RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE - Cattolica · Lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o...

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AreaTerra - patrimonio 0200 09/01/2009 00200000200120000000084000000000000C 00200000200120000000084000000000000C 1 01 RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X) INCENDIO E ALTRE GARANZIE (settore A) Fabbricato di tipo 1 GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A) Tumulti e atti vandalici (B) Indennità aggiuntiva (E) Acqua condotta e ricerca guasto (F) Sovraccarico neve (G) Fenomeno elettrico (H) Vetri e cristalli (O) Fabbricato di tipo 2 GARANZIA BASE ESTENSIONI Fabbricati aperti ai lati GARANZIE AGGIUNTIVE Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A) Tumulti e atti vandalici (B) Indennità aggiuntiva (E) Sovraccarico neve (G) Fenomeno elettrico (H) Fabbricato di tipo 3 GARANZIA BASE ESTENSIONI Fabbricati aperti ai lati GARANZIE AGGIUNTIVE Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A) Tumulti e atti vandalici (B) Indennità aggiuntiva (E) Sovraccarico neve (G) Fenomeno elettrico (H) Polizza n° 0200. . stampata in data 09/01/2009 MOD. ATERRAP 2 - ED. 01/2008 1 / 59 COPIA PER IL CONTRAENTE 00200000200120000000084000000000000C

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0200 09/01/2009 00200000200120000000084000000000000C 00200000200120000000084000000000000C 1 01

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

INCENDIO E ALTRE GARANZIE (settore A)

Fabbricato di tipo 1

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Acqua condotta e ricerca guasto (F)

Sovraccarico neve (G)

Fenomeno elettrico (H)

Vetri e cristalli (O)

Fabbricato di tipo 2

GARANZIA BASE

ESTENSIONIFabbricati aperti ai lati

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Sovraccarico neve (G)

Fenomeno elettrico (H)

Fabbricato di tipo 3

GARANZIA BASE

ESTENSIONIFabbricati aperti ai lati

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Sovraccarico neve (G)

Fenomeno elettrico (H)

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Arredamento

GARANZIA BASE

ESTENSIONIFenomeni elettrici

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Acqua condotta e ricerca guasto (F)

Altri danni da acqua (P)

Valore a nuovo (Q)

Macchine agricole e attrezzature

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Fenomeno elettrico (H)

Fenomeno elettrico - Garanzia estesa (H4)

Valore a nuovo (Q)

Impianti fissi

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Fenomeno elettrico (H)

Fenomeno elettrico - Garanzia estesa (H4)

Valore a nuovo (Q)

Bestiame

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Folgorazione (M)

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Scorte

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEFumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)

Tumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Scorte in refrigerazione (I)

Dispersione liquidi (L)

Scorte in refrigerazione - Azienda ortofrutticola (I1)

Scorte in refrigerazione - Azienda zootecnica (I3)

Dispersione vino - Azienda vitivinicola (L2)

Dispersione latte - Azienda zootecnica (L3)

Foraggio

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVETumulti e atti vandalici (B)

Indennità aggiuntiva (E)

Consistenza variabile foraggio (N)

Ricorso terzi

GARANZIA BASE

FURTO E RAPINA (settore B)

Arredamento

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEValore a nuovo (A)

Macchine agricole e attrezzature

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEValore a nuovo (A)

Scorte

GARANZIA BASE

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Bestiame bovino, equino e suino

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEStabulazione libera (B)

RESPONSABILITÁ CIVILE (settore C)

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEResponsabilità civile prestatori d'opera (R.C.O.) (A)

Mezzi adibiti ai lavori non agricoli (B)

Terzi addetti ai lavori occasionali (C)

Danni da interruzione e sospensione attività (I)

Danni da incendio (L)

Danni da inquinamento (M)

R.C. Apicoltore (N)

Danni da assestamento, cedimento o franamento terreno (P)

Alpeggio (Q)

Stazione monta per conto terzi compresi danni animali (G)

Danni da inquinamento - Azienda zootecnica (M3)

TUTELA GIUDIZIARIA (settore D)

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVESicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. lgs. n° 626 del 1994 e D. lgs. n° 494 del1996) (A)

Sicurezza e igiene alimentare (D. lgs. n° 155 del 1 997) (B)

ASSISTENZA (settore E)

GARANZIA BASE

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DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione o contrattoIl contratto di assicurazione.

Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata ancheCattolica Assicurazioni Soc. Coop..

ContraenteLa persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamentodel premio.

FranchigiaLa parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistrorimane a carico dell’assicurato.

IndennizzoLa somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

PolizzaIl documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

PremioLa somma dovuta dal contraente a Cattolica.

RischioLa possibilità che si verifichi il sinistro.

ScopertoLa percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a caricodell'assicurato.

SinistroIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Definizioni relative a tutti i settori

ApiarioAbitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in unastruttura lignea a forma di casetta destinata ad accogliere i favi per costituire l'alveare.

Arredamento dell'azienda agricolaMobilio e arredamento in genere dei locali ad uso abitazione e uffici, compreso tutto quanto

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destinato ad uso domestico e personale, nonché - se mobili - gli apparecchi di riscaldamento, diaerazione, di condizionamento d'aria. Si intendono inoltre inclusi: personal computer,registratori di cassa, strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio erelative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento,libri e cancelleria.

AttrezzatureSi intendono gli attrezzi di vario genere, portati ed accessori alla trattrice quali ad esempio:aratri, estirpatori, erpici e rulli, fresatrici, seminatrici pneumatiche e non, trinciatutto, elevatoriportati.Si intendono inoltre compresi tutti gli arnesi, gli utensili e le attrezzature in genere necessari alleattività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiarioprofessionale, apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili,rigide o flessibili, contenitori oltre la capacità di 100 litri.

Azienda agricolaEsercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrrereddito considerato agrario ai sensi del D.P.R. n° 597 del 29 settembre 1973, del D.P.R. n° 917del 22 dicembre 1986 e del D. lgs. n° 228 del 18 ma ggio 2001. Fanno parte dell'AziendaAgricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, irelativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato, anche seseparato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti,bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratorisussidiari, purché da essa Azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa. Sono escluse tutte le attività diverse da quelle agricole come sopra definite nonché l'attivitàagrituristica.

BestiameSi considerano tali gli animali bovini, equini, ovi ni, caprini, suini, gli animali domestici eda cortile, le api.

CoseGli oggetti materiali e gli animali.

CristalliLastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi,mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventiparticolare valore artistico o di affezione.

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che siautopropaga ad elevata velocità.

Fabbricati dell'azienda agricolaLa costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione odinterrate, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, per illuminazione eriscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristichecostruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, inmateriali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Nellepareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per nonoltre il 25% della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/oimpermeabilizzazioni in materiali combustibili.È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali

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combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessivadei fabbricati assicurati.

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

TIPO 1: Fabbricato o complesso di fabbricati, separati dai fabbricati tipo 2 e 3, ad uso esclusivodi:� abitazione, anche con rimessa per autoveicoli;� uffici;� cantine - per attività vinicola;� silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o trincea;� vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami;È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, ladestinazione d'uso dei fabbricati di tipo 2.

TIPO 2: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a :� granai;� rimesse per attrezzi e macchine agricole;� porticati e barchesse;� magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili);� porcilaie, stalle - scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno

giornaliero), sale di mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili;tutti separati da fabbricati di tipo 3 e/o fabbricati di tipo 1 da essi non separati.

TIPO 3: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a:� fienili;� ovili;� molini, frantoi, pile da riso;� essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco);� cabine elettriche;come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e daessi non separati.

Fenomeni elettriciSono manifestazioni di fenomeno elettrico:- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto

normalmente funzionanti a potenziale diverso;- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori

nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica

rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissionenella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensionedi alimentazione di rete.

FermentazioneLa decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microorganismi.

Foraggio Foraggio e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazionedel bestiame, comprese paglia, stramaglie e simili.

IncendioCombustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, chepuò autoestendersi e propagarsi.

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IncombustibilitàSi considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non dannoluogo a manifestarsi di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottatodal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

InfiammabiliSi considerano infiammabili:- gas combustibili;- sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, ad eccezione

delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 -allegato V.

Impianti e macchinari fissiComplesso degli impianti e macchinari presenti in azienda agricola e fissi per destinazione.Si comprendono in tale raggruppamento le bilance, le pese elettroniche, gli impianti fissi perl'approvvigionamento idrico (pozzi sotterranei e relative pompe e filtri), gli impianti diraffreddamento dei prodotti, impianti di molitura delle olive, centrifughe, nastri trasportatori, silicomprese incastellature e basamenti etc.

A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: gli impianti di raffreddamento, di

svuotamento contenitori, lavaggio, asciugatura, cernita e calibrazione frutta,confezionamento, imballaggio e lavorazioni in genere.

- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: coclee e tramogge per carico/scarico,diraspatrici, presse idrauliche e torchi, filtri, impianti di macerazione, concentratori, cisterne inacciaio e vetroresina, pompe e tubature fisse, sistemi di controllo dei processi divinificazione, chiarificatori, impianti di imbottigliamento.

- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i sistemi di distribuzione delle razionialimentari (anche con collari computerizzati), gli abbeveratoi, sistemi per la pulizia dellestalle, le caldaie, le sale di mungitura, vasche per il raffreddamento e la conservazione dellatte, impianti per la lavorazione del latte (pastorizzatori, scremature, produzione panna,burro, formaggi).

Macchine agricoleComplesso delle macchine agricole a ruote o a cingoli, semoventi o trainate, destinate adessere impiegate nelle attività agricole, come definite all’art. 57 del D. lgs. n° 285 del 1992(Nuovo Codice della Strada).Ad esempio, si intendono compresi trattori, carri raccolta, escavatori, vendemmiatrici,mietitrebbie, elevatori, falciatrici, rimorchi a due o più assi, carro unifeed, botti per antiparassitarie diserbanti, sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione (rotoloni, pivot e ranger),rotoimballatrice e pressaforaggi in genere.

Muro pienoÈ il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessorenon inferiore a 13 cm, o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, dispessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppiaparete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi ditrasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero nonsuperiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Porta mortaÈ il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in

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corrispondenza soltanto del piano terreno.Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per il ricovero dei ruotabili,macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se ilvano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se iltramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dalfienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

PreziosiGioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure oartificiali o sintetiche, se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendonoesclusivamente oro e platino.

Rischio separatoÈ il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri mediante "muro pieno" ospazio vuoto uguale o superiore a un metro, o "porta morta".

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto adesplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Scorte Scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, esclusi: foraggio, tabacco, prodottiradicati al suolo e frutti pendenti. Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, lesementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, lescorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo edomestico.A titolo esemplificativo e non limitativo si comprendono:- per le aziende che svolgono attività ortofrutticola: i prodotti raccolti e conservati in azienda,

imballaggi, confezioni e contenitori in genere;- per le aziende che svolgono attività vitivinicola: l'uva raccolta e conservata, mosti,

concentrati, materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere,quali bottiglie, damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;

- per le aziende che svolgono attività zootecnica: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimied integratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per lalavorazione e trasformazione.

Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani delfabbricato; pavimentazioni e soffittature sono ininfluenti sulla valutazione della combustibilità omeno del solaio.

TettoL'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricatodagli agenti atmosferici.

ValoriDenaro, ogni carta rappresentativa di valori e titoli di credito in genere.

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Definizioni valide per il settore tutela giudiziari a

Caso assicuratoLa controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società GestionariaARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale delleNazioni n° 9 - 37135 Verona. Tel 045 8290411 - Fax 045 8290449, e di cui Cattolica si avvaleper la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tuttoquanto attiene alla gestione dei sinistri.

Tutela giudiziariaL'assicurazione tutela giudiziaria ai sensi del D. lgs. n° 175 del 1995 - art. 44 e seguenti.

Unico sinistro o unico caso assicuratoIl fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Definizioni valide per il settore assistenza

AbitazioneFabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativaÈ la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita datecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di unaspecifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest'ultima, alcontatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa,le spese di assistenza previste in polizza.

PrestazioniI servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

SinistroL'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Forme di garanzia

Primo rischio assoluto (PRA)La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 delcodice civile. ll valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino a concorrenza dellaparte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà aCattolica.

Valore intero (VI)La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'interovalore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore,l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 delcodice civile.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONERELATIVE A TUTTI I SETTORI

Art. 1 - Operatività del contrattoCon il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i dannideterminati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate inpolizza.Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicate lesomme assicurate e/o massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale deldiritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile.

Art. 3 - Assicurazione per conto altruiSe la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contrattodevono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essereadempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 4 - Cessazione di una o più garanzieLa cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, noncomporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della ga ranziaIl contraente è tenuto a versare il premio o le rat e di premio alle scadenze pattuite. Ipremi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppuredirettamente a Cattolica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento effettivo.Se il contraente non paga i premi successivi, l'ass icurazione resta sospesa dalle ore 24del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprend e vigore dalle ore 24 del giorno delpagamento, fermi le successive scadenze e il diritt o di Cattolica al pagamento dei premiscaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civ ile.Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: � assegno bancario, postale o circolare, non trasfe ribile , intestato o girato a Cattolica o

all’agente in qualità di agente Cattolica;� ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancar io o postale, che abbiano come

beneficiario Cattolica o l’agente in qualità di a gente Cattolica.Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro500,00 (cinquecento/00).AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contrattidiversi, e quindi con un’unica operazione di import o complessivamente superiore a euro12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. 6 - Durata dell'assicurazioneLa durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizionedel contratto stesso e viene indicata in polizza.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

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Art. 8 - Aggravamento del rischioIl contraente o l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso a Cattolica mediante letteraraccomandata dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale per cui, se il diverso stato dicose fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto,Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perditatotale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della assicurazione, aisensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischioIl contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In taleevenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddettacomunicazione ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistroCattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dal pagamento o rifiutodi pagamento dell'indennizzo conseguente ad avviso di sinistro. Il recesso deve esserecomunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. Incaso di recesso Cattolica restituirà al contraent e la parte di premio imponibile, esclusi idiritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 11 - Proroga del contrattoIn mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante le ttera raccomandata almeno 30giorni prima della scadenza del contratto, quest'ul timo è prorogato per un anno e cosìsuccessivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente altacito rinnovo.

Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anchesuccessivamente, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazionedegli altri contratti stipulati.In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicandoa ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovutosecondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratoreeventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, Cattolica è tenuta a pagare soltantola sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto,esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detrattisuccessivamente dall'importo così calcolato.

Art. 13 - Limitazioni di garanziaArredamento dell’azienda agricolaIl denaro, i gioielli e preziosi, le raccolte e col lezioni, le carte valori e titoli di credito ingenere e le macchine fotografiche sono compresi in garanzia col limite del 10% dellasomma assicurata; è escluso tutto ciò che è destina to all’attività agrituristica.

BestiameLe api, gli animali domestici e da cortile, la gara nzia si intende prestata fino allaconcorrenza massima di euro 2.000,00 (duemila).

Fabbricati dell’azienda agricolaSono sempre esclusi dalla garanzia:a) i fabbricati abbandonati, in rovina o comunque n on utilizzati nell'esercizio dell'attività

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agricola;b) le serre in genere;c) i fabbricati adibiti ad allevamenti di avicoli e cunicoli;d) fabbricati o porzione di fabbricato adibiti ad a ttività agrituristica in genere;e) i fabbricati adibiti a deposito di tabacco.

Art. 14 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 - Adeguamento garanzia Se è richiamata la dicitura "SI" nella casella "ind icizzazione", le somme assicurate, imassimali, i premi, le franchigie e gli altri limit i di garanzia non espressi in percentuale,relativi alle garanzie Incendio, Furto e Responsabi lità Civile sono collegati agli indici dei"prezzi al consumo per famiglie di operai ed impieg ati" pubblicati dall'Istituto Centrale diStatistica, in conformità a quanto segue:a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, co me base di riferimento iniziale e per gli

aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell' anno precedente;b) alla scadenza di ogni rata annua, la somma assic urata, i massimali, i premi, le

franchigie e gli altri limiti di garanzia, verranno aumentati o ridotti in proporzione allavariazione dell'indice; non si effettueranno ulteri ori adeguamenti qualora, per effettodella presente clausola, si raggiunga uno dei segue nti limiti massimi di esposizione di Cattolica:� il totale delle somme assicurate di tutte le partit e del settore incendio sarà pari a

euro 20.000.000,00;� il totale delle somme assicurate di tutte le partit e del settore furto e rapina pari a

euro 250.000,00;� per il settore responsabilità civile sarà pari a eu ro 2.500.000,00;

c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scad enza della rata annuale, dietrorilascio al contraente di apposita quietanza aggior nata in base al nuovo indice diriferimento.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata dainviare almeno 60 giorni prima della scadenza annua le, sempreché le somme assicuratee i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguitodell'applicazione della presente clausola. In tal c aso la clausola cessa di avere vigore,restando somme assicurate, massimali e premio quell i dell'ultimo adeguamentoeffettuato.In caso di eventuale ritardo o interruzione della p ubblicazione degli indici, Cattolicaproporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazio ni notoriamente avvenute nei prezzicorrenti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora i l contraente non accettil'adeguamento, Cattolica ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimoadeguamento effettuato oppure di recedere dallo ste sso con preavviso di 30 giornimediante lettera raccomandata.

Art. 16 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Ispezione delle cose assicurateA Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraentee l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica.In caso di sinistro Cattolica ha inoltre il diritto di prendere visione dei libri contabili, registri efatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 18 - Riduzione delle somme assicurate nelle fo rme a P.R.A.In caso di sinistro, le somme assicurate con le sin gole partite di polizza e i relativi limiti

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di indennizzo si intendono ridotti, con effetto imm ediato e fino al termine del periodo diassicurazione in corso, di un importo uguale a quel lo del danno rispettivamenteindennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/ o scoperti, senza corrispondenterestituzione di premio. Qualora a seguito del sinis tro stesso Cattolica decidesse invecedi recedere dal contratto, si farà luogo al rimbors o del premio non goduto sulle sommeassicurate rimaste in essere.Sarà tuttavia in facoltà del contraente di chiedere il reintegro della somma assicurata,che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito attoscritto e con la corresponsione del relativo premio .

Art. 19 - Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito rimane stab ilito che:a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagh erà l'importo da essi portato prima delle

rispettive scadenze, se previste;b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'ind ennizzo per essi percepito non appena, per

effetto della procedura di ammortamento - se consen tita - i titoli di credito sianodivenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portat a.Per quanto riguarda in particolare gli effetti camb iari, rimane inoltre stabilito chel'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azionecambiaria.

Art. 20 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato de ve darne avviso scritto a Cattolica entrotre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previs to e disciplinato dall'articolo 1913del codice civile, determina le conseguenze previst e dall'articolo 1915 del codice civile ecioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo diavviso, o la riduzione dell'indennità in ragione de l pregiudizio sofferto da Cattolica, incaso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 21 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenzaCattolica, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, oveoccorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicuratostesso.Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa control'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per ildanno al quale si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fraCattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 delcodice civile.Cattolica non riconosce spese incontrate dall'assic urato per legali o tecnici che nonsiano stati da essa designati, e non risponde di mu lte o ammende, né delle spese digiustizia penale.

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INCENDIO E ALTRE GARANZIE - SETTORE A

Garanzia base

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazioneCattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle coseassicurate, anche se di proprietà di terzi, di cui alle partite indicate in polizza, in conseguenza di:- incendio;- fulmine (escluso fenomeno elettrico);- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;- urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato.

Sono inoltre garantiti:- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormalefunzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o dicondizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cuisopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;

- i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'assicurato allo scopo diimpedire o di arrestare l'incendio;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e tras portare alla più vicina discarica iresidui del sinistro sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini dipolizza.

Art. 23 - FabbricatoRelativamente alle partite fabbricati o delle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'aziendaagricola, l'assicurazione è prestata per le somme che l'assicurato dichiara corrispondenti alvalore a nuovo dei fabbricati stessi e cioè al loro costo di ricostruzione, escluso il valoredell'area.Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essaporzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - ArredamentoL'assicurazione copre l’arredamento dei locali e - se dichiarati inclusi in polizza - anche i dannimateriali e diretti, col limite del 20% della somma assicurata , causati da correnti, scariche oda altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, agli apparecchielettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, posti nei locali ad uso diabitazione ed uffici.Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, all e valvole termojoniche, e alle resistenzeelettriche scoperte, nonché quelli dovuti a usura o manomissione degli apparecchi.Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.Eventuali danni di fenomeno elettrico verranno inde nnizzati sotto deduzione di unoscoperto del 10% col minimo di euro 150,00 (centoci nquanta) che rimarrà sempre acarico dell'assicurato.Sono inoltre comprese le spese di ricostruzione di archivi danneggiati a seguito dievento garantito con la presente polizza con il lim ite del 5% della somma assicurata, finoa un massimo di euro 10.000,00, per uno o più sinis tri che avvengono nel corso dellastessa annualità assicurativa.

Art. 25 - Macchine agricole e attrezzatureL'assicurazione di cui alla partita macchine agrico le e attrezzature copre i danni materialie diretti alle stesse, sia sottotetto che in azione , entro i confini dello Stato Italiano eRepubblica di S. Marino.

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Qualora il macchinario si trovi obbligatoriamente g arantito tramite Enti di Stato oConsorzi e simili, le somme assicurate s'intendono a valere per il residuo eventualmentenon coperto dalla garanzia obbligatoria.

Art. 26 - Impianti fissiL'assicurazione di cui alla partita impianti fissi copre i danni materiali e diretti agli stessi,sottotetto ai fabbricati e ovunque entro i confini aziendali.

Art. 27 - BestiameL'assicurazione di cui alla partita bestiame copre i danni materiali e diretti, relativi al bestiame,avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, nonché all'aperto durante il periodo dipermanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, esclusitutti i danni da trasporto.

