S T A T U T O della BIC Incubatori FVG S.r.l. TITOLO I ......Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter...

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S T A T U T O della "BIC Incubatori FVG S.r.l." TITOLO I DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE – DOMICILIO DEI SOCI Articolo 1) - (DENOMINAZIONE) 1. La Società si denomina “BIC Incubatori FVG S.r.l." Articolo 2) - (DURATA) 1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà esse- re prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte. Articolo 3) - SEDE) 1. La Società ha la sua sede legale in Trieste, all'indi- rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter del- le disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Spetta all’Organo Amministrativo la decisione di isti- tuire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia o all'estero, ovvero di trasferire la sede Sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Articolo 4 - (DOMICILIO) 1. Il domicilio legale dei Soci e quindi l'indirizzo, il fax e l'indirizzo di posta elettronica dell’Organo Ammi- nistrativo e dei Sindaci - ove nominati - per i loro rap- porti con la Società è quello risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese e dai libri Sociali ove i rela- tivi dati siano stati riportati. 2. I Soci, l’Organo Amministrativo e i Sindaci, ove nomi- nati, sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di cui sopra alla Società e questa è tenuta ad annotare nei libri sociali le variazioni dandone altresì comunicazione al Registro Imprese. TITOLO II OGGETTO, CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI E QUOTE Articolo 5) - (OGGETTO SOCIALE) 1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attivi- tà: 1.1. promuovere, prevalentemente nel territorio della Re- gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti in qualun- que settore operino; 1.2. la fornitura di servizi, in maniera diretta e/o in- diretta anche in qualità di mandataria o/sub mandataria con particolare riguardo all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed alle altre Amministrazioni Pubbliche locali, i quali direttamente o indirettamente contribuiscano allo sviluppo delle attivi- tà economiche nel territorio della Regione; 1.3. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei si-

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S T A T U T O della "BIC Incubatori FVG S.r.l."

TITOLO I DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE – DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1) - (DENOMINAZIONE) 1. La Società si denomina “BIC Incubatori FVG S.r.l." Articolo 2) - (DURATA) 1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà esse-

re prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci,

una o più volte.

Articolo 3) - SEDE) 1. La Società ha la sua sede legale in Trieste, all'indi-rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso

il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter del-

le disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Spetta all’Organo Amministrativo la decisione di isti-tuire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad

esempio filiali, uffici, succursali e agenzie) in Italia

o all'estero, ovvero di trasferire la sede Sociale

nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 4 - (DOMICILIO) 1. Il domicilio legale dei Soci e quindi l'indirizzo, il fax e l'indirizzo di posta elettronica dell’Organo Ammi-

nistrativo e dei Sindaci - ove nominati - per i loro rap-

porti con la Società è quello risultante dalle evidenze

al Registro delle Imprese e dai libri Sociali ove i rela-

tivi dati siano stati riportati.

2. I Soci, l’Organo Amministrativo e i Sindaci, ove nomi-nati, sono tenuti a comunicare le variazioni dei dati di

cui sopra alla Società e questa è tenuta ad annotare nei

libri sociali le variazioni dandone altresì comunicazione

al Registro Imprese.

TITOLO II OGGETTO, CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI E QUOTE

Articolo 5) - (OGGETTO SOCIALE) 1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attivi-tà:

1.1. promuovere, prevalentemente nel territorio della Re-gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la nascita di nuove

imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti in qualun-

que settore operino;

1.2. la fornitura di servizi, in maniera diretta e/o in-diretta anche in qualità di mandataria o/sub mandataria

con particolare riguardo all'Unione Europea, allo Stato,

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed alle altre

Amministrazioni Pubbliche locali, i quali direttamente o

indirettamente contribuiscano allo sviluppo delle attivi-

tà economiche nel territorio della Regione;

1.3. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei si-

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stemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turi-

stico e del commercio;

1.4. l’elaborazione di piani di sviluppo; 1.5. la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l'attivazione

di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di

riferimento, con l'eccezione delle attività riservate a

professionisti iscritti in appositi albi;

