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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A Nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179-A RELAZIONE DELLA 11 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) (RELATRICE PILONI) Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1999 SUL D I S E G N O D I L E G G E Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (n. 4275) approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999 in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati POZZA TASCA, GAMBATO, BURANI PROCACCINI, MARIANI, CORDONI, REPETTO, PROCACCI, SBARBATI e RUZZANTE (259); CORDONI, INNOCENTI, BARTOLICH, GASPERONI, GUERZONI, LUCÀ, RUZZANTE, SCIACCA, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI, VENETO Gaetano, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BUFFO, CAMOIRANO, CHIAVACCI, DAMERI, DEDONI, DE SIMONE, LABATE, MELANDRI, RIZZA e SIGNORINO (599); MARTINAT, TATARELLA, FINI, BONTEMPO, CONTI, COLUCCI, GASPARRI, LA RUSSA, NANIA, PASETTO Nicola, POLI BORTONE, SOSPIRI, VALLENSISE, DEL MASTRO DELLE VEDOVE, RASI e ZACCHERA (734); TRANTINO (833); NARDINI, SAIA, DE CESARIS e VALPIANA (896); DI CAPUA, CHIAVACCI, GATTO e SCANTAMBURLO (1170); GAMBALE (1363); MUSSI, CORDONI, INNOCENTI, BRUNALE, CAMPATELLI, GUERRA, LUCÀ, MANCINA, VOZZA, TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

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S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C AX I I I L E G I S L A T U R A

Nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179-A

RELAZIONE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE PILONI)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1999

SUL

D I S E G N O D I L E G G E

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ealla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (n. 4275)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999 in un testo risultantedall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati POZZA TASCA, GAMBATO, BURANI PROCACCINI,MARIANI, CORDONI, REPETTO, PROCACCI, SBARBATI e RUZZANTE (259);CORDONI, INNOCENTI, BARTOLICH, GASPERONI, GUERZONI, LUCÀ,RUZZANTE, SCIACCA, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI, VENETO Gaetano,BIRICOTTI, BOLOGNESI, BUFFO, CAMOIRANO, CHIAVACCI, DAMERI,DEDONI, DE SIMONE, LABATE, MELANDRI, RIZZA e SIGNORINO (599);MARTINAT, TATARELLA, FINI, BONTEMPO, CONTI, COLUCCI, GASPARRI,LA RUSSA, NANIA, PASETTO Nicola, POLI BORTONE, SOSPIRI, VALLENSISE,DEL MASTRO DELLE VEDOVE, RASI e ZACCHERA (734); TRANTINO (833);NARDINI, SAIA, DE CESARIS e VALPIANA (896); DI CAPUA, CHIAVACCI,GATTO e SCANTAMBURLO (1170); GAMBALE (1363); MUSSI, CORDONI,INNOCENTI, BRUNALE, CAMPATELLI, GUERRA, LUCÀ, MANCINA, VOZZA,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

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Atti parlamentari Nn. 4275, 115, 192, 345, 1000e1179-A– 2 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BARTOLICH, GASPERONI, GUERZONI, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI,VENETO Gaetano, ACCIARINI, ALTEA, ALVETI, ATTILI, BANDOLI, BASSO,BIELLI, BIRICOTTI, BONITO, BOVA, BRACCO, BUFFO, BUGLIO,CACCAVARI, CAMOIRANO, CAPITELLI, CAPPELLA, CARBONI, CARLI,CARUANO, CENNAMO, CESETTI, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, CHIUSOLI,COLOMBO Furio, CORSINI, DAMERI, DEBIASIO CALIMANI, DEDONI, DESIMONE, DI FONZO, DI ROSA, DI STASI, DUCA, FAGIANO, GAETANI,GAMBALE, GATTO, GERARDINI, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI,IZZO Francesca, LABATE, LENTO, LORENZETTI, LUCIDI, LUMIA,MALAGNINO, MANZATO, MARIANI, MASTROLUCA, MAURO, MELANDRI,NAPPI, NOVELLI, OLIVERIO, OLIVO, PANATTONI, PARRELLI, PENNA,PETRELLA, PEZZONI, PITTELLA, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUBINOPaolo, SABATTINI, SARACENI, SCHMID, SETTIMI, SICA, SIGNORINO,SINISCALCHI, SOLAROLI, SPINI, SUSINI, TATTARINI, VANNONI, VELTRI,VIGNALI, VIGNI e ZAGATTI (1938- ter); CORDONI, IOTTI, MUSSI,INNOCENTI, LUCÀ, BARTOLICH, GASPERONI, GUERZONI, RUZZANTE,SALVATI, SCIACCA, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI, VOZZA, GUERRA,MANCINA, ALVETI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BOVA, BRACCO, BRUNALE,BUFFO, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CARBONI, CARLI, CARUANO,CENNAMO, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, CHIUSOLI, DE SIMONE, DEONI, DISTASI, GAMBALE, GERARDINI, GIACCO, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, IZZOFrancesca, LENTO, LORENZETTI, LUMIA, MASTROLUCA, MELANDRI,OLIVERIO, PERUZZA, PETRELLA, PEZZONI, PITTELLA, RIZZA,ROSSIELLO, ROTUNDO, SICA, SIGNORINO, SINISCALCHI e VIGNI (2207- bis);CORDONI, IOTTI, MUSSI, INNOCENTI, BARTOLICH, GASPERONI,GUERZONI, LUCÀ, RUZZANTE, SCIACCA, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI,VENETO Gaetano, CAMPATELLI, MANCINA, VOZZA, ALVETI, BOLOGNESI,BOVA, BRACCO, BIRICOTTI, BRUNALE, BUFFO, BUGLIO, CACCAVARI,CAMOIRANO, CARBONI, CARLI, CARUANO, CENNAMO, CHIAMPARINO,CHIAVACCI, CHIUSOLI, DEDONI, DE SIMONE, DI STASI, GAMBALE,GERARDINI, GIACCO, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, LENTO, IZZO Francesca,LORENZETTI, LUMIA, MASTROLUCA, MELANDRI, OLIVERIO, PERUZZA,PETRELLA, PEZZONI, PITTELLA, RIZZA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SCHMID,SICA, SIGNORINO, SINISCALCHI, SPINI e VIGNI (2208); SCHMID,BOLOGNESI, JERVOLINO RUSSO, INNOCENTI, BOATO, DETOMAS,OLIVIERI, ABBATE, ALBANESE, ALTEA, ANGELICI, ATTILI, BASSO,BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BOCCIA, BONITO, BORROMETI, BOVA,BRANCATI, BRUNALE, BUFFO, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO,CANANZI, CAPITELLI, CARBONI, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA,CHIAVACCI, CHIUSOLI, CORDONI, CORSINI, CREMA, DELFINO Leone,DEDONI, DE SIMONE, DI BISCEGLIE, DI STASI, DUCA, FERRARI, FIORONI,FRIGATO, FUMAGALLI Sergio, GAETANI, GAMBALE, GASPERONI, GATTO,GERARDINI, GIACALONE, GIACCO, GIANNOTTI, GIUGLIETTI, IZZOFrancesca, LABATE, LENTI, LENTO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MAGGI,

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Atti parlamentari Nn. 4275, 115, 192, 345, 1000e1179-A– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MALAVENDA, MANGIACAVALLO, MARIANI, MASELLI, MASSA,MASTROLUCA, MOLINARI, MONACO, MUZIO, NIEDDA, NOVELLI,OLIVERIO, OLIVO, ORLANDO, PAISSAN, PARRELLI, PASETTO Giorgio,PECORARO SCANIO, PENNA, PEPE Mario, PEZZONI, PICCOLO, PISTONE,PITTELLA, POLENTA, RAFFAELLI, RAFFALDINI, RAVA, ROSSI Edo,ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUZZANTE, SAIA, SALVATI, SAONARA,SCALIA, SCOZZARI, SCRIVANI, SERVODIO, SICA, SINISCALCHI, STELLUTI,TESTA, VALETTO BITELLI , VALPIANA, VENDOLA, VENETO Armando,VOZZA e WIDMANN (2696); BARRAL e BALOCCHI (2838); SAONARA (3385);BERGAMO (3685); PRESTIGIACOMO, PISANU, CALDERISI, MARZANO,REBUFFA, APREA, ARACU, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI,BERGAMO, BERRUTI, BIANCHI Vincenzo, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI,CASCIO, CAVANNA SCIREA, CESARO, CICU, CRIMI, DANESE, DE LUCA,d’IPPOLITO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRATTINI, GAZZARA, GIUDICE,GIULIANO, GUIDI, LO JUCCO, MAIOLO, MARTINO, MASSIDDA,MATRANGA, MICCICHÈ, MICHELINI, MISURACA, NAN, PAGLIUCA,PALUMBO, PAROLI, POSSA, ROMANI, RUSSO, SANTORI, SAPONARA,SARACA, SCAJOLA, SERRA, STAGNO d’ALCONTRES, TABORELLI,TORTOLI, URBANI e VITO (3871); NARDINI, VALPIANA e LENTI (5287)

(V. Stampati Camera nn.259, 599, 734, 833, 896, 1170, 1363, 1938-ter,2207-bis, 2208, 2696, 2838, 3385, 3685, 3871e 5287)

e del disegno di legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per la solidarietà sociale

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro per le pari opportunità

col Ministro della sanità

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(V. Stampato Camera n.4624)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 15 ottobre 1999

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E SUI

D I S E G N I D I L E G G E

Norme in materia di congedi parentali (n. 115)

d’iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congediparentali e familiari (n. 192)

d’iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (n. 345)

d’iniziativa delle senatrici DANIELE GALDI, BARBIERI, BRUNO GANERI,BUCCIARELLI, D’ALLESSANDRO PRISCO, PAGANO e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

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Atti parlamentari Nn. 4275, 115, 192, 345, 1000e1179-A– 5 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interpretazione autentica dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono

persone handicappate (n. 1000)

d’iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, COSTA,GUBERT e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermareil diritto al tempo scelto (n. 1179)

d’iniziativa dei senatori DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PILONI, PELELLA,BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, MURINEDDU, BESOSTRI e CADDEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di leggen. 4275, con l’esclusione dell’articolo 14 e degli articoli da 17 a 24 del dise-gno di legge n. 345 e degli articoli da 1 a 30 e dell’articolo 52 del disegno

di legge n. 1179, dei quali si propone lo stralcio

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 7

Pareri:

– della 1a Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . .» 18

– della 5a Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . .» 19

– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .» 20

Disegni di legge:

– n. 4275, approvato dalla Camera dei deputati . . . . . .» 21

– n. 115, d’iniziativa dei senatori Manieri ed altri . .» 34

– n. 192, d’iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino» 35

– n. 345, d’iniziativa delle senatrici Daniele Galdi edaltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 39

– n. 1000, d’iniziativa dei senatori Camo ed altri . . . .» 50

– n. 1179, d’iniziativa dei senatori De Luca Michele edaltri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 51

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L’aspettativa delpaese nei riguardi di questo provvedimentoè grande: per il percorso che ha avuto, lesperanze che ha suscitato, l’impostazionestrategica che ha assunto. Esso rappresentaindubbiamente un momento alto della poli-tica di riforme avviata dal Parlamento checoglie e dà risposte alle trasformazioni dellasocietà, del mondo produttivo e dei bisognidegli uomini e delle donne del nostropaese.

LE DONNE CAMBIANO I TEMPI

A partire dagli anni ’80 le donne, perprime, hanno sostenuto che il ciclo vitale,in tutte le sue stagioni, aveva il diritto divedere riconosciuti i suoi tempi come espe-rienza piena cui corrispondono diritti, risor-se, poteri.

Nella X legislatura (atto Camera 5131) inParlamento è approdata la prima propostadi legge d’iniziativa popolare, articolata at-torno alla prospettazione di una politica deitempi innovativa. Le donne, facendo uscirequesta problematica dall’ambito privato del-la negoziazione intrafamiliare, avevanoscelto di dare evidenza politica all’opportu-nità di ciascuna di intrecciare il tempo dellavoro, il tempo per se stesse ed il tempo dicura, obbligando non più se stesse, ma lacomunità intera a progettare modelli orga-nizzativi e di servizi compatibili con il de-siderio di dare espressione e concretezza aesigenze più ricche.

Con quella proposta di legge si chiedeva-no nuove compatibilità, un nuovo sistemadi valori, nuovi stili di vita, a partire daun’idea semplice: il tempo è una risorsa edonne e uomini devono poter affermare la

propria sovranità, la propria libertà nell’usodi esso.

Quest’ambizione non poteva che averecome protagoniste le donne: infatti, le gran-di trasformazioni sociali e culturali checoinvolgono il mondo di oggi hanno la lororadice nel passaggio da un ruolo, per essepredeterminato, al tempo della scelta.

Oggi le donne scelgono di vivere molteesperienze, ma si scontrano con un’organiz-zazione quotidiana e materiale della societàancora basata su una divisione dei ruoli so-ciali in base al sesso, che nega loroun’esperienza di vita molteplice e comples-sa. Nonostante ciò, ribadiscono con deter-minazione la scelta del lavoro (anche quan-do non lo trovano, come in tante aree delnostro paese) e, affermando una presenzasia nella produzione che nella sfera della ri-produzione umana e sociale, si sono fattecarico di un doppio lavoro, di una faticadoppia rispetto agli uomini.

Donne che lavorano, che studiano, chenon lavorano più, che aspettano un lavoro:sono tutte donne che non vogliono più do-ver scegliere tra carriera e maternità, fra af-fermazione nel lavoro e affetti. Sono tuttedonne che si scontrano con una vera e pro-pria «tirannia» del tempo di lavoro che su-bordina a sé, considerandoli inferiori e resi-duali, gli altri tempi come il tempo per lamaternità, per gli altri, per sé, per lostudio.

Perciò le donne hanno proposto alla poli-tica parole nuove come «doppia presenza»e «lavoro di cura» per raccontare le ric-chezze e i disagi della nuova quotidianitàfemminile. Parole che, approfondendo i mu-tamenti del corso di vita delle donne, indi-viduano e aiutano a comprendere i processidi evoluzione sociale che stanno trasfor-mando l’intera società.

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sono solo le donne infatti a viverecon profondo disagio questa concezione eorganizzazione del tempo. Donne e uominidevono poter vivere in tutto l’arco della vi-ta una pluralità di tempi: lo studio, il lavo-ro, il tempo per gli altri, il tempo per sé.

Il ciclo della vita, in tutte le sue fasi –nascita, adolescenza, maturità, vecchiaia –deve vedere riconosciuti i suoi tempi comeesperienza piena di vita. Queste sono ledomande.

E allora, il lavoro di cura va riconosciutocome «tempo sociale», da prevedere anchenel ciclo lavorativo e da distribuire tra uo-mini e donne, i cicli di vita debbono supe-rare la loro attuale, immodificabile scansio-ne: prima lo studio, poi il lavoro e poi lapensione. Ancora, le città, nei loro spazi enei loro tempi, non devono più sottrarretempo e servizi a uomini e donne e acco-gliere invece la complessità della vitaumana.

È grazie a quel dibattito nel paese, a quellavoro, che oggi ci troviamo a cercare lachiave di una migliore organizzazione deitempi sociali nel superamento di rigiditànormative e nel rafforzamento delle facoltàindividuali di scelta.

Da quella elaborazione infatti hanno at-tinto le diverse proposte di legge presentatein Parlamento successivamente a quella diiniziativa popolare.

Non si può non richiamare, a questo pun-to dell’esposizione, l’imponente lavoro diriflessione ed elaborazione realizzato dallaCamera dei deputati, che ha portato all’uni-ficazione di ben sedici proposte di legge diiniziativa parlamentare, vertenti, in maggio-ranza, sulla disciplina dei congedi parentali,e di un disegno di legge di iniziativa delGoverno che, per i suoi contenuti, ha svoltoun ruolo essenziale nell’orientare la discus-sione.

In quel testo infatti non solo si riprende-vano i temi, le analisi, le soluzioni dellaproposta di legge d’iniziativa popolare so-pra ricordata, ma si operava anche la sceltadi ricollocarli in un nuovo contesto, forte-mente segnato dal dibattito europeo fra le

parti sociali in materia di formazione conti-nua, di flessibilità dei tempi di lavoro e diconciliazione tra i tempi di lavoro e dicura.

A questi ultimi aspetti si deve la centra-lità del tema dei congedi parentali nel con-fronto con la direttiva europea 96/34/CE ela scelta di intervenire sulla legge n. 1204del 1971 a tutela delle lavoratrici madri, masoprattutto il costruttivo percorso di scam-bio con le parti sociali sullo sfondo del di-battito più generale sui tempi di lavoro.

Il primo obiettivo del testo al nostro esa-me è dunque quello di favorire un governodei propri tempi di vita da parte delle per-sone promuovendo, insieme, un equilibriosocialmente sostenibile tra i tempi di lavo-ro, di cura, di formazione e relazione e unnuovo sistema di valori. Questi aspetti sonoben definiti nell’articolo 1 del testo:

a) l’istituzione dei congedi dei genitorie l’estensione del sostegno ai genitori disoggetti portatori dihandicap;

b) l’istituzione del congedo per la for-mazione continua e l’estensione dei congediper la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di fun-zionamento delle città e la promozionedell’uso del tempo per fini di solidarietàsociale.

CONCILIARE I TEMPI DI CURA E I TEMPI DI

LAVORO

Il tempo di lavoro non può prevaricaregli altri tempi della vita: anche il tempo perla cura dei figli, per la cura famigliare han-no un valore sociale che deve essere rico-nosciuto. Oggi, invece, l’esperienza dellamaternità e della paternità si trova spesso inconflitto con l’impegno lavorativo ed è vis-suta come puro costo da contenere o comeun ostacolo per il datore di lavoro.

Da questo punto di vista, nel confrontocon la legge n. 1204 del 1971 sulla tuteladelle lavoratrici madri, che pure ha rappre-sentato negli anni ’70 uno dei momenti piùalti della stagione delle riforme, il testo che

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ci perviene dall’altro ramo del Parlamentodimostra di aver saputo cogliere trasforma-zioni profonde della società italiana.

Il tempo che la legge n. 1204 sottraeva allavoro, ed al solo lavoro dipendente, era infondo standardizzato come quello della pro-duzione, disegnato su madri e figli astratta-mente omogenei nei bisogni e nei desi-deri.

Il disegno di legge n. 4275 cerca invecedi adeguare le norme: il tempo di cura èmeno rigido e prevedibile e molto più per-sonalizzato. Il testo sviluppa strategie diconciliazione tra tempi di lavoro e tempi divita che promuovono mutamenti socialipositivi:

riconoscendo ad entrambi i genitori ildiritto individuale al congedo parentale perla nascita o l’adozione di un bambino, pro-muove anche attraverso specifici incentivi(un elevamento del tetto massimo da dieci aundici mesi, nel caso in cui il padre fruiscadi un periodo di congedo non inferiore a tremesi) una genitorialità piena;

parificando i diritti di genitori naturali,adottivi e affidatari, rimuove i negativi ef-fetti di un’ingiusta gerarchia di valori, chefortunatamente non ha più corso nelpaese;

lasciando alla donna la scelta della di-stribuzione, prima e dopo il parto, del tem-po complessivo di astensione obbligatoriadal lavoro, riconosce a ciascuna madre ildiritto di autonoma gestione di tempi cosìpersonali, fatto salvo il principio della sal-vaguardia della salute del nascituro;

estendendo i tempi di astensione facol-tativa per la cura dei figli, più compiuta-mente riconosciuti anche ai padri e ai lavo-ratori autonomi, ridisegna la gerarchia tra itempi di lavoro e i tempi di cura;

estendendo il diritto all’astensione fa-coltativa dal lavoro per l’assistenza ai figlialle lavoratrici autonome, non solo prendeatto del numero crescente di donne chescelgono di esercitare attività in proprio, maconcretamente opera un ulteriore passo nel-la più universale direzione del riconosci-mento pieno del valore sociale della mater-

nità, a prescindere dalla condizione lavora-tiva della donna;

accantonando un fondo specifico in fa-vore delle aziende che scelgono di favorirela conciliazione dei tempi di vita e di lavo-ro, riconosce contestualmente il valore dellaconcertazione ed il ruolo della contrattazio-ne decentrata in una materia tanto segnatadalla particolarità dei bisogni e dalle esi-genze delle imprese;

consentendo e incentivando l’assunzio-ne di lavoratori a tempo determinato in so-stituzione di lavoratori in astensione obbli-gatoria e facoltativa, riconosce le crescentiesigenze di affiancamento formativo gene-rate dalla sempre maggiore qualificazione especializzazione del lavoro, con il propositodi ridurre i costi – diretti e indiretti – che leimprese in quei casi sono chiamate asostenere.

Il testo al nostro esame inoltre proponeuna serie di disposizioni che rendono menogravose le situazioni di grave infermità difamiliari e conviventi, come si vedrà piùnel dettaglio nel seguito dell’esposizione.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Con l’introduzione dei congedi formativisi interviene per rimuovere un altro fattoredi rigidità riguardante, questa volta, la suc-cessione tra tempo dello studio e tempo dellavoro, riconoscendo a ciascuno la possibi-lità ed il diritto a distaccarsi temporanea-mente dal lavoro per proseguire o ricomin-ciare gli studi ovvero per qualificarsi.

È questo un aspetto assai qualificante deltesto in discussione: l’Italia deve colmare ildeficit che la investe nell’ambito del conte-sto europeo in merito agli interventi forma-tivi e alla qualità ed efficacia dell’offerta.

Per rendere competitiva la nostra econo-mia è necessario infatti realizzare forti in-vestimenti nel capitale umano: la formazio-ne è la risorsa del futuro.

In rapporto alla moderna organizzazionedel lavoro, la parte del disegno di leggen. 4275 che si occupa di questo profilo in-

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troduce un elemento di grande innovazionefunzionale, rendendo concretamente possi-bile quella formazione lungo tutto l’arcodella vita che tutti considerano ormai indi-spensabile per un utilizzo sociale pieno del-le nuove tecnologie e per un rafforzamentodelle opportunità formative ed occupaziona-li per tutti i lavoratori.

TEMPI DELLE CITTÀ

Infine, il disegno di legge n. 4275 si pro-pone di spezzare la tirannia degli orari dellecittà, che sottrae tempo e servizi a donne eduomini; senza un governo che ascolti chivive nella città, la babele degli orari, sepa-ratamente decisi da amministrazioni, azien-de di trasporto, scuole, negozi ed altri infi-niti erogatori di servizi, costringe il cittadi-no a fatiche e rinunce che limitano pesante-mente la sua autonomia.

Il testo all’attenzione dell’Assemblea, as-segnando compiti di coordinamento degliorari delle città a regioni e comuni, chiama-ti rispettivamente a promuovere e a concer-tare piani territoriali degli orari negoziati traerogatori ed utenti dei servizi, raccoglie lepositive esperienze di numerose ammini-strazioni locali ed assume come valore ge-neralizzato per il paese il principio che lacomunità deve essere amica dei suoi singolicomponenti.

Il tempo della vita si può scandire in mo-do più consono alle complesse esigenzedella persona e, laddove si rende necessarioconciliare differenti esigenze, è possibileporre princìpi e procedure della democraziaal servizio della qualità della vita.

Il testo propone una soluzione che valo-rizza l’autonomia locale e la composizionenegoziata dei conflitti: esso attribuisce aisindaci il potere ed il dovere di coordinaregli orari degli esercizi commerciali, dei ser-vizi pubblici e degli uffici periferici delleamministrazioni pubbliche, avvalendosi diun tavolo di concertazione cui partecipanorappresentanti di erogatori ed utenti deiservizi.

