo di parentelaoltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78. - Affinità. — L’affinità è un vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altroconiuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affinedell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva,salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichia-rato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

Legge 23 luglio 1980, n. 508 - Convenzione relativa all’indicazione deinomi e dei cognomi nei registri di stato civile - Berna, 13 settembre1973.

(Omissis)

Art. l. - La presente convenzione si applica all’indicazione dei cognomi e dei nominei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza.

Essa non limita l’applicazione delle norme di diritto in vigore negli Stati contraen-ti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi.

Essa non pregiudica in nulla i cambiamenti legalmente intervenuti nei cognomi enei nomi dopo la redazione degli atti o documenti presentati per la formazione di unnuovo diritto.

Essa non impedisce che l’autorità chiamata a formare un nuovo atto rettifichi inesso gli errori evidenti di redazione che deriverebbero, in relazione ai cognomi ed ainomi, dagli atti e documenti presentati.

Art. 2. - Allorchè un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un’au-torità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un’estratto di unatto di stato civile o un altro documento che riporti i cognomi e i nomi scritti negli

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

stessi caratteri della lingua in cui l’atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saran-no riprodotti letteralmente, senza modifica nè traduzione.

Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi,anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l’atto deve essere redatto.

Art. 3. - Allorchè un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile dalleautorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto diun atto di stato civile od un altro documento che riporti i cognomi ed i nomi scritti incaratteri diversi da quelli della lingua in cui l’atto deve essere redatto, tali cognomi enomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per translitterazione nella massimamisura possibile.

Ove esistano norme raccomandate dall’Organizzazione internazionale di normaliz-zazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate.

Art. 4. - Nel caso di diversità nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documentipresentati, l’interessato sarà indicato conformemente agli atti di stato civile e ai docu-menti che stabiliscono la sua identità redatti nello Stato di cui egli era cittadino, almomento della formazione dell’atto o del documento.

Per l’applicazione della presente disposizione, il termine «cittadino» comprendele persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonchè i rifugiati e gli apolidi il cuistatus personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.

Art. 5. (1) - In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, inogni atto iscritto in un registro di stato civile dalle autorità di uno Stato contraente, lapersona priva di cognome o il cui cognome non sia noto, sarà indicata dai suoi solinomi. Se essa non ha nomi o se anche questi sono sconosciuti, sarà indicata nell’attomediante l’appellativo con il quale è conosciuta.

Art. 6. - Allorchè in due o più atti iscritti nei registri dello stato civile da parte diautorità degli Stati contraenti una medesima persona è indicata con cognomi e nomidifferenti, le autorità competenti di ogni Stato contraente adotteranno, se del caso, mi-sure volte a eliminare le diversità.

A tal fine, le autorità degli Stati contraenti potranno mettersi in contatto diretta-mente tra loro.

(Omissis)

Legge 19 novembre 1984, n. 950 - Convenzione sulla legge da applicareai cognomi e nomi - Monaco, 5 settembre 1980.

Gli Stati firmatari della presente convenzione, membri della Commissione inter-nazionale di stato civile, desiderosi di favorire l’unificazione del diritto relativo ai co-gnomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno conve-nuto le seguenti disposizioni:

Art. 1. - 1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge delloStato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomie i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.

1) Inapplicabilità in Italia dell’art. 5 della convenzione perchè in netto contrasto con l’art. 6del codice civile.

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LEGISLAZIONE

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2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato dellanuova nazionalità.

Art. 2. - La legge indicata dalla presente convenzione viene applicata anche se sitratta della legge di uno Stato non contraente.

Art. 3. - Gli estratti degli atti di nascita devono indicare il cognome e i nomi delbambino.

Art. 4. - L’applicazione della legge indicata dalla presente convenzione può essereesclusa solamente se è palesemente incompatibile con l’ordine pubblico.

Art. 5. - 1. Qualora l’ufficiale di stato civile che redige l’atto si trovi nell’impossibi-lità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della perso-na interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l’autorità dalla qualedipende.