1.6. l'attività di promozione imprenditoriale. 2.Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, in particolare:

2.1. realizzare e gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le

proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgi-

mento della propria attività;

2.2. assumere l'incarico, direttamente e/o indirettamen-te, anche in qualità di mandataria o sub mandataria per

conto dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, o di altre Amministrazioni pubbliche locali, di

dare attuazione a “Disposizioni” della Unione Europea,

dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

o di altre Amministrazioni pubbliche locali che prevedano

interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio

di tale Regione;

2.3. erogare contributi a fondo perduto e mutui agevola-ti, avvalendosi di risorse messe a disposizione della

Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia o da Enti e Amministrazioni locali;

2.4. fornire alle Amministrazioni Pubbliche locali servi-zi di consulenza, studio ed analisi del territorio, meto-

di per la selezione di proposte presentate da soggetti

terzi (pubblici, privati o misti);

2.5. essere destinataria di finanziamenti e commesse da parte della Unione Europea, di organismi comunitari, del-

lo Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

di enti ed istituti regionali e locali di diritto pubbli-

co, delle aziende municipalizzate o incaricate dello

svolgimento di servizi di pubblica utilità, per gli scopi

e le finalità che, nell'ambito dell'attività di promozio-

ne imprenditoriale, saranno stabiliti nelle convenzioni o

nei contratti da perfezionare con tali soggetti;

2.6. favorire l'insediamento di nuove imprese nel terri-torio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assi-

stendole nella ricerca dei siti più idonei, o mettendo a

loro disposizione, a qualsivoglia titolo, aree e fabbri-

cati eventualmente acquisiti nell'ambito dei piani per

gli insediamenti produttivi realizzati dai Comuni in ese-

cuzione delle leggi e dei provvedimenti della Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia.

2.7. collaborare alla realizzazione dei predetti piani

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per gli insediamenti produttivi, potendo a tal fine, pro-

cedere alla progettazione e compimento di opere di urba-

nizzazione e dei servizi, alla costruzione di fabbricati,

alla installazione di impianti, anche per la depurazione

degli insediamenti produttivi, nonché alla creazione di

laboratori per attività industriali ed artigianali;

2.8. fornire servizi di assistenza in materia amministra-tiva e fiscale, di organizzazione aziendale, di trasferi-

mento tecnologico, di informatica e telematica e di for-

mazione con particolare riguardo al personale preposto

all'esercizio delle imprese o a rami delle stesse;

2.9. assistere le imprese nella impostazione e redazione dei loro progetti d'impresa, fornendo loro tutte le cono-

scenze e gli strumenti necessari per le convalide econo-

miche dei loro piani;

2.10. sostenere e realizzare programmi di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizza-

zione di fonti energetiche alternative rispetto a quelle

derivanti dal petrolio e conseguire le opportunità di

sfruttamento delle aree di proprietà, comprese le coper-

ture dell’edificio di via Flavia numero civico 23/1, an-

che con l’avvio e la gestione di impianti di produzione

di energie rinnovabili;

2.11. gestire le attività che l'Agenzia Nazionale di At-trazione degli Investimenti e Sviluppo d'Impresa S.p.A.-

riterrà di decentrare ed affidare sul territorio della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espansione

delle attività imprenditoriali in tale area.

3. Spetta all’Organo Amministrativo compiere tutte le

operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto so-

ciale e così anche: compiere attività commerciali, indu-

striali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; contrarre

mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le

opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o per-

sonali, comprese le fidejussioni, a garanzia di obbliga-

zioni proprie, il tutto nei limiti previsti dall’articolo

15 del presente statuto sociale.

4. In ogni caso, è fatto espresso divieto di svolgere af-fari attinenti ad attività riservate in base alle leggi

speciali.

Articolo 6) - (CAPITALE SOCIALE) 1. Il capitale sociale è determinato in Euro 1.480.000,00 (unmilionequattrocentottantamila virgola zero zero) sud-

diviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai

loro possessori uguali diritti.

2. Il capitale sociale può essere costituito in sede di aumento da conferimenti sia in denaro, sia di beni in na-

tura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscet-

tibile di valutazione economica.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale

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sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del co-

dice civile in forza di deliberazione dell'Assemblea dei

Soci da adottarsi con le maggioranze previste per le mo-

difiche allo statuto.

4. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante

offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso

spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il

diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

5. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul ca-pitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso, con

il consenso di tutti i Soci, il deposito presso la sede

sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-

bis, comma secondo del Codice Civile, in previsione

dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 7) - (FINANZIAMENTI) 1. I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Am-ministrativo, versamenti e finanziamenti, a titolo onero-

so o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel ri-

spetto delle normative vigenti, con particolare riferi-

mento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra

il pubblico.

2.I finanziamenti con diritto a restituzione saranno pro-duttivi di interessi, salvo che diversamente risulti

dall'atto che farà constare il versamento.

3. Stanti le attuali disposizioni vigenti, salvo future modifiche, i suddetti finanziamenti potranno essere ef-

fettuati alla Società esclusivamente dai Soci che risul-

tano iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre

mesi e che detengano una partecipazione al capitale so-

ciale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nomi-

nale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 del C.C. ed ogni altra disposizione di legge

tempo per tempo vigente.

Articolo 8) (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - PRELA-ZIONE) - 1. Le partecipazioni sono trasferibili, con ef-fetto nei confronti della Società, ove avvengano nel ri-

spetto e in conformità a quanto appresso stabilito.

2. Il socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà prima

offrirla, a mezzo lettera raccomandata a.r., indicando il

nome dell'acquirente e tutte le condizioni di vendita

agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla con

preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla parte-

cipazione già posseduta.

3. Il socio interessato all'acquisto deve entro 30 (tren-ta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con

lettera raccomandata a.r. indirizzata al cedente e comu-

nicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercita-

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re la prelazione per la quota di sua spettanza, precisan-

do altresì se intende acquistare in caso di rinuncia di

altri soci una ulteriore partecipazione.

4. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

5. Qualora la partecipazione per la quale è stata rego-larmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a

quella globalmente offerta dal socio alienante, il dirit-

to di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il so-

cio offerente potrà liberamente alienare detta partecipa-

zione in conformità a quanto indicato nell'offerta di

prelazione.

6. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere la pro-

pria partecipazione è libero di cederla in conformità a

quanto indicato nell'offerta di prelazione.

7. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 gior-ni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto

di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la

procedura di offerta in prelazione ai soci.

8. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di pre-lazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indi-

cato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi

della partecipazione non sarà opponibile nè alla Società

nè ai soci.

9. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di

sottoscrizione di aumenti di capitale.

10. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati

(tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occor-

rerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in

mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto

disposto dal presente articolo in tema di inosservanza

del diritto di prelazione.

11. Il diritto di prelazione non spetta ove il trasferi-mento della partecipazione per atto tra vivi avvenga in

favore del coniuge e/o dei parenti in linea retta del so-

cio alienante ovvero in favore di società dallo stesso

socio controllate.

12. Il trasferimento delle partecipazioni e la costitu-zione/trasferimento di diritti reali sulle medesime, pur-

ché effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in

conformità alle disposizioni dettate in materia dallo

Statuto sociale, hanno effetto di fronte alla Società, a

seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi

di legge del relativo atto di trasferimento ovvero di co-

stituzione/trasferimento di diritti reali di godimento o

di garanzia.

13. Ai fini dell'esecuzione dei riscontri e degli adempi-

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menti di competenza dell'Organo Amministrativo, il socio

è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e per

essa all'Organo Amministrativo l'avvenuto deposito ed

iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di tra-

sferimento della partecipazione sociale ovvero di costi-

tuzione e/o trasferimento di diritti reali sulla stessa,

rimettendone copia conforme munita degli estremi dell'in-

tervenuto suo deposito ed iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 8) (RECESSO) - 1. Il socio può recedere dalla Società per l'intera sua partecipazione nei casi previsti

dall'art. 2473 del Cod.Civ. ed in ogni altro caso previ-

sto dalla Legge.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta)

giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non

prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni

dei soci della decisione che lo legittima, con l'indica-

zione delle generalità del socio recedente, del domicilio

per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-tato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni

dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera

che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento

della società.

