RIVISTii ITALIANA - Unict

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RIVISTii ITALIANA

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VOLUME IV

R O M A

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t‘.

c APPUNTI SULLE LOCAZIONI

1. Premetto che nella nostra lingua, lwr tanto ricca, nonsrppi trovare un’esprtssione risl)ondrnt,e con tsatltexza a quelladi (~ic-i/~.~tixclre ~~/('illi!/l\cJitc,l,, uh0 spesso ritorna nei lwriotliciit~leschi e che si atlatterrbbe a m e r a v i g l i a n q u a n t o Sto p1

csporl-e. No11 B infat t i un art icolo cr i t ico sul c~ontratt~o loca-t i z i o considernt~o n e l l o su0 g r a n d i linrc, n tnlif,O meno unasuccinta esposizione sistematica del IXtto positivo intornoad esso vigente, ch io qui mi propongo. Sono piuttosto pa-gine sparse, messe gin senza preksn nello sfogliare questapark3 del Codice 0 clualchn comnientO ad essa relativo : (lllkn*m brp\-e o~swvnziow crit.irn nl l~csto, 111. iiii nigom~iilo foruc,11iiw0 a s o s t e g n o d i vcwhir! t.csi, piil i n 1k ancora un raf-f’ronto non abbastanza rilevato con legislnzioni straiikrr, 0 unaprcyost;~ tli rifwnin, od altrr Glili qiiiscluiglic. Iin quali lw-wnt,o raccolte assieme non per un intimo nwso fi’a loro, 111a

~UTC~~IQ r e l a t i v a tntte ad un ist.it,uto di t:llc iiiil)ortanza tpori-<7+lwatica., da rentlorn forse non inutili, nnc~lic 11cr 1111 I<~gisl:itc)ret l i Ih d a venire, le oswrvazinni clrgli at~ucliosi. tnttocliì~ tlcttatesotto forma di rifcrgli c' sccrmpoli.

2. SP rerrk giorno infatti in cui, diot,ro matura e labora-zione scientifica del patrio Diritto civile, si 1~mg1, mano acorreggere il Codice Ora vigent,e, questa materia delle IOCR-eioni reclainerk senza dubbio numerosi rikwclii ed aggiunten~llc s ingole norme, oiirl’ ti retta al presente, cd un rimnneg-ginmento addirittura radicale nel ~k~tewn tli traftnriow.

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 409

A quest’ ultimo riguardo va deplorata anzitutto l’ibndaunione della locazione di cose con quella cosidetta di operesotto il comune concetto di locazione in genere. Che ha dafare il contratto, in virtil del quale una persona conceda adnn’altra l’uso e il godimento di una cosa, con quello per cuile (lel,l)a dei servigi 0 la prestazione di una delerminata opera,sia pure che in entlrambi i casi ricorra la controprestazione.& 1111a mercede? Il contenuto economico & assolutamente di-verso: l’un Contratto concerne il capitale, presa questa parolain senso lato, l’altro il lavoro, epperò in una teoria razionalerssi vanno clakfcnti a parte .’ Si tentb, E vero, di giustifi-rare anche teoricamente il predetto abbinamento, affermandoche si ha pur sempre e nella locazic ne di cose e nella loca-zione di opere un contratto diretto all’wso o godimelzto, appli-cato bensì ad oggetto diverso, una cosa nel primo caso, 1’ at-tivit,& umana nel secondo. - Ma, anche a tacere della Iocntioo~wi~, dove cliicsto uso 0 gotlimcnto dell’attivitk a l t r u i diwntaiin cleinelkf,n swoiidario, mira~nrlosi piuttosto 8,l risultato fìna-In >i P considcrantl o l’iil propriamente la locntir~ opmwunz inscuso stretto, non è chi non vegga quanto sia repugnanteall’umana dignitk il pareggiare il profitto che si ritrae dall’at-tività di un uomo al godimento che possiamo fare di un og-getto. Pot.& esserci bensi un tempo in cui la locazione di ser-\.igi altro “on fosse che una locati0 rei essa stessa, il temponefasto della schiavitil, congiunta al1 aborrimento del lavoron~nnualn per Parte drll’nomo l i b e r o . In questo stat.0 di cosei1ifatt.i non può concepirsi locazione di servigi se non nell’i-lwtesi che nn padrone ceda, diet,ro mercede, ad altri 1’ operadrl sii0 schiavo, ma cwo che ill allora, essendo lo schiavoIllia cosa, veniva con ci0 stesso a concludersi uila Zocnfio vfj,lii> pih ni? 11le110 che se si fosse ceduto un proprio fondo dasiint,tare. Scomparse oggimai si deplorevoli condizioni sociali,110 vcdrrmmo volentieri cancellata anche l’antigiuridica remi-

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nisccnna, alle risulta da quest’o accomunare In locnzion d’operecou quella di cose, perché urta al nostro delicato wnso mo-rnlc che si possa con tlutt,a indi f ferenza nnunciare qnalr og-gnt,to della loca.zione, come leggo, per esempio, in un modernot)rnt f ah di Diritto spa.gnuolo ’ la conccssion temporal, tanto“ rl51 uso de alguna cosa, cnnnto de la ~wosttrcio~ tlel trnlmjo fiti .wrTicios de ZCi?fr. peKwl6cc 0 bestifl, merlian te cierto precio. ?1 ’L’ncmo libera, che promette ad nltr’uumo l’opera propria, con-trae oggigiorno, dice il LEHR, ’ ~ui’o~3bliga.ZioiIc d i fmc, 11011*, ”t 1x11 I’oggct~to (1 i unn. 0bblignZiolm d i d;rro.

I d u e cwiitrntl,i sono in rcnlk tlonuli tIistinti liolle vigfq t,l

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 411 I.

trovano posto, accanto al mutuo e al comodato, la locazionedi cose e la soccida, ecl un altro ove stanno i contratti di-retti ad una prestazione di servigi od alla somministrazione di1111 lavoro, fra i quali appunto sono collùcate, accanto, 11. es.,alla senseria, la cosiclntta locntio O~EM,WP, e la cosidetta Zocn-tio 0p~i.s. - Il nostro legislatore invece ha creduto bene discgnire anche in questo il modello francese, ma le osserrnr:io~~ifii1 qui esposte spiegano come e nel Codice Napoleone p 1~1nostro si cerchi invallo una definizione generica della 7ocnzione.Vi si dnfilliscr i1lfatki In locazione di COSP (Cod. fr. Art. 1709,(jotl. c*iv. (1. 11. Art. 1X!)), vi si dnfniscc la Incaxinne di o p e r e(Cod. fk. Art. l’ilO, Cod. c iv . tl. 9t. Art,.. lGriO), mi non la lo-wzione iit genera le , come pur vorrebtie l’ordine logico, perotri alla nozione dpt tagliata delle specie dovrebbe precederewnprc c~wlla del genore che le comprende, ordine logico pnrwscrvato dngli .stessi Codici in relazione ad alt,ro contratto, iltlclwito, siiddist,int~o dc.1 pari in clne specie, il deposito propria-mn11k c1ntt.o P il scqncst,ro (Cfr . Art . l!)lr> P s e g g . d e l C o d .fr., 1133i 0 segg. dc1 Coti. civ. tl. It.) - C)rl)enc, SP tosi n o nwi i’ccc per la locazione, lo si rlrve alla tlifficoltit d i raccogl ierei n 1111 solo tutto org;tnico quella due clifferenti n o z i o n i , c h e s iebbe il torto di voler accomunare sotto Ia stessa figura cont,rat-t,ualP .’

3. Lo c:w~snrfl cnnccrncnti la partizir~nc? tl(blla inatcria, 11011 s iarrestano qui, e se noi vi inristiamo, gli 6 perchi! ci sta ognoraprrwnte quanto sul sistema di trattazione legislativa scrivevai l l’is.4~mm, die ci06 (’ il primo fatto che attira l’attenzione“ di olli si pone a.d waminare un Codice & la partizione delle“ mntwic e l’onlinr con c u i s o n o tratt,ate. . . LR p a r t i z i o n e“ di 1111 lnvoro, 1:~ tlispwizioiic drl10 var ie ~11~ parti cnst~it,uiscn’ la 10gic:a dc1 lavoro mcrlnsimo ed ognuno intende clip per’ clll:i,l~to qiiwla + pii1 c~li~v:h, l’iil csni t,;b, l)w l,w.~~to i l I:twr0” saI% piii pcrq)ic:no, piir &*tnrniinato, pii1 ariiioiiicn: i rliiali

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u pregi hm0 per la legislazione una peculiare impOrtjanza. n ’Parole auree, m a convien dire (0 cio s e n z a veuir m e n o aquella iicouosconte riverenza, che si deve alla memoria del

giureronsnlt~o eminente) che il Pisanelli s tesso, dopo n,verlocliment,ic~ate nna, lwima volta col predetto conuubio di due dis-sonanti coiitratfi, torno ancora ad obliarle, nfrnstohdo sottoun villico &po (il terzo di questo Titolo I S, Libro IJI) le n~nnn(:ilt: rqgono il contratto di prestazione di lavoro dietro mercede.”k fatta l,ensi nell’ Art. lG27, come già nel 3 779 del Codicefrancese, una tripartiziouo della locazioue d’opere p r e s a i n

sonwo lato, ma nulla si pui) imaginarn di piii infelice, Comodimostrero tantosto. Pcrcln? abbandouarn l a 1,rntlizic nmln tlivi-sinue (101 cont,ratt,o di locnzionc d’opere nella loc%tio OlMl*fl/‘?/?‘li n s e n s o strctSto e nella locfltio o~)e~is, divisione conservata inCorli~~i moderni (li molto valore, quali, lmr tacor d’altri, il .wx-s 0 II (’ ‘l n il Clotlice fedlemle scizzero delle oòbligflzioai ?' N0n

diro i o qui doi cr i ter i differenziali fra qunllc duo sl)ecie; mibasteri. per l’assunto mio ricordare che, per&> si possa tliscor-rere di un’opera determinata (01~s) e quindi di lwntio ol~~is,non occorre che il risultato dell’attivita umana si concretinella prodnzione di un oggetto materia,10 0 nella elaborazionerii esso. Anclie se il lavoro non lascia di sè trawia vis ibi le ,amlio so il fine s u o s i :~t,t,nn. si~ixn produrre n inndilicnro cow

mnt criali, 1”1<) n.vFrsi locfltio op?)‘iS, iu quanto c:i stia dinsnzi uuiiul~iego dell’at,tivita uiuanay clm s’i! avuto di mira ncl suo risnl-tnto filiale, nuziobir iirlln singolo npcrazioni c sorvizi all’uopo no-c~fwwri. Taio 6 clunque, p e r d i r n e uno, anolio il lrnsporfo di

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 4 1 3pewoue e di cose. ’ Duncle il giusto appunto mosso alla 1, 65 1 D. de verb. signif. 50. 16, dove si clit dell’opus definizionetroppo ristretta dicendolo ~111 u

perfiCtlC?I& n:ex opere facto corpus alipzlod

ma per0 lo stesso Diritto romano non rimase fermoR questo ristretto significato, e vi si trova in molti passi in-flicato il contratto di trasporto come: iocntio ol)e,*is. * S e Cosiin, ne viene che l’accennata triplice partizion-, contenuta nrl-l’Art. 1627, si puh in sostanza, con un criterio scientifico Picoesat,to, ridurre a quella duplice, cbe dissi tradizionale. Infattiil n. 1 di quell’Artjicolo ha di mira, benclm in una forma tal-mente vaga da potersi attagliare alla locati0 op2m1~um in sensolato, sOltanto quella st~icto sew~, 0 i nn. 2 0 3 si riferisconoalla Zocntio open%, tale essendo il contrat.to di trasporto nonmeno che un’impGesa di lavori acl appalto 0 cottimo.

BIn non basta. Forse clie i predetti numeri 2 0 3 del ci-tato Articolo, puro uniti assieme, esauriscono ogni specie di/~~c:ntifl 0~~~2s 1 Kmmnno per sogno, cl& i l campo di questocontratto 0 tanto esteso, quanto sono svariati e multiformi iprodotti utili, Clio un uomo piii) conseguire clsll’attivit$, di ~111 al-

tr'non10; ora dei risultati immateriali non vi si parla affatto,e di quelli materiali bensi, ma che non si concretano nellaproflnzione 0 modificazione di corpi, 6 t roppo poco i l tenerpresouto soltaii1.0 i l txnspor1.n.