La regolazione dei tempi della città, allostesso modo della regolazione dei suoi spa-zi, diviene oggetto di pianificazione vinco-lante, approvata dal consiglio comunale edunque soggetta alla verifica di eletti edelettori.

Lo scopo finale è la definizione di unorario della città fatto per chi ci vive,all’interno del quale ciascuno possa libera-mente essere cittadino del proprio tempo.

LE BANCHE DEI TEMPI

Con specifici finanziamenti, il disegno dilegge trasmesso dall’altro ramo del Parla-mento promuove l’attuazione dei piani ter-ritoriali degli orari, ma non manca di pre-miare la costituzione delle banche dei tem-pi, scegliendo anche in questo caso di valo-rizzare uno strumento inventato e sperimen-tato liberamente all’interno delle comunitàlocali da singoli e gruppi di cittadini.

Questa nuova e ricca realtà associativa,nata dal principio dello scambio alla pari diore, chieste ed offerte sulla base dei bisognie delle capacità di ciascuno, reintroduce inmodo ingegnoso e moderno nelle nostrecittà il mutuo aiuto tipico delle antiche rela-zioni di buon vicinato.

Si tratta di un’esperienza generalmentepromossa da gruppi di donne ed attivamen-te sostenuta dalle istituzioni locali, che haportato, ad oggi, alla costituzione di ben284 banche sparse sull’intero territorio na-zionale.

Esse costituiscono ormai una rete di cit-tadinanza attiva e solidale che è interessedello Stato sostenere, poiché favorisce laqualità della vita dei singoli e delle comu-nità locali, attraverso il libero scambio diprestazioni utili ma senza valore di merca-to. Ancora una volta dunque, la norma pro-posta corrisponde alla scelta di dare valorea tempi non monetizzabili di cura, solida-rietà, dono e scambio di servizi, assumendoil principio che il tempo è molto più chedenaro.

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IL DISEGNO DI LEGGE N. 4275

Passando ad esaminare più dettagliata-mente il disegno di legge n. 4275, che laCommissione, avendolo adottato come testobase, sottopone all’Assemblea proponendo-ne l’approvazione senza modifiche rispettoal testo trasmesso dalla Camera dei deputa-ti, si rinvia in primo luogo, per quel checoncerne il Capo I, sui princìpi generali,all’elencazione delle finalità del provvedi-mento, già sopra ricordate ed esaustivamen-te indicate all’articolo 1. Con l’articolo 2, siautorizza lo svolgimento di specifiche cam-pagne informative sui contenuti della nor-mativa, promosse dal Ministro per la soli-darietà sociale di concerto con il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale.

Il Capo II riguarda i congedi parentali,familiari e formativi: l’articolo 3 introducealcune modifiche alla legge n. 1204 del1971, nella parte relativa ai congedi dei ge-nitori. Con il comma 1 di tale articolo vie-ne stabilito che l’astensione facoltativa ed ilrelativo trattamento economico, di cui allapredetta legge n. 1204, sono riconosciutianche se l’altro genitore non ne ha diritto, ela medesima tutela viene estesa anche allelavoratrici autonome, per un periodo massi-mo di tre mesi entro il primo anno di vitadel bambino, e comunque a partire dal 1o

gennaio 2000. Il comma 2 delinea una nuo-va disciplina dell’astensione facoltativa dallavoro e delle assenze per malattia del bam-bino, sostituendo integralmente l’articolo 7della citata legge n. 1204: viene sancito ildiritto per ciascun genitore di assentarsi dallavoro nei primi otto anni di vita del bam-bino, nel limite massimo di dieci mesi, con-tinuativi o frazionati. Alla madre lavoratricespetta un periodo non superiore ai sei mesi,dopo che sia trascorso il periodo di asten-sione obbligatorio. Lo stesso periodo spettaanche al padre, per il quale è però previstoun incentivo, volto alla promozione di unsuo maggiore impegno nella gestione fami-liare, con elevazione del limite massimo asette mesi (e del tetto complessivo, conse-guentemente, da dieci a undici mesi), nel

caso in cui si assenti dal lavoro per almenotre mesi. Il periodo di dieci mesi è attribui-to integralmente nel caso vi sia un solo ge-nitore. Nello stesso comma 2, la determina-zione delle modalità e dei criteri di preavvi-so del datore di lavoro è demandata allacontrattazione collettiva, prevedendosi co-munque un periodo non inferiore a quindicigiorni. Il capoverso 4 del comma disciplinapoi il diritto dei genitori di astenersi dal la-voro – purché non contemporaneamente –durante le malattie del bambino di età infe-riore ad otto anni (il limite attuale è di treanni), certificate da un medico specialistadel Servizio sanitario nazionale o con essoconvenzionato. Il ricovero ospedaliero delbambino interrompe le ferie in godimentoda parte del genitore. Nel caso di malattiadel bambino, il genitore che fruisce delcongedo è tenuto ad autocertificare che l’al-tro genitore non è assente dal lavoro neglistessi giorni e per lo stesso motivo. Tutti iperiodi di assenza per astensione facoltativae per malattia del bambino sono computatinell’anzianità di servizio. Il comma 3dell’articolo 3 estende ai periodi di riposodi cui all’articolo 10 della legge n. 1204 –riguardanti le astensioni consentite alle la-voratrici madri nel primo anno di vita delbambino – le disposizioni in materia dicontribuzione figurativa, nonché di riscattoovvero di continuazione volontaria del ver-samento dei contributi stessi, per le lavora-trici che si trovino in astensione facoltativaoltre il terzo anno di vita del bambino; vie-ne altresì stabilito il raddoppio dei periodidi riposo in caso di parto plurimo, preve-dendo che le ore aggiuntive possano esserefruite anche dal padre.

Il comma 4 dell’articolo 2 sostituiscel’articolo 15 della legge n. 1204, che regolail trattamento economico delle varie formedi astensione dal lavoro. Viene confermatoil diritto ad una indennità giornaliera pariall’80 per cento della retribuzione per il pe-riodo di astensione obbligatoria, mentre perl’astensione facoltativa sono previsti importidifferenziati, pari al 30 per cento della retri-

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buzione nei primi tre anni di vita del bam-bino, per un periodo massimo complessivotra i genitori di sei mesi, integralmente co-perto da contribuzione figurativa; in tutti glialtri casi, fino al compimento dell’ottavoanno di vita del bambino, ove il reddito in-dividuale dell’interessato sia inferiore a 2,5volte l’importo del trattamento minimo dipensione a carico dell’assicurazione genera-le obbligatoria, spetta un’indennità pari al30 per cento della retribuzione, mentre nes-suna indennità è corrisposta ove il predettoreddito superi tale limite. È comunque pre-vista in tali casi la copertura previdenziale,con contribuzione figurativa rapportata adun valore retributivo convenzionale, fattasalva la possibilità di versamenti integrativida parte dell’interessato.

Per i periodi di assenza connessi a malat-tia del bambino di età non superiore a treanni, è dovuta la sola contribuzione figura-tiva piena; per la fascia di età compresa trai tre e gli otto anni, la contribuzione figura-tiva è invece rapportata ad un valore retri-butivo convenzionale. Il comma 5 dell’arti-colo 3 estende infine tutte le disposizioniche figurano al medesimo articolo ai geni-tori adottivi o affidatari, consentendo altresìche il diritto all’astensione facoltativa o permalattia del bambino possa essere esercitatonei tre anni successivi all’ingresso del mi-nore nel nucleo familiare, nel caso in cui,all’atto dell’adozione o dell’affidamento,questi abbia un’età compresa tra i sei e idodici anni. Restano ferme le disposizionivigenti in materia di lavoratori a domicilioe di addetti ai servizi domestici e fami-liari.

All’articolo 4 è invece contenuta la disci-plina dei congedi per eventi e cause parti-colari: il comma 1 prevede un permesso re-tribuito di tre giorni lavorativi all’anno incaso di decesso o grave infermità del co-niuge, di un parente entro il secondo gradoo del convivente; nell’ipotesi di grave infer-mità, il permesso può essere sostituito, d’in-tesa con il datore di lavoro, con diversemodalità di espletamento della prestazionelavorativa. Il comma 2 stabilisce a favore

dei lavoratori dipendenti un periodo di con-gedo continuativo o frazionato non superio-re a due anni per gravi e documentati moti-vi familiari. Il congedo implica il diritto al-la conservazione del posto di lavoro, manon è computato nell’anzianità di servizio,né ai fini previdenziali, fatta salva la possi-bilità del lavoratore di procedere al riscattoo al versamento volontario dei relativi con-tributi. Con i successivi commi 3 e 4 è de-mandata, rispettivamente, alla contrattazionecollettiva la disciplina delle modalità dipartecipazione ad eventuali corsi di forma-zione del personale che riprende l’attivitàlavorativa dopo la sospensione di cui alcomma 2, e ad un decreto del Ministro perla solidarietà sociale, di concerto con i Mi-nistri del lavoro e della previdenza sociale edella sanità, la definizione dei criteri per lafruizione dei congedi.

L’articolo 5 riconosce ai lavoratori, cheabbiano almeno 5 anni di anzianità di servi-zio presso la stessa azienda o amministra-zione, la possibilità di fruire di congedi perla formazione, nel limite di undici mesi,continuativi o frazionati, nell’arco dell’inte-ra vita lavorativa – finalizzati, ai sensi delcomma 2, alla conclusione del ciclo di stu-dio obbligatorio, secondario, ovvero univer-sitario, nonché alla partecipazione a specifi-che attività formative – non retribuiti, noncomputabili nell’anzianità di servizio e noncumulabili con ferie, malattia ed altri con-gedi. Il comma 3 regola i profili attinentialla conservazione del posto di lavoro e alrapporto con l’anzianità di servizio, le ferieed i congedi per malattia o riconosciuti adaltro titolo; con il comma 4 sono definite lecondizioni alle quali il datore di lavoro puònon accogliere ovvero differire la richiestadi congedo per formazione, mentre tutte lealtre modalità di fruizione sono demandatealla contrattazione collettiva. In base alcomma 5, infine, il lavoratore può riscattareil periodo di congedo per formazione o pro-cedere al versamento volontario dei contri-buti previdenziali.

L’articolo 6 istituisce i congedi per laformazione continua, affermando il diritto

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di tutti i lavoratori, occupati e non, a prose-guire i percorsi di formazione per tutto l’ar-co della vita, per accrescere conoscenze ecompetenze; sono inoltre definiti i compitidello Stato, delle regioni e degli enti localiper quello che concerne l’offerta formativa,ed è chiarito che le attività di formazionepossono rispondere alla libera scelta del la-voratore ovvero essere incluse nei piani ter-ritoriali e aziendali concordati tra le parti,di cui all’articolo 17 della legge n. 196 del1997. Il comma 2 rinvia alla contrattazionecollettiva la definizione del monte ore dadestinare ai congedi, l’individuazione delnumero dei lavoratori interessati e le moda-lità di orario e retribuzione connesse allapartecipazione ai percorsi formativi. Il com-ma 3 prevede che gli interventi formativiindicati nei piani territoriali o aziendali pos-sono essere finanziati attraverso il fondo in-terprofessionale per la formazione continuadi cui al regolamento di attuazione del cita-to articolo 17 della legge n. 196 del 1997,mentre con il comma 4 si prevede il cofi-nanziamento, a carico di una quota annuadel Fondo per l’occupazione pari a lire 30miliardi annue, di progetti formativi concor-dati tra le parti sociali che prevedano ridu-zioni di orario di lavoro nonché progetti diformazione presentati direttamente dai lavo-ratori.

L’articolo 7 consente l’anticipazione deltrattamento di fine rapporto (o di altre in-dennità equipollenti) per fare fronte allespese connesse alla fruizione dei periodi diastensione facoltativa o dei congedi per laformazione o per la formazione continua.Per analoghe finalità, i fondi di previdenzacomplementare sono autorizzati a concedereanticipazioni sulle prestazioni da essi eroga-te. Per i soggetti che usufruiscono dei con-gedi per la formazione, di cui al comma 1dell’articolo 5, l’articolo 8 prevede inoltrela possibilità di prolungare il rapporto di la-voro di un periodo corrispondente, anche inderoga alle disposizioni concernenti l’età dipensionamento obbligatorio.

Il Capo III reca norme riguardanti laflessibilità di orario e comprende l’articolo

9, che destina una quota fino a 40 miliardidi lire all’anno del Fondo per l’occupazioneall’erogazione di contributi – il 50 per cen-to dei quali viene destinato ad imprese finoa 50 dipendenti – in favore di aziende cheapplichino accordi contrattuali nei quali fi-gurino azioni positive per la flessibilità, attein particolare a favorire la conciliazione deltempo di vita e del tempo di lavoro.

Con l’articolo 10 viene disciplinata l’as-sunzione a tempo determinato di lavoratoriin sostituzione di quelli in astensione obbli-gatoria o facoltativa per maternità e pater-nità, consentendo l’anticipo della sostituzio-ne stessa di un mese rispetto al periodo diinizio del congedo e attribuendo alle azien-de con meno di venti dipendenti uno sgra-vio contributivo nella misura del 50 percento fino al compimento di un anno di etàdel bambino e per un anno dall’accogli-mento in famiglia del minore adottato o inaffidamento. Le stesse agevolazioni sonopreviste per le imprese che effettuino as-sunzioni in coincidenza con la maternitàdelle lavoratrici autonome della cui collabo-razione si avvalgono. L’articolo 11, inte-grando l’articolo 4 della legge n. 1204, sta-bilisce, in caso di parto prematuro, che igiorni non goduti di astensione obbligatoriavengano aggiunti al periodo di astensioneobbligatoria dopo il parto; l’articolo 12 pre-vede la possibilità di una diversa modula-zione temporale del predetto periodo diastensione obbligatoria, a condizione che ilmedico specialista attesti che tale opzionenon pregiudica la condizione di salute dellagestante o del nascituro. I commi 2 e 3 de-mandano a specifici decreti del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concer-to con i Ministri della sanità e per la soli-darietà sociale, rispettivamente, la determi-nazione dei casi in cui non viene applicatala flessibilità del periodo di astensione ob-bligatoria e l’aggiornamento dell’elenco deilavori pericolosi, faticosi, e insalubri ai qua-li in nessun caso possono essere adibite lelavoratrici in stato di gravidanza. Con l’arti-

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colo 13, che integra la legge n. 903 del1977, è riconosciuto il diritto del padre la-voratore di astenersi dal lavoro nei primi tremesi dalla nascita del figlio, in caso dimorte, grave infermità della madre o di ab-bandono da parte di quest’ultima, nonché incaso di affidamento esclusivo del bambinoal padre. A quest’ultimo si applicano le di-sposizioni in materia di computo dell’anzia-nità di servizio per il periodo di astensioneobbligatoria ed il relativo trattamento eco-nomico. È altresì riconosciuto al padre ildiritto di fruire dei periodi di riposo di cuiall’articolo 10 della legge n. 1204, nel casoin cui i figli siano affidati esclusivamente alui, ovvero in alternativa alla madre lavora-trice dipendente che non se ne avvalga enel caso in cui la madre non sia lavoratricedipendente.

L’articolo 14 estende alle lavoratrici ap-partenenti ai corpi di Polizia municipale ildivieto di essere adibite a compiti operativinel corso della gravidanza, già previsto perla Polizia di Stato. L’articolo 15 detta iprincipi ed i criteri direttivi in base ai qualiil Governo è delegato ad emanare, entro unanno dalla data di entrata in vigore dellalegge, un testo unico delle norme in materiadi tutela e sostegno della maternità e dellapaternità. L’articolo 16 attribuisceall’ISTAT il compito di assicurare un flussoinformativo quinquennale sull’organizzazio-ne dei tempi di vita della popolazione.L’articolo 17 stabilisce in via generale, alcomma 1, il diritto alla conservazione delposto di lavoro, al rientro nella medesimaunità produttiva e alla conservazione dellemedesime mansioni per i lavoratori che ri-prendano servizio dopo la fruizione dei pe-riodi di congedo disposti negli articoli pre-cedenti. Il comma 2, integrando con uncomma aggiuntivo l’articolo 2 della leggen. 1204 del 1971, disciplina le modalità delrientro della lavoratrice dopo il periodo diastensione obbligatoria, in particolare perquanto attiene al diritto di rientrare nellastessa unità produttiva e di essere adibita amansioni eguali o equivalenti a quelle rico-perte prima della gravidanza; il comma 3 fa

salve le condizioni di maggior favore previ-ste dalla contrattazione collettiva nelle ma-terie oggetto del disegno di legge e il com-ma 4 contiene una disposizione abrogativa.L’articolo 18 dichiara la nullità del licen-ziamento causato dalla domanda o dallafruizione dei congedi medesimi, prevedendoinoltre, al comma 2, che la richiesta di di-missioni presentata durante il primo anno divita del bambino o nel primo anno di acco-glienza del minore adottato debba essereconvalidata dal Servizio ispezione della Di-rezione provinciale del lavoro.

Il Capo V, che reca modifiche alla leggen. 104 del 1992, affronta una questione og-getto anche del disegno di legge n. 1000, dicui è primo firmatario il senatore Camo. Inparticolare, l’articolo 19 modifica l’articolo33 della predetta legge n. 104 disponendo lacopertura figurativa dei giorni di permesso– tre al mese – spettanti nel caso di assi-stenza di bambini ovvero di parenti ed affi-ni affetti da handicap grave; prevedendoche la facoltà di scelta della sede di lavoroed il divieto di trasferimento senza consen-so dell’interessato venga riconosciuto anchea chi assiste un parente portatore dihandi-cap non convivente, e infine attribuendo al-la persona maggiorenne portatrice dihandi-cap la possibilità di usufruire alternativa-mente dei congedi previsti ai commi 2 e 3dello stesso articolo 33.

L’articolo 20 sancisce che tutte le agevo-lazioni previste dal citato articolo 33 si ap-plichino anche se l’altro genitore non ne hadiritto, nonché ai genitori ed ai familiari la-voratori che assistono con continuità ed invia esclusiva un parente o affine affetto dahandicap, anche se non convivente.

L’articolo 21, l’unico del Capo VI, recale disposizioni di copertura finanziaria,mentre il Capo VII è dedicato al tema dellaregolazione dei tempi delle città: l’articolo22, al comma 1, stabilisce i compiti delleregioni, che sono tenute, ove non vi abbia-no già provveduto, a disciplinare, con pro-prie leggi, il coordinamento da parte dei co-muni degli orari dei servizi commerciali,

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dei servizi pubblici e degli uffici perifericidell’amministrazione pubblica, nonché lapromozione dell’uso del tempo per fini disolidarietà sociale. Al comma 2 sono previ-sti, per tali finalità, anche eventuali incenti-vi finanziari, mentre con il comma 3 siconsente la costituzione di comitati tecnici,con compiti consultivi, e con il comma 4 siautorizza lo svolgimento di corsi di qualifi-cazione del personale. Il comma 5 indivi-dua il contenuto minimo delle leggi regio-nali ed il comma 6 fa salve le competenzedelle regioni a statuto speciale e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 23 definisce i compiti dei co-muni, distinguendoli a seconda che essi ab-biano o meno una popolazione superiore a30 mila abitanti. Per i comuni maggiori vie-ne stabilito l’obbligo di attuare le disposi-zioni della legge n. 142 del 1990 in materiadi coordinamento degli orari entro il termi-ne indicato dalle leggi regionali, e comun-que entro un anno dall’entrata in vigoredella legge. Ai comuni al di sotto di talesoglia è consentito di adempiere alle mede-sime obbligazioni in forma associata (com-ma 3) ed è comunque in generale previstaal comma 2, in caso di inadempienza, lanomina di un commissarioad actada partedel Presidente della Giunta regionale. Conl’articolo 24 viene definito il piano territo-riale degli orari, la cui approvazione defini-tiva è attribuita al Consiglio comunale, es-sendo demandato al sindaco il compito dielaborarne le linee guida previa attuazionedi forme di consultazione. L’istituzione diun apposito tavolo di concertazione perl’attuazione e la verifica del piano territo-riale è invece prevista al comma 1 dell’arti-colo 25. All’organismo partecipano rappre-sentanti di tutte le entità pubbliche e privatecoinvolte nella definizione del sistema degliorari. Il comma 2 prevede come modalitàordinaria di attuazione del piano la stipuladi accordi tra l’amministrazione comunale ei soggetti che partecipano al tavolo di con-certazione, ma al sindaco è comunque attri-buito (comma 3) il potere di emanare, incaso di emergenze o di straordinarie neces-

sità dell’utenza, ordinanze di modificazionedegli orari, vincolanti anche, ai sensi delcomma 4, per le altre amministrazioni pub-bliche. Infine, ai sensi del comma 5, nel ca-so di comuni capoluogo di provincia, lariorganizzazione degli orari deve essereconcertata con i comuni limitrofi.

L’articolo 26 detta disposizioni di carat-tere generale sugli orari della pubblica am-ministrazione, tenuta, ai sensi del comma 1,a valutare le esigenze dei cittadini che risie-dono ed operano nel territorio di riferimen-to. Il piano territoriale degli orari può, co-me prevede il comma 2, disporre modalitàed articolazioni differenziate degli orari diapertura al pubblico dei servizi delle pub-bliche amministrazioni che, anche attraver-so l’informatizzazione degli stessi, possonogarantire informazioni anche negli orari dichiusura e, attraverso la semplificazionedelle procedure, possono consentire agliutenti tempi di attesa più brevi e percorsipiù semplici per l’accesso ai servizi.

L’articolo 27, al comma 1, definisce ilconcetto e le finalità solidaristiche dellebanche dei tempi autorizzando gli enti loca-li a sostenerne la costituzione, con diversemodalità, e anche ad aderirvi stipulandospecifici accordi. Infine, l’articolo 28 istitui-sce il fondo per l’armonizzazione dei tempidelle città, nel limite di 15 miliardi annui apartire dal 2001, ai quali si sommano le ri-sorse finanziarie che le regioni intendanoeventualmente stanziare per le medesime fi-nalità. I contributi erogati a valere sul fon-do sono destinati a finanziare le misure diarmonizzazione degli orari che contribui-scano alla riduzione della emissione di gasinquinanti, nonché più in generale l’attua-zione dei progetti inclusi nei piani territo-riali degli orari. Le priorità da rispettarenell’erogazione di finanziamenti sono indi-cate dal comma 4. Ai sensi del comma 5, laConferenza unificata Stato-regioni-città edautonomie locali valuta i risultati conseguitiattraverso l’impiego delle risorse del fondoe definisce le linee di intervento futuro. Ilcomma 6 stabilisce che il Governo è tenuto

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a riferire annualmente al Parlamento suiprogetti di riorganizzazione dei tempi e de-gli orari delle città, mentre il comma 7 po-ne la dotazione del fondo a carico dellemaggiori entrate derivanti dalla cosiddettacarbon-tax.

I DISEGNI DI LEGGE NN. 115, 192, 345, 1000E 1179. PROPOSTE DI ASSORBIMENTO E DI

STRALCIO

Dei disegni di legge abbinati, nell’esamein sede referente, al disegno di leggen. 4275, occorre ricordare che i disegni dilegge n. 115 (dei senatori Manieri ed altri,Norme in materia di congedi parentali)e n.192 (dei senatori Salvato e Carcarino,Nor-me per il diritto alla cura ed istituzione deicongedi parentali e familiari)disciplinanoesclusivamente i congedi parentali. Il dise-gno di legge n. 115, finalizzato all’amplia-mento dei congedi parentali e al supera-mento dei ruoli tradizionali dell’uomo edella donna, interviene attraverso modificheed integrazioni degli articoli 6, 7 e 7-bisdella legge n. 903 del 1977 e dell’articolo 7della legge n. 1204 del 1971; il disegno dilegge n. 192, modificando le disposizionicontenute nelle predette leggi sempre inmateria di congedi parentali, si propone fi-nalità relative al riconoscimento ed alla va-lorizzazione del lavoro di cura, alla redistri-buzione del lavoro familiare tra i sessi, allariduzione e flessibilizzazione dell’orario dilavoro.