Articolo 9) (LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI) - 1. Nel-le ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsa-

te al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo am-

ministrativo, sentito il parere dei sindaci e del reviso-

re, se nominati, tenendo conto del valore di mercato del-

la partecipazione riferito al momento di efficacia del

recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazio-

ni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tra-

mite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribu-

nale nella cui circoscrizione si trova la sede della so-

cietà, che provvede anche sulle spese, su istanza della

parte più diligente.

2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liqui-

dazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli

altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o

da parte di un terzo concordemente individuato dai soci

medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utiliz-

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zando riserve disponibili o in mancanza riducendo il ca-

pitale sociale corrispondentemente e qualora sulla base

di esso non risulti possibile il rimborso della parteci-

pazione del socio receduto, la società viene posta in li-

quidazione.

Articolo 10) - (UNICO SOCIO) 1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico Socio, l’Organo Ammi-

nistrativo, ai sensi dell'articolo 2470 4° comma c.c.,

deve depositare - per l'iscrizione nel registro delle im-

prese - una dichiarazione contenente l'indicazione del

cognome e nome o della denominazione, della data e luogo

di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede

e cittadinanza dell'unico Socio.

2. Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei Soci, l’Organo Amministrativo ne deve depositare la di-

chiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'Unico Socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni dell’Organo Amministrativo devono es-sere riportate entro trenta giorni dall'avvenuta varia-

zione della compagine sociale.

5. I contratti della Società con l'Unico Socio o le ope-razioni in favore dell'unico Socio sono opponibili ai

creditori della Società solo se risultano dal Libro delle

deliberazioni dell'Organo Amministrativo o da atto scrit-

to avente data certa anteriore al pignoramento.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11) - (DECISIONI DEI SOCI) 1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro com-petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli

argomenti che l’Organo Amministrativo o tanti Soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale sotto-

pongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono inderogabilmente riservate alla com-petenza dell'Assemblea:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. la nomina e la revoca dell’Organo di Amministrazione; c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del Sindaco o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o

del Revisore;

d. la determinazione del compenso dell’Organo di Ammini-strazione, del Sindaco Unico o dei Sindaci e del Presi-

dente del Collegio Sindacale se nominati e del Revisore

e. la deliberazione sulla responsabilità dell’Organo Am-ministrativo e, se nominato, dell'Organo di Controllo;

f. le modifiche del presente Statuto; g. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei po-

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teri dei Liquidatori;

h. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una ri-

levante modificazione dei diritti dei Soci.

3. Sono altresì riservate alla competenza dei Soci che decideranno con delibera assembleare assunta con il voto

favorevole della maggioranza del capitale sociale:

a. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; b. la concessione di garanzie reali per importi superiori al 15% (quindici per cento) del valore di patrimonio net-

to risultante dall’ultimo bilancio approvato;

c. l'assunzione di mutui e affidamenti bancari da utiliz-zarsi in qualsivoglia forma per importi superiori al 15%

(quindici per cento) del valore di patrimonio netto ri-

sultante dall’ultimo bilancio approvato;

4. Non possono partecipare alle decisioni in qualsiasi forma esse vengano adottate i Soci morosi ed i Soci tito-

lari di quote per le quali espresse disposizioni di legge

dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Le decisioni dei Soci verranno normalmente adottate mediante deliberazione assembleare specificatamente nei

casi previsti dalla Legge o dallo Statuto sociale, po-

tranno essere altresì adottate mediante consultazione

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per

iscritto ove la legge o lo statuto non dispongano diver-

samente.

6. La procedura di consultazione scritta o di acquisizio-ne del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari formalità, purchè sia assicurato a ciascun

Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia as-

sicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazio-

ne. La decisione è adottata mediante approvazione per

iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti

che contengano il medesimo testo di decisione.

7. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine - non inferiore a dieci

giorni - indicato nel testo della decisione proposta.

8. La mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

9. Le decisioni dei Soci sono prese con le maggioranze previste dall'articolo 15 per le deliberazioni assemblea-

ri.

