ROSOLIA chiamata in garanzia rosolia.doc

download ROSOLIA chiamata in garanzia rosolia.doc

of 4

Transcript of ROSOLIA chiamata in garanzia rosolia.doc

STUDIO LEGALE

AVVOCATO MARIA SANTORO

Via S.S.91 per Contursi, 41 - 84022 Quadrivio di Campagna (SA)Via Zara, 116 - 85100 Potenza

Tel/fax 0828.44117 - cell.347/2908213

e-mail:[email protected]:[email protected]

C.F. SNTMRA72E45G942K - P.I. 01523370763Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide Proc. n. R.G. 225 /2011 Udienza del 28.05.2015Giudice dott. ssa De Bartolomeis NOTE CONCLUSIONALI In favore di

Rosolia Raffaele (c.f.RSLRFL65M11C069K) nato a Castelcivita (SA) il 11.08.1956 e residente in Sicignano degli Alburni (SA) loc.Scorzo alla Via Provinciale n.6, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Campagna (SA) Via S.S.91 per Contursi, n.41 presso lo studio dellAvv. Maria Santoro (C.F: SNT MRA 72E45G942K) che lo rappresenta e difende in virt di mandato rilasciato a margine dellatto di comparsa di costituzione e risposta in attiIl sottoscritto difensore dichiara, ai sensi dellart.176, II comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0828.44117 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[email protected] Brevemente si vogliono riassumere i fatti introduttivi del presente giudizio. Con atto di citazione notificato in data 17.04.2011, la sig.ra Cupo Carmela, per il tramite dellAvv. Iuzzolino, conveniva innanzi codesta On.le Giustizia il sig. Rosolia Raffaele , sostenendo che nel dicembre 2011 aveva commissionato al sig. Raffaele Rosolia, per il tramite di suo nipote DAngelo Vincenzo, il taglio di alcune piante di cerri presenti sul fondo rustico di sua propriet e che laccordo prevedeva che le predette piante dovevano essere indicate dal sig. DAngelo Vincenzo al momento dellabbattimento, al quale questultimo doveva assistere. A dire sempre di parte attrice, veniva altres pattuito che il Sig. Raffaele Rosolia prima di procedere alle summenzionate operazioni avrebbe corrisposto al Sig. DAngelo Vincenzo la somma di euro 1.600,00, divenendo cos proprietario della legna ricavata e che tuttavia, il Sig. Raffaele Rosolia non rispettava quanto concordato, in quanto, non solo si recava nel predetto fondo senza alcuna autorizzazione ed in assenza del Sig. DAngelo Vincenzo, procedendo cos arbitrariamente allabbattimento di tutte le piante ivi presenti, ma non provvedeva nemmeno al pagamento dellimporto di euro 1.600,00. Chiedeva dunque all On.le giudicante di accertare e dichiarare linadempimento del Sig. Raffaele Rosolia per il mancato pagamento della somma di euro 1.600,00, nonch condannare, altres, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario. Il convenuto , Rosolia Raffaele, si costituiva in giudizio e chiedeva all On.le Giudice di Pace di adito, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Soc. Coop. La Scorzese, in persona del legale rappresentante p.t., , con sede in Sicignano degli Alburni (SA) alla Via Nazionale 3-Scorzo, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva . Invero, le richieste contenute nellatto di citazione sono state erroneamente indirizzate al sig. Rosolia Raffaele; ogni pretesa semmai deve essere avanzata nei confronti della Soc. Coop. La Scorzese, in persona del legale rappresentante p.t. Torre Luigi, con sede in Sicignano degli Alburni (SA) alla Via Nazionale n.3, che a seguito della regolare notifica , rimasto comunque contumace.Non si contesta , dunque, che effettivamente intercorsero trattative aventi ad oggetto il taglio di alcune piante di cerri sulla propriet della sig.ra Cupo Carmela.

Le trattative intercorsero per fra la Soc. Coop. La Scorzese, ed il sig. DAngelo Vincenzo, nipote dellodierna attrice, delegato da questultima alla definizione degli accordi.

Durante il corso delle trattative , chiaramente e esplicitamente , sia il sig. Torre Luigi sia il sig. Rosolia Raffaele dichiararono di agire in nome e per conto della predetta societ cooperativa. Infatti, dalla documentazione che si deposita unitamente alle presenti note, il sig. Rosolia Raffaele non altro che uno dei soci della Societ Silvo Forestale La Scorzese Societ Cooperativa ( atto notaio Dott. Lucio Mazzarella del 28.09.2011). In ogni caso, parte attrice ha omesso di rappresentare che nel corso delle trattative e portandosi sui luoghi ove doveva essere effettuato il taglio degli alberi, il sig. DAngelo, incaricato dalla zia sig. ra Cupo Carmela, erroneamente indicava i fondi di propriet di questultima. Fu cos, pertanto, che dopo aver effettuato il taglio di appena 85 quintali di legna nel fondo di effettiva propriet della sig. ra Cupo Carmela, la Soc. Coop. La Scorzese cominci ad impegnare il lavoro dei propri operai nella pulizia del sottobosco di un fondo limitrofo a quello della odierna attrice, appartenente invece alla sig.ra De Rosa Pasqualina, e che invece erroneamente in precedenza era stato indicato dal DAngelo Vincenzo essere di propriet della zia.

Fortunatamente lerrore ingenerato dalla stessa attrice, per il tramite della nipote DAngelo Vincenzo, fu scoperto prima che si provvedesse al taglio degli alberi nel fono limitrofo di propriet della sig. ra De Rosa Pasqualina

Anzi, a tal proposito, si vuole evidenziare che la Soc. Coop. La Scorzese ha subito un danno enorme, considerato che ha utilizzato la forza lavorativa di due operai che per tre giorni consecutivi hanno provveduto alla pulizia di un fondo diverso e confinante con quello della odierna attrice.

La rappresentazione di quanto innanzi stata gi portata a conoscenza di controparte nella missiva datata 29.02.2012 ( doc. allegato) che questa Difesa indirizz allo Studio Iuzzlino in seguito e riscontro della raccomandata inviata al sig. Rosolia Raffaele; ci nonostante controparte ha deciso di intraprendere ugualmente azione nei confronti dellodierno convenuto, la cui posizione stata chiaramente e dallorigine ben evidenziata. Pertanto, attesa la assoluta estraneit del sig. Rosolia Raffaele, il quale ha agito non per un interesse personale ma esclusivamente per interesse della Soc. Coop. La Scorzese, ogni domanda proposta dalla sig. ra Cupo Carmela non deve trovare accoglimento. Semmai, la Societ Cooperativa La Scorzese che eventualmente tenuta a risarcire le pretese avanzate in giudizio da parte attrice .Alla luce delle presenti note e della documentazione allegata, si chiede allOn.le Giudice di Pace adito, di voler accogliere le conclusioni tutte rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e quindi di voler rigettare ogni domanda proposta da parte attrice, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio , in favore del procuratore per dichiarato anticipo. Campagna, 28.05.2015

Avv. Maria Santoro

4