Sala conferenze BANCA POPOLARE DI SONDRIO Succursale di Lecco - via G.Previati

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Sala conferenze BANCA POPOLARE DI SONDRIO Succursale di Lecco - via G.Previati sabato 21 novembre 2009 - ore 8,30 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO LA TUTELA DEI DATI PERSONALI LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI IN AMBITO E SENSIBILI IN AMBITO SANITARIO SANITARIO Aspetti deontologici e legali Aspetti deontologici e legali

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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO. LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI IN AMBITO SANITARIO Aspetti deontologici e legali. Sala conferenze BANCA POPOLARE DI SONDRIO Succursale di Lecco - via G.Previati. sabato 21 novembre 2009 - ore 8,30. - PowerPoint PPT Presentation

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Sala conferenzeBANCA POPOLARE DI SONDRIO

Succursale di Lecco - via G.Previati

Sala conferenzeBANCA POPOLARE DI SONDRIO

Succursale di Lecco - via G.Previati

sabato 21 novembre 2009 - ore 8,30sabato 21 novembre 2009 - ore 8,30

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCOORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO

LA TUTELA DEI DATI PERSONALILA TUTELA DEI DATI PERSONALIE SENSIBILI IN AMBITO SANITARIOE SENSIBILI IN AMBITO SANITARIO

Aspetti deontologici e legaliAspetti deontologici e legali

LA TUTELA DEI DATI PERSONALILA TUTELA DEI DATI PERSONALIE SENSIBILI IN AMBITO SANITARIOE SENSIBILI IN AMBITO SANITARIO

Aspetti deontologici e legaliAspetti deontologici e legali

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Il MedicoIl Medicotratra

Segreto professionaleSegreto professionalee Privacye Privacy

Il MedicoIl Medicotratra

Segreto professionaleSegreto professionalee Privacye Privacy

a cura dia cura di

MARCO PERELLI ERCOLINIMARCO PERELLI ERCOLINI

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO

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Un mio collegiale salutoUn mio collegiale saluto

a tutti i Colleghi presentia tutti i Colleghi presenti

Un mio collegiale salutoUn mio collegiale saluto

a tutti i Colleghi presentia tutti i Colleghi presenti

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

Deontologiae

Privacy

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IL SEGRETO PROFESSIONALE, IL SEGRETO PROFESSIONALE,

ASSOLUTO E INDEROGABILE NELLA SUA SACRALITA’ GIA’ NEL ASSOLUTO E INDEROGABILE NELLA SUA SACRALITA’ GIA’ NEL

GIURAMENTO DI IPPOCRATE GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460-355 a.C.)(460-355 a.C.)

E NELLA PREGHIERA DI MOSE’ MAIMONIDE E NELLA PREGHIERA DI MOSE’ MAIMONIDE (1135-1204)(1135-1204) , ,

RAPPRESENTA RAPPRESENTA

ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI MODERNI ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI MODERNI

UN FONDAMENTALE OBBLIGO UN FONDAMENTALE OBBLIGO

SIA DEONTOLOGICO CHE GIURIDICO SIA DEONTOLOGICO CHE GIURIDICO (la violazione del segreto professionale (la violazione del segreto professionale

è penalmente sanzionata dall’articolo 622 del c.p.)è penalmente sanzionata dall’articolo 622 del c.p.)

IL SEGRETO PROFESSIONALE, IL SEGRETO PROFESSIONALE,

ASSOLUTO E INDEROGABILE NELLA SUA SACRALITA’ GIA’ NEL ASSOLUTO E INDEROGABILE NELLA SUA SACRALITA’ GIA’ NEL

GIURAMENTO DI IPPOCRATE GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460-355 a.C.)(460-355 a.C.)

E NELLA PREGHIERA DI MOSE’ MAIMONIDE E NELLA PREGHIERA DI MOSE’ MAIMONIDE (1135-1204)(1135-1204) , ,

RAPPRESENTA RAPPRESENTA

ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI MODERNI ANCHE NEGLI ORIENTAMENTI MODERNI

UN FONDAMENTALE OBBLIGO UN FONDAMENTALE OBBLIGO

SIA DEONTOLOGICO CHE GIURIDICO SIA DEONTOLOGICO CHE GIURIDICO (la violazione del segreto professionale (la violazione del segreto professionale

è penalmente sanzionata dall’articolo 622 del c.p.)è penalmente sanzionata dall’articolo 622 del c.p.)