10. Le decisioni dei Soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Li-

bro delle Assemblee; la firma del Presidente

dell’Assemblea attesterà la conformità del verbale alle

manifestazioni di volontà validamente espresse dai Soci.

11. L'Assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti at-tribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua com-

petenza.

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12. L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo,

statutariamente prevista, della competenza a deliberare

su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa

venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che

mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 12) - (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA) 1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo. 2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comu-ne in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

3. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assem-bleari si tengano per audio e/o per videoconferenza, a

condizione che:

a.- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accer-tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-

clamare i risultati della votazione;

b.- sia consentito al verbalizzante di percepire adegua-tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne;

c.- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, scambiando se del caso documenta-

zione;

4. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare: - il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A/R, fax o posta elet-

tronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-

neo allo scopo con conferma del recapito del messaggio,

da spedirsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

6. In caso di impossibilità dell’Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata, dal

Collegio Sindacale ovvero dal Sindaco Unico, se nominati,

o anche da un Socio.

Articolo 13) – (ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCA-ZIONE). 1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazio-

ne, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti

legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data

ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di pre-

cedente convocazione.

3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulte-riore convocazione non è già previsto nell'avviso della

precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro

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trenta giorni dalla data della precedente, con lettera

raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata da

spedirsi ai Soci almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 14) – (ASSEMBLEA TOTALITARIA) 1. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e

sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno

si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli ammini-

stratori o i sindaci, se nominati, non partecipano perso-

nalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-

chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della So-

cietà, nella quale dichiarano di essere informati su tut-

ti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-

porsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15) - (DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONE QUORUM) 1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresenta-

no più del 50% del capitale sociale, salvo che nei casi

previsti dall'art. 2479 n.ri 4 (modificazioni dello sta-

tuto) e 5 (decisione di compiere operazioni che comporta-

no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-

terminato nello statuto o una rilevante modificazione dei

diritti dei Soci) in cui delibera con il voto favorevole

dei Soci che rappresentano almeno i due terzi del capita-

le Sociale.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attri-buiti ai singoli Soci ai sensi del terzo comma dell'art.

2468 C.C. ovvero per modificare il presente comma è ne-

cessario il consenso di tutti i Soci.

3. L'introduzione e la soppressione di clausole compro-missorie devono essere approvate con il voto favorevole

di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del

capitale Sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono,

entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto

di recesso.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni,

richiedono diverse specifiche maggioranze.

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente sta-tuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso

(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di Socio

moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae

dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota

del Socio in conflitto di interesse o che non può eserci-

tare il diritto di voto.

Articolo 16) (DIRITTO DI VOTO) - 1. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipa-

zione.

2. Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione

Page 11: S T A T U T O della BIC Incubatori FVG S.r.l. TITOLO I ......Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del C.C. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di

per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la

sospensione del diritto di voto non possono partecipare

alle decisioni dei soci.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assem-blea può farsi rappresentare per delega scritta, conse-

gnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà es-

sere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia

o non socia.

4. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la

rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega

scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del

legale rappresentante.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi so-

stituire solo da chi sia espressamente indicato nella de-

lega, salvo che si tratti di procuratore generale.

6. La delega conferita per la singola assemblea ha effet-to anche per le successive convocazioni.

7. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

8. La rappresentanza non può essere conferita nè ad ammi-nistratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè

ai dipendenti della società, nè alle società da essa con-

trollate, o ai membri degli organi amministrativi o di

controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 17) – (RINVIO DELL'ASSEMBLEA) 1. I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del ca-pitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio

dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichia-

rino di non essere sufficientemente informati sugli argo-

menti all'ordine del giorno.

Articolo 18) (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona

designata dall'Assemblea stessa.

2. L'Assemblea, a maggioranza, nomina un Segretario, an-che non Socio, quando il verbale non viene redatto da un

Notaio designato dallo stesso Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto dei Soci a parteci-

pare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia

stata regolarmente convocata e che sia regolarmente co-

stituita, dirige e regola la discussione ed accerta i ri-

sultati delle votazioni.

