Sala Convegni Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti...
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Sala Convegni Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Messina
Diana Artuso
Direttore Inail Messina e Milazzo
11 Aprile 2017
Le Finalità del Bando Isi Inail Il quadro normativo
• Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
• Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e
riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
• Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.
• I finanziamenti sono concessi in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., con procedura valutativa a sportello ai
sensi dell’articolo 5 e seguenti, del d.lvo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59” e s.m.i.
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Riferimenti normativi
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 «Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti
Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis
Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore agricolo
Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
Importo dei finanziamenti
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9.361.217 Euro per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);
4.011.950 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (allegato 3)
1.396.338 Euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
(allegato 4)
Chi può partecipare ?
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in
possesso dei requisiti di cui all’ articolo 6 possono partecipare ai
• Progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Alle micro e piccoleimprese compresequelle individuali,operanti nel settoredella produzioneagricola primaria deiprodotti agricoli, inattuazione dell’articolo1, commi 862 eseguenti, della legge 28dicembre 2015, n. 208,è riservato lo specificoAvviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.
Non possono partecipare ai progetti di cui agli allegati 1,2 e 3 le micro e piccole imprese anche individuali che svolgono le seguenti attività
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Non possono partecipare ai progetti di cui
all’allegato 4 le micro e piccole imprese
comprese quelle individuali, operanti nel
settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli, cui, in attuazione dell’articolo
1, commi 862 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico
Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4), isoggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto ilterritorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso deirequisiti di cui al successivo articolo 6, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO2007
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PIC
CO
LA IM
PR
ESA
ha meno di 50 occupati (per occupati siintendono i dipendenti dell'impresa atempo determinato o indeterminato,iscritti nel libro matricola dell'impresa elegati all'impresa da forme contrattualiche prevedono il vincolo di dipendenza,fatta eccezione di quelli posti in cassaintegrazione straordinaria)
ha un fatturato annuo (l'importo nettodel volume d'affari diminuiti degli sconticoncessi sulle vendite nonchédell'imposta sul valore aggiunto e dellealtre imposte direttamente connessecon il volume d'affari) oppure un totaledi bilancio annuo (ovvero totaledell’attivo patrimoniale) non superiorea 10 milioni di euro.
MICRO IMPRESA
a) ha meno di 10 occupati,
e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Definizione di piccola impresa e micro impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005
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Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti
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avere attiva nel territorio di questa Regione l’unità produttiva per laquale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento,relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unitàproduttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nelcui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore; · essereiscritta nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
· essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva
non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014
Il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite
in forma societaria, il legale rappresentante non deve
aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, se il fatto è commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o
che abbia determinato una malattia professionale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli
articoli 178 e seguenti del codice penale.
Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità
devono essere mantenuti anche
successivamente alla presentazione della
domanda fino alla realizzazione del progetto ed
alla sua rendicontazione.
Requisiti soggettivi
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Verifica tecnico amministrativa con esito positivo, o parzialmente positivo-Controllo De minimis
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La Sede INAIL territorialmente competente, prima di
emettere il provvedimento di ammissione, o parziale
ammissione, procederà ad un controllo del rispetto
delle condizioni poste dal regolamento “de minimis”
applicabile al settore produttivo di appartenenza
dell’impresa richiedente il contributo.
Modalità della verifica: consultazione del Registro
nazionale degli aiuti di stato, istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, o, in mancanza,
richiesta all’impresa, tramite posta elettronica
certificata, di produrre entro il termine perentorio di
20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa
richiesta, la dichiarazione sul “de minimis” redatta
utilizzando i moduli D-1407, D-1408, D-717
Il finanziamento richiesto sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione non deve superare il limite massimo previsto
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• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale
regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i
200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore
del trasporto su strada);
• Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa
unica non deve superare i 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
• Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.
Definizione di impresa unica ai sensi dell’art. 2 c.2 Regolamento n. 1407/2013
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Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Ammontare del finanziamento in conto capitale
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65% delle spese ammesse
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto
dell’IVA.
Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento
massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il
finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo di
finanziamento. Per i progetti di cui all’Allegato 4 il
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed
il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00
Euro.
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:
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• 1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda;
• 2. invio della domanda online;
• 3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le
modalità indicati negli articoli 11,12,13,17 e 26.
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in
possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).
Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 48 ore
prima della scadenza del bando.
Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page
del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
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• A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno 2017 sul
sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese registrate avranno a disposizione una
procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura
tramite il tasto “INVIA”.