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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IL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATEIL GIURAMENTO DI IPPOCRATE

… … DI TUTTO CIO’ CHE VEDRO’ O INTENDERO’ DI TUTTO CIO’ CHE VEDRO’ O INTENDERO’

NELLA VITA COMUNE, DURANTE L’ESERCIZIO NELLA VITA COMUNE, DURANTE L’ESERCIZIO

DELLA MIA PROFESSIONE O ANCHE AL DI FUORI DI ESSO, DELLA MIA PROFESSIONE O ANCHE AL DI FUORI DI ESSO,

TACERO’ QUANTO NON E’ NECESSARIO SIA RESO NOTO, TACERO’ QUANTO NON E’ NECESSARIO SIA RESO NOTO,

CONSIDERANDO IN SIMILI CASI LA DISCREZIONE COME CONSIDERANDO IN SIMILI CASI LA DISCREZIONE COME

UN DOVERE …UN DOVERE …

… … DI TUTTO CIO’ CHE VEDRO’ O INTENDERO’ DI TUTTO CIO’ CHE VEDRO’ O INTENDERO’

NELLA VITA COMUNE, DURANTE L’ESERCIZIO NELLA VITA COMUNE, DURANTE L’ESERCIZIO

DELLA MIA PROFESSIONE O ANCHE AL DI FUORI DI ESSO, DELLA MIA PROFESSIONE O ANCHE AL DI FUORI DI ESSO,

TACERO’ QUANTO NON E’ NECESSARIO SIA RESO NOTO, TACERO’ QUANTO NON E’ NECESSARIO SIA RESO NOTO,

CONSIDERANDO IN SIMILI CASI LA DISCREZIONE COME CONSIDERANDO IN SIMILI CASI LA DISCREZIONE COME

UN DOVERE …UN DOVERE …

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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CODICE CODICE DI DENTOLOGIA MEDICADI DENTOLOGIA MEDICAarticoli 10 - 11 e 12articoli 10 - 11 e 12

CODICE CODICE DI DENTOLOGIA MEDICADI DENTOLOGIA MEDICAarticoli 10 - 11 e 12articoli 10 - 11 e 12

L’INFORMAZIONE AI CONGIUNTI E’ AMMESSA L’INFORMAZIONE AI CONGIUNTI E’ AMMESSA SOLOSOLO

QUANDO IL PAZIENTE LO CONSENTEQUANDO IL PAZIENTE LO CONSENTE

SI PUO’ VENIR MENO AL SEGRETO SI PUO’ VENIR MENO AL SEGRETO PROFESSIONALEPROFESSIONALE

QUANDO E’ IN GRAVE PERICOLO LA SALUTE O QUANDO E’ IN GRAVE PERICOLO LA SALUTE O LA VITA DI TERZILA VITA DI TERZI

QUANDO V’E’ UNA IMPOSIZIONE DI LEGGEQUANDO V’E’ UNA IMPOSIZIONE DI LEGGE

L’INFORMAZIONE AI CONGIUNTI E’ AMMESSA L’INFORMAZIONE AI CONGIUNTI E’ AMMESSA SOLOSOLO

QUANDO IL PAZIENTE LO CONSENTEQUANDO IL PAZIENTE LO CONSENTE

SI PUO’ VENIR MENO AL SEGRETO SI PUO’ VENIR MENO AL SEGRETO PROFESSIONALEPROFESSIONALE

QUANDO E’ IN GRAVE PERICOLO LA SALUTE O QUANDO E’ IN GRAVE PERICOLO LA SALUTE O LA VITA DI TERZILA VITA DI TERZI

QUANDO V’E’ UNA IMPOSIZIONE DI LEGGEQUANDO V’E’ UNA IMPOSIZIONE DI LEGGEmpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

CODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34articolo 34

CODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34articolo 34

L’ informazione a terzi è ammessa solo con ilL’ informazione a terzi è ammessa solo con ilconsenso esplicitamente espresso dal paziente.consenso esplicitamente espresso dal paziente.

Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività

del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare

una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere

comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione

dell’ interessato. dell’ interessato.

In caso di ricovero il medico deve chiedere preventivamente al In caso di ricovero il medico deve chiedere preventivamente al

paziente a quali persone può dare informazionipaziente a quali persone può dare informazioni..

L’ informazione a terzi è ammessa solo con ilL’ informazione a terzi è ammessa solo con ilconsenso esplicitamente espresso dal paziente.consenso esplicitamente espresso dal paziente.

Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività Il medico potrà valutare, segnatamente in rapporto colla reattività

del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare del paziente, la opportunità di non rivelare al malato o di attenuare

una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere una prognosi grave e infausta nel qual caso essa potrà essere

comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione comunicata ai congiunti -unicamente- colla autorizzazione

dell’ interessato. dell’ interessato.