Itiassumendo, paro a rnc ctie nel t r a t t a r e d e l c o n t r a t t o d iprcstazioue di lavoro dietro mercede, si sarebbe dovuto aclot-i m-0 la seguente distribuzione : 1. Norme generali sulla locntioi~~>L>/‘WlCI)L ira sellR» Id0 - IT. Norme proprie della locntio ope-~WVUAIL 111. seuso stretto (loc. di servigi) - III. Norme proprieclnltn locntio oprix (10~. fl’opera~, e queste ultime sui-ripartitein (lue sezioni, l’una sulla locati0 operis in generale, l’altra sut,alune specie di essa da assogqetiarsi eventualmente a normespeciali, p, es. su quelle due specie (il trasporto e l’appa.lto)presentemente disciplinate dal Codice, nella conservata ipotesi

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CIlo, Ver In, peculiarith cIi taluni principi, di esse convellgn, oc-cuparsi n park.

3 ms. Se, nel difetto della legge, quest’o1diue fosse s tatoppguitc) nlmeno dai suoi i l lustrator i , ne avrebbe guadnguatocertamente l’esposizione scientifica di questo col1traf,to, 0 forwsi snrcblw presnutnin allora q u a l c h e qunst,ioll~, di cui non sisospetti) nemmeim In possibilit8 nel seguire f’etlolmcntn la di-stribuzione del Ccltlice. D i s s i ~hc ne avrebbe guadaguatoanzitutto 1’ cx3posizinne scientifica : così, per esempio, sarcl)lw3inl prinic~ Cnpn, r~~lntivc~ a l l a Iocntio olww)‘~r)r, ir3 sf>)).so Itrlocha dorrebbe trntt.arsi di quei requisiti, ohe sono comuni alletlun specie, quali il lw~Ji20, l a dnt,crlnii~nt~~;zxn, l~ossibiliti~ e li-rtriti d~ll’cy,~~~tfr~ (o]w/*fr~ e d o/“cs) ; n qwlln~ n.pl~arirnl~l~e pureIa vera e ik7turale sctl~? della beii n0t.n fInes(,‘cnlc sall’wercizior(lt,ril,llito tlcllc lw~l’wsioiii lihricli, cioV w cwst,i tnisw 0 inciic~locnziau d’opere .’ Gli Autori in generale se ne oucupnl~o trat-t~iXlltl0 della locnaioue di servigi (loc. ol>c!/‘c’,‘ìLl~’ stricto Sl’i/.SI~),iim che la qu&ione vada invece collocata in quesh I’wtC !/fJ-swwle lo prova il riflesso, che anch nu’olwrosith di qucst’or-dine piil elevato pnb concepirs i esercihta a fa,vor d’altri inentrambi i modi , c.i& 0 con riguardo al riwltnmento finale(63s. l a causa. clw d o da traMare a d 1111 n~vvocnto) 0 c o n ri-g~inrtlo nllc prwL:cxic~lli si 11,yoln ( n s . I n Iwiiiili I~IIC Illi li) 1>ro-

lllctl~Pr0 d:1. 1111 llln'~sll~'~ ,'Cl 1111 tlci~rrl~~ii~nld~ InPiIsiIe).

Snggimlsi poi ch cl11esta tlisI,ribrizioilc r a z i o n a l o avrolheservito i l pt~rlx~ i n cCtlonzn talmii I>unt,i, CIIP 11011 iiwmo, s ipni) dirr, ucmmei~o iiit.ixvvistli. Nr ac~nl11101.0 qui u n o . L’AI%

ll;.El dc1 nostlo Codim (1794 C o d . f’r.) r~ui~lict,W c tIisc*il)linai l www) 7rr7c'l~7towlc per prto dc1 coiiiiiiit,t,c~Ilt,c, quaIn lnwlotli cst,iiizionc drl contratto di nI)palto. Ktl reco gli Anhri n o -I k~w in (‘oytb 11~ :int,um nssoIiit~amout,o occ:ozion:~lo d i \lnest:l d i -yxkzioiw, come conhria al principio di ragion i1atliraIn, che~(110 c o l mutuo diw~iisf~ 1~0s~ sciogliersi un vincolo, clic dnlnint.un consenso el)Iw origiiie. A quale conclnsionr pcrtnntn

API'CXTI SULLE LOCAZIOXI 415 ‘,

dovrawlu essi arrivare, se vogliono esser logici, in presenzadelle tante altre specie di Zocntio ope~~is, che d i c e m m o p o s s i -bili oltre le due avute in mira dal CodiueP Alla conclusioneClio questo modo si~yolnw di estinzione non vi si applichi. Seiuvece il pensiero del legislatore, o quello almeno degli odierniililerln=ti, avesse segiiit,a la via tracciata dal naturale ordina-lunato della materia, k certo che, non nel trattare di una dellespecie di Zocntio oy*i.~ (l’appalto), ma prima ancora, cioè neldiscorrere della locntio openk ila geaernIe, si sarebbe affacciatoIwo il ‘1 wsito sirll’:linmissibilit,~ del rwesso uni la tera le comecausa di eshzioiie, e l’avrebbero indubbiamente accolta infiwiiia assoluta, ulib ilon vi lia ragiom3 per distinguere a q u e -

sto r i g u a r d o l’aplxtlto da Ilualsiasi altra locazion d’opera.’ Ef;)rse anche da questa generalizzazione lt+latori ed interpretis:rwlJbc,lw rtssolli ad 8ltra anche m,iggiorc, a d esnminare ciakse il predetto recesw unilaterale, l)iu!.i.nsto che siugolarith dellalwrtio ope~‘is, lioli sia per :Ivveiit 11~:~ :ì~I~plicaxi«ne e corollariodi un lwincipio gnueralc iii tema tl’ctl,l,ligaziolli, i l p r i n c i p i oche i l credi tore 110~ siri mni ol>bli!lnt9 a c o n c o r r e r e all’adem-lhnento del contratto, col ricevere la prestazione promessagli,come fu pur sostenuto strenuamente dal KOHLER. p Questionegik essa sola troppo ampia e seria, perch’io possa qui azzar-dwvi sopra 1111 giudizio .B

R l)irò solo cIio, anche R conveni re ne l le ideo de l ~«III,ER, non s iilovrebl~e l~erò nntorizzare il creditore al recesso nnilaterale m e d i a n t ein~lcnnizzo 8x1 ‘lel,it,ore, qwbn110 questi per ci0 v e r r e b b e a snbire u n at/trtio ill solrcfunz conftirw. Epperb n o n a m m e t t e r e i , t,ratt~nnrlosi di Zocn-lio opPwwnr, cl10 il plrone p o t e s s e l i c e n z i a r e sn dne lpiedi un *ervonrl~itrnrian~onte, dandogli II~ salnrio od and10 un piY l a u t o c o m p e n s i ) ,p roporz iona to a l t empo tli prcria ~lisdetta, c.h’egli avrebbe d o v u t o ri-syttare per pnt.to 0 per conuaetndinc : sarebbe nn imporre a l servo d irIcevere nlir~lpw ratio, cioU nn compenso pecuniario in luogo dell’allog-gio e vitto in nbwn, dovutogli oltre dln mercede . Cont ra RALSTOS,i%c priuciJ>lcs o f the Imo wlnti+g t o t h e tlisrhn~gr: o f contracts (Phi-Indolphia, .Johnso1~, 13%;) C11~~1). II, Sect. 3; pag. 16.

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py3pOrsi l’esame sulle qualitA caratteristiche dell’0l)q cadrebbecli iiecessit;i il qncsito, s0 ta le s ia auc.lle In cnstotlit7, come Alll-

mpt,te i l DANKWARIIT, cllinmandola u n O~HC.S q,wtiun. ’ .IC poi-~llh ho actcenunto n questo punto, dirò che nel concotto d e lIh~~~tcn& se non nella terminologia tla lui usata, * piena-Illcllt~e coll~ollgo. AIi ricllinnio qui a rluanto d i s s i s o p r a Rproposito del trasporto, nel qualificarlo un O~HG.Y esso pure,e A maggior conferma ricorderi, la teoria, oggidì prevalentenell’Ecoiiomia politica, sul concetto dei beiii ecolzowici e con-wy;u~nhw?ntn sul concetto di ~~tw?ll;io/~r. A c c a n t o a i mnte-ihli (h~clw~) s i :w~mntjtBollc> g~nernlmellt~e Come e c o n o m i c i iIwni immatrriali (Ihrlste zM(b Iérhiiltjrixsc,) ; ” ~ppori~, iii \~:we;111~‘110 nl riAc~ss0 cllC i l lil\‘Ol’tl 11111~110. co~ii~iiiqllc s i csnrcit.i,11011 p r o d u c e m a i (1~31 senso di c~wo*c) oggelti, m a bensì Icti-/if;r, rlovrib dirsi clie 0’;: /))Wl&Zif>lw cli 1111 herrc: cJcr)?Lo>,lico ali-,.llc in un semplice servizio prestato, qualunqno ne sia la nn-tnrn.. .f E c c o clllnqlle che chi custodisce prr 1111 certo t,cllkpola cosa altrui, produce un’utilitic, e compie r~uiucli un o]ws, all’ari di clii c o s t r u i s c e mi edif ic io . ’ Il ltyisl:~t,cnw elle, licl ri-formare il Codice civile vigente, entrasse in rluest ordine cl’i-(IPc, nel mentre assegnerebbe al concetto di locati3 nperis IR

wn ginstiE estensione, troverebbesi natnrnlmeiite condotto nu-,*lin :1, ~ic~pprimrrn qwlln clin c>ggi il alitiliolnix, ~~110cx:lrì~ S O 110tlic2, WILIP f’rn, I’ArI. lH:1’7 0 l’;\rI.. I<Sl+ 11. 2. tini clllnli i l jwilllo~lic’lli;lra, ~~ollt.rntt.0 c~sscJlt.:irf.ItlLclrt<! gratnito i l tlcl~osito, 0 i l sc-

APPUNTI SULLE LOCAZIOSI 4 1 7

condo configura l’il) stesi di rimunerazione per esso stipu-lilrt&. -

E basti per ci6 che si attiene all’ordiue della trattazioneIqislativa. Presa ora la leggo come sta, passo a delibarnecluiL e lk talrme norme e puuti dubbi intorno ad esse discussi. -

! PAIZTE SECONDA.

4. D’accordo tutti nel qualificare il contratto di ioaaziouadi cose come consensuale, bilaterale, oi1cros0, commutat ivo(11011 aleatorio),’ si dispu:a invece s’esso conferisca 0 meno alconduttore un diritto reale. Non rifarU la storia di questa Cositrita questione e iiemmeiio 1”,,i propongo di trattarla per esteso.Anzi se ue fé ceuuo, q u a n t u n q u e o r a m a i l’opiiiioiie ilegativasia tli gran lunga la dominante, e secondo il parer mio a giu-sta ragione, gli è solo iu riguardo alle autori& molte dellequali di primissimo ordine, che trovo ancora militare nel camponvvcwwk ’c J sicohi: non 1mb e s c l u d e r s i anche :L qnesto propo-

I I’otrel~ho tnr supporre l ’ o p p o s t o 11”’ le locai.ioiii Ili cose f ru t t i fe re ,.., . . .~II~I I foudl ni9tlcl, almeiio n e l caso di cui all’Art. lC20, l a definizionecl10 ~101 colitratt,o aInat,orio CIA l’Art,. 110:’ do1 Cotlice, essendo i l raccol to ,nei rip7auli tlell’nflitk,nario, (6u rcow~~iutr~flo i~zwrto, IM qdo ilipentleil vnlrt,nggio. Seuonchi: il vero concetto deI cont,ratt,o aicntorio si ha n o ngih qnan~lo i l vant,nggio 1,er nno (lei oont.raenti 0 1x5~ cntrnml,i dipende~lrr. u n a v v e n i m e n t o i n c a r t o , c o m e impropriamento dice la legge, ma<~nnmLo la parti un lo klntto fiGi?» waertitcllne,rte dipndew. E, per esem-pio, di sorte il contratto di assicurazione dagl’incen~li, per&& quivi i?~~rolwio I’incert,exza etl irl,l’r’:villil~ilit~ dell’ incendio mot ivo impel lente0 al t e m p o s t e s s o oggett,o 114 contrntto, qunle clnllo pwti f u d i v i s a t o .1 1 c*ontrnt~to di arsicnrnzione si fa il& oislrr. rld ~16.90 ~zl?o~u,nZo che 1‘ in-fortnnio avvenga, il c:ontrnttjo tli nl?ìtto i n v e c e s i t’i iu rista del C~R*~~~o~w~~td~ cIin i raccolti si percepiscano.

