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TITOLO VIII - AGENTI FISICITITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE ALCONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL

RUMORE DURANTE IL LAVORORUMORE DURANTE IL LAVORO

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Articolo 187 - Campo di applicazioneArticolo 187 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

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Articolo 188 – DefinizioniArticolo 188 – Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";ponderata in frequenza "C";

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b) livello di esposizione giornaliera al rumore b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla Norma nominale di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumoreriferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumoreimpulsivo;impulsivo;

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c) livello di esposizione settimanale al rumore c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla Norma giornate lavorative di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

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Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azionedi azione1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:fissati a:

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a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);20 μPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).20 μPa).

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2. Laddove a causa delle caratteristiche 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:esposizione settimanale a condizione che:

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a) il livello di esposizione settimanale al rumore, a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.massimo ricorrente.

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Articolo 190 - Valutazione del rischioArticolo 190 - Valutazione del rischio

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, 1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:considerazione in particolare:

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a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;b) i valori limite di esposizione e i valori di azione b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;di cui all’articolo 189;c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;minori;

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d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;vibrazioni;e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;vigenti disposizioni in materia;

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g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;progettate per ridurre l’emissione di rumore;h) il prolungamento del periodo di esposizione al h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;è responsabile;i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nellacomprese, per quanto possibile, quelle reperibili nellaletteratura scientifica;letteratura scientifica;l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.con adeguate caratteristiche di attenuazione.

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2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.documento di valutazione.

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3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.dell’esposizione del lavoratore.

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4. Nell’applicare quanto previsto nel presente 4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.la prassi metrologica.5. La valutazione di cui al comma 1 individua le 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.2.

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5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, 5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.riferimento.

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Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabileesposizione molto variabile1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione egarantendo loro le misure di prevenzione eprotezione conseguenti e in particolare:protezione conseguenti e in particolare:

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a) la disponibilità dei dispositivi di protezione a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;individuale dell’udito;b) l’informazione e la formazione;b) l’informazione e la formazione;c) il controllo sanitario.c) il controllo sanitario.

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In questo caso la misurazione associata alla In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare ilprevenzione e protezione e per formulare ilprogramma delle misure tecniche e organizzative programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.di cui all’articolo 192, comma 2.2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.articolo.

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Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezioneArticolo 192 - Misure di prevenzione e protezione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:riduce al minimo mediante le seguenti misure:

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;una minore esposizione al rumore;b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;rumore;c) progettazione della struttura dei luoghi e dei c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;posti di lavoro;

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

d) adeguata informazione e formazione sull’uso d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;e) adozione di misure tecniche per il e) adozione di misure tecniche per il contenimento:contenimento:1) del rumore trasmesso per via aerea, quali 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;materiali fonoassorbenti;2) del rumore strutturale, quali sistemi di 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;smorzamento o di isolamento;

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f) opportuni programmi di manutenzione delle f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;sistemi sul posto di lavoro;g) riduzione del rumore mediante una migliore g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.sufficienti periodi di riposo.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori superiori di all’articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizioneorganizzative volte a ridurre l’esposizioneal rumore, considerando in particolare le misure di al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.cui al comma 1.

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3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sial’accesso alle stesse è limitato, ove ciò siatecnicamente possibile e giustificato dal rischio di tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.esposizione.

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4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il 4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni dicompatibile con il loro scopo e le loro condizioni diutilizzo.utilizzo.

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Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individualiindividuali1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro, nei 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192,prevenzione e protezione di cui all’articolo 192,fornisce i dispositivi di protezione individuali per fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;dell’udito;b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;loro rappresentanti;d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.individuale dell’udito.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione 2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione.valore limite di esposizione.I mezzi individuali di protezione dell’udito sono I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.prestazioni richieste dalle normative tecniche.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

Articolo 194 - Misure per la limitazione Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione dell’esposizione 1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei 1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:datore di lavoro:a) adotta misure immediate per riportare a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;esposizione;b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;c) modifica le misure di protezione e di prevenzione c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.per evitare che la situazione si ripeta.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

Articolo 195 - Informazione e formazione dei Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratorilavoratori1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

Articolo 196 - Sorveglianza sanitariaArticolo 196 - Sorveglianza sanitaria1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.competente.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.il medico competente ne confermi l’opportunità.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

Articolo 197 - DerogheArticolo 197 - Deroghe1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.applicazione la disciplina regolare.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti alcircostanze, che i rischi derivanti siano ridotti alminimo. Il datore di lavoro assicura minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.sensi del presente articolo.

