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Sala Convegni Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Messina Diana Artuso Direttore Inail Messina e Milazzo 11 Aprile 2017

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Sala Convegni Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili

Messina

Diana Artuso

Direttore Inail Messina e Milazzo

11 Aprile 2017

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Le Finalità del Bando Isi Inail Il quadro normativo

• Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

• Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento

documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e

riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

• Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.

• I finanziamenti sono concessi in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., con procedura valutativa a sportello ai

sensi dell’articolo 5 e seguenti, del d.lvo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15

marzo 1997, n. 59” e s.m.i.

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Riferimenti normativi

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 «Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,

comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli

aiuti de minimis nel settore agricolo

Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

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Importo dei finanziamenti

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9.361.217 Euro per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per l’adozione di modelli

organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);

4.011.950 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (allegato 3)

1.396.338 Euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

(allegato 4)

Chi può partecipare ?

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in

possesso dei requisiti di cui all’ articolo 6 possono partecipare ai

• Progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Alle micro e piccoleimprese compresequelle individuali,operanti nel settoredella produzioneagricola primaria deiprodotti agricoli, inattuazione dell’articolo1, commi 862 eseguenti, della legge 28dicembre 2015, n. 208,è riservato lo specificoAvviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Non possono partecipare ai progetti di cui agli allegati 1,2 e 3 le micro e piccole imprese anche individuali che svolgono le seguenti attività

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Non possono partecipare ai progetti di cui

all’allegato 4 le micro e piccole imprese

comprese quelle individuali, operanti nel

settore della produzione agricola primaria dei

prodotti agricoli, cui, in attuazione dell’articolo

1, commi 862 e seguenti, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico

Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4), isoggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto ilterritorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso deirequisiti di cui al successivo articolo 6, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO2007

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PIC

CO

LA IM

PR

ESA

ha meno di 50 occupati (per occupati siintendono i dipendenti dell'impresa atempo determinato o indeterminato,iscritti nel libro matricola dell'impresa elegati all'impresa da forme contrattualiche prevedono il vincolo di dipendenza,fatta eccezione di quelli posti in cassaintegrazione straordinaria)

ha un fatturato annuo (l'importo nettodel volume d'affari diminuiti degli sconticoncessi sulle vendite nonchédell'imposta sul valore aggiunto e dellealtre imposte direttamente connessecon il volume d'affari) oppure un totaledi bilancio annuo (ovvero totaledell’attivo patrimoniale) non superiorea 10 milioni di euro.

MICRO IMPRESA

a) ha meno di 10 occupati,

e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Definizione di piccola impresa e micro impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005

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Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti

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avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per laquale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento,relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unitàproduttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nelcui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore; · essereiscritta nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;

· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

· essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva

non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014

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Il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite

in forma societaria, il legale rappresentante non deve

aver riportato condanne con sentenza passata in

giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni

personali colpose, se il fatto è commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o

che abbia determinato una malattia professionale,

salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli

articoli 178 e seguenti del codice penale.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità

devono essere mantenuti anche

successivamente alla presentazione della

domanda fino alla realizzazione del progetto ed

alla sua rendicontazione.

Requisiti soggettivi

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Verifica tecnico amministrativa con esito positivo, o parzialmente positivo-Controllo De minimis

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La Sede INAIL territorialmente competente, prima di

emettere il provvedimento di ammissione, o parziale

ammissione, procederà ad un controllo del rispetto

delle condizioni poste dal regolamento “de minimis”

applicabile al settore produttivo di appartenenza

dell’impresa richiedente il contributo.

Modalità della verifica: consultazione del Registro

nazionale degli aiuti di stato, istituito presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, o, in mancanza,

richiesta all’impresa, tramite posta elettronica

certificata, di produrre entro il termine perentorio di

20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa

richiesta, la dichiarazione sul “de minimis” redatta

utilizzando i moduli D-1407, D-1408, D-717

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Il finanziamento richiesto sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione non deve superare il limite massimo previsto

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• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale

regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i

200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore

del trasporto su strada);

• Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore

agricolo. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa

unica non deve superare i 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

• Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della

pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis

concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi

finanziari.

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Definizione di impresa unica ai sensi dell’art. 2 c.2 Regolamento n. 1407/2013

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Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di

una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

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Ammontare del finanziamento in conto capitale

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65% delle spese ammesse

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto

dell’IVA.

Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento

massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il

finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità

sociale di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo di

finanziamento. Per i progetti di cui all’Allegato 4 il

finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed

il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00

Euro.