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418 APPUXTI SCLLK LOChzLONI APPUNTI SULLE J.OCAZL<JBI 4 1 9

zaziouo 1)~ uulla consentita dai citati Articoli del Codioe fran-cese n do1 nostro. Infatti a termini di questi Articoli opponi-bili ai torzi acquireiiti iion ~0770 Ir: Iocaziuui tutte iil genera le ,ma si quelle che ,risultano da otto pcbb&;o o scrittwa priccctat/i tkttn cr!?‘(fl., laol~do s i dovrcbh a d oglti m o d o c o n c l u d e r eche queste sole, e non gih tutte le locazioni (p. es. non l everbali ) producono un diritto reale. Ridotta allora Cosi, laproposizione avversaria diventa manifestamente insostenibile,n parte il prenotato errore di logica, per quest’altro motivo,CIE B assolutamente irrazionale che abbia a dipendere dallej;WlIlA. ~VPI.kJRh? 0 scrith ecc.), onde il dirit,tr) s i veste , l ’ indolel~crsol~:i.lc 0 rcalc dnl suo c:ontoniitn, llllil v o l t a che a l l e p a r t iin 1)cr irgjil3 fa<:Olt.il,tiV~t (fi77cIiH si tratti tli locazioni 17071 ultra-uo~cnmli j di atlottarf! l’wm forma 0 l’altra,

5. Il nostro Codice, con formula opportunamente generica,ILoli usata tlnl francese iii? tla altri sovr’osso m o d e l l a t i , s t a b i -l i s c e all’hi-t,. lb72: L“ lL*t locazione che nocede i nove anni, non” U permessa a colo~w i quali non possono fare se non gli atti di” semplice amministrazione. n Trattandosi di locazioni ultrano-vennali occorrono a costoro formalitk abilitanti di vario genere.

Il Prof. EMIMO BI A N C H I, nel suo recentissime COYSO di le-yislrrzhe uy~~icc,~ volcnflo recare esempi di persone simili,ricorda. fra altri i Comuni. Ci0 è errato, perchè i Comuni pou-sono andare piil in 1;~ di quanto dispone il citato Art. 1678 estipulare, senz’uopo di superiori autorizzazioni le locazioni uonscoerlent,i i doflici anni .. ~010 quando oltrepassino questo ter-mine, i! ncccssnria l’approvazione della Deputazione provinciale(Art. 137, 11. 3 della Legge comunale e provinciale 21 Marzo

’ Vol. II (Uilano, Hoepli 18Sc>), 11. B!fc>, p a g . 240-241.

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420 APPUXTI S U L L E LOCAZIOXI

1SGU). ’ Anal’lga norma, nei riguardi tlell’antorizzazio~~e pre-f++tizi:l., govPrnn. l o locnaioni dalibcraic f1:l.i (Innsigli I)lyJviIIoi:lli

( A r t . 192 capov. comb. coll’Art. 1 3 7 , n . 3 d e l l a c i t . L . com.e prov.). Ne fa meraviglia questa maggioro larghezza in con-fl*ontO al dispM0 dell’Art. 1672 del Codice, percht non FapreiCon quanta esattezza si potrebbero classare questi enti fra lepersone abilitate solo agli atti di semplice amministrazione.

Ci. Affermazioni, a parer mio poco corrette, a proposito di(questo Art. 1672 del Codice, leggo altresi in una delle scarselIlf>lI0grnfio, olln la lottnrn.tnrn n o s t r a possiedo sul lo locn,zioili,\-ogli dire nel t r a t t a t o del ch. l’lof. (~LA~IIAI~cNo.' E g l i tlic:eche In tlisposizionn tloll’tlrt. 1672 va iil(,~rior.lIlc~ill,tr Iinlitala“ nrl sntiso clin clii ha l’nint~~i~rist~rn.z!iolln ~411 gotli1nnni,o tini” frutt,i non puV fkre locazioni oltrcr il quincluciinio. CiO i> Le-“ at~ualiuei~t 0 dci~to par l’rls1lrl.l~ttl1ario (Cd. qiv., Ai%. 4!0) 0“ pel marit,o in ordine ai beni della comunione (Cod. civ., hrl.“ 1Wj). per l’amministrazione dei beni dotali non vi & disposi-,’ zione testuale, ma avendo il marito gli stessi doveri doll’usu-“ frnttuwio (Cod. civ., Art. 14OS), riteniamo cha non por;~x far’ locazione oltre il quinquennio. >1 Queste parole racchiuclonoun non lieve equivoco. Il Colamwino il& come limito massimoalla durata delle locazioni, che simili persono sono facoltizznteit, c~oiic~ludnrt~, c~ll~~llo clI’ir invnco i l litnito m:wsi1nc> tlcl risp0t8t,rb

vlic tlnvn dl0 lowzioni sl,rssn i l 1woprinl.:wio tltrll:~. (wm loc::~~ac~lu:~ndo i l (liritto tld ~:0ii~etleiit,0 (Iowtoi~n) si I.isulvn. ICfili ~li(:fr,

1’. CS., clie gli nsnfrnttnari 11,‘il ~~0ssolI~~ locare dio 1’rY 1111 quilI-qwnnio i beni usufruiti, e invoca l’Art. 493. Ma questo hrti-colo mira a tutt’altro: esso dichiara precisamente Clio “ Ir lo-“ cnzioni f a t t o tiall’us11fruttnario pnr llii kxnpo ecco~leiil~n i cin-’ que a n n i , la011 sol80 clio~eaoli ne6 caso tli wssnziow tl~~ll’ttsn-’ frutto se 11011 per il quinquennio dal giorno in cui ebbe’ principio la locn.zione, ecc. : n dunque non esclude gih chel’usnfru ttario possa locare anchf! per un novennio, ma avverto

I V. tnttnvin sn qnesto Art,. le ossnrvnzioni contonnto n e l Connnont~o

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 42 1

soltanto che se, in corso di locazione, l’usufrutto si consolidacon la proprietit, il proprietario non sax-R tenuto dal calzto 82~a rispettarla che pel quinquennio in corso.

E la differenza è notabile. Se si trattasse d’incapacitk del-l’usufruttuario a 1oc:ars per piU di cinque anni, egli potrebbefar annullare la locazione, per ipotesi novennale, come a meparrebbe in allora pin giusto, o almeno farla ridurre al qcin-quennio, prevalendosi appunto della propria incapacitk a sti-pularla per un periodo maggiore. Ma perchC invece di cu~xacità(lui non si tratta, ove l’usufrutto suo contiuui per tutto il no-vffnnio, par altretk,anto t e m p o continuerk il conduttorn a go-(‘lero dei bol l i avuti da lui iti l o caz i one . 1\Ia non b a s t a a n c o r a .Tutto all’opposto tli quanto il CoZama&o afferma, dovrk dirsicl10 gli usufruttuari, e gli altri amministratori che a lor si pa-rpggiano, non solo harltto capmitA di locaro per piti di cinqueanni, ma anche per pia di nove, ch’essi cioè non sono vinco-lati dal divieto di locare a l~m,go termine posto nell’Art. 1072,appunto perchi: hanno qualche cosa di pi<1 della setnpZice am-tuinistmziotq hanno il godimento della cosa che locano.’ Quellocio8 che non potrebbero nella semplice quali& di amministra-tori, lo possono per la qualitk aggiunta di usufruttuari. Losi desume, non foss’altro, dallo stesso Art. 4913 sopra citato.T v i A rlnthj c:hn n.1 crwm-e dnll’lwnfrut,to lo lcJCWkJni f a t t o dal-I’usnfr1lttuario per piil di cinque anni non sono durevoli u seno11 par il (Iuincluwwio dal giorno in cui ebbe principio la lo-cazione l? giì altri successiai dal giamo della scadenza del pre-cedente quitqtcemio. ,, Queste ultime parole evidentemente sup-pongono locazioni validamente fatte clall’usufruttuario per unperiodo cnmprcwdonto pia quinquennii, dunque anche per piti

I Conf., fra tanti, almeno per ci9 che rignarda l’usufrut.tuario, LAUREST

I’rinciprs tir: rtroit ciril, T. VI fl~runelles, Ikuylant-Christophe 188) n. 459,pg. Si7 e n . 4G1, pag. 580, ~OVG dice concordi su di cib gli Autori, D E

FII.IwI3, Corso cwt~jdato rii Dir. cia. it . compar. Vo1 1x1 INapoli. D ehSCd0 18;0), 11. !M, p%g. 36, ~M!l~W:I - ~~AZZOÌII~ L'od. Cif'. it. CO~?lWZs?7hdO

Vol. 1 (3'. wlin., Firenze, (‘aminelli 187.51, n. 441, pag. 388, HIc:cI, Cora0teo’*. pmt. di Uir. Civile, Vol. II (2.” el&, Tor ino Unione IH%), n. 169,pag. 220. -- Tmplicitnmente pnre lo ammette, nel trattare di altra que-stione, l’insigne I’:~r’r,r, Delle sercitìc perrotrnli recorttlo il Codice civileitulinno (Firenze, Siccolni 1857) n. 131, pag. 88-83.

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'7. Tenendo ora presenti le cose fiu qui esposte e inoltxol a facol& di xnbloca~*e competente di regoh ( A r t . 1573) tiiconduttori, ma nnturalmellte con dr4ko limitato, nei riguarrlide l Iocatore, alla durata. della locazione <Iriginaria., ne vitw%che in questa materia l~0ssan0 distinguersi cinque ciassi di per-s o n e . caioi> 1 .\ Scrsnna clicr non pow3uo ria sole l o c a r e per ol-11.0 i1ov0 :riiiii (Ai%. ISCI) ~-- 2 . ) I’~~rs011o r:l~rl 1k01t Iws~r~i~r~ lo-c3ic rh 3010 per olt~rcl rlorlic~i niiiii (Cculluui, I’uwiilcGc) - - 3.)l’rrrc~ltt~ cII0 plwi”urb Iwusi Iocar~ iL 11111go Lr~l*iì~ilkc (i<lf~sl fiiio

:ll 1iinit.c~ z\inlliwso tl:i.ll'Ai% ISTI), 111:b Ir\ (<lii Ioc~nzioiii, tl:il,ccert,c evenienze, wssfu2.0, uei h~y~~di rlr~l f~t'1~1J1,ic~ttrJ.io dei benilocati (casi di su1,locazione, dove i l subwiitluttoro non lmGpretendere che il proprietario locatore rispetti per un terininequalsiasi il contratto di subconduzione, cessata che sia comun-que la locazione originaria) -.- 4.) Persone che possono bensìlocare anche a lungo termine, ma le cui locazioni, date certeevenienze, si ridmx~~?o nei rigunidi rld /JJ’o/JJ*ietnr*io dei beni l o -cati, entro un termine variamrutc fissato nei diversi casi dallalegge (usufruttuario, Art. 498, marito pei bpiii dplla comuniclne.Art. 14w* > r*rblill)r4xt,oiv ilI <:itw rli fwcrr‘iirio 11~1 IxdI.ilil;c) iisr’:i~Ll,o,

i\lt iw,s ~~:li~ov.) - r).) hsollr <:lk<\ ~~~w~o1if~ CV)// f~//i,lto ,It,/iJJi-tizw lrk.aw tla suli a I)rcv~ e iL Il111go I,r~ixlinr? (InwIniol~;wiaventi l a libora dispoaizionc dei Irwo Iwiii).