Del disegno di legge n. 1000, d’iniziativadei senatori Camo ed altri, recante interpre-tazione autentica dell’articolo 33 della leggen. 104 del 1992, si è già detto nel corsodell’illustrazione degli articoli 19 e 20 deldisegno di legge n. 4275. Un discorso aparte meritano, da ultimo, i disegni di leggen. 345 (dei senatori Daniele Galdi ed altre,Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nellacittà) e n. 1179 (dei senatori Michele DeLuca ed altri,Norme per modulare i tempidella vita, ridurre la durata del lavoro, af-fermare il diritto al tempo scelto): essi con-

tengono infatti sia norme strettamente atti-nenti a quelle contenute nel disegno di leg-ge n. 4275 (in materia di congedi parentalie congedi formativi) sia disposizioni aventiad oggetto altre materie, in particolare rela-tivamente alla disciplina dell’orario di lavo-ro, oggetto, come è noto, di disegni di leg-ge in corso di esame presso la Commissio-ne lavoro pubblico e privato della Cameradei deputati.

Si sono posti pertanto alla Commissionedue problemi: da un lato, assicurare che aisensi dell’articolo 51, comma 1, del Rego-lamento, i disegni di legge aventi oggettistrettamente attinenti venissero posti con-giuntamente all’ordine del giorno; dall’al-tro, per le parti dei citati disegni di leggen. 345 e n. 1179 non attinenti alle materietrattate nel disegno di legge n. 4275, assicu-rare comunque un’adeguata sede di tratta-zione, distinta però da quella avviata conl’iscrizione all’ordine del giorno della Com-missione dei disegni di legge n. 4275 e con-nessi. Infatti, qualora fosse stato effettiva-mente avviato presso la Commissione l’esa-me di provvedimenti in materia di orario dilavoro, in presenza di disegni di legge giàin corso di trattazione presso l’altro ramodel Parlamento sulla stessa materia, si sa-rebbe posto in via preliminare il problemadi assicurare quanto meno il coordinamentotra le diverse sedi di esame, attraverso leintese tra le Presidenze dei due rami delParlamento.

Sulla base di tali considerazioni, la Com-missione propone all’Assemblea di delibe-rare l’assorbimento dei disegni di legge ab-binati al disegno di legge n. 4275, con l’ec-cezione dell’articolo 14 e degli articoli da17 a 24 per il disegno di legge n. 345, e de-gli articoli da 1 a 30 e dell’articolo 52 peril disegno di legge n. 1179, dei quali si pro-pone invece lo stralcio.

* * *

N e l l ’ a f f i d a r e a l l a v a l u t a z i o n e d e l l ’ A s -s e m b l e a l e c o n s i d e r a z i o n i s o p r a e s p o s t e ,l a r e l a t r i c e , i n c o n c l u s i o n e , n e l l ’ a u s p i c a r ec h e i l d i s e g n o d i l e g g e n . 4 2 7 5 v e n g a a p -

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

p r o v a t o d e f i n i t i v a m e n t e a l p i ù p r e s t o , i n -t e n d e r i v o l g e r e u n r i n g r a z i a m e n t o n o nf o r m a l e a l M i n i s t r o p e r l a s o l i d a r i e t à s o -c i a l e e a tu t t i i co m p o n e n t i d e l l a C o m -m i s s i o n e , c i a s c u n o d e i q u a l i h a p o r t a t on e l d i b a t t i t o u n c o n t r i b u t o u t i l e e d o r i g i -

n a l e , p u r n e l l e d i v e r s i t à d e l l e p o s i z i o n ip o l i t i c h e , i n u n a t e n s i o n e u n i t a r i a c h e , c is i a u g u r a , p o s s a r i f l e t t e r s i a n c h e n e l v o t of i n a l e s u l d i s e g n o d i l e g g e .

PILONI, relatrice

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PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIOE DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sui disegni di legge nn. 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179

30 novembre 1999

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando, quan-to al disegno di legge n. 4275, con riferimento all’articolo 3, comma 2,l’inopportunità di prevedere, per il semplice accertamento di uno statodi malattia, il rilascio di un certificato da parte di un medico specialista.Quanto al comma 5, sempre dall’articolo 3, rileva l’opportunità di coor-dinare l’età dei minori ivi prevista con quella prevista dalle altre dispo-sizioni del medesimo articolo 3. Circa l’articolo 8 del medesimo disegnodi legge n. 4275, rileva che i congedi previsti dall’articolo 5, comma 1,del medesimo provvedimento sono ricompresi nel tempo ordinario di la-voro; appare quindi incongruo prevedere il prolungamento del rapportodi lavoro per un periodo corrispondente ai congedi medesimi.

Infine, con riferimento all’articolo 17 del medesimo disegno di leg-ge, rileva che non appare ragionevole l’onere imposto ai datori di lavorodi garantire ai lavoratori, che si siano dovuti astenere dal lavoro per lecause previste dal provvedimento in esame, il rientro nella stessa unitàproduttiva ove erano occupati all’inizio del periodo di astensione ovveroin altra ubicata nel medesimo comune; stante il diritto garantito, dalladisposizione in esame, ai lavoratori di essere adibiti alle mansioni da ul-timo svolte o a mansioni equivalenti, esaurito il periodo di astensionedal lavoro.

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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 4275 e su emendamenti

1o dicembre 1999

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime pareredi nulla osta sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi ad ec-cezione che sugli emendamenti 2.1, 3.7, 3.8, 3.11, 3.6, 3.9, 3.10, 19.2 e20.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 dellaCostituzione.

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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

sul disegno di legge n. 1179

2 dicembre 1999

Rilevando che la direttiva 96/34/CE, concernente l’attuazionedell’accordo quadro concluso fra le parti sociali a livello europeo nel1996 sul congedo parentale, richiama l’esigenza di tener conto, nella de-finizione delle norme sul congedo per motivi di famiglia, delle esigenzeoperative date dalla specificità delle piccole imprese, sul disegno di leg-ge, esaminato tenendo conto che la Commissione di merito ha adottatocome testo di riferimento il disegno di legge n. 4275, approvato dallaCamera dei deputati ma non assegnato alla Giunta per il parere, si os-serva l’esigenza di precisare le disposizioni applicabili alle piccole emedie imprese ritenendo che il semplice rinvio alla contrattazone nonsia sufficiente.

La Giunta, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento,chiede la pubblicazione del presente parere.

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DISEGNO DI LEGGE N. 4275

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove un equili-brio tra tempi di lavoro, di cura, di forma-zione e di relazione, mediante:

a) l’istituzione dei congedi dei genitorie l’estensione del sostegno ai genitori disoggetti portatori dihandicap;

b) l’istituzione del congedo per la for-mazione continua e l’estensione dei congediper la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di fun-zionamento delle città e la promozionedell’uso del tempo per fini di solidarietàsociale.

Art. 2.

(Campagne informative)

1. Al fine di diffondere la conoscenzadelle disposizioni della presente legge, ilMinistro per la solidarietà sociale è autoriz-zato a predisporre, di concerto con il Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale,apposite campagne informative, nei limitidegli ordinari stanziamenti di bilancio desti-nati allo scopo.

CAPO II

CONGEDI PARENTALI,FAMILIARI E FORMATIVI

Art. 3.

(Congedi dei genitori)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inse-rito il seguente:

«Il diritto di astenersi dal lavoro di cuiall’articolo 7, ed il relativo trattamento eco-nomico, sono riconosciuti anche se l’altrogenitore non ne ha diritto. Le disposizionidi cui al comma 1 dell’articolo 7 e al com-ma 2 dell’articolo 15 sono estese alle lavo-ratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987,n. 546, madri di bambini nati a decorreredal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratri-ci i diritti previsti dal comma 1 dell’articolo7 e dal comma 2 dell’articolo 15 spettanolimitatamente ad un periodo di tre mesi, en-tro il primo anno di vita del bambino».

2. L’articolo 7 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. –1. Nei primi otto anni di vita delbambino ciascun genitore ha diritto di aste-nersi dal lavoro secondo le modalità stabilitedal presente articolo. Le astensioni dal lavorodei genitori non possono complessivamenteeccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo ildisposto del comma 2 del presente articolo.Nell’ambito del predetto limite, il diritto diastenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso ilperiodo di astensione obbligatoria di cuiall’articolo 4, primo comma, letterac), dellapresente legge, per un periodo continuativoo frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodocontinuativo o frazionato non superiore asei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore,per un periodo continuativo o frazionatonon superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti ildiritto di astenersi dal lavoro per un periodo

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non inferiore a tre mesi, il limite di cui allalettera b) del comma 1 è elevato a settemesi e il limite complessivo delle astensionidal lavoro dei genitori di cui al medesimocomma è conseguentemente elevato a undi-ci mesi.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cuial comma 1, il genitore è tenuto, salvo casidi oggettiva impossibilità, a preavvisare ildatore di lavoro secondo le modalità e i cri-teri definiti dai contratti collettivi, e comun-que con un periodo di preavviso non infe-riore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente,hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavorodurante le malattie del bambino di età infe-riore a otto anni ovvero di età compresa fratre e otto anni, in quest’ultimo caso nel li-mite di cinque giorni lavorativi all’anno perciascun genitore, dietro presentazione dicertificato rilasciato da un medico speciali-sta del Servizio sanitario nazionale o conesso convenzionato. La malattia del bambi-no che dia luogo a ricovero ospedaliero in-terrompe il decorso del periodo di ferie ingodimento da parte del genitore.

5. I periodi di astensione dal lavoro dicui ai commi 1 e 4 sono computati nell’an-zianità di servizio, esclusi gli effetti relativialle ferie e alla tredicesima mensilità o allagratifica natalizia. Ai fini della fruizione delcongedo di cui al comma 4, la lavoratriceed il lavoratore sono tenuti a presentare unadichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, atte-stante che l’altro genitore non sia in asten-sione dal lavoro negli stessi giorni per ilmedesimo motivo».

3. All’articolo 10 della legge 30 dicem-bre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, iseguenti commi:

«Ai periodi di riposo di cui al presentearticolo si applicano le disposizioni in ma-teria di contribuzione figurativa, nonchè diriscatto ovvero di versamento dei relativicontributi previsti dal comma 2, letterab),dell’articolo 15.

In caso di parto plurimo, i periodi di ri-poso sono raddoppiati e le ore aggiuntive

rispetto a quelle previste dal primo commadel presente articolo possono essere utiliz-zate anche dal padre».

4. L’articolo 15 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. –1. Le lavoratrici hanno dirittoad un’indennità giornaliera pari all’80 percento della retribuzione per tutto il periododi astensione obbligatoria dal lavoro stabili-ta dagli articoli 4 e 5 della presente legge.Tale indennità è comprensiva di ogni altraindennità spettante per malattia.

2. Per i periodi di astensione facoltativadi cui all’articolo 7, comma 1, ai lavoratorie alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di vita del bambi-no, un’indennità pari al 30 per cento dellaretribuzione, per un periodo massimo com-plessivo tra i genitori di sei mesi; il relativoperiodo, entro il limite predetto, è copertoda contribuzione figurativa;

b) fuori dei casi di cui alla letteraa),fino al compimento dell’ottavo anno di vitadel bambino, e comunque per il restante pe-riodo di astensione facoltativa, un’indennitàpari al 30 per cento della retribuzione,nell’ipotesi in cui il reddito individualedell’interessato sia inferiore a 2,5 voltel’importo del trattamento minimo di pensio-ne a carico dell’assicurazione generale ob-bligatoria; il periodo medesimo è copertoda contribuzione figurativa, attribuendo co-me valore retributivo per tale periodo il 200per cento del valore massimo dell’assegnosociale, proporzionato ai periodi di riferi-mento, salva la facoltà di integrazione daparte dell’interessato, con riscatto ai sensidell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962,n. 1338, ovvero con versamento dei relativicontributi secondo i criteri e le modalitàdella prosecuzione volontaria.

3. Per i periodi di astensione per malattiadel bambino di cui all’articolo 7, comma 4,è dovuta:

a) fino al compimento del terzo annodi vita del bambino, la contribuzione figu-rativa;

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b) successivamente al terzo anno di vi-ta del bambino e fino al compimentodell’ottavo anno, la copertura contributivacalcolata con le modalità previste dal com-ma 2, letterab).

4. Il reddito individuale di cui al comma2, letterab), è determinato secondo i criteriprevisti in materia di limiti reddituali perl’integrazione al minimo.

5. Le indennità di cui al presente articolosono corrisposte con gli stessi criteri previ-sti per l’erogazione delle prestazionidell’assicurazione obbligatoria contro lemalattie dall’ente assicuratore della malattiapresso il quale la lavoratrice o il lavoratoreè assicurato e non sono subordinate a parti-colari requisiti contributivi o di anzianitàassicurativa».

5. Le disposizioni del presente articolotrovano applicazione anche nei confrontidei genitori adottivi o affidatari. Qualora,all’atto dell’adozione o dell’affidamento, ilminore abbia un’età compresa fra sei e do-dici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, aisensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,può essere esercitato nei primi tre annidall’ingresso del minore nel nucleo familia-re. Nei confronti delle lavoratrici a domici-lio e delle addette ai servizi domestici e fa-miliari, le disposizioni dell’articolo 15 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, come so-stituito dal comma 4 del presente articolo,si applicano limitatamente al comma 1.

Art. 4.

(Congedi per eventi e cause particolari)

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno di-ritto ad un permesso retribuito di tre giornilavorativi all’anno in caso di decesso o didocumentata grave infermità del coniuge odi un parente entro il secondo grado o delconvivente, purchè la stabile convivenzacon il lavoratore o la lavoratrice risulti dacertificazione anagrafica. In alternativa, neicasi di documentata grave infermità, il la-voratore e la lavoratrice possono concordare

con il datore di lavoro diverse modalità diespletamento dell’attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubbli-ci o privati possono richiedere, per gravi edocumentati motivi familiari, fra i quali lepatologie individuate ai sensi del comma 4,un periodo di congedo, continuativo o fra-zionato, non superiore a due anni. Durantetale periodo il dipendente conserva il postodi lavoro, non ha diritto alla retribuzione enon può svolgere alcun tipo di attività lavo-rativa. Il congedo non è computato nell’an-zianità di servizio nè ai fini previdenziali; illavoratore può procedere al riscatto, ovveroal versamento dei relativi contributi, calco-lati secondo i criteri della prosecuzionevolontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano lemodalità di partecipazione agli eventualicorsi di formazione del personale che ri-prende l’attività lavorativa dopo la sospen-sione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, il Mini-stro per la solidarietà sociale, con propriodecreto, di concerto con i Ministri della sa-nità, del lavoro e della previdenza sociale eper le pari opportunità, provvede alla defi-nizione dei criteri per la fruizione dei con-gedi di cui al presente articolo, all’indivi-duazione delle patologie specifiche ai sensidel comma 2, nonchè alla individuazionedei criteri per la verifica periodica relativaalla sussistenza delle condizioni di graveinfermità dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.

(Congedi per la formazione)

1. Ferme restando le vigenti disposizionirelative al diritto allo studio di cui all’arti-colo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300,i dipendenti di datori di lavoro pubblici oprivati, che abbiano almeno cinque anni dianzianità di servizio presso la stessa azien-da o amministrazione, possono richiedereuna sospensione del rapporto di lavoro percongedi per la formazione per un periodo

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non superiore ad undici mesi, continuativoo frazionato, nell’arco dell’intera vita lavo-rativa.

2. Per «congedo per la formazione» si in-tende quello finalizzato al completamentodella scuola dell’obbligo, al conseguimentodel titolo di studio di secondo grado, del di-ploma universitario o di laurea, alla parteci-pazione ad attività formative diverse daquelle poste in essere o finanziate dal dato-re di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per laformazione il dipendente conserva il postodi lavoro e non ha diritto alla retribuzione.Tale periodo non è computabile nell’anzia-nità di servizio e non è cumulabile con leferie, con la malattia e con altri congedi.Una grave e documentata infermità, indivi-duata sulla base dei criteri stabiliti dal me-desimo decreto di cui all’articolo 4, comma4, intervenuta durante il periodo di conge-do, di cui sia data comunicazione scritta aldatore di lavoro, dà luogo ad interruzionedel congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accoglierela richiesta di congedo per la formazioneovvero può differirne l’accoglimento nelcaso di comprovate esigenze organizzative.I contratti collettivi prevedono le modalitàdi fruizione del congedo stesso, individuanole percentuali massime dei lavoratori chepossono avvalersene, disciplinano le ipotesidi differimento o di diniego all’esercizio ditale facoltà e fissano i termini del preavvi-so, che comunque non può essere inferiorea trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscattodel periodo di cui al presente articolo, ov-vero al versamento dei relativi contributi,calcolati secondo i criteri della prosecuzio-ne volontaria.

Art. 6.

(Congedi per la formazione continua)

1. I lavoratori, occupati e non occupati,hanno diritto di proseguire i percorsi di for-

mazione per tutto l’arco della vita, per ac-crescere conoscenze e competenze profes-sionali. Lo Stato, le regioni e gli enti localiassicurano un’offerta formativa articolatasul territorio e, ove necessario, integrata,accreditata secondo le disposizioni dell’arti-colo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,e successive modificazioni, e del relativoregolamento di attuazione. L’offerta forma-tiva deve consentire percorsi personalizzati,certificati e riconosciuti come crediti forma-tivi in ambito nazionale ed europeo. La for-mazione può corrispondere ad autonomascelta del lavoratore ovvero essere predi-sposta dall’azienda, attraverso i piani for-mativi aziendali o territoriali concordati trale parti sociali in coerenza con quanto pre-visto dal citato articolo 17 della leggen. 196 del 1997, e successive modificazio-ni.

2. La contrattazione collettiva di catego-ria, nazionale e decentrata, definisce ilmonte ore da destinare ai congedi di cui alpresente articolo, i criteri per l’individua-zione dei lavoratori e le modalità di orarioe retribuzione connesse alla partecipazioneai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientranonei piani aziendali o territoriali di cui alcomma 1 possono essere finanziati attraver-so il fondo interprofessionale per la forma-zione continua, di cui al regolamento di at-tuazione del citato articolo 17 della leggen. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progettidi formazione dei lavoratori che, sulla basedi accordi contrattuali, prevedano quote diriduzione dell’orario di lavoro, nonchè pro-getti di formazione presentati direttamentedai lavoratori. Per le finalità del presentecomma è riservata una quota, pari a lire 30miliardi annue, del Fondo per l’occupazionedi cui all’articolo 1, comma 7, del decre-to-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti-to, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con il Mini-stro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, provvede annual-

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mente, con proprio decreto, a ripartire fra leregioni la predetta quota, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.

Art. 7.

(Anticipazione del trattamentodi fine rapporto)

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’artico-lo 2120, ottavo comma, del codice civile, iltrattamento di fine rapporto può essere anti-cipato ai fini delle spese da sostenere du-rante i periodi di fruizione dei congedi dicui all’articolo 7, comma 1, della legge 30dicembre 1971, n. 1204, come sostituitodall’articolo 3, comma 2, della presente leg-ge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presentelegge. L’anticipazione è corrisposta unita-mente alla retribuzione relativa al mese cheprecede la data di inizio del congedo. Lemedesime disposizioni si applicano anchealle domande di anticipazioni per indennitàequipollenti al trattamento di fine rapporto,comunque denominate, spettanti a lavoratoridipendenti di datori di lavoro pubblici eprivati.

2. Gli statuti delle forme pensionistichecomplementari di cui al decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124, e successive modifi-cazioni, possono prevedere la possibilità diconseguire, ai sensi dell’articolo 7, comma4, del citato decreto legislativo n. 124 del1993, un’anticipazione delle prestazioni perle spese da sostenere durante i periodi difruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e6 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la fun-zione pubblica, di concerto con i Ministridel tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, del lavoro e della previ-denza sociale e per la solidarietà sociale,sono definite le modalità applicative delledisposizioni del comma 1 in riferimento aidipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

(Prolungamento dell’età pensionabile)

1. I soggetti che usufruiscono dei conge-di previsti dall’articolo 5, comma 1, posso-no, a richiesta, prolungare il rapporto di la-voro di un periodo corrispondente, anche inderoga alle disposizioni concernenti l’età dipensionamento obbligatoria. La richiestadeve essere comunicata al datore di lavorocon un preavviso non inferiore a sei mesirispetto alla data prevista per il pensiona-mento.

CAPO III

FLESSIBILITÀ DI ORARIO

Art. 9.

(Misure a sostegno della flessibilitàdi orario)

1. Al fine di promuovere e incentivareforme di articolazione della prestazione la-vorativa volte a conciliare tempo di vita edi lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occu-pazione di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, è destinata una quotafino a lire 40 miliardi annue a decorreredall’anno 1999, al fine di erogare contribu-ti, di cui almeno il 50 per cento destinatoad imprese fino a cinquanta dipendenti, infavore di aziende che applichino accordicontrattuali che prevedono azioni positiveper la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire allalavoratrice madre o al lavoratore padre, an-che quando uno dei due sia lavoratore auto-nomo, ovvero quando abbiano in affida-mento o in adozione un minore, di usufrui-re di particolari forme di flessibilità degliorari e dell’organizzazione del lavoro, tra

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cui part-time reversibile, telelavoro e lavoroa domicilio, orario flessibile in entrata o inuscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,orario concentrato, con priorità per i genito-ri che abbiano bambini fino ad otto anni dietà o fino a dodici anni, in caso di affida-mento o di adozione;

b) programmi di formazione per ilreinserimento dei lavoratori dopo il periododi congedo;

c) progetti che consentano la sostitu-zione del titolare di impresa o del lavorato-re autonomo, che benefici del periodo diastensione obbligatoria o dei congedi paren-tali, con altro imprenditore o lavoratoreautonomo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con iMinistri per la solidarietà sociale e per lepari opportunità, sono definiti i criteri e lemodalità per la concessione dei contributidi cui al comma 1.

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONIA SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ

E DELLA PATERNITÀ

Art. 10.

(Sostituzione di lavoratori in astensione)

1. L’assunzione di lavoratori a tempo de-terminato in sostituzione di lavoratori inastensione obbligatoria o facoltativa dal la-voro ai sensi della legge 30 dicembre 1971,n. 1204, come modificata dalla presentelegge, può avvenire anche con anticipo finoad un mese rispetto al periodo di iniziodell’astensione, salvo periodi superiori pre-visti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti di-pendenti, per i contributi a carico del datoredi lavoro che assume lavoratori con contrat-to a tempo determinato in sostituzione di

lavoratori in astensione ai sensi degli arti-coli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971,n. 1204, come modificati dalla presente leg-ge, è concesso uno sgravio contributivo del50 per cento. Le disposizioni del presentecomma trovano applicazione fino al compi-mento di un anno di età del figlio della la-voratrice o del lavoratore in astensione eper un anno dall’accoglienza del minoreadottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratriciautonome di cui alla legge 29 dicembre 1987,n. 546, è possibile procedere, in caso di ma-ternità delle suddette lavoratrici, e comunqueentro il primo anno di età del bambino o nelprimo anno di accoglienza del minore adotta-to o in affidamento, all’assunzione di un lavo-ratore a tempo determinato, per un periodomassimo di dodici mesi, con le medesimeagevolazioni di cui al comma 2.

