Riassunto Principali Leggi Urbanistiche Italiane

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Legge Urbanistica Nazionale(fondamentale) – L.N. 1150 del 17/08/1942 Indennità di espropriazione: stabilisce il criterio che nessun indennizzo è dovuto ai proprietari per le limitazioni ed i vincoli derivanti alla loro proprietà a causa dell’approvazione del PRG. Principi normativi: la pianificazione urbanistica riguarda tutto il territorio nazionale; l’attività edilizia, sino ad ora regolamentata all’interno dei centri abitati, viene regolamentata in tutto il territorio dello Stato; obbligo della licenza edilizia; la licenza edilizia è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla realizzazione delle stesse da parte del Comune nel triennio successivo, o all’impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alle opere oggetto della licenza; responsabilità del titolare della licenza, del Direttore dei lavori e dell’assuntore per ogni inosservanza delle norme di legge fissate nella licenza; attribuzione al Sindaco della vigilanza sull’attività edilizia; vengono introdotte sanzioni penali per le infrazioni e le violazioni di legge. Organizzazione della pianificazione: la pianificazione urbanistica si attua mediante due livelli: un primo livello territoriale mediante i PIANI TERRITORIALI; un secondo livello locale mediante gli STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI. la pianificazione locale si articola ulteriormente in due fasi: fase previsionale mediante il Piano Regolatore Generale, che ha vigore a tempo indeterminato; fase attuativa mediante i Piani Particolareggiati di esecuzione di iniziativa pubblica e validità decennale. Poteri conferiti ai Comuni: la LUN estende a tutti i Comuni la facoltà di dotarsi di PR; questa facoltà antecedentemente alla L.U.N. era limitata ai Comuni con almeno 10000 ab. Nella LUN è inserito un elenco di Comuni di preminente importanza per i quali vige l’obbligo di dotarsi di PR. I Comuni, inoltre, possono espropriare, entro i limiti di espansione dell’abitato, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni in contrasto con le destinazioni attribuite all’area dal piano, onde realizzare su di esse residenze, industrie o opere pubbliche di competenza di Comuni, Province, Regioni, Stato e altri enti pubblici o di diritto pubblico. Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare - L.N. 167 del 18/4/1962 In essa, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono obbligati a dotarsi di piani di zona o PEEP comprensivi di opere di urbanizzazione, attrezzature di servizio e, finalmente, di verde pubblico. La legge consente ai Comuni di espropriare fino al 50% delle aree per riutilizzarle in proprio o per rivenderle ai privati che si impegnano a costruire case con caratteristiche (per prezzi e qualità) economiche e popolari. La restante parte resta a disposizione dello Stato per alloggi demaniali, o delle Regioni, o degli istituti INA-Casa, cooperative, ecc. L’indennità di esproprio va determinata dall’Ufficio Tecnico Erariale sulla base del valore del terreno senza tener conto del suo incremento dipeso direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione dei piani urbanistici. Viene così azzerato il valore delle aree periferiche. Riepilogando la 167/1962 è assai importante perché con lo snellimento delle procedure, con la dichiarazione di pubblica utilità per l’edilizia residenziale, con la previsione delle opere di urbanizzazione nonché l’acquisizione delle aree da parte dei Comuni a prezzo di terreno agricolo costituisce una coraggiosa rottura con la prassi degli anni precedenti. La frenetica attività edilizia seguita al “miracolo economico”, che caratterizzò l’Italia dalla fine degli anni ’50 alla fine degli anni ’60, aveva prodotto un’espansione disordinata delle città con indici di affollamento inaccettabili e tutto ciò

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Legge Urbanistica Nazionale(fondamentale) – L.N. 1150 del 17/08/1942

• Indennità di espropriazione:

� stabilisce il criterio che nessun indennizzo è dovuto ai proprietari per le limitazioni ed i vincoli derivanti

alla loro proprietà a causa dell’approvazione del PRG.