Keila quarta delle ora accennatr~ categorie Andrea collocatoi l yerlitnw cluaiito a i Oe~l rlei /ì!$i, d i c u i gorla l’~~s~cfi~t~ttr~ IC-gn IC. IlIa coine qwSt0 nsnfrutto è, 1x-r siIa nntxra, a t~rnipodeterminato (Art. 225), la norma da. applicarsi quanto alla duratadelle locazioni in corso n,l cessnra tlell’iiwfrutto stesso, sari quelladell’ult~imo capov. dell’Art. 4!G.’ Al cessare cioH dell’usufrutto

APPUNTI RULLI3 T.OCAZIO,YI 423

pa,terno le locazioni stipulate col padre, le quali dovessero du-rare alcuni anni ancora, dovranno dal figlio o suoi eredi es-sere rispettate soltanto per l’anno, e, trattandosi di fondi deiquali il principale raccolto sia biennale 0 triennale, per il bien-nio o triennio in corso. Ma qui parmi ci sia luogo acl nna ele-gante questione. Oltre la maggiorennitk del figlio, vi sono piticause per cui l’usufrutto legale cessa. Prendiamo per esempiol’o/lnfzcil>cr.zi»~z~~ del figlio (cit. Art. 228). In tal caso, io do-mando, l’anno di durata della locazione, a tenore dell’Art. 493nlf,. CR~IOV., i: C~“f3llO i n wrso a l giorilo dell’~rnailcipazione 0c1ncllo ill corso al giwno ilt cni il figlio ragginngerk l’e% mag-giorrtr SnlJpcJstcJ, vwl,igrazia, c11n il padre emancipi il figlionpp~tia questi compie i rliciott’anni, sicchi: l ’ u s u f r u t t o l e g a l ecessi tre anni prima del tempo normale, e dato che in quelmomeuto i beui gin ol~~aozii all’usufrutto si trovassero locatia Tizio per pi<1 anni ancora, rlovrk il figlio subire la looa-ziotie solo per l’anno allora in corso, 0 per i tre anni ancoraclella sua minornniiitk., piil l’anno che si t,rovi iu corso quan-d’egli ne esce? La lettera della legge indurrebbe per veritb adaccogliere la prima opinione. Siamo difatti iti cospetto di unusufrutto, che tlowvn ce.s.scT/‘i: n tettll)o certo e detenJhiJaat0 (cioènornwdmente a.lla m a g g i o r et.R dzl figlio) e l’Art. 493, ult. ca-1)rjv. dico rliif:~t~ium in tal r:nw l(u l o c a z i o n i fatte dall’usnfrut-tuario prr l ’ a n n o (0 b i e n n i o 0 t,rirnriio) in corw nl tem/Jo i ncui CY~.S(I I<iwhfrutto, noi1 dice gik rr,l tempo iJt cui avrebbe do-l:ZdtfJ CC.SOcI.J'C!. Ma io inclinerei tuttavia ali’opposto avviso. Laformula della leggo fu tosi redatta in previsione del caso pitinnrinal~, ci06 che l’usufrutto cessi rea.?nzente in quel tempocerto, a cui ne era stata ln-efinit,a In durata, e non prima. Nè sipotrebbe applicare a danr.o del conduttore, frustrando i calcolida Iui n ryqio~w fondat,i sulla IWJ*JJZCI~~ durata del l ’usufrutto ,u n a diapnsizioii~ che ruol c o l p i r e WJlh~lh Ie C?.Lw/'bitoJL?e d a

quest,i calcoli. CiU si avvalora t,anto pii1 nel l’esempio recatorlell’ftmnnciI,a~ioiin, col rifIeWJ che il padre VerrelJbe col fattoproprio (I’olliaii<:iI):Lzi«Ilc, iutoramnnte rimossa alla sua volontà)a <lanlleggiarc i suoi aventi causa, cioC i conduttori, nel sensoch’essi non potessero sostenere di fronte al figlio proprietario il

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424 APPUKTI SLTLLE LOCAZIOA'I

loro diritto, nei limiti giustamente divisati quando il padre usn-fruttunrio li investiva del diritto medesimo. Ma la questionedel resto è generale e la soluzione la stessa anche trattandosidi altre cause di nuticilmfn cessnzimz~ dell’usufrutto legale, di-wrse dalla emancipazione.

0. 2 . cflpncitìt di fungém dn co~2clz~ttow.

s Sulla copcrcitìc di ffo,geYe tln cO1LdllttOlYz llull’nltxo ho tla os-ser\-nrc SC non che con troppa leggerezza in piil d’un commentosulla locazione t dichiarato doversi trasport,nro al nostro con-t.rat,to le itmlpcitir. relntics, dettate dall’Art. 1457 per la ven-c1it.n.’ A parte l’Art. 4 Tit. prelim. qui invocabile trattandosi di~lislwsizione (l’Art. 1407) di ilcs si?&gulnre, va notato che a eiffatt’a;\l,~l,rncllta,ziolla analogica dit intanto una perfetta smentita, percaiit che riguarda i tutori e protutori dei miqorenni, l’Art. 300tlrl Codice. Assolutamente esclusi dall’acquisto dei beni dei loroamministrati per l’Art. 14t>7, sono invece facoltizzati dal cit.r\rt.. 30;) a prenderne in afitto i beni, con questo bensi cheriportino l’autorizzazione del Consiglio di famiglia. E se taleI&wltL s1wtt.a ai tutori 0 l~rotntori rispetto ai beni dei minoril~w~~ rc)gpt,ti, a forthri h-n c~ompfcre a l lwlro rispct,to a ilwni tloi figli soggetti alla sna podesth: anche di lui cioH dovrhtlirsi clic, quantuiqne n o n p o s s a c o m p e r a r e qwi beni,.li potrWtuttavia prendere in conduxioue. (Perch& 1’ ipotesi sia praticacon+no supporre beni di cui il padre ha l’amministrazione, manon l’usufrutto legale). IA’ intervento del Consiglio di famiglia,ist,it.ut,o incompa~tibile colla l~ntrin. @est&, qui non 6 l~ossilrila,ma, n snl~agnardnre gl’int.crcssi t-Iri figli, Cvitalido che il geni-trwe rlivcnti rrrcctor jìi ww sw7m, lwovvederi ngualmentc il dis-posto tloll’hrt. 221, 2” c il” capo”. (nomina al figlio di un cu-

APPUNTI BULLE LOGAZIONI 423

ratore speciale) ’ e alle opportune cautele pel caso di locazioneA lungo termine, ch’ è atto di straordinaria amministrazione il1” capov. dell’Articolo stesso. Vedesi dunque che dall’Art. 1457relativo alla vendits non si puh senza piti argomentare in ina-teria di locazione, ma che converrebbe, non foss’altro, eccepirnela parte che riguarda genitori, tutori e protutori di minorenni.

111. Og&to ddlrt iocnzione di cose.

!). Ci limiteremo qui a brevi note sulla locrtzione c7e1 divitti0 sulla locazione di cosa alt~*ui.

3 1. Sulla locazione dei diritti. ,

10. 11 Codice nost.ro, nel .regolare la locatio rei tiene pre-sente solo quella di case (espressione infelicissima per denotaregli immobili non rustici) e quella di bepti wcstici. Trascura la lo-cazione di cose mobili e la locazione di diritti, il che 6 certamentecensurabile, per quanto le norme dell’analogia soccorrano. Peimobili non si ha che un mal collocato accenno all’Art. 1607,11u1h affatto per la locazione dei diritti. Eppure che sia possibileanche quest’ ultima è concordemente ammesso dalla dottrinae confermato da quotidiani esempi pratici. 11 Codice austriacolo dichiara espressamente, al 8 1093 u Il proprietario può locaretanto le, cow sue mobili od immobili quanto anche i suoi di-ritti. n E con maggiore esattezza di dizione il Codice sassoneal $1185 ’ Gegenstande des Pacht-oder Miethvertrages k6n-n nen bemcgliche oder nnbewegliche Sachen sein, ntcch. nutzba,re

n ~errc7ttì~~7~eiten, sofwa die Ueberla.ssung ihrev Bentctzung an An-

n dere zu7ii.vS~q ist. n Sorge qui la domanda se simile locazione siada considerare come ctflitto 0 come contrntto di pigione, cioèse vi si debbano applicare le norme dettate dal codice per lalocazione di predi rustici o quelle delle locazioni di predi

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APPUNTI SULLE LOCAZIONI 427

3. 2 . Sulla Zocnzìone dì ma nltvui.

11. Che si possano locare cose d’altri, quando però se neabbia l’amministrazione e il godimento, 6 ‘cosa che abbiamoimplicitamente riconosciuto parlando della capacita, di l~i~w 1%(11’ 6 e segg.) e che niuno s i pensa di confutare . N a puicl se

il locatore 11011 abbia rispetto alla cosa altrui alcuno di queSti<liGtti, s’egli vi sia, in altre parole, perfettamente estraneo? Lavalidi& di locazioni simili era ammessa dal Diritto romano ’ ed& pure esplicitamente dichiarata da alcuni Codici ora vigenti,qual i i l bava)*e.se’ e il chileno.’ Tacciono in proposito il frau-cese ed il nostro. Insigni interpreti del Codice Napoleone ri-corrono, ciò posto, ad un argomento di analogia dall’Art. 1699,

. .o qulndl al par1 della vendita dicono nulla la locazione dl cosaaltrui: 4 .’ ’i piu fra 1 commentatrwi nostri ciecamenta li seguono,invocaudo pure per analogia l’Art. 1469, corrispondente al 1699francese: fanno eccezione il C O L A M A R I N O 5 e il B O R S A R I,’ d e iquali però il primo non dimostra affatto e il secondo non suf-ficientemente l’opinione che enunziano. Parmi quindi opportuno,dividendo io siffatta opinione, d’insistere a provarne la veritàtanto contestata,, e a rendermi l’assunto piil facile concorronodue recenti lavori sulle hJCaZiOni del GUILLOUARI) ’ e del sENO ’

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42s AI’PUSTI SLTLLE LOCAZIoXI

coucordi rnlla diclith delle locazioni in discorso. (Cfr . prel’opera del TROLLEY sulla cosa cl’altri come oggetto degli atti

giuridici.‘)

Della teoria opposta fra noi lxeralente, che taluno enun-

cia. wuz’omlxa di dimost~razione, come i l DE F I L I P P I S , * a l t r i

c011 uu sempIi richiamo in via analogica alla vendita di cosa

allliii , cmm il PACIFICI-&ZZONI 3 ed il BI A N C H I E M I L I O,” sol-

1:11ito il RICCI, fra gli scrittori nostri, ha esposte cot suficiente

l:t~~ghczza le ragioni E cercato iudicnre gli effetti.” U d i a m o l o

tlllll~,lLC.

1.’_. ~.‘rolwatasi la tlulu:butla $0 sia nulla la loua.zic~iio tli (:os:l,

:ilth, qli s c r i v o : “ No11 csitinnio a di(:hiar:wci per iwonl~~r-‘* t,iw, impcrocch+, quaiituiquc sia vero clic al coiidattorn non‘: ;, 1~ixsfkrito alcun diritto sulla cosa locata, ma esso acquiut,a

” wlv ou’azione personale verso il locatore, roudimeno il locatore

” c’hr si obbliga a far godere ad altri cosa dalla quale no11 pi,’ clispoiie, assume un’obbligazione che 11011 6 in grado di sod-

” disfare, cluindi la locazione uou puh avere eil’etto. Se 11011

’ va.le pert la. locazione, sorge dal conhtto l’azione a favore dc1

’ conduttore per essere risarcito dei danni derivatigli dall’ina-

’ dempiniento del cont8ratto stesso, ove egl i abbia in buona

ti fede coutrattato. Snppoiiendo pert9nuto calle chi loca la cosa

“ :7~11,mii ur :lddivml,g:L ill scguil,o ~nwp~irl~ai~io 0 trcc~uisl,i i l tli-“ Ct.t4) (Ii rlislwrm tlnl gofliiiiPIli,o tlclh rwtlnsilq 11061 1JniJ CSSPI‘~~

’ coshtto ad escguirc il contratto di locazione, pcr~:liO, unto

“ nullo da principio, non pnìJ ricevere eflicacia da avvonimriiti

lxJst,criori. :,

APPL’NTI SC’LLE LOCAZIOSI 429

tla parte del locatore lo oblsligasse ad eseguire il contratto.

La iiullith, a tutto conceclero, sarebbe wlatlvn, com’è reldtiva,

e lo amette il 12icci stesso a suo luogo, la nullith della yen-

dita di cosa altrui, e il posteriore acquisto dovrebbe sanare

qwlla come si riconosce che sani quota. ’ Non 6 dunque in

ordine a tale effetto che la disputa ri agita. Si chiederà allora

in che precisamente consistano le diverse ricultanze prati&q

delle due teorie. Rispondo ch’esse non consistono nemmeuu

iicl ricouoscere 0 no efficacia alla locazinne in cospetto del

V(‘rO lWOlJrick~ri(J. (&st’&(:acia doV’CssCre, a V o l e r ra,gionare

wttnmwtt?, esclusa egualmentn da tutti, essendo trolJpo nat’u-

rnle che la l o caz i one , 1’c.s ih? dies, non t o cch i pe r nu l l a

gl’iut,eressi del proprietario. Unica eccezione fa& il caso di

locazione contratta in buona fede con uu ereds apparente.’

111 altre parole, col dire che la locuzione di cosa altrui è va-

lida, intendiamo sol tanto che 6 valida fra le parti.” hTè la

difTereliza di effetti fra le due opposte teorie si dirà consistere

ill u11 diritto a risarcimeuto di dauni, che da noi si attribuisca

R dag!i avversari per avventura si neghi al conduttore a t,i-

tolo di inesecuzione di contratto cla parte cl01 locatore. Infatti

questo risarcimeuto di danni, come risulta dal citato brano del

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. .

