Riassunto codice deontologico

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INGEGNERE Persona che opera nell’ambito della ingegneria. Usa tecnologia e conoscenza scientifica per risolvere problemi pratici. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’art. 45 comma 1: Settore ingegneria civile e ambientale; pianificazione, progettazione sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, opere per la difesa del suolo e il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio. ingegneria industriale ingegneria dell’informazione REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO il titolo di ingegnere (d.p.r. 328/2001) spetta a coloro che abbiano conseguito una laurea specialistica e superato un esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere, ed inoltre risultano iscritti presso il registro unico degli ingegneri. Classe 28/S ingegneria civile. CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE APPROVATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 01.12.2006 CODICE DEONTOLOGICO 1- PRINCIPI GENERALI 1.1 La professione di ingegnere deve esser esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere è direttamente responsabile della propria opera nei confronti del committente e della collettività. 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è tenuto al rispetto e a far rispettare il codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. 1.3 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando l’interesse proprio o del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L’ing. rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti. 1.4 L’ing. sottoscrive solamente le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere. Sottoscrive prestazioni in forma collegiale solamente quando siano rispettati i rispettivi limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo. L’ing. deve aggiornare e migliorare costantemente la propria abilità e soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione. 2- SUI RAPPORTI CON L’ORDINE 2.1 L’appetenza comporta il collaborare con il Consiglio dell’Ordine stesso. Ogni ing. ha pertanto l’obbligo se convocato dal Consiglio dell’Ordine di presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che venissero richiesti. 2.2 Si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali. 3- SUI RAPPORTI COI COLLEGHI 3.1 Massima lealtà e correttezza per affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori di cui si articola la professione.

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Riassunto codice deontologico e materiale per esame di stato

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INGEGNERE Persona che opera nell’ambito della ingegneria. Usa tecnologia e conoscenza scientifica per risolvere problemi pratici. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’art. 45 comma 1:

• Settore ingegneria civile e ambientale; pianificazione, progettazione sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, opere per la difesa del suolo e il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio.

• ingegneria industriale • ingegneria dell’informazione

REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO il titolo di ingegnere (d.p.r. 328/2001) spetta a coloro che abbiano conseguito una laurea specialistica e superato un esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere, ed inoltre risultano iscritti presso il registro unico degli ingegneri. Classe 28/S ingegneria civile. CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE APPROVATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 01.12.2006 CODICE DEONTOLOGICO

1- PRINCIPI GENERALI 1.1 La professione di ingegnere deve esser esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei

principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere è direttamente responsabile della propria opera nei confronti del committente e della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è tenuto al rispetto e a far rispettare il codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando l’interesse proprio o del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L’ing. rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.

1.4 L’ing. sottoscrive solamente le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possano svolgere. Sottoscrive prestazioni in forma collegiale solamente quando siano rispettati i rispettivi limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo. L’ing. deve aggiornare e migliorare costantemente la propria abilità e soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione. 2- SUI RAPPORTI CON L’ORDINE 2.1 L’appetenza comporta il collaborare con il Consiglio dell’Ordine stesso. Ogni ing. ha

pertanto l’obbligo se convocato dal Consiglio dell’Ordine di presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che venissero richiesti.

2.2 Si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

3- SUI RAPPORTI COI COLLEGHI 3.1 Massima lealtà e correttezza per affermare una comune cultura ed identità

professionale pur nei differenti settori di cui si articola la professione.

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3.2 Tale lealtà dev’essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti professioni intellettuali in particolar modo quelle aventi connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 Deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e se vi sono riserve sul comportamento di un collega ingegnere deve informare il presidente dell’Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 In caso di chiamata a subentrare ad altri potrà accettare solo dopo che la Committenza avrà comunicato ai primi il definitivo esonero, ed dovrà informare per iscritto il professionista a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell’Ordine relazionando a quest’ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.