• Principi normativi:

� la pianificazione urbanistica riguarda tutto il territorio nazionale;

� l’attività edilizia, sino ad ora regolamentata all’interno dei centri abitati, viene regolamentata in tutto il

territorio dello Stato;

� obbligo della licenza edilizia;

� la licenza edilizia è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla realizzazione

delle stesse da parte del Comune nel triennio successivo, o all’impegno dei privati di realizzarle

contemporaneamente alle opere oggetto della licenza;

� responsabilità del titolare della licenza, del Direttore dei lavori e dell’assuntore per ogni inosservanza

delle norme di legge fissate nella licenza;

� attribuzione al Sindaco della vigilanza sull’attività edilizia;

� vengono introdotte sanzioni penali per le infrazioni e le violazioni di legge.

• Organizzazione della pianificazione:

� la pianificazione urbanistica si attua mediante due livelli:

� un primo livello territoriale mediante i PIANI TERRITORIALI;

� un secondo livello locale mediante gli STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI.

� la pianificazione locale si articola ulteriormente in due fasi:

� fase previsionale mediante il Piano Regolatore Generale, che ha vigore a tempo indeterminato;

� fase attuativa mediante i Piani Particolareggiati di esecuzione di iniziativa pubblica e validità

decennale.

• Poteri conferiti ai Comuni:

� la LUN estende a tutti i Comuni la facoltà di dotarsi di PR; questa facoltà antecedentemente alla L.U.N.

era limitata ai Comuni con almeno 10000 ab. Nella LUN è inserito un elenco di Comuni di preminente

importanza per i quali vige l’obbligo di dotarsi di PR. I Comuni, inoltre, possono espropriare, entro i limiti

di espansione dell’abitato, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni in contrasto con le

destinazioni attribuite all’area dal piano, onde realizzare su di esse residenze, industrie o opere pubbliche

di competenza di Comuni, Province, Regioni, Stato e altri enti pubblici o di diritto pubblico.

Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare - L.N.

167 del 18/4/1962

• In essa, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono obbligati a dotarsi di piani di zona o PEEP

comprensivi di opere di urbanizzazione, attrezzature di servizio e, finalmente, di verde pubblico.

• La legge consente ai Comuni di espropriare fino al 50% delle aree per riutilizzarle in proprio o per rivenderle ai

privati che si impegnano a costruire case con caratteristiche (per prezzi e qualità) economiche e popolari. La

restante parte resta a disposizione dello Stato per alloggi demaniali, o delle Regioni, o degli istituti INA-Casa,

cooperative, ecc.

• L’indennità di esproprio va determinata dall’Ufficio Tecnico Erariale sulla base del valore del terreno senza tener

conto del suo incremento dipeso direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione dei piani

urbanistici. Viene così azzerato il valore delle aree periferiche.

Riepilogando la 167/1962 è assai importante perché con lo snellimento delle procedure, con la dichiarazione di

pubblica utilità per l’edilizia residenziale, con la previsione delle opere di urbanizzazione nonché l’acquisizione delle

aree da parte dei Comuni a prezzo di terreno agricolo costituisce una coraggiosa rottura con la prassi degli anni

precedenti.

La frenetica attività edilizia seguita al “miracolo economico”, che caratterizzò l’Italia dalla fine degli anni ’50 alla fine

degli anni ’60, aveva prodotto un’espansione disordinata delle città con indici di affollamento inaccettabili e tutto ciò

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aggirando norme e vincoli con ogni sorta di abuso generalizzato che comprometteva ogni successiva possibilità

d’intervento di pianificazione.

Da più parti si chiedeva una riformulazione sostanziale della legge urbanistica. Nel 1966 tre eventi catastrofici (la frana

di Agrigento che fece sprofondare un intero quartiere, e le alluvioni di Firenze e del Veneto) convinsero il Parlamento

che era giunto il momento di fare qualcosa. L’intervento legislativo mirava quindi ad abbattere la speculazione edilizia

ed a salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Legge ponte - L.N. 765 del 6/8/1967

• Stabilisce tempi più brevi per la formazione dei piani;

• Le opere eseguite senza licenza edilizia o in modo difforme da questa o che siano in contrasto con le indicazioni

del PRG devono essere demolite e gli atti relativi (compravendita) devono essere annullati.

• Stabilisce, per la prima volta, che le nuove lottizzazioni sono subordinate alla stipulazione di una convenzione tra

privati e Comune.