‘1-30 APPUNTI SULLE LOCAZIONI

” Kicci,’ 10 accordano a.1 conduttore di buona fede anche i nostrinvversarì, nP potrebbero altrimenti, una volta che anche dellaveudita della cosa altrui, dalla quale essi argomentano, 6 dettoch’essa pn3 dar luogo R risarcimento di danni, se il compra-t’ore ignorava che la cosa era d’altri (cit. Art. 14~~’ Dettot,nttociì), la vera ed unica differenza di effetti, in cui si risolveIn presente questione, non puh concernere che il momentoiu c:ui si debba conGderare inadempiuto il contratto e q u i n d i:~pcrt~o al onndnttorr l ’adi to di agire per l ’anzidet to risnr-I.itll0ill~o doi dn.iiiii iik c:oiif'roi~t,o tlol loo:~l~wcl, 15 inliitt,i noliì> Iì)lw qlwst,o i l l)uuto, a c u i iu sostauzn s i riduce nnllnsf,ci~1 vonclit~n di cosa altrui il tauto st~roml~nzznto distacco tlollolrgislnzioni francese e nostra dal Diritto romano, che, com’&?Iroto. rikneva valida la vendita stessa? ” Mcnt,ro cioi? per Di-rit,tn romano il compratore, per poter agire contro il vendi-t#ore, doveva aspettare di esserne evitto, lo imi> in oggi, perDirit,to francese e nostro, prima che il vero propietario esercitila vindicatoria.’ Ora auche il discutere se la locnziono di cosaaltrni sia valida o meno uon pui> avere maggiole portata diefFeetti. L’effetto pratico della questione sta cioP anche qui nelwdwe se i l conduttore possa ngire subito pei clnnni-int~e-

I rwsi cont,ro il locntorc, 0 sn!tnnto lo possa, S A n quaudn il pro-prit>tnrio vero s i 1wrsc11li n riv0ildicarn 1:~ cosn. lc~~~l,a.

12 131% l’rccisat~~b cos ì la sfera di cl~icioiizr~ tl~ìla nostxn clan-SI ionta , ritoruo nl /c’icci px- confutnre il moi,ivo dn. l u i a d d o t t o ,d’nccortlo iii sost,auza col ~,AURENT, ih s o s t e g n o della UivaliditRdc1 contrat,to. Egl i d ice che l a l o c a z i o n e 11011 ha. clfi’etto, pw-clib o b b l i g a r s i a far godere uua cosa cl’altri, drlla quale 11011s i ptiil dixprrc, sigiiifiw nssumcrc ul~‘ol~l~lign.zioiIr, cl10 no11 s i

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 431

G in grado di soddisfare. Ma questo parmi un asserto gratuito.Suppongasi, per non dir altro, il caso che il vero proprietariorimanga i&poroso durante tutto il tempo, per il quale la lo-cazione fu stipulata. Chi vorrk negare che allora il locatore& benissimo in grado di adempiere integralmente la sua obbli-gazione , consis tente solt,anto nel fw godew i l conduttore?Quando il conduttore ha il godimento promessogli, egli nondeve cercare pia in là.’ Un’altra osservazione dobbiamo fareal ILicci, ed B questa. ParchB si possa dire che un contratto 6nullo per l’impossibilita della prestazione promessa dall’unapartn 0 &ll’altra,, occxwro s i t r a t t i <li una ilrlpossit>ilitit ab.qo-l~tn, essendo noto, 1~. SS., cho sc Tizio, che non ha un cente-simo al mondo, mi promette lwr uua legittima causa dei mi-lioui, che non sarà mai in grado di procurarsi, si ha una impos-sibilita relativa, in onta alla quale il contratto sorge ed esiste.Ora, fatta pure nel caso nostro l’ipotesi estrema, che cioè ilproprietario vero rivendichi subito la cosa sua, 0 meglio ancorala tenesse in sue mani sin da quando altri ne fece oggettodi locazione, non si di& appunto che il locatore versi in unaimpossibilità assoluta di adempiere la sua promessa. Acquistiegli la cosa dal vero proprietario, o quanto meno ne ottengal’asseuso alla pattuita locazione, e tosto si troverk in gradodi eseguire l’obbligazione di fare assunta verso il conduttore.- Per concludere, il Ilicci, ”stione,

Invertendo i termini della que-ha fatto per naturale conseguenza un ragionamento,

alla rovescia. Ha asserita a priori la impossibilità dell’obbliga-zione dal locatore assuntasi, di qui ha concluso che la loca-zione & nulla, e poi ne ha dedotto come corollario che nonpuò convalidarla nemmeno l’acquisto della cosa, fatto poste-riormente dal locatore. Invece deve, tutto all’opposto, asserirsi

’ N o n i~lvonherei invnnn, R aonfnhxiorlo della heorin avvorsnria, l’xlt,roar~om0nto, che il G~TII,MJU~IUJ (loc. cit.) urc~le desumere de l l ’Ar t . 1120

dal Codice frnncose Ill%9 AeI nos t ro) quasi il locntore p r o m e t t a i l f a t t o0 In rntiticn Ili un terzo iil v e r o p r o p r i e t a r i o ) . E cii, p(fr due m o t i v i :p - i m o cl10 i? un Intto p~op~?o ( i l fa r godere) que l lo che d i re t tamentew48ufw i l l o c a t o r o . 0 Imi perchi: i l d i re che ci« che il 10cat0re in.ts.vopromethere fu il fatto 0 1.z ratifica 1101 vero proprietario, flarebhe per lomeno assurdo nella non trascurabile ipotesi ch’egli per primo ignorassedi contrnttare su cosa non sua.

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.Gd .\Pl'L'XTI SULLE LOCAZIONI

clte la possibilith assoluta di aclempiere l’oblligazione 11011 ttc,~lasa pel locatore, non foss’altro per questo, ch’e concepibiletyji acquisti in seguito la proprie& della cosa locata, che dun-q u e anche questo niot,ivo coiicorre perchò il contratto nb-bis a ritenersi ef&aco.

Sori opponetemi, egl i d ice , l’autorit,k della trndizionn, 11011vtiuit,e a invocare P~THIER. I'othiw clicliiara, i: vero, elknoe lalocn~ziono della cosa n!trui, ma quale motivo ne allega? Il ino-tivci CIIP nnclio I;I vcirdita tl~lla cwa nltrni h wlitln; ed cr8cfwi il1tlL.tt.i a i suoi i(‘iu1)i, in cui doiriiimva i 1 1winoipio romano.1~~bl~niw in oggi, rigyttnto questo priilcipio 1jor lia v e n d i t a , 10tlcvn essere per ci6 oppnnto a n c h e i n rignnr~lo alla locn.ziOne.in alt.re parolr si continua a seguire il I’oflri~>* coll’argon~en-tnre dalla voudita drlla oosa altrui alla locazione; che se p o isi riesco alla cvnclusione diametralmente oplwstn alla sua, gli6 porcIi& tliamot~rolmente opposta a l l ’ant ica 0 la disposizioucodierna sulla vendita stessa. ’ N’nyant absolumont aucnn droil,L‘ sur In cliose, n soggiunge il Lctwwt nrl l~trlar3 cli chi loca~‘0s~ d’alt.ri, ’ i l n e peut pss plus s’aLligcr :r c\n trallslnctt~l?

" la jouisswce h un pieneul , qn’il n e pnut rii transniettrr l a” propribtci .R. un nclietour ; il fant dire que le bai1 do la ch~se” d’autrui e s t nnl 1wr l;t nGmo raison lj8r lai1ucIln In vclkt,c tln” In clirwn tl’autwi 0~1; nullo. ,,

Di quest i ragionmnalti, per vrritct m’Alto speciosi, non CYdillìcile scoprire il lato debole, quando si ripensi al motivoche tlctnrminO il le~inlatcw frnncesn, 0 s u l l o sue 0rm0 i l n o -rtr0, a dipartirsi dal Diritto romano col dichiararo nulla 1;~\.wdif~a della cwn, nltxui. S i s a cl10 qiicstn drvinziono tlnl T?i-ritt,o romano fu ritenuta necessaria conseguenza dell’altra sullaIr;iturn ed eltoi t.i tlcll;r vciiditn i n gclnornlo. S i cw~loi,lo L:IIC,t1opO di aver abbanclonnt~o il Diribo romnuo col fare della ven-tlit:t u n cont~ratto pro(lnt,tivo di u n diritt,o rcalo, ci06 c o l to-nere obbligato il venditore alla traslazione dnlla proprietc% nnon al s o l o w81k Irnbew licgw, 11011 fosse piii lwssibiln r icono-scere efficacia alla vendita di cosa altrui. Ci3 posto, # bensi

AI'PUNTI SULLE LOCAZIOYI 433

vero che esiste affinità grandissima fra la -locazione e la veri--dita, Onde il giureconsulto Gain pot& scrivere ” locati0 et“ conductio proxima est emtioni et vsnditioni, iisdemque iuris” regulis consisti t, ,, ’ cl10 dunque in massima si dovranno col-mare le lacune di legge concernenti la locazione col far ri-corso alle norme sulla vendita. Ma questa massima cesser8n a t u r a l m e n t e di applicarsi in pei pinti, cl10 segnano n o npiìi l’aihiti, ma In divcrgcnza fra i dnc c o n t r a t t i . Ora, cnsti-tuendo precisamente la traslazione o meno di proprietA l’ele-mento differenziale fra loro il pia caratteristico, non si potrkl’:l,ll~lOgiiL applicaro in cocrpett,o di ima n o r m a , c o m e q u e l l asnlIa venclita di cosa altrui, che derivi da f~u~ll’elemento Sol-tanto la sua ragion d’essere giusta la mente del legistatore.

A parte anche questa ragione, che pure a me sembra lapih decisiva, un alh-o precetto di ermeneutica si ribellerebbea l l ’ a n a l o g i a invrxata eSx adw~sn. Ed 6 che , in onta all’affi-nith esistente fra due istituti, non si possono applicare peranalogia all’uno lo norme dell’altro, se hanno carattere ecce-zionale, se si dilunghino ci& dai ptitacipi, in quanto iiitrodottecorh?t-n rrctiotmn itwis proptw ctliryunm tdilitdetu (Art. 4 D i s p .prelim. del Codice). Ora di tale, natura A il precetto che an-nulla la vendit,a rii cosa altiui ; anzi pia d’uno ha sostenutoch’esso racchiude nna poco lodevole deviazione dal Dirittoroman« :’ questione ne l la quale, in ver i tà io non fmtro p e rnon esorbitaro dal m i o Loma. M i hasteriL sol t,an to rilavareche I’atYermata eccezionalità della norma contenuta nell’Art.14W del Codice civile # comprovata dal fatto, che la legisla-zioiiR commnrciale d ichiara vnlitln, la vfmtlita di cosa a l t rui(Art. r>!I del Codice vigente, 93 del Cod. comm. d-1 l%O), ilclan 11011 avrcl)h senso, o , per megl io dirp, s a r e b b e un a s -surdo ginridico, se veramente la nullità derivasse dalla e.T.se)zznflol cmtrnt,tn d i vnndita nella mofloriin wia col~fifrnrn,zioiir.~

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434 APPUNTI SL'LLE LOCAZIONI

Concludiamo dunque che non si può assolutamente esten-d~ie per aualogia a,lla locazione un principio, eccezionale nellasl esàa mat,eria della vendita, e ad ogni modo collegato dallegislnt~ore (a torto 0 a ragione) propriamente a quel punto(il trapasso di proprietit), in cui risiede la differenza ca,pit.alnfra i due contratti.

Due parole a,ncorn su questg tema, n prol~osito di una eslwc~i-rione men che esatta del Lntcmat. Egli dice, abbiam visto, chechi dà in locaziune la cosa d’altri non pu0 obbligarsi a tras-mettere sulla cosa un diritto di godimento ch’egli non ha.CiU cqui\nlr ntl in\-ocnrc 1lel tnmn nostro il principio “ .lVw~ojJzw irfvis in crlirrm f~fr~~s~cwe .potrst qmm ipsf! Jtnld, ,, i l cl10apparisce fuori tli proposito qnmitlo si lwnsi ohe nolla loca-zione non si tratta di un diritto sulla cosa, che il locatoretraemet.ta, ma di u$ obbligazione di fare ch’egli assume.