Art. 28 - ScorteL'assicurazione di cui alla partita scorte copre i danni materiali e diretti relativi alle scorte e aiprodotti dell'azienda, anche all'aperto su fondi dell'azienda agricola sui quali l'assicurato esercitala sua attività.La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combu stibili sono compresi per un valorenon superiore al 5% della somma assicurata per le s corte con il massimo di euro7.000,00 (settemila).

Art. 29 - ForaggioL'assicurazione di cui alla partita foraggio copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio,nell'ambito dell'azienda agricola anche all'aperto, compresi quelli da fermentazione econseguente autocombustione incluse, fino a un importo massimo pari al 20% del valoreassicurato per ciascun cumulo di foraggio, le spese che l'assicurato sostenga perprovvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da f ermentazione anormale al fine dilimitare tale fermentazione e la conseguente autoco mbustione.Il premio relativo alla partita foraggio è calcolato sulla dichiarazione dell'assicurato riferita aiquintali indicati in polizza, denominati "cumulo".Agli effetti della presente clausola, per "cumulo" si intende l'insieme di enti postiall'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto i nferiore a 20 m oppure posti sottotetto diuno stesso fabbricato (o di più fabbricati comunica nti) in locali non separati tra di loroda muro pieno o da porta morta distanti fra loro me no di 10 m.

I danni da fermentazione e conseguente autocombusti one verranno indennizzati sottodeduzione di uno scoperto del 10% con minimo di eur o 150,00 (centocinquanta) cherimarranno sempre a carico dell'assicurato.

Art. 30 - Ricorso terziCattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato inpolizza, alla partita Ricorso Terzi, per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione, diquanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventiprevisti all'art. 22 "Oggetto dell'assicurazione".L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parzialidell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro ilmassimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.L'assicurazione non comprende i danni:a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o cust odia o detenga a qualsiasi titolo,

salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico escarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidett e operazioni, nonché le cose suglistessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento d ell'acqua, dell'aria o del suolo.

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Non sono comunque considerati terzi:c) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui

convivente;d) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l'amministratore e le pe rsone che si trovino con loro neirapporti di cui al punto precedente;

e) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, sianoqualificabili come controllanti, controllate e coll egate ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 de l 7 giugno 1974, nonché gliamministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare Cattol ica delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolicaavrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.L'assicurato deve astenersi da qualunque transazion e o riconoscimento della propriaresponsabilità senza il consenso di Cattolica.Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Art. 31 - Rischi esclusiSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ins urrezione, scioperi, tumulti popolari,

sommosse, di occupazione militare, di invasione;b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalic i, di terrorismo o di sabotaggio;c) verificatisi in occasione di esplosione o di ema nazione di calore o di radiazioni

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione diradiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) causati con dolo dell'assicurato e/o del contrae nte, dei rappresentanti legali o dei socia responsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcani che, inondazioni, alluvioni eallagamenti, frane e calamità naturali in genere;

f ) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi peri quali è prestata l'assicurazione ;

g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia v erificato uno scoppio se l'evento èdeterminato da usura, corrosione o difetti di mater iale;

h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti ele ttrici ed elettronici, apparecchi ecircuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altrieventi per i quali è prestata l'assicurazione, salv o quanto previsto all'art. 24"Arredamento";

i ) subiti dalle merci in refrigerazione per effett o di mancata od anormale produzione odistribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluid o frigorigeno, anche se conseguentiad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, s alvo le deroghe espressamentepattuite;

l ) indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i cambiamenti di costruzione,mancanza di locazione, di godimento o di reddito co mmerciale o industriale,sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non rig uardi la materialità delle coseassicurate.

m) alle colture e agli impianti ad esse connessi: d i protezione (come reti antigrandine e/oombreggiatura) di sostegno, di irrigazione e altro - salvo quanto previsto nelleDefinizioni delle Macchine Agricole relativamente a i Ranger e Pivot -.

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Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 32 - Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragan i (A)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da:- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura,

corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per laproduzione di calore facenti parte di fabbricato, purché detti impianti siano collegati medianteadeguate condutture ad appropriati camini;

- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;- uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine,

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effettiprodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

Per i fabbricati assicurati e i loro contenuti, l'assicurazione copre i danni materiali provocati dabagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato, purché direttamente causato dallacaduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti oai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.Viene inclusa inoltre l'asfissia e/o intossicazione del bestiame di cui agli eventi sopra indicati.

Cattolica non risponde dei danni:a) causati da:

1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specc hi d'acqua naturali od artificiali;2) mareggiata e penetrazione di acqua marina;3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqu a, rottura o rigurgito dei sistemi di

scarico;4) gelo, neve;5) cedimento o franamento del terreno;6) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali , con o senza rottura degli stessi;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmos ferici di cui sopra;b) subiti da:

1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agric ole in genere;2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od

antenne e consimili installazioni esterne;3) enti all’aperto, cose e beni mobili, come arreda mento, attrezzature, bestiame,

foraggio, macchine agricole e scorte, che non si tr ovassero al momentodell’evento atmosferico sotto tetto dei fabbricati assicurati, ad eccezione deiserbatoi ed impianti fissi per natura e destinazion e;

4) fabbricati aperti da uno o più lati;5) le seguenti strutture e loro contenuti:

� tettoie comunque costruite;� fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strut ture portanti verticali e/o

orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il so lo manto di copertura in fogli dilamiera o in lastre di fibrocemento;

� capannoni pressostatici e simili;� baracche in legno o plastica;� fabbricati incompleti nelle coperture o nei serrame nti (anche se per temporanee

esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro );6) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a men o che derivanti da rotture o lesioni

subite dal tetto o dalle pareti;7) lastre in fibrocemento e manufatti in materia pl astica per effetto di grandine;8) danni da bagnamento alle scorte, verificatisi al l'interno dei fabbricati, la cui base di

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appoggio sia ad una altezza inferiore a 12 cm dal p avimento e poste in localiinterrati o seminterrati;

9) foraggi.Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione di u no scoperto del 10% col minimo di euro250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro.A parziale deroga del precedente punto b) n°4, prev ia esplicita indicazione in polizza deifabbricati tipo 2 e 3, la garanzia viene estesa ai fabbricati aperti da uno o più lati, alle seguenticondizioni:1) l'indennizzo massimo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato

aperto, al 20% del valore assicurato nella forma a valore intero e al 30% nella forma aprimo rischio assoluto col limite massimo di euro 3 0.000,00;

2) fermo lo scoperto del 10% a carico dell'assicura to, la somma minima nonindennizzabile viene elevata a euro 1.000,00 (mille ).

Art. 33 - Tumulti e atti vandalici (B)A parziale deroga di quanto previsto all’art. 31 "Rischi esclusi" - punti a) e b), Cattolicarisponde:- dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio,

esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi inconseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunquedolosi.

- degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche amezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano partea tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione,atti vandalici o dolosi.

Per la partita foraggi la garanzia è prestata esclu sivamente per il foraggio postosottotetto ai fabbricati assicurati. Sono pertanto esclusi i cumuli collocati all'aperto.Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione dell o scoperto del 10% col minimo di euro200,00 (duecento).

Cattolica non risponde dei danni causati da terrori smo e da sabotaggio .

Art. 34 - Indennità aggiuntiva (E)A parziale deroga di quanto previsto all’art. 31 "Rischi esclusi" - punto l), l'indennizzo liquidato atermini di polizza verrà aumentato del 15% per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività,fermo in ogni caso quanto indicato all’art. 58 "Limite di indennizzo".

Art. 35 - Acqua condotta e ricerca del guasto (F)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscitad'acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici etermici. Cattolica non risponde:a) dei danni dovuti a umidità o stillicidio;b) dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;c) dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;d) dei danni causati da rotture originate da gelo.Solo ed esclusivamente quando questa garanzia aggiu ntiva è concessa alle partitefabbricato, sono comprese in garanzia le spese sost enute per la demolizione e ilripristino di parte del fabbricato e impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare larottura che ha dato origine allo spargimento di acq ua, con i seguenti limiti di indennizzoper singola partita: euro 7.000,00 (settemila) qual e massimo annuo.Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il danno

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liquidato a termini di polizza, sotto deduzione del lo scoperto del 10% col minimo di euro200,00 (duecento).

Art. 36 - Sovraccarico neve (G)Cattolica si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato dasovraccarico di neve sul tetto.

Cattolica non risponde dei danni:a) da valanghe e slavine;b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di

garanzia;c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme re lative ai sovraccarichi di neve .d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifac imento (a meno che detto rifacimento sia

ininfluente ai fini della causazione del danno);e) alle serre, a capannoni pressostatici, tensostru tture, tendostrutture;f ) a lucernari, vetrate, serramenti in genere, ins egne, antenne, pannelli solari e consimili

installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzaz ione dei fabbricati, a meno che illoro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito alsovraccarico di neve.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato a termini di polizza sotto deduzione dell o scoperto del 10% col minimo di euro250,00 (duecentocinquanta). L'indennizzo massimo pe r sinistro e per anno si intendefissato, per singolo fabbricato, al 30% del valore assicurato nella forma a valore intero eal 40% nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 37 - Fenomeno elettrico (H)A parziale deroga dell’art. 22 "Oggetto dell'assicurazione", Cattolica risponde dei danni materialidiretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionate, a:1) Fabbricati (tipo 1-2-3): intendendosi per tali i danni all’impianto elettrico fisso dei fabbricati

assicurati, compresi gli impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, nonché alleantenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per l'esclusivoapprovvigionamento idrico ad uso domestico, apertura cancelli, saracinesche e simili, altriimpianti elettrici come riportato nella definizione dei fabbricati, ed in generale alleapparecchiature elettroniche.

2) Macchine agricole e attrezzature e impianti fissi: intendendosi per tali i danni a macchine eimpianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

Cattolica non risponde dei danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatesi in occasione di montaggi e smontagg i, non connessi a lavori di

manutenzione o revisione, nonché dei danni verifica tisi in occasione di collaudo oprova;

c) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto di stipulazione della polizza, nonché deidanni dei quali deve rispondere, per legge o contra tto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e component i elettroniche sono altresì esclusi icosti di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:d) controlli di funzionalità;e) manutenzione preventiva;f ) danni e disturbi alle componenti elettriche, el ettroniche, elettromeccaniche,

verificatesi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella form a di garanzia a primo rischio assolutofino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per singolo sinistro e annualitàassicurativa, previa detrazione per singolo sinistr o di uno scoperto pari al 10% con il

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minimo di euro 150,00 (centocinquanta).

Art. 38 - Fenomeno elettrico - garanzia estesa (H4)A parziale deroga dell’art. 22 "Oggetto dell'assicurazione", Cattolica risponde dei danni materialidiretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionate, alle macchine agricole e attrezzature e impianti fissi, intendendosi per tali idanni alle macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature ecomponenti elettroniche.