3.5 Astenersi dal ricorrere a mezzi non leciti e/o incompatibili con la propria figura per ottenere incarichi, come la propria esaltazione o denigrazione altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE 4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e improntato alla massima lealtà,

chiarezza e correttezza. 4.2 L’ing. è tenuto al segreto professionale, non può divulgare senza autorizzazione della

committenza quanto conosca grazie alle sue pratiche professionali. 4.3 Deve definire preliminarmente con il committente contenuti e termini degli incarichi

professionali conferitigli. 4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l’inderogabilità dei minimi tariffari.

Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’art. 2233 c.c. secondo comma, secondo cui “la misura del compenso dev’essere adeguata a importanza dell’opera e al decoro della professione”.

4.5 Non può accettare compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver per iscritto avuto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L’ing. è tenuto ad informare il committente qualora abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando possa ingenerare sospetto di imparzialità o violazione di norma etica.

5- SUI RAPPORTI CON COLLETTIVITA’ E TERRITORIO 5.1 La prestazione dell’ing. sarà svolta tenendo conto della tutela della vita e della

salvaguardia della salute fisica dell’uomo. 5.2 L’ing. è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività 5.3 Deve cercare di vigilare affinchè non vengano arrecate alterazioni all’ambiente in cui

lavora, che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni.

5.4 Deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.

6- DISPOSIZIONI FINALI 6.1 Il codice è accompagnato da Norme attuative elaborate dal C.N.I: (consiglio

nazionale degli Ing), norme che potranno essere integrate da ciascun ordine provinciale nel rispetto del presente codice

6.2 Il presente codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari ed Amministrativi interessati.

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LEGGI – NORME- DECRETI CONCERNENTI LA PROFESSIONE DI INGEGNERE LEGGE 24 GIUGNO 1923 N. 1395 Tutela dell’esercizio della professione degli ingegneri e degli qarchitetti art.2 E’ istituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell’albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione. art. 3 Sono iscritti all’albo coloro ai quali spetta il titolo e godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della L. 28/06/1874, n. 1938. art. 5 Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) revisiona e produce annualmente l’albo dandone comunicazione ad autorità giudiziaria e pubblica amministrazione.

2) stabilisce la quota annua dovuta dagli iscritti per sopperire alle spese, redige bilancio preventivo e consuntivo.

3) fornisce parere se richiesto in merito alla liquidazione di onorari e spese professionale

4) vigila sulla tutela dell’esercizio della professione e alla conservazione del decoro dell’Ordine.

REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925 N. 2537 Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto CAPO I dell’albo art.1 In ogni provincia è costituito l’Ordine degli Ingegneri e degli architetti, avente sede nel Comune capoluogo. art. 2 ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. se il numero di iscritti è <25 saranno iscritti nell’albo del capoluogo vicino. art. 3 dati contenuti nell’albo per ogni iscritto. Il cambio di residenza dev’essere comunicato mezzo raccomandata. art.4 condizioni per essere iscritto all’albo art.8 non oltre 3 mesi dalla presentazione di richiesta di iscrizione l’Ordine deve deliberare in merito, approvata a maggioranza assoluta. art.9 la deliberazione di cui all’art. 8 viene notificata all’interessato entro 5 giorni a mezzo raccomandata e nello stesso tempo si da comunicazione al Procuratore della Repubblica. art.10 contro il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine si può ricorrere all’Assemblea generale entro un mese, il Procuratore può ricorrere in tribunale. art.17 contro la deliberazione della assemblea generale non vi è mezzo di impugnazione né amministrativa né giudiziaria a meno del ricorso in Cassazione. arty.22 nel gennaio di ogni anno l’Ordine procederà alla revisione dell’albo portandovi le variazioni necessarie e dandone comunicazione agli interessati. art. 24 non si può essere iscritti a più di un ordine di ing. o arch. si può chiedere trasferimento presentando domanda. art. 25 il consiglio dell’ordine rilascia a tutti gli iscritti attestazione. CAPO II dell’ordine e del consiglio dell’ordine