14. Anche qui toccherG due sole questioni: 1.) QukZ se,rimessa la determinazione della mercede ad un terzo, questinoik 1x pu8 0 non la \-no1 fn.re? - 2 . ) 111 che 1mi1 consisi~oreIn ninr~wtlc nella locazione di coso?

AWUNTI SULLE LOCAZIONI 438

3. 1. Sulla d e t e r m i n a z i o n e della nze2vede vimessa acl un ferzo .

16. Per analogia dall’Art. 1404 (1ijW Cod. fr.) relativo aHa

vendita, la determinazione della mercede puh rimettersi ad unterzo. Ed anche nell’ipotes: che il terzo non possa o non vo-glia determinarla, ha ragione chi continua ad argomentaredai disposto del citato Articolo, dichiarando nullo il contratto.’Non sarh cio& il caso di far determinare la mercede giudizial-ment,e, perchi, d i ce Ilene il GUILL~UAR~ il contrfb,tto d e v e

essero opera delle parti, non della giustizia.2 Potrebbesi forseopporre da noi ohe il concetto di un’ ingerenza dell’autoritkgiudiziaria nella confezione o preparazione dei contratti, non 6poi tanto estraneo alla legislazione nostra,. mentre lo stessoArt. 141>4 (senza riscontro per questa parte nel Codice Srawcese) suppone un caso in cui il pretore o il conciliatore debbanominar esso la persona cha determini il prezzo. Ma e facilerispondere che in questo caso l’autori& giudiziaria agisce perconcorde e previamente stabilito volere delle parti, sicchè ilcontratto resta pur sempre per intero (almeno in via mediata)0~)etw ilelle ya,rti s t e s s e .

C’i: tuttavia chi crede che use il conduttore sia entrato“ nel godimci~to della cosa, il contratto debba ritenersi valido,’ ed il prc.zzo essere stabilito dal magistrato col mezzo ancheu di perizia. Il fatto invero del locatore di dare il possesso’ della cosa e del conduttore di averlo preso, mostra la loro” volontk di far rimanere fermo il contratto, e il prezzo sark“ qwllo fissato dal giudice. ,,’ fila ciò non mi persuade, per-cl& l’interpr&zionc piil naturalo di questo fatto, ci& dell’av-

1 IGq~licit~a poi in quodo senno b la 1. 25 pr. D. loc. cod. 19. 2.* Op. e Vol. cil., n. G, pag. 72, e da u l t imo Smi(3, 01~. cit., Q. 6, pag. 16.:1 Cor,a~art~so, U/J. cit., II. 13, pag. 12. Autori francesi, che sostengono

la stcssn opiuione tlnl Colrcmnrino, soggiungono che il giudice, nel va-Iutm IR mewetlc, tlorrk proldere le basi fissate dall’ArtL 1716 del CodiceNnpoluono 1~1 ct3so di locaz ione VerIde, di cui sia cominc ia ta l’enacn-xioue e contestata IS mercetle. Cfr. CIIAJlPIO~NIlkRE et ~1GAUQ i’raité desclvolfs tl’enl.e~/istt.e?tlelat, T. III ( B r u x e l l e s , Bruylrtnt, Christophe 183.3) 11.3099, pag, 127. Ora, un Articolo simile manca nel nostro Codice.

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,1::1; APPUNTI SULLE LOCAZIONI

veiint.n in~iniasione in possesso, non A giA che le parti abbianovoluto rcnrl~r0 1x locazione operativa d’effetto anche se poi iltcrzn 11011 fissava il plnzzo, ma che piuttnsto :Lbbiano tosi a g i t onrlla pwsuaGon0 ch’rgli a.v-rehlm v o l u t o e put,nt,o fissdo, sic-

<bll:>, ~wmc:i.tn qncsh-6 coiitliziour, non illtOllCliB\10 $1, rinwttnrsnno:tll’c~t.ima.zic,Ile gindizialc, ma prefer iscano l~inttosto che pia11011 sc,gnn i l cnntSra.tto. ’

Ir;. Ecco 1111 altro punto passato int0rnmento ii: silenzio clnlCotlice francese 0 dal nostro. Donde discrepanza di ideo fraSIi iiikrpreti. -

Uim teoria molto diffusa 0 accreditat’a per lo autoritA che la;Il)l~o~,yiano (lw& citare fin i piil motlorl~i il TJAUI~ENT?) swlimleClima cli rcgoln nclln locazione come nella vonrlit~n, il prezzo dnvoc~oiisi~t R~C iii cl:~iaro, 0 s o l t a n t o i n v i a d’nroczioiio :i.illulrt,t,ncslr<r nclln locazione di fondi rustici possa csszcro c~wlif,nit,~~ da11na cletwminata quautitk di frutti 0 tlorratn, II~:L p~ii~cl~C sianodi cluelli prodotti dai fondi stessi. Se la corrisposta sia cli na-t,ru‘n diversa si avrebbe non piil loca.zione, ma un contrattoinnwiinatn. Si argomenta in sost~gli0 di questa teoria dallawpiwsionn jwc~zr) iwntn (lui flalln lcggn ~wccisnnici~to comnIII>II:L wn~lit,n, tlnll’nsscw~ il tl:~r:kro il vcr~) rnl~l~l~r~~~l~t,nliro C O-I~III~C tli tutkc le c o s e n qiiiudi a n c h e d e l vnlorc ohe I)II~I a,t-tril)llirsi a l l ’uso 0 godimt?nto di rssc, Cll’i! I’oggct,t;o clnlla loca-zioirc. La prcdcttn e c c e z i o n e poi pel ca.so tli fondi rustici In,si giustifica coi riguardi dovuti all’agricoltiirn 0 colla consi-tlcraxicll~ clclln comwlii k tlnll~ p a r t i contxnonti. Nello ca~np-

AI’PUXTI SULLE LOCAZIONI 437

gne infatti il danaro scarseggia, ed ii male che, per pagare ilproprietario, clebba il fittninolo vendere a qualunque costo ilnwdotti ; meglio b cluiiquo ch’egli possa pagare in natura, ilche puh convenire cl’altxa parte al locatore, che di quelle der-rat,e per avventura abbisogni. Qnest,a teoria 6 la pia restrittiva.

Uria seconda teoria, ch’b di tutte invece la pii1 larga, so=stieno che la mercede in qualunque locazione di cose pub con-sistere non solo in danaro, ma bensì nella prestazione di qua-lunque specie di cose fungibili, o non fungi bili ed anche nellaprestazione di servigi o di un lavoro. Infatti, si dice, la legge11011 domanda altro SO non che la mercede locatizia sia deter-uGnata? lascia poi all’arbitrio delle parti il designarne la qua-litk e il modo onde prestarla. Quando le prestazioni a cui ilcondnttoro si i> obbligato sono apprezzabili a danaro, non sisa vedere quale clifFereiiza ci sia fra questi casi e quello in cuiIa lllcr~~~tin COIlSiSfA?W? pXh~Lrlleilt~~ rida YOllmm di Charo

c:oi.risl~nli~lniltr. Q,uesl,a tnfnk ì: sosteiiut,a da l G~uRAIwOUI~T,’

(Ial l’i\c:r~1c:r-~l.\z;ic,N1 ? 0 clnll:~ Suprema Corte fiorentina.’ITra questi opinioni ostrr\nw ne Stalln(J di intermedie, delle

CllliLli cioe rneritnlio fxsere r icordate , l ’una d e l Rrccr e del Co-L.\ 31 ARINO, l’al tra del TROPLONG.

Il RICCI ’ e il COLANARINO ’ ammettono che la mercecle possaconsistere anche in derrate, senza però richiedere che siano~~r~~~lolko dal fìmtlo allithto stesso piuttostodi& da altro, essendo

fI!lf‘st:L Iiil~& Circ~JShllz:L est,nrioro, Ihe non pu0 iniluire s u l l asostanza e validitA del patto. Che anzi anche per la locazione(li fimtli urbani, improduttivi dunque di derrate, pot& la mer-cot10 consistere in clerra,to.” E la ragione per cui si ammettono

’ 01). cit., V o l . vlir, n. 72, pag. 120-122 de l l a 2”. ediz.‘> op. cit., ,111. 15-17, pag. 15-17.li Iueaathmente dunrp~e E. Br \M:III, f)p, c Irol. cit . , n. 394, pag. 23r;,

noh 5, <l;i il lilw:r tomo contrnrio alla massima c h e In m e r c e d e possacon&t~ere i n derratc, n o n IJRIIR~~O che i l IJicci cotnhntto il gindicatorlolln Cnssaziono Ili b’irenxo sr>*nx cilnt,o, non gih ili f(nnsta p a r t e , r e l a -t i v a alle tlerrt-de, mn in qnant,o irnl>licitnmente a m m e t t o c h e i l corre-spettivo possa consistere nclln prestazione di un’opera 0 d’unn cos8dc t ermiii&tn.

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43s APPUSTI SIJLLE LOOAZIOXI

le derrate in gen6re a fungere ria mercedi, ce la dà il Colanl~-r*i,ro, dicendo che equivalgono nssolutameiite al dallarO, tantovero che possono con esso compensarsi ipso iuw. (Art. 1287,cnpov.~ -

Il TROPLOXG poi ’ vn 1111 pss0 piil iu Il&, coli l’ammcttrrnche l a m e r c e d e possa st.ilmla,rsi in rtann.ro, in rlerratr? 0 in a l -tre ,,in/,c/rc7lrdi~e.s.

li. Qnanto a me, prima di discutere siffatte teorie e di for-mulare 16 mie conclusioni, osservo che mal ci soccorre in que-s ta iiintcria il Dirit,to romano, nel quale piil d’una delln teorieskssc trowrnbbo ugualmente testi in n,plwggio.-

Non mancano infatti passi invocabili lmr l’opinioi~o piU ri-gida, rlw non si possa parlars di vera locnzionc I;F, il corrixpat-tivo non P in danaro: assa i rilwaiiti in qwsto senso souo la1. rj #. 2. D. dc praescr. verb. et in fkt. act. l!). 5. A 1.1. 1. 1s. !) D . depos. ve1 coutra Ici. 3 . Nb v a l e l’obl~irzi~-wo (le1 i’w-l)lory. che queste leggi contemplano casi (li locnzionn tl?operecl non di locazione. di cose,’ prima di tutto porchir, concrdrltol)ur q u e s t o , n o n s i potrrbbe ammettern che la mcrc~(lo, cxln-’mento comune e alla lowtio rei e alla locati0 opermwm, fossedisciplinat,a nell’una in modo diverso che nell’altra ; poi perch6non A vero che la seconda delle citate leggi si riferisca solo a

. locazioni d’opere, rhè concerne anche un caso di locazione diww.” T’i s i p a r l a infA,tti d’un padrouo, clan, volsntlo punire11110 schiavo, lo cons~gi~n al propriotnrio tli itii m o l i n o , percli6ve lo farcia lavorare, c ri si contemplano iii pari tempo tlnnipotesi, ci06 che sia, il padrone dello schiavo CIP clh una mer-cale in danaro al proprirtnrio do1 molino 1~1 servigio che qw-sfi gli presta, coilcorrei~do atla l~iinixioue (lrllo schiavo, 0 clw

APPUNTI SULLE LOCAZIOM 439

invece ne riceva una da lui pel vantaggio che il proprietariodel molino ritrae dall’impiego dello schiavo stesso. E nel primocaso 0 detto competere al dominu.~ servi contro l’altra parte/‘g(:tid Cr)n&cti, nel secondo caso I’actio locati. E v i d e n t e m e n t eI)Qv&~: 1101 Iximo egli fungeva da conduttore in una Eocntio ope-)+O)‘um, cIOve locatore era il proprietario del molino, che pre-stava l’opera sua di custodia e di punizione, nel secondo eglifungeva da locatore in u n a locati0 yei, ch6 tale è pur sempi’e111 concessione retribuita d’uno schiavo ad altri perchA tempo-

1raacnmente 119 usi (V. supm, n. 2). Or bene, dopo CIO la leggeCoIlc]llcle, con ~~i~erirtceut« evidente ad entrmhe queste ipOtesi,ch, se non interviene mercede in danaro, ma si considerinocompensati fra loro i servigi prestati dal servo e la custodia;l, cui nhblignvnsi il propriot,ario del molino, non si ha una vera/oCntio, ma quasi ~0~w.9 locati et conducti, e l ’ a z i o n e hinc ilzdesl)of,t,allto 11011 ì, CIIO 11n’nr:tio pr~~~eswiptis verlh Concludiatnotli~iiqii~., coiit.rarinmente n,l i’wl)Zong, che la consistenza dellaincr(:nde in danaro, comn wsenzia.16 a,l concetto di locazione, ènettamente indicata in questo passo non solo in riguardo alla

. locazione di opere. ma in riguardo altresi alla locazione cli cose.Alla stessa conclusione conduce la 1. 20 8. 1 D. h. t. I v i

si dichiara se o quando spetti al co101~0 riduzione di mercedeper dnfìcienza di r a c c o l t o , c a u s a t a d a oaqi fortuit i , e xi Sog-giunge : ’ Apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pe-“ cnniam numeratam couduxerit ; alioquin part iar ius colonus,“ quasi societatis iure, et damnum et lucrum cum domino“ fuiitli pnrtitur. n Anche questa pert è una legge, che il TYO-/)lw~/ tinga si possa invocare in favor della tesi, cha la mer-c:ndn drbba di necessitk consistere in danaro. La legge, eglidice, parla di chi loca per una certa quantità di danaro e dic:lii cede il godimento del proprio f(Jndo per una quota partedai frutti, dicendo che in quest’ultimo caso (colonia parziaria)si ha piuttosto qwsi societm. Non parla di chi loca per una certacluantitk di derrate, n+ dice che costui non sia un vero locatore.l? vero questo, ma io gli oppongo che il contrasto fra i due casi,di locazione per un correspcttivo in danaro e di colonia par-ziaria,, i4 indicato nella lo_mme in motlo tale, da fare visibilmentec:c)inpwndcre che ~0110 qnClli i due aoli c a s i Iw+ilJili.