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Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

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• 1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda;

• 2. invio della domanda online;

• 3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le

modalità indicati negli articoli 11,12,13,17 e 26.

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in

possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 48 ore

prima della scadenza del bando.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page

del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

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• A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno 2017 sul

sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese registrate avranno a disposizione una

procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

• salvare la domanda inserita;

• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura

tramite il tasto “INVIA”.

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L’INVIO DELLA DOMANDA ON LINE

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Dal 12 giugno 2017 le imprese che:

hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;

hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l’apposita

funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;

soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice

identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita

funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed

utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico

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Invio della domanda online

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Le imprese potranno inviare attraverso lo sportelloinformatico la domanda di ammissione al finanziamento,utilizzando il codice identificativo attribuito alla propriadomanda e ottenuto mediante la procedura di download dicui all’articolo 12.

Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativadomanda, sarà annullato dallo sportello informatico epertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordinecronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato daisistemi informatici Inail. Al termine di ogni singolaregistrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta lacorretta presa in carico dell’invio.

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle

domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di

domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it

almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico

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LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI

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Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate

saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di

quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al

finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione

finanziaria di cui all’articolo 4 del presente Avviso. Tale

pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di

ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti,

formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata

alla scadenza del predetto termine di sette giorni.

L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate

con le modalità di cui all’articolo 13 del presente Avviso,

secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la

priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle

risorse finanziarie disponibili.

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Criteri di precedenza a parità di posizione

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Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per

l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella

sequenza sottoindicata:

finanziamento richiesto minore;

importo del progetto maggiore;

data iscrizione alla CCIAA meno recente;

possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - Regolamento

concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito

alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di

Euro. Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri

descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

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Assistenza alle imprese

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Le imprese collocate in posizione utileper il finanziamento nell’elencocronologico di cui all’articolo 14 delpresente Avviso potranno avvalersidell’assistenza delle Sedi Inailcompetenti per territorio per tutta ladurata del procedimento, a partire dallafase di invio della documentazione acompletamento della domanda di cui alsuccessivo articolo 17.

Ai fini del rispetto del termine dei trenta giorni di cui

sopra sarà valida la data di trasmissione della

domanda e dei relativi allegati, effettuata con le

modalità previste dall’articolo 26 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della domanda entro il

termine di cui sopra comporta la decadenza della

domanda stessa.

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LA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

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Nel rispetto del termine dicentoventi giorni decorrente dallascadenza dei trenta giorni di cuiall’articolo 17, l’Inail procederà alriscontro di quanto inviatodall’impresa allo scopo di verificarel’effettiva sussistenza di tutti glielementi dichiarati nella domandaonline e la corrispondenza con iparametri che hanno determinatol’attribuzione dei punteggi; qualoral’Inail non riscontri talecorrispondenza potrà procedere alricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail

territorialmente competente, qualora ravvisi la

mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la

non corrispondenza di uno o più dei documenti

trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso,

ovvero debba acquisire la dichiarazione sul de

minimis come previsto dall’articolo 6 del presente

Avviso, invita l’impresa a integrare la

documentazione e/o a fornire chiarimenti.

Qualora l’impresa non provveda a ottemperare alla

richiesta di integrazione dei documenti entro e non

oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di

ricevimento del suddetto invito, la domanda non

verrà ammessa.

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LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

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I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

Completata l’istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione

del provvedimento di non ammissione, anche solo

parziale, fino all’eventuale ricevimento delle

osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni.

In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà

concludersi entro sessanta giorni dalla data di

ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il

provvedimento motivato circa l’esito della valutazione

delle osservazioni presentate nonché della

conseguente ammissione, non ammissione o parziale

ammissione.

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ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

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L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di

ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può

richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo

del finanziamento stesso, compilando l’apposita

sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale

esito positivo della verifica di cui all’articolo 18. In

questo caso, all’impresa, con la comunicazione di

ammissione al finanziamento, verrà richiesto di

costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o

assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile

a prima richiesta

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CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE

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Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate

da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive

modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì,

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da

soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito

internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo:

https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-

public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#13 o da

compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile

sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

www.ivass.it . La fideiussione dovrà essere costituita

per un importo corrispondente all’ammontare

dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del

finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione di cui all’articolo 1944 del Codice civile e la

rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957

del Codice civile nonché l’operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni a semplice richiesta

scritta da parte dell’Inail.

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L’efficacia della garanzia fideiussoria

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L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi novanta giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento.

