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La riscossione dei tributi locali tra strategia e metodo, soluzioni organizzative per gestire i cambiamenti Pasquale Mirto Milano, 26 maggio 2017

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La riscossione dei tributi localitra strategia e metodo, soluzioni

organizzative per gestire i cambiamenti

Pasquale Mirto

Milano, 26 maggio 2017

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• Riscossione spontanea• Riscossione coattiva

L’obiettivo dell’ente deve essere quello di massimizzare la riscossione spontanea perché:- è più economica- è meno conflittuale- fornisce entrate in tempi rapidi, iscrivibili con certezza nel

bilancio comunale

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• Vi sono varie modalità, economiche e rapideRiscossione tramite F24: riversamento in tempi rapidi e certi,

facile gestione dei flussi di entrate;Riscossione tramite altre strumenti offerti dal sistema

bancario (addebito in conto corrente, carta di credito, mav….. E tra poco nodo pagamenti PA)

L’elemento importante però non sta nello strumento di pagamento ma nel «memo» rivolto ai contribuenti.Gli avvisi bonari e qualsiasi altra forma di comunicazione indirizzata al contribuente volta a «ricordare» la scadenza serve a «recuperare» coloro che non sono orientati all’omissione di versamento

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1) Non solo strumenti di pagamento2) Non solo strumenti di comunicazioni in merito alle scadenze3) ….. Ma anche strumenti che permettano al Contribuente di auto liquidarsi l’imposta, di calcolarsi gli importi dovuti

4) … e se si salta la scadenza di ravvedersi autonomamente senza rivolgersi a professionisti esterni

Sono questi gli strumenti che l’ente può mettere in atto senza grossi stravolgimenti per agevolare la riscossione spontanea

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• La riscossione spontanea però può spostarsi anche oltre la scadenza…

• Ne sono un esempio i solleciti di pagamento Tari che vengono emessi dopo la scadenza ma prima dell’emissione degli atti di accertamento. Possono essere atti autonomi ma anche atti complessi ben potendosi notificare un unico atto che abbia sia la funzione di sollecito che di accertamento, a secondo del momento in cui viene effettuato il pagamento.

• Sono strumenti che i Comuni conoscono solo per la Tari ma che l’Agenzia ha iniziato ad utilizzare per tutti i propri atti di accertamento (il cosiddetto «cambia verso»).

• In pratica l’AE in possesso di tutti gli elementi necessari alla notifica di un atto di accertamento invia una comunicazione preventiva al contribuente invitandolo a «ravvedersi»

• Sullo stesso filone va inserito anche il ravvedimento lungo fino anche al termine ultimo per la notifica di un atto di accertamento.

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• Questi ultimi due strumenti- la comunicazione preventiva, ovvero di preavviso di

notifica di atto di accertamento- il ravvedimento fino al termine di decadenza

Sono strumenti innovati che sicuramente cambiano il rapporto tra fisco e contribuente ……… tuttavia c’è anche il rischio che il tutto (almeno il cambia verso) si trasformi in un boomerang, perché il contribuente potrebbe essere indotto a non pagare, tanto se è individuato dal fisco il conto finale divergerà di poco dal conto iniziale…. La

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Tra buon senso operativo e disposizioni normative

incomprensibili

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• Il Dl 193/2016 reca importanti novità per i tributi comunali• A) La modalità di riscossione delle entrate ordinarie;• B) La soppressione di Equitalia• C) La possibilità di affidare direttamente ad Equitalia sia la

riscossione coattiva, che quella ordinaria (soppresso dal Dl 50/2017, invece, l’accertamento)

…… e l’immancabile proroga del termine di trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità (siamo arrivati per i ruoli del 2000 all’invio delle comunicazione entro il 2033!!) La

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Dl 193/2016 – Riscossione spontanea• Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di

pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva • 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento

spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

• Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

• Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. (in altri termini le riscossioni in tabaccheria)

• 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3

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Dl 193/2016 – Riscossione spontanea- Nota IFEL

• Il primo problema da risolvere è il riferimento al conto di tesoreria. Considerando la ratio della norma, si ritiene che essa sia rispettata anche con versamenti effettuati su conti correnti postali del Comune. L’esigenza è di carattere operativo in quanto, nei casi di concessione, il concessionario deve essere in grado di acquisire le informazioni relative alle riscossione ai fini della gestione dei tributi stessi. Le esigenze gestionali e l’obbligo di versamento al Comune possono quindi essere soddisfatte mediante l’apertura di un conto corrente postale, intestato all’ente impositore, sul quale è garantita una “vista” da parte del concessionario.

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Dl 193/2016 – Riscossione spontanea- Nota IFEL

• La disposizione è immediatamente applicabile anche per i contratti di concessione in essere, non rivenendosi alcuna indicazione normativa che giustifichi la sua applicabilità alla scadenza del contratto. Peraltro, trattandosi di modifica normativa essa non dovrebbe dar luogo ad alcuna rinegoziazione del contratto, che comunque presupporrebbe la dimostrazione da parte del concessionario della sua onerosità. Anzi sotto questo profilo, in realtà, la modifica normativa comporta maggiori oneri a carico del Comune, relativi all’apertura dei conti correnti postali.

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Dl 193/2016 – Riscossione spontanea- Nota IFEL

• L’art. 2-bis del Dl n. 193 del 2016 va anche raccordato con l’art. 7, comma 2, lett. gg-septies del Dl n. 70 del 2011, norma questa che impone al concessionario l’obbligo di apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Tale disposizione deve considerarsi tacitamente abrogata, per incompatibilità con la norma sopravvenuta, solo con riferimento alle riscossioni spontanee, mentre sopravvive per quanto riguarda le riscossioni conseguenti ad atti di accertamento o ingiunzioni di pagamento.

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Dl 193/2016 – Riscossione spontanea- Nota IFEL

• Si ritiene, sempre in base alla ratio dell’art. 2-bis del Dl n. 193 del 2016, che la novità operi solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque destinate ad essere riversate all’ente locale, non operando, invece, per i casi in cui le entrate pur intestate all’ente locale, sono destinate ad essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario. In quest’ipotesi, rientra, ad esempio, il caso di concessione dell’imposta di pubblicità a canone fisso annuale, anziché ad aggio.

• Va da ultimo precisato che la nuova disposizione non riguarda le società in house, sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e ciò perché i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano la ratio dell’art. 2-bis del Dl n. 193 del 2016.

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• All’articolo 35, dopo la lettera b) inserire la seguente: • “b-bis. all’articolo 2-bis, al primo e al terzo periodo, dopo le

parole “sul conto corrente di tesoreria” aggiungere le parole “o sul conto corrente postale”.

• Motivazione• La proposta di emendamento si rende opportuna per precisare

che il canale di versamento tramite conto corrente postale sia espressamente considerato tra le forme di versamento diretto. L’attuale esclusivo riferimento ai “conti correnti di tesoreria” appare infatti suscettibile di interpretazione restrittiva, mentre il conto corrente postale intestato all’ente locale è una delle forme più diffuse di versamento diretto.

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Dl 193/2016 – Soppressione Equitalia- Art. 1

• A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte

• a decorrere da tale data l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è attribuito all'Agenzia delle entrate

• Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze

• 16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.

• Quindi, per ora cambia solo il nome………

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• Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale• 2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di

cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate

effetti: a) fino al 30/06/2017 Equitalia riscuote ex legemediante la semplice consegna del ruolo; b) dal 1/7/2017 riscuote solo previa delibera;

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Dl 193/2016 – Proroga comunicazioni di inesigibilitàLe quote inesigibili sono i carichi iscritti a ruolo che, nonostante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa, non risultano incassabili. Equitalia non può cancellare autonomamente queste poste ma è tenuta a presentare una comunicazione agli enti creditori, dimostrando di aver operato nel rispetto della legge, ovvero, in altri termini, deve dimostrare che la mancata riscossione non è dipesa da cause ad essa imputabile, come, ad esempio, la mancata notifica nei termini della cartella.La normativa (art. 19 del D.lgs. n. 112/1999) prevede l’invio delle comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, ma si tratta di un temine nei fatti mai applicato.Va ricordato che sul tema delle comunicazioni di inesigibilità il legislatore aveva già apportato delle modifiche rilevanti, e penalizzanti per gli enti creditori, con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). In particolare, per quanto riguarda i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 era prevista una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 dovevano essere inviate ai Comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000.Per i ruoli consegnati nel 2014 quindi si rendeva applicabile il regime ordinario, con l’obbligo del concessionario di inviare le comunicazione nel 2017. Con le modifiche al Dl n.193/2016 i termini per la presentazione delle comunicazioni si allungano di ulteriori due anni, essendo previsto che «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019».Con la modifica, quindi, si prorogano i termini per i ruoli 2015 di un anno, per quelli del 2014 di due anni, per arrivare fino al 2033 in cui saranno presentate le comunicazioni relative ai ruoli 2000, sempre che a quella data esistano ancora. E comunque, appare veramente irragionevole prevedere per via normativa che il Comune possa controllare l’operato di Equitalia, e dell’ente che le succederà, dopo 33 anni dalla consegna del ruolo.