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~Pl’UNTI SULLE LOCAZIONI 441

Non lIasta. Anche i sostenitori della teoria piil sconfinata

sulla qualil& della mercede troverebbero un testo nei Dige-sti, cllr: fa al caso loro, cioi: la 1. 35 q. 1 11. t. ill @, OV0 siparla di locaz ione e mdLLzi~Jiie perfino nel caso in cui ClUC

persOUo siafisi scamljiato il godimento dei loro fondi rost,ici,contrariamente del resto all’espressa disposizione del 0. 2 Ill&

11. t. 3. 24 o della 1. l’i $ 3 D. de praescr. verb. et in fact.a c t . 19. F.

Avevamo dunque mgione di dire che il Diritto romano,at)tesa la rarict~ dei suoi responsi, non puh servirci d’aiuto arisolvere la presente controversia.’

18. Facciamo ancora, prima di venire, al Diritto nostro,una breve corsa di lliritto 77Kxle~l~o co77y>C6rWto.

I:cnchh in aplbarenzn restrittivo, in quanto richiama perla mercede locatizia le norme che yalgono pel prezzo nella ven-(lita, in sosl;~,l~zn, largl~iwimo i: il In-ecet,to d e l Codice IC26.striaC0,

(lova il #. IO!)2 dice “ La IGgione ed il fitto, se 7207~ fzh ctZfri7aeafi

Co7wemt0, u Si paga cOm3 il prezzo nel contratto di compra ven-dita,, ,, con che i: richiamato fra altri il 0, 1054, pi- cui il prez-zo deve consistere in danaro contante ; ma l’inciso ” SC HOT& fZ6

nltrher~ti coave7auto n lascia, come vedesi, la piil ampia facoltitalle parti circa Ia qualita della mercede, senza che venga menoImr questo il contratto di locazione. Uguale larghezza, e inmwlo anche piti d i r o t t o , t rovas i ne l Cotlìc~ pwtoglwse, Art .I(S)3 u 0 Inyo da 1OWqao OLl r e n d a pbde consistir e m c e r t a(‘ somma de dinheiro, ou em clualquer outra causa quo o valha.,L1 conitanto que se%jn certa e determinada. n Al portoghese ins o s t a n z a s i imiforma il Cotlice tlel Aks.sico (Art. 3078). Il pro-gfll,111 tli 1111 C<wlice 11,1~i(*r) sr~lle »Id~lip~zi07zi 17er gli ,Stnti clPIln

~076ff:de7~azio7w r/er*irm7kw esclude solbanto le cose non fun-gibili, ammettendo del resto che, a titolo di mercede per una

t.io 11, Cnl’. IS, #. ‘+, nel Vol. x111 tlelle sne Opere (~11. Frnncoft1rti, Cranm,J ih2), 1mg. IOH, (love per6 (lice cosa prn(lente L‘ nt dnl~inm h o c tolhdnr“ Ilt r<:S qUao Imrco~lis l o c o oflkrtur acstilnat,o detnr; it,a enim in effectu“ ,bro pcunl~ia Ilnmcrnta Iinl~ctnr. !, - - ti qnest,a 18 teoria die vedemmo“ iii D i r i t to niodoriio frnlkcese sos tenuta tlnl i’mldon;y.

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442 APPUNTI SULLE LOCAZIONI

locazione di cose, si possano anche prestare dei servigi. Art.6% ’ D e r Mietlizins kann i n Gelcl otlor i n n.ndnrnn vertret-“ baren Sachen oder in Dienst81eistnngen bestehen. n Pel COtbiCP.s~f~wo~~c sono mnteria possibile tli merccdn loïntiein tlltt,n n sOlelo cose f u n g i b i l i , $. 1 1 9 0 “ Der Pacht - otler iUinthzius“ Irmin i n Gelde oder i n anderen vtrtrotl~nren Sacllnll lw-U FtdlPll.n Il Codice, l>r/cssinlao comincia bensì coll’asserire 1 Th.,21 Tit. Q. 262) che si ha locazione se la mercede per l’uso0 golimento della cosa consiste i?l htrnww CeltIe, ma subito<Lola” ($. 263) rlicltinr:1, che In nat,nrn doI nrgozio nn11 nlllh, sr

si (15 1wr niwcn~lc ’ c~illc i~r sich hcstiw tutf> C)/(frutitiit wu L’riid-

t,,u ” > ~fmzft d~mqw esigere che i frutti siniro prodntti chklln cosn.s t e s s a lwatn,, rcclnisito nncossnrio invwe per i Codici rlal Chilì

(Xrt. 19li) e del la . Nepubblica o r i e n t a l e tlell’L~1*UgZctr,// (Art.173!1), a,nchc nella forma quasi identici, sicche bast,a riferire ilprimo ’ El precio puede consistir ya en dinero, ya en fiut,or“,nxturales de la cosa arrendada; i en estc segnndo caso pu~rlo“ fi’a.rse una cantitad determinada o una cnota do 10s fiutnsJ’ de cada cosecha. ,,

19. Dopo cio, torniamo a noi. Delle teorie fin dapprim:ipioesposte, tutte dunque o quasi tutte corroborate ugualmentle

da t,csti romani o dsl suffragio di moderne legislazioni, 1101~

II~ r~l)ut,cr~i w(:0t,t nbilp n lcunn. iI1 via :isscblnt,n. od (w:lnsivrb.

Qnellc iin, ww c:llr. ,:011,:ord~~110 illlrllltdl llnll~~ st.nlbillw (Io-

\‘ow ]““’ yfjwlrr l a mcrce~lo coilsist,ow ili cln.ilaro, l1~11no sllvor-

I*liic) asscguameiito sulla 1)arola ~1w.21, w4l.t.a dal (Iotlion i nniat,crin d i Ioca,zic~nc u3mO i n mn.t,f~rin d i vciitlih. Il verc~ i*

che ln v o c e ~YJZZO P adoperatIa gennricnmcnt,o dal Cndicc comesinonimo di corrirpttiw, c ,:03nc st.:l :L sigiiificnxo i l ~nloro vo-

iinle d e l l e cOse, Cosi no1 linguaggio tlrl legislahorr! ilalianofii assunt,o ad indicare i l v a l o r e clcll’uso o go(limcnto di P,HSC.Ni,, pcrrht: yllesto valore aella uenclit,n non pnC) essere rappwn-t n t o altriment,i che in clawwo, clevc la stessa COSa c o n c l u d e r s irizpet~to nlla l o c a z i o n e . Che pw220 a l t r o 11011 signifìclii clw

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APPUNTI SULLE LOCAZIONI 443corrispettivo, indipendentemente dalla materia in cui esso puòconsistere, lo conferma l’Art. 1780, relativo al contratto dicostituzione di rendita. Vi si parla di rendita costituita per~wezto di ‘alienazione, dopo di essersi nel precedente Art. 1778dichiarato che la si pui, stipulare in da~zn,*o 0 in derrate .

k poi notabile che tutti i sostenitori del principio chestiamo oppugnando, cadono dal pia al meno in una intonse-goenza, si contraddicono cioè ammettendo talora la mercedein derrate. Se pr*ezzo per essi non vuol dire che corr ispett ivo

iu dfwwo, nulla li pnb autorizzare ad interprotarlo mai altri-monti, sia pure che le derrate promesse a titolo di mercedesiano di quelle tratte dallo stesso fondo locato. Non vale ar-gomentare da cit ch’è fissato in materia di conzpelzsnziowe dal-l’Art. 1287, capOv. Lasciamo stare che anche nei riguardidella compensazione la equiparazione delle derrate al danaro,ivi stabilit>a, non va scevra da censura, ma ad ogni modo quelch’i3 certo si 6 che non la si ~LIG estendere fuori di quellaspeciale materia. chè se vero fosse che danaro e derrate sonolegalmente un tutt’uno, i debitori di somme dovrebbero poterpagare in derrate, il che i? assurdo e da niuno si asserisce, ri-conoscendosi che in ciò si avrebbe la prestazione di un aliudpro alio e quindi una dazione in pagamento coattiva. Arbi-trario A dunque, per chi pone il principio che la mercededebba consistere in danaro, il fare poi eccezione per le der-rate, arbitrarissimo poi il restringere questa eccezione, comevedemmo farsi da alcuni, a quelle proclotte dal fondo s%snolocato.

Vcnenclo al i'~~opZom~, che non ammette la necessita dellamercede in danaro, ina riconosce sussist,ere locazione quandola corrisposta è di cose fungibili in generale, dichiaro di nonsaper vedere perche si debba arrestarsi a queste cose soltanto.Vi sara clunqne locazione se cedo a Tizio l’uso della mia casaper 1~11 anno, ricevenclone in compenso delle merci, e non ciha da essere invece se in compenso egli mi clB il suo cavallo?

“ vcnerit, sic et locati0 et condnctio contrahi intelligitur si de mercede“ ~onvenerit. ,,

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APPUNTI SULLE LOCAZIONI 446xinrin come istituto a s&, non invece dove essa figura comeistituto, affine quanto vuolsi, ma non del tutto identificatocolla locazione di cose. Epperb ci fa meraviglia che scrittori. 9 .o gludlcntl nastri parlino di locazioni di cose per una mercedeconsistente in una quota parte di frutti,’ mentre il Codicenostro tienti la colonia parziaria come separata e distinta dallalocazione di cose, per quant,o entrambe appartengano al ge-nere comune locazione.p

Certo che vi ha un Articolo, il quale accennerebbbe allapossibilitk di una locazione di fondi per una parte aliquota deifi-ntti, WIIZ~ che ne sorgesse per qncsto la fignra della c o l o n i aparziaria. All~c10 all’Art. lGl!), cl]‘& collocate) nel Capo rela-tivo alla locazione di cose, f: dichiara che l’affittuario non hadiritta a riduziolie di mercede se per caso fortuito periscano iI’rntti dopo separati dal suolo ” eccetto che i l cO~2tmtto nssegui

” al locntore ma q u o t a di ftwtti in natwfl, nel qual c a s o qne-“ sti (levo soggiacere alla perdita pw la sua parte. n - SOdebbo dire franco il pcnsior mio, questa disposizione non 8 chel’ofretto di. una svista, commessa primieramente dal legislatoresardo P ripetnta poi dal nostro. Identico infatti al cit. A r t .t(il!) era l’Art. 1777 del Codice albertino, e questo a sua v o l t a11011 era cIle la tes tuale r iproduzione del l ’Art . 1771 riel fran-<:wn. Or~win, il lfy$slal~nrn sardo copiL senz’altro questa dispo-sixionc, senza pensare che nei successivi Art. 1786-1800 essoa~~tlava ad introtlurre un’apposita Sezione sulla colonia parzia-ria, rlw nrl francese non Ita nna trattaziolln a parte . Iu altrep:w”lc noI1 s i a v v e r t i che flovc%?, nOl citato A-1,+,iCcJlo StralCiaEi

Ia part,e relativa all’affitto p-r nn’iiliquotn dei frut,ti, parte che,

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446 APPUNTI SULLE LOCAzIO;vI

se poteva fìgurnre nel Codice francese, ove la colonia psrzia-r i a nou & disciplinata a sB, diventava invece nel Coclico snrd0(e nel nostro) un duplicato inutile, e oramai fuori di posto,dell’Art. 1iSG del Cod. stesso (1645 del IlostlW), collocato rOtt0la nuova Sezione (o Capo) della wnnswicr.