L’impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 5 del presente Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non

verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall’Inail entro quindici

giorni dalla data di emissione del mandato di

pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è

riportato nell’Allegato 6 del presente Avviso

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Termini di realizzazione del progetto

12/04/2017 26

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto

deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno

decorrente dalla data di ricezione della comunicazione

di esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del

presente Avviso, fermo restando quanto stabilito

dall’articolo 8 con riferimento ai progetti che hanno

inizio a partire dal 6 giugno 2017.

Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui

sopra fa fede la data della predetta comunicazione

inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi

necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o

certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e 4

Il termine per la realizzazione del progetto (e per

la rendicontazione) è prorogabile su richiesta

motivata dell’impresa per un periodo non

superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, l’impresa che ha

beneficiato dell’anticipazione del finanziamento dovrà

presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso,

una integrazione della garanzia fideiussoria già

costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso.

L’inosservanza del predetto termine di un anno ovvero

di quello di proroga concesso, determina la revoca del

provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia

stata concessa l’anticipazione, l’escussione della

fideiussione.

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MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

12/04/2017 27

Ai fini dell’erogazione del finanziamento l’impresa deve inoltrare alla Sede Inailterritorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità previste dall’articolo 26 del presente Avviso.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la

realizzazione del progetto (ad esempio, fatture,

ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal

ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta

espletata la suddetta verifica, la Sede Inail

territorialmente competente comunicherà il

provvedimento relativo all’esito di tale verifica

all’impresa richiedente

Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e

precisa delle spese sostenute, che consenta

l’immediata riconducibilità delle stesse alle voci del

preventivo relativo all’intervento realizzato nonché il

numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito

e comunicato da Inail con il provvedimento relativo

all’esito della verifica tecnico amministrativa di cui

all’articolo 18

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La carenza di documenti e la richiesta di integrazioni e\o chiarimenti

12/04/2017 28

La Sede Inail territorialmente competente, qualora

ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti

richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei

documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente

Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione

e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non

provveda a ottemperare a quanto richiesto

entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla

data di ricevimento del suddetto invito, il

provvedimento di ammissione verrà revocato. I

termini di conclusione del procedimento sono sospesi

dalla data di spedizione della richiesta di integrazione

documentale e/o chiarimenti sino a quella di

ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti

e, comunque, per non più di trenta giorni.

.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà

quanto necessario per l’erogazione del finanziamento

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Quando il finanziamento è dichiarato non erogabile

12/04/2017 29

In caso di esito negativo le imprese il cui

finanziamento sia stato dichiarato non erogabile,

anche solo parzialmente, potranno presentare

osservazioni tramite posta elettronica certificata entro

dieci giorni dal ricevimento della relativa

comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono

sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di

non concessione del finanziamento, anche solo

parziale, fino all’eventuale ricevimento delle

osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni.

In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà

concludersi entro sessanta giorni dalla data di

ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento.

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici

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Gli obblighi dei soggetti beneficiari

12/04/2017 30

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni

di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria

dell’impresa richiedente;

b) curare la conservazione della documentazione

amministrativa, tecnica, contabile relativa al

finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi

di impresa, per i cinque anni successivi alla data di

erogazione della rata di saldo del finanziamento;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni

acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima

dei due anni successivi alla data di erogazione del

saldo;

d) per progetti per l’adozione di modelli organizzativi

e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il

modello organizzativo per i tre anni successivi alla

data di erogazione del saldo del finanziamento. In

caso di certificazione la stessa va mantenuta per un

triennio a decorrere dalla data della certificazione;

e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari

relativi al presente finanziamento che pertanto

dovranno essere registrati su un conto corrente

bancario o postale riconducibile alla sola impresa,

indicato in sede di domanda online ed oggetto di

tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente

(Allegato 5) in caso di variazione, nonché effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

La causale del bonifico deve contenere gli estremi

della/e fattura/e e la dicitura “Avviso Inail ISI 2016»

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Trasferimento dell’attività ad altro soggetto

12/04/2017 31

In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto

a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo,

scissione o cessione, dell’azienda o di un ramo della

stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede

Inail di competenza che verificherà il mantenimento

della validità della domanda di finanziamento

presentata o dell’eventuale provvedimento di

concessione del finanziamento emanato in relazione

ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al

presente Avviso in favore dell’impresa subentrante,

quest’ultima deve fornire prova dell’avvenuta

successione, a titolo particolare o universale

mediante la produzione di:

• copia registrata dell’atto notarile relativa

all’operazione straordinaria d’azienda nel quale

risulti evidente il trasferimento delle attività

relative al progetto oggetto della domanda di

finanziamento; dichiarazione dell’impresa

titolare della domanda di agevolazioni in relazione

all’operazione di trasferimento d’azienda mediante

atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o

cessione di ramo d’azienda, di conferma di

accettazione delle attività riferite al progetto

oggetto della domanda di finanziamento. La

mancata produzione della suddetta

documentazione, o comunque la mancata

dimostrazione tramite prova documentale

dell’avvenuta successione, comporterà la perdita

del diritto al finanziamento.