2. L’atto così redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuitache ciascuno Stato si impegna ad istituire.

Art. 6. - 1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesio-ne, ciascuno Stato può riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la personainteressata risieda abitualmente nel suo territorio.

2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamenteper lo Stato contraente che ha fatto la riserva.

3. Non è ammessa alcuna altra riserva.4. Ciascun Stato parte della presente convenzione potrà, in qualunque momento,

ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verrà notificata al Consigliofederale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo, alricevimento di detta notifica.

Art. 7. - La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli stru-menti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consigliofederale svizzero.

Art. 8. - 1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzomese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazio-ne o adesione.

2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti dello Stato che la ratifi-cherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giornodel terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di rati-fica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 9. - Qualunque Stato potrà aderire alla presente convenzione. Lo strumento diadesione verrà depositato presso il Consiglio federale svizzero.

Art. 10. - 1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, appro-vazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potrà dichiarare che lapresente convenzione si estende all’insieme dei territori, o a uno o più di detti territori,dei quali cura le relazioni internazionali.

2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio federale svizzero e l’estensioneentrerà in vigore al momento dell’entrata in vigore della convenzione per detto Stato osuccessivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimentodella notifica.

3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata con notifica indirizzata alConsiglio federale svizzero e la convenzione cesserà di essere applicabile al territorioindicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 11. - 1. La presente convenzione rimarrà in vigore senza limite di durata.2. Ogni Stato parte della presente convenzione avrà tuttavia la facoltà di denun-

ciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall’entrata invigore della convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consigliofederale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al rice-vimento di detta notifica. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.

Art. 12. - 1. Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati membri della Com-missione internazionale di stato civile e agli altri Stati aderenti alla presente convenzio-ne:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade-sione;

b) ogni data di entrata in vigore della convenzione;c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro;d) ogni dichiarazione concernente l’estensione territoriale della convenzione o

il ritiro, con la relativa data di entrata in vigore;e) ogni denuncia della convenzione e la data di entrata in vigore.

2. Il Consiglio federale svizzero comunicherà al Segretario generale della Commis-sione internazionale di stato civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1.

3. All’entrata in vigore della presente convenzione, una copia certificata sarà tra-smessa dal Consiglio federale svizzero al Segretario generale delle Nazioni Unite per lasua registrazione e pubblicazione, in conformità all’art. 102 della Carta delle NazioniUnite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato lapresente convenzione.

Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, cheverrà depositato presso gli archivi del Consiglio federale svizzero, e di cui una copiacertificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membrodella Commissione internazionale di stato civile e agli Stati aderenti. Una copia certifi-cata conforme verrà inoltre inviata al Segretario generale della Commissione interna-zionale di stato civile.

(Seguono le firme)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di prote-zione dei dati personali. (G.U. n. 174, Serie generale - Supplementoordinario del 29 luglio 2003).

(Omissis)

CAPO III.Stato civile, anagrafi e liste elettorali.

Art. 62. - Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si considerano di rilevante interesse pub-blico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dellostato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italianiresidenti all’estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconosci-mento o al cambiamento delle generalità.

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LEGISLAZIONE

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Art. 63. - Consultazione di atti. — 1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archi-vi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’art. 107 del decreto legislativo 29ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV.Finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 64. - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero. — 1. Si conside-rano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazio-ne della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizionedello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il tratta-mento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e docu-menti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazio-ne della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovve-ro all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungi-menti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, allapartecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziarieffettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’art. 154, comma 2, letterea) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di pre-venzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione dilegge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65. - Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi. — 1. Si considerano dirilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione delladisciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto dellasegretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o ditenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono

consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, inparticolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative

regolarità; c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o

di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di sciogli-mento degli organi;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativapopolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudi-

ziari per le finalità di cui al comma 1, lett. a), in particolare con riguardo alle sottoscri-

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

zioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni oassociazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di datisensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentati-ve, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico odi sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regola-menti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espleta-mento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possonoessere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è co-munque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indi-spensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale,fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

(Omissis)

Art. 93. - Certificato di assistenza al parto. — 1. Ai fini della dichiarazione di nascitail certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazionecontenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizio-ni dell’art. 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei datipersonali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler esserenominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presiden-te della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integralea chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazionedel documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o allacartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiaratodi non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ul-tima sia identificabile.