Art. 11.

(Parti prematuri)

1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i se-guenti commi:

«Qualora il parto avvenga in data antici-pata rispetto a quella presunta, i giorni nongoduti di astensione obbligatoria prima delparto vengono aggiunti al periodo di asten-sione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entrotrenta giorni, il certificato attestante la datadel parto».

Art. 12.

(Flessibilità dell’astensione obbligatoria)

1. Dopo l’articolo 4 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la duratacomplessiva dell’astensione dal lavoro, lelavoratrici hanno la facoltà di astenersi dallavoro a partire dal mese precedente la data

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presunta del parto e nei quattro mesi suc-cessivi al parto, a condizione che il medicospecialista del Servizio sanitario nazionale ocon esso convenzionato e il medico compe-tente ai fini della prevenzione e tutela dellasalute nei luoghi di lavoro attestino che taleopzione non arrechi pregiudizio alla salutedella gestante e del nascituro».

2. Il Ministro del lavoro e della previden-za sociale, di concerto con i Ministri dellasanità e per la solidarietà sociale, sentite leparti sociali, definisce, con proprio decretoda emanare entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, l’elencodei lavori ai quali non si applicano le di-sposizioni dell’articolo 4-bis della legge 30dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal com-ma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del lavoro e della previden-za sociale, di concerto con i Ministri dellasanità e per la solidarietà sociale, provvede,entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ad aggiornare l’elencodei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri dicui all’articolo 5 del decreto del Presidentedella Repubblica 25 novembre 1976,n. 1026.

Art. 13.

(Astensione dal lavoro del padrelavoratore)

1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore hadiritto di astenersi dal lavoro nei primi tremesi dalla nascita del figlio, in caso dimorte o di grave infermità della madre ov-vero di abbandono, nonchè in caso di affi-damento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avva-lersi del diritto di cui al comma 1 presentaal datore di lavoro la certificazione relativaalle condizioni ivi previste. In caso di ab-bandono, il padre lavoratore ne rende di-

chiarazione ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le di-sposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi1 e 5, della legge 30 dicembre 1971,n. 1204, e successive modificazioni.

4. Al padre lavoratore si applicano altresìle disposizioni di cui all’articolo 2 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, e succes-sive modificazioni, per il periodo di asten-sione dal lavoro di cui al comma 1 del pre-sente articolo e fino al compimento di unanno di età del bambino.

Art. 6-ter. – 1. I periodi di riposo di cuiall’articolo 10 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, e successive modificazioni, ei relativi trattamenti economici sono ricono-sciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidatial solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratricedipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia la-voratrice dipendente».

Art. 14.

(Estensione di norme a specifiche categoriedi lavoratrici madri)

1. I benefici previsti dal primo periododel comma 1 dell’articolo 13 della legge 7agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla datadi entrata in vigore della presente legge, an-che alle lavoratrici madri appartenenti aicorpi di polizia municipale.

Art. 15.

(Testo unico)

1. Al fine di conferire organicità e siste-maticità alle norme in materia di tutela esostegno della maternità e della paternità,entro dodici mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, il Governo è de-legato ad emanare un decreto legislativo re-

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cante il testo unico delle disposizioni legi-slative vigenti in materia, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vi-gente delle norme;

b) esplicita indicazione delle normeabrogate, anche implicitamente, da successi-ve disposizioni;

c) coordinamento formale del testodelle disposizioni vigenti, apportando, neilimiti di detto coordinamento, le modifichenecessarie per garantire la coerenza logica esistematica della normativa, anche al fine diadeguare e semplificare il linguaggio nor-mativo;

d) esplicita indicazione delle disposi-zioni, non inserite nel testo unico, che re-stano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le ri-manenti disposizioni, non richiamate, conespressa indicazione delle stesse in appositoallegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle normesecondarie incompatibili con le disposizionilegislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1 è deliberato dal Consigliodei ministri ed è trasmesso, con apposita re-lazione cui è allegato il parere del Consi-glio di Stato, alle competenti Commissioniparlamentari permanenti, che esprimono ilparere entro quarantacinque giorni dall’as-segnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata invigore del decreto legislativo di cui al com-ma 1 possono essere emanate, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi di cui al me-desimo comma 1 e con le modalità di cui alcomma 2, disposizioni correttive del testounico.

Art. 16.

(Statistiche ufficiali sui tempi di vita)

1. L’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) assicura un flusso informativo

quinquennale sull’organizzazione dei tempidi vita della popolazione attraverso la rile-vazione sull’uso del tempo, disaggregandole informazioni per sesso e per età.

Art. 17.

(Disposizioni diverse)

1. Nei casi di astensione dal lavoro disci-plinati dalla presente legge, la lavoratrice eil lavoratore hanno diritto alla conservazio-ne del posto di lavoro e, salvo che espres-samente vi rinuncino, al rientro nella stessaunità produttiva ove erano occupati al mo-mento della richiesta di astensione o dicongedo o in altra ubicata nel medesimocomune; hanno altresì diritto di essere adi-biti alle mansioni da ultimo svolte o a man-sioni equivalenti.

2. All’articolo 2 della legge 30 dicembre1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il se-guente comma:

«Al termine del periodo di interdizionedal lavoro previsto dall’articolo 4 della pre-sente legge le lavoratrici hanno diritto, sal-vo che espressamente vi rinuncino, di rien-trare nella stessa unità produttiva ove eranooccupate all’inizio del periodo di gestazioneo in altra ubicata nel medesimo comune, edi permanervi fino al compimento di un an-no di età del bambino; hanno altresì dirittodi essere adibite alle mansioni da ultimosvolte o a mansioni equivalenti».

3. I contratti collettivi di lavoro possonoprevedere condizioni di maggior favore ri-spetto a quelle previste dalla presente leg-ge.

4. Sono abrogate le disposizioni legislati-ve incompatibili con la presente legge ed inparticolare l’articolo 7 della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903.

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Art. 18.

(Disposizioni in materia di recesso)

1. Il licenziamento causato dalla domanda odalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3,4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentatadalla lavoratrice o dal lavoratore durante ilprimo anno di vita del bambino o nel primoanno di accoglienza del minore adottato oin affidamento deve essere convalidata dalServizio ispezione della direzione provin-ciale del lavoro.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 19.

(Permessi per l’assistenza a portatori dihandicap)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio1992, n. 104, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «per-messo mensile» sono inserite le seguenti:«coperti da contribuzione figurativa»;

b) al comma 5, le parole «, con luiconvivente,» sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole: «puòusufruire» è inserita la seguente: «alternati-vamente».

Art. 20.

(Estensione delle agevolazioni per l’assi-stenza a portatori di handicap)

1. Le disposizioni dell’articolo 33 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, come modifi-cato dall’articolo 19 della presente legge, siapplicano anche qualora l’altro genitore nonne abbia diritto nonchè ai genitori ed ai fa-

miliari lavoratori, con rapporto di lavoropubblico o privato, che assistono con conti-nuità e in via esclusiva un parente o un af-fine entro il terzo grado portatore dihandi-cap, ancorchè non convivente.

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione del-le disposizioni degli articoli da 3 a 20,esclusi gli articoli 6 e 9, della presente leg-ge, valutato in lire 63 miliardi per l’anno1999 ed in lire 298 miliardi annue a decor-rere dall’anno 2000, si provvede, quanto alire 38 miliardi per l’anno 1999 e a lire 273miliardi annue a decorrere dall’anno 2000,mediante corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 3del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondoper l’occupazione; quanto a lire 25 miliardiannue a decorrere dall’anno 1999, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 1 della legge 28agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

CAPO VII

TEMPI DELLE CITTÀ

Art. 22.

(Compiti delle regioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge le regioni defi-

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niscono, con proprie leggi, ai sensi dell’arti-colo 36, comma 3, della legge 8 giugno1990, n. 142, e successive modificazioni,qualora non vi abbiano già provveduto, nor-me per il coordinamento da parte dei comu-ni degli orari degli esercizi commerciali,dei servizi pubblici e degli uffici perifericidelle amministrazioni pubbliche, nonchè perla promozione dell’uso del tempo per finidi solidarietà sociale, secondo i princìpi delpresente capo.

2. Le regioni prevedono incentivi finan-ziari per i comuni, anche attraverso l’utiliz-zo delle risorse del Fondo di cui all’articolo28, ai fini della predisposizione e dell’attua-zione dei piani territoriali degli orari di cuiall’articolo 24 e della costituzione dellebanche dei tempi di cui all’articolo 27.

3. Le regioni possono istituire comitatitecnici, composti da esperti in materia diprogettazione urbana, di analisi sociale, dicomunicazione sociale e di gestione orga-nizzativa, con compiti consultivi in ordineal coordinamento degli orari delle città eper la valutazione degli effetti sulle comu-nità locali dei piani territoriali degli orari.

4. Nell’ambito delle proprie competenzein materia di formazione professionale, leregioni promuovono corsi di qualificazionee riqualificazione del personale impiegatonella progettazione dei piani territoriali de-gli orari e nei progetti di riorganizzazionedei servizi.

5. Le leggi regionali di cui al comma 1indicano:

a) criteri generali di amministrazione ecoordinamento degli orari di apertura alpubblico dei servizi pubblici e privati, degliuffici della pubblica amministrazione, deipubblici esercizi commerciali e turistici,delle attività culturali e dello spettacolo, deitrasporti;

b) i criteri per l’adozione dei piani ter-ritoriali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessioneai comuni di finanziamenti per l’adozionedei piani territoriali degli orari e per la co-stituzione di banche dei tempi, con priorità

per le iniziative congiunte dei comuni conpopolazione non superiore a 30.000 abi-tanti.

6. Le regioni a statuto speciale e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono secondo le rispettive compe-tenze.

Art. 23.

(Compiti dei comuni)

1. I comuni con popolazione superiore a30.000 abitanti attuano, singolarmente o informa associata, le disposizioni dell’articolo36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,n. 142, e successive modificazioni, secondole modalità stabilite dal presente capo, neitempi indicati dalle leggi regionali di cuiall’articolo 22, comma 1, e comunque nonoltre un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. In caso di inadempimento dell’obbligodi cui al comma 1, il presidente della giun-ta regionale nomina un commissarioadacta.

3. I comuni con popolazione non supe-riore a 30.000 abitanti possono attuare ledisposizioni del presente capo in formaassociata.

Art. 24.

(Piano territoriale degli orari)

1. Il piano territoriale degli orari, di se-guito denominato «piano», realizza le fina-lità di cui all’articolo 1, comma 1, letterac), ed è strumento unitario per finalità edindirizzi, articolato in progetti, anche speri-mentali, relativi al funzionamento dei diver-si sistemi orari dei servizi urbani e alla lorograduale armonizzazione e coordinamento.

2. I comuni con popolazione superiore a30.000 abitanti sono tenuti ad individuareun responsabile cui è assegnata la compe-tenza in materia di tempi ed orari e che

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipa alla conferenza dei dirigenti, aisensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esuccessive modificazioni.

3. I comuni con popolazione non supe-riore a 30.000 abitanti possono istituirel’ufficio di cui al comma 2 in formaassociata.

4. Il sindaco elabora le linee guida delpiano. A tale fine attua forme di consulta-zione con le amministrazioni pubbliche, leparti sociali, nonchè le associazioni previstedall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990,n. 142, e successive modificazioni, e le as-sociazioni delle famiglie.

5. Nell’elaborazione del piano si tieneconto degli effetti sul traffico, sull’inquina-mento e sulla qualità della vita cittadina de-gli orari di lavoro pubblici e privati, degliorari di apertura al pubblico dei servizipubblici e privati, degli uffici periferici del-le amministrazioni pubbliche, delle attivitàcommerciali, ferme restando le disposizionidegli articoli da 11 a 13 del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè delleistituzioni formative, culturali e del tempolibero.

6. Il piano è approvato dal consiglio co-munale su proposta del sindaco ed è vinco-lante per l’amministrazione comunale, chedeve adeguare l’azione dei singoli assesso-rati alle scelte in esso contenute. Il piano èattuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25.

(Tavolo di concertazione)

1. Per l’attuazione e la verifica dei pro-getti contenuti nel piano di cui all’articolo24, il sindaco istituisce un tavolo di concer-tazione, cui partecipano:

a) il sindaco stesso o, per suo incarico, ilresponsabile di cui all’articolo 24, comma 2;

b) il prefetto o un suo rappresentante;c) il presidente della provincia o un

suo rappresentante;d) i presidenti delle comunità montane

o loro rappresentanti;

e) un dirigente per ciascuna delle pub-bliche amministrazioni non statali coinvoltenel piano;

f) rappresentanti sindacali degli im-prenditori della grande, media e piccola im-presa, del commercio, dei servizi, dell’arti-gianato e dell’agricoltura;

g) rappresentanti sindacali dei lavora-tori;

h) il provveditore agli studi ed i rap-presentanti delle università presenti nelterritorio;

i) i presidenti delle aziende dei tra-sporti urbani ed extraurbani, nonchè i rap-presentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l’attuazione del piano di cui all’ar-ticolo 24, il sindaco promuove accordi coni soggetti pubblici e privati di cui alcomma 1.

3. In caso di emergenze o di straordinarienecessità dell’utenza o di gravi problemiconnessi al traffico e all’inquinamento, ilsindaco può emettere ordinanze che preve-dano modificazioni degli orari.

4. Le amministrazioni pubbliche, ancheterritoriali, sono tenute ad adeguare gli oraridi funzionamento degli uffici alle ordinanzedi cui al comma 3.

5. I comuni capoluogo di provincia sonotenuti a concertare con i comuni limitrofi,attraverso la conferenza dei sindaci, la rior-ganizzazione territoriale degli orari. Allaconferenza partecipa un rappresentante delpresidente della provincia.

Art. 26.

(Orari della pubblica amministrazione)

1. Le articolazioni e le scansioni degliorari di apertura al pubblico dei servizi del-la pubblica amministrazione devono tenereconto delle esigenze dei cittadini che risie-dono, lavorano ed utilizzano il territorio diriferimento.

2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensidel decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni, può pre-

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vedere modalità ed articolazioni differenzia-te degli orari di apertura al pubblico deiservizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attra-verso l’informatizzazione dei relativi servi-zi, possono garantire prestazioni di informa-zione anche durante gli orari di chiusura deiservizi medesimi e, attraverso la semplifica-zione delle procedure, possono consentireagli utenti tempi di attesa più brevi e per-corsi più semplici per l’accesso ai servizi.

Art. 27.

(Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi divicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizidella città e il rapporto con le pubblicheamministrazioni, per favorire l’estensionedella solidarietà nelle comunità locali e perincentivare le iniziative di singoli e gruppidi cittadini, associazioni, organizzazioni edenti che intendano scambiare parte del pro-prio tempo per impieghi di reciproca soli-darietà e interesse, gli enti locali possonosostenere e promuovere la costituzione diassociazioni denominate «banche dei tem-pi».

2. Gli enti locali, per favorire e sostenerele banche dei tempi, possono disporre a lo-ro favore l’utilizzo di locali e di servizi eorganizzare attività di promozione, forma-zione e informazione. Possono altresì aderi-re alle banche dei tempi e stipulare con es-se accordi che prevedano scambi di tempoda destinare a prestazioni di mutuo aiuto afavore di singoli cittadini o della comunitàlocale. Tali prestazioni devono essere com-patibili con gli scopi statutari delle banchedei tempi e non devono costituire modalitàdi esercizio delle attività istituzionali deglienti locali.

Art. 28.

(Fondo per l’armonizzazione dei tempidelle città)

1. Nell’elaborare le linee guida del pianodi cui all’articolo 24, il sindaco prevede mi-sure per l’armonizzazione degli orari checontribuiscano, in linea con le politiche e lemisure nazionali, alla riduzione delle emis-sioni di gas inquinanti nel settore dei tra-sporti. Dopo l’approvazione da parte delconsiglio comunale, i piani sono comunicatialle regioni, che li trasmettono al Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica (CIPE) indicandone, ai soli finidel presente articolo, l’ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo èistituito un Fondo per l’armonizzazione deitempi delle città, nel limite massimo di lire15 miliardi annue a decorrere dall’anno2001. Alla ripartizione delle predette risorseprovvede il CIPE, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro at-tribuite in un apposito capitolo di bilancio,nel quale confluiscono altresì eventuali ri-sorse proprie, da utilizzare per spese desti-nate ad agevolare l’attuazione dei progettiinclusi nel piano di cui all’articolo 24 e de-gli interventi di cui all’articolo 27.

4. I contributi di cui al comma 3 sonoconcessi prioritariamente per:

a) associazioni di comuni;b) progetti presentati da comuni che

abbiano attivato forme di coordinamento ecooperazione con altri enti locali per l’at-tuazione di specifici piani di armonizzazio-ne degli orari dei servizi con vasti bacini diutenza;

c) interventi attuativi degli accordi dicui all’articolo 25, comma 2.

5. La Conferenza unificata di cui all’arti-colo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, è convocata ogni anno, entroil mese di febbraio, per l’esame dei risultati

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conseguiti attraverso l’impiego delle risorsedel Fondo di cui al comma 2 e per la defi-nizione delle linee di intervento futuro. Allerelative riunioni sono invitati i Ministri dellavoro e della previdenza sociale, per la so-lidarietà sociale, per la funzione pubblica,dei trasporti e della navigazione e dell’am-biente, il presidente della società Ferroviedello Stato spa, nonchè i rappresentanti del-le associazioni ambientaliste e del volonta-riato, delle organizzazioni sindacali e dicategoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio diogni anno e sulla base dei lavori della Con-ferenza di cui al comma 5, presenta al Par-lamento una relazione sui progetti di riorga-nizzazione dei tempi e degli orari dellecittà.

7. All’onere derivante dall’istituzione delFondo di cui al comma 2 si provvede me-diante utilizzazione delle risorse di cuiall’articolo 8, comma 10, letteraf), dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448.

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 115

D’INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI

CAPO I

CONGEDI PARENTALI

Art. 1.

1. All’articolo 6 della legge 9 dicembre1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«Tali diritti possono essere goduti dallavoratore adottante, in alternativa allamadre».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell’articolo 7della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, èinserito il seguente:

«La lavoratrice o il lavoratore hanno di-ritto di assentarsi da lavoro trascorso il pe-riodo di astensione facoltativa di cui al pri-

mo comma fino al compimento del secondoanno di vita del bambino, con diritto allaconservazione del posto di lavoro, senza di-ritto ad alcuna indennità giornaliera diretribuzione».

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 7 della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Il lavoratore ha diritto diastenersi dal lavoro nei primi tre mesi dallanascita del figlio in caso di morte o di gra-ve invalidità della madre, nonchè in caso diaffidamento esclusivo del bambino al padree di non convivenza con la madre.

2. Si applica il trattamento economicoprevisto dal primo comma dell’articolo 15della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 7-bis della legge 9 di-cembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. - 1. I diritti di cui agli artico-li 7 e 7-bis sono riconosciuti al padre lavo-ratore anche nella ipotesi in cui la madredel bambino non sia lavoratrice dipendente,previa documentazione della non titolarità,da parte della madre del bambino, del dirit-to di astensione dal lavoro».

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DISEGNO DI LEGGE N. 192

D’INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore hadiritto di astenersi dal lavoro nei primi tremesi dalla nascita del figlio, in caso dimorte, di grave infermità della madre o diabbandono, nonchè in caso di affidamentoesclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avva-lersi del diritto di cui al comma 1 presentaal datore di lavoro la certificazione relativaalle condizioni ivi previse. In caso di ab-bandono il padre lavoratore ne rende di-chiarazione ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore lenorme di cui agli articoli 6 e 15, primo eterzo comma, della legge 30 dicembre1971, n. 1204».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell’articolo 7 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostitui-to dal seguente:

«La lavoratrice ha diritto, altresì, ad as-sentarsi dal lavoro in caso di documentatanecessità di assistere il bambino di età infe-riore a tre anni».

Art. 3.

1. Il primo comma dell’articolo 2 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostitui-to dal seguente:

«È nullo il licenziamento intimato alladonna lavoratrice nel periodo di gestazionefino al termine del periodo di interdizione

previsto dall’articolo 4 nonchè fino al com-pimento di un anno di età del bambino».

2. È nullo il licenziamento intimato allavoratore che si astenga dal lavoro ai sensidell’articolo 6-bis della legge 9 dicembre1977, n. 903, introdotto dall’articolo 1 dellapresente legge, nel periodo compreso tra lanascita e il compimento del primo anno dietà del bambino.

Art. 4.

1. L’articolo 7 della legge 9 dicembre1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. Il diritto di assentarsi dal la-voro, il diritto ai periodi di riposo giornalie-ri e i relativi trattamenti economici previstirispettivamente dagli articoli 7, 10 e 15, se-condo e terzo comma, della legge 30 di-cembre 1971, n. 1204, e successive modifi-cazioni, e dall’articolo 8 della presente leg-ge, sono riconosciuti al padre lavoratore neiseguenti casi:

a) quando i figli siano affidati al solopadre;

b) in alternativa alla madre lavoratricedipendente che non se ne avvalga;

c) quando la madre che non sia lavo-ratrice dipendente sia impossibilitata, permotivi di salute, ad assistere il bambino.

2. Ai fini di cui al comma 1, il padre la-voratore presenta entro dieci giorni al pro-prio datore di lavoro una dichiarazione rila-sciata ai sensi dell’articolo 4 della legge 4gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i figlisono affidati al solo padre.

3. Nel caso previsto dall’articolo 7, se-condo comma, della legge 30 dicembre1971, n. 1204, e successive modificazioni, illavoratore deve presentare al datore di lavo-ro una documentazione attestante la neces-sità di assistere il bambino.

4. Qualora la madre sia una lavoratricedipendente, il padre lavoratore deve pre-sentare al proprio datore di lavoro:

a) una dichiarazione della madre delbambino rilasciata con le stesse modalità di

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cui al comma 2, da cui risulti che la stessanon può o non intende avvalersi dei dirittidi cui al comma 1;

b) entro dieci giorni dalla dichiarazio-ne prevista alla letteraa), la documentazio-ne attestante che l’altro genitore non si èavvalso dei medesimi diritti.

5. Qualora la madre non sia una lavora-trice dipendente, il padre lavoratore devepresentare una documentazione dalla qualerisulti che la madre è impossibilitata permotivi di salute a prestare assistenza albambino.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 10della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siapplicano, nel caso di parto plurimo, con-temporaneamente alla madre anche al padrelavoratore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3, 4 e 5 si applicano ai padri lavoratori,compresi gli apprendisti, che prestino la lo-ro opera alle dipendenze di privati datori dilavoro, nonchè alle dipendenze delle ammi-nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamen-to autonomo, delle regioni, delle province,dei comuni, degli altri enti pubblici, ancheeconomici, e delle società cooperative, an-che se soci di queste ultime. Sono esclusi ilavoratori a domicilio e gli addetti ai servizidomestici e familiari».

Art. 5.

1. Entrambi i genitori hanno diritto diastenersi dal lavoro in caso di documentatanecessità di assistere il bambino di etàcompresa tra i tre ed i sei anni per non piùdi un mese lavorativo ciascuno per ognianno.

2. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto di assentarsi dal lavoro per non più diquindici giorni lavorativi all’anno in caso didocumentata infermità del coniuge o di unparente entro il terzo grado o di un affineentro il secondo grado.

3. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto di assentarsi dal lavoro per non più diquindici giorni lavorativi in caso di decesso

del coniuge o del figlio e per non più didue giorni lavorativi in caso di decesso diun parente entro il terzo grado o di un affi-ne entro il secondo grado.

4. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3non danno luogo a retribuzione, ma sonocoperte da contributi figurativi ai fini previ-denziali e sono computate ai fini dell’anzia-nità di servizio e della progressione dellacarriera, esclusi gli effetti relativi alle ferieed alla tredicesima mensilità o alla gratificanatalizia.

5. Per ciascun lavoratore le assenze pre-viste ai commi 1, 2 e 3 non possono co-munque superare cumulativamente il limitemassimo di trenta giorni lavorativi per ognianno.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3, 4 e 5 si applicano ai lavoratori, compresigli apprendisti, che prestino la loro operaalle dipendenze di privati datori di lavoro,nonchè alle dipendenze delle amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamento au-tonomo, delle regioni, delle province, deicomuni, degli altri enti pubblici, anche eco-nomici, e delle società cooperative, anchese soci di queste ultime. Sono esclusi i la-voratori a domicilio e gli addetti ai servizidomestici e familiari.

Art. 6.

1. Fermi restando l’astensione obbligato-ria e il relativo trattamento economico enormativo previsti dagli articoli 4 e 15,commi primo e terzo, della legge 30 dicem-bre 1971, n. 1204, entrambi i genitori dibambino portatore dihandicaphanno dirittoad assentarsi dal lavoro per trentasei mesiciascuno nei primi sei anni di vita delbambino.

2. I periodi di assenza di cui al comma 1sono coperti da contributi figurativi ai finiprevidenziali e sono computati nell’anzia-nità di servizio, esclusi gli effetti relativi al-le ferie e alla tredicesima mensilità o allagratifica natalizia.

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3. Durante il periodo di astensione previ-sto dal comma 1 i genitori lavoratori dipen-denti hanno diritto ad una indennità giorna-liera pari al cinquanta per cento dellaretribuzione.

4. I genitori del bambino portatore dihandicap che non si avvalgono del dirittodi cui ai commi 1, 2 e 3, hanno diritto apermessi retribuiti per non oltre due ore algiorno fino al compimento del terzo annodi età del bambino.

5. I genitori di cui al comma 4 hanno di-ritto altresì di assentarsi dal lavoro in casodi necessità del bambino fino al compimen-to del sesto anno di età per non più di tren-ta giorni per ogni anno. Tali assenze nondanno luogo a retribuzione, ma sono coper-te da contributi figurativi ai fini previden-ziali e sono computate nell’anzianità di ser-vizio esclusi gli effetti relativi alle ferie edalla tredicesima mensilità o alla gratificanatalizia.

6. I lavoratori genitori di portatori dihandicap hanno diritto ad essere impiegaticon modalità di orario e in sedi che sianotra quelle disponibili le più idonee a facili-tare l’assistenza al figlio; in particolare han-no priorità nella scelta dell’orario a tempoparziale, della sede e del turno di lavoro.

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,5 e 6 si applicano anche nei casi di adozio-ne e di affidamento.

Art. 7.

1. L’articolo 6 della legge 9 dicembre1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Le lavoratrici che abbianoadottato bambini, o che li abbiano ottenutiin affidamento ai sensi della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, hanno diritto di astenersidal lavoro, con il trattamento economico eprevidenziale previsto dagli articoli 6 e 15,commi primo e terzo, della legge 30 dicem-bre 1971, n. 1204, durante i primi tre mesisuccessivi all’effettivo ingresso del minorenella famiglia adottiva o affidataria, purchè

il minore non abbia superato al momentodell’adozione o dell’affidamento il quattor-dicesimo anno di età.

2. Le lavoratrici possono altresì avvalersidei diritti di assentarsi dal lavoro previstidal primo e dal secondo comma dell’artico-lo 7 e dall’articolo 10 della legge 30 di-cembre 1971, n. 1204, e successive modifi-cazioni, entro un anno dall’effettivo ingres-so del minore nella famiglia, semprechè ilminore non abbia superato il sesto anno dietà.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si ap-plicano, in alternativa, anche al padre lavo-ratore».

Art. 8.

1. È nullo il licenziamento della lavora-trice che abbia in corso una procedura diaffidamento o di adozione, qualora il licen-ziamento sia intimato a decorrere dalla datain cui la comunicazione del tribunale per iminorenni o del giudice tutelare, con laquale si instaura un effettivo rapporto tragli adottanti o gli affidatari ed il minore, èportata a conoscenza del datore di lavoro, eper tutto l’anno successivo all’ingresso delminore nella famiglia.

2. Il comma 1 si applica al padre lavora-tore qualora ricorrano le ipotesi previste daicommi quarto e quinto dell’articolo 25 dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e quando siail lavoratore ad avvalersi delle facoltà pre-viste dall’articolo 6 della legge 9 dicembre1977, n. 903, come sostituito dall’articolo 7della presente legge.

Art. 9.

1. Le lavoratrici che abbiano in corsouna procedura di adozione ai sensi dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, possono as-sentarsi dal lavoro fruendo del trattamentodi cui agli articoli 6 e 15, commi primo eterzo, della legge 30 dicembre 1971,n. 1204, a far data dalla comunicazione con

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cui si avvia un rapporto tra l’adottante e ilminore, fino al provvedimento di affidamentopreadottivo o di adozione, per un periodo co-munque non superiore ai due mesi.

2. La facoltà di cui al comma 1 è accor-data al lavoratore adottante in alternativaalla lavoratrice, quando ricorrano le ipotesidi cui ai commi quarto e quinto dell’artico-lo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 10.

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano anche ai lavoratori a tempo par-ziale indipendentemente dal numero delleore lavorative giornaliere.

Art. 11.

1. I soggetti che usufruiscono, avendonetitolo, dei congedi previsti nella presentelegge, hanno diritto, a domanda, ad una an-ticipazione, fino all’intero importo della re-tribuzione corrispondente ai giorni del con-gedo, del trattamento di fine rapporto, disci-plinato dall’articolo 2120 del codice civile.

2. In deroga a quanto stabilito dai commisesto e seguenti dell’articolo 2120 del codicecivile, l’anticipazione di cui al comma 1:

a) è corrisposta a tutti i lavoratori cheavendo titolo la richiedono;

b) è corrisposta unitamente alla retri-buzione del primo periodo di paga successi-vo al termine del congedo;

c) non può essere cumulativamentesuperiore alla misura del trattamento di finerapporto cui il lavoratore avrebbe diritto nelcaso di cessazione del rapporto alla datadella richiesta.

Art. 12.

1. Per le materie disciplinate dalla pre-sente legge si applicano, se più favorevoli,le disposizioni previste da leggi, contratticollettivi di lavoro o accordi di lavoro per ilpubblico impiego.

Art. 13.

1. All’onere finanziario derivante dall’at-tuazione della presente legge, valutato in li-re 30 miliardi per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998 si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale1996-1998, al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l’an-no 1996.

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DISEGNO DI LEGGE N. 345

D’ INIZIATIVA DELLE SENATRICI

DANIELE GALDI ED ALTRE

CAPO I

IL TEMPO NELL’ARCO DELLA VITA

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La Repubblica riconosce:

a) il diritto delle cittadine e dei cittadi-ni all’autogoverno individuale del temponel quadro di una rinnovata solidarietàsociale;

b) il diritto delle cittadine e dei cittadi-ni alla libera espressione della propria per-sonalità nel riconoscimento della comples-sità delle diverse dimensioni di lavoro, dicura, di formazione, di tempo libero, di vitaaffettiva e di relazione proprie della vitaumana;

c) il diritto di tutti i cittadini, uomini edonne, nonchè dei bambini, degli anziani,degli handicappati e di altri soggetti nonautonomi, alla cura, inteso come diritto a ri-cevere e prestare cura e a disporre dei ser-vizi, delle risorse e del tempo a ciò neces-sari.

2. In conformità ai princìpi di cui alcomma 1 le istituzioni nazionali e locali, leparti sociali, la pubblica amministrazione ele imprese, i soggetti pubblici e privati sonotenuti a promuovere:

a) il superamento della divisione ses-suale del lavoro;

b) la redistribuzione del lavoro di curae familiare tra i sessi, nonchè tra la societàe gli individui;

c) l’autogoverno individuale del tem-po.

3. Ai fini di cui al comma 2 i poteri pub-blici operano per adeguare alla realizzazio-ne di tali obiettivi:

a) l’organizzazione sociale e produtti-va;

b) l’ordinamento fiscale e tributario;c) l’ordinamento della pubblica ammi-

nistrazione;d) la normativa inerente alla previden-

za e all’assistenza;e) l’ordinamento, i programmi e i rela-

tivi testi della scuola e delle altre attivitàformative, comprese quelle professionali;

f) le normative urbanistiche ed edili-zie.

4. Per le finalità di cui al comma 3 i po-teri pubblici programmano e finanziano:

a) adeguate reti di servizi collettivi allapersona e di servizi sostitutivi del lavorodomestico e di cura anche a favore delle la-voratrici autonome;

b) strutture e spazi per il godimentodel tempo libero.

5. I poteri pubblici predispongono inizia-tive e campagne volte all’informazione ealla promozione nella società dei princìpi edegli obiettivi del presente articolo.

6. La presente legge è finalizzata ad at-tuare la realizzazione degli obiettivi di cuial presente articolo per quanto attiene algoverno del tempo.

Art. 2.

(Congedi per motivi personali, familiarie di solidarietà sociale)

1. I lavoratori e le lavoratrici hanno dirit-to ad assentarsi dal lavoro per motivi perso-nali, per ragioni di studio, di formazione equalificazione professionale, per motivi fa-miliari e di solidarietà sociale per periodinon superiori a dodici mesi, ferme restandomigliori condizioni contrattuali o previste

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dalla legge, durante i quali è loro conserva-to il posto di lavoro.

2. Il diritto previsto al comma 1 può es-sere esercitato, anche per periodi frazionati,solo dopo il settimo anno di anzianità con-tributiva raggiunto anche con interruzioni ocambiamenti di aziende, in ragione di unanno di congedo ogni sette di anzianitàcontributiva, al netto di quella corrispon-dente a periodi di congedo già goduti dallavoratore ai sensi delle vigenti disposizionilegislative e contrattuali.

3. Le assenze previste dal presente arti-colo non sono retribuite e non sono compu-tate nell’anzianità di servizio neppure ai finiprevidenziali.

4. I congedi di cui al presente articolonon possono in nessun caso corrispondere acongedi rilasciati per frequenza di corsi fi-nalizzati alla qualificazione professionale acarico dell’azienda.

5. I congedi di cui al presente articolonon possono assorbire i congedi per motividi studio disposti da leggi o contratti.

6. Restano ferme le norme di cui all’arti-colo 4, primo comma, della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903.

Art. 3.

(Congedi parentali)

1. La madre lavoratrice ed il padre lavo-ratore hanno diritto, anche contemporanea-mente, ad assentarsi dal lavoro, per un pe-riodo di un anno anche frazionato, entro iprimi 11 anni di vita del bambino, ancheadottato o in affidamento, durante il quale èloro conservato il posto di lavoro.

2. Nel caso di bambini handicappati, nelcaso di non convivenza di uno dei genitorie nel caso di famiglia monoparentale il pe-riodo di cui al comma 1 è esteso a due an-ni. La fruizione di detto periodo è riservataal genitore con cui il bambino convive.

3. La volontà di usufruire del congedo dicui al comma 1 è comunicata al datore di

lavoro per iscritto e con anticipo di almenoquindici giorni.

4. I periodi di congedo previsti dal pre-sente articolo sono coperti da contribuzionefigurativa e sono computati ai fini dell’an-zianità di servizio e della progressione dellacarriera.

Art. 4.

(Congedi familiari)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’arti-colo 2 e fatte salve le migliori condizionicontrattuali, la lavoratrice ed il lavoratorehanno diritto ad assenze dal lavoro per unperiodo anche frazionato di trenta giorniogni due anni, per particolari condizionifamiliari.

2. Le condizioni di cui al comma 1 pos-sono essere la grave malattia, il decesso ocomunque la condizione che richieda unapresenza continuativa, con riferimento a pa-renti ed affini entro il terzo grado, compresii figli dopo gli 11 anni.

3. La sussistenza delle condizioni previ-ste ai commi 1 e 2 è comunicata al datoredi lavoro entro un congruo termine, adegua-to alle circostanze, ed è documentata concertificato medico rilasciato da una strutturapubblica o convenzionata con il Serviziosanitario nazionale o con altro documentocomprovante le condizioni stesse.

4. I periodi di congedo previsti dal pre-sente articolo sono coperti da contribuzionefigurativa e sono computati ai fini dell’an-zianità di servizio e della progressione dellacarriera.

Art. 5.

(Soggetti aventi diritto)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e4 si applicano ai soggetti di cui al primocomma dell’articolo 1 della legge 30 di-cembre 1971, n. 1204, ed ai soggetti di cuial quarto comma dell’articolo 7 della legge

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9 dicembre 1977, n. 903. Esse si applicanoaltresì alle lavoratrici ed ai lavoratori anchequando il coniuge sia lavoratore o lavoratri-ce autonoma od in condizione non profes-sionale.

2. I soggetti non lavoratori dipendenti an-che in condizione non lavorativa, nonchègli immigrati e le immigrate extracomunita-ri con permesso di soggiorno privi di atti-vità lavorativa, hanno diritto al riconosci-mento del «tempo parentale» secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 12.

Art. 6.

(Trattamenti usufruibili durante i congedi)

1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto ad avvalersi, a richiesta ed a scelta, nelperiodo dei congedi previsti all’artico-lo 2:

a) di una specifica anticipazione INPSsecondo quanto previsto all’articolo 7;

b) di una anticipazione del trattamentodi fine rapporto di lavoro di cui all’artico-lo 8;

c) del prolungamento del rapporto dilavoro anche in deroga alle disposizioniconcernenti l’età di pensionamento obbliga-torio di cui all’articolo 9;

d) dell’anticipo del trattamento di pen-sione di cui all’articolo 10.

2. I trattamenti di cui alle letterea), b) ed) del comma 1 non sono tra loro cumu-labili.

Art. 7.

(Anticipazione INPS)

1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto, a richiesta, a percepire nel periodo deicongedi previsti all’articolo 2, una specificaanticipazione erogata dall’ente previdenzialecui il lavoratore è iscritto, secondo le mo-dalità stabilite dal Ministro del lavoro e

della previdenza sociale con propri decretida emanare entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 èfissata nella misura del settanta per centodella retribuzione non percepita in relazioneal congedo e costituisce base imponibile aifini dell’imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF). L’anticipazione è rimbor-sata in un periodo non superiore ai cinqueanni dal lavoratore o dalla lavoratriceall’ente previdenziale, con l’applicazione diun tasso d’interesse pari alla variazione deiprezzi al consumo accertata dall’Istituto na-zionale di statistica (ISTAT) verificatasi nelperiodo di riferimento, con modalità stabili-te nei decreti di cui al comma 1.

Art. 8.

(Anticipazione del trattamento di finerapporto di lavoro)

1. I soggetti che usufruiscono, avendonetitolo, dei congedi previsti agli articoli 2, 3e 4 della presente legge hanno diritto, a do-manda, ad una anticipazione, fino all’interoimporto della retribuzione corrispondente aigiorni di congedo, del trattamento di finerapporto, disciplinato dall’articolo 2120 delcodice civile, come sostituito dall’articolo 1della legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. In deroga a quanto stabilito dai commisesto e seguenti del citato articolo 2120 delcodice civile, l’anticipazione di cui al com-ma 1:

a) è corrisposta a tutti i lavoratori e la-voratrici che, avendone titolo, la richieda-no;

b) è corrisposta unitamente alla retri-buzione del primo periodo di paga successi-vo al termine del congedo;

c) non può essere cumulativamente su-periore alla misura del trattamento di finerapporto cui il lavoratore e la lavoratriceavrebbero diritto nel caso di cessazione delrapporto alla data della richiesta.

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

(Prolungamento dell’età pensionabile)

1. I soggetti che usufruiscono, avendonediritto, dei congedi previsti all’articolo 2,comma 1, hanno diritto a prolungare il rap-porto di lavoro anche in deroga alle dispo-sizioni concernenti l’età di pensionamentoobbligatorio.

Art. 10.

(Anticipo della pensione)

1. I soggetti che usufruiscono, avendonetitolo, dei congedi di cui all’articolo 2,comma 1, hanno diritto, a scelta ed a ri-chiesta, di percepire un’indennità mensilepari all’ammontare del rateo mensile dellapensione maturata, erogata dall’ente previ-denziale cui il lavoratore o la lavoratricesono iscritti.

2. L’età per la maturazione del diritto apensione nonchè i requisiti per la pensionedi anzianità sono prolungati di un periodocorrispondente a quello in cui è stato perce-pito il trattamento anticipato di pensione.

Art. 11.

(Reddito minimo garantito)

1. A favore dei soggetti di cui all’articolo5, comma 1, che usufruiscono dei congedidi cui agli articoli 3 e 4, è stabilita la corre-sponsione di un reddito minimo garantitoper tutta la durata del congedo stesso.

2. Il reddito di cui al comma 1 è calcola-to dall’INPS in misura pari al cinquanta percento della retribuzione media giornaliera difatto percepitapro-capite dai lavoratori edalle lavoratrici dipendenti ed accertatadall’ISTAT con riferimento all’anno prece-dente, salvo quanto disposto all’articolo 15,comma 1, letterac). Il reddito minimo non

concorre alla base imponibile IRPEF nè aifini contributivi.

3. L’indennità è corrisposta con i medesi-mi criteri previsti al terzo comma dell’arti-colo 15 della legge 30 dicembre 1971,n. 1204. Essa è cumulabile, fino al raggiun-gimento dell’intero importo della retribuzio-ne corrispondente ai giorni del congedo,con l’anticipazione prevista all’articolo 8.

Art. 12.

(Tempo parentale)

1. Il reddito previsto all’articolo 11 spettaai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2,limitatamente a quanto previsto all’artico-lo 3.

2. Il reddito viene erogato dall’INPS aseguito di apposita domanda in carta libera,indicante la sussistenza delle condizioni, ivicompreso il caso di adozione o affidamen-to. L’INPS provvede d’ufficio agli accerta-menti amministrativi necessari secondoquanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968,n. 15.

3. Per i soggetti di cui al presente artico-lo, il reddito minimo non è cumulabile conaltri trattamenti erogati dall’INPS, a titolodi sostegno del reddito familiare e delladisoccupazione.

Art. 13.

(Periodi di maternità)

1. In corrispondenza di ogni maternitàverificatasi in assenza di rapporto di lavoro,anche precedentemente ad esso, alla lavora-trice che non abbia ancora maturato l’etàpensionabile è attribuito figurativamente unperiodo di sei mesi di contribuzione utile aifini del diritto alla pensione e dell’anzianitàcontributiva.

2. La lavoratrice presenta direttamenteall’INPS, anche attraverso il datore di lavo-ro, la richiesta dell’attribuzione figurativa.

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Art. 14.

(Tempo della leva)

1. Fino all’entrata in vigore della leggedi riforma organica del servizio militare edi istituzione del servizio civile, allo scopodi far compiere ai giovani di sesso maschileun’esperienza formativa, durante il periododella ferma obbligatoria, i giovani soggettiall’obbligo saranno impiegati per almenotre mesi in attività di cura.

2. L’Amministrazione della difesa dispo-ne l’assegnazione dei giovani per lo svolgi-mento degli obblighi di cui al comma 1 aglienti locali, alle unità sanitarie locali e alleregioni.

3. Gli enti di cui al comma 2 provvedonoad impiegare i giovani soggetti all’obbligoin attività riguardanti i servizi alla persona(servizi sociali per l’infanzia e per la terzaetà), assistenza domiciliare, attività ricreati-ve e di vacanza, socializzazione ed integra-zione degli handicappati e servizi di riabili-tazione, servizi per i tossicodipendenti. Glienti medesimi provvedono alla formazionesul lavoro dei giovani privi delle necessariecompetenze.

Art. 15.

(Azioni positive per la redistribuzionedel lavoro di cura fra i sessi)

1. Per favorire la pratica attuazione deldiritto dei bambini e delle bambine allapresenza paterna e per una equa distribuzio-ne del lavoro di cura fra i sessi:

a) le regioni promuovono corsi per ilavoratori maschi per la cura e l’allevamen-to della prole, l’assistenza agli anziani non-chè per il lavoro domestico;

b) il Ministro della pubblica istruzione,nell’ambito delle procedure previste, prov-vede ad introdurre nei programmi e nell’at-tività didattica iniziative dirette a formaregli allievi di sesso maschile alla cura e

all’allevamento della prole, assistenza aglianziani, e al lavoro domestico;

c) ai lavoratori maschi che si avvalgo-no dei congedi di cui agli articoli 3 e 4 ilreddito minimo garantito è aumentato diuna quota pari al 30 per cento.

Art. 16.

(Regioni e formazione professionale)

1. Nel rispetto delle finalità della presen-te legge le regioni, anche a statuto speciale,nonchè le province autonome di Trento e diBolzano, promuovono interventi volti a fa-vorire corsi di formazione e riqualificazioneper i lavoratori e le lavoratrici che usufrui-scono dei congedi di cui alla presentelegge.

2. I programmi di cui al comma 1 devo-no essere riferiti:

a) al superamento di basse qualificheprofessionali oppure al superamento dellasegregazione professionale;

b) a mansioni e qualifiche professiona-li di cui si prevede una futura significativacrescita con riferimento ai servizi alla per-sona nel territorio della regione e deicomprensori.

CAPO II

ORARIO DI LAVORO

Art. 17.

(Orario massimo di lavoro).

1. L’orario normale della settimana lavo-rativa dei dipendenti e delle dipendenti dadatori di lavoro privati e pubblici non puòeccedere le 35 ore di lavoro effettivo.

2. All’articolo 1, comma primo, del regiodecreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, con-vertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, leparole: «le otto ore al giorno o le 48 ore

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settimanali di lavoro effettivo» sono sosti-tuite dalle seguenti: «le otto ore al giorno ole trentacinque ore settimanali».

3. Le contravvenzioni alle norme di cuial presente articolo, nonchè agli articoli 13e 14, da parte dei datori di lavoro sono pu-nite con l’ammenda fino a lire 400.000 algiorno, per ogni lavoratore e per ogni lavo-ratrice, raddoppiabili in caso di recidiva.

Art. 18.

(Programmazione ed articolazione dell’ora-rio di lavoro)

1. La distribuzione dell’orario di lavorosettimanale e giornaliero è stabilita in sedecontrattuale.

2. Variazioni successive nella distribuzio-ne dell’orario sono consentite esclusiva-mente previo il consenso del lavoratoreinteressato.

3. I lavoratori e le lavoratrici hanno dirit-to, per motivate esigenze personali, a regi-mi di flessibilità nell’inizio e nel terminedella prestazione giornaliera.

Art. 19.

(Ferie)

1. La durata delle ferie è stabilita contrat-tualmente. La durata delle ferie retribuiteannue non può comunque essere inferiore aquattro settimane, fatti salvi migliori accor-di contrattuali.

2. La distribuzione dei giorni di ferie re-tribuite è stabilita in sede contrattuale. Il la-voratore e la lavoratrice hanno diritto adusufruire di almeno due settimane di ferieretribuite in un periodo di loro scelta.

Art. 20.

(Lavoro straordinario)

1. Il lavoro straordinario è vietato, sianelle amministrazioni ed enti pubblici, an-che territoriali, sia nelle aziende industrialio commerciali di qualunque natura, ove nonabbia carattere meramente saltuario ed inassenza delle condizioni di cui ai seguenticommi.