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CONFERIMENTO, FUSIONE, SCORPORO E SCISSIONE

12/04/2017 32

Il conferimento d'azienda rappresenta un'operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell' attività produttiva

dell'azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un'azienda da un soggetto

economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al

capitale della conferitaria

La fusione è un atto con il quale due o più società si concentrano in una. (art. da 2501 a 2504-quinquies del Codice Civile). Fusione per unione è la costituzione di

un'altra società, fusione per incorporazione è l’assorbimento in una società di una o più altre.

Scorporo-trasferimento di un ramo di azienda o di altri cespiti in favore di un’altra società, come corrispettivo della sottoscrizione o dell’acquisto delle azioni emesse da questa o delle sue quote. Nello scorporo le partecipazioni nella società che beneficia del trasferimento di beni vengono acquisite dalla società conferente in cambio dell’acquisizione da parte di questa di azioni o quote sociali.

Nella scissione parziale, invece, le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente in capo ai soci della società scissa in proporzione della partecipazione detenuta, con corrispondente riduzione o azzeramento del patrimonio della società scissa

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VERIFICHE E REVOCHE

12/04/2017 33

L’Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle

amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle

autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento

eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del

finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di

accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a

causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la

concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato,

maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del

mandato di pagamento del finanziamento.

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all’incremento di

successivi Avvisi pubblici

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Comunicazioni tra Inail e imprese

12/04/2017 34

Salvo quanto espressamente previsto dall’ Avviso in

merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul

sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno

inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) che l’impresa avrà indicato in fase di

domanda online. È consentito alle imprese di

scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la

domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo

di posta elettronica certificata di associazione

datoriale o di altro intermediario. L’impresa pertanto

è tenuta a comunicare tempestivamente all’Inail ogni

variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la

durata del progetto e comunque fino all’erogazione

del finanziamento.

L’impresa si assume la responsabilità della validità, in

conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di

posta indicato in sede di inserimento della domanda

nonché a seguito di variazioni; pertanto l’Inail non

risponderà in nessun caso per mancati recapiti in

caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi

comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o

non validi o non corrispondenti a gestori di Posta

Elettronica Certificata. La documentazione di cui

all’articolo 17 del presente Avviso “documentazione a

completamento della domanda” dovrà pervenire

all’Inail con modalità telematica attraverso l’apposita

funzione di upload/caricamento presente nella

procedura per la compilazione della domanda on line.

Il sistema rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione

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Comunicazioni tra Inail e imprese

12/04/2017 35

L’istanza e tutti i documenti che prevedono una firma

per sottoscrizione sono considerati regolari se la

copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la

firma autografa di sottoscrizione è accompagnata

dalla copia del documento di riconoscimento

dell’autore stesso.

Le istruzioni per l’upload/caricamento della

documentazione saranno rese disponibili sul sito

www.inail.it.

La documentazione di cui agli Articoli 18 e 21 del

presente Avviso potrà essere inviata all’indirizzo di

posta elettronica certificata della Sede Inail di

competenza (v. Allegato 5) secondo le prescrizioni di

seguito riportate.

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura prescritta.

A ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell’oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato “i/t”

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L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

12/04/2017 36

Il documento è sottoscritto con firma digitale di colui

che ne risulti essere l’autore – in tal caso non è

necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello

stesso soggetto,

- il documento, anche se privo di firma digitale, è

trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne

l’autore,

- il documento è spedito da casella di posta elettronica

di soggetto diverso dall’autore, ma è costituito

da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante

firma autografa di sottoscrizione ed è

accompagnato da copia di documento di

riconoscimento dell’autore stesso.

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Riepilogo delle scadenze

12/04/2017 37

19 aprile 2017: apertura della

procedura informatica per la compilazione

delle domande

5 giugno 2017: chiusura della

procedura informatica per la compilazione

delle domande

12 giugno 2017: acquisizione codice

identificativo per l’inoltro online

12 giugno 2017: comunicazione relativa

alle date dell’inoltro online

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12/04/2017 38