(Omissis)

Art. 109. - Dati statistici relativi all’evento della nascita. — 1. Per la rilevazione deidati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti damalformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttorisanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della Sanità16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della sta-tistica, sentito il Ministro della Salute, dell’Interno e il Garante.

(Omissis)

Art. 177. - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali. — 1. Il Comu-ne può utilizzare gli elenchi di cui all’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in casodi applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: «7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei con-

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LEGISLAZIONE

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fronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sen-si dell’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396».

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’art. 107 del decreto delPresidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cuil’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e con-creto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovverodecorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ilquinto comma è sostituito dal seguente: «Le liste elettorali possono essere rilasciate incopia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, distudio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per ilperseguimento di un interesse collettivo o diffuso.».

(Omissis)

Art. 186. - Entrata in vigore. — 1. Le disposizioni di cui al presente codice entranoin vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176,commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblica-zione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materiadi ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi-ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003.

(Omissis)

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentementedalla razza e dall’origine etnica. (G.U. n. 186, Serie generale del 12agosto 2003).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull’attuazione del

principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza edall’origine etnica;

Visto l’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato B;Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-ne del 28 marzo 2003;

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio2003;

Sulla proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie, del Ministro del Lavoro edelle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministrodegli Affari Esteri, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delleFinanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Oggetto. — 1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazionedella parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origineetnica, disponendo le misure necessarie affinchè le differenze di razza o di origineetnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diversoimpatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonchèdell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

Art. 2. - Nozione di discriminazione. — 1. Ai fini del presente decreto, per princi-pio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta oindiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Tale principio comporta che non siapraticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona ètrattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situa-zione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi,un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le per-sone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svan-taggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell’art. 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposi-zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-niero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato:«testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche lemolestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza odi origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e dicreare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è con-siderato una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3. - Ambito di applicazione. — 1. Il principio di parità di trattamento senzadistinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubbli-co che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previstedall’art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresii criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, laretribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, per-fezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

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LEGISLAZIONE

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d) affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori dilavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime or-ganizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;f) assistenza sanitaria;g) prestazioni sociali;h) istruzione;i) accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basatesulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative al-l’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza deicittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, nè qualsiasi trattamen-to, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambito delrapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di di-scriminazione ai sensi dell’art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristi-che connesse alla razza o all’origine etnica di una persona, qualora, per la natura diun’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristi-che che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimentodell’attività medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell’art. 2 quelledifferenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giu-stificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati enecessari.

Art. 4. - Tutela giurisdizionale dei diritti. — 1. La tutela giurisdizionale avverso gliatti e i comportamenti di cui all’art. 2 si svolge nelle forme previste dall’art. 44, commida 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una dellediscriminazioni di cui all’art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazionepreviste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensidell’art. 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavoro con leamministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche tramite le associazioni di cui all’art. 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamentodiscriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di datistatistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valutaai sensi dell’art. 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, serichiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione delcomportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, non-chè la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordina-re, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discrimina-zioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4,che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una prece-dente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del sogget-to leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, aspese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cuiall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. - Legittimazione ad agire. — 1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4, inforza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privataautenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione,le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministrodel Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità ed individuatisulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli entiiscritti nel registro di cui all’art. 52, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonchè le associazioni e gli enti iscritti nel registrodi cui all’art. 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 sono, altresì,legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora nonsiano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6. - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo dellalotta alle discriminazioni. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-mento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti chesvolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione dellaparità di trattamento.

2. L’iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,

da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a basedemocratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni didiscriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazionedelle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazio-ne delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente allenorme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un’attività continuativa nell’anno precedente;e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giu-

dicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimirappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzionee servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunitàprovvede annualmente all’aggiornamento del registro.