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RISCHI DA RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMOREESPOSIZIONE AL RUMORE

Articolo 198 - Linee Guida per i settori della Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call centermusica, delle attività ricreative e dei call center1. Su proposta della Commissione permanente 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le lineeautonome di Trento e di Bolzano definisce le lineeguida per l’applicazione del presente capo nei guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.call center.

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IL RUMOREIL RUMORE

Comunemente si intende per rumore un suono Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole, che provoca una sensazione sgradevole, fastidiosa o intollerabile.fastidiosa o intollerabile.Il suono è una perturbazione meccanica che si Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell’udito.e che è in grado di eccitare il senso dell’udito.

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IL RUMOREIL RUMORE

Un corpo che vibra provoca nell’aria oscillazioni Un corpo che vibra provoca nell’aria oscillazioni della pressione intorno al valore della pressionedella pressione intorno al valore della pressioneatmosferica - compressioni e rarefazioni, che si atmosferica - compressioni e rarefazioni, che si propagano come onde progressive nel mezzo epropagano come onde progressive nel mezzo egiungono all’orecchio producendo la sensazione giungono all’orecchio producendo la sensazione sonora.sonora.Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra ladifferenza indotta dalla perturbazione sonora tra lapressione totale istantanea e il valore della pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio. pressione statica all’equilibrio.

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IL RUMOREIL RUMORE

Nel caso più semplice le variazioni della pressione sono Nel caso più semplice le variazioni della pressione sono descritte da una funzione sinusoidale caratterizzata dalle descritte da una funzione sinusoidale caratterizzata dalle seguenti grandezze:seguenti grandezze:• • frequenza (f): numero di oscillazioni complete nell’unità frequenza (f): numero di oscillazioni complete nell’unità di tempo (Hz).di tempo (Hz).• • periodo (T): durata di un ciclo completo di oscillazione periodo (T): durata di un ciclo completo di oscillazione (s); è l’inverso della frequenza.(s); è l’inverso della frequenza.• • velocità di propagazione (c): velocità con la quale la velocità di propagazione (c): velocità con la quale la perturbazione si propaga nel mezzo.perturbazione si propaga nel mezzo.• • lunghezza d’onda (λ): distanza percorsa dall’onda lunghezza d’onda (λ): distanza percorsa dall’onda sonora in un periodo (m).sonora in un periodo (m).• • ampiezza (A): valore massimo dell’oscillazione di ampiezza (A): valore massimo dell’oscillazione di pressione (N/m2).pressione (N/m2).

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IL RUMOREIL RUMORE

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IL RUMOREIL RUMORE

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IL RUMOREIL RUMORE

Qualora le onde abbiano frequenza Qualora le onde abbiano frequenza approssimativamente compresa fra 20 e 20000 approssimativamente compresa fra 20 e 20000 Hz ed ampiezza superiore ad una certa entità che Hz ed ampiezza superiore ad una certa entità che dipende dalla frequenza, l’orecchio umano è in dipende dalla frequenza, l’orecchio umano è in grado di percepirle.grado di percepirle.

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IL RUMOREIL RUMORE

Livello di pressione e di potenza sonora Livello di pressione e di potenza sonora Se si misurasse la pressione sonora in N/m2 Se si misurasse la pressione sonora in N/m2 (Pascal), si dovrebbero considerare valori (Pascal), si dovrebbero considerare valori tipicamente compresi fra 20*10tipicamente compresi fra 20*10-6-6 Pa e 200 Pa. Al Pa e 200 Pa. Al fine di comprimere tale intervallo di variabilità ed fine di comprimere tale intervallo di variabilità ed anche sulla base dell’ipotesi che l’intensità delle anche sulla base dell’ipotesi che l’intensità delle sensazioni uditive sia in prima approssimazione sensazioni uditive sia in prima approssimazione proporzionale al logaritmo dello stimolo e non al proporzionale al logaritmo dello stimolo e non al suo valore assoluto.suo valore assoluto.