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VEDIAMO ORA COME FUNZIONA O COME POTREBBE FUNZIONARE LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

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• Le entrate degli enti locali sono riscosse:- o su base volontaria, ovvero con versamento spontaneo del

contribuente, mediante l’utilizzo di molteplici modalità di pagamento (F24, c/c postale, bonifico, versamento in contanti, mav, carta di credito, etc.)- RISCOSSIONE ORDINARIA – Più si agevola /favorisce la riscossione ordinaria più la gestione complessiva diventa efficienza ovviamente nel rispetto delle norme, il che vuol dire agevolare i pagamenti (precompilato), ricordare le scadenze, sollecitare prima di riscuotere coattivamente;

- o su base coattiva - RISCOSSIONE COATTIVAUna volta accertato il mancato pagamento spontaneo si procede alla riscossione coattiva, che può essere attuata sia mediante strumenti «pubblici» sia mediante strumenti privatistici.

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Le regole di governo della riscossione localeConcentrando l’attenzione sulla fase «patologica» del processo di

riscossione delle entrate, ovvero la riscossione coattiva, oggi l’ordinamento offre ai Comuni tre modalità di riscossione coattiva, nessuna delle quali esclude l’altra, potendo essere utilizzate alternativamente:

a) riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973;b) riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di cui al Rd n.

639 del 1910;c) riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari (Cass. Sez. Un.

n. 20137/2006).In alternativa alla riscossione coattiva l’ente può anche procedere alla cessione

dei crediti tributari, disciplinata dall’art. 76 della legge 342/2000

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Strade per riscuotere coattivamente

----- l’ente locale può anche decidere non di agire mediante i particolare strumenti «pubblici-autoritativi» individuati dal legislatore ma anche seguendo la strada civilistica, ovvero quella seguita da qualsiasi persona privata.

Cass. civ. Sez. Unite, 20-09-2006, n. 20317«All'ente pubblico, in vero, quando non intenda avvalersi della facoltà, attribuitale dall'ordinamento, d'attuare coattivamente le proprie pretese, non è precluso di fare ricorso agli ordinari mezzi giudiziari, onde conseguire altrimenti un titolo esecutivo, e di proporre, a tal fine, una domanda diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di condanna del soggetto obbligato al pagamento della somma pretesa, purché, tuttavia, ciò faccia innanzi al giudice cui sia attribuita dall'ordinamento medesimo la cognizione della controversia»

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• Legge 342/2000 - Art. 76. (Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)

• 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

• 2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

• 3. Le cessioni di cui al comma 1:

• a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile; (.. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata )

• b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.• 4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si

applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

• 5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta

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Disegno di legge n. 2263 - Senato(Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione)

1. Al fine di assicurare l’interesse finanziario dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, e per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi di tali enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettarle a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, degli enti possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.2. L’affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e i seguenti princìpi:a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;b) i rapporti tra gli enti e le società di recupero crediti, di cui all’articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono regolati da appositi contrattic) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti

impositori;d) le società di recupero crediti prestano adeguata garanzia a favore dell’ente a tutela del corretto svolgimento del servizio;e) l’ente locale committente colloca nel proprio bilancio un’apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.3. Al fine di assicurare un’idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzionalità.4. La mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non può in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico.

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Le modalità di organizzazione della riscossione delle entrate comunali/provinciali dipendono da una molteplicità di fattori,

esterni: quadro normativo, soggetti abilitati alla riscossione;

interni: organizzazione, personale sufficiente / qualificato, capacità di controllo di ciò che è affidato all’esterno (Equitalia, concessionario, affidatario servizi di supporto, ma anche società in house).

• L’esigenza di investire sulla professionalità del personale è peraltro fotografata nella legge delega n. 23/2014: «individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie».

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Il quadro normativo di riferimento è alquanto sconcertante.• La normativa prevede strumenti (ruolo ed ingiunzione) più veloci e più

semplificati per il recupero dei crediti comunali, rispetto agli ordinari mezzi giudiziari (ma anche più limitati rispetti agli strumenti ordinari, vedi pignorabilità abitazione principale)

• continue proroghe in attesa di una riforma che stenta a concretizzarsi quote inesigibili congelate da decenni, ma via via erose dal

depotenziamento degli strumenti di controllo, oltre che dal carattere ormai preistorico del credito;

due strumenti (ruolo ed ingiunzione) non paritari sotto il profilo dei poteri coercitivi;

regole incerte per l’ingiunzione di pagamento (aggio ed altre somme ripetibili dal debitore);

anomalia delle «ex concessionarie» non scorporate: assenza di regole e di tutele per gli enti locali: riscuotono con ingiunzione ma dubitano dell’applicabilità delle regole relative all’inesigibilità

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La riforma: un obiettivo del legislatore(art. 10, legge n. 23/2014)

• Assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale

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Le priorità per una rapida riforma

La necessità di provvedere in tempi rapidi alla riforma della riscossione locale deriva, da un lato, dall’ampliamento del numero di enti/soggetti che utilizzano, a vario titolo, l’ingiunzione di pagamento e, dall’altro lato, dall’obbligo di avere un quadro normativo certo, con oneri a carico dei contribuenti certi e trasparenti.

Dalle informazioni fornite da Equitalia nell’audizione del 20 settembre 2016, emerge un progressivo aumento dei Comuni che hanno deciso di utilizzare strumenti e soggetti diversi per la riscossione: rispetto ai 6.161 Comuni che nel 2011 utilizzavano il soggetto pubblico nazionale (affidamento di almeno un flusso di riscossione), nel 2015 il numero scende a 3.622 con una situazione territorialmente molto diversificata.

Sono tre le criticità che necessitano di una rapida soluzione e che vedremo meglio dopo: aggio, notifica, ufficiale della riscossione.

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Aspettative• AUDIZIONE ANCI SU DL 193/2016

• È indubbio che occorra una riforma organica, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dalla legislazione per concretizzare l’effettiva riscossione. Una riforma organica è altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso – in primo luogo – la crescita della compliance e l’aumento delle quote riscosse spontaneamente.

• La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite questa si realizza una parità di trattamento tra i diversi livelli di governo, e – a fronte di un debito nei confronti della Pubblica Amministrazione – si ha la certezza di una effettiva parità di trattamento dei cittadini-contribuenti, indipendentemente dal soggetto deputato alla riscossione e dallo strumento utilizzato.

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SOLUZIONI• Occorre tener conto delle particolarità del mondo Comuni, non

solo in termini di popolazione ma anche in termini di organizzazione/storia (scarsità personale, professionalizzazione, scelte operate nel passato, eccetera).

• Partendo da questa premessa occorre ripensare la riscossione degli enti locali, per permettere a tutti di effettuarla in modo efficiente ed efficace, sia tramite Agenzia entrate-riscossione, sia tramite affidamenti a concessionari privati, sia tramite altre soluzioni, ma tutte con l’obiettivo, bene evidenziato nell’Audizione Anci, di garantire trasparenza e parità di trattamento, perché alla fine il conto finale da pagare deve essere lo stesso, sia che a chiederlo sia l’AdER sia che a chiederlo sia un concessionario privato o il Comune stesso.

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Infine….. • È condivisibile la soluzione a regime contenuta nel Dl 193/2016, con la

possibilità di utilizzare sia il ruolo che l’ingiunzione, perché si soddisfano tutti i fabbisogni comunali.

• Per un Comune di 500 abitanti è impensabile non solo gestire direttamente, ma anche fare una gara, e quindi AdER rappresenta la soluzione più efficiente.

• Per Comune più strutturato che ha attuato un percorso di compliance con i proprio debitori, potrebbe essere ottimale gestire internamente tutto il processo, così come avverrà per l’Agenzia delle Entrate, in base anche alle indicazione contenute nel Rapporto FMI “un unico ente con un insieme di responsabilità dell’intero processo in termini di assistenza, accertamento fiscale, controlli e riscossione coattiva è ottimale per favorire una gamma completa di approcci coordinati per la gestione della compliance agli obblighi fiscali”.

• Infine va valorizzata l’esperienza delle centrali di committenza, che in alcuni regioni hanno prodotto risultanti difficilmente raggiungibili dal singolo Comune (Gara Intercenter Emilia Romagna).