Art. 7. - Ufficio per il contrasto delle discriminazioni. — 1. È istituito presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio perla promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondatesulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trat-tamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, inmodo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione diqualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche inun’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono

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LEGISLAZIONE

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avere su donne e uomini, nonchè dell’esistenza di forme di razzismo a carattere cultu-rale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell’ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intra-

presi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche se-condo le forme di cui all’art. 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria,inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l’adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolareda parte delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6, di misure specifiche, ivi compre-si progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggioconnesse alla razza o all’origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigentianche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio dellaparità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discrimina-zioni per razza e origine etnica, nonchè proposte di modifica della normativa vigente:

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull’effettiva applicazionedel principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonchèuna relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, incollaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all’art. 6, con le altre organizza-zioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazionestatistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L’ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano inpossesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell’espletamentodei compiti di cui al comma 2.

4. L’ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio deiMinistri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzativefissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si prov-vede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presi-denza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 207 del 4 set-tembre 2002.

5. L’ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche,ivi compresi magistrati e avvocati e Procuratori dello Stato, in posizione di comando,aspettativa o fuori ruolo, nonchè di esperti e consulenti esterni. Si applica l’art. 17,commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui alcomma 4, secondo quanto previsto dall’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall’art.9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblicaamministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonchè neisettori della lotta alle discriminazioni, dell’assistenza materiale e psicologica ai soggettiin condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, dellacomunicazione sociale e dell’analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano.

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CAPITOLO I - STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE - DIRITTO E TUTELA AL NOME, ecc.

Art. 8. - Copertura finanziaria. — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall’istituzione efunzionamento dell’ufficio di cui all’art. 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euroannui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 1°marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall’attuazione del presente decretonon derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2003.

(Omissis)

Page 68: SALVATORE ARENA - Quesitario Massimario di Stato Civile

Salvatore ArenaQUESITARIOMASSIMARIODI STATO CIVILEquinta ediz ione

La Quinta edizione del “Quesitario Massimario” viene a costituire un vero e proprio rifa-

cimento radicale delle passate edizioni.

I capitoli sono composti da quattro settori: Legislazione, Circolari, Note Ministeriali e di

altre Autorità, Giurisprudenza, Quesitario, interdipendenti tra loro.

Data la natura di strumento pratico caratterizzante il “Quesitario Massimario” nella re-

dazione dei quesiti e’ stata quasi sempre evitata l’interpretazione personalistica, privi-

legiando la soluzione suggerita dalla prassi radicata o imposta delle numerose Circola-

ri ministeriali. Nella redazione e’ stata rispettata la tradizionale quadripartizione di cui con-

sta la materia: cittadinanza, dichiarazioni di nascita, matrimonio, dichiarazione di decesso,

riservando pero’ uno spazio ragguardevole ad altri capitoli vertenti su materie meno am-

pie e “solenni” ma pur sempre rilevanti.

Salvatore Arena e' avvocato in Genova – Giornalista e critico musicale di prestigiosi

quotidiani nazionali – Membro della Commissione Ministeriale per il rifacimento dell’Or-

dinamento dello stato civile.

Per vent’anni Direttore Responsabile ed ora Direttore Onorario della rivista “/Lo Stato Ci-

vile Italiano/”, ha pubblicato per SEPEL, oltre alle precedenti quattro edizioni del “/Que-

sitario – Massimario dello stato civile/”, due volumi sulla cittadinanza afferenti alle leggi

n. 555/1912 e, recentemente, alla nuova Legge n. 91/1992.

Ha pubblicato due volumi correnti sotto il titolo “/Le procedure dello stato civile/” riguardanti

l’abrogato R.D. 9.7.1939 n. 1238 e il nuovo DPR n. 396/2000.

E’ autore di oltre cinquecento monografie pubblicate sulla rivista “Lo Stato Ci-

vile Italiano”; è stato relatore ufficiale di oltre sessanta Convegni organizzati

dai Comuni a partire dal 1975.

SBN 88-88430-14-8

ISBN 978-88-88430-14-0

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