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IL RUMOREIL RUMORE

Livello di pressione e di potenza sonora Livello di pressione e di potenza sonora

LLpp = 10 log (p = 10 log (p22/p/poo22) = 20 log (p/p) = 20 log (p/p

oo))

dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in esame e pesame e p

oo (pressione sonora di riferimento) è il (pressione sonora di riferimento) è il

valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10-6-6 Pa = Pa = 20 µPa). 20 µPa).

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IL RUMOREIL RUMORE

Livello di pressione e di potenza sonora Livello di pressione e di potenza sonora

LLpp = 10 log (p = 10 log (p22/p/poo22) = 20 log (p/p) = 20 log (p/p

oo))

dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in esame e pesame e p

oo (pressione sonora di riferimento) è il (pressione sonora di riferimento) è il

valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10-6-6 Pa = Pa = 20 µPa). 20 µPa).

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IL RUMOREIL RUMORE

Analogamente si ha:Analogamente si ha:

Livello di potenza sonora = LLivello di potenza sonora = LWW = 10 log (W/ W = 10 log (W/ W

oo) )

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IL RUMOREIL RUMORE

Livello sonoro continuo equivalenteLivello sonoro continuo equivalente

Per caratterizzare un rumore variabile in certo Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il:intervallo di tempo T, si introduce il:

Il LIl Leq,Teq,T non è altro che una media ponderata sul non è altro che una media ponderata sul

tempo dei valori istantanei di pressione acusticatempo dei valori istantanei di pressione acustica

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IL RUMOREIL RUMORE

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IL RUMOREIL RUMORE

Il LIl Leq.Teq.T è il livello, espresso in dB, di un ipotetico è il livello, espresso in dB, di un ipotetico

rumore costante che, se sostituito al rumore reale rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora.la stessa quantità totale di energia sonora.

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IL RUMOREIL RUMORE

Per la valutazione del rumore a livello Per la valutazione del rumore a livello internazionale sono comunemente utilizzate due internazionale sono comunemente utilizzate due curve di ponderazione, (filtri che operano curve di ponderazione, (filtri che operano un’opportuna correzione dei livelli sonori alle un’opportuna correzione dei livelli sonori alle diverse frequenze) del rumore. La curva A è diverse frequenze) del rumore. La curva A è utilizzata per valutare gli effetti del rumore utilizzata per valutare gli effetti del rumore sull’uomo. Il livello sonoro in dB(A), chesull’uomo. Il livello sonoro in dB(A), chesi ottiene utilizzando questa curva di si ottiene utilizzando questa curva di ponderazione Aponderazione A

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IL RUMOREIL RUMORE

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IL RUMOREIL RUMORE

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IL RUMOREIL RUMORE

Livello di piccoLivello di picco

Accanto al livello sonoro continuo equivalente Accanto al livello sonoro continuo equivalente viene infine utilizzato un secondo parametro,viene infine utilizzato un secondo parametro,comunemente noto come livello di picco lineare comunemente noto come livello di picco lineare Lpicco. Tale livello è definito come:Lpicco. Tale livello è definito come:

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IL RUMOREIL RUMORE

Dove la grandezza pDove la grandezza ppeakpeak, non è un valore r.m.s., , non è un valore r.m.s.,

ma il valore della pressione acustica istantanea ma il valore della pressione acustica istantanea

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Valutazione senza misurazioniValutazione senza misurazioni

Stante l’estrema differenziazione delle tipologie Stante l’estrema differenziazione delle tipologie aziendali, qualora si possa “fondatamente” aziendali, qualora si possa “fondatamente” ritenere che i livelli di esposizione personali a ritenere che i livelli di esposizione personali a rumore (LEP) non superino gli 80 dB(A). rumore (LEP) non superino gli 80 dB(A).

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Valutazione senza misurazioniValutazione senza misurazioni

Per decidere sul non superamento o meno degli Per decidere sul non superamento o meno degli 80 dB(A) di L80 dB(A) di L

EPEP,, il datore di lavoro deve utilizzare il datore di lavoro deve utilizzare

dei criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione. dei criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione. I criteri comunemente raccomandati sono:I criteri comunemente raccomandati sono:• • i risultati di misurazioni, anche estemporanee;i risultati di misurazioni, anche estemporanee;• • i risultati di precedenti misurazioni;i risultati di precedenti misurazioni;• • la disponibilità di specifiche acustiche dei la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso;macchinari in uso;• • i confronti con situazioni analoghe;i confronti con situazioni analoghe;• • i dati di Letteratura;i dati di Letteratura;• • la manifesta assenza di fonti di rumorosità la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative.significative.