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• L’art. 10. Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali

• Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

• … criteri tutti (o quasi) pienamente condivisibili, ma che oggi rappresentano lettera morta!

• Vediamoli

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• c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

• 1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

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La legge n. 23/2014• 2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad

assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria; (nota: deroga principio indisponibilità)

• 3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;

• 4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;

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• 5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;

• 6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;

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• 7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

• 8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

• d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

• e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

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Fatte queste lunghe premesse occorre decidere, ma per farlo occorre conoscere

Per decidere la modalità di riscossione delle proprie entrateoccorre conoscere le alternative:1) Equitalia (AdER)2) Concessionario iscritto art. 53 del D.lgs. N. 446/973) Affidatario servizi di supporto alla riscossione diretta4) Riscossione diretta (problema ufficiale della riscossione)5) Società in house6) Ufficio associato tra comuni7) Utilizzo strumenti privatistici8) Cessione credito9) ……….Ma qual è lo strumento di riscossione più efficace

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Ma è più efficiente il ruolo o l’ingiunzione di pagamento?

• In realtà si tratta di strumenti simili che permettono le stesse azioni cautelari ed esecutive, sicché la differenza tra l’uno e l’altro, in teoria è solo «psicologica»: fa più paura un cartella di Equitalia o un’ingiunzione, magari notificata con busta verde?

• Equitalia ha l’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari dei debitori, ma utilizza con molta cautela tale strumento. L’accesso dovrebbe essere consentito anche ai Comuni ma è previsto un Dm mai emanato. Tuttavia il Comune può presentare istanza al Presidente del Tribunale di accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. Una volta ottenuta l’autorizzazione questa, unitamente all’istanza, deve essere inviata alla Direzione regionale dell’AE che fornisce l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti (nell’Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

• Quindi, alla fine la vera differenza sta nelle modalità di svolgimento. È evidente che se ci si ferma alla notifica della cartella/ingiunzione si ha un risultato, mentre se si fanno anche gli step successivi, ad iniziare dalle misure cautelari e dal pignoramento presso terzi, si ha un altro risultato.

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• Proroghe continue, peraltro semestrali. Questo non ha aiutato obbiettivamente l’operato di Equitalia. Dal 2017, tuttavia, la situazione è destinata (forse) finalmente a stabilizzarsi.

• Sistema di riscossione mediamente inefficiente. Equitalia ha ruoli da riscuotere per oltre 800 miliardi, ha un tasso medio di riscossione nell’anno del circa 3% ed arriva al 20% dopo 10 anni di affidamento del ruolo (dati risposta inter. Par. 5-00491-Zanetti).

• Ovviamente si tratti di dati medi; considerando le singole tipologie di entrate, ve ne sono alcune con tassi di riscossione più alti (ICI) ed altre più basse (contravvenzioni strada). Occorre poi considerare che nel dato complessivo di Equitalia vi è un’alta incidenza di credito di elevato valore (80% costituito da crediti superiore a 500.000 mila euro: Int. Par.Zanetti)

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Se i numeri di Equitalia sono «deludenti», almeno sono noti.Nulla si sa delle riscossione realizzate con ingiunzioni di pagamento.Si tratta di numeri, a volte neanche paragonabili, in quantoderivano da esperienze specifiche, che risentono di modelliorganizzativi differenziati (società riscossione in house, riscossionediretta in capo al comune, concessionario, affidatario di servizi disupporto).Le stime iniziali sono sempre ottimistiche rispetto ai dati reali, equesto non favorisce la diffusione delle informazioni

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Obbligo di controllo degli affidamenti esterni

• La riscossione coattiva diretta richiede professionalità adeguate (vedi art. 10 della legge 23/2014);

• L’affidamento a concessionari privati richiede un adeguato contratto e non esime dal puntuale controllo dell’operato del concessionario (vedi ultime vicende legate ai concessionari privati).

• Nell’affidamento esterno è importante:• La durata del contratto: non servono a nulla contratti di uno/due

anni, perché il concessionario riuscirà a notificare solo l’ingiunzione ma non ad effettuare gli step successivi;

• Definire la fase del «divorzio»: trasmissione all’ente degli accertamenti notificati e non pagati, delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti, dei ricorsi pendenti, etc, anche per evitare che il concessionario incassi scaduto il termine della concessione (con Equitalia tali problemi non ci sono perché, anche quando cesserà di riscuotere per i Comuni la normativa prevede che debba comunque portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati: art.1, comma 686, legge 190/2014,

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• Non c’è alcuna norma espressa che vieta ai Comuni di pretendere il rimborso degli oneri sostenuti per la riscossione, ma anzi c’è un principio immanente nell’ordinamento che pone a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute:• per i ruoli coattivi , lo prevede espressamente l’art. 17 del D.lgs. N. 112/1999:• Per le procedure ordinarie civilistiche c’è l’art. 614 c.p.c.;• Per le ingiunzioni di pagamento non è previsto nulla, ma l’art. 10 della legge n.

23/2014 prevede «l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro». La norma prevede «l’allineamento», e non quindi la previsione di costi simili a quelli di Equitalia.

• Tuttavia, l’art. 52 del D.lgs. N. 446/1997 prevede che « l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente»

• Il Consiglio di Stato, con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413, ha ritenuto che la norma in questione va così interpretata: “il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali”.

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L’aggio ha la funzione di coprire i costi sostenuti per la riscossione coattiva, e quindi non deve servire a conseguire entrate maggiori dei costi.

Guardando alla riscossione locale, essendo tanti i soggetti che riscuotono e tante le modalità organizzative attuate, si verifica una situazione molto variegata.

Analizzando il problema sotto la doppia angolazione Comune/debitore, vi sono esperienze in cui:

il costo sostenuto dall’ente è pari all’aggio applicato da Equitalia ma nulla viene ripetuto dal debitore, fatta eccezione, di norma, per le spese di notifica

il costo sostenuto dall’ente è pari all’aggio applicato da Equitalia ed è utilizzato un meccanismo analogo a quello del ruolo, con addebito dell’intero importo in caso di pagamento dell’ingiunzione oltre i 60 giorni dalla notifica

il costo sostenuto dall’ente è superiore all’aggio di Equitalia: in alcuni enti è addebitato almeno in parte al debitore, in altri resta totalmente a carico del Comune

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• Oggi:- per una cartella di 100 euro è richiesto un aggio di 6 euro- per una cartella di 100.000 euro è richiesto un aggio di 6.000 euro • Eppure le spese sostenute per la stampa e l’invio sono le stesse.• Anci propone, per l’ingiunzione di pagamento riformata, la

ripetizione di: a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3% delle somme

ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21.11.2000;

c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b)

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Soluzione più «tranquilla» per i Comuni, in quanto determina una sorta di deresponsabilizzazione dell’entrata portata a ruolo. Se non si incassa la responsabilità è di Equitalia.In realtà, c’è un coinvolgimento diretto da parte dei funzionari comunali:a) Nel concedere le rateizzazioni, se l’ente si è riservato tale facoltà (Art. 26 del

Dlgs n. 46 del 1999);b) Nel vagliare le richieste di annullamento avanzate dal debitore (commi 537-

543, legge n. 228/2012);c) Nel controllo delle domande di discarico per inesigibilitàd) Opportunità di non far prescrivere il credito discaricato mantenendolo «in

vita» con una successiva ingiunzione, ma ciò presuppone un controllo puntale e soprattutto che Equitalia non abbia fatto prescrivere il credito

e) Possibilità di «subire» condoni (commi 618-624 legge 147/2013) ed annullamenti di ruolo (fino a 2000 euro per i ruoli ante 2000 – commi 527.528 legge 228/2012)

f) Limitazioni alle attività di controllo delle quote inesigibile (di norma il 5% delle comunicazione e comunque per importi superiori a 300 euro)

g) Ritardo incomprensibile nella trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità (nel 2018 comunicazioni relative al 2013 e poi decrescendo: nel 2031 comunicazioni relative al 2000!!!!), tuttavia il DL 193/2016 ha prorogato i termini di altri due annI

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Soluzione ingiunzione pagamentoLa riscossione coattiva diretta richiede professionalità adeguate,L’affidamento a concessionari privati richiede un adeguato contratto e non

esime dal puntuale controllo dell’operato del concessionario (vedi ultime vicende legate ai concessionari privati).