In caso di ricovero il medico deve chiedere preventivamente al In caso di ricovero il medico deve chiedere preventivamente al

paziente a quali persone può dare informazionipaziente a quali persone può dare informazioni..

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CODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICADI DEONTOLOGIA MEDICACODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICADI DEONTOLOGIA MEDICA

TRA GLI OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO:TRA GLI OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO:

il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua confidato o che può conoscere in ragione della sua professione nonché sulle prestazioni effettuateprofessione nonché sulle prestazioni effettuate

il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazientiin suo possesso riguardante i pazienti

nella compilazione di ogni atto deve garantire trasmissione nella compilazione di ogni atto deve garantire trasmissione la la tutela della segretezzala la tutela della segretezza

anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati deve assicurarsi della tutela della riservatezzadeve assicurarsi della tutela della riservatezza

TRA GLI OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO:TRA GLI OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO:

il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua confidato o che può conoscere in ragione della sua professione nonché sulle prestazioni effettuateprofessione nonché sulle prestazioni effettuate

il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazientiin suo possesso riguardante i pazienti

nella compilazione di ogni atto deve garantire trasmissione nella compilazione di ogni atto deve garantire trasmissione la la tutela della segretezzala la tutela della segretezza

anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati deve assicurarsi della tutela della riservatezzadeve assicurarsi della tutela della riservatezza

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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CODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICADI DEONTOLOGIA MEDICACODICE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICADI DEONTOLOGIA MEDICA

IN PARTICOLARE VA RICORDATO: IN PARTICOLARE VA RICORDATO:

la morte del paziente nonesime il medico la morte del paziente nonesime il medico dall’obbligo dall’obbligo del segretodel segreto

il medico non deve rendere al Giudice il medico non deve rendere al Giudice testimonianza testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto su fatti e circostanze inerenti il segreto professionaleprofessionale

la cancellazione dall’albo non esime la cancellazione dall’albo non esime moralmente il moralmente il medico dagli obblighi del segreto medico dagli obblighi del segreto professionale professionale

IN PARTICOLARE VA RICORDATO: IN PARTICOLARE VA RICORDATO:

la morte del paziente nonesime il medico la morte del paziente nonesime il medico dall’obbligo dall’obbligo del segretodel segreto

il medico non deve rendere al Giudice il medico non deve rendere al Giudice testimonianza testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto su fatti e circostanze inerenti il segreto professionaleprofessionale

la cancellazione dall’albo non esime la cancellazione dall’albo non esime moralmente il moralmente il medico dagli obblighi del segreto medico dagli obblighi del segreto professionale professionale

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

C.P. art.622 C.P. art.622 VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALEVIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

- Rivelazione di segreto professionale –- Rivelazione di segreto professionale –

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato

o ufficio, o della propria professione o arte, di un o ufficio, o della propria professione o arte, di un

segreto, segreto,

lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a

proprio proprio

o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare

nocumento, nocumento,

con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30

euro euro

a 516 euro.a 516 euro.

C.P. art.622 C.P. art.622 VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALEVIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

- Rivelazione di segreto professionale –- Rivelazione di segreto professionale –

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato

o ufficio, o della propria professione o arte, di un o ufficio, o della propria professione o arte, di un

segreto, segreto,

lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a

proprio proprio

o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare

nocumento, nocumento,

con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30

euro euro

a 516 euro.a 516 euro.

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

C.P. art.326C.P. art.326 VIOLAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIOVIOLAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio -- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio -

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino areclusione fino aun anno.un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. due anni.

C.P. art.326C.P. art.326 VIOLAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIOVIOLAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio -- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio -

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino areclusione fino aun anno.un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. due anni.

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DEONTOLOGIADEONTOLOGIA

EE

LEGGELEGGE

DEONTOLOGIADEONTOLOGIA

EE

LEGGELEGGE

A TUTELA DELLA PRIVACYA TUTELA DELLA PRIVACY

DEI PAZIENTIDEI PAZIENTI

A TUTELA DELLA PRIVACYA TUTELA DELLA PRIVACY

DEI PAZIENTIDEI PAZIENTI

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

LA LEGGE SULLA PRIVACY E’LA LEGGE SULLA PRIVACY E’

UNA LEGGE A CASCATAUNA LEGGE A CASCATA

- ha il pregio di individuare i veri responsabili- ha il pregio di individuare i veri responsabili - -

LA LEGGE SULLA PRIVACY E’LA LEGGE SULLA PRIVACY E’