2. Si considera lavoro straordinario l’ag-giunta, all’orario normale giornaliero e set-timanale previsto dal contratto collettivo dilavoro o dalla legge, di un periodo che nonsuperi un’ora al giorno, le otto ore settima-nali, le venti ore mensili, salvi comunque ilimiti annuali inferiori stabiliti dai contratticollettivi.

3. L’eventuale prestazione di lavorostraordinario è stabilita in sede contrattuale.

4. Il lavoro straordinario non può essererichiesto nelle imprese, o unità produttive:

a) che nei sei mesi precedenti sianostate interessate da riduzioni o sospensionedal lavoro di personale dipendente;

b) nelle quali alcuni dipendenti frui-scano di trattamento di integrazione salaria-le, salvo l’accertamento da parte dell’ispet-torato del lavoro dell’impossibilità tecni-co-organizzativa di riutilizzo dei lavoratorie delle lavoratrici posti in cassa integrazio-ne o di riassunzione dei lavoratori e dellelavoratrici licenziati;

c) che impediscano ai lavoratori e allelavoratrici interessati la possibilità di svol-gere le funzioni di cura per sè e per ifamiliari.

5. Nell’ambito degli accordi contrattuali,l’esecuzione di lavoro straordinario è auto-rizzata dall’ispettorato del lavoro competen-te per territorio, al quale deve pervenire,con anticipo di ventiquattro ore, la richiestadel datore di lavoro nella quale sia indicata,oltre al numero delle ore ed ai nominatividei lavoratori interessati, la sussistenza deirequisiti di cui al comma 4. Tale richiesta è

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contestualmente comunicata alle rappresen-tanze sindacali aziendali costituite nell’im-presa, unità produttiva o amministrativa,ovvero, in mancanza di organismi locali, al-le organizzazioni sindacali firmatarie delcontratto collettivo in essa applicato.

6. In caso di autorizzazione del lavorostraordinario, il datore di lavoro deve pro-cedere ad una comunicazione al sindacatocontenente l’indicazione del numero di oreautorizzate per ogni lavoratore e lavoratriceed i nominativi degli stessi.

7. Il lavoro straordinario ha carattere vo-lontario e il lavoratore che vi consente hadiritto, salve più favorevoli previsioni deicontratti collettivi, a quanto previsto all’ar-ticolo 21, commi 1 e 4.

Art. 21.

(Retribuzione, compensazione ed oneri con-tributivi relativi al lavoro straordinario)

1. L’esecuzione di lavoro straordinariocomporta una maggiorazione retributiva co-munque non inferiore al 10 per cento ri-spetto alla retribuzione di fatto del lavoroordinario, e non inferiore al 20 per centonel caso di lavoro festivo o notturno, salvomigliori condizioni previste dai contratticollettivi.

2. La retribuzione corrispondente al lavo-ro straordinario costituisce base imponibileper i contributi sociali obbligatori dovutiall’INPS, nonchè per un ulteriore contribu-to, dovuto a favore del fondo per la disoc-cupazione, con aliquota del 18 per cento, dicui il 5 per cento a carico del lavoratore edella lavoratrice.

3. Se le ore di lavoro straordinario svolteeccedono il numero di quattro come mediasettimanale aziendale per dipendente, l’ali-quota di cui al comma 2 è dovuta nella mi-sura del 30 per cento, di cui il 5 per centoa carico del lavoratore e della lavoratrice.

4. Il lavoratore e la lavoratrice che svol-gono il lavoro straordinario hanno diritto adun numero di ore di permesso retribuito,

pari alle ore di lavoro straordinario svolte,da usufruire entro i tre mesi successivi, an-che parzialmente. In tale caso il lavoratoree la lavoratrice sono tenuti a darne comuni-cazione al datore di lavoro prima dellosvolgimento del lavoro straordinario, la cuiretribuzione sarà quindi limitata alla mag-giorazione di cui al comma 1.

Art. 22.

(Fiscalizzazione degli oneri contributivi)

1. L’ammontare mensile della fiscalizza-zione degli oneri sociali è aumentato di lire25.000 per ogni lavoratore. La misura è ele-vata a lire 75.000 nel caso di imprese ope-ranti nei territori di cui all’articolo 1 del te-sto unico delle leggi sugli interventi nelMezzogiorno, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 6 marzo 1978,n. 218. Gli importi predetti sono elevati ri-spettivamente a lire 35.000 e lire 100.000nel caso di lavoratrici.

2. Con riferimento ai lavoratori e alle la-voratrici di nuova assunzione in aggiunta aquelli occupati a tempo indeterminato pres-so la medesima azienda alla data di entratain vigore della presente legge, derivantidall’introduzione del limite orario settima-nale di cui all’articolo 17, gli importi di cuial comma 1 sono applicati in misura triplaper i primi sei mesi ed in misura doppia peri successivi dodici mesi.

Art. 23.

(Lavoro notturno)

1. Il lavoro notturno, che si svolge dalleore 22 alle ore 6, fatte salve definizionidi lavoro notturno più favorevoli stabilitedai contratti collettivi, è consentito per farfronte a servizi di interesse generale nonchèad attività di manutenzione o a particolariattività produttive collegate ad esigenzetecnologiche del ciclo continuo o a esigenze

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eccezionali e temporanee non altrimentiesperibili.

2. Il Ministro del lavoro e della previden-za sociale, con proprio decreto, o d’intesacon le organizzazioni sindacali dei datori dilavoro e dei lavoratori, determina i settori ele attività nelle quali consentire il lavoronotturno.

3. L’introduzione di turni di lavoro not-turno è successivamente negoziata in sedecontrattuale.

4. Gli eventuali accordi sindacali perl’introduzione di turni di notte devono al-tresì prevedere:

a) l’alternanza dei lavoratori e delle la-voratrici da adibire al turno di notte;

b) il diritto ad un intervallo di tempofra un turno di notte e il successivo, nonchèil diritto ad alternare turni di giorno conturni di notte.

5. Per la prestazione di lavoro notturno,ancorchè non straordinario, spetta al lavora-tore una riduzione dell’orario di lavoro set-timanale pari a un ventesimo delle ore dilavoro notturne prestate, salvo migliori ac-cordi contrattuali. Le stesse disposizioni siapplicano in caso di lavoro festivo nonstraordinario.

6. Nell’ipotesi di dissenso, o di mancatasottoscrizione da parte di una o più rappre-sentanze sindacali aziendali o di richiestada parte del 20 per cento dei lavoratori in-teressati, l’efficacia dell’accordo è sospensi-vamente condizionata alla sua approvazioneda parte della maggioranza assoluta dei la-voratori attraverso consultazioni referenda-rie.

7. Relativamente all’attività definitadall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977,n. 903, resta fermo il divieto di utilizzo delpersonale femminile per il lavoro notturno,salva sua deroga mediante gli accordi sin-dacali aziendali di cui alla medesima dispo-sizione di legge, da stipularsi unitariamentefermo restando quanto indicato al comma 6del presente articolo. Anche in tal caso, tut-tavia, l’utilizzazione della singola lavoratri-ce nel lavoro notturno è subordinata al suoassenso.

Art. 24.

(Attività usuranti)

1. I limiti di età pensionabile possono es-sere anticipati di due mesi per ogni anno dioccupazione in attività usuranti e di quattromesi per ogni anno di occupazione in atti-vità particolarmente usuranti.

2. Per ogni anno di occupazione in atti-vità usurante o particolarmente usurante so-no attribuiti figurativamente rispettivamentedue o quattro mesi di contribuzione utile aifini del diritto alla pensione e dell’anzianitàcontributiva, fino ad un massimo di sessan-ta mesi in tutta la vita assicurativa per leattività usuranti, e di centoventi mesi per leattività particolarmente usuranti.

3. Il Ministro del lavoro e della previden-za sociale con propri decreti da emanare,sentite le organizzazioni sociali, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, individua le categorie di la-voratori addetti ad attività usuranti e parti-colarmente usuranti e stabilisce le maggiorialiquote contributive da porre a carico deirelativi datori di lavoro, al fine di coperturadei maggiori oneri derivanti all’INPS daipensionamenti anticipati di cui al presentearticolo.

4. Con riferimento alle attività di cui alpresente articolo, l’orario settimanale indi-cato all’articolo 17 è ridotto di un vente-simo.

CAPO III

IL TEMPO NELLA CITTÀ

Art. 25.

(Piano regolatore degli orari)

1. Al comune sono attribuiti il potere e ilcompito di coordinare e stabilire gli orari di

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apertura al pubblico di tutti gli uffici pub-blici e privati, dei servizi alla persona, diquelli sanitari e scolastici, dei trasporti, deilocali pubblici, degli esercizi commerciali eturistici, delle attività culturali e di spetta-colo.

2. Al comune è attribuita altresì la fa-coltà di coordinare l’insieme degli oraridelle attività produttive presenti nel territo-rio.

3. Il consiglio comunale adotta, entro unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il piano regolatore degliorari di cui ai commi 1 e 2, tenutoconto:

a) del riconoscimento del valore, deltempo e del lavoro di cura, nell’azione di-retta a superare la divisione sessuale dellavoro;

b) del riconoscimento dei diritti degliutenti;

c) della necessità di migliorare le con-dizioni di vita nella città e la funzionalitàdei servizi collettivi e alla persona.

4. Eventuali modifiche successive devonoessere adottate con delibera del consigliocomunale.

5. Al fine di predisporre il piano regola-tore degli orari tutti i soggetti pubblici, pri-vati, enti, imprese, operatori singoli, eser-centi attività professionali sono tenuti a co-municare al comune, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente leg-ge o dopo un mese dall’inizio dell’attività, ipropri orari di lavoro e di eventuale apertu-ra al pubblico.

6. Ai fini del presente articolo l’ammini-strazione comunale provvede ad istituireuna consulta permanente sul tempo nellecittà, presieduta dal sindaco o da un suo de-legato, e composta da una rappresentanzadelle associazioni sindacali dei lavoratori edei datori di lavoro, delle associazioni e deigruppi e movimenti di donne e, ove presen-ti, rappresentanze delle organizzazioni degliutenti dei principali servizi nel territorio co-munale e delegazioni espresse dai comitatidi gestione dei singoli servizi alla persona e

dei consigli di circolo e di istituto dellescuole. Compito della consulta è fornire in-dicazioni utili alla redazione del piano re-golatore degli orari previsto dal presente ar-ticolo. Le associazioni e le organizzazionimiste chiamate a far parte della consultadebbono delegarvi rappresentanti dei duesessi.

7. Nell’elaborazione del piano regolatoredegli orari vanno seguiti i seguenti criteri:

a) gli orari degli uffici, dei servizi edelle attività che svolgono servizio di spor-tello al pubblico debbono essere organizzatial fine di non coincidere per almeno duegiorni alla settimana con gli orari dellamaggioranza delle attività lavorative e nonessere distribuiti nella stessa fascia orariaogni giorno;

b) gli orari dei servizi alla personadebbono:

1) tener conto degli orari della mag-gioranza delle attività lavorative al fine diessere usufruibili sia dai lavoratori e dallelavoratrici che da coloro che non svolgonoattività lavorativa;

2) non essere inferiori alla mediadella durata degli orari di lavoro, fatta salvala possibilità di una articolazione corrispon-dente alle caratteristiche produttive preva-lenti nel territorio;

c) gli orari delle attività commercialidevono essere organizzati in modo tale danon far coincidere gli orari di chiusura e diapertura, di turno di riposo, di tutti gli eser-cizi relativi ad un singolo ramo di attività.

8. Gli orari di cui al presente articolodebbono essere garantiti senza pregiudiziodell’orario di lavoro degli addetti ai servizianche mediante loro appropriate riorganiz-zazioni.

Art. 26.

(Piani regolatori sovracomunali)

1. Qualora per motivi funzionali il pianoregolatore degli orari debba interessare aree

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sovracomunali (metropolitane, comprenso-riali) il potere e il compito di coordinare eordinare gli orari vengono esercitati d’intesadai comuni interessati.

2. Il piano regolatore degli orari sovraco-munale viene adottato da tutti i consigli co-munali interessati.

3. La consulta di cui al comma 6 dell’ar-ticolo 25 si intende riferita all’area sovraco-munale e ai comuni interessati.

Art. 27.

(Consultazione delle donne)

1. Ai fini della elaborazione del piano re-golatore degli orari di cui all’articolo 25, ilconsiglio comunale provvede a individuarespecifici strumenti di consultazione delledonne, singole e associate, presenti nel ter-ritorio e a definire le modalità di dettaconsultazione.

2. Al medesimo fine le donne elette nelconsiglio comunale esprimono un parereobbligatorio, adottato da apposita commis-sione formata da tutte le consigliere elette.

Art. 28.

(Poteri degli utenti)

1. Le amministrazioni e gli enti pubblicie privati, nell’ambito dell’organizzazionedegli orari dei servizi e di apertura al pub-blico dei loro uffici od attività devono tene-re conto delle osservazioni e proposte chepossono provenire da organizzazioni effetti-vamente rappresentative dei cittadini utentidei servizi medesimi nonchè dalle associa-zioni di utenti presenti nel territorio. Taliassociazioni ed organizzazioni miste debbo-no delegare rappresentanti dei due sessi.

2. Nell’ambito della contrattazione sinda-cale, sia nel settore privato che pubblico, leparti contraenti sono tenute ad invitare apartecipare alle trattative le organizzazionieffettivamente rappresentative dei cittadiniutenti dei servizi, ove trattasi delle modalità

di organizzazione e degli orari dei serviziod attività stesse.

3. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche con riferimento all’elabora-zione dei progetti di cui all’articolo 25,commi 6 e 7, che in assenza non motivatadi tale requisito non potranno essere presiin considerazione ai sensi delle normepredette.

4. La non osservanza delle disposizionidel presente articolo comporta la nullità deicontratti stipulati.

5. Il Ministro per la funzione pubblicavigila sull’osservanza delle presenti normeed a presentare annualmente al Parlamentouna relazione sullo stato di attuazione dellestesse.

6. Per i contratti nazionali le disposizionidi riconoscimento e di tutela delle rappre-sentanze degli utenti sono stabilite da leggidella Repubblica.

7. Per la contrattazione decentrata i con-sigli comunali deliberano appositi regola-menti per disciplinare il riconoscimento e latutela delle associazioni degli utentinell’ambito dei princìpi nazionali.

Art. 29.

(Compiti delle regioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge le regioni sonotenute ad adeguare la propria legislazionesulla base dei suoi princìpi ed obiettivi.

Art. 30.

(Tassa sul tempo)

1. Fino all’entrata in vigore della leggedi riforma del sistema impositivo locale, aicomuni è data facoltà di proporre ai sogget-ti passivi di imposte e tasse locali la possi-bilità di opzione tra il pagamento dell’im-posta o tassa dovuta e l’impiego tempora-neo in attività riguardanti i servizi alla per-sona, servizi sociali per l’infanzia e la terza

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età, assistenza domiciliare, attività ricreativee di vacanza, socializzazione ed integrazio-ne dei bambini handicappati, servizi di ria-bilitazione, servizi per i tossicodipendenti.

2. L’impiego temporaneo non è retribuitoed ha durata pari alle ore di lavoro, corri-spondenti alla retribuzione media, necessa-ria a produrre un reddito pari all’impostadovuta.

3. Lo svolgimento del lavoro previsto dalpresente articolo estingue l’obbligazionetributaria.

Art. 31.

(Semplificazionedelle certificazioni burocratiche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge le amministra-zioni interessate adottano le misure organiz-zative idonee a garantire la piena applica-zione delle disposizioni in materia di auto-certificazione e presentazione di atti e do-cumenti da parte di cittadini nei confrontidelle amministrazioni pubbliche di cui allalegge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti,stati e qualità sono attestati in documentigià in possesso della stessa pubblica ammi-nistrazione, il responsabile del procedimen-

to provvede d’ufficio all’acquisizione deidocumenti stessi o di copia di essi, anchecon mezzi telematici.

3. Nessuna amministrazione pubblica puòrichiedere ai cittadini documentazioni o cer-tificazioni per il cui rilascio sia essa stessacompetente. Parimenti sono accertati d’uffi-cio dal responsabile del procedimento i fat-ti, gli stati e le qualità che la stessa ammi-nistrazione procedente o altra pubblica am-ministrazione è tenuta a certificare.

Art. 32.

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella presente legge si provvede annual-mente in sede di legge finanziaria.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nellaGazzetta Ufficialee le modi-fiche da essa recate hanno effetto dal primoperiodo di paga in corso alla data della suaentrata in vigore.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1000

D’ INIZIATIVA DEI SENATORI CAMO ED ALTRI

Art. 1.

1. L’articolo 33 della legge 5 febbraio1992, n. 104, deve intendersi nel senso chele agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3spettano, in alternativa alla madre lavoratri-ce o al padre lavoratore dipendente dellapersona handicappata in situazione di gra-vità anche se la madre non sia parte di unlavoro subordinato, ferme rimanendo le al-tre condizioni.

Art. 2.

1. I periodi di fruizione dei permessi pre-visti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 33

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sonocomputabili ai fini pensionistici come con-tribuzione figurativa.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell’articolo 33 della legge5 febbraio 1992, n. 104, deve intendersi nelsenso che i permessi di tre giorni mensili equelli di due ore giornaliere non riduconole ferie.

Art. 4.

1. Il comma 6 dell’articolo 33 dellalegge5 febbraio 1992, n. 104, deve intendersi nelsenso che la persona handicappata maggio-renne in situazione di gravità ha diritto siaai permessi di tre giorni mensili sia ai per-messi di due ore giornaliere.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1179

D’ INIZIATIVA DEI SENATORI DE LUCA MICHELE

ED ALTRI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l’orario dilavoro mediante norme di riorganizzazione,modulazione e riduzione dello stesso, al fi-ne di conciliarlo con gli altri tempi di vita,di promuovere le condizioni che rendanoeffettivo il diritto al lavoro e di rimuoveregli ostacoli che impediscono la partecipa-zione dei cittadini all’organizzazione politi-ca, economica e sociale del Paese.

2. Le norme della presente legge costitui-scono princìpi fondamentali di riforma eco-nomico-sociale dello Stato. Le leggi delloStato non possono introdurre deroghe aiprincìpi della presente legge se non me-diante espressa modificazione delle suedisposizioni.

CAPO II

MISURA E DISTRIBUZIONEDELL’ORARIO DI LAVORO

Art. 2.

(Durata dell’orario normale di lavoro)

1. La durata settimanale legale dell’orarionormale di lavoro dei dipendenti da datori

di lavoro privati e pubblici e dei prestatorid’opera coordinata e continuativa è stabilitain 39 ore effettive. La contrattazione collet-tiva può prevedere la riduzione dell’orariodi lavoro fino a 35 ore settimanali medie,fermi restando i vigenti limiti legali inferio-ri, con gli incentivi di cui al capo III dellapresente legge.

2. Non si considerano come lavoro effet-tivo e non sono compresi nella duratadell’orario di lavoro:

a) i riposi intermedi e le pause di la-voro superiori a 15 minuti;

b) il tempo impiegato per recarsi dalluogo di residenza al luogo di lavoro.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoroe, nei limiti da questi stabiliti, i contratticollettivi aziendali possono prevedere che ilimiti di cui al comma 1 siano riferitiall’orario medio di un periodo non superio-re a 19 settimane per la generalità dei di-pendenti. Detto limite è elevato a 40 setti-mane per il personale indicato all’articolo17, secondo comma, della direttiva93/104/CE, del Consiglio del 23 novembre1993.

4. La diversa distribuzione plurisettima-nale dell’orario di lavoro è compensata dauna riduzione della durata settimanale dellavoro secondo limiti e modalità definitidalla contrattazione collettiva tra le partisociali.

5. In nessun caso l’orario di lavoro com-prensivo delle ore di lavoro straordinariopuò superare il limite massimo di 45 oresettimanali e di 10 ore giornaliere, salvi icasi previsti dagli articoli 10 e 11 del rego-lamento approvato con regio decreto 10 set-tembre 1923, n. 1955.

6. La distribuzione dell’orario di lavoro,nei settori che producono beni e servizi allepersone, deve tendere a realizzare un giustoequilibrio tra i diritti dei lavoratori e le esi-genze degli utenti.

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Art. 3.

(Pause di lavoro)

1. Qualora l’orario di lavoro ecceda il li-mite di 6 ore, il lavoratore ha diritto ad unapausa, le cui modalità, durata e condizionidi concessione sono stabilite dai contratticollettivi, anche aziendali.

2. Ove non siano prescritte pause di la-voro, il lavoratore ha comunque diritto, perogni periodo giornaliero di lavoro eccedentele 6 ore, ad una sosta di durata non inferio-re a 15 minuti.

Art. 4.

(Riposo giornaliero)

1. Il lavoratore e il prestatore d’operacoordinata e continuativa hanno diritto adalmeno 12 ore consecutive di riposo nelcorso di ogni periodo di 24 ore, salvo dero-ghe previste dalla contrattazione collettivaper prestazioni di pronto intervento o di at-tesa nei servizi pubblici.

Art. 5.

(Riposo settimanale)

1. I dipendenti da datori di lavoro privatie pubblici nonché i prestatori d’opera coor-dinata e continuativa hanno diritto ad un ri-poso di almeno 24 ore consecutive, da cu-mulare con le 12 ore di riposo giornaliero,dopo un periodo di lavoro non superiore a6 giorni consecutivi.

2. Il riposo settimanale deve decorrere dauna mezzanotte all’altra, ovvero dall’orastabilita dai contratti collettivi, e deve esse-re goduto di domenica.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 nonsi applicano, salve le disposizioni contrariedelle leggi speciali e dei contratti collet-tivi:

a) al personale navigante;

b) al personale militare di pubblicasicurezza;

c) agli addetti ai servizi pubblici, diqualsiasi tipo e natura, anche se gestiti daimprese o soggetti privati, per i quali vi siaragionevole necessità di funzionamento an-che nei giorni festivi;

d) agli addetti alle lavorazioni indu-striali a ciclo continuo;

e) agli addetti a servizi di vigilanza,custodia o pronto intervento per la tuteladella sicurezza di persone o beni;

f) agli addetti a pubblici servizi, atti-vità alberghiere o di ristorazione;

g) agli addetti alle attività di assistenzamedica o paramedica, attività di assistenzaa viaggiatori e turisti;

h) ai lavoratori che prestano la loroopera nell’ambito di spettacoli, manifesta-zioni sportive, manifestazioni culturali, fieree mercati, sfilate di moda;

i) ai dipendenti di aziende giornalisti-che;

l) agli addetti ad attività artigianali odi commercio al minuto o nei supermercatiper le quali sia previsto il funzionamentoanche nei giorni festivi da apposita leggeregionale;

m) ai panificatori;n) agli addetti ad altre attività, per le

quali il funzionamento nelle giornate festivecorrisponda ad esigenze tecniche od a ragionidi pubblica utilità, specificamente indicatecon decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, sentite le organizzazionisindacali nazionali di categoria e le organiz-zazioni nazionali dei datori di lavoro.

In caso di utilizzo continuativo dellagiornata festiva si determina una riduzionecompensativa dell’orario ed una maggiora-zione retributiva nelle forme e nei modiprevisti dall’articolo 10.

Art. 6.

(Ferie annuali)

1. Fermo restando quanto previstodall’articolo 2109 del codice civile, il pre-

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statore di lavoro ha diritto ad un periodoannuale di ferie retribuito nella misura e se-condo le modalità stabilite dai contratti col-lettivi nazionali di lavoro, e, comunque, noninferiore a 4 settimane lavorative.

2. Il periodo di ferie annuali retribuitenon può essere sostituito dalla relativa in-dennità per ferie non godute, salvo il casodi risoluzione del rapporto di lavoro.