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

In tutti i casi in cui non si possa fondatamente In tutti i casi in cui non si possa fondatamente escludere che vi siano LEP superiori a 80 dB(A) escludere che vi siano LEP superiori a 80 dB(A) occorre provvedere alla valutazione del rischio occorre provvedere alla valutazione del rischio mediante misurazioni.mediante misurazioni.

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

L’indicazione fornita dalla legge trova la motivazione L’indicazione fornita dalla legge trova la motivazione tecnica nella necessità che i LEP siano definiti con tecnica nella necessità che i LEP siano definiti con sufficiente precisione in quanto, in relazione agli sufficiente precisione in quanto, in relazione agli stessi, devono essere adottate conseguenti e stessi, devono essere adottate conseguenti e specifiche misure di prevenzione e di protezione.specifiche misure di prevenzione e di protezione.Il mancato ricorso ai rilievi fonometrici può quindiIl mancato ricorso ai rilievi fonometrici può quindiportare a risultati non sufficientemente precisi date le portare a risultati non sufficientemente precisi date le molteplici variabili che possono influenzare lemolteplici variabili che possono influenzare leemissioni acustiche: tipologia delle macchine, loro emissioni acustiche: tipologia delle macchine, loro vetustà, condizioni di manutenzione, organizzazione vetustà, condizioni di manutenzione, organizzazione del lavoro, caratteristiche ambientali del luogo di del lavoro, caratteristiche ambientali del luogo di lavoro, ecc.lavoro, ecc.

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

Personale competentePersonale competente

Premesso che la responsabilità di effettuare le Premesso che la responsabilità di effettuare le valutazioni tecniche tramite il personale competente èvalutazioni tecniche tramite il personale competente èdel datore di lavoro, il quale è opportuno che si del datore di lavoro, il quale è opportuno che si avvalga di figure qualificate, il D.Lgs. 81/08 (né altraavvalga di figure qualificate, il D.Lgs. 81/08 (né altraprecedente normativa) non stabilisce quali debbano precedente normativa) non stabilisce quali debbano essere i requisiti professionali del personaleessere i requisiti professionali del personaleincaricato di effettuare le valutazioni e le misurazioni incaricato di effettuare le valutazioni e le misurazioni dell’esposizione a rumore.dell’esposizione a rumore.

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16.51.47 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 64/85

Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

Di conseguenza ai fini della valutazione della Di conseguenza ai fini della valutazione della pertinenza e della qualità della valutazione pertinenza e della qualità della valutazione dell’esposizione, si dovranno prendere in esame dell’esposizione, si dovranno prendere in esame esclusivamente le prestazioni tecniche erogate dal esclusivamente le prestazioni tecniche erogate dal personale incaricato che, comunque, deve essere personale incaricato che, comunque, deve essere identificato nella Relazione tecnica.identificato nella Relazione tecnica.

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

In particolare dovranno essere osservati:In particolare dovranno essere osservati:• • l’adeguatezza della strumentazione utilizzata;l’adeguatezza della strumentazione utilizzata;• • la correttezza dei metodi di misura;la correttezza dei metodi di misura;• • la coerenza delle strategie di campionamento in la coerenza delle strategie di campionamento in relazione alla tipologia del rumore da misurare;relazione alla tipologia del rumore da misurare;• • la chiara indicazione dei punti di misura (sulla pianta la chiara indicazione dei punti di misura (sulla pianta o sul lay-out del reparto/stabilimento), le condizioni di o sul lay-out del reparto/stabilimento), le condizioni di campionamento e dei relativi livelli misurati;campionamento e dei relativi livelli misurati;• • la chiarezza e la completezza della Relazione la chiarezza e la completezza della Relazione tecnica (che costituisce il perno del Rapporto ditecnica (che costituisce il perno del Rapporto diValutazione) soprattutto in merito all’espressione dei Valutazione) soprattutto in merito all’espressione dei risultati della valutazione.risultati della valutazione.