Articolo 19) (VERBALE DELL'ASSEMBLEA) 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o

dal Notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, an-

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che in allegato, l'identità dei partecipanti e il capita-

le rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità e il risultato delle votazioni e deve consenti-

re, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favo-

revoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono esse-

re riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazio-

ni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari

comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto

da un Notaio.

4. Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per

la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi

di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza

indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi

dell'art. 2478 cod.civ.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20) – (COMPOSIZIONE E NOMINA) 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. 2. L’ Amministratore Unico è nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia

di equilibrio tra i generi.

3. L’Amministratore Unico può essere anche non Socio. 4. La carica di Amministratore Unico non può essere rico-perta da soggetti che difettino dei requisiti di profes-

sionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle di-

sposizioni normative e dai relativi provvedimenti attua-

tivi vigenti in materia.

5. Non può ricoprire la carica di Amministratore Unico: a. colui che rivesta il ruolo di Amministratore della

società controllante, a meno che non siano attribuite al

medesimo deleghe gestionali a carattere continuativo ov-

vero la nomina risponda all’esigenza di rendere disponi-

bili particolari e comprovate competenze tecniche degli

amministratori della società controllante o di favorirne

l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;

b. colui che sia dipendente dell’Amministrazione pub-

blica controllante o vigilante.

6. Non può essere nominato Amministratore Unico e se no-minato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle con-

dizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

7. Si applica all’Amministratore Unico il divieto di con-correnza di cui all'art.2390 C.C., salva autorizzazione

dell'assemblea.

8. Alle riunioni dell’Amministratore Unico può partecipa-re, in qualità di uditore e, quindi, senza facoltà di in-

tervento e di voto, il Direttore Generale di Friulia

S.p.A., in quanto Società che esercita attività di dire-

zione e coordinamento, o un suo delegato, purché apparte-

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nente all’organico di Friulia S.p.A..

Articolo 21) (NOMINA E SOSTITUZIONE DELL’ORGANO AMMINI-STRATIVO) 1. L'Amministratore Unico resta in carica a tempo inde-terminato fino a revoca o a dimissioni o per quel tempo

più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della

loro nomina.

2. E' ammessa la rieleggibilità. 4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo am-

ministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22) (DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO) 1. Le decisioni dell’Organo Amministrativo devono essere trascritte nel Libro delle decisioni dell’Organo Ammini-

strativo. La relativa documentazione è conservata dalla

Società.

Articolo 23) - (COMPETENZE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO) 1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione di sor-

ta, esclusi solo quelli che la legge e il presente statu-

to riservano espressamente ai Soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti

ai poteri dell’Organo Amministrativo.

2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori, di-rettori e institori, per il compimento di determinati at-

ti o categorie di atti determinandone i poteri.

3. L'Organo Amministrativo è l'unico responsabile,

nell'ambito Societario, per tutte le problematiche ine-

renti i lavoratori dipendenti, la normativa del D.Lgs

81/2008 e le normative sanzionatorie in materia ambienta-

le, di sicurezza ed igiene del lavoro.

Articolo 24) - (RAPPRESENTANZA) 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede

e grado di giurisdizione e pure per giudizi di evocazione

e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procurato-

ri alle liti spetta all’Amministratore Unico che potrà

conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in

sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

2. La rappresentanza Sociale spetta anche ai procuratori, direttori e institori di cui al precedente art. 23 punto

2 nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomi-

na.

Articolo 25) (COMPENSI ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO) 1. All’Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle

spese documentate sostenute per l'esercizio delle sue

funzioni, spetta un compenso determinato dall’Assemblea

nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi

provvedimenti attuativi vigenti in materia.

2. E’ fatto divieto corrispondere all’Organo Amministra-

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tivo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati

dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine

mandato.

Articolo 26) (ORGANO DI CONTROLLO) 1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nomi-nare un organo di controllo o un revisore.

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

3. L'organo di controllo è composto da un solo membro ef-fettivo o alternativamente, ove deciso dai soci in sede

di nomina, da un collegio, composto da tre membri effet-

tivi e due supplenti.