3. L’infermità del lavoratore, anche dinatura traumatica, comportante ricoveroospedaliero o la cui prognosi sia complessi-vamente superiore a cinque giorni, insortadurante il godimento delle ferie, ne sospen-de il decorso.

Art. 7.

(Lavoro straordinario).

1. Il lavoro straordinario è quello prestatoin eccedenza all’orario normale di lavorodefinito nei contratti collettivi o, in man-canza, nell’articolo 2, comma 1, ed ha uncarattere non continuativo o ricorrente.

2. Non può essere richiesto al lavoratorelavoro straordinario eccedente il limite di 2ore giornaliere e 6 ore settimanali. Nelle at-tività di servizio e di cura delle persone,l’entità dello straordinario e la sua scansio-ne devono tenere conto delle particolari esi-genze degli utenti, secondo norme definitedalla contrattazione collettiva.

3. È attribuito all’Ispettorato del lavoroed alle rispettive sezioni provinciali il com-pito di effettuare le opportune verifiche inmerito al rispetto delle norme relative al la-voro straordinario. In caso di violazionedelle norme previste da leggi e contrattisulle modalità di svolgimento delle presta-zioni di lavoro straordinario è prevista unasanzione amministrativa a carico del datoredi lavoro di lire 500.000 per ogni caso diviolazione.

4. Il lavoro straordinario non può essererichiesto nelle imprese che, nei sei mesiprecedenti, siano state interessate da ridu-zioni del personale o da sospensioni delle

prestazioni con intervento della cassa inte-grazione guadagni, salvo accertamentodell’Ispettorato del lavoro circa l’impossibi-lità di utilizzare le prestazioni dei lavoratorilicenziati o sospesi, in luogo del ricorso allavoro straordinario.

5. Il ricorso al lavoro straordinario potràessere attivato secondo le maggiorazioni ele procedure previste dai contratti collettividi lavoro anche aziendali. In difetto di di-sciplina collettiva applicabile, il ricorso allavoro straordinario è ammesso soltantoprevio accordo tra datore e prestatore dilavoro.

6. Alla contrattazione collettiva è deman-data la funzione di stabilire i criteri per lamaggiorazione retributiva, in misura co-munque non inferiore al 10 per cento, e lacontestuale riduzione compensativadell’orario.

7. Alla retribuzione per lavoro straordina-rio non si applicano le agevolazioni contri-butive per sgravi e fiscalizzazioni.

8. La richiesta di lavoro straordinario de-ve essere preceduta, almeno 24 ore primadella sua effettuazione, da una comunica-zione alle rappresentanze sindacali aziendalie territoriali maggiormente rappresentativecontenente l’indicazione del numero delleore richieste e dei lavoratori interessati.

9. L’effettuazione di lavoro straordinariopuò essere disposta unilateralmente dal da-tore di lavoro, per un periodo non superiorea 3 giornate lavorative, quando ciò sia indi-spensabile in ragione di eventi eccezionalied imprevedibili oppure comportanti rischiodi danno grave alle persone o agli impianti.In quest’ultimo caso potranno essere supe-rati i limiti di cui al comma 2 del presentearticolo ed al comma 5 dell’articolo 2.

Art. 8.

(Lavori discontinuie di semplice attesa o custodia)

1. Per i lavoratori addetti a mansioni cherichiedono prestazioni discontinue o di

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semplice attesa o custodia, la durata massi-ma normale giornaliera e settimanaledell’orario di lavoro è rispettivamente di 10e 45 ore, salvo migliori condizioni previstedai contratti collettivi.

2. È lavoro straordinario quello prestatooltre il limite di cui al comma 1.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, i li-miti massimi dell’orario giornaliero e setti-manale di lavoro, comprensivi delle ore dilavoro straordinario, sono rispettivamente di11 e di 55 ore.

4. Le attività di cui al comma 1 sonoquelle individuate, ai sensi dell’articolo 6del regolamento approvato con regio decre-to 10 settembre 1923, n. 1955, dal regio de-creto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successi-ve modificazioni, fermo il disposto di cuiall’articolo 13 della presente legge.

Art. 9.

(Gestione negozialedella flessibilità oraria)

1. I regimi di orario generali e specialied i periodi di attività previsti dall’articolo2 possono essere stabiliti con accordi sinda-cali aziendali unitari stipulati dalle rappre-sentanze sindacali costituite nell’impresa ounità produttiva e amministrativa.

2. Nell’ipotesi di dissenso, o di mancatasottoscrizione, da parte di uno o più deisoggetti collettivi di cui al comma 1, o dirichiesta da parte del 20 per cento dei lavo-ratori interessati, l’efficacia dell’accordo èsospensivamente condizionata alla sua ap-provazione da parte della maggioranza deilavoratori votanti.

3. La richiesta di consultazione referen-daria di cui al comma 2 deve essere comu-nicata, entro 10 giorni dalla stipulazionedell’accordo, al datore di lavoro, all’ammi-nistrazione e alle rappresentanze od orga-nizzazioni sindacali firmatarie, e deve esse-re resa pubblica, mediante affissione in luo-go accessibile a tutti, a cura del datore dilavoro, che è altresì tenuto ad adottare le

misure tecniche ed organizzative che neconsentano il regolare svolgimento. La con-sultazione deve aver luogo entro 15 giornidalla sua richiesta, durante l’orario di lavo-ro, nei locali dell’impresa od unità produtti-va o amministrativa, e l’Ispettore provincia-le del lavoro competente per territorio so-vrintende alla sua effettuazione e cura cheessa avvenga con modalità tali da assicurarela segretezza del voto.

4. Il numero totale delle ore lavorate nelperiodo temporaneo complessivo contem-plato dall’accordo non può comunque ecce-dere quello risultante dai limiti di cui alcomma 1 dell’articolo 2 o da quelli inferiorieventualmente previsti da contratti o accor-di collettivi.

5. Gli accordi di cui al presente articolodevono altresì prevedere:

a) i periodi entro i quali ottenere lacompensazione;

b) per le ore prestate in eccedenza ri-spetto ai limiti orari giornalieri e settimana-li, specifiche maggiorazioni retributive ov-vero riduzioni di orario compensative piùche proporzionali;

c) specifiche ipotesi di giustificato eso-nero dei singoli lavoratori dall’osservanzadi regimi di orario concordati.

6. Nel caso in cui siano stipulati accordidi flessibilità dell’orario non può essere ri-chiesto, per il tempo della loro vigenza, la-voro straordinario e non trovano applicazio-ne le disposizioni di cui all’articolo 12.

Art. 10.

(Lavoro notturno)

1. Per lavoro notturno si intende quelloeffettuato nel corso di un periodo di almeno7 ore consecutive comprendenti l’intervallotra la mezzanotte e le cinque del mattino,anche prestato secondo turni periodici.

2. Per lavoratore notturno si intendequalsiasi lavoratore che durante il periodonotturno svolga almeno 3 ore del suo tempo

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di lavoro giornaliero e qualsiasi lavoratoreche svolga durante il periodo notturno al-meno un terzo del suo orario di lavoro an-nuale, riproporzionato in caso di lavoro atempo parziale.

3. Fermo restando il limite assoluto dicui all’articolo 2, comma 5, l’orario di la-voro dei lavoratori notturni non può supera-re le 8 ore nelle 24 ore, salvo l’individua-zione da parte dei contratti collettivi nazio-nali, di un periodo di riferimento più ampiosul quale calcolare come media il suddettolimite. Per i lavori che comportano rischiparticolari o rilevanti tensioni fisiche omentali, il limite è comunque di 8 ore nelcorso di ogni periodo di 24 ore. Con decre-to del Ministro del lavoro e della predenzasociale, previa consultazione delle organiz-zazioni sindacali nazionali di categoria edelle organizzazioni nazionali dei datori dilavoro e sulla base delle proposte del Con-siglio nazionale delle ricerche (CNR) edell’Istituto per la prevenzione e la sicurez-za del lavoro (ISPESL), è stabilito un elen-co delle lavorazioni di cui al presentecomma.

4. L’orario notturno determina una ridu-zione della durata del tempo di lavoro setti-manale e mensile ed una maggiorazione re-tributiva le cui modalità e criteri sarannodefiniti dai contratti collettivi.

5. Il periodo minimo di riposo settimana-le di cui all’articolo 5 non si considera peril computo della media se cade nel periododi riferimento stabilito dai contratti colletti-vi di cui al comma 4.

6. L’introduzione di turni di lavoro not-turno deve essere preceduta dalla consulta-zione dei rappresentanti dei lavoratori inte-ressati ed è soggetta alle stesse procedure dicui all’articolo 9, nelle unità produttive eamministrative che prevedono il ricorso allavoro notturno in via stabile e continuativao per un periodo superiore a 30 giorni, sal-ve le esenzioni per gli impianti a ciclo con-tinuo ed i servizi pubblici essenziali, indivi-duati con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale.

7. Gli accordi sindacali devono altresìprevedere:

a) il divieto di prestazione di turni im-mediatamente successivi in capo allo stessolavoratore;

b) l’alternanza dei lavoratori da adibireai turni di notte.

8. Le disposizioni di cui al presente arti-colo si applicano in caso di lavoro festivonon straordinario.

9. Dell’esecuzione di lavoro notturnocontinuativo o compreso in regolari turniperiodici deve essere informato per iscrittol’Ispettorato provinciale del lavoro compe-tente per territorio, salvo che esso sia di-sposto da contratto collettivo nazionale.

10. Il lavoro notturno è escluso per le la-voratrici dall’inizio della gravidanza fino alcompimento del primo anno di età del bam-bino e per le famiglie con un solo genitoree con bambini di età inferiore a 12 anni acarico.

11. Sono esclusi dall’obbligo di prestarelavoro notturno i lavoratori e le lavoratriciche hanno a proprio carico soggetti handi-cappati, ai sensi della legge 5 febbraio1992, n.104, gli aderenti a confessioni reli-giose per le quali sussista il divieto di lavo-ro notturno, individuati con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri e gli altrisoggetti individuati dalla contrattazione col-lettiva di categoria.

Art. 11.

(Salute e sicurezza dei lavoratori notturni)

1. Il lavoratore notturno ha diritto di es-sere informato, anche tramite suoi rappre-sentanti, circa i rischi per la salute e la si-curezza derivanti dallo svolgimento del la-voro notturno, prima di esservi adibito, ecirca le misure necessarie per la prevenzio-ne di eventuali danni alla salute.

2. I lavoratori adibiti al lavoro notturnodevono essere sottoposti, a cura ed a spese

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del datore di lavoro, per il tramite delmedico competente:

a) ad accertamenti preventivi intesi aconstatare l’assenza di controindicazioni allavoro notturno, cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almenoogni due anni per controllare il loro stato disalute.

3. I lavoratori notturni che abbiano subitomenomazioni, con effetti invalidanti per piùdi 20 giorni, in ragione dello svolgimentodi lavoro notturno, hanno diritto ad essereassegnati a turni diurni vacanti e conformialla qualificazione professionale dei mede-simi.

4. Il datore di lavoro è tenuto a garantireai lavoratori notturni adeguate misure dipronto soccorso, comprese quelle che neconsentono il trasporto rapido in luoghi incui possano ricevere cure appropriate.

5. Le aziende che organizzano non occa-sionalmente la propria attività con lavoronotturno devono informare le rappresentan-ze sindacali aziendali competenti, se costi-tuite, in merito alle misure idonee di pre-venzione. Analoga informativa dovrà essereeffettuata dalle aziende che intendono intro-durre il lavoro notturno.

6. I contratti collettivi di lavoro possonoprevedere modalità e specifiche misure diprevenzione relativamente alla prestazionedi lavoro di particolari categorie di lavora-tori, quali quelle individuate con riferimen-to alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 26giugno 1990, n. 162.

Art. 12.

(Variabilità dell’orario).

1. Il datore e il prestatore di lavoro pos-sono pattuire la variabilità, in aumento o indiminuzione, dell’orario giornaliero o setti-manale, a discrezione del prestatore, concompensazione in giornata o in settimanadiversa. La pattuizione deve essere stipulatain forma scritta a pena di nullità salvo che

corrisponda a previsioni contenute in uncontratto collettivo, anche aziendale. Nellapattuizione devono essere precisati i limitidella variabilità dell’orario ed il termine,non superiore a trenta giorni, entro il qualela compensazione degli aumenti o diminu-zioni deve avvenire.

2. L’aumento di orario giornaliero o set-timanale deciso dal lavoratore secondo lapattuizione di cui al comma 1 non costitui-sce lavoro straordinario.

3. In nessun caso la variazione dell’ora-rio di cui al comma 1 può portare al supe-ramento del limite di 10 ore giornaliere e di45 ore settimanali.

4. Salva l’eventuale diversa disciplinadella materia stabilita dai contratti collettivi,in caso di sospensione del lavoro con dirittoalla retribuzione in periodi di variazionedell’orario ai sensi della pattuizione di cuial comma 1, la retribuzione dovuta al lavo-ratore per il periodo di sospensione è com-misurata all’orario settimanale medio.

5. L’accordo scritto di cui al comma 1deve essere trasmesso in copia all’Ispettora-to provinciale del lavoro ed alle rappresen-tanze sindacali aziendali, ove costituite.

Art. 13.

(Disposizioni di delegificazione).

1. Con uno o più decreti del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, sentite lecompetenti Commissioni parlamentari, ilCNEL e le associazioni sindacali dei lavo-ratori e dei datori di lavoro, sono emanatedisposizioni, secondo i princìpi della pre-sente legge, dirette a confermare, modifica-re e integrare la disciplina sull’orario di la-voro e sui riposi di cui al regio decreto-leg-ge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dallalegge 17 aprile 1925, n. 473, al regolamentoapprovato con regio decreto 10 settembre1923, n. 1955, al regolamento approvatocon regio decreto 10 settembre 1923,n.1956, al regio decreto 10 settembre 1923,n. 1957, al regio decreto 6 dicembre 1923,

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n. 2657, alla legge 22 febbraio 1934, n. 370,alla legge 26 aprile 1934, n. 653, alla legge27 maggio 1949, n. 260, alla legge 31 mar-zo 1954, n. 90, alla legge 19 gennaio 1955,n. 25, alla legge 30 ottobre 1955, n. 1079,alla legge 14 febbraio 1958, n. 138, allalegge 4 marzo 1958, n. 132, alla legge 2aprile 1958, n. 339, alla legge 17 ottobre1967, n. 977, alla legge 5 marzo 1977, n. 54e al decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 1985, n. 792.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1sono abrogate e cessano di avere efficaciadecorsi due anni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge.

CAPO III

RIDUZIONE DELL’ORARIODI LAVORO

Art. 14.

(Fondo di incentivazionealla riduzione dell’orario di lavoro)

1. È istituito, presso l’Istituto nazionaledella previdenza sociale, il Fondo di incen-tivazione alla riduzione dell’orario di lavo-ro, con lo scopo di erogare contributi a fa-vore delle imprese che, nell’organizzazionedel tempo di lavoro, adottino regimi checomportino una riduzione dell’orario nor-male contrattuale, pari ad almeno il 10 percento ovvero che adottino orari ridotti.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite ètenuta una contabilità separata nella gestio-ne dell’assicurazione obbligatoria contro ladisoccupazione, è alimentato:

a) dal versamento di una somma parial 15 per cento delle maggiorazioni retribu-tive relative alle ore di lavoro straordinarioeffettuate;

b) da un contributo a carico dei datoridi lavoro pari allo 0,35 per cento delle re-

tribuzioni mensili corrisposte ai propri di-pendenti;

c) da un contributo a carico dei dipen-denti pari allo 0,35 per cento della retribu-zione mensile.

3. Al termine di ogni anno di gestione unterzo dell’avanzo cumulato nell’arcodell’ultimo triennio è restituito in partiuguali a imprese e lavoratori di tutti i setto-ri nel corso dell’anno successivo.

Art. 15.

(Interventi a favoredella riduzione dell’orario)

1. Per le aziende soggette a riduzione diorario contrattuale, il contributo erogato dalFondo di cui all’articolo 14 è commisuratoall’entità della riduzione di orario e all’in-cremento di occupazione che essa consente;per ogni impresa, dato il numero di dipen-denti effettivo dopo la riduzione di orario ela retribuzione oraria effettiva, si calcola ilmonte retributivo che si sarebbe rilevato perquella occupazione e per quella retribuzioneal vecchio orario contrattuale e se ne calco-la la differenza rispetto al monte retributivorilevato col nuovo orario contrattuale; ilcontributo è erogato per 3 anni, in misuradecrescente per ciascun anno del triennio epari rispettivamente allo 0,65 per cento, allo0,40 per cento e allo 0,20 per cento delladifferenza così calcolata. Il contributo è ri-partito tra impresa e lavoratori in partiuguali.

2. Il contributo del Fondo di cui all’arti-colo 14 è alternativo ai fondi per i contrattidi solidarietà.

Art. 16.

(Sgravi contributivi per il lavoroa tempo parziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge gli sgravi contri-

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butivi sono sostituiti da uno sgravio unico,identico per tutte le gestioni previdenziali, acarico del Fondo di cui all’articolo 14, parial 30 per cento della contribuzione previ-denziale obbligatoria a carico del datore dilavoro, qualora il lavoratore a tempo pienoopti per un regime ad orario ridotto, non in-feriore a 16 ore settimanali, o ad un corri-spondente orario mensile o annuale, checomporti una retribuzione inferiore alla me-dia delle retribuzioni riferite ai più bassi li-velli di inquadramento dei principali con-tratti nazionali, come stabilito con decretodel Ministro del lavoro e della previdenzasociale, entro il limite del 10 per centodell’organico dell’unità produttiva interes-sata.

2. Relativamente ai contratti originaria-mente a tempo parziale, ferma restando laquota contributiva a carico del lavoratore, ilcontributo posto a carico del datore di lavo-ro è soggetto ad uno sgravio parziale, cononeri a carico del Fondo di cui all’articolo14, nelle seguenti forme:

a) nella fascia ad orario ridotto conorario settimanale da 16 a 32 ore, ovverocon corrispondente orario mensile o annua-le, spetta una riduzione contributiva del 15per cento, elevata al 20 per cento per le im-prese con meno di 15 dipendenti;

b) nella fascia ad orario ridotto conorario settimanale superiore a 32 e fino a35 ore, ovvero con corrispondente orariomensile o annuale, spetta una riduzionecontributiva del 10 per cento, elevata al 15per cento per le imprese con meno di 15dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 siapplicano sino a 4 anni dalla data di entratain vigore della presente legge; le percentua-li di riduzione contributiva previste vengo-no diminuite della metà decorsi due annidalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Art. 17.

(Credito di imposta)

1. Alle società ed enti privati, alle impre-se e agli esercenti arti e professioni che in-crementino la base occupazionale dei di-pendenti nell’ambito dei regimi di orariodefiniti ai sensi della presente legge, com-pete un credito di imposta, nel periodo diimposta in corso alla data di entrata in vi-gore della presente legge e nei due succes-sivi, che non concorre alla formazione delreddito imponibile e vale ai fini del versa-mento dell’imposta sul reddito delle perso-ne fisiche, dell’imposta sul reddito dellepersone giuridiche, dell’imposta locale suiredditi, dell’imposta sul valore aggiunto edelle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d’imposta è pari al 15 percento dei redditi di lavoro dipendente corri-sposti ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 18.

(Contratti di solidarietà esterna)

1. Fermi restando i requisiti di cui all’ar-ticolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 1984, n. 863, e successi-ve modificazioni, le agevolazioni previsteper i contratti di solidarietà esterna sonocosì modificate:

a) il contributo triennale ai lavoratoricalcolato sulla retribuzione lorda è pari al18 per cento per i primi dodici mesi, al 12per cento per il secondo anno, al 7 per cen-to per il terzo anno;

b) la contribuzione prevista per i lavo-ratori assunti con età compresa tra i 15 ed i29 anni è stabilita secondo le normesull’apprendistato per un periodo massimodi quattro anni;

2. I contratti di solidarietà di cui al com-ma 1 sono consentiti anche nella pubblicaamministrazione e negli enti pubblici eco-

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nomici, secondo norme emanate dal Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale,sentite le organizzazioni sindacali di cate-goria maggiormente rappresentative.

3. Al termine dell’utilizzo dei contratti disolidarietà è fatto salvo il mantenimento,previo accordo aziendale, di un regime adorario ridotto, nelle forme e nei modi defi-niti dall’accordo medesimo.

CAPO IV

ORARIO A TEMPO RIDOTTO

Art. 19.

(Indennità per inosservanza della formadel contratto)

1. Il datore di lavoro che assuma o im-pieghi lavoratori a tempo parziale in viola-zione delle disposizioni sulla forma scrittadel contratto di lavoro, comprensiva dell’in-dicazione delle mansioni e della distribuzio-ne dell’orario, ai sensi dell’articolo 5 deldecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19dicembre 1984, n. 863, deve corrispondereal lavoratore una indennità pari al 50 percento della retribuzione dovuta anterior-mente alla regolarizzazione del contrattomedesimo.

Art. 20.

(Lavoro a chiamata)

1. La distribuzione dell’orario di lavoro,determinata nel contratto di lavoro a tempoparziale, può essere modificata con specificiaccordi scritti di variazione temporanea,non superiore a 20 giorni. Durante tale pe-riodo spetta una maggiorazione retributivaoraria non inferiore al 30 per cento.

2. È nullo qualsiasi atto del datore di la-voro di modificazione unilaterale della di-

stribuzione dell’orario nel contratto di lavo-ro a tempo parziale. Le prestazioni rese aseguito di tale atto danno luogo all’applica-zione dell’indennità di cui all’articolo 19.

Art. 21.

(Trasformazione del rapportodi lavoro a tempo pieno).

1. Hanno diritto di precedenza, per la tra-sformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto a tempo ridotto, i soggettiche:

a) abbiano figli, genitori o coniugehandicappati, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 5 febbraio 1992, n.104;

b) abbiano figli entro i 6 anni di età;c) svolgano un’attività documentata di

assistenza e cura continuativa a soggettidisabili;

d) siano iscritti ad un corso continuati-vo di istruzione scolastica, formazione o ri-qualificazione professionale di durata supe-riore a tre mesi;

e) abbiano un’età superiore a cinquantaanni.

Art. 22.

(Piani annuali d’orario)

1. Le rappresentanze sindacali aziendalidefiniscono annualmente con il datore di la-voro un piano per la gestione ed il coordi-namento degli orari.

2. Il piano determina la tipologia e la di-slocazione di posti vacanti a tempo pieno ea tempo parziale.

3. Il piano è comunicato ai lavoratori aifini della scelta del regime di orario e dellaeventuale trasformazione del rapporto.

4. La definizione dei piani annuali diorario viene effettuata previa verifica, daparte del datore di lavoro e delle rappresen-tanze sindacali, della pianta organica azien-dale.

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Art. 23.

(Accredito della settimana assicurativa)

1. Il minimo contributivo, commisuratoal reddito settimanale da accreditare ai la-voratori dipendenti nel corso dell’anno so-lare ai fini delle prestazioni pensionistiche,può essere raggiunto anche con il ricorsoentro l’anno alla contribuzione volontaria,sgravata in misura pari al 30 per cento.

Art. 24.

(Contribuzione figurativa)

1. I periodi di sosta nel lavoro a tempoparziale ciclico non inferiore a sei mesil’anno sono riconosciuti a titolo di contri-buzione figurativa ai fini pensionistici, cononeri a carico delle relative gestioni, anchein aggiunta alla contribuzione obbligatoriain costanza di rapporto di lavoro. Il valorecontributivo da attribuire a tali periodi èquello previsto dall’articolo 8 della legge23 aprile l981, n. 155.