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

Strumentazione per le misurazioni del rumoreStrumentazione per le misurazioni del rumoreLe misurazioni per la valutazione dell’esposizione a Le misurazioni per la valutazione dell’esposizione a rumore devono essere effettuate almeno conrumore devono essere effettuate almeno construmenti di gruppo 1 IEC 651/79 o IEC 804/85.strumenti di gruppo 1 IEC 651/79 o IEC 804/85.Gli strumenti di misura e di calibrazione devono Gli strumenti di misura e di calibrazione devono essere tarati annualmente presso uno dei centriessere tarati annualmente presso uno dei centriaccreditati al SIT (Servizio di Taratura in Italia) istituito accreditati al SIT (Servizio di Taratura in Italia) istituito con legge 273/91 o presso uno dei centri del EAcon legge 273/91 o presso uno dei centri del EA(European co-operation for Accreditation).(European co-operation for Accreditation).

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Valutazione con misurazioniValutazione con misurazioni

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Relazione tecnicaRelazione tecnica

Nel testo della Relazione tecnica, cui occorre Nel testo della Relazione tecnica, cui occorre approcciare dopo un’attenta analisi del ciclo diapprocciare dopo un’attenta analisi del ciclo diproduzione, dell’organizzazione e delle procedure produzione, dell’organizzazione e delle procedure di lavoro, delle ‘giornate lavorative tipo’, degli di lavoro, delle ‘giornate lavorative tipo’, degli ambienti di lavoro e delle caratteristiche del ambienti di lavoro e delle caratteristiche del rumore (condizione da realizzarsi anche con il rumore (condizione da realizzarsi anche con il confronto con i soggetti aziendali della sicurezza; confronto con i soggetti aziendali della sicurezza; in particolare il R-SPP ed il RLS) e dopo una in particolare il R-SPP ed il RLS) e dopo una accurata campagna di misure, vanno riportati i accurata campagna di misure, vanno riportati i seguenti elementi:seguenti elementi:

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Relazione tecnicaRelazione tecnica

• • anagrafica dell’unità produttiva in oggetto, anagrafica dell’unità produttiva in oggetto, descrizione della tipologia produttiva e delle descrizione della tipologia produttiva e delle mansioni nonché numero degli occupati totali;mansioni nonché numero degli occupati totali;• • tabella che identifichi le mansioni e relativo tabella che identifichi le mansioni e relativo numero di occupati, per le quali si è convenuto dinumero di occupati, per le quali si è convenuto diescludere il superamento degli 80 dB(A) di LEP, escludere il superamento degli 80 dB(A) di LEP, sulla base di una valutazione senza misurazionisulla base di una valutazione senza misurazionidettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati;adottati;

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Relazione tecnicaRelazione tecnica

• • strumentazione di calibrazione e di misura strumentazione di calibrazione e di misura utilizzata, con data dell’ultima taratura (di utilizzata, con data dell’ultima taratura (di laboratorio) precisando il centro SIT che l’ha laboratorio) precisando il centro SIT che l’ha effettuata, e gli estremi del certificato di taratura;effettuata, e gli estremi del certificato di taratura;• • criteri e modalità di valutazione dei LEP;criteri e modalità di valutazione dei LEP;

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Relazione tecnicaRelazione tecnica

• • piantina dell’unità produttiva con il lay-out piantina dell’unità produttiva con il lay-out aggiornato delle macchine e degli impianti, in cui aggiornato delle macchine e degli impianti, in cui siano indicate le postazioni di lavoro, le sorgenti di siano indicate le postazioni di lavoro, le sorgenti di rumore e i punti di misura.rumore e i punti di misura.• • tabella che associ ai punti di misura i rispettivi tabella che associ ai punti di misura i rispettivi LLAeqAeq e L e L

piccopicco misurati, la data, i tempi e le condizioni misurati, la data, i tempi e le condizioni

di misura, l’errore casuale;di misura, l’errore casuale;• • tabella che descriva il procedimento adottato per tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il Lassegnare il L

EPEP al singolo operatore (o al gruppo al singolo operatore (o al gruppo

omogeneo) tenendo conto dell’organizzazione del omogeneo) tenendo conto dell’organizzazione del lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di permanenza);permanenza);

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Relazione tecnicaRelazione tecnica

• • elenco nominativo di tutti i lavoratori con elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio.indicazione delle relative classi di rischio.• • piantina dell’azienda con lay-out aggiornato sulla piantina dell’azienda con lay-out aggiornato sulla quale siano identificate le aree di lavoro con Lquale siano identificate le aree di lavoro con L