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art. 29 ciascun Ordine degli Ingegneri e degli Arch. è retto dal Consiglio art. 30 I componenti del consiglio dell’ordine sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio. tutti gli iscritti all’albo possono essere eletti a far parte del consiglio. art. 32 I membri del consiglio devono essere iscritti all’ordine e durano in carica due anni, sono rieleggibili. art. 36 si riunisce ogni volta che il presidente lo convoca ed ogni volta che almeno due consiglieri ne facciano richiesta art. 37 oltre a quanto attribuito dal seguente regolamento o da altre disposizioni legislative, o regolamentari, il Consiglio:

1) vigila sul mantenimento della disciplina tra gli iscritti affiche il loro compito sia svolto al meglio

2) prende provvedimenti disciplinari 3) cura che siano repressi l’utilizzo abusivo del titolo di ing. o arch. ed esercitata

abusivamente la professione, presentando ove occorra denuncia alla Autorità giudiziaria competente.

4) determina il contributo annuale da corrispondere da parte di ciascun iscritto per il funzionamento dell’ordine ed eventualmente del Consiglio nazionale, nonché le modalità di pagamento del contributo.

5) compila ogni 3 anni la tariffa professionale che si intende approvata e valida per tutte le prestazioni svolte.

6) fornisce pareri se richiesti dalle amministrazioni pubbliche in merito a tematiche attinenti.

art. 38 il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il Consiglio stesso. Il consigliere più anziano ne fa le veci. art. 39 il segretario riceve le domande d’iscrizione nell’albo annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta al richiedente; stende le deliberazioni dei consiglieri, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari. Tiene i registri prescritti del Consiglio, cura la corrispondenza, ha i consegna l’archivio e la biblioteca. il consigliere meno anziano ne fa le veci. art. 40 il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo, paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. in caso di bisogno, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo. CAPO III dei giudizi disciplinari art.43 il Consiglio dell’Ordine deve reprimere di propria iniziativa o su richiesta delle autorità (pubblico ministero), gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione. art. 44 Il Presidente raccoglie le informazioni opportune e decide cosa costituisca capo di imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del Presidente, il consiglio decide se vi sia necessità di procedere o meno. In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e a mezzo Ufficiale Giudiziario fa citare l’incolpato dinnanzi al Consiglio dell’Ordine in un termine non inferiore a giorni 15 per essere sentito e depositare documenti a sua discolpa. In seguito alla udienza il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l’incolpato non si presenti e non giustifichi assenza si proseguirà in sua assenza. art.45 Le pene che il Consiglio può commisurare sono:

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1) avvertimento: consiste nel dimostrare al colpevole gli errori ed esortare a non ricadervi. Viene dato con lettera del Presidente su incarico del Consiglio.

2) censura: dichiarazione formale delle mancanze e del biasimo incorso. 3) sospensione dall’esercizio per un tempo < 6 mesi 4) cancellazione dall’albo

Censura, sospensione e cancellazione sono notificate all’interessato per mezzo di Ufficiale Giudiziario. art.46-47 in merito a sospensione, cancellazione e riabilitazione. art. 48 le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato e dal procuratore della Repubblica. CAPO IV Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto omissis CAPO V Disposizioni generali omissis CAPO VI Disposizioni di coordinamento transitorie omissis REGIO DECRETO 27 OTTOBRE 1927 N.2145 Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.

1. L’albo degli ing. è separato da quello degli arch. 2. Le attribuzioni sulla custodia dell’albo e sulla disciplina degli iscritti, sono esercitate a

mezzo di una giunta composta di 5 membri, se il numero degli scritti nell’albo è <200 e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte anche due membri supplenti.

LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N.1815 Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza art. 1 Le persone munite dei titoli di abilitazione professionale, si associano per l’esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nel rapporto con terzi esclusivamente la dicitura “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo e tributario” seguita dal nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati. LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 Protezione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio CAPO III – Sezione II Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore CAPO VII – Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria Art. 99 All’autore di progetti di ingegneria che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto di riproduzione esclusivo, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto a scopo di lucro senza il suo consenso. A tal proposito deve inserire dicitura di divieto di riproduzione e depositare il progetto stesso. IL diritto al compenso dura 20 anni dall’inizio del deposito. CODICE CIVILE – R. 16 MARZO 1942 N. 262 Disposizioni generali relative alle professioni intellettuali LIBRO V- TITOLO III – CAPO II

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Delle professioni intellettuali art. 2229 Obbligo di iscrizione all’albo per professioni intellettuali. Ammesso ricorso per cancellazione o rifiuto alla iscrizione in sede giurisdizionale. art. 2232 Il prestatore d’opera deve eseguire in prima persona l’opera, può avvalersi di sostituti ausiliari se consentito dal contrario e non viene meno agli accordi pattuiti. DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944 N.382 Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali CAPO I del consiglio degli ordini e collegi professionali Art. 1 Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari sono svolte da un cCOnsiglio dell’Ordine o Collegio. Il consiglio è formato: 5 componenti se <100 iscritti 7 componenti 100<iscritti<500 9 componenti 500<iscritti<1500 15 componenti iscritti>1500 art. 2 I componenti del consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dai membri da eleggere. IL consiglio elegge un presidente un segretario ed un tesoriere. I componenti restano in carica 2 anni. art. 3 Modalità di convocazione dell’assemblea per il rinnovo del consiglio art. 4 modalità di voto art. 5 ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta art. 6 contro il voto si può porre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 giorni art. 7 compiti del consiglio e decisone della quota annua per sopperire alle spese CAPO II delle Commissioni Centrali art. 10 I Consigli Nazionali per le professioni sono costituiti presso il Ministero di Grazie e Giustizia e composti da 11 membri eletti dai Consigli della rispettiva professione. art. 11 Si intende eletto il consigliere che raggiunge più voti. A ciascun consiglio spetta: 1 voto ogni 100 iscritti o frazioni di cento fino a 200 iscritti. 1 voto ogni 200 iscritti fino a 600 iscritti 1 voto ogni 300 iscritti se >600 iscritti art. 13 Non si può far parte contemporaneamente di Consiglio dell’Ordine e Consiglio Nazionale, si resta in carica 3 anni. art.14 I componenti del Consiglio Nazionale eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il segretario. I Consigli Nazionali esercitano le facoltà attribuitegli dagli ordinamenti ed esprimono parere in merito a proposte di legge e di regolamento che riguardino le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando richiesto dal Ministero. Determinano la misura del compenso da versare annualmente quale quota per gli iscritti all’albo. CAPO III disposizioni comuni I componenti del consiglio nazionale devo essere iscritti all’albo e possono essere rieletti.

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DECRETO MINISTERIALE 1 OTTOBRE 1948 Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Cnsiglio nazionale degli ingegneri art. 1 Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il temine di giorni 30 con ricorso redatto su carta bollata. Se il ricorso è proposto da pubblico ministero è su carta non bollata. Art. 2 il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda e corredato dai documenti necessari. art. 7 il presidente del consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Può avvisare il professionista coinvolto della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente. art. 8 Le sedute del consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori dalla presenza degli interessati. art. 9 la decisione è pronunciata in nome del popolo italiano art. 11 il segretario produce verbale delle sedute, si enunciano i contenuti DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992 N. 115 Attuazione direttiva n. 89/48/CEE sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni art. 2 Professioni Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a9 le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, la cui iscrizione è subordinata al requisito di cui al comma 3 art. 1. art. 8 Prova attitudinale Esame svolto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche. In caso di esito negativo non può essere ripetuto prima di sei mesi. MINISTERO DI GIUSTIZIA CIRCOLARE DELLA DIREZ. GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI – UFFICIO CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEFLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI – UFFICIO VII Al fine di parificare le condizioni dei cittadini italiani a quelle di cui possono godere i cittadini appartenenti alla comunità europea, si interpreta l’art. 16 della L. 536/99 in modo che esso non costituisca obbligo di iscrizione all’albo presso la provincia di residenza, ma sia concessa l’iscrizione ad albo di provincia diversa cosi come per straniero che risieda all’estero e abbia domicilio professionale in Italia. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001 N.328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e relative prove per talune professioni e disciplina degli ordinamenti art. 1 Ambiti interessati art. 2 negli albi professionali vengono istituite in corrispondenza al diverso livello di titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A: si accede previo esame di stato, con laurea specialistica b) sezione B: si accede previo esame di stato con laurea triennale.