Cattolica non risponde dei danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione;b) verificatesi in occasione di montaggi e smontagg i, non connessi a lavori di

manutenzione o revisione, nonché dei danni verifica tisi in occasione di collaudo oprova;

c) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto di stipulazione della polizza, nonché deidanni dei quali deve rispondere, per legge o contra tto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e component i elettroniche sono altresì esclusi icosti di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:d) controlli di funzionalità;e) manutenzione preventiva;f ) danni e disturbi alle componenti elettriche, el ettroniche, elettromeccaniche,

verificatesi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata nella form a di garanzia a primo rischio assolutofino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per le macchine agricole edattrezzature di euro 15.000,00 (quindicimila), per gli impianti fissi, per singolo sinistro eannualità assicurativa, previa detrazione per singo lo sinistro di uno scoperto del 10%con il minimo di euro 200,00 (duecento).

Art. 39 - Scorte in refrigerazione (I)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle scorte in refrigerazione, poste in celle,armadi e banchi frigoriferi, col limite massimo, per sinistro e per anno assicur ativo, di euro2.500,00 (duemilacinquecento) , a causa di: - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;- fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) a eventi garantiti come indicato all' art. 22 "Oggetto dell'assicurazione";2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di

controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione odistribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assic urata ed ha effetto se la mancata oanormale produzione o distribuzione del freddo ha a vuto durata continuativa noninferiore a 24 ore per le celle e a 12 ore per gli altri contenitori. Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione d i uno scoperto del 10% con il minimodi euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Art. 40 - Dispersione di liquidi (L)Cattolica risponde dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rotturaaccidentale dei contenitori , comprese relative valvole e accessori, anche quando la rotturasia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

Cattolica non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, us ura o imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori di capac ità inferiore a 300 litri (limitatamente ai

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contenitori per olio d'oliva: 100 litri);c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersion e del liquido; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottu ra e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorren za di euro 5.000,00 (cinquemila) persinistro e per anno assicurativo, previa detrazione , per singolo sinistro, di uno scopertodel 10% con il minimo di euro 200,00 (duecento).

Art. 41 - Folgorazione (M)Cattolica indennizza i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del bestiame, a seguito difolgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, neilimiti della somma assicurata alla partita bestiame.Tale garanzia è valida anche all’aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zonedi alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

Art. 42 - Consistenza Variabile Foraggio (N)La somma indicata alla partita foraggio, rappresenta il valore medio mensile, su base annua,del foraggio di proprietà dell’azienda assicurata. La somma assicurata, per ogni mese, è ilprodotto risultante tra il predetto valore medio me nsile moltiplicato per i seguenticoefficienti:

Mese CoefficenteGennaio 1Febbraio 0,8Marzo 0,6Aprile 0,4Maggio 0,3Giugno 0,7Luglio 1Agosto 1,3Settembre 1,6Ottobre 1,6Novembre 1,5Dicembre 1,2

Le somme assicurate mensili come sopra determinate valgono anche per gli effetti degli artt. 56"Assicurazione parziale", 57 "Parziale deroga alla proporzionale" e 58 "Limite di indennizzo".Resta convenuto quanto previsto dall'art. 29 "Foraggio", di indicare in polizza il massimo cumuloannuo, espresso in quintali.

Art. 43 - Vetri e cristalli (O)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti di rottura a causa accidentale o per fatto di terzi(escluse le semplici rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzocristallo o vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinentiporte, vani scala e finestre.Si intendono incluse anche le cabine - doccia, nonché gli specchi di arredamento.La garanzia vale anche per i danni di rottura:a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti;b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma

l'esclusione prevista, dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasionedi insurrezione;

c) causate da onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocitàsupersonica.

Cattolica rinuncia all’eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

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Per ogni sinistro indennizzabile a termini di poliz za verrà applicata una franchigia di euro50,00 (cinquanta ).

Cattolica non indennizza i danni:a) alle lastre aventi speciale valore artistico o d i affezione, a verande e lucernari;b) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche s e civile, invasione, operazioni militari,

terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, t rombe d'aria, inondazioni, alluvioni,grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplos ioni, emanazioni di calore eradiazioni atomiche;

c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali,operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nel le immediate vicinanze, lavori su lastreod ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cuile stesse sono collocate;

d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave de ll'assicurato.Cattolica non liquiderà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessaannualità assicurativa un importo superiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento).Per la presente condizione particolare non è operan te il disposto all’art. 56"Assicurazione parziale".

Art. 44 - Altri danni da acqua (P)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento dalla fuoriuscita di acquada apparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delletubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con ilmassimo indennizzo pari al 10% della somma assicura ta alla partita arredamento.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00(cinquanta).

Art. 45 - Valore a nuovo (Q)Relativamente alle partite arredamento, macchine agricole ed attrezzature ed impianti fissi, aparziale deroga dell'art. 54 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", al puntorelativo alle "altre cose assicurate", in caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte lecose assicurate il valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cosedanneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabiledalle cose danneggiate.Si intendono esclusi gli oggetti d'arte, di antiqua riato e da collezione.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazionese inferiore al costo di rimpiazzo.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo.

Garanzia aggiuntiva per le aziende ortofrutticole

Art. 46 - Scorte in refrigerazione - Azienda Ortofr utticola (I1)Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti ortofrutticoli in refrigerazione,posti in celle, col limite massimo, per sinistro e per anno assicur ativo, di euro 10.000,00(diecimila), a causa di:- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;- fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all'art. 22 "Oggetto dell'assicurazione";2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di

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controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione odistribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assic urata e ha effetto se la mancata oanormale produzione o distribuzione del freddo ha a vuto durata continuativa noninferiore a 24 ore.Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione d i uno scoperto del 10% con il minimodi euro 500,00 (cinquecento) per sinistro.

Garanzia aggiuntiva per le aziende vitivinicole

Art. 47 - Dispersione di vino - Azienda Vitivinicol aCattolica risponde dei danni di dispersione del mosto e del vino causata unicamente da rotturaaccidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura siaprovocata da crollo parziale o totale di fabbricati.Cattolica non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, us ura o imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori aventi c apacità inferiore a 100 litri;c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersion e del liquido;d) delle spese sostenute per la ricerca della rottu ra e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorren za di un importo pari al 60% dellasomma assicurata alla partita scorte e, comunque, n on oltre l’importo di euro 150.000,00(centocinquantamila), per sinistro e per anno assic urativo.La presente garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con ilminimo di euro 1.000,00 (mille).

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche

Art. 48 - Scorte in refrigerazione - Azienda Zootec nica (I3)Cattolica risponde dei danni subiti da latte e latticini in refrigerazione, senza limiti temporaliall'interruzione, col limite massimo, per sinistro e per anno assicur ativo, di euro 5.000,00(cinquemila), a causa di:- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;- fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all'art. 22 "Oggetto dell'assicurazione";2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di

controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione odistribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato il dannoliquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione d i uno scoperto del 10% con il minimodi euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Art. 49 - Dispersione di latte - Azienda Zootecnica (L3)Cattolica risponde dei danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentaledei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocatada crollo parziale o totale di fabbricati.

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Cattolica non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, us ura o imperfetta tenuta strutturale dei

contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori di latte aventi capacità inferiore a 50 litri;c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersion e del liquido;d) delle spese sostenute per la ricerca della rottu ra e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorren za di euro 2.500,00(duemilacinquecento) per sinistro e per anno assicu rativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'in dennizzo con il minimo di euro 50,00(cinquanta).

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - INCENDIO

Art. 50 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinis troIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato de ve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminu ire il danno;b) conservare le tracce e i residui del sinistro fi no al termine delle operazioni peritali e

comunque per il solo tempo ragionevolmente necessar io ai fini del correttoespletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spesesostenute per la conservazione dei residui;

c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni si nistro entro 3 giorni dal momento in cui siè verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltrec hé esatta e deve quindi contenerel’indicazione della data e del luogo in cui si è ve rificato il sinistro e, ove possibile,l’entità approssimata del danno e la descrizione de lle circostanze che hannodeterminato il sinistro stesso e degli eventuali te stimoni dell’accaduto;

d) denunciare all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistroentro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza,precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazionieventualmente in suo possesso in relazione alla pos sibile causa del sinistro e l’entitàapprossimata del danno, nonché l’esistenza della co pertura assicurativa. Copia di taledichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica ;

e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti almomento del sinistro oltre che della realtà e dell’ entità del danno, tenere adisposizione di Cattolica e dei periti ogni documen to e ogni altro elemento di prova,nonché facilitare le indagini e gli accertamenti ch e Cattolica e i periti ritenesseronecessario esperire.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinatirispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previstedall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissionedolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudiziosofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico di Cattolicain proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento delsinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera lasomma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che lestesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 51 - Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosament e l'ammontare del danno, dichiaracose distrutte che non esistevano al momento del si nistro, occulta, sottrae o manomettecose salvate, adopera a giustificazione mezzi o doc umenti menzogneri o fraudolenti,altera dolosamente le tracce e i residui del sinist ro o facilita il progresso di questo, perdeil diritto all'indennizzo.

Art. 52 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente da Cattolica o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui

designata;oppure, a richiesta di una delle parti;b) fra due periti nominati uno da Cattolica ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima, surichiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui

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punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordanosulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alPresidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sonoripartite a metà.

Art. 53 - Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del

sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiutoagli obblighi di cui all'art. 50 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore chele cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cuiall'art. 54 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 52 "Procedura perla valutazione del danno", lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una perognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinuncianofin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerentel'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 54 - Valore delle cose assicurate e determinaz ione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolapartita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate odistrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto ilfabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamentostabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; sidetermina il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennitàcomplessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ognipartita, qualora la somma assicurata risulti:1) superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del

supplemento medesimo;2) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per

cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale"assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra dettaparte e l'intera differenza;

3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

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Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che i n nessun caso potrà comunqueessere corrisposto, per ciascun fabbricato un impor to superiore al triplo del relativovalore determinato in base alla stima di cui al pun to I, sopraindicato.Il pagamento del supplemento di indennità è eseguit o entro 30 giorni da quando èterminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo i l preesistente tipo e genere e sullastessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvocomprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazioneamichevole o del verbale definitivo.

II - ALTRE COSE ASSICURATE: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altrenuove eguali od equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di undeprezzamento in relazione allo stato di manutenzione ed ad ogni altra circostanzaconcomitante.

Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanziaaggiuntiva di cui all'art. 45 “Valore a nuovo”.