L’INVIO DELLA DOMANDA ON LINE
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Dal 12 giugno 2017 le imprese che:
hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l’apposita
funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;
soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;
potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice
identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita
funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed
utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico
Invio della domanda online
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Le imprese potranno inviare attraverso lo sportelloinformatico la domanda di ammissione al finanziamento,utilizzando il codice identificativo attribuito alla propriadomanda e ottenuto mediante la procedura di download dicui all’articolo 12.
Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativadomanda, sarà annullato dallo sportello informatico epertanto non sarà più utilizzabile.
Lo sportello informatico collocherà le domande in ordinecronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato daisistemi informatici Inail. Al termine di ogni singolaregistrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta lacorretta presa in carico dell’invio.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle
domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017.
Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di
domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.
Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it
almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico
LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI
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Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate
saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di
quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al
finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione
finanziaria di cui all’articolo 4 del presente Avviso. Tale
pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di
ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti,
formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata
alla scadenza del predetto termine di sette giorni.
L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate
con le modalità di cui all’articolo 13 del presente Avviso,
secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la
priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle
risorse finanziarie disponibili.
Criteri di precedenza a parità di posizione
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Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per
l’ammissibilità al finanziamento l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella
sequenza sottoindicata:
finanziamento richiesto minore;
importo del progetto maggiore;
data iscrizione alla CCIAA meno recente;
possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 –MEF-MISE - Regolamento
concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito
alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di
Euro. Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri
descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.
Assistenza alle imprese
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Le imprese collocate in posizione utileper il finanziamento nell’elencocronologico di cui all’articolo 14 delpresente Avviso potranno avvalersidell’assistenza delle Sedi Inailcompetenti per territorio per tutta ladurata del procedimento, a partire dallafase di invio della documentazione acompletamento della domanda di cui alsuccessivo articolo 17.
Ai fini del rispetto del termine dei trenta giorni di cui
sopra sarà valida la data di trasmissione della
domanda e dei relativi allegati, effettuata con le
modalità previste dall’articolo 26 del presente Avviso.
La mancata trasmissione della domanda entro il
termine di cui sopra comporta la decadenza della
domanda stessa.
LA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Nel rispetto del termine dicentoventi giorni decorrente dallascadenza dei trenta giorni di cuiall’articolo 17, l’Inail procederà alriscontro di quanto inviatodall’impresa allo scopo di verificarel’effettiva sussistenza di tutti glielementi dichiarati nella domandaonline e la corrispondenza con iparametri che hanno determinatol’attribuzione dei punteggi; qualoral’Inail non riscontri talecorrispondenza potrà procedere alricalcolo del punteggio.
Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail
territorialmente competente, qualora ravvisi la
mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la
non corrispondenza di uno o più dei documenti
trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso,
ovvero debba acquisire la dichiarazione sul de
minimis come previsto dall’articolo 6 del presente
Avviso, invita l’impresa a integrare la
documentazione e/o a fornire chiarimenti.
Qualora l’impresa non provveda a ottemperare alla
richiesta di integrazione dei documenti entro e non
oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento del suddetto invito, la domanda non
verrà ammessa.
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
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I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.
Completata l’istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente.
Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.
I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione
del provvedimento di non ammissione, anche solo
parziale, fino all’eventuale ricevimento delle
osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni.
In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà
concludersi entro sessanta giorni dalla data di
ricezione delle osservazioni.
La Sede Inail territorialmente competente comunica il
provvedimento motivato circa l’esito della valutazione
delle osservazioni presentate nonché della
conseguente ammissione, non ammissione o parziale
ammissione.
ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO
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L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di
ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può
richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo
del finanziamento stesso, compilando l’apposita
sezione del modulo di domanda online.
Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale
esito positivo della verifica di cui all’articolo 18. In
questo caso, all’impresa, con la comunicazione di
ammissione al finanziamento, verrà richiesto di
costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile
a prima richiesta
CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE
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Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da
soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito
internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-
public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#13 o da
compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile
sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
www.ivass.it . La fideiussione dovrà essere costituita
per un importo corrispondente all’ammontare
dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del
finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’articolo 1944 del Codice civile e la
rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957
del Codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta da parte dell’Inail.
L’efficacia della garanzia fideiussoria
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L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi novanta giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento.
L’impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 5 del presente Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 26.
In caso di mancato ricevimento della fideiussione non
verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.
La fideiussione sarà restituita dall’Inail entro quindici
giorni dalla data di emissione del mandato di
pagamento del saldo del finanziamento.