art. 3

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Settori negli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della sezione, previo superamento del relativo esame di stato. LEGGE 31 MARZO 2005 N. 43 Conversione in legge del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 recante disposizoni urgenti per… Art. 1-septiers Organi di ordini professioni Al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti da 7 a 15 in ragione del numero degli iscritti, un numero di 15 per il consiglio nazionale e con una durata di anni 4 per i consigli territoriali e di anni 5 per il consiglio nazionale. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RTEPUBBLICA 8 LUGLIO 2005 N.169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali art. 2 Iconsigli territoriali degli ordini sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: 7 se <100 iscritti 9 se 100<iscritti<500 11 se 500<iscritti<1500 15 se iscritti >1500 sono composti secondo le quote presenti in tabella 1 (divisione tra membri sez. A e sez. B) I consiglieri restano in carica per 4 anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive. art. 5 Composizione ed elezione del consiglio nazionale costituito da 15 componenti che restano in carica per 5 anni dalla data di proclamazione, ripartiti tra le sez. A e B secondo la tabella allegata, non possono essere eletti per piu di due volte consecutive. A ciascun organo territoriale spettano: 1 voto ogni 100 iscritti o frazione di cento (fino a 200 iscritti) 1 voto ogni 200 iscritti (fino a 600 iscritti) 1 voto ogni 300 iscritti (> 600 iscritti) numero di righe sulla scheda pari al numero di consiglieri da eleggere LEGGE 26 FEBBRAIO 2007 N. 17 LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 “milleproroghe” portano l’applicabilità della legge in materia di riforma degli albi e elezzione dei consigli alla data del 2010.

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GUIDA ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Fin dal XX secolo grande importanza ai valori etici, costruzione di enti “istituzionali”, Ordini e Collegi professionali, istituiti al fine di verificare e controllare il comportamento dei professionisti, con il potere di erogare sanzioni di carattere disciplinare. “magistratura etica” facente capo al Ministero della Giustizia. 1923: Albi Ing+Arch 1927: divisione albi e affidamento della custodia degli albi e disciplina degli iscritti, anziché ad una consiglio democraticamente eletto, ad una Giunta a livello provinciale di 5-7 membri nominati dal Ministero della Giustizia. 1938: obbligo di iscrizione all’albo 1944: decreto luogotenenziale che stabilisce modalità di elezioni consigli territoriali e nazionali. In ogni provincia italiana esiste un ordine degli Ing. che pur essendo governato dalle medesime leggi di tutti gli altri, è autonomo e non deve rispondere ad altri che all’Autorità Giudiziaria da cui è controllato. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGENGERI E LA SUA ELEZIONE L’organo che rappresenta tutti gli Ordini provinciali degli Ing. a livello nazionale è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con sede a Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Costituito da 15 membri in carica per 5 anni; implica incompatibilità con una carica all’interno del Consiglio Provinciale. I Consigli Provinciali degli Ordini, deliberano 15 nominativi che intendono eleggere scelti tra coloro che si sono candidati per ciascuna sezione dell’Albo. Il numero di voti a disposizione del Consiglio Provinciale è funzione del numero di iscritti attribuendo peso relativamente maggiore agli ordini meno numerosi. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 1) funzione più importante è quella di Magistratura di Appello contro tutte le decisioni pronunciate dai Consigli degli Ordini in sede giurisdizionale. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è possibile rivolgersi alla Corte di Cassazione. 2) Esprimere pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione d’ingegnere e sulla loro interpretazione quando richiesto dal Ministero di Grazia e Giustizia. NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI Gli ordini e i collegi professionali sono enti di diritto pubblico! perseguono finalità pubbliche, istituiti per legge ed il loro funzionamento è governato da leggi. Per il fatto di avere un potere disciplinare sui loro iscritti hanno un carattere di “Magistratura professionale”. La vigilanza del Ministero della Giustizia significa che il Guardasigilli può sciogliere un consiglio che non funzioni regolarmente. COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- procedere alla formazione e alla revisione annuale e pubblicazione dell’Albo - stabilire il contributo annuo per le spese di funzionamento - dare su richiesta pareri sulle controversie e liquidazione onorari professionali e spese - vigilare sulla tutela dell’esercizio professionale. (decoro dell’Ordine e reprimenda