UNA LEGGE A CASCATAUNA LEGGE A CASCATA

- ha il pregio di individuare i veri responsabili- ha il pregio di individuare i veri responsabili - -

Il titolare che è il vero responsabile, cioè Il titolare che è il vero responsabile, cioè colui che risponde per la mancata adozionecolui che risponde per la mancata adozionedelle misure di sicurezza, la scarica aldelle misure di sicurezza, la scarica alresponsabile che a sua volta la scarica agliresponsabile che a sua volta la scarica agliincaricati incaricati

Il titolare che è il vero responsabile, cioè Il titolare che è il vero responsabile, cioè colui che risponde per la mancata adozionecolui che risponde per la mancata adozionedelle misure di sicurezza, la scarica aldelle misure di sicurezza, la scarica alresponsabile che a sua volta la scarica agliresponsabile che a sua volta la scarica agliincaricati incaricati

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

DECRETO LEGISLATIVO 196 articolo 4

f) “titolare” la persona fisica, la persona giuridica,la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei datipersonali e agli strumenti utilizzati ivi compresoil profilo della sicurezza

g) “responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica ammini-strazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare di dati personali

h) “incaricati” le persona fisiche autorizzate a compiere operazioni di tratta-mento dal titolare o dal responsabile

DECRETO LEGISLATIVO 196 articolo 4

f) “titolare” la persona fisica, la persona giuridica,la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei datipersonali e agli strumenti utilizzati ivi compresoil profilo della sicurezza

g) “responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica ammini-strazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare di dati personali

h) “incaricati” le persona fisiche autorizzate a compiere operazioni di tratta-mento dal titolare o dal responsabile

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

Chiunque tratti i dati deveChiunque tratti i dati deve

• essere trasparente con gli interessatiessere trasparente con gli interessati

-rispetto della trasparenza--rispetto della trasparenza-

• adeguare i propri comportamenti al adeguare i propri comportamenti al principio della correttezzaprincipio della correttezza

-rispetto della correttezza--rispetto della correttezza-

• fare in maniera sicurafare in maniera sicura

-rispetto della sicurezza--rispetto della sicurezza-

Chiunque tratti i dati deveChiunque tratti i dati deve

• essere trasparente con gli interessatiessere trasparente con gli interessati

-rispetto della trasparenza--rispetto della trasparenza-

• adeguare i propri comportamenti al adeguare i propri comportamenti al principio della correttezzaprincipio della correttezza

-rispetto della correttezza--rispetto della correttezza-

• fare in maniera sicurafare in maniera sicura

-rispetto della sicurezza--rispetto della sicurezza-

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Perché il medico acquisisca Perché il medico acquisisca

la titolarità del trattamentola titolarità del trattamento

i singoli pazienti debbono dare i singoli pazienti debbono dare

l’autorizzazionel’autorizzazione

alla raccolta e al trattamenti alla raccolta e al trattamenti

dei propri dati sensibili.dei propri dati sensibili.

Perché il medico acquisisca Perché il medico acquisisca

la titolarità del trattamentola titolarità del trattamento

i singoli pazienti debbono dare i singoli pazienti debbono dare

l’autorizzazionel’autorizzazione

alla raccolta e al trattamenti alla raccolta e al trattamenti

dei propri dati sensibili.dei propri dati sensibili.

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

Attenzione a non confondere il consenso informato Attenzione a non confondere il consenso informato all’atto medico con quello al trattamento dei dati all’atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezzasensibili per la protezione della riservatezza

Attenzione a non confondere il consenso informato Attenzione a non confondere il consenso informato all’atto medico con quello al trattamento dei dati all’atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezzasensibili per la protezione della riservatezza

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TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIOTITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALICAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 75. Ambito applicativoArt. 75. Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.sanitario.

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubbliciArt. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a)a) con il consenso dell'interessatocon il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;dell'interessato;b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIOTITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALICAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 75. Ambito applicativoArt. 75. Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.sanitario.

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubbliciArt. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a)a) con il consenso dell'interessatocon il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;dell'interessato;b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

CONSENSOCONSENSOCONSENSOCONSENSO

mpe 2004mpe 2004mpe 2004mpe 2004

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mpe 1997mpe 1997mpe 1997mpe 1997

fac similefac similecome partecome parteintegranteintegrantedelladellaCartella Cartella ClinicaClinicaOspedalieraOspedaliera

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

• nei casi eccezionali di emergenza nei casi eccezionali di emergenza sanitariasanitaria

• nei casi di rischio grave per la salute del nei casi di rischio grave per la salute del pazientepaziente

• nei casi di impossibilità del paziente a nei casi di impossibilità del paziente a prestare il consensoprestare il consenso