Nell’affidamento esterno è importante: La durata del contratto: non servono a nulla contratti di uno/due anni, perché il

concessionario riuscirà a notificare solo l’ingiunzione ma non ad effettuare le fasi successive;

Definire la fase del «divorzio»: trasmissione all’ente degli accertamenti notificati e non pagati, delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti, dei ricorsi pendenti, etc, anche per evitare che il concessionario incassi scaduto il termine della concessione (con Equitalia tali problemi non ci sono perché, anche quando cesserà di riscuotere per i Comuni la normativa prevede che debba comunque portare a termine la riscossione dei ruoli già consegnati: art.1, comma 686, legge 190/2014);

Assicurare la proprietà pubblica dei dati prodotti durante la concessione (banca dati), assicurando il costante travaso nel sistema informativo del Comune.

È INNEGABILE L’ESIGENZA DI TUTELARE I COMUNI CON SCHEMI DI CONTRATTO TIPO O CON LA COSTITUZIONI DI CENTRALI DI COMMITTENZA

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Andamento riscossioni EquitaliaRISPOSTA INTER. 5-00491 Zanetti - (COMMISSIONE VI – 11 LUGLIO 2013)

«È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall’affidamento del carico all’agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l’andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato».

carico iniziale SgraviCarico netto sgravi Riscosso % riscossione

2000 54,7 13,7 41 8,2 20,0%2001 47 24,2 22,8 4,5 19,7%2002 33,5 13,6 19,9 3,6 18,1%2003 50,5 28,9 21,6 4,3 19,9%2004 34,7 7,3 27,4 4,5 16,4%2005 51,2 12,7 38,5 5,1 13,2%2006 79,7 26,7 53 8,4 15,8%2007 71,6 20,4 51,2 6,5 12,7%2008 60,7 9,8 50,9 6,5 12,8%2009 76 14 62 5,9 9,5%2010 81,2 9,8 71,4 5,6 7,8%2011 82,6 7,1 75,5 3,9 5,2%2012 84,3 4,8 79,5 2,2 2,8%totali/media 807,7 193 614,7 69,2 13,4%

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Andamento riscossioni EquitaliaSe lo sgravio del ruolo è l’indicatore dell’attendibilità delle poste iscritte a ruolo, la tabella sotto evidenzia come i Comuni siano i soggetti che meglio degli altri effettuano iscrizioni veritiere.Il tasso di sgravio/annullamento delle poste comunali è il 9.7% del totale originariamente iscritto, contro un tasso del 25,5% dell’Agenzia delle entrare ed il 38,5% dell’Inail. Peraltro, il tasso comunale è influenzato dalla Tarsu, che era riscossa in via ordinaria con ruolo e che per tale motivo era costantemente soggetta a sgravi dipendenti da variazioni ordinarie (cambi di residenza/attività), e quindi non di errori nella formazione del ruolo. Al netto dei ruoli Tarsu il tasso di sgravio risulterebbe ancora più basso.

Equitalia- Carichi (risposta interr. 5-00491 Zanetti)

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Andamento riscossioni Equitalia

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Ma cosa fa Equitalia per recuperare quanto non versato spontaneamente?

Dati riferiti periodo gennaio-settembre 2013

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Preavvisi difermo

amministrativo

Iscrizioni difermo

amministrativo

Iscrizioni ipotecarie

Pignoramenti mobiliari

Pignoramenti presso

terzi

Pignoramenti immobiliari e beni mobili

registrati

Istanze di insinuazionein procedure concorsuali

391.358 63.491 19.320 9.653 134.897 4.486 43.003

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Ingiunzioni

Se i numeri di Equitalia sono «deludenti», almeno sono noti.Nulla si sa delle riscossione realizzate con ingiunzioni dipagamento.Si tratta di numeri, a volte neanche paragonabili, in quantoderivano da esperienze specifiche, che risentono di modelliorganizzativi differenziati (società riscossione in house,riscossione diretta in capo al comune, concessionario,affidatario di servizi di supporto).Le stime iniziali sono sempre ottimistiche rispetto ai dati reali,e questo non favorisce la diffusione delle informazioni. La

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Riscossione tramite ruolo• Si tratta di riscossione coattiva che storicamente ha deresponsabilizzato i responsabili delle

entrate comunali, in quanto, erroneamente, si ritiene che con la consegna del ruolo l’attività di propria competenza sia terminata.

• In realtà, anche a causa del cattivo operato del riscuotitore pubblico era/è necessario operare un costante controllo in merito agli adempimenti pur previsto a carico di Equitalia.

• Gli incassi si sono via via ridotti a causa delle crisi economica ma anche a causa di norme di favore nei confronti del debitore, come la rateizzazione, concessa per periodi lunghi e senza neanche garanzie fideiussore, ed anche:

• -condono, come quello previsto dai commi 618 a 624 della l. 147/2013 sui ruoli affidati in riscossione fino al 31/10/2013;

• annullamenti cartelle fino a 1.000 euro e 2.000 per i ruolo ante 2000 (commi 527 e 528 della legge n. 228/2012 per i ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999)

• modifica dell’art. 20 del 112/1999 che rende più difficile per il comune il controllo sull’operato di Equitalia (di norma il 5% delle comunicazioni) , oltre ad impedire qualsiasi tipo di controllo per gli importi non superiori a 300, per quali v’è un atto di fede!

• ritardo incomprensibile sulle comunicazioni di inesigibilità che verranno inviate ai Comuni, per il loro controllo, dopo 30 anni! Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 è prevista, infatti, una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 saranno inviate ai comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000 (legge 190/2014, legge stabilità 2015).

• In generale come dimostrano diverse sentenze delle Corte dei Conti, è per il Comune difficile se non impossibile controllare l’operato di Equitalia

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Rateizzazione (cumulativa su più crediti)

• Art. 19 (Dilazione del pagamento) del Dpr 602/1973 • 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in

temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili…..

• 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

• 1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

• …• 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni

estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

• b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

…….. C’è sempre la possibilità per l’ente locale di riservarsi la decisione sulle rateizzazione di Equitalia (art. 26 del dlgs 46/1999)

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Le modalità di riscossione-La normativa di riferimento è l’art. 52 del D.lgs. N. 446/1997I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:• 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; • 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali

devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

• 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

• 4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (182) (189)

• c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; • d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal

funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.• [6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la

procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.(184) - Comma abrogato dall'art. 1, comma 224, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

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Norma di riferimento per la riscossione coattiva• .Art. 36, comma 2 del DL n. 248/2007• La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate

degli enti locali continua a potere essere effettuata con:• a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile

1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

• b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

• Questo comma è stato abrogato per errore dal Dl n. 70/2011 e poi è stata abrogato la norma di abrogazione!

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Norma di riferimento per la riscossione coattiva

Art. 7 comma 2, d.l. 70/2011

• “gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter)[31 dicembre 2012 30/06/2017], i comunieffettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

• 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

• (… si potrebbe dedurre che anche per le entrate patrimoniali l’ingiunzione rappresenti un titolo esecutivo che autorizza la successiva fase esecutiva)

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Dl 209/2002- art .4• 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili .

• 2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112(39).

• 2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

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D.lgs. N. 112/99 - Art. 18. Accesso dei concessionari agli uffici pubblici • In vigore dal 4 ottobre 2005 1. Ai soli fini della riscossione mediante

ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

• 2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

• 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze , sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori

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DPR602/73 –Titolo II –art.45-86 – procedure semplificate

Capo IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 45 (Riscossione coattiva)Art. 46 (Delega ad altro concessionario)Art. 47 (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili) Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari)Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)Capo IIESPROPRIAZIONE FORZATASezione IDisposizioni generaliArt. 49 (Espropriazione forzata)Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione)Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati)Art. 52 (Procedimento di vendita)Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)Art. 54 (Intervento dei creditori)Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati)Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo)Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)Art. 58 (Opposizione di terzi)Art. 59 (Risarcimento dei danni)Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione)Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito)Sezione IIDisposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliareArt. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)Art. 63 (Astensione dal pignoramento)Art. 64 (Custodia dei beni pignorati)

Art. 65 (Notifica del verbale di pignoramento)Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati)Art. 67 (Incanto anticipato)Art. 68 (Prezzo base del primo incanto)Art. 69 (Secondo incanto)Art. 70 (Beni invenduti)Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie)Sezione IIIDisposizioni particolari in materia di espropriazione presso terziArt. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni)Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi)Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati)Art. 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo) Sezione IVDisposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliareArt. 76 (Espropriazione immobiliare)Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)Art. 78 (Avviso di vendita)Art. 79 (Prezzo base e cauzione)Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)Art. 81 (Secondo e terzo incanto)Art. 82 (Versamento del prezzo)Art. 83 (Progetto di distribuzione)Art. 84 (Distribuzione della somma ricavata)Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato)Capo IIIDISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATIArt. 86 (Fermo di beni mobili registrati)

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DPR602/73 –Titolo II –art.45-86 – procedure semplificate

• la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che procede alla riscossione (questo implica una specifica professionalità);

• le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione (solo quelle esecutive e non anche le cautelari);

• L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche;

• tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore;

• importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento;• procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;• la possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e

dell’ipoteca quale misura cautelare (senza ufficiale riscossione)• Pignoramento presso terzi dei crediti diretta (senza ufficiale

riscossione)

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• Dipende dall’organizzazione del servizio e dalle professionalità esistenti.• 1) personale numericamente scarso o poco preparato:

• A) esternalizzazione riscossione Equitalia• B) esternalizzazione riscossione società privata iscritta albo• C) altre forme miste (società pubblica, società mista)

• Passare da Equitalia a riscossore privato non esime dal controllo puntuale sull’operato del concessionario (vedi esperienza di alcune società iscritte all’albo poi finite in malora)

• In caso di riscossore privato pretendere incasso su c/c intestati all’ente.• Importante durata contratto (1 anno non serve a nulla)• 2) personale adeguato e preparato:-> Possibile Riscossione interna

tramite ingiunzione, ma occorre non fermarsi alla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Occorre essere in grado di fare le fasi successive, a partire dal fermo e pignoramento presso terzi.