Art. 55 - Anticipo sugli indennizziTrascorsi novanta giorni dal momento del verificars i del sinistro, l'assicurato ha il dirittodi ottenere da Cattolica il pagamento di un anticip o, a titolo di acconto sull'indennizzo,pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe ess ere pagato sulla base dellerisultanza acquisite sino a quel momento, a condizi one che non siano state sollevate epresentate per iscritto all'assicurato contestazion i in merito all'indennizzabilità delsinistro stesso da parte di Cattolica e che l'inden nizzo complessivo raggiunga unimporto pari ad almeno 25.000,00 euro.L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da C attolica entro 30 giorni dallarichiesta da parte dell'assicurato.Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione siastata stipulata in base al valore a nuovo.L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo an ticipo del “supplemento di indennità”.Tale anticipo verrà determinato in relazione allo s tato di avanzamento dei lavori almomento della richiesta e dovrà essere erogato da C attolica entro trenta giorni dallarichiesta da parte dell'assicurato.L'importo totale dei due anticipi non potrà comunqu e essere superiore a euro250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del s inistro.

Art. 56 - Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall’articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuatesecondo quanto disposto dall’art. 54 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno",risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente perfabbricati e altre cose assicurate, risultano inferiori all’effettivo valore che le cose assicurateavevano al momento del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione delrapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 57 - Parziale deroga alla proporzionaleA parziale deroga dell’art. 56 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non siprocederà all’applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valorestimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest’ultima. Se talelimite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’articolo 1907 del codice civile rimarràoperativo per l’eccedenza rispetto a tale percentuale. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all’art. 58 "Limite di indennizzo".

Art. 58 - Limite di indennizzoCattolica è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le

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parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza, salvoquanto previsto dall’articolo 1914 del codice civile.

Art. 59 - Pagamento dell'indennizzoCattolica provvede al pagamento dell’indennizzo dov uto entro trenta giorni dal momentoin cui si è raggiunto un accordo in merito alla liq uidazione dell’indennizzo.

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FURTO E RAPINA - SETTORE B

Garanzia base

Art. 60 - Oggetto dell'assicurazioneCattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle coseassicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:1) Furto: a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno

dei seguenti modi:- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi , uso di

grimaldelli o di arnesi simili; - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante

impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;- in altro modo, rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali

chiusi.

2) Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata o avvenutanei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza ominaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai locali (e relativi infissi), contenenti lecose assicurate, esclusi i vetri e i cristalli, fino alla concorrenz a del 10% della sommaassicurata.

La garanzia prestata col presente articolo è valida esclusivamente per beni, di cui allepartite indicate in polizza, contenuti nei fabbrica ti adibiti ad abitazione dell'assicurato oin altri fabbricati distanti da quest'ultimo non pi ù di 50 m. Il fabbricato adibito adabitazione dovrà risultare essere dimora abituale n onché residenza anagrafica dellostesso e/o di persona da lui dipendente.

La garanzia è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogniapertura verso l'esterno dei locali contenenti le c ose assicurate, situata in linea verticalea meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonch é da ripiani accessibili e praticabiliper via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolareagilità personale), sia difesa, per tutta la sua es tensione, da robusti serramenti di legno,materia plastica rigida, vetro antisfondamento, met allo o lega metallica, chiusi conserrature, lucchetti o altri idonei congegni manovr abili esclusivamente dall'interno.Nelle inferriate sono ammesse luci purché di dimens ioni che non consentonol'introduzione di persone senza effrazione e/o defo rmazione delle relative strutture.

Art. 61 - ArredamentoL'assicurazione di cui alla partita arredamento copre i danni materiali e diretti all'arredamentodell’azienda agricola, come riportato nelle definizioni di polizza.

Art. 62 - Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiameL'assicurazione di cui alle partite macchine agricole e attrezzature, scorte dell’azienda ebestiame, inteso esclusivamente come bovino, equino e suino, copre i danni materiali e diretti aipredetti beni che si trovino sottotetto ai fabbricati dell'azienda agricola.Resta convenuto che, in caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'assicurato la sommaliquidata a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia pari al 5% della sommaassicurata nella forma di garanzia a valore intero, del 10 % della somma assicurata nellaforma di garanzia a primo rischio assoluto.

Art. 63 - Rischi esclusiSono esclusi dall'assicurazione:

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a) i danni verificatisi in occasione di incendio, e splosioni anche nucleari, contaminazioniradioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eru zioni vulcaniche, inondazioni,alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, rivolta,insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzionio danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, ameno che l'assicurato provi che il furto non ha avu to alcun rapporto con tali eventi;

b) il furto agevolato con dolo o colpa grave dall'a ssicurato e/o dal contraente, dairappresentanti legali o dai soci a responsabilità i llimitata, nonché il furto commesso oagevolato con dolo o colpa grave:- da persone che abitano con l'assicurato od occupi no i locali contenenti le cose

assicurate o locali con questi comunicanti;- da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'a ssicurato o da persone di cui lo

stesso sia civilmente responsabile;- da incaricati della sorveglianza delle cose stess e o dei locali che le contengono;

c) i danni causati alle cose assicurate da incendio , esplosioni e scoppi provocatidall'autore del furto o nel tentativo di commettere il furto;

d) il furto di cose assicurate, qualora i locali ri mangano disabitati e incustoditi per più di45 giorni consecutivi (non oltre l'ottavo giorno pe r quanto riguarda i gioielli, preziosi,denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni);

e) indiretti che non riguardino la materialità dell e cose assicurate.

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Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 64 - Valore a nuovo (A)In caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, ad eccezione dioggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo dirimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto ilvalore ricavabile dalle cose danneggiate.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazionese inferiore al costo di rimpiazzo.Ai fini della determinazione del valore da indicare alla relativa partita, si dovrà tenere conto dellaseguente regola:a) se il valore del bene allo stato d'uso è uguale o inferiore al 50% del valore d'acquisto, si

dovrà riportare in polizza il doppio del valore allo stato d'uso.b) se il valore del bene allo stato d'uso è superiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà

riportare in polizza l'effettivo valore d'acquisto.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopradefinito.

Garanzia aggiuntiva per le aziende zootecniche

Art. 65 - Stabulazione libera (B)A parziale deroga dell'art. 62 "Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiame", Cattolicarisponde del furto di animali che si trovino all'aperto a condizione che la tettoia dove si riparail bestiame si trovi entro 50 m dai fabbricati, occ upati e destinati ad abitazionedell'assicurato e/o di persona da lui dipendente, e che la distanza massima dellarecinzione da questi ultimi sia di 200 m.Il perimetro della recinzione deve essere controllabile dal centro aziendale in condizioni divisibilità normale, così pure nell'area non devono essere presenti ostacoli fissi che impediscanola visibilità.L'area di stabulazione deve essere circondata da idonea recinzione in tubolare di ferro, dialtezza pari a 1,5 m, solidamente fissata al suolo e, comunque, non superabile autonomamenteda parte del bestiame.Resta inteso che eventuali aperture verso l'esterno dovranno essere efficacemente chiuse.La garanzia è operante esclusivamente se avviene lo scasso o l'effrazione delle parti direcinzione e/o dei relativi congegni di chiusura.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 15.000,00 (quindicimila) persinistro e anno assicurativo, con l’applicazione di una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille) persinistro.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO E RAPINA

Art. 66 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinis troIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato de ve:a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace , per il recupero delle cose rubate e

per la conservazione e la custodia di quelle rimast e, anche se danneggiate;b) denunciare tempestivamente la sottrazione di tit oli di credito anche al debitore,

nonché esperire (se la legge lo consente) la proced ura di ammortamento;c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni si nistro entro 24 ore dal momento in cui si

è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve esserecompleta oltreché esatta e deve quindi contenere l’ indicazione della data e del luogoin cui si è verificato il sinistro e, ove possibile , l’entità approssimata del danno e ladescrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e deglieventuali testimoni dell’accaduto. L'assicurato dov rà poi fornire a Cattolica, entro icinque giorni successivi, una distinta particolareg giata delle cose rubate odanneggiate, con l'indicazione del rispettivo valor e;

d) denunciare all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistroentro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza,precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazionieventualmente in suo possesso e l’entità approssima ta del danno, nonché l’esistenzadella copertura assicurativa. Copia di tale dichiar azione deve essere trasmessa aCattolica ;

e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli i ndizi materiali del reato, fino al terminedelle operazioni peritali e comunque per il solo te mpo ragionevolmente necessario aifini del corretto espletamento della perizia del da nno. Cattolica non è tenuta arimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;

f ) dare dimostrazione della qualità, della quantit à e del valore delle cose preesistenti almomento del sinistro oltre che della realtà e dell’ entità del danno, tenere adisposizione di Cattolica e dei periti ogni documen to e ogni altro elemento di prova,nonché facilitare le indagini e gli accertamenti ch e Cattolica e i periti ritenesseronecessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinatirispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previstedall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissionedolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudiziosofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a) e b), sono a carico diCattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momentodel sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera lasomma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che lestesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 67 - Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosament e l'ammontare del danno, dichiaracose distrutte che non esistevano al momento del si nistro, occulta, sottrae o manomettecose salvate o non rubate, adopera a giustificazion e mezzi o documenti menzogneri ofraudolenti, altera dolosamente le tracce e i resid ui del sinistro o facilita il progresso diquesto, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 68 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente da Cattolica o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui

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designata;oppure, a richiesta di una delle parti;b) fra due periti nominati uno da Cattolica e uno dall'assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima, surichiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni suipunti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordanosulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate alPresidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite ametà.

Art. 69 - Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del

sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiutoagli obblighi di cui all'art. 66 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore chele cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cuiall'art. 70 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 68 "Procedura perla valutazione del danno", lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti inapposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una perognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinuncianofin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerentel'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 70 - Valore delle cose assicurate e determinaz ione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolapartita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate odistrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo il seguente criterio:si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti stabilitoin relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato dimanutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanziaaggiuntiva di cui all'art. 64 “Valore a nuovo”.

Art. 71 - Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall’articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuatesecondo quanto risposto dall’art. 70 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno",risulta che la somma assicurata dal presente contratto, per il contenuto, siano inferiori

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all’effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, Cattolica rispondedel danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivorisultante al momento del sinistro.

Art. 72 - Limite di indennizzoCattolica è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra leparti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza, salvoquanto previsto dall’articolo 1914 del codice civile.

Art. 73 - Pagamento dell'indennizzoCattolica provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui siè raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo stesso.

Art. 74 - Recupero delle cose rubateSe le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avvisoa Cattolica appena ne ha avuta notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà diCattolica, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi aCattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se inveceCattolica ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietàdelle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica perle stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione deldanno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle coserecuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e sieffettuano i relativi conguagli.Per le cose rubate che siano recuperate prima del p agamento dell'indennizzo e primache siano trascorsi due mesi dalla data di avviso d el sinistro, Cattolica è obbligatasoltanto per i danni eventualmente subiti dalle cos e stesse in conseguenza del sinistro.L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Cattolica le cose recuperate che siano d'usopersonale o domestico, salvo il diritto di Cattolica di rifiutare l'abband ono pagandol'indennizzo dovuto.