• nei casi eccezionali di emergenza nei casi eccezionali di emergenza sanitariasanitaria

• nei casi di rischio grave per la salute del nei casi di rischio grave per la salute del pazientepaziente

• nei casi di impossibilità del paziente a nei casi di impossibilità del paziente a prestare il consensoprestare il consenso

IN ASSENZA DI CONSENSOIN ASSENZA DI CONSENSOIN ASSENZA DI CONSENSOIN ASSENZA DI CONSENSO

Accesso ai dati sanitari da parte di MediciAccesso ai dati sanitari da parte di MediciAccesso ai dati sanitari da parte di MediciAccesso ai dati sanitari da parte di Medici

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mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

In caso di custodia e In caso di custodia e conservazione di dati sensibili conservazione di dati sensibili vanno adottate misure per la vanno adottate misure per la tutela della segretezzatutela della segretezza

In caso di custodia e In caso di custodia e conservazione di dati sensibili conservazione di dati sensibili vanno adottate misure per la vanno adottate misure per la tutela della segretezzatutela della segretezza

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione !!!!

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TUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZA

Le schede cliniche debbono essere custodite in uno Le schede cliniche debbono essere custodite in uno

schedario dotato di serratura se ai locali accedono schedario dotato di serratura se ai locali accedono

persone diverse dal medico titolare (anche solo persone diverse dal medico titolare (anche solo

l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La

chiave deve essere custodita dal medico.chiave deve essere custodita dal medico.

Qualora il medico si avvalga della collaborazione di Qualora il medico si avvalga della collaborazione di

personale di segreteria o di sostituti, questi debbono personale di segreteria o di sostituti, questi debbono

essere autorizzati per iscritto, specificando per quali essere autorizzati per iscritto, specificando per quali

competenze sono autorizzati a consultare le cartelle. competenze sono autorizzati a consultare le cartelle.

L’autorizzazione deve essere conservata e deve essere L’autorizzazione deve essere conservata e deve essere

disponibile in studio per eventuali controlli.disponibile in studio per eventuali controlli.

L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o

autenticata dal notaio e neppure spedita al garante.autenticata dal notaio e neppure spedita al garante.

L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che

viene cambiato il personale.viene cambiato il personale.

TUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZA

Le schede cliniche debbono essere custodite in uno Le schede cliniche debbono essere custodite in uno

schedario dotato di serratura se ai locali accedono schedario dotato di serratura se ai locali accedono

persone diverse dal medico titolare (anche solo persone diverse dal medico titolare (anche solo

l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La l’addetto alle pulizie o i parenti del medico). La

chiave deve essere custodita dal medico.chiave deve essere custodita dal medico.

Qualora il medico si avvalga della collaborazione di Qualora il medico si avvalga della collaborazione di

personale di segreteria o di sostituti, questi debbono personale di segreteria o di sostituti, questi debbono

essere autorizzati per iscritto, specificando per quali essere autorizzati per iscritto, specificando per quali

competenze sono autorizzati a consultare le cartelle. competenze sono autorizzati a consultare le cartelle.

L’autorizzazione deve essere conservata e deve essere L’autorizzazione deve essere conservata e deve essere

disponibile in studio per eventuali controlli.disponibile in studio per eventuali controlli.

L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o L’autorizzazione non deve essere timbrata alla posta o

autenticata dal notaio e neppure spedita al garante.autenticata dal notaio e neppure spedita al garante.

L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che L’autorizzazione deve essere rinnovata tutte le volte che

viene cambiato il personale.viene cambiato il personale.

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

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TUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZA

Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su

computer collegati ad una rete locale deve prevedere un computer collegati ad una rete locale deve prevedere un

salvataggio periodico dei dati, deve installare un salvataggio periodico dei dati, deve installare un

software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi, software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi,

deve prevedere una parola chiave diversa per ogni deve prevedere una parola chiave diversa per ogni

persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi, persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi,

segretarie, infermieri, ecc.).segretarie, infermieri, ecc.).

TUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZA

Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su Il medico che usa cartelle cliniche informatizzate su

computer collegati ad una rete locale deve prevedere un computer collegati ad una rete locale deve prevedere un

salvataggio periodico dei dati, deve installare un salvataggio periodico dei dati, deve installare un

software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi, software antivirus aggiornato almeno ogni tre mesi,

deve prevedere una parola chiave diversa per ogni deve prevedere una parola chiave diversa per ogni

persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi, persona autorizzata a collegarsi alla rete (colleghi,

segretarie, infermieri, ecc.).segretarie, infermieri, ecc.).