• IL PRIMO PASSO E’ DOTARSI DI UN REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA - Esempio

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• REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE MIRANDOLA 2015.doc

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• La norma di riferimento è il centenario R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici)

• La norma è applicabile per la riscossione coattiva di tutte le entrate dei Comuni/Provincia, e non solo per quelle di natura tributaria

Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 • “lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiunzionale

previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...”

L’ingiunzione assolve alla stessa identica funzione della cartella di pagamento (da qui anche il rinvio al DPR 602/1973)

Cassazione SS.UU. 10958/2005 (che contiene anche un’analisi della disciplina della riscossione coattiva):«l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata. In questa situazione, ed in considerazione dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale tributario nel suo insieme, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla Commissione Tributaria, che dal 1996 ha anche il potere di sospendere l'esecutività dell'atto.Alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione»

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Cassazione SS.UU. 10958/2005«… il sistema di riscossione a mezzo ruolo è stato notevolmente allargato ed è divenuto abbastanza generale, mentre il decreto del 1910 non è stato abrogato direttamente ed espressamente, ma sono state abrogate le norme che tale decreto richiamavano. Significativamente, comunque, è stata abrogata ogni norma incompatibile con la nuova legge dettata in tema di riscossione a mezzo ruoloc) nel 1997, l'articolo 52 del D.Lgs. n,446/1997 ha previsto che "'la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4'". In questo modo, il R.D. del 1910 è tornato di attualità;d) nel 1999, il D.Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale è stato ulteriormente allargato il meccanismo del ruolo, e con la quale è stata precisata meglio la disciplina delle opposizioni in sede di procedimenti espropriativi posti in essere dal Concessionario della riscossione.… Si può ritenere che con questa riforma il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, anche se per gli Enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà - Infatti, l'articolo 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 46/1999 ha stabilito che "'Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti localì";e) ora, mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva, anche sul piano delle maggiori garanzie apprestate per il contribuente ….. la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti;

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• Art. 2 del RD n.639/1910• «Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la

quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta».

• Si tratta quindi di un sorta di decreto ingiuntivo emesso unilateralmente dall’ente creditore preordinato, in caso di mancato pagamento, all’espropriazione forzata dei beni del debitore.

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• La riscossione dei tributi prevede la notifica di un atto di accertamento che esso stesso un titolo esecutivo

• In generale l’azione esecutiva presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo, definito dall’art. 474 c.p.c. Il

titolo esecutivo assolve alla funzione sia di accertamento del credito che di prova della sua esistenza. In

altre parole deve dimostrare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile.

• L’art. 474 c.p.c. prevede, in generale, che sono titoli esecutivi le sentenze ed i provvedimenti e gli altri atti

ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

• L’ingiunzione di pagamento svolge anche la funzione di precetto (di cui all’art. 480 c.p.c.) che è

l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo. È fase preliminare all’esecuzione

forzata.

• Quindi quando l’ente è titolare di un credito cristalizzato in un accertamento tributario definitivo oppure in

una sentenza passata in giudicato, che come detto sono titoli esecutivi, per procedere all’esecuzione

forzata deve notificare l’ingiunzione di pagamento che è una sorta di titolo esecutivo

speciale comprensivo di precetto.

• Cassazione n. 19669/2006 precisa quanto segue «Questa Corte ha più volte esattamente affermato che

l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, presuppone un credito che sorga da fatti oggettivi e sia

liquidato su parametri normativi o amministrativi predeterminati che consentano, quando la somma

pretesa sia esigibile, la immediata riscossione di essa con il detto atto ingiunzionale, costituente

contestualmente precetto e titolo esecutivo (cfr. con la Cass. 15 giugno 2000, citata dalla sentenza

impugnata, Casa. 25 agosto 2004 n. 16855 e 22 dicembre 1992 n. 13587)».

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• L’ingiunzione è anche atto esecutorio (*)

(*) Art. 21-ter Esecutorietà – Legge 241/90• Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni

possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

L'esecutività di un atto consiste nella capacità e/o nella forza a questo assegnata di modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario.

L'esecutorietà consiste, invece, nella capacità specifica del provvedimento di essere portato ad effetto attraverso le procedure costrittive demandate all’autorità pubblica

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• Quindi l’ingiunzione è un ATTO «particolare» potendosi

definire come atto amministrativo (in quanto emanato

dalla PA) che assolve sia alle funzioni di titolo

esecutivo che di precetto perché contiene

l’avvertimento al debitore che in caso di mancato

pagamento del debito ingiunto, che è certo (nella sua

esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed

esigibile (non sottoposto a condizione o termine), si

procederà all’avvio dell’esecuzione forzata.

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• L’ingiunzione deve contenere:• Le norme di riferimento• L’indicazione del debitore • La motivazione della pretesa di pagamento• Intimazione/ordina ad effettuare il pagamento • Termine di 30/60 giorni per pagarla • l’avvertenza, se in difetto, si procederà ad esecuzione forzata • L’indicazione del responsabile del procedimento • L’Indicazione del soggetto cui chiedere l’autotutela• L’indicazione in merito all’impugnazione (soggetto-termine) • L’ufficio emittente e l’ufficio cui chiedere informazioni• Il visto di esecutorietà• La sottoscrizione dell’atto

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Elementi essenziali• Per gli accertamenti tributari vale quanto previsto dalla 296/2006, in merito agli elementi

essenziali.• Per le ingiunzioni, oltre alle scarne indicazioni di cui al 639/1910 vale quanto previsto dall’art. 7

dello Statuto del Contribuente.

• Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti) • 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3

della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

• 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

• a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

• b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

• c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

• 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

• 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

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• L’art. 2 del 639 prevede che «La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette»

Questa norma è stata abrogata dall’art. 229 del D.lgs. N.51/1998 il quale prevede che «Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto».Pertanto la sottoscrizione spetta al funzionario/dirigente cui è attribuita la funzione della riscossione coattiva, variamente articolata negli enti (funzionario responsabile Imu, dirigente pubblica istruzione, etc…. ). Il riferimento è il peg/bilancio, ovvero si guarda il soggetto cui è stata attribuita la competenza della riscossione coattiva.Occorre però considerare che la riscossione ordinaria può essere di competenza di un soggetto (responsabile servizio) mentre la competenza della riscossione coattiva può essere in capo ad altro soggetto (ragioneria). Poi vi sono casi in cui i due ruoli coincidono, come nel caso del funzionario Imu.Nel caso dell’ingiunzione occorre attestare che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero occorre apporre il visto di esecutività/esecutorietà, e ciò non può essere fatto dal responsabile della riscossione coattiva. Quindi occorre una doppia firma. Il visto di esecutività/esecutorietà potrà essere anche non apposto nell’atto ingiuntivo se questo richiama l’attestazione comunque effettuata dal responsabile dell’entrata, ovvero se questo firma una sorta di lista di carico dei crediti ingiunti (similmente a quanto avviene con il ruolo coattivo).Ovviamente se affida ad un concessionario privato, la firma spetterà a tale soggetto

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Termine di pagamento dell’ingiunzione

• Tema abbastanza controverso.• L’art. 2 del 639 prevede espressamente il termine di 30 giorni.• Tuttavia ricordiamoci che il termine per impugnare l’ingiunzione innanzi

le CTP è di 60 giorni, • Art. 21 del d.lgs. N. 546/1992 «Il ricorso deve essere proposto a pena di

inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo».

• Tra i due termini, per i crediti di natura tributaria, prevalgono quelli del processo tributario in quanto norma successiva.