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RESPONSABILITÀ CIVILE - SETTORE C

Garanzia base

Art. 75 - Oggetto della garanzia(RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – (R.C.T.)Con la presente garanzia Cattolica si obbliga a tenere indenne l’assicurato, i suoi familiarinonché i suoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi espese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e perdanneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazioneal rischio per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:� PROPRIETARIO CONDUTTORE;� PROPRIETARIO NON CONDUTTORE;� AFFITTUARIO;L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fattodoloso di persone delle quali debba rispondere.L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14della Legge n° 222 del 12 giugno 1984 per i danni s ubiti da terzi.

Art. 76 - Rischi assicuratiL’assicurazione vale per i rischi inerenti:- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli

immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade,canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere,alberi e boschi;

- ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazioneed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D.lgs. n° 228 del 2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e ditaglio di piante eseguiti in proprio;

- all'esistenza ed all'allevamento di bestiame, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dellostesso ai pascoli (escluso l’alpeggio), ai mercati ed alle fiere, esclusi i rischi della circolazionedei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge n° 990 del 24dicembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni. Si considera in garanzia l'allevamentoche preveda, per ogni ettaro di superficie dell'azienda, un numero di capi di bovini ed equininon superiore a 20 e di ovini, caprini e suini non superiore a 30;

- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari. Questi ultimi fino al massimodi cinque;

- alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministratidirettamente al consumatore nell'ambito dell'azienda stessa. Relativamente allo smercio ilmassimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodoassicurativo annuo;

- alla proprietà e all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoliper il trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, all'uso divelocipedi (da parte dell'assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioniinerenti la conduzione dei fondi);

- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e lineeelettriche;

- all'impiego di macchine agricole, e relativi motori purché usati per le sole necessitàdell'azienda;

- all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;- alla partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stands di esposizione

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eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti.

L'assicurazione vale altresì:- per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze

chimiche non vietate dalla legge. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% colminimo non indennizzabile di euro 150,00 (centocinq uanta);

- per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'internodell'azienda agricola descritta in polizza, per i danni alle cose trovantisi nell'ambito diesecuzione dei lavori, nonché per i danni cagionati a mezzi e animali sotto carico e scarico,ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale garanzia vieneprestata con una franchigia fissa di euro 150,00 (c entocinquanta) per ogni mezzodanneggiato. Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni da furto, da incendio,quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagi onati alle cose trovantisi suimezzi stessi;

- per l'impiego dei trattori e macchine agricole, definite per conto proprio dalla carta dicircolazione, presso proprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;

- per i danni arrecati a condutture e impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestatacon la franchigia assoluta di euro 500,00 per sinis tro e con il massimo di euro25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;

- nel caso i trattori e le macchine agricole di cui è dotata l'azienda risultino intestati a personediverse dall'assicurato. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interessedell'intestatario il quale assume la figura di assicurato;

- per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danniinvolontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loromansioni.

Art. 77 - Estensione territorialeL'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, dellaCittà del Vaticano e della Repubblica di San Marino .

Art. 78 - Rischi esclusiI - Non sono considerati terzi ai fini dell'assicur azione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente,qualsiasi altro parente o affine;

b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratore e le pe rsone che si trovino con loro neirapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano ildanno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che,indipendentemente dalla natura del loro rapporto co n l'assicurato, subiscano ildanno in conseguenza della loro partecipazione manu ale alle attività cui siriferisce l'assicurazione;

d) il conducente delle macchine agricole di proprie tà o in uso all'assicurato per lequali è operante la garanzia della presente polizza e le persone che si trovano conil medesimo nei rapporti di cui alla precedente let tera a).

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:a) da furto e quelli a cose altrui derivanti da inc endio di cose dell'assicurato o da lui

detenute e, qualora la garanzia sia estesa alle mac chine agricole, a cose di terzicausati da incendio determinato dal funzionamento d elle macchine stesse e dellemacchine operatrici da esse azionate;

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su a ree ad esse equiparate di veicoli amotore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

c) da impiego di veicoli che siano condotti o azion ati da persona non abilitata a

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norma delle disposizioni in vigore e che comunque n on abbia compiuto il 14° annodi età;

d) alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o dalui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;

e) a cose che l'assicurato abbia in consegna o cust odia o detenga a qualsiasi titolo ea quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caric ate o scaricate;

f ) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni e alle opere in costruzione,sulle quali si esplicano i lavori;

g) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assest amento, cedimento, franamento ovibrazioni del terreno da qualsiasi causa determina ti;

h) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'ac qua, alterazioni oimpoverimento di falde acquifere, di giacimenti min erari e in genere di quantotrovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ;

i ) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, agricole o di servizi;

l ) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque a ppartengano;m) provocati da persone non in rapporto di dipenden za con l’assicurato e della cui

opera questi si avvalga nell’esercizio della propri a attività;n) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazi one, vendita, distribuzione e/o

stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti in teramente o parzialmente diasbesto;

o) derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e

religiosa.r ) da lavori di manutenzione straordinaria, amplia menti, sopraelevazioni o

demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi;s) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, sal vo che siano conseguenti a rotture

accidentali di tubazioni o condutture, nonché quell i derivanti unicamente daumidità, stillicidio e in genere insalubrità dei lo cali;

t ) da attività esercitate nei fabbricati, all'infu ori di quelle per le quali è stata stipulatal'assicurazione;

u) da attività relative all'esercizio di agriturism o;v) causati da prodotti e cose in genere dopo la lor o messa in circolazione;w) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra ci vile, ammutinamento, tumulti

popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gl i eventi assimilabili a quellisuddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

x) provocati da campi elettromagnetici.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti arotture accidentali di tubazioni o condutture, il r isarcimento viene corrisposto con unafranchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.

III - Rischi atomiciSono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti d alla detenzione o dall'impiego disostanze radioattive o di apparecchi per l'accelera zione di particelle atomiche, comepure i danni, che in relazione ai rischi assicurati , si siano verificati in connessionecon fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocatedalla accelerazione artificiale di particelle atomi che.

Art. 79 - Franchigia e scopertiPer ciascun danno:- a terreni e colture, provocato da animali, la gar anzia viene prestata con una franchigia

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assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);- a cose, animali e persone, provocato da cani, la garanzia viene prestata con una

franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) ;- a mezzi e animali sotto carico e scarico, la gara nzia viene prestata con una franchigia

assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione de i lavori, la garanzia viene prestata con

una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinqua nta);- alle cose e alle persone provocato dal bestiame i n percorrenza su strade pubbliche e/o

equiparate a tali, viene prestata con una franchigi a assoluta di euro 150,00(centocinquanta).

Art. 80 - Non cumulabilitàLe garanzie di responsabilità civile descritte non sono cumulabili con altre copertureprestate, direttamente o indirettamente da Cattolic a a favore delle stesse persone e sottoqualsiasi forma contrattuale assicurativa.

Art. 81 - Massimo risarcimentoNel caso in cui un unico sinistro interessi contemp oraneamente l'assicurazione R.C.T. el'assicurazione R.C.O. il massimale per sinistro R. C.T. rappresenta comunque lamassima esposizione da parte di Cattolica.

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Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 82 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e infortuni subiti daprestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A)Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l’assicurato,purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche,

nonché del D. lgs. n° 38 del 2000, per gli infortun i sofferti da prestatori di lavoro da luidipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestatal’assicurazione;

2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delD.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori dilavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali siaderivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le mala ttie professionali e i danniderivanti da:a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di

asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzi almente di asbesto;b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;c) detenzione o impiego di esplosivi;d) violazione di contratti di lavoro, discriminazio ne razziale, sessuale e religiosa.L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14della legge n° 222 del 12 giugno 1984.La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori dilavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l’assicurato, limitatamente agliinfortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto 1).Nel caso in cui invece, l’INAIL esercitasse l’azione surrogatoria ex articolo 1916 del codicecivile, a parziale deroga della lettera c) dell’art. 78 "Rischi esclusi", sono considerati terzi iprestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attivitàrelative all’azienda agricola assicurata.Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiaricoadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

Art. 83 - Mezzi adibiti a lavori non agricoli (B)Relativamente ai trattori e macchine agricole la garanzia vale anche per il loro impiego in lavorinon agricoli compreso il traino di un rimorchio.

Art. 84 - Terzi addetti a lavori occasionali (C)A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 78 "Rischi esclusi", punto I lett. c), si conviene cheagli effetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporalisubite in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavorioccasionali della cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente,per fatto commesso dall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere anorma dell'articolo 2049 del codice civile.Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole e operatrici nonché degliordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino allaconcorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T.,restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione diCattolica anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione digaranzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

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Art. 85 - Danni da interruzioni o sospensioni di at tività (I)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 "Rischi esclusi", punto II, lett. i), l'assicurazionecomprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile atermini di polizza.Questa estensione di garanzia si intende prestata f ino alla concorrenza di euro 26.000,00(ventiseimila) per sinistro e per anno assicurativo , previa detrazione per singolo sinistrodi uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 2.600,00 (duemilaseicento).

Art. 86 - Danni da incendio (L)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 "Rischi esclusi", punto II, lett. a), l'assicurazionecomprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.La garanzia non è cumulabile con il ricorso terzi i ncendio.Questa estensione di garanzia si intende prestata f ino alla concorrenza di euro100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno assi curativo, previa detrazione per singolosinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 87 - Danni da inquinamento (M)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 "Rischi esclusi", punto II, lett. h), limitatamente adaziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 10 perettaro, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua odel suolo. Questa estensione di garanzia si intende prestata f ino alla concorrenza di euro 30.000,00(trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro diuno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 88 - R.C. Apicoltore (N)Ad integrazione di quanto previsto all’art. 76 "Rischi assicurati", l’assicurazione è estesa allaresponsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà di più di cinque apiari e fino alnumero indicato nella scheda di polizza. Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono postial di fuori dell'azienda agricola assicurata, su fondi di proprietà e/o di terzi.

Art. 89 - Danni da assestamento, cedimento o franam ento del terreno (P)La garanzia comprende i danni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno.Questa estensione di garanzia si intende prestata f ino alla concorrenza di euro 30.000,00(trentamila) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolosinistro, di una franchigia assoluta di di euro 250 ,00 (duecentocinquanta).

Art. 90 - Alpeggio (Q)L'assicurazione comprende i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato quando lostesso si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. La garanzia è prestata conuna franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocin quanta) per ogni sinistro.

Garanzie aggiuntive per le aziende zootecniche

Art. 91 - Stazioni di monta per conto terzi compres i i danni agli animali sottoposti allamonta (G)L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina osuina per conto terzi, annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animalisottoposti alla monta di proprietà di terzi e con esclusione del danno da contagio, conapplicazione di una franchigia assoluta di euro 150 ,00 (centocinquanta) per ogni sinistro.

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Art. 92 - Danni da inquinamento - Azienda Zootecnic a (M3)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 78 "Rischi esclusi", punto II, lett. h), limitatamente adaziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto bovino, suino ed equinonon superiore a 20 per ettaro, e/o ovino e caprino non superiore a 30 per ettaro,l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.Questa estensione di garanzia si intende prestata f ino alla concorrenza di euro100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno assi curativo, previa detrazione per singolosinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo assoluto di euro 250,00(duecentocinquanta).