abusi e mancanze). Deve inoltre rappresentare la Professione con funzione di promozione e valorizzazione mediante informazione e trasparenza. Deve fornire “formazione continua permanente” per evitare l’obsolescenza delle professioni che rappresentano. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sono i Consigli degli Ordini e dei Collegi locali, ad essere competenti nel processo disciplinare di primo grado. I provvedimenti da loro emessi hanno natura amministrativa. Diverse fasi del procedimento penale: istruttoria da parte del Presidente dell’Ordine provinciale avvia e compie l’istruttoria, verificando le imputazioni ed ascoltando anche il professionista medesimo. Redige un rapporto e l’intero Consiglio Provinciale deciderà se necessario procedere. In tal caso il Presidente farà designa un relatore e farà comunicare mediante Ufficiale Giudiziario all’interessato per la comparsa dinnanzi al Consiglio dell’Ordine.

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Accertata la colpevolezza, il Consiglio può infliggere diverse pene disciplinari: - Avvertimento: consiste nel dimostrare per iscritto al professionista le mancanze e

esortarlo a non ricadervi. - Censura: si deplora formalmente il soggetto per il suo comportamento scorretto - Sospensione dell’esercizio della professione: solo per periodi inferiori a 6 mesi. - Radiazione o cancellazione dall’Albo: massima gravità.

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE TRA DEONTOLOGIA, ETICA E LEGGE “etica” = dal greco, uso abitudine, consuetudine. “deontologia”= codice dei doveri TARIFFE PROFESSIONALI Gli onorari vengono calcolati secondo la Legge 02/03/1949 n.143, aggiornata in base al D.M. 11/06/1987 n.233, ancora in vigore. Il D.M. 04/04/01 detta norme tariffarie per prestazioni professionali inerenti la legge quadro sui Lavori Pubblici (Legge 11/02/1994, n.109), dette norme si possono utilizzare solo per prestazioni rese a favore di enti pubblici; si collegano alla n.143 del 1949 di cui conservano modalità modificando solamente le tabelle delle percentuali in ragione della introduzione delle tre fasi progettuali (preliminare definitivo esecutivo). Ciascun Ordine Provinciale nomina una “Commissione consultiva per la liquidazione delle parcelle” con il compito di esprimere pareri preventivi su parcelle e contenziosi. Legge 2 marzo 1949 n.143 CAPO I NORME GENERALI art.1 La presente tariffa ha carattere nazionale e stabilisce gli onorari per Ing. e Arch. art. 2 Gli onorari vengono distinti nei seguenti 4 tipi:

a) a percentuale in ragione dell’importo dell’opera b) a quantità in ragione della unità di misura c) a vacazione in ragione al tempo impiegato (art. 4: 56,81 € per max 10h/giorno) d) a discrezione del professionista (in ogni caso x importi dei lavori inferiori a 129,11 €)