• Il termine di 60 giorni è preferibile anche per motivi di logicità, perché non pare accettabile che il debitore debba pagare nei 30 giorni e poi possa impugnare nei 60, perché si precluderebbe di fatto l’accesso agli strumenti cautelari previsti dal 546.

• La soluzione pare quindi essere quella di ritenere applicabile il termine di 60 giorni per i crediti tributari, mentre quello di 30 giorni per i crediti diversi

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• Atto ingiunzione.pdf

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• La funzione della notifica è quella di realizzare la conoscenza legale dell’avviso, ovvero di dare certezza giuridica che l’atto è conosciuto dal soggetto destinatario.

• Esistono varie norme che disciplinano, anche in modo significativamente diverso, il procedimento di notifica.

Art. 160 c.p.c. - La notificazione è nulla solo sea) non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale va consegnata la copia;b) vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

• La notificazione è inesistente quanto:• A) è eseguita da un soggetto che non ne ha il potere;• B) è effettuata verso un soggetto che non abbia alcun

collegamento con il destinatario (Cass. 22642/2007; 621/2007);• C) è eseguita con modalità assolutamente difformi da quelle

previste dalla legge (pec?, poste private, fax).

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• Cassazione 26 marzo 2014, n. 7078, ad avviso della quale «alla luce della nota giurisprudenza di questa Corte, peraltro consolidatasi in tema di atti impositivi, ma per eadem ratio applicabile a tutti gli atti impugnabili indicati il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 per cui la natura sostanziale e non processuale degli atti in parola non osta all'applicazione di taluni istituti appartenenti al diritto processuale, compreso quello ex art. 156 c.p.c. della sanatoria degli eventuali vizi di notificazione del provvedimento a seguito di proposizione del ricorso contro lo stesso e cioè per raggiungimento dello scopo (cfr., con riferimento agli atti impositivi, Cass. sez. trib. n. 6613 del 2013; Cass. sez. trib. n. 2272 del 2011)».

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• La sanatoria per raggiungimento dello scopo, ovvero la conoscenza dell’atto, che si verifica con l’impugnazione dello stesso, si verifica non solo per le notifiche nulle ma anche per quelle inesistenti (anche se la giurisprudenza sul punto non è del tutto pacifica).

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-08-2015, n. 16610• Non v'è, invero, alcuna ragione per discostarsi dal consolidato principio di

questa Corte, secondo cui 'la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell'art 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. 5057/2015);

• nè a diversa conclusione può giungersi ipotizzando una inesistenza della notifica.. , al riguardo, proprio con riferimento alla supposta inesistenza, è stato condivisibilmente precisato che, costituendo (come detto) la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto, come desumibile nel caso di specie dalla proposta rituale impugnazione, abbia raggiunto Io scopo (Cass. 654/2014; Cass. 13852/2010).

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• Ufficiale giudiziario: è la forma prevista direttamente dal 639, che all’art. 2 prevede solo questo tipo di modifica.

• Messo notificatore Ufficio tributi nominato dal dirigente ex c. 158 della legge n. 296/2006 (solo per atti tributari) (*)

• Messi comunali dei comuni ex art. 10 legge 265/99 (la più precisa) (**)

• raccomandata AG di cui alla Legge 890/82 • Raccomandata A R per analogia alla cartella – art. 26 DPR

602/1973 , ma • (*) .158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le

procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori

• (**) 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

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• La cartella di pagamento può essere notificata con raccomandata A/R bianca. Questa forma di notifica ha dato luogo ad un enorme contenzioso, che ha visto nei giudizi di Cassazione vincente Equitalia.

• In virtù della costante assimilazione dell’ingiunzione alla cartella dovrebbe essere possibile notificare anche con A/R.

• Inoltre la raccomandata semplice può essere usata per la notifica degli atti di accertamento tributari, ed il messo ufficio tributo, per espressa previsione normativa, notifica sia l’accertamento che l’ingiunzione.

• Ci sono comunque incertezze ed occorre considerare che il costo di spedizione è a carico del debitore (se paga).

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Ingiunzione plurima e obbligazione e solidale

• L’Ingiunzione, al pari della cartella di pagamento, può riguardare più atti

di accertamento, anche di tributi diversi.

• In teoria sarebbe possibile anche cumulare nella stessa ingiunzione di

pagamento tutti i debiti che un soggetto ha nei confronti dell’ente locale,

sia di natura tributaria che non, come peraltro avviene con le cartelle di

pagamento (tributi, inps, multe, eccetera), a condizione però che nelle

informazioni relative all’impugnativa si spieghi quale debito è impugnabile

in CTP e quale in Tribunale

• Se si ingiunge un’obbligazione solidale, la notifica ad uno solo dei debitori

non può valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in

grado di interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri. In tal

senso Corte cost. sentenza 16 maggio 1968 n. 48, con la quale si è

voluto garantire l’esercizio autonomo del diritto di difesa di ogni singolo

coobligato.

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• La notifica dell’AG ha un costo «eventuale» per l’ente molto elevato, perché la raccomandata in media (dipende dal formato) costa € 6,60, poi se:

1. il destinatario è assente le Poste inviano un avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 5,45;

2. Se il plico è consegnato a persona diversa dal destinatario, anche se abilitato per legge al ritiro della posta in luogo del destinatario, viene inviata una raccomandata con la quale l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta consegna (comunicazione di avvenuta notifica CAN)applicando la tariffa di Euro 4,50 (*)

(*) Art. 36, c. 2-quater DL n. 248/2007. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:• «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale

dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»

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Per gli atti tributari il DM 12/09/2012

• 1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative

• 2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

• ……..• (in realtà si tratta di DM che riguarda gli atti dell’amministrazione

finanziaria……….. Per gli enti territoriali……

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Entro quando notificare – Decadenza -Prescrizione

• Occorre prima di tutto distingue tra decadenza e prescrizione• Gli atti di accertamento devono essere notificati a pena di

decadenza e sempre a pena di decadenza deve essere notificato il titolo esecutivo (31/12 del terzo anno a quello in cui l’anno diventa definitivo; regime particolare sentenze)

• Art. 2964 (inapplicabilità regole prescrizione)- Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti.

• Art. 2966 (cause che impediscono la decadenza) – La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.

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Entro quando notificare – Decadenza -Prescrizione• Si applicano le norme sulla prescrizione• Art. 2962 (compimento della prescrizione) – In tutti i casi

contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quanto è compiuto l’ultimo giorno del termine.

• Art. 2963 (computo dei termini di prescrizione)• I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre

leggi si computano secondo il calendario comune.• Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale

del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

• Se il termine scade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

• La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorni del mese iniziale.

• Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso.

• Computo termini decadenza

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Entro quando notificare – Decadenza -Prescrizione

• Quindi per gli atti tributari:• - devo attivare la riscossione coattiva entro un termine

decadenziale;• - devo portare a termine la riscossione coattiva entro un

termine prescrizionale (avendo cura di interrompere la prescrizione ….)

• Per gli atti non tributari:• - devo attivare la riscossione coattiva entro il termine

prescrizionale;• - l’attivazione della riscossione coattiva è atto interruttivo della

prescrizione, che dunque riprende

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Cosa posso riscuotere con l’ingiunzione?• TUTTE LE ENTRATE

1) Le entrate tributarie: l’ingiunzione deve essere proceduta da un atto di accertamento (ma vedi anche art. 17, c. 3 del D.lgs. N. 472/1997)(**?

2) Le entrate patrimoniali di diritto pubblico: si tratta di entrate di natura pubblicistica che hanno

normalmente alla base un atto amministrativo (concessione cosap, oneri edilizi, etc.). In questa categoria di

entrate rientrano anche le tariffe per i servizi a domanda individuale (rette assistenza anziani, casa protetta,

nido, mensa, trasporto scolastico, palestre, eccetera). Può esserci un titolo esecutivo (come l’ordinanza

ingiunzione per le sanzioni amministrative – art. 18 della legge 689/1991, che deve essere emessa dopo il

verbale di contestazione), oppure il verbale di accertamento per le violazioni al codice della strada). Se la

legge non prevede un titolo esecutivo allora l’ingiunzione stessa assumerà il ruolo di atto esecutivo

e sarà impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito. (Cass. 20-07-2012, n. 12682:

«L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della p.a., ha

natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto

(Cass. n. 12263/2007; n. 2494/1997)»

È comunque opportuno precostituirsi un titolo certo notificando un atto di messa in mora, dimodoché

l’ingiunzione abbia come atto presupposto un atto notificato. Per queste entrate non c’è decadenza, ma solo

prescrizione.