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TUTELA GIUDIZIARIA - SETTORE D

Garanzia base

(*con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi allegaranzie Tutela Giudiziaria vengono attribuiti al r amo 17 - Tutela Giudiziaria, come daprospetto riportato in polizza)

PREMESSACattolica si avvale, per la gestione dei sinistri t utela giudiziaria, di ARAG AssicurazioniRischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede i n Verona - 37135, Via delle Nazioni n°9, tel 045 8290411, fax 045 8290449, in seguito den ominata Società Gestionaria.L'assicurato ha facoltà di prendere contatto dirett amente con la Società Gestionaria pertutto quanto attiene alla gestione di tali sinistri .

Art. 93 - Oggetto della garanzia tutela giudiziariaCattolica garantisce, sino al massimale indicato in polizza per caso assicurato, la TutelaGiudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato perla difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’art. 94 "Casiassicurati".Le garanzia comprende:� le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia e

incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;� le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna

dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi del successivoart. 107 "Gestione del caso assicurato" - comma 4;

� le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e diperiti in genere;

� le spese processuali nel processo penale di cui al 1° comma dell'articolo 535 del codice diProcedura Penale;

� il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 eD.L. n° 28 dell'11 marzo 2002), se non ripetuto dal la controparte in caso di soccombenza diquest'ultima.

Art. 94 - Casi assicuratiI. Le garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri

e le spese indicati all'art. 93 "Oggetto della garanzia tutela giudiziaria", nei casi assicuratiindicati al successivo punto II e in riferimento a:- fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola;- controversie nell'ambito della vita privata;- controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente;- controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a

propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;- controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di proprietario, locatario in base a un

contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e dimacchine agricole.

L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida diveicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolopubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.I casi assicurati di cui al successivo punto II, lett. a) - b) -i) valgono inoltre, in favore deidipendenti dell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività

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lavorativa svolta per il contraente/assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con la stes sa polizza, le garanzie vengonoprestate unicamente a favore del contraente/assicur ato.

II. Fermo restando quanto previsto al precedente punto I., i casi assicurati sono i seguenti:a) l'esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per

fatti illeciti di terzi;b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Per la circolazione di

veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;c) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;d) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di

quanto previsto dall'art. 96 "Rischi esclusi", punto b), la garanzia opera, per i pubblicidipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);

e) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali perprestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizioneprevidenziale/assistenziale;

f ) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,sempreché il valore in lite sia superiore a euro 25 0,00 (duecentocinquanta);

g) controversie relative a diritti reali;h) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in

seguito ad incidente stradale;i ) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di

ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogatein seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La Società Gestionariaprovvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchél'assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5giorni dalla data di notifica dello stesso;

I ) l’assistenza nel procedimento attinente alla cauzione penale in caso di arresto, minacciadi arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilitàpenale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. La Società Gestionaria,provvederà a corrispondere un anticipo fino a un im porto massimo equivalente invaluta locale a euro 11.000,00 (undicimila). L'anti cipo viene concesso previaesibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, darimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;

m) le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto,detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilitàpenale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero;

n) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degliarbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Le garanzie di cui alle lett. h) - i) - I) - m) in deroga all’art. 99 "Periodo di carenza", operano per icasi assicurati che iniziano durante il contratto.

Art. 95 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicuraz ioneNon sono comprese in garanzia:� le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norm e fiscali di bollo e di registro, i

documenti necessari per la gestione del caso assicu rato;� ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi ne l corso o alla fine della causa;� il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniari e in genere;� le spese processuali liquidate in favore delle part i civili che, nell'ambito del

procedimento penale, si siano costituite nei confro nti dell'assicurato (articolo 541Codice di Procedura Penale);

� i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esit i negativi vengano nuovamenteintentati.

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Art. 96 - Rischi esclusiSono escluse dalla garanzia le spese relative a:a) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;b) controversie in materia fiscale e amministrativa ;c) controversie per fatti conseguenti a tumulti pop olari (assimilabili a sommosse

popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero eserrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

d) controversie concernenti diritti di brevetto, ma rchio, autore, esclusiva, concorrenzasleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla g uida di imbarcazioni o aeromobili;f ) controversie relative a fatti dolosi delle pers one assicurate;g) controversie per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;h) controversie nei confronti di Cattolica e della Società Gestionaria.

Le garanzie non sono inoltre valide:a) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, tra sformazioni societarie e rapporti associativi

in genere;b) per controversie relative alla compravendita, pe rmuta di immobili e alla loro

ricostruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative acontratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

c) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato indifformità da immatricolazione, per una destinazion e o un uso diversi da quelli indicatisulla carta di circolazione, o non è coperto da reg olare assicurazione obbligatoriaRCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui d ipendenze in qualità di autista ed allaguida del veicolo in tale veste, dimostri di non es sere a conoscenza dell'omissionedegli obblighi di cui alla Legge n° 990 del 24 dice mbre 1969 e successive modifiche;

d) nei casi di violazione dell’art. 186 (guida sott o l'influenza dell'alcool), dell’articolo 187(guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o per violazione dell'articolo 189,comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuo vo Codice della Strada;

e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o c ompetizioni sportive con veicoli amotore e relative prove, salvo che si tratti di gar e di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 97 - Insorgenza del caso assicuratoPer insorgenza del caso assicurato si intende:� il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento di

danni conseguenti a responsabilità extracontrattuale;� il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a

violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

Art. 98 - Decorrenza della garanziaLa garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insortidurante il periodo di validità della polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 99 "Periodo dicarenza".In ogni caso la garanzia non opera per i casi assic urati relativi a contratti che, nelmomento della stipulazione dell'assicurazione, foss ero stati già disdettati da uno deicontraenti o la cui rescissione, risoluzione o modi ficazione fosse già stata richiesta dauno dei contraenti.

Art. 99 - Periodo di carenzaLa garanzia è operante con un periodo di carenza pa ri a 3 (tre) mesi. Pertanto la garanziaassicurativa viene prestata trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di perfezionamento delcontratto per tutti i casi assicurati ad eccezione delle pretese volte ad ottenere ilrisarcimento di danni extracontrattuali, di procedi mento penale e di ricorsi odopposizioni alle sanzioni amministrative.

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Art. 100 - Estensione del periodo di garanziaLa garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità delpresente contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o a Cattolica entro 12(dodici) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 101 - Estensione territorialeLa garanzia vale per le controversie che insorgono in Italia, nella Città Stato delVaticano e nella Repubblica di San Marino e sono so ttoposte alle giurisdizioni di taliStati.La garanzia vale anche per le controversie che inso rgono in Europa nonché nei seguentiStati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tu nisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta,Siria e Turchia, limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e b) del punto II dell’art. 94 "Casiassicurati".

Art. 102 - Unico caso assicuratoSi considerano a tutti gli effetti unico caso assic urato:� le vertenze promosse da o contro più persone e aven ti per oggetto domande identiche

e connesse;� le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o p iù persone assicurate e dovuti al

medesimo evento o fatto.Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene r ipartita tra tutti i soggetti assicuraticoinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescin dere dal loro numero e dal danno daciascuno di essi subito.

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Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 103 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro ( D. lgs. n° 626 del 1994 e D. lgs. n° 494del 1996) (A)Ad integrazione dell’art. 94 "Casi assicurati", si conviene che le garanzie previste all’art. 93"Oggetto della garanzia tutela giudiziaria", vengono prestate al contraente in relazione al D. lgs.n° 494 del 1996.La presente garanzia opera in deroga all’art. 96 "Rischi esclusi" - par. 1 lett. b) limitatamentealla materia amministrativa e par. 2 lett. b) per operazioni di costruzione, di trasformazione,ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il contraente, in relazione all’attivitàesercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. lgs. n° 494 del1996.Le garanzie vengono prestate altresì al contraente, in relazione al D. lgs. n° 626 del 1994, atutela dei diritti dei propri:� Legali Rappresentanti� Preposti� Responsabili dei Servizi di Prevenzione� Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti dicui al D. lgs. n° 626 del 1994 - D. lgs. n° 494 del 1996 e delle altre disposizioni normative e/oregolamentari in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per:� sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;� sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose

(articoli 589 e 590 del Codice Penale);� proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni

amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinatoin misura non inferiore a euro 250,00 (duecentocinq uanta).

La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato , alla redazione epresentazione dell’opposizione/impugnazione.L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestio naria il provvedimento in originaleentro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quantodipendenti del contraente.

Insorgenza del caso assicuratoAi fini della presente garanzia aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:� il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o

di indagine, amministrativo e/o penale;� il momento in cui l’assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel

caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periododi validità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi consegu enti a fatti e/o atti verificatisi duranteil periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dallacessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qu alifiche indicate nella presenteappendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurat a.La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 97 "Insorgenza del caso assicurato".

Art. 104 - Sicurezza e igiene alimentare (D. lgs. n ° 155 del 1997) (B)Ad integrazione dell’art. 94 "Casi assicurati" - si conviene che le garanzie previste all’art. 93"Oggetto della garanzia Tutela Giudiziaria", vengono prestate al contraente in relazione al D.

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lgs. n° 155 del 1997 a tutela del Titolare dell’Ind ustria Alimentare e del Responsabile delegatodal Titolare in quanto dipendente dell’Azienda.La presente garanzia opera in deroga all’art. 96 "Rischi esclusi" - par. 1 lett. b), limitatamentealla materia amministrativa.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti dicui al D. lgs. n° 155 del 1997 e delle altre dispos izioni normative e/o regolamenti in materia diigiene alimentare per:� sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;� sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose

(articoli 589 e 590 del Codice Penale);� proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni

amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato , alla redazione epresentazione dell’opposizione/impugnazione.L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestio naria il provvedimento in originaleentro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i soggetti assicurati sono garantiti se e in quantodipendenti del contraente.

Insorgenza del caso assicuratoAi fini delle garanzie previste dalle presenti condizioni aggiuntive, per insorgenza del casoassicurativo si intende:� il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o

di indagine, amministrativo e/o penale;� il momento in cui l’assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel

caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periododi validità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi consegu enti a fatti e/o atti verificatisi duranteil periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dallacessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qu alifiche indicate nella presenteappendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurat a.La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 97 "Insorgenza del caso assicurato".

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTROTUTELA GIUDIZIARIA

Art. 105 - Denuncia del caso assicurato e libera sc elta del legaleL'assicurato deve immediatamente denunciare alla So cietà Gestionaria o a Cattolica ilverificarsi di ogni sinistro non appena questo si v erifichi e/o egli ne abbia avutoconoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immedi atamente alla Società Gestionarianotizia di ogni atto giudiziale o stragiudiziale a lui notificato.L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Ges tionaria il nome di un avvocato difiducia che risiede nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per lacontroversia.Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite letteraraccomandata r.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale.Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla So cietà Gestionaria il nome del Legaleda lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddettaraccomandata, la Società Gestionaria provvederà dir ettamente alla nomina del Legale, acui dovrà essere conferito mandato.L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto diinteressi con Cattolica o con la Società Gestionaria.