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

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TUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZATUTELA DELLA SEGRETEZZA

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

Entro il 31 marzo di ogni anno va redatto il documento programmatico per la protezione dei dati sensibili.Il documento deve prendere in rassegna lo stato delle misure di sicurezza adottate. In particolare:• debbono essere elencati i dati personali gestiti• l’organizzazione del personale che si occupa dei dati con descrizione dei compiti e delle responsabilità dei vari addetti• l’analisi dei rischi che possono mettere in pericolo l’integrità e

la riservatezza delle informazioni

Entro il 31 marzo di ogni anno va redatto il documento programmatico per la protezione dei dati sensibili.Il documento deve prendere in rassegna lo stato delle misure di sicurezza adottate. In particolare:• debbono essere elencati i dati personali gestiti• l’organizzazione del personale che si occupa dei dati con descrizione dei compiti e delle responsabilità dei vari addetti• l’analisi dei rischi che possono mettere in pericolo l’integrità e

la riservatezza delle informazioni

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

INFORMATIZZAZIONEINFORMATIZZAZIONEINFORMATIZZAZIONEINFORMATIZZAZIONE

L’informatizzazione della Cartella o della Scheda L’informatizzazione della Cartella o della Scheda

clinica non è una innovazione banale e priva clinica non è una innovazione banale e priva

di rischi. di rischi.

Infatti deve essere garantita:Infatti deve essere garantita:

• la identificazione del compilatorela identificazione del compilatore

• la sicurezza contro le manomissionila sicurezza contro le manomissioni

• la tutela alle intromissionila tutela alle intromissioni

• la tutela alla segretezzala tutela alla segretezza

L’informatizzazione della Cartella o della Scheda L’informatizzazione della Cartella o della Scheda

clinica non è una innovazione banale e priva clinica non è una innovazione banale e priva

di rischi. di rischi.

Infatti deve essere garantita:Infatti deve essere garantita:

• la identificazione del compilatorela identificazione del compilatore

• la sicurezza contro le manomissionila sicurezza contro le manomissioni

• la tutela alle intromissionila tutela alle intromissioni

• la tutela alla segretezzala tutela alla segretezza

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mpe 2008mpe 2008

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MISURE MINIME DI SICUREZZA MISURE MINIME DI SICUREZZA - 1 -- 1 -MISURE MINIME DI SICUREZZA MISURE MINIME DI SICUREZZA - 1 -- 1 -

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettroniciArt. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

1.1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguentidal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:misure minime:

a)a) autenticazione informatica autenticazione informatica

b)b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;autenticazione;

c)c) utilizzazione di unutilizzazione di un sistema di autorizzazionesistema di autorizzazione

d)d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronicielettronici

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettroniciArt. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

1.1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguentidal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:misure minime:

a)a) autenticazione informatica autenticazione informatica

b)b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;autenticazione;

c)c) utilizzazione di unutilizzazione di un sistema di autorizzazionesistema di autorizzazione

d)d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronicielettronici

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

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MISURE MINIME DI SICUREZZA - 2 -MISURE MINIME DI SICUREZZA - 2 -

e)e) protezione degli strumenti elettronici e dei datiprotezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informaticideterminati programmi informatici

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemiil ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi

g) tenuta di un aggiornatog) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla documento programmatico sulla sicurezzasicurezza

h)h) adozione diadozione di tecniche di cifraturatecniche di cifratura o di codici identificativi o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di

salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitarisalute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari

e)e) protezione degli strumenti elettronici e dei datiprotezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informaticideterminati programmi informatici

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemiil ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi

g) tenuta di un aggiornatog) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla documento programmatico sulla sicurezzasicurezza

h)h) adozione diadozione di tecniche di cifraturatecniche di cifratura o di codici identificativi o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di

salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitarisalute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

ACCESSOACCESSO

Coniuge o partnerConiuge o partner

FamiliariFamiliari

Datore di lavoroDatore di lavoro

Colleghi di lavoroColleghi di lavoro

ConcorrentiConcorrenti

Organi di stampaOrgani di stampa

Società di assicurazioneSocietà di assicurazione

Società farmaceuticheSocietà farmaceutiche

Società di venditaSocietà di vendita

CriminaliCriminali

Troyan e spywareTroyan e spyware

DANNEGGIAMENTODANNEGGIAMENTO

VirusVirus

HackersHackers

LamersLamers

ACCESSOACCESSO

Coniuge o partnerConiuge o partner

FamiliariFamiliari

Datore di lavoroDatore di lavoro

Colleghi di lavoroColleghi di lavoro

ConcorrentiConcorrenti

Organi di stampaOrgani di stampa

Società di assicurazioneSocietà di assicurazione

Società farmaceuticheSocietà farmaceutiche

Società di venditaSocietà di vendita

CriminaliCriminali

Troyan e spywareTroyan e spyware

DANNEGGIAMENTODANNEGGIAMENTO

VirusVirus

HackersHackers

LamersLamers

Chi potrebbe Chi potrebbe avere interesse avere interesse ai dati sanitari ?ai dati sanitari ?