Uno schema di riferimento per tale fideiussione è
riportato nell’Allegato 6 del presente Avviso
Termini di realizzazione del progetto
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In caso di ammissione al finanziamento, il progetto
deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione
di esito positivo della verifica di cui all’articolo 18 del
presente Avviso, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 8 con riferimento ai progetti che hanno
inizio a partire dal 6 giugno 2017.
Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui
sopra fa fede la data della predetta comunicazione
inviata da Inail.
Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o
certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e 4
Il termine per la realizzazione del progetto (e per
la rendicontazione) è prorogabile su richiesta
motivata dell’impresa per un periodo non
superiore a sei mesi.
Nel caso di concessione della proroga, l’impresa che ha
beneficiato dell’anticipazione del finanziamento dovrà
presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso,
una integrazione della garanzia fideiussoria già
costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso.
L’inosservanza del predetto termine di un anno ovvero
di quello di proroga concesso, determina la revoca del
provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia
stata concessa l’anticipazione, l’escussione della
fideiussione.
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
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Ai fini dell’erogazione del finanziamento l’impresa deve inoltrare alla Sede Inailterritorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità previste dall’articolo 26 del presente Avviso.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.
La verifica della documentazione attestante la
realizzazione del progetto (ad esempio, fatture,
ricevute, …) sarà completata entro novanta giorni dal
ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta
espletata la suddetta verifica, la Sede Inail
territorialmente competente comunicherà il
provvedimento relativo all’esito di tale verifica
all’impresa richiedente
Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e
precisa delle spese sostenute, che consenta
l’immediata riconducibilità delle stesse alle voci del
preventivo relativo all’intervento realizzato nonché il
numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito
e comunicato da Inail con il provvedimento relativo
all’esito della verifica tecnico amministrativa di cui
all’articolo 18
La carenza di documenti e la richiesta di integrazioni e\o chiarimenti
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La Sede Inail territorialmente competente, qualora
ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti
richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei
documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente
Avviso, invita l’impresa a integrare la documentazione
e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non
provveda a ottemperare a quanto richiesto
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento del suddetto invito, il
provvedimento di ammissione verrà revocato. I
termini di conclusione del procedimento sono sospesi
dalla data di spedizione della richiesta di integrazione
documentale e/o chiarimenti sino a quella di
ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti
e, comunque, per non più di trenta giorni.
.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà
quanto necessario per l’erogazione del finanziamento
Quando il finanziamento è dichiarato non erogabile
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In caso di esito negativo le imprese il cui
finanziamento sia stato dichiarato non erogabile,
anche solo parzialmente, potranno presentare
osservazioni tramite posta elettronica certificata entro
dieci giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono
sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di
non concessione del finanziamento, anche solo
parziale, fino all’eventuale ricevimento delle
osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni.
In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà
concludersi entro sessanta giorni dalla data di
ricezione delle osservazioni.
La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento.
Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici
Gli obblighi dei soggetti beneficiari
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a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria
dell’impresa richiedente;
b) curare la conservazione della documentazione
amministrativa, tecnica, contabile relativa al
finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi
di impresa, per i cinque anni successivi alla data di
erogazione della rata di saldo del finanziamento;
c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni
acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima
dei due anni successivi alla data di erogazione del
saldo;
d) per progetti per l’adozione di modelli organizzativi
e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il
modello organizzativo per i tre anni successivi alla
data di erogazione del saldo del finanziamento. In
caso di certificazione la stessa va mantenuta per un
triennio a decorrere dalla data della certificazione;
e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari
relativi al presente finanziamento che pertanto
dovranno essere registrati su un conto corrente
bancario o postale riconducibile alla sola impresa,
indicato in sede di domanda online ed oggetto di
tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente
(Allegato 5) in caso di variazione, nonché effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
La causale del bonifico deve contenere gli estremi
della/e fattura/e e la dicitura “Avviso Inail ISI 2016»
Trasferimento dell’attività ad altro soggetto
12/04/2017 31
In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto
a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo,
scissione o cessione, dell’azienda o di un ramo della
stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede
Inail di competenza che verificherà il mantenimento
della validità della domanda di finanziamento
presentata o dell’eventuale provvedimento di
concessione del finanziamento emanato in relazione
ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso.
Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al
presente Avviso in favore dell’impresa subentrante,
quest’ultima deve fornire prova dell’avvenuta
successione, a titolo particolare o universale
mediante la produzione di:
• copia registrata dell’atto notarile relativa
all’operazione straordinaria d’azienda nel quale
risulti evidente il trasferimento delle attività
relative al progetto oggetto della domanda di
finanziamento; dichiarazione dell’impresa
titolare della domanda di agevolazioni in relazione
all’operazione di trasferimento d’azienda mediante
atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o
cessione di ramo d’azienda, di conferma di
accettazione delle attività riferite al progetto
oggetto della domanda di finanziamento. La
mancata produzione della suddetta
documentazione, o comunque la mancata
dimostrazione tramite prova documentale
dell’avvenuta successione, comporterà la perdita
del diritto al finanziamento.
CONFERIMENTO, FUSIONE, SCORPORO E SCISSIONE
12/04/2017 32
Il conferimento d'azienda rappresenta un'operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell' attività produttiva
dell'azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un'azienda da un soggetto
economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al
capitale della conferitaria
La fusione è un atto con il quale due o più società si concentrano in una. (art. da 2501 a 2504-quinquies del Codice Civile). Fusione per unione è la costituzione di
un'altra società, fusione per incorporazione è l’assorbimento in una società di una o più altre.
Scorporo-trasferimento di un ramo di azienda o di altri cespiti in favore di un’altra società, come corrispettivo della sottoscrizione o dell’acquisto delle azioni emesse da questa o delle sue quote. Nello scorporo le partecipazioni nella società che beneficia del trasferimento di beni vengono acquisite dalla società conferente in cambio dell’acquisizione da parte di questa di azioni o quote sociali.
Nella scissione parziale, invece, le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente in capo ai soci della società scissa in proporzione della partecipazione detenuta, con corrispondente riduzione o azzeramento del patrimonio della società scissa
VERIFICHE E REVOCHE
12/04/2017 33
L’Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle
amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle
autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento
eseguito rispetto a quanto progettato.
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del
finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile
La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di
accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a
causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la
concessione del finanziamento.
La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato,
maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del
mandato di pagamento del finanziamento.
Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all’incremento di
successivi Avvisi pubblici
Comunicazioni tra Inail e imprese
12/04/2017 34
Salvo quanto espressamente previsto dall’ Avviso in
merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul
sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno
inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) che l’impresa avrà indicato in fase di
domanda online. È consentito alle imprese di
scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la
domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo
di posta elettronica certificata di associazione
datoriale o di altro intermediario. L’impresa pertanto
è tenuta a comunicare tempestivamente all’Inail ogni
variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la
durata del progetto e comunque fino all’erogazione
del finanziamento.
L’impresa si assume la responsabilità della validità, in
conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di
posta indicato in sede di inserimento della domanda
nonché a seguito di variazioni; pertanto l’Inail non
risponderà in nessun caso per mancati recapiti in
caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi
comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o
non validi o non corrispondenti a gestori di Posta
Elettronica Certificata. La documentazione di cui
all’articolo 17 del presente Avviso “documentazione a
completamento della domanda” dovrà pervenire
all’Inail con modalità telematica attraverso l’apposita
funzione di upload/caricamento presente nella
procedura per la compilazione della domanda on line.
Il sistema rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione
Comunicazioni tra Inail e imprese
12/04/2017 35
L’istanza e tutti i documenti che prevedono una firma
per sottoscrizione sono considerati regolari se la
copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la
firma autografa di sottoscrizione è accompagnata
dalla copia del documento di riconoscimento
dell’autore stesso.
Le istruzioni per l’upload/caricamento della
documentazione saranno rese disponibili sul sito
www.inail.it.
La documentazione di cui agli Articoli 18 e 21 del
presente Avviso potrà essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata della Sede Inail di
competenza (v. Allegato 5) secondo le prescrizioni di
seguito riportate.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura prescritta.
A ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.
Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.
Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell’oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato “i/t”
L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:
12/04/2017 36
Il documento è sottoscritto con firma digitale di colui
che ne risulti essere l’autore – in tal caso non è
necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello
stesso soggetto,
- il documento, anche se privo di firma digitale, è
trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne
l’autore,
- il documento è spedito da casella di posta elettronica
di soggetto diverso dall’autore, ma è costituito
da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante
firma autografa di sottoscrizione ed è
accompagnato da copia di documento di
riconoscimento dell’autore stesso.
Riepilogo delle scadenze
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19 aprile 2017: apertura della
procedura informatica per la compilazione
delle domande
5 giugno 2017: chiusura della
procedura informatica per la compilazione
delle domande
12 giugno 2017: acquisizione codice
identificativo per l’inoltro online
12 giugno 2017: comunicazione relativa
alle date dell’inoltro online
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