Art. 106 - Avviso di insorgenza del caso assicurato e mezzi di prova per l'erogazionedella prestazione della garanziaAl verificarsi di un sinistro e comunque in ogni oc casione di insorgenza di un casoassicurato l'assicurato deve:� informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti

i particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cuidispone e, su richiesta, metterli a disposizione;

� conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarloin modo completo e veritiero su tutti i fatti, indi care i mezzi di prova di cui viene aconoscenza e fornire ogni possibile informazione ut ile alla risoluzione dellacontroversia, collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documentinecessari.

Art. 107 - Gestione del caso assicurato1. Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria si adopera per realizzare

un bonario componimento della controversia.2. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale scelto nei termini dell'art.

105 "Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale", se le pretese dell'assicuratorisultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stessolegale ed accettata dalla Società Gestionaria ed in ogni caso quando sia necessaria ladifesa in sede penale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento siacivile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile, sulla base di una preliminarevalutazione scritta dello stesso legale ed accettata dalla Società Gestionaria .

4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcunatransazione della vertenza, sia in sede stragiudizi ale che giudiziaria, senza preventivaautorizzazione della Società Gestionaria.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con laSocietà Gestionaria.

6. La Società Gestionaria così come Cattolica, non è responsabile dell'operato di legali,consulenti tecnici e periti in genere.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra

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l'assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la deci sione può venire demandata, conesclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato dicomune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribuna lecompetente a norma del codice di procedura civile.Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle s pese arbitrali, quale che sia l'esitodell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'as sicurato del suo diritto di avvalersi ditale procedura.

Art. 108 - Recupero di sommeSpettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in generale le somme recuperate ocomunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattivae/o stragiudiziale, spettano invece alla Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbiasostenute o anticipate.

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ASSISTENZA - SETTORE E

Garanzia base

Art. 109 - Oggetto della garanzia assistenzaCon la garanzia assistenza Cattolica assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, leprestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell’assicurato sia necessario un idraulico per un interventod’emergenza, la centrale operativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo Cattolica aproprio carico l’uscita e la manodopera fino a un m assimo di euro 150,00(centocinquanta) per sinistro. Restano comunque a c arico dell’assicurato i costi relativial materiale necessario per la riparazione.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione nel proprio fabbricato o in quello dei vicini provocato da una

rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;b) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione

delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.Sono esclusi:Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e ott urazioni di rubinetti o tubature mobili, sianogli stessi collegati o meno a qualsiasi apparecchia tura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovutia colpa grave dell’assicurato, nonché i sinistri do vuti a rottura delle tubature esternedell’edificio.Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito d i fogna, otturazione delle tubaturemobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Interventi di emergenza per danni da acquaQualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un interventodi emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, lacentrale operativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura,tenendo Cattolica a proprio carico il costo dell'in tervento fino a un massimo di euro250,00 (duecentocinquanta) per sinistro.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura,

un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato

da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.La prestazione non è dovuta:per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a g uasti e otturazioni di rubinetti o tubaturemobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatur a (lavatrici, etc.), a sinistri dovuti arottura delle tubature esterne del fabbricato e a s inistri dovuti a colpa gravedell'assicurato;per il caso b), relativamente a danni di tracimazio ne dovuta a rigurgito di fogna ootturazione delle tubature mobili dei servizi igien ico - sanitari.

3. Invio di un elettricista in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell’assicurato sia necessario un elettricista per mancanza dicorrente elettrica in tutti i locali del fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agliimpianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all’inviodi un elettricista, tenendo Cattolica a proprio carico l’uscita e la ma nodopera fino a unmassimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistr o.

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Restano comunque a carico dell'assicurato i costi r elativi al materiale necessario per lariparazione.Sono esclusi gli interventi dovuti a:- corto circuito provocato da colpa grave dell'assi curato;- interruzione della fornitura elettrica da parte d ell’ente erogatore;- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'a bitazione a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia ne cessario un fabbro per un intervento diemergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo Cattolica aproprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.Restano comunque a carico dell'assicurato i costi r elativi al materiale necessario per lariparazione.La prestazione è operante per i seguenti casi:- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile

l’accesso ai locali del fabbricato;- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la

funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinariQualora presso il fabbricato dell’assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento diriparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centraleoperativa provvede all'invio dello stesso.Resta a totale carico dell'assicurato il relativo c osto (uscita, manodopera, materiali,ecc.).

6. Invio di un sorveglianteQualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furtoo tentato furto che abbiano colpito il fabbricato dell’assicurato, la sicurezza dello stesso siacompromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell’assicurato, a contattareuna Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza del fabbricatodell’assicurato.Cattolica terrà a proprio carico le spese fino a u n massimo di 72 ore. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’assicuratoavesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verrannofornite telefonando alla centrale operativa.

7. Invio pezzi di ricambioQualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non sianoreperibili sul posto, la centrale operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loroinvio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzidi ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.Le spese di spedizione restano a carico di Cattolic a fino a un massimo di euro 300,00(trecento) per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'assicuratoentro 30 giorni dall'invio.Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessatola fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezz i di trasporto eccezionali.Per poter usufruire della prestazione l'assicurato deve comunicare alla centraleoperativa tutti i dati utili a identificare il pezz o di ricambio necessario (ad esempio: casacostruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, e cc.).La centrale operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie peril ritiro dei pezzi spediti. La centrale operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi

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dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore18, esclusi i festivi infrasettimanali:

8. Consulenza veterinariaQualora l'assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti diinformazioni e consulenze relative a:� consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;� consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;� gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate,

metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);� consigli di primo soccorso durante il parto;� consigli per malattie dei cuccioli;

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere tutte le informazioni e consulenze richieste.

9. Informazioni sugli operatori di settoreQualora l'assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:� centri di Pronto Soccorso veterinario� centri medici veterinari� negozi di/per animali� pensioni� allevamenti� centri di addestramento;

telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

10. Informazioni meteorologicheQualora l'assicurato desideri avere informazioni meteorologiche, telefonando alla centraleoperativa potrà ricevere le informazioni richieste.

11. Informazioni fiscali immobiliariQualora l’assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:imposte dirette• IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del

Modello UNICO• ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobiliImposte indirette• I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della

compravendita di beni immobili• INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare• Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registrotelefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ognicaso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativaerogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

12. Informazioni burocraticheQualora l’assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:• certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;• documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione,

passaporto, patente di guida;• varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;• rilascio e variazioni dei suddetti documenti;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

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Art. 110 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di

durata annuale della garanzia.2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistr i provocati o dipendenti da:

a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi c aratteristiche di calamità naturale ofenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra diazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomic he;

b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popo lari, saccheggi, atti di terrorismoe di vandalismo;

c. dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;d. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’us o non terapeutico di stupefacenti e

allucinogeni.3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese nec essarie al ripristino di parti del

fabbricato interessate dall'intervento di assistenz a.4. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, Cattolica non

è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo dicompensazione.

5. Cattolica non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità delpaese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita eimprevedibile.

6. Il diritto dell’assicurato nei confronti di Cattolica , si prescrive, ai sensi dell’articolo 2952 delcodice civile, nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cuiil diritto si fonda.

7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.8. L’assicurato deve prendere contatto con la centr ale operativa al verificarsi del

sinistro.9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’assicurato può rivolgersi

direttamente alla centrale operativa.10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tut te le controversie relative alla polizza

sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 111 - Delimitazioni territoriali e di usoLa garanzia prestata con la presente polizza si int ende operante per il fabbricato oporzione di fabbricato dell’assicurato che deve ess ere:- situato in Italia, Repubblica di San Marino, Citt à del Vaticano;- adibito ad espletamento attività agricola.

Art. 112 - Istruzioni per la richiesta di assistenz aDovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla centrale operativain funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

oppure

015 - 255.95.71 di Biella

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

MAPFRE WARRANTYStrada Trossi, 66

13871 VERRONE (BIELLA)

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In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1. Il tipo di assistenza di cui necessita2. Nome e Cognome3. Numero di polizza preceduto dalla sigla CATE5. Indirizzo del luogo in cui si trova6. Il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso

dell'assistenza.Cattolica potrà richiedere all’assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogniulteriore documentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni casol’assicurato dovrà inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture,ricevute delle spese.In ogni caso l’intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverràdirettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reti cenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali chel’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesimecondizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento delcontratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voleresercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cuiha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se ilsinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non ètenuto a pagare la somma assicurata.Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o perquelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reti cenze senza dolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze nonsono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso,mediante dichiarazioni da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciutol’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciutadall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la sommadovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbestato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per c onto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezzadelle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore ledisposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischioSe il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione delrischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbeportato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza delpremio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che ilminor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è statafatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischioIl contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti cheaggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse statoconosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore nonavrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicuratoentro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenzadell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato sel’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopoquindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato

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richiesto un premio maggiore.Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ècomunicata la dichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficaciadel recesso, l’assicuratore non risponde qualora l‘aggravamento del rischio sia tale che egli nonavrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento delcontratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilitonel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo delcontratto stesso.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o deidipendentiL’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone delfatto delle quali l’assicurato deve rispondere.Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti delcontraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nellatutela degli interesse comuni all'assicuratore.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da luidovuto.Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello del la scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore,nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per lariscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo diassicurazione in corso ed al rimborso delle spese. La presente noma non si applica alleassicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parzialeSe l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo delsinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a ameno che nonsia diversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reti centi con dolo o colpa graveSe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagarel’indennità.Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913,indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratorel’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscossenon superino l’ammontare del danno.L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizioneproporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratoreè insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezio ni, tumulti popolariSalvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimentitellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

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Art. 1913 cod. civ. - Avviso all’assicuratore in ca so di sinistroL’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere ilcontratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avutoconoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusionedel contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazionedel sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve esseredato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggioL'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione delvalore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loroammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si èraggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatteinconsideratamente.L'assicurazione risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezziadoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che talimezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazionenon pregiudica i suoi diritti.L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne lespese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggioL'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il dirittoall'indennità.Se l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurrel'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell’ assicuratoreL’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare diessa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati,dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o dadomestici.L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sullavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 cod. civ. - Assicurazione della responsab ilità civileNell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indennel'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempodell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nelcontratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dall'assicurato, di pagare direttamente al terzodanneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a caricodell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovutaal danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono traassicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato convenuto daldanneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

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Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni de i committentiI padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domesticie commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2139 cod. civ. - Scambio di mano d'opera e ser viziTra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gliusi.

Art. 2359 cod. civ. - Società controllate e società collegateSono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della

maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;2) le società con sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote

da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;3) Le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società

controllate da questa.Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo delloro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate inborsa.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di as sicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivantidal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto sifonda.Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo harichiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questoproposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenutoliquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso ilriassicuratore per il pagamento delle indennità.

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