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio

Sindacale previste per le società per azioni. L'organo di

controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed

hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposi-

zioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni.

5. La revisione legale dei conti della società viene

esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili

disposizioni di legge, da un revisore legale o da una so-

cietà di revisione legale iscritti nell'apposito regi-

stro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dal-

la legge.

6. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomu-

nicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunio-

ni del Consiglio di Amministrazione.

7. La carica di Sindaco o di Revisore legale non può es-sere ricoperta da soggetti che difettino dei requisiti di

professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti

dalle disposizioni normative e dai relativi provvedimenti

attuativi vigenti in materia.

9. La composizione del Collegio Sindacale, se nominato, deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i ge-

neri.

10. I componenti dell'organo di controllo devono possede-re i requisiti di professionalità, onorabilità ed indi-

pendenza previsti dalle disposizioni normative e dai re-

lativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

Articolo 27) – (ALTRI ORGANI) 1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 28) - (ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIO-NE DEGLI UTILI) 1. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni an-no. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo

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procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai Soci per l'ap-provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

sercizio Sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla

chiusura dell'esercizio Sociale in conformità a quanto

previsto dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

3. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non

abbia raggiunto il 20% del capitale Sociale, potranno es-

sere distribuiti ai Soci, salvo diversa delibera dell'As-

semblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distri-

buire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive

partecipazioni.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Cas-se designate dall’Organo Amministrativo ed a decorrere

dal giorno che verrà annualmente fissato da questi.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal

giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a

favore della Società.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) – (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE) 1. Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque

causa - allo scioglimento della Società, l'Organo Ammini-

strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari

previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro

verificarsi e l'Assemblea dei Soci determinerà le modali-

tà della liquidazione, nominando uno o più liquidatori,

determinandone i poteri e disciplinando i criteri della

liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c.

TITOLO VII TITOLI DI DEBITO

Articolo 30) (TITOLI DI DEBITO) 1.La Società può procedere all'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. disciplinandone la nor-

mativa e la relativa competenza è attribuita ai Soci che

assumeranno la decisione con la maggioranza di almeno due

terzi del capitale Sociale.

TITOLO VIII VARIE

Articolo 31) - (FORO COMPETENTE) 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di af-fari sociali o della interpretazione o esecuzione del

presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitra-

to, è competente il foro del luogo ove la Società ha la

propria sede legale.

Articolo 32) - (ESCLUSIONE) 1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del Socio per giusta causa.

Articolo 33) - (SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E

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CONTROLLO) 1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezio-ne all'altrui attività di direzione e coordinamento negli

atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a

cura dell’Organo Amministrativo , presso la sezione del

registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma se-

condo, C.C..

Articolo 34) - (DISPOSIZIONI GENERALI) 1. I Soci che non partecipano all'amministrazione, così come previsto dall’articolo 2476 del Codice Civile, hanno

diritto di avere dall’Organo Amministrativo notizie sullo

svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali

ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Gli interventi per consultare i libri sociali ed i do-cumenti dovranno comunque essere preannunciati con almeno

tre giorni lavorativi di preavviso presso la sede della

Società e gli oneri di eventuali terzi professionisti in-

caricati alle verifiche saranno a carico dei Soci richie-

denti le medesime. La Società potrà conferire mandato a

propri consulenti affinché assistano alle verifiche ri-

chieste.

3. Le disposizioni del presente statuto si applicano an-che nel caso in cui la Società abbia un unico Socio se ed

in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità

di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti nor-

me di legge in tema di Società unipersonale.

4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fà riferimento alle disposizioni contenute nel

Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di Socie-

tà a responsabilità limitata e ove queste non provvedano

si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia

di Società per azioni.

Articolo 35) – (DISPOSIZIONE FINALE) 1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel pre-sente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di

legge.

f.to Giorgio Gerometta

Imposta di bollo assolta virtualmente CCIAA VG: aut n. 26813 del 07/10/2016

Il sottoscritto Renzo Petracco, Dottore Commercialista, ai sensi dell’art.31 comma

2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme

all’originale depositato presso la società.