(**) 3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché

risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in

nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3

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Cosa posso riscuotere con l’ingiunzione?3) Le entrate patrimoniali di diritto privato: sono entrate conseguenti all’agire della PA alla

stessa stregua di un privato cittadino (canoni locazione) e quindi in questo caso l’ente deve

agire come un privato cittadino. Il 639/1910 è espressamente applicabile a tutte le entrate degli

enti territoriali e quindi anche a quelli di natura privatistica. Ma d’altro canto è possibile anche

utilizzare il ruolo:

• D.lgs n. 46/999, art. 21. Presupposti dell'iscrizione a ruolo: «1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.» Si veda Cassazione n. 17628/2011 sulle fatture da servizi idrico, che è pacificamente di natura privatistica

C.p.c. 474. Titolo esecutivo.• L'esecuzione forzata [c.c. 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo [c.p.c. 476, 480, 518, 617] per

un diritto certo, liquido ed esigibile.• Sono titoli esecutivi:

• 1) le sentenze [c.p.c. 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [c.p.c. 179, 185, 199, 263, 322, 391, 412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 800, 801, 804, 814, 825] [disp. att. c.p.c. 24, 38, 107, 189] (1);

• 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali (2), nonché gli altri titoli di credito [c.c. 1992] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790, 1791; c.n. 457, 956] (3);

• 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [c.c. 2699].• L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3)

del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma

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Entro quando deve essere notificata?Prima dello spirare del termine di decadenza o prescrizione

• Per le entrate tributarie abbiamo visto che esiste un termine di decadenza;• per le entrate patrimoniali si applica il codice civile e quindi, a seconda della tipologia

dell’entrate, la prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.) oppure la prescrizione breve di 5 anno (2948 c.c.). Ai sensi dell’articolo 2934 Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Ai sensi dell’articolo 2935 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi il giorno successivo alla scadenza.

• Normalmente si ritiene che il termine di prescrizione breve sia applicabile alle tariffe, ai canoni e a tutto ciò che «deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

• Per alcune entrate è la legge stessa che indica il termine di prescrizione, come per le sanzioni amministrative (Articolo 28 L 689/81 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile).

• Sui tributi comunali non c’è giurisprudenza, anche di legittimità, pacifica.• Ritengo però che per tutti i tributi, stante il principio dell’autonomia di ogni singolo anno

d’imposta, si applichi la prescrizione decennale.• E ciò, ad esempio anche per la Tarsu, perché se è anche liquidata direttamente dall’ente

essa è calcolata su una situazione che può variare all’interno dell’anno o da anno in anno. Per i tributi c’è il doppio passaggio: decadenza e prescrizione. Quello che io iscrivo a ruolo però è l’atto di accertamento che non può considerarsi «periodico». Qualche dubbio sulla tarsu liquidata direttamente in ruolo, ma anche in questo caso si ritiene che valga la prescrizione decennale in funzione dell’autonomia di ogni anno d’imposta.

• Occorre prestare attenzione nel mantenere vivo il credito interrompendo la prescrizione. Un debito di 20 anni fa è esigibile se non prescritto

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Dipende dal credito ingiunto• Se credito tributario: commissione tributaria provinciale, ma solo per

vizi propri, al pari della cartella di pagamento• Se credito relativo ad entrata patrimoniale innanzi al giudice ordinario,

ma in questo caso anche per questioni di merito.

Art. 3 RD 639/1910 - Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150

Art. 32 del D.lgs. 150/2011 – ‘Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici’• 1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate

patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

• 2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

• 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

• Nella vecchia formulazione l’art. 3 del 639 prevedeva che, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il debitore poteva produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a norma del cpc.

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• La novella recata dal Dlgs. n. 150/2011 potrebbe rafforzare l’ingiunzione nella

misura in cui essa non si fonda su un atto presupposto che abbia valenza di titolo

esecutivo, ovvero la maggior parte delle entrate di natura patrimoniale, perché

l’ente può chiedere in giudizio l’accertamento del credito e la condanna al suo

pagamento. Quindi diventerebbe la sentenza il titolo esecutivo.

• Tuttavia, si corrono dei rischi:

• Rischioso nel senso che

a) si ha qualche dubbio che il giudice dell'opposizione all'ingiunzione arrivi

all'accertamento del credito e non si fermi (sbagliando) alla declaratoria di revoca

dell'ingiunzione per mancanza del titolo esecutivo;

b) in teoria dovrebbe compensare le spese di lite perché la sentenza dovrebbe essere di

revoca dell'ingiunzione per mancanza di titolo (=accoglimento dell'opposizione) e di

accoglimento della domanda di accertamento del credito e condanna.

Se si stima che le opposizioni all’ingiunzione siano non più del 10/20% ...il gioco vale la

candela!

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• La giurisprudenza di legittimità è stata sempre ferma nel ritenere che il termine di 30 giorni previsto dall’art. 3 del 639 non è «espressamente» qualificato a pena di inammissibilità, sicché l’opposizione all’ingiunzione può sempre essere proposta nel corso della procedura, ed ovviamente prima che sia conclusa l’esecuzione forzata (Cass. 6670/2009).

• Per le ingiunzioni fiscali il termine, che è di 60 giorni, è a pena di inammissibilità.

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Sospensione – commi 537-543 legge 228/12• Legge. 228537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le

società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

• 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: (113)

• a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

• b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; • c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; • d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in

parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

• e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

• [f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso •

Se l’ente non risponde entro 220 giorni la cartella è discaricata di diritto• Si applica all’ingiunzione

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Innanzitutto occorre porsi il problema della «validità temporale» dell’ingiunzione di pagamento, tema questo su cui vi sono diverse tesi.• La prima deriva dall’art. 481 del c.p.c. che indica in 90 giorni il termine

entro il quale debba essere intrapresa l’azione di natura esecutiva con la possibilità di poterla comunque reiterare.

• La seconda deriva dall’art. 50 del d.P.R. n° 602/1973

• Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) • 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è

inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

• 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni

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• In virtù dell’assimilazione giurisprudenziale tra ingiunzione e cartella, dovrebbe, ritenersi applicabile il termine di cui all’art. 50 del DPR 602/1973, che peraltro è nel titolo II, espressamente applicabile all’ingiunzione.

• Inoltre si ritiene non applicabile il c. 544 perché espressamente riferito alla riscossione tramite ruolo.

• Legge 228/2012, co. 544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

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FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE• Prima di iniziare ad analizzare le misure cautelari ed esecutive

occorre porsi il problema dell’Ufficiale della riscossione• Art 7 del DL n. 70/2011, comma 2, lett. gg- sexies) ai fini di cui alla lettera gg -

quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari

responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali

della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11

del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra

persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi

dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;• Art. 4 del Dl 209/2002, comma 2 sexies ancora vigente: «ai fini del comma 2 sexies

il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»

• Occorre in altri termini il «patentino»

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Ufficiale • Art. 49, comma 3 dpr 602: Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli

ufficiali della riscossione

• Quindi compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari Esegue le notificazioni Esegue i pignoramenti Esegue i pubblici incanti

• La figura è disciplinata dall’art. 42 del D.lgs. n. 112/1999.

• L’art. 43 del 112 prevede che «L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei

comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro

subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della

riscossione non può farsi rappresentare né sostituire»

• L’art. 44 del 112 prevede che l’ufficiale della riscossione deve annotare in ordine

cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell’esercizio delle proprie

funzioni.

• Il registro cronologico dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con

DM 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il

registro cronologico dell’ufficiale giudiziario

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La disciplina è sostanzialmente la stessa e quindi si può sostenere che il «funzionario della riscossione» svolge gli stessi compiti svolti dall’ «ufficiale della riscossione»

• VA PRECISATO CHE IL FUNZIONARIO DELLA RISCOSSONE• Non è il funzionario responsabile del procedimento

amministrativo e non sottoscrive l’ingiunzione• Non sottoscrive gli atti cautelari, che sono atti di tutela del credito

e non di esecuzione, quindi• Non firma il preavviso di fermo né il fermo• Non firma l’ipoteca• Non decide il pignoramento • Non è più necessario per il pignoramento presso terzi (perché non è più

necessario l’ufficiale della riscossione- art. 72-bis del Dpr 602)

COSA FA:• Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare• Esegue i pubblici incanti• Notifica ogni atto relativo alla procedura esecutiva

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I privilegi dell’ingiunzione rafforzata – Titolo II Dpr 602/73

• La maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono

affidate all’ente che procede alla riscossione;

• le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della

riscossione;

• L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per

trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche;

• tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei

confronti del debitore;

• importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento;

• Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;

• La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e

dell’ipoteca quale misura cautelare

• Pignoramento crediti diretta

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Misure cautelari- Fermo amministrativo• Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati) • 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il

concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

• 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

• 3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*)

• 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo (mai emanato).