Chi potrebbe Chi potrebbe avere interesse avere interesse ai dati sanitari ?ai dati sanitari ?

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DIRITTO DI ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICADIRITTO DI ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA

La cartella clinica può essere rilasciata:La cartella clinica può essere rilasciata:• al diretto interessatoal diretto interessato• al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapaceincapace• a persona fornita di delega a persona fornita di delega • all’Autorità giudiziariaall’Autorità giudiziaria• agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)• al S.S.N.al S.S.N.• agli eredi legittimi con riserva per determinate notizieagli eredi legittimi con riserva per determinate notizie• per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimatomantenuto l’anonimato

   La cartella clinica non può essere rilasciata:La cartella clinica non può essere rilasciata:

• a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)• al altri medici senza la autorizzazione del pazienteal altri medici senza la autorizzazione del paziente• ai patronatiai patronati• ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitarioquesiti di ordine sanitario

DIRITTO DI ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICADIRITTO DI ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA

La cartella clinica può essere rilasciata:La cartella clinica può essere rilasciata:• al diretto interessatoal diretto interessato• al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapaceincapace• a persona fornita di delega a persona fornita di delega • all’Autorità giudiziariaall’Autorità giudiziaria• agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)• al S.S.N.al S.S.N.• agli eredi legittimi con riserva per determinate notizieagli eredi legittimi con riserva per determinate notizie• per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia per raccolte epidemiologiche scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimatomantenuto l’anonimato

   La cartella clinica non può essere rilasciata:La cartella clinica non può essere rilasciata:

• a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)a terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)• al altri medici senza la autorizzazione del pazienteal altri medici senza la autorizzazione del paziente• ai patronatiai patronati• ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitarioquesiti di ordine sanitario

mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

Prescrizioni del Garante Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice][art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005 - 9 novembre 2005Prescrizioni del Garante Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice][art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005 - 9 novembre 2005

- 1 -- 1 -

Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es. aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (es. case di cura).

Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (es. osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro).

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, anche i medici specialisti operanti in studi medici privati, non sono invece destinatari dell'obbligo di adottare dette misure, che riguardano l'organizzazione di strutture.

Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (es. aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (es. case di cura).

Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (es. osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro).

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, anche i medici specialisti operanti in studi medici privati, non sono invece destinatari dell'obbligo di adottare dette misure, che riguardano l'organizzazione di strutture.

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

Prescrizioni del Garante Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice][art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005  - 9 novembre 2005  Prescrizioni del Garante Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice][art. 154, 1 c) del Codice] - 9 novembre 2005  - 9 novembre 2005 

- 2 -- 2 -

Riservatezza nei colloqui

Distanze di cortesia

Notizie al pronto soccorso

Notizie sui reparti

Liste di pazienti

Chiamate in sale d'attesa

Informazioni sullo stato di salute

Ritiro delle analisi

Riservatezza nei colloqui

Distanze di cortesia

Notizie al pronto soccorso

Notizie sui reparti

Liste di pazienti

Chiamate in sale d'attesa

Informazioni sullo stato di salute

Ritiro delle analisi

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 Newsletter - 25 novembre 2008 

  Cartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiariCartelle cliniche dei defunti accessibili ai familiari

I dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell' autopsia devono I dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell' autopsia devono essere accessibili ai familiari.essere accessibili ai familiari.  Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera presso la quale era deceduta, la della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera presso la quale era deceduta, la comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'ospedale comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'ospedale aveva inizialmente chiesto all'interessato, richiamando il Codice in materia di protezione dei dati aveva inizialmente chiesto all'interessato, richiamando il Codice in materia di protezione dei dati personali, di chiarire le ragioni che giustificavano la visione della cartella clinica della sorella. L'uomo personali, di chiarire le ragioni che giustificavano la visione della cartella clinica della sorella. L'uomo aveva risposto di ritenere la propria richiesta motivata, oltre che da questioni di affetto familiare, da aveva risposto di ritenere la propria richiesta motivata, oltre che da questioni di affetto familiare, da esigenze di tutela della propria salute: la conoscenza di un'eventuale origine ereditaria o genetica del esigenze di tutela della propria salute: la conoscenza di un'eventuale origine ereditaria o genetica del male che aveva colpito la sorella avrebbe potuto consentirgli eventuali rimedi preventivi. Anche davanti male che aveva colpito la sorella avrebbe potuto consentirgli eventuali rimedi preventivi. Anche davanti a tali motivazioni l'ospedale continuava, tuttavia, ad opporsi alle richieste dell'uomo.a tali motivazioni l'ospedale continuava, tuttavia, ad opporsi alle richieste dell'uomo.  Nella propria decisione del Garante ribadisce che il Codice tutela l'interesse dei familiari ad accedere Nella propria decisione del Garante ribadisce che il Codice tutela l'interesse dei familiari ad accedere alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute. Il provvedimento chiarisce anche alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute. Il provvedimento chiarisce anche che la norma, sulla base della quale l'ospedale fondava il proprio diniego alle richieste dell'uomo, che la norma, sulla base della quale l'ospedale fondava il proprio diniego alle richieste dell'uomo, disciplina la richiesta di accesso ai dati personali di un defunto da parte di una persona diversa disciplina la richiesta di accesso ai dati personali di un defunto da parte di una persona diversa dall'interessato (o comunque non legittimata all'accesso in quanto familiare). Il Garante ha perciò dall'interessato (o comunque non legittimata all'accesso in quanto familiare). Il Garante ha perciò ordinato all'azienda ospedaliera di fornire riscontro alle richieste dell'interessato entro un termine ordinato all'azienda ospedaliera di fornire riscontro alle richieste dell'interessato entro un termine stabilito.stabilito. mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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 Newsletter – 30 ottobre 2009 

 

 Cartella clinica anche al conviventeCartella clinica anche al convivente

Il convivente ha diritto alla copia della cartelle clinicaIl convivente ha diritto alla copia della cartelle clinica  

L’accesso previsto dalla legge sulla privacy non è limitato ai parenti o al coniuge. L’accesso previsto dalla legge sulla privacy non è limitato ai parenti o al coniuge.

Né il dissenso dei parenti blocca il diritto del convivente alla cartella clinica. Né il dissenso dei parenti blocca il diritto del convivente alla cartella clinica.

Infatti l’articolo 9 comma 3 del Dlgs 196/2004 riconosce il diritto ad accedere ai dati personali delle Infatti l’articolo 9 comma 3 del Dlgs 196/2004 riconosce il diritto ad accedere ai dati personali delle

persona defunte a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari persona defunte a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari

meritevoli di protezione.meritevoli di protezione.

Garante privacy provvedimento del 17 settembre 2009 in newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009Garante privacy provvedimento del 17 settembre 2009 in newsletter n. 330 del 30 ottobre 2009

mpe 2009mpe 2009mpe 2009mpe 2009

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mpe 2005mpe 2005mpe 2005mpe 2005

PeròPerò come si può conciliare il diritto alla privacycome si può conciliare il diritto alla privacy

col diritto al nome (art. 6 codice civile - ogni col diritto al nome (art. 6 codice civile - ogni persona ha diritto al nome che le è per legge persona ha diritto al nome che le è per legge

attribuito, espressione dell’ identità personale, attribuito, espressione dell’ identità personale,

elemento saliente della rappresentatività sociale elemento saliente della rappresentatività sociale

di ogni persona).di ogni persona).

Il diritto al nome ricade dell’ambito deiIl diritto al nome ricade dell’ambito dei diritti assoluti di personalità, di matrice diritti assoluti di personalità, di matrice costituzionale (art. 22 Cost.)costituzionale (art. 22 Cost.)

PeròPerò come si può conciliare il diritto alla privacycome si può conciliare il diritto alla privacy

col diritto al nome (art. 6 codice civile - ogni col diritto al nome (art. 6 codice civile - ogni persona ha diritto al nome che le è per legge persona ha diritto al nome che le è per legge

attribuito, espressione dell’ identità personale, attribuito, espressione dell’ identità personale,

elemento saliente della rappresentatività sociale elemento saliente della rappresentatività sociale

di ogni persona).di ogni persona).

Il diritto al nome ricade dell’ambito deiIl diritto al nome ricade dell’ambito dei diritti assoluti di personalità, di matrice diritti assoluti di personalità, di matrice costituzionale (art. 22 Cost.)costituzionale (art. 22 Cost.)

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Il MedicoIl Medicotratra

Segreto professionaleSegreto professionalee Privacye Privacy

Il MedicoIl Medicotratra

Segreto professionaleSegreto professionalee Privacye Privacy

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO

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