Per ciò che non è specificatamente contemplato nel presente tariffario, si opera per analogia. Per operazioni compiute in situazioni particolarmente disagevoli può essere applicata una maggiore fino al 50% in più. art. 6 Il committente deve corrispondere al professionista anche una serie di spese direttamente collegate allo svolgimento dell’opera (sopralluoghi, istruttorie, trasporti e trasferte…) CAPO II COSTRUZIONI EDILIZIE – COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE OPERE IDRAULICHE – IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI COSTRUZIONI DI MACCHINE – ELETTROTECNICA. art. 12 Per le opere in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, dove le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) esecuzione dell’opera, progetto preventivo e definitivo, stipulazione dei contratti di esecuzione ed appalto, direzione lavori, collaudo, liquidazione.

b) stima di un’opera esistente art. 13 Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l’esaurimento dell’incarico conferitogli; per i lavori da liquidarsi a percentuale il professionista ha la facoltà in accordo con il committente di includere tutte le spese nella quantità del 60% massimo dei suoi onorari a percentuale. art. 14 le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie seguenti; se un lavoro interessa più categorie, il compenso è la somma delle quote. art. 15

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quando il professionista per le opere sopracitate presta la sua consulenza per l’interezza dell’opera, dalla compilazione del progetto fino alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera (=somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese e ditte per lavori o forniture al lordo degli eventuali ribassi) indicata in tabella A. Per importi intermedi fra quelli indicati in tabella si opera con interpolazione lineare. art. 18 Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera, ma si limitano solo ad alcuni aspetti definiti nell’incarico originario, la valutazione del compenso è effettuata mediante le aliquote presenti in tabella B aumentata del 25% come nel caso di sospensione dell’incarico come all’art.10. Se le prestazioni del professionista si limitano alla sola assistenza al collaudo o liquidazione dell’opera (od entrambe), dette aliquote sono aumentate del 50%. TABELLA A Onorari a percentuali dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell’opera. Per la sua applicazione occorre trasformare gli importi in Euro. art. 19 La prestazione complessiva del professionista per l’adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

1) compilazione del progetto di massima 2) compilazione preventivo sommario 3) progetto esecutivo 4) preventivo dettagliato 5) esecuzione dei particolari dettagliati 6) assistenza per le forniture e redazione capitolati 7) direzione e sorveglianza lavori emanando direttive per la corretta esecuzione 8) eventuali prove di officina 9) operazioni di accertamento e assistenza collaudo 10) liquidazione dei lavori secondo i conti parziali e finali

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell’allegata tabella B, intendendo che le aliquote vadano sommate tra di loro se svolte. art. 24 Per le perizie estimative particolareggiate – oltre a quanto già normalmente detto – è dovuto al professionista un compenso a percentuale in base al valore stimato calcolato sulle aliquote della tabella F (con aumento fino al 25% in ragione della complessità della perizia). L’applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per importi inferiori a 129,11 € l’onorario viene stabilito a discrezione. TABELLA F Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato (conversone in Euro). TARIFFA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE ALLE OPERE PUBBLICHE D.M. 04/04/2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti”. art. 1 I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività sono quelli di cui in tabella A, B, B1, B2, B3, B5, B6 allegate al decreto. art. 3 il rimborso spese e dei compensi accessori degli onorari a percentuale determinati con il metodo usuale, deve essere riconosciuto nella misura minima del 30 % fino ad importo lavori pari a 50 milioni e del 15% per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (di Lire). art. 4 Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione rispetto alle tariffe di cui al presente decreto. art. 5 Metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata:

a) progettazione preliminare:

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a. ideazione e coordinamento generale: si applica la percentuale relativa e le aliquote che attengono all’opera nel suo insieme.

b. prestazioni specialistiche: si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.

b) progettazione definitiva ed esecutiva: a. ideazione e coordinamento generale: si applica la percentuale relativa e le

aliquote che attengono all’opera nel suo insieme. b. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote delle prestazioni

non comprese nella fase di ideazione, applicandola all’ammontare delle opere, con la relativa percentuale.

c. prestazioni specialistiche a cui si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, sull’ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.