Art. 25.

(Cumulo tra pensionee redditi di attività a tempo parziale)

1. Nei casi in cui il rapporto di lavoro siastato trasformato ad orario ridotto ai sensidella presente legge, la pensione maturata ècompatibile con la perduranza del rapportodi lavoro, è cumulabile con la retribuzioneed è ridotta in ragione inversamente propor-zionale alla riduzione dell’orario normale dilavoro, secondo criteri individuati con de-creto del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale.

2. La somma della pensione e della retri-buzione non può comunque superare l’am-montare della retribuzione spettante ad unlavoratore che, a parità di ogni altra condi-zione, presti la sua opera a tempo pieno.

Art. 26.

(Minimale contributivo INAIL)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 ot-tobre 1984, n. 726, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,n. 863, dopo il comma 9, sono inseriti iseguenti:

«9-bis. La retribuzione tabellare è deter-minata su base oraria in relazione alla dura-ta normale annua della prestazione di lavo-ro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria daassumere quale base di calcolo dei premiper l’assicurazione di cui al comma 9 è sta-bilita con le modalità di cui al comma5.».

2. Qualora l’infortunato abbia prestato lasua opera a tempo parziale durante i dodicimesi trascorsi prima dell’infortunio trovaapplicazione l’articolo 116, commi secondoe terzo, del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

CAPO V

LAVORO IN OBBLIGAZIONESOLIDALE

Art. 27.

(Nozione di lavoro a coppia)

1. Il contratto di lavoro subordinato conil quale due lavoratori si obbligano in soli-do nei confronti di un datore di lavoro perla stessa ed unica prestazione lavorativa, èsoggetto alla disciplina del contratto di la-voro subordinato ordinario, salvo quantoprevisto nel presente capo e dalla contratta-zione collettiva, nazionale e aziendale.

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Art. 28.

(Disciplina del lavoro a coppia)

1. Nel contratto di cui all’articolo 27 so-no indicate la misura percentuale e la collo-cazione temporale del lavoro giornaliero,settimanale, mensile od annuale destinatoad essere svolto da ciascuno dei due lavora-tori contitolari, salve le successive modifi-che.

2. La retribuzione dei due lavoratori èdeterminata dal contratto individuale, ancheai fini previdenziali e fiscali. Successivemodifiche della distribuzione della presta-zione non importano variazione della retri-buzione medesima. Resta salvo l’obbligo disostituzione compensativa o di indennizzoin denaro a carico del lavoratore che si èfatto sostituire.

3. Ai fini delle prestazioni dell’assicura-zione generale obbligatoria, dell’indennitàeconomica di malattia e di ogni altra pre-stazione previdenziale e delle relative con-tribuzioni connesse alla durata giornaliera,settimanale, o annuale della prestazione la-vorativa, i due lavoratori contitolari delcontratto sono considerati come lavoratori atempo parziale.

4. Il contratto di lavoro a coppia deve es-sere stipulato per iscritto e copia di essodeve essere inviata entro trenta giorniall’Ispettorato provinciale del lavoro, penala sanzione di cui all’articolo 19.

Art. 29.

(Orario di lavoro, riposied impedimenti al lavoro)

1. All’estensione e alla collocazione tem-porale della prestazione lavorativa indicatanel contratto di cui all’articolo 27, si appli-cano le disposizioni contenute nella presen-te legge.

2. L’impedimento contemporaneo di en-trambi i lavoratori sospende la prestazionelavorativa.

3. Qualora uno dei due lavoratori coob-bligati sia soggetto a servizio militare aisensi dell’articolo 2111 del codice civile,oppure ottenga l’aspettativa a normadell’articolo 31, legge 20 maggio 1970,n. 300, il contratto si converte automatica-mente, per tutta la durata del servizio mili-tare o dell’aspettativa, in contratto di lavoroordinario, di cui resta titolare l’altro lavora-tore.

Art. 30.

(Risoluzione del contratto)

1. Le dimissioni o il licenziamento diuno dei lavoratori contitolari del contrattodi cui all’articolo 27 costituisce giustificatomotivo oggettivo di licenziamento dell’al-tro, salvo che quest’ultimo e il datore di la-voro si accordino per la trasformazione delcontratto di lavoro in coppia in altro con-tratto di lavoro subordinato.

CAPO VI

DIRITTOALLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 31.

(Programmazionedegli orari e formazione)

1. Nella definizione dei piani annuali diorario di cui all’articolo 22, la determina-zione dei criteri di gestione e programma-zione degli orari tiene conto della promo-zione e partecipazione ai corsi di formazio-ne, aggiornamento professionale e istruzio-ne scolastica.

2. A ciascun lavoratore e alla rappresen-tanza sindacale, contestualmente alla deter-minazione del piano d’orario, sono annual-mente comunicate dalla direzione aziendalecaratteristiche, modalità d’attuazione ed

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aspetti del progetto formativo aziendale edinteraziendale definito ai sensi della norma-tiva vigente e degli accordi tra le partisociali.

Art. 32.

(Congedi formativi)

1. I dipendenti da datori di lavoro pubbli-ci e privati che abbiano prestato la loroopera nella stessa azienda per almeno 5 an-ni hanno diritto a congedi formativi da 4 a11 mesi, salve condizioni di miglior favore,durante i quali è conservato il posto dilavoro.

2. I congedi formativi sono concessi peril completamento della scuola dell’obbligo,per il conseguimento del titolo di studio disecondo grado, per la partecipazione ad at-tività formative diverse dai corsi professio-nali a carico del datore di lavoro.

3. Per la durata del congedo formativol’impresa è esentata dal versamento deglioneri contributivi. Ai lavoratori è data fa-coltà di riscatto del periodo di formazioneai fini della pensione così come previstoall’articolo 24 della presente legge.

4. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto a percepire nel periodo del congedouna anticipazione erogata dall’ente previ-denziale cui il lavoratore è iscritto secondole modalità stabilite dal Ministro del lavoroe della previdenza sociale con decreti daemanare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge. L’anticipa-zione è fissata nella misura del 100 percento della retribuzione non percepita in re-lazione al congedo e costituisce base impo-nibile ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche (IRPEF). L’anticipazione èrimborsata in un periodo non superiore ai 5anni dal lavoratore o dalla lavoratriceall’ente previdenziale, con l’applicazione diun tasso di interesse pari alla variazione deiprezzi al consumo accertata dall’Istituto na-zionale di statistica, verificatasi nel periododi riferimento.

5. L’impresa, ai sensi dell’articolo 1, se-condo comma, letterab), della legge 18

aprile 1962, n. 230, può sostituire, per ladurata del congedo, il lavoratore in congedoformativo con altri dipendenti assunti concontratto a termine.

Art. 33.

(Diritto allo studio)

1. Per l’attuazione del diritto allo studioalle imprese è fatto obbligo di uniformarsialle disposizioni previste dai vigenti con-tratti nazionali di lavoro.

2. La normativa sul diritto allo studioprevista dal contratto collettivo nazionale dilavoro è estesa alla formazione continua deilavoratori; per la sua attuazione si ricorre almonte ore stabilito dal contratto collettivonazionale di lavoro.

3. Per la gestione dei percorsi formativisi fa ricorso agli enti specializzati, pubblicio privati, e alle imprese, previo riconosci-mento da parte delle regioni dei requisitiprescritti per lo svolgimento dei corsi, i cuicriteri sono stabiliti dal Ministro del lavoroe della previdenza sociale e dalle regioni,sentite le parti sociali.

4. Sono attribuiti al lavoratore tre giornidi permesso retribuito per la verifica dellecompetenze professionali, da effettuarsipresso un ente o centro specializzato rico-nosciuto dalle regioni.

Art. 34.

(Piani formativi aziendali)

1. Nell’ambito della definizione dei pianiannuali d’orario, le imprese e le pubblicheamministrazioni possono, previa concerta-zione con le rappresentanze sindacali azien-dali, definire piani formativi aziendali com-binati con i criteri di riduzione e distribu-zione dell’orario. I lavoratori delle aziendeche partecipano ad una riduzione oraria finoa 35 ore, finanziata dal Fondo nazionale perla riduzione dell’orario, sono tenuti a pre-stare due ore giornaliere per partecipare alla

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riqualificazione professionale ed a momentiformativi esterni all’azienda.

2. Per il finanziamento del piano formati-vo aziendale le imprese e le pubbliche am-ministrazioni sono tenute ad impegnare unaquota corrispondente allo 0,5 per cento delmonte salari.

3. In assenza di piano formativo o dimancata attribuzione della quota di cui alcomma 2, una somma equivalente è versataal Fondo di cui all’articolo 14.

4. La somma impegnata per il finanzia-mento del piano formativo aziendale godedei benefici fiscali e contributivi previstidalla normativa vigente in tema di investi-menti.

Art. 35.

(Formazione in alternanza)

1. Per usufruire dei benefici connessi allafiscalizzazione degli oneri sociali per i la-voratori con contratto di formazione e lavo-ro od in apprendistato, i datori di lavoro ele pubbliche amministrazioni, per la parteprevista, sono tenuti a presentare la certifi-cazione rilasciata da parte delle regionisull’avvenuta formazione.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente leg-ge, sono tenute a dotarsi degli strumenti perla verifica dei percorsi formativi e per lacertificazione dei risultati.

3. Per i contratti di formazione e lavoroche comportino pacchetti formativi di almeno250 ore di formazione teorica in luogo dellaprestazione lavorativa, la fiscalizzazione deglioneri sociali è elevata del 15 per cento.

Art. 36.

(Fondo nazionale per la formazionecontinua ed in alternanza)

1. Per il finanziamento delle attività diformazione continua ed in alternanza e peril finanziamento dei progetti definiti dallepubbliche amministrazioni è istituito il Fon-

do nazionale per la formazione continua edin alternanza, da finanziare attraverso lo 0,3per cento del monte salari.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinatoal finanziamento dei progetti di formazionecontinua, secondo le modalità previste dalcomma 3, dell’articolo 9, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, e dei progetti di formazione in alter-nanza, secondo criteri stabiliti con decretodel Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro dellapubblica istruzione, sentite le regioni e leparti sociali.

CAPO VII

TEMPO DELLA CURAE DELLE RESPONSABILITÀ

FAMILIARI.CONGEDI PARENTALI

Art. 37.

(Astensione dal lavoro del collaboratore)

1. I soggetti con rapporto di collaborazio-ne coordinata e continuativa hanno dirittoalla astensione obbligatoria e facoltativa dallavoro per maternità ed alle relative inden-nità alle condizioni previste per i lavoratoridipendenti.

Art. 38.

(Astensione dal lavorodel padre lavoratore)

1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicem-bre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis – 1.Il padre lavoratore ha di-ritto di astenersi dal lavoro nei primi tremesi dalla nascita del figlio, in caso dimorte, di grave infermità della madre o diabbandono, nonché in caso di affidamentoesclusivo del bambino al padre.

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2. Il padre lavoratore che intenda avva-lersi del diritto di cui al comma 1 presentaal datore di lavoro la certificazione relativaalle condizioni ivi previste. In caso di ab-bandono il padre lavoratore ne rende di-chiarazione ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le di-sposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commiprimo e terzo, della legge 30 dicembre1971, n. 1204».

Art. 39.

(Assenze dal lavoro del padre lavoratore)

1. L’articolo 7 della legge 9 dicembre1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. Il diritto di assentarsi dal la-voro, il diritto ai periodi di riposo giornalie-ri e i relativi trattamenti economici previstirispettivamente dagli articoli 7, 10 e 15,commi secondo e terzo, della legge 30 di-cembre 1971, n. 1204, e dall’articolo 3 del-la presente legge, sono riconosciuti al padrelavoratore:

a) quando i figli siano affidati al solopadre;

b) in alternativa alla madre lavoratricedipendente o autonoma;

c) quando la madre non abbia un lavo-ro in atto e sia impossibilitata, per motivi disalute, ad assistere i bambini».

2. Ai fini di cui all’articolo 7 della leggen. 903 del 1977, come sostituito dal comma1 del presente articolo, il padre lavoratore,entro dieci giorni, presenta al proprio datoredi lavoro una dichiarazione rilasciata aisensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio1968, n. 15, da cui risulti che i figli sonoaffidati al solo padre.

3. Qualora la madre sia una lavoratricedipendente, il padre lavoratore deve presen-tare al proprio datore di lavoro:

a) una dichiarazione della madre delbambino rilasciata con le stesse modalità dicui al comma 2, da cui risulti che la stessa

non può e non intende avvalersi dei dirittidi cui al comma 1;

b) entro dieci giorni dalla presentazio-ne della dichiarazione prevista alla letteraa) la documentazione attestante che l’altrogenitore non si è avvalso dei medesimidiritti.

4. Qualora la madre sia una lavoratriceautonoma o non abbia un lavoro in atto, ilpadre, nel caso sia lavoratore dipendente,per l’accesso ai benefici di cui alla legge 9dicembre 1977, n. 903, e successive modifi-cazioni, e di cui alla legge 30 dicembre1971, n. 1204, e successive modificazioni,deve presentare una documentazione dallaquale risulti che la madre è impossibilitata,per motivi di lavoro o di salute, a prestareassistenza al bambino.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 10della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siapplicano nel caso di parto plurimo, con-temporaneamente alla madre, anche al pa-dre lavoratore.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e3 si applicano ai padri lavoratori, compresigli apprendisti, che prestino la loro operaalle dipendenze di privati datori di lavoro,nonché alle dipendenze delle amministra-zioni dello Stato, anche ad ordinamento au-tonomo, delle regioni, delle province, deicomuni, degli altri enti pubblici anche eco-nomici, e delle società cooperative, anchese soci di queste ultime».

Art. 40.

(Nullità del licenziamento)

1. Il primo comma dell’articolo 2 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostitui-to dal seguente:

«È nullo il licenziamento intimato allalavoratrice dall’inizio del periodo di gesta-zione fino al compimento di un anno di etàdel bambino, ivi compreso il periodo di in-terdizione di cui all’articolo 4 della presentelegge».

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2. È nullo il licenziamento intimato al la-voratore che si astenga dal lavoro ai sensidell’articolo 6-bis della legge 9 dicembre1977, n. 903, introdotto dall’articolo 38 del-la presente legge, nel periodo compreso trala nascita ed il compimento del primo annodi età del bambino.

Art. 41.

(Accredito figurativo)

1. Le norme vigenti sulla astensione ob-bligatoria e facoltativa dal lavoro per ma-ternità e puerperio si interpretano nel sensodi dare luogo all’accredito figurativo dei re-lativi periodi, senza alcun requisito di an-zianità contributiva e senza oneri a caricodella lavoratrice.

2. A decorrere dal 1o gennaio 1994 i pe-riodi di gravidanza e puerperio intervenutial di fuori del rapporto di lavoro sono sog-getti ad accredito figurativo, in misura parial periodo di astensione obbligatoria, e a ri-scatto per i periodi corrispondenti allaastensione facoltativa, ove l’assicurato pos-sa far valere complessivamente almeno cin-que anni di contribuzione versata in costan-za di effettiva attività lavorativa.

Art. 42.

(Congedi parentali)

1. Entrambi i genitori hanno diritto diastenersi dal lavoro in caso di documentatanecessità di assistere il bambino di etàcompresa tra i 3 ed i 6 anni, ciascuno finoad un mese lavorativo per anno.

2. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto di assentarsi dal lavoro per non più di15 giorni lavorativi all’anno in caso di do-cumentata infermità del coniuge o di un pa-rente entro il terzo grado o di un affine en-tro il secondo grado.

3. Il lavoratore e la lavoratrice hanno di-ritto di assentarsi dal lavoro per non più di

15 giorni lavorativi in caso di decesso delconiuge o del figlio e per non più di 2 gior-ni lavorativi in caso di decesso di un paren-te entro il terzo grado o di un affine entro ilsecondo grado.

4. La sussistenza delle condizioni previ-ste ai commi 1 e 2 è comunicata nei modiprevisti con decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale.

5. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3non possono superare cumulativamente illimite massimo di 30 giorni lavorativi peranno.

6. Le disposizioni di cui al presente arti-colo si applicano ai soggetti, compresi gliapprendisti, che prestino la loro opera alledipendenze di datori di lavoro privati opubblici.

7. All’articolo 15, comma 1, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sonoaggiunte, in fine, le parole: «con l’esclusio-ne dei periodi accreditati per congediparentali».

8. Le agevolazioni di cui all’articolo 33della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si ap-plicano anche qualora il coniuge sia lavora-tore autonomo oppure risulti privo di rap-porto di lavoro.

9. Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3sono computate ai fini dell’anzianità di ser-vizio e della progressione di carriera e sonocoperte da contribuzione figurativa ai finipensionistici. Il valore retributivo da attri-buire a tali periodi è pari al 200 per centodel valore massimo della pensione socialeproporzionato ai periodi di riferimento, sal-va la facoltà di integrazione da partedell’interessato con riscatto ai sensi dell’ar-ticolo 13 della legge 12 agosto 1962,n. 1338, fino alla concorrenza del reddito dalavoro percepito all’atto della domanda el’obbligo della medesima integrazione a ca-rico delle gestioni assicurative di apparte-nenza per le astensioni obbligatorie e facol-tative dal lavoro subordinato per maternitànonché per i corrispondenti periodi inden-nizzati per il lavoro autonomo e professio-nale.

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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 43.

(Anticipazione del trattamentodi fine rapporto)

1. I dipendenti da datori di lavoro privatio pubblici che usufruiscono dei congedi pa-rentali hanno diritto ad una anticipazionedel trattamento di fine rapporto pari all’im-porto della retribuzione non percepita.

2. In deroga a quanto stabilito dai commisesto e seguenti dell’articolo 2120 del codi-ce civile, l’anticipazione di cui al comma 1del presente articolo:

a) è corrisposta unitamente alla retri-buzione del primo periodo di paga successi-vo al termine del congedo;

b) non può essere superiore alla misuradel trattamento di fine rapporto cui il lavo-ratore e la lavoratrice avrebbero diritto nelcaso di cessazione del rapporto alla data diinizio del congedo.

Art. 44.

(Anticipazione dell’ente previdenziale)

1. I dipendenti da datori di lavoro privatio pubblici, hanno diritto a percepire, nei pe-riodi di congedo previsti all’articolo 42,comma 1, e all’articolo 49, una anticipazio-ne erogata dall’ente previdenziale cui il la-voratore è iscritto secondo le modalità sta-bilite dal Ministro del lavoro e della previ-denza sociale con propri decreti da emanareentro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 èfissata nella misura del 70 per cento dellaretribuzione non percepita in relazione alcongedo e costituisce base imponibile ai fi-ni dell’imposta sul reddito delle persone fi-siche (IRPEF). L’anticipazione è rimborsatain un periodo non superiore ai 5 anniall’ente previdenziale, con l’applicazione diun tasso di interesse pari alla variazione deiprezzi al consumo accertata dall’istituto na-zionale di statistica (ISTAT) verificatasi nel

periodo di riferimento, con modalità stabili-te nei decreti di cui al comma 1.

Art. 45.

(Prolungamento dell’età pensionabile)

1. I soggetti che usufruiscono dei conge-di previsti all’articolo 42, comma 1, eall’articolo 49, hanno diritto a prolungare ilrapporto di lavoro anche in deroga alle di-sposizioni concernenti l’età di pensiona-mento obbligatorio.

Art. 46.

(Anticipo delle pensioni)

1. I soggetti che usufruiscono dei conge-di di cui all’articolo 42, comma 1, e all’ar-ticolo 49, hanno diritto ad un’indennitàmensile pari all’ammontare del rateo mensi-le della pensione virtuale già maturata, acarico dell’ente previdenziale competente.

2. L’età per la maturazione del diritto al-la pensione nonché i requisiti per la pensio-ne di anzianità sono prolungati di un perio-do corrispondente a quello in cui è statopercepito il trattamento anticipato di pen-sione.

Art. 47.

(Disposizioni sul cumulo)

1. Le anticipazioni di cui all’articolo 44,l’anticipo del trattamento di pensione el’anticipazione del trattamento di fine rap-porto costituiscono trattamenti non cumula-bili.

Art. 48.

(Mutue sanitarie)

1. Per i congedi previsti dall’articolo 42,comma 2, è concesso, in alternativa ai be-

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nefici di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, uncontributo al pagamento del premio per unaforma complementare di assicurazione sani-taria, in misura e secondo modalità previstecon decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale.

Art. 49.

(Congedi per motivi personali)

1. I dipendenti da datori di lavoro privatie pubblici, che abbiano prestato almeno 5anni di servizio alle dipendenze del medesi-mo datore di lavoro possono chiedere unperiodo di congedo, nella misura di unoogni sette anni di lavoro, della durata noninferiore ai quattro mesi e non superioreagli 11, per motivi personali o di impegnosociale.

2. Il congedo può essere usato anche inmodo frazionato o nella misura di 2 conge-di consecutivi ogni 14 anni di lavoro.

3. Il periodo di congedo non è retribuitoe non è computabile nell’anzianità di servi-zio assicurativa ai fini del trattamentodell’assicurazione generale obbligatoria.

4. I periodi di congedo possono essererecuperati ai fini pensionistici con il prolun-gamento del rapporto di lavoro.

5. Coloro che usufruiscono dei congediper motivi personali o di impegno socialepossono usufruire dei diritti previsti nell’ar-ticolo 43 della presente legge.

Art. 50.

(Criteri e limitiper l’utilizzo dei congedi)

1. Al fine di contemperare le esigenzepersonali con quelle tecnico-organizzativedel datore di lavoro, le condizioni di utiliz-zo dei congedi di cui al presente capo sonodefinite dalla contrattazione nazionale edaziendale, ivi comprese le limitazioni per-centuali in base all’organico aziendale.

Art. 51.

(Interruzione di carriera)

1. I dipendenti da datore di lavoro priva-to o pubblico con oltre 500 addetti, che ab-biano almeno cinque anni di anzianitàaziendale, hanno diritto ad una interruzionedella carriera lavorativa per motivi familiarifino a tre anni consecutivi. Durante dettoperiodo il dipendente mantiene la sola tito-larità del posto di lavoro. All’atto del ripri-stino del rapporto di lavoro, il lavoratore ela lavoratrice hanno diritto a corsi di riqua-lificazione professionale. Nel periodo di in-terruzione della carriera il datore di lavoropuò assumere un altro lavoratore con con-tratto a tempo determinato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 52.

(Repressione delle violazioni d’orario)

1. Qualora il datore di lavoro compia fat-ti o atti in violazione della presente legge,su ricorso degli organismi locali delle asso-ciazioni sindacali nazionali o delle rappre-sentanze sindacali dell’unità produttiva oamministrativa interessata, il pretore delluogo ove è avvenuto il comportamento de-nunziato, in funzione di giudice del lavoro,nei due giorni successivi, convocate le partied assunte sommarie informazioni, qualoraritenga sussistente la violazione, ordina aldatore di lavoro, con decreto motivato edimmediatamente esecutivo, la cessazionedel comportamento illegittimo e la rimozio-ne degli effetti.

2. L’efficacia esecutiva del decreto nonpuò essere revocata fino alla sentenza con

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cui il pretore definisce il giudizio instauratoa norma del comma 3.

3. Contro il decreto è ammessa, entroquindici giorni dalla comunicazione alleparti, opposizione davanti al pretore che de-cide con sentenza immediatamente esecuti-va. Si osservano le disposizioni degli arti-

coli 413 e seguenti del codice di proceduracivile.

4. Il datore di lavoro che non ottemperaal decreto di cui al primo comma o allasentenza pronunciata nel giudizio di opposi-zione è punito ai sensi dell’articolo 650 delcodice penale.