• (*) . Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi poste in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 ad euro 3.111. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo

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Le disposizioni operative sono contenute nel D.M. 7-9-1998 n. 503

l’ACI (art. 2 DM) mette a disposizione un sistema di interscambio

Ci sono due convenzioni con l’ACI: per la consultazione della banca dati del PRA; per

effettuare la richiesta del fermo.

Il sistema informativo dell’ACI, dopo un controllo automatizzato, invia

telematicamente la richiesta di iscrizione del fermo all’ufficio provinciale ACI

Il DM poneva a carico del debitore le spese per la cancellazione del fermo, ma

Il Dl 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-octies) ha disposto che in caso di

cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai

sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né

all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici

registri

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• Il fermo amministrativo è soggetto a tre voci di spesa: iscrizione, revoca e

cancellazione.

• La lettera in commento sembra riferirsi alla sola cancellazione e non anche

alle spese di iscrizione (euro 20,92) e all’imposta di bollo (29,24 se si utilizza

il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta oppure euro 43,86 se

si utilizza il modello NP-3).

• Dubbio sulle spese per l’emissione del provvedimento di revoca (12,40)

dovute all’Agente della Riscossione o altro ente procedente. La disposizione

si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo

presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore della norma ossia il 13 luglio

2011.

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• Cassazione ss.uu. 14831 del 5 giugno 2008: è competente il giudice tributario

solo se la pretesa è tributaria. Diversamente è competente il giudice ordinario

• PREAVVISO DI FERMO ORDINANZA 10672/2009:

•Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi

una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi

al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del

diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario

del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale

sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il

controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».

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Art. 77 (Iscrizione di ipoteca) • 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce

titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

• 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere l'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

• 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario , prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

• 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

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Le conservatorie sono tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche

quando l’istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione

fiscale non pagata.

Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo,

poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale, stante il rinvio

anche espresso al titolo II del Dpr 602.

Tale tesi è confermata da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania,

emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009.

Tuttavia dipende dalle conservatorie, perché l’Agenzia del territorio con circolare n. 4 del

20 maggio 2008 ha ritenuto, anche sulla scorta del parere dell’Avvocatura Generale dello

Stato n. 13635/07, che l’ingiunzione non darebbe diritto all’iscrizione dell’ipoteca, in

quanto il mero rinvio alle norme del titolo II del d.p.r. 602/73, peraltro previa verifica di

compatibilità, non è sufficiente ad attribuire all’ingiunzione fiscale l’idoneità a costituire

titolo per l’iscrizione di ipoteca…”. Inoltre, la pretesa equiparazione tra ingiunzione e

cartella comunque non attribuisce ai comuni e ai “concessionari locali” la gratuità delle

formalità ipotecarie, ai sensi dell’art. 47, primo comma, del D.P.R. n. 602/73, né la gratuità

delle certificazioni e delle visure ipotecarie

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L' art. 2808 c.c. prevede che: "l'ipoteca (....) si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari” .

Due sono gli elementi fondamentali per l'iscrizione: il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore • Il contenuto della nota è disciplinato dall' art. 2839 c.c., che al secondo comma , indica il

contenuto soggettivo ed oggettivo della nota Contenuto soggettivo: individuazione del soggetto titolare del bene o diritto vincolato:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca

b) per le persone giuridiche, le società prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale ed il codice fiscale. Per le società semplici e le associazioni riconosciute vanno aggiunte le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza secondo l'atto costitutivo

c) il creditore può eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari. In tal caso, ciò deve risultare dalla nota

Contenuto oggettivo: serve ad individuare la fonte del diritto di garanzia:a) indicazione del titolo ipotecario, della sua data e nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevutob) importo della somma per la quale l'iscrizione é effettuata c) interessi ed annualità che il credito produce d) tempo dell'esigibilità, cioè la scadenza del termine che eventualmente sia stato pattuito per il

pagamento e) natura e situazione dei beni gravati

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Ricevuto il titolo e la nota in doppio originale, il Conservatore deve provvedere:

al deposito del titolo

a registrare la nota sul registro generale d'ordine, rilasciandone ricevuta

provvisoria (art. 2678 Codice civile );

ne riporterà copia sul registro particolare delle iscrizioni ( art. 2679 Codice

civile )

ed effettuerà la registrazione nei registri di classificazione

Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche

se il richiedente é tenuto ad anticiparle

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• Art. 479 cpc : l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla

notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi

dell’art. 137 e ss.:

• TITOLO ESECUTIVO: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO

LIQUIDO ESIGIBILE

• PRECETTO Art. 480 cpc. E’ l’intimazione ad adempiere l’obbligo

risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10

giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a

esecuzione forzata

art. 481cpc. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla

sua notificazione non è iniziata l’esecuzione

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L’ESPROPRIAZIONE FORZATA: E’ la sottrazione dei beni al debitore per

soddisfare il creditore procedente

E’ diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale e ai sensi

dell’art. 491 cpc inizia con il PIGNORAMENTO

492cpc. Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al

debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del

credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti

497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo

compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta

l’assegnazione o la vendita

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GLI ATTORI SONO:

• IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

• L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

• IL CANCELLIERE

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ESECUZIONE – PRINCIPI GENERALI - LE COSE MOBILI IMPIGNORABILI

• 514. Cose mobili assolutamente impignorabili.• Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono

pignorare:• 1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto ;• 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le

relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato ;

• 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

• [4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore ;]

• 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

• 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

• 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; (a decorrere dal 2 febbraio 2016)

• 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli . (a decorrere dal 2 febbraio 2016)

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• 515. Cose mobili relativamente impignorabili.• Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del

medesimo [c.c. 817], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione [c.n. 645].

• Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo .

• Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

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• 545. Crediti impignorabili.• Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con

l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .

• Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).

• Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

• Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito .

• Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette .

• Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514].

• Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge .

• Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

• Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

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• Art. 543. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del

debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato

personalmente al terzo e al debitore

• Deve contenere l’intimazione al terzo di non disporre delle cose

indicate

• La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per

rendere la dichiarazione di quantità

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Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento dell’ufficiale di

riscossione ed il verbale del pignoramento è notificato al debitore

Art. 64 (Custodia dei beni pignorati) 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

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• Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili) • 1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se

il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

• 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

• 2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.

ESECUZIONE – PIGNORAMENTO - DPR602/1973

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• Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie) - IVG• 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a

pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .

• 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante

• 10. Compensi e rimborsi spese.

• D.M. 18-12-2001 n. 455 (Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti)

• Art. 10. Per l'attività compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:

• a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera d) della tabella allegato 1, che dovrà essere corrisposto all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri strumenti elettronici;

• b) il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c), f) della tabella allegato 1, da recuperare con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, nei limiti delle somme ricavate dalla vendita;

• c) il rimborso delle somme di cui alla lettera e) della tabella allegato 1, nel caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore, viene effettuato da quest'ultimo.

• 2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a lire 75.000.

Disciplina del DPR 602/73IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 71 IVG

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Compensi IVG• A) Versamento forfetario: • per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000; • per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni: lire 120.000; • per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire 160.000; • per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000. • B) Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:• per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000; • per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000. • C) Trasporto effettivo di beni:• per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000; • per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000. • D) Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul ricavato delle vendite:• per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene

entro 40 giorni dall'incarico. • E) Caso di estinzione:• per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000; • per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000 • In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per tutte le procedure lire 300.000. • F) Custodia esercitata nei locali dell'Istituto: • 1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi: • con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliere; • con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliere; • con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliere; • per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliere; • 2) per autoveicoli: • con valore fino a lire 5 milioni: lire 42.000 per i primi trenta giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi; • con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi; • 3) per altri beni: • con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi; • con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi. • G) Caso di beni rimasti invenduti. • Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.

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Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni)• 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai

coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

• 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) • 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545,

commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

• a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

• b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. • 1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della

riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’ articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

• 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 72, comma 2.

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Pignoramento presso terzi: le disposizioni particolari del 602/73

• Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)• 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

• 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. (quindi 1/5)

• 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo

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• Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo) • 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’ articolo 50, comma 1, l’agente della

riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

• 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(sanzione da euro 2.065 a 20.685)

• . All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’ articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

• 3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’ articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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Pignoramento presso terzi: Dichiarazione stragiudiziale

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Art. 76 (Espropriazione immobiliare) 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: • a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione

delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

• a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

• b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

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Il bene potrebbe tornare in pieno possesso del debitore!

• Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato) • 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario , nei dieci

giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

• 2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.

• 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo

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