• La legge, tra le altre cose, demandava al Ministero dei Lavori Pubblici l’emanazione di appositi decreti tesi a

migliorare l’attività edilizia. I decreti furono pubblicati nel 1968; essi sono:

� il D.M. n. 1404 definisce innanzitutto il “ciglio stradale” come il limite della sede o piattaforma stradale

comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, incluse le banchine quando siano

transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili, come parapetti arginetti e simili.

Definisce inoltre la classificazione delle strade tenendo conto della funzione che svolgono.

Si hanno così:

� a) autostrade, e raccordi autostradali: distanza minima di edificabilità dal ciglio 60 m;

� b) strade statali di interesse nazionale e internazionale, strade di grande comunicazione o ad

elevato traffico (statali), tangenziali e raccordi di scorrimento veloce: distanza minima 40 m;

� c) altre strade statali, strade provinciali e comunali di larghezza /10,50 m: distanza minima 30 m;

� d) altre strade provinciali e comunali: distanza minima 20 m.

� il D.M. n. 1444 stabilisce limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati nonché

le zone omogenee nel seguente modo:

� zone tipo A: il territorio interessato da agglomerati urbani che hanno carattere storico, artistico

o di particolare pregio ambientale.

� zone tipo B: il territorio totalmente o parzialmente edificato, diverso dalle zone A. Si intendono

parzialmente edificate le zone la cui superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al

12,50 % (1/8) della superficie fondiaria.

� zone tipo C: il territorio destinato a nuovi complessi abitativi inedificato o in cui non si raggiunga

il limite di superficie di cui alla zona di tipo B.

� zone tipo D: il territorio destinato a nuovi insediamenti industriali.

� zone tipo E: il territorio destinato ad usi agricoli.

� zone tipo F: il territorio destinato ad attrezzature e impianti di interesse generale quali:

attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo, sanitarie e ospedaliere, parchi pubblici urbani

e territoriali.

La capacità insediativa di un’area viene stabilita assegnando a ciascun abitante una superficie di 20 m2

esclusivamente residenziali oltre a 5 m2 per i servizi di prima necessità (pari a un volume convenzionale

rispettivamente di 80 e 20 m3).

Legge per la casa - L. N. 865 del 22/10/1971

• In essa si stabiliscono tempi e modi per la formazione ed il finanziamento dei programmi per l’edilizia.

• Viene prevista la costituzione del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), con compiti di orientamento controllo

e coordinamento di enti e strutture destinati a fornire case ai lavoratori.

• Contiene le norme sulle espropriazioni per pubblica utilità. Dal momento che si afferma il principio di “casa come

servizio sociale” gli indennizzi vengono stabiliti sulla base del valore medio agricolo determinato dall’UTE (Ufficio

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Tecnico Erariale); se le aree ricadono nel perimetro urbano è previsto un incremento di valore con modalità

variabili in base alla dimensione numerica del Comune.

• Poiché si estende la facoltà di esproprio alle zone costruite, ma da risanare (centri storici), si deduce un chiaro

intento del legislatore di orientare gli operatori verso il recupero edilizio.

• Tratta la materia dei programmi pubblici di edilizia residenziale, edilizia agevolata e convenzionata.

Nonostante le grandi aspettative questa legge subì gravi ritardi applicativi, ma soprattutto divenne operativa in un

periodo di grande crisi che colpì l’economia mondiale (guerra del Kippur che vide Israele scontrarsi con i Paesi

Arabi del Medio Oriente), causando un forte rincaro dei prodotti petroliferi con conseguenze inevitabili sulla

traballante economia nazionale.

Norme per l’edificabilità dei suoli, nota come “legge Bucalossi” - L. N. 10 del 28/1/1977

• Tale provvedimento si configura come legge quadro in materia urbanistico-edilizia cioè come legge che pone i

principi fondamentali ai quali dovranno adeguarsi le Regioni nell’emanare le proprie leggi urbanistiche. Ai

Comuni spetteranno le funzioni di adozione dei piani urbanistici, l’emanazione dei regolamenti edilizi ed il rilascio

della concessione edilizia. Essa è inoltre caratterizzata da buone intenzioni: per esempio quella di rendere uguali

nei confronti della pianificazione urbanistica tutti i proprietari di aree di espansione che attraverso il programma

pluriennale di attuazione vedono stabilito come, dove e quando è possibile realizzare gli interventi previsti. Ciò

allo scopo di graduare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché

l’attività edificatoria, onde evitare che la città si sviluppi in modo caotico e disomogeneo.