AeqAeq > >

90 dB(A) o Lpicco > 140 dB;90 dB(A) o Lpicco > 140 dB;• • identificazione delle sorgenti di rumore identificazione delle sorgenti di rumore (macchine/attrezzature) con L(macchine/attrezzature) con L

AeqAeq ≥ 85 dB(A); ≥ 85 dB(A);

• • suggerimenti tecnici per programmare e attuare suggerimenti tecnici per programmare e attuare le misure tecniche, organizzative e proceduralile misure tecniche, organizzative e proceduraliconcretamente attuabili e per fissare i tempi di concretamente attuabili e per fissare i tempi di ripetizione della valutazione.ripetizione della valutazione.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

padiglione, condotto padiglione, condotto uditivo esterno, osso uditivo esterno, osso temporale, membrana temporale, membrana del timpano, cassa del del timpano, cassa del timpano, tromba di timpano, tromba di Eustachio, martello, Eustachio, martello, incudine, staffa, incudine, staffa, apparato vestibolare, apparato vestibolare, apparato cocleare, apparato cocleare, nervo acustico.nervo acustico.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Il meccanismo di trasmissione delle Il meccanismo di trasmissione delle vibrazioni della membrana del timpano alla vibrazioni della membrana del timpano alla coclea: 1 le onde sonore colpiscono la coclea: 1 le onde sonore colpiscono la membrana del timpano mettendola in membrana del timpano mettendola in vibrazione, 2 gli ossicini vibrano vibrazione, 2 gli ossicini vibrano solidalmente, 3 la staffa si sposta avanti e solidalmente, 3 la staffa si sposta avanti e indietro entro la finestra ovale, 4 le onde indietro entro la finestra ovale, 4 le onde sonore vengono trasmesse alla scala sonore vengono trasmesse alla scala vestibolare attraverso la mediazione della vestibolare attraverso la mediazione della perilinfa in essa contenuta, 5 onde brevi perilinfa in essa contenuta, 5 onde brevi (alta frequenza, alto periodo) agiscono alla (alta frequenza, alto periodo) agiscono alla base della coclea, 6 onde lunghe (bassa base della coclea, 6 onde lunghe (bassa frequenza, basso periodo) agiscono frequenza, basso periodo) agiscono all'apice della coclea.all'apice della coclea.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Sezione trasversale del canale Sezione trasversale del canale cocleare: cocleare: 1 rampa vestibolare, 2 dotto 1 rampa vestibolare, 2 dotto cocleare, 3 rampa timpanica, 4 cocleare, 3 rampa timpanica, 4 membrana di Reissner, 5 lamina membrana di Reissner, 5 lamina spirale ossea, 6 nervo acustico, spirale ossea, 6 nervo acustico, 7 membrana tectoria, 8 organo 7 membrana tectoria, 8 organo del Corti, 9 membrana basilare.del Corti, 9 membrana basilare.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Organo del Corti: Organo del Corti: 1 membrana reticolare, 1 membrana reticolare, 2 cellule acustiche esterne, 2 cellule acustiche esterne, 3 ciglia acustiche,3 ciglia acustiche,4 cellule acustiche interne,4 cellule acustiche interne,5 membrana tectoria, 5 membrana tectoria, 6 membrana basilare, 6 membrana basilare, 7 lamina ossea, 7 lamina ossea, 8 fibre del nervo acustico.8 fibre del nervo acustico.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Orecchio interno. Nell'orecchio interno le oscillazioni della Orecchio interno. Nell'orecchio interno le oscillazioni della staffa si traducono in altrettanti movimenti della perilinfa. staffa si traducono in altrettanti movimenti della perilinfa. Ciò è possibile, nonostante la minima compressibilità dei Ciò è possibile, nonostante la minima compressibilità dei liquidi, grazie all'elasticità della membrana della finestra liquidi, grazie all'elasticità della membrana della finestra rotonda, che, cedendo, ne compensa gli spostamenti. Il rotonda, che, cedendo, ne compensa gli spostamenti. Il comportamento elastico dell'apparato cocleare cambia, comportamento elastico dell'apparato cocleare cambia, però, al variare della velocità delle sollecitazioni. Le però, al variare della velocità delle sollecitazioni. Le vibrazioni della staffa, infatti, determinano nel liquido vibrazioni della staffa, infatti, determinano nel liquido perilinfatico delle onde che raggiungono ampiezza perilinfatico delle onde che raggiungono ampiezza massima a distanza diversa dalla finestra ovale a seconda massima a distanza diversa dalla finestra ovale a seconda della loro frequenza.della loro frequenza.