Peri,, se anche non fosse fondata questa mia intima persna-sione. che si debba ad una svista la presenza della cennstn di-sposizione nel Codice, la si potrebbe tuttavia giustificare senzaI)i,<ogno di ammettere ch’essa concerna una locazione di fondi

validamente fatjta per un’aliquota di prodotti, locXWio??c! chenon snljrci da~vcro i n ~110 n comn s i l~otxwso distinguere dauu contratto di colonia,. S i potrk dire ci& che l’Art. 1619d e l C~dic~e co11ccrl~e il cRs0 in cni alla vcIlY\ 0 pYOl”iil mwcndnsi ag,giongn, la prestazione della qu0t.a parte (li prodotti, ag-giunta, clie, 0 per la limitazione tlello spwi~ tli lwodott,i n cuisi riferisce 0 pel 1~ mitezza dell’aliquota, diventi af&tto acces-soria e secondaria in confronto alla vera mercede, ni, bastiquincli a f a r clefienerare il cont,ratto d i locnzionc? lwl SILO COiIh-Ylesso in Una colonia. Allorquando infatti un contratto si pre-senti misto di pi<1 elementi, per definirne la vera nn,tura, sideve guardare qua.le sia l’elemento preyalentn, e così nellatcst+j fatta, ipotesi il contratto dovrebbe considerarsi e chin-

ilmwi cli liic~;~zioue. qw~.ntlrulcll10 v i s i ilifilt~rnsse ilna vrna, l’el’(111. cwì, tli l1l:lssCl~iil~. NoI ryoln pr il llosth, nssni~t.~r ;* i l 1;bl.t 0~11~ anche In 1,(y,f/t~ tli rq+sfro d e l 1 3 Scttombre iY7-C tlist.ingnr:IO <vlouio pro t-5 winl)li<:i, :I c u i nlyliw Ia L:tssah hw, tlallo

cnnwnzioui per cui v-cngono pattuite, a carico del colol10, wr-rt5ponsioni determina k in contanti od anche in generi e tlerra-t c. convenzioni ch’essa dichiara. allora tassabili cu?)le loccrzioni.’

Epperò pot& o~l)ortl:~llal~~ente la Corte di Cassazione di TO-

fino, in un cnso s p e c i a l e d e c i s o c o n sent. 8 Lnglio 1867 np-

provare la Corte di merito, la quale dinanzi R un contratto, ~110lweseiit~ara ad iin tempo alcuni caratteri doll’eiifìtensi~ alt.ri

APPUNTI SULLE LOCAZIONI 447

della locazione, ed altri ancora della colonia (riserva di unquinto dei prodotti al proprietario oltre ad un annuo corrispet-tivo in danaro) si era fatta a ricercare quale de’ predett,i ca-ratteri predominasse veramente come informatore del contrattoe quale fosse la vera intenzione delle parti, e in base a ciò loaveva qualificato A trattato come locazione di fondi.’ Orbene,io diceva che a simili ipotesi potrà intendersi riferito l’Art.1619, dal quale pertanto non verrebbe per nulla infirmato ilprincipio, che non si possa pih parlare di locazione di cose, madi colonia, quando il corrispettivo dell’uso e godimento di1111 fondo consista rsclusivamente 0 principalmente in un’ ali-cluota dei prodotti.

19 ms. Senonchb. di wznserìn si parla in ral~porto soltantoai fondi rustici, e, se a qualificare locazione di cosa il concessogodimento di UII fondo per un’alirlnota di prodotti dicemmoche osta l’aversi in tal caso la vera e propria colonia, quidiris SO quest,o ostacolo non si presenti attesa la diversa naturadell’ente? In altre parole, vi sarà 0 no locazione se si pattui-sca la divisione degli utili come corrisposta del conceduto usoQ godimento d’altra cosa che non sia un fondo rustico ?

‘J’ha chi sostiene che in tal caso non si può parlar di lo-cazione, ma di società. Cosi,’ per esempio, il PISTONI.’ Fu sol-tanto nei riguardi dell’ agricoltnra, egli dice, che simile con-tratto (la mezzadria) si pose fra le locazioni anzichè fra le so-ciet,ib quando concerne fondi rustici, conferendogli questo mododi oon%iderarlo nna ma&+ore stabilita. Ma dove quella ragionespeciale vien meno, la vera natura clelle cose deve prendereil sopravvento, e il contratto considerarsi come socie&

Questa conclusione parmi troppo assoluta. Si dovrk piut-tosto, nella fatta ipotesi, esaminare volta per volta le clausuledel contratto nel loro assieme, indagare la vera intenzione delle‘parti 3 e solo dopo cib clecidere se il contratto & di società o di

v ,’ Causa Nardi-Valentini c. ComunitA di Cottanello (IA Giurisprudenza,p . 679). -2 )ella dirisione tteyli u t i l i c o m e c o r r i s p o s t a d’afbtto n e l G i o r n a l ef

reggssi da ultimo

not.a 4 e q. 124, pag. 322-323.

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4-M APPDXTI RlrLT,E L O C A Z I O N I

locazione.’ A~cnno. corno c~iwnst.nw~ ~11~ nvmi t,nnlmeilt~ pt~rh.f:tr dec:idcrn 11~11’ 1111 sf3usn 0 nrll’altrc>, I n diversa f’u]ltC (IrglilItili, dei clllali ia firsah 1111a prt,0 (‘alno cwrrispnst.:b tlOll'~lSO 0gndiinrnto de l la cosa che si conceclf3; prrcl18 infi1tt.i puU rssere 0

che la stessa cosa oonceduta~,li produca per sua lltttU171 0 COU-

forme alla destinazione che gik possiede (0s. se fu crdut0 aTizio per un certo tempo un negozio col suo ~(vrin~w~ato, o l’e-sercizio di un diritto di peckggio, pel corrispetti\- di partedei relativi redditi) 0 che gli utili risultino dall’esercizio di unapr0fì~ssinnn 1x1 indldxin vlic i l nonc:cssiollnl?c~ di 1111~ ctrsn, Iwrs;r stmsa iiuprtrdrit.tiva c l i qiwgli ilt.ili, va n,cl iiikwlurrn IIc~llacwsa st.wsn (0s. S P cedo n Tizio l’uw tli uii n e g o z i o n m u r ivuoti, perc:hi4 egli vi apra 1111 d:~l,o m~~imwcio, st~nbilcdo pl

c*t)rrispct,t,ivo 111i:t ~mrto dngli lItili dnl coinmwcio stosso~. (:erto~11~ il primo caso, e nou copi i l s~coiicl~, t i e n e tlella niczxn-tlria, epperb s i preste& forse con maggior facilitk ad Cssel’Vlws%to,I < ..c come lo frl la mezzadria stessa, fra le locazioni. Maripeto che norme fisse sarebbe azzardato il proporne, e me-glio si desumerà l’indole vera di simili contratti dal1 esameconcreto dei singoli casi.

‘LO. Possiamo dopo tutto c iò concluclere che solo le trespecie di corrispett,ivo dianzi accennate (n. 19) sono esclusefwc~lrltn.nimitn tlnl c:cmccrt~to d i ninrcmtlc locmkizin, In clw~ln, dl’iir-

fnori di osw, pol,riL c:olbistnrn ili ~~wst4ziolli tli qunlsinsi pll0l’C,

(li danaro, di derrate, di merci, di cosn non fungibili, e se-condo i casi di park degli utili ritratti rlnlla (tosa n lmr OCC~-

sione di essa? purchè non t,rat,t,isi pori) di fondi rustici. -- Edha torto il RI C C I, quando osserva, rispetto alle cose non full-

gibili date per corrispettivo, che se io, p. es., in compenso delgodimento di un fondo cedo a Tizio la proprietib del mio ca--:allo. non c’A ragione di chiamare questo contratto locazionedel fondo piuttost,ochU vendita del cavallo. Basta opporgli chevendita del cavallo non pui> essere, parck nella vendita si ve-rament,e il prezzo deve di necessith consistere in dawro, il chenon ricorrerebbe nella fatta ipotesi.

1 C’onf., p e r cici che rignnrdn il Diritto bnvareso, ARNOLI), 0)). cit. 5.i, pg. 4-k

APPUNT I SULLE LOCAZ ION I 449

21. Delle obbligazioni del locatore, indicate all’Art. 1576dc1 Codice sotto tre distinti numeri, mi forniranno materiadi talune osservazioni la prima, che concerne la consegna alconcluttorc della cosa locqta e la terza, relativa alla garanziad 1e pacifico godimento della cosa per tutto il tempo della lo-cazione.

22. L’Art. 1676 dispone: ” Tl loca.toro 6 t e n u t o a conse-’ gnare la cosa in buono stato di riparazioni d’ogni specie. n- lk questo un corollario del principio più generale, che il con-duttore dev’essere Imsto in grado di godere della cosa per l’usoa cui è destinata. Laonde i, forse migliore per la sua genera-lità, ritraente siffatt,o principio, senza adcennxe alla particola-ritk delle riparazioni, che possono anche non occorrere, lalocuzione adoperata in proposito dai Codici austrimo, prussiano,federale svizzero sulle obblignzìoui, portoghese, di Gtcatemaln, del1’WÌk 0 dol Newico.

11 Codice ntcrctri~w nl 0. 109fi dico : ’ 1.1 locatore devo a pro-’ prie spese consegnare. . . . . . la cosa lwata in istato tale che il“ conduttore ne possa far uso, n e identica espressione ha il Co-d i c e prrcs.sla~zo (Th. 1, Tit,. 21, Q. 272). Pii1 p r e c i s o a n c o r ail Codice federale svizzero sulle obbbz@zioni dice all’Art. 276 :“ Il locatore deve consegnare la cosa in iatato da servire $ll’uso’ determinato dal ‘contratto n e Cosi press’a poco si esprimonogli accennati Codici portoghese,’ di Gtcatemala,P del Perù. aMa quello che tutti li supera 6 il Codice del Nessìco, chevuole si consegni la cosa al conduttore “ en estado de servir

I Art. lc>rH; “ . . . . . .nsdo. )(

e n es t ado de prestsr 0 uso par* ilue foi desti-

* Art. 1704 ((. . . . .3 Art. 1684, come

en estacto de servir al oh,jeto de la locacion.,,il ITO4 del Codice di Gncrle~nnla.

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400 APPUNTI SULLE LOCAZIONI

* para el uso convenido, y si no hubo convenio expreso, parati quel a que por su misma naturaleza cstuviese destinada ,,(Art. 3082, l”.) -

Nè Q questa puramente una questione di forma, ma ha in-vece la sua grande importanza pratica. Una stessa cosa infattipuò richiedere lavori, riparazioni, opere di adattamento diversisecondo il diverso uso cui si destina. Orbene, pel fatto che ilcontratto enuncia la destinazione che il conduttore da, alla cosalocata, dovra il locatore consegnargliela in uno stato, non solobuono per se stesso, ma altresì corrispondente R quella precisarlcstinaziono? Sì indubbiamente a tenore dei Codici teste citati.Invece, mancando da noi una disposizionn altrettanto lata, pot&essere giudicato l’opposto dalla Corte d’Appello di Parma.’ Eradetto nel contratto di locazione che il conduttore prendeva unlocale per esercitarvi una certa indnstria: ora la Corte deciseche non ne derivava l’obbligo pel locatore di porre il localestesso in condizione da servire proprio a quell’industria, ma chesarebbe a tal uopo occorso un patto speciale. - Pero questamassima non mi persuade, perchè, in onta alla poco felice espres-sione adoperata dal Codice nostro all’Art. 1676, a farmi ritenereche anche da noi la cosa debba consegnarsi in una condizioneadeguata alla dichiarata sua destinazione, concorre il n. 2 del-l’Art. 16Th. Evi fra gli obblighi del conduttore è indicato quellotli iftrrtIto)#rJw 11% (!II~IL il/ isttrto (li sct*piw dl’wo pr cui zwt~w Io-

cntn, il che fa necessariamente supporre che i~rll’ugunlc stato lasi debba anche conn~~~~w. Comunque, resta sempre a desiderarsiche in un Codice avvenire una espressione piu precisa, sull’e-sempio delle citate legislazioni, venga a togliere in propositoqualsiasi dubbiezza.

. (cotltìHlcn) YITTORIO Powoco