• L’altra buona intenzione riguarda la possibilità, oppure no, di concedere il permesso a qualsiasi trasformazione dei

suoli e degli immobili.

Il Decreto Legge Bucalossi, di fatto, istituiva il principio giuridico della separazione fra il diritto di proprietà (jus

possidendi) e il diritto di costruire (jus ædificandi), riservando quest’ultimo alla collettività.

• Questa legge trasforma la “licenza edilizia” in “concessione onerosa”; la concessione introduceva un onere che

andava in parte a finanziare opere essenziali di urbanizzazione a beneficio della collettività.

Riassumendo, i punti qualificanti della legge sono:

� la nuova disciplina della Concessione Edilizia (che sostituisce la Licenza edilizia);

� l’introduzione del Programma Pluriennale di Attuazione del piano regolatore (PPA).

Le caratteristiche della Concessione Edilizia sono:

� irrevocabilità: una volta rilasciata la concessione edilizia non può essere ritirata o diventare

inefficace se non nei casi previsti di annullamento o decadenza.

� trasferibilità: tale ipotesi si verifica nel caso in cui il titolare cede ad altri tale diritto per propria

volontà o per causa di morte.

� onerosità: viene rilasciata dietro versamento di un contributo, salvo i casi di gratuità.

� validità: limitata nel tempo; i lavori devono iniziare entro un anno dalla data del rilascio e

l’ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

� pubblicità: l’avvenuto rilascio della concessione viene comunicato al pubblico tramite affissione

all’albo pretorio del Comune.

• Programma Pluriennale di Attuazione

Anche il PPA è stato oggetto di critiche da parte della Corte Costituzionale poiché non è possibile rinviare a tempo

indeterminato l’edificabilità di un suolo senza un adeguato indennizzo. Così il PPA è stato abrogato e poi sospeso

in atteso di qualcosa che lo sostituisse, ma che ancora non si è visto.

• Opere ed oneri di urbanizzazione

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Per opere di urbanizzazione si intendono gli impianti e le attrezzature che i Comuni devono realizzare per

conferire ad un territorio le caratteristiche urbane; gli oneri sono ovviamente le spese che si sostengono per

realizzarle.

Le opere di urbanizzazione sono di due tipi: primarie e secondarie.

Primarie: Secondarie:

a) strade residenziali; a) asili nido e scuole materne;

b) spazi sosta e parcheggio; b) scuole dell’obbligo;

c) fognature; c) mercati di quartiere;

d) rete idrica; d) uffici comunali;

e) rete distribuzione energia elettrica e gas; e) chiese e servizi religiosi;

f) illuminazione pubblica; f) impianti sportivi di quartiere;

g) spazi di verde attrezzato. g) centri sociali;

h) aree verdi di quartiere.

Norme per l’edilizia residenziale - L. N. 457 del 5/8/1978

Questa legge è nata con lo scopo di incrementare gli interventi di edilizia residenziale

• Introduce delle norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Tali norme

configurano un nuovo sistema di programmazione degli interventi di recupero così strutturato:

� individuazione delle zone da recuperare da parte della pubblica amministrazione;

� perimetrazione, all’interno di esse, degli immobili o complessi edilizi, degli isolati e delle aree

oggetto del recupero.

• E’ stato introdotto il Piano di Recupero con lo scopo di fornire agli operatori pubblici e privati uno strumento di

dettaglio con un iter di approvazione più agevole rispetto a quello dei Piani Particolareggiati e quindi più

appropriato alla complessa problematica del recupero edilizio.