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Si ha, cioè, che le alte frequenze (= onde corte) Si ha, cioè, che le alte frequenze (= onde corte) determinano delle onde che raggiungono il massimo della determinano delle onde che raggiungono il massimo della loro ampiezza vicino all'entrata della rampa vestibolare loro ampiezza vicino all'entrata della rampa vestibolare mentre le basse frequenze (= onde lunghe) ottengono lo mentre le basse frequenze (= onde lunghe) ottengono lo stesso effetto soltanto in cima alla spirale, vicino stesso effetto soltanto in cima alla spirale, vicino all'elicotrema. Tale fenomeno si spiega con il all'elicotrema. Tale fenomeno si spiega con il comportamento della perilinfa alle sollecitazioni della comportamento della perilinfa alle sollecitazioni della staffa. staffa.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Quando le frequenze sono acute, la staffa si muove molto Quando le frequenze sono acute, la staffa si muove molto rapidamente imprimendo al liquido impulsi altrettanto rapidamente imprimendo al liquido impulsi altrettanto veloci. Poiché questo ha una certa inerzia, la porzione del veloci. Poiché questo ha una certa inerzia, la porzione del dotto cocleare, posta vicino alla finestra ovale, cede dotto cocleare, posta vicino alla finestra ovale, cede deformandosi prima che la perilinfa abbia avuto il tempo di deformandosi prima che la perilinfa abbia avuto il tempo di scorrere lungo le due rampe cocleari fino alla finestra scorrere lungo le due rampe cocleari fino alla finestra rotonda, dove gli spostamenti del liquido vengono assorbiti rotonda, dove gli spostamenti del liquido vengono assorbiti dall'elasticità della membrana.dall'elasticità della membrana.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Se, invece, i movimenti della staffa sono più lenti, come Se, invece, i movimenti della staffa sono più lenti, come avviene in presenza di suoni bassi, l'onda generata dalla avviene in presenza di suoni bassi, l'onda generata dalla pressione della staffa sulla finestra ovale riesce a pressione della staffa sulla finestra ovale riesce a raggiungere il suo massimo di ampiezza più avanti, in raggiungere il suo massimo di ampiezza più avanti, in prossimità dell'elicotrema, prima che lo spostamento della prossimità dell'elicotrema, prima che lo spostamento della perilinfa smorzi la sollecitazione. In tutti i casi l'onda perilinfa smorzi la sollecitazione. In tutti i casi l'onda formatasi nella perilinfa provoca la deformazione del dotto formatasi nella perilinfa provoca la deformazione del dotto cocleare nel suo insieme e quindi anche della membrana cocleare nel suo insieme e quindi anche della membrana basilare, sulla quale poggia l'organo del Corti, che porta le basilare, sulla quale poggia l'organo del Corti, che porta le ciglia delle cellule acustiche, in esso impiantate, a premere ciglia delle cellule acustiche, in esso impiantate, a premere contro la membrana tectoria. La deformazione che ne contro la membrana tectoria. La deformazione che ne consegue è causa di scariche di eccitazione, che, raccolte consegue è causa di scariche di eccitazione, che, raccolte dalle terminazioni nervose che avvolgono le cellule dalle terminazioni nervose che avvolgono le cellule acustiche, vengono incanalate lungo il nervo acustico.acustiche, vengono incanalate lungo il nervo acustico.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

Audiogrammi. Audiogrammi. L’audiogramma A mostra L’audiogramma A mostra (a) udito normale e (a) udito normale e (b) perdita dell’udito lieve, (b) perdita dell’udito lieve, (c) moderata, (c) moderata, (d) grave e (e) profonda. (d) grave e (e) profonda. L’audiogramma B mostra una L’audiogramma B mostra una tipica perdita dell’udito con tipica perdita dell’udito con presbiacusia e presbiacusia e l’audiogramma C mostra una l’audiogramma C mostra una tipica perdita dell’udito tipica perdita dell’udito indotta dal rumore.indotta dal rumore.

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio

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Fisiologia dell'orecchioFisiologia dell'orecchio