• Vi sono inoltre definiti i seguenti tipi d’intervento:

� interventi di manutenzione ordinaria: quelli riguardanti opere di riparazione, rinnovamento e

sostituzione delle finiture degli edifici o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti

tecnologici esistenti;

� interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire

parti anche strutturali degli edifici, per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

purché non alterino i volumi, le superfici e non modifichino la destinazione d’uso delle unità

immobiliari;

� interventi di restauro e risanamento conservativo: quelli miranti a conservare l’organismo edilizio e

ad assicurarne la funzionalità. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

� interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un

insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte nuovo;

� interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli volti a sostituire il tessuto urbanistico esistente con

altro diverso mediante modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Norme per l’edilizia residenziale - L.N. 94 del 25/3/1982

• Essa concedeva mutui a tasso zero ai Comuni che si impegnavano in programmi di acquisizione di aree da

urbanizzare e destinare all’edilizia residenziale, arrivando ad ipotizzare l’occupazione d’urgenza delle aree.

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• La legge elencava anche una serie di opere non soggette a concessione ma a semplice autorizzazione gratuita

ed arrivando alla implicita ammissione di impossibilità di controllo del processo pianificatorio con

l’introduzione del principio del silenzio-assenso.

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia; sanzioni, recupero e sanatoria delle

opere abusive - L. N. 47 del 28/2/1985

• La legge in questione affronta due problematiche per mezzo delle quali combattere l’abusivismo: controllo

dell’attività edilizia e sanatoria per le opere realizzate abusivamente prima del 1-10-83.

� la prima viene combattuta attraverso l’inasprimento delle sanzioni.

� la seconda attraverso una regolamentazione delle situazioni derivanti dall’abusivismo passato.

• La legge si articola in cinque capitoli:

� capo I: norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e

penali.

� capo II: snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie.

� capo III: recupero urbanistico di insediamenti abusivi.

� capo IV: opere sanabili. Soggetti legittimati.

� capo V: disposizioni finali.

• La legge n° 47/85 introduce anche una nuova categoria di opere edilizie che non era presente nella

precedente legislazione: le “opere interne” per le quali non si richiede né concessione né autorizzazione,

purché:

� non comportino modifiche alla sagoma delle costruzioni ed ai prospetti;

� non comportino aumento delle superfici utili e delle unità immobiliari;

� non modifichino le destinazioni d’uso;

� non rechino pregiudizio alla statica della costruzione;

� nel caso di immobili in centri storici rispettino le caratteristiche costruttive originarie.

Per l’esecuzione delle opere interne basta presentare al Sindaco una relazione firmata da un professionista

abilitato alla progettazione.

Legge “Galasso” - L. N. 431 del 8/8/1985

• La legge 431/85 è la prima normativa organica per la tutela dei beni naturalistici ed ambientali in Italia,

mentre la prima legge per la tutela del paesaggio è la 1497/39.

• La legge Galasso si preoccupa di classificare le bellezze naturalistiche in base alle loro caratteristiche peculiari

suddividendole per classi morfologiche.

• L’azione di tutela all’interno delle aree individuate secondo le direttive della legislatura non esclude

totalmente l’attività edificatoria, ma la sottopone all’approvazione degli enti preposti alla tutela, nonché al

Ministero del Beni Culturali ed Ambientali. Nel caso di abusi non è inoltre prevista la possibilità di ottenere

concessioni edilizie in sanatoria, unitamente alle sanzioni pecuniarie è previsto il ripristino dello stato dei

luoghi a carico di colui che commette l’abuso.

• Le regioni vengono obbligate alla redazione di un Piano Paesistico che tuteli il territorio e le sue bellezze, in

particolare i piani devono porre la totale inedificabilità in: aree alpine al di sopra dei 1600 metri, aree

appenniniche al di sopra dei 1200 metri, a distanza di 300 metri dalla riva di mari e laghi e 150 metri dalle

sponde di fiumi e torrenti, sui vulcani, nelle paludi, in aree di interesse archeologico, università di agraria ed

aree per il rimboschimento o incendiate. Tutte le aree individuate dalla Galasso sono sottoposte alla

giurisdizione demaniale.

• La legge Galasso ristabilisce inoltre gli usi civici diritti d’uso gratuiti che spettano agli appartenenti ad una

stessa comunità (es.: godere di un pascolo, utilizzare i frutti di un bosco, fare legna, ecc.). la nascita di tali

diritti affonda le radici in tempi medievali, in tempi moderni hanno perso di attualità, per cui i proprietari

possono affrancare le aree gravate da questi diritti cedendo parte dell